52013DC0111

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sui progressi compiuti nell'attuazione del regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (E-PRTR) /* COM/2013/0111 final */


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sui progressi compiuti nell'attuazione del regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (E-PRTR)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

INDICE

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sui progressi compiuti nell'attuazione del regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (E-PRTR)...................................................................................

1........... Contesto e introduzione.................................................................................................. 3

2........... Informazioni relative alla presente valutazione................................................................... 3

3........... Stato di attuazione del regolamento a livello dell'UE......................................................... 4

3.1........ Sito Internet dell'E-PRTR............................................................................................... 4

3.2........ Flusso dei dati e garanzia della qualità a livello dell'UE..................................................... 5

3.3........ Orientamenti della Commissione...................................................................................... 6

4........... Stato di attuazione dell'E-PRTR a livello di Stati membri.................................................. 6

4.1........ Aspetti generali............................................................................................................... 6

4.2........ Emissioni nell'aria............................................................................................................ 7

4.3........ Emissioni e trasferimenti nell'acqua.................................................................................. 7

4.4........ Emissioni nel suolo.......................................................................................................... 7

4.5........ Trasferimenti di rifiuti....................................................................................................... 8

5........... Margine di ulteriore miglioramento dell'attuazione dell'E-PRTR........................................ 8

5.1........ Aumento della qualità dei dati e della fiducia degli utilizzatori............................................ 8

5.2........ Miglioramento dell'utilizzo e dello scambio dei dati........................................................... 9

5.3........ Esame ulteriore della base giuridica dell'E-PRTR e collegamenti con altri atti legislativi.... 10

6........... Conclusioni................................................................................................................... 10

1.           Contesto e introduzione

I registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti consentono al pubblico di accedere alle informazioni sulle emissioni[1] e sui trasferimenti fuori sito[2] di sostanze inquinanti e rifiuti, nonché sulle principali evoluzioni in atto nei settori più inquinanti. In questo modo, sono in grado di assistere i responsabili in campo decisionale pubblici e privati nella definizione di priorità relative a strategie di riduzione delle emissioni efficaci sotto il profilo dei costi e nella dimostrazione dei progressi compiuti nella riduzione dell'inquinamento. Tali registri possono essere altresì di aiuto nel controllare i progressi compiuti e la conformità a taluni obblighi o accordi nazionali, dell'UE o internazionali.

Il regolamento (CE) n. 166/2006 ha istituito il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (European Pollutant Release and Transfer Register, E-PRTR) che attua il protocollo UNECE sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (Pollutant Release and Transfer Registers, PRTR) alla convenzione di Århus[3] nell'Unione europea. Il protocollo si basa sul registro europeo delle emissioni inquinanti (European Pollutant Emission Register, EPER), precedentemente istituito nel 2000, e ne amplia il campo di applicazione.

Il principale obiettivo del registro E-PRTR è garantire al pubblico l'accesso alle informazioni ambientali relative ai principali complessi industriali. Gli obblighi di comunicazione in materia di emissioni sono associati a tipologie specifiche di attività industriale e soglie di sostanze inquinanti definite dal regolamento allo scopo di gestire le principali fonti di inquinamento industriale, in particolare le attività contemplate dalla direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. L'attività di comunicazione riguarda i dati relativi a ogni sostanza inquinante elencata emessa nell'ambiente in seguito a qualsiasi attività umana, volontaria o involontaria, abituale o straordinaria, presso il sito del complesso e al di sopra delle soglie previste. I valori comunicati devono basarsi sulle migliori informazioni disponibili ottenute da misurazioni, calcoli o stime.

L'articolo 17 del regolamento E-PRTR prevede che la Commissione esamini le relazioni sulle emissioni degli Stati membri trasmesse attraverso l'E-PRTR e, più generalmente, effettui una valutazione dell'esperienza maturata nei primi tre anni di funzionamento del registro. La presente relazione riguarda i primi tre anni di attuazione dell'E-PRTR.

