52013PC0107

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un programma di sostegno al servizio di sorveglianza dello spazio e di localizzazione /* COM/2013/0107 final - 2013/0064 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

I sistemi spaziali consentono un'ampia gamma di applicazioni che svolgono un ruolo fondamentale nella nostra vita quotidiana (TV, Internet o geolocalizzazione), sono cruciali per settori chiave dell'economia e contribuiscono a garantire la nostra sicurezza. Le applicazioni basate sulla tecnologia spaziale e i servizi derivati, unitamente alla ricerca spaziale, sono diventati fondamentali per l'attuazione delle politiche dell'UE, quali la politica ambientale, la politica in materia di cambiamenti climatici, la politica marittima, la politica di sviluppo, la politica agricola, le politiche connesse alla sicurezza, comprese PESC e PSDC, nonché per la promozione del progresso tecnico e dell'innovazione industriale e della competitività.

Data la crescente dipendenza dai servizi spaziali, la capacità di proteggere le infrastrutture spaziali è diventata essenziale per la nostra società. Un'eventuale chiusura anche solo di una parte delle infrastrutture spaziali potrebbe avere conseguenze pesanti sul buon funzionamento delle attività economiche e sulla sicurezza dei cittadini europei e comprometterebbe la fornitura dei servizi di emergenza.

Tuttavia, le infrastrutture spaziali sono sempre più minacciate dal rischio di collisione tra veicoli spaziali e, cosa ancor più importante, tra veicoli spaziali e detriti spaziali. Di fatto, i detriti spaziali sono diventati la principale minaccia per la sostenibilità di alcune attività spaziali.

Al fine di ridurre il rischio di collisione è necessario individuare e monitorare i satelliti e i detriti spaziali, catalogare la loro posizione e seguire i loro movimenti (traiettoria) laddove si identifica un rischio potenziale di collisione, in modo che gli operatori di satelliti possano essere avvisati e spostare i propri satelliti. Questa attività è nota come sorveglianza dello spazio e localizzazione (space surveillance and tracking = SST) e attualmente si basa soprattutto su sensori di terra come telescopi e radar.

Per attenuare il rischio di collisioni o le loro conseguenze si possono realizzare anche altre azioni, ad esempio si possono fare ricerche per proteggere meglio i satelliti dagli impatti delle collisioni e per sviluppare tecnologie per rimuovere i detriti spaziali dalle orbite. Inoltre, esistono diverse iniziative a livello internazionale volte ad ottenere l'impegno dei paesi dotati di tecnologia spaziale a ridurre la produzione di detriti nello svolgimento delle attività spaziali. Il codice di condotta internazionale per le attività nello spazio extra-atmosferico proposto dall'UE e attualmente in fase di negoziazione con i paesi dotati di tecnologia spaziale finora ha ricevuto un ampio sostegno internazionale. Tuttavia, per quanto questi strumenti siano importanti, se le loro disposizioni sono attuate, essi non elimineranno il problema dei detriti spaziali esistenti e futuri, ma si limiteranno a ridurne la crescita esponenziale. Attualmente l'unica soluzione è evitare le collisioni e monitorare il rientro incontrollato dei veicoli spaziali o dei loro detriti nell'atmosfera terrestre.

Tuttavia, attualmente in Europa la capacità di monitoraggio e di sorveglianza dei satelliti e dei detriti spaziali nonché del rientro degli oggetti spaziali nell'atmosfera terrestre è limitata. Inoltre, non esistono servizi adeguati per allertare gli operatori di satelliti del pericolo di collisione.

La comunicazione della Commissione "Verso una strategia spaziale dell'Unione europea" [COM(2011)152], riconoscendo sia l'importanza delle infrastrutture spaziali e dei servizi derivati che la necessità di garantire la loro protezione, sottolinea che l'Unione dovrebbe definire l'organizzazione e la gestione di un sistema europeo di sorveglianza e localizzazione dei veicoli spaziali tenendo conto della sua duplice natura e della necessità di assicurarne lo sfruttamento sostenibile, come sottolineato nella comunicazione sulla politica industriale adottata nell'ottobre 2010.

L'azione dell'UE in questo settore è giustificata dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1.12.2009 che amplia le competenze dell'Unione in materia di spazio. L'articolo 189 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea abilita l'UE a promuovere iniziative comuni, a sostenere la ricerca e lo sviluppo tecnologico e a coordinare gli sforzi necessari per l'esplorazione e l'utilizzo dello spazio nel contesto di una politica spaziale europea.

L'esigenza di un'azione dell'UE nel settore è sostenuta dagli Stati membri in diverse risoluzioni e conclusioni del Consiglio[1]. Già nel 2008, il 5° Consiglio "Spazio" sottolineava che l'Europa "deve sviluppare una capacità operativa europea di monitoraggio e controllo della propria infrastruttura spaziale e dei rottami spaziali"[2]. Confermava altresì che l'Unione deve svolgere un ruolo attivo nell'attuazione del sistema SSA e dei suoi meccanismi di gestione. Più recentemente, nelle conclusioni del maggio 2011 sulla comunicazione sulla strategia spaziale dell'UE il Consiglio ha ribadito la necessità di una capacità europea di sorveglianza dello spazio e localizzazione per aumentare la sicurezza del patrimonio spaziale europeo e dei lanci. In esse si legge che, a tal fine "l'Unione europea dovrebbe sfruttare al massimo le risorse, competenze e capacità che già esistono o sono in fase di sviluppo negli Stati membri, a livello europeo e, ove opportuno, a livello internazionale". Nella risoluzione del 2011 il Consiglio chiede all'UE [Commissione europea e SEAE], in stretta cooperazione con l'ESA e gli Stati membri, di presentare proposte per un sistema di governance e una politica dei dati che tengano conto dell'alta sensibilità dei dati SST. Questa posizione è condivisa anche dal Parlamento europeo nella sua relazione sulla strategia spaziale per l'UE adottata il 30 novembre 2011[3].

Anche i progressi compiuti relativamente a due programmi faro europei, Galileo e Copernicus (il nuovo nome dello GMES, il programma di monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza) hanno sensibilizzato sulla necessità di proteggere le infrastrutture spaziali dell'UE. Galileo è il primo progetto faro spaziale dell'UE e rimarrà uno dei fondamenti dell'intervento dell'UE nello spazio e Copernicus ha una componente spaziale importante (i satelliti sentinella). Nato come progetto di R&S, Copernicus è recentemente entrato nella fase operativa iniziale.

In linea con quanto precede, la presente proposta di decisione riguarda l'istituzione di un servizio europeo incaricato di prevenire le collisioni tra veicoli spaziali o tra veicoli spaziali e detriti e di monitorare il rientro incontrollato di veicoli spaziali completi o di loro parti. In termini tecnici questo servizio è definito un servizio europeo di SST.

Secondo l'approccio previsto nella comunicazione della Commissione "Verso una strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini", del 2011[4], la presente decisione consente la definizione di un partenariato, in virtù del quale gli Stati membri contribuiranno alla capacità SST europea con i loro dispositivi attuali e futuri e l'Unione fornirà un quadro giuridico e un contributo finanziario alla realizzazione delle azioni definite. Il quadro giuridico delinea il sistema di gestione e la politica in materia di dati secondo le conclusioni del Consiglio pertinenti.

Da ultimo, ma non per importanza, i servizi europei SST proposti tengono conto di un obiettivo essenziale della politica industriale spaziale dell'UE (identificato nella comunicazione della Commissione sugli elementi di una politica industriale spaziale dell'UE, la cui pubblicazione è prevista nel 2013), che consiste nel raggiungere la non dipendenza tecnologica europea in settori cruciali e nel mantenere un accesso indipendente allo spazio.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

La proposta è stata elaborata in seguito ad un'ampia consultazione delle parti interessate e del pubblico ed è accompagnata da una valutazione d'impatto.

Negli ultimi anni, la DG Imprese e industria ha consultato varie parti interessate e coinvolte negli affari spaziali sui diversi settori di attività potenziali future dell'UE nello spazio e in particolare sullo sviluppo di un servizio europeo di sorveglianza dello spazio e di localizzazione (SST). Lo sviluppo di tale servizio è stato anche oggetto di dibattito politico tra i ministri dell'UE responsabili dello spazio.

