Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa a determinate norme che regolamentano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi della legislazione nazionale a seguito della violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea /* COM/2013/0404 final - 2013/0185 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA 1.1. Contesto generale Il regolamento n. 1/2003[1] attua le norme UE che vietano
gli accordi anticoncorrenziali (inclusi i cartelli) e gli abusi di posizione
dominante ("le norme UE sulla concorrenza") di cui agli articoli 101
e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato"),
definendo le condizioni a cui la Commissione, le autorità nazionali garanti
della concorrenza ("ANC") e i giudici nazionali applicano queste
disposizioni nei casi individuali. Lo stesso regolamento n. 1/2003
attribuisce alla Commissione e alle ANC la competenza ad applicare gli articoli
101 e 102 del trattato[2].
La Commissione può irrogare ammende alle imprese che hanno violato le
disposizioni in questione[3].
Le competenze delle ANC ad applicare le disposizioni in questione sono indicate
all'articolo 5 del regolamento. L'applicazione delle norme UE sulla concorrenza
da parte della Commissione e delle autorità nazionali garanti della concorrenza
è generalmente definita "applicazione a livello pubblico del diritto della
concorrenza dell'Unione europea". Oltre all'applicazione a livello pubblico,
l'effetto diretto degli articoli 101 e 102 del trattato significa che tali
disposizioni creano diritti ed obblighi per i singoli che possono essere
applicati dai giudici nazionali degli Stati membri[4]. Si tratta di quella che viene
definita "applicazione a livello privato del diritto della concorrenza
dell'Unione europea". Le richieste di risarcimento danni per
violazione degli articoli 101 o 102 del trattato rappresentano un importante
ambito di applicazione, a livello privato, del diritto della concorrenza
dell'Unione europea. Dall’effetto diretto dei divieti
sanciti dagli articoli 101 e 102 del trattato deriva che chiunque può chiedere
il risarcimento di un danno subito ove sussista un nesso di causalità tra tale
danno ed una violazione delle norme UE sulla concorrenza[5]. I soggetti danneggiati devono
essere in grado di richiedere un risarcimento non soltanto per il danno reale
subito (damnum emergens) ma anche per il guadagno di cui sono stati
privati (mancato guadagno o lucrum cessans), più gli interessi[6]. Il risarcimento del danno
causato da violazioni delle norme UE sulla concorrenza non può essere ottenuto
attraverso l’applicazione a livello pubblico. La concessione di un risarcimento
è al di fuori dell'ambito di competenza della Commissione e delle ANC e rientra
nel campo di competenza dei giudici nazionali e del diritto civile e
procedurale. L'osservanza delle norme UE sulla concorrenza è
quindi garantita dalla ferma applicazione, a livello pubblico, di tali norme da
parte della Commissione e delle ANC, in combinazione con l'applicazione a
livello privato da parte dei giudici nazionali. 1.2. Motivazioni e obiettivi della
proposta Con la presente proposta si intende garantire
un'effettiva applicazione delle norme UE sulla concorrenza: (i) ottimizzando l'interazione fra
l'applicazione a livello pubblico e a livello privato del diritto della
concorrenza, e (ii) garantendo che i soggetti danneggiati
da infrazioni delle norme UE sulla concorrenza possano ottenere un pieno
risarcimento per il danno subito. Ottimizzare l'interazione fra
l'applicazione a livello pubblico e a livello privato del diritto delle
concorrenza L'applicazione complessiva delle norme UE
sulla concorrenza è garantita al meglio attraverso l'applicazione,
complementare, a livello pubblico e a livello privato. Il quadro giuridico
esistente, però, non disciplina adeguatamente l'interazione fra i due ambiti
d'applicazione del diritto UE della concorrenza. Un'impresa che prende in considerazione l'idea
di cooperare con un'autorità garante della concorrenza nell'ambito del
programma di trattamento favorevole (per cui l'impresa ammette la propria
partecipazione a un cartello in cambio dell'immunità dall'ammenda o di una sua
riduzione) non può sapere, al momento della sua cooperazione, se i soggetti
danneggiati dalla violazione del diritto della concorrenza avranno accesso alle
informazioni che essa ha volontariamente fornito all'autorità garante della
concorrenza. In particolare, nella sentenza Pfeiderer del 2011, la Corte
europea di giustizia (in appresso: "la Corte")[7] ha ritenuto che, in assenza di
una legislazione europea, spetti al giudice nazionale decidere, in base al
diritto nazionale e caso per caso, se consentire o meno la divulgazione di
documenti, compresi quelli attinenti al programma di trattamento favorevole.
Nel prendere una tale decisione, il giudice nazionale dovrebbe cercare un
equilibrio fra l'interesse di tutelare l'effettiva applicazione a livello
pubblico delle norme UE sulla concorrenza e quello di garantire il reale
esercizio del diritto a un pieno risarcimento. Questo può portare a discrepanze
fra gli Stati membri, anche all'interno degli Stati membri, per quanto riguarda
la divulgazione delle prove contenute nei fascicoli dell'autorità garante della
concorrenza. Inoltre, l'incertezza che ne risulta quanto
alla divulgabilità delle informazioni legate al programma di trattamento
favorevole può influenzare la scelta di un'impresa che deve decidere se
cooperare o meno con le autorità garanti della concorrenza nell'ambito di tale
programma. In mancanza di un'iniziativa legalmente vincolante a livello UE,
l'efficacia dei programmi di trattamento favorevole – che rappresentano un
importantissimo strumento per l'applicazione a livello pubblico delle norme UE
sulla concorrenza – potrebbe essere seriamente compromessa dal rischio di
divulgazione di determinati documenti in azioni
risarcitorie intentate davanti ai giudici nazionali. La necessità di disciplinare l'interazione fra
l'applicazione a livello privato e a livello pubblico è stata confermata dalle
risposte delle parti interessate alla consultazione pubblica sul Libro bianco
del 2008 in materia di azioni di risarcimento del danno per violazione delle
norme antitrust comunitarie ("Libro bianco")[8] e alla consultazione del 2011
su un approccio europeo coerente in materia di ricorsi collettivi[9].
La risoluzione del maggio 2012 dei capi delle autorità europee garanti della concorrenza
ha a sua volta insistito sull’importanza della protezione delle informazioni
contenute nelle pratiche per il trattamento favorevole nel contesto delle
azioni civili di risarcimento del danno[10].
Il Parlamento europeo ha ripetutamente sottolineato che l'applicazione a
livello pubblico nel settore della concorrenza è fondamentale, ed ha invitato
la Commissione a garantire che l'applicazione a livello privato non comprometta
l'efficacia dei programmi di trattamento favorevole o delle procedure di transazione[11]. Il primo obiettivo principale della presente
proposta è quindi quello di ottimizzare l'interazione fra l'applicazione a
livello pubblico e a livello privato delle norme UE sulla concorrenza,
garantendo che la Commissione e le ANC possano mantenere una politica di ferma
applicazione a livello pubblico, e che al tempo stesso i soggetti danneggiati
da un'infrazione del diritto della concorrenza possano ottenere il risarcimento
per il danno subito. Garantire ai soggetti danneggiati
l'effettivo esercizio del diritto al pieno risarcimento Il secondo obiettivo principale è garantire
che i soggetti danneggiati da infrazioni delle norme UE sulla concorrenza
possano effettivamente ottenere un risarcimento per il danno subito. Anche se il diritto al pieno risarcimento è
garantito dal trattato stesso e costituisce parte dell’acquis comunitario,
l’esercizio pratico di tale diritto è spesso reso difficile o quasi impossibile
a causa delle norme e delle procedure applicabili. Nonostante alcuni recenti
segni di miglioramento in alcuni Stati membri, al momento, in pratica, la
maggior parte dei soggetti danneggiati dalle infrazioni delle norme UE in
materia di concorrenza non ottengono il risarcimento del danno subito. Già nel 2005 la Commissione aveva individuato,
nel Libro verde relativo alle azioni di risarcimento del danno per violazione
delle norme antitrust comunitarie[12]
("Libro verde"), i principali ostacoli all’attuazione di un sistema
più efficace di azioni di risarcimento del danno per violazione di dette norme.
Quegli stessi ostacoli continuano tutt'oggi ad esistere in un'ampia maggioranza
di Stati membri. Essi riguardano: i) l'ottenimento delle prove
necessarie per dimostrare un caso; ii) la mancanza di meccanismi di
tutela collettiva efficaci, specialmente per i consumatori e le PMI; iii) la mancanza di norme chiare in
merito all'eccezione del trasferimento (passing-on defence); (iv) la mancanza di un chiaro valore
probatorio delle decisioni delle ANC; (v) la possibilità di intentare
un'azione per il risarcimento del danno dopo che un'autorità garante della
concorrenza ha constatato un'infrazione, e (vi) la modalità di quantificazione del
pregiudizio subito a causa di una violazione delle norme antitrust. Oltre a questi specifici ostacoli sostanziali
ad un effettivo risarcimento, vi è una grossa diversità nelle disposizioni
giuridiche nazionali che disciplinano le azioni di risarcimento del danno per
violazione delle norme antitrust, e negli ultimi anni questa diversità è
effettivamente andata aumentando. Essa può causare incertezza del diritto a
tutte le parti interessate da azioni di risarcimento del danno per violazione
delle norme antitrust, cosa che a sua volta porta ad un'applicazione
inefficiente, a livello privato, delle regole di concorrenza, specialmente nei
casi transfrontalieri. Per rimediare a questa situazione, il secondo
obiettivo principale della presente proposta è garantire che in tutta l'Europa
i soggetti danneggiati da infrazioni delle norme UE sulle concorrenza possano
accedere a meccanismi efficienti di ottenimento del pieno risarcimento per il
danno subito. Ciò porterà all'instaurarsi di condizioni più uniformi per le
imprese nel mercato interno. Inoltre, se aumenta la probabilità che gli autori
delle infrazioni agli articoli 101 o 102 del trattato debbano sostenere i costi
della violazione commessa, non solo sarà possibile evitare dei costi ai
soggetti danneggiati da comportamenti illegali, ma si incoraggerà una maggiore
osservanza delle norme UE sulla concorrenza. Per realizzare tale obiettivo la Commissione
ha proposto delle iniziative concrete nel Libro bianco del 2008. In occasione
della consultazione pubblica che è seguita, la società civile e gli
interlocutori istituzionali come il Parlamento europeo[13] e il Comitato economico e
sociale europeo[14]
hanno accolto molto favorevolmente queste misure e hanno richiesto
l'elaborazione di una specifica legislazione europea sulle azioni per il
risarcimento del danno causato dalla violazione delle norme antitrust[15]. 1.3. Disposizioni vigenti nel
campo della proposta –
Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio
concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101]
e [102] del trattato: ·
ai sensi dell'articolo 2, l'onere della prova di
un'infrazione dell'articolo 101, paragrafo 1, o dell'articolo 102 del trattato
incombe alla parte che asserisce tale infrazione. Qualora invochi
l'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3 del trattato, incombe invece al
convenuto l'onere di provare che le condizioni in esso enunciate sono soddisfatte.
Tali norme sono applicabili sia ai fini dell'applicazione a livello pubblico
che nelle azioni per il risarcimento del danno causato da un’infrazione
dell'articolo 101 o dell'articolo 102 del trattato; ·
l'articolo 15, paragrafo 1, prevede che, nell'ambito
dei procedimenti per l'applicazione dell'articolo 101 o dell'articolo 102 del
trattato, le giurisdizioni nazionali possano chiedere alla Commissione di
trasmettere loro le informazioni in suo possesso. La comunicazione della
Commissione relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni
degli Stati membri dell'UE ai fini dell'applicazione degli articoli 101 e 102
del trattato[16]
approfondisce l'interpretazione e l'applicazione pratica di tale disposizione; ·
ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, quando le
giurisdizioni nazionali si pronunciano su accordi, decisioni e pratiche ai
sensi dell'articolo 101 o 102 del trattato che sono già oggetto di una
decisione della Commissione, non possono prendere decisioni che siano in
contrasto con la decisione adottata dalla Commissione. Le giurisdizioni
nazionali devono inoltre evitare decisioni in contrasto con una decisione
contemplata dalla Commissione in procedimenti da essa avviati. A tal fine le
giurisdizioni nazionali possono valutare se sia necessario o meno sospendere i
procedimenti pendenti dinanzi ad esse. –
Il regolamento n. 44/2001 del Consiglio
prevede norme sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e
l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale[17]. In base alle condizioni
precisate in detto regolamento, i giudici degli Stati membri hanno competenza
giurisdizionale in materia di azioni per il risarcimento del danno per
violazione delle norme antitrust e le decisioni adottate relativamente a tali
azioni sono riconosciute ed eseguite in altri Stati membri. –
Il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio
del 28 maggio 2001 regolamenta la cooperazione fra le autorità giudiziarie
degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o
commerciale, comprendendo dunque le azioni per il risarcimento del danno per
violazione delle norme antitrust[18]. –
L’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 864/2007
del Parlamento europeo e del Consiglio contiene disposizioni relative alla
legge applicabile in caso di azioni per il risarcimento del danno per
violazione delle norme antitrust[19]. –
Il regolamento n. 861/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio[20]
istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, per
semplificare e accelerare i procedimenti relativi ai contenziosi
transfrontalieri di modesta entità e ridurne le spese. –
Ai sensi della direttiva 2008/52/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, gli Stati membri devono prevedere la possibilità di
una mediazione in materia civile e commerciale, comprese pertanto le azioni per
il risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust[21]. –
Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, del
regolamento n. 773/2004 della Commissione[22],
i documenti ottenuti accedendo al fascicolo della Commissione possono essere
usati solo nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi intesi
all'applicazione degli articoli 101 e 102 del trattato. La comunicazione della
Commissione sull'accesso al fascicolo[23]
contiene regole più dettagliate per quanto riguarda l'accesso al fascicolo
istruttorio della Commissione e l'uso di tali documenti. –
La comunicazione della Commissione relativa
all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di
cartelli tra imprese ("comunicazione sul trattamento favorevole")[24] contiene disposizioni sulle
condizioni a cui le imprese possono cooperare con la Commissione nell'ambito
del suo programma di trattamento favorevole per ottenere immunità dalle ammende
o una riduzione del loro importo nei casi di cartelli. Il punto 33 stabilisce
che l'accesso alle dichiarazioni ufficiali è accordato soltanto ai destinatari
della comunicazione degli addebiti, purché essi — insieme ai consulenti legali
che ottengono l'accesso in loro rappresentanza — non copino con alcun mezzo
meccanico od elettronico alcuna informazione contenuta nella dichiarazione
ufficiale, e purché utilizzino le informazioni della dichiarazione ufficiale
unicamente per gli scopi indicati nella comunicazione. Alle altre parti, quali
i ricorrenti, non è accordato l'accesso alle dichiarazioni ufficiali. Questa
specifica protezione delle dichiarazioni ufficiali non è più giustificata
quando il richiedente ne rende noto il contenuto a un terzo. Inoltre, la
comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per
l'adozione di decisioni a norma dell'articolo 7 e dell'articolo 23 del
regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli (la "comunicazione sulle transazioni")[25] illustra il quadro normativo
che permette di ricompensare la cooperazione con la Commissione nei
procedimenti avviati ai fini dell'applicazione dell'articolo 101 del trattato
nei casi di cartelli (la "procedura di transazione"). Il punto 39
contiene regole sulla divulgazione delle proposte di transazione alle
giurisdizioni nazionali. 2. ESITI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO 2.1. Consultazione delle parti
interessate Sia il Libro verde del 2005 che il Libro
bianco del 2008 hanno avviato un ampio dibattito fra le parti interessate, ed è
stato presentato un considerevole numero di osservazioni[26]. Dalle consultazioni pubbliche
è emerso un ampio sostegno all'approccio generale della Commissione per
permettere le azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme
antitrust comunitarie. Coloro che hanno risposto alla consultazione hanno
accolto favorevolmente il principio guida del risarcimento e la conseguente
scelta di non proporre misure quali le class action di impronta
americana, la divulgazione predibattimentale oppure il risarcimento cumulativo
dei danni, che perseguirebbero principalmente uno scopo deterrente. È stata
ampiamente riconosciuta l’esistenza di ostacoli che impediscono una tutela
efficace dei soggetti danneggiati dalle infrazioni delle regole di concorrenza.
Pareri discordanti sono stati tuttavia espressi in merito alle misure
sostanziali proposte per porre rimedio ai problemi individuati. Nel 2011 la Commissione ha organizzato una
consultazione pubblica su un approccio europeo coerente in materia di ricorsi
collettivi[27].