2.           Informazioni relative alla presente valutazione

I primi dati dell'E-PRTR per il 2009 sono stati messi a disposizione nel maggio 2011 su un sito Internet dedicato[4]; in quel momento, erano disponibili i dati relativi a un periodo di tre anni ed è stato possibile avviare la valutazione. Le serie di dati e gli strumenti di garanzia della qualità delle informazioni sono stati definiti grazie al sostegno dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA). Le informazioni relative all'attuazione dell'E-PRTR a livello nazionale e alla comunicazione dei dati sono state ottenute dagli Stati membri grazie all'assistenza di un consulente. Ulteriori informazioni sono state raccolte allo scopo di valutare i risultati del sito dell'E-PRTR[5]. L'AEA ha offerto il proprio sostegno nell'ambito di tale attività e sono stati consultati esperti degli Stati membri e soggetti interessati in merito ai risultati e alle raccomandazioni dell'analisi condotta. Inoltre, al fine di valutare le analogie e le possibili lacune tra l'E-PRTR e le altre banche dati la Commissione ha altresì esaminato la legislazione europea e le iniziative pertinenti in materia.

È opportuno evidenziare che l'esperienza maturata con l'attività di comunicazione dei dati del 2010 e pubblicata in Internet nell'aprile del 2012 conferma la valutazione e le conclusioni riportate nella presente relazione.

3.           Stato di attuazione del regolamento a livello dell'UE

3.1.        Sito Internet dell'E-PRTR

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento, la Commissione mette a disposizione del pubblico il registro diffondendo gratuitamente i dati su Internet. Il sito Internet dell'E-PRTR è ospitato e mantenuto dall'AEA, con la possibilità in tal modo di integrare le informazioni dell'E-PRTR con altre serie di dati. È concepito per garantire estrema facilità nell'accesso da parte del pubblico e informazioni costantemente e prontamente accessibili.

Attualmente, il sito E-PRTR fornisce accesso online ai dati comunicati da circa 29 000 maggiori complessi industriali, che interessano 65 attività economiche dei principali settori industriali[6] e offre informazioni relative alle quantità di sostanze inquinanti emesse nell'aria, nell'acqua e nel suolo, nonché ai trasferimenti fuori sito di rifiuti e sostanze inquinanti nelle acque reflue per 91 inquinanti principali, compresi metalli pesanti, pesticidi, gas a effetto serra e diossine. Oltre a queste serie di dati principali, che rappresentano le maggiori fonti di inquinamento, l'E-PRTR contiene dati disaggregati sulle emissioni da fonti diffuse nell'aria, mentre i dati relativi alle emissioni da fonti diffuse nell'acqua saranno aggiunti a breve.

L'analisi dei protocolli utente del sito Internet dell'E-PRTR e un'indagine ad hoc condotta sugli utenti hanno dimostrato che il sito Internet E-PRTR è visitato da una serie di utenti diversi, compresi enti pubblici, imprese private e il pubblico in senso lato. In generale, gli utenti ritengono che il progetto del sito Internet sia adeguato e pratico. Ritengono che i dati, in forma aggregata o non aggregata, siano presentati in modo completo e in un formato facilmente accessibile. Tali risultati positivi hanno trovato un'eco presso utenti al di fuori dell'Unione europea e numerosi paesi terzi hanno manifestato il proprio interesse a utilizzare il sistema europeo quale base per lo sviluppo dei loro registri nazionali. Numerosi utenti hanno, tuttavia, suggerito che si potrebbe migliorare ulteriormente la facilità d'uso delle pagine del sito da parte degli utenti (ad esempio, migliorando la navigazione e le funzioni di ricerca) e garantire attività di manutenzione costanti (ad esempio, per ripristinare collegamenti ipertestuali interrotti). Altri utenti hanno proposto un uso più razionale della terminologia utilizzata. Gli utenti e gli Stati membri sono d'accordo sull'utilità di aggiungere informazioni contestuali per chiarire i dati riportati e la loro comparabilità (ad esempio, il metodo di misurazione impiegato).

