20.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 239/60


Giovedì 2 febbraio 2012
Applicazione della direttiva sulla gestione dei rifiuti

P7_TA(2012)0026

Risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2012 sulle questioni sollevate dai firmatari in relazione all'applicazione della direttiva sulla gestione dei rifiuti e delle direttive correlate negli Stati membri dell'Unione europea (2011/2038(INI))

2013/C 239 E/10

Il Parlamento europeo,

visto il diritto di presentare una petizione sancito dall’articolo 227 del TFUE,

viste le petizioni ricevute ed elencate nell'allegato alla relazione della commissione per le petizioni (A7-0335/2011),

vista la direttiva 2008/98/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (1),

vista la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (2),

vista la direttiva del Consiglio 1999/31/CE, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (3),

vista la direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull’incenerimento dei rifiuti (4),

vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (5),

vista la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (6),

vista la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (7),

vista la Convenzione sull'accesso all'informazione, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia di ambiente (Aarhus, Danimarca, 25 giugno 1998),

visto lo studio di esperti dal titolo "Gestione dei rifiuti in Europa: principali problemi e migliori pratiche" del luglio 2011,

visto l'articolo 202, paragrafo 2, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le petizioni (A7-0335/2011),

A.

considerando che nel corso del periodo 2004-2010 la commissione per le petizioni ha ricevuto e dichiarato ammissibili 114 petizioni che ipotizzano violazioni del quadro regolamentare in oggetto e provenienti dai seguenti Stati membri: Italia, Grecia, Francia, Spagna, Irlanda (oltre 10 petizioni ciascuno), Bulgaria, Regno Unito, Polonia, Romania, Germania (da 3 a 10 petizioni ciascuno), Austria, Ungheria, Lituania, Malta, Portogallo e Slovacchia (1 petizione ciascuno);

B.

considerando che la commissione per le petizioni ha elaborato cinque relazioni facenti seguito a missioni d'inchiesta relative a petizioni sui rifiuti in Irlanda (8), Fos-sur-Mer (Francia) (9), la discarica di Path Head (Regno Unito) (10), Campania (Italia) (11) e Huelva (Spagna) (12);

C.

considerando che le petizioni sulle questioni ambientali costituiscono costantemente il principale gruppo di petizioni ricevute, di cui quelle relative ai rifiuti rappresentano un importante sottogruppo, e che i timori concernenti i rifiuti interessano molto da vicino i cittadini di tutta l'Unione europea, in particolare per quanto riguarda le procedure di autorizzazione di nuovi impianti di trattamento dei rifiuti o il funzionamento di quelli esistenti, seguiti dalle preoccupazioni sulla gestione complessiva dei rifiuti;

D.

considerando che gli impianti di trattamento dei rifiuti costituiscono l'oggetto della grande maggioranza delle petizioni sui rifiuti, il 40% delle quali riguardano le procedure di autorizzazione per nuovi impianti previsti e un altro 40% riguarda il funzionamento degli impianti esistenti, di cui il 75% riguarda le discariche e il 25% gli inceneritori, mentre le rimanenti petizioni sollevano problemi relativi al trattamento dei rifiuti nel suo complesso;

E.

considerando che i dati più recenti pubblicati da Eurostat (2009) mostrano che i cittadini producono in media 513 kg di rifiuti all'anno e che molti nuovi Stati membri si collocano al di sotto della media mentre i paesi industrializzati occupano i primi posti della classifica;

F.

considerando che i paesi che producono la maggiore quantità di rifiuti evidenziano i livelli più elevati di riciclaggio, compostaggio e incenerimento dei rifiuti per la produzione di energia e uno smaltimento in discarica pari a zero o prossima allo zero, mentre, per contrasto, gli Stati membri che producono la minore quantità media di rifiuti sono ai primi posti per quanto riguarda lo smaltimento in discarica e mostrano livelli di riciclaggio e perfino di incenerimento di gran lunga inferiori;

G.

considerando che alcuni inceneritori soffrono della mancanza di infrastrutture adeguate per la separazione e il trattamento dei rifiuti; considerando altresì che non sembrano esistere limiti chiari al tipo di rifiuti inceneriti e che permangono preoccupazioni riguardo al destino delle ceneri tossiche che derivano dall'incenerimento;

H.

considerando che la direttiva 2008/98/CE sui rifiuti (Direttiva quadro sui rifiuti) stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia, il che offre vantaggi ai cittadini dell'UE in termini di salute e di benessere e realizza nel contempo un metodo di smaltimento dei rifiuti sostenibile dal punto di vista ambientale;

