52013PC0044

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi /* COM/2013/044 final - 2013/0024 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta ha ad oggetto la revisione del regolamento (CE) n. 1781/2006, riguardante i dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi[1] (di seguito “il regolamento sui trasferimenti di fondi”), al fine di migliorare la tracciabilità dei pagamenti e garantire che il quadro normativo dell’UE continui a essere in linea con gli standard internazionali.

Contesto generale

Il regolamento sui trasferimenti di fondi prevede norme che impongono ai prestatori di servizi di pagamento di comunicare le informazioni relative all’ordinante lungo tutta la catena di pagamento al fine di prevenire, investigare e individuare i casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.

Il vigente regolamento, basato in larga misura sulla raccomandazione speciale VII del Gruppo di azione finanziaria internazionale[2] (GAFI) relativa ai trasferimenti elettronici, era stato adottato per assicurare che detto standard internazionale fosse attuato uniformemente in tutta l’Unione europea, e in particolare che non vi fossero discriminazioni tra i pagamenti effettuati all’interno di uno Stato membro e i pagamenti transfrontalieri tra Stati membri.

Alla luce del mutare delle minacce poste dal riciclaggio di denaro e dal finanziamento del terrorismo, stimolato dalla costante evoluzione della tecnologia e dei mezzi a disposizione dei criminali, il GAFI ha proceduto ad una profonda revisione degli standard internazionali, che ha portato all’adozione di una nuova serie di raccomandazioni nel febbraio 2012.

Parallelamente a questo processo la Commissione europea ha proceduto da parte sua al riesame del quadro normativo UE, avvalendosi di uno studio esterno pubblicato dalla Commissione sull’applicazione del regolamento sui trasferimenti di fondi e di intensi contatti e consultazioni con i portatori di interesse privati, con le organizzazioni della società civile e con i rappresentanti delle autorità di regolamentazione e di vigilanza degli Stati membri dell’UE.

Dal lavoro svolto emerge l’esigenza di far evolvere il quadro normativo dell’UE, nel quale rientra il regolamento sui trasferimenti di fondi, adeguandolo ai cambiamenti mediante un maggiore accento a) sull’efficacia dei regimi di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, b) sulla maggiore chiarezza e sulla maggiore uniformità delle norme in tutti gli Stati membri e c) sull’ampliamento dell’ambito di applicazione pensato per far fronte a nuove minacce e vulnerabilità.

Disposizioni vigenti in materia

La direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo[3] (di seguito la “terza direttiva antiriciclaggio”) definisce il quadro normativo volto a salvaguardare la solidità, l’integrità e la stabilità degli enti creditizi e finanziari, nonché la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso, contro i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.

La direttiva 2006/70/CE[4] (di seguito “la direttiva di esecuzione”) reca misure di esecuzione della terza direttiva antiriciclaggio per quanto riguarda la definizione delle persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di esercizio dell’attività finanziaria in modo occasionale o su scala molto limitata.

Il regolamento sui trasferimenti di fondi integra queste misure, disponendo che i dati informativi di base relativi all’ordinante del trasferimento di fondi siano immediatamente messi a disposizione delle forze dell’ordine e delle autorità giudiziarie competenti perché queste possano servirsene per individuare, investigare, perseguire i terroristi e gli altri criminali e individuare i beni dei terroristi.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione

La proposta è in linea con la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite e di finanziamento del terrorismo e la integra. L’obiettivo comune di queste due strumenti legislativi è aggiornare il vigente quadro normativo dell’UE in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e contro il finanziamento del terrorismo al fine di migliorarne l’efficacia e garantirne allo stesso tempo la conformità agli standard internazionali.

La proposta è inoltre in linea con gli obiettivi della strategia di sicurezza interna dell’UE[5], che individua le sfide più urgenti in materia di sicurezza dell’UE negli anni a venire e propone cinque obiettivi strategici e azioni specifiche per il 2011-2014 per contribuire a rendere più sicura l’Unione europea, tra cui anche la lotta contro il riciclaggio di denaro e la prevenzione del terrorismo, in particolare aggiornando il quadro normativo dell’UE al fine di migliorare la trasparenza delle informazioni sulla proprietà effettiva delle persone giuridiche.

In materia di protezione dei dati, i chiarimenti proposti in merito al trattamento dei dati personali sono in linea con l’approccio definito nelle recenti proposte della Commissione in materia di tutela dei dati[6].

Per quanto riguarda le sanzioni, la proposta di introdurre un numero minimo di norme basate sui principi per rafforzare le sanzioni e le misure amministrative è in linea con la politica della Commissione delineata nella comunicazione “Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari”[7].

2.           ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DI IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Nell’aprile 2012 la Commissione ha adottato una relazione sull’applicazione della direttiva 2005/60/CE, e ha invitato tutti i portatori di interesse a trasmettere le loro osservazioni[8]. L’allegato alla presente relazione si concentra sui trasferimenti elettronici transfrontalieri e, in particolare, sui due nuovi obblighi di includere i dati informativi sul beneficiario nei trasferimenti elettronici e di adottare provvedimenti di congelamento a seguito di risoluzioni delle Nazioni Unite.

La Commissione ha ricevuto solo 4 contributi facenti espressamente riferimento all’allegato della relazione. Dalle risposte è emersa la richiesta di una consultazione delle parti interessate provenienti da tutti i paesi e territori interessati dal regolamento sui trasferimenti di fondi ed è stata evidenziata la necessità che gli eventuali requisiti o obblighi supplementari imposti ai prestatori di servizi di pagamento siano proporzionati e facili da rispettare.

Ampie consultazioni con le parti interessate sono state effettuate nel contesto dello studio realizzato da consulenti esterni[9] per conto della Commissione europea, per il quale sono stati contattati 108 portatori di interesse, sono state effettuate interviste telefoniche ed è stato compilato un questionario strutturato.

Uso del parere degli esperti

Nel corso del 2012 consulenti esterni hanno realizzato uno studio per conto della Commissione per raccogliere informazioni sul funzionamento del regolamento sui trasferimenti di fondi negli Stati membri e dei problemi che sono sorti[10].

