COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO relativa all’applicazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali Raggiungere un livello elevato di tutela dei consumatori Rafforzare la fiducia nel mercato interno /* COM/2013/0138 final */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO relativa all’applicazione della direttiva
sulle pratiche commerciali sleali
Raggiungere un livello elevato di tutela dei consumatori
Rafforzare la fiducia nel mercato interno 1. INTRODUZIONE La direttiva 2005/29/CE sulle pratiche
commerciali sleali[1]
(di seguito, “la direttiva”) è stata adottata l’11 maggio 2005 per aiutare i
consumatori a trarre beneficio dal mercato interno eliminando gli ostacoli
normativi originati dalle divergenze tra norme nazionali che scoraggiavano le
imprese dall’offrire i propri prodotti e minavano la fiducia dei consumatori ad
acquistare in altri paesi dell’Unione europea. La direttiva costituisce il principale quadro normativo
generale dell’Unione in materia di pubblicità ingannevole e di altre pratiche
sleali nelle operazioni commerciali tra imprese e consumatori ed ha un ampio
campo d’applicazione che copre tutte le operazioni commerciali tra imprese e
consumatori (“B2C”) in tutti i settori, non solo nella fase di pubblicità o
commercializzazione di un’operazione, ma anche “…durante e dopo un’operazione
commerciale relativa a un prodotto”[2]. La direttiva stabilisce un elevato livello di
tutela dei consumatori in tutti i settori: funge da “rete di sicurezza”
disciplinando situazioni non regolamentate da altre norme settoriali dell’Unione.
Garantisce che i consumatori non siano tratti in inganno o sottoposti ad un
marketing aggressivo e che le qualità vantate dai professionisti nell’Unione
siano chiare, accurate e comprovate, permettendo in tal modo ai consumatori di
fare scelte informate ed appropriate. Unitamente ad altri atti legislativi del
mercato interno[3]
e al regolamento sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione
della normativa che tutela i consumatori (“regolamento sulla cooperazione per
la tutela dei consumatori”)[4],
la direttiva sulle pratiche commerciali sleali contribuisce a garantire
trasparenza nel mercato e a prevenire la concorrenza sleale nell’UE. Le sue
norme sono state attuate da tutti gli Stati membri nelle rispettive
legislazioni nazionali. La presente comunicazione descrive le
principali conclusioni che possono trarsi in base al primo periodo di
esperienza di applicazione della direttiva, ai sensi di quanto previsto dall’articolo
18, e definisce il tipo d’intervento necessario per massimizzare i benefici
della direttiva ai fini dell’integrazione del mercato unico e della tutela dei
consumatori. Insieme alla comunicazione, è pubblicata una relazione[5] contenente informazioni
dettagliate sull’applicazione della direttiva negli Stati membri. Il documento
rientra nell’agenda europea dei consumatori[6],
che mira ad incentivare la partecipazione e la fiducia dei consumatori nel mercato,
stimolando così anche la crescita. La spesa dei consumatori rappresenta il 56%
del PIL dell’UE ed è essenziale per raggiungere l’obiettivo di una crescita
intelligente, inclusiva e sostenibile. Come si legge nell’agenda, stimolare
questa domanda può contribuire in modo determinante a far uscire l’UE dalla
crisi. Per far sì che ciò accada, bisogna sfruttare
le potenzialità del mercato unico. I dati mostrano che i consumatori che
acquistano online nei paesi dell’UE hanno una scelta di prodotti 16 volte più
ampia, ma che il 60% di loro non utilizza questo canale. In ragione di questa
riluttanza, non approfittano della varietà di scelta e delle differenze di prezzo
esistenti nel mercato unico. Azioni strategiche tese a rafforzare la
fiducia dei consumatori negli acquisti transfrontalieri online possono dare un
forte impulso alla crescita economica in Europa. 2. VALUTAZIONE DEI VANTAGGI
DELLA DIRETTIVA 2.1. Conseguire un livello elevato
di tutela dei consumatori e parità di condizioni per i professionisti La prima esperienza in merito all’applicazione
della direttiva ne mostra il considerevole contributo ad una migliore tutela
dei consumatori, sia all’interno di ciascuno Stato membro che in situazioni
transfrontaliere, e alla protezione delle attività legittime da quelle dei
rispettivi concorrenti che non rispettano le regole. I benefici della direttiva derivano
principalmente da due delle sue particolari caratteristiche, segnatamente il
suo carattere di “rete di sicurezza” orizzontale e la combinazione di norme di
principio con una “lista nera” di divieti specifici per alcune pratiche sleali. Le norme di principio della direttiva hanno
consentito alle autorità nazionali di stare al passo con prodotti, servizi e
tecniche di vendita in rapida evoluzione. Esse funzionano come norme “di
chiusura” che stabiliscono criteri da usare, con una certa flessibilità, per
impedire comportamenti sleali che non sono vietati da disposizioni specifiche. Dal canto suo, la “lista nera” delle pratiche
vietate in qualunque circostanza ha dotato le autorità nazionali di uno
strumento efficace contro pratiche sleali comuni come la pubblicità
propagandistica, le offerte falsamente gratuite, la pubblicità nascosta e
specificatamente diretta ai bambini. Di seguito sono riportati alcuni esempi di
pratiche vietate ai sensi della direttiva. Attirare i consumatori presso i locali
del professionista o sul suo sito web offrendo prodotti o servizi che non
possono essere forniti (“bait advertising” o pubblicità propagandistica) Sabine (Germania) ha trovato un annuncio in
una rivista che offre una promozione speciale: “Vola a Barcellona a solo 1€!”.
