12.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 327/102


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità»

COM(2013) 147 final — 2013/0080 (COD)

2013/C 327/17

Relatore: MCDONOGH

Il Consiglio, in data 12 aprile 2013, e il Parlamento europeo, in data 16 aprile 2013, hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità

COM(2013) 147 final — 2013/0080 (COD).

La sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha adottato il proprio parere in data 20 giugno 2013.

Alla sua 491a sessione plenaria, dei giorni 10 e 11 luglio 2013 (seduta del 10 luglio 2013), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 180 voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ritiene che l'accesso universale a reti di comunicazione elettronica ad alta velocità sia essenziale per promuovere la crescita in Europa, oltre che per incrementare l'occupazione e rafforzare la coesione dell'UE. Il CESE appoggia con convinzione gli obiettivi fissati dall'Agenda digitale europea per la banda larga (1); tali traguardi saranno tuttavia difficili da raggiungere, a meno che gli Stati membri e la Commissione europea non compiano uno sforzo particolare per migliorare il contesto dal lato sia dell'offerta che della domanda di banda larga in tutta l'Unione.

1.2

Il Comitato esprime profonda delusione per la recente decisione del Consiglio europeo di ridurre gli stanziamenti per le infrastrutture digitali a titolo del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 portandoli da 9,2 miliardi a solamente 1 miliardo di euro, poiché questo taglio eliminerà il sostegno del QFP alla diffusione della banda larga e danneggerà soprattutto le regioni più povere e svantaggiate dell'UE.

1.3

Il Comitato accoglie con favore la proposta di regolamento della Commissione europea. Le misure prospettate sono di particolare importanza per colmare il divario digitale e agevolare la diffusione della banda larga nelle zone rurali.

1.4

Il CESE chiede alla Commissione di indicare in che modo l'accesso alla banda larga ad alta velocità possa essere riconosciuto come un diritto universale di tutti i cittadini, indipendentemente dal loro luogo di residenza. Nel 2010, la Commissione ha sollevato la questione dell'inclusione della banda larga tra gli obblighi di servizio universale (2). È necessario rispondere quanto prima a questa richiesta onde promuovere il benessere dei cittadini, l'occupazione e l'inclusione digitale.

1.5

Il CESE esorta gli Stati membri a ultimare senza ulteriori indugi l'elaborazione dei rispettivi piani nazionali per la banda larga.

1.6

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero riflettere sugli incentivi finanziari e sull'assistenza che potrebbero essere concessi al settore privato per promuovere gli investimenti nella banda larga ad alta velocità in aree scarsamente popolate.

1.7

Secondo le stime del Comitato, oltre a investimenti sostanziali da parte del settore privato per la diffusione della banda larga ad alta velocità, saranno anche necessari fino a 60 miliardi di euro di finanziamenti pubblici per conseguire gli obiettivi stabiliti dall'Agenda digitale 2020. Il CESE chiede quindi alla Commissione e agli Stati membri di stanziare in bilancio queste risorse di fondamentale importanza.

1.8

Il Comitato auspica che la Commissione affronti il problema dei fornitori di servizi di banda larga che non garantiscono ai loro clienti la connessione Internet alla velocità reclamizzata nei contratti. Questi casi di "non conformità" contrattuale e di pubblicità ingannevole pregiudicano non solo la fiducia nel mercato digitale ma anche la domanda, e vanno quindi contrastati con misure forti.

1.9

Il Comitato invita la Commissione a prendere le mosse dalla proposta di regolamento per sviluppare un mercato all'ingrosso paneuropeo delle infrastrutture per la banda larga.

1.10

Il CESE chiede alla Commissione, alle autorità nazionali di regolamentazione e agli Stati membri di garantire la creazione di un mercato concorrenziale delle infrastrutture per la banda larga in tutti i territori dell'Unione.

1.11

Il CESE rileva che il regolamento proposto offrirà alle imprese di servizi di pubblica utilità e alle società di trasporti nuove opportunità commerciali di essere presenti nel mercato delle infrastrutture per la banda larga. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi in modo particolare per incoraggiare tali aziende a cogliere quest'occasione.

