Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un programma di sostegno al servizio di sorveglianza dello spazio e di localizzazione /* COM/2013/0107 final - 2013/0064 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA I sistemi spaziali consentono un'ampia gamma
di applicazioni che svolgono un ruolo fondamentale nella nostra vita quotidiana
(TV, Internet o geolocalizzazione), sono cruciali per settori chiave
dell'economia e contribuiscono a garantire la nostra sicurezza. Le applicazioni
basate sulla tecnologia spaziale e i servizi derivati, unitamente alla ricerca
spaziale, sono diventati fondamentali per l'attuazione delle politiche dell'UE,
quali la politica ambientale, la politica in materia di cambiamenti climatici,
la politica marittima, la politica di sviluppo, la politica agricola, le
politiche connesse alla sicurezza, comprese PESC e PSDC, nonché per la
promozione del progresso tecnico e dell'innovazione industriale e della competitività. Data la crescente dipendenza dai servizi
spaziali, la capacità di proteggere le infrastrutture spaziali è diventata
essenziale per la nostra società. Un'eventuale chiusura anche solo di una parte
delle infrastrutture spaziali potrebbe avere conseguenze pesanti sul buon
funzionamento delle attività economiche e sulla sicurezza dei cittadini europei
e comprometterebbe la fornitura dei servizi di emergenza. Tuttavia, le infrastrutture spaziali sono
sempre più minacciate dal rischio di collisione tra veicoli spaziali e, cosa
ancor più importante, tra veicoli spaziali e detriti spaziali. Di fatto, i
detriti spaziali sono diventati la principale minaccia per la sostenibilità di
alcune attività spaziali. Al fine di ridurre il rischio di collisione è necessario
individuare e monitorare i satelliti e i detriti spaziali, catalogare la loro
posizione e seguire i loro movimenti (traiettoria) laddove si identifica un
rischio potenziale di collisione, in modo che gli operatori di satelliti
possano essere avvisati e spostare i propri satelliti. Questa attività è nota
come sorveglianza dello spazio e localizzazione (space surveillance and
tracking = SST) e attualmente si basa soprattutto su sensori di terra come
telescopi e radar. Per attenuare il rischio di collisioni o le
loro conseguenze si possono realizzare anche altre azioni, ad esempio si
possono fare ricerche per proteggere meglio i satelliti dagli impatti delle
collisioni e per sviluppare tecnologie per rimuovere i detriti spaziali dalle
orbite. Inoltre, esistono diverse iniziative a livello internazionale volte ad
ottenere l'impegno dei paesi dotati di tecnologia spaziale a ridurre la
produzione di detriti nello svolgimento delle attività spaziali. Il codice di
condotta internazionale per le attività nello spazio extra-atmosferico proposto
dall'UE e attualmente in fase di negoziazione con i paesi dotati di tecnologia
spaziale finora ha ricevuto un ampio sostegno internazionale. Tuttavia, per
quanto questi strumenti siano importanti, se le loro disposizioni sono attuate,
essi non elimineranno il problema dei detriti spaziali esistenti e futuri, ma
si limiteranno a ridurne la crescita esponenziale. Attualmente l'unica
soluzione è evitare le collisioni e monitorare il rientro incontrollato dei
veicoli spaziali o dei loro detriti nell'atmosfera terrestre. Tuttavia, attualmente in Europa la capacità di
monitoraggio e di sorveglianza dei satelliti e dei detriti spaziali nonché del
rientro degli oggetti spaziali nell'atmosfera terrestre è limitata. Inoltre,
non esistono servizi adeguati per allertare gli operatori di satelliti del
pericolo di collisione. La comunicazione della Commissione "Verso
una strategia spaziale dell'Unione europea" [COM(2011)152], riconoscendo
sia l'importanza delle infrastrutture spaziali e dei servizi derivati che la
necessità di garantire la loro protezione, sottolinea che l'Unione dovrebbe
definire l'organizzazione e la gestione di un sistema europeo di sorveglianza e
localizzazione dei veicoli spaziali tenendo conto della sua duplice natura e
della necessità di assicurarne lo sfruttamento sostenibile, come sottolineato
nella comunicazione sulla politica industriale adottata nell'ottobre 2010. L'azione dell'UE in questo settore è
giustificata dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1.12.2009 che
amplia le competenze dell'Unione in materia di spazio. L'articolo 189 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea abilita l'UE a promuovere
iniziative comuni, a sostenere la ricerca e lo sviluppo tecnologico e a
coordinare gli sforzi necessari per l'esplorazione e l'utilizzo dello spazio
nel contesto di una politica spaziale europea. L'esigenza di un'azione dell'UE nel settore è
sostenuta dagli Stati membri in diverse risoluzioni e conclusioni del Consiglio[1]. Già nel 2008, il 5° Consiglio
"Spazio" sottolineava che l'Europa "deve sviluppare una capacità
operativa europea di monitoraggio e controllo della propria infrastruttura
spaziale e dei rottami spaziali"[2].
Confermava altresì che l'Unione deve svolgere un ruolo attivo nell'attuazione
del sistema SSA e dei suoi meccanismi di gestione. Più recentemente, nelle
conclusioni del maggio 2011 sulla comunicazione sulla strategia spaziale
dell'UE il Consiglio ha ribadito la necessità di una capacità europea di
sorveglianza dello spazio e localizzazione per aumentare la sicurezza del
patrimonio spaziale europeo e dei lanci. In esse si legge che, a tal fine
"l'Unione europea dovrebbe sfruttare al massimo le risorse, competenze e
capacità che già esistono o sono in fase di sviluppo negli Stati membri, a
livello europeo e, ove opportuno, a livello internazionale". Nella
risoluzione del 2011 il Consiglio chiede all'UE [Commissione europea e SEAE],
in stretta cooperazione con l'ESA e gli Stati membri, di presentare proposte
per un sistema di governance e una politica dei dati che tengano conto dell'alta
sensibilità dei dati SST. Questa posizione è condivisa anche dal Parlamento
europeo nella sua relazione sulla strategia spaziale per l'UE adottata il 30
novembre 2011[3]. Anche i progressi compiuti relativamente a due
programmi faro europei, Galileo e Copernicus (il nuovo nome dello GMES, il programma
di monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza) hanno sensibilizzato
sulla necessità di proteggere le infrastrutture spaziali dell'UE. Galileo è il primo
progetto faro spaziale dell'UE e rimarrà uno dei fondamenti dell'intervento
dell'UE nello spazio e Copernicus ha una componente spaziale importante (i
satelliti sentinella). Nato come progetto di R&S, Copernicus è recentemente
entrato nella fase operativa iniziale. In linea con quanto precede, la presente
proposta di decisione riguarda l'istituzione di un servizio europeo incaricato
di prevenire le collisioni tra veicoli spaziali o tra veicoli spaziali e
detriti e di monitorare il rientro incontrollato di veicoli spaziali completi o
di loro parti. In termini tecnici questo servizio è definito un servizio
europeo di SST. Secondo l'approccio previsto nella
comunicazione della Commissione "Verso una strategia spaziale dell'Unione
europea al servizio dei cittadini", del 2011[4], la presente decisione consente
la definizione di un partenariato, in virtù del quale gli Stati membri
contribuiranno alla capacità SST europea con i loro dispositivi attuali e
futuri e l'Unione fornirà un quadro giuridico e un contributo finanziario alla
realizzazione delle azioni definite. Il quadro giuridico delinea il sistema di
gestione e la politica in materia di dati secondo le conclusioni del Consiglio
pertinenti. Da ultimo, ma non per importanza, i servizi
europei SST proposti tengono conto di un obiettivo essenziale della politica
industriale spaziale dell'UE (identificato nella comunicazione della
Commissione sugli elementi di una politica industriale spaziale dell'UE, la cui
pubblicazione è prevista nel 2013), che consiste nel raggiungere la non
dipendenza tecnologica europea in settori cruciali e nel mantenere un accesso
indipendente allo spazio. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E
VALUTAZIONI D'IMPATTO La proposta è stata elaborata in seguito ad
un'ampia consultazione delle parti interessate e del pubblico ed è accompagnata
da una valutazione d'impatto. Negli ultimi anni, la DG Imprese e industria
ha consultato varie parti interessate e coinvolte negli affari spaziali sui
diversi settori di attività potenziali future dell'UE nello spazio e in
particolare sullo sviluppo di un servizio europeo di sorveglianza dello spazio
e di localizzazione (SST). Lo sviluppo di tale servizio è stato anche oggetto
di dibattito politico tra i ministri dell'UE responsabili dello spazio. Le principali conclusioni di queste
consultazioni si possono sintetizzare come segue: –
Vi è consenso tra i ministri degli Stati membri
dell'UE e dell'ESA responsabili dello spazio sul fatto che lo sviluppo di un
servizio SST europeo debba essere guidato dall'UE e non dall'Agenzia spaziale