Sulla scia delle risposte delle parti interessate e della posizione del
Parlamento europeo[28],
in questa materia la Commissione ha optato per un approccio orizzontale
piuttosto che per l'inclusione di specifiche disposizioni di ambito
concorrenziale sui ricorsi collettivi nell'attuale proposta. Adottare un
approccio orizzontale permette di instaurare norme comuni sui ricorsi
collettivi per tutti gli ambiti in cui spesso il danno è diffuso e in cui i
consumatori e le PMI hanno difficoltà nell'ottenere un risarcimento. Come primo
passo per un approccio orizzontale ai ricorsi collettivi, la Commissione ha
adottato la comunicazione "Verso un quadro europeo in materia di ricorsi
collettivi"[29]
e una raccomandazione relativa a principi comuni per meccanismi di ricorso
collettivo inibitori e risarcitori negli Stati membri in caso di violazioni dei
diritti conferiti dalla legislazione dell'UE.[30] La Commissione ha inoltre organizzato, nel 2011,
una consultazione pubblica su una Bozza di documento di orientamento
riguardante la quantificazione del danno per violazione delle norme antitrust[31], che presenta una panoramica
di una serie di metodi utilizzati per quantificare il danno nelle azioni di
risarcimento e che ne spiega i punti di forza e di debolezza. Le parti
interessate, istituzionali e d'altro genere, hanno in generale accolto
favorevolmente l'idea che vengano emanate indicazioni non vincolanti sulla
quantificazione del danno causato da violazioni delle norme antitrust[32]. 2.2. Raccolta e utilizzazione dei
pareri degli esperti esterni La Commissione ha fatto eseguire studi esterni
per la preparazione del Libro verde del 2005[33], per il Libro bianco del 2008[34], e per la Bozza di documento
di orientamento del 2011 sulla quantificazione del danno per violazione delle
norme antitrust[35]. 2.3. Valutazione d'impatto La direttiva proposta è stata preceduta da una
valutazione d’impatto, basata in gran parte sui risultati della valutazione
d’impatto relativa al Libro bianco. In particolare, non sono state riprese in
considerazione misure che erano state escluse nel Libro bianco a causa della
loro probabile inefficacia o del loro costo eccessivo. La relazione sulla valutazione d’impatto[36] si è incentrata su quattro
opzioni per un’iniziativa di follow-up volta a ottimizzare l'interazione
tra l’applicazione delle norme UE di concorrenza a livello pubblico e quella a
livello privato, e a garantire un quadro giuridico più efficace per le azioni
per il risarcimento del danno causato dalla violazione di tali norme UE in
tutta Europa. Tali opzioni vanno dall'assenza di qualsiasi azione a livello UE
a due opzioni per un'azione a livello UE giuridicamente vincolante, passando
per un approccio non vincolante di soft-law. L'opzione prescelta - che è la base della
presente proposta di direttiva — è considerata la modalità economicamente più
efficiente per realizzare gli obiettivi prefissati. Essa tiene in debita
considerazione sia i principali commenti ricevuti nell'ambito delle
consultazioni pubbliche degli ultimi otto anni che i più recenti sviluppi
legislativi e giuridici a livello UE e a livello nazionale. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA 3.1. Base giuridica della proposta La scelta di una base giuridica per una misura
europea deve fondarsi su fattori oggettivi che possano essere oggetto di
controllo giurisdizionale. Questi comprendono lo scopo e il contenuto della
misura. La presente proposta si basa sia sull'articolo 103 che sull'articolo 114
del trattato, poiché persegue due scopi parimenti importanti e
indissolubilmente legati, che sono: a) attuare i principi di cui agli articoli 101
e 102 del trattato, e b) garantire condizioni più uniformi per le imprese che
operano nel mercato interno, e agevolare ai cittadini e alle imprese
l'esercizio dei diritti derivanti dal mercato interno. Per quanto riguarda il primo obiettivo, la
Corte ha precisato che la piena efficacia delle norme UE in materia di
concorrenza e, specialmente, l’effetto pratico dei divieti in esse contenute
verrebbe messo a rischio se non esistesse la possibilità, per chiunque, di
chiedere il risarcimento dei danni per perdite subite a causa di un contratto o
di un comportamento che ha portato a una restrizione o distorsione della
concorrenza. La Corte ha ritenuto che le azioni per il risarcimento del danno
rafforzano il funzionamento delle norme UE del settore e possono quindi
apportare un contributo significativo al mantenimento di un’effettiva
concorrenza nell’Unione europea[37].
Intendendo migliorare le condizioni a cui le parti danneggiate possono chiedere
il risarcimento danni e mirando a ottimizzare l’interazione fra l’applicazione
a livello pubblico e privato degli articoli 101 e 102 del TFUE, la presente
proposta dà chiaramente attuazione a tali disposizioni. Ciò significa che la
direttiva proposta deve essere basata sull’articolo 103 del trattato. Questa base giuridica, in sé, non è tuttavia
sufficiente, perché sia lo scopo che il contenuto della direttiva proposta la
trascendono. Lo scopo della proposta di direttiva va in effetti al di là del
dare attuazione agli articoli 101 e 102 del TFUE. L’attuale divergenza fra le
norme nazionali che disciplinano le azioni per il risarcimento del danno
causato da violazioni delle regole della concorrenza dell’UE - inclusa
l’interazione fra tali azioni e l’applicazione a livello pubblico di tali regole
– ha creato condizioni fortemente disomogenee nel mercato interno. Queste
spiccate differenze sono già state descritte in uno studio comparativo del 2004[38], nel Libro bianco del 2008 e
nella valutazione d’impatto che lo accompagna. Da allora sono aumentate a causa
dei divergenti sviluppi legislativi e giuridici, che si sono peraltro
realizzati solo in un numero limitato di Stati membri. Un esempio di tali divergenze è dato dalle
diverse norme nazionali che si applicano all’aspetto dell’accesso alle prove. Ad
eccezione di pochi Stati membri, la mancanza di disposizioni adeguate sulla
divulgazione dei documenti nei procedimenti dinanzi ai giudici nazionali
significa che i soggetti danneggiati da una violazione del diritto della
concorrenza, e che chiedono il risarcimento per il danno subito, non hanno
effettivo accesso agli elementi di prova. Altri esempi riguardano: le norme
nazionali sull’eccezione del trasferimento (ambito in cui le differenze
esistenti hanno grosse implicazioni sulla possibilità, per gli acquirenti
diretti/indiretti, di chiedere effettivamente il risarcimento, e per la
possibilità del convenuto di evitare di pagare il risarcimento per il
pregiudizio causato); il valore probatorio delle decisioni delle NCA nelle
azioni intentate successivamente; le norme nazionali rilevanti per la
quantificazione del danno causato dalla violazione delle norme antitrust (ad
es. l’esistenza di una presunzione quanto al danno). A causa di questa marcata diversità nelle
legislazioni nazionali, gli attori considerano che, in virtù delle norme
applicabili, sia molto più conveniente intentare un’azione in alcuni Stati
membri piuttosto che in altri. Queste differenze portano a disuguaglianze e a
incertezze quanto alle condizioni a cui i soggetti danneggiati, sia cittadini
che imprese, possono esercitare il diritto al risarcimento derivante dal
trattato, e pregiudicano l’efficacia di tale diritto. In effetti, quando le
norme giurisdizionali consentono a un attore di intentare un’azione in uno
degli Stati membri "favorevoli", e quando l’attore ha le risorse
necessarie e gli incentivi per farlo, ha molte più possibilità di esercitare il
suo diritto al risarcimento riconosciuto dall’UE. I soggetti danneggiati con
pretese minori e/o minori risorse tendono invece a chiedere il risarcimento
presso il foro dello Stato membro in cui sono stabiliti (un motivo è che
soprattutto i consumatori e le imprese più piccole non possono permettersi di
scegliere una giurisdizione più favorevole): il risultato delle discrepanze fra
le norme nazionali può quindi essere l’instaurarsi di condizioni non uniformi
per quanto riguarda le azioni per il risarcimento del danno, cosa che può
pregiudicare la concorrenza sui mercati in cui operano le parti danneggiate. Parimenti, tali marcate differenze significano
che le imprese stabilite e che operano in diversi Stati membri sono esposte a
livelli di rischio significativamente diversi per quanto riguarda la
possibilità di essere considerate responsabili di violazioni del diritto della
concorrenza. Questa applicazione disomogenea del diritto UE al risarcimento può
portare a un vantaggio concorrenziale per le imprese che hanno violato gli
articoli 101 o 102 del trattato, ma che non sono stabilite o non operano in uno
degli Stati membri "favorevoli". Viceversa, questa stessa
applicazione disomogenea è un deterrente all’esercizio del diritto di
stabilimento e di prestazione di beni o servizi negli Stati membri in cui il
risarcimento è più efficacemente attuato. Le differenze nei regimi di
responsabilità possono quindi pregiudicare la concorrenza e rischiano di
falsare considerevolmente il corretto funzionamento del mercato interno. Per garantire condizioni di concorrenza più
uniformi per le imprese che operano nel mercato interno e per migliorare le
condizioni a cui i soggetti danneggiati possono esercitare i diritti derivanti
dal mercato interno occorre quindi aumentare la certezza del diritto e ridurre
le differenze fra gli Stati membri per quanto riguarda le norme nazionali che
disciplinano le azioni per il risarcimento del danno causato dalla violazione
delle norme antitrust. La portata del perseguito ravvicinamento delle
norme nazionali non è limitata alle azioni per il risarcimento del danno a
seguito di violazioni delle regole UE sulla concorrenza, ma riguarda anche le
violazioni delle norme sulla concorrenza nazionali quando queste sono applicate
in parallelo. In particolare, se un’infrazione che incide sugli scambi fra
Stati membri viola anche il diritto della concorrenza nazionale, le azioni per
il risarcimento del danno basate su di esso devono rispettare le stesse norme
stabilite per le violazioni del diritto della concorrenza dell’UE Ravvicinare le norme nazionali sostanziali e
procedurali allo scopo di evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno,
e permettere ai cittadini e alle imprese il pieno esercizio dei loro diritti e
delle loro libertà, non è quindi un aspetto puramente accessorio rispetto
all’obiettivo di un’efficace applicazione delle norme UE in materia di
concorrenza. Questa conclusione emerge non solo dalle finalità, ma anche dalle
specifiche disposizioni della direttiva proposta. Il contenuto della direttiva
proposta non può rientrare totalmente nell’articolo 103 del trattato, poiché
esso modifica anche le norme nazionali applicabili al diritto di chiedere il
risarcimento a seguito di una violazione del diritto nazionale della
concorrenza – anche se ciò riguarda solo i comportamenti anticoncorrenziali che
incidono sugli scambi fra Stati membri e a cui si applicano quindi parimenti le
norme UE della concorrenza[39].
Ne consegue che il campo d’applicazione della direttiva proposta, che risulta
non solo dalle finalità ma anche dai contenuti dello strumento in oggetto, va
oltre il dare attuazione agli articoli 101 e 102 del trattato. La direttiva
proposta deve quindi essere basata anche sull’articolo 114 TFUE. Questi obiettivi interdipendenti, benché
distinti, della direttiva proposta non possono essere perseguiti separatamente,
attraverso l’adozione di due strumenti diversi. Non è fattibile, ad esempio,
scindere la direttiva proposta in un primo strumento basato sull’articolo 103
TFUE - che ravvicina le norme nazionali applicabili alle azioni per il
risarcimento del danno causato dalla violazione degli articoli 101 e 102 TFUE
–, e in un secondo strumento basato sull’articolo 114 TFUE – che impone agli
Stati membri di applicare le stesse norme sostanziali e procedurali alle azioni
per il risarcimento del danno causato da violazioni del diritto nazionale della
concorrenza. Questa scelta non può essere fatta per motivi sostanziali e
procedurali. Da un punto di vista sostanziale, il legame
indissolubile fra i due obiettivi indipendenti supporta le misure concrete per
realizzarli. Ad esempio, le eccezioni alle regole di divulgazione e le limitazioni
della responsabilità danno piena attuazione agli articoli 101 e 102, anche in
caso di pretese a seguito di violazioni del diritto nazionale della
concorrenza, se questo viene applicato parallelamente alle disposizioni del
trattato. Inoltre, a causa della necessità di garantire la certezza del diritto
e condizioni di concorrenza omogenee nel mercato interno, le stesse regole
devono applicarsi alle infrazioni delle norme della concorrenza sia UE che
nazionali (se queste sono applicate in parallelo alle disposizioni UE). Da un
punto di vista procedurale, e per evitare di compromettere l’equilibrio
istituzionale nell’ambito della legislatura UE, l’unico modo per ottenere norme
uniformi per le due situazioni è adottare un unico strumento giuridico nella stessa
procedura. Per queste ragioni, i contenuti
dell’iniziativa non vengono scissi in strumenti separati ma sono trattati
congiuntamente nella direttiva proposta, che deve quindi essere basata sia
sull’articolo 103 che sull’articolo 114 del trattato. 3.2. Principio di sussidiarietà
(articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea) La direttiva proposta è conforme al principio
di sussidiarietà, poiché i suoi obiettivi non possono venire realizzati in
maniera sufficiente dagli Stati membri e vi è una chiara necessità, e un chiaro
valore, di un’azione dell’UE. Un atto giuridicamente vincolante a livello UE
potrà garantire meglio una piena attuazione degli articoli 101 e 102 del
trattato grazie a norme comuni che consentano efficaci azioni per il risarcimento
del danno in tutta l’Unione europea, e potrà assicurare l’instaurarsi di
condizioni di concorrenza omogenee nel mercato interno. Più specificamente, si può ritenere che la
direttiva proposta soddisfi il principio di sussidiarietà per i seguenti motivi: ·
vi è il grosso rischio che l’efficace applicazione
delle norme a livello pubblico da parte della Commissione e delle ANC venga
compromessa dalla mancanza di una regolamentazione, su scala UE,
dell’interazione fra l’applicazione a livello pubblico e a livello privato, e
in particolare dalla mancanza di una normativa comune europea sulla messa a
disposizione delle informazioni contenute nei fascicoli delle autorità garanti
della concorrenza ai fini di un’azione di risarcimento del danno. Questo punto
può essere illustrato al meglio esaminando il caso delle informazioni che le
imprese forniscono volontariamente alle autorità garanti della concorrenza
nell’ambito dei programmi di trattamento favorevole. Le - potenzialmente
divergenti - legislazioni nazionali non possono affrontare adeguatamente il
problema dell’imprevedibilità che deriva dal fatto che ogni giurisdizione
nazionale deve decidere caso per caso e conformemente alle norme nazionali
vigenti se concedere o meno l’accesso a queste informazioni legate ai programmi
di trattamento favorevole. In effetti, poiché la Commissione e le ANC possono
scambiarsi informazioni in seno alla Rete europea per la concorrenza, i
potenziali richiedenti trattamento favorevole prenderanno verosimilmente in
considerazione la legislazione nazionale che offre il livello di protezione più
basso (per timore che il loro caso possa alla fine essere deciso dalla ANC). Il
livello di protezione percepito riguardo alle informazioni legate ai programmi
di trattamento favorevole sarà quindi determinato in funzione della
legislazione nazionale che offre il livello di protezione più basso, a scapito
delle norme applicabili negli altri Stati membri. È quindi necessario stabilire
una norma comune a tutti gli Stati membri per l’interazione fra l’applicazione
a livello pubblico e a livello privato, e ciò può essere fatto solo a livello
dell’UE; ·
l’esperienza mostra che, in assenza di una
legislazione UE, la maggior parte degli Stati membri non prevedono di loro
propria iniziativa un quadro efficace di risarcimento dei soggetti danneggiati
da violazioni degli articoli 101 e 102 del trattato, nonostante le ripetute
richieste della Corte. Dopo la pubblicazione del Libro verde e del Libro bianco
della Commissione, solo un piccolo numero di Stati membri ha adottato una
legislazione volta a facilitare le azioni per il risarcimento del danno causato
dalla violazione delle norme antitrust – e anche tale legislazione verte di
solito su specifiche questioni e non contempla tutta la gamma di misure previste
dalla presente proposta. Nonostante che alcuni Stati membri abbiano adottato
qualche misura, manca quindi ancora, in ogni caso, un effettivo risarcimento
per i soggetti danneggiati da violazioni delle norme UE antitrust. Solo
ulteriori incentivi a livello europeo possono creare un quadro giuridico che
garantisca il diritto a un ricorso effettivo e a un’efficace tutela
giurisdizionale come stabilito all’articolo 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea; ·
vi è attualmente una grossa discrepanza fra Stati
membri nel livello di tutela giurisdizionale dei diritti individuali garantiti
dal trattato, e ciò può causare distorsioni della concorrenza e del corretto
funzionamento del mercato interno. Ne deriva un’evidente disparità anche quanto
al contenuto del diritto al risarcimento danni garantito dal diritto dell’UE.
