COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Le relazioni dell’Unione europea con il Principato di Andorra, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino Opzioni per una maggiore integrazione nell’Unione /* COM/2012/0680 final */
INDICE COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E
AL COMITATO DELLE REGIONI Le relazioni dell’Unione europea con il
Principato di Andorra, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino 4 1........... INTRODUZIONE......................................................................................................... 4 1.1........ Le relazioni dell’Unione con
Andorra, Monaco e San Marino a una svolta....................... 4 1.2........ La situazione specifica dei paesi di
piccole dimensioni...................................................... 5 2........... RELAZIONI FRAMMENTARIE DELL’UNIONE
CON I PAESI DI PICCOLE DIMENSIONI 6 2.1........ Caratteristiche comuni..................................................................................................... 6 2.1.1..... Accordi monetari............................................................................................................ 6 2.1.2..... Accordi sulla tassazione dei redditi
da risparmio.............................................................. 7 2.1.3..... Accordi antifrode e di scambio di
informazioni in materia fiscale....................................... 7 2.2........ Andorra......................................................................................................................... 7 2.2.1..... Unione doganale............................................................................................................. 7 2.2.2..... Schengen........................................................................................................................ 8 2.2.3..... Relazioni bilaterali con i paesi
vicini.................................................................................. 8 2.2.4..... Politica europea di Andorra............................................................................................ 8 2.3........ Monaco......................................................................................................................... 8 2.3.1..... Parte del territorio doganale
dell’Unione.......................................................................... 8 2.3.2..... Schengen........................................................................................................................ 9 2.3.3..... Relazioni bilaterali con i paesi
vicini.................................................................................. 9 2.3.4..... Politica europea di Monaco............................................................................................ 9 2.4........ San Marino.................................................................................................................... 9 2.4.1..... Unione doganale............................................................................................................. 9 2.4.2..... Schengen...................................................................................................................... 10 2.4.3..... Relazioni bilaterali con i paesi
vicini................................................................................ 10 2.4.4..... Politica europea di San Marino..................................................................................... 10 3........... OSTACOLI ALL’ACCESSO AL MERCATO
INTERNO......................................... 10 3.1........ Libera circolazione delle persone................................................................................... 11 3.2........ Libera circolazione dei servizi e
libertà di stabilimento per le imprese.............................. 12 3.3........ Libera circolazione delle merci...................................................................................... 12 4........... CONSOLIDARE E PROMUOVERE GLI
INTERESSI DELL’UE............................. 13 4.1........ Maggiori opportunità economiche e
lavorative per cittadini e imprese dell’Unione........... 13 4.2........ Benefici reciproci a condizioni di
parità.......................................................................... 14 4.3........ La cooperazione a sostegno di
obiettivi condivisi........................................................... 14 5........... OPZIONI PER UNA MAGGIORE
INTEGRAZIONE............................................... 15 5.1........ Opzione 1: lo status quo................................................................................................ 15 5.2........ Opzione 2: l’approccio settoriale................................................................................... 16 5.3........ Opzione 3: l’accordo quadro di
associazione................................................................. 16 5.4........ Opzione 4: la partecipazione allo
Spazio economico europeo......................................... 17 5.5........ Opzione 5: l’adesione all’UE......................................................................................... 17 6........... CONCLUSIONI......................................................................................................... 18 6.1........ Questioni orizzontali e
istituzionali.................................................................................. 18 6.2........ Raccomandazioni.......................................................................................................... 18 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO
E AL COMITATO DELLE REGIONI Le relazioni
dell’Unione europea con il Principato di Andorra, il Principato di Monaco e la
Repubblica di San Marino Opzioni per una maggiore integrazione
nell’Unione
1.
INTRODUZIONE
1.1.
Le relazioni dell’Unione con Andorra, Monaco e San
Marino a una svolta
Il Principato di Andorra, la Repubblica di San
Marino, il Principato di Monaco, il Principato del Liechtenstein e lo Stato
della Città del Vaticano[1]
sono Stati indipendenti di piccole dimensioni territoriali dell’Europa
occidentale non membri dell’Unione europea. Con ciascuno di questi Stati
l’Unione intrattiene relazioni conformemente all’articolo 8 del TUE[2]. Queste relazioni differiscono in quanto a
portata e quadro istituzionale. Il Liechtenstein, ad esempio è membro
dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) e strettamente connesso
all’Unione tramite l’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), che gli dà
accesso al mercato interno dell’UE. Il paese è inoltre membro dello spazio
Schengen da dicembre 2011. Le relazioni dell’Unione con Andorra, Monaco e San
Marino (“paesi di piccole dimensioni”) si iscrivono invece in una serie di
accordi che coprono alcuni settori dell’acquis e determinate aree d’intervento
dell’UE. A dicembre 2010 il Consiglio ha definito le
relazioni dell’Unione con questi tre Stati “estese ma frammentarie”[3], dati gli ostacoli esistenti
alla libera circolazione di persone, merci e servizi da e verso l’UE che creano
una serie di difficoltà pratiche a cittadini e imprese dell’Unione e dei paesi
interessati. Il Consiglio ha chiesto quindi una “analisi delle possibilità e
modalità di una graduale integrazione di questi paesi nel mercato interno”. Il Consiglio ha adottato a giugno 2011, sotto
la presidenza ungherese, una prima relazione in cui invita il Servizio europeo
per l’azione esterna e la Commissione ad approfondire l’analisi, studiando “un eventuale
nuovo quadro istituzionale per tali relazioni, che tenga conto
dell’importanza di un approccio coerente per tutti e tre i paesi”[4]. Tutti e tre i paesi di piccole dimensioni
hanno espresso la volontà di intensificare le relazioni con l’Unione,
con qualche differenza di rilievo in termini di portata e contenuti. Andorra è
disposta a vagliare diverse opzioni, tranne l’adesione all’Unione, e ha
espresso una certa preferenza per un accordo quadro di associazione. Monaco si
è detto interessato a discutere le opzioni per una maggiore integrazione nel
mercato interno e San Marino è pronto a esaminare una vasta gamma di opzioni
per una maggiore integrazione europea, dall’adesione al SEE a un accordo quadro
di associazione multilaterale o bilaterale con l’Unione. Tutti e tre i paesi
sono intenzionati a tutelare le rispettive specificità e identità nelle
relazioni con l’Unione. Andorra, Monaco e San Marino continuano a
mostrarsi interessati ad una più stretta integrazione nell’Unione e la presente
comunicazione passa in rassegna le relazioni dell’UE con questi paesi[5] e formula una serie di
raccomandazioni su come realizzare una tale integrazione. Con la presente
comunicazione la Commissione intende raccogliere pareri su queste
raccomandazioni, per poi decidere come impostare oltre il processo.
