Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e la Repubblica moldova che modifica l'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova /* COM/2012/0268 final - 2012/0140 (NLE) */
RELAZIONE I. CONTESTO POLITICO E
GIURIDICO L'accordo di facilitazione
dei visti fra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova[1] è in vigore dal 1°
gennaio 2008. L'articolo 12 dell'accordo
di facilitazione dei visti istituisce un comitato misto incaricato, fra le
altre cose, di controllare l'applicazione dell'accordo e di suggerire modifiche
e aggiunte. In occasione della sua 5ª riunione, il 27 maggio 2010, tale
comitato misto ha avanzato una serie di suggerimenti per modifiche e aggiunte
all'accordo. Su tale base, il 29
ottobre 2010 la Commissione ha presentato una raccomandazione al Consiglio per
essere autorizzata ad avviare i negoziati con la Repubblica moldova su un
accordo che modifica l'accordo di facilitazione dei visti. A seguito dell'autorizzazione
del Consiglio dell'11 aprile 2011, il 13 maggio 2011 sono stati aperti a
Bruxelles i negoziati con la Repubblica moldova su tale accordo modificativo.
Altri tre cicli di negoziati si sono svolti il 29 agosto 2011 a Chisinau, e il
16 novembre 2011 e il 14 dicembre 2011 a Bruxelles. Il progetto d'accordo
modificativo prevede fra le altre cose un'esenzione dal visto per i cittadini
moldovi titolari di passaporti di servizio biometrici. I negoziatori hanno
convenuto di comune accordo che questa esenzione dal visto venga utilizzata in
buona fede. Data l'importanza di questo aspetto per l'Unione europea, il 28 febbraio
2012 è stata inviata a suo nome una lettera alla Repubblica moldova in cui si
conferma che l'Unione europea, conformemente alla clausola di sospensione
dell'accordo modificato, può invocare la sospensione parziale dell'accordo
modificato, e in particolare la disposizione che prevede l'esenzione dal visto
per i titolari di passaporti di servizio biometrici, qualora la Repubblica moldova
faccia un uso scorretto dell'esenzione dal visto ovvero ove ciò costituisca una
minaccia per la sicurezza pubblica. La lettera (senza allegato) è acclusa alla
presente relazione. Questo approccio è stato approvato dagli Stati membri in
seno al gruppo di lavoro "Visti" il 10 gennaio 2012. La Repubblica moldova
ha manifestato il suo accordo su tale approccio con e-mail del 13 febbraio 2012. I capi negoziatori hanno
siglato il testo finale dell'accordo modificativo il 22 marzo 2012. Gli Stati membri sono
stati regolarmente messi al corrente e consultati negli appositi gruppi di
lavoro del Consiglio durante tutte le fasi dei negoziati. Per quanto riguarda
l'Unione europea, la base giuridica dell'accordo modificativo è l'articolo 77,
paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218 del TFUE. La Commissione ha firmato l'accordo
modificativo il ... . Conformemente all'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
del TFUE, il Parlamento europeo ha approvato la conclusione dell'accordo
modificativo il … II. ESITO DEI NEGOZIATI La Commissione ritiene che siano stati
raggiunti gli obiettivi di cui alle direttive di negoziato del Consiglio e che
il progetto di accordo modificativo sia accettabile per l'Unione. Tale accordo prevede, in sintesi: - semplificazione dei requisiti relativi ai documenti da
presentare in relazione alla finalità del viaggio per le seguenti categorie di
richiedenti: a) per gli
autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci o
di passeggeri e per i giornalisti: requisiti rivisti; b) per il
personale tecnico che accompagna i giornalisti, i parenti stretti di cittadini
dell'UE che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza,
e i partecipanti a programmi ufficiali di cooperazione transfrontaliera
dell'UE: requisiti introdotti; - chiarimento delle disposizioni
relative al periodo di validità dei visti per più ingressi per le seguenti
categorie di richiedenti: a) per le categorie elencate
all'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo di facilitazione dei visti così come
per i coniugi, i figli e i genitori in visita a cittadini dell'Unione europea
che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la nazionalità, e
per il personale tecnico che accompagna i giornalisti a titolo professionale: in linea di principio saranno rilasciati visti
per più ingressi validi cinque anni. Visti per più ingressi con un periodo di
validità più breve saranno rilasciati solo se ciò è richiesto a causa della
data di scadenza del documento di viaggio o se la necessità o l'intenzione di
viaggiare frequentemente o regolarmente è chiaramente limitata a un periodo più
corto; b) per le categorie elencate