Quando però ha tentato di prenotare il volo online i prezzi erano molto più
alti; contattando il servizio clienti della compagnia, ha scoperto che
il prezzo ridotto era valido solo per pochi posti e la maggior parte dei
clienti non ha potuto approfittare di quell’offerta. La direttiva sulle pratiche commerciali sleali vieta la pratica di
offrire un prodotto ad un dato prezzo senza indicare chiaramente che la sua
disponibilità può essere limitata rispetto all’entità della pubblicità e al
prezzo offerto. Offerte falsamente gratuite Mari, (Estonia) ha ricevuto da un rivenditore online di prodotti di
bellezza la seguente e‑mail: “Chiama subito e avrai GRATIS il tuo regalo, un
paio di occhiali da sole firmati!”. Quando ha chiamato, è stata informata
che l’offerta era valida solo per ordini di importo pari o superiore a 2 000
EUR. La direttiva vieta ad un professionista di definire falsamente un
prodotto come gratuito laddove, in realtà, il consumatore deve sostenere un
costo ulteriore rispetto a quello di rispondere alla pratica commerciale o al
pagamento per farsi recapitare l’articolo. Ostacoli al cambio Filip decide di cambiare la sua polizza di assicurazione sulla casa e
di concludere un contratto più conveniente con una nuova impresa assicuratrice.
Chiamando il suo assicuratore, si sente dire che deve compilare vari moduli al
fine di risolvere il contratto in vigore. Sfortunatamente, ci vorranno più di
due settimane perché possano (o vogliano) fornirgli i moduli in questione e la
persona al telefono aggiunge che occorreranno più di tre mesi per evadere la
pratica. Filip, frustrato, rinuncia. Tanta fatica per niente. Secondo la direttiva, i professionisti non possono imporre alcun
ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, qualora un consumatore intenda
esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto
o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista. Esortazione diretta a bambini Alain è sorpreso quando sua figlia improvvisamente inizia ad assillarlo
perché le compri una collezione di film con il suo personaggio preferito. Alain
capisce cosa è successo quando nota una pubblicità televisiva per la vendita di
film, che dice: “Il tuo libro preferito è ora disponibile in DVD – chiedi a
papà di comprarlo per te!” Ai sensi della direttiva, costituisce una pratica sleale l’esortazione,
da parte dei rivenditori verso i bambini, affinché chiedano ad un adulto di
acquistare i prodotti pubblicizzati. Questo divieto vale per qualunque mezzo di
comunicazione, compresa la pubblicità televisiva e via internet. Grazie alla direttiva sulle pratiche
commerciali sleali, i garanti nazionali della tutela dei consumatori hanno
potuto tenere a freno e sanzionare una vasta gamma di pratiche commerciali
sleali, comprese le indicazioni ecologiche ingannevoli e le pratiche
aggressive[7]. Tuttavia: –
i portatori d’interessi sostengono che, malgrado il
vigente quadro giuridico, le indicazioni ecologiche (come ad esempio “rispettoso
dell’ambiente”, “biodegradabile”, “sostenibile” e “naturale”) ancora non
vengono usate in modo responsabile e sono spesso molto generiche, vaghe e
indefinite. Le associazioni di consumatori riferiscono che è inoltre difficile
verificare la fondatezza di tali indicazioni, specie per energia, cosmetici,
autoveicoli e detergenti; –
alcuni Stati membri riferiscono di pratiche
aggressive dirette ai bambini (nel settore dei giochi online) e agli anziani.