Le principali conclusioni di queste consultazioni si possono sintetizzare come segue:

– Vi è consenso tra i ministri degli Stati membri dell'UE e dell'ESA responsabili dello spazio sul fatto che lo sviluppo di un servizio SST europeo debba essere guidato dall'UE e non dall'Agenzia spaziale europea (ESA). Tale consenso si riflette nelle risoluzioni del Consiglio sopraccitate. Il motivo alla base di tale preferenza è emerso in numerose discussioni: il servizio SST europeo ha una dimensione di sicurezza (consente di raccogliere informazioni sulle infrastrutture e sulle operazioni spaziali civili e militari degli Stati) che, a differenza dell'ESA, l'UE ha le competenze e gli strumenti per gestire. A norma del TFUE, l'UE è competente per il coordinamento dello sfruttamento dei sistemi spaziali e dispone altresì delle competenze e dei meccanismi per gestire la dimensione di sicurezza di tale servizio; gli Stati membri ritengono che l'ESA dovrebbe sostenere l'UE in questo impegno (e lo sta facendo attraverso il suo programma preparatorio in materia di SSA), ma che, in quanto organizzazione di R&S, essa non disponga delle competenze e dei meccanismi necessari per istituire e gestire autonomamente un servizio SST europeo.

– In particolare, gli Stati membri chiedono all'UE di definire la gestione e la politica in materia di dati di un servizio SST europeo, di svolgere un ruolo attivo nell'istituzione del servizio e di utilizzare al meglio i sensori e le competenze esistenti. Gli Stati membri sono anche espliciti in merito a come andrebbero considerate le questioni di sicurezza e sostengono che i sensori SST devono rimanere sotto il controllo nazionale. La riservatezza delle informazioni SST è un principio chiave della politica in materia di dati dell'SST. Le informazioni SST dovrebbero essere declassificate esclusivamente caso per caso, qualora necessario.

– Vi è consenso tra gli esperti e gli Stati membri dell'UE e dell'ESA sul fatto che un futuro servizio SST europeo dovrebbe sfruttare e basarsi sui sensori esistenti, che dovrebbero essere collegati e funzionare in rete. Vi è inoltre convergenza di opinioni sul fatto che i dispositivi attuali sono insufficienti a garantire un livello di prestazioni auspicabile. Per raggiungere tale livello è necessario costruire nuovi dispositivi (come radar e telescopi per il monitoraggio e la sorveglianza) e integrarli in un sistema SST europeo. Gli Stati membri in possesso di sensori e quelli che intendono sviluppare tale capacità dovrebbero svolgere un ruolo chiave nella creazione del servizio SST europeo.

– Vi è inoltre consenso tra gli Stati membri e gli esperti del settore sul fatto che, al fine di istituire e gestire un servizio SST europeo, sia necessario quanto meno:

· collegare i dispositivi limitati esistenti (per lo più telescopi e radar terrestri per la raccolta di informazioni sulla posizione dei satelliti) e aumentare tali capacità costruendo e mettendo in rete nuovi dispositivi (funzione di sensore);

· sviluppare una funzione di elaborazione che unisca e analizzi i dati SST raccolti (funzione di elaborazione);

· istituire uno sportello sempre aperto che costituisca il collegamento con gli utenti e che segnali i rischi di collisione e i rientri agli operatori di satelliti e alle autorità pubbliche competenti.

– Durante annose discussioni, gli Stati membri detentori di dispositivi rilevanti per l'SST hanno insistito su un aspetto fondamentale della gestione: a causa di preoccupazioni riguardanti la sicurezza, le funzioni di sensore e di elaborazione di un futuro sistema SST europeo devono rimanere sotto il controllo delle autorità nazionali competenti (in alcuni casi autorità militari). La maggior parte degli Stati membri sostiene l'idea che, ai fini della creazione di un servizio SST europeo, gli Stati membri che possiedono dispositivi esistenti o nuovi potrebbero costituire un consorzio per gestire, come una rete, sia la funzione di sensore che quella di elaborazione. Gli Stati membri sono anche del parere che la funzione di sportello dovrebbe essere gestita dal consorzio o da un altro organo con credenziali di sicurezza adeguate, come il Centro satellitare dell'Unione europea. Al tempo stesso, per motivi di sicurezza nazionale, gli Stati membri hanno dichiarato di non essere disposti a collaborare con un operatore commerciale in questo settore.

– Vi è consenso sul fatto che lo sviluppo di un servizio SST europeo dovrebbe avvenire in stretta collaborazione con gli Stati Uniti d'America.

– Gli Stati membri sono pronti a mettere a disposizione i loro dispositivi per la costituzione del servizio SST europeo. In cambio, l'UE dovrebbe cofinanziare lo sviluppo del servizio e coprire almeno le operazioni direttamente connesse alla sua istituzione. Oltre a mettere a disposizione i loro dispositivi, gli Stati membri sono aperti a contribuire finanziariamente al servizio.

La consultazione ha anche messo in evidenza il fatto che l'opinione pubblica è consapevole della necessità di proteggere le infrastrutture spaziali e a favore di iniziative in questo senso.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La base giuridica della proposta della Commissione è l'articolo 189, paragrafo 2, del TFUE.

La proposta assume la forma di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria. Il testo è di portata generale e il suo contenuto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, anche se la partecipazione all'istituzione e al funzionamento del sistema SST europeo non è obbligatoria.

La proposta definisce gli obiettivi dell'azione proposta, vale a dire, la fornitura dei servizi di sorveglianza dello spazio e di localizzazione, la portata dei servizi da offrire, gli aspetti inerenti alla gestione e le risorse di bilancio. Il testo principale è integrato da un allegato sui principi della politica in materia di dati SST, che ne costituisce parte integrante.

La proposta rispetta i principi di sussidiarietà e di proporzionalità. L'obiettivo della proposta, ossia sostenere la creazione di servizi SST europei mediante la messa in comune dei dispositivi nazionali esistenti, supera le capacità tecniche e finanziarie di uno Stato membro che agisca individualmente e può essere conseguito adeguatamente solo a livello di Unione. Per quanto riguarda la proporzionalità, l'azione dell'Unione si limita a quanto è necessario per conseguire l'obiettivo della proposta, poiché il bilancio previsto corrisponde a costi stimati a seguito di analisi approfondite e il modello di gestione utilizzato appare il più appropriato.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

Il programma SST rientra nella dotazione del bilancio generale dell'UE proposta dalla Commissione per il prossimo quadro finanziario pluriennale. Non si avanzano richieste di finanziamento al di là della proposta di QFP. L'articolo 11, paragrafo 1, della proposta precisa che il finanziamento del programma di sostegno all'SST deve provenire da altri programmi pertinenti ed essere pienamente compatibile con la loro base giuridica.

L'Unione sosterrà le attività attraverso sovvenzioni (comprese somme forfettarie). I beneficiari di tali sovvenzioni saranno gli Stati membri partecipanti che mettono i loro dispositivi nazionali a disposizione del sistema SST europeo e il CSUE laddove collabora con gli Stati membri partecipanti alla costituzione e al funzionamento della funzione del sistema SST di cui all'articolo 3, lettera c), e agisce da sportello dell'UE. Il contributo complessivo indicativo dell'Unione all'attuazione del programma di sostegno è pari a 70 milioni di euro per il periodo 2014-2020 ai prezzi correnti. Tuttavia, tale contributo complessivo dipende dal risultato della procedura di codecisione in corso sul QFP e sui programmi connessi al QFP dai quali si dovrebbero trarre i finanziamenti per il programma di sostegno all'SST. Inoltre, dipenderà dalle decisioni che saranno prese nell'ambito di ciascuno dei programmi pertinenti sull'uso dei finanziamenti per le attività cofinanziate dal programma di sostegno all'SST.

I costi stimati dei programmi sono il risultato di analisi approfondite e di discussioni con gli esperti, in particolare delle agenzie spaziali o di organismi analoghi degli Stati membri e dell'ESA.

2013/0064 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un programma di sostegno al servizio di sorveglianza dello spazio e di localizzazione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 189, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[5],

visto il parere del Comitato delle regioni[6],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       Nella comunicazione dal titolo "Verso una strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini"[7], la Commissione ha sottolineato che la competenza condivisa nel settore spaziale conferita all'UE dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) va di pari passo con una cooperazione rafforzata con gli Stati membri. Ha altresì evidenziato che qualsiasi nuova azione deve poggiare sulle risorse esistenti e che si devono identificare congiuntamente le necessità di nuove risorse.