1.12

Il Comitato richiama l'attenzione della Commissione su alcuni suoi precedenti pareri, adottati di recente, dedicati alla diffusione della banda larga ad alta velocità e alle soluzioni per ridurre il divario digitale: Un'Agenda digitale europea  (3), Primo programma relativo alla politica in materia di spettro radio  (4) e Agenda digitale per l'Europa - Le tecnologie digitali come motore della crescita europea (parere CES959-2013, non ancora pubblicato).

2.   Sintesi della proposta della Commissione

2.1   Scopo

2.1.1

La comunicazione L'Atto per il mercato unico II - Insieme per una nuova crescita ha individuato nella riduzione dei costi dell'installazione di infrastrutture per la banda larga una delle 12 azioni chiave volte a rilanciare la crescita.

2.1.2

L'offerta di banda larga ad alta velocità registra oggi un rallentamento, soprattutto nelle zone extraurbane, a causa di un insieme frammentario e complesso di norme e prassi amministrative a livello sia nazionale sia subnazionale.

2.2   Obiettivi

2.2.1

La proposta di regolamento in esame punta a:

ridurre i costi e il rischio d'investimento grazie ad una razionalizzazione di processi di pianificazione e d'investimento efficienti nel settore della fornitura della banda larga;

rimuovere le barriere al funzionamento del mercato interno causate dall'insieme frammentario e complesso di norme e prassi amministrative necessarie a livello sia nazionale che subnazionale per la fornitura di infrastrutture per la banda larga;

incentivare una copertura capillare con la banda larga;

garantire la parità di trattamento e la non discriminazione delle imprese e degli investitori che forniscono la banda larga.

2.3   La proposta di regolamento

2.3.1

La proposta di regolamento stabilisce per gli operatori e i fornitori di infrastrutture determinati diritti e obblighi direttamente applicabili nelle varie fasi della realizzazione dell'infrastruttura, allo scopo di conseguire gli obiettivi previsti in materia di costi e di efficienza.

2.3.2

Per realizzare gli obiettivi previsti dalla proposta, si propone l'introduzione delle seguenti disposizioni di legge:

Accesso alle infrastrutture fisiche esistenti: ciascun operatore di rete (proprietario di un'infrastruttura, sia essa delle telecomunicazioni o di altro genere. Ai sensi della proposta di regolamento, con "operatore di rete" si intende un fornitore di rete di comunicazione elettronica e un'impresa che fornisce un'infrastruttura fisica destinata alla prestazione di un servizio di produzione, trasporto o distribuzione di gas, elettricità, compresa l'illuminazione pubblica, riscaldamento, acqua, comprese le fognature e gli impianti di trattamento delle acque reflue, e alla prestazione di servizi di trasporto, come ferrovie, strade, porti e aeroporti) ha il diritto di offrire l'accesso alla propria infrastruttura fisica e l'obbligo di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso alla propria infrastruttura fisica ai fini dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, fisse o senza fili.

Informazioni sulle infrastrutture esistenti: i fornitori di banda larga hanno il diritto di accedere, attraverso uno sportello unico, ad una serie di informazioni minime relative alle infrastrutture fisiche esistenti, nonché il diritto di effettuare ispezioni in loco di tali infrastrutture.

Coordinamento delle opere di genio civile: Ogni operatore di rete ha il diritto di negoziare accordi per il coordinamento di opere di genio civile con enti autorizzati a fornire elementi di reti per la banda larga ad alta velocità. Su richiesta, ciascun operatore di rete mette a disposizione una serie di informazioni minime riguardanti le opere di genio civile, in corso o programmate, relative alla propria infrastruttura fisica, in modo da consentire un più efficace coordinamento dei lavori.

Rilascio di autorizzazioni: Ogni fornitore di reti per la banda larga ha il diritto di accedere per via elettronica, attraverso uno sportello unico, a qualsiasi informazione relativa alle condizioni e alle procedure applicabili al rilascio di autorizzazioni per opere del genio civile, e presenta, per via elettronica attraverso il medesimo sportello unico, la domanda di autorizzazione per l'esecuzione di tali opere. Le autorità competenti rilasciano, o rifiutano, le autorizzazioni entro sei mesi dal ricevimento della domanda.