Lo studio formula, in particolare, una serie di raccomandazioni, tra cui:

– introdurre l’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento di assicurare che tutti i dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario accompagnino i trasferimenti elettronici;

– definire quali dati informativi relativi al beneficiario devono essere verificati e da chi;

– prendere in considerazione la possibilità di introdurre un regime “semplificato” per i trasferimenti elettronici transfrontalieri di importo pari o inferiore a 1 000 EUR, a meno che vi sia sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo;

– chiarire ulteriormente gli obblighi di segnalazione per i prestatori di servizi di pagamento;

– vietare espressamente l’esecuzione dei trasferimenti elettronici che non rispettino i necessari requisiti (completezza e accuratezza dei dati informativi);

– i prestatori di servizi di pagamento dei beneficiari devono mettere in atto politiche e procedure efficaci basate sui rischi per determinare le misure opportune da adottare;

– considerare le implicazioni per la protezione dei dati.

Valutazione di impatto

La presente proposta è accompagnata da una valutazione di impatto che individua i principali problemi che caratterizzano l’attuale quadro normativo UE in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo[11]: i) la non uniformità con gli standard internazionali recentemente rivisti; ii) l’interpretazione divergente delle norme negli Stati membri; e iii) le inadeguatezze e le lacune per quanto riguarda i nuovi rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Ne risulta ridotta l’efficacia dei regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, con effetti negativi in termini di reputazione, economici e finanziari.

La valutazione di impatto ha analizzato i seguenti tre scenari:

(1) uno scenario di base, che non prevede alcuna azione da parte della Commissione;

(2) uno scenario di aggiustamento, che comporta alcune modifiche di portata limitata del regolamento sui trasferimenti di fondi, necessarie per i) allineare il testo legislativo agli standard internazionali rivisti, o ii) garantire un livello sufficiente di uniformità tra le norme nazionali, o iii) affrontare le più importanti carenze riguardanti le nuove minacce emergenti; e

(3) uno scenario di piena armonizzazione che comporta importanti cambiamenti di politica e ulteriori elementi di armonizzazione, in considerazione delle specificità dell’UE.

L’analisi effettuata nella valutazione di impatto ha dimostrato che il secondo scenario è il più equilibrato nell’allineare il regolamento sui trasferimenti di fondi agli standard internazionali rivisti garantendo allo stesso tempo un sufficiente livello di uniformità tra le norme nazionali e flessibilità nella loro attuazione.

Inoltre, la valutazione di impatto ha analizzato l’impatto delle proposte legislative sui diritti fondamentali. In linea con la Carta dei diritti fondamentali, le proposte mirano in particolare a garantire la protezione dei dati personali (articolo 8 della Carta) in relazione alla conservazione e alla trasmissione di dati personali.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Base giuridica

Articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Sussidiarietà e proporzionalità

Tutti i portatori di interesse (in particolare gli Stati membri e il settore dei servizi di pagamento) concordano sul fatto che gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e che possono essere meglio conseguiti con un intervento a livello UE.

La mancanza di coordinamento dell’azione dei singoli Stati membri nel settore dei trasferimenti transfrontalieri di fondi potrebbe avere gravi ripercussioni sul regolare funzionamento dei sistemi di pagamento a livello UE, danneggiando di conseguenza il mercato interno dei servizi finanziari (cfr. considerando 2 del regolamento sui trasferimenti di fondi).

Grazie alla portata dell’azione, l’Unione potrà garantire il recepimento uniforme della nuova raccomandazione 16 del GAFI e in particolare potrà impedire che vi siano discriminazioni tra i pagamenti nazionali all’interno di uno Stato membro e i pagamenti transfrontalieri tra Stati membri.

La proposta è quindi conforme al principio di sussidiarietà.

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, in conformità con l’analisi svolta nella valutazione di impatto, la proposta recepisce le raccomandazioni riviste del GAFI sui “trasferimenti elettronici” mediante l’introduzione di requisiti minimi indispensabili per garantire la tracciabilità dei trasferimenti di fondi senza andare oltre quanto è necessario per raggiungere i suoi obiettivi.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.           INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Spiegazione dettagliata della proposta

In linea con la nuova raccomandazione 16 del GAFI sui “trasferimenti elettronici” e della relativa nota interpretativa, le modifiche proposte riguardano i settori in cui permangono lacune in materia di trasparenza.

L’obiettivo è di migliorare la tracciabilità imponendo i seguenti obblighi:

– includere le informazioni relative al beneficiario;

– per quanto riguarda l’ambito di applicazione del regolamento, chiarire che le carte di credito o di debito, il telefono cellulare o altri dispositivi digitali o informatici rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento se utilizzati per trasferire fondi da persona a persona. Chiarire inoltre che per importi inferiori a 1 000 EUR, nel caso di trasferimenti di fondi fuori dell’UE, si applica un regime semplificato di dati informativi non verificati relativi all’ordinante e al beneficiario (invece della possibilità di esenzioni prevista dal regolamento (CE) n. 1781/2006);

– per quanto riguarda gli obblighi del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, imporre l’obbligo di verificare l’identità del beneficiario (se non già verificata) per i pagamenti provenienti da fuori dell’UE e per importi superiori a 1 000 EUR. Per quanto riguarda il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e il prestatore intermediario di servizi di pagamento, imporre l’obbligo di dotarsi di procedure basate sui rischi per determinare quando eseguire, rifiutare o sospendere un trasferimento di fondi non accompagnato dai dati informativi e stabilire le misure opportune da adottare;

– in merito alla protezione dei dati, allineare gli obblighi di conservazione dei dati agli standard del GAFI, conformemente al nuovo regime previsto dalla direttiva [xxxx/yyyy];

– per quanto riguarda le sanzioni, rafforzare i poteri sanzionatori delle autorità competenti, imporre l’obbligo del coordinamento delle azioni per i casi transfrontalieri, l’obbligo di pubblicare le sanzioni inflitte per le violazioni e l’obbligo di prevedere meccanismi efficaci al fine di promuovere la segnalazione alle autorità competenti delle violazioni delle disposizioni del presente regolamento.

Spazio economico europeo

L’atto proposto riguarda un settore contemplato dall’accordo SEE ed è quindi opportuno estenderlo allo Spazio economico europeo.