1.2.
La situazione specifica dei paesi di piccole
dimensioni
Andorra, Monaco e San Marino presentano una
serie di tratti comuni. Stati indipendenti di piccole dimensioni
territoriali e demografiche, sono tutti e tre circondati da almeno uno Stato
membro dell’Unione[6],
con il quale intrattengono relazioni molto intense e condividono un’eredità
storica e affinità politiche e culturali. Le loro economie sono imperniate sui
servizi finanziari e sul turismo (spesso in combinazione con servizi al
dettaglio) e accennano a una certa diversificazione. Tutti e tre i paesi sono
democrazie parlamentari e membri delle Nazioni Unite (ONU), del Consiglio
d’Europa e dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
(OSCE). Esistono comunque notevoli differenze
geografiche e demografiche tra di loro: –
Andorra è il paese più grande per territorio (468
km²) e popolazione (78 100 abitanti circa), situato a distanza dalla città
più grande e collegato ai due Stati confinanti, Spagna e Francia, solo da due
strade principali; –
Monaco confina con la Francia e ha una popolazione
di circa 36 300 abitanti. Si estende su 1,95 km2 ed è lo Stato
più piccolo al mondo dopo la Città del Vaticano; –
enclave del territorio italiano, San Marino sorge
su una montagna, si estende su 61,2 km2 e ha una popolazione di
circa 32 300 abitanti. Questi paesi si differenziano inoltre per
quanto riguarda la lingua ufficiale e i sistemi costituzionali, giuridici e
politici: –
Andorra è un coprincipato, in cui le funzioni dei
coprincipi sono esercitate dal presidente della Repubblica francese e
dall’arcivescovo di Urgell (Spagna); –
Monaco è una monarchia costituzionale strettamente
integrata nella Francia sulla base di numerosi trattati bilaterali; –
San Marino è una Repubblica strettamente collegata
all’Italia.
2.
RELAZIONI FRAMMENTARIE DELL’UNIONE CON I PAESI DI PICCOLE DIMENSIONI
2.1.
Caratteristiche comuni
L’Unione vanta nel complesso ottime relazioni
con i paesi di piccole dimensioni: è di gran lunga il loro principale
partner per gli scambi e gli investimenti; anche se non intrattiene con questi
paesi dialoghi politici ufficiali ad alto livello, ne accredita le missioni
diplomatiche a livello di ambasciatori e riceve occasionalmente i massimi
responsabili dei loro governi che si recano a Bruxelles per incontrare i loro
omologhi dell’Unione[7].
Le delegazioni dell’UE non sono invece accreditate in nessuno di questi paesi[8], dove l’Unione è rappresentata
da uno dei suoi Stati membri[9]. Per quanto riguarda il quadro giuridico
delle relazioni, gli scambi bilaterali di merci tra l’UE e i tre paesi sono disciplinati
da accordi di unione doganale: Monaco ha concluso un accordo di questo tipo con
la Francia e fa parte del territorio doganale dell’Unione, mentre San Marino e
Andorra hanno concluso entrambi un accordo di unione doganale con l’UE.
Esistono poi accordi monetari e accordi sulla tassazione dei redditi da
risparmio con tutti e tre i paesi. La Commissione ha peraltro proposto di
negoziare con Andorra, Monaco e San Marino accordi antifrode e di scambio di
informazioni in materia fiscale[10].
2.1.1.
Accordi monetari
In forza degli accordi monetari[11] in corso con l’Unione,
ciascuno dei tre paesi di piccole dimensioni può conferire corso legale alle
banconote e alle monete in euro fino a un valore massimo. In cambio i tre paesi
si impegnano a introdurre gradualmente nei rispettivi ordinamenti l’acquis[12] dell’Unione in materia di
banconote e monete in euro, normativa bancaria e finanziaria, prevenzione del
riciclaggio di denaro, prevenzione della frode e della falsificazione e
normativa relativa alla raccolta dei dati statistici. I paesi di piccole
dimensioni hanno accettato la competenza esclusiva della Corte di giustizia
dell’Unione europea per la risoluzione delle controversie derivanti
dall’applicazione degli accordi.
2.1.2.
Accordi sulla tassazione dei redditi da risparmio
Gli accordi sulla tassazione dei redditi da
risparmio[13]
in vigore tra l’Unione e i tre paesi di piccole dimensioni stabiliscono misure
equivalenti a quelle della direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei
redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi[14]. In questo contesto i redditi
da risparmio, versati in questi paesi sotto forma di pagamenti di interessi a
favore di beneficiari effettivi, che siano persone fisiche di cui si accerti la
residenza in uno Stato membro dell’Unione, sono soggetti a una ritenuta alla
fonte, prelevata dagli agenti pagatori stabiliti sui territori di questi paesi
e il cui gettito è trasferito in buona parte allo Stato membro in cui risiede
il beneficiario effettivo. Le consultazioni condotte nel 2009 con le competenti
autorità di Andorra, Monaco e San Marino hanno confermato la disponibilità di
questi paesi a modificare gli accordi con l’Unione in esito alla
revisione della direttiva 2003/48/CE. Una volta ottenuta dal Consiglio
l’autorizzazione, saranno avviati i negoziati ufficiali per aggiornare gli
accordi.
2.1.3.
2.1.3. Accordi antifrode e di scambio di
informazioni in materia fiscale
A seguito di una raccomandazione della
Commissione, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare accordi
antifrode e di scambio di informazioni in materia fiscale con
Andorra, Monaco e San Marino[15],
sulla base dell’esperienza acquisita nel quadro di negoziati analoghi con il
Liechtenstein e tenendo presenti gli sviluppi internazionali in questo settore.
