52012PC0268

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e la Repubblica moldova che modifica l'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova /* COM/2012/0268 final - 2012/0140 (NLE) */


RELAZIONE

I.            CONTESTO POLITICO E GIURIDICO

L'accordo di facilitazione dei visti fra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova[1] è in vigore dal 1° gennaio 2008.

L'articolo 12 dell'accordo di facilitazione dei visti istituisce un comitato misto incaricato, fra le altre cose, di controllare l'applicazione dell'accordo e di suggerire modifiche e aggiunte. In occasione della sua 5ª riunione, il 27 maggio 2010, tale comitato misto ha avanzato una serie di suggerimenti per modifiche e aggiunte all'accordo.

Su tale base, il 29 ottobre 2010 la Commissione ha presentato una raccomandazione al Consiglio per essere autorizzata ad avviare i negoziati con la Repubblica moldova su un accordo che modifica l'accordo di facilitazione dei visti.

A seguito dell'autorizzazione del Consiglio dell'11 aprile 2011, il 13 maggio 2011 sono stati aperti a Bruxelles i negoziati con la Repubblica moldova su tale accordo modificativo. Altri tre cicli di negoziati si sono svolti il 29 agosto 2011 a Chisinau, e il 16 novembre 2011 e il 14 dicembre 2011 a Bruxelles.

Il progetto d'accordo modificativo prevede fra le altre cose un'esenzione dal visto per i cittadini moldovi titolari di passaporti di servizio biometrici. I negoziatori hanno convenuto di comune accordo che questa esenzione dal visto venga utilizzata in buona fede. Data l'importanza di questo aspetto per l'Unione europea, il 28 febbraio 2012 è stata inviata a suo nome una lettera alla Repubblica moldova in cui si conferma che l'Unione europea, conformemente alla clausola di sospensione dell'accordo modificato, può invocare la sospensione parziale dell'accordo modificato, e in particolare la disposizione che prevede l'esenzione dal visto per i titolari di passaporti di servizio biometrici, qualora la Repubblica moldova faccia un uso scorretto dell'esenzione dal visto ovvero ove ciò costituisca una minaccia per la sicurezza pubblica. La lettera (senza allegato) è acclusa alla presente relazione. Questo approccio è stato approvato dagli Stati membri in seno al gruppo di lavoro "Visti" il 10 gennaio 2012. La Repubblica moldova ha manifestato il suo accordo su tale approccio con e-mail del 13 febbraio 2012.

I capi negoziatori hanno siglato il testo finale dell'accordo modificativo il 22 marzo 2012.

Gli Stati membri sono stati regolarmente messi al corrente e consultati negli appositi gruppi di lavoro del Consiglio durante tutte le fasi dei negoziati.

Per quanto riguarda l'Unione europea, la base giuridica dell'accordo modificativo è l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218 del TFUE.

La Commissione ha firmato l'accordo modificativo il ... . Conformemente all'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE, il Parlamento europeo ha approvato la conclusione dell'accordo modificativo il …

II.          ESITO DEI NEGOZIATI

La Commissione ritiene che siano stati raggiunti gli obiettivi di cui alle direttive di negoziato del Consiglio e che il progetto di accordo modificativo sia accettabile per l'Unione.

Tale accordo prevede, in sintesi:

-           semplificazione dei requisiti relativi ai documenti da presentare in relazione alla finalità del viaggio per le seguenti categorie di richiedenti:

a)         per gli autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci o di passeggeri e per i giornalisti: requisiti rivisti;

b)         per il personale tecnico che accompagna i giornalisti, i parenti stretti di cittadini dell'UE che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza, e i partecipanti a programmi ufficiali di cooperazione transfrontaliera dell'UE: requisiti introdotti;

-           chiarimento delle disposizioni relative al periodo di validità dei visti per più ingressi per le seguenti categorie di richiedenti:

a)         per le categorie elencate all'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo di facilitazione dei visti così come per i coniugi, i figli e i genitori in visita a cittadini dell'Unione europea che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la nazionalità, e per il personale tecnico che accompagna i giornalisti a titolo professionale:

in linea di principio saranno rilasciati visti per più ingressi validi cinque anni. Visti per più ingressi con un periodo di validità più breve saranno rilasciati solo se ciò è richiesto a causa della data di scadenza del documento di viaggio o se la necessità o l'intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente è chiaramente limitata a un periodo più corto;

b)         per le categorie elencate all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo di facilitazione dei visti e per i partecipanti a programmi ufficiali di cooperazione transfrontaliera dell'UE:

in linea di principio saranno rilasciati visti per più ingressi validi un anno. Visti per più ingressi con un periodo di validità più breve saranno rilasciati solo se ciò è richiesto a causa della data di scadenza del documento di viaggio o se la necessità o l'intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente è chiaramente limitata a un periodo più corto;