2013/0024 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[12],

visto il parere della Banca centrale europea[13],

sentito il garante europeo della protezione dei dati[14],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       I flussi di denaro sporco creati dai trasferimenti di fondi possono minare la stabilità e la reputazione del settore finanziario e costituire una minaccia per il mercato interno. Il terrorismo minaccia le fondamenta stesse della nostra società. La solidità, l’integrità e la stabilità del sistema di trasferimento di fondi e la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso potrebbero essere gravemente compromesse dagli sforzi compiuti dai criminali e dai loro complici per mascherare l’origine dei proventi di attività criminose o per trasferire fondi a scopo di finanziamento del terrorismo.

(2)       A meno che non vengano adottate determinate misure di coordinamento a livello dell’Unione, i riciclatori di denaro e i finanziatori del terrorismo potrebbero, per sostenere le proprie attività criminose, cercare di trarre vantaggio dalla libertà di circolazione dei capitali propria di uno spazio finanziario integrato. Con la sua portata, l’azione dell’Unione dovrebbe garantire il recepimento uniforme in tutta l’Unione europea della raccomandazione speciale 16 relativa ai trasferimenti elettronici adottata nel febbraio 2012 dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), e in particolare dovrebbe evitare discriminazioni tra i pagamenti effettuati all’interno di uno Stato membro ed i pagamenti transfrontalieri tra Stati membri. La mancanza di coordinamento dell’azione dei singoli Stati membri nel settore dei trasferimenti transfrontalieri di fondi potrebbe avere gravi ripercussioni sul regolare funzionamento dei sistemi di pagamento a livello dell’Unione, danneggiando di conseguenza il mercato interno dei servizi finanziari.

(3)       Nella strategia riveduta dell’Unione in materia di lotta contro il finanziamento del terrorismo del 17 luglio 2008[15] si afferma che occorre proseguire gli sforzi per prevenire il finanziamento del terrorismo e l’uso di risorse finanziarie proprie da parte delle persone sospettate di terrorismo. Essa riconosce che il GAFI è sempre intento a migliorare le sue raccomandazioni e si adopera per ottenere una percezione comune di come queste debbano essere attuate. Nella strategia riveduta dell’Unione si osserva inoltre che l’attuazione di tali raccomandazioni da parte di tutti i membri del GAFI e dei membri di analoghi organismi regionali è valutata regolarmente e che sotto questo aspetto è importante che l’attuazione ad opera degli Stati membri avvenga secondo un’impostazione comune.

(4)       Per prevenire il finanziamento del terrorismo sono state adottate misure che consentono il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone, gruppi ed entità, tra cui il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo[16] e il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda[17]. Al medesimo scopo, sono state adottate misure dirette a tutelare il sistema finanziario contro gli invii di fondi e di risorse economiche intesi a finanziare il terrorismo. La direttiva [xxxx/yyyy] del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo[18] contiene una serie di misure in materia. Tuttavia, tutte queste misure non impediscono completamente ai terroristi e agli altri criminali di accedere ai sistemi di pagamento per trasferire i loro fondi.

(5)       Per promuovere un approccio uniforme a livello internazionale nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, nel proseguire l’azione dell’Unione si dovrebbe tener conto degli sviluppi a tale riguardo ossia dei nuovi standard internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione adottati nel 2012 dal GAFI e, in particolare, della raccomandazione 16 e della nuova versione della nota interpretativa per la sua attuazione.

(6)       La piena tracciabilità dei trasferimenti di fondi può essere uno strumento particolarmente importante e utile per prevenire, investigare e individuare casi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. Per assicurare che in tutto l’iter del pagamento siano trasmessi i dati informativi, è quindi opportuno prevedere un sistema che imponga ai prestatori di servizi di pagamento l’obbligo di fare in modo che i trasferimenti di fondi siano accompagnati da dati informativi accurati e significativi relativi all’ordinante e al beneficiario.

(7)       L’applicazione delle disposizioni del presente regolamento lascia impregiudicata la normativa nazionale di attuazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[19]. Ad esempio, i dati personali raccolti ai fini degli obblighi imposti dal presente regolamento non devono essere elaborati in modo incompatibile con la direttiva 95/46/CE. In particolare, occorre che il trattamento successivo a scopi commerciali sia severamente vietato. La lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo è riconosciuta di interesse pubblico rilevante da parte di tutti gli Stati membri. Pertanto, nell’applicazione del presente regolamento, occorre che il trasferimento di dati personali verso un paese terzo che non garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi dell’articolo 25 della direttiva 95/46/CE possa avvenire solo alle condizioni di cui all’articolo 26, lettera d), della stessa direttiva.

(8)       Le persone che si limitano a convertire i documenti cartacei in dati elettronici e operano in base ad un contratto stipulato con un prestatore di servizi di pagamento non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, né vi rientrano le persone fisiche o giuridiche che forniscono ai prestatori di servizi di pagamento unicamente sistemi di messaggistica e altri sistemi di supporto per la trasmissione di fondi o sistemi di compensazione e regolamento.

(9)       È opportuno escludere dall’ambito di applicazione del presente regolamento i trasferimenti di fondi che presentano rischi esigui di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. Tale esclusione dovrebbe riguardare le carte di credito e di debito, i telefoni cellulari o altri dispositivi digitali o informatici, i prelievi dagli sportelli ATM (bancomat), i pagamenti di imposte, sanzioni pecuniarie o altri prelievi e i trasferimenti di fondi in cui l’ordinante e il beneficiario siano entrambi prestatori di servizi di pagamento che agiscono per proprio conto. Inoltre, al fine di rispecchiare le caratteristiche peculiari dei sistemi di pagamento nazionali, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere di esentare i pagamenti elettronici effettuati tramite giroconto, a condizione che sia sempre possibile risalire all’ordinante. Tuttavia occorre che le esenzioni non siano ammesse nei casi in cui le carte di debito o di credito, i telefoni cellulari o altri dispositivi digitali o informatici con prepagamento o postpagamento sono utilizzati per effettuare trasferimenti da persona a persona.