(2)       Nella risoluzione dal titolo "Portare avanti la politica spaziale europea"[8], del 26 settembre 2008, il Consiglio rammenta che i dispositivi spaziali sono divenuti indispensabili per la nostra economia e che occorre quindi garantirne la sicurezza. Il Consiglio ha sottolineato "che l'Europa, […] deve sviluppare una capacità operativa europea di monitoraggio e controllo della propria infrastruttura spaziale e dei detriti spaziali, basata inizialmente sugli attivi esistenti a livello sia nazionale sia europeo, avvantaggiandosi delle relazioni che possono essere instaurate con altre nazioni partner e delle loro capacità".

(3)       Nella risoluzione "Sfide globali: sfruttare appieno i sistemi spaziali europei"[9], del 25 novembre 2010, il Consiglio riconosce la necessità di una futura capacità europea in materia di sorveglianza/conoscenza dell'ambiente spaziale (Space Situational Awareness, di seguito SSA) come attività a livello di UE intesa a sviluppare e sfruttare le risorse civili e militari disponibili su scala nazionale ed europea e invita la Commissione europea e il Consiglio dell'UE a proporre un sistema di gestione e una politica dei dati che consentano agli Stati membri di contribuire con capacità nazionali pertinenti, nel rispetto dei requisiti e delle norme di sicurezza applicabili. Invita inoltre "tutti i soggetti istituzionali europei a esaminare misure adeguate" che sarebbero basate su requisiti definiti dell'utenza civile e militare, si avvarrebbero delle risorse pertinenti nel rispetto dei requisiti di sicurezza applicabili e terrebbero conto dell'evoluzione iniziale del programma preparatorio dell'Agenzia spaziale europea (ESA) in materia di SSA.

(4)       Le conclusioni del Consiglio, del 31 maggio 2011, sulla comunicazione della Commissione "Verso una strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini"[10] e la risoluzione del Consiglio, del 6 dicembre 2011, "Orientamenti sul valore aggiunto e i benefici dello spazio per la sicurezza dei cittadini europei"[11] hanno ribadito "la necessità di un'efficace capacità di sorveglianza dell'ambiente spaziale […] come attività a livello europeo" e invitato l'Unione a "sfruttare al massimo le risorse, competenze e capacità che già esistono o sono in fase di sviluppo negli Stati membri, a livello europeo e, ove opportuno, a livello internazionale". Riconoscendo la natura di duplice uso di tale sistema e tenendo conto della sua specifica dimensione di sicurezza, il Consiglio invita la Commissione europea, "in collaborazione con l'alto rappresentante [dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza], in stretta cooperazione con l'ESA e gli Stati membri, che detengono tali risorse e dispongono di capacità, e in consultazione con tutti gli attori coinvolti, a presentare proposte per sfruttare appieno e sviluppare tali risorse e capacità al fine di elaborare una capacità di sorveglianza dell'ambiente spaziale (SSA) come attività a livello europeo e a definire, in tale contesto, una governance e una politica dei dati adeguate che tengano conto dell'alta sensibilità dei dati SSA".

(5)       I detriti spaziali sono diventati la minaccia più grave alla sostenibilità delle attività spaziali. È dunque opportuno istituire un programma di sostegno alla sorveglianza dello spazio e alla localizzazione (di seguito "SST") allo scopo di sostenere la creazione e il funzionamento di servizi di controllo e di sorveglianza degli oggetti spaziali al fine di prevenire il danneggiamento dei veicoli spaziali in seguito a collisione e di evitare i danni alle infrastrutture terrestri o alla popolazione causati dal rientro incontrollato di veicoli spaziali completi o dei loro detriti spaziali nell'atmosfera terrestre.

(6)       La fornitura di servizi SST sarà vantaggiosa per tutti gli operatori pubblici e privati di infrastrutture spaziali, compresa l'UE, che è responsabile dei propri programmi spaziali – Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS) e Galileo attuati a norma del regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)[12] e Copernicus/GMES, istituito dal regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013)[13]. Anche le autorità pubbliche nazionali responsabili della protezione civile beneficeranno del sistema di segnalazione dei rientri.

(7)       I servizi SST dovrebbero essere complementari alle attività di ricerca connesse alla protezione delle infrastrutture spaziali svolte nell'ambito del programma Orizzonte 2020 istituito dal [aggiungere il riferimento al regolamento Orizzonte 2020 dopo l'adozione], nonché alle attività dell'Agenzia spaziale europea in questo settore.

(8)       Il programma di sostegno all'SST dovrebbe essere complementare anche alle misure di attenuazione esistenti, come gli orientamenti delle Nazioni Unite (ONU) per la riduzione dei detriti spaziali, o ad altre iniziative, come la proposta dell'Unione relativa ad un codice di condotta internazionale per le attività nello spazio extra-atmosferico.

(9)       I requisiti degli utilizzatori civili e militari dell'SSA sono stati definiti nel documento di lavoro dei servizi della Commissione "Capacità europea in materia di sorveglianza/conoscenza dell'ambiente spaziale, requisiti degli utilizzatori civili e militari di alto livello"[14] approvato dagli Stati membri nel comitato politico e per la sicurezza del Consiglio il 18 novembre 2011[15]. La fornitura di servizi SST dovrebbe perseguire esclusivamente scopi civili. È opportuno che i requisiti di carattere puramente militare non siano trattati nella presente decisione.

(10)     Il funzionamento dei servizi SST dovrebbe basarsi su un partenariato tra l'Unione e gli Stati membri e utilizzare l'esperienza e le risorse nazionali esistenti e future, come le conoscenze nel campo dell'analisi matematica e della modellizzazione, i radar o i telescopi terrestri messi a disposizione dagli Stati membri partecipanti. Gli Stati membri mantengono la proprietà e il controllo dei propri dispositivi e restano responsabili del funzionamento, della manutenzione e del rinnovo degli stessi.

(11)     Il Centro satellitare dell'Unione europea (CSUE), un'agenzia dell'UE istituita dall'azione comune del Consiglio, del 20 luglio 2001, sull'istituzione di un centro satellitare dell'Unione europea (2001/555/PESC)[16], che fornisce ad utilizzatori civili e militari prodotti e servizi di informazione con vari livelli di classificazione ricavati dall'analisi di immagini satellitari della Terra, potrebbe essere responsabile della gestione e della fornitura dei servizi SST. Le sue competenze nel trattamento di informazioni riservate in un ambiente sicuro e i suoi stretti legami istituzionali con gli Stati membri lo rendono adatto a fornire servizi SST. Un pre-requisito per la partecipazione del CSUE al programma di sostegno all'SST è la modifica dell'azione comune del Consiglio, che allo stato attuale non prevede alcun intervento del CSUE nel campo dell'SST.

(12)     Informazioni precise sulla natura, le specifiche e l'ubicazione di alcuni oggetti spaziali possono avere un impatto sulla sicurezza dell'Unione europea o dei suoi Stati membri. Di conseguenza, le questioni di sicurezza vanno opportunamente considerate nella costituzione e nella gestione della rete di sensori SST, nella capacità di elaborare e analizzare dati SST e nella fornitura di servizi SST. È pertanto necessario stabilire nella presente decisione disposizioni generali sull'uso e sullo scambio sicuro di dati e informazioni SST tra gli Stati membri, il CSUE e i destinatari dei servizi SST. Inoltre, la Commissione europea e il servizio europeo per l'azione esterna dovrebbero definire i meccanismi di coordinamento necessari per affrontare le questioni relative alla sicurezza del programma di sostegno all'SST.

(13)     Gli Stati membri partecipanti e il CSUE dovrebbero essere responsabili della negoziazione e dell'applicazione delle disposizioni sull'uso e sullo scambio sicuro dei dati e delle informazioni SST. Le disposizioni sull'uso e sullo scambio dei dati e delle informazioni SST di cui alla presente decisione e all'accordo tra gli Stati membri partecipanti e il CSUE dovrebbero tener conto delle raccomandazioni in materia di sicurezza dei dati SST approvate dal comitato per la sicurezza del Consiglio[17].

(14)     Il comitato per la sicurezza del Consiglio ha raccomandato di creare una struttura di gestione dei rischi per garantire che le questioni relative alla sicurezza dei dati siano debitamente prese in considerazione nell'attuazione del programma di sostegno all'SST. A tal fine, gli Stati membri partecipanti e il CSUE dovrebbero stabilire strutture e procedure di gestione dei rischi adeguate.

