Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi /* COM/2013/044 final - 2013/0024 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta ha ad oggetto la
revisione del regolamento (CE) n. 1781/2006, riguardante i dati informativi
relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi[1] (di seguito “il regolamento sui
trasferimenti di fondi”), al fine di migliorare la tracciabilità dei pagamenti
e garantire che il quadro normativo dell’UE continui a essere in linea con gli
standard internazionali. Contesto generale Il regolamento sui trasferimenti di fondi prevede
norme che impongono ai prestatori di servizi di pagamento di comunicare le
informazioni relative all’ordinante lungo tutta la catena di pagamento al fine
di prevenire, investigare e individuare i casi di riciclaggio di denaro e di
finanziamento del terrorismo. Il vigente regolamento, basato in larga misura
sulla raccomandazione speciale VII del Gruppo di azione finanziaria
internazionale[2]
(GAFI) relativa ai trasferimenti elettronici, era stato adottato per assicurare
che detto standard internazionale fosse attuato uniformemente in tutta l’Unione
europea, e in particolare che non vi fossero discriminazioni tra i pagamenti
effettuati all’interno di uno Stato membro e i pagamenti transfrontalieri tra
Stati membri. Alla luce del mutare delle minacce poste dal
riciclaggio di denaro e dal finanziamento del terrorismo, stimolato dalla
costante evoluzione della tecnologia e dei mezzi a disposizione dei criminali,
il GAFI ha proceduto ad una profonda revisione degli standard internazionali, che
ha portato all’adozione di una nuova serie di raccomandazioni nel febbraio 2012. Parallelamente a questo processo la
Commissione europea ha proceduto da parte sua al riesame del quadro normativo UE,
avvalendosi di uno studio esterno pubblicato dalla Commissione sull’applicazione
del regolamento sui trasferimenti di fondi e di intensi contatti e
consultazioni con i portatori di interesse privati, con le organizzazioni della
società civile e con i rappresentanti delle autorità di regolamentazione e di vigilanza
degli Stati membri dell’UE. Dal lavoro svolto emerge l’esigenza di far
evolvere il quadro normativo dell’UE, nel quale rientra il regolamento sui
trasferimenti di fondi, adeguandolo ai cambiamenti mediante un maggiore accento
a) sull’efficacia dei regimi di contrasto al riciclaggio di denaro e al
finanziamento del terrorismo, b) sulla maggiore chiarezza e sulla maggiore
uniformità delle norme in tutti gli Stati membri e c) sull’ampliamento dell’ambito
di applicazione pensato per far fronte a nuove minacce e vulnerabilità. Disposizioni vigenti in materia La direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e
di finanziamento del terrorismo[3]
(di seguito la “terza direttiva antiriciclaggio”) definisce il quadro normativo
volto a salvaguardare la solidità, l’integrità e la stabilità degli enti
creditizi e finanziari, nonché la fiducia nel sistema finanziario nel suo
complesso, contro i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del
terrorismo. La direttiva 2006/70/CE[4] (di seguito “la direttiva di
esecuzione”) reca misure di esecuzione della terza direttiva antiriciclaggio
per quanto riguarda la definizione delle persone politicamente esposte e i
criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della
clientela e per l’esenzione nel caso di esercizio dell’attività finanziaria in
modo occasionale o su scala molto limitata. Il regolamento sui trasferimenti di fondi
integra queste misure, disponendo che i dati informativi di base relativi all’ordinante
del trasferimento di fondi siano immediatamente messi a disposizione delle
forze dell’ordine e delle autorità giudiziarie competenti perché queste possano
servirsene per individuare, investigare, perseguire i terroristi e gli altri
criminali e individuare i beni dei terroristi. Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione La proposta è in linea con la proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività
illecite e di finanziamento del terrorismo e la integra. L’obiettivo comune di
queste due strumenti legislativi è aggiornare il vigente quadro normativo dell’UE
in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e contro il finanziamento
del terrorismo al fine di migliorarne l’efficacia e garantirne allo stesso
tempo la conformità agli standard internazionali. La proposta è inoltre in linea con gli
obiettivi della strategia di sicurezza interna dell’UE[5], che individua le sfide più
urgenti in materia di sicurezza dell’UE negli anni a venire e propone cinque
obiettivi strategici e azioni specifiche per il 2011-2014 per contribuire a
rendere più sicura l’Unione europea, tra cui anche la lotta contro il
riciclaggio di denaro e la prevenzione del terrorismo, in particolare
aggiornando il quadro normativo dell’UE al fine di migliorare la trasparenza
delle informazioni sulla proprietà effettiva delle persone giuridiche. In materia di protezione dei dati, i
chiarimenti proposti in merito al trattamento dei dati personali sono in linea
con l’approccio definito nelle recenti proposte della Commissione in materia di
tutela dei dati[6]. Per quanto riguarda le sanzioni, la proposta
di introdurre un numero minimo di norme basate sui principi per rafforzare le
sanzioni e le misure amministrative è in linea con la politica della
Commissione delineata nella comunicazione “Potenziare i regimi sanzionatori nel
settore dei servizi finanziari”[7]. 2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONE DI IMPATTO Consultazione delle parti interessate Nell’aprile 2012 la Commissione ha adottato
una relazione sull’applicazione della direttiva 2005/60/CE, e ha invitato
tutti i portatori di interesse a trasmettere le loro osservazioni[8]. L’allegato alla presente
relazione si concentra sui trasferimenti elettronici transfrontalieri e, in
particolare, sui due nuovi obblighi di includere i dati informativi sul
beneficiario nei trasferimenti elettronici e di adottare provvedimenti di
congelamento a seguito di risoluzioni delle Nazioni Unite. La Commissione ha ricevuto solo 4 contributi facenti
espressamente riferimento all’allegato della relazione. Dalle risposte è emersa
la richiesta di una consultazione delle parti interessate provenienti da tutti
i paesi e territori interessati dal regolamento sui trasferimenti di fondi ed è
stata evidenziata la necessità che gli eventuali requisiti o obblighi supplementari
imposti ai prestatori di servizi di pagamento siano proporzionati e facili da rispettare. Ampie consultazioni con le parti interessate
sono state effettuate nel contesto dello studio realizzato da consulenti
esterni[9]
per conto della Commissione europea, per il quale sono stati contattati 108
portatori di interesse, sono state effettuate interviste telefoniche ed è stato
compilato un questionario strutturato. Uso del parere degli esperti Nel corso del 2012 consulenti esterni hanno
realizzato uno studio per conto della Commissione per raccogliere informazioni
sul funzionamento del regolamento sui trasferimenti di fondi negli Stati membri
e dei problemi che sono sorti[10]. Lo studio formula, in particolare, una serie
di raccomandazioni, tra cui: –
introdurre l’obbligo per i prestatori di servizi di
pagamento di assicurare che tutti i dati informativi relativi all’ordinante e
al beneficiario accompagnino i trasferimenti elettronici; –
definire quali dati informativi relativi al
beneficiario devono essere verificati e da chi; –
prendere in considerazione la possibilità di
introdurre un regime “semplificato” per i trasferimenti elettronici
transfrontalieri di importo pari o inferiore a 1 000 EUR, a meno che vi
sia sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo; –
chiarire ulteriormente gli obblighi di segnalazione
per i prestatori di servizi di pagamento; –
vietare espressamente l’esecuzione dei
trasferimenti elettronici che non rispettino i necessari requisiti (completezza