La Commissione prevede accordi a due pilastri che contemplino misure antifrode
e una cooperazione amministrativa fiscale globale. 2.2. Andorra 2.2.1. Unione
doganale L’ UE ha concluso con Andorra un accordo che
istituisce un’unione doganale[16]
per i prodotti industriali. L’accordo prevede
l’esenzione dai dazi all’importazione per i prodotti agricoli di Andorra che
entrano nell’Unione e riconosce a Andorra il
diritto di riscuotere dazi all’importazione sui prodotti agricoli provenienti
dall’Unione. L’accordo funziona in modo soddisfacente
e un protocollo concluso nel 2011 ne estende la portata alle misure
doganali di sicurezza. Un accordo di cooperazione[17] definisce poi il
quadro della cooperazione in una serie di settori, tra cui la politica
regionale nei Pirenei. Nel 1997 l’Unione ha concluso con Andorra un protocollo
sulle questioni veterinarie finalizzato a mantenere i tradizionali flussi
di scambi di animali vivi e di prodotti animali e a garantire al tempo stesso
la conformità con le norme dell’UE[18].
Andorra ha pertanto ripreso l’acquis sulle norme alimentari e d’igiene e la
normativa quadro per combattere le malattie degli animali. 2.2.2. Schengen Andorra non fa parte dello spazio Schengen.
Vengono effettuati controlli alle frontiere tra Andorra e i paesi
confinanti, cioè Francia e Spagna. I requisiti per i visti sono comunque
coordinati con lo spazio Schengen e il paese accetta i visti Schengen. Secondo
un approccio pragmatico adottato dagli Stati membri Schengen, per il controllo
dei passaporti alle frontiere esterne dell’Unione i cittadini di Andorra sono
ammessi agli stessi sportelli dei cittadini dell’UE e degli Stati membri
dell’EFTA. 2.2.3. Relazioni
bilaterali con i paesi vicini Andorra vanta relazioni privilegiate sia con Francia
e Spagna che con il Portogallo, definite da una serie di accordi
in vari settori, tra cui libera circolazione delle persone, istruzione e
giustizia e affari interni. 2.2.4. Politica
europea di Andorra Andorra mostra forte interesse e profondo
impegno per una maggiore integrazione nell’Unione. Nel 2010 il governo del paese ha espresso, in
un documento informale, il desiderio di approfondire la cooperazione. Nel 2011
Andorra ha presentato all’Unione europea una relazione che indica i settori in
cui sussistono ostacoli all’accesso al mercato interno e a giugno 2012 ha
adottato una nuova normativa che apre ulteriormente l’economia nazionale agli
investimenti. Andorra desidera intensificare le relazioni
con l’Unione negoziando un nuovo accordo che tenga conto della sua
posizione geografica all’interno dell’UE e delle sue specificità, preveda la
possibilità di applicare periodi transitori in alcuni campi, tra cui la libera
circolazione delle persone, e le dia la possibilità di partecipare ai programmi
e alle agenzie dell’UE. 2.3. Monaco 2.3.1. Parte
del territorio doganale dell’Unione Monaco ha concluso una convenzione doganale
con la Francia e fa quindi parte del territorio doganale dell’Unione[19]. Il Principato ha concluso inoltre con l’UE un accordo
sull’applicazione di alcuni atti comunitari sul proprio territorio[20] finalizzato a facilitare la
vendita nel mercato dell’Unione di medicinali per uso umano e veterinario, di
prodotti cosmetici e di dispositivi medici monegaschi. L’accordo prevede
l’applicazione nel territorio del paese del pertinente acquis in questo
settore. 2.3.2. Schengen Monaco non è parte contraente della
convenzione di Schengen. Tuttavia, in virtù di due accordi bilaterali con la
Francia[21],
il suo territorio rientra nelle frontiere esterne dello spazio Schengen e i
cittadini dell’Unione e di Monaco possono quindi viaggiare liberamente senza
visto in tutto lo spazio Schengen, che include il territorio monegasco. Gli
accordi contemplano le necessarie garanzie di sicurezza e prevedono controlli
alle frontiere esterne del Principato, effettuati dalle autorità francesi ai
valichi di frontiera esterna autorizzati: Monaco-Héliport e Monaco-Port.
I permessi di soggiorno monegaschi sono inoltre equiparati ai visti Schengen. 2.3.3. Relazioni
bilaterali con i paesi vicini Per effetto di una serie di accordi economici
conclusi con la Francia, in alcuni casi Monaco adotta e applica norme
identiche a quelle degli Stati membri. Ogni volta che la Francia introduce nel
proprio ordinamento norme che recepiscono direttive dell’Unione in settori
contemplati da accordi bilaterali con Monaco, il Principato applica
direttamente la normativa francese in quei settori. Tuttavia, in assenza di un
accordo con l’Unione, Monaco non ha automaticamente accesso al mercato interno
dell’UE nei settori in questione e l’Unione non dispone peraltro di dispositivi
per monitorare l’attuazione e perseguire eventuali violazioni di questo acquis
settoriale. 2.3.4. Politica
europea di Monaco Monaco ha espresso interesse per un accesso
più esteso al mercato interno dell’Unione in determinati
ambiti, soprattutto la libera circolazione delle persone e delle merci. Nel 2012 Monaco ha presentato all’Unione
europea una relazione che indica i settori in cui sussistono ostacoli
all’accesso al mercato interno. Monaco è pronto a discutere ulteriormente la
possibilità di concludere con l’Unione un accordo globale sull’accesso al
mercato interno. Un eventuale accordo dovrà tener conto delle relazioni
privilegiate tra il Principato e la Francia e delle sue specificità politiche e
geografiche. 2.4. San
Marino 2.4.1. Unione
doganale L’Unione ha concluso con San Marino un accordo
di cooperazione e di unione doganale[22],
che istituisce un’unione doganale allargata a tutti i capitoli del sistema
armonizzato, prodotti agricoli compresi[23].