Più precisamente, una domanda presentata ai sensi della legislazione di uno
Stato membro può portare al risarcimento totale del danno subito dall’attore,
mentre una richiesta introdotta in un altro Stato membro e riguardante una
violazione identica può sfociare in un’indennizzazione inferiore, o addirittura
nulla. Questa disuguaglianza aumenta se – come succede attualmente – solo
alcuni Stati membri migliorano le condizioni a cui i soggetti danneggiati da
una violazione del diritto della concorrenza possono chiedere il risarcimento
per il danno subito. La dimensione transnazionale degli articoli 101 e 102 del
trattato e il loro legame intrinseco col funzionamento del mercato interno giustificano
l’adozione di misure a livello dell’UE. 3.3. Principio di proporzionalità
(articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea) In termini di proporzionalità, la direttiva
proposta non va al di là di quanto necessario all’effettiva realizzazione degli
obiettivi prefissati, cioè garantire un’efficace tutela dell’applicazione a
livello pubblico del diritto della concorrenza in tutta l’Unione europea, e
assicurare ai soggetti danneggiati da violazioni del diritto della concorrenza
l’accesso a un meccanismo realmente efficace di ottenimento del pieno
risarcimento dei danni subiti – proteggendo al tempo stesso gli interessi
legittimi dei convenuti e dei terzi. La direttiva proposta permette inoltre di
realizzare tali obiettivi al minor costo possibile. I costi potenziali per i
cittadini e per le imprese sono proporzionati agli obiettivi enunciati. Un
primo passo in tale direzione era stato compiuto col Libro bianco, in cui si
escludevano le misure più radicali (ad es. il risarcimento cumulativo dei danni,
le class action con l’opzione opt-out e le norme di divulgazione
delle informazioni di vasta portata). L’impegno profuso per raggiungere questo
equilibrio è stato ampiamente apprezzato durante le consultazioni pubbliche. Le
garanzie inserite nella proposta di direttiva rafforzano questo equilibrio
riducendo i costi potenziali (ad esempio le spese di contenzioso), senza però
compromettere il diritto al risarcimento. Inoltre alcune misure suggerite nel
Libro bianco – come i ricorsi collettivi e il criterio relativo alla colpa –
sono state scartate nella presente proposta di direttiva. Infine, la scelta di
una direttiva come strumento appropriato è in linea con il principio che vuole
un intervento il più limitato possibile, fermo restando il raggiungimento degli
obiettivi. 3.4. La direttiva come strumento
giuridicamente vincolante più appropriato Gli obiettivi della presente proposta possono
essere perseguiti al meglio attraverso una direttiva. Si tratta dello strumento
giuridico più adeguato per garantire un funzionamento efficace delle misure e
consentire un agevole adeguamento nei sistemi normativi degli Stati membri: –
con una direttiva, gli Stati membri devono
realizzare gli obiettivi prefissati e devono recepire le misure nei loro
sistemi legislativi nazionali sostanziali e procedurali. Questo approccio dà
agli Stati membri maggiore libertà rispetto a un regolamento nell’attuare le
norme UE, poiché lascia loro la scelta del modo più adeguato per farlo. Ciò
consente agli Stati membri di garantire che queste nuove norme siano coerenti
con il loro quadro giuridico sostanziale e procedurale già esistente; –
una direttiva, inoltre, è uno strumento la cui
flessibilità permette di introdurre norme comuni in ambiti di diritto nazionale
fondamentali per il funzionamento del mercato interno e per l’efficacia delle
azioni risarcitorie, e che consente di assicurare adeguate garanzie in tutta
l’UE lasciando al tempo stesso agli Stati membri che lo desiderino un margine
per andare al di là di quanto in essa previsto; –
infine, una direttiva evita interventi superflui
qualora le disposizioni nazionali degli Stati membri siano già in linea con le
misure proposte. 4. Illustrazione dettagliata della proposta 4.1. Campo
di applicazione e definizioni (capo I, articoli 1 – 4) La direttiva proposta intende migliorare le
condizioni per ottenere un risarcimento per un danno causato da: a) violazioni
delle norme UE in materia di concorrenza, e b) violazioni delle disposizioni di
legge nazionali sulla concorrenza, qualora queste ultime vengano applicate da
un’autorità nazionale garante della concorrenza o da un giudice nazionale nello
stesso caso, parallelamente alle regole di concorrenza UE. Questa applicazione
parallela trova la sua base nel modo in cui il regolamento n. 1/2003
disciplina la relazione fra gli articoli 101 e 102 del trattato e le regole di
concorrenza nazionali. Il regolamento n. 1/2003 prevede che, quando le
autorità nazionali garanti della concorrenza o le giurisdizioni nazionali
applicano la legislazione nazionale in materia di concorrenza ad accordi ai
sensi dell'articolo 101 che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri,
esse devono applicare anche l'articolo 101. Analogamente, se applicano la
legislazione nazionale in materia di concorrenza agli sfruttamenti abusivi
vietati dall'articolo 102, devono applicare anche l'articolo 102[40]. Nei casi in cui venga chiesto
un risarcimento per una violazione del diritto della concorrenza sia UE che
nazionale, è opportuno che a tali azioni si applichino le stesse norme sostanziali
e procedurali. L'applicazione di norme divergenti in materia di responsabilità
civile per un unico caso specifico di comportamento anticoncorrenziale
renderebbe impossibile ai giudici trattare il caso, causerebbe incertezza del
diritto per tutte le parti coinvolte, e potrebbe portare a risultati
confliggenti a seconda che la giurisdizione nazionale consideri il caso come
un'infrazione al diritto della concorrenza UE o nazionale, cosa che
ostacolerebbe un'efficace applicazione delle norme in questione. La direttiva
proposta si riferisce pertanto alle azioni per il risarcimento del danno a
seguito di "violazioni del diritto della concorrenza nazionale o dell'UE"
(o congiuntamente "violazioni del diritto della concorrenza");
l'espressione "diritto della concorrenza nazionale" è definita in
senso restrittivo in modo da riguardare solo i casi in cui esso è applicato in
parallelo al diritto della concorrenza dell'UE. La direttiva proposta enuncia norme: i) che
garantiscono che ogni persona fisica o giuridica che abbia subito un
pregiudizio a causa di violazioni delle regole di concorrenza ottenga la stessa
protezione in tutta l'Unione e possa effettivamente esercitare il diritto -
conferito dall'UE – a un pieno risarcimento intentando le pertinenti azioni dinanzi
ai giudici nazionali; ii) che ottimizzano l'interazione fra tali azioni per il
risarcimento del danno e l'applicazione a livello pubblico delle regole di
concorrenza. L'articolo 2 ricorda l'acquis comunitario sul
diritto al pieno risarcimento garantito dall'Unione. La direttiva proposta
segue quindi un approccio risarcitorio: lo scopo è permettere a coloro che
hanno subito il danno causato da un’infrazione delle norme in materia di
concorrenza di ottenere il risarcimento di tale danno dalle imprese che hanno
violato le norme. L'articolo 2 ricorda inoltre l'acquis
comunitario sulla legittimazione ad agire e sulla definizione di danno da
risarcire. Il concetto di "danno reale" contenuto in questa
disposizione è ripreso dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e non
esclude alcun tipo di danno (materiale o immateriale) che potrebbe essere stato
causato da un’infrazione delle regole di concorrenza. L'articolo 3 ricorda i principi di efficacia e
di equivalenza che le norme e procedure nazionali relative alle azioni per il
risarcimento del danno devono rispettare. 4.2. Divulgazione delle prove
(capo II, articoli 5 – 8) La constatazione di un'infrazione delle regole
di concorrenza, la quantificazione dei danni da violazione delle norme
antitrust e l'accertamento del nesso di causalità fra l'infrazione e il danno
subito richiedono di norma una complessa analisi fattuale ed economica. Molti
degli elementi di prova di cui avrà bisogno l'attore a supporto della propria
domanda sono in possesso dei convenuti o di terzi e spesso non gli sono
sufficientemente noti o accessibili ("asimmetria delle informazioni").
È ampiamente riconosciuto che la difficoltà che l'attore incontra nell'ottenere
tutte le prove necessarie costituisce in molti Stati membri uno dei principali
ostacoli alle azioni per il risarcimento del danno nei casi relativi alla
concorrenza. Nella misura in cui l'onere della prova incombe sull'impresa
(presunta) autrice dell'infrazione[41],
anche quest'ultima può avere bisogno di accedere ad elementi di prova in
possesso dell'attore e/o di un terzo. Entrambe le parti del procedimento hanno
quindi la possibilità di chiedere al giudice di disporre la divulgazione di
informazioni. Il regime di divulgazione di cui alla proposta
di direttiva si basa sull'approccio adottato nella direttiva 2004/48/EC sul
rispetto dei diritti di proprietà intellettuale[42]. Lo scopo è garantire che in
tutti gli Stati membri vi sia un livello minimo di accesso effettivo agli
elementi di prova necessari agli attori e/o ai convenuti per dimostrare la
fondatezza della loro richiesta di risarcimento danni per violazione delle
norme antitrust e/o come mezzo di difesa attinente. Nel contempo, la proposta
di direttiva evita obblighi di divulgazione eccessivamente ampi e costosi che
potrebbero determinare oneri indebiti per le parti interessate ed il rischio di
abusi. La Commissione si è inoltre particolarmente adoperata per garantire che
la proposta sia compatibile con i diversi ordinamenti giuridici dei vari Stati
membri. A tal fine, la proposta rispetta la tradizione della grande maggioranza
degli Stati membri e si basa sulla funzione centrale del giudice adito per
un’azione per il risarcimento del danno: la divulgazione di prove detenute
dalla controparte o da terzi può essere ordinata soltanto dal giudice ed è
soggetta ad un controllo giurisdizionale rigoroso ed attivo della relativa
necessità, portata e proporzionalità. I giudici nazionali dovrebbero disporre di
misure efficaci per tutelare segreti aziendali o altre informazioni riservate divulgate
durante il procedimento. Inoltre, la divulgazione non
dovrebbe essere consentita nel caso in cui sia contraria a determinati diritti
ed obblighi, come l'obbligo del segreto professionale. È
inoltre necessario che i giudici abbiano la possibilità di imporre sanzioni
sufficientemente dissuasive per evitare la distruzione di prove pertinenti o il
rifiuto di ottemperare ad un ordine di divulgazione. Per impedire che la divulgazione di prove
comprometta l'applicazione a livello pubblico delle norme in materia di
concorrenza da parte delle autorità garanti della concorrenza, la proposta di
direttiva stabilisce anche dei limiti, comuni a tutta l'UE, alla comunicazione
di elementi probatori contenuti nei fascicoli di tali autorità: (a)
in primo luogo, essa prevede una protezione
assoluta per due tipi di documenti considerati fondamentali per l'efficacia
degli strumenti di applicazione a livello pubblico: si tratta delle
dichiarazioni ufficiali legate ai programmi di trattamento favorevole e delle
proposte di transazione. La divulgazione di questi documenti rischia di
compromettere seriamente l'efficacia dei programmi di trattamento favorevole e
delle procedure di transazione. La proposta di direttiva prevede che un giudice
nazionale non possa mai ordinare la divulgazione di questi documenti in
un'azione per il risarcimento del danno; (b)
in secondo luogo, la proposta di direttiva prevede
una protezione temporanea per documenti appositamente preparati dalle parti ai
fini di una procedura d'applicazione a livello pubblico (ad es. le risposte
delle parti a una richiesta di informazioni dell'autorità), o elaborati
dall'autorità garante della concorrenza nel corso del suo procedimento (ad es.
una comunicazione degli addebiti). Tali documenti possono essere divulgati ai
fini di un'azione per il risarcimento del danno causato da una violazione delle
norme antitrust solo dopo che l'autorità garante della concorrenza ha chiuso il
proprio procedimento; (c)
oltre a limitare la possibilità, per i giudici
nazionali, di ordinare la divulgazione di prove, le misure di protezione sopra
indicate dovrebbero intervenire anche se e quando i documenti protetti sono
stati ottenuti nel contesto di un procedimento d'applicazione a livello
pubblico (ad es. nell'esercizio del diritto alla difesa di una delle parti).
Pertanto, quando una delle parti di un'azione per il risarcimento del danno
ottiene tali documenti dal fascicolo di un'autorità garante della concorrenza,
tali documenti non sono ammissibili come elementi di prova in un'azione per il
risarcimento del danno (documenti della categoria a) di cui sopra), o sono
ammissibili solo quando l'autorità ha chiuso il suo caso (documenti della
categoria b) di cui sopra); (d)
i documenti non rientranti nelle categorie di cui
sopra possono essere divulgati per ordine del giudice ad ogni momento. È
opportuno però che i giudici nazionali si astengano dal disporre la
divulgazione di elementi di prova che rinviano a informazioni fornite a
un'autorità garante della concorrenza ai fini del suo procedimento[43]. Se l'indagine è in corso, una tale divulgazione potrebbe
compromettere il procedimento d'applicazione a livello pubblico, poiché
rivelerebbe quali informazioni sono contenute nel fascicolo dell'autorità
garante della concorrenza e potrebbe essere usata per scardinare la strategia
di indagine di tale autorità. Tuttavia, la selezione dei documenti
pre-esistenti presentati a un'autorità garante della concorrenza ai fini del
procedimento è, in sé, rilevante, poiché le imprese sono invitate a fornire
prove mirate nell'ottica della loro cooperazione. La volontà delle imprese di
fornire tali prove in modo esaustivo o selettivo quando cooperano con le
autorità garanti della concorrenza può essere ostacolata dalle domande di
divulgazione che individuano una categoria di documenti in riferimento alla
loro presenza in un fascicolo dell'autorità di concorrenza piuttosto che in
riferimento al loro tipo, natura ed oggetto (ad es. richiesta di tutti i
documenti del fascicolo dell'autorità di concorrenza o di tutti i documenti ad essa
trasmessi da una parte). Pertanto, le domande di divulgazione globale di
documenti dovrebbero di norma essere considerate dai giudici come
sproporzionate e non conformi all'obbligo della parte richiedente di
specificare le categorie di prova il più precisamente e rigorosamente
possibile; (e)
infine, per evitare che i documenti ottenuti grazie
all'accesso al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza diventino
oggetto di scambio, è opportuno che solo la persona che ha ottenuto l'accesso
al fascicolo (o il suo successore legale per quanto riguarda i diritti legati
alla domanda) possa usare i documenti in questione come mezzo di prova in
un'azione per il risarcimento del danno. A fini di coerenza per quanto riguarda le
norme sulle divulgazione e l'uso di certi documenti del fascicolo di
un'autorità garante della concorrenza è necessario modificare anche le
esistenti disposizioni relative ai procedimenti svolti dalla Commissione di cui
al regolamento n. 773/2004 della Commissione,[44] specialmente in materia di
accesso al fascicolo della Commissione e uso dei documenti da esso ottenuti,
così come le comunicazioni esplicative pubblicate dalla Commissione.[45] La Commissione intende
procedere in questo senso una volta che la presente direttiva sarà adottata dal
Parlamento europeo. 4.3. Effetto delle decisioni
nazionali, termini di prescrizione e responsabilità in solido (capo III,
articoli 9 – 11) 4.3.1. Effetto probatorio delle
decisioni nazionali Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del
regolamento n. 1/2003, una decisione della Commissione relativa a un
procedimento d'applicazione degli articoli 101 o 102 del trattato ha un effetto
probatorio nelle azioni per il risarcimento del danno intentate
successivamente, poiché la giurisdizione nazionale non può prendere decisioni
che siano in contrasto con quanto statuito dalla Commissione[46]. È opportuno conferire un
effetto simile alle decisioni definitive relative a un’infrazione adottate
dalle autorità nazionali garanti della concorrenza (o da un’istanza di ricorso
nazionale). Se una decisione relativa a un’infrazione è già stata adottata ed è
divenuta definitiva, sarebbe inutile, per l'impresa autrice dell'infrazione,
adire nuovamente il giudice sulle stesse questioni intentando successive
azioni. Ciò causerebbe inoltre incertezza del diritto e genererebbe costi
superflui per tutte le parti coinvolte e per la giustizia. L'effetto probatorio che si propone di
conferire alle decisioni definitive relative a un'infrazione adottate dalle
autorità nazionali garanti della concorrenza non comporta una riduzione della
tutela a livello giudiziario per le imprese interessate, in quanto le decisioni
relative ad un’infrazione adottate dalle autorità nazionali garanti della
concorrenza restano soggette a controllo giurisdizionale. Inoltre, in tutta
l'UE, le imprese godono di un livello comparabile di tutela dei diritti di
difesa, come sancito dall'articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti
fondamentali. Infine, i diritti e gli obblighi dei giudici nazionali ai sensi
dell’articolo 267 del trattato non vengono modificati da questa norma. 4.3.2. Termini di prescrizione Onde dare a coloro che hanno subito un danno a
causa di un’infrazione della normativa sulla concorrenza la possibilità
ragionevole di intentare un’azione per il risarcimento del danno, garantendo un
elevato livello di certezza del diritto per tutte le parti interessate, la
Commissione propone che le norme nazionali relative ai termini di prescrizione
per un’azione per il risarcimento del danno: –
concedano ai danneggiati tempo sufficiente (almeno
cinque anni) per intentare un’azione dopo aver constatato l’esistenza
dell’infrazione e il danno da essa causato e dopo aver appreso l'identità
dell'autore dell'infrazione; –
impediscano che un termine di prescrizione inizi a
decorrere prima del giorno in cui cessa un’infrazione continuata o ripetuta, e –
prevedano che, nel caso in cui un'autorità garante
della concorrenza avvii un procedimento riguardante una presunta infrazione, il
termine di prescrizione per intentare un'azione per il risarcimento del danno
relativamente a tale infrazione sia sospeso fino ad almeno un anno dopo la
decisione definitiva o dopo che il procedimento è chiuso. 4.3.3. Responsabilità in solido Quando più
imprese violano insieme le norme sulla concorrenza – è il tipico esempio del
cartello - occorre che siano responsabili in solido per l'integralità del danno
causato dall'infrazione. La direttiva proposta si basa su questa regola
generale, ma introduce al tempo stesso alcune modifiche riguardanti il regime di
responsabilità per coloro che beneficiano dell’immunità. La finalità di tali
modifiche è salvaguardare l'interesse dei programmi di trattamento favorevole
della Commissione e delle ANC, che sono strumenti fondamentali per individuare
i cartelli e quindi di importanza cruciale ai fini dell'applicazione a livello
pubblico delle norme in materia di concorrenza. In effetti,
poiché è meno probabile che i richiedenti il trattamento favorevole impugnino
una decisione relativa a un'infrazione, tale decisione spesso per loro diventa
definitiva prima che per gli altri membri dello stesso cartello. Questo può
rendere i beneficiari di trattamento favorevole il primo oggetto delle azioni
per il risarcimento del danno. Per limitare le svantaggiose conseguenze di una
tale esposizione senza ridurre indebitamente le possibilità, per i danneggiati,
di ottenere il pieno risarcimento delle perdite subite, viene proposto di
limitare la responsabilità dei beneficiari dell'immunità dalle ammende, così
come il contributo, dovuto ai coautori dell'infrazione nell'ambito della
responsabilità in solido, al danno causato ai loro acquirenti diretti o
indiretti o, nel caso di un cartello di acquisti, ai loro fornitori diretti o
indiretti. Se un cartello ha danneggiato solo soggetti diversi dai
clienti/fornitori delle imprese autrici dell'infrazione, il beneficiario
dell'immunità sarebbe responsabile solo della sua parte di danno causata
nell'ambito del cartello. La modalità di determinazione di tale parte (ad es.
fatturato, quota di mercato, ruolo nel cartello, ecc.) è a discrezione degli
Stati membri, purché vengano rispettati i principi di efficacia e di
equivalenza. La protezione
dei beneficiari dell'immunità dalle ammende non può tuttavia interferire con il
diritto al pieno risarcimento conferito dall'UE ai soggetti danneggiati. La
limitazione proposta della responsabilità dei beneficiari dell'immunità dalle
ammende non può quindi essere assoluta: l'interessato resta pienamente
responsabile come debitore in ultima istanza se le parti danneggiate non
riescono a ottenere il pieno risarcimento dagli altri autori dell'infrazione.