Sebbene il sito Internet E-PRTR venga frequentemente utilizzato come fonte autorevole di dati sulle emissioni da un vasto numero di utenti, con una media di 590 visitatori al giorno, è evidente che sarebbe possibile rafforzare la visibilità di tale strumento e aumentare il numero degli utenti.

3.2.        Flusso dei dati e garanzia della qualità a livello dell'UE

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento, i gestori di impianti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento stesso comunicano informazioni specifiche, su base annuale, all'autorità competente dello Stato membro in cui hanno la propria sede. Gli Stati membri compilano e controllano la qualità dei dati comunicati e li trasmettono alla Commissione e all'AEA affinché siano diffusi tramite il sito Internet E-PRTR. Esiste la possibilità di trasmettere nuovamente i dati.

È stato sviluppato uno strumento di convalidazione automatizzato per aiutare gli Stati membri a convalidare i dati dell'E-PRTR prima che vengano trasmessi e garantire la conformità al formato di comunicazione concordato. La convalida riguarda varie informazioni: tipo di sostanza inquinante, codici dei settori industriali, coordinate geografiche, controlli obbligatori di formattazione, controlli quantitativi dei valori delle emissioni o dei rifiuti, compresi i controlli dei valori anomali, verifiche del rispetto della riservatezza dei dati.

Nei primi anni di attuazione del regolamento i controlli della qualità dei dati del registro E-PRTR sono stati condotti dall'AEA attraverso un processo comunemente detto «revisione informale»,

· grazie al quale gli Stati membri hanno ottenuto un riscontro dettagliato sulla qualità e la completezza dei dati trasmessi. I controlli dell'AEA riguardavano anche la valutazione del numero di strutture e relazioni sulle emissioni, dei quantitativi di emissioni e trasferimenti comunicati, delle richieste di riservatezza e delle emissioni accidentali;

· i dati dell'E-PRTR sono stati successivamente confrontati con le informazioni trasmesse in conformità a diversi obblighi di comunicazione (ad es., direttiva sui limiti nazionali di emissione[7], sistema di scambio delle quote di emissione[8], direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane[9] e regolamento relativo alle statistiche sui rifiuti[10]) per individuare e affrontare eventuali differenze ed elementi di potenziale incoerenza.

Lo strumento di convalida automatica e la possibilità di trasmettere nuovamente i dati si sono rivelati particolarmente utili per gli Stati membri. La revisione informale è stata ritenuta ugualmente utile per la promozione di buone pratiche durante i primi anni di attuazione del registro E-PRTR e si è rivelata altresì efficace nel contribuire a individuare incoerenze e possibili errori nei dati comunicati, nonché a stabilire buone pratiche di garanzia della qualità da parte degli Stati membri. Rimane evidente la necessità per gli Stati membri di continuare a migliorare il sistema di garanzia della qualità a monte dei dati comunicati.

3.3.        Orientamenti della Commissione

Nel 2006 la Commissione ha pubblicato un documento di orientamento a sostegno dell'attuazione dell'E-PRTR[11], come richiesto dall'articolo 14 del regolamento, relativo ai soggetti responsabili della comunicazione dei dati, nonché all'oggetto e alle modalità di tale comunicazione e che comprenda un elenco indicativo dei settori e delle sostanze inquinanti per cui è prevista la comunicazione dei dati. Il documento fornisce altresì informazioni utili al pubblico sul registro E-PRTR stesso. I soggetti interessati consultati hanno tutti ritenuto il documento di orientamento particolarmente utile nell'ambito del processo di comunicazione. La revisione del documento di orientamento potrebbe contribuire a chiarire questioni ancora in sospeso, come gli aspetti relativi alle descrizioni delle attività e all'ulteriore miglioramento dell'attuazione del regolamento.

4.           Stato di attuazione dell'E-PRTR a livello di Stati membri

4.1.        Aspetti generali

Il regolamento E-PRTR è stato attuato da tutti gli Stati membri dell'UE e da Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera e Serbia.