(15)     Il programma di sostegno all'SST dovrebbe essere finanziato dall'UE a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione[18]. Il finanziamento del programma di sostegno all'SST da parte dell'Unione dovrebbe derivare dai programmi pertinenti previsti nel quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

(16)     Gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati durante l'intero ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, ivi comprese la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione degli illeciti, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni.

(17)     Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione della presente decisione per quanto riguarda l'adozione di un programma di lavoro pluriennale e il rispetto da parte degli Stati membri dei criteri per la loro partecipazione al programma di sostegno all'SST, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[19].

(18)     Poiché gli obiettivi della presente decisione, nello specifico, sostenere le azioni volte all'istituzione e alla gestione della rete di sensori, creare la capacità necessaria per elaborare e analizzare dati SST e costituire e gestire servizi SST, non possono essere adeguatamente conseguiti dai singoli Stati membri, perché superano le loro capacità tecniche e finanziarie, e vista la portata della decisione, possono essere conseguiti meglio a livello di UE, quest'ultima può adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione del programma

È istituito un programma di sostegno alla sorveglianza dello spazio e alla localizzazione (di seguito "SST") per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

(1) ''oggetto spaziale": qualsiasi oggetto artificiale o naturale nello spazio extraatmosferico;

(2) "veicolo spaziale": qualsiasi oggetto spaziale artificiale con una finalità specifica, compresi i satelliti artificiali;

(3) "detriti spaziali": veicoli spaziali o loro parti che non hanno più alcuna finalità specifica, comprese le parti di razzi o di satelliti artificiali o i satelliti artificiali inattivi;

(4) "sensore SST": un dispositivo o un insieme di dispositivi, come ad esempio i radar o i telescopi terrestri o spaziali, in grado di misurare parametri fisici relativi agli oggetti spaziali, come le dimensioni, l'ubicazione e la velocità;

(5) "dati SST": parametri fisici degli oggetti spaziali acquisiti dai sensori SST;

(6) "informazioni SST": dati SST elaborati tempestivamente e significativi per il destinatario.

Articolo 3

Obiettivi del programma di sostegno all'SST

Il programma di sostegno all'SST si propone di supportare le azioni volte a creare una capacità SST, in particolare:

(a) la creazione e la gestione di una funzione di sensore consistente in una rete di sensori terrestri o spaziali nazionali esistenti per sorvegliare e localizzare gli oggetti spaziali;

(b) la creazione e la gestione di una funzione di elaborazione per elaborare e analizzare i dati SST rilevati dai sensori, compresa la capacità di individuare e identificare gli oggetti spaziali e di redigere e mantenere un catalogo degli stessi;

(c) l'istituzione e la gestione di una funzione di servizio per fornire servizi SST agli operatori di veicoli spaziali e alle autorità pubbliche.

Articolo 4

Servizi SST

1.           I servizi di cui all'articolo 3, lettera c) comprendono:

(a) la valutazione del rischio di collisione tra veicoli spaziali o tra veicoli spaziali e detriti spaziali e la generazione di allarmi anticollisione durante il lancio e il funzionamento in orbita dei veicoli spaziali;

(b) l'individuazione e la valutazione del rischio di esplosioni, rotture o collisioni in orbita;

(c) la valutazione del rischio e gli allarmi relativi al rientro di oggetti spaziali e di detriti spaziali nell'atmosfera terrestre e la previsione del momento e del luogo dell'impatto.

2.           I servizi SST sono forniti agli Stati membri, al Consiglio, alla Commissione, al SEAE, agli operatori di veicoli spaziali pubblici e privati e alle autorità pubbliche responsabili della protezione civile. I servizi SST sono forniti a norma delle disposizioni sull'uso e sullo scambio di dati e informazioni SST di cui all'articolo 9.

3.           Gli Stati membri partecipanti, il CSUE e la Commissione non possono essere ritenuti responsabili dei danni derivanti dall'assenza o dall'interruzione della fornitura dei servizi SST, dai ritardi nella fornitura di tali servizi o dall'inesattezza delle informazioni fornite tramite tali servizi SST.

Articolo 5

Azioni cui destinare il sostegno del programma

1.           Il programma di sostegno all'SST fornisce un supporto alle attività volte a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 3, previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e secondo le condizioni specifiche di cui all'articolo 7.

2.           Il programma di sostegno all'SST non fornisce supporto per lo sviluppo di nuovi sensori SST.

3.           L'Unione cofinanzia le azioni di cui al paragrafo 1, anche per mezzo di sovvenzioni, a norma del regolamento (UE) n. XXX/2012.

Articolo 6

Ruolo della Commissione europea

1.           La Commissione:

(a) gestisce i fondi da destinare al programma di sostegno all'SST e assicura l'attuazione del programma di sostegno all'SST;

(b) adotta i provvedimenti necessari per individuare, controllare, attenuare e monitorare i rischi associati al programma;

(c) stabilisce, in collaborazione con il servizio europeo per l'azione esterna, i meccanismi di coordinamento necessari a garantire la sicurezza del programma.

2.           La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono un programma di lavoro pluriennale per il programma di sostegno all'SST e integrano, ove opportuno, i programmi di lavoro previsti nel quadro dei programmi di cui all'articolo 11, paragrafo 1. Il programma di lavoro specifica gli obiettivi perseguiti, i risultati previsti, le azioni da finanziarsi, il calendario di attuazione di tali azioni, le modalità di attuazione, l'aliquota massima di cofinanziamento dell'Unione e le condizioni specifiche applicabili alle sovvenzioni dell'Unione nell'ambito del programma di sostegno all'SST. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 7

Partecipazione degli Stati membri

1.           Gli Stati membri che intendono partecipare all'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 3 devono presentare una domanda alla Commissione comprovante la conformità ai seguenti criteri:

(a) possedere sensori SST e le risorse umane e tecniche sufficienti per gestirli o possedere capacità di trattamento dei dati;

(b) elaborare un piano d'azione per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 3.

2.           La Commissione adotta decisioni di esecuzione relative alla conformità degli Stati membri ai criteri di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

3.           Gli Stati membri che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 stipulano l'accordo di cui all'articolo 10.

4.           Gli Stati membri che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 e che sono parti dell'accordo di cui all'articolo 10 sono ammissibili al contributo finanziario del programma di sostegno all'SST. La Commissione pubblica e aggiorna sul suo sito web l'elenco degli Stati membri.

Articolo 8

Partecipazione del Centro satellitare dell'Unione europea

Il Centro satellitare dell'Unione europea (CSUE) partecipa alla realizzazione dell'obiettivo di cui all'articolo 3, lettera c), ed è ammissibile al contributo finanziario del programma di sostegno all'SST, fatta salva la conclusione dell'accordo di cui all'articolo 10.

Articolo 9

Uso e scambio di dati e informazioni SST

L'uso e lo scambio di dati e informazioni SST ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 3 è soggetto alle seguenti regole:

(a) la divulgazione non autorizzata di dati e informazioni non è consentita, pur garantendo l'efficienza delle operazioni e l'uso il più ampio possibile delle informazioni generate;

(b) la sicurezza dei dati SST va garantita;

(c) le informazioni generate nel quadro del programma di sostegno all'SST sono messe a disposizione in base al principio della necessità di conoscere, conformemente alle istruzioni e alla norme di sicurezza emanate dalla fonte delle informazioni e dal proprietario dell'oggetto spaziale in questione.

Articolo 10

Coordinamento delle attività operative

Gli Stati membri che soddisfano i criteri di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e il CSUE concludono un accordo recante le norme e i meccanismi per la loro cooperazione alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 3. In particolare, tale accordo comprende disposizioni riguardanti:

(a) l'uso e lo scambio di dati e informazioni SST, tenendo conto delle raccomandazioni "Space Situational Awareness data policy – recommendations on security aspects" (Trattamento dei dati nel quadro della capacità europea in materia di sorveglianza/conoscenza dell'ambiente spaziale - raccomandazioni sugli aspetti relativi alla sicurezza) approvate dal comitato per la sicurezza del Consiglio[20];

(b) la creazione di una struttura di gestione dei rischi per garantire l'attuazione delle disposizioni sull'uso e sullo scambio sicuro dei dati e delle informazioni SST.

Articolo 11

Finanziamento del programma di sostegno all'SST

1.           Il finanziamento del programma di sostegno all'SST da parte dell'UE proviene da altri programmi previsti nel quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ed è pienamente compatibile con la loro base giuridica.