Per garantire l'effet utile di questa eccezione, gli Stati membri devono
assicurarsi che i soggetti danneggiati possano ancora esigere il risarcimento
dal beneficiario dell'immunità nel momento in cui apprendono che non possono
ottenerlo dagli altri membri del cartello. 4.4. Trasferimento
del sovrapprezzo (capo IV, articoli 12 – 15) Le persone che
hanno subito un pregiudizio a causa di una violazione delle norme sulla concorrenza
hanno diritto a un risarcimento, indipendentemente dal fatto che siano
acquirenti diretti o indiretti. I soggetti danneggiati hanno diritto a un
risarcimento per il danno reale (danno da sovrapprezzo) e per il mancato
guadagno. Quando un soggetto danneggiato ha ridotto il suo danno reale
trasferendolo, interamente o in parte, sui propri acquirenti, il danno
trasferito non costituisce più un pregiudizio per cui tale soggetto debba
essere risarcito. Tuttavia, quando un danno è trasferito, l'aumento di prezzo
da parte dell'acquirente diretto è tale da portare a una riduzione del volume
venduto. Questo mancato guadagno, così come il danno reale non trasferito (in
caso di un trasferimento parziale) resta un danno causato dalla violazione di
una norma antitrust per cui la parte danneggiata può chiedere un risarcimento. Se il pregiudizio
subito deriva da una violazione riguardante la fornitura all'impresa autrice
dell'infrazione, la ripercussione può anche avvenire a monte nella catena di
commercializzazione. Ciò sarebbe ad esempio il caso quando, come risultato di
un cartello di acquisti, i fornitori dei partecipanti al cartello praticano
prezzi inferiori, e quei fornitori a loro volta chiedono prezzi più bassi ai
loro propri fornitori. Per garantire che possano effettivamente
chiedere un risarcimento solo gli acquirenti diretti e indiretti che hanno
realmente subito un danno da sovrapprezzo, la proposta di direttiva riconosce
esplicitamente all'impresa autrice dell'infrazione la possibilità di invocare l'eccezione
del trasferimento. Tuttavia, in
situazioni in cui il sovrapprezzo venga trasferito su persone fisiche o
giuridiche al livello successivo della catena di commercializzazione, e per le
quali è giuridicamente impossibile chiedere un risarcimento, l'eccezione del
trasferimento non può essere invocata. Gli acquirenti
indiretti possono trovarsi nell'impossibilità giuridica di chiedere il
risarcimento a causa delle norme nazionali relative al nesso di causalità
(comprese le norme sulla prevedibilità e la distanza).
Sarebbe ingiustificato consentire l'eccezione del trasferimento quando è
giuridicamente impossibile, per la parte su cui si afferma essersi ripercosso
il sovraprezzo, chiedere il risarcimento: questo significherebbe che l'impresa
autrice dell'infrazione è stata indebitamente sollevata dalla responsabilità
per il danno causato. L'onere di dimostrare il trasferimento spetta sempre
all'impresa autrice dell'infrazione. Le azioni per il risarcimento del danno
intentate da acquirenti indiretti implicano una presunzione relativa secondo la
quale, ferme restando determinate condizioni, il trasferimento sull'acquirente
indiretto è effettivamente avvenuto. Per quanto riguarda la quantificazione del
trasferimento, il giudice nazionale adito dovrebbe avere la facoltà di stimare
quale parte del sovrapprezzo è stata trasferita al livello degli acquirenti
indiretti. Quando, per la stessa violazione del diritto della concorrenza,
parti danneggiate situate a livelli diversi della catena di commercializzazione
intentano azioni separate, i giudici nazionali dovrebbero tenere debitamente
conto, nella misura consentita dal vigente diritto nazionale o dell'UE, delle
azioni parallele o anteriori (o delle sentenze risultanti da tali azioni), e
questo per evitare un sottorisarcimento e un sovrarisarcimento del danno
causato da tale infrazione e per promuovere la coerenza fra le sentenze
pronunciate per tali procedimenti collegati. Le azioni pendenti dinanzi alle
giurisdizioni dei vari Stati membri possono essere considerate connesse ai
sensi dell'articolo 30 del regolamento n. 1215/2012[47], nel senso che fra loro esiste
un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una
decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti
da una trattazione separata. Di conseguenza, l'autorità giurisdizionale
successivamente adita può sospendere il procedimento o dichiarare la propria
incompetenza a condizione che l’autorità giurisdizionale precedentemente adita
sia competente a conoscere delle domande proposte e la legge a essa applicabile
ne consenta la riunione. Sia il regolamento
n. 1215/2012 che la presente proposta di direttiva cercano quindi di
incoraggiare la coerenza fra le sentenze derivanti da azioni connesse. A tal
fine, la proposta di direttiva ha un campo d'applicazione anche più ampio di
quello del regolamento n. 1215/2012, poiché contempla anche la situazione
di azioni per il risarcimento del danno successive e relative alla stessa
violazione del diritto della concorrenza, intentate da attori a livelli diversi
della catena di commercializzazione. Queste azioni possono essere avviate
presso la stessa giurisdizione, presso giurisdizioni diverse nello stesso Stato
membro o presso giurisdizioni diverse in Stati membri diversi. In tutti i casi,
la proposta di direttiva incoraggia la coerenza fra procedimenti e sentenze
collegati. 4.5. Quantificazione del danno
(capo V, articolo 16) Dimostrare e
quantificare il danno da violazioni delle norme antitrust è generalmente molto
costoso e richiede l'analisi di un gran numero di elementi fattuali, dato che
può richiedere l'applicazione di modelli economici complessi. Per aiutare i
soggetti danneggiati da un cartello a quantificare il danno causato dalla
violazione del diritto della concorrenza, la presente proposta di direttiva
prevede una presunzione relativa riguardo all'esistenza del pregiudizio
provocato da un cartello. Tale presunzione si basa sulla constatazione che 9 cartelli
su 10 effettivamente portano a un sovrapprezzo illegale[48]: essa consente di alleviare le
difficoltà e i costi che i soggetti danneggiati devono affrontare per provare
che il cartello ha portato a prezzi superiori a quelli che sarebbero stati
praticati se non fosse esistito. L'impresa autrice
dell'infrazione può confutare tale presunzione e usare le prove a sua
disposizione per dimostrare che il cartello non ha provocato alcun danno.
L'onere della prova incombe quindi alla parte che è già in possesso degli
elementi necessari per soddisfarlo. Vengono così evitati i costi della
divulgazione, che sarebbe con ogni probabilità necessaria ai soggetti
danneggiati per provare il danno. A parte la
presunzione di cui sopra, il danno causato dalla violazione delle norme
antitrust viene quantificato in base alle leggi e procedure nazionali. Queste
devono tuttavia essere conformi ai principi di equivalenza e di efficacia.
Quest'ultimo, in particolare, prescrive che l'onere e il livello della prova
non possono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile al soggetto
danneggiato l'esercizio del diritto al risarcimento. In materia di
quantificazione del danno provocato dalla violazione delle norme antitrust,
quando la situazione attuale deve essere paragonata ad uno scenario ipotetico,
ciò significa che i giudici devono essere in grado di stimare l'ammontare del
pregiudizio subito. Questo aumenta la probabilità che i soggetti danneggiati
possano effettivamente ottenere un adeguato risarcimento. Per facilitare
alle giurisdizioni nazionali il lavoro di quantificazione del danno, la
Commissione fornisce inoltre delle indicazioni non vincolanti in materia nella
sua comunicazione sulla quantificazione del danno nelle azioni di risarcimento
fondate sulla violazione dell'articolo 101 o 102 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea[49].
La comunicazione è accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della
Commissione che prende la forma di una Guida pratica relativa alla
quantificazione del danno nelle azioni di risarcimento fondate sulla violazione
del diritto della concorrenza dell’UE. La Guida pratica spiega i punti di forza
e di debolezza di vari metodi e tecniche disponibili per quantificare il danno.
Inoltre presenta e analizza una serie di esempi pratici che illustrano i tipici
effetti che le infrazioni delle norme UE in materia di concorrenza tendono ad
avere, e come possono essere applicati nella pratica i metodi e le tecniche
disponibili. 4.6. Composizione consensuale
delle controversie (capo VI, articoli 17-18) Uno dei principali obiettivi della direttiva
proposta è consentire ai soggetti danneggiati da una violazione del diritto
della concorrenza di ottenere il pieno risarcimento per il danno subito. Tale
obiettivo può essere realizzato o intentando davanti ai giudici un’azione per
il risarcimento del danno, oppure con una transazione extragiudiziale
consensuale fra le parti. Per incoraggiare le parti a ricorrere a quest’ultima
modalità, la proposta di direttiva mira a ottimizzare l’equilibrio fra le
transazioni extragiudiziali e le azioni giudiziarie. La proposta di direttiva contiene pertanto le
seguenti disposizioni: i) sospensione dei termini di
prescrizione applicabili alle azioni per il risarcimento del danno fintantoché
la parte autrice dell’infrazione e il soggetto danneggiato sono impegnati in
una transazione consensuale; ii) sospensione del procedimento
pendente per la durata della transazione consensuale; iii) deduzione della parte del danno
imputabile all’autore dell’infrazione che partecipa alla transazione
dall’importo del danno chiesto dalla parte danneggiata che partecipa alla
transazione. Per la parte restante della richiesta, l’autore dell’infrazione
partecipante alla procedura consensuale potrebbe essere obbligato a pagare il
danno solo se gli autori dell’infrazione non partecipanti alla procedura
consensuale si trovassero nell’impossibilità di risarcire completamente il
soggetto danneggiato, e iv) presa in considerazione dei danni
risarciti nell’ambito della transazione consensuale al momento della
determinazione del contributo che l’autore dell’infrazione partecipante alla
transazione deve versare a seguito di un successivo ordine di risarcimento. In
questo contesto, il termine "contributo" si riferisce alla situazione
in cui l’autore dell’infrazione partecipante alla transazione non è un
convenuto nell’azione per il risarcimento del danno, ma gli viene chiesto, dai
coautori dell’infrazione condannati a pagare i danni, di contribuire
nell’ambito della responsabilità in solido. 5. IMPLICAZIONI DI BILANCIO La proposta di direttiva non ha alcuna
incidenza sul bilancio. 6. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 6.1. Abrogazione di norme
esistenti Nessuna norma giuridica precedente viene
abrogata mediante la presente proposta. 6.2. Riesame L’articolo 21 della proposta di direttiva
prevede che la Commissione debba riferire al Parlamento europeo e al Consiglio
al più tardi cinque anni dopo la scadenza del termine per il recepimento negli
ordinamenti nazionali. Una volta adottata la direttiva proposta la
Commissione continuerà a seguire l’evoluzione del quadro giuridico applicabile
alle azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust
negli Stati membri, concentrandosi principalmente sulla realizzazione dei due
principali obiettivi prefissati, cioè: i) ottimizzare l’interazione fra l’applicazione
a livello pubblico e a livello privato del diritto della concorrenza, e ii) garantire che i soggetti danneggiati
dalla violazione delle norme UE in materia di concorrenza possano ottenere il
pieno risarcimento per i danni subiti. La Commissione valuterà se la direttiva è
utile per eliminare le inefficienze e gli ostacoli che impediscono ai soggetti
danneggiati dalla violazione delle norme antitrust di ottenere pieno
risarcimento, e se l’interazione fra l’applicazione a livello pubblico e a
livello privato del diritto della concorrenza funziona agevolmente, per
garantire un’applicazione complessiva ottimale del diritto della concorrenza
dell’UE. Nell’ambito di questo processo di monitoraggio, la Commissione
continuerà il suo dialogo con tutte le parti interessate. Quando le misure proposte dalla direttiva
saranno state pienamente attuate negli Stati membri (cioè come minimo cinque
anni dopo il termine per il recepimento della direttiva) verrà infine svolta
una valutazione ex-post sulla necessità o meno di ulteriori modifiche. 6.3. Documenti esplicativi La direttiva proposta presenta misure
specifiche destinate a ravvicinare le norme nazionali sostanziali e procedurali
che disciplinano le azioni per il risarcimento del danno causato da violazioni
delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e
dell’Unione europea. Dalla direttiva proposta derivano vari obblighi giuridici.
Il suo efficace recepimento richiederà pertanto l’introduzione di modifiche
specifiche e mirate alle norme nazionali rilevanti. Perché la Commissione possa
seguire il corretto recepimento della direttiva non basta quindi che gli Stati
membri trasmettano il testo delle disposizioni d’esecuzione, poiché potrebbe
rendersi necessaria una valutazione complessiva del regime nell’ambito del
diritto nazionale. Per queste ragioni gli Stati membri dovrebbero anche far
pervenire alla Commissione documenti esplicativi che mostrino quali sono le
disposizioni di diritto interno esistenti o nuove volte ad attuare le singole
misure previste dalla proposta di direttiva. 6.4. Spazio economico europeo La proposta di direttiva riguarda
l’applicazione effettiva degli articoli 101 e 102 del trattato,
l’ottimizzazione dell’interazione fra l’applicazione a livello pubblico e a
livello privato di queste disposizioni e il miglioramento delle condizioni a
cui i soggetti danneggiati da infrazioni del diritto della concorrenza possono
chiedere il risarcimento. La direttiva proposta contribuisce al corretto
funzionamento del mercato interno poiché crea condizioni più uniformi sia per
le imprese che violano le norme sulla concorrenza che per i soggetti
danneggiati da questo comportamento illecito. Dati questi obiettivi nel settore
della concorrenza e del mercato interno, che fanno parte delle norme giuridiche
del SEE, la proposta è rilevante ai fini del SEE. 2013/0185 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativa a determinate norme che
regolamentano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi della
legislazione nazionale a seguito della violazione delle disposizioni del
diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare gli articoli 103 e 114, vista la proposta della Commissione europea[50], previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[51], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) Gli articoli 101 e 102 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso: "il trattato")
sono una questione di ordine pubblico e occorre provvedere alla loro
applicazione efficace in tutta l'Unione per garantire che la concorrenza nel
mercato interno non venga distorta. (2) L’applicazione a livello
pubblico di queste disposizioni del trattato è garantita dalla Commissione in
virtù dei poteri conferitile dal regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio,
del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di
cui agli articoli 81 e 82 del trattato che istituisce la Comunità europea[52] (in appresso: "il
regolamento n. 1/2003"). Provvedono all’applicazione a livello
pubblico anche le autorità nazionali garanti della concorrenza, che possono
adottare le decisioni elencate all’articolo 5 del regolamento n. 1/2003. (3) Gli articoli 101 e 102 del
trattato producono effetti diretti nei rapporti tra singoli e attribuiscono ai
singoli interessati diritti ed obblighi che i giudici nazionali devono
applicare. Le giurisdizioni nazionali hanno quindi un ruolo di uguale
importanza da svolgere nell'applicazione delle regole di concorrenza. Esse
tutelano i diritti soggettivi garantiti dal diritto dell'Unione europea nelle
controversie fra privati, in particolare accordando risarcimenti alle parti
danneggiate dalle infrazioni. Per una piena efficacia degli articoli 101 e 102
del trattato, ed in particolare per realizzare l’effetto utile dei divieti da
essi previsti, è necessario che chiunque, compresi consumatori e imprese o
autorità pubbliche, possa richiedere un risarcimento dinanzi a giudici
nazionali per i danni subiti a causa di un’infrazione a tali disposizioni.