-           esenzione totale dai diritti di rilascio per le seguenti ulteriori categorie di richiedenti: parenti stretti di cittadini dell'Unione europea che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza, personale tecnico che accompagna i giornalisti a titolo professionale, giovani di età non superiore ai 25 anni che partecipano a seminari, conferenze e manifestazioni sportive, culturali o educative organizzate da associazioni senza scopo di lucro, rappresentanti di organizzazioni della società civile che effettuano viaggi finalizzati a seguire formazioni, seminari e conferenze, e partecipanti a programmi ufficiali di cooperazione transfrontaliera dell'UE;

-           possibilità, per un fornitore esterno di servizi con cui uno Stato membro coopera ai fini del rilascio dei visti, di applicare un diritto per servizi di un massimo di 30 euro, col mantenimento al tempo stesso della possibilità, per tutti i richiedenti, di presentare le domande direttamente al consolato; in risposta a una richiesta specifica della Repubblica moldova, è allegata all'accordo modificativo una dichiarazione sull'impegno dell'Unione europea a esternalizzare il ricevimento delle domande di visto solo in ultima istanza;

-           possibilità di esonerare il richiedente dall'obbligo di comparire di persona per presentare una domanda di visto;

-           esenzione dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata per i cittadini moldovi titolari di un passaporto di servizio biometrico. L'accordo modificativo precisa che ciò non influisce sull'applicabilità delle disposizioni degli accordi o delle intese bilaterali in vigore fra i singoli Stati membri e la Repubblica moldova sull'esenzione dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti di servizio non biometrici;

-           all'accordo è allegata una dichiarazione comune sulla cooperazione relativa ai documenti di viaggio e sullo scambio regolare di informazioni riguardanti la sicurezza dei documenti;

-           in risposta a una richiesta specifica della Repubblica moldova, è allegata all'accordo modificativo una dichiarazione dell'Unione europea sui documenti da presentare contestualmente alla domanda di visto per soggiorni di breve durata;

-           in risposta a una richiesta specifica della Repubblica moldova, è allegata all'accordo modificativo una dichiarazione dell'Unione europea sulle semplificazioni per i familiari non contemplati nelle disposizioni dell'accordo di facilitazione dei visti giuridicamente vincolanti;

-           le specifiche situazioni di Danimarca, Irlanda e Regno Unito figurano nel preambolo;

-           una dichiarazione comune allegata all’accordo modificativo rispecchia l'associazione di Svizzera e Liechtenstein all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

III.         CONCLUSIONI

In considerazione di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio:

-           approvi, previa approvazione del Parlamento europeo, l’allegato accordo fra l'Unione europea e la Repubblica moldova che modifica l'accordo di facilitazione dei visti fra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova.

2012/0140 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e la Repubblica moldova che modifica l'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo[2],

considerando quanto segue:

(1)       Conformemente alla decisione 2012/XXX del Consiglio, del [...][3], in data [...] la Commissione ha firmato l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica moldova che modifica l'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova, con riserva della sua conclusione in data successiva.

(2)       È opportuno concludere l’accordo.

(3)       A norma del protocollo sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea e del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano né al Regno Unito né all'Irlanda.

(4)       A norma del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano alla Danimarca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È concluso l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica moldova che modifica l'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell’Unione europea, alla notifica di cui all'articolo 2 dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dall'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

La data di entrata in vigore dell’accordo è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

ALLEGATO

ACCORDO

tra l'Unione europea e la Repubblica moldova che modifica l'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova

L'UNIONE EUROPEA,

da un lato, e

LA REPUBBLICA MOLDOVA,

dall'altro,

in prosieguo le “parti”,

VISTO l'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova, entrato in vigore il 1° gennaio 2008,

DESIDEROSE di facilitare maggiormente i contatti fra i popoli,

RICONOSCENDO l'importanza dell'introduzione, a tempo debito, di un regime di spostamenti senza obbligo di visto per i cittadini moldovi, purché sussistano le condizioni per una mobilità ben gestita e nel rispetto della sicurezza,

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegati al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all’Irlanda,

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano alla Danimarca,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova (in prosieguo: "l'accordo") è modificato conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo:

[Titolo dell'accordo]

(1) Nel titolo, le parole "la Comunità" sono sostituite dalle parole "l'Unione".