Occorre maggiore impegno per potenziare l’applicazione della direttiva rispetto
ad alcune categorie di consumatori vulnerabili che si trovano in situazioni di
fragilità. In particolare, occorre assicurare che, tenuto conto anche del
progressivo invecchiamento della popolazione, i consumatori vulnerabili siano
tutelati dai rischi che derivano dagli effetti della crisi economica e dalla
complessità dei mercati digitali. 2.2. Rafforzare la fiducia nel
mercato unico Sostituendo le normative divergenti degli
Stati membri in materia di pratiche commerciali sleali, con un unico insieme di
norme, la direttiva ha semplificato il quadro regolamentare e contribuito a
rimuovere gli ostacoli al commercio transfrontaliero. La direttiva è stata anche largamente usata
per trattare casi transfrontalieri: quasi il 50% delle domande di assistenza
reciproca trattate dalla rete di cooperazione[8]
per la tutela dei consumatori negli ultimi cinque anni (richieste di
informazioni, segnalazioni e richieste di misure di esecuzione) ha riguardato
violazioni della direttiva sulle pratiche commerciali sleali. Inoltre, la rete
di cooperazione ha compiuto varie azioni di vigilanza congiunta (“sweeps”)
fondandosi sulle disposizioni della direttiva (prodotti/servizi digitali, siti
web di vendita di biglietti aerei, servizi di telefonia mobile online, siti web
di vendita al consumo di beni elettronici)[9]. Gran parte della Direttiva ha come obiettivo
assicurare che le informazioni relative alle caratteristiche principali di un
prodotto o servizio, al prezzo e alle clausole fondamentali siano fornite ai
consumatori in modo veritiero, completo e tempestivo, affinché i consumatori
possano più facilmente capire e confrontare le offerte, e le tecniche di
commercializzazione e di pubblicità siano sviluppate secondo questi canoni. La pubblicità svolge un ruolo cruciale nel
funzionamento del mercato unico e costituisce lo strumento principale delle
imprese per vendere i loro prodotti e servizi al di là dei propri confini. La
pubblicità consente alle imprese di differenziarsi apertamente: stimola la
concorrenza, fa calare i prezzi e migliorare la qualità. Nella recente comunicazione sul commercio
elettronico, è stato riconosciuto che un’informazione accurata e più
trasparente in relazione alle offerte nazionali e transfrontaliere rappresenta
uno dei fattori chiave per rafforzare la fiducia dei consumatori e incoraggiare
i rivenditori a vendere online[10]. Dati recenti rivelano che, rispetto al 2006
quando la direttiva non era ancora stata recepita negli Stati membri, sono
aumentati i consumatori interessati ad effettuare acquisti transfrontalieri (52%,
+19 punti percentuali) e intenzionati a spendere denaro al di là delle
frontiere (18%, +5 punti percentuali)[11].