I.

considerando che la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente definisce un numero minimo di reati gravi legati all'ambiente e impone agli Stati membri di prevedere sanzioni penali più dissuasive per questo tipo di illeciti, ove commessi intenzionalmente o in seguito a negligenza grave;

J.

considerando che una strategia di gestione dei rifiuti che sia conforme alla direttiva quadro deve garantire che tutti i rifiuti siano raccolti e inoltrati a una rete di impianti idonei per il trattamento dei rifiuti per il recupero e lo smaltimento finale e deve prevedere misure atte a ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte;

K.

considerando che in alcune zone, quali Fos-sur-Mer (Francia – 2008), Path Head (Regno Unito – 2009), Huelva (Spagna – 2009) e Campania (Italia – 2011), i passi avanti compiuti nell'ambito della riduzione dei rifiuti e del riciclaggio dei rifiuti domestici sono stati minimi e che i rifiuti domestici e di altro genere continuano a essere portati nelle discariche in maniera indiscriminata, in alcuni casi, a quanto risulta, mescolati a diversi tipi di rifiuti industriali;

L.

considerando che, sebbene il termine per il recepimento della direttiva quadro sui rifiuti fosse il dicembre 2010, solo sei Stati membri hanno rispettato il termine e la Commissione sta prendendo misure attive per garantire che i rimanenti Stati possano completare il recepimento e avviare con urgenza l'attuazione;

M.

considerando che i rifiuti domestici dovrebbero essere trattati conformemente alla gerarchia dei rifiuti che si articola nella prevenzione, la riduzione, il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero (ad esempio, dell'energia) e lo smaltimento, conformemente all'articolo 4 della direttiva quadro sui rifiuti;

N.

considerando che un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse è uno degli obiettivi faro della Strategia Europa 2020 e che la direttiva quadro sui rifiuti ha introdotto un obiettivo per il riciclaggio dei rifiuti urbani pari al 50%, da raggiungere entro il 2020 in tutti gli Stati membri, riconoscendo che l'evoluzione dell'Unione in un'economia circolare e rispettosa dell'ambiente che utilizza i rifiuti come risorsa è un elemento importante dell'obiettivo di efficienza nell'uso delle risorse;

O.

considerando che vi sono diversi motivi per la mancata definizione di un piano di gestione dei rifiuti in conformità della direttiva quadro: tra questi figurano la mancata attuazione e applicazione, l'assenza di personale adeguatamente formato a livello locale e regionale e di un coordinamento a livello nazionale; controlli insufficienti a livello dell'UE, la mancata assegnazione di risorse adeguate e l'assenza di un sistema di sanzioni, il che significa trascurare le opportunità di una buona gestione dei rifiuti per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra e altri effetti ambientali e per attenuare la dipendenza dell'Europa dalle materie prime importate;

P.

considerando che un importante fattore, spesso trascurato, è che l'industria del riciclaggio offre potenzialità occupazionali pari a fino mezzo milione di posti di lavoro, in quanto taluni tipi di rifiuti costituiscono una risorsa produttiva che può contribuire al miglioramento della sostenibilità ambientale e alla transizione verso un'economia verde;

Q.

considerando che la gestione dei rifiuti organici biodegradabili sta muovendo i suoi primi passi e che occorre sviluppare gli attuali strumenti legislativi e rendere le tecniche più efficienti;

R.

considerando che il rispetto degli obiettivi dell'UE in materia di raccolta, riciclaggio e riduzione dei rifiuti messi in discarica deve rimanere un aspetto prioritario;

S.

considerando che spetta agli Stati membri (a livello nazionale, regionale e locale) la responsabilità principale riguardo all'attuazione della legislazione dell'UE e che l'Unione europea è considerata dai cittadini responsabile dell'attuazione della politica in materia di rifiuti, ma non ha i mezzi adeguati per far rispettare la normativa;

T.

considerando che, ai sensi della convenzione di Aarhus, i cittadini hanno il diritto di essere informati della situazione del loro territorio e che è dovere delle autorità fornire informazioni e motivare i cittadini a sviluppare un atteggiamento e un comportamento responsabili; considerando che, a norma della direttiva 2003/35/CE, gli Stati membri provvedono affinché al pubblico vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alla preparazione e alla modifica o al riesame dei piani ovvero dei programmi che devono essere elaborati;

U.