all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo di facilitazione dei visti e per i
partecipanti a programmi ufficiali di cooperazione transfrontaliera dell'UE: in linea di principio saranno rilasciati visti
per più ingressi validi un anno. Visti per più ingressi con un periodo di
validità più breve saranno rilasciati solo se ciò è richiesto a causa della
data di scadenza del documento di viaggio o se la necessità o l'intenzione di
viaggiare frequentemente o regolarmente è chiaramente limitata a un periodo più
corto; - esenzione totale dai diritti di
rilascio per le seguenti ulteriori categorie di richiedenti: parenti stretti di
cittadini dell'Unione europea che risiedono nel territorio dello Stato membro
di cui hanno la cittadinanza, personale tecnico che accompagna i giornalisti a
titolo professionale, giovani di età non superiore ai 25 anni che partecipano a
seminari, conferenze e manifestazioni sportive, culturali o educative
organizzate da associazioni senza scopo di lucro, rappresentanti di
organizzazioni della società civile che effettuano viaggi finalizzati a seguire
formazioni, seminari e conferenze, e partecipanti a programmi ufficiali di
cooperazione transfrontaliera dell'UE; - possibilità, per un fornitore
esterno di servizi con cui uno Stato membro coopera ai fini del rilascio dei
visti, di applicare un diritto per servizi di un massimo di 30 euro, col
mantenimento al tempo stesso della possibilità, per tutti i richiedenti, di
presentare le domande direttamente al consolato; in risposta a una richiesta
specifica della Repubblica moldova, è allegata all'accordo modificativo una
dichiarazione sull'impegno dell'Unione europea a esternalizzare il ricevimento
delle domande di visto solo in ultima istanza; - possibilità di esonerare il
richiedente dall'obbligo di comparire di persona per presentare una domanda di
visto; - esenzione dall'obbligo del visto
per soggiorni di breve durata per i cittadini moldovi titolari di un passaporto
di servizio biometrico. L'accordo modificativo precisa che ciò non influisce
sull'applicabilità delle disposizioni degli accordi o delle intese bilaterali
in vigore fra i singoli Stati membri e la Repubblica moldova sull'esenzione
dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata per i titolari di
passaporti di servizio non biometrici; - all'accordo è allegata una
dichiarazione comune sulla cooperazione relativa ai documenti di viaggio e
sullo scambio regolare di informazioni riguardanti la sicurezza dei documenti; - in risposta a una richiesta
specifica della Repubblica moldova, è allegata all'accordo modificativo una
dichiarazione dell'Unione europea sui documenti da presentare contestualmente alla
domanda di visto per soggiorni di breve durata; - in risposta a una richiesta
specifica della Repubblica moldova, è allegata all'accordo modificativo una
dichiarazione dell'Unione europea sulle semplificazioni per i familiari non
contemplati nelle disposizioni dell'accordo di facilitazione dei visti
giuridicamente vincolanti; - le specifiche situazioni di
Danimarca, Irlanda e Regno Unito figurano nel preambolo; - una dichiarazione comune allegata
all’accordo modificativo rispecchia l'associazione di Svizzera e Liechtenstein
all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. III. CONCLUSIONI In considerazione di quanto precede, la
Commissione propone che il Consiglio: - approvi, previa approvazione del
Parlamento europeo, l’allegato accordo fra l'Unione europea e la Repubblica moldova
che modifica l'accordo di facilitazione dei visti fra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova. 2012/0140 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo fra
l'Unione europea e la Repubblica moldova che modifica l'accordo di
facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di
Moldova IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera
a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), vista la proposta della Commissione europea, vista l'approvazione del
Parlamento europeo[2], considerando quanto segue: (1) Conformemente
alla decisione 2012/XXX del Consiglio, del [...][3],
in data [...] la Commissione ha firmato l'accordo tra l'Unione europea e la
Repubblica moldova che modifica l'accordo di facilitazione del rilascio dei
visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova, con riserva della sua
conclusione in data successiva. (2) È
opportuno concludere l’accordo. (3) A norma del protocollo
sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea e del
protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio
di libertà, sicurezza e giustizia, allegati al trattato sull'Unione europea e
al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le