Si deve anche alla direttiva sulle pratiche commerciali sleali se si è diffuso
questo atteggiamento di maggiore apertura tra i consumatori europei, dato che è
uno dei principali strumenti dell’UE pensati per rafforzare la fiducia e
stimolare il commercio transfrontaliero. Tuttavia, va preso atto del fatto che
la crescita degli acquisti online transfrontalieri è di gran lunga inferiore
rispetto a quella degli acquisti online nazionali, e pertanto occorre fare di
più. I servizi finanziari e il mercato
immobiliare sono settori critici, a causa della loro
complessità e dei gravi rischi connaturati. In questi settori sono state
riscontrate varie pratiche sleali, come la mancanza di informazioni essenziali
nella fase della pubblicità e la descrizione ingannevole dei prodotti. La
maggior parte degli Stati membri hanno adottato norme nazionali che danno ai
consumatori garanzie aggiuntive e complementari rispetto a quelle disposte
dalla direttiva sulle pratiche commerciali sleali. I risultati dell’indagine
rivelano che, al momento, non è opportuno eliminare la possibilità per gli
Stati membri, prevista in questi specifici settori, di andare oltre il livello
di armonizzazione definito dalla direttiva[12]. 2.3. Applicazione adeguata ed
efficace della direttiva Complessivamente, il quadro giuridico della
direttiva sulle pratiche commerciali sleali si sta dimostrando adeguato per
valutare la lealtà delle nuove pratiche online che si stanno sviluppando
parallelamente alle tecniche di pubblicità e vendita, come il confronto dei
prezzi e i siti web di prenotazione collettiva, o ad esempio, relativamente
alla presenza crescente della pubblicità nei social networks. In generale, gli Stati membri e i portatori d’interessi
considerano adeguata ed efficace l’applicazione nazionale della direttiva ma
osservano che le scarse risorse, la complessità o la lunghezza delle procedure
interne e la mancanza di sanzioni deterrenti rischiano di comprometterla. Nei casi di pratiche commerciali sleali
transfrontaliere, dare una risposta rapida ed efficiente è una vera sfida per
le autorità responsabili dell’applicazione. Gli effetti si sentono anche sull’applicazione
delle norme a livello transfrontaliero e, come dimostrano i risultati della
consultazione, sono diventati visibili nell’ambito della cooperazione
amministrativa fondata sul regolamento sulla cooperazione per la tutela dei
consumatori. L’esperienza in materia di applicazione
conferma che uno dei maggiori problemi relativi agli strumenti di controllo a
disposizione dei clienti, e specialmente ai siti di confronto dei prezzi,
è che questi non mostrano chiaramente l’identità del professionista che li
gestisce e/o se i rivenditori pagano perché i loro prodotti e servizi vi
appaiano (ossia, se il sito sia o meno sponsorizzato). Le reazioni dei portatori d’interessi
suggeriscono che spesso nelle offerte commerciali viene trascurato l’obbligo di
fornire informazioni chiare e complete in merito ai prezzi, specialmente nel settore
dei viaggi e dei trasporti. In entrambi i casi, i portatori d’interessi
non chiedono misure legislative, ma un intervento più severo e coerente per far
rispettare la legge. 3. PRIORITÀ FONDAMENTALI PER UN
FUTURO INTERVENTO Conformemente a quanto descritto nell’agenda
europea dei consumatori e nella comunicazione della Commissione “Una governance
migliore per il mercato unico”[13],
assicurare una migliore attuazione ed applicazione delle norme vigenti dà
risultati immediati per la crescita e l’occupazione. In questo quadro, la direttiva ha un ruolo
cruciale da svolgere e la Commissione ha individuato nei settori del commercio
al dettaglio (compreso il commercio elettronico), dei viaggi e dei trasporti,
dei servizi finanziari, dell’energia e della sostenibilità, le priorità per
liberare il potenziale di crescita del mercato unico[14]. Per garantire che la direttiva mantenga un
livello elevato di tutela dei consumatori e porti i suoi benefici tipici del
mercato interno, occorre intensificare l’applicazione nazionale e rafforzare
la cooperazione nell’applicazione transfrontaliera, in special modo nei
casi di pratiche sleali che si manifestano simultaneamente in più Stati membri.