I programmi pertinenti dai quali è possibile attingere il finanziamento comprendono i programmi stabiliti nei seguenti atti:

(a) regolamento (UE) n. […] del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla realizzazione e al funzionamento dei sistemi europei di radionavigazione via satellite[21], articolo 1, articolo 3, lettere c) e d), e articolo 4;

(b) decisione n. […] del Consiglio che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro Orizzonte 2020[22], articolo 2, paragrafo 2, lettere b) e c), allegato parte II, punto 1.6.2, lettera d), e allegato parte III, punto 6.3.4;

(c) regolamento (UE) n. […] del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi[23], articolo 3, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, lettera e).

2.           Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti previsti per questa attività nell'ambito dei programmi da cui provengono i fondi.

Articolo 12

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.           La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate a norma della presente decisione, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.           La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e di controlli sul posto, su tutti i beneficiari, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nell'ambito del programma.

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio[24], per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti stessi.

Fatti salvi il primo e il secondo comma, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni e le decisioni di sovvenzione e i contratti conclusi in applicazione della presente decisione devono abilitare espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul posto.

3.           Il beneficiario del sostegno finanziario per le azioni di cui all'articolo 3 tiene a disposizione della Commissione, per un periodo di cinque anni successivi all'ultimo pagamento relativo ad un'azione, tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute nell'ambito di tale azione.

Articolo 13

Monitoraggio e valutazione

1.           La Commissione provvede a monitorare l'attuazione del programma di sostegno all'SST.

2.           Entro il 1° luglio 2018, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione dell'attuazione del programma di sostegno all'SST. Tale relazione comprende raccomandazioni sul rinnovo, la modifica o la sospensione delle azioni supportate dal programma di sostegno all'SST, che tengano conto:

(a) del conseguimento degli obiettivi del programma di sostegno all'SST, dal punto di vista sia dei risultati che dell'impatto delle azioni finanziate da tale programma;

(b) dell'efficienza nell'uso delle risorse.

Articolo 14

Procedura di comitato

1.           La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.           Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER PROPOSTE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              1.1.    Titolo della proposta/iniziativa

              1.2.    Settori interessati nella struttura ABM/ABB

              1.3.    Natura della proposta/iniziativa

              1.4.    Obiettivi

              1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa

              1.6.    Durata e incidenza finanziaria

              1.7.    Modalità di gestione previste

2.           MISURE DI GESTIONE

              2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

              2.2.    Sistema di gestione e di controllo

              2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

              3.1.    Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

              3.2.    Incidenza prevista sulle spese

              3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

              3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

              3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

              3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

              3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

              3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER PROPOSTE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.        Titolo della proposta/iniziativa

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di sostegno al servizio di sorveglianza dello spazio e di localizzazione (SST)

1.2.        Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[25]

Titolo XX - Spese amministrative

Titolo 02 - Imprese e industria

Titolo 18 - Affari interni

1.3.        Natura della proposta/iniziativa

ý La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[26]

¨ La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente

¨ La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione

1.4.        Obiettivi

1.4.1.     Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

L'obiettivo della proposta è l'istituzione di un quadro per la creazione delle strutture necessarie a preservare la disponibilità e la sicurezza a lungo termine delle infrastrutture e dei servizi spaziali europei e nazionali essenziali per il buon funzionamento delle economie e delle società europee e per la sicurezza dei cittadini europei attraverso l'erogazione di un servizio di "sorveglianza dello spazio e di localizzazione" (SST).

Più specificamente, la struttura istituita è volta a rafforzare la capacità dell'UE di:

i) ridurre i rischi connessi al lancio dei veicoli spaziali europei;

ii) valutare e ridurre i rischi per le operazioni in orbita dei veicoli spaziali europei in termini di collisioni e consentire agli operatori dei veicoli spaziali di programmare e di realizzare in modo più efficiente misure di mitigazione (p. es. manovre anticollisione più precise, eliminazione delle manovre inutili che sono di per sé rischiose e accorciano la durata di vita dei satelliti);

iii) sorvegliare i rientri incontrollati di veicoli spaziali o dei loro detriti nell'atmosfera terrestre e diramare allerte precoci più precise ed efficienti alle amministrazioni responsabili della sicurezza nazionale, della protezione civile e della gestione delle catastrofi, allo scopo di ridurre i rischi potenziali per la sicurezza e la salute dei cittadini europei e i danni potenziali alle infrastrutture terrestri strategiche.

Di conseguenza, la presente proposta contribuisce a garantire il successo dei programmi faro dell'UE Galileo, EGNOS e Copernicus/GMES, che fanno parte integrante della strategia Europa 2020 e delle politiche per una crescita sostenibile.

1.4.2.     Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico n. 1

Definire il quadro normativo per la costituzione e la gestione di una funzione di sensore dell'SST (rete di sensori SST di proprietà degli Stati membri) e di una funzione di elaborazione

Obiettivo specifico n. 2

Definire il quadro normativo per la costituzione e la gestione di servizi SST da offrire agli operatori di veicoli spaziali pubblici e privati e agli utilizzatori delle autorità pubbliche

Attività ABM/ABB interessate

Capitolo XX 01 — Spese amministrative ripartite per settore

1.4.3.     Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Si prevede che, a seguito della proposta, si forniranno servizi efficaci e tempestivi agli operatori di veicoli spaziali pubblici e privati e agli Stati membri, che consentiranno loro di evitare l'impatto economico, sociale e ambientale:

i) dei danni ai veicoli spaziali o della loro distruzione dovuti a collisioni tra veicoli spaziali e altri oggetti spaziali e dei rientri incontrollati;

ii) dei costi connessi a manovre anticollisione o di mitigazione inutili dovute all'incertezza delle valutazioni dei rischi (ogni manovra anticollisione riduce la durata di vita del satellite);

iii) dei danni o delle distruzioni sulla terra dovuti al rientro incontrollato di veicoli spaziali o di loro detriti.

1.4.4.     Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

Si applicheranno gli indicatori di risultato e di incidenza dei programmi da cui si trarranno i finanziamenti del programma di sostegno all'SST. Laddove questi non siano sufficientemente specifici per controllare l'attuazione della proposta, si potranno applicare i seguenti indicatori:

in conformità al quadro normativo definito nella presente proposta, un gruppo di Stati membri partecipanti in possesso delle capacità necessarie interviene per attuare gli obiettivi del programma di sostegno di cui all'articolo 3, lettere a) e b), vale a dire la costituzione e la gestione della funzione di sensore e della funzione di elaborazione dell'SST, secondo una struttura gestionale appropriata.

Obiettivo specifico n. 1:

Indicatori di risultato relativi alla creazione e alla gestione delle funzioni di sensore e di elaborazione dell'SST:

-        l'elenco degli Stati membri partecipanti è redatto entro la fine del 2014 a norma dell'articolo 7 della decisione;

-        funzione di sensore dell'SST (basata sui sensori di proprietà degli Stati membri partecipanti e messi a disposizione da questi ultimi): avvio della fase operativa iniziale entro la fine del 2015;

-        funzione di elaborazione basata sulle capacità esistenti degli SM (p. es. centri dati esistenti): avvio della fase operativa iniziale entro la fine del 2015;

-        un catalogo degli oggetti spaziali è redatto entro la fine del 2015;

-        funzione di sensore e di elaborazione: avvio della fase pienamente operativa entro la fine del 2016;

Obiettivo specifico n. 2:

Conformemente al quadro normativo definito nella presente proposta, i servizi SST sono concretamente offerti in modo efficace e tempestivo ad un ampio numero di soggetti pubblici e privati/commerciali, europei e nazionali, che necessitano delle informazioni SST. A tal fine, gli Stati membri partecipanti di cui all'articolo 7 e il Centro satellitare dell'Unione europea di cui all'articolo 8 devono intervenire per attuare l'obiettivo del programma di cui all'articolo 3, lettera c), ossia l'istituzione e la gestione della funzione di servizio dell'SST.