considerando che in tutte le procedure relative alle petizioni i cittadini esprimono la sensazione che le autorità pubbliche non abbiano il controllo della situazione, che i cittadini talvolta non siano preparati a compiere gli sforzi necessari per contribuire alla soluzione dei problemi, che il rapporto di fiducia sia compromesso e che vi sia una deriva verso lo scontro diretto e la paralisi, il che impedisce gli interventi preventivi;

V.

considerando che un recente studio (13) condotto dalla Commissione per esaminare la fattibilità di creare un'Agenzia UE per la gestione dei rifiuti ha mostrato che molti Stati membri non dispongono di capacità sufficienti per elaborare piani di gestione dei rifiuti e neanche per effettuare ispezioni, controlli e altri interventi per far rispettare adeguatamente la normativa sui rifiuti;

W.

considerando che lo studio individua altresì un elevato grado di non conformità, l'esistenza di discariche abusive e spedizioni illegali di rifiuti, un numero cospicuo di denunce da parte dei cittadini, procedimenti di infrazione presso la Corte di giustizia europea e pertanto gli insufficienti risultati raggiunti in termini di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, obiettivo fondamentale della legislazione dell'UE in materia di rifiuti;

X.

considerando che lo smaltimento illecito dei rifiuti è anche entrato a far parte delle attività della criminalità organizzata, il che solleva interrogativi sul ruolo delle autorità responsabili e, per quanto concerne i rifiuti industriali, sulla collusione del settore;

Y.

considerando che le procedure di monitoraggio e controllo esistenti, atte a garantire che i rifiuti domestici non siano contaminati da rifiuti tossici, sono spesso deboli o inesistenti, il che porta alla contaminazione delle discariche e degli inceneritori, che occorre sottolineare che lo smaltimento di rifiuti tossici mediante incenerimento in impianti concepiti per il trattamento di rifiuti domestici è assolutamente proibito;

Z.

considerando che un'analisi approfondita delle petizioni conferma che la normativa relativa a un sistema di gestione dei rifiuti funzionante e compatibile con l'ambiente è sostanzialmente in vigore e che le principali questioni riguardano l'applicazione e il rispetto, dato che il 95% delle petizioni si riferiscono a inadempienze da parte degli enti locali o regionali;

AA.

considerando che uno dei fattori cruciali al quale è imputabile tale situazione è la carenza di informazione e di sensibilizzazione, di capacità amministrativa e di risorse finanziarie e di altro tipo a livello locale;

AB.

considerando che la Commissione ha intensificato gli aiuti (fra cui 4,1 miliardi di euro nel 2005/2006) per migliorare l'attuazione e l'applicazione a livello nazionale dell'acquis dell'UE in materia di rifiuti; che, tuttavia, alla fine del 2009 i procedimenti di infrazione connessi alla gestione dei rifiuti costituivano il 20% di tutti i procedimenti di infrazione in materia di ambiente;

AC.

considerando che il costo di una scorretta gestione dei rifiuti è elevato e che un sistema territoriale capace di chiudere il ciclo completo produce un indotto che crea importanti economie;

AD.

considerando che, mentre l'applicazione di una normativa sui rifiuti nell'Unione europea è una responsabilità pubblica, imprese private e multinazionali trattano il 60% dei rifiuti domestici e il 75% dei rifiuti prodotti da imprese con un fatturato annuo di oltre 75 miliardi di euro (14);

AE.

considerando che la creazione di nuove discariche e inceneritori ricade nell'ambito dell'Allegato I.9 della direttiva sulla valutazione d'impatto ambientale (15), che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, richiede una valutazione del genere o almeno un'indagine a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, se la discarica rientra nell'ambito dell'Allegato II11.b;

AF.

considerando che le autorizzazioni per le discariche rientrano nell'ambito dell'Allegato II della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale qualora possano influire in modo rilevante sull'ambiente e sono soggette ai criteri soglia stabiliti dagli Stati membri;

AG.

considerando che l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva sulla valutazione d'impatto ambientale stabilisce che "al pubblico interessato vengono offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e a tal fine, esso ha il diritto di esprimere osservazioni e pareri alla o alle autorità competenti quando tutte le opzioni sono aperte prima che venga adottata la decisione sulla domanda di autorizzazione";

AH.

considerando che le direttive UE e la Convenzione di Aarhus citano in modo esplicito l'accesso all'informazione e la partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia di ambiente;

AI.

considerando che numerose petizioni ipotizzano che le procedure di autorizzazione per impianti di trattamento dei rifiuti non sono state pienamente conformi alla normativa dell'UE, in particolare per quanto riguarda la valutazione d'impatto ambientale e la consultazione del pubblico;

AJ.