Nel periodo 2007-2009 la comunicazione dei dati da parte degli Stati membri è avvenuta in modo soddisfacente, come evidenziato dalle informazioni dettagliate disponibili nel registro. Si tratta di un risultato incoraggiante, anche tenendo conto del fatto che l'istituzione di nuovi sistemi di comunicazione richiede solitamente un determinato periodo di apprendimento da parte di tutti i soggetti coinvolti. I problemi relativi alle informazioni mancanti sono stati apparentemente dovuti a specifiche questioni di interpretazione. Tali difficoltà hanno fatto riferimento, in particolare, alle emissioni nel suolo, compresi i dati comunicati relativamente al percolato dalle discariche di rifiuti. Alcune difficoltà di attuazione riferite sono state attribuite a un'apparente mancanza, da parte delle autorità competenti, delle risorse necessarie a controllare adeguatamente la qualità dei dati prima della relativa trasmissione alla Commissione. Infine, esiste una questione in sospeso con uno Stato membro relativa alla riservatezza dei dati ai sensi del regolamento.

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, i gestori soggetti agli obblighi previsti dal regolamento E-PRTR sono tenuti a fornire all'autorità competente le migliori informazioni disponibili relativamente alle proprie emissioni e ai trasferimenti di sostanze inquinanti. Inoltre, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 e 2 del regolamento, rientra tra le responsabilità delle autorità competenti valutare la qualità dei dati e se le informazioni comunicate sono soddisfacenti per quanto attiene alla loro completezza, coerenza e precisione.

La valutazione condotta indica che le informazioni dell'E-PRTR trasmesse presentavano livelli diversi di completezza, dalla coerenza dei dati relativi alle emissioni delle principali sostanze inquinanti nell'aria, alla minor completezza delle informazioni comunicate sulle emissioni in acqua e sui trasferimenti di rifiuti, fino alla carenza dei dati comunicati relativamente alle emissioni nel suolo.

Tali questioni possono ostacolare l'uso dei dati dell'E-PRTR da parte sia del pubblico, sia delle autorità nazionali e dell'Unione europea, compresa la possibilità di ottemperare ad altri obblighi di comunicazione previsti dall'UE o a livello internazionale[12].

4.2.        Emissioni nell'aria

Considerando la crescente necessità di una più accurata gestione della qualità dell'aria anche a livello nazionale, regionale e locale, la rappresentazione in scala dei dati nazionali relativi alle emissioni costituisce uno dei principali elementi del valore aggiunto offerto dal registro E-PRTR. La comunicazione di dati relativi alle emissioni di ossidi di azoto, anidride solforosa e anidride carbonica a livello nazionale è in gran parte completa e considerata coerente, se paragonata ad altri obblighi di comunicazione o inventari nazionali.

La comunicazione di altre sostanze inquinanti evidenzia, in misura differente, alcuni elementi di incoerenza rispetto ad altri inventari nazionali. In taluni casi, i dati comunicati a livello nazionale non comprendevano informazioni previste in base agli elenchi indicativi dei settori e alle sostanze inquinanti previste riportate nel documento di orientamento. Ciò potrebbe riflettere la presenza di lacune nella comunicazione, inesattezze nel documento di orientamento o peculiarità dei singoli impianti.

4.3.        Emissioni e trasferimenti nell'acqua

La qualità dei dati comunicati relativamente alle emissioni nell'acqua è considerata accettabile, sebbene tali dati siano meno completi rispetto alle informazioni comunicate concernenti le emissioni nell'aria.