disposizioni del presente accordo non si applicano né al Regno Unito né
all'Irlanda. (4) A norma del protocollo sulla
posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le
disposizioni del presente accordo non si applicano alla Danimarca, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È concluso l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica moldova che
modifica l'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità
europea e la Repubblica di Moldova. Il testo dell'accordo è accluso alla presente
decisione. Articolo 2 Il Presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a
nome dell’Unione europea, alla notifica di cui all'articolo 2 dell'accordo, per
esprimere il consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dall'accordo. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il
giorno dell’adozione. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. La data di entrata in vigore dell’accordo è
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO ACCORDO tra l'Unione europea e la Repubblica moldova
che modifica l'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità
europea e la Repubblica di Moldova L'UNIONE EUROPEA, da un lato, e LA REPUBBLICA MOLDOVA, dall'altro, in prosieguo le “parti”, VISTO l'accordo di facilitazione del rilascio
dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova, entrato in vigore
il 1° gennaio 2008, DESIDEROSE di facilitare maggiormente i
contatti fra i popoli, RICONOSCENDO l'importanza dell'introduzione, a
tempo debito, di un regime di spostamenti senza obbligo di visto per i
cittadini moldovi, purché sussistano le condizioni per una mobilità ben gestita
e nel rispetto della sicurezza, TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione
del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e
giustizia e del protocollo sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito
dell’Unione europea, allegati al trattato sull’Unione europea e al trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del
presente accordo non si applicano al Regno Unito né all’Irlanda, TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione
della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del
presente accordo non si applicano alla Danimarca, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 L'accordo di facilitazione del rilascio dei
visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova (in prosieguo:
"l'accordo") è modificato conformemente alle disposizioni di cui al
presente articolo: [Titolo dell'accordo] (1)
Nel titolo, le parole "la Comunità" sono
sostituite dalle parole "l'Unione". [Articolo
3 dell'accordo Definizioni] (2)
All'articolo 3, lettera e), la parola
"comunitaria" è sostituita da "dell'Unione europea". [Articolo 4 dell'accordo Documenti giustificativi della finalità
del viaggio] (3)
L'articolo 4, paragrafo 1, è così modificato: (a) la lettera d) è sostituita dalla
seguente: "d) per gli autotrasportatori che
effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri nel
territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati nella Repubblica moldova:
— una richiesta scritta dell’associazione nazionale
dei trasportatori moldovi relativa a un trasporto internazionale su strada,
indicante la finalità, l'itinerario, la durata e la frequenza dei viaggi;" (b) la lettera f) è sostituita dalla
seguente: "f) per i giornalisti e per il personale
tecnico che li accompagna a titolo professionale: — un certificato o altro documento rilasciato
da un’associazione di categoria o dal datore di lavoro del richiedente, in cui
si attesti che l’interessato è un giornalista qualificato e in cui si dichiari
che la finalità del viaggio è la realizzazione di un lavoro giornalistico, o in
cui si attesti che l’interessato fa parte del personale tecnico che accompagna
il giornalista a titolo professionale;" c) la lettera k) è sostituita dalla
seguente: "k) per i parenti stretti - coniugi,
figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti - in visita a
cittadini moldovi regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri o
a cittadini dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato membro di
cui hanno la cittadinanza: — una richiesta scritta della persona
ospitante;" d) è aggiunta la seguente lettera p): "p) per i partecipanti a programmi
ufficiali di cooperazione transfrontaliera dell'UE, come ad esempio lo
Strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI): — una richiesta scritta dell'organizzazione
ospitante." [Articolo 5 dell'accordo Rilascio di visti per più ingressi] (4)
All'articolo 5, i paragrafi da 1 a 3 sono
sostituiti dai seguenti: "1. Le rappresentanze diplomatiche e
consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi cinque
anni alle seguenti categorie di persone: a) membri di governi e parlamenti nazionali e
regionali e membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado, che
non siano esenti dall’obbligo di visto in virtù del presente accordo,
nell’esercizio delle loro funzioni; b) membri permanenti di delegazioni ufficiali
che, su invito ufficiale rivolto alla Repubblica moldova, devono partecipare
periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o ad
eventi organizzati nel territorio degli Stati membri nell'ambito di programmi
intergovernativi; c) coniugi e figli (anche adottivi) di età
inferiore a 21 anni o a carico, e genitori (anche tutori) in visita a cittadini
moldovi regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri o a
cittadini dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato membro di
cui hanno la cittadinanza; d) imprenditori e rappresentanti delle
organizzazioni di categoria che si recano regolarmente nel territorio degli
Stati membri; e) giornalisti e personale tecnico che li
accompagna a titolo professionale. In deroga alla prima frase, se la necessità o
l'intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente è chiaramente limitata
a un periodo più corto, la validità del visto per più ingressi è limitata a
tale periodo, in particolare quando - per le persone di cui alla lettera a), la
durata dell'incarico - per le persone di cui alla lettera b), la
validità dello status di membro permanente di una delegazione ufficiale , - per le persone di cui alla lettera c), il
periodo di validità dell’autorizzazione di soggiorno regolare dei cittadini
moldovi regolarmente soggiornanti nell'Unione europea, - per le persone di cui alla lettera d), la
validità dello status di rappresentante di organizzazione di categoria o del
contratto di lavoro, o - per le persone di cui alla lettera e), il
contratto di lavoro è inferiore a cinque anni. 2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari
degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi un anno alle
seguenti categorie di persone, a condizione che nell’anno precedente queste
abbiano ottenuto almeno un visto e l’abbiano usato conformemente alla normativa
sull’ingresso e il soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato: a) membri di delegazioni ufficiali che, su
invito ufficiale rivolto alla Repubblica moldova, devono partecipare
periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o ad
eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni
intergovernative; b) rappresentanti di organizzazioni della
società civile periodicamente in viaggio negli Stati membri per partecipare ad
attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di
scambio; c) liberi professionisti partecipanti a fiere,
conferenze, convegni e seminari internazionali o altri eventi di questo tipo
che si recano periodicamente negli Stati membri; d) autotrasportatori che effettuano servizi di
trasporto internazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati
membri con veicoli immatricolati nella Repubblica moldova; e) personale di carrozza, di locomotiva o
addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano nei
territori degli Stati membri; f) partecipanti ad attività scientifiche,
culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro
tipo, che si recano regolarmente negli Stati membri; g) studenti universitari o di corsi
post-universitari che viaggiano periodicamente per motivi di studio o per
partecipare ad attività di formazione, anche nel quadro di programmi di scambio;
h) partecipanti a eventi sportivi
internazionali e persone che li accompagnano a titolo professionale; i) partecipanti a programmi di scambi
ufficiali organizzati da città gemellate e altre località; j) partecipanti a programmi ufficiali di
cooperazione transfrontaliera dell'UE, come ad esempio lo Strumento europeo di
vicinato e partenariato (ENPI). In deroga alla prima frase, se la necessità o
l'intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente è chiaramente limitata
a un periodo più corto, la validità del visto per più ingressi è limitata a
tale periodo. 3. Le rappresentanze diplomatiche e consolari
degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi da un minimo di due
a un massimo di cinque anni alle categorie di persone di cui al paragrafo 2, a
condizione che nei due anni precedenti queste abbiano utilizzato un visto per
più ingressi conformemente alla normativa sull’ingresso e sul soggiorno nel territorio
vigente nello Stato visitato, e a meno che la necessità o l'intenzione di
viaggiare frequentemente o regolarmente non sia chiaramente limitata a un