(10)     Per non ostacolare l’efficienza dei sistemi di pagamento, è opportuno distinguere gli obblighi di verifica applicabili ai trasferimenti di fondi effettuati a partire da un conto da quelli applicabili ai trasferimenti di fondi non effettuati a partire da un conto. Per controbilanciare il rischio di indurre a transazioni clandestine, se si impongono disposizioni troppo rigorose in materia di identificazione per contrastare la potenziale minaccia terroristica a fronte di trasferimenti di fondi d’importo esiguo, nel caso dei trasferimenti di fondi non effettuati a partire da un conto è opportuno prevedere che l’obbligo di verificare l’accuratezza dei dati informativi relativi all’ordinante si applichi unicamente ai trasferimenti individuali di fondi superiori ai 1 000 EUR. Per i trasferimenti di fondi effettuati a partire da un conto, i prestatori di servizi di pagamento non dovrebbero essere tenuti a verificare per ogni trasferimento di fondi i dati informativi relativi all’ordinante, purché siano adempiuti gli obblighi di cui alla direttiva [xxxx/yyyy].

(11)     Tenuto conto della normativa dell’Unione in materia di pagamenti, ossia il regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità[20], il regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro[21] e la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno[22], è sufficiente che i trasferimenti di fondi all’interno dell’Unione siano accompagnati da dati informativi semplificati relativi all’ordinante.

(12)     Per consentire alle autorità di paesi terzi, incaricate della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo, di rintracciare la provenienza dei fondi utilizzati per tali fini, i trasferimenti di fondi dall’Unione al suo esterno dovrebbero essere corredati di dati informativi completi relativi all’ordinante e al beneficiario. L’accesso di tali autorità a questi dati informativi completi dovrebbe essere concesso soltanto al fine di prevenire, investigare e individuare casi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

(13)     Nel caso in cui i trasferimenti di fondi di un unico ordinante a favore di vari beneficiari vengano raggruppati in un file contenente i singoli trasferimenti di fondi dall’Unione all’esterno dell’Unione, consentendo in tal modo un risparmio sui costi, si dovrebbe prevedere che i singoli trasferimenti siano corredati soltanto del numero del conto dell’ordinante o del codice unico di identificazione dell’operazione, purché nel file di raggruppamento siano riportati i dati informativi completi relativi all’ordinante e al beneficiario.

(14)     Per accertare se i trasferimenti di fondi siano accompagnati dai prescritti dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario e per poter individuare le operazioni sospette, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e il prestatore intermediario di servizi di pagamento dovrebbero disporre di procedure efficaci per accertare la mancanza di dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario.

(15)     Data la potenziale minaccia di finanziamento del terrorismo insita nei trasferimenti anonimi, è opportuno imporre ai prestatori di servizi di pagamento di chiedere i dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario. In linea con l’approccio basato sui rischi del GAFI, è opportuno individuare le aree a maggiore e a minore rischio al fine di contrastare in modo più mirato i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Occorre di conseguenza che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e il prestatore intermediario di servizi di pagamento si dotino di procedure efficaci basate sui rischi per i casi in cui i trasferimenti di fondi non siano corredati dei dati informativi richiesti relativi all’ordinante e al beneficiario, al fine di decidere se eseguire, rifiutare o sospendere il trasferimento, nonché le misure opportune da adottare. Se il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante è stabilito fuori del territorio dell’Unione, gli obblighi di adeguata verifica della clientela dovrebbero essere rafforzati, ai sensi della direttiva [xxxx/yyyy], in relazione ai rapporti di corrispondenza bancaria transfrontalieri in essere con quel prestatore di servizi di pagamento.

(16)     Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e il prestatore intermediario di servizi di pagamento dovrebbero esercitare specifici controlli, in funzione dei rischi, quando si rendono conto che i dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario mancano o sono incompleti, e dovrebbero segnalare alle autorità competenti le operazioni sospette, a norma degli obblighi di segnalazione di cui alla direttiva [xxxx/yyyy] e delle misure nazionali di attuazione.

(17)     Quando i dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario mancano o sono incompleti si applicano le disposizioni sui trasferimenti di fondi, fermo restando l’obbligo dei prestatori di servizi di pagamento e dei prestatori intermediari di servizi di pagamento di sospendere e/o respingere i trasferimenti di fondi che violino disposizioni del diritto civile, amministrativo o penale.

(18)     Finché non siano superate le limitazioni tecniche che possono impedire ai prestatori intermediari di servizi di pagamento di adempiere all’obbligo di trasmettere tutti i dati informativi relativi all’ordinante da essi ricevuti, questi dovrebbero conservare tali dati. Le limitazioni tecniche dovrebbero essere eliminate non appena aggiornati i sistemi di pagamento.

(19)     Poiché, nelle indagini in materia penale, reperire i dati necessari o identificare le persone in questione può richiedere talvolta molti mesi o addirittura anni dopo il trasferimento originario dei fondi, allo scopo di avere accesso a mezzi di prova essenziali per le indagini, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero conservare i dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario, al fine di prevenire, investigare e individuare i casi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. Si dovrebbe limitare la durata di tale periodo.

(20)     Perché si possa passare sollecitamente all’azione nella lotta contro il terrorismo, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero rispondere in tempi brevi alle richieste di dati informativi relativi all’ordinante loro rivolte dalle autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo nello Stato membro dove tali prestatori di servizi sono stabiliti.

(21)     Il numero di giorni lavorativi applicabili nello Stato membro del prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante determina il numero di giorni necessari per rispondere alle richieste di dati informativi relativi all’ordinante.

(22)     Per accrescere la conformità agli obblighi previsti dal presente regolamento e conformemente alla comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2010 dal titolo “Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari”[23], è necessario rafforzare i poteri che consentono alle autorità competenti di adottare misure di vigilanza e comminare sanzioni. Occorre prevedere sanzioni amministrative e, data l’importanza della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, occorre che gli Stati membri prevedano sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Occorre che gli Stati membri ne informino la Commissione, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (di seguito ABE), istituita con il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (di seguito AEAP), istituita con il regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (di seguito AESFEM), istituita con il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione.

(23)     Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione degli articoli XXX del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[24].

(24)     Vari paesi e territori non facenti parte del territorio dell’Unione sono membri di un’unione monetaria con uno Stato membro, rientrano nell’area monetaria di uno Stato membro o hanno firmato una convenzione monetaria con l’Unione rappresentata da uno Stato membro e hanno prestatori di servizi di pagamento che partecipano, direttamente o indirettamente, ai sistemi di pagamento e di regolamento di quello Stato membro. Per evitare che l’applicazione del presente regolamento ai trasferimenti di fondi tra gli Stati membri interessati e quei paesi o territori provochi gravi effetti negativi sull’economia di quei paesi o territori, è opportuno prevedere che simili trasferimenti di fondi siano considerati come se fossero effettuati all’interno degli Stati membri in questione.

