3.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 353/148


Giovedì 13 settembre 2012
Azerbaigian: il caso di Ramil Safarov

P7_TA(2012)0356

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 sull'Azerbaigian: il caso di Ramil Safarov (2012/2785(RSP))

2013/C 353 E/21

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Azerbaigian, in particolare quelle riguardanti i diritti dell'uomo,

vista la prassi consolidata del diritto internazionale in materia di trasferimento, vale a dire la Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, in base alla quale si è deciso di sviluppare la cooperazione per favorire i fini della giustizia e la riabilitazione sociale delle persone condannate, dando loro l'opportunità di scontare le sentenze all'interno della società cui appartengono,

vista la dichiarazione rilasciata il 5 settembre 2012 dal Presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, sulla grazia concessa a Ramil Safarov in Azerbaigian,

vista la dichiarazione comune rilasciata il 3 settembre 2012 da Catherine Ashton, alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e dal Commissario Štefan Füle, sul rilascio di Ramil Safarov,

vista la dichiarazione rilasciata il 4 settembre 2012 dal Segretario generale del Consiglio d'Europa, Thorbjørn Jagland,

vista la lettera ufficiale inviata il 15 agosto 2012 al Ministero ungherese della pubblica amministrazione e della giustizia dal Viceministro della giustizia della Repubblica di Azerbaigian, Vilayat Zahirov,

vista la sua risoluzione del 18 aprile 2012 sui negoziati per l'accordo di associazione tra l'UE e l'Azerbaigian (1),

vista la dichiarazione rilasciata il 3 settembre 2012 dal Primo ministro ungherese Viktor Orbán, in cui si dà assicurazione che l'Ungheria ha agito in conformità con i propri obblighi internazionali,

visti l'accordo di partenariato e cooperazione tra l'UE e l'Azerbaigian, entrato in vigore nel 1999, e i negoziati in corso tra le due parti su un nuovo accordo di associazione che sostituirà il precedente,

visti l'articolo 122, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che Ramil Safarov era detenuto in un carcere ungherese dal 2004 dopo aver brutalmente ucciso un collega armeno durante un corso sponsorizzato dal programma NATO di partenariato per la pace a Budapest; che Safarov si è dichiarato colpevole e non ha espresso alcun rimorso a difesa della propria azione per il motivo che la vittima era armeno;

B.

considerando che il 31 agosto 2012 Safarov, tenente delle forze armate azere, incriminato per omicidio e condannato all'ergastolo in Ungheria, è stato trasferito in Azerbaigian su richiesta da tempo espressa da parte delle autorità azere;

C.

considerando che, immediatamente dopo il trasferimento di Safarov in Azerbaigian, il presidente azero Ilham Aliyev gli ha concesso la grazia, conformemente alla Costituzione della Repubblica di Azerbaigian e all'articolo 12 della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate; che le autorità ungheresi non potevano ignorare il fatto che Safarov è considerato un eroe in Azerbaigian, dato che l'assassinio che ha commesso è legato al conflitto tra Armenia e Azerbaigian; che le autorità ungheresi non potevano ignorare il fatto che Safarov è considerato un eroe in Azerbaigian, dato che l'assassinio che ha commesso è legato al conflitto tra Armenia e Azerbaigian;

D.

considerando che l'articolo 2 della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate cui hanno aderito sia l'Ungheria che l'Azerbaigian, sancisce che una persona condannata sul territorio di una Parte può, conformemente alle disposizioni della Convenzione, essere trasferita nel territorio di un'altra Parte per subirvi la condanna inflittale;

E.

considerando che in data 15 agosto 2012 il Viceministro della giustizia della Repubblica di Azerbaigian, Vilayat Zahirov, ha inviato una lettera ufficiale al Ministero ungherese della pubblica amministrazione e della giustizia, in cui afferma che l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di Stati esteri in materia di trasferimento delle persone condannate al fine di scontare la parte rimanente della pena detentiva nella Repubblica di Azerbaigian avviene in conformità con l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della Convenzione, senza alcuna conversione delle loro sentenze; che inoltre egli ha assicurato che, in base al Codice penale della Repubblica di Azerbaigian, la pena di un condannato all'ergastolo può essere sostituita solo da un tribunale con la detenzione per un periodo definito e che il condannato può ottenere la libertà condizionale, solo dopo aver trascorso almeno 25 anni in carcere; che le autorità azere hanno negato poi di aver fornito assicurazioni diplomatiche alle autorità ungheresi;

F.

considerando che il tenente Safarov ha ricevuto un benvenuto da eroe in Azerbaigian e, alcune ore dopo il rientro, ha ottenuto la grazia presidenziale, è stato messo in libertà e promosso al grado di maggiore nel corso di una cerimonia pubblica;