considerando che, se le autorizzazioni rispettano i parametri fissati dalla direttiva ed è stata effettuata una valutazione d'impatto ambientale, la Commissione non ha il potere di interferire con le decisioni prese dalle autorità nazionali; considerando, tuttavia, che taluni Stati membri non hanno svolto valutazioni d'impatto ambientale approfondite prima di concedere l'autorizzazione per l'apertura o l'estensione di discariche o la costruzione di inceneritori;

AK.

considerando che un'azione legale può essere intentata soltanto una volta che il progetto è stato approvato dagli Stati membri; che i cittadini hanno difficoltà a capire che l'UE non può intervenire efficacemente prima della conclusione dell'intera procedura e dell'approvazione del progetto da parte degli Stati membri;

AL.

considerando che spesso le segnalazioni dei cittadini durante il processo di consultazione pubblica e la valutazione d'impatto ambientale sui siti previsti per la realizzazione di nuove discariche riguardano presunte violazioni alle aree protette, come nel caso della discarica nel parco nazionale del Vesuvio, ovvero timori per l'impatto negativo sulla salute e il benessere;

AM.

considerando che i siti previsti per la realizzazione di nuove discariche sono contestati in quanto i firmatari ritengono che arrechino danni a zone protette sotto il profilo ambientale o culturale, come illustrano le petizioni relative a un progetto per l'apertura di una discarica nel parco nazionale del Vesuvio, e che l'ubicazione delle discariche in aree facenti parte della rete Natura 2000 dovrebbe essere ritenuta non conforme al diritto ambientale europeo;

AN.

considerando che la direttiva sulle discariche stabilisce i parametri per la concessione delle autorizzazioni di esercizio e per le procedure comuni di controllo durante la fase operativa e postoperativa e che le discariche chiuse anteriormente alla data di recepimento della direttiva non sono soggette alle disposizioni in essa contemplate; che i criteri elencati nella direttiva riguardano l'ubicazione, il controllo delle acque e la gestione del percolato, la protezione del terreno e delle acque, il controllo dei gas, i disturbi e i rischi, la stabilità e le barriere;

AO.

considerando che la commissione per le petizioni ha ricevuto numerose petizioni (in particolare quella che ha dato luogo alla missione d'inchiesta a Path Head – Regno Unito) riguardanti discariche situate in stretta prossimità dalle abitazioni più vicine e dove la popolazione deve sopportare cattivi odori, un aumento dell'inquinamento atmosferico e la diffusione di parassiti nelle vicinanze delle loro case; che, tuttavia, siccome la normativa dell'UE non stabilisce criteri precisi in merito alla prossimità delle discariche ad abitazioni, scuole e ospedali, la definizione dei requisiti esatti per garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente è soggetta al principio di sussidiarietà contemplato nei trattati;

AP.

considerando che le petizioni sulle discariche esprimono frequentemente preoccupazioni circa il possibile inquinamento delle falde freatiche, soprattutto perché le vecchie discariche possono risultare prive di guaina atta a impedire le infiltrazioni nelle falde acquifere oppure le guaine possono sembrare lacerate e generare il sospetto di infiltrazioni o trovarsi in terreni geologicamente instabili e troppo vicini alle acque sotterranee o alle riserve di acqua potabile;

AQ.

considerando che la Commissione riferisce che dal 2001 sono state avviate 177 procedure d'infrazione della direttiva sulle discariche e che un recente inventario individua un minimo di 619 discariche abusive in tutta l'UE;

AR.

considerando che le petizioni e i reclami presentati alla Commissione testimoniano la presenza di un gran numero di discariche illegali che operano senza permessi, sebbene il numero esatto sia ignoto per la mancanza di un adeguato monitoraggio;

AS.

considerando che è stato sottolineato che le discariche dovrebbero essere una soluzione di ultima istanza; che le autorità pubbliche in taluni Stati membri che sono in ritardo in materia di prevenzione dei rifiuti, riciclaggio e riutilizzo possono essere spinti a estendere le discariche esistenti, anche quelle non conformi, o ad aprirne di nuove nel breve periodo come metodo di smaltimento dei rifiuti;

AT.

considerando che il ricorso a inceneritori, che si colloca nella parte bassa della gerarchia dei rifiuti, è ben consolidato e accettato dai cittadini in alcuni paesi che si ritiene abbiano raggiunto un elevato livello di conformità con la direttiva quadro sui rifiuti e ottengono energia mediante tale procedimento e che i paesi che finora non hanno fatto ricorso all'incenerimento possono optare per tale soluzione per smaltire il ritardo accumulato;