Equipaggiamento interno degli edifici: Tutti gli edifici nuovi e quelli sottoposti a vasti lavori di ristrutturazione sono equipaggiati di un'infrastruttura fisica interna predisposta per l'alta velocità fino ai punti terminali della rete.

2.3.3

Le eventuali controversie tra operatori di rete e fornitori di servizi di banda larga circa i rispettivi diritti e obblighi saranno rinviate, se necessario, dinanzi ad un organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie, ossia l'autorità nazionale di regolamentazione o un'altra autorità competente.

2.3.4

Previo accordo del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento in esame diventerebbe direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

3.   Osservazioni generali

3.1   La banda larga è un'infrastruttura essenziale

3.1.1

La banda larga è l'infrastruttura essenziale per realizzare l'Agenda digitale e per il completamento del mercato unico del digitale. La rilevanza dei servizi di banda larga per l'economia non può essere sottolineata mai abbastanza. La disponibilità della relativa infrastruttura ha un effetto moltiplicatore sulla crescita economica: secondo stime della Banca mondiale, ad un aumento del 10 % della diffusione della banda larga corrisponde un incremento di PIL dell'1,5 %. La connessione universale ad alta velocità è fondamentale per la diffusione di nuove tecnologie e servizi di trasformazione come il cloud computing e le reti intelligenti.

3.1.2

L'Agenda digitale riconosce l'importanza della banda larga per la crescita e l'occupazione, al punto che stabilisce che entro il 2013 tutti dovranno avere accesso alla banda larga di base, mentre per il 2020 definisce i seguenti obiettivi: i) accesso a servizi di scaricamento con velocità di 30 Mbit/s per tutti i cittadini europei, e ii) sottoscrizione di abbonamenti a Internet con velocità di connessione superiore a 100 Mbit/s da parte di almeno il 50 % delle famiglie europee. Questi obiettivi potranno essere raggiunti soltanto se i costi di realizzazione dell'infrastruttura saranno ridotti in tutta l'UE, e se si adotteranno provvedimenti straordinari per portare la banda larga nelle zone rurali e svantaggiate dell'Unione.

3.2   Infrastrutture a basso costo e della massima qualità

3.2.1

La disponibilità di infrastrutture per la banda larga a basso costo e della massima qualità è fondamentale per assicurare la dinamicità dell'economia nel XXI secolo. Le attività economiche e commerciali basate sulla conoscenza potranno infatti svilupparsi laddove esistano le competenze e infrastrutture necessarie per sostenerle. Nel campo della sanità, dell'istruzione e dei servizi sociali, inoltre, saranno sempre più numerosi i servizi avanzati che dipenderanno dalla disponibilità della banda larga veloce e ultraveloce.

3.2.2

La qualità delle reti, il loro costo di fornitura e prezzi concorrenziali per gli utenti finali sono criteri di gestione importanti nei programmi di costruzione delle reti. Dato che fino all'80 % del costo dell'infrastruttura di rete è dovuto alle opere di ingegneria civile, è essenziale che le autorità nazionali e locali si adoperino per ridurre in misura significativa i costi attraverso un coordinamento efficiente dei progetti infrastrutturali.

3.3   Diritto ad un servizio universale

3.3.1

In diversi pareri, e più di recente in un parere sul tema Agenda digitale per l'Europa - Le tecnologie digitali come motore della crescita europea  (5), il CESE ha chiesto alla Commissione di indicare in che modo l'accesso alla banda larga ad alta velocità possa essere riconosciuto come un diritto universale di tutti i cittadini, indipendentemente dal loro luogo di residenza. Fornire una risposta a questa richiesta è oggi quanto mai urgente.

3.4   La banda larga ultraveloce è necessaria

3.4.1

Gli obiettivi fissati dall'Agenda digitale per il 2020 in materia di diffusione della banda larga saranno superati in un futuro non molto lontano dai rapidi progressi che si registrano nel campo della tecnologia della banda larga e dei servizi via Internet (ad esempio, servizi di videoconferenza ad alta definizione). In alcune zone urbane (http://arstechnica.com/tech-policy/2012/07/tokyo-seoul-and-paris-get-faster-cheaper-broadband-than-us-cities) vengono già installate reti ultraveloci che offrono una connessione fino ad un massimo di 1 Gbit/s (1 Gigabit/s =1 000 Mbit/s), e si stanno già sviluppando dei servizi via video per l'impiego di queste connessioni che hanno un più alto livello di bit.