periodo più corto, nel qual caso la validità del visto per più ingressi è
limitata a tale periodo." [Articolo 6 dell'accordo Diritti per il trattamento delle domande
di visto] (5)
L'articolo 6 è così modificato: a) il paragrafo 2 è così modificato: i) l'inizio della prima frase è
sostituito dal testo seguente: "4. Fermo restando il paragrafo 4, sono
esenti dai diritti per il trattamento delle domande di visto le seguenti
categorie di persone:" ii) alla lettera a) sono aggiunte le
seguenti parole: "o di cittadini dell'Unione europea che
risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza" iii) alla lettera j) sono aggiunte le
seguenti parole: "e personale tecnico che li accompagna a
titolo professionale" iv) sono aggiunte le seguenti lettere
da p) a r): "p) giovani di età non superiore ai 25
anni che partecipano a seminari, conferenze e manifestazioni sportive,
culturali o educative organizzate da associazioni senza scopo di lucro; q) rappresentanti di organizzazioni della
società civile che effettuano viaggi finalizzati a seguire formazioni, seminari
e conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio; r) partecipanti a programmi ufficiali di
cooperazione transfrontaliera dell'UE, come ad esempio lo Strumento europeo di
vicinato e partenariato (ENPI)." v) è aggiunta la seguente frase: "La prima frase si applica anche quando
lo scopo del viaggio è il transito." c) è aggiunto il seguente paragrafo: "4. Se uno Stato membro coopera con un
fornitore esterno di servizi ai fini del rilascio dei visti, tale fornitore
esterno può applicare un diritto per servizi, che deve essere proporzionato
alle spese da esso sostenute per assolvere al suo compito e non può essere
superiore a 30 euro. Gli Stati membri mantengono la possibilità, per tutti i
richiedenti, di presentare la domanda di visto direttamente ai rispettivi
consolati. Il fornitore esterno di servizi svolge le sue attività conformemente
al codice dei visti e nel pieno rispetto della legislazione moldova." [Articolo 6 bis Esonero dall'obbligo di comparire di
persona per la presentazione di una domanda di visto] (6)
È inserito il seguente articolo 6 bis: "Articolo 6 bis Esonero dall'obbligo di comparire di
persona per la presentazione di una domanda di visto I consolati degli Stati membri possono esonerare
dall'obbligo di comparire di persona per la presentazione di una domanda di
visto il richiedente a loro noto per integrità e affidabilità, a meno che la
sua presenza non sia necessaria per il rilevamento degli identificatori biometrici." [Articolo 8 dell'accordo Partenza in caso di smarrimento o furto
dei documenti] (7)
L'articolo 8 è sostituito dal seguente: "Articolo
8 Partenza
in caso di smarrimento o furto dei documenti I cittadini dell’Unione europea e moldovi che
abbiano smarrito o a cui siano stati rubati i documenti di identità durante il
soggiorno nel territorio moldovo o degli Stati membri possono uscire dal
territorio della Repubblica moldova o degli Stati membri esibendo un documento
di identità valido, rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari
degli Stati membri o della Repubblica moldova, che li autorizzi ad attraversare
la frontiera senza necessità di visto o altre autorizzazioni." [Articolo 10 dell'accordo Passaporti diplomatici] (8)
L'articolo 10 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: "Passaporti diplomatici e di
servizio" b) il paragrafo 2 diventa il paragrafo
3 ed è sostituito dal seguente: "3. Le persone di cui ai paragrafi 1 e 2
possono soggiornare nei territori degli Stati membri per un massimo di 90
giorni per periodi di 180 giorni." c) è inserito il nuovo paragrafo 2
seguente: "2. I cittadini della Repubblica moldova
titolari di un passaporto di servizio biometrico valido possono entrare nei
territori degli Stati membri, uscirne e transitarvi senza visto." [Articolo 12 dell’accordo Comitato misto di gestione dell’accordo] (9)
All'articolo 12, paragrafo 1, le parole "la
Comunità" sono sostituite da "l'Unione". [Articolo 13 dell'accordo Relazione del presente accordo con gli accordi
bilaterali vigenti fra gli Stati membri e la Repubblica moldova] (10)
L'articolo 13 è così modificato: a) Il paragrafo esistente diventa
paragrafo 1; b) è aggiunto il paragrafo seguente: "2. Le disposizioni degli accordi o delle
intese bilaterali in vigore fra i singoli Stati membri e la Repubblica moldova
conclusi prima dell'entrata in vigore del presente accordo e che prevedono
l'esenzione dall'obbligo del visto per i titolari di passaporti di servizio non
biometrici continuano ad applicarsi fermo restando il diritto degli Stati
membri interessati o della Repubblica moldova di denunciare o sospendere tali