AU.

considerando che ciò potrà essere possibile soltanto a condizione di un controllo e un rispetto rigorosi della normativa UE applicabile e tenendo presente che tali misure sono suscettibili di provocare comprensibili resistenze da parte delle persone più direttamente colpite nelle zone adiacenti che temono per gli effetti sulla loro salute;

AV.

considerando che occorre riconoscere che le più recenti tecnologie hanno notevolmente ridotto le emissioni degli inceneritori; che in taluni Stati membri (in particolare quelli che registrano elevati livelli di incenerimento dei rifiuti), le popolazioni locali sembrano mostrare un maggior grado di accettazione, forse quale apprezzamento per la produzione di calore o energia tramite gli inceneritori nonché grazie alla trasparenza e all'accessibilità delle informazioni sul loro funzionamento;

AW.

considerando che le autorizzazioni per la costruzione di inceneritori incontrano resistenze simili a quelle riguardanti le discariche, per motivi analoghi, poiché l'attenzione è posta sui timori di inquinamento atmosferico e di impatto negativo sulla salute pubblica e/o sulle zone protette a livello ambientale;

AX.

considerando che per la costruzione di inceneritori, le autorità pubbliche scelgono spesso zone già fortemente inquinate a livello atmosferico, che gli effetti cumulativi per la salute degli abitanti dell'area non dovrebbero essere ignorati e che spesso si trascura la possibilità di esplorare metodi alternativi di smaltimento dei rifiuti e di produzione dell'energia attraverso la metanizzazione;

AY.

considerando che la maggiore attenzione data all'incenerimento per la produzione di energia come prima scelta rappresenta comunque un metodo di gestione dei rifiuti più dispendioso rispetto alla prevenzione, al riciclaggio e al riutilizzo e per tale motivo è a questi metodi che occorre accordare priorità, conformemente alla gerarchia dei rifiuti indicata dalla direttiva quadro sui rifiuti;

AZ.

considerando che ciò che occorre per raggiungere gli obiettivi in materia di riciclaggio e prevenzione fissati a livello giuridico sono la partecipazione attiva della società civile, la maggiore partecipazione delle parti interessate e una più intensa opera di sensibilizzazione nei confronti dell'opinione pubblica, attraverso campagne mediatiche di sensibilizzazione;

BA.

considerando che in tutte le relazioni sulle missioni d'inchiesta della commissione per le petizioni riguardo alle problematiche connesse alla gestione dei rifiuti viene citata la scarsa o inesistente comunicazione fra cittadini e autorità, che può anche portare a situazioni di tensione e alle dimostrazioni dei cittadini spesso riferite dalla stampa;

BB.

considerando che la popolazione mondiale è in crescita e che quindi i consumi totali dovrebbero aumentare in modo significativo, generando ulteriore pressione sulla gestione dei rifiuti; considerando altresì che questo problema richiederebbe, tra l'altro, una maggiore sensibilizzazione e l'attuazione del principio della gerarchia dei rifiuti;

BC.

considerando che la commissione per le petizioni non dispone di alcuna competenza preventiva o giurisdizionale, ma può difendere gli interessi dei cittadini, in particolare quando sorgono problemi nell'applicazione del diritto dell'Unione, cooperando con le autorità responsabili nella ricerca di soluzioni o di spiegazioni per le questioni sollevate nelle petizioni;

1.

chiede agli Stati membri di recepire senza ulteriori ritardi la direttiva quadro sui rifiuti e di assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi che essa prevede, in particolare mediante la definizione e l'attuazione di piani organici per la gestione dei rifiuti, compresa la tempestiva conversione di tutti gli obiettivi fissati nel quadro della legislazione europea;

2.

chiede alla Commissione di monitorare con attenzione il recepimento da parte degli Stati membri della direttiva UE sulla tutela penale dell'ambiente, al fine di assicurare che avvenga in modo tempestivo ed efficace; la invita altresì a concentrare la sua attenzione sul ruolo svolto da tutte le forme di criminalità organizzata nella commissione di reati ambientali;

3.

tenuto conto del fatto che i rifiuti e l'inquinamento costituiscono una grave minaccia per la salute umana e l'integrità dell'ambiente, esorta gli Stati membri ad accelerare l'introduzione di una strategia di gestione dei rifiuti avanzata conformemente alla direttiva quadro sui rifiuti;

4.

chiede alle autorità pubbliche di riconoscere che occorrono importanti investimenti per definire corrette strategie di gestione dei rifiuti, infrastrutture e impianti nella maggior parte degli Stati membri e ritiene che essi debbano prendere in considerazione l'accantonamento a tale scopo di una quota adeguata delle risorse del Fondo di coesione o la richiesta di finanziamenti diretti dalla Banca europea degli investimenti;