e accuratezza dei dati informativi); –
i prestatori di servizi di pagamento dei
beneficiari devono mettere in atto politiche e procedure efficaci basate sui
rischi per determinare le misure opportune da adottare; –
considerare le implicazioni per la protezione dei
dati. Valutazione di impatto La presente proposta è accompagnata da una
valutazione di impatto che individua i principali problemi che caratterizzano l’attuale
quadro normativo UE in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il
finanziamento del terrorismo[11]:
i) la non uniformità con gli standard internazionali recentemente rivisti; ii)
l’interpretazione divergente delle norme negli Stati membri; e iii) le
inadeguatezze e le lacune per quanto riguarda i nuovi rischi di riciclaggio di
denaro e di finanziamento del terrorismo. Ne risulta ridotta l’efficacia dei
regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del
terrorismo, con effetti negativi in termini di reputazione, economici e
finanziari. La valutazione di impatto ha analizzato i
seguenti tre scenari: (1)
uno scenario di base, che non prevede alcuna azione
da parte della Commissione; (2)
uno scenario di aggiustamento, che comporta alcune
modifiche di portata limitata del regolamento sui trasferimenti di fondi,
necessarie per i) allineare il testo legislativo agli standard internazionali
rivisti, o ii) garantire un livello sufficiente di uniformità tra le norme
nazionali, o iii) affrontare le più importanti carenze riguardanti le nuove
minacce emergenti; e (3)
uno scenario di piena armonizzazione che comporta
importanti cambiamenti di politica e ulteriori elementi di armonizzazione, in
considerazione delle specificità dell’UE. L’analisi effettuata nella valutazione di impatto
ha dimostrato che il secondo scenario è il più equilibrato nell’allineare il
regolamento sui trasferimenti di fondi agli standard internazionali rivisti
garantendo allo stesso tempo un sufficiente livello di uniformità tra le norme
nazionali e flessibilità nella loro attuazione. Inoltre, la valutazione di impatto ha
analizzato l’impatto delle proposte legislative sui diritti fondamentali. In
linea con la Carta dei diritti fondamentali, le proposte mirano in particolare
a garantire la protezione dei dati personali (articolo 8 della Carta) in
relazione alla conservazione e alla trasmissione di dati personali. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA Base giuridica Articolo 114 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea. Sussidiarietà e proporzionalità Tutti i portatori di interesse (in particolare
gli Stati membri e il settore dei servizi di pagamento) concordano sul fatto
che gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati in misura
sufficiente dagli Stati membri e che possono essere meglio conseguiti con un
intervento a livello UE. La mancanza di coordinamento dell’azione dei
singoli Stati membri nel settore dei trasferimenti transfrontalieri di fondi
potrebbe avere gravi ripercussioni sul regolare funzionamento dei sistemi di
pagamento a livello UE, danneggiando di conseguenza il mercato interno dei
servizi finanziari (cfr. considerando 2 del regolamento sui trasferimenti di
fondi). Grazie alla portata dell’azione, l’Unione
potrà garantire il recepimento uniforme della nuova raccomandazione 16 del GAFI
e in particolare potrà impedire che vi siano discriminazioni tra i pagamenti
nazionali all’interno di uno Stato membro e i pagamenti transfrontalieri tra
Stati membri. La proposta è quindi conforme al principio di
sussidiarietà. Per quanto riguarda il principio di
proporzionalità, in conformità con l’analisi svolta nella valutazione di impatto,
la proposta recepisce le raccomandazioni riviste del GAFI sui “trasferimenti
elettronici” mediante l’introduzione di requisiti minimi indispensabili per
garantire la tracciabilità dei trasferimenti di fondi senza andare oltre quanto
è necessario per raggiungere i suoi obiettivi. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Nessuna. 5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI Spiegazione dettagliata della proposta In linea con la nuova raccomandazione 16 del
GAFI sui “trasferimenti elettronici” e della relativa nota interpretativa, le
modifiche proposte riguardano i settori in cui permangono lacune in materia di
trasparenza. L’obiettivo è di migliorare la tracciabilità
imponendo i seguenti obblighi: –
includere le informazioni relative al beneficiario; –
per quanto riguarda l’ambito di applicazione del
regolamento, chiarire che le carte di credito o di debito, il telefono
cellulare o altri dispositivi digitali o informatici rientrano nell’ambito di
applicazione del presente regolamento se utilizzati per trasferire fondi da
persona a persona. Chiarire inoltre che per importi inferiori a 1 000
EUR, nel caso di trasferimenti di fondi fuori dell’UE, si applica un regime semplificato
di dati informativi non verificati relativi all’ordinante e al beneficiario
(invece della possibilità di esenzioni prevista dal regolamento (CE) n. 1781/2006); –
per quanto riguarda gli obblighi del prestatore di
servizi di pagamento del beneficiario, imporre l’obbligo di verificare l’identità
del beneficiario (se non già verificata) per i pagamenti provenienti da fuori
dell’UE e per importi superiori a 1 000 EUR. Per quanto riguarda il
prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e il prestatore intermediario
di servizi di pagamento, imporre l’obbligo di dotarsi di procedure basate sui
rischi per determinare quando eseguire, rifiutare o sospendere un trasferimento
di fondi non accompagnato dai dati informativi e stabilire le misure opportune
da adottare; –
in merito alla protezione dei dati, allineare gli
obblighi di conservazione dei dati agli standard del GAFI, conformemente al
nuovo regime previsto dalla direttiva [xxxx/yyyy]; –
per quanto riguarda le sanzioni, rafforzare i
poteri sanzionatori delle autorità competenti, imporre l’obbligo del
coordinamento delle azioni per i casi transfrontalieri, l’obbligo di pubblicare
le sanzioni inflitte per le violazioni e l’obbligo di prevedere meccanismi
efficaci al fine di promuovere la segnalazione alle autorità competenti delle
violazioni delle disposizioni del presente regolamento. Spazio economico europeo L’atto proposto riguarda un settore
contemplato dall’accordo SEE ed è quindi opportuno estenderlo allo Spazio
economico europeo. 2013/0024 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO riguardante i dati informativi che
accompagnano i trasferimenti di fondi (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 114, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[12], visto il parere della Banca centrale europea[13], sentito il garante europeo della protezione
dei dati[14], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) I flussi di denaro sporco
creati dai trasferimenti di fondi possono minare la stabilità e la reputazione
del settore finanziario e costituire una minaccia per il mercato interno. Il
terrorismo minaccia le fondamenta stesse della nostra società. La solidità, l’integrità
e la stabilità del sistema di trasferimento di fondi e la fiducia nel sistema
finanziario nel suo complesso potrebbero essere gravemente compromesse dagli
sforzi compiuti dai criminali e dai loro complici per mascherare l’origine dei
proventi di attività criminose o per trasferire fondi a scopo di finanziamento
del terrorismo. (2) A meno che non vengano
adottate determinate misure di coordinamento a livello dell’Unione, i
riciclatori di denaro e i finanziatori del terrorismo potrebbero, per
sostenere le proprie attività criminose, cercare di trarre vantaggio dalla
libertà di circolazione dei capitali propria di uno spazio finanziario
integrato. Con la sua portata, l’azione dell’Unione dovrebbe garantire il
recepimento uniforme in tutta l’Unione europea della raccomandazione speciale 16
relativa ai trasferimenti elettronici adottata nel febbraio 2012 dal Gruppo di azione