[Articolo 3 dell'accordo

Definizioni]

(2) All'articolo 3, lettera e), la parola "comunitaria" è sostituita da "dell'Unione europea".

[Articolo 4 dell'accordo

Documenti giustificativi della finalità del viaggio]

(3) L'articolo 4, paragrafo 1, è così modificato:

(a)        la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) per gli autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati nella Repubblica moldova:

— una richiesta scritta dell’associazione nazionale dei trasportatori moldovi relativa a un trasporto internazionale su strada, indicante la finalità, l'itinerario, la durata e la frequenza dei viaggi;"

(b)        la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) per i giornalisti e per il personale tecnico che li accompagna a titolo professionale:

— un certificato o altro documento rilasciato da un’associazione di categoria o dal datore di lavoro del richiedente, in cui si attesti che l’interessato è un giornalista qualificato e in cui si dichiari che la finalità del viaggio è la realizzazione di un lavoro giornalistico, o in cui si attesti che l’interessato fa parte del personale tecnico che accompagna il giornalista a titolo professionale;"

c)         la lettera k) è sostituita dalla seguente:

"k) per i parenti stretti - coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti - in visita a cittadini moldovi regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri o a cittadini dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza:

— una richiesta scritta della persona ospitante;"

d)         è aggiunta la seguente lettera p):

"p) per i partecipanti a programmi ufficiali di cooperazione transfrontaliera dell'UE, come ad esempio lo Strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI):

— una richiesta scritta dell'organizzazione ospitante."

[Articolo 5 dell'accordo

Rilascio di visti per più ingressi]

(4) All'articolo 5, i paragrafi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi cinque anni alle seguenti categorie di persone:

a) membri di governi e parlamenti nazionali e regionali e membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado, che non siano esenti dall’obbligo di visto in virtù del presente accordo, nell’esercizio delle loro funzioni;

b) membri permanenti di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Repubblica moldova, devono partecipare periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o ad eventi organizzati nel territorio degli Stati membri nell'ambito di programmi intergovernativi;

c) coniugi e figli (anche adottivi) di età inferiore a 21 anni o a carico, e genitori (anche tutori) in visita a cittadini moldovi regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri o a cittadini dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza;

d) imprenditori e rappresentanti delle organizzazioni di categoria che si recano regolarmente nel territorio degli Stati membri;

e) giornalisti e personale tecnico che li accompagna a titolo professionale.

In deroga alla prima frase, se la necessità o l'intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente è chiaramente limitata a un periodo più corto, la validità del visto per più ingressi è limitata a tale periodo, in particolare quando

- per le persone di cui alla lettera a), la durata dell'incarico

- per le persone di cui alla lettera b), la validità dello status di membro permanente di una delegazione ufficiale ,

- per le persone di cui alla lettera c), il periodo di validità dell’autorizzazione di soggiorno regolare dei cittadini moldovi regolarmente soggiornanti nell'Unione europea,

- per le persone di cui alla lettera d), la validità dello status di rappresentante di organizzazione di categoria o del contratto di lavoro, o

- per le persone di cui alla lettera e), il contratto di lavoro

è inferiore a cinque anni.

2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi un anno alle seguenti categorie di persone, a condizione che nell’anno precedente queste abbiano ottenuto almeno un visto e l’abbiano usato conformemente alla normativa sull’ingresso e il soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato:

a) membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Repubblica moldova, devono partecipare periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o ad eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative;

b) rappresentanti di organizzazioni della società civile periodicamente in viaggio negli Stati membri per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio;

c) liberi professionisti partecipanti a fiere, conferenze, convegni e seminari internazionali o altri eventi di questo tipo che si recano periodicamente negli Stati membri;

d) autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati nella Repubblica moldova;

e) personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano nei territori degli Stati membri;

f) partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo, che si recano regolarmente negli Stati membri;

g) studenti universitari o di corsi post-universitari che viaggiano periodicamente per motivi di studio o per partecipare ad attività di formazione, anche nel quadro di programmi di scambio;

h) partecipanti a eventi sportivi internazionali e persone che li accompagnano a titolo professionale;

i) partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate e altre località;

j) partecipanti a programmi ufficiali di cooperazione transfrontaliera dell'UE, come ad esempio lo Strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI).