europea (ESA). Tale consenso si riflette nelle risoluzioni del Consiglio
sopraccitate. Il motivo alla base di tale preferenza è emerso in numerose
discussioni: il servizio SST europeo ha una dimensione di sicurezza (consente di
raccogliere informazioni sulle infrastrutture e sulle operazioni spaziali
civili e militari degli Stati) che, a differenza dell'ESA, l'UE ha le
competenze e gli strumenti per gestire. A norma del TFUE, l'UE è competente per
il coordinamento dello sfruttamento dei sistemi spaziali e dispone altresì
delle competenze e dei meccanismi per gestire la dimensione di sicurezza di
tale servizio; gli Stati membri ritengono che l'ESA dovrebbe sostenere l'UE in
questo impegno (e lo sta facendo attraverso il suo programma preparatorio in
materia di SSA), ma che, in quanto organizzazione di R&S, essa non disponga
delle competenze e dei meccanismi necessari per istituire e gestire
autonomamente un servizio SST europeo. –
In particolare, gli Stati membri chiedono all'UE di
definire la gestione e la politica in materia di dati di un servizio SST
europeo, di svolgere un ruolo attivo nell'istituzione del servizio e di
utilizzare al meglio i sensori e le competenze esistenti. Gli Stati membri sono
anche espliciti in merito a come andrebbero considerate le questioni di
sicurezza e sostengono che i sensori SST devono rimanere sotto il controllo
nazionale. La riservatezza delle informazioni SST è un principio chiave della
politica in materia di dati dell'SST. Le informazioni SST dovrebbero essere
declassificate esclusivamente caso per caso, qualora necessario. –
Vi è consenso tra gli esperti e gli Stati membri
dell'UE e dell'ESA sul fatto che un futuro servizio SST europeo dovrebbe
sfruttare e basarsi sui sensori esistenti, che dovrebbero essere collegati e
funzionare in rete. Vi è inoltre convergenza di opinioni sul fatto che i
dispositivi attuali sono insufficienti a garantire un livello di prestazioni
auspicabile. Per raggiungere tale livello è necessario costruire nuovi
dispositivi (come radar e telescopi per il monitoraggio e la sorveglianza) e
integrarli in un sistema SST europeo. Gli Stati membri in possesso di sensori e
quelli che intendono sviluppare tale capacità dovrebbero svolgere un ruolo
chiave nella creazione del servizio SST europeo. –
Vi è inoltre consenso tra gli Stati membri e gli
esperti del settore sul fatto che, al fine di istituire e gestire un servizio
SST europeo, sia necessario quanto meno: · collegare i dispositivi limitati esistenti (per lo più telescopi e
radar terrestri per la raccolta di informazioni sulla posizione dei satelliti)
e aumentare tali capacità costruendo e mettendo in rete nuovi dispositivi
(funzione di sensore); · sviluppare una funzione di elaborazione che unisca e analizzi i dati
SST raccolti (funzione di elaborazione); · istituire uno sportello sempre aperto che costituisca il collegamento
con gli utenti e che segnali i rischi di collisione e i rientri agli operatori
di satelliti e alle autorità pubbliche competenti. –
Durante annose discussioni, gli Stati membri
detentori di dispositivi rilevanti per l'SST hanno insistito su un aspetto
fondamentale della gestione: a causa di preoccupazioni riguardanti la
sicurezza, le funzioni di sensore e di elaborazione di un futuro sistema SST
europeo devono rimanere sotto il controllo delle autorità nazionali competenti
(in alcuni casi autorità militari). La maggior parte degli Stati membri
sostiene l'idea che, ai fini della creazione di un servizio SST europeo, gli
Stati membri che possiedono dispositivi esistenti o nuovi potrebbero costituire
un consorzio per gestire, come una rete, sia la funzione di sensore che quella
di elaborazione. Gli Stati membri sono anche del parere che la funzione di
sportello dovrebbe essere gestita dal consorzio o da un altro organo con
credenziali di sicurezza adeguate, come il Centro satellitare dell'Unione
europea. Al tempo stesso, per motivi di sicurezza nazionale, gli Stati membri
hanno dichiarato di non essere disposti a collaborare con un operatore
commerciale in questo settore. –
Vi è consenso sul fatto che lo sviluppo di un
servizio SST europeo dovrebbe avvenire in stretta collaborazione con gli Stati
Uniti d'America. –
Gli Stati membri sono pronti a mettere a
disposizione i loro dispositivi per la costituzione del servizio SST europeo.
In cambio, l'UE dovrebbe cofinanziare lo sviluppo del servizio e coprire almeno
le operazioni direttamente connesse alla sua istituzione. Oltre a mettere a
disposizione i loro dispositivi, gli Stati membri sono aperti a contribuire
finanziariamente al servizio. La consultazione ha anche messo in evidenza il
fatto che l'opinione pubblica è consapevole della necessità di proteggere le
infrastrutture spaziali e a favore di iniziative in questo senso. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA La base giuridica della proposta della
Commissione è l'articolo 189, paragrafo 2, del TFUE. La proposta assume la forma di una decisione
del Parlamento europeo e del Consiglio, che deliberano secondo la procedura
legislativa ordinaria. Il testo è di portata generale e il suo contenuto è
direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, anche se la partecipazione
all'istituzione e al funzionamento del sistema SST europeo non è obbligatoria. La proposta definisce gli obiettivi
dell'azione proposta, vale a dire, la fornitura dei servizi di sorveglianza
dello spazio e di localizzazione, la portata dei servizi da offrire, gli
aspetti inerenti alla gestione e le risorse di bilancio. Il testo principale è
integrato da un allegato sui principi della politica in materia di dati SST,
che ne costituisce parte integrante. La proposta rispetta i principi di
sussidiarietà e di proporzionalità. L'obiettivo della proposta, ossia sostenere
la creazione di servizi SST europei mediante la messa in comune dei dispositivi
nazionali esistenti, supera le capacità tecniche e finanziarie di uno Stato
membro che agisca individualmente e può essere conseguito adeguatamente solo a
livello di Unione. Per quanto riguarda la proporzionalità, l'azione dell'Unione
si limita a quanto è necessario per conseguire l'obiettivo della proposta,
poiché il bilancio previsto corrisponde a costi stimati a seguito di analisi
approfondite e il modello di gestione utilizzato appare il più appropriato. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Il programma SST rientra nella dotazione del bilancio
generale dell'UE proposta dalla Commissione per il prossimo quadro finanziario
pluriennale. Non si avanzano richieste di finanziamento al di là della proposta
di QFP. L'articolo 11, paragrafo 1, della proposta precisa che il finanziamento
del programma di sostegno all'SST deve provenire da altri programmi pertinenti
ed essere pienamente compatibile con la loro base giuridica. L'Unione sosterrà le attività attraverso
sovvenzioni (comprese somme forfettarie). I beneficiari di tali sovvenzioni
saranno gli Stati membri partecipanti che mettono i loro dispositivi nazionali
a disposizione del sistema SST europeo e il CSUE laddove collabora con gli
Stati membri partecipanti alla costituzione e al funzionamento della funzione
del sistema SST di cui all'articolo 3, lettera c), e agisce da sportello
dell'UE. Il contributo complessivo indicativo dell'Unione all'attuazione del
programma di sostegno è pari a 70 milioni di euro per il periodo 2014-2020 ai
prezzi correnti. Tuttavia, tale contributo complessivo dipende dal risultato
della procedura di codecisione in corso sul QFP e sui programmi connessi al QFP
dai quali si dovrebbero trarre i finanziamenti per il programma di sostegno
all'SST. Inoltre, dipenderà dalle decisioni che saranno prese nell'ambito di
ciascuno dei programmi pertinenti sull'uso dei finanziamenti per le attività
cofinanziate dal programma di sostegno all'SST. I costi stimati dei programmi sono il
risultato di analisi approfondite e di discussioni con gli esperti, in
particolare delle agenzie spaziali o di organismi analoghi degli Stati membri e
dell'ESA. 2013/0064 (COD) Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che istituisce un programma di sostegno al
servizio di sorveglianza dello spazio e di localizzazione IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 189, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[5],
visto il parere del Comitato delle regioni[6], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) Nella comunicazione dal
titolo "Verso una strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei
cittadini"[7],
la Commissione ha sottolineato che la competenza condivisa nel settore spaziale
conferita all'UE dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) va
di pari passo con una cooperazione rafforzata con gli Stati membri. Ha altresì
evidenziato che qualsiasi nuova azione deve poggiare sulle risorse esistenti e
che si devono identificare congiuntamente le necessità di nuove risorse. (2) Nella risoluzione dal titolo
"Portare avanti la politica spaziale europea"[8], del 26 settembre 2008, il