finanziaria internazionale (GAFI), e in particolare dovrebbe evitare discriminazioni
tra i pagamenti effettuati all’interno di uno Stato membro ed i pagamenti
transfrontalieri tra Stati membri. La mancanza di coordinamento dell’azione dei
singoli Stati membri nel settore dei trasferimenti transfrontalieri di fondi
potrebbe avere gravi ripercussioni sul regolare funzionamento dei sistemi di
pagamento a livello dell’Unione, danneggiando di conseguenza il mercato interno
dei servizi finanziari. (3) Nella strategia riveduta dell’Unione
in materia di lotta contro il finanziamento del terrorismo del 17 luglio 2008[15] si afferma che occorre proseguire
gli sforzi per prevenire il finanziamento del terrorismo e l’uso di risorse
finanziarie proprie da parte delle persone sospettate di terrorismo. Essa
riconosce che il GAFI è sempre intento a migliorare le sue raccomandazioni e si
adopera per ottenere una percezione comune di come queste debbano essere
attuate. Nella strategia riveduta dell’Unione si osserva inoltre che l’attuazione
di tali raccomandazioni da parte di tutti i membri del GAFI e dei membri di
analoghi organismi regionali è valutata regolarmente e che sotto questo aspetto
è importante che l’attuazione ad opera degli Stati membri avvenga secondo un’impostazione
comune. (4) Per prevenire il
finanziamento del terrorismo sono state adottate misure che consentono il
congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone,
gruppi ed entità, tra cui il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio,
del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro
determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo[16] e il regolamento (CE) n. 881/2002
del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei
confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda[17]. Al medesimo scopo, sono state
adottate misure dirette a tutelare il sistema finanziario contro gli invii di
fondi e di risorse economiche intesi a finanziare il terrorismo. La direttiva
[xxxx/yyyy] del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione
dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attività criminose e di finanziamento del terrorismo[18] contiene una serie di misure
in materia. Tuttavia, tutte queste misure non impediscono completamente ai
terroristi e agli altri criminali di accedere ai sistemi di pagamento per
trasferire i loro fondi. (5) Per promuovere un approccio
uniforme a livello internazionale nella lotta contro il riciclaggio di denaro e
il finanziamento del terrorismo, nel proseguire l’azione dell’Unione si
dovrebbe tener conto degli sviluppi a tale riguardo ossia dei nuovi standard internazionali
in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del
terrorismo e la proliferazione adottati nel 2012 dal GAFI e, in particolare,
della raccomandazione 16 e della nuova versione della nota interpretativa per
la sua attuazione. (6) La piena tracciabilità dei
trasferimenti di fondi può essere uno strumento particolarmente importante e
utile per prevenire, investigare e individuare casi di riciclaggio di denaro o
di finanziamento del terrorismo. Per assicurare che in tutto l’iter del
pagamento siano trasmessi i dati informativi, è quindi opportuno prevedere un
sistema che imponga ai prestatori di servizi di pagamento l’obbligo di fare in
modo che i trasferimenti di fondi siano accompagnati da dati informativi
accurati e significativi relativi all’ordinante e al beneficiario. (7) L’applicazione delle
disposizioni del presente regolamento lascia impregiudicata la normativa
nazionale di attuazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati[19].
Ad esempio, i dati personali raccolti ai fini degli obblighi imposti dal
presente regolamento non devono essere elaborati in modo incompatibile con la
direttiva 95/46/CE. In particolare, occorre che il trattamento successivo
a scopi commerciali sia severamente vietato. La lotta contro il riciclaggio di
denaro e il finanziamento del terrorismo è riconosciuta di interesse pubblico rilevante
da parte di tutti gli Stati membri. Pertanto, nell’applicazione del presente
regolamento, occorre che il trasferimento di dati personali verso un paese terzo
che non garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi dell’articolo 25
della direttiva 95/46/CE possa avvenire solo alle condizioni di cui all’articolo
26, lettera d), della stessa direttiva. (8) Le persone che si limitano a
convertire i documenti cartacei in dati elettronici e operano in base ad un
contratto stipulato con un prestatore di servizi di pagamento non rientrano
nell’ambito di applicazione del presente regolamento, né vi rientrano le
persone fisiche o giuridiche che forniscono ai prestatori di servizi di
pagamento unicamente sistemi di messaggistica e altri sistemi di supporto per
la trasmissione di fondi o sistemi di compensazione e regolamento. (9) È opportuno escludere dall’ambito
di applicazione del presente regolamento i trasferimenti di fondi che
presentano rischi esigui di riciclaggio di denaro o di finanziamento del
terrorismo. Tale esclusione dovrebbe riguardare le carte di credito e di
debito, i telefoni cellulari o altri dispositivi digitali o informatici, i
prelievi dagli sportelli ATM (bancomat), i pagamenti di imposte, sanzioni
pecuniarie o altri prelievi e i trasferimenti di fondi in cui l’ordinante e il
beneficiario siano entrambi prestatori di servizi di pagamento che agiscono per
proprio conto. Inoltre, al fine di rispecchiare le caratteristiche peculiari
dei sistemi di pagamento nazionali, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere
di esentare i pagamenti elettronici effettuati tramite giroconto, a condizione
che sia sempre possibile risalire all’ordinante. Tuttavia occorre che le
esenzioni non siano ammesse nei casi in cui le carte di debito o di credito, i
telefoni cellulari o altri dispositivi digitali o informatici con prepagamento
o postpagamento sono utilizzati per effettuare trasferimenti da persona a
persona. (10) Per non ostacolare l’efficienza
dei sistemi di pagamento, è opportuno distinguere gli obblighi di verifica
applicabili ai trasferimenti di fondi effettuati a partire da un conto da
quelli applicabili ai trasferimenti di fondi non effettuati a partire da un
conto. Per controbilanciare il rischio di indurre a transazioni clandestine, se
si impongono disposizioni troppo rigorose in materia di identificazione per
contrastare la potenziale minaccia terroristica a fronte di trasferimenti di
fondi d’importo esiguo, nel caso dei trasferimenti di fondi non effettuati a
partire da un conto è opportuno prevedere che l’obbligo di verificare l’accuratezza
dei dati informativi relativi all’ordinante si applichi unicamente ai
trasferimenti individuali di fondi superiori ai 1 000 EUR. Per i
trasferimenti di fondi effettuati a partire da un conto, i prestatori di
servizi di pagamento non dovrebbero essere tenuti a verificare per ogni
trasferimento di fondi i dati informativi relativi all’ordinante, purché siano
adempiuti gli obblighi di cui alla direttiva [xxxx/yyyy]. (11) Tenuto conto della normativa
dell’Unione in materia di pagamenti, ossia il regolamento (CE) n. 924/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo
ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità[20],
il regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e
commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro[21] e la direttiva 2007/64/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai
servizi di pagamento nel mercato interno[22],
è sufficiente che i trasferimenti di fondi all’interno dell’Unione siano
accompagnati da dati informativi semplificati relativi all’ordinante. (12) Per consentire alle autorità
di paesi terzi, incaricate della lotta contro il riciclaggio di denaro o il
finanziamento del terrorismo, di rintracciare la provenienza dei fondi
utilizzati per tali fini, i trasferimenti di fondi dall’Unione al suo esterno