5.

ritiene che occorra potenziare le capacità di ispezione e di applicazione delle normative sia a livello di Stati membri che a livello dell'UE al fine di garantire un migliore rispetto della normativa sui rifiuti e sollecita pertanto gli Stati membri a rafforzare le loro capacità in materia di ispezioni, monitoraggio e altri interventi in tutte le fasi della catena del trattamento dei rifiuti ai fini di una migliore applicazione della normativa sui rifiuti e invita la Commissione a prevedere specifiche procedure per la piena ed effettiva applicazione del principio di sussidiarietà in caso di gravi inadempienze da parte degli Stati membri;

6.

chiede alla Commissione che sia fornita alle autorità competenti una consulenza specifica al fine di assisterle nella corretta applicazione dell'acquis sui rifiuti, ma rileva che le risorse disponibili a livello europeo sono attualmente inadeguate; ritiene, pertanto, che occorra adottare misure finanziarie e amministrative complementari per offrire una consulenza e una formazione migliori ai funzionari che operano nel settore dei rifiuti;

7.

chiede alla Commissione di individuare e concentrarsi sulle lacune più sistemiche nell'attuazione da parte degli Stati membri delle direttive in materia di rifiuti, quali la mancanza di adeguate reti di impianti di gestione dei rifiuti, l'eccessiva dipendenza dalle discariche, la crescente produzione pro-capite di rifiuti e le scarse percentuali di riciclaggio;

8.

ritiene che non sia auspicabile creare una nuova agenzia dell'UE per la gestione dei rifiuti e ritiene che l'attuale struttura istituzionale a livello UE, basata sulla DG Ambiente della Commissione e sull'Agenzia europea dell'Ambiente come centro di esperienza e di eccellenza, sia economicamente più conveniente, sebbene tali elementi debbano essere potenziati ulteriormente per fornire un più attivo controllo e rispetto delle norme;

9.

ritiene che l'Agenzia europea dell'Ambiente esistente potrebbe favorire tale processo e svolgere un ruolo più costruttivo nel riferire in merito alle strategie di gestione dei rifiuti degli Stati membri e individuando le carenze valutando la conformità dei piani di gestione dei rifiuti elaborati dagli Stati membri con la legislazione dell'UE;

10.

ritiene che una più stretta cooperazione tra autorità a livello locale, regionale e nazionale potrebbe offrire risultati positivi nell'individuare modelli di migliori pratiche; osserva che il Comitato delle regioni, Europol, la rete dell'Unione europea per l'attuazione e il controllo del rispetto del diritto dell'ambiente, Municipal Waste Europe e la FEAD, la Federazione europea che rappresenta l'industria per il trattamento dei rifiuti, potrebbero svolgere un ruolo più utile nell'organizzare tali scambi e contribuire così anche a consolidare la fiducia delle popolazioni interessate dall'attuazione concreta della politica sui rifiuti;

11.

chiede agli Stati membri alle prese con evidenti emergenze in materia di rifiuti di meditare sul fatto che strategie più efficienti offrono opportunità a livello occupazionale e di miglioramento delle entrate, garantendo nel contempo la sostenibilità ambientale attraverso il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dell'energia dai rifiuti;

12.

rammenta che la gerarchia del ciclo dei rifiuti è un elemento essenziale della direttiva 2008/98/CE e che, a norma della direttiva, dovrebbe formare la base dell'intera gestione dei rifiuti; osserva che vi sono anche argomentazioni economiche a favore dell'adozione della gerarchia dei rifiuti e dell'esigenza di privilegiare la prevenzione e in secondo luogo il riutilizzo e il riciclaggio prima dell'incenerimento per la produzione di energia e che le discariche insostenibili che generano sprechi andrebbero evitate il più possibile;

13.

sollecita la Commissione e gli Stati membri a promuovere, in tale contesto, una maggiore sensibilizzazione ambientale tra la popolazione circa i vantaggi di una gestione efficiente dei rifiuti, in particolare informandola dei vantaggi della raccolta differenziata, del costo reale della raccolta dei rifiuti domestici e della contropartita in termini di benefici finanziari derivanti dalla valorizzazione di tali rifiuti domestici;

14.