L’accordo prevede inoltre la non discriminazione per le condizioni di lavoro e
la cooperazione in diversi settori (tutela ambientale, cultura, turismo). 2.4.2. Schengen Sebbene San Marino non faccia parte dello
spazio Schengen, non ci sono controlli alle frontiere con l’Italia. San
Marino non è associato all’attuazione di altri elementi dell’acquis di
Schengen, come la cooperazione giudiziaria e di polizia. 2.4.3. Relazioni
bilaterali con i paesi vicini San Marino ha concluso una serie di accordi
bilaterali con l’Italia, tra cui uno sulla libera circolazione delle persone[24] che permette ai cittadini di
San Marino di lavorare e soggiornare in Italia. 2.4.4. Politica
europea di San Marino San Marino mostra forte interesse e
profondo impegno per una maggiore integrazione nell’Unione[25]. Nel 2011 San Marino ha presentato all’Unione
europea una relazione che indica i settori in cui sussistono ostacoli
all’accesso al mercato interno. San Marino si è mostrato disposto a esaminare
diverse opzioni per una maggiore integrazione nell’Unione europea e desidera intensificare
le relazioni con l’Unione negoziando un nuovo accordo che tenga
conto della sua posizione geografica all’interno dell’UE e delle sue
specificità nazionali. 3. OSTACOLI ALL’ACCESSO
AL MERCATO INTERNO I cittadini e le imprese di tutti e tre i
paesi di piccole dimensioni hanno un accesso limitato al mercato interno
dell’UE (per ulteriori dettagli si rimanda al documento di lavoro dei servizi
della Commissione in allegato). I settori più problematici sono la libera
circolazione di persone e servizi e la libertà di stabilimento, ma vi sono
anche ostacoli alla libera circolazione delle merci provenienti da questi paesi
dovuti al fatto che norme e regolamenti dell’UE possono impedirne la vendita
sul mercato dell’Unione. Una maggiore integrazione di questi paesi nell’Unione
sarebbe peraltro vantaggiosa anche per i cittadini e le imprese dell’UE. I
cittadini dell’UE, ad esempio, devono chiedere un permesso per lavorare o
risiedere in uno dei paesi di piccole dimensioni. 3.1. Libera
circolazione delle persone I paesi di piccole dimensioni intrattengono
strette relazioni di vicinato con i paesi confinanti. In passato ci sono stati
flussi di persone e merci da e attraverso il loro territorio. Attualmente i
paesi di piccole dimensioni, pur avendo accordi di libera circolazione delle
persone con i paesi confinanti, non beneficiano di un accordo equivalente con
l’Unione che garantisca la libera circolazione dei loro cittadini nel
territorio dell’UE. Questo impedisce spesso ai loro cittadini di lavorare,
studiare, creare un’impresa o investire nell’Unione. I soggiorni superiori a tre mesi richiedono un
permesso di soggiorno, rilasciato nel rispetto di criteri rigorosi, come la
disponibilità di risorse economiche sufficienti e di un alloggio. Attualmente
le condizioni per ottenere un permesso variano in funzione dello Stato membro e
del tipo di lavoro[26].
La complessità delle procedure per ottenere il permesso di soggiorno è
percepita come un ostacolo all’occupazione negli Stati membri dell’Unione. Per
chiedere il permesso di soggiorno occorre una dichiarazione di assunzione
preliminare che i datori di lavoro difficilmente rilasciano. In materia di
diritti dei lavoratori, poi, gli accordi con Andorra e San Marino si limitano a
garantire la non discriminazione delle condizioni di impiego[27]. Oltre ai requisiti per i permessi di soggiorno
e di lavoro, i paesi di piccole dimensioni segnalano altri problemi connessi
alla libera circolazione delle persone, e in particolare al mancato
riconoscimento di diritti riconosciuti ai cittadini dell’UE[28]: ·
diritto di soggiornare nell’UE dopo aver svolto
un’attività economica; ·
diritto di risiedere e svolgere un’attività
economica per i familiari; ·
libera circolazione delle persone per motivi di
studio o di ricerca[29]; ·
possibilità di partecipare ai programmi
dell’Unione, in particolare di finanziamento della ricerca e di scambio di
studenti[30]; ·
coordinamento in materia di sicurezza sociale[31] e reciproco riconoscimento
delle qualifiche professionali[32]. 3.2. Libera
circolazione dei servizi e libertà di stabilimento per le imprese I paesi di piccole dimensioni incontrano notevoli
ostacoli quanto alla libera circolazione dei servizi e alla libertà di
stabilimento, che non sono garantite da nessun accordo con l’Unione. In particolare,
le imprese con sede nei paesi di piccole dimensioni non hanno il diritto di
prestare direttamente servizi nell’Unione. Le imprese di questi paesi che intendono
svolgere un’attività professionale o investire nell’Unione possono avere una
controllata in uno Stato membro, ma lo stabilimento di una succursale
nell’Unione può essere soggetto a restrizioni. Come per le persone fisiche, le
persone giuridiche di un paese terzo non godono infatti del diritto di
stabilimento. L’impresa che ha acquisito una controllata
in uno Stato membro dell’Unione è libera di prestare servizi in tutti gli altri
Stati membri, nel rispetto del diritto nazionale e dell’UE, senza
discriminazioni[33].
Tuttavia, nel caso di un’impresa con sede in uno dei paesi di piccole
dimensioni, stabilirsi nell’Unione potrebbe comportare costi aggiuntivi dovuti
alla necessità di una presenza economica e alle procedure amministrative che
questa comporta. La presenza nell’UE potrebbe rendersi necessaria anche per
soddisfare i requisiti della normativa dell’Unione sulla tutela dei consumatori
(ad esempio, l’obbligo di avere un servizio clientela fisicamente presente
nell’Unione). Queste restrizioni possono essere particolarmente vincolanti per
le piccole imprese e le micro imprese che intendono svolgere attività
commerciali nell’UE[34]. 3.3. Libera
circolazione delle merci Gli scambi bilaterali di merci tra l’Unione e
i paesi di piccole dimensioni sono facilitati da accordi di unione doganale:
Monaco ha firmato un accordo doganale con la Francia e fa quindi parte del
territorio doganale dell’UE, mentre San Marino e Andorra hanno firmato entrambi
accordi di unione doganale con l’UE. Il loro accesso al mercato è tuttavia
ostacolato da barriere tecniche agli scambi. Per essere immesse sul mercato
dell’Unione, le merci provenienti da questi paesi devono soddisfare gli standard
e le norme del mercato interno, come quelle sulla sicurezza e la protezione
dei consumatori. Le imprese con sede in uno di questi paesi
possono avere difficoltà a vendere i loro prodotti nell’UE, anche quando il
loro paese ha ripreso unilateralmente il pertinente acquis dell’UE; nella
maggior parte dei casi è comunque necessario un accordo con l’UE che confermi
in particolare che la normativa e la relativa applicazione rispondono alle norme
dell’Unione. Inoltre, anche quando un accordo con l’UE esiste, questo va
aggiornato in funzione dell’evoluzione della legislazione dell’Unione. Andorra e San Marino sono paesi terzi e
pertanto soggetti alle procedure doganali standard, compresa la dichiarazione,
formalità che a volte provocano ritardi. 4. CONSOLIDARE E
PROMUOVERE GLI INTERESSI DELL’UE La sezione precedente ha illustrato le
difficoltà di accesso al mercato interno dell’Unione da parte dei cittadini e
delle imprese dei tre paesi di piccole dimensioni. Mentre gli interessi di
questi paesi e dell’Unione coincidono sotto molti aspetti e entrambe le parti
traggono vantaggi reciproci dalla cooperazione, vi sono settori nei quali i
problemi da risolvere riguardano soprattutto l’Unione. 4.1. Maggiori
opportunità economiche e lavorative per cittadini e imprese dell’Unione Il Consiglio
europeo ha evidenziato di recente la “recrudescenza delle tensioni” che,
insieme alla crisi del debito sovrano, alla debolezza del settore finanziario e
alla scarsa crescita persistente, sta rallentando la ripresa economica in tutta
Europa[35].
