RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sui progressi compiuti nell'attuazione del regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (E-PRTR) /* COM/2013/0111 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO E AL CONSIGLIO sui progressi
compiuti nell'attuazione del regolamento (CE) n. 166/2006 relativo
all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di
sostanze inquinanti (E-PRTR) (Testo rilevante ai fini del SEE) INDICE RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO E AL CONSIGLIO sui progressi compiuti nell'attuazione del regolamento
(CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un registro europeo delle
emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (E-PRTR)................................................................................... 1........... Contesto e introduzione.................................................................................................. 3 2........... Informazioni relative alla presente
valutazione................................................................... 3 3........... Stato di attuazione del regolamento
a livello dell'UE......................................................... 4 3.1........ Sito Internet dell'E-PRTR............................................................................................... 4 3.2........ Flusso dei dati e garanzia della
qualità a livello dell'UE..................................................... 5 3.3........ Orientamenti della Commissione...................................................................................... 6 4........... Stato di attuazione dell'E-PRTR a
livello di Stati membri.................................................. 6 4.1........ Aspetti generali............................................................................................................... 6 4.2........ Emissioni nell'aria............................................................................................................ 7 4.3........ Emissioni e trasferimenti nell'acqua.................................................................................. 7 4.4........ Emissioni nel suolo.......................................................................................................... 7 4.5........ Trasferimenti di rifiuti....................................................................................................... 8 5........... Margine di ulteriore miglioramento
dell'attuazione dell'E-PRTR........................................ 8 5.1........ Aumento della qualità dei dati e
della fiducia degli utilizzatori............................................ 8 5.2........ Miglioramento dell'utilizzo e dello
scambio dei dati........................................................... 9 5.3........ Esame ulteriore della base giuridica
dell'E-PRTR e collegamenti con altri atti legislativi.... 10 6........... Conclusioni................................................................................................................... 10 1. Contesto
e introduzione I registri delle emissioni e dei trasferimenti di
sostanze inquinanti consentono al pubblico di accedere alle informazioni sulle
emissioni[1]
e sui trasferimenti fuori sito[2]
di sostanze inquinanti e rifiuti, nonché sulle principali evoluzioni in atto
nei settori più inquinanti. In questo modo, sono in grado di assistere i
responsabili in campo decisionale pubblici e privati nella definizione di
priorità relative a strategie di riduzione delle emissioni efficaci sotto il
profilo dei costi e nella dimostrazione dei progressi compiuti nella riduzione
dell'inquinamento. Tali registri possono essere altresì di aiuto nel
controllare i progressi compiuti e la conformità a taluni obblighi o accordi
nazionali, dell'UE o internazionali. Il regolamento (CE) n. 166/2006 ha istituito il
registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (European
Pollutant Release and Transfer Register, E-PRTR) che attua il protocollo
UNECE sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (Pollutant
Release and Transfer Registers, PRTR) alla convenzione di Århus[3] nell'Unione europea. Il
protocollo si basa sul registro europeo delle emissioni inquinanti (European
Pollutant Emission Register, EPER), precedentemente istituito nel 2000, e
ne amplia il campo di applicazione. Il principale obiettivo del registro E-PRTR è
garantire al pubblico l'accesso alle informazioni ambientali relative ai principali
complessi industriali. Gli obblighi di comunicazione in materia di emissioni
sono associati a tipologie specifiche di attività industriale e soglie di
sostanze inquinanti definite dal regolamento
allo scopo di gestire le principali fonti di inquinamento industriale, in