Consiglio rammenta che i dispositivi spaziali sono divenuti indispensabili per
la nostra economia e che occorre quindi garantirne la sicurezza. Il Consiglio
ha sottolineato "che l'Europa, […] deve sviluppare una capacità operativa
europea di monitoraggio e controllo della propria infrastruttura spaziale e dei
detriti spaziali, basata inizialmente sugli attivi esistenti a livello sia
nazionale sia europeo, avvantaggiandosi delle relazioni che possono essere
instaurate con altre nazioni partner e delle loro capacità". (3) Nella risoluzione "Sfide
globali: sfruttare appieno i sistemi spaziali europei"[9], del 25 novembre 2010, il
Consiglio riconosce la necessità di una futura capacità europea in materia di
sorveglianza/conoscenza dell'ambiente spaziale (Space Situational Awareness, di
seguito SSA) come attività a livello di UE intesa a sviluppare e sfruttare le
risorse civili e militari disponibili su scala nazionale ed europea e invita la
Commissione europea e il Consiglio dell'UE a proporre un sistema di gestione e
una politica dei dati che consentano agli Stati membri di contribuire con
capacità nazionali pertinenti, nel rispetto dei requisiti e delle norme di
sicurezza applicabili. Invita inoltre "tutti i soggetti istituzionali
europei a esaminare misure adeguate" che sarebbero basate su requisiti
definiti dell'utenza civile e militare, si avvarrebbero delle risorse
pertinenti nel rispetto dei requisiti di sicurezza applicabili e terrebbero
conto dell'evoluzione iniziale del programma preparatorio dell'Agenzia spaziale
europea (ESA) in materia di SSA. (4) Le conclusioni del Consiglio,
del 31 maggio 2011, sulla comunicazione della Commissione "Verso una
strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini"[10] e la risoluzione del
Consiglio, del 6 dicembre 2011, "Orientamenti sul valore aggiunto e i
benefici dello spazio per la sicurezza dei cittadini europei"[11] hanno ribadito "la
necessità di un'efficace capacità di sorveglianza dell'ambiente spaziale […]
come attività a livello europeo" e invitato l'Unione a "sfruttare al
massimo le risorse, competenze e capacità che già esistono o sono in fase di
sviluppo negli Stati membri, a livello europeo e, ove opportuno, a livello
internazionale". Riconoscendo la natura di duplice uso di tale sistema e
tenendo conto della sua specifica dimensione di sicurezza, il Consiglio invita
la Commissione europea, "in collaborazione con l'alto rappresentante
[dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza], in stretta cooperazione
con l'ESA e gli Stati membri, che detengono tali risorse e dispongono di
capacità, e in consultazione con tutti gli attori coinvolti, a presentare
proposte per sfruttare appieno e sviluppare tali risorse e capacità al fine di
elaborare una capacità di sorveglianza dell'ambiente spaziale (SSA) come
attività a livello europeo e a definire, in tale contesto, una governance e una
politica dei dati adeguate che tengano conto dell'alta sensibilità dei dati
SSA". (5) I detriti spaziali sono
diventati la minaccia più grave alla sostenibilità delle attività spaziali. È
dunque opportuno istituire un programma di sostegno alla sorveglianza dello
spazio e alla localizzazione (di seguito "SST") allo scopo di
sostenere la creazione e il funzionamento di servizi di controllo e di
sorveglianza degli oggetti spaziali al fine di prevenire il danneggiamento dei
veicoli spaziali in seguito a collisione e di evitare i danni alle
infrastrutture terrestri o alla popolazione causati dal rientro incontrollato
di veicoli spaziali completi o dei loro detriti spaziali nell'atmosfera
terrestre. (6) La fornitura di servizi SST
sarà vantaggiosa per tutti gli operatori pubblici e privati di infrastrutture
spaziali, compresa l'UE, che è responsabile dei propri programmi spaziali – Servizio
europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS) e Galileo
attuati a norma del regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione
dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)[12] e Copernicus/GMES, istituito
dal regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 settembre 2010, relativo al programma europeo di monitoraggio della
terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013)[13]. Anche le autorità pubbliche
nazionali responsabili della protezione civile beneficeranno del sistema di
segnalazione dei rientri. (7) I servizi SST dovrebbero
essere complementari alle attività di ricerca connesse alla protezione delle
infrastrutture spaziali svolte nell'ambito del programma Orizzonte 2020
istituito dal [aggiungere il riferimento al regolamento Orizzonte 2020 dopo
l'adozione], nonché alle attività dell'Agenzia spaziale europea in questo
settore. (8) Il programma di sostegno
all'SST dovrebbe essere complementare anche alle misure di attenuazione
esistenti, come gli orientamenti delle Nazioni Unite (ONU) per la riduzione dei
detriti spaziali, o ad altre iniziative, come la proposta dell'Unione relativa
ad un codice di condotta internazionale per le attività nello spazio
extra-atmosferico. (9) I requisiti degli
utilizzatori civili e militari dell'SSA sono stati definiti nel documento di
lavoro dei servizi della Commissione "Capacità europea in materia di
sorveglianza/conoscenza dell'ambiente spaziale, requisiti degli utilizzatori
civili e militari di alto livello"[14]
approvato dagli Stati membri nel comitato politico e per la sicurezza del
Consiglio il 18 novembre 2011[15].
La fornitura di servizi SST dovrebbe perseguire esclusivamente scopi civili. È
opportuno che i requisiti di carattere puramente militare non siano trattati
nella presente decisione. (10) Il funzionamento dei servizi
SST dovrebbe basarsi su un partenariato tra l'Unione e gli Stati membri e
utilizzare l'esperienza e le risorse nazionali esistenti e future, come le
conoscenze nel campo dell'analisi matematica e della modellizzazione, i radar o
i telescopi terrestri messi a disposizione dagli Stati membri partecipanti. Gli
Stati membri mantengono la proprietà e il controllo dei propri dispositivi e
restano responsabili del funzionamento, della manutenzione e del rinnovo degli
stessi. (11) Il Centro satellitare
dell'Unione europea (CSUE), un'agenzia dell'UE istituita dall'azione comune del
Consiglio, del 20 luglio 2001, sull'istituzione di un centro satellitare
dell'Unione europea (2001/555/PESC)[16],
che fornisce ad utilizzatori civili e militari prodotti e servizi di
informazione con vari livelli di classificazione ricavati dall'analisi di
immagini satellitari della Terra, potrebbe essere responsabile della gestione e
della fornitura dei servizi SST. Le sue competenze nel trattamento di
informazioni riservate in un ambiente sicuro e i suoi stretti legami
istituzionali con gli Stati membri lo rendono adatto a fornire servizi SST. Un
pre-requisito per la partecipazione del CSUE al programma di sostegno all'SST è
la modifica dell'azione comune del Consiglio, che allo stato attuale non
prevede alcun intervento del CSUE nel campo dell'SST. (12) Informazioni precise sulla
natura, le specifiche e l'ubicazione di alcuni oggetti spaziali possono avere
un impatto sulla sicurezza dell'Unione europea o dei suoi Stati membri. Di
conseguenza, le questioni di sicurezza vanno opportunamente considerate nella
costituzione e nella gestione della rete di sensori SST, nella capacità di
elaborare e analizzare dati SST e nella fornitura di servizi SST. È pertanto
necessario stabilire nella presente decisione disposizioni generali sull'uso e
sullo scambio sicuro di dati e informazioni SST tra gli Stati membri, il CSUE e
i destinatari dei servizi SST. Inoltre, la Commissione europea e il servizio
europeo per l'azione esterna dovrebbero definire i meccanismi di coordinamento
necessari per affrontare le questioni relative alla sicurezza del programma di
sostegno all'SST. (13) Gli Stati membri partecipanti
e il CSUE dovrebbero essere responsabili della negoziazione e dell'applicazione
delle disposizioni sull'uso e sullo scambio sicuro dei dati e delle
informazioni SST. Le disposizioni sull'uso e sullo scambio dei dati e delle
informazioni SST di cui alla presente decisione e all'accordo tra gli Stati
membri partecipanti e il CSUE dovrebbero tener conto delle raccomandazioni in
materia di sicurezza dei dati SST approvate dal comitato per la sicurezza del
Consiglio[17]. (14) Il comitato per la sicurezza
del Consiglio ha raccomandato di creare una struttura di gestione dei rischi
per garantire che le questioni relative alla sicurezza dei dati siano
debitamente prese in considerazione nell'attuazione del programma di sostegno
all'SST. A tal fine, gli Stati membri partecipanti e il CSUE dovrebbero
stabilire strutture e procedure di gestione dei rischi adeguate. (15) Il programma di sostegno
all'SST dovrebbe essere finanziato dall'UE a norma del regolamento (UE,
Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre
2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione[18].