In risposta, il Consiglio ha adottato il “patto per la crescita e
l’occupazione” comprendente le misure che gli Stati membri e l’Unione
europea dovranno adottare al fine di rilanciare la crescita, gli investimenti e
l’occupazione. In particolare, il patto sottolinea la necessità di mobilitare
tutti gli strumenti, leve e politiche, “ad ogni livello di governance”
nell’Unione europea[36].
A ottobre 2012 il Consiglio europeo ha chiesto un’azione tempestiva,
determinata e orientata ai risultati per garantire la piena e rapida attuazione
del patto[37]. Con una
popolazione totale di circa 150 000 abitanti e un PIL pro capite elevato,
i paesi di piccole dimensioni contribuiscono notevolmente all’economia
delle rispettive regioni e di quelle limitrofe. Andorra, per esempio, è
un’importante meta turistica e di acquisti dei Pirenei e attrae circa 8 milioni
di visitatori l’anno; San Marino è una destinazione turistica di successo in
Italia, con oltre 2 milioni di visitatori l’anno; Monaco è la principale fonte
occupazionale della regione, con 45 000 lavoratori pendolari giornalieri
dalla Francia e dall’Italia. I cittadini dell’Unione che intendono lavorare
in questi paesi come lavoratori dipendenti o autonomi incontrano però notevoli
ostacoli, rappresentati soprattutto dai requisiti per i permessi di lavoro e di
soggiorno. I paesi di piccole dimensioni pongono inoltre restrizioni agli
investimenti interni e l’abolizione di queste restrizioni sarebbe senz’altro
benefica per i cittadini e le imprese dell’Unione. Tutti e tre i paesi hanno importanti settori
di servizi finanziari e sono una fonte di investimento nell’Unione:
complessivamente a Andorra, Monaco e San Marino hanno sede più di 50 banche,
che gestiscono oltre 100 miliardi di euro in attività dei clienti. I tre paesi
cercano da sempre di diversificare le loro economie e promuovere
industrie ad alto valore aggiunto[38].
Al di là degli ostacoli all’accesso al mercato interno dell’Unione, questi
paesi mostrano di avere potenzialità inutilizzate in grado di trainare
la crescita, gli investimenti, l’innovazione e l’occupazione e da cui l’Unione
potrebbe trarre beneficio. L’abolizione degli ostacoli agli scambi
e alle attività economiche tra l’Unione e i paesi di piccole dimensioni
contribuirebbe tra l’altro a realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020[39] e del patto per la crescita e
l’occupazione nelle regioni confinanti con l’UE, in linea tra l’altro con gli
obiettivi di politica commerciale dell’Unione delineati dalla Commissione nella
comunicazione del 2010 su commercio, crescita e affari mondiali. È inoltre
ampiamente dimostrato che l’espansione del mercato interno garantisce una
crescita economica più sostenuta a tutti i partecipanti. L’abolizione degli
ostacoli agli scambi commerciali tra l’Unione e i paesi di piccole dimensioni
potrebbe contribuire a rilanciare la crescita economica nel mercato interno. 4.2. Benefici
reciproci a condizioni di parità Norme e standard comuni e una politica di applicazione e governance rigorosa sono le colonne
portanti del mercato interno dell’Unione. L’estensione dell’acquis del mercato
interno ai paesi di piccole dimensioni è in linea di principio benefica per
questi stessi paesi e per l’Unione perché garantirebbe condizioni di parità a
imprese e cittadini. È nell’interesse dell’Unione che i paesi vicini adottino
un quadro normativo compatibile con il proprio. In tal senso non va
sottovalutato che l’acquis deve essere correttamente recepito e applicato affinché
il mercato interno possa funzionare. Un quadro giuridico comune permetterebbe
di affrontare meglio sfide comuni, dalla protezione dei consumatori ai problemi
ambientali. 4.3. La
cooperazione a sostegno di obiettivi condivisi La cooperazione con i paesi di piccole
dimensioni può espandersi e favorire un’ampia gamma di obiettivi condivisi di
natura politica, economica, ambientale e culturale (per ulteriori dettagli si
rimanda al documento di lavoro dei servizi della Commissione in allegato). In
materia di politica regionale, l’accordo di cooperazione UE-Andorra
facilita la cooperazione fra Spagna, Francia e Andorra nell’ambito del
programma operativo della politica regionale dell’Unione di cooperazione
transfrontaliera nella regione dei Pirenei[40].