dovrebbero essere corredati di dati informativi completi relativi all’ordinante
e al beneficiario. L’accesso di tali autorità a questi dati informativi
completi dovrebbe essere concesso soltanto al fine di prevenire, investigare e
individuare casi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. (13) Nel caso in cui i
trasferimenti di fondi di un unico ordinante a favore di vari beneficiari
vengano raggruppati in un file contenente i singoli trasferimenti di
fondi dall’Unione all’esterno dell’Unione, consentendo in tal modo un risparmio
sui costi, si dovrebbe prevedere che i singoli trasferimenti siano corredati
soltanto del numero del conto dell’ordinante o del codice unico di
identificazione dell’operazione, purché nel file di raggruppamento siano
riportati i dati informativi completi relativi all’ordinante e al beneficiario. (14) Per accertare se i
trasferimenti di fondi siano accompagnati dai prescritti dati informativi
relativi all’ordinante e al beneficiario e per poter individuare le operazioni
sospette, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e il
prestatore intermediario di servizi di pagamento dovrebbero disporre di
procedure efficaci per accertare la mancanza di dati informativi relativi all’ordinante
e al beneficiario. (15) Data la potenziale minaccia di
finanziamento del terrorismo insita nei trasferimenti anonimi, è opportuno
imporre ai prestatori di servizi di pagamento di chiedere i dati informativi
relativi all’ordinante e al beneficiario. In linea con l’approccio basato sui
rischi del GAFI, è opportuno individuare le aree a maggiore e a minore rischio
al fine di contrastare in modo più mirato i rischi di riciclaggio di denaro e
di finanziamento del terrorismo. Occorre di conseguenza che il prestatore di
servizi di pagamento del beneficiario e il prestatore intermediario di servizi
di pagamento si dotino di procedure efficaci basate sui rischi per i casi in
cui i trasferimenti di fondi non siano corredati dei dati informativi richiesti
relativi all’ordinante e al beneficiario, al fine di decidere se eseguire,
rifiutare o sospendere il trasferimento, nonché le misure opportune da adottare.
Se il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante è stabilito fuori
del territorio dell’Unione, gli obblighi di adeguata verifica della clientela dovrebbero
essere rafforzati, ai sensi della direttiva [xxxx/yyyy], in relazione ai
rapporti di corrispondenza bancaria transfrontalieri in essere con quel
prestatore di servizi di pagamento. (16) Il prestatore di servizi di
pagamento del beneficiario e il prestatore intermediario di servizi di
pagamento dovrebbero esercitare specifici controlli, in funzione dei rischi,
quando si rendono conto che i dati informativi relativi all’ordinante e al
beneficiario mancano o sono incompleti, e dovrebbero segnalare alle autorità
competenti le operazioni sospette, a norma degli obblighi di segnalazione di
cui alla direttiva [xxxx/yyyy] e delle misure nazionali di attuazione. (17) Quando i dati informativi
relativi all’ordinante o al beneficiario mancano o sono incompleti si applicano
le disposizioni sui trasferimenti di fondi, fermo restando l’obbligo dei
prestatori di servizi di pagamento e dei prestatori intermediari di servizi di
pagamento di sospendere e/o respingere i trasferimenti di fondi che violino
disposizioni del diritto civile, amministrativo o penale. (18) Finché non siano superate le
limitazioni tecniche che possono impedire ai prestatori intermediari di servizi
di pagamento di adempiere all’obbligo di trasmettere tutti i dati informativi
relativi all’ordinante da essi ricevuti, questi dovrebbero conservare tali
dati. Le limitazioni tecniche dovrebbero essere eliminate non appena aggiornati
i sistemi di pagamento. (19) Poiché, nelle indagini in
materia penale, reperire i dati necessari o identificare le persone in
questione può richiedere talvolta molti mesi o addirittura anni dopo il
trasferimento originario dei fondi, allo scopo di avere accesso a mezzi di
prova essenziali per le indagini, i prestatori di servizi di pagamento
dovrebbero conservare i dati informativi relativi all’ordinante e al
beneficiario, al fine di prevenire, investigare e individuare i casi di
riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. Si dovrebbe limitare
la durata di tale periodo. (20) Perché si possa passare
sollecitamente all’azione nella lotta contro il terrorismo, i prestatori di
servizi di pagamento dovrebbero rispondere in tempi brevi alle richieste di
dati informativi relativi all’ordinante loro rivolte dalle autorità
responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del
terrorismo nello Stato membro dove tali prestatori di servizi sono stabiliti. (21) Il numero di giorni lavorativi
applicabili nello Stato membro del prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante
determina il numero di giorni necessari per rispondere alle richieste di dati
informativi relativi all’ordinante. (22) Per accrescere la conformità
agli obblighi previsti dal presente regolamento e conformemente alla
comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2010 dal titolo “Potenziare i
regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari”[23], è necessario rafforzare i
poteri che consentono alle autorità competenti di adottare misure di vigilanza
e comminare sanzioni. Occorre prevedere sanzioni amministrative e, data l’importanza
della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo,
occorre che gli Stati membri prevedano sanzioni effettive, proporzionate e
dissuasive. Occorre che gli Stati membri ne
informino la Commissione, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria
europea) (di seguito ABE), istituita con il regolamento (UE) n. 1093/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che
istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea),
modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE
della Commissione, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle
assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (di seguito AEAP), istituita con il regolamento (UE) n. 1094/2010
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che
istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle
assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la
decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della
Commissione e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti
finanziari e dei mercati) (di seguito AESFEM), istituita con il regolamento
(UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010,
che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli
strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE
e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione. (23) Al fine di garantire
condizioni uniformi di esecuzione degli articoli XXX del presente
regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di
esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al
regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali
relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio
delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[24]. (24) Vari paesi e territori non
facenti parte del territorio dell’Unione sono membri di un’unione monetaria con
uno Stato membro, rientrano nell’area monetaria di uno Stato membro o hanno
firmato una convenzione monetaria con l’Unione rappresentata da uno Stato
membro e hanno prestatori di servizi di pagamento che partecipano, direttamente
o indirettamente, ai sistemi di pagamento e di regolamento di quello Stato
membro. Per evitare che l’applicazione del presente regolamento ai
trasferimenti di fondi tra gli Stati membri interessati e quei paesi o
territori provochi gravi effetti negativi sull’economia di quei paesi o
territori, è opportuno prevedere che simili trasferimenti di fondi siano
considerati come se fossero effettuati all’interno degli Stati membri in
questione. (25) In ragione delle modifiche che