(25)     In ragione delle modifiche che dovrebbero essere introdotte nel regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi, occorre abolire tale regolamento.

(26)     Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono quindi, a causa della portata o degli effetti dell’intervento, essere realizzati più efficacemente a livello dell’Unione, l’Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(27)     Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, di cui all’articolo 7, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, di cui all’articolo 8, il diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale, di cui all’articolo 47 e il principio ne bis in idem.

(28)     Per assicurare la regolare introduzione del nuovo quadro giuridico in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, è opportuno far coincidere la data di applicazione del presente regolamento con il termine ultimo di attuazione della direttiva [xxxx/yyyy],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti i dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario che accompagnano i trasferimenti di fondi, al fine di prevenire, investigare e individuare casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo in fase di trasferimento di fondi.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

(1) “finanziamento del terrorismo”: il finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva [xxxx/yyyy];

(2) “riciclaggio di denaro”: le attività di riciclaggio di denaro di cui all’articolo 1, paragrafi 2 o 3, della direttiva [xxxx/yyyy];

(3) “ordinante”: persona fisica o giuridica che effettua un trasferimento di fondi dal proprio conto o che impartisce l’ordine di trasferimento di fondi;

(4) “beneficiario”: persona fisica o giuridica destinataria finale dei fondi trasferiti;

(5) “prestatore di servizi di pagamento”: persona fisica o giuridica che presta il servizio di trasferimento di fondi a titolo professionale;

(6) “prestatore intermediario di servizi di pagamento”: prestatore di servizi di pagamento, né dell’ordinante né del beneficiario, che riceve ed effettua un trasferimento di fondi in nome del prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante o del beneficiario o di un altro prestatore intermediario di servizi di pagamento;

(7) “trasferimento di fondi”: operazione effettuata per conto di un ordinante, per via elettronica, da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario mediante un prestatore di servizi di pagamento; l’ordinante e il beneficiario possono essere la medesima persona;

(8) “trasferimento raggruppato”: insieme di singoli trasferimenti di fondi che vengono inviati in gruppo;

(9) “codice unico di identificazione dell’operazione”: una combinazione di lettere, numeri o simboli, determinata dal prestatore di servizi di pagamento conformemente ai protocolli del sistema di pagamento e di regolamento o del sistema di messaggistica utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi, che consenta la tracciabilità dell’operazione fino all’ordinante e al beneficiario;

(10) “trasferimento da persona a persona”: operazione tra due persone fisiche.

Articolo 3 Ambito di applicazione

1.           Il presente regolamento si applica ai trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, inviati o ricevuti da un prestatore di servizi di pagamento stabilito nell’Unione.

2.           Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi effettuati utilizzando carte di credito o di debito, telefoni cellulari o altri dispositivi digitali o informatici, purché:

(a) la carta o il dispositivo siano utilizzati per il pagamento di beni e servizi;

(b) il numero della carta o del dispositivo accompagni tutti i trasferimenti dovuti all’operazione.

Tuttavia, il presente regolamento si applica quando la carta di debito o di credito, il telefono cellulare o ogni altro dispositivo digitale o informatico è utilizzato per effettuare trasferimenti di fondi da persona a persona.

3.           Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi:

(a) che comportano il ritiro da parte dell’ordinante di contante dal proprio conto;

(b) in cui i fondi sono trasferiti alle autorità pubbliche per il pagamento di imposte, sanzioni pecuniarie o altri tributi in uno Stato membro;

(c) in cui l’ordinante e il beneficiario sono entrambi prestatori di servizi di pagamento operanti per proprio conto.

CAPO II

OBBLIGHI DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO

Sezione 1

Obblighi del prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante

Articolo 4 Dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi

1.           Il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante assicura che i trasferimenti di fondi siano accompagnati dai seguenti dati informativi relativi all’ordinante.

(a) il nome dell’ordinante;

(b) il numero di conto dell’ordinante, nel caso in cui il conto sia utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi, o il codice unico di identificazione dell’operazione, nel caso non venga utilizzato alcun conto;

(c) l’indirizzo dell’ordinante, o il suo numero d’identità nazionale o il suo numero di identificazione come cliente o la data e il luogo di nascita.

2.           Il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante assicura che i trasferimenti di fondi siano accompagnati dai seguenti dati informativi relativi al beneficiario:

(a) il nome del beneficiario; e

(b) il numero di conto del beneficiario, nel caso in cui il conto sia utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi, o il codice unico di identificazione dell’operazione, nel caso in cui non venga utilizzato alcun conto.

3.           Prima di trasferire i fondi, il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante verifica l’accuratezza dei dati informativi di cui al paragrafo 1, basandosi su documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.

4.           Quando i fondi sono trasferiti dal conto dell’ordinante, si considera che la verifica di cui al paragrafo 3 sia stata effettuata nei seguenti casi:

(a) quando l’identità dell’ordinante è stata verificata in connessione con l’apertura del conto conformemente all’articolo 11 della direttiva [xxxx/yyyy] e le informazioni risultanti dalla verifica sono conservate conformemente all’articolo 39 della stessa direttiva;

o

(b) quando all’ordinante si applica l’articolo 12, paragrafo 5, della direttiva [xxxx/yyyy].

5.           Tuttavia, in deroga al paragrafo 3, in caso di trasferimento di fondi non effettuato a partire da un conto, il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante non verifica le informazioni di cui al paragrafo 1 se l’importo non supera 1 000 EUR e non sembra collegato ad altri trasferimenti di fondi che, assieme al trasferimento in oggetto, supererebbero 1 000 EUR.

Articolo 5 Trasferimenti di fondi all’interno dell’Unione

1.           In deroga all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, quando il/i prestatore/i di servizi di pagamento dell’ordinante e del beneficiario sono stabiliti nell’Unione, al momento del trasferimento di fondi viene fornito solo il numero di conto dell’ordinante o il codice unico di identificazione dell’operazione.