Questo diritto al risarcimento previsto dall’Unione si applica anche alle
violazioni degli articoli 101 e 102 commesse da imprese pubbliche o da imprese
a cui gli Stati membri hanno accordato diritti speciali o esclusivi ai sensi
dell’articolo 106 del trattato. (4) Il diritto, garantito
dall’Unione, al risarcimento del danno causato dalla violazione delle norme
antitrust richiede a ciascuno Stato membro di disporre di norme procedurali che
garantiscano l’effettivo esercizio di tale diritto. La necessità di effettivi
mezzi di ricorso procedurali deriva a sua volta dal diritto a un’efficace
tutela giurisdizionale come previsto all’articolo 47, paragrafo 1, della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea[53]
e all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del trattato sull’Unione
europea. (5) Per garantire un’efficace
applicazione a livello pubblico e a livello privato delle regole di concorrenza
è necessario regolamentare il modo in cui coordinare queste due forme, ad
esempio per quanto riguarda l’accesso a documenti in possesso delle autorità
garanti della concorrenza. Questo coordinamento a livello dell’Unione
permetterà inoltre di evitare divergenze fra le norme applicabili, che
potrebbero compromettere il corretto funzionamento del mercato interno. (6) Conformemente all'articolo 26,
paragrafo 2, del trattato, il mercato interno comporta uno spazio senza
frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione di beni,
persone e servizi. Esistono grosse differenze fra gli Stati membri per quanto
riguarda le norme che disciplinano le azioni per il risarcimento del danno
causato da violazioni del diritto della concorrenza nazionale o dell’Unione.
Tali differenze causano incertezza quanto alle condizioni a cui i soggetti
danneggiati possono esercitare il diritto al risarcimento conferito loro dal
trattato, e compromettono l’effettivo esercizio di tale diritto. Poiché i
soggetti danneggiati spesso scelgono il foro del loro Stato membro di
stabilimento per presentare la domanda di risarcimento, le discrepanze fra le norme
nazionali portano a condizioni disomogenee per quanto riguarda le azioni per il
risarcimento del danno e possono incidere sulla concorrenza nei mercati in cui
operano tali soggetti così come le imprese autrici dell’infrazione. (7) Le imprese stabilite e
operanti in Stati membri diversi sono soggette a norme procedurali che incidono
fortemente sulla misura in cui possono essere considerate responsabili di
infrazioni del diritto della concorrenza. Questa applicazione disomogenea del
diritto al risarcimento garantito dall’Unione può portare ad un vantaggio
concorrenziale per certe imprese che hanno violato gli articoli 101 o 102 del
trattato, e può disincentivare l’esercizio del diritto di stabilimento e di
fornitura di beni e servizi negli Stati membri in cui il diritto al
risarcimento è applicato in modo più efficace. Le differenze fra i regimi di
responsabilità applicabili negli Stati membri possono quindi incidere
negativamente sia sulla concorrenza che sul corretto funzionamento del mercato
interno. (8) È pertanto necessario
garantire condizioni più uniformi per le imprese operanti nel mercato comune e
migliorare le condizioni a cui i consumatori possono esercitare i diritti loro
derivanti dal mercato interno. Occorre inoltre aumentare la certezza del diritto
e ridurre le differenze fra gli Stati membri per quanto riguarda le norme
nazionali che disciplinano le azioni per il risarcimento del danno causato da
violazioni del diritto europeo della concorrenza e, quando applicato
parallelamente a queste ultime, del diritto nazionale della concorrenza. Un
ravvicinamento di queste norme contribuirà inoltre a prevenire il sorgere di
più ampie differenze fra le disposizioni degli Stati membri che disciplinano
suddette azioni per il risarcimento del danno nei casi relativi alla
concorrenza. (9) Ai sensi dell'articolo 3,
paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 "[q]uando le autorità garanti
della concorrenza degli Stati membri o le giurisdizioni nazionali applicano la
legislazione nazionale in materia di concorrenza ad accordi, decisioni di
associazioni di imprese o pratiche concordate ai sensi dell'articolo [101],
paragrafo 1, del trattato che possano pregiudicare il commercio tra Stati
membri ai sensi di detta disposizione, esse applicano anche l'articolo [101]
del trattato a siffatti accordi, decisioni o pratiche concordate. Quando le
autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o le giurisdizioni
nazionali applicano la legislazione nazionale in materia di concorrenza agli
sfruttamenti abusivi vietati dall'articolo [102] del trattato, esse applicano
anche l'articolo [102] del trattato." Ai fini del corretto funzionamento
del mercato interno e nell’ottica di una maggiore certezza del diritto e di
condizioni più uniformi per le imprese e i consumatori, occorre che il campo
d’applicazione della presente direttiva si estenda alle azioni per il
risarcimento del danno causato dalla violazione del diritto nazionale della
concorrenza quando applicato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del
regolamento n. 1/2003. Applicare norme divergenti in materia di
responsabilità civile per le violazioni degli articoli 101 e 102 del trattato e
per le violazioni delle norme del diritto della concorrenza nazionale che
devono essere applicate nello stesso caso e parallelamente al diritto della
concorrenza dell’Unione nuocerebbe altrimenti alla posizione dei convenuti
nello stesso caso e all’ambito delle loro richieste, e costituirebbe un
ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno. (10) In mancanza di una
legislazione dell’Unione, le azioni per il risarcimento del danno sono
disciplinate dalle norme e procedure nazionali degli Stati membri. Tutte le
norme nazionali che disciplinano l’esercizio del diritto al risarcimento del
danno causato da un’infrazione degli articoli 101 o 102 del trattato, comprese
quelle relative ad aspetti non trattati nella presente direttiva come la
nozione di nesso causale fra l’infrazione e il danno, devono rispettare i
principi di efficacia e di equivalenza. Questo significa che esse non possono essere
formulate o applicate in modo da rendere eccessivamente difficile o
praticamente impossibile l’esercizio del diritto al risarcimento garantito dal
trattato, e che non possono essere formulate o applicate in maniera meno
favorevole rispetto a quelle applicabili ad azioni nazionali simili. (11) La presente direttiva
ribadisce l’acquis comunitario relativo al diritto, garantito dall’Unione, di
ottenere un risarcimento per il danno causato da violazioni del diritto della
concorrenza dell’Unione, in particolare per quanto riguarda la legittimazione
ad agire e la definizione di danno, come statuito dalla giurisprudenza della
Corte di giustizia dell’Unione europea, e non ne pregiudica alcun ulteriore
sviluppo. Chiunque abbia subito un danno causato da un'infrazione può chiedere
un risarcimento per la perdita effettivamente subita (damnum emergens),
per il guadagno di cui è stato privato (mancato guadagno o lucrum cessans),
nonché il pagamento di interessi che decorrono dal momento in cui il danno si è
prodotto fino all’effettivo risarcimento. Tale diritto è riconosciuto per ogni
persona fisica o giuridica – consumatori, imprese e anche pubbliche autorità -
a prescindere dall’esistenza di un rapporto contrattuale diretto con l’impresa
autrice dell’infrazione, e a prescindere dal fatto che un’autorità garante
della concorrenza abbia o meno preventivamente constatato un’infrazione. È
opportuno che la presente direttiva non imponga agli Stati membri di introdurre
meccanismi di ricorso collettivo per l’applicazione degli articoli 101 e 102
del trattato. (12) Le azioni per il risarcimento
del danno causato da infrazioni alle norme nazionali o dell'Unione europea in
materia di concorrenza richiedono di norma una complessa analisi fattuale ed
economica. Gli elementi di prova necessari per comprovare la fondatezza di una
domanda di risarcimento del danno sono spesso in possesso della controparte o
di terzi e non sono sufficientemente noti ed accessibili all’attore. In tali
circostanze, rigide disposizioni giuridiche che prevedano che gli attori
debbano precisare dettagliatamente tutti i fatti relativi al proprio caso
all’inizio di un’azione e presentare elementi di prova esattamente specificati
possono impedire in maniera indebita l’esercizio efficace del diritto al risarcimento
garantito dal trattato. (13) La prova è un elemento
importante per intentare un’azione per il risarcimento del danno causato dalla
violazione del diritto della concorrenza nazionale o dell’Unione. Il
contenzioso in materia di antitrust è però caratterizzato da un’asimmetria
delle informazioni. Occorre garantire ai soggetti danneggiati il diritto di
ottenere la divulgazione delle prove rilevanti per la loro richiesta, senza che
sia necessario, per loro, specificarne i singoli elementi. Onde garantire che
le controparti dispongano di strumenti equivalenti, anche i convenuti delle
azioni per il risarcimento del danno dovrebbero disporre di tali mezzi, in modo
da poter chiedere la divulgazione di prove da parte dei soggetti danneggiati. I
giudici nazionali possono anche ordinare la divulgazione delle prove da parte
di terzi. Quando il giudice nazionale intende disporre la divulgazione di prove
da parte della Commissione, si applicano il principio di sincera cooperazione
fra l’Unione europea e gli Stati membri (articolo 4, paragrafo 3, del TUE) e
l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 per quanto riguarda
le richieste di informazioni. (14) La divulgazione di prove
pertinenti dovrebbe avvenire in base ad una decisione del giudice e sotto il
suo rigoroso controllo, in particolare per quanto riguarda la necessità e la
proporzionalità di tale misura. Dall’esigenza di proporzionalità deriva che le
richieste di divulgazione possono scattare solo quando una parte danneggiata ha
reso plausibile – sulla base di fatti ragionevolmente disponibili – il fatto di
aver subito un danno causato dal convenuto. La richiesta di divulgazione
dovrebbe fare riferimento a categorie di prove il più possibile precise e
limitate sulla base di fatti ragionevolmente disponibili. (15) L'esigenza di proporzionalità
dovrebbe inoltre essere attentamente esaminata quando la divulgazione rischia
di scardinare la strategia di indagine di un'autorità garante della concorrenza
rivelando quali documenti facciano parte del fascicolo, o di intralciare il
modo in cui le società cooperano con l'autorità garante della concorrenza. La
richiesta di divulgazione non dovrebbe quindi essere considerata appropriata
quando riguarda una trasmissione generale dei documenti del fascicolo di un'autorità
garante della concorrenza relativamente a un determinato caso, o di documenti
presentati da una parte nel contesto di un certo caso. Richieste di queste
tipo, riguardanti una divulgazione ampia, non sarebbero inoltre compatibili con
l'obbligo della parte richiedente di specificare in maniera quanto più
possibile e circoscritta le categorie di prova. (16) Qualora il giudice chieda che
l’autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro proceda
all’assunzione delle prove o chieda di procedere direttamente all’assunzione
delle prove in un altro Stato membro, si applicano le disposizioni del
regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo
alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore
dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale[54]. (17) Se le prove pertinenti che
contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate dovrebbero in linea
di principio essere disponibili nell’ambito di azioni per il risarcimento del
danno, tali informazioni riservate devono essere
adeguatamente protette. I giudici nazionali dovrebbero quindi avere a
disposizione una serie di misure per tutelare tali informazioni riservate
contro ogni divulgazione nel corso del procedimento. Ciò può comprendere la possibilità di audizioni private, la limitazione del
numero di persone aventi diritto a prendere conoscenza delle prove, e il
conferimento ad esperti dell’incarico di redigere sintesi delle informazioni in
forma aggregata o in altra forma non riservata. Le misure che tutelano i segreti
aziendali ed altre informazioni riservate non devono impedire l’esercizio del
diritto al risarcimento in pratica. (18) L’efficacia
e la coerenza dell’applicazione degli articoli 101 e 102 del trattato da parte
della Commissione e delle autorità nazionali garanti della concorrenza
richiedono un metodo comune a livello dell'Unione per quanto riguarda
l’interazione tra le norme relative alla divulgazione delle prove e il modo in
cui tali articoli sono applicati da un'autorità garante della concorrenza.
Occorre che la divulgazione delle prove non comprometta indebitamente
l'effettiva applicazione del diritto della concorrenza da parte di un'autorità
garante e che le limitazioni fissate quanto alla divulgazione delle prove non
impediscano alle autorità garanti della concorrenza di pubblicare le loro
decisioni conformemente alle vigenti norme dell'Unione o nazionali. (19) I programmi di trattamento favorevole e le procedure di
transazione sono strumenti importanti per l'applicazione a livello pubblico del
diritto della concorrenza dell'UE, poiché contribuiscono ad inviduare,
perseguire efficacemente e sanzionare le infrazioni più gravi di tali norme. Le
imprese potrebbero essere dissuase dal cooperare in questo contesto se la
divulgazione dei documenti che esse presentano soltanto a tal fine dovesse
esporle alla responsabilità civile a condizioni peggiori di quelle applicate ai
coautori dell'infrazione che non collaborano con le autorità garanti della
concorrenza. Per garantire che le imprese siano disposte a presentare
dichiarazioni volontarie che ammettano la loro partecipazione ad un’infrazione
del diritto della concorrenza dell'Unione o nazionale ad un'autorità garante
della concorrenza nel contesto di un programma di trattamento favorevole o di
una procedura di transazione, è necessario che tali dichiarazioni siano escluse
dalla divulgazione delle prove. (20) Un’eccezione
alla divulgazione dovrebbe inoltre applicarsi a qualsiasi misura di
divulgazione che interferisca in modo indebito con un’indagine in corso da
parte di un’autorità garante della concorrenza in merito ad un’infrazione alle
norme nazionali o dell'Unione europea in materia di concorrenza. Le
informazioni preparate da un'autorità garante della concorrenza nel corso di un
suo procedimento d'applicazione del diritto della concorrenza nazionale o
dell'Unione (come una comunicazione degli addebiti), oppure da una parte del
procedimento (come le risposte alle richieste di informazioni dell'autorità
garante della concorrenza) dovrebbero quindi essere divulgabili, nelle azioni
per il risarcimento del danno, solo dopo che l'autorità garante della
concorrenza abbia constatato un'infrazione delle norme nazionali o europee in
materia di concorrenza o abbia altrimenti chiuso il procedimento. (21) Oltre alle prove menzionate ai
considerando (19) e (20), i giudici nazionali dovrebbero poter ordinare, nel
contesto di un'azione per il risarcimento del danno, la divulgazione delle
prove disponibili indipendentemente dal procedimento avviato dall'autorità
garante della concorrenza ("informazioni pre-esistenti"). (22) Ogni persona fisica o
giuridica che ottenga delle prove grazie all'accesso al fascicolo di
un'autorità garante della concorrenza nell'esercizio dei suoi diritti di difesa
in relazione ad un'indagine di detta autorità può usare tali prove ai fini di
un'azione per il risarcimento del danno di cui è parte. Tale uso dovrebbe anche
essere consentito alla persona fisica o giuridica che le è succeduta nei
diritti ed obblighi, anche attraverso il rilevamento della pretesa. Nel caso in
cui le prove siano state ottenute da una persona giuridica facente parte di un
gruppo societario equivalente a una sola impresa ai fini dell'applicazione
degli articoli 101 e 102 del trattato, l'uso di tali prove è consentito anche
alle altre entità giuridiche rientranti nella stessa impresa. (23) L'uso di cui al precedente
considerando non deve tuttavia ostacolare indebitamente l'effettiva
applicazione del diritto della concorrenza da parte di un'autorità garante. Le
limitazioni alla divulgazione di cui ai considerando (19) e (20) dovrebbero
quindi applicarsi anche all'uso delle prove ottenute solo grazie all'accesso al
fascicolo di un'autorità garante della concorrenza. Le prove ottenute tramite
un'autorità garante della concorrenza nell'ambito dell'esercizio del diritto di
difesa non devono inoltre diventare oggetto di scambio. Occorre quindi che la
possibilità di usare prove ottenute solo grazie all'accesso al fascicolo di
un'autorità garante della concorrenza sia limitata alla persona fisica o
giuridica che ha esercitato il diritto di difesa e ai suoi successori legali,
come indicato nel considerando precedente. Questa limitazione, tuttavia, non
impedisce a un giudice nazionale di ordinare la divulgazione di tali prove alle
condizioni previste nella presente direttiva. (24) La presentazione di una
domanda di risarcimento del danno, o l’avvio di un’indagine da parte di
un’autorità garante della concorrenza, comporta il rischio che le imprese
interessate possano distruggere od occultare prove utili ai soggetti
danneggiati per comprovare la domanda di risarcimento. Onde impedire la
distruzione di prove rilevanti e garantire che vengano rispettate le decisioni
giudiziarie di divulgazione, i giudici devono poter applicare sanzioni
sufficientemente dissuasive. Per quanto riguarda le parti del procedimento, il
rischio di conclusioni sfavorevoli nel procedimento avviato per richiedere il
risarcimento del danno può essere una sanzione particolarmente efficace e può
evitare ritardi. Dovrebbero essere disponibili sanzioni anche per
l’inosservanza degli obblighi di tutelare le informazioni riservate e per
l’utilizzo abusivo di informazioni ottenute attraverso la divulgazione.