3.4.2

Saranno necessari ingenti investimenti nella connessione ad alta velocità nell'intero territorio dell'UE per tenere il passo con gli sviluppi dell'economia di Internet su scala mondiale.

3.5   Il ritardo dell'Unione europea

3.5.1

Come riconosciuto dalla Commissione nella sua recente comunicazione sull'importanza dell'Agenda digitale quale motore della crescita economica (6), l'Europa sta accumulando un ritardo crescente rispetto ai suoi concorrenti mondiali nella fornitura di infrastrutture a banda larga.

3.5.2

Alcuni paesi dell'Asia e gli Stati Uniti sono stati più rapidi ad investire nella banda larga superveloce, il che ha garantito una copertura notevolmente maggiore e una più alta velocità. Nel dicembre 2011, la Corea del Sud presentava il tasso più alto di collegamento a fibre ottiche del mondo: 20,6 % di abbonamenti su 100 abitanti, vale a dire il doppio della Svezia (Staff working document accompanying the proposal for a regulation to reduce deployment costs of broadband [Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la proposta di regolamento sulle misure di riduzione dei costi dell'installazione di infrastrutture per la banda larga]: SWD(2013) 0073 (parte 1)).

3.6   Divario digitale

3.6.1

Il quadro di valutazione sull'Agenda digitale per l'Europa (https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard) e le ultime statistiche pubblicate da Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/information_society/data/main_tables) mostrano che il divario digitale si sta allargando e che esistono notevoli differenze tra uno Stato membro e l'altro. Stando ai dati relativi al 2012, il 28 % delle famiglie dell'UE a 27 non dispone di una connessione a banda larga. Inoltre, il 90 % delle famiglie senza connessione a banda larga vive nelle zone rurali. In queste zone vi sono 35 milioni di famiglie ancora in attesa della connessione ad alta velocità e, fino a quando non sarà prestata un'adeguata attenzione ai cittadini che vivono al di fuori dei centri urbani, esse continueranno ad essere sempre più svantaggiate sotto il profilo sia sociale che economico.

3.6.2

Le misure proposte dalla Commissione nel documento in esame serviranno da punto di partenza per la riforma delle norme in materia di pianificazione a livello di autorità nazionali e locali, inoltre la programmazione delle infrastrutture intelligenti, gli incentivi agli investimenti e le tecnologie innovative possono contribuire a colmare il divario nella banda larga.

3.7   Gli investimenti necessari

3.7.1

Il Comitato è rimasto estremamente deluso dalla decisione, presa a febbraio dal Consiglio, di ridurre il bilancio 2014-2020 previsto dal quadro finanziario pluriennale (QFP) per le infrastrutture e i servizi digitali a titolo del meccanismo per collegare l'Europa, portando gli stanziamenti da 9 miliardi e 200 milioni di euro a solamente un miliardo. Questa riduzione implicherebbe la rinuncia del QFP a sostenere la diffusione della banda larga, il che inciderebbe sulle regioni più povere e svantaggiate dell'UE e accentuerebbe ulteriormente il divario digitale.

3.7.2

Gli stanziamenti del QFP assegnati al dispiegamento della banda larga dovevano essere utilizzati dalla Commissione per incentivare il mercato di questa tecnologia, ma rappresentano solo una modesta quota dei finanziamenti che sarebbero in realtà necessari per realizzare gli obiettivi stabiliti dall'Agenda digitale per la banda larga. Secondo le stime della società di consulenza a cui la Commissione ha chiesto di realizzare uno studio sulla carenza di fondi nel settore, saranno necessari fino a 62 miliardi di euro di fondi pubblici supplementari per conseguire gli obiettivi fissati per il 2020 (Study on the socio-economic impact of bandwidth [Studio sull'impatto socioeconomico della banda larga], realizzato da Analysys Mason per conto della Commissione europea, 2012).