particolare le attività contemplate dalla direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione
e la riduzione integrate dell'inquinamento. L'attività di comunicazione
riguarda i dati relativi a ogni sostanza inquinante elencata emessa nell'ambiente
in seguito a qualsiasi attività umana, volontaria o involontaria, abituale o
straordinaria, presso il sito del complesso e al di sopra delle soglie
previste. I valori comunicati devono basarsi sulle migliori informazioni
disponibili ottenute da misurazioni, calcoli o stime. L'articolo 17 del regolamento E-PRTR prevede che
la Commissione esamini le relazioni sulle emissioni degli Stati membri
trasmesse attraverso l'E-PRTR e, più generalmente, effettui una valutazione
dell'esperienza maturata nei primi tre anni di funzionamento del registro. La
presente relazione riguarda i primi tre anni di attuazione dell'E-PRTR. 2. Informazioni
relative alla presente valutazione I primi dati dell'E-PRTR per il 2009 sono stati messi
a disposizione nel maggio 2011 su un sito Internet dedicato[4]; in quel momento, erano
disponibili i dati relativi a un periodo di tre anni ed è stato possibile
avviare la valutazione. Le serie di dati e gli strumenti di garanzia della
qualità delle informazioni sono stati definiti grazie al sostegno dell'Agenzia
europea dell'ambiente (AEA). Le informazioni relative all'attuazione dell'E-PRTR
a livello nazionale e alla comunicazione dei dati sono state ottenute dagli
Stati membri grazie all'assistenza di un consulente. Ulteriori informazioni
sono state raccolte allo scopo di valutare i risultati del sito dell'E-PRTR[5]. L'AEA ha offerto il proprio
sostegno nell'ambito di tale attività e sono stati consultati esperti degli
Stati membri e soggetti interessati in merito ai risultati e alle
raccomandazioni dell'analisi condotta. Inoltre, al fine di valutare le analogie
e le possibili lacune tra l'E-PRTR e le altre banche dati la Commissione ha
altresì esaminato la legislazione europea e le iniziative pertinenti in
materia. È opportuno evidenziare che l'esperienza maturata
con l'attività di comunicazione dei dati del 2010 e pubblicata in Internet nell'aprile
del 2012 conferma la valutazione e le conclusioni riportate nella presente relazione. 3. Stato
di attuazione del regolamento a livello dell'UE 3.1. Sito
Internet dell'E-PRTR Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del
regolamento, la Commissione mette a disposizione del pubblico il registro
diffondendo gratuitamente i dati su Internet. Il sito Internet dell'E-PRTR è
ospitato e mantenuto dall'AEA, con la possibilità in tal modo di integrare le
informazioni dell'E-PRTR con altre serie di dati. È concepito per garantire
estrema facilità nell'accesso da parte del pubblico e informazioni
costantemente e prontamente accessibili. Attualmente, il sito E-PRTR fornisce accesso online
ai dati comunicati da circa 29 000 maggiori complessi industriali,
che interessano 65 attività economiche dei principali settori industriali[6] e offre informazioni relative
alle quantità di sostanze inquinanti emesse nell'aria, nell'acqua e nel suolo,
nonché ai trasferimenti fuori sito di rifiuti e sostanze inquinanti nelle acque
reflue per 91 inquinanti principali, compresi metalli pesanti, pesticidi, gas a
effetto serra e diossine. Oltre a queste serie di dati principali, che
rappresentano le maggiori fonti di inquinamento, l'E-PRTR contiene dati
disaggregati sulle emissioni da fonti diffuse nell'aria, mentre i dati relativi
alle emissioni da fonti diffuse nell'acqua saranno aggiunti a breve. L'analisi dei protocolli utente del sito Internet dell'E-PRTR
e un'indagine ad hoc condotta sugli utenti hanno dimostrato che il sito
Internet E-PRTR è visitato da una serie di utenti diversi, compresi enti
pubblici, imprese private e il pubblico in senso lato. In generale, gli utenti
ritengono che il progetto del sito Internet sia adeguato e pratico. Ritengono
che i dati, in forma aggregata o non aggregata, siano presentati in modo completo
e in un formato facilmente accessibile. Tali risultati positivi hanno trovato
un'eco presso utenti al di fuori dell'Unione europea e numerosi paesi terzi
hanno manifestato il proprio interesse a utilizzare il sistema europeo quale
base per lo sviluppo dei loro registri nazionali. Numerosi utenti hanno,
tuttavia, suggerito che si potrebbe migliorare ulteriormente la facilità d'uso
delle pagine del sito da parte degli utenti (ad esempio, migliorando la
navigazione e le funzioni di ricerca) e garantire attività di manutenzione
costanti (ad esempio, per ripristinare collegamenti ipertestuali interrotti).
Altri utenti hanno proposto un uso più razionale della terminologia utilizzata.