dovrebbero essere introdotte nel regolamento (CE) n. 1781/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati
informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi,
occorre abolire tale regolamento. (26) Poiché gli obiettivi del
presente regolamento non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli
Stati membri e possono quindi, a causa della portata o degli effetti dell’intervento,
essere realizzati più efficacemente a livello dell’Unione, l’Unione può intervenire
in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il
presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali
obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello
stesso articolo. (27) Il presente regolamento
rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto al
rispetto della vita privata e della vita familiare, di cui all’articolo 7,
il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, di cui all’articolo 8,
il diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale, di cui all’articolo 47
e il principio ne bis in idem. (28) Per assicurare la regolare
introduzione del nuovo quadro giuridico in materia di lotta contro il riciclaggio
di denaro e il finanziamento del terrorismo, è opportuno far coincidere la data
di applicazione del presente regolamento con il termine ultimo di attuazione
della direttiva [xxxx/yyyy], HANNO
ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I OGGETTO, DEFINIZIONI E AMBITO DI
APPLICAZIONE Articolo 1
Oggetto Il presente regolamento stabilisce norme
riguardanti i dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario che
accompagnano i trasferimenti di fondi, al fine di prevenire, investigare e
individuare casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo in
fase di trasferimento di fondi. Articolo 2
Definizioni Ai fini del presente regolamento, si intende
per: (1)
“finanziamento del terrorismo”: il finanziamento
del terrorismo ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva
[xxxx/yyyy]; (2)
“riciclaggio di denaro”: le attività di riciclaggio
di denaro di cui all’articolo 1, paragrafi 2 o 3, della direttiva [xxxx/yyyy]; (3)
“ordinante”: persona fisica o giuridica che
effettua un trasferimento di fondi dal proprio conto o che impartisce l’ordine
di trasferimento di fondi; (4)
“beneficiario”: persona fisica o giuridica destinataria
finale dei fondi trasferiti; (5)
“prestatore di servizi di pagamento”: persona
fisica o giuridica che presta il servizio di trasferimento di fondi a titolo
professionale; (6)
“prestatore intermediario di servizi di pagamento”:
prestatore di servizi di pagamento, né dell’ordinante né del beneficiario, che
riceve ed effettua un trasferimento di fondi in nome del prestatore di servizi
di pagamento dell’ordinante o del beneficiario o di un altro prestatore
intermediario di servizi di pagamento; (7)
“trasferimento di fondi”: operazione effettuata per
conto di un ordinante, per via elettronica, da un prestatore di servizi di
pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario
mediante un prestatore di servizi di pagamento; l’ordinante e il beneficiario
possono essere la medesima persona; (8)
“trasferimento raggruppato”: insieme di singoli trasferimenti
di fondi che vengono inviati in gruppo; (9)
“codice unico di identificazione dell’operazione”:
una combinazione di lettere, numeri o simboli, determinata dal prestatore di
servizi di pagamento conformemente ai protocolli del sistema di pagamento e di
regolamento o del sistema di messaggistica utilizzato per effettuare il
trasferimento di fondi, che consenta la tracciabilità dell’operazione fino all’ordinante
e al beneficiario; (10)
“trasferimento da persona a persona”: operazione
tra due persone fisiche. Articolo 3
Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si
applica ai trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, inviati o ricevuti da un
prestatore di servizi di pagamento stabilito nell’Unione. 2. Il presente regolamento non
si applica ai trasferimenti di fondi effettuati utilizzando carte di credito o
di debito, telefoni cellulari o altri dispositivi digitali o informatici,
purché: (a)
la carta o il dispositivo siano utilizzati per il
pagamento di beni e servizi; (b)
il numero della carta o del dispositivo accompagni
tutti i trasferimenti dovuti all’operazione. Tuttavia, il presente regolamento si applica
quando la carta di debito o di credito, il telefono cellulare o ogni altro
dispositivo digitale o informatico è utilizzato per effettuare trasferimenti di
fondi da persona a persona. 3. Il presente regolamento non
si applica ai trasferimenti di fondi: (a)
che comportano il ritiro da parte dell’ordinante di
contante dal proprio conto; (b)
in cui i fondi sono trasferiti alle autorità
pubbliche per il pagamento di imposte, sanzioni pecuniarie o altri tributi in
uno Stato membro; (c)
in cui l’ordinante e il beneficiario sono entrambi
prestatori di servizi di pagamento operanti per proprio conto. CAPO II OBBLIGHI DEI PRESTATORI
DI SERVIZI DI PAGAMENTO Sezione 1 Obblighi del prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante Articolo 4
Dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi 1. Il prestatore di servizi di
pagamento dell’ordinante assicura che i trasferimenti di fondi siano accompagnati
dai seguenti dati informativi relativi all’ordinante. (a)
il nome dell’ordinante; (b)
il numero di conto dell’ordinante, nel caso in cui
il conto sia utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi, o il codice
unico di identificazione dell’operazione, nel caso non venga utilizzato alcun
conto; (c)
l’indirizzo dell’ordinante, o il suo numero d’identità
nazionale o il suo numero di identificazione come cliente o la data e il luogo
di nascita. 2. Il prestatore di servizi di
pagamento dell’ordinante assicura che i trasferimenti di fondi siano accompagnati
dai seguenti dati informativi relativi al beneficiario: (a)
il nome del beneficiario; e (b)
il numero di conto del beneficiario, nel caso in
cui il conto sia utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi, o il codice
unico di identificazione dell’operazione, nel caso in cui non venga utilizzato
alcun conto. 3. Prima di trasferire i fondi,
il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante verifica l’accuratezza dei
dati informativi di cui al paragrafo 1, basandosi su documenti, dati o
informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. 4. Quando i fondi sono
trasferiti dal conto dell’ordinante, si considera che la verifica di cui al
paragrafo 3 sia stata effettuata nei seguenti casi: (a)
quando l’identità dell’ordinante è stata verificata
in connessione con l’apertura del conto conformemente all’articolo 11 della
direttiva [xxxx/yyyy] e le informazioni risultanti dalla verifica sono
conservate conformemente all’articolo 39 della stessa direttiva; o (b)
quando all’ordinante si applica l’articolo 12,
paragrafo 5, della direttiva [xxxx/yyyy]. 5. Tuttavia, in deroga al
paragrafo 3, in caso di trasferimento di fondi non effettuato a partire da un
conto, il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante non verifica le
informazioni di cui al paragrafo 1 se l’importo non supera 1 000 EUR e non
sembra collegato ad altri trasferimenti di fondi che, assieme al trasferimento
in oggetto, supererebbero 1 000 EUR. Articolo 5
Trasferimenti di fondi all’interno dell’Unione 1. In deroga all’articolo 4,
paragrafi 1 e 2, quando il/i prestatore/i di servizi di pagamento dell’ordinante
e del beneficiario sono stabiliti nell’Unione, al momento del trasferimento di
fondi viene fornito solo il numero di conto dell’ordinante o il codice unico di
identificazione dell’operazione. 2. Nonostante il paragrafo 1, su
richiesta del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o del
prestatore intermediario di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di
pagamento dell’ordinante mette a disposizioni i dati informativi relativi all’ordinante
o al beneficiario conformemente all’articolo 4, entro tre giorni lavorativi dal