3.7.3

I finanziamenti per questi investimenti su larga scala dovranno provenire prevalentemente dal settore privato, ma occorreranno misure particolari per sostenere gli investimenti privati nelle zone rurali in cui la densità di popolazione è troppo bassa per riuscire ad attirarli. La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha già finanziato un certo numero di progetti di questo tipo e dovrà continuare a fornire un sostegno ben più sostanziale per realizzarne altri ancora. La Commissione dovrebbe adoperarsi in modo particolare per riflettere alle modalità con cui le istituzioni europee e gli Stati membri possano agevolare il finanziamento della diffusione della banda larga da parte del settore privato.

3.7.4

L'azione n. 48 dell'Agenda digitale raccomandava il ricorso ai fondi strutturali per finanziare la diffusione di reti ad alta velocità; si potrebbe prendere in considerazione anche l'impiego del fondo di coesione per lo stesso scopo.

3.8   Stimolare l'offerta

3.8.1

Le autorità locali e comunali possono svolgere un ruolo importante nel promuovere la fornitura della connessione a banda larga nelle rispettive regioni avviando delle iniziative di partenariato pubblico-privato e attuando le misure previste dalla proposta di regolamento con la massima rapidità ed efficienza.

3.8.2

Il regolamento offre l'opportunità di aprire il mercato della fornitura di servizi e connessione a banda larga ad un maggior numero di nuovi concorrenti. L'occasione è importante soprattutto per le società non attive nel settore delle telecomunicazioni che dispongono di grandi infrastrutture potenzialmente utilizzabili per la fornitura di reti ad alta velocità: questi nuovi concorrenti dovrebbero essere particolarmente incoraggiati dalla Commissione e dagli Stati membri.

3.8.3

La proposta di regolamento potrebbe inoltre aprire il mercato ad investimenti transfrontalieri nella fornitura di infrastrutture realizzati da aziende di tutta l'UE. La Commissione dovrebbe riflettere su come potrebbe essere sviluppato questo mercato unico delle infrastrutture diffondendo più largamente in tutta l'Unione la consapevolezza delle opportunità di investimento nel settore, riducendo i rischi legati a questi investimenti per gli investitori di altri paesi e magari elaborando speciali strumenti finanziari (obbligazioni) che aumentino l'attrattiva degli investimenti realizzati nelle regioni in cui l'introduzione della banda larga risulta più difficile.

3.8.4

Occorre attivare quanto prima soluzioni tecnologiche innovative, tra cui un maggior uso delle tecnologie senza fili, al fine di accelerare l'introduzione della banda larga e far fronte al crescente divario digitale tra zone urbane e rurali.

3.8.4.1

È, in particolare, di fondamentale importanza attuare pienamente negli Stati membri il programma relativo alla politica europea in materia di spettro radio (Radio Spectrum Policy Programme - RSPP) (7) per far sì che, nell'ottica di realizzare gli obiettivi stabiliti per il 2020, venga identificata e messa a disposizione una porzione di spettro radio sufficiente e adeguata sia per la copertura che per il fabbisogno di capacità delle tecnologie a banda larga senza fili.

3.8.4.2

La tecnologia satellitare porterà la banda larga anche nelle zone più remote dell'UE, ma per via di problemi di capacità, costi e velocità sarà soltanto una soluzione marginale, in grado di coprire probabilmente meno del 10 % della banda larga europea ad una velocità di connessione di 30 Mbit/s nel 2020.

3.9   Stimolare la domanda

3.9.1

La scarsa domanda di banda larga, soprattutto nelle zone meno popolate, incide negativamente sugli investimenti nelle reti. Malgrado ciò, nelle aree in cui la connessione ad alta velocità non è disponibile si registra sempre una significativa domanda latente.

3.9.2

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per incentivare la domanda di banda larga ricorrendo ad un ampio ventaglio di metodi, tra cui campagne mirate di informazione dei cittadini, la creazione di punti con WiFi nei luoghi pubblici, l'ulteriore sviluppo dei servizi di pubblica amministrazione online (e-government) e la promozione della formazione all'alfabetizzazione digitale e alle competenze informatiche. Le azioni di incentivazione della domanda dovrebbero essere rivolte in particolare alle zone rurali.