ritiene che una cooperazione più stretta tra le autorità degli Stati membri e la commissione per le petizioni, quando questa esamina le preoccupazioni dirette dei cittadini locali, offrirebbe un'ottima opportunità per favorire il dialogo tra le autorità responsabili e le comunità locali sulle priorità relative all'attuazione delle strategie sui rifiuti e possono in taluni casi costituire un rimedio efficace quando ciò può essere utile per risolvere controversie locali;

15.

propone che sia concordata una norma dell'UE relativa a un sistema di codici a colori per le categorie di rifiuti ai fini della selezione e del riciclaggio in modo da facilitare e migliorare la partecipazione dei cittadini al processo dei rifiuti e alla sua comprensione e ritiene che ciò possa favorire gli sforzi degli Stati membri tesi ad accrescere i livelli di riciclaggio in modo significativo e rapido;

16.

incoraggia un dialogo tempestivo ed efficace tra le autorità responsabili locali e regionali e i cittadini locali nelle fasi della programmazione e prima che siano prese le decisioni relative alla costruzione di impianti per il trattamento dei rifiuti, pur nella consapevolezza che l'atteggiamento "non nel mio cortile" costituisce un problema notevole a tale proposito;

17.

sottolinea l'importanza fondamentale della piena e corretta applicazione della direttiva sulla valutazione d'impatto ambientale e del corretto coordinamento delle procedure di autorizzazione richieste dalla normativa sull'ambiente;

18.

invita gli Stati membri a garantire che sia svolta una valutazione d'impatto ambientale prima dell'adozione di qualsiasi decisione relativa alla creazione o costruzione di un nuovo impianto per lo smaltimento dei rifiuti, segnatamente un inceneritore o un impianto di metanizzazione, o come ultima istanza una nuova discarica; ritiene che tali valutazioni debbano essere obbligatorie;

19.

comprende che in taluni casi si rendono necessarie decisioni urgenti per poter gestire situazioni di acuta emergenza in materia di rifiuti o per prevenire una crisi, ma sottolinea che anche in questi casi è indispensabile garantire il pieno rispetto della normativa UE in vigore, in particolare in quanto sono in gioco la salute e il benessere a lungo termine delle comunità locali;

20.

è convinto che occorre intensificare il dialogo tra le autorità pubbliche, gli operatori privati e le popolazioni interessate e che i cittadini devono avere un accesso migliore a informazioni obiettive, in presenza, se del caso, di meccanismi efficaci di sindacato amministrativo e giurisdizionale;

21.

esorta la Commissione a sostenere e rafforzare la rete dei partenariati pubblico-privato per i progetti delle campagne di sensibilizzazione; invita a sostenere la campagna "pulisci il mondo", riguardo alla quale 400 deputati europei hanno firmato una dichiarazione scritta a sostegno dell'evento, che l'anno prossimo dovrebbe essere sostenuta da milioni di volontari;

22.

ritiene che i firmatari delle petizioni dovrebbero essere incoraggiati a sfruttare appieno detti meccanismi, che possono risultare più efficaci e opportuni delle misure a livello dell'Unione, in particolare quando sono coinvolti singoli impianti;

23.

esorta vivamente la Commissione a proporre criteri più chiari e più specifici in materia di ubicazione delle discariche per quanto riguarda le abitazioni, le scuole e le strutture sanitarie per predisporre garanzie più solide contro i potenziali rischi per la salute umana e l'ambiente; ricordando che esiste un gran numero di variabili e di considerazioni locali che vanno prese in considerazione nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà;

24.

raccomanda alle autorità degli Stati membri di collaborare, in particolare in sede di progettazione di impianti per il trattamento dei rifiuti nelle zone frontaliere e di garantire che siano svolte valutazioni d'impatto transfrontaliere che tengano conto delle informazioni importanti per tutti i cittadini e i soggetti interessati;

25.

incoraggia la Commissione a riconoscere pienamente la correlazione che intercorre tra una normativa ambientale efficiente relativa ai siti di interesse storico e la conservazione e la promozione della biodiversità, quale contenuto nella direttiva quadro sull'acqua e le direttive sugli habitat e gli uccelli selvatici, e le direttive sulla valutazione d'impatto ambientale e sulla valutazione ambientale strategica e la normativa relativa alla gestione dei rifiuti;

26.

incoraggia la Commissione, nei casi di sua competenza, a garantire il rispetto degli obblighi procedurali previsti dalla normativa dell'UE (valutazione d'impatto ambientale, consultazione del pubblico), compresi i requisiti previsti dalle direttive per la protezione dei siti di importanza storica e naturalistica;

27.