Gli utenti e gli Stati membri sono d'accordo sull'utilità di aggiungere informazioni
contestuali per chiarire i dati riportati e la loro comparabilità (ad esempio,
il metodo di misurazione impiegato). Sebbene il sito Internet E-PRTR venga
frequentemente utilizzato come fonte autorevole di dati sulle emissioni da un
vasto numero di utenti, con una media di 590 visitatori al giorno, è
evidente che sarebbe possibile rafforzare la visibilità di tale strumento e
aumentare il numero degli utenti. 3.2. Flusso
dei dati e garanzia della qualità a livello dell'UE Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento, i
gestori di impianti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento
stesso comunicano informazioni specifiche, su base annuale, all'autorità
competente dello Stato membro in cui hanno la propria sede. Gli Stati membri
compilano e controllano la qualità dei dati comunicati e li trasmettono alla
Commissione e all'AEA affinché siano diffusi tramite il sito Internet E-PRTR.
Esiste la possibilità di trasmettere nuovamente i dati. È stato sviluppato uno strumento di convalidazione
automatizzato per aiutare gli Stati membri a convalidare i dati dell'E-PRTR
prima che vengano trasmessi e garantire la conformità al formato di
comunicazione concordato. La convalida riguarda varie informazioni: tipo di
sostanza inquinante, codici dei settori industriali, coordinate geografiche,
controlli obbligatori di formattazione, controlli
quantitativi dei valori delle emissioni o dei rifiuti, compresi i controlli dei
valori anomali, verifiche del rispetto della riservatezza dei dati. Nei primi anni di attuazione del regolamento i
controlli della qualità dei dati del registro E-PRTR sono stati condotti dall'AEA
attraverso un processo comunemente detto «revisione informale», ·
grazie al quale gli Stati membri hanno ottenuto un
riscontro dettagliato sulla qualità e la completezza dei dati trasmessi. I
controlli dell'AEA riguardavano anche la valutazione del numero di strutture e
relazioni sulle emissioni, dei quantitativi di emissioni e trasferimenti
comunicati, delle richieste di riservatezza e delle emissioni accidentali; ·
i dati dell'E-PRTR sono stati successivamente
confrontati con le informazioni trasmesse in conformità a diversi obblighi di
comunicazione (ad es., direttiva sui limiti nazionali di emissione[7], sistema di scambio delle quote
di emissione[8],
direttiva sul trattamento delle
acque reflue urbane[9] e
regolamento relativo alle statistiche sui rifiuti[10]) per individuare e affrontare
eventuali differenze ed elementi di potenziale incoerenza. Lo strumento di convalida automatica e la
possibilità di trasmettere nuovamente i dati si sono rivelati particolarmente
utili per gli Stati membri. La revisione informale è stata ritenuta ugualmente
utile per la promozione di buone pratiche durante i primi anni di attuazione
del registro E-PRTR e si è rivelata altresì efficace nel contribuire a
individuare incoerenze e possibili errori nei dati comunicati, nonché a stabilire
buone pratiche di garanzia della qualità da parte degli Stati membri. Rimane
evidente la necessità per gli Stati membri di continuare a migliorare il
sistema di garanzia della qualità a monte dei dati comunicati. 3.3. Orientamenti
della Commissione Nel 2006 la Commissione ha pubblicato un documento
di orientamento a sostegno dell'attuazione dell'E-PRTR[11], come richiesto dall'articolo
14 del regolamento, relativo ai soggetti responsabili della comunicazione dei
dati, nonché all'oggetto e alle modalità di tale comunicazione e che comprenda
un elenco indicativo dei settori e delle sostanze inquinanti per cui è prevista
la comunicazione dei dati. Il documento fornisce altresì informazioni utili al
pubblico sul registro E-PRTR stesso. I soggetti interessati consultati hanno