In deroga alla prima frase, se la necessità o l'intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente è chiaramente limitata a un periodo più corto, la validità del visto per più ingressi è limitata a tale periodo.

3. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi da un minimo di due a un massimo di cinque anni alle categorie di persone di cui al paragrafo 2, a condizione che nei due anni precedenti queste abbiano utilizzato un visto per più ingressi conformemente alla normativa sull’ingresso e sul soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato, e a meno che la necessità o l'intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente non sia chiaramente limitata a un periodo più corto, nel qual caso la validità del visto per più ingressi è limitata a tale periodo."

[Articolo 6 dell'accordo

Diritti per il trattamento delle domande di visto]

(5) L'articolo 6 è così modificato:

a)         il paragrafo 2 è così modificato:

i)          l'inizio della prima frase è sostituito dal testo seguente:

"4. Fermo restando il paragrafo 4, sono esenti dai diritti per il trattamento delle domande di visto le seguenti categorie di persone:"

ii)         alla lettera a) sono aggiunte le seguenti parole:

"o di cittadini dell'Unione europea che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza"

iii)         alla lettera j) sono aggiunte le seguenti parole:

"e personale tecnico che li accompagna a titolo professionale"

iv)        sono aggiunte le seguenti lettere da p) a r):

"p) giovani di età non superiore ai 25 anni che partecipano a seminari, conferenze e manifestazioni sportive, culturali o educative organizzate da associazioni senza scopo di lucro;

q) rappresentanti di organizzazioni della società civile che effettuano viaggi finalizzati a seguire formazioni, seminari e conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio;

r) partecipanti a programmi ufficiali di cooperazione transfrontaliera dell'UE, come ad esempio lo Strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI)."

v)         è aggiunta la seguente frase:

"La prima frase si applica anche quando lo scopo del viaggio è il transito."

c)         è aggiunto il seguente paragrafo:

"4. Se uno Stato membro coopera con un fornitore esterno di servizi ai fini del rilascio dei visti, tale fornitore esterno può applicare un diritto per servizi, che deve essere proporzionato alle spese da esso sostenute per assolvere al suo compito e non può essere superiore a 30 euro. Gli Stati membri mantengono la possibilità, per tutti i richiedenti, di presentare la domanda di visto direttamente ai rispettivi consolati. Il fornitore esterno di servizi svolge le sue attività conformemente al codice dei visti e nel pieno rispetto della legislazione moldova."

[Articolo 6 bis

Esonero dall'obbligo di comparire di persona per la presentazione di una domanda di visto]

(6) È inserito il seguente articolo 6 bis:

"Articolo 6 bis

Esonero dall'obbligo di comparire di persona per la presentazione di una domanda di visto

I consolati degli Stati membri possono esonerare dall'obbligo di comparire di persona per la presentazione di una domanda di visto il richiedente a loro noto per integrità e affidabilità, a meno che la sua presenza non sia necessaria per il rilevamento degli identificatori biometrici."

[Articolo 8 dell'accordo

Partenza in caso di smarrimento o furto dei documenti]

(7) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

Partenza in caso di smarrimento o furto dei documenti

I cittadini dell’Unione europea e moldovi che abbiano smarrito o a cui siano stati rubati i documenti di identità durante il soggiorno nel territorio moldovo o degli Stati membri possono uscire dal territorio della Repubblica moldova o degli Stati membri esibendo un documento di identità valido, rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari degli Stati membri o della Repubblica moldova, che li autorizzi ad attraversare la frontiera senza necessità di visto o altre autorizzazioni."

[Articolo 10 dell'accordo

Passaporti diplomatici]

(8) L'articolo 10 è così modificato:

a)         il titolo è sostituito dal seguente:

            "Passaporti diplomatici e di servizio"

b)         il paragrafo 2 diventa il paragrafo 3 ed è sostituito dal seguente:

"3. Le persone di cui ai paragrafi 1 e 2 possono soggiornare nei territori degli Stati membri per un massimo di 90 giorni per periodi di 180 giorni."

c)         è inserito il nuovo paragrafo 2 seguente:

"2. I cittadini della Repubblica moldova titolari di un passaporto di servizio biometrico valido possono entrare nei territori degli Stati membri, uscirne e transitarvi senza visto."

[Articolo 12 dell’accordo

Comitato misto di gestione dell’accordo]

(9) All'articolo 12, paragrafo 1, le parole "la Comunità" sono sostituite da "l'Unione".