Questa cooperazione può essere ampliata a beneficio di tutti gli abitanti della
regione. Entrambe le parti possono beneficiare
notevolmente della cooperazione su questioni di interesse comune, come la
trasparenza e lo scambio di informazioni in ambito fiscale e nella lotta
alla criminalità, alla frode fiscale[41],
all’evasione fiscale e al riciclaggio di denaro. È fondamentale proteggere
l’economia lecita dalle infiltrazioni criminali e dalla corruzione e occorre
perciò mettere a punto quanto prima un sistema efficiente che permetta di
intercettare, congelare e confiscare i proventi di reato. La
cooperazione di polizia e giudiziaria potrebbe facilitare la confisca dei
beni ostacolando così le attività criminali con un effetto deterrente a
riprova che il crimine non paga. In materia di protezione ambientale, una
maggiore cooperazione tra l’Unione e i paesi di piccole dimensioni può dare
risultati tangibili. Monaco partecipa ad esempio a iniziative internazionali
per la tutela degli ecosistemi e della biodiversità marittimi e segue altre
questioni marittime di interesse per l’Unione. Vale la pena verificare la
possibilità di consultazioni più regolari in questo settore. Per quanto riguarda la politica estera e di
sicurezza, i paesi di piccole dimensioni decidono di allinearsi sulle
posizioni e sulle dichiarazioni dell’Unione a seconda dei casi e su base
consensuale, vista l’assenza di accordi in tal senso con l’UE. Diverse
delegazioni dell’Unione presso le organizzazioni internazionali intrattengono
contatti con questi paesi. Presso le Nazioni Unite a New York, la delegazione
dell’Unione si riunisce ogni mese con i paesi di piccole dimensioni che fanno
parte del gruppo di paesi “amici dell’UE”. La cooperazione in questo ambito va
ampliata. I paesi di piccole dimensioni hanno dato un segnale positivo in tal
senso votando nel 2010 a favore della proposta di risoluzione presentata
dall’Unione europea all’Assemblea generale delle Nazioni Unite per ottenere uno
status potenziato di osservatore. Un accordo con i paesi di piccole dimensioni
permetterebbe una collaborazione e uno scambio di informazioni più sistematici
nell’ambito delle principali organizzazioni internazionali. La presidenza
andorrana del comitato dei ministri del Consiglio d’Europa (9 novembre
2012-16 maggio 2013) è una prima occasione per una cooperazione approfondita
tra l’Unione e i paesi di piccole dimensioni mirata a diffondere e consolidare
la democrazia e i diritti umani in Europa. 5. OPZIONI PER UNA
MAGGIORE INTEGRAZIONE Queste considerazioni mostrano che una maggiore
integrazione dei paesi di piccole dimensioni nel mercato interno non è solo
possibile, ma anche auspicabile. La maggiore integrazione garantirebbe a
cittadini e imprese dei paesi di piccole dimensioni e dell’Unione il massimo
grado di libertà di circolazione, in un quadro giuridico più chiaro e
sicuro. Questo contribuirebbe, a sua volta, a gettare basi più solide per la
crescita economica e l’occupazione in alcune regioni dell’Unione e nei
paesi di piccole dimensioni. Ciò vale soprattutto per le regioni confinanti
dell’UE, dove i paesi di piccole dimensioni offrono già lavoro a migliaia di
cittadini dell’Unione, tra cui lavoratori transfrontalieri. Questo processo
potrebbe spingersi oltre aprendo maggiormente il mercato interno ai paesi di
piccole dimensioni, il che permetterebbe loro di diversificare ulteriormente le
proprie economie e di non essere più associati unicamente a paradisi fiscali e
alla segretezza bancaria. Un tale sviluppo aumenterebbe il gettito fiscale
degli Stati membri dell’Unione e rafforzerebbe il quadro di contrasto delle
attività finanziarie illecite. La strategia dell’Unione non potrà in ogni
caso prescindere dalle specificità dei paesi di piccole dimensioni: la
loro posizione nel cuore dell’Europa, i forti rapporti di prossimità con
l’Unione e i legami privilegiati con i loro vicini. Dal punto di vista dell’UE
va quindi vagliato come integrare ulteriormente questi paesi nel mercato
interno. La presente sezione passa in rassegna le opzioni, dalla meno alla più
ambiziosa, che si offrono all’Unione per conseguire questo obiettivo. 5.1. Opzione
1: lo status quo Si tratterebbe di continuare secondo
l’impostazione attuale, senza nuovi accordi sul mercato interno. In questa
ipotesi i paesi di piccole dimensioni continuerebbero ad avere un accesso molto
limitato al mercato interno, con evidenti ripercussioni sull’insieme delle
relazioni con l’Unione. Questi paesi potrebbero infatti mostrarsi meno
disponibili a negoziare nuovi accordi nei settori di interesse per l’Unione.
Gli accordi vigenti non evitano loro un onere amministrativo sproporzionato
rispetto ai benefici per l’UE e non risolvono l’incertezza giuridica cui sono
esposti cittadini e operatori economici in diversi settori. 5.2. Opzione
2: l’approccio settoriale Consisterebbe nel negoziare accordi
settoriali per un accesso parziale al mercato interno, ad esempio per la
libera circolazione di persone e servizi. Ai fini della piena integrazione dei
paesi di piccole dimensioni, potrebbero essere conclusi accordi separati con
ciascun paese in materia di: ·
libera circolazione delle persone; ·
libertà di stabilimento e libera circolazione dei
servizi (o eventualmente di persone e servizi); ·
unione doganale e libera circolazione di merci; ·
misure di accompagnamento, politiche orizzontali e
altri settori di cooperazione. Per rafforzare le relazioni e garantire il
buon funzionamento degli accordi, questi dovrebbero contemplare disposizioni
sui valori condivisi e sulle istituzioni. Questo approccio potrebbe portare a negoziare
e concludere con i tre paesi fino a 18 accordi distinti (tre per settore
d’intervento) e offrirebbe un certo grado di flessibilità perché permetterebbe
di definire le disposizioni degli accordi in funzione delle esigenze specifiche
di ciascun paese e un’impostazione per fasi in modo da permettere ai paesi di
piccole dimensioni un’integrazione progressiva in pilastri reciprocamente
concordati del mercato interno. L’approccio presenta comunque una serie di svantaggi.