3.9.3

I costi della banda larga e la trasparenza dei prezzi sono due elementi essenziali per garantire che i cittadini adottino questa tecnologia. In tutta Europa, gli attuali consumatori di banda larga si lamentano del fatto che i loro fornitori di servizi Internet non garantiscono la connessione ad Internet alla velocità reclamizzata nei contratti. Questi casi di "non conformità" contrattuale e di pubblicità ingannevole pregiudicano non solo la fiducia nel mercato digitale ma anche la domanda di banda larga, e vanno quindi contrastati con misure forti.

4.   Osservazioni specifiche

4.1   Necessità di un regolamento

4.1.1

Le società commerciali di comunicazioni elettroniche mancano di incentivi finanziari sufficienti per investire nelle infrastrutture della banda larga in molte aree dell'Unione in cui la densità della popolazione è troppo bassa. Il CESE esprime quindi soddisfazione poiché la proposta di regolamento introduce misure intese a ridurre in misura significativa i costi e i rischi connessi alla fornitura della banda larga, e a corroborare gli argomenti economici a favore dell'investimento nel settore da parte dei fornitori di reti.

4.1.2

Per garantire un livello adeguato di inclusione digitale e ottimizzare i vantaggi economici derivanti dalla diffusione universale della banda larga ad alta velocità, gli Stati membri e le autorità locali devono esercitare una più marcata influenza sull'offerta e la domanda di infrastrutture per la banda larga, introducendo programmi per il settore che compensino gli investimenti necessari nelle regioni in ritardo di sviluppo (assai meno attraenti dal punto di vista finanziario) con i profitti elevati ricavabili da investimenti infrastrutturali effettuati in aree ad alta densità di popolazione. La proposta di regolamento in esame offrirà loro mezzi più perfezionati per ottenere tali risultati.

4.1.3

Poiché in un gran numero di mercati si osserva che un solo fornitore di infrastrutture si trova in posizione dominante, il CESE auspica che l'effettiva applicazione del regolamento in esame offrirà ai nuovi fornitori di reti condizioni più favorevoli per fare il loro ingresso su tali mercati e per presentare offerte concorrenziali.

4.2   Ridurre i costi e rafforzare la cooperazione

4.2.1

Secondo quanto si afferma nella comunicazione, fino all'80 % dei costi della realizzazione delle reti per la banda larga è imputabile all'esecuzione di opere di ingegneria civile. In base alle stime, il risparmio in termini di spesa in conto capitale per gli operatori di rete derivante dall'applicazione delle misure contenute nella proposta di regolamento sarebbe compreso tra il 20 e il 30 % dei costi di investimento complessivi, ovvero fino a 63 miliardi di euro entro il 2020: tale somma, così risparmiata, potrebbe essere investita in altri settori dell'economia.

4.2.2

Ai fini dell'efficienza, della velocità di attuazione, della sostenibilità ambientale e della concorrenzialità dei prezzi praticati agli utenti finali sono essenziali la cooperazione e la condivisione da parte dei fornitori privati di infrastrutture. Il Comitato si compiace del fatto che la proposta di regolamento preveda l'obbligo per i fornitori privati di infrastrutture di pubblicare informazioni attendibili sulle infrastrutture esistenti e su quelle pianificate, come pure l'obbligo per i fornitori di rete di cooperare, al fine di agevolare una corretta programmazione, la cooperazione e un uso efficiente delle risorse.

4.3   Monopoli naturali

4.3.1

Nelle zone con scarsa densità di popolazione, le leggi economiche impongono che sia possibile sostenere un unico fornitore di infrastruttura per la banda larga di base: in altre parole, impongono l'esistenza di un monopolio naturale.