In questi casi, è fondamentale un coordinamento efficiente tra la Commissione,
le autorità nazionali, le associazioni di consumatori e le imprese per
affrontare le pratiche con effetti a livello di Unione[15]. La necessità di potenziare l’applicazione sia
a livello nazionale che transfrontaliero comporta che il ruolo della
Commissione sia più incisivo, unendo le forze con gli Stati membri e
sostenendoli nell’applicazione della direttiva in tutta l’UE. A questo
proposito, la Commissione esaminerà in che modo, conformemente ai trattati,
possa svolgere un ruolo più attivo nell’incoraggiare l’applicazione coerente
della direttiva, in particolare rispetto a pratiche sleali aventi una
dimensione transfrontaliera quali ad esempio quelle poste in essere online e
che pongono problemi comuni alle autorità di contrasto. È fondamentale promuovere
prassi convergenti nell’attuazione della direttiva per assicurare ai
professionisti parità di condizioni, specie quando operano in un contesto
transfrontaliero, e fondamentalmente per garantire un livello elevato di tutela
dei consumatori in tutta Europa. 3.1. Garantire la piena conformità
dei diritti nazionali alla direttiva Nella sua qualità di custode dei trattati, la
Commissione continuerà a monitorare attentamente il recepimento e l’applicazione
corretta della direttiva in tutti gli Stati membri. Effettuerà controlli di
conformità e condurrà revisioni approfondite per verificare come le norme
funzionano in concreto e definirà, se del caso, interventi correttivi. L’attuale
analisi indica che in vari Stati membri esistono ancora divergenze tra il
diritto nazionale e la direttiva. I servizi della Commissione sono in contatto
con gli Stati membri interessati. Se uno Stato membro non si conforma ai propri
obblighi di recepimento e applicazione, la Commissione adotterà le iniziative
necessarie ai sensi dell’articolo 258 del TFUE. 3.2. Garantire l’applicazione
uniforme e adeguata della direttiva negli Stati membri Per far sì che la
direttiva sia applicata in modo appropriato e coerente, la Commissione: ·
svilupperà ulteriormente la guida in risposta alle indicazioni ricevute dalle autorità responsabili
nazionali e da altri portatori d’interessi, all’emergere di nuove pratiche
(anche online) e agli sviluppi giurisprudenziali nazionali e dell’Unione[16]; ·
migliorerà, amplierà e aggiornerà la banca dati
della direttiva sulle pratiche commerciali sleali[17]. 3.3. Aumentare il controllo dell’applicazione
e la cooperazione amministrativa tra Stati membri Tenendo conto dei contributi ricevuti dagli
Stati membri e dai portatori d’interessi oltre che dei dati disponibili, la
Commissione ha identificato i settori chiave in cui sono stati registrati
perdite e mancate opportunità per i consumatori e in cui è maggiore il
potenziale di crescita del mercato unico. In questi settori la Commissione lancerà
iniziative specifiche tese a rafforzare l’applicazione, conformemente agli
obiettivi definiti nell’agenda europea dei consumatori. La Commissione intende adottare le seguenti misure: Ø istituire seminari tematici periodici tra autorità nazionali di controllo e organizzare formazioni per i soggetti preposti all’applicazione e per i magistrati; Ø rafforzare l’efficienza della rete di cooperazione per la protezione dei consumatori e continuare a promuovere azioni di contrasto coordinate (“sweeps”); Ø sviluppare la guida e condividere le migliori prassi con gli Stati membri; Ø stabilire, in cooperazione con gli Stati membri, indicatori di applicazione specifici alla direttiva sulle pratiche commerciali sleali, che identifichino carenze e lacune che richiedono un ulteriore intervento d’indagine o correttivo. Queste misure si concentreranno sui seguenti settori chiave: Ø viaggi e trasporti Ø mercati digitali/online Ø indicazioni ecologiche Ø servizi finanziari Ø beni immobili In tutti questi settori saranno prese in particolare considerazione le pratiche dirette a consumatori vulnerabili, specialmente anziani e bambini. 3.4. Monitorare gli sviluppi del
mercato e sensibilizzare il pubblico La Commissione
monitorerà attentamente gli sviluppi del mercato per far sì che il quadro
regolamentare continui a garantire un livello elevato di protezione dei
consumatori nei loro acquisti nazionali e transfrontalieri. Sarà verificata in
modo specifico la capacità del quadro giuridico di tenere il passo con la
rapida evoluzione delle tecniche di marketing e di vendita, dei prodotti e dei
sevizi nell’ambiente online. Oltre ad un’applicazione
potenziata, sono importanti le iniziative di sensibilizzazione che mettano i
consumatori in condizioni di esercitare appieno i loro diritti. Nel 2013, nel
quadro dell’Anno europeo dei cittadini, verrà lanciata una campagna in tutta
l’Unione europea per incrementare la conoscenza dei diritti dei
consumatori, compresi quelli tutelati dalla direttiva sulle pratiche
commerciali sleali, in stretta collaborazione con tutte le parti interessate,
tra cui le imprese e le associazioni di consumatori. 4. CONCLUSIONI La direttiva sulle
pratiche commerciali sleali sta dando prova di essere uno strumento valido per
migliorare le condizioni dei consumatori. Ha semplificato il quadro regolamentare