I problemi individuati relativamente alla comunicazione delle emissioni nell'acqua riguardano numerose sostanze inquinanti, in particolare provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane, che evidenziano, sebbene in misura diversa, discrepanze rispetto alle emissioni attese in base agli elenchi indicativi dei settori e alle sostanze inquinanti previste riportate nel documento di orientamento. Le relazioni sulle emissioni mancanti potrebbero essere dovute all'assenza di fattori di emissione adeguati o metodi analitici per la misurazione di routine di alcune delle sostanze prioritarie previste dalla direttiva quadro sulle acque. La comunicazione di dati relativi al percolato dalle discariche necessità altresì di chiarimenti. Infine, destano particolare preoccupazione i pochi dati comunicati relativamente alle emissioni di clorpirifos, esaclorobutadiene, isoproturon, ossido di etilene, tetracloroetilene, tetraclorometano e tricloroetilene.

4.4.        Emissioni nel suolo

Rispetto alle emissioni nell'aria e nell'acqua, esiste solamente un numero limitato di relazioni sulle emissioni nel suolo presentate da pochi Stati membri. Non è ancora possibile trarre conclusioni sulle emissioni a causa del fatto che le altre fonti di dati utilizzabili per la verifica non sono disponibili al pubblico. Come già evidenziato nella comunicazione sull'attuazione della strategia tematica per la protezione del suolo[13] il registro E-PRTR è un potenziale importante strumento per la tracciabilità delle sostanze inquinanti industriali ed è pertanto auspicabile che siano adottati miglioramenti volti alla sua attuazione. È evidente come vi siano differenze nel modo in cui gli Stati membri interpretano le emissioni nel suolo, che necessitano di essere eliminate.

4.5.        Trasferimenti di rifiuti

I dati comunicati riguardanti i trasferimenti di rifiuti pericolosi e non pericolosi da parte di complessi industriali conformemente al registro E-PRTR sono stati confrontati alle informazioni trasmesse relativamente al 2008 da parte degli Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti. L'attività di comunicazione dell'E-PRTR riguarda solamente i trasferimenti di rifiuti pericolosi e non pericolosi dai singoli complessi industriali principali, mentre il regolamento relativo alle statistiche sui rifiuti si applica a interi settori e riguarda la produzione di determinate categorie di rifiuti per i quali i dati vengono raccolti da fonti amministrative, indagini, procedure di stima statistica o una combinazione di questi strumenti. Le metodologie di comunicazione dei dati previste dai due strumenti sono, di conseguenza, diverse. L'analisi in oggetto ha tuttavia evidenziato chiaramente che le soglie stabilite dal regolamento E-PRTR consentono di comunicare solamente circa il 39% dei rifiuti pericolosi e il 17% dei rifiuti non pericolosi, con consistenti differenze tra settori economici diversi.

Sebbene l'abbassamento delle soglie minime di comunicazione in E-PRTR potrebbe chiaramente aumentare il livello di copertura dei trasferimenti di rifiuti, i due strumenti sono complementari e, qualora considerati insieme, offrono una base di conoscenze sufficientemente utile.

5.           Margine di ulteriore miglioramento dell'attuazione dell'E-PRTR

La creazione di un E-PRTR operativo è un'impresa difficile che coinvolge un vasto numero di soggetti interessati pubblici e privati. Sulla base della presente valutazione del primo periodo di attuazione, la Commissione ritiene che l'attuazione del regolamento sia stata relativamente buona. Sono stati registrati miglioramenti successivi anno dopo anno, man mano che gli Stati membri e gli altri soggetti interessati si sono familiarizzati con il funzionamento del registro. Rispetto alla situazione antecedente all'adozione del regolamento E-PRTR, i cittadini, gli analisti, i soggetti preposti all'elaborazione delle politiche e i responsabili politici dell'Unione europea possono ora accedere più facilmente a informazioni complete sui tipi e le quantità di emissioni generate dalle maggiori attività industriali e dalle fonti diffuse di emissioni atmosferiche.

Sebbene i risultati della valutazione dimostrino che è troppo presto per procedere ad una revisione dello stesso regolamento, è tuttavia possibile apportare una serie di miglioramenti, inter alia attraverso il miglioramento dei documenti di orientamento della Commissione.

