52013PC0157

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica dell’Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale per tenere conto delle spese necessarie a seguito dell’adesione della Croazia all’Unione europea /* COM/2013/0157 final */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 9 dicembre 2011 è stato firmato il trattato relativo all’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea. La firma dà inizio alle procedure di ratifica che dovrebbero consentire alla Croazia di diventare il ventottesimo Stato membro dell’Unione europea il 1° luglio 2013.

2.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

A norma dell’articolo 312, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea il Consiglio, deliberando all’unanimità, adotta un regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale, previo consenso del Parlamento europeo. Il 3 marzo 2010 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013 assieme a una proposta di accordo interistituzionale[1]. Finora il Parlamento europeo e il Consiglio non hanno raggiunto un accordo su queste proposte.

In attesa dell’accordo, rimane applicabile l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[2].

La presente proposta si basa quindi sul punto 29 dell’accordo interistituzionale (Adeguamento del quadro finanziario in funzione dell’allargamento) che stabilisce che, nel caso in cui nuovi Stati membri aderiscano all’Unione europea nel corso del periodo coperto dal quadro finanziario, il Parlamento europeo e il Consiglio, che deliberano su proposta della Commissione, adegueranno congiuntamente il quadro finanziario per tenere conto delle spese necessarie a seguito dell’esito dei negoziati di adesione.

3.           ADEGUAMENTO DEL QUADRO FINANZIARIO PER IL PERIODO 1° LUGLIO – 31 DICEMBRE 2013

3.1.        Importi previsti per l’adesione della Croazia

L’adeguamento proposto del quadro finanziario si basa sui pertinenti articoli del trattato relativo all’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea[3] e sulla posizione comune dell’UE sul capitolo 33 (Disposizioni finanziarie e di bilancio)[4]. Gli stanziamenti di impegno e di pagamento necessari per tenere conto dell’adesione della Croazia figurano nella tabella seguente:

Pacchetto finanziario per la Croazia (posizione comune dell’UE), adesione il 1° luglio 2013(in milioni di EUR, prezzi correnti) || 2013

||

1. Crescita sostenibile || 496,8

1a Competitività per la crescita e l’occupazione1) || 47,4

1b Coesione per la crescita e l’occupazione || 449,4

di cui Fondi strutturali || 299,6

di cui Fondo di coesione || 149,8

||

2. Conservazione e gestione delle risorse naturali || 20,4

spese connesse al mercato1) || 9,0

pagamenti diretti || 0

riserva per lo sminamento || 0

sviluppo rurale || 0

Fondo europeo per la pesca || 8,7

Altri finanziamenti a titolo della PCP, Life +1) || 2,7

||

3. Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia || 73,3

3° Libertà, sicurezza e giustizia1) || 2,1

Schengen || 40,0

3b Cittadinanza1) || 2,2

Strumento di transizione || 29,0

||

4. L’UE come attore globale || 0

||

5. Amministrazione || 22,0

||

6. Compensazioni (dispositivo speciale forfettario di tesoreria) || 75,0

||

Totale stanziamenti di impegno || 687,5

Totale stanziamenti di pagamento || 396,3

1) Spese non preassegnate indicate unicamente a scopo illustrativo

3.2.        Adeguamento del quadro finanziario in funzione dell’allargamento – stanziamenti d’impegno

Conformemente al punto 29 dell’accordo interistituzionale, la Commissione propone di adeguare il quadro finanziario per il 2013 tenendo pienamente conto delle spese necessarie per le politiche dell’UE che risultano dai negoziati di adesione, indicate nella precedente tabella. Dato che il quadro finanziario è espresso in milioni di euro, gli importi vengono opportunamente arrotondati ai fini del suo adeguamento

Nell’ambito del suo costante impegno volto a limitare i costi di gestione delle politiche dell’UE, la Commissione propone di non aumentare il massimale degli stanziamenti d’impegno per la rubrica 5. Si propone pertanto di aumentare il massimale degli stanziamenti d’impegno per il 2013 di 666 milioni di EUR a prezzi correnti, secondo la ripartizione indicata nella tabella che figura alla sezione 3.4.

3.3.        Adeguamento del quadro finanziario in funzione dell’allargamento – stanziamenti di pagamento

La Commissione propone di innalzare il massimale degli stanziamenti di pagamento per il 2013 di 374 milioni di EUR a prezzi correnti per far fronte alle spese necessarie per le politiche dell’UE che risultano dai negoziati di adesione, come indicato nella precedente tabella.