tutti ritenuto il documento di orientamento particolarmente utile nell'ambito
del processo di comunicazione. La revisione del documento di orientamento
potrebbe contribuire a chiarire questioni ancora in sospeso, come gli aspetti
relativi alle descrizioni delle attività e all'ulteriore miglioramento dell'attuazione
del regolamento. 4. Stato
di attuazione dell'E-PRTR a livello di Stati membri 4.1. Aspetti
generali Il regolamento E-PRTR è stato attuato da tutti gli
Stati membri dell'UE e da Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera e Serbia. Nel periodo 2007-2009 la comunicazione dei dati da
parte degli Stati membri è avvenuta in modo soddisfacente, come evidenziato
dalle informazioni dettagliate disponibili nel registro. Si tratta di un
risultato incoraggiante, anche tenendo conto del fatto che l'istituzione di
nuovi sistemi di comunicazione richiede solitamente un determinato periodo di
apprendimento da parte di tutti i soggetti coinvolti. I problemi relativi alle
informazioni mancanti sono stati apparentemente dovuti a specifiche questioni
di interpretazione. Tali difficoltà hanno fatto riferimento, in particolare,
alle emissioni nel suolo, compresi i dati comunicati relativamente al percolato
dalle discariche di rifiuti. Alcune difficoltà di attuazione riferite sono
state attribuite a un'apparente mancanza, da parte delle autorità competenti,
delle risorse necessarie a controllare adeguatamente la qualità dei dati prima
della relativa trasmissione alla Commissione. Infine, esiste una questione in
sospeso con uno Stato membro relativa alla riservatezza dei dati ai sensi del regolamento. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, i gestori
soggetti agli obblighi previsti dal regolamento E-PRTR sono tenuti a fornire
all'autorità competente le migliori informazioni disponibili relativamente alle
proprie emissioni e ai trasferimenti di sostanze inquinanti. Inoltre, ai sensi
dell'articolo 9, paragrafo 1 e 2 del regolamento, rientra tra le responsabilità
delle autorità competenti valutare la qualità dei
dati e se le informazioni comunicate sono soddisfacenti per quanto attiene alla
loro completezza, coerenza e precisione. La valutazione condotta indica che le informazioni
dell'E-PRTR trasmesse presentavano livelli diversi di completezza, dalla
coerenza dei dati relativi alle emissioni delle principali sostanze inquinanti
nell'aria, alla minor completezza delle informazioni comunicate sulle emissioni
in acqua e sui trasferimenti di rifiuti, fino alla carenza dei dati comunicati
relativamente alle emissioni nel suolo. Tali questioni possono ostacolare l'uso dei dati
dell'E-PRTR da parte sia del pubblico, sia delle autorità nazionali e dell'Unione
europea, compresa la possibilità di ottemperare ad altri obblighi di
comunicazione previsti dall'UE o a livello internazionale[12]. 4.2. Emissioni
nell'aria Considerando la crescente necessità di una più
accurata gestione della qualità dell'aria anche a livello nazionale, regionale
e locale, la rappresentazione in scala dei dati nazionali relativi alle
emissioni costituisce uno dei principali elementi del valore aggiunto offerto
dal registro E-PRTR. La comunicazione di dati relativi alle emissioni di ossidi
di azoto, anidride solforosa e anidride carbonica a livello nazionale è in gran
parte completa e considerata coerente, se paragonata ad altri obblighi di
comunicazione o inventari nazionali. La comunicazione di altre sostanze inquinanti
evidenzia, in misura differente, alcuni elementi di incoerenza rispetto ad altri
inventari nazionali. In taluni casi, i dati comunicati a livello nazionale non
comprendevano informazioni previste in base agli elenchi indicativi dei settori
e alle sostanze inquinanti previste riportate nel documento di orientamento.