Analogamente, occorre prevedere sanzioni nel caso di utilizzo abusivo, in
un'azione per il risarcimento del danno, di informazioni ottenute tramite
l'accesso al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza nell'esercizio
del diritto di difesa in relazione ad indagini di detta autorità. (25) L’articolo 16, paragrafo 1,
del regolamento n. 1/2003 prevede che, quando si pronunciano su accordi,
decisioni e pratiche ai sensi dell’articolo 101 o 102 del trattato che sono già
oggetto di una decisione della Commissione, le giurisdizioni nazionali non
possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata
dalla Commissione. Onde migliorare la certezza del diritto, evitare
contraddizioni nell’applicazione delle disposizioni del trattato, aumentare
l’efficacia e l’efficienza procedurale delle azioni per il risarcimento del
danno e promuovere il funzionamento del mercato interno per le imprese e i
consumatori, non dovrebbe neanche essere possibile mettere in discussione la
decisione definitiva di un'autorità nazionale garante della concorrenza o di
un'istanza di ricorso che constati un'infrazione dell'articolo 101 o
dell'articolo 102 del trattato in azioni per il risarcimento del danno
riguardanti la medesima violazione, indipendentemente dal fatto che l’azione
venga intentata o meno nello Stato membro dell’autorità o dell’istanza di
ricorso. Lo stesso dovrebbe applicarsi alle decisioni in cui si è stabilita una
violazione di disposizioni del diritto nazionale della concorrenza in casi in
cui le norme in materia di concorrenza nazionali e dell'Unione sono applicate
nello stesso caso e in parallelo. Tale effetto delle decisioni emesse dalle
autorità nazionali garanti della concorrenza e dalle istanze di ricorso che
accertano un’infrazione delle norme in materia di concorrenza dovrebbe
applicarsi in particolare al dispositivo della decisione e ai considerando che
lo sostengono. Questo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi dei
giudici nazionali ai sensi dell’articolo 267 del trattato. (26) Le norme nazionali riguardanti
l'inizio, la durata, la sospensione o l'interruzione dei termini di
prescrizione non dovrebbero ostacolare in maniera eccessiva la proposizione di
azioni per il risarcimento del danno. Questo è particolarmente importante per
le azioni che si basano sulla constatazione di un’infrazione da parte di
un’autorità garante della concorrenza o di un’istanza di ricorso. I soggetti
danneggiati dovrebbero conservare la possibilità di intentare un’azione per il
risarcimento del danno successivamente ad un procedimento condotto da un'autorità
garante della concorrenza ai fini dell'applicazione del diritto della
concorrenza nazionale e dell'Unione. (27) Per il caso in cui più imprese
violino insieme le norme in materia di concorrenza (come nel caso di un
cartello), occorre prevedere che gli autori congiunti dell'infrazione siano
considerati responsabili in solido per tutto il pregiudizio causato dal loro
comportamento illecito. Se una delle imprese autrici dell'infrazione ha pagato
più della quota che le spetta, occorre prevedere il diritto di ottenere un
contributo da regolare fra i coautori dell'infrazione. La determinazione di
tale quota corrispondente alla responsabilità relativa di una data impresa, e i
criteri rilevanti quali il fatturato, la quota di mercato o il ruolo nel
cartello, rientrano nel diritto nazionale fermo restando il rispetto dei
principi di efficacia e di equivalenza. (28) Le imprese che collaborano con
le autorità garanti della concorrenza nell'ambito di un programma di
trattamento favorevole svolgono un ruolo determinante nell'individuazione delle
infrazioni commesse sotto forma di intese segrete e nella loro cessazione,
permettendo spesso di arginare il danno che sarebbe stato causato se la
violazione fosse continuata. Occorre quindi prevedere delle disposizioni che proteggano
da un'esposizione ingiustificata alle richieste di risarcimento le imprese che
hanno ottenuto da un'autorità garante della concorrenza un'immunità dalle
ammende nel quadro di un programma di trattamento favorevole – tenendo presente
che per i beneficiari dell'immunità le decisioni delle autorità garanti della
concorrenza che constatano un'infrazione possono diventare definitive prima che
per altre imprese non beneficiarie dell'immunità. È quindi opportuno che il
beneficiario dell'immunità sia in linea di principio sollevato dalla
responsabilità in solido per quanto riguarda la totalità del danno, e che il
suo contributo non superi l'ammontare del danno causato ai suoi propri
acquirenti diretti o indiretti o, nel caso di un cartello di acquisti, ai suoi
fornitori diretti o indiretti. Nella misura in cui un cartello ha danneggiato
soggetti diversi dai clienti/fornitori delle imprese autrici dell''infrazione,
il contributo del beneficiario dell'immunità non dovrebbe superare l'importo
corrispondente alla sua responsabilità relativa per il danno causato dal
cartello. Questa quota dovrebbe essere determinata conformemente alle stesse
regole utilizzate per stabilire i contributi fra le imprese autrici
dell'infrazione (cfr. sopra, considerando 27). Il beneficiario dell'immunità
dovrebbe restare pienamente responsabile verso i soggetti danneggiati che non
siano i suoi acquirenti o fornitori diretti o indiretti solo qualora essi si
trovino nell'impossibilità di ottenere il pieno risarcimento dalle altre imprese
autrici dell'infrazione. (29) Le imprese e i consumatori
danneggiati da un’infrazione delle norme nazionali o dell'Unione europea in
materia di concorrenza hanno diritto ad un risarcimento per il danno realmente
subito e per il mancato guadagno. Il danno reale può risultare dalla differenza
tra il prezzo che è stato effettivamente pagato e quanto sarebbe stato pagato
in assenza dell’infrazione. Quando un soggetto danneggiato ha ridotto il danno
reale trasferendolo, interamente o in parte, sui propri acquirenti, il danno
trasferito non costituisce più un pregiudizio per il quale tale parte debba
essere risarcita. È pertanto opportuno in linea di principio permettere ad
un’impresa autrice di un’infrazione di invocare l’avvenuto trasferimento del
danno reale a fronte di una domanda di risarcimento del danno. Occorre
prevedere disposizioni che stabiliscano che l'impresa autrice dell'infrazione,
nella misura in cui invoca l'eccezione del trasferimento, debba dimostrare
l'esistenza e l'entità della ripercussione del sovrapprezzo. (30) Tuttavia,
in una situazione in cui il sovrapprezzo venga trasferito su persone per le
quali è giuridicamente impossibile chiedere un risarcimento, non è opportuno
consentire all'impresa autrice dell'infrazione di invocare l'eccezione del
trasferimento, poiché questo la solleverebbe dalla responsabilità per il danno
che ha causato. Quando, in un dato caso, viene invocata l'eccezione del
trasferimento, la giurisdizione adita dovrebbe valutare se le persone su cui si
afferma essersi ripercosso il sovrapprezzo sono in grado, dal punto di vista
giuridico, di chiedere un risarcimento. Se gli acquirenti indiretti possono
farlo, le norme nazionali relative al nesso di causalità
(comprese le norme sulla prevedibilità e la distanza),
applicate conformemente ai principi del diritto dell'Unione, possono comportare
per certe persone (ad es. a un livello della catena di commercializzazione che
è distante dall'infrazione) l'impossibilità giuridica di chiedere il
risarcimento in un dato caso. Il giudice valuta nel merito l'eccezione del
trasferimento solo dopo aver accertato che la persona su cui si afferma essersi
ripercosso il sovrapprezzo è giuridicamente in grado di chiedere il
risarcimento. (31) I consumatori o le imprese sui
quali è stato trasferito il danno reale subiscono il pregiudizio derivante
dalla violazione delle norme nazionali o dell'Unione europea in materia di
concorrenza. Il danno dovrebbe essere rimborsato dall’impresa autrice
dell’infrazione: può essere tuttavia particolarmente difficile comprovarne la
portata per i consumatori o le imprese che non hanno acquistato direttamente da
tale impresa. Quando l'esistenza di una domanda di risarcimento o l'importo da
attribuire dipendono dal fatto che il sovrapprezzo pagato dall'acquirente diretto
dell'impresa autrice dell'infrazione sia stato trasferito o meno
sull'acquirente diretto, e in che misura, è quindi opportuno stabilire che si
ritiene che l'acquirente indiretto abbia fornito le prove di tale ripercussione
del sovrapprezzo dall'acquirente diretto al suo livello se è in grado di
dimostrare prima facie che tale trasferimento è avvenuto. Occorre
inoltre definire a quali condizioni si ritiene che l'acquirente indiretto abbia
fornito tali prove prima facie. Per quanto riguarda la quantificazione
di tale ripercussione, il giudice nazionale adito dovrebbe avere la facoltà di
stimare quale quota del sovrapprezzo sia stata trasferita al livello degli
acquirenti indiretti. L'impresa autrice dell'infrazione dovrebbe essere
autorizzata a produrre prove che mostrino che il danno reale non è stato
trasferito o non lo è stato interamente. (32) Le violazioni del diritto
della concorrenza spesso riguardano le condizioni e il prezzo a cui i beni o i
servizi sono venduti, e portano a un sovrapprezzo, e ad altri pregiudizi, per i
clienti delle imprese autrici dell'infrazione. La violazione può anche
riguardare le forniture all'impresa autrice dell'infrazione (ad es. nel caso di
un cartello fra acquirenti). Le disposizioni della presente direttiva, e in
particolare le disposizioni relative al trasferimento del sovrapprezzo, devono
applicarsi di conseguenza. (33) Le azioni per il risarcimento
del danno possono essere intentate sia da soggetti danneggiati che hanno
acquistato beni o servizi dall’impresa autrice dell’infrazione che dagli
acquirenti che si trovano in un punto successivo della catena della
commercializzazione. Onde incoraggiare la coerenza tra decisioni giudiziarie
risultanti da tali procedimenti connessi ed evitare pertanto che il danno
causato dall’infrazione delle norme nazionali o dell'Unione europea in materia
di concorrenza non venga risarcito interamente o che all’impresa autrice
dell’infrazione si richieda di risarcire danni che non sono stati subiti, i
giudici nazionali dovrebbero tenere in dovuta considerazione, nella misura in
cui lo consentono il diritto dell'Unione e il diritto nazionale, eventuali
azioni connesse e le relative decisioni, in particolare qualora venga
comprovato che è avvenuto il trasferimento del sovrapprezzo. Ciò non deve
compromettere il diritto fondamentale alla difesa, a un ricorso effettivo e a
un giudice imparziale, per coloro che non erano parti in questo procedimento
giudiziario. Le azioni di questo tipo pendenti dinanzi a giudici di Stati
membri diversi possono essere considerate connesse ai sensi dell’articolo 30
del regolamento n. 1215/2012. Ai sensi di tale disposizione, il giudice
nazionale successivamente adito può sospendere il procedimento o, in
determinate circostanze, dichiarare la propria incompetenza. (34) Un soggetto danneggiato che
abbia dimostrato di aver subito un pregiudizio a seguito di una violazione del
diritto della concorrenza deve, oltre a ciò, dimostrare l'entità del danno ai
fini dell'ottenimento del risarcimento. La quantificazione del danno causato
dalle violazioni delle norme antitrust è un processo che richiede l'analisi di
un gran numero di elementi fattuali e che può esigere l'applicazione di modelli
economici complessi. È spesso molto costosa e i soggetti danneggiati possono
incontrare difficoltà nell'ottenere i dati necessari a comprovare le loro
richieste. La quantificazione del danno causato dalle violazioni delle norme
antitrust può quindi costituire una considerevole barriera che impedisce ai
soggetti danneggiati di ottenere una riparazione per il danno subito. (35) Per rimediare all'asimmetria
delle informazioni e ad alcune delle difficoltà che presenta la quantificazione
del danno causato dalla violazione delle norme antitrust e per garantire
l'efficacia delle domande di risarcimento, è opportuno presumere che
un'infrazione sotto forma di cartello causi effettivamente un danno, in
particolare attraverso un effetto sui prezzi. A seconda degli elementi fattuali
del caso, ciò significa che il cartello può aver causato un aumento dei prezzi
o può aver impedito un loro calo che si sarebbe invece verificato in assenza
dell'infrazione. L'impresa autrice dell'infrazione deve avere il diritto di
confutare questa presunzione. È opportuno limitare ai cartelli questa
presunzione relativa, dato il loro carattere segreto che aumenta l'asimmetria
delle informazioni e rende più difficile per il soggetto danneggiato ottenere
le prove necessarie per dimostrare il pregiudizio subito. (36) In mancanza di norme
dell'Unione sulla quantificazione del danno causato dalla violazione del
diritto della concorrenza, spetta all'ordinamento giuridico di ciascuno Stato
membro e alle giurisdizioni nazionali stabilire quali condizioni il soggetto
danneggiato deve osservare nel dimostrare l'ammontare del danno subito, con
quale grado di precisione deve provarne l'entità, quali metodi possono essere
usati per quantificare tale importo e quali conseguenze comporta il non
rispettare pienamente le condizioni stabilite. Queste condizioni nazionali non
devono tuttavia essere meno favorevoli di quelle che disciplinano azioni
nazionali simili (principio di equivalenza), né devono rendere praticamente
impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al risarcimento
sancito dall'Unione (principio di efficacia). Occorre a tale proposito tenere
conto di ogni asimmetria nelle informazioni fra le parti e del fatto che
quantificare il danno significa valutare quale sarebbe stato l'andamento del
mercato in questione in assenza dell'infrazione. Tale valutazione implica un confronto
con una situazione per definizione ipotetica e non potrà mai, quindi, essere
totalmente esatta. È pertanto opportuno conferire alle giurisdizioni nazionali
il potere di valutare il danno causato dalle violazioni del diritto della
concorrenza. (37) I
soggetti danneggiati e le imprese autrici dell'infrazione devono essere
incoraggiati a concordare il risarcimento del danno causato dalla violazione
del diritto della concorrenza per mezzo di meccanismi di composizione
consensuale delle controversie, come le composizioni stragiudiziali,
l'arbitrato e la mediazione. Quando è possibile, la composizione consensuale
delle controversie dovrebbe interessare quante più parti danneggiate possibili
e quante più possibili imprese autrici delle infrazioni. Le disposizioni della
presente direttiva sulla composizione consensuale delle controversie sono
pertanto volte a facilitare il ricorso a tali meccanismi e ad aumentarne
l'efficacia. (38) I termini di prescrizione per
intentare un'azione per il risarcimento del danno possono essere tali da non
lasciare ai soggetti danneggiati e alle imprese autrici dell'infrazione tempo
sufficiente per giungere a un accordo sull'indennizzo da corrispondere. Per
dare a entrambe le parti una reale occasione di procedere a una composizione
consensuale della controversia prima di intentare un'azione dinanzi al giudice
nazionale, il termine di prescrizione deve quindi essere sospeso per la durata
della procedura di composizione consensuale. (39) Inoltre, quando le parti
decidono di ricorrere alla composizione consensuale della controversia dopo
aver intentato un'azione davanti alla giurisdizione nazionale per la stessa
domanda, tale giurisdizione può sospendere il procedimento pendente per la
durata della procedura di composizione consensuale. Nel considerare se
sospendere il procedimento, la giurisdizione nazionale dovrebbe tenere conto
dell'interesse che rappresenta una procedura rapida. (40) Per incoraggiare le
transazioni consensuali, un'impresa autrice di un'infrazione che paga un risarcimento
a seguito di una composizione consensuale non deve ritrovarsi in una situazione
peggiore, rispetto ai coautori dell'infrazione, di quella in cui si troverebbe
se non avesse fatto ricorso a questo tipo di transazione. Ciò potrebbe accadere
se l'autore di un'infrazione e parte di una transazione, anche dopo una
composizione consensuale, continuasse ad essere responsabile in solido per il
pregiudizio causato dall'infrazione. In linea di principio, l'autore di
un'infrazione che partecipa a una transazione non dovrebbe quindi essere tenuto
al pagamento del contributo ai coautori dell'infrazione che non sono parti
della transazione e che hanno pagato il risarcimento al soggetto danneggiato
con cui egli ha già trovato un accordo. Il corollario di questa regola del
non-contributo è che la parte del danno causata dall'autore dell'infrazione che
è parte della transazione deve essere dedotta dall'importo del risarcimento cui
ha diritto il soggetto danneggiato. Questa quota va determinata conformemente
alle stesse regole utilizzate per definire i contributi fra le imprese autrici
dell'infrazione (cfr. sopra, considerando 27). Senza una tale riduzione, gli
autori dell'infrazione che non scelgono la composizione consensuale sarebbero
indebitamente penalizzati dalla transazione di cui non sono parti. Il coautore
dell'infrazione che opta per la procedura consensuale dovrà comunque pagare i
danni qualora ciò sia l'unico modo, per il soggetto danneggiato, di ottenere il
pieno risarcimento. (41) Quando i coautori di un'infrazione
partecipanti a una transazione vengono invitati a contribuire al risarcimento
pagato successivamente dai coautori dell'infrazione che non sono parte della
transazione, la giurisdizione nazionale dovrebbe prendere in considerazione il
risarcimento già versato a titolo della composizione consensuale, tenendo conto
del fatto che non tutti i coautori dell'infrazione sono necessariamente
coinvolti allo stesso grado nell'insieme dell'infrazione, dal punto di vista
materiale, temporale e geografico. (42) La presente direttiva rispetta
i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea. (43) Poiché con una disparità di
scelte politiche e di norme giuridiche a livello nazionale per quanto riguarda
il diritto, sancito dall'UE, al risarcimento del danno nelle azioni a seguito
di violazioni delle norme dell'Unione in materia di concorrenza non sarebbe
possibile garantire la piena attuazione degli articoli 101 e 102 del trattato e
assicurare il corretto funzionamento del mercato interno per le imprese e i
consumatori, questi obiettivi non possono essere
raggiunti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere
realizzati meglio a livello dell'Unione, vista la necessità di efficacia e
coerenza nell’applicazione degli articoli 101 e 102 del trattato. Il Parlamento
europeo e il Consiglio adottano pertanto la presente direttiva in conformità
del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato sull'Unione
europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire
tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello
stesso articolo. (44) Conformemente alla
dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della
Commissione sui documenti esplicativi[55],
gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato,
la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a
chiarire il rapporto tra le componenti di una direttiva e le parti corrispondenti
degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente
direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia
giustificata, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: CAPO I CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI Articolo 1 Campo di applicazione della
direttiva 1. La presente direttiva