2.           Nonostante il paragrafo 1, su richiesta del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o del prestatore intermediario di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante mette a disposizioni i dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario conformemente all’articolo 4, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

Articolo 6 Trasferimenti di fondi all’esterno dell’Unione

1.           Nel caso di trasferimenti raggruppati provenienti da un unico ordinante, se i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario sono stabiliti fuori dell’Unione, l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, non si applica ai singoli trasferimenti ivi raggruppati, a condizione che nel file di raggruppamento figurino i dati informativi di cui al predetto articolo e che i singoli trasferimenti siano corredati del numero di conto dell’ordinante o del codice unico di identificazione dell’operazione.

2.           In deroga all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, quando il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è stabilito fuori dell’Unione, i trasferimenti di fondi di importo pari o inferiore a 1 000 EUR sono accompagnati da:

(a) il nome dell’ordinante;

(b) il nome del beneficiario;

(c) il numero di conto sia dell’ordinante che del beneficiario o il codice unico di identificazione dell’operazione.

L’accuratezza di questi dati informativi non deve essere verificata, salvo in caso di sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

Sezione 2

Obblighi del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario

Articolo 7 Accertamento della mancanza di dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario

1.           Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è tenuto ad accertare in relazione ai dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario, che i campi del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi siano stati completati con i caratteri o i dati ammissibili nel quadro delle convenzioni di tale sistema.

2.           Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario si dota di procedure efficaci per accertare l’eventuale mancanza dei seguenti dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario:

(a) in caso di trasferimenti di fondi per i quali il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante sia stabilito nell’Unione, i dati informativi di cui all’articolo 5;

(b) in caso di trasferimenti di fondi per i quali il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante è stabilito fuori dell’Unione, i dati informativi sull’ordinante e sul beneficiario di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, e, in funzione delle esigenze, i dati informativi di cui all’articolo 14;

e

(c) in caso di trasferimenti raggruppati, se il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante è stabilito fuori dell’Unione, i dati informativi di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2 in relazione al trasferimento raggruppato.

3.           Per i trasferimenti di fondi di importo superiore a 1 000 EUR, se il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante è stabilito fuori dell’Unione, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario verifica l’identità del beneficiario se la sua identità non è stata ancora verificata.

4.           Per i trasferimenti di importo pari o inferiore a 1 000 EUR, se il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante è stabilito fuori dell’Unione, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non deve verificare i dati informativi relativi al beneficiario, salvo in caso di sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

Articolo 8 Trasferimenti di fondi per i quali i dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario mancano o sono incompleti

1.           Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario si dota di procedure efficaci basate sui rischi per stabilire quando eseguire, rifiutare o sospendere un trasferimento di fondi non accompagnato dai dati informativi richiesti relativi all’ordinante e al beneficiario e le misure opportune da adottare.

Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che nel ricevere trasferimenti di fondi si rende conto che i dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario prescritti dall’articolo 4, paragrafi 1 e 2, dall’articolo 5, paragrafo 1, e dall’articolo 6 mancano o sono incompleti, rifiuta il trasferimento oppure chiede i dati informativi completi relativi all’ordinante e al beneficiario.

2.           Se un prestatore di servizi di pagamento omette sistematicamente di fornire i prescritti dati informativi relativi all’ordinante, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario adotta provvedimenti, che possono inizialmente includere richiami e diffide, prima di respingere qualsiasi futuro trasferimento di fondi proveniente da quel prestatore di servizi o di decidere se limitare o porre fine ai suoi rapporti professionali con lo stesso.

Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario riferisce tale fatto alle autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.

Articolo 9 Valutazione e relazione

Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario tiene conto della mancanza o dell’incompletezza dei dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario quale fattore per valutare se il trasferimento di fondi, od ogni operazione correlata, dia adito a sospetti e se debba essere segnalato all’unità di informazione finanziaria.

Sezione 3

Obblighi dei prestatori intermediari di servizi di pagamento

Articolo 10 Trasmissione dei dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario assieme al trasferimento

I prestatori intermediari di servizi di pagamento provvedono affinché tutti i dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario da essi ricevuti, che accompagnano un trasferimento di fondi, siano ritrasmessi insieme al trasferimento.

Articolo 11 Accertamento della mancanza di dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario

1.           Il prestatore intermediario di servizi di pagamento è tenuto ad accertare in relazione ai dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario, che i campi del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi siano stati completati con i caratteri o i dati ammissibili nel quadro delle convenzioni di tale sistema.

2.           Il prestatore intermediario di servizi di pagamento si dota di procedure efficaci per accertare l’eventuale mancanza dei seguenti dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario:

(a) in caso di trasferimenti di fondi per i quali il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante sia stabilito nell’Unione, i dati informativi di cui all’articolo 5;

(b) in caso di trasferimenti di fondi per i quali il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante è stabilito fuori dell’Unione, i dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, o, in funzione delle esigenze, i dati informativi di cui all’articolo 14;

e

(c) in caso di trasferimenti raggruppati, se il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante è stabilito fuori dell’Unione, i dati informativi di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, in relazione al trasferimento raggruppato.

Articolo 12 Trasferimento di fondi per i quali i dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario mancano o sono incompleti

1.           Il prestatore intermediario di servizi di pagamento si dota di procedure efficaci basate sui rischi per stabilire quando eseguire, rifiutare o sospendere un trasferimento di fondi non accompagnato dai dati informativi richiesti relativi all’ordinante e al beneficiario e le opportune misure da prendere.

Se, nel ricevere trasferimenti di fondi, il prestatore intermediario di servizi di pagamento si rende conto che i dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario prescritti dall’articolo 4, paragrafi 1 e 2, dall’articolo 5, paragrafo 1, e dall’articolo 6 mancano o sono incompleti, egli rifiuta il trasferimento oppure chiede i dati informativi completi relativi all’ordinante e al beneficiario.

2.           Se un prestatore di servizi di pagamento omette sistematicamente di fornire i prescritti dati informativi relativi all’ordinante, il prestatore intermediario di servizi di pagamento adotta provvedimenti, che possono inizialmente includere richiami e diffide, prima di respingere qualsiasi futuro trasferimento di fondi proveniente da quel prestatore di servizi o di decidere se limitare o porre fine ai suoi rapporti professionali con lo stesso.

Il prestatore intermediario di servizi di pagamento riferisce il fatto alle autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.

Articolo 13 Valutazione e relazione

Il prestatore intermediario di servizi di pagamento tiene conto della mancanza o dell’incompletezza dei dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario quale fattore per valutare se il trasferimento di fondi, od ogni operazione correlata, dia adito a sospetti e se debba essere segnalato all’unità di informazione finanziaria.