ritiene che dovrebbero essere utilizzati solo i siti di discariche ufficialmente accreditati, conformi alla direttiva dell'UE sulle discariche e dotati di permessi debitamente stabiliti, e la loro ubicazione dovrebbe essere chiaramente indicata e registrata, mentre tutti gli altri siti di discariche e scarichi devono essere dichiarati illegali, effettivamente chiusi, messi in sicurezza e risanati predisponendo controlli sull'ambiente immediatamente circostante per accertare gli eventuali effetti negativi;

28.

reputa necessaria una definizione chiara e pubblica dei criteri di accettabilità dei rifiuti, nonché la messa a punto di un efficace sistema di tracciabilità per i rifiuti (soprattutto quelli pericolosi) onde far sì che soltanto i rifiuti idonei siano trasportati e smaltiti in discariche o inceneritori; ritiene che occorra applicare in modo coerente in tutti gli Stati membri procedimenti di campionatura e di prova senza preavviso;

29.

ritiene che si debba porre maggiore enfasi sul recupero dei rifiuti organici, soprattutto nelle regioni a forte vocazione agricola, in quanto tale aspetto sembra aver ricevuto, finora, scarsa attenzione;

30.

sollecita che siano definiti criteri comuni per misurare i valori chiave delle emissioni prodotte da inceneritori e che le misurazioni siano disponibili in linea e in tempo reale alla consultazione del pubblico, onde instaurare un clima di fiducia con le comunità locali e fornire un sistema di allerta efficace in caso di anomalie;

31.

ricorda agli Stati membri che, anche quando emergono problemi ai livelli di governo locale o regionale, incombe loro la responsabilità di monitorare e controllare in modo efficace il rispetto di tutte le norme e le autorizzazioni dell'UE e li incoraggia a garantire che tali compiti, comprese le ispezioni in loco, siano espletati da un organico adeguato e competente;

32.

osserva che occorre prestare urgentemente attenzione allo scarico aperto e illegale di rifiuti mescolati e non identificati e chiede l'applicazione di controlli rigorosi sulla gestione; rammenta alle autorità competenti che in piena conformità della direttiva IPPC (2008/1/CE, riveduta dalla direttiva 2010/75/UE), esse devono approntare un controllo rigoroso sulla movimentazione di specifiche tipologie di rifiuti industriali, indipendentemente dalla loro origine; invita altresì la Commissione ad adoperarsi al massimo, nell'ambito delle proprie competenze, per verificare che le autorità competenti assicurino effettivamente la corretta raccolta, separazione e trattamento dei rifiuti, ad esempio attraverso ispezioni sistematiche, e che le autorità regionali presentino un piano credibile;

33.

invita tutti gli Stati membri ad adottare misure atte a favorire una maggiore accettazione da parte delle popolazioni che vivono in prossimità degli impianti di trattamento dei rifiuti esistenti o previsti, dimostrando che autorità responsabili dell'autorizzazione e del funzionamento rispettano le norme in modo corretto e pienamente trasparente;

34.

raccomanda l'imposizione di sanzioni e penalità adeguate e dissuasive per lo smaltimento illegale di rifiuti, in particolare i rifiuti tossici e pericolosi, in parte per compensare i danni all'ambiente conformemente al principio "chi inquina paga"; auspica che lo scarico illecito e volontario di rifiuti chimici o radioattivi altamente contaminati sia passibile di pene molto pesanti, commisurate ai rischi incorsi dalla popolazione e dall'ambiente;

35.

chiede misure efficaci per combattere qualunque infiltrazione della criminalità organizzata nella gestione dei rifiuti e per contrastare le connivenze tra la criminalità organizzata e il settore o le pubbliche autorità;

36.

raccomanda che, qualora siano erogati finanziamenti pubblici a imprese private per gestire il trattamento dei rifiuti, le autorità locali e/o nazionali mettano a punto un efficace controllo finanziario sull'utilizzazione di tali finanziamenti onde garantire la conformità alle norme dell'UE;

37.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

(2)  GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28.

(3)  GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.

(4)  GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.

(5)  GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.

(6)  GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

(7)  GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.

(8)  DT 682330.

(9)  DT 745784.

(10)  DT 778722.

(11)  DT 833560 + B7-0073/2011.

(12)  DT 820406.

(13)  Study on the feasibility on the establishment of a Waste Implementation Agency, (Studio di fattibilità per l'istituzione di un'Agenzia per l'attuazione delle norme sui rifiuti), relazione definitiva rivista, 7 dicembre 2009.

(14)  FEAD, "Dichiarazione di Bruxelles", 15 febbraio 2011.

(15)  Direttiva 85/337/CEE.