Il finanziamento del programma di sostegno all'SST da parte dell'Unione
dovrebbe derivare dai programmi pertinenti previsti nel quadro finanziario
pluriennale per il periodo 2014-2020. (16) Gli interessi finanziari
dell'Unione devono essere tutelati durante l'intero ciclo di spesa attraverso
misure proporzionate, ivi comprese la prevenzione, l'individuazione e
l'investigazione degli illeciti, il recupero dei fondi perduti, indebitamente
versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni. (17) Al fine di garantire
condizioni uniformi di attuazione della presente decisione per quanto riguarda
l'adozione di un programma di lavoro pluriennale e il rispetto da parte degli
Stati membri dei criteri per la loro partecipazione al programma di sostegno
all'SST, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Tali
competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE)
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011,
che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di
controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di
esecuzione attribuite alla Commissione[19]. (18) Poiché gli obiettivi della
presente decisione, nello specifico, sostenere le azioni volte all'istituzione
e alla gestione della rete di sensori, creare la capacità necessaria per elaborare
e analizzare dati SST e costituire e gestire servizi SST, non possono essere
adeguatamente conseguiti dai singoli Stati membri, perché superano le loro
capacità tecniche e finanziarie, e vista la portata della decisione, possono
essere conseguiti meglio a livello di UE, quest'ultima può adottare misure in
conformità al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato
sull'Unione europea, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Istituzione del programma È istituito un
programma di sostegno alla sorveglianza dello spazio e alla localizzazione (di
seguito "SST") per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31
dicembre 2020. Articolo 2 Definizioni Ai fini della presente decisione si intende
per: (1)
''oggetto spaziale": qualsiasi oggetto
artificiale o naturale nello spazio extraatmosferico; (2)
"veicolo spaziale": qualsiasi oggetto
spaziale artificiale con una finalità specifica, compresi i satelliti
artificiali; (3)
"detriti spaziali": veicoli spaziali o
loro parti che non hanno più alcuna finalità specifica, comprese le parti di
razzi o di satelliti artificiali o i satelliti artificiali inattivi; (4)
"sensore SST": un dispositivo o un
insieme di dispositivi, come ad esempio i radar o i telescopi terrestri o
spaziali, in grado di misurare parametri fisici relativi agli oggetti spaziali,
come le dimensioni, l'ubicazione e la velocità; (5)
"dati SST": parametri fisici degli
oggetti spaziali acquisiti dai sensori SST; (6)
"informazioni SST": dati SST elaborati
tempestivamente e significativi per il destinatario. Articolo 3 Obiettivi del programma di sostegno
all'SST Il programma di sostegno all'SST si propone di
supportare le azioni volte a creare una capacità SST, in particolare: (a)
la creazione e la gestione di una funzione di
sensore consistente in una rete di sensori terrestri o spaziali nazionali
esistenti per sorvegliare e localizzare gli oggetti spaziali; (b)
la creazione e la gestione di una funzione di
elaborazione per elaborare e analizzare i dati SST rilevati dai sensori,
compresa la capacità di individuare e identificare gli oggetti spaziali e di
redigere e mantenere un catalogo degli stessi; (c)
l'istituzione e la gestione di una funzione di
servizio per fornire servizi SST agli operatori di veicoli spaziali e alle
autorità pubbliche. Articolo 4 Servizi SST 1. I servizi di cui all'articolo
3, lettera c) comprendono: (a)
la valutazione del rischio di collisione tra
veicoli spaziali o tra veicoli spaziali e detriti spaziali e la generazione di
allarmi anticollisione durante il lancio e il funzionamento in orbita dei
veicoli spaziali; (b)
l'individuazione e la valutazione del rischio di
esplosioni, rotture o collisioni in orbita; (c)
la valutazione del rischio e gli allarmi relativi
al rientro di oggetti spaziali e di detriti spaziali nell'atmosfera terrestre e
la previsione del momento e del luogo dell'impatto. 2. I servizi SST sono forniti
agli Stati membri, al Consiglio, alla Commissione, al SEAE, agli operatori di
veicoli spaziali pubblici e privati e alle autorità pubbliche responsabili
della protezione civile. I servizi SST sono forniti a norma delle disposizioni
sull'uso e sullo scambio di dati e informazioni SST di cui all'articolo 9. 3. Gli Stati membri
partecipanti, il CSUE e la Commissione non possono essere ritenuti responsabili
dei danni derivanti dall'assenza o dall'interruzione della fornitura dei
servizi SST, dai ritardi nella fornitura di tali servizi o dall'inesattezza
delle informazioni fornite tramite tali servizi SST. Articolo 5 Azioni cui destinare il sostegno del
programma 1. Il programma di sostegno
all'SST fornisce un supporto alle attività volte a realizzare gli obiettivi di
cui all'articolo 3, previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 6,
paragrafo 2, e secondo le condizioni specifiche di cui all'articolo 7. 2. Il programma di sostegno
all'SST non fornisce supporto per lo sviluppo di nuovi sensori SST. 3. L'Unione cofinanzia le azioni
di cui al paragrafo 1, anche per mezzo di sovvenzioni, a norma del regolamento
(UE) n. XXX/2012. Articolo 6 Ruolo della Commissione europea 1. La Commissione: (a)
gestisce i fondi da destinare al programma di
sostegno all'SST e assicura l'attuazione del programma di sostegno all'SST; (b)
adotta i provvedimenti necessari per individuare,
controllare, attenuare e monitorare i rischi associati al programma; (c)
stabilisce, in collaborazione con il servizio
europeo per l'azione esterna, i meccanismi di coordinamento necessari a
garantire la sicurezza del programma. 2. La Commissione adotta atti di
esecuzione che definiscono un programma di lavoro pluriennale per il programma
di sostegno all'SST e integrano, ove opportuno, i programmi di lavoro previsti
nel quadro dei programmi di cui all'articolo 11, paragrafo 1. Il programma di
lavoro specifica gli obiettivi perseguiti, i risultati previsti, le azioni da
finanziarsi, il calendario di attuazione di tali azioni, le modalità di
attuazione, l'aliquota massima di cofinanziamento dell'Unione e le condizioni
specifiche applicabili alle sovvenzioni dell'Unione nell'ambito del programma
di sostegno all'SST. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura
d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2. Articolo 7 Partecipazione degli Stati membri 1. Gli Stati membri che
intendono partecipare all'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 3
devono presentare una domanda alla Commissione comprovante la conformità ai
seguenti criteri: (a)
possedere sensori SST e le risorse umane e tecniche
sufficienti per gestirli o possedere capacità di trattamento dei dati; (b)
elaborare un piano d'azione per l'attuazione degli
obiettivi di cui all'articolo 3. 2. La Commissione adotta
decisioni di esecuzione relative alla conformità degli Stati membri ai criteri
di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2. 3. Gli Stati membri che
soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 stipulano l'accordo di cui
all'articolo 10. 4. Gli Stati membri che
soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 e che sono parti dell'accordo di cui
all'articolo 10 sono ammissibili al contributo finanziario del programma di
sostegno all'SST. La Commissione pubblica e aggiorna sul suo sito web l'elenco
degli Stati membri. Articolo 8 Partecipazione del Centro satellitare
dell'Unione europea Il Centro satellitare dell'Unione europea
(CSUE) partecipa alla realizzazione dell'obiettivo di cui all'articolo 3,
lettera c), ed è ammissibile al contributo finanziario del programma di
sostegno all'SST, fatta salva la conclusione dell'accordo di cui all'articolo
10. Articolo 9 Uso e scambio di dati e informazioni
SST L'uso e lo scambio di dati e informazioni SST
ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 3 è soggetto
alle seguenti regole: (a)
la divulgazione non autorizzata di dati e
informazioni non è consentita, pur garantendo l'efficienza delle operazioni e
l'uso il più ampio possibile delle informazioni generate; (b)
la sicurezza dei dati SST va garantita; (c)
le informazioni generate nel quadro del programma
di sostegno all'SST sono messe a disposizione in base al principio della
necessità di conoscere, conformemente alle istruzioni e alla norme di sicurezza
emanate dalla fonte delle informazioni e dal proprietario dell'oggetto spaziale
in questione. Articolo 10 Coordinamento delle attività operative Gli Stati membri che soddisfano i criteri di
cui all'articolo 7, paragrafo 1, e il CSUE concludono un accordo recante le
norme e i meccanismi per la loro cooperazione alla realizzazione degli
obiettivi di cui all'articolo 3. In particolare, tale accordo comprende
disposizioni riguardanti: (a)
l'uso e lo scambio di dati e informazioni SST,
tenendo conto delle raccomandazioni "Space Situational Awareness data
policy – recommendations on security aspects" (Trattamento dei dati nel
quadro della capacità europea in materia di sorveglianza/conoscenza dell'ambiente
spaziale - raccomandazioni sugli aspetti relativi alla sicurezza) approvate dal
comitato per la sicurezza del Consiglio[20]; (b)
la creazione di una struttura di gestione dei
rischi per garantire l'attuazione delle disposizioni sull'uso e sullo scambio
sicuro dei dati e delle informazioni SST. Articolo 11 Finanziamento del programma di
sostegno all'SST 1. Il finanziamento del
programma di sostegno all'SST da parte dell'UE proviene da altri programmi
previsti nel quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ed è pienamente
compatibile con la loro base giuridica. I programmi pertinenti dai quali è possibile
attingere il finanziamento comprendono i programmi stabiliti nei seguenti atti: (a)
regolamento (UE) n. […] del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo alla realizzazione e al funzionamento dei sistemi
europei di radionavigazione via satellite[21],
articolo 1, articolo 3, lettere c) e d), e articolo 4; (b)
decisione n. […] del Consiglio che stabilisce
il programma specifico recante attuazione del programma quadro Orizzonte 2020[22], articolo 2, paragrafo 2,
lettere b) e c), allegato parte II, punto 1.6.2, lettera d), e allegato parte
III, punto 6.3.4; (c)
regolamento (UE) n. […] del Parlamento europeo
e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento
di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la
lotta alla criminalità e la gestione delle crisi[23], articolo 3, paragrafo 2,
lettera b) e paragrafo 3, lettera e). 2. Gli stanziamenti annuali sono
autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti previsti per questa
attività nell'ambito dei programmi da cui provengono i fondi. Articolo 12 Tutela degli interessi finanziari
dell'Unione 1. La Commissione adotta
provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni
finanziate a norma della presente decisione, gli interessi finanziari
dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro
la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli
efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme
indebitamente versate e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e
dissuasive. 2. La Commissione o i suoi
rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile
sulla base di documenti e di controlli sul posto, su tutti i beneficiari, i
contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione
nell'ambito del programma. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)
può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici
che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti,
secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96
del Consiglio[24],
per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite
lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea in relazione a
convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti
stessi. Fatti salvi il primo e il secondo comma, gli
accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le
convenzioni e le decisioni di sovvenzione e i contratti conclusi in
applicazione della presente decisione devono abilitare espressamente la
Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e
verifiche sul posto. 3. Il beneficiario del sostegno
finanziario per le azioni di cui all'articolo 3 tiene a disposizione della
Commissione, per un periodo di cinque anni successivi all'ultimo pagamento
relativo ad un'azione, tutti i documenti giustificativi relativi alle spese
sostenute nell'ambito di tale azione. Articolo 13 Monitoraggio e valutazione 1. La Commissione provvede a
monitorare l'attuazione del programma di sostegno all'SST. 2. Entro il 1° luglio 2018, la
Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di
valutazione dell'attuazione del programma di sostegno all'SST. Tale relazione
comprende raccomandazioni sul rinnovo, la modifica o la sospensione delle
azioni supportate dal programma di sostegno all'SST, che tengano conto: (a)
del conseguimento degli obiettivi del programma di
sostegno all'SST, dal punto di vista sia dei risultati che dell'impatto delle
azioni finanziate da tale programma; (b)
dell'efficienza nell'uso delle risorse. Articolo 14 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita da
un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE)
n. 182/2011. Articolo 15 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA PER PROPOSTE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa 1.2. Settori
interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura
della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi
1.5. Motivazione
della proposta/iniziativa 1.6. Durata
e incidenza finanziaria 1.7. Modalità
di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni
in materia di monitoraggio e di relazioni 2.2. Sistema
di gestione e di controllo 2.3. Misure
di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/ INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa
interessate 3.2. Incidenza
prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza
prevista sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza
prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità
con il quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione
di terzi al finanziamento 3.3. Incidenza
prevista sulle entrate SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA PER PROPOSTE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della
proposta/iniziativa Decisione
del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di sostegno
al servizio di sorveglianza dello spazio e di localizzazione (SST) 1.2. Settore/settori interessati
nella struttura ABM/ABB[25]
Titolo XX - Spese amministrative Titolo 02 - Imprese e industria Titolo 18 - Affari interni 1.3. Natura della proposta/iniziativa
ý La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto
pilota/un'azione preparatoria[26]
¨ La
proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente ¨ La proposta/iniziativa
riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione 1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici
pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa L'obiettivo
della proposta è l'istituzione di un quadro per la creazione delle strutture
necessarie a preservare la disponibilità e la sicurezza a lungo termine delle
infrastrutture e dei servizi spaziali europei e nazionali essenziali per il
buon funzionamento delle economie e delle società europee e per la sicurezza
dei cittadini europei attraverso l'erogazione di un servizio di
"sorveglianza dello spazio e di localizzazione" (SST). Più
specificamente, la struttura istituita è volta a rafforzare la capacità dell'UE
di: i)
ridurre i rischi connessi al lancio dei veicoli spaziali europei; ii)
valutare e ridurre i rischi per le operazioni in orbita dei veicoli spaziali
europei in termini di collisioni e consentire agli operatori dei veicoli
spaziali di programmare e di realizzare in modo più efficiente misure di
mitigazione (p. es. manovre anticollisione più precise, eliminazione delle
manovre inutili che sono di per sé rischiose e accorciano la durata di vita dei
satelliti); iii)
sorvegliare i rientri incontrollati di veicoli spaziali o dei loro detriti
nell'atmosfera terrestre e diramare allerte precoci più precise ed efficienti
alle amministrazioni responsabili della sicurezza nazionale, della protezione
civile e della gestione delle catastrofi, allo scopo di ridurre i rischi
potenziali per la sicurezza e la salute dei cittadini europei e i danni
potenziali alle infrastrutture terrestri strategiche. Di
conseguenza, la presente proposta contribuisce a garantire il successo dei
programmi faro dell'UE Galileo, EGNOS e Copernicus/GMES, che fanno parte
integrante della strategia Europa 2020 e delle politiche per una crescita
sostenibile. 1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici
e attività ABM/ABB interessate Obiettivo specifico n. 1 Definire
il quadro normativo per la costituzione e la gestione di una funzione di
sensore dell'SST (rete di sensori SST di proprietà degli Stati membri) e di una
funzione di elaborazione Obiettivo specifico n. 2 Definire
il quadro normativo per la costituzione e la gestione di servizi SST da offrire
agli operatori di veicoli spaziali pubblici e privati e agli utilizzatori delle
autorità pubbliche Attività ABM/ABB interessate Capitolo
XX 01 — Spese amministrative ripartite per settore 1.4.3. Risultati e incidenza previsti Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. Si
prevede che, a seguito della proposta, si forniranno servizi efficaci e
tempestivi agli operatori di veicoli spaziali pubblici e privati e agli Stati
membri, che consentiranno loro di evitare l'impatto economico, sociale e
ambientale: i)
dei danni ai veicoli spaziali o della loro distruzione dovuti a collisioni tra
veicoli spaziali e altri oggetti spaziali e dei rientri incontrollati; ii)
dei costi connessi a manovre anticollisione o di mitigazione inutili dovute
all'incertezza delle valutazioni dei rischi (ogni manovra anticollisione riduce
la durata di vita del satellite); iii)
dei danni o delle distruzioni sulla terra dovuti al rientro incontrollato di
veicoli spaziali o di loro detriti. 1.4.4. Indicatori di risultato e di
incidenza Precisare gli indicatori
che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa. Si
applicheranno gli indicatori di risultato e di incidenza dei programmi da cui
si trarranno i finanziamenti del programma di sostegno all'SST. Laddove questi
non siano sufficientemente specifici per controllare l'attuazione della
proposta, si potranno applicare i seguenti indicatori: in
conformità al quadro normativo definito nella presente proposta, un gruppo di
Stati membri partecipanti in possesso delle capacità necessarie interviene per
attuare gli obiettivi del programma di sostegno di cui all'articolo 3, lettere
a) e b), vale a dire la costituzione e la gestione della funzione di sensore e
della funzione di elaborazione dell'SST, secondo una struttura gestionale
appropriata. Obiettivo specifico n. 1: Indicatori di risultato relativi alla
creazione e alla gestione delle funzioni di sensore e di elaborazione dell'SST: - l'elenco
degli Stati membri partecipanti è redatto entro la fine del 2014 a norma
dell'articolo 7 della decisione; - funzione
di sensore dell'SST (basata sui sensori di proprietà degli Stati membri
partecipanti e messi a disposizione da questi ultimi): avvio della fase
operativa iniziale entro la fine del 2015; - funzione
di elaborazione basata sulle capacità esistenti degli SM (p. es. centri dati
esistenti): avvio della fase operativa iniziale entro la fine del 2015; - un
catalogo degli oggetti spaziali è redatto entro la fine del 2015; - funzione
di sensore e di elaborazione: avvio della fase pienamente operativa entro la
fine del 2016; Obiettivo specifico n. 2: Conformemente
al quadro normativo definito nella presente proposta, i servizi SST sono
concretamente offerti in modo efficace e tempestivo ad un ampio numero di
soggetti pubblici e privati/commerciali, europei e nazionali, che necessitano
delle informazioni SST. A tal fine, gli Stati membri partecipanti di cui
all'articolo 7 e il Centro satellitare dell'Unione europea di cui all'articolo
8 devono intervenire per attuare l'obiettivo del programma di cui all'articolo
3, lettera c), ossia l'istituzione e la gestione della funzione di servizio
dell'SST. Indicatori di risultato relativi alla
creazione e alla gestione della funzione di servizio dell'SST: - le
capacità necessarie per creare e gestire la funzione di servizio dell'SST e i
servizi SST sono definite formalmente e concordate entro la fine del 2014; - l'accordo
che stabilisce le regole e i meccanismi di cooperazione tra gli Stati membri e
il Centro satellitare dell'Unione europea entra in vigore entro la fine del
2014; - norme
di qualità e meccanismi per raccogliere i commenti degli operatori sulla
qualità dei servizi SST sono stabiliti entro la fine del 2014; - servizi
SST: avvio della fase operativa iniziale alla fine del 2015 e fase operativa
finale alla fine del 2016; Gli
indicatori di incidenza per gli obiettivi 1 e 2 possono comprendere: - l'assenza
di collisioni; - l'assenza
di interruzioni delle operazioni satellitari o di lancio dovute a difficoltà o
ad incertezze nell'analisi dei rischi; - gli
indicatori di impatto possono includere il riscontro positivo degli operatori e
delle autorità pubbliche riguardo alle informazioni fornite attraverso i
servizi SST e le azioni volte ad attenuare le collisioni condotte sulla base
delle informazioni SST fornite. 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità da coprire nel breve
e lungo termine Il
settore spaziale è un settore strategico per l'Europa. L'economia, la società,
la sicurezza e l'indipendenza politica dell'UE fanno ampio affidamento sui
sistemi e sulle infrastrutture spaziali. Questo è il motivo per cui l'UE è
impegnata in costosi progetti spaziali su larga scala come Galileo, EGNOS e Copernicus.