e contribuito ad eliminare ostacoli al commercio transfrontaliero. L’esperienza
ha mostrato l’utilità e la flessibilità di questa normativa orizzontale e
basata su norme di principio. Il quadro regolamentare semplificato facilita le
imprese che vogliano operare al di là delle frontiere e consente loro e ai
consumatori di beneficiare sempre più del potenziale inutilizzato del mercato
interno. La Commissione
ritiene che non sia appropriato in questa fase modificare la direttiva, non da
ultimo perché l’esperienza della sua applicazione negli Stati membri non si è
ancora protratta a sufficienza per un insieme di norme di questa portata. La
Commissione si concentrerà ora sulla coerenza della sua attuazione, prendendo
iniziative concrete affinché l’applicazione sia più efficiente in settori
fondamentali, a beneficio della fiducia dei consumatori e della crescita. [1] Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra
imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE
del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio. [2] Articolo 3, paragrafo 1, della direttiva. [3] Ad esempio, la direttiva 2000/31/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti
giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il
commercio elettronico, nel mercato interno (“Direttiva sul commercio
elettronico”); e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori. [4] Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità
nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori
(“Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori”). [5] Si veda la relazione che accompagna la presente
comunicazione “First Report on the application of Directive 2005/29/EC
concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal
market (‘Unfair Commercial
Practices Directive’)”. [6] Si veda la comunicazione “Un’agenda europea dei
consumatori - Stimolare la fiducia e la crescita”, COM(2012) 225 final del 22.5.2012,
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/index_it.htm. [7] Si veda la sezione 4, relativa al rispetto delle norme,
della relazione sull’applicazione della direttiva che accompagna la presente
comunicazione. [8] Il regolamento n. 2006/2004 sulla cooperazione per
la tutela dei consumatori ha istituito un quadro che consente alle autorità
responsabili di lavorare insieme per porre fine a pratiche commerciali
transfrontaliere che violano le norme a tutela dei consumatori. Dal 2007, la
rete di cooperazione per la protezione dei consumatori si è occupata di casi
che riguardano violazioni della direttiva sulle pratiche commerciali sleali. [9] http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/index_en.htm [10] Si veda il documento di lavoro dei servizi della
Commissione “Bringing e-commerce benefits to consumers”, che accompagna
la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Un quadro
coerente per rafforzare la fiducia nel mercato unico digitale del commercio
elettronico e dei servizi on-line” (COM(2011) 942 final dell’11.1.2012,
http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/communication_2012_en.htm. [11] Si veda il Flash Eurobarometro 332 Consumers’
attitudes towards cross-border trade and consumer protection, maggio 2012,
pag. 8 (http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_332_en.pdf). Una crescente proporzione di consumatori, il
50%, è intenzionata ad acquistare beni o servizi usando un’altra lingua dell’UE
(+17 punti percentuali rispetto al 2006). La percentuale di coloro che si
dicono totalmente contrari all’idea di acquistare in un’altra lingua è scesa
dal 42% nel 2008 al 30% nel 2011. Anche la proporzione degli europei che dicono
di sapere dove trovare informazioni e assistenza in merito agli acquisti
transfrontalieri è aumentata significativamente: dal 24% nel 2006 al 39% nel 2011. [12] Si veda l’articolo 3, paragrafo 9, della direttiva sulle
pratiche commerciali sleali e lo Studio sull’applicazione della direttiva sulle
pratiche commerciali sleali ai servizi finanziari e ai beni immobili, condotto
da Civic Consulting per conto della Commissione europea, DG Giustizia,
disponibile alla pagina web: http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/document. [13] Si
veda la comunicazione della Commissione europea “Una migliore governance per il
mercato unico” (COM(2012 259)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0259:FIN:IT:PDF [14] Si veda l’agenda europea dei consumatori. [15] Si veda la relazione sull’applicazione della direttiva che
accompagna la presente comunicazione, sezione 3.3.3, ad esempio riguardo alla
decisione dell’autorità antitrust italiana (AGCM) PS7256 – Comet-Apple
Prodotti in Garanzia, Provvedimento n. 23193 del 27 dicembre 2011. [16] Tra l’altro, la Commissione intende sviluppare
ulteriormente la sua guida sulle indicazioni ingannevoli in materia ambientale,
in base ai risultati di uno specifico studio da realizzare nel corso del 2013 e
al lavoro in corso sul piano d’azione “Produzione e consumo sostenibili”. [17] Si veda il sito https://webgate.ec.europa.eu/ucp/. Questa banca dati si basa sulla decisione
n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006,
che istituisce un programma d’azione comunitaria in materia di politica dei
consumatori (2007-2013).