Ciò potrebbe riflettere la presenza di lacune nella comunicazione, inesattezze
nel documento di orientamento o peculiarità dei singoli impianti. 4.3. Emissioni
e trasferimenti nell'acqua La qualità dei dati comunicati relativamente alle
emissioni nell'acqua è considerata accettabile, sebbene tali dati siano meno
completi rispetto alle informazioni comunicate concernenti le emissioni nell'aria. I problemi individuati relativamente alla
comunicazione delle emissioni nell'acqua riguardano numerose sostanze
inquinanti, in particolare provenienti da impianti di trattamento delle acque
reflue urbane, che evidenziano, sebbene in misura diversa, discrepanze rispetto
alle emissioni attese in base agli elenchi indicativi dei settori e alle sostanze
inquinanti previste riportate nel documento di orientamento. Le relazioni sulle
emissioni mancanti potrebbero essere dovute all'assenza di fattori di emissione
adeguati o metodi analitici per la misurazione di routine di alcune delle
sostanze prioritarie previste dalla direttiva quadro sulle acque. La
comunicazione di dati relativi al percolato dalle discariche necessità altresì
di chiarimenti. Infine, destano particolare preoccupazione i pochi dati
comunicati relativamente alle emissioni di clorpirifos, esaclorobutadiene,
isoproturon, ossido di etilene, tetracloroetilene, tetraclorometano e
tricloroetilene. 4.4. Emissioni
nel suolo Rispetto alle emissioni nell'aria e nell'acqua,
esiste solamente un numero limitato di relazioni sulle emissioni nel suolo
presentate da pochi Stati membri. Non è ancora possibile trarre conclusioni
sulle emissioni a causa del fatto che le altre fonti di dati utilizzabili per
la verifica non sono disponibili al pubblico. Come già evidenziato nella
comunicazione sull'attuazione della strategia tematica per la protezione del
suolo[13]
il registro E-PRTR è un potenziale importante strumento per la tracciabilità
delle sostanze inquinanti industriali ed è pertanto auspicabile che siano
adottati miglioramenti volti alla sua attuazione. È evidente come vi siano
differenze nel modo in cui gli Stati membri interpretano le emissioni nel
suolo, che necessitano di essere eliminate. 4.5. Trasferimenti
di rifiuti I dati comunicati riguardanti i trasferimenti di
rifiuti pericolosi e non pericolosi da parte di complessi industriali
conformemente al registro E-PRTR sono stati confrontati alle informazioni
trasmesse relativamente al 2008 da parte degli Stati membri ai sensi del
regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti. L'attività
di comunicazione dell'E-PRTR riguarda solamente i trasferimenti di rifiuti
pericolosi e non pericolosi dai singoli complessi industriali principali,
mentre il regolamento relativo alle statistiche sui rifiuti si applica a interi
settori e riguarda la produzione di determinate categorie di rifiuti per i
quali i dati vengono raccolti da fonti amministrative, indagini, procedure di
stima statistica o una combinazione di questi strumenti. Le metodologie di
comunicazione dei dati previste dai due strumenti sono, di conseguenza,
diverse. L'analisi in oggetto ha tuttavia evidenziato chiaramente che le soglie
stabilite dal regolamento E-PRTR consentono di comunicare solamente circa il
39% dei rifiuti pericolosi e il 17% dei rifiuti non pericolosi, con consistenti
differenze tra settori economici diversi. Sebbene l'abbassamento delle soglie minime di
comunicazione in E-PRTR potrebbe chiaramente aumentare il livello di copertura
dei trasferimenti di rifiuti, i due strumenti sono complementari e, qualora considerati
insieme, offrono una base di conoscenze sufficientemente utile. 5. Margine
di ulteriore miglioramento dell'attuazione dell'E-PRTR La creazione di un E-PRTR operativo è un'impresa
difficile che coinvolge un vasto numero di soggetti interessati pubblici e
privati. Sulla base della presente valutazione del primo periodo di attuazione,
la Commissione ritiene che l'attuazione del regolamento sia stata relativamente
buona. Sono stati registrati miglioramenti successivi anno dopo anno, man mano
che gli Stati membri e gli altri soggetti interessati si sono familiarizzati
con il funzionamento del registro. Rispetto alla situazione antecedente all'adozione
del regolamento E-PRTR, i cittadini, gli analisti, i soggetti preposti all'elaborazione