Indicatori di risultato relativi alla creazione e alla gestione della funzione di servizio dell'SST:

-        le capacità necessarie per creare e gestire la funzione di servizio dell'SST e i servizi SST sono definite formalmente e concordate entro la fine del 2014;

-        l'accordo che stabilisce le regole e i meccanismi di cooperazione tra gli Stati membri e il Centro satellitare dell'Unione europea entra in vigore entro la fine del 2014;

-        norme di qualità e meccanismi per raccogliere i commenti degli operatori sulla qualità dei servizi SST sono stabiliti entro la fine del 2014;

-        servizi SST: avvio della fase operativa iniziale alla fine del 2015 e fase operativa finale alla fine del 2016;

Gli indicatori di incidenza per gli obiettivi 1 e 2 possono comprendere:

-        l'assenza di collisioni;

-        l'assenza di interruzioni delle operazioni satellitari o di lancio dovute a difficoltà o ad incertezze nell'analisi dei rischi;

-        gli indicatori di impatto possono includere il riscontro positivo degli operatori e delle autorità pubbliche riguardo alle informazioni fornite attraverso i servizi SST e le azioni volte ad attenuare le collisioni condotte sulla base delle informazioni SST fornite.

1.5.        Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.     Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Il settore spaziale è un settore strategico per l'Europa. L'economia, la società, la sicurezza e l'indipendenza politica dell'UE fanno ampio affidamento sui sistemi e sulle infrastrutture spaziali. Questo è il motivo per cui l'UE è impegnata in costosi progetti spaziali su larga scala come Galileo, EGNOS e Copernicus. Questi sistemi e infrastrutture devono essere protetti contro i danni o la distruzione dovuti a collisioni o a rientri incontrollati, per garantirne l'effettivo funzionamento e l'erogazione dei servizi. Tale protezione è un requisito permanente.

1.5.2.     Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Dalle discussioni con le parti interessate degli ultimi anni è emerso chiaramente che la creazione di servizi operativi SST europei richiederà l'intervento dell'UE.

Vi è consenso tra i ministri dell'UE e dall'Agenzia spaziale europea (ESA) responsabili dello spazio sul fatto che lo sviluppo di questo servizio debba essere guidato dall'UE e non dall'ESA. Tale consenso emerge in diverse risoluzioni del Consiglio "Spazio", come la risoluzione del 26 novembre 2010, punto 24; nelle conclusioni del Consiglio "Competitività" del 31 maggio 2011, punti 14 e 15; e nella risoluzione del Consiglio "Spazio" del 6 dicembre 2011, cap. II). In particolare, gli Stati membri hanno chiesto all'UE di definire la gestione e la politica in materia di dati di un servizio SST europeo, di svolgere un ruolo attivo nell'istituzione di tale servizio europeo e di sfruttare al meglio i sensori e le conoscenze esistenti a livello nazionale ed europeo. Gli Stati membri sono anche stati molto espliciti in merito a come vanno considerate le questioni di sicurezza: i sensori SST devono rimanere sotto il controllo nazionale. La riservatezza delle informazioni SST è il principio chiave della politica in materia di dati SST (p. es. tutte le informazioni devono essere classificate e devono esserlo esclusivamente caso per caso).

Il motivo di tale posizione non è stato verbalizzato, ma è emerso in numerosi dibattiti: il servizio SST europeo ha una dimensione di sicurezza (consente di raccogliere informazioni sulle infrastrutture e sulle operazioni spaziali civili e militari degli Stati) che, a differenza dell'ESA, l'UE ha le competenze e gli strumenti per gestire. A norma del TFUE, l'UE è competente per il coordinamento dello sfruttamento delle attività spaziali e, a norma del TUE, l'UE è competente per le questioni di sicurezza, come quelle che emergono nel quadro dell'SST. L'UE ha la capacità giuridica necessaria per porre in essere meccanismi di gestione e una politica in materia di dati per l'SST.

L'ESA, dal canto suo, è un'agenzia di R&S di livello mondiale istituita per definire e attuare programmi di sviluppo di applicazioni spaziali, scientifiche e tecnologiche. L'ESA non è stata concepita né per svolgere il tipo di lavoro legislativo e politico complesso necessario per istituire un sistema SST in cui gran parte dei dispositivi sono sotto controllo militare, né per gestire servizi spaziali (la stessa ESA lo sottolinea nei propri documenti programmatici).

Probabilmente gli Stati membri potrebbero istituire un nuovo organismo per occuparsi dell'SSA. Tale organismo dovrebbe avere molte delle caratteristiche che l'UE già possiede pertanto creerebbe doppioni e inefficienza. Inoltre, alcuni Stati membri hanno espresso preoccupazione per il fatto che qualsiasi soluzione al di fuori del quadro dell'UE potrebbe essere dominata dagli Stati membri che già possiedono dei sensori, il che impedirebbe agli altri di sviluppare i propri nel contesto di un servizio realmente europeo.

Infine, l'UE non cerca di sostituire le iniziative prese dagli Stati membri singolarmente o nel quadro dell'ESA, ma cerca di integrare le azioni intraprese al loro livello e di aumentare il coordinamento, ove esso è necessario per raggiungere obiettivi comuni.

Il coinvolgimento dell'UE è necessario per raccogliere gli investimenti richiesti per finanziare alcuni progetti spaziali, per definire gli aspetti gestionali e una politica in materia di dati e per garantire che le capacità esistenti e future siano sfruttate in modo coordinato ed efficiente, assicurando un sistema solido e interoperabile a vantaggio di tutte le parti interessate a livello europeo.

Inoltre, l'azione dell'UE proposta non intende sostituire o riprodurre misure di mitigazione esistenti a livello internazionale o multilaterale, come gli orientamenti dell'ONU per la riduzione dei detriti spaziali o la proposta dell'UE di un codice di condotta internazionale per le attività nello spazio extra-atmosferico. Queste misure non risolveranno il problema in questione, ma ridurranno l'aumento dei detriti spaziali nel lungo periodo.

1.5.3.     Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Non vi sono esperienze precedenti in questo campo. Tuttavia, laddove si condividono informazioni e dati, il valore aggiunto è innegabile.

1.5.4.     Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

La proposta di regolamento relativo alla realizzazione e al funzionamento dei sistemi europei di radionavigazione via satellite [COM(2011) 814 definitivo] menziona la necessità di proteggere il sistema grazie ad un sistema SSA (considerando 15; articolo 3, lettera c), e prevede finanziamenti per tali attività [articolo 7, punto 1, lettera a)], fatto salvo l'esito della procedura legislativa e del prossimo QFP.

Il segmento spaziale di Copernicus ha esigenze di protezione simili. Pertanto, Copernicus potrebbe contribuire al finanziamento delle attività dell'SST, in base all'esito del prossimo QFP.

Inoltre, questa proposta è coerente e creerà sinergie con gli obiettivi della ricerca spaziale e in materia di sicurezza nel quadro della proposta "Orizzonte 2020" [COM (2011) 809 definitivo] e con gli obiettivi relativi alla protezione delle infrastrutture strategiche nel quadro della proposta sul "Fondo sicurezza interna" [COM (2011) 753 definitivo]. Nell'ambito di entrambi gli strumenti sono disponibili finanziamenti per le attività SST, fatto salvo l'esito della procedura legislativa e del prossimo QFP.

1.6.        Durata e incidenza finanziaria

ý Proposta/iniziativa di durata limitata

– ý  Proposta/iniziativa in vigore dall'1.1.2014 al 31.12.2020

– ý  Incidenza finanziaria dal 2014 al 2020.

¨ Proposta/iniziativa di durata illimitata

– Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,

– seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7.        Modalità di gestione previste[27]

ý Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione

¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

– ¨  agenzie esecutive

– ¨  organismi creati dalle Comunità[28]

– ¨  organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico

– ¨  persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

¨ Gestione concorrente con gli Stati membri

¨ Gestione decentrata con paesi terzi

¨ Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

2.           MISURE DI GESTIONE

2.1.        Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Il finanziamento del programma di sostegno all'SST da parte dell'UE proverrà da altri programmi pertinenti previsti nel prossimo QFP e sarà pienamente compatibile con la loro base giuridica. Tali programmi pertinenti possono comprendere Galileo, Orizzonte 2020 e il Fondo sicurezza interna dell'UE. Si applicheranno le disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni di tali programmi.

Indipendentemente dalle disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni dei programmi da cui sono tratti i finanziamenti del programma SST, sarà istituito un sistema di monitoraggio specifico per garantire risultati ottimali e l'uso più efficiente possibile delle risorse. Tale monitoraggio avverrà per l'intera durata del programma e si baserà sui commenti dei beneficiari in merito al programma.

È stata realizzata un'ampia valutazione d'impatto che tiene conto dei requisiti in materia di valutazione ex ante. In seguito a una valutazione comparata delle opzioni strategiche disponibili è stata individuata l'opzione da privilegiare, e ne sono stati valutati l'impatto, i rischi, i presupposti e l'efficacia dei costi. La presente proposta è pienamente compatibile con le conclusioni di tale valutazione.