4.3.2

L'insorgere di queste condizioni di monopolio naturale è una motivazione convincente per adottare un modello di fornitura di banda larga ad "accesso aperto": ossia un fornitore unico, magari un partenariato pubblico-privato, che realizzi l'infrastruttura di base e in seguito apra l'accesso agli impianti di rete affittando capacità a fornitori di servizi più piccoli a condizioni eque e paritarie. La Commissione dovrebbe forse riflettere sul modo in cui un simile modello di accesso aperto potrebbe essere sviluppato e regolamentato in Europa, avendo cura di non falsare le normali condizioni della concorrenza.

4.4   Mercato all'ingrosso

4.4.1

La proposta di regolamento offrirebbe la legislazione in grado di consentire lo sviluppo di un mercato all'ingrosso delle infrastrutture per la banda larga. La Commissione dovrebbe magari valutare in che modo il regolamento possa essere utilizzato come leva per stimolare la nascita di un tale mercato, in particolare nelle regioni dell'UE di più difficile accesso.

4.4.2

Un mercato all'ingrosso di infrastrutture portanti di fibra inattiva o senza fili potrebbe diventare transfrontaliero e paneuropeo, qualora fossero disponibili informazioni attendibili sulla domanda dei consumatori e sulle infrastrutture esistenti. La Commissione dovrebbe valutare in che modo un mercato di questo tipo possa essere incentivato e sostenuto.

4.5   Programmi nazionali per la banda larga

4.5.1

Lo sviluppo delle infrastrutture, soprattutto nelle zone rurali, richiede un programma strategico e di attuazione efficace a livello nazionale. Sebbene tutti gli Stati membri dispongano oggi di una strategia per la banda larga, molti non hanno ancora provveduto ad adottare dei programmi per la realizzazione degli obiettivi stabiliti dall'Agenda digitale per il settore. Occorrerà ben presto aggiornare le strategie nazionali per integrarvi l'approccio per realizzare le reti ultraveloci, corredandole con obiettivi concreti e misure di attuazione ben definite.

4.5.2

Benché l'azione n. 46 dell'Agenda digitale preveda che ciascuno Stato membro elabori il proprio programma nazionale per la banda larga, diversi paesi dell'UE non hanno ancora ultimato i loro programmi in materia e, per quanto riguarda questa azione, accusano un ritardo evidenziato dalla Commissione. Questi ritardi incidono negativamente sulla diffusione della banda larga e sui piani di finanziamento dell'industria Il CESE invita gli Stati membri a rivedere i loro programmi alla luce della proposta di regolamento in esame e a completare quanto prima l'azione di cui sopra.

4.5.3

Un programma nazionale per la banda larga completo, comprensivo di iniziative di partenariati pubblico-privati e di incentivi specifici alla diffusione di questa tecnologia nelle zone rurali, faciliterebbe notevolmente l'impiego dei fondi europei e dei finanziamenti della BEI.

4.6   Imprese di servizi di pubblica utilità

4.6.1

La proposta di regolamento consentirà per la prima volta alle imprese proprietarie di infrastrutture che non operano nel settore delle comunicazioni elettroniche – ossia società di servizi energetici o di erogazione di acqua, società di trasporti e aziende di smaltimento dei rifiuti – di mettere a disposizione a condizioni commerciali la propria infrastruttura per la fornitura di servizi della banda larga. Questo offrirà a queste imprese l'opportunità di incassare nuove entrate, di abbassare i costi delle loro infrastrutture essenziali condividendoli con i fornitori della banda larga, e di sfruttare delle sinergie nel momento in cui sviluppano i loro servizi di base, ad esempio quando realizzano reti intelligenti per i fornitori di energia.

4.6.2

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per segnalare a queste aziende le opportunità rappresentate dalla indispensabile diffusione delle infrastrutture per la banda larga, e per informarle meglio sulle potenziali ricadute positive per le loro attività commerciali derivanti dalla proposta di regolamento.

Bruxelles, 10 luglio 2013

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Henri MALOSSE


(1)  COM(2010) 245 final.

(2)  COM(2008) 572 final.

(3)  GU C 54 del 19.2.2011, pagg. 58-64.

(4)  GU C 107 del 6.4.2011, pagg. 53-57.

(5)  "Crescita digitale – Riesame intermedio", GU C 271 del 19.9.2013, pag. 127-132.

(6)  COM(2012) 784 final.

(7)  COM(2010) 471 final.