ricevimento della richiesta. Articolo 6
Trasferimenti di fondi all’esterno dell’Unione 1. Nel caso di trasferimenti
raggruppati provenienti da un unico ordinante, se i prestatori di servizi di
pagamento del beneficiario sono stabiliti fuori dell’Unione, l’articolo 4,
paragrafi 1 e 2, non si applica ai singoli trasferimenti ivi raggruppati, a
condizione che nel file di raggruppamento figurino i dati informativi di
cui al predetto articolo e che i singoli trasferimenti siano corredati del
numero di conto dell’ordinante o del codice unico di identificazione dell’operazione. 2. In deroga all’articolo 4,
paragrafi 1 e 2, quando il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario
è stabilito fuori dell’Unione, i trasferimenti di fondi di importo pari o
inferiore a 1 000 EUR sono accompagnati da: (a)
il nome dell’ordinante; (b)
il nome del beneficiario; (c)
il numero di conto sia dell’ordinante che del beneficiario
o il codice unico di identificazione dell’operazione. L’accuratezza di questi dati informativi non deve
essere verificata, salvo in caso di sospetto di riciclaggio di denaro o di
finanziamento del terrorismo. Sezione 2 Obblighi del prestatore di servizi di pagamento del
beneficiario Articolo 7
Accertamento della mancanza di dati informativi relativi all’ordinante e al
beneficiario 1. Il prestatore di servizi di
pagamento del beneficiario è tenuto ad accertare in relazione ai dati
informativi relativi all’ordinante e al beneficiario, che i campi del sistema
di messaggistica o di pagamento e di regolamento utilizzato per effettuare il
trasferimento di fondi siano stati completati con i caratteri o i dati
ammissibili nel quadro delle convenzioni di tale sistema. 2. Il prestatore di servizi di
pagamento del beneficiario si dota di procedure efficaci per accertare l’eventuale
mancanza dei seguenti dati informativi relativi all’ordinante e al
beneficiario: (a)
in caso di trasferimenti di fondi per i quali il prestatore
di servizi di pagamento dell’ordinante sia stabilito nell’Unione, i dati
informativi di cui all’articolo 5; (b)
in caso di trasferimenti di fondi per i quali il
prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante è stabilito fuori dell’Unione,
i dati informativi sull’ordinante e sul beneficiario di cui all’articolo 4,
paragrafi 1 e 2, e, in funzione delle esigenze, i dati informativi di cui all’articolo
14; e (c)
in caso di trasferimenti raggruppati, se il
prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante è stabilito fuori dell’Unione,
i dati informativi di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2 in relazione al
trasferimento raggruppato. 3. Per i trasferimenti di fondi
di importo superiore a 1 000 EUR, se il prestatore di servizi di pagamento
dell’ordinante è stabilito fuori dell’Unione, il prestatore di servizi di
pagamento del beneficiario verifica l’identità del beneficiario se la sua identità
non è stata ancora verificata. 4. Per i trasferimenti di
importo pari o inferiore a 1 000 EUR, se il prestatore di servizi di
pagamento dell’ordinante è stabilito fuori dell’Unione, il prestatore di
servizi di pagamento del beneficiario non deve verificare i dati informativi
relativi al beneficiario, salvo in caso di sospetto di riciclaggio di denaro o
di finanziamento del terrorismo. Articolo 8
Trasferimenti di fondi per i quali i dati informativi relativi all’ordinante
e al beneficiario mancano o sono incompleti 1. Il prestatore di servizi di
pagamento del beneficiario si dota di procedure efficaci basate sui rischi per
stabilire quando eseguire, rifiutare o sospendere un trasferimento di fondi non
accompagnato dai dati informativi richiesti relativi all’ordinante e al
beneficiario e le misure opportune da adottare. Il prestatore di servizi di pagamento del
beneficiario che nel ricevere trasferimenti di fondi si rende conto che i dati
informativi relativi all’ordinante e al beneficiario prescritti dall’articolo 4,
paragrafi 1 e 2, dall’articolo 5, paragrafo 1, e dall’articolo 6 mancano o sono
incompleti, rifiuta il trasferimento oppure chiede i dati informativi completi
relativi all’ordinante e al beneficiario. 2. Se un prestatore di servizi
di pagamento omette sistematicamente di fornire i prescritti dati informativi
relativi all’ordinante, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario
adotta provvedimenti, che possono inizialmente includere richiami e diffide,
prima di respingere qualsiasi futuro trasferimento di fondi proveniente da quel
prestatore di servizi o di decidere se limitare o porre fine ai suoi rapporti
professionali con lo stesso. Il prestatore di servizi di pagamento del
beneficiario riferisce tale fatto alle autorità responsabili della lotta contro
il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo. Articolo 9
Valutazione e relazione Il prestatore di servizi di pagamento del
beneficiario tiene conto della mancanza o dell’incompletezza dei dati
informativi relativi all’ordinante e al beneficiario quale fattore per valutare
se il trasferimento di fondi, od ogni operazione correlata, dia adito a
sospetti e se debba essere segnalato all’unità di informazione finanziaria. Sezione 3 Obblighi dei prestatori intermediari di servizi di
pagamento Articolo 10
Trasmissione dei dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario assieme
al trasferimento I prestatori intermediari di servizi di
pagamento provvedono affinché tutti i dati informativi relativi all’ordinante e
al beneficiario da essi ricevuti, che accompagnano un trasferimento di fondi,
siano ritrasmessi insieme al trasferimento. Articolo 11
Accertamento della mancanza di dati informativi relativi all’ordinante e al
beneficiario 1. Il prestatore intermediario
di servizi di pagamento è tenuto ad accertare in relazione ai dati informativi
relativi all’ordinante e al beneficiario, che i campi del sistema di
messaggistica o di pagamento e di regolamento utilizzato per effettuare il
trasferimento di fondi siano stati completati con i caratteri o i dati
ammissibili nel quadro delle convenzioni di tale sistema. 2. Il prestatore intermediario
di servizi di pagamento si dota di procedure efficaci per accertare l’eventuale
mancanza dei seguenti dati informativi relativi all’ordinante e al
beneficiario: (a)
in caso di trasferimenti di fondi per i quali il
prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante sia stabilito nell’Unione, i
dati informativi di cui all’articolo 5; (b)
in caso di trasferimenti di fondi per i quali il
prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante è stabilito fuori dell’Unione,
i dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario di cui all’articolo
4, paragrafi 1 e 2, o, in funzione delle esigenze, i dati informativi di cui
all’articolo 14; e (c)
in caso di trasferimenti raggruppati, se il
prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante è stabilito fuori dell’Unione,
i dati informativi di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, in relazione al
trasferimento raggruppato. Articolo 12
Trasferimento di fondi per i quali i dati informativi relativi all’ordinante
e al beneficiario mancano o sono incompleti 1. Il prestatore intermediario
di servizi di pagamento si dota di procedure efficaci basate sui rischi per
stabilire quando eseguire, rifiutare o sospendere un trasferimento di fondi non
accompagnato dai dati informativi richiesti relativi all’ordinante e al
beneficiario e le opportune misure da prendere. Se, nel ricevere trasferimenti di fondi, il
prestatore intermediario di servizi di pagamento si rende conto che i dati
informativi relativi all’ordinante e al beneficiario prescritti dall’articolo 4,
paragrafi 1 e 2, dall’articolo 5, paragrafo 1, e dall’articolo 6 mancano o sono
incompleti, egli rifiuta il trasferimento oppure chiede i dati informativi
completi relativi all’ordinante e al beneficiario. 2. Se un prestatore di servizi
di pagamento omette sistematicamente di fornire i prescritti dati informativi
