19.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 65/209


P7_TA(2013)0255

Domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione) ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 giugno 2013 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (15605/3/2012 — C7-0164/2013 — 2008/0243(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2016/C 065/40)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (15605/3/2012 — C7-0164/2013),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 luglio 2009 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 7 ottobre 2009 (2),

vista la sua posizione in prima lettura (3) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0820),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 72 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0216/2013),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

4.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, unitamente alla dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 317 del 23.12.2009, pag. 115.

(2)  GU C 79 del 27.3.2010, pag. 58.

(3)  GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 370.


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione congiunta del Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione

Il Consiglio e il Parlamento europeo invitano la Commissione a prendere in considerazione, fatto salvo il suo diritto di iniziativa, una revisione dell'articolo 8, paragrafo 4, della rifusione del regolamento Dublino una volta che la Corte di giustizia si sarà pronunciata sulla causa C-648/11 MA e a. contro Secretary of State for the Home Department e comunque entro i termini prescritti dall'articolo 46 del regolamento Dublino. Il Parlamento europeo e il Consiglio eserciteranno successivamente entrambi le rispettive competenze legislative, tenendo conto del prevalente interesse del minore.

In uno spirito di compromesso e al fine di garantire un'immediata adozione della proposta, la Commissione accetta di prendere in considerazione tale invito, che intende limitato a queste specifiche circostanze e non tale da creare un precedente.