accordi o intese bilaterali." [Articolo
14 dell’accordo Clausola
di reciprocità] (11)
All'articolo 14 è inserita la seguente prima frase: "La Repubblica moldova può reintrodurre
l'obbligo di visto solo per i cittadini, o per certe categorie di cittadini, di
tutti gli Stati membri dell'Unione europea, e non per i cittadini o per certe
categorie di cittadini di singoli Stati membri." Articolo 2 Il presente accordo è ratificato o approvato
dalle parti in conformità delle rispettive procedure ed entra in vigore il
primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l'ultima parte
notifica all'altra l'avvenuto espletamento di quelle procedure. Fatto a XXX, il XXX 2012, in duplice esemplare
nelle lingue ufficiali delle Parti, ciascun testo facente ugualmente fede. Per l'Unione europea Per la Repubblica moldova DICHIARAZIONE
COMUNE SULLA COOPERAZIONE RELATIVA AI DOCUMENTI DI VIAGGIO Le parti convengono che, nel controllare
l'applicazione dell'accordo, il comitato misto istituito in forza dell'articolo
12 dello stesso valuti in che misura il livello di sicurezza dei rispettivi
documenti di viaggio incida sul funzionamento dell'accordo. A tal fine le parti
convengono di scambiarsi regolarmente informazioni sulle misure adottate per
evitare la moltiplicazione dei documenti di viaggio e per potenziarne la
sicurezza sotto l'aspetto tecnico e sulle misure relative al processo di
personalizzazione del rilascio di tali documenti. DICHIARAZIONE
DELL'UNIONE EUROPEA SULLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI VISTO PER SOGGIORNI
DI BREVE DURATA L'Unione europea stila un elenco armonizzato
di documenti giustificativi, conformemente all'articolo 48, paragrafo 1,
lettera a), del codice dei visti, per garantire che i richiedenti moldovi siano
tenuti a presentare, in linea di principio, la stessa documentazione
giustificativa. Una volta stabilito tale elenco, l'Unione europea ne informa la
Repubblica moldova in seno al comitato. L'Unione europea informa inoltre i
cittadini moldovi ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del
codice dei visti. DICHIARAZIONE
DELL'UNIONE EUROPEA SULLA COOPERAZIONE CON I FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI L'Unione europea si impegna a esternalizzare
il ricevimento delle domande di visto solo in ultima istanza, in presenza di
particolari circostanze o ragioni legate alla situazione locale, come
l'impossibilità di organizzare la raccolta delle domande in tempo utile e in
condizioni adeguate a causa dell’elevato numero di richiedenti, oppure
l'impossibilità di garantire in altri modi una sufficiente copertura
territoriale del paese terzo interessato e quando altre forme di cooperazione
non si rivelano adeguate per lo Stato membro interessato. DICHIARAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVA ALLE SEMPLIFICAZIONI PER I
FAMILIARI L'Unione europea prende atto del suggerimento
della Repubblica moldova di intendere in senso più ampio la nozione di
familiari a cui estendere le facilitazioni per il rilascio dei visti e
dell'importanza che la Repubblica moldova ascrive alla semplificazione della
circolazione di questa categoria di persone. Per favorire la mobilità di un maggiore numero
di persone aventi legami familiari (in particolare sorelle, fratelli e
rispettivi figli) con cittadini della Repubblica moldova regolarmente
soggiornanti nei territori degli Stati membri o con cittadini dell'Unione europea
residenti nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza,
l'Unione europea invita le rappresentanze consolari degli Stati membri ad
avvalersi di tutte le possibilità previste dal codice dei visti per facilitare
il rilascio dei visti a questa categoria di persone, in particolare
semplificando i documenti giustificativi necessari, concedendo esenzioni dai
diritti per il trattamento delle domande ed eventualmente rilasciando visti per
ingressi multipli. DICHIARAZIONE
COMUNE RELATIVA ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN Le Parti prendono atto degli stretti legami
che uniscono l'Unione, la Svizzera e il Liechtenstein, segnatamente in virtù
dell'accordo del 26 ottobre 2004 sull'associazione di questi paesi
all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen. È di conseguenza auspicabile che le autorità della
Svizzera, del Liechtenstein e della Repubblica moldova concludano quanto prima
accordi bilaterali di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di
breve durata a condizioni analoghe a quelle dell'accordo modificato. [1] Accordo di facilitazione del
rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova, GU L 334 del 19.12.2007, pag 169. [2] GU C […] del […], pag. […]. [3] GU C […] del […], pag. […].