In primo luogo, l’Unione non ha interesse a negoziare e concludere un numero
così elevato di accordi, che richiedono uno sforzo negoziale decisamente
maggiore rispetto a un accordo unico. In secondo luogo, un approccio che
risponde con accordi settoriali alle preoccupazioni più pressanti dei paesi di
piccole dimensioni non offre soluzioni globali ai loro problemi e sarebbe poco
adatto ad affrontare eventuali questioni future. Inoltre, se ogni paese opta
per l’accesso al mercato in settori diversi, questo porterebbe a disposizioni
diverse per ciascun paese che darebbero vita a una rete incoerente di accordi
disconnessi di difficile gestione. L’esperienza acquisita dall’Unione nelle
relazioni con altri importanti partner indica tra i principali svantaggi
dell’approccio settoriale una complessità difficile da gestire e l’incertezza
del diritto[42]. 5.3. Opzione
3: l’accordo quadro di associazione Un accordo quadro di associazione offrirebbe
ai paesi di piccole dimensioni un elevato grado di integrazione, con un accesso
al mercato interno dell’Unione parziale o pieno, misure di accompagnamento e
politiche orizzontali. Questo approccio potrebbe anche estendere la
partecipazione a altre aree d’intervento dell’Unione. L’accordo di associazione
stabilisce i valori e i principi fondamentali e definisce le basi istituzionali
della relazione. Si potrebbe pensare a un accordo multilaterale unico tra
l’Unione e i tre paesi di piccole dimensioni, eventualmente sul modello dello Spazio
economico europeo (SEE). La conclusione di un trattato bilaterale con
ciascun paese sarebbe in teoria possibile ma non auspicabile data la
complessità e la tendenza a una differenziazione ingiustificata già esposte al
punto 5.2. Questa opzione offrirebbe inoltre il vantaggio ai tre paesi di
disciplinare le loro relazioni reciproche. L’opzione richiede l’elaborazione di un quadro
istituzionale adeguato. Si preferisce, se possibile, una soluzione che
sfrutti la credibilità e l’efficienza delle strutture esistenti. Si potrebbero
definire meccanismi di governance speciali, che permetterebbero ad esempio di
consultare i paesi di piccole dimensioni sulle proposte legislative dell’Unione
per loro particolarmente rilevanti (“partecipazione al processo di
elaborazione”), o prevedere la loro partecipazione, in qualità di osservatori,
a programmi e agenzie dell’UE. Comunque sia, perché questa opzione sia
percorribile, occorre trovare una soluzione soddisfacente che garantisca
l’applicabilità delle pertinenti parti dell’acquis nei paesi interessati,
nonché la sua reale attuazione e applicazione da parte dei paesi o delle
autorità da loro demandate, e offra la possibilità di controllarne e chiederne
eventualmente l’applicazione nei confronti di tali paesi[43]. Solo in presenza di un quadro
istituzionale adeguato l’opzione potrà ritenersi percorribile e
ulteriormente esplorabile. 5.4. Opzione
4: la partecipazione allo Spazio economico europeo Questa opzione, che consentirebbe la piena
integrazione nel mercato interno sulle stesse basi degli attuali paesi dello
Spazio economico europeo (SEE) non membri dell’Unione, presenta notevoli
vantaggi, non da ultimo la semplicità e l’affidabilità di utilizzare un
trattato e un quadro istituzionale esistenti e consolidati. Tuttavia, dato che
l’accordo sullo Spazio economico europeo è stato concluso tra due spazi
economici e commerciali preesistenti (l’UE e l’EFTA), in linea di principio per
poter aderire al SEE i paesi di piccole dimensioni devono diventare membri di
uno dei due[44].
Viene qui presa in considerazione l’adesione
tramite l’EFTA (l’adesione all’UE segue). La possibilità di includere i paesi
di piccole dimensioni nell’EFTA deve essere discussa con gli attuali membri:
Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Questa possibilità presenta un
vantaggio in più perché permetterebbe di stimolare l’adesione all’EFTA-SEE, che
si ridurrebbe a due paesi (Norvegia e Liechtenstein) se l’Islanda dovesse
aderire all’Unione europea. L’allargamento del SEE vuol dire rinegoziare
l’accordo SEE e soprattutto ridefinire il ruolo delle istituzioni SEE-EFTA. Nel
caso questa opzione venga selezionata, l’esatta architettura giuridica va
esaminata in modo più approfondito. Nel complesso l’opzione è da
ritenersi percorribile e da esaminare ulteriormente. 5.5. Opzione
5: l’adesione all’UE Questa ultima opzione darebbe ai paesi di
piccole dimensioni il più ampio accesso al mercato interno, ai programmi e alle
attività dell’Unione. Finora nessuno di questi paesi ha fatto domanda di
adesione, ma potrebbero farlo in forza dell’articolo 49 del TUE: ogni Stato
europeo che rispetti i valori dell’Unione e si impegni a promuoverli può
domandare di diventare membro dell’Unione. Il consenso rinnovato sull’allargamento
prevede che si tenga conto della capacità d’integrazione dell’Unione e che
vengano garantiti il funzionamento efficace delle istituzioni e lo sviluppo delle
sue politiche. La domanda di adesione incontrerebbe due grandi difficoltà: in
primo luogo, le istituzioni dell’Unione non sono attualmente adattate
all’adesione di paesi di così piccole dimensioni. Un’adeguata rappresentanza
democratica di tutti i cittadini e il funzionamento delle istituzioni anche
dopo l’adesione di paesi con popolazioni equivalenti a una minima parte del più
piccolo degli attuali Stati membri richiederebbero importanti modifiche dei
trattati e dell’assetto istituzionale dell’Unione. Queste modifiche non
potrebbero essere concordate in tempi brevi e richiederebbero importanti
negoziati all’interno dell’Unione. In secondo luogo, la limitata capacità
amministrativa dei paesi di piccole dimensioni incide notevolmente sulla loro
capacità di attuare l’acquis e di onorare tutti gli obblighi che incombono agli
Stati membri dell’Unione. 6. CONCLUSIONI 6.1. Questioni
orizzontali e istituzionali In caso di piena integrazione, per garantire a
operatori economici e cittadini la certezza del diritto e assicurare
l’omogeneità del mercato interno, qualsiasi accordo concluso con i paesi di
piccole dimensioni dovrà affrontare quattro questioni orizzontali: i)
l’adeguamento dinamico dell’accordo all’evoluzione dell’acquis; ii) la sua
interpretazione omogenea; iii) la sorveglianza indipendente e l’esecuzione
delle decisioni giudiziarie; iv) la risoluzione delle controversie. L’Unione
europea potrebbe avvalersi in tal senso dell’esperienza positiva dell’accordo
SEE. Qualsiasi accordo dovrebbe comunque tener conto delle specificità e
della specifica identità dei singoli paesi di piccole dimensioni, in linea
con la dichiarazione relativa all’articolo 8 del TUE. Per salvaguardare questi
principi, potrebbe essere necessario concedere ai paesi di piccole dimensioni
periodi di transizione e/o clausole di salvaguardia. 6.2. Raccomandazioni Se l’Unione decide di percorrere le opzioni
illustrate nella presente comunicazione, dovrà discuterne in modo approfondito
con i governi di Andorra, Monaco e San Marino, nel pieno rispetto della loro
sovranità e indipendenza. In linea di principio, le opzioni 3, 4 e 5
permettono di affrontare i principali problemi sollevati da questi paesi.