relativi all’ordinante, il prestatore intermediario di servizi di pagamento
adotta provvedimenti, che possono inizialmente includere richiami e diffide,
prima di respingere qualsiasi futuro trasferimento di fondi proveniente da quel
prestatore di servizi o di decidere se limitare o porre fine ai suoi rapporti
professionali con lo stesso. Il prestatore intermediario di servizi di
pagamento riferisce il fatto alle autorità responsabili della lotta contro il
riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo. Articolo 13
Valutazione e relazione Il prestatore intermediario di servizi di
pagamento tiene conto della mancanza o dell’incompletezza dei dati informativi
relativi all’ordinante e al beneficiario quale fattore per valutare se il
trasferimento di fondi, od ogni operazione correlata, dia adito a sospetti e se
debba essere segnalato all’unità di informazione finanziaria. Articolo 14
Limitazioni tecniche 1. Il presente articolo si applica se il prestatore di servizi di pagamento
dell’ordinante è stabilito fuori dell’Unione e se il prestatore intermediario
di servizi di pagamento è situato nell’Unione. 2. Salvo che il prestatore intermediario di
servizi di pagamento si renda conto, nel ricevere un trasferimento di fondi,
che i dati informativi relativi all’ordinante prescritti dal presente
regolamento mancano o sono incompleti, egli può avvalersi, per effettuare
trasferimenti di fondi a favore del prestatore di servizi di pagamento del
beneficiario, di un sistema di pagamento dotato di limitazioni tecniche che
impedisca di trasmettere insieme al trasferimento di fondi i dati informativi
relativi all’ordinante. 3. Il
prestatore intermediario di servizi di pagamento che, nel ricevere un
trasferimento di fondi, si rende conto che i dati informativi relativi all’ordinante
prescritti dal presente regolamento mancano o sono incompleti si avvale di un
sistema di pagamento dotato di limitazioni tecniche soltanto se è in grado di
informarne il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, o nell’ambito
di un sistema di messaggistica o di un sistema di pagamento che preveda questo
tipo di comunicazione o mediante diversa procedura, purché le modalità di
comunicazione siano accettate o convenute da entrambi i prestatori di servizi
di pagamento. 4. Qualora si avvalga di un sistema di pagamento dotato di limitazioni
tecniche, il prestatore intermediario di servizi di pagamento, su richiesta del
prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, mette a disposizione di
quest’ultimo, entro tre giorni lavorativi dalla richiesta, tutti i dati
informativi relativi all’ordinante da lui ricevuti, che siano completi o no. CAPO III COOPERAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI Articolo 15 Obblighi di cooperazione Quando le autorità responsabili della lotta contro il
riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo nello Stato membro nel
quale sono stabiliti i prestatori di servizi di pagamento rivolgono loro
richieste riguardanti i dati informativi stabiliti nel presente regolamento, i
prestatori di servizi di pagamento forniscono risposte esaurienti e sollecite,
nel rispetto delle regole procedurali previste nel diritto nazionale del
rispettivo Stato membro. Articolo 16
Conservazione dei dati Il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante
e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario conservano per cinque
anni tutti i dati informativi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7. Nei casi di cui
all’articolo 14, paragrafi 2 e 3, il prestatore intermediario di servizi di
pagamento conserva per cinque anni tutti i dati informativi da lui ricevuti.
Alla scadenza del termine, i dati personali devono essere cancellati, salvo
disposizione contraria del diritto nazionale, il quale può fissare i casi in
cui i prestatori di servizi di pagamento possono o devono conservare ancora i
dati. Gli Stati membri possono autorizzare o imporre un periodo più lungo di
conservazione solo se necessario per prevenire, investigare o individuare i
casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Il periodo
massimo di conservazione dopo l’esecuzione del trasferimento di fondi non può
superare i dieci anni. CAPO IV SANZIONI E MONITORAGGIO Articolo 17
Sanzioni 1. Gli Stati membri stabiliscono
norme riguardanti le misure e le sanzioni amministrative applicabili alle
violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i
provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste
devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 2. Gli
Stati membri assicurano che, quando gli obblighi si applicano ai prestatori di
servizi di pagamento, in caso di violazione possano essere applicate sanzioni
ai membri dell’organo di gestione e a ogni altro soggetto responsabile della
violazione ai sensi del diritto nazionale. 3. Entro [24 mesi dall’entrata
in vigore del presente regolamento] gli Stati membri notificano alla
Commissione e al comitato congiunto ABE, AEAP, AESFEM le norme di cui al
paragrafo 1. Essi ne comunicano senza indugio, alla Commissione e al comitato
congiunto ABE, AEAP, AESFEM, ogni successiva modifica. 4. Alle autorità competenti sono
conferiti tutti i poteri di indagine necessari per l’esercizio delle loro
funzioni. Nell’esercizio dei loro poteri sanzionatori, le autorità competenti
cooperano strettamente per assicurare che le sanzioni o le misure producano i
risultati voluti e per coordinare la loro azione nei casi transfrontalieri. Articolo 18
Disposizioni specifiche 1. Il presente articolo si applica alle
seguenti violazioni: (a)
ripetuta mancata inclusione delle informazioni relative
all’ordinante e al beneficiario richieste, in violazione degli articoli 4, 5 e 6; (b)
grave violazione da parte dei prestatori di servizi
di pagamento dell’obbligo di conservazione di cui all’articolo 16; (c)
mancata applicazione da parte del prestatore di
servizi di pagamento di politiche e procedure efficaci basate sui rischi come
richiesto dagli articoli 8 e 12. 2. Nei casi di cui al paragrafo 1,
le misure e le sanzioni amministrative che possono essere applicate includono
almeno quanto segue: (a)
una dichiarazione pubblica indicante la persona
fisica o giuridica e la natura della violazione; (b)
un ordine che impone alla persona fisica o
giuridica di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal
ripeterlo; (c)
per il prestatore di servizi di pagamento, la
revoca dell’autorizzazione concessagli; (d)
per i membri dell’organo di gestione del prestatore
di servizi di pagamento o per ogni altra persona fisica ritenuta responsabile,
l’interdizione temporanea dall’esercizio di funzioni in seno al prestatore di
servizi di pagamento; (e)
per le persone giuridiche, sanzioni amministrative
pecuniarie fino al 10% del fatturato complessivo annuo della persona giuridica
nell’esercizio finanziario precedente; se la persona giuridica è una filiazione
di un’impresa madre, il fatturato complessivo annuo pertinente è il fatturato
complessivo annuo risultante nel conto consolidato dell’impresa madre
capogruppo nell’esercizio finanziario precedente; (f)
per le persone fisiche, sanzioni amministrative
pecuniarie fino a 5 000 000 di EUR o, negli Stati membri la cui
moneta non è l’euro, il corrispondente valore in valuta nazionale alla data di
entrata in vigore del presente regolamento; (g)
sanzioni amministrative pecuniarie pari fino al
doppio dell’importo dei profitti realizzati o delle perdite evitate grazie alla
violazione, quando questi possono essere determinati. Articolo 19
Pubblicazione delle sanzioni Le sanzioni e misure amministrative imposte
nei casi di cui all’articolo 17 e all’articolo 18, paragrafo 1, sono pubblicate
immediatamente, assieme alle informazioni relative al tipo e alla natura della
violazione e all’identità dei soggetti che ne sono responsabili, a meno che
tale pubblicazione metta gravemente a rischio la stabilità dei mercati
finanziari. Nel caso in cui la pubblicazione possa
arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte, le autorità competenti
pubblicano le sanzioni in forma anonima. Articolo 20
Applicazione delle sanzioni da parte delle autorità competenti Per stabilire il tipo di sanzione o misura amministrativa
e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le autorità competenti
prendono in considerazione tutte le circostanze pertinenti, tra cui: (a)
la gravità e la durata della violazione; (b)
il grado di responsabilità della persona fisica o
giuridica responsabile; (c)
la capacità finanziaria della persona fisica o
giuridica responsabile, quale risulta dal fatturato complessivo della persona
giuridica responsabile o dal reddito annuo della persona fisica responsabile; (d)
l’entità dei profitti realizzati o delle perdite
evitate da parte della persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in
cui possano essere determinati; (e)
le perdite subite dai terzi a causa dalla
violazione, nella misura in cui possano essere determinate; (f)
il livello di collaborazione della persona fisica o
giuridica responsabile con l’autorità competente; (g)
precedenti violazioni da parte della persona fisica
o giuridica responsabile. Articolo 21
Segnalazione delle violazioni 1. Gli
Stati membri stabiliscono meccanismi efficaci al fine di incoraggiare la
segnalazione alle autorità competenti delle violazioni delle disposizioni del
presente regolamento. 2. I
meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno: (a)
procedure specifiche per il ricevimento di
segnalazioni di violazioni e per il relativo seguito; (b)
un’adeguata protezione di quanti segnalano
violazioni potenziali o effettive; (c)
la protezione dei dati personali concernenti sia la
persona che segnala le violazioni sia la persona fisica sospettata di essere
responsabile della violazione, conformemente ai principi stabiliti dalla
direttiva 95/46/CE. 3. I
prestatori di servizi di pagamento dispongono di procedure adeguate affinché i
propri dipendenti possano segnalare violazioni a livello interno avvalendosi di
uno specifico canale. Articolo 22
Monitoraggio Gli Stati membri esigono dalle autorità
competenti un monitoraggio efficace e l’adozione delle misure necessarie per
garantire la conformità con i requisiti del presente regolamento. CAPO V COMPETENZE DI ESECUZIONE Articolo 23
Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita
dal comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività
criminose e del finanziamento del terrorismo (di seguito “il comitato”). Il
comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE)
n. 182/2011. CAPO VI DEROGHE Articolo 24
Accordi con territori e paesi di cui all’articolo 355 del trattato 1. La Commissione può autorizzare
gli Stati membri a concludere accordi che permettano deroghe al presente
regolamento con un paese o territorio non facente parte del territorio dell’Unione,
quale è definito all’articolo 355 del trattato, allo scopo di consentire
che i trasferimenti di fondi tra quel paese o territorio e lo Stato membro
interessato siano considerati alla stessa stregua di trasferimenti di fondi all’interno
di quello Stato membro. Simili accordi possono essere autorizzati soltanto
se sono rispettate tutte le seguenti condizioni: (a)
il paese o il territorio in questione è membro di
un’unione monetaria con lo Stato membro interessato, rientra nella sua area
monetaria o ha firmato una convenzione monetaria con l’Unione, rappresentata da
uno Stato membro; (b)
i prestatori di servizi di pagamento nel paese o
nel territorio in questione partecipano direttamente o indirettamente ai
sistemi di pagamento e di regolamento in tale Stato membro; e (c)
il paese o il territorio in questione impone ai
prestatori di servizi di pagamento sottoposti alla sua giurisdizione di
applicare le medesime regole stabilite a norma del presente regolamento. 2. Lo Stato membro che desidera
concludere un accordo ai sensi del paragrafo 1, ne presenta domanda alla
Commissione, inviandole tutte le informazioni necessarie. Quando la Commissione riceve la domanda di uno
Stato membro, i trasferimenti di fondi tra quello Stato membro e il paese o
territorio in questione vengono considerati provvisoriamente come effettuati
all’interno di quello Stato membro, finché non si giunga a una decisione
secondo la procedura stabilita nel presente articolo. Se la Commissione ritiene di non disporre di tutte
le informazioni necessarie, prende contatto con lo Stato membro interessato
entro due mesi dalla data alla quale essa ha ricevuto la domanda e indica quali
altre informazioni sono necessarie. Quando la Commissione ha ricevuto tutte le
informazioni che essa ritiene necessarie per valutare la domanda, entro un mese
ne invia notifica allo Stato membro richiedente e trasmette la domanda agli
altri Stati membri. 3. Entro tre mesi dalla notifica
di cui al paragrafo 2, quarto comma, la Commissione decide, secondo la
procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2, se autorizzare lo Stato membro
interessato a concludere l’accordo di cui al paragrafo 1 del presente articolo. In ogni caso, la decisione di cui al primo comma
va adottata entro diciotto mesi dal ricevimento della domanda da parte della
Commissione. CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 25
Abrogazione Il regolamento (CE) n. 1781/2006 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si
intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di
concordanza di cui all’allegato. Articolo 26
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Esso si applica a decorrere da [data
coincidente con la data di attuazione della direttiva xxxx/yyyy]. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente ALLEGATO Tavola di concordanza di cui all’articolo 25. Regolamento (CE) n. 1781/2006 || Presente regolamento Articolo 1 || Articolo 1 Articolo 2 || Articolo 2 Articolo 3 || Articolo 3 Articolo 4 || Articolo 4, paragrafo 1 Articolo 5 || Articolo 4 Articolo 6 || Articolo 5 Articolo 7 || Articolo 7 Articolo 8 || Articolo 7 Articolo 9 || Articolo 8 Articolo 10 || Articolo 9 Articolo 11 || Articolo 16 Articolo 12 || Articolo 10 || Articolo 11 || Articolo 12 || Articolo 13 Articolo 13 || Articolo 14 Articolo 14 || Articolo 15 Articolo 15 || Articoli da 17 a 22 Articolo 16 || Articolo 23 Articolo 17 || Articolo 24 Articolo 18 || - Articolo 19 || - || Articolo 25 Articolo 20 || Articolo 26 [1] GU L 345 dell’8.12.2006, pag. 1. [2] Il GAFI, organismo internazionale istituito dal vertice
di Parigi del G7 nel 1989, è considerato il riferimento internazionale nella
lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. [3] GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15. [4] GU L 214 del 4.8.2006, pag. 29. [5] COM(2010) 673 definitivo. [6] COM(2012) 10 definitivo e COM(2012) 11 definitivo. [7] COM(2010) 716 definitivo. [8] La relazione della
Commissione, le risposte dei portatori di interesse e il documento di feedback
sono disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/index_en.htm. [9] Lo studio è disponibile all’indirizzo http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/index_en.htm. [10] Ibidem. [11] La
valutazione di impatto è disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/index_en.htm. [12] GU C […] del […], pag. […]. [13] GU C […] del […], pag. […]. [14] GU C […] del […], pag. […]. [15] http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/08/st11/st11778-re01.it08.pdf. [16] GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70. [17] GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. [18] GU L [...] del [...], pag. [...]. [19] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. [20] GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11. [21] GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22. [22] GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1. [23] COM(2010) 716 definitivo. [24] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.