Particolare attenzione sarà dedicata alla qualità e alla completezza dei dati comunicati, nonché a un migliore utilizzo delle informazioni. Laddove necessario, saranno adottati provvedimenti attuativi.

5.1.        Aumento della qualità dei dati e della fiducia degli utilizzatori

L'ulteriore miglioramento dell'affidabilità e della qualità dei dati del registro permette di accrescere la fiducia degli utilizzatori e dunque aumentarne l'utilizzo.

La Commissione effettuerà una revisione del documento di orientamento, in particolare per quanto riguarda l'ambito di applicazione del regolamento e la sua interpretazione. Saranno fornite definizioni più dettagliate (ad esempio, relativamente alle emissioni nel suolo e al percolato) e chiarimenti in merito ai dati da considerare riservati nell'ambito delle informazioni trasmesse. La revisione riguarda una serie di altri problemi specifici, ad esempio relativi alle sottoattività che devono essere oggetto di comunicazione e all'elenco di sostanze inquinanti previste dalle varie attività.

Ci si attende dagli Stati membri che compiano maggiori sforzi per garantire la qualità dei dati forniti. Il regolamento E-PRTR impone l'obbligo ai gestori di garantire la qualità dei dati e alle autorità competenti di valutarli. I controlli sulla completezza, coerenza e credibilità dei dati devono essere intensificati prima che i dati siano trasmessi alla Commissione. Gli Stati membri non dovrebbero fare affidamento sulla revisione informale svolta dall'AEA in sostituzione dei controlli successivamente svolti sui dati corretti comunicati. Nella seconda fase di attuazione del regolamento, attualmente in corso, la Commissione promuove la titolarità della qualità dei dati da parte dei gestori e degli Stati membri. Se necessario, tale titolarità è attuata ricorrendo a procedimenti d'infrazione.

Man mano che la titolarità della garanzia dei dati viene trasferita agli Stati membri, la revisione sistematica dei dati a livello dell'UE diminuisce. Agli Stati membri si raccomanda di operare sulla base delle migliori pratiche nazionali derivanti dalla revisione informale condotta dall'AEA durante i primi anni di attuazione del regolamento. Per contribuire a garantire informazioni nazionali di elevata qualità viene mantenuta la possibilità di trasmettere nuovamente i dati.

La Commissione continua a promuovere il coinvolgimento di gruppi di esperti del settore. Il gruppo di lavoro sugli aspetti chimici previsto dalla direttiva quadro sulle acque è incoraggiato a condividere la propria esperienza con il gruppo di esperti E-PRTR in merito allo sviluppo di fattori di emissione per composti rilasciati in acqua. È altresì auspicabile che vi sia cooperazione tra il gruppo di esperti E-PRTR e altri gruppi di esperti, quali i gruppi sull'attuazione della direttiva relativa alla qualità dell'aria ambiente e della direttiva sui limiti nazionali di emissione.

5.2.        Miglioramento dell'utilizzo e dello scambio dei dati

Il sito Internet E-PRTR sarà oggetto di miglioramenti per accrescerne la facilità di consultazione in linea con le priorità individuate: miglioramento della funzionalità, della navigazione e delle funzioni di ricerca, aggiunta di informazioni tecniche ai dati presentati, standardizzazione della terminologia e collegamenti alle serie di dati realizzate in conformità ad altri obblighi di comunicazione.

La Commissione sfrutterà le opportunità a disposizione per promuovere l'uso dell'E-PRTR per l'analisi scientifica, tecnica e politica e a fini di sensibilizzazione del pubblico. In considerazione delle attuali proposte o della revisione di alcuni sistemi di comunicazione dei dati di monitoraggio ambientale, l'utilizzo e l'impatto dell'E-PRTR sono destinati ad aumentare ulteriormente. In tale contesto, l'ulteriore attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, della direttiva 2004/101/CE (ETS) e la revisione in corso della strategia tematica sull'inquinamento atmosferico offrono nuove opportunità per sviluppare ulteriori sinergie tra i flussi di dati. In particolare, le sinergie sono necessarie per facilitare la redazione e revisione di documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili ai sensi della decisione di esecuzione della Commissione n. 2012/119/UE.