Una valutazione a medio termine del programma sarà effettuata nel suo quinto anno di attuazione, dunque in tempo utile per l'elaborazione del successivo quadro finanziario pluriennale. Tale valutazione si concentrerà sui risultati conseguiti e sugli aspetti qualitativi dell'attuazione del programma. Si effettuerà anche una valutazione ex-post.

2.2.        Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.     Rischi individuati

Attuazione delle convenzioni di sovvenzione firmate con gli Stati membri partecipanti e con il CSUE: il livello di rischio è considerato basso, dato che i beneficiari sono amministrazioni pubbliche.

2.2.2.     Modalità di controllo previste

Poiché i finanziamenti per l'attuazione del programma di sostegno all'SST proverranno da programmi esistenti nel quadro del prossimo QFP, si applicheranno i meccanismi di controllo previsti nell'ambito di tali programmi. Indipendentemente da tali meccanismi, la convenzione di sovvenzione firmata con i beneficiari del programma di sostegno (le amministrazioni pubbliche degli Stati membri partecipanti e il CSUE) definisce le condizioni relative al finanziamento delle attività coperte dalla sovvenzione, compreso un capitolo sui metodi di controllo. Tutte le amministrazioni partecipanti si impegnano a rispettare le norme amministrative e finanziarie della Commissione in materia di spese.

Per la Commissione si applicano le disposizioni del regolamento finanziario riguardanti la verifica ex ante degli impegni e dei pagamenti da parte dell'unità finanziaria e le dichiarazioni scritte che l'ordinatore sottodelegato (AOSD) deve fornire. I servizi centrali della Commissione saranno responsabili del controllo amministrativo delle sovvenzioni e dei relativi pagamenti. Si presterà particolare attenzione alla natura delle spese (ammissibilità) e alla verifica dei documenti giustificativi e della documentazione pertinente.

2.3.        Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e di tutela in vigore o previste.

Poiché i finanziamenti per l'attuazione del programma di sostegno all'SST saranno tratti da programmi esistenti nell'ambito del prossimo QFP, si applicheranno ove opportuno le misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità previste nell'ambito di tali programmi. Indipendentemente da queste misure, gli accordi nel quadro dalla presente decisione prevedono il monitoraggio e il controllo finanziario da parte della Commissione o di qualsiasi rappresentante autorizzato, nonché verifiche contabili da parte della Corte dei conti o dell'OLAF, se necessario in loco.

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

3.1.        Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

· Linee di bilancio di spesa esistenti (non pertinente)

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero [Denominazione…] || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

|| [XX.YY.YY.YY] || || Sì/No || Sì/No || Sì/No || Sì/No

· Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio* || Natura della spesa || Partecipazione

Numero [Denominazione…...….] || Diss./Non diss. ([29]) || di paesi EFTA[30] || di paesi candidati[31] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

1.1 || 02.04.01.01 [02.02.02.01] Ricerca spaziale || Diss. || Sì || No || Sì || No

1.1 || 02.04.01.02 [02.02.03.02] Ricerca nel settore della sicurezza || Diss. || Sì || No || Sì || No

1.1 || 02.05.01 Programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) || Diss. || Sì || No || Sì || No

1.1 || 02.01.05.03 Altre spese di gestione per la ricerca || Non diss. || Sì || No || Sì || No

1.1 || 02.01.04.05 Programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) — Spese per la gestione amministrativa || Non diss. || Sì || No || Sì || No

3.1 || 18.05.08 Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo || Diss. || Sì || No || No || No

5 || XX.01.01.01 Spese relative al personale in servizio nell'istituzione || Non diss. || Sì || No || No || No

5 || XX.01.02.01 Personale esterno in servizio nell'istituzione || Non diss. || Sì || No || No || No

5 || XX.01.02.11 Altre spese di gestione dell'istituzione || Non diss. || Sì || No || No || No

5 || XX.01.03.01 Spese relative a attrezzature, mobili e servizi della Commissione || Non diss. || Sì || No || No || No

*          Le linee di bilancio sono indicate secondo l'attuale quadro finanziario pluriennale 2007-2013 e fatto salvo il prossimo quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Inoltre, le linee di bilancio relative alla nomenclatura sono indicate secondo le proposte legislative riguardanti Orizzonte 2020, Galileo e il Fondo sicurezza interna e possono essere sostituite dalle voci equivalenti della nomenclatura del bilancio definitivo.

3.2.        Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.     Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 1.1 || "Crescita intelligente e inclusiva"

DG: ENTR* || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE ||

Ÿ Stanziamenti operativi || || || || || || || || ||

02.04.01.01 [02.02.02.01] || Impegni || (1) || 0,640 || 0,960 || 1,280 || 1,600 || 1,760 || 1,920 || 1,920 || 10,080 ||

Pagamenti || (2) || 0,640 || 0,960 || 1,280 || 1,600 || 1,760 || 1,920 || 1,920 || 10,080 ||

02.04.01.02 [02.02.03.02] || Impegni || (1) || 0,480 || 0,720 || 0,960 || 1,200 || 1,320 || 1,440 || 1,440 || 7,560 ||

Pagamenti || (2) || 0,480 || 0,720 || 0,960 || 1,200 || 1,320 || 1,440 || 1,440 || 7,560 ||

02.05.01 || Impegni || (1) || 2,880 || 4,320 || 5,760 || 7,200 || 7,920 || 8,640 || 8,640 || 45,360 ||

Pagamenti || (2) || 2,880 || 4,320 || 5,760 || 7,200 || 7,920 || 8,640 || 8,640 || 45,360 ||

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[32]** || || || || || || || || ||

02.01.05.03 || || (3) || 0,072 || 0,072 || 0,072 || 0,072 || 0,072 || 0,072 || 0,072 || 0,504

02.01.04.05 || || || 0,028 || 0,028 || 0,028 || 0,028 || 0,028 || 0,028 || 0,028 || 0,196

TOTALE degli stanziamenti per la DG ENTR || Impegni || = 1 + 1a + 3 || 4,100 || 6,100 || 8,100 || 10,100 || 11,100 || 12,100 || 12,100 || 63,700 ||

Pagamenti || =2+2a +3 || 4,100 || 6,100 || 8,100 || 10,100 || 11,100 || 12,100 || 12,100 || 63,700 ||

* La tabella indica i finanziamenti del programma di sostegno all'SST da trarre dai programmi pertinenti previsti nel prossimo QFP. Queste cifre sono indicative ed è fatto salvo l'accordo definitivo sulla ripartizione dei fondi nel quadro dei settori e delle attività di ricerca di Orizzonte 2020. Non è prevista alcuna riprogrammazione. Gli importi annui indicati per ciascuna linea di bilancio derivano da una ripartizione degli importi annui complessivi richiesti per la presente proposta. La ripartizione si basa sul peso relativo di ciascun programma in relazione all'importo totale previsto nelle rispettive proposte della Commissione (Galileo 72%, ricerca spaziale 16%, ricerca in materia di sicurezza 12%). Tuttavia, tutti gli importi sono indicativi. Essi potrebbero dover essere adeguati in base all'esito finale della procedura legislativa riguardante i programmi pertinenti e delle discussioni sul prossimo QFP. In una stessa linea, i finanziamenti possono anche essere tratti dal programma Copernicus, secondo il risultato finale delle discussioni sul QFP.

** Ripartizione tra linee di bilancio: 72% 02.01.05.03 e 28 % 02.01.04.05.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 3.1 || "Libertà, sicurezza e giustizia"

DG: HOME * || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE

Ÿ Stanziamenti operativi || || || || || || || ||

18.05.08 || Impegni || (1) || 1,000 || 1,000 || 1,000 || 1,000 || 1,000 || 1,000 || 1,000 || 7,000

Pagamenti || (2) || 1,000 || 1,000 || 1,000 || 1,000 || 1,000 || 1,000 || 1,000 || 7,000

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[33] || || || || || || || ||

Numero della linea di bilancio || || (3) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

TOTALE degli stanziamenti per la DG HOME || Impegni || = 1 + 1a + 3 || 1,000 || 1,000 || 1,000 || 1,000 || 1,000 || 1,000 || 1,000 || 7,000

Pagamenti || =2+2a +3 || 1,000 || 1,000 || 1,000 || 1,000 || 1,000 || 1,000 || 1,000 || 7,000

* La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi [COM (2011) 753 definitivo del 15.11.2011] prevede finanziamenti per proteggere le infrastrutture strategiche. Di conseguenza, i finanziamenti del programma di sostegno all'SST potrebbero essere tratti anche dal Fondo sicurezza interna. Non è prevista alcuna riprogrammazione. Inoltre, gli importi sono puramente indicativi. Essi potrebbero dover essere adeguati, in stretta collaborazione con la DG HOME, in considerazione dell'esito finale della procedura legislativa del programma e delle discussioni sul prossimo QFP.