[Articolo 13 dell'accordo

Relazione del presente accordo con gli accordi bilaterali vigenti fra gli Stati membri e la Repubblica moldova]

(10) L'articolo 13 è così modificato:

a)         Il paragrafo esistente diventa paragrafo 1;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

"2. Le disposizioni degli accordi o delle intese bilaterali in vigore fra i singoli Stati membri e la Repubblica moldova conclusi prima dell'entrata in vigore del presente accordo e che prevedono l'esenzione dall'obbligo del visto per i titolari di passaporti di servizio non biometrici continuano ad applicarsi fermo restando il diritto degli Stati membri interessati o della Repubblica moldova di denunciare o sospendere tali accordi o intese bilaterali."

[Articolo 14 dell’accordo

Clausola di reciprocità]

(11) All'articolo 14 è inserita la seguente prima frase:

"La Repubblica moldova può reintrodurre l'obbligo di visto solo per i cittadini, o per certe categorie di cittadini, di tutti gli Stati membri dell'Unione europea, e non per i cittadini o per certe categorie di cittadini di singoli Stati membri."

Articolo 2

Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l'ultima parte notifica all'altra l'avvenuto espletamento di quelle procedure.

Fatto a XXX, il XXX 2012, in duplice esemplare nelle lingue ufficiali delle Parti, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per l'Unione europea

Per la Repubblica moldova

DICHIARAZIONE COMUNE SULLA COOPERAZIONE RELATIVA AI DOCUMENTI DI VIAGGIO

Le parti convengono che, nel controllare l'applicazione dell'accordo, il comitato misto istituito in forza dell'articolo 12 dello stesso valuti in che misura il livello di sicurezza dei rispettivi documenti di viaggio incida sul funzionamento dell'accordo. A tal fine le parti convengono di scambiarsi regolarmente informazioni sulle misure adottate per evitare la moltiplicazione dei documenti di viaggio e per potenziarne la sicurezza sotto l'aspetto tecnico e sulle misure relative al processo di personalizzazione del rilascio di tali documenti.

DICHIARAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA SULLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI VISTO PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA

L'Unione europea stila un elenco armonizzato di documenti giustificativi, conformemente all'articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del codice dei visti, per garantire che i richiedenti moldovi siano tenuti a presentare, in linea di principio, la stessa documentazione giustificativa. Una volta stabilito tale elenco, l'Unione europea ne informa la Repubblica moldova in seno al comitato. L'Unione europea informa inoltre i cittadini moldovi ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del codice dei visti.

DICHIARAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA SULLA COOPERAZIONE CON I FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI

L'Unione europea si impegna a esternalizzare il ricevimento delle domande di visto solo in ultima istanza, in presenza di particolari circostanze o ragioni legate alla situazione locale, come l'impossibilità di organizzare la raccolta delle domande in tempo utile e in condizioni adeguate a causa dell’elevato numero di richiedenti, oppure l'impossibilità di garantire in altri modi una sufficiente copertura territoriale del paese terzo interessato e quando altre forme di cooperazione non si rivelano adeguate per lo Stato membro interessato.

DICHIARAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVA ALLE SEMPLIFICAZIONI PER I FAMILIARI

L'Unione europea prende atto del suggerimento della Repubblica moldova di intendere in senso più ampio la nozione di familiari a cui estendere le facilitazioni per il rilascio dei visti e dell'importanza che la Repubblica moldova ascrive alla semplificazione della circolazione di questa categoria di persone.

Per favorire la mobilità di un maggiore numero di persone aventi legami familiari (in particolare sorelle, fratelli e rispettivi figli) con cittadini della Repubblica moldova regolarmente soggiornanti nei territori degli Stati membri o con cittadini dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza, l'Unione europea invita le rappresentanze consolari degli Stati membri ad avvalersi di tutte le possibilità previste dal codice dei visti per facilitare il rilascio dei visti a questa categoria di persone, in particolare semplificando i documenti giustificativi necessari, concedendo esenzioni dai diritti per il trattamento delle domande ed eventualmente rilasciando visti per ingressi multipli.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN

Le Parti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione, la Svizzera e il Liechtenstein, segnatamente in virtù dell'accordo del 26 ottobre 2004 sull'associazione di questi paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

È di conseguenza auspicabile che le autorità della Svizzera, del Liechtenstein e della Repubblica moldova concludano quanto prima accordi bilaterali di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle dell'accordo modificato.

[1]               Accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova, GU L 334 del 19.12.2007, pag 169.

[2]               GU C […] del […], pag. […].

[3]               GU C […] del […], pag. […].