Questi sistemi e infrastrutture devono essere protetti contro i danni o la
distruzione dovuti a collisioni o a rientri incontrollati, per garantirne
l'effettivo funzionamento e l'erogazione dei servizi. Tale protezione è un
requisito permanente. 1.5.2. Valore aggiunto
dell'intervento dell'Unione europea Dalle
discussioni con le parti interessate degli ultimi anni è emerso chiaramente che
la creazione di servizi operativi SST europei richiederà l'intervento dell'UE. Vi
è consenso tra i ministri dell'UE e dall'Agenzia spaziale europea (ESA)
responsabili dello spazio sul fatto che lo sviluppo di questo servizio debba
essere guidato dall'UE e non dall'ESA. Tale consenso emerge in diverse
risoluzioni del Consiglio "Spazio", come la risoluzione del 26
novembre 2010, punto 24; nelle conclusioni del Consiglio
"Competitività" del 31 maggio 2011, punti 14 e 15; e nella
risoluzione del Consiglio "Spazio" del 6 dicembre 2011, cap. II). In particolare, gli Stati membri hanno chiesto
all'UE di definire la gestione e la politica in materia di dati di un servizio
SST europeo, di svolgere un ruolo attivo nell'istituzione di tale servizio
europeo e di sfruttare al meglio i sensori e le conoscenze esistenti a livello
nazionale ed europeo. Gli Stati membri sono anche stati molto espliciti in
merito a come vanno considerate le questioni di sicurezza: i sensori SST devono
rimanere sotto il controllo nazionale. La riservatezza delle informazioni SST è
il principio chiave della politica in materia di dati SST (p. es. tutte le
informazioni devono essere classificate e devono esserlo esclusivamente caso
per caso). Il
motivo di tale posizione non è stato verbalizzato, ma è emerso in numerosi
dibattiti: il servizio SST europeo ha una dimensione di sicurezza (consente di
raccogliere informazioni sulle infrastrutture e sulle operazioni spaziali
civili e militari degli Stati) che, a differenza dell'ESA, l'UE ha le
competenze e gli strumenti per gestire. A norma del TFUE, l'UE è competente per
il coordinamento dello sfruttamento delle attività spaziali e, a norma del TUE,
l'UE è competente per le questioni di sicurezza, come quelle che emergono nel
quadro dell'SST. L'UE ha la capacità giuridica necessaria per porre in essere
meccanismi di gestione e una politica in materia di dati per l'SST. L'ESA,
dal canto suo, è un'agenzia di R&S di livello mondiale istituita per
definire e attuare programmi di sviluppo di applicazioni spaziali, scientifiche
e tecnologiche. L'ESA non è stata concepita né per svolgere il tipo di lavoro
legislativo e politico complesso necessario per istituire un sistema SST in cui
gran parte dei dispositivi sono sotto controllo militare, né per gestire
servizi spaziali (la stessa ESA lo sottolinea nei propri documenti
programmatici). Probabilmente
gli Stati membri potrebbero istituire un nuovo organismo per occuparsi
dell'SSA. Tale organismo dovrebbe avere molte delle caratteristiche che l'UE
già possiede pertanto creerebbe doppioni e inefficienza. Inoltre, alcuni Stati
membri hanno espresso preoccupazione per il fatto che qualsiasi soluzione al di
fuori del quadro dell'UE potrebbe essere dominata dagli Stati membri che già
possiedono dei sensori, il che impedirebbe agli altri di sviluppare i propri
nel contesto di un servizio realmente europeo. Infine,
l'UE non cerca di sostituire le iniziative prese dagli Stati membri
singolarmente o nel quadro dell'ESA, ma cerca di integrare le azioni intraprese
al loro livello e di aumentare il coordinamento, ove esso è necessario per
raggiungere obiettivi comuni. Il
coinvolgimento dell'UE è necessario per raccogliere gli investimenti richiesti
per finanziare alcuni progetti spaziali, per definire gli aspetti gestionali e
una politica in materia di dati e per garantire che le capacità esistenti e
future siano sfruttate in modo coordinato ed efficiente, assicurando un sistema
solido e interoperabile a vantaggio di tutte le parti interessate a livello
europeo. Inoltre,
l'azione dell'UE proposta non intende sostituire o riprodurre misure di
mitigazione esistenti a livello internazionale o multilaterale, come gli
orientamenti dell'ONU per la riduzione dei detriti spaziali o la proposta
dell'UE di un codice di condotta internazionale per le attività nello spazio
extra-atmosferico. Queste misure non risolveranno il problema in questione, ma
ridurranno l'aumento dei detriti spaziali nel lungo periodo. 1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze
analoghe Non
vi sono esperienze precedenti in questo campo. Tuttavia, laddove si condividono
informazioni e dati, il valore aggiunto è innegabile. 1.5.4. Coerenza ed eventuale sinergia
con altri strumenti pertinenti La
proposta di regolamento relativo alla realizzazione e al funzionamento dei
sistemi europei di radionavigazione via satellite [COM(2011) 814 definitivo]
menziona la necessità di proteggere il sistema grazie ad un sistema SSA (considerando
15; articolo 3, lettera c), e prevede finanziamenti per tali attività [articolo
7, punto 1, lettera a)], fatto salvo l'esito della procedura legislativa e del
prossimo QFP. Il
segmento spaziale di Copernicus ha esigenze di protezione simili. Pertanto, Copernicus
potrebbe contribuire al finanziamento delle attività dell'SST, in base
all'esito del prossimo QFP. Inoltre,
questa proposta è coerente e creerà sinergie con gli obiettivi della ricerca
spaziale e in materia di sicurezza nel quadro della proposta "Orizzonte
2020" [COM (2011) 809 definitivo] e con gli obiettivi relativi alla
protezione delle infrastrutture strategiche nel quadro della proposta sul
"Fondo sicurezza interna" [COM (2011) 753 definitivo]. Nell'ambito di
entrambi gli strumenti sono disponibili finanziamenti per le attività SST,
fatto salvo l'esito della procedura legislativa e del prossimo QFP. 1.6. Durata e incidenza
finanziaria ý Proposta/iniziativa di durata limitata
–
ý Proposta/iniziativa in vigore dall'1.1.2014 al 31.12.2020 –
ý Incidenza finanziaria dal 2014 al 2020. ¨ Proposta/iniziativa di durata
illimitata –
Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al
AAAA, –
seguito da un funzionamento a pieno ritmo. 1.7. Modalità di gestione previste[27] ý Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione ¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: –
¨ agenzie esecutive –
¨ organismi creati dalle Comunità[28]
–
¨ organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di
servizio pubblico –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V
del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente
atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario ¨ Gestione concorrente con gli Stati membri ¨ Gestione decentrata
con paesi terzi ¨ Gestione congiunta con
organizzazioni internazionali (specificare) Se è indicata più di
una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce
"Osservazioni". Osservazioni 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni Precisare frequenza e
condizioni. Il
finanziamento del programma di sostegno all'SST da parte dell'UE proverrà da
altri programmi pertinenti previsti nel prossimo QFP e sarà pienamente
compatibile con la loro base giuridica. Tali programmi pertinenti possono
comprendere Galileo, Orizzonte 2020 e il Fondo sicurezza interna dell'UE. Si
applicheranno le disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni di tali
programmi. Indipendentemente
dalle disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni dei programmi da
cui sono tratti i finanziamenti del programma SST, sarà istituito un sistema di
monitoraggio specifico per garantire risultati ottimali e l'uso più efficiente
possibile delle risorse. Tale monitoraggio avverrà per l'intera durata del
programma e si baserà sui commenti dei beneficiari in merito al programma. È
stata realizzata un'ampia valutazione d'impatto che tiene conto dei requisiti
in materia di valutazione ex ante. In seguito a una valutazione comparata delle
opzioni strategiche disponibili è stata individuata l'opzione da privilegiare,
e ne sono stati valutati l'impatto, i rischi, i presupposti e l'efficacia dei
costi. La presente proposta è pienamente compatibile con le conclusioni di tale
valutazione. Una
valutazione a medio termine del programma sarà effettuata nel suo quinto anno
di attuazione, dunque in tempo utile per l'elaborazione del successivo quadro
finanziario pluriennale. Tale valutazione si concentrerà sui risultati
conseguiti e sugli aspetti qualitativi dell'attuazione del programma. Si effettuerà
anche una valutazione ex-post. 2.2. Sistema di gestione e di
controllo 2.2.1. Rischi individuati Attuazione
delle convenzioni di sovvenzione firmate con gli Stati membri partecipanti e
con il CSUE: il livello di rischio è considerato basso, dato che i beneficiari
sono amministrazioni pubbliche. 2.2.2. Modalità di controllo previste
Poiché
i finanziamenti per l'attuazione del programma di sostegno all'SST proverranno
da programmi esistenti nel quadro del prossimo QFP, si applicheranno i
meccanismi di controllo previsti nell'ambito di tali programmi.