Articolo 14 Limitazioni tecniche

1.           Il presente articolo si applica se il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante è stabilito fuori dell’Unione e se il prestatore intermediario di servizi di pagamento è situato nell’Unione.

2.           Salvo che il prestatore intermediario di servizi di pagamento si renda conto, nel ricevere un trasferimento di fondi, che i dati informativi relativi all’ordinante prescritti dal presente regolamento mancano o sono incompleti, egli può avvalersi, per effettuare trasferimenti di fondi a favore del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, di un sistema di pagamento dotato di limitazioni tecniche che impedisca di trasmettere insieme al trasferimento di fondi i dati informativi relativi all’ordinante.

3.           Il prestatore intermediario di servizi di pagamento che, nel ricevere un trasferimento di fondi, si rende conto che i dati informativi relativi all’ordinante prescritti dal presente regolamento mancano o sono incompleti si avvale di un sistema di pagamento dotato di limitazioni tecniche soltanto se è in grado di informarne il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, o nell’ambito di un sistema di messaggistica o di un sistema di pagamento che preveda questo tipo di comunicazione o mediante diversa procedura, purché le modalità di comunicazione siano accettate o convenute da entrambi i prestatori di servizi di pagamento.

4.           Qualora si avvalga di un sistema di pagamento dotato di limitazioni tecniche, il prestatore intermediario di servizi di pagamento, su richiesta del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, mette a disposizione di quest’ultimo, entro tre giorni lavorativi dalla richiesta, tutti i dati informativi relativi all’ordinante da lui ricevuti, che siano completi o no.

CAPO III

COOPERAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI

Articolo 15

Obblighi di cooperazione

Quando le autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo nello Stato membro nel quale sono stabiliti i prestatori di servizi di pagamento rivolgono loro richieste riguardanti i dati informativi stabiliti nel presente regolamento, i prestatori di servizi di pagamento forniscono risposte esaurienti e sollecite, nel rispetto delle regole procedurali previste nel diritto nazionale del rispettivo Stato membro.

Articolo 16 Conservazione dei dati

Il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario conservano per cinque anni tutti i dati informativi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7. Nei casi di cui all’articolo 14, paragrafi 2 e 3, il prestatore intermediario di servizi di pagamento conserva per cinque anni tutti i dati informativi da lui ricevuti. Alla scadenza del termine, i dati personali devono essere cancellati, salvo disposizione contraria del diritto nazionale, il quale può fissare i casi in cui i prestatori di servizi di pagamento possono o devono conservare ancora i dati. Gli Stati membri possono autorizzare o imporre un periodo più lungo di conservazione solo se necessario per prevenire, investigare o individuare i casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Il periodo massimo di conservazione dopo l’esecuzione del trasferimento di fondi non può superare i dieci anni.

CAPO IV

SANZIONI E MONITORAGGIO

Articolo 17 Sanzioni

1.           Gli Stati membri stabiliscono norme riguardanti le misure e le sanzioni amministrative applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.           Gli Stati membri assicurano che, quando gli obblighi si applicano ai prestatori di servizi di pagamento, in caso di violazione possano essere applicate sanzioni ai membri dell’organo di gestione e a ogni altro soggetto responsabile della violazione ai sensi del diritto nazionale.

3.           Entro [24 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri notificano alla Commissione e al comitato congiunto ABE, AEAP, AESFEM le norme di cui al paragrafo 1. Essi ne comunicano senza indugio, alla Commissione e al comitato congiunto ABE, AEAP, AESFEM, ogni successiva modifica.

4.           Alle autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di indagine necessari per l’esercizio delle loro funzioni. Nell’esercizio dei loro poteri sanzionatori, le autorità competenti cooperano strettamente per assicurare che le sanzioni o le misure producano i risultati voluti e per coordinare la loro azione nei casi transfrontalieri.

Articolo 18 Disposizioni specifiche

1.           Il presente articolo si applica alle seguenti violazioni:

(a) ripetuta mancata inclusione delle informazioni relative all’ordinante e al beneficiario richieste, in violazione degli articoli 4, 5 e 6;

(b) grave violazione da parte dei prestatori di servizi di pagamento dell’obbligo di conservazione di cui all’articolo 16;

(c) mancata applicazione da parte del prestatore di servizi di pagamento di politiche e procedure efficaci basate sui rischi come richiesto dagli articoli 8 e 12.

2.           Nei casi di cui al paragrafo 1, le misure e le sanzioni amministrative che possono essere applicate includono almeno quanto segue:

(a) una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica e la natura della violazione;

(b) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;

(c) per il prestatore di servizi di pagamento, la revoca dell’autorizzazione concessagli;

(d) per i membri dell’organo di gestione del prestatore di servizi di pagamento o per ogni altra persona fisica ritenuta responsabile, l’interdizione temporanea dall’esercizio di funzioni in seno al prestatore di servizi di pagamento;

(e) per le persone giuridiche, sanzioni amministrative pecuniarie fino al 10% del fatturato complessivo annuo della persona giuridica nell’esercizio finanziario precedente; se la persona giuridica è una filiazione di un’impresa madre, il fatturato complessivo annuo pertinente è il fatturato complessivo annuo risultante nel conto consolidato dell’impresa madre capogruppo nell’esercizio finanziario precedente;

(f) per le persone fisiche, sanzioni amministrative pecuniarie fino a 5 000 000 di EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, il corrispondente valore in valuta nazionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

(g) sanzioni amministrative pecuniarie pari fino al doppio dell’importo dei profitti realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando questi possono essere determinati.

Articolo 19 Pubblicazione delle sanzioni

Le sanzioni e misure amministrative imposte nei casi di cui all’articolo 17 e all’articolo 18, paragrafo 1, sono pubblicate immediatamente, assieme alle informazioni relative al tipo e alla natura della violazione e all’identità dei soggetti che ne sono responsabili, a meno che tale pubblicazione metta gravemente a rischio la stabilità dei mercati finanziari.

Nel caso in cui la pubblicazione possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte, le autorità competenti pubblicano le sanzioni in forma anonima.