stabilisce alcune norme necessarie per garantire che chiunque abbia subito un
danno a causa di una violazione dell’articolo 101 o dell’articolo 102 del
trattato o del diritto nazionale della concorrenza possa esercitare in maniera
efficace il diritto ad ottenere il pieno risarcimento di tale danno. Stabilisce
inoltre norme per promuovere una concorrenza non falsata nel mercato interno e
per eliminare gli ostacoli al suo corretto funzionamento, garantendo a
qualsiasi soggetto che abbia subito danni di questo tipo una protezione
equivalente in tutta l'Unione europea. 2. La presente direttiva
stabilisce inoltre norme che disciplinano il coordinamento fra l'applicazione
delle regole di concorrenza da parte delle autorità garanti della concorrenza e
l'applicazione di tali regole nelle azioni per il risarcimento del danno
dinanzi alle giurisdizioni nazionali. Articolo 2 Diritto a un pieno risarcimento 1. Chiunque abbia subito un
danno causato da un'infrazione del diritto della concorrenza dell'Unione o
nazionale deve poter chiedere il pieno risarcimento per tale pregiudizio. 2. Pieno risarcimento significa
ripristinare, per chiunque abbia subito un danno, la situazione in cui si
sarebbe trovato se l'infrazione non fosse stata commessa. Esso comprende quindi
il risarcimento per il danno realmente subito e per il mancato guadagno, e il
pagamento di interessi decorrenti dal momento in cui il danno si è prodotto
fino all'effettivo versamento relativo a tale danno. 3. Gli Stati membri provvedono
affinché i soggetti danneggiati possano effettivamente esercitare il diritto di
chiedere il risarcimento del danno. Articolo 3 Principi di efficacia e di
equivalenza Gli Stati membri provvedono affinché tutte le
norme e procedure nazionali relative alle azioni per il risarcimento del danno
siano concepite e applicate in modo da garantire che ogni soggetto danneggiato
possa effettivamente esercitare il diritto, conferito dall'Unione, al pieno
risarcimento per il danno causato da una violazione del diritto della
concorrenza. Le norme e procedure nazionali relative alle azioni per il
risarcimento del danno a seguito di violazioni dell'articolo 101 o
dell'articolo 102 del trattato non sono meno favorevoli, per le parti
danneggiate, di quelle che disciplinano azioni simili a livello nazionale. Articolo 4 Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende
per: 1. "violazione del diritto
della concorrenza": una violazione dell'articolo 101 o dell'articolo 102
del trattato o del diritto nazionale della concorrenza ai sensi del paragrafo 2; 2. "diritto nazionale della
concorrenza": le disposizioni di diritto nazionale che perseguono
principalmente lo stesso obiettivo degli articoli 101 e 102 del trattato e che
sono applicate nello stesso caso e parallelamente al diritto della concorrenza
dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE)
n. 1/2003; 3. "azione per il
risarcimento del danno": un'azione ai sensi del diritto nazionale con cui
un soggetto danneggiato adisce un giudice nazionale per una domanda di
risarcimento del danno; l'espressione può anche designare, qualora il diritto
nazionale preveda questa possibilità, un'azione con cui una persona che agisce
per conto di uno o più soggetti danneggiati adisce il giudice nazionale per una
domanda di risarcimento del danno; 4. "domanda di risarcimento
del danno": domanda di risarcimento del danno subito a causa di una
violazione del diritto della concorrenza; 5. "soggetto danneggiato":
chiunque possa far valere un diritto al risarcimento del danno subito; 6. "autorità nazionale
garante della concorrenza": autorità designata da uno Stato membro a norma
dell’articolo 35 del regolamento (CE) n. 1/2003 come responsabile
dell’applicazione degli articoli 101 e 102 del trattato; 7. "autorità garante della
concorrenza": la Commissione o un’autorità nazionale garante della
concorrenza; 8. "giudice nazionale"
o "giudice": un organo giurisdizionale di uno Stato membro ai sensi
dell'articolo 267 del trattato; 9. "istanza di ricorso":
giurisdizione che ha la facoltà di rivedere le decisioni emesse dalle autorità
nazionali garanti della concorrenza, il che può comprendere, in tale contesto,
la facoltà di constatare un’infrazione degli articoli 101 o 102 del trattato; 10. "decisione relativa ad
un’infrazione": decisione di un’autorità garante della concorrenza o di
un’istanza di ricorso che constata una violazione del diritto della
concorrenza; 11. "decisione definitiva
relativa ad un’infrazione": decisione relativa ad un’infrazione adottata
da un’autorità garante della concorrenza o da un’istanza di ricorso che non è
più soggetta a impugnazione; 12. "cartello": intesa
e/o pratica concordata fra due o più concorrenti, volta a coordinare il loro
comportamento competitivo sul mercato e/o ad influire sui pertinenti parametri
della concorrenza mediante pratiche consistenti nel fissare o coordinare i
prezzi di acquisto o di vendita od altre condizioni di transazione,
nell'assegnare quote di produzione o di vendita, nel ripartire i mercati e i
clienti, tra l'altro mediante manipolazione delle gare d'appalto, restrizioni
delle importazioni o delle esportazioni e/o azioni anticoncorrenziali dirette
contro altre imprese concorrenti; 13. "programma di trattamento
favorevole": programma in base al quale un partecipante ad un'intesa
segreta, indipendentemente dalle altre imprese coinvolte nel cartello,
collabora ad un'indagine dell'autorità garante della concorrenza presentando
volontariamente gli elementi di sua conoscenza del cartello e il ruolo svolto
al suo interno e ricevendo in cambio l'immunità dalle ammende irrogate al
cartello o una loro riduzione; 14. "dichiarazione ufficiale
di un'impresa legata a un programma di trattamento favorevole":
dichiarazione orale o scritta presentata volontariamente da parte o per conto
di un’impresa ad un’autorità garante della concorrenza, che descrive la
conoscenza dell’impresa in merito a un cartello segreto e il ruolo svolto al
suo interno, redatta specificamente per essere presentata all’autorità allo
scopo di ottenere l’immunità o una riduzione delle ammende ai sensi di un
programma di trattamento favorevole relativo all’applicazione dell’articolo 101
del trattato o della disposizione corrispondente del diritto nazionale. Non
comprende documenti o informazioni esistenti indipendentemente dal procedimento
di un'autorità garante della concorrenza ("informazioni pre-esistenti"); 15. "proposta di transazione":
dichiarazione presentata volontariamente da parte o per conto di un’impresa ad
un’autorità garante della concorrenza, che illustra il riconoscimento, da parte
dell’impresa, della sua partecipazione ad una violazione dell'articolo 101 del
trattato o della disposizione corrispondente del diritto nazionale e della
propria responsabilità in detta infrazione, redatta specificamente come
richiesta formale all’autorità di applicare una procedura accelerata; 16. "sovrapprezzo":
qualsiasi differenza positiva tra il prezzo effettivamente pagato e il prezzo
che sarebbe prevalso in assenza di una violazione del diritto della
concorrenza; 17. "transazione consensuale":
un accordo in base al quale il risarcimento è pagato a seguito di una
composizione consensuale delle controversie. CAPO II DIVULGAZIONE DELLE PROVE Articolo 5 Divulgazione delle prove 1. Qualora un attore abbia
presentato fatti e prove ragionevolmente disponibili che indichino motivi
plausibili per sospettare che egli - o coloro che rappresenta- abbia subito un
danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte del
convenuto, gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali possano
ordinare al convenuto o a terzi la divulgazione delle prove - indipendentemente
dal fatto che siano o meno contenute nel fascicolo di un'autorità garante della
concorrenza - fatte salve le condizioni precisate nel presente capo. Gli Stati
membri provvedono affinché i giudici possano anche ordinare all'attore o a un
terzo la divulgazione delle prove su richiesta del convenuto. Tale disposizione lascia impregiudicati i diritti
e gli obblighi dei giudici nazionali ai sensi del regolamento (CE) n. 1206/2001
del Consiglio. 2. Gli Stati membri provvedono
affinché i giudici nazionali ordinino la divulgazione di prove di cui al
paragrafo 1 qualora la parte che la richiede: (a)
abbia dimostrato che le prove di cui l’altra parte
o terzi hanno il controllo sono pertinenti per dimostrare la fondatezza della
sua domanda o degli argomenti eccepiti in propria difesa, e (b)
abbia specificato elementi di tali prove o
categorie di tali prove definendoli nel modo più preciso e limitato possibile
sulla base di fatti ragionevolmente disponibili. 3. Gli Stati membri garantiscono
che i giudici nazionali limitino la divulgazione delle prove a quanto è
proporzionato. Nel determinare se una divulgazione richiesta da una parte è
proporzionata, i giudici nazionali prendono in considerazione gli interessi
legittimi di tutte le parti e di terzi interessati. In particolare: (a)
valutano la probabilità che la presunta violazione
del diritto della concorrenza sia effettivamente avvenuta; (b)
esaminano la portata e i costi della divulgazione,
in particolare per i terzi interessati; (c)
valutano se le prove da divulgare contengano
informazioni riservate, in particolare riguardanti parti terze, e le modalità
di protezione di tali informazioni riservate, e (d)
nei casi in cui l'infrazione sia o sia stata
oggetto di un'indagine di un'autorità garante della concorrenza, valutano se la
richiesta è stata formulata in modo specifico quanto alla natura, all'oggetto o
al contenuto di tali documenti, piuttosto che con una domanda generica
attinente a documenti presentati a un'autorità garante della concorrenza o
contenuti nel fascicolo di tale autorità. 4. Gli Stati membri provvedono
affinché i giudici nazionali dispongano di misure efficaci per tutelare il più
possibile le informazioni riservate da ogni uso improprio, garantendo nel
contempo che le prove pertinenti che contengono tali informazioni siano
disponibili nelle azioni per il risarcimento del danno. 5. Gli Stati membri adottano le
misure necessarie per dare piena attuazione ai privilegi giuridici ed altri
diritti a non essere obbligati a divulgare prove. 6. Nella misura in cui i giudici
nazionali hanno la facoltà di ordinare la divulgazione di prove senza
interpellare la persona che deve comunicare gli elementi in questione, gli
Stati membri provvedono affinché non possa essere imposta alcuna sanzione per
inosservanza di tale ordine fintantoché il destinatario non è stato sentito. 7. Tra le prove sono compresi
tutti i tipi di prova ammissibili dinanzi al giudice nazionale adito, in
particolare documenti e tutti gli altri oggetti contenenti informazioni
indipendentemente dal mezzo sul quale le informazioni sono registrate. 8. Fermi restando l'obbligo di
cui al paragrafo 4 e i limiti fissati all'articolo 6, il presente articolo non
impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre norme che prevedono un
sistema di divulgazione più ampia delle prove. Articolo 6 Limiti alla divulgazione delle
prove provenienti dal fascicolo di un'autorità garante della concorrenza 1. Gli Stati membri provvedono
affinché, ai fini delle azioni per il risarcimento del danno, i giudici
nazionali non possano in nessun momento ordinare a una parte o a un terzo di
divulgare prove rientranti nelle seguenti categorie: (a)
dichiarazioni ufficiali di imprese legate a un
programma di trattamento favorevole, e (b)
proposte di transazione. 2. Gli Stati membri provvedono
affinché, ai fini delle azioni per il risarcimento del danno, i giudici
nazionali possano ordinare la divulgazione delle categorie di prove sotto
indicate solo dopo che l'autorità garante della concorrenza ha chiuso il suo
procedimento o ha adottato una delle decisioni di cui all'articolo 5 del
regolamento n. 1/2003 o al capitolo III dello stesso. Le categorie in
oggetto sono le seguenti: (a)
informazioni preparate da persone fisiche o
giuridiche specificamente ai fini di un procedimento di un'autorità garante
della concorrenza; (b)
informazioni preparate da un'autorità garante della
concorrenza nel corso del suo procedimento. 3. La divulgazione di prove
provenienti dal fascicolo di un'autorità garante della concorrenza e che non
rientrano in nessuna delle categorie di cui ai paragrafi 1 o 2 può essere
disposta ad ogni momento ai fini delle azioni per il risarcimento del danno. Articolo 7 Limiti nell'uso delle prove
ottenute solo grazie all'accesso al fascicolo di un'autorità garante della
concorrenza 1. Gli Stati membri provvedono
affinché le prove rientranti in una delle categorie elencate all'articolo 6,
paragrafo 1, ottenute da una persona fisica o giuridica solo grazie all'accesso
al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza nell'esercizio dei propri
diritti di difesa ai sensi dell'articolo 27 del regolamento n. 1/2003 o
della disposizione corrispondente del diritto nazionale, non siano ammissibili
nelle azioni per il risarcimento del danno. 2. Gli Stati membri provvedono
affinché le prove rientranti in una delle categorie elencate all'articolo 6,
paragrafo 2, ottenute da una persona fisica o giuridica solo grazie all'accesso
al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza nell'esercizio dei propri
diritti di difesa ai sensi dell'articolo 27 del regolamento n. 1/2003 o
della disposizione corrispondente del diritto nazionale, non siano ammissibili
nelle azioni per il risarcimento del danno finché l'autorità garante della
concorrenza non ha chiuso il procedimento o non ha adottato una delle decisioni
di cui all'articolo 5 del regolamento n. 1/2003 o al capitolo III dello
stesso. 3. Gli Stati membri provvedono
affinché le prove ottenute da una persona fisica o giuridica solo grazie
all'accesso al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza
nell'esercizio dei propri diritti di difesa ai sensi dell'articolo 27 del
regolamento n. 1/2003 o della disposizione corrispondente del diritto
nazionale, e che non sono inammissibili ai sensi del paragrafo 1 o 2, possano
essere usate nelle azioni per il risarcimento del danno solo da tale persona o
dalla persona fisica e giuridica che è il suo successore legale, inclusa la persona
che rileva la sua domanda. Articolo 8 Sanzioni 1. Gli Stati membri provvedono
affinché i giudici nazionali possano applicare sanzioni alle parti, ai terzi e
ai loro rappresentanti legali in caso di: (a)
mancato rispetto o rifiuto di rispettare l’ordine di
divulgazione di un giudice; (b)
distruzione di prove pertinenti se, al momento
della distruzione: i) la parte che ha distrutto le prove era o era
stata parte del procedimento di un'autorità garante della concorrenza in merito
al comportamento alla base dell'azione per il risarcimento del danno, oppure ii) la parte che ha distrutto le prove
sapeva, o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere, che il giudice nazionale era
stato adito per un'azione per il risarcimento del danno, e che le prove erano
rilevanti per corroborare o la richiesta di risarcimento o i mezzi di difesa,
oppure iii) la parte che ha distrutto le prove
sapeva che le prove erano rilevanti per azioni per il risarcimento del danno
pendenti o future intentate da lei o contro di lei; (c)
mancato rispetto o rifiuto di rispettare gli
obblighi imposti dall’ordine di un giudice a tutela di informazioni riservate;
o (d)
abuso di diritti relativi alla divulgazione di
prove previsti nel presente capo, e delle prove e delle informazioni ottenute
in base a tali disposizioni. 2. Gli Stati membri provvedono
affinché le sanzioni imposte dai giudici nazionali siano effettive,
proporzionate e dissuasive. Le sanzioni di cui dispongono i giudici nazionali
comprendono, per quanto riguarda il comportamento di una parte dell’azione per
il risarcimento del danno, la possibilità di trarre conclusioni negative quali
presupporre che la questione sia stata comprovata o respingere in tutto o in
parte domande e eccezioni, e la possibilità di ordinare il pagamento delle
spese. CAPO III EFFETTO DELLE DECISIONI NAZIONALI, TERMINI DI
PRESCRIZIONE E RESPONSABILITÀ IN SOLIDO Articolo 9 Effetto delle decisioni nazionali Quando i giudici
nazionali si pronunciano, nel contesto di azioni per il risarcimento del danno,
ai sensi dell'articolo 101 o dell'articolo 102 del trattato o ai sensi del
diritto nazionale della concorrenza, su accordi, decisioni e pratiche che sono
già oggetto di una decisione definitiva relativa ad un’infrazione adottata da
un’autorità nazionale garante della concorrenza o da un’istanza di ricorso, gli
Stati membri provvedono affinché tali giurisdizioni non possano prendere
decisioni che siano in contrasto con tale constatazione di un'infrazione. Tale
obbligo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di cui all’articolo 267 del
trattato. Articolo 10 Termini di prescrizione 1. Gli Stati membri stabiliscono
norme riguardanti i termini di prescrizione per intentare azioni per il
risarcimento del danno conformemente al presente articolo. Tali norme
determinano quando inizia a decorrere il termine di prescrizione, la durata del
termine e le circostanze nelle quali il termine può essere interrotto o
sospeso. 2. Gli Stati membri provvedono
affinché il termine di prescrizione non inizi a decorrere prima che un soggetto
danneggiato abbia, o si possa ragionevolmente presumere che abbia, conoscenza: i) del comportamento che costituisce
l'infrazione; ii) della qualifica di tale comportamento
come una violazione del diritto della concorrenza dell'Unione o nazionale; iii) del fatto che l'infrazione gli ha
causato un pregiudizio; iv) dell'identità dell'autore
dell'infrazione che ha causato tale danno. 3 Gli Stati membri provvedono
affinché il termine di prescrizione non inizi a decorrere prima del giorno in
cui un’infrazione continuata o ripetuta sia cessata. 4 Gli Stati membri provvedono
affinché il termine di prescrizione applicabile alle azioni per il risarcimento
del danno sia almeno di cinque anni. 5 Gli Stati membri provvedono
affinché il termine di prescrizione sia sospeso se un’autorità garante della
concorrenza interviene a fini di indagine o del suo procedimento rispetto
all’infrazione cui si riferisce l’azione per il risarcimento del danno. La
sospensione finisce al più presto un anno dopo che la decisione relativa a
un’infrazione è diventata definitiva o i procedimenti sono stati chiusi. Articolo 11 Responsabilità in solido 1. Gli Stati membri provvedono
affinché le imprese che hanno violato il diritto della concorrenza con un
comportamento congiunto siano responsabili in solido per il danno causato
dall’infrazione: ciascuna delle imprese autrici dell’infrazione è tenuta a
risarcire il danno nella sua integralità, e il soggetto danneggiato può esigere
il pieno risarcimento da ognuna di loro fino ad essere totalmente indennizzato. 2. Gli Stati membri provvedono
affinché un’impresa che ha ottenuto l’immunità dalle ammende da un’autorità
garante della concorrenza nell’ambito di un programma di trattamento favorevole
sia responsabile, nei confronti dei soggetti danneggiati che non siano i suoi
acquirenti o fornitori diretti o indiretti, solo quando tali soggetti
danneggiati dimostrano di non poter ottenere il pieno risarcimento dalle altre
imprese coinvolte nella stessa violazione del diritto della concorrenza. 3. Gli Stati membri provvedono
affinché un’impresa autrice di un’infrazione possa recuperare da ogni altra
impresa autrice dell’infrazione un contributo il cui importo è determinato alla
luce delle loro responsabilità relative per il danno causato dalla violazione.