G.

considerando che la decisione di liberare Safarov ha scatenato diffuse reazioni internazionali di disapprovazione e condanna;

H.

considerando che il 31 agosto 2012 il Presidente armeno Serzh Sargsyan ha annunciato che l'Armenia sospenderà le proprie relazioni diplomatiche con l'Ungheria;

I.

considerando che l'Azerbaigian partecipa attivamente alla politica europea di vicinato e al partenariato orientale, è membro fondatore di Euronest ed è impegnato a rispettare la democrazia, i diritti dell'uomo e lo Stato di diritto, valori che sono alla base di tali iniziative;

J.

considerando che l'Azerbaigian occupa un seggio non permanente in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il periodo 2012-2013 e si è impegnato a difendere i valori sanciti dalla Carta ONU e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

K.

considerando che l'Azerbaigian è membro del Consiglio d'Europa e parte alla Convenzione europea per i diritti dell'uomo (CEDU) nonché di una serie di altri trattati internazionali in materia di diritti dell'uomo, fra cui la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici;

1.

sottolinea l'importanza dello Stato di diritto e del rispetto degli impegni assunti;

2.

deplora la decisione del Presidente dell'Azerbaigian di graziare Ramil Safarov, omicida condannato dalla giustizia di uno Stato membro dell'Unione europea; ritiene che tale decisione sia un gesto che potrebbe contribuire ad un'ulteriore escalation delle tensioni tra due paesi e che sta acuendo il senso di ingiustizia e approfondendo il divario tra questi due paesi; esprime inoltre preoccupazione per il fatto che tale atto sta pregiudicando tutti i processi pacifici di riconciliazione all'interno delle società in questione e potrebbe minare le future possibilità di sviluppo di un pacifico contatto tra popoli all'interno della regione;

3.

ritiene che, pur essendo in linea con la lettera della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, la grazia presidenziale concessa a Safarov sia contraria allo spirito di tale accordo internazionale, che è stato negoziato per consentire il trasferimento di una persone condannata sul territorio di uno Stato al fine di scontare il resto della pena sul territorio di un altro Stato;

4.

ritiene che la grazia presidenziale concessa a Safarov sia una violazione delle garanzie diplomatiche fornite alle autorità ungheresi nella richiesta azera di trasferimento basata sulla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate;

5.

deplora il benvenuto da eroe che è stato riservato a Safarov in Azerbaigian e la decisione di promuoverlo al grado di maggiore e di versargli all'arrivo otto anni di stipendio arretrato ed esprime preoccupazione per l'esempio che ciò costituirà per le future generazioni nonché per la promozione e il riconoscimento ottenuti dallo Stato dell'Azerbaigian;

6.

ritiene che la frustrazione dell'Azerbaigian e dell'Armenia per la mancanza di qualsiasi progresso sostanziale per quanto riguarda il processo di pace nel Nagorno-Karabakh non giustifichi atti di vendetta né futili provocazioni che aggiungono ulteriore tensione ad una situazione già tesa e fragile;

7.

esprime il proprio sostegno agli attuali sforzi compiuti dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), dal Rappresentante speciale UE per il Caucaso meridionale e dagli Stati membri al fine di allentare le tensioni e garantire che vi siano progressi verso la pace nella regione;

8.

sostiene gli sforzi dei co-presidenti del Gruppo Minsk dell'OSCE per garantire sostanziali progressi al processo di pace nel Nagorno-Kabarakh al fine di trovare una soluzione globale duratura nel quadro del diritto internazionale;

9.

ribadisce che l'UE dovrebbe ricoprire un ruolo più incisivo nella soluzione del conflitto del Nagorno-Karabakh, sostenendo l'attuazione di misure atte a consolidare la fiducia che avvicineranno le comunità armena e azera e diffonderanno le idee di pace, di riconciliazione e di fiducia in entrambe le parti;

10.

ribadisce la sua posizione secondo la quale l'accordo di associazione tra l'UE e l'Azerbaigian, attualmente in fase di negoziato, dovrebbe includere clausole e parametri in materia di tutela e promozione dei diritti dell'uomo e dello Stato di diritto;

11.

condanna qualsiasi forma di terrorismo e il ricorso a minacce terroristiche;

12.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al SEAE, al Consiglio europeo, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti rispettivi della Repubblica dell'Azerbaigian e della Repubblica armena, al Consiglio d'Europa, all'OSCE nonché al relatore ONU per i diritti dell'uomo e la lotta contro il terrorismo.


(1)  Testi approvati, P7_TA(2012)0127.