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 5,000 || 7,000 || 9,000 || 11,000 || 12,000 || 13,000 || 13,000 || 70,000

Pagamenti || (5) || 5,000 || 7,000 || 9,000 || 11,000 || 12,000 || 13,000 || 13,000 || 70,000

Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,700

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || 5,100 || 7,100 || 9,100 || 11,100 || 12,100 || 13,100 || 13,100 || 70,700

Pagamenti || =5+ 6 || 5,100 || 7,100 || 9,100 || 11,100 || 12,100 || 13,100 || 13,100 || 70,700

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || "Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE

DG: ENTR ||

Ÿ Risorse umane || 0.096 || 0.191 || 0.0191 || 0.0191 || 0.0191 || 0.0191 || 0.0191 || 1.242

Ÿ Altre spese amministrative || 0.059 || 0.167 || 0.167 || 0.167 || 0.167 || 0.167 || 0.167 || 1.061

TOTALE DG ENTR || Stanziamenti || 0.155 || 0.358 || 0.358 || 0.358 || 0.358 || 0.358 || 0.358 || 2.303

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0.155 || 0.358 || 0.358 || 0.358 || 0.358 || 0.358 || 0.358 || 2.303

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 5.255 || 7.458 || 9.458 || 11.458 || 12.458 || 13.458 || 13.458 || 73.003

Pagamenti || 5.255 || 7.458 || 9.458 || 11.458 || 12.458 || 13.458 || 13.458 || 73.003

3.2.2.     Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi

– ý  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE

RISULTATI

Tipo di risultato || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 Organizzazione e gestione di una rete di sensori e di una funzione di elaborazione || || || || || || || || || || || || || || || ||

- funzione di sensore || Prodotto || || || 4,000 || || 5,500 || || 7,000 || || 9,000 || || 9,500 || || 10,000 || || 10,000 || || 55,000

- trattamento dei dati || Servizio || || || || || || || || ||

Totale parziale Obiettivo specifico 1 || || || || || || || || || || || || || || || ||

OBIETTIVO SPECIFICO 2 Organizzazione e gestione di servizi SST || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Fornitura di servizi || Servizio || || || 1,000 || || 1,500 || || 2,000 || || 2,000 || || 2,500 || || 3,000 || || 3,000 || || 15,000

Totale parziale Obiettivo specifico 2 || || || || || || || || || || || || || || || ||

COSTO TOTALE || || 5,000 || || 7,000 || || 9,000 || || 11,000 || || 12,000 || || 13,000 || || 13,000 || || 70,000

3.2.3.     Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.  Sintesi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi

– ý  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

|| 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

Risorse umane || 0.096 || 0.191 || 0.191 || 0.191 || 0.191 || 0.191 || 0.191 || 1.242

Altre spese amministrative || 0.059 || 0.167 || 0.167 || 0.167 || 0.167 || 0.167 || 0.167 || 1.061

Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0.155 || 0.358 || 0.358 || 0.358 || 0.358 || 0.358 || 0.358 || 2.303

Esclusa la RUBRICA 5[34] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

Risorse umane || || || || || || || ||

Altre spese di natura amministrativa || || || || || || || ||

Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

TOTALE || 0.155 || 0.358 || 0.358 || 0.358 || 0.358 || 0.358 || 0.358 || 2.303

3.2.3.2.  Fabbisogno previsto di risorse umane

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane

– ý  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

|| || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

Ÿ Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) ||

|| XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1

|| XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || ||

|| XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || ||

|| 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || ||

|| Ÿ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[35] ||

|| XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1

|| XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || ||

|| XX 01 04 yy[36] || - in sede[37] || || || || || || ||

|| - nelle delegazioni || || || || || || ||

|| XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta) || || || || || || ||

|| 10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta) || || || || || || ||

|| Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || ||

|| TOTALE || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei || Un funzionario per gestire le funzioni della Commissione nel quadro del programma, quali la messa a disposizione del segretariato dei due comitati (compresa la preparazione dei documenti da adottare), la redazione del programma di lavoro annuale e del bilancio, la gestione della procedura di sovvenzione annuale, la gestione delle relazioni internazionali.

Personale esterno || Un agente contrattuale per fornire il sostegno necessario al funzionario.

3.2.4.     Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

– ý  La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

– ¨  La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

– ¨  La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[38].

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.     Partecipazione di terzi al finanziamento

– ¨  La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

– ý  La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Il programma di sostegno all'SST prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri, con la possibilità di contributi in natura. Gli importi esatti dipendono dagli Stati membri partecipanti e dovranno essere definiti in una fase successiva.

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento || || || || || || || ||

TOTALE stanziamenti cofinanziati || || || || || || || ||

3.3.        Incidenza prevista sulle entrate

– ý  La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.

– ¨  La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

– ¨         sulle risorse proprie

– ¨         sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[39]

Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo …. || || || || || || || ||

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

[1]               Cfr. Consiglio dell'Unione europea, risoluzione sulla politica spaziale europea, Bruxelles, 25 maggio 2007, 10037/07 che ha lanciato la politica spaziale europea; risoluzione del Consiglio "Portare avanti la politica spaziale europea", del 26 settembre 2008, (documento del Consiglio 13569/08); risoluzione del Consiglio "Il contributo del settore spaziale all'innovazione e alla competitività nel contesto del piano europeo di ripresa economica e ulteriori iniziative", del 29 maggio 2009, (10500/09); risoluzione del Consiglio "Sfide globali: sfruttare appieno i sistemi spaziali europei", del 25 novembre 2010, (16864/10); conclusioni del Consiglio "Verso una strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini", del 31 maggio 2011; e risoluzione del Consiglio "Orientamenti riguardanti il valore aggiunto e i vantaggi dello spazio per la sicurezza dei cittadini europei", del 6 dicembre 2011, (18232/11).

[2]               Consiglio dell'Unione europea, risoluzione dal titolo "Portare avanti la politica spaziale europea", Bruxelles 26 settembre 2008, 13569/08.

[3]               Relazione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione concernente una strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini [2011/2148 (INI)].

[4]               Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni "Verso una strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini", COM (2011) 152 definitivo del 4.4.2011.

[5]               GU C […] del […], pag. […].

[6]               GU C […] del […], pag. […].

[7]               COM(2011) 152 del 4 aprile 2011.

[8]               CS 13569/08 del 29.9.2008.

[9]               CS 16864/10 del 26.11.2010.

[10]             CS 10901/11 del 31.5.2011.

[11]             GU C 377 del 23.12.2011, pag. 1.

[12]             GU L 196 del 27.4.2008, pag. 1.

[13]             GU L 276 del 20.10.2010, pag. 1.

[14]             SEC(2011) 1247 definitivo del 12.10.2011.

[15]             Documento n. 15715/11 del Consiglio del 24.10.2011.

[16]             GU L 200 del 25.7.2001, pag. 5.

[17]             Documento n. 14698/12 del Consiglio del 9.10.2012.

[18]             GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

[19]             GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

[20]             CS 14698/12 del 9.10.2012.

[21]             COM(2011) 814 definitivo del 31.11.2011. Riferimento da aggiornare dopo l'adozione.

[22]             COM(2011) 811 final del 30.11.2011. Riferimento da aggiornare dopo l'adozione.

[23]             COM(2011) 753 definitivo del 15.11.2011. Riferimento da aggiornare dopo l'adozione.

[24]             GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

[25]             ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).

[26]             A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

[27]             Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[28]             A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

[29]             Diss. = Stanziamenti dissociati / Non diss. = Stanziamenti non dissociati.

[30]             EFTA: Associazione europea di libero scambio.

[31]             Paesi candidati e, se del caso, potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali.

[32]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[33]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[34]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[35]             AC= agente contrattuale; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation). AL= agente locale; END= esperto nazionale distaccato;

[36]             Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

[37]             Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

[38]             Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

[39]             Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.