Indipendentemente da tali meccanismi, la convenzione di sovvenzione firmata con
i beneficiari del programma di sostegno (le amministrazioni pubbliche degli
Stati membri partecipanti e il CSUE) definisce le condizioni relative al
finanziamento delle attività coperte dalla sovvenzione, compreso un capitolo
sui metodi di controllo. Tutte le amministrazioni partecipanti si impegnano a
rispettare le norme amministrative e finanziarie della Commissione in materia di
spese. Per
la Commissione si applicano le disposizioni del regolamento finanziario
riguardanti la verifica ex ante degli impegni e dei pagamenti da parte
dell'unità finanziaria e le dichiarazioni scritte che l'ordinatore
sottodelegato (AOSD) deve fornire. I servizi centrali della Commissione saranno
responsabili del controllo amministrativo delle sovvenzioni e dei relativi
pagamenti. Si presterà particolare attenzione alla natura delle spese
(ammissibilità) e alla verifica dei documenti giustificativi e della
documentazione pertinente. 2.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità Precisare le misure di
prevenzione e di tutela in vigore o previste. Poiché
i finanziamenti per l'attuazione del programma di sostegno all'SST saranno
tratti da programmi esistenti nell'ambito del prossimo QFP, si applicheranno
ove opportuno le misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
previste nell'ambito di tali programmi. Indipendentemente da queste misure, gli
accordi nel quadro dalla presente decisione prevedono il monitoraggio e il
controllo finanziario da parte della Commissione o di qualsiasi rappresentante
autorizzato, nonché verifiche contabili da parte della Corte dei conti o
dell'OLAF, se necessario in loco. 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/ INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate · Linee di bilancio di spesa esistenti (non pertinente) Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario
pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione…] || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario || [XX.YY.YY.YY] || || Sì/No || Sì/No || Sì/No || Sì/No · Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione Secondo l'ordine
delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio* || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione…...….] || Diss./Non diss. ([29]) || di paesi EFTA[30] || di paesi candidati[31] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario 1.1 || 02.04.01.01 [02.02.02.01] Ricerca spaziale || Diss. || Sì || No || Sì || No 1.1 || 02.04.01.02 [02.02.03.02] Ricerca nel settore della sicurezza || Diss. || Sì || No || Sì || No 1.1 || 02.05.01 Programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) || Diss. || Sì || No || Sì || No 1.1 || 02.01.05.03 Altre spese di gestione per la ricerca || Non diss. || Sì || No || Sì || No 1.1 || 02.01.04.05 Programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) — Spese per la gestione amministrativa || Non diss. || Sì || No || Sì || No 3.1 || 18.05.08 Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo || Diss. || Sì || No || No || No 5 || XX.01.01.01 Spese relative al personale in servizio nell'istituzione || Non diss. || Sì || No || No || No 5 || XX.01.02.01 Personale esterno in servizio nell'istituzione || Non diss. || Sì || No || No || No 5 || XX.01.02.11 Altre spese di gestione dell'istituzione || Non diss. || Sì || No || No || No 5 || XX.01.03.01 Spese relative a attrezzature, mobili e servizi della Commissione || Non diss. || Sì || No || No || No * Le linee di bilancio sono indicate
secondo l'attuale quadro finanziario pluriennale 2007-2013 e fatto salvo il
prossimo quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Inoltre, le linee di
bilancio relative alla nomenclatura sono indicate secondo le proposte
legislative riguardanti Orizzonte 2020, Galileo e il Fondo sicurezza interna e possono
essere sostituite dalle voci equivalenti della nomenclatura del bilancio
definitivo. 3.2. Incidenza prevista sulle
spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza
prevista sulle spese Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 1.1 || "Crescita intelligente e inclusiva" DG: ENTR* || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE || Stanziamenti operativi || || || || || || || || || 02.04.01.01 [02.02.02.01] || Impegni || (1) || 0,640 || 0,960 || 1,280 || 1,600 || 1,760 || 1,920 || 1,920 || 10,080 || Pagamenti || (2) || 0,640 || 0,960 || 1,280 || 1,600 || 1,760 || 1,920 || 1,920 || 10,080 || 02.04.01.02 [02.02.03.02] || Impegni || (1) || 0,480 || 0,720 || 0,960 || 1,200 || 1,320 || 1,440 || 1,440 || 7,560 || Pagamenti || (2) || 0,480 || 0,720 || 0,960 || 1,200 || 1,320 || 1,440 || 1,440 || 7,560 || 02.05.01 || Impegni || (1) || 2,880 || 4,320 || 5,760 || 7,200 || 7,920 || 8,640 || 8,640 || 45,360 || Pagamenti || (2) || 2,880 || 4,320 || 5,760 || 7,200 || 7,920 || 8,640 || 8,640 || 45,360 || Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[32]** || || || || || || || || || 02.01.05.03 || || (3) || 0,072 || 0,072 || 0,072 || 0,072 || 0,072 || 0,072 || 0,072 || 0,504 02.01.04.05 || || || 0,028 || 0,028 || 0,028 || 0,028 || 0,028 || 0,028 || 0,028 || 0,196 TOTALE degli stanziamenti per la DG ENTR || Impegni || = 1 + 1a + 3 || 4,100 || 6,100 || 8,100 || 10,100 || 11,100 || 12,100 || 12,100 || 63,700 || Pagamenti || =2+2a +3 || 4,100 || 6,100 || 8,100 || 10,100 || 11,100 || 12,100 || 12,100 || 63,700 || * La tabella indica i finanziamenti del programma di sostegno all'SST
da trarre dai programmi pertinenti previsti nel prossimo QFP. Queste cifre sono
indicative ed è fatto salvo l'accordo definitivo sulla ripartizione dei fondi
nel quadro dei settori e delle attività di ricerca di Orizzonte 2020. Non è
prevista alcuna riprogrammazione. Gli importi annui indicati per ciascuna linea
di bilancio derivano da una ripartizione degli importi annui complessivi
richiesti per la presente proposta. La ripartizione si basa sul peso relativo
di ciascun programma in relazione all'importo totale previsto nelle rispettive
proposte della Commissione (Galileo 72%, ricerca spaziale 16%, ricerca in
materia di sicurezza 12%). Tuttavia, tutti gli importi sono indicativi. Essi
potrebbero dover essere adeguati in base all'esito finale della procedura
legislativa riguardante i programmi pertinenti e delle discussioni sul prossimo
QFP. In una stessa linea, i finanziamenti possono anche essere tratti dal
programma Copernicus, secondo il risultato finale delle discussioni sul QFP. ** Ripartizione tra linee di bilancio: 72% 02.01.05.03 e 28 %
02.01.04.05. Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 3.1 || "Libertà, sicurezza e giustizia" DG: HOME * || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || || || || 18.05.08 || Impegni || (1) || 1,000 || 1,000 || 1,000 || 1,000 || 1,000 || 1,000 || 1,000 || 7,000 Pagamenti || (2) || 1,000 || 1,000 || 1,000 || 1,000 || 1,000 || 1,000 || 1,000 || 7,000 Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[33] || || || || || || || || Numero della linea di bilancio || || (3) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 TOTALE degli stanziamenti per la DG HOME || Impegni || = 1 + 1a + 3 || 1,000 || 1,000 || 1,000 || 1,000 || 1,000 || 1,000 || 1,000 || 7,000 Pagamenti || =2+2a +3 || 1,000 || 1,000 || 1,000 || 1,000 || 1,000 || 1,000 || 1,000 || 7,000 * La proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito
del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la
cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la
gestione delle crisi [COM (2011) 753 definitivo del 15.11.2011] prevede
finanziamenti per proteggere le infrastrutture strategiche. Di conseguenza, i
finanziamenti del programma di sostegno all'SST potrebbero essere tratti anche
dal Fondo sicurezza interna. Non è prevista alcuna riprogrammazione. Inoltre, gli
importi sono puramente indicativi. Essi potrebbero dover essere adeguati, in
stretta collaborazione con la DG HOME, in considerazione dell'esito finale
della procedura legislativa del programma e delle discussioni sul prossimo QFP.
TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 5,000 || 7,000 || 9,000 || 11,000 || 12,000 || 13,000 || 13,000 || 70,000 Pagamenti || (5) || 5,000 || 7,000 || 9,000 || 11,000 || 12,000 || 13,000 || 13,000 || 70,000 TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,700 TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || 5,100 || 7,100 || 9,100 || 11,100 || 12,100 || 13,100 || 13,100 || 70,700 Pagamenti || =5+ 6 || 5,100 || 7,100 || 9,100 || 11,100 || 12,100 || 13,100 || 13,100 || 70,700 Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || "Spese amministrative" Mio EUR (al terzo decimale) || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE DG: ENTR || Risorse umane || 0.096 || 0.191 || 0.0191 || 0.0191 || 0.0191 || 0.0191 || 0.0191 || 1.242 Altre spese amministrative || 0.059 || 0.167 || 0.167 || 0.167 || 0.167 || 0.167 || 0.167 || 1.061 TOTALE DG ENTR || Stanziamenti || 0.155 || 0.358 || 0.358 || 0.358 || 0.358 || 0.358 || 0.358 || 2.303 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0.155 || 0.358 || 0.358 || 0.358 || 0.358 || 0.358 || 0.358 || 2.303 Mio EUR (al terzo decimale) || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 5.255 || 7.458 || 9.458 || 11.458 || 12.458 || 13.458 || 13.458 || 73.003 Pagamenti || 5.255 || 7.458 || 9.458 || 11.458 || 12.458 || 13.458 || 13.458 || 73.003 3.2.2. Incidenza prevista sugli
stanziamenti operativi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti
operativi –
ý La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti
operativi, come spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE RISULTATI Tipo di risultato || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale OBIETTIVO SPECIFICO 1 Organizzazione e gestione di una rete di sensori e di una funzione di elaborazione || || || || || || || || || || || || || || || || - funzione di sensore || Prodotto || || || 4,000 || || 5,500 || || 7,000 || || 9,000 || || 9,500 || || 10,000 || || 10,000 || || 55,000 - trattamento dei dati || Servizio || || || || || || || || || Totale parziale Obiettivo specifico 1 || || || || || || || || || || || || || || || || OBIETTIVO SPECIFICO 2 Organizzazione e gestione di servizi SST || || || || || || || || || || || || || || || || - Fornitura di servizi || Servizio || || || 1,000 || || 1,500 || || 2,000 || || 2,000 || || 2,500 || || 3,000 || || 3,000 || || 15,000 Totale parziale Obiettivo specifico 2 || || || || || || || || || || || || || || || || COSTO TOTALE || || 5,000 || || 7,000 || || 9,000 || || 11,000 || || 12,000 || || 13,000 || || 13,000 || || 70,000 3.2.3. Incidenza prevista sugli
stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti
amministrativi –
ý La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti
amministrativi, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo
decimale) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || 0.096 || 0.191 || 0.191 || 0.191 || 0.191 || 0.191 || 0.191 || 1.242 Altre spese amministrative || 0.059 || 0.167 || 0.167 || 0.167 || 0.167 || 0.167 || 0.167 || 1.061 Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0.155 || 0.358 || 0.358 || 0.358 || 0.358 || 0.358 || 0.358 || 2.303 Esclusa la RUBRICA 5[34] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || || || || || || || || Altre spese di natura amministrativa || || || || || || || || Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || TOTALE || 0.155 || 0.358 || 0.358 || 0.358 || 0.358 || 0.358 || 0.358 || 2.303 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse
umane –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane –
ý La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane,
come spiegato di seguito: Stima da esprimere in numeri interi (o, al
massimo, con un decimale) || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) || || XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[35] || || XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || || || XX 01 04 yy[36] || - in sede[37] || || || || || || || || - nelle delegazioni || || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta) || || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || || TOTALE || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 XX è il settore
o il titolo di bilancio interessato. Il fabbisogno di
risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione
dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato
dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile
nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli
di bilancio. Descrizione dei
compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Un funzionario per gestire le funzioni della Commissione nel quadro del programma, quali la messa a disposizione del segretariato dei due comitati (compresa la preparazione dei documenti da adottare), la redazione del programma di lavoro annuale e del bilancio, la gestione della procedura di sovvenzione annuale, la gestione delle relazioni internazionali. Personale esterno || Un agente contrattuale per fornire il sostegno necessario al funzionario. 3.2.4. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale –
ý La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario
pluriennale attuale. –
¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente
rubrica del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. –
¨ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[38]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. 3.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento –
¨ La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di
terzi –
ý La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di
seguito: Il programma di sostegno all'SST prevede il
cofinanziamento da parte degli Stati membri, con la possibilità di contributi
in natura. Gli importi esatti dipendono dagli Stati membri partecipanti e
dovranno essere definiti in una fase successiva. Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale Specificare l'organismo di cofinanziamento || || || || || || || || TOTALE stanziamenti cofinanziati || || || || || || || || 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate –
ý La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle
entrate. –
¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: –
¨ sulle risorse proprie –
¨ sulle entrate varie Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[39] Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) Articolo …. || || || || || || || || Per quanto riguarda le
entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa
interessate. Precisare il metodo di
calcolo dell'incidenza sulle entrate. [1] Cfr. Consiglio dell'Unione europea, risoluzione sulla
politica spaziale europea, Bruxelles, 25 maggio 2007, 10037/07 che ha lanciato
la politica spaziale europea; risoluzione del Consiglio "Portare avanti la
politica spaziale europea", del 26 settembre 2008, (documento del
Consiglio 13569/08); risoluzione del Consiglio "Il contributo del settore
spaziale all'innovazione e alla competitività nel contesto del piano europeo di
ripresa economica e ulteriori iniziative", del 29 maggio 2009, (10500/09);
risoluzione del Consiglio "Sfide globali: sfruttare appieno i sistemi
spaziali europei", del 25 novembre 2010, (16864/10); conclusioni del
Consiglio "Verso una strategia spaziale dell'Unione europea al servizio
dei cittadini", del 31 maggio 2011; e risoluzione del Consiglio
"Orientamenti riguardanti il valore aggiunto e i vantaggi dello spazio per
la sicurezza dei cittadini europei", del 6 dicembre 2011, (18232/11). [2] Consiglio dell'Unione europea, risoluzione dal titolo
"Portare avanti la politica spaziale europea", Bruxelles 26 settembre
2008, 13569/08. [3] Relazione del Parlamento europeo sulla comunicazione
della Commissione concernente una strategia spaziale dell'Unione europea al
servizio dei cittadini [2011/2148 (INI)]. [4] Comunicazione della Commissione al Consiglio, al
Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni
"Verso una strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei
cittadini", COM (2011) 152 definitivo del 4.4.2011. [5] GU C […] del […], pag. […]. [6] GU C […] del […], pag. […]. [7] COM(2011) 152 del 4 aprile 2011. [8] CS 13569/08 del 29.9.2008. [9] CS 16864/10 del 26.11.2010. [10] CS 10901/11 del 31.5.2011. [11] GU C 377 del 23.12.2011, pag. 1. [12] GU L 196 del 27.4.2008, pag. 1. [13] GU L 276 del 20.10.2010, pag. 1. [14] SEC(2011) 1247 definitivo del 12.10.2011. [15] Documento n. 15715/11 del Consiglio del 24.10.2011. [16] GU L 200 del 25.7.2001, pag. 5. [17] Documento n. 14698/12 del Consiglio del 9.10.2012. [18] GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1. [19] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [20] CS 14698/12 del 9.10.2012. [21] COM(2011) 814 definitivo del 31.11.2011. Riferimento da
aggiornare dopo l'adozione. [22] COM(2011) 811 final del 30.11.2011. Riferimento da
aggiornare dopo l'adozione. [23] COM(2011) 753 definitivo del 15.11.2011. Riferimento da
aggiornare dopo l'adozione. [24] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2. [25] ABM: Activity Based Management (gestione per attività) –
ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività). [26] A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b),
del regolamento finanziario. [27] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti
al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [28] A norma dell'articolo 185 del regolamento
finanziario. [29] Diss. = Stanziamenti dissociati / Non diss. = Stanziamenti
non dissociati. [30] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [31] Paesi candidati e, se del caso, potenziali paesi candidati
dei Balcani occidentali. [32] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [33] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [34] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [35] AC= agente contrattuale; INT = personale interinale
(intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en
délégation). AL= agente locale; END= esperto nazionale distaccato; [36] Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli
stanziamenti operativi (ex linee "BA"). [37] Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP). [38] Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale. [39] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi
doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi
netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di
riscossione.