delle politiche e i responsabili politici dell'Unione europea possono ora
accedere più facilmente a informazioni complete sui tipi e le quantità di
emissioni generate dalle maggiori attività industriali e dalle fonti diffuse di
emissioni atmosferiche. Sebbene i risultati della valutazione dimostrino
che è troppo presto per procedere ad una revisione dello stesso regolamento, è
tuttavia possibile apportare una serie di miglioramenti, inter alia
attraverso il miglioramento dei documenti di orientamento della Commissione. Particolare attenzione sarà dedicata alla qualità
e alla completezza dei dati comunicati, nonché a un migliore utilizzo delle
informazioni. Laddove necessario, saranno adottati provvedimenti attuativi. 5.1. Aumento
della qualità dei dati e della fiducia degli utilizzatori L'ulteriore miglioramento dell'affidabilità e
della qualità dei dati del registro permette di accrescere la fiducia degli
utilizzatori e dunque aumentarne l'utilizzo. La Commissione effettuerà una revisione del
documento di orientamento, in particolare per quanto riguarda l'ambito di
applicazione del regolamento e la sua interpretazione. Saranno fornite
definizioni più dettagliate (ad esempio, relativamente alle emissioni nel suolo
e al percolato) e chiarimenti in merito ai dati da considerare riservati nell'ambito
delle informazioni trasmesse. La revisione riguarda una serie di altri problemi
specifici, ad esempio relativi alle sottoattività che devono essere oggetto di
comunicazione e all'elenco di sostanze inquinanti previste dalle varie attività. Ci si attende dagli Stati membri che compiano
maggiori sforzi per garantire la qualità dei dati forniti. Il regolamento
E-PRTR impone l'obbligo ai gestori di garantire la qualità dei dati e alle
autorità competenti di valutarli. I controlli sulla completezza, coerenza e
credibilità dei dati devono essere intensificati prima che i dati siano
trasmessi alla Commissione. Gli Stati membri non dovrebbero fare affidamento
sulla revisione informale svolta dall'AEA in sostituzione dei controlli
successivamente svolti sui dati corretti comunicati. Nella seconda fase di
attuazione del regolamento, attualmente in corso, la Commissione promuove la
titolarità della qualità dei dati da parte dei gestori e degli Stati membri. Se
necessario, tale titolarità è attuata ricorrendo a procedimenti d'infrazione. Man mano che la titolarità della garanzia dei dati
viene trasferita agli Stati membri, la revisione sistematica dei dati a livello
dell'UE diminuisce. Agli Stati membri si raccomanda di operare sulla base delle
migliori pratiche nazionali derivanti dalla revisione informale condotta dall'AEA
durante i primi anni di attuazione del regolamento. Per contribuire a garantire
informazioni nazionali di elevata qualità viene mantenuta la possibilità di
trasmettere nuovamente i dati. La Commissione continua a promuovere il
coinvolgimento di gruppi di esperti del settore. Il gruppo di lavoro sugli
aspetti chimici previsto dalla direttiva quadro sulle acque è incoraggiato a
condividere la propria esperienza con il gruppo di esperti E-PRTR in merito
allo sviluppo di fattori di emissione per composti rilasciati in acqua. È
altresì auspicabile che vi sia cooperazione tra il gruppo di esperti E-PRTR e
altri gruppi di esperti, quali i gruppi sull'attuazione della direttiva
relativa alla qualità dell'aria ambiente e della direttiva sui limiti nazionali
di emissione. 5.2. Miglioramento
dell'utilizzo e dello scambio dei dati Il sito Internet E-PRTR sarà oggetto di
miglioramenti per accrescerne la facilità di consultazione in linea con le priorità
individuate: miglioramento della funzionalità, della navigazione e delle
funzioni di ricerca, aggiunta di informazioni tecniche ai dati presentati,
standardizzazione della terminologia e collegamenti alle serie di dati
realizzate in conformità ad altri obblighi di comunicazione. La Commissione sfrutterà le opportunità a
disposizione per promuovere l'uso dell'E-PRTR per l'analisi scientifica,
tecnica e politica e a fini di sensibilizzazione del pubblico. In
considerazione delle attuali proposte o della revisione di alcuni sistemi di
comunicazione dei dati di monitoraggio ambientale, l'utilizzo e l'impatto dell'E-PRTR
sono destinati ad aumentare ulteriormente. In tale contesto, l'ulteriore
attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali,