Articolo 20 Applicazione delle sanzioni da parte delle autorità competenti

Per stabilire il tipo di sanzione o misura amministrativa e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le autorità competenti prendono in considerazione tutte le circostanze pertinenti, tra cui:

(a) la gravità e la durata della violazione;

(b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile;

(c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, quale risulta dal fatturato complessivo della persona giuridica responsabile o dal reddito annuo della persona fisica responsabile;

(d) l’entità dei profitti realizzati o delle perdite evitate da parte della persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati;

(e) le perdite subite dai terzi a causa dalla violazione, nella misura in cui possano essere determinate;

(f) il livello di collaborazione della persona fisica o giuridica responsabile con l’autorità competente;

(g) precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile.

Articolo 21 Segnalazione delle violazioni

1.           Gli Stati membri stabiliscono meccanismi efficaci al fine di incoraggiare la segnalazione alle autorità competenti delle violazioni delle disposizioni del presente regolamento.

2.           I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno:

(a) procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e per il relativo seguito;

(b) un’adeguata protezione di quanti segnalano violazioni potenziali o effettive;

(c) la protezione dei dati personali concernenti sia la persona che segnala le violazioni sia la persona fisica sospettata di essere responsabile della violazione, conformemente ai principi stabiliti dalla direttiva 95/46/CE.

3.           I prestatori di servizi di pagamento dispongono di procedure adeguate affinché i propri dipendenti possano segnalare violazioni a livello interno avvalendosi di uno specifico canale.

Articolo 22 Monitoraggio

Gli Stati membri esigono dalle autorità competenti un monitoraggio efficace e l’adozione delle misure necessarie per garantire la conformità con i requisiti del presente regolamento.

CAPO V

COMPETENZE DI ESECUZIONE

Articolo 23 Procedura di comitato

1.           La Commissione è assistita dal comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo (di seguito “il comitato”). Il comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.           Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO VI

DEROGHE

Articolo 24 Accordi con territori e paesi di cui all’articolo 355 del trattato

1.           La Commissione può autorizzare gli Stati membri a concludere accordi che permettano deroghe al presente regolamento con un paese o territorio non facente parte del territorio dell’Unione, quale è definito all’articolo 355 del trattato, allo scopo di consentire che i trasferimenti di fondi tra quel paese o territorio e lo Stato membro interessato siano considerati alla stessa stregua di trasferimenti di fondi all’interno di quello Stato membro.

Simili accordi possono essere autorizzati soltanto se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

(a) il paese o il territorio in questione è membro di un’unione monetaria con lo Stato membro interessato, rientra nella sua area monetaria o ha firmato una convenzione monetaria con l’Unione, rappresentata da uno Stato membro;

(b) i prestatori di servizi di pagamento nel paese o nel territorio in questione partecipano direttamente o indirettamente ai sistemi di pagamento e di regolamento in tale Stato membro;

e

(c) il paese o il territorio in questione impone ai prestatori di servizi di pagamento sottoposti alla sua giurisdizione di applicare le medesime regole stabilite a norma del presente regolamento.

2.           Lo Stato membro che desidera concludere un accordo ai sensi del paragrafo 1, ne presenta domanda alla Commissione, inviandole tutte le informazioni necessarie.

Quando la Commissione riceve la domanda di uno Stato membro, i trasferimenti di fondi tra quello Stato membro e il paese o territorio in questione vengono considerati provvisoriamente come effettuati all’interno di quello Stato membro, finché non si giunga a una decisione secondo la procedura stabilita nel presente articolo.

Se la Commissione ritiene di non disporre di tutte le informazioni necessarie, prende contatto con lo Stato membro interessato entro due mesi dalla data alla quale essa ha ricevuto la domanda e indica quali altre informazioni sono necessarie.

Quando la Commissione ha ricevuto tutte le informazioni che essa ritiene necessarie per valutare la domanda, entro un mese ne invia notifica allo Stato membro richiedente e trasmette la domanda agli altri Stati membri.

3.           Entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 2, quarto comma, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2, se autorizzare lo Stato membro interessato a concludere l’accordo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

In ogni caso, la decisione di cui al primo comma va adottata entro diciotto mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25 Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1781/2006 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato.

Articolo 26 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere da [data coincidente con la data di attuazione della direttiva xxxx/yyyy].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo,

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

ALLEGATO

Tavola di concordanza di cui all’articolo 25.

Regolamento (CE) n. 1781/2006 || Presente regolamento

Articolo 1 || Articolo 1

Articolo 2 || Articolo 2

Articolo 3 || Articolo 3

Articolo 4 || Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 5 || Articolo 4

Articolo 6 || Articolo 5

Articolo 7 || Articolo 7

Articolo 8 || Articolo 7

Articolo 9 || Articolo 8

Articolo 10 || Articolo 9

Articolo 11 || Articolo 16

Articolo 12 || Articolo 10

|| Articolo 11

|| Articolo 12

|| Articolo 13

Articolo 13 || Articolo 14

Articolo 14 || Articolo 15

Articolo 15 || Articoli da 17 a 22

Articolo 16 || Articolo 23

Articolo 17 || Articolo 24

Articolo 18 || -

Articolo 19 || -

|| Articolo 25

Articolo 20 || Articolo 26

[1]               GU L 345 dell’8.12.2006, pag. 1.

[2]               Il GAFI, organismo internazionale istituito dal vertice di Parigi del G7 nel 1989, è considerato il riferimento internazionale nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

[3]               GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

[4]               GU L 214 del 4.8.2006, pag. 29.

[5]               COM(2010) 673 definitivo.

[6]               COM(2012) 10 definitivo e COM(2012) 11 definitivo.

[7]               COM(2010) 716 definitivo.

[8]               La relazione della Commissione, le risposte dei portatori di interesse e il documento di feedback sono disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/index_en.htm.

[9]               Lo studio è disponibile all’indirizzo http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/index_en.htm.

[10]             Ibidem.

[11]             La valutazione di impatto è disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/index_en.htm.

[12]               GU C […] del […], pag. […].

[13]               GU C […] del […], pag. […].

[14]               GU C […] del […], pag. […].

[15]               http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/08/st11/st11778-re01.it08.pdf.

[16]               GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

[17]               GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

[18]               GU L [...] del [...], pag. [...].

[19]               GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

[20]               GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11.

[21]             GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22.

[22]             GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.

[23]             COM(2010) 716 definitivo.

[24]             GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.