Nell’ambito del suo costante impegno volto a limitare i costi di gestione delle politiche dell’UE, la Commissione propone di non tenere conto degli stanziamenti di pagamento aggiuntivi relativi alla rubrica 5.

3.4.        Quadro finanziario adeguato in funzione dell’allargamento a prezzi correnti e a prezzi del 2004

Le modifiche sopra indicate da apportare al quadro finanziario relativo al periodo 2007-2013 sono sintetizzate nella tabella seguente (prezzi correnti):

Il quadro finanziario adeguato in funzione dell’allargamento (UE-28), le cui cifre sono espresse a prezzi correnti, è riportato sotto e si basa sui risultati dell’adeguamento tecnico per il 2013 (punto 16 dell’accordo interistituzionale).

La decisione formale che modifica l’accordo interistituzionale per quanto riguarda il quadro finanziario deve obbligatoriamente rimandare alla tabella di base convenuta nell’accordo medesimo, le cui cifre sono espresse a prezzi costanti del 2004. A tal fine, gli importi del quadro finanziario adeguato in funzione dell’allargamento (UE‑28) a prezzi correnti devono essere convertiti in prezzi del 2004 con l’ausilio di un deflatore fisso del 2% annuo, conformemente al punto 16 dell’accordo interistituzionale. Il quadro finanziario risultante, a prezzi del 2004, è allegato in forma di tabella alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio.

QUADRO FINANZIARIO 2007-2013 ADEGUATO IN FUNZIONE DELL’ALLARGAMENTO (UE-28), A PREZZI CORRENTI

4.           OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Perché l’adesione della Croazia abbia effetto dal 1° luglio 2013, gli strumenti di ratifica di ciascuno Stato firmatario devono essere depositati presso il governo della Repubblica italiana entro il 30 giugno 2013, in conformità dell’articolo 3 del trattato di adesione.

Se uno dei firmatari del trattato di adesione, in base alla propria procedura di ratifica, dovesse respingere il trattato di adesione o non approvarlo entro il termine prescritto, il trattato di adesione non entrerà in vigore il 1° luglio 2013.

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica dell’Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale per tenere conto delle spese necessarie a seguito dell’adesione della Croazia all’Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[5], in particolare il punto 29,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Il trattato relativo all’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea[6] stabilisce disposizioni transitorie in materia di bilancio.

(2)       La conferenza di adesione del 30 giugno 2011 ha approvato l’esito dei negoziati che hanno determinato le spese necessarie a seguito dell’adesione della Croazia all’Unione europea il 1° luglio 2013.

(3)       L’adesione della Croazia necessita una revisione del quadro finanziario pluriennale 2007-2013 così da aumentare i massimali degli stanziamenti di impegno per l’esercizio 2013 di 47 milioni di EUR a titolo della sottorubrica 1a, di 450 milioni di EUR a titolo della sottorubrica 1b, di 21 milioni di EUR a titolo della rubrica 2, di 42 milioni di EUR a titolo della sottorubrica 3a e di 31 milioni di EUR a titolo della sottorubrica 3b e da prevedere compensazioni per 75 milioni di EUR nella rubrica 6, a prezzi correnti.

(4)       L’adesione della Croazia necessita inoltre un adeguamento del massimale degli stanziamenti di pagamento per il 2013, da innalzare di un importo di 374 milioni di EUR a prezzi correnti.

(5)       Il quadro finanziario dell’Unione europea convenuto nell’accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria dovrebbe essere adeguato per tenere conto dell’adesione della Croazia per il periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2013.

(6)       L’allegato I dell’accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria deve quindi essere opportunamente modificato[7],

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

Fatta salva l’entrata in vigore del trattato relativo all’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea il 1° luglio 2013, l’allegato I dell’accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria è sostituito dall’allegato della presente decisione    

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

ALLEGATO

[1]               COM(2010) 72 e COM(2010) 73 del 3.3.2010.

[2]               GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

[3]               Parte quarta, titolo III, in particolare gli articoli da 29 a 34.

[4]               Conferenza sull’adesione all’Unione europea – Croazia, documento di adesione n. 30/11 (CONF-HR 17/11) del 29.6.2011.

[5]               GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

[6]               GU XX del xx.xx.xxxx.

[7]               A tal fine, le cifre risultanti dall’accordo summenzionato sono convertite in prezzi del 2004.