della direttiva 2004/101/CE (ETS) e la
revisione in corso della strategia tematica sull'inquinamento atmosferico
offrono nuove opportunità per sviluppare ulteriori sinergie tra i flussi di
dati. In particolare, le sinergie sono necessarie per facilitare la redazione e
revisione di documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili ai
sensi della decisione di esecuzione della Commissione n. 2012/119/UE. 5.3. Esame
ulteriore della base giuridica dell'E-PRTR e collegamenti con altri atti
legislativi La Commissione verificherà ancora una volta la
necessità di una revisione del regolamento per conseguire più adeguatamente gli
obiettivi da esso fissati e servire gli interessi dei soggetti interessati dell'UE
e pubblica le conclusioni nella seconda relazione triennale di attuazione dell'E-PRTR
relativa al periodo in questione (2013‑2015). La relazione deve
comprendere altresì una valutazione delle differenze in termini di ambito di
applicazione tra l'E-PRTR, la direttiva sulle emissioni industriali e le altre
normative dell'UE. 6. Conclusioni Un registro E-PRTR integrato e coerente
costituisce uno strumento importante per accrescere la base di conoscenze
necessaria per una gestione efficiente dal punto di vista dei costi e
trasparente delle risorse di aria, acqua e suolo. L'istituzione del registro E-PRTR ha rappresentato
un importante passo avanti verso una maggiore trasparenza sui tipi e sulle
quantità di emissioni industriali e i dati di monitoraggio ambientale. L'E-PRTR
contiene una serie di dati unica nel suo genere relativi a un ampio numero di
sostanze inquinanti responsabili di emissioni e trasferimenti in tutti i
comparti e sulla base di un approccio dal basso verso l'alto. La valutazione della Commissione sull'attuazione
del regolamento evidenzia un discreto successo. Gli Stati membri hanno
prontamente ottemperato ai propri obblighi tanto che la raccolta, la
valutazione e la trasmissione dei dati sono ora completate per gran parte delle
emissioni con dati affidabili. Restano, tuttavia, la necessità e il potenziale di
ulteriori miglioramenti. Le azioni riportate nella presente relazione
contribuiscono a far fronte ad alcune delle principali questioni individuate
nel corso della revisione e potenziano l'E-PRTR migliorandone l'utilizzabilità
e incoraggiando un uso maggiore delle importanti informazioni di natura
ambientale ivi contenute. Tali azioni sono applicate sulla base di un'opportuna
definizione delle priorità allo scopo di permettere azioni mirate in grado di
apportare i maggiori benefici potenziali. [1] Per «emissione» si intende qualsiasi introduzione di
sostanze inquinanti nell'ambiente in seguito a qualsiasi attività umana,
volontaria o involontaria, abituale o straordinaria, compresi il versamento,
l'emissione, lo scarico, l'iniezione, lo smaltimento o la messa in discarica o
attraverso reti fognarie non attrezzate per il trattamento finale delle acque
reflue. [2] Per «trasferimento fuori sito», si intende lo
spostamento, oltre i confini di un complesso industriale, di rifiuti destinati
al recupero o allo smaltimento e di sostanze inquinanti contenute in acque
reflue destinate al trattamento. [3] Convenzione di Århus sull'accesso alle informazioni, la
partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia
in materia ambientale. [4] http://prtr.ec.europa.eu/
[5] «Final report, Three
years of implementation of the E-PRTR, Supporting study for the European
Commission», Umweltbundesamt
GmbH Austria, commissionato dalla direzione generale
dell'Ambiente (DG Ambiente). [6] I nove settori principali sono energia; produzione e trasformazione dei metalli; industria dei
prodotti minerali; industria chimica; gestione dei rifiuti e delle acque
reflue; produzione e trasformazione della carta e del legno; allevamento e
acquacoltura intensivi; prodotti animali e vegetali dal settore alimentare e
delle bevande; altri. [7] Direttiva 2001/81/CE. [8] Direttiva 2003/87/CEE. [9] Direttiva 91/271/CEE. [10] Regolamento (CE) n. 2150/2002. [11] http://prtr.ec.europa.eu/docs/EN_E-PRTR_fin.pdf [12] Ad esempio, dati di inventario sulle emissioni ai sensi
della direttiva sui limiti nazionali di emissione, della Convenzione
sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza e del sistema
per lo scambio di quote di emissioni dell'UE. [13] COM(2012) 46.