L’importo del contributo di un’impresa che ha ottenuto l’immunità dalle ammende
da un’autorità garante della concorrenza nell’ambito di un programma di
trattamento favorevole non supera l’importo del danno che essa ha causato ai
suoi propri acquirenti o fornitori diretti o indiretti. 4. Gli Stati membri provvedono
affinché, nella misura in cui l’infrazione ha causato un danno a soggetti
diversi dagli acquirenti o fornitori diretti o indiretti dell’impresa autrice
dell’infrazione, l’importo del contributo del beneficiario dell’immunità sia
determinato alla luce della sua responsabilità relativa per tale danno. CAPO IV TRASFERIMENTO DEL SOVRAPPREZZO Articolo 12 Eccezione del trasferimento 1. Gli Stati membri provvedono
affinché il convenuto in un’azione per il risarcimento del danno possa
invocare, contro una domanda di risarcimento del danno, il fatto che l’attore
abbia trasferito in parte o in toto il sovrapprezzo derivante dalla violazione.
L’onere della prova del fatto che il sovrapprezzo sia stato trasferito spetta
al convenuto. 2. Nella misura in cui il
sovrapprezzo è stato trasferito su persone situate al livello successivo della
catena di commercializzazione e che si trovano nell’impossibilità giuridica di
chiedere un risarcimento per il danno subito, il convenuto non può invocare il
mezzo di difesa di cui al paragrafo precedente. Articolo 13 Acquirenti
indiretti 1. Qualora, in un’azione per il
risarcimento del danno, l’esistenza di una domanda di risarcimento o l’importo
da accordare a questo titolo dipendono dal fatto che il sovrapprezzo sia stato
trasferito o meno sull’attore – e in quale misura –, gli Stati membri
provvedono affinché l’onere di dimostrare l’esistenza e la portata di tale
ripercussione incomba all’attore. 2. Nella situazione di cui al
paragrafo 1, si ritiene che l’acquirente indiretto abbia dimostrato l’avvenuta
ripercussione su di sé qualora mostri: (a)
che il convenuto ha commesso una violazione del
diritto della concorrenza; (b)
che l’infrazione ha determinato un sovrapprezzo per
il cliente diretto del convenuto, e (c)
che l’attore ha acquistato beni o servizi oggetto
dell’infrazione o ha acquistato beni o servizi derivanti o contenenti beni o
servizi oggetto dell’infrazione. Gli Stati membri provvedono affinché i giudici
abbiano la facoltà di stimare quale parte del sovrapprezzo è stata trasferita. Il presente paragrafo non pregiudica il diritto
dell’autore dell’infrazione a dimostrare che il sovrapprezzo non è stato
trasferito, o non interamente, sull’acquirente indiretto. Articolo 14 Mancato guadagno e infrazione a
livello della fornitura 1. Le norme stabilite al
presente capo non pregiudicano il diritto di un soggetto danneggiato a chiedere
il risarcimento per il mancato guadagno. 2. Gli Stati membri provvedono
affinché le norme stabilite nel presente capo si applichino nello stesso modo
qualora la violazione del diritto della concorrenza riguardi la fornitura
dell’impresa autrice dell’infrazione. Articolo 15 Azioni per il risarcimento del danno
intentate da attori a diversi livelli nella catena di commercializzazione 1. Gli Stati membri garantiscono
che, nel valutare se l’onere della prova risultante dall’applicazione
dell’articolo 13 è soddisfatto, i giudici nazionali aditi per un’azione per il
risarcimento del danno tengano debito conto: (a)
a) delle azioni per il risarcimento del danno
connesse alla stessa violazione del diritto della concorrenza, ma intentate da
attori che si trovano ad un altro livello della catena di commercializzazione,
o (b)
delle decisioni giudiziarie risultanti da azioni di
questo tipo. 2. Il presente articolo lascia
impregiudicati i diritti e gli obblighi dei giudici nazionali ai sensi
dell’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1215/2012. CAPO V QUANTIFICAZIONE DEL DANNO Articolo 16 Quantificazione del danno 1. Gli Stati membri provvedono
affinché, nel caso di un’infrazione sotto forma di cartello, si presuma che
essa ha causato un pregiudizio. L’impresa autrice dell’infrazione ha il diritto
di confutare tale presunzione. 2. Gli Stati membri garantiscono
che l’onere e il livello della prova e l’accertamento dei fatti richiesti per
la quantificazione del danno non rendano praticamente impossibile o
eccessivamente difficile, per il soggetto danneggiato, l’esercizio del diritto
al risarcimento. Gli Stati membri provvedono affinché ai giudici si conferisca
la facoltà di valutare l’ammontare del danno. CAPO VI COMPOSIZIONE CONSENSUALE DELLE CONTROVERSIE Articolo 17 Effetto sospensivo della
composizione consensuale delle controversie 1. Gli Stati membri provvedono
affinché il termine di prescrizione per intentare un’azione per il risarcimento
del danno sia sospeso per la durata del procedimento di composizione
consensuale delle controversie. La sospensione del termine di prescrizione si
applica solo nei confronti delle parti che sono o sono state coinvolte in tale
procedura. 2. Gli Stati membri provvedono
affinché i giudici nazionali aditi per un’azione per il risarcimento del danno
possano sospendere il procedimento se le parti di detto procedimento
partecipano a una composizione consensuale delle controversie riguardante la
richiesta interessata dall’azione per il risarcimento del danno. Articolo 18 Effetto delle transazioni
consensuali sulle successive azioni per il risarcimento del danno 1. Gli Stati membri provvedono
affinché, a seguito di una transazione consensuale, dalla richiesta del
soggetto danneggiato che ha partecipato a tale procedura sia sottratta la parte
di danno del coautore dell’infrazione che ha partecipato a sua volta alla
procedura consensuale. I coautori dell’infrazione non partecipanti alla
transazione consensuale non possono chiedere al coautore che è parte della
procedura il contributo per il resto della domanda. È solo quando i coautori
dell’infrazione non partecipanti alla procedura non sono in grado di pagare il
danno corrispondente al resto della richiesta che il coautore che ha
partecipato alla transazione consensuale può essere tenuto a pagare i danni
alla parte danneggiata che è parte della transazione. 2. Nel determinare il contributo
di ciascun coautore dell’infrazione, i giudici nazionali tengono in debita
considerazione ogni transazione consensuale precedente a cui ha partecipato il
coautore interessato. CAPO VII DISPOSIZIONI
FINALI Articolo 19 Riesame La Commissione riesamina la presente direttiva
e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro [… ]. [5 anni dopo la
data stabilita come scadenza per il recepimento della presente direttiva.] Articolo 20 Recepimento 1. Gli Stati membri mettono in
vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il [2 anni dopo la data di
adozione della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla
Commissione il testo di tali disposizioni. Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno
adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. Articolo 21 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea. Articolo 22 Destinatari Gli Stati
membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Strasburgo, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA La
proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell’UE. [1] Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16
dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui
agli articoli 81 e 82 del trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 1
del 4.1.2003, pag. 1). Con effetto dal 1° dicembre 2009, gli articoli 81 e 82
del trattato CE sono diventati gli articoli 101 e 102 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. Il loro contenuto non è cambiato. [2] Rispettivamente articolo 4 e articolo 5 del regolamento n.
1/2003. [3] Articolo 23 del regolamento n. 1/2003. [4] Articolo 6 del regolamento n. 1/2003. Si veda anche la
causa 127/73, BRT e SABAM, Raccolta 1974, pag. 51, punto 16, e la causa
C-282/95 P, Guérin Automobiles v Commissione, Raccolta 1997, pag. I-1503,
punto 39. [5] Cfr.: causa C-453/99, Courage e Crehan, Raccolta 2001,
pag. I-6297; cause riunite da C-295 a 298/04, Manfredi, Raccolta 2006,
pag. I-6619, causa C-360/09, Pfleiderer AG/Bundeskartellamt, Raccolta 2011,
pag. I-5161; causa C-199/11, Europese Gemeenschap v. Otis NV e altri, Raccolta
2012, pag. I-0000. [6] Manfredi, punto 95 (vedi nota 5). [7] Causa C-360/09, Pfeiderer AG/Bundeskartellamt,
Raccolta 2011, pag. I-5161. [8] COM(2008) 165 def.; si veda anche il documento di lavoro
dei servizi della Commissione allegato al Libro bianco, SEC(2008) 404. [9] Consultazione pubblica: "Verso un approccio europeo
coerente in materia di ricorsi collettivi" ("Towards a coherent
European approach to collective redress"). Si veda: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_collective_redress/index_en.html. [10] Risoluzione adottata alla riunione dei capi delle autorità
europee garanti delle concorrenza del 23 maggio 2012, "Protezione delle
informazioni contenute nelle pratiche per il trattamento favorevole nel
contesto delle azioni civili di risarcimento del danno" ("Protection
of leniency material in the context of civil damages actions"),
consultabile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/ecn/leniency_material_protection_en.pdf.
[11] Si vedano le risoluzioni del Parlamento europeo del 2
febbraio 2012, "Verso un approccio europeo coerente in materia di ricorsi
collettivi" (2011/2089(INI)): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0021+0+DOC+XML+V0//IT,
e sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'Unione europea (2011/2094(INI))
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0031+0+DOC+XML+V0//IT. [12] COM(2005) 672 definitivo; si veda anche il documento di
lavoro dei servizi della Commissione allegato al Libro verde, SEC(2005) 1732. [13] Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2009 sul
Libro bianco in materia di azioni di risarcimento per violazione delle norme
antitrust comunitarie (2008/2154(INI)). [14] Parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 marzo
2009 in merito al Libro bianco in materia di azioni di risarcimento per
violazione delle norme antitrust comunitarie (GU C 228
del 22.9.2009, pag. 40) [15] Si veda la risoluzione del Parlamento europeo del 2
febbraio 2012 sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'Unione
europea (2011/2094(INI)). [16] GU C 101 del 27.4.2004, pag. 54. [17] Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre
2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16.1.2001,
pag. 1). Questo regolamento è stato recentemente sostituito dal
regolamento (UE) n. 1215/2012, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1), che entrerà in
vigore per la maggior parte il 10 gennaio 2015. [18] Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio
2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri
nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174
del 27.6.2001, pag. 1). [19] Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni
extracontrattuali ("Roma II") (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40). [20] Regolamento (CE)
n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che
istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1). [21] Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione
in materia civile e commerciale , (GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3). [22] Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7
aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli
articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18). [23] Comunicazione della Commissione riguardante le regole per
l'accesso al fascicolo istruttorio della Commissione nei casi relativi
all'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE, degli articoli 53, 54
e 57 dell'accordo SEE e del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (GU C 325
del 22.12.2005, pag. 7). [24] Comunicazione della Commissione relativa all'immunità
dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra
imprese (GU C 298 dell'8.12.2006, pag. 17). [25] GU C 167 del 2008, pag. 1. [26] È
possibile consultare le osservazioni scritte ricevute dalla Commissione durante
la consultazione pubblica all’indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/green_paper_comments.html
(consultazione sul Libro verde) e all’indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/white_paper_comments.html
(consultazione sul Libro bianco). [27] Si
veda sopra, nota 9. [28] Risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2012, ‘Verso
un approccio europeo coerente in materia di ricorsi collettivi’ (2011/2089(INI)):
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0021+0+DOC+XML+V0//IT. [29] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni,
"Verso un quadro orizzontale europeo in materia di ricorsi
collettivi", COM (2013) 401 definitivo. [30] Raccomandazione della Commissione relativa a principi
comuni per meccanismi di ricorso collettivo inibitori e risarcitori negli Stati
membri in caso di violazioni dei diritti conferiti dalla legislazione dell'UE, C(2013)
3539 definitivo. [31] Consultazione
pubblica sulla Bozza di documento di orientamento – Quantificazione del danno
nelle azioni di risarcimento fondate sulla violazione degli articoli 101 o 102
del trattato, consultabile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_actions_damages/index_it.html. [32] Le osservazioni ricevute nell'ambito della consultazione
pubblica sono consultabili all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_actions_damages/index_en.html#contributions.
. [33] "Study on the conditions of claims for damages in
case of infringement of EC competition rules" ("Studio sulle
condizioni delle domande di risarcimento del danno in caso di violazione delle
norme CE della concorrenza"), consultabile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/study.html. [34] "Making
antitrust damages actions more effective in the EU: welfare impact and
potential scenarios" ("Rendere più efficaci nell’UE le azioni per
il risarcimento del danno causato dalla violazione di norme antitrust: effetti
sul benessere e scenari potenziali"), consultabile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/files_white_paper/impact_study.pdf. [35] "Quantifying
antitrust damages — Towards non-binding guidance for courts" ("Quantificazione
del danno causato dalla violazione delle norme antitrust – Indicazioni non
vincolanti per i giudici"), consultabile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/quantification_study.pdf. [36] Documento di lavoro dei servizi della Commissione,
Relazione sulla valutazione d'impatto, Azioni per il risarcimento del danno
causato da violazioni delle norme antitrust dell'UE, Strasburgo, 11.6.2013,
SWD(2013) 203 definitivo. [37] Si veda sopra, nota 5. [38] Si veda sopra, nota 33. [39] Si veda sotto, la sezione 0. [40] Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003. [41] Ad esempio, per quanto riguarda l'eccezione del
trasferimento, si veda sotto la sezione 0. [42] Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale
(GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45). [43] La stessa limitazione si applica ovviamente quando le
giurisdizioni nazionali ordinano la divulgazione di documenti della categoria b)
di cui sopra una volta che l'autorità garante della concorrenza ha chiuso il
suo procedimento. [44] Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7
aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli
articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18). [45] Comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione
tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell'UE ai fini
dell'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU C101 del 27.4.2004,
pag. 54); comunicazione della Commissione riguardante le regole per l'accesso
al fascicolo istruttorio della Commissione nei casi relativi all'applicazione
degli articoli 81 e 82 del trattato CE, degli articoli 53, 54 e 57 dell'accordo
SEE e del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (GU C 325 del 22.12.2005,
pag. 7); comunicazione della Commissione concernente la transazione nei
procedimenti per l'adozione di decisioni a norma dell'articolo 7 e
dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di
cartelli (GU C 167 del 2.7.2008, pag. 1). [46] Causa C-199/11 del 6 novembre 2012, Europese
Gemeenschap contro Otis NV e altri, Raccolta 2012, pag. I-0000. [47] Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2012 , concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
(GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1). [48] "Quantifying antitrust damages — Towards
non-binding guidance for courts" ("Quantificazione del danno
causato dalla violazione delle norme antitrust – Indicazioni non vincolanti per
i giudici"), consultabile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/quantification_study.pdf,
pag. 91. [49] Comunicazione della Commissione relativa alla
quantificazione del danno nelle azioni di risarcimento fondate sulla violazione
dell'articolo 101 o 102 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, C(2013)
3440. [50] GU C…, pag. … [51] GU C…, pag. … [52] GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Con effetto dal 1° dicembre 2009,
gli articoli 81 e 82 del trattato CE sono diventati gli articoli 101 e 102 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In entrambi i casi le
disposizioni sono sostanzialmente identiche.. [53] GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391. [54] GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1. [55] GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.