5.3.        Esame ulteriore della base giuridica dell'E-PRTR e collegamenti con altri atti legislativi

La Commissione verificherà ancora una volta la necessità di una revisione del regolamento per conseguire più adeguatamente gli obiettivi da esso fissati e servire gli interessi dei soggetti interessati dell'UE e pubblica le conclusioni nella seconda relazione triennale di attuazione dell'E-PRTR relativa al periodo in questione (2013‑2015). La relazione deve comprendere altresì una valutazione delle differenze in termini di ambito di applicazione tra l'E-PRTR, la direttiva sulle emissioni industriali e le altre normative dell'UE.

6.           Conclusioni

Un registro E-PRTR integrato e coerente costituisce uno strumento importante per accrescere la base di conoscenze necessaria per una gestione efficiente dal punto di vista dei costi e trasparente delle risorse di aria, acqua e suolo.

L'istituzione del registro E-PRTR ha rappresentato un importante passo avanti verso una maggiore trasparenza sui tipi e sulle quantità di emissioni industriali e i dati di monitoraggio ambientale. L'E-PRTR contiene una serie di dati unica nel suo genere relativi a un ampio numero di sostanze inquinanti responsabili di emissioni e trasferimenti in tutti i comparti e sulla base di un approccio dal basso verso l'alto.

La valutazione della Commissione sull'attuazione del regolamento evidenzia un discreto successo. Gli Stati membri hanno prontamente ottemperato ai propri obblighi tanto che la raccolta, la valutazione e la trasmissione dei dati sono ora completate per gran parte delle emissioni con dati affidabili.

Restano, tuttavia, la necessità e il potenziale di ulteriori miglioramenti. Le azioni riportate nella presente relazione contribuiscono a far fronte ad alcune delle principali questioni individuate nel corso della revisione e potenziano l'E-PRTR migliorandone l'utilizzabilità e incoraggiando un uso maggiore delle importanti informazioni di natura ambientale ivi contenute. Tali azioni sono applicate sulla base di un'opportuna definizione delle priorità allo scopo di permettere azioni mirate in grado di apportare i maggiori benefici potenziali.

[1]               Per «emissione» si intende qualsiasi introduzione di sostanze inquinanti nell'ambiente in seguito a qualsiasi attività umana, volontaria o involontaria, abituale o straordinaria, compresi il versamento, l'emissione, lo scarico, l'iniezione, lo smaltimento o la messa in discarica o attraverso reti fognarie non attrezzate per il trattamento finale delle acque reflue.

[2]               Per «trasferimento fuori sito», si intende lo spostamento, oltre i confini di un complesso industriale, di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento e di sostanze inquinanti contenute in acque reflue destinate al trattamento.

[3]               Convenzione di Århus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

[4]               http://prtr.ec.europa.eu/

[5]               «Final report, Three years of implementation of the E-PRTR, Supporting study for the European Commission», Umweltbundesamt GmbH Austria, commissionato dalla direzione generale dell'Ambiente (DG Ambiente).

[6]               I nove settori principali sono energia; produzione e trasformazione dei metalli; industria dei prodotti minerali; industria chimica; gestione dei rifiuti e delle acque reflue; produzione e trasformazione della carta e del legno; allevamento e acquacoltura intensivi; prodotti animali e vegetali dal settore alimentare e delle bevande; altri.

[7]               Direttiva 2001/81/CE.

[8]               Direttiva 2003/87/CEE.

[9]               Direttiva 91/271/CEE.

[10]             Regolamento (CE) n. 2150/2002.

[11]             http://prtr.ec.europa.eu/docs/EN_E-PRTR_fin.pdf

[12]             Ad esempio, dati di inventario sulle emissioni ai sensi della direttiva sui limiti nazionali di emissione, della Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza e del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE.

[13]             COM(2012) 46.