L’opzione 1 (status quo) non è preferibile perché non prospetta soluzioni.
Quanto all’opzione 2, l’esperienza ha evidenziato inequivocabilmente gli
svantaggi dell’approccio settoriale; non è ritenuta pertanto preferibile -
anche perché offre soluzioni soltanto parziali - ma non è del tutto esclusa in
questa fase. L’opzione 5 rimane una possibilità nel lungo termine ma non è
adatta in questa fase. I paesi di piccole dimensioni non hanno per il momento
presentato domanda di adesione all’Unione e la loro adesione in un futuro non
offre oggi soluzioni nel breve e medio termine. Per contro, le opzioni 3 (accordo quadro di
associazione) e 4 (partecipazione al SEE) potrebbero garantire il
giusto equilibrio tra flessibilità e esaustività e rispondere alle
preoccupazioni dei paesi di piccole dimensioni soddisfacendo al tempo stesso le
esigenze dell’Unione. Sono pertanto le opzioni preferite, che meritano però
ulteriore riflessione e analisi, anche per quanto riguarda la loro eventuale
attuazione. Se dovessero rivelarsi irrealizzabili, potranno essere prese in
considerazione altre opzioni, in particolare l’opzione 2. * * * [1] Le relazioni dell’Unione europea con lo Stato della
Città del Vaticano e con il Principato del Liechtenstein esulano dalla presente
comunicazione. [2] “L’Unione sviluppa con i paesi limitrofi relazioni
privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato
sui valori dell’Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate
sulla cooperazione”, articolo 8 TUE. Secondo la dichiarazione n. 3 relativa
all’articolo 8 del trattato sull’Unione europea, “L’Unione terrà conto della
situazione particolare dei paesi di piccole dimensioni territoriali che
intrattengono con l’Unione specifiche relazioni di prossimità”. [3] Conclusioni del Consiglio sulle relazioni dell’UE con i
paesi dell’EFTA, 14 dicembre 2010. [4] Relazioni dell’UE con il Principato di Andorra, la
Repubblica di San Marino e il Principato di Monaco, Relazione al Consiglio del 14
giugno 2011, documento del Consiglio n. 11466/11, punto 14. [5] L’analisi qui proposta si basa su consultazioni
informali con i tre paesi in ambito operativo. [6] Monaco ha comunque un porto sul Mediterraneo. [7] Ad esempio, i ministri degli Esteri di Andorra e di San
Marino si sono recati in visita a Bruxelles rispettivamente a gennaio 2012 e a
luglio 2012. [8] A titolo di confronto, la delegazione dell’Unione a
Berna è accreditata anche presso il vicino Liechtenstein. [9] A Andorra e Monaco con rotazione semestrale. A San
Marino l’Unione europea è rappresentata dall’Italia, in quanto unico Stato
membro dell’UE ad avere un’ambasciata nel paese. [10] Comunicazione della Commissione su modalità concrete di
rafforzamento della lotta alla frode fiscale e all’evasione fiscale, anche in
relazione ai paesi terzi, COM(2012) 351 final, Bruxelles 27 giugno 2012. [11] Accordo monetario tra l’Unione europea e il Principato
d’Andorra (GU C 369 del 17.12.2011, pag. 1); convenzione monetaria tra l’Unione
europea e il Principato di Monaco (GU C 310 del 13.10.2012, pag. 1);
convenzione monetaria tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino (GU C 121
del 26.4.2012, pag. 5). [12] Specificato in allegato a ciascun accordo. [13] Accordo tra la Comunità europea e il Principato d’Andorra
che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE
del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di
pagamenti di interessi (GU L 359 del 4.12.2004, pag. 33); accordo tra la
Comunità europea e il Principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a
quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio (GU L 19 del 21.1.2005,
pag. 55); accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino
che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE
del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di
pagamenti di interessi. Memorandum d’intesa (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 33). [14] GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38. [15] Consiglio Affari economici e finanziari del 19 gennaio 2010 (documento del Consiglio 5400/10). [16] Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità
economica europea e il Principato di Andorra, 28 giugno 1990 (GU L 374 del 31.12.1990,
pag. 16), entrato in vigore il 1° gennaio 1991. [17] Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il
Principato di Andorra (GU L 135 del 28.5.2005, pag. 14). [18] Protocollo sulle questioni veterinarie complementare
all’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il
Principato di Andorra (GU L 148 del 6.6.1997, pag. 16). [19] Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre
1992, che istituisce un codice doganale comunitario, articolo 3, paragrafo 2
(GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1). [20] Accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco
sull’applicazione di taluni atti comunitari nel territorio del Principato di
Monaco (GU L 332 del 19.12.2003, pag. 42). [21] Due accordi in forma di scambio di lettere tra il
Principato di Monaco e la Francia, firmati il 15 dicembre 1997, hanno
adeguato la sezione della convenzione sui rapporti di buon vicinato, del 18 maggio
1963, in materia di ingresso, soggiorno e stabilimento di cittadini stranieri a
Monaco alle disposizioni della convenzione di applicazione dell’accordo di
Schengen. [22] Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la
Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino (GU L 84 del 28.3.2002,
pag. 43). L’accordo, firmato il 16 dicembre 1991 e entrato in vigore solo il 1°
aprile 2002, è stato integrato a marzo 2010 dalla decisione n. 1/2010 «Omnibus»
del comitato di cooperazione UE-San Marino, che stabilisce diverse misure di
applicazione dell’accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità
economica europea e la Repubblica di San Marino (GU L 156 del 23.6.2010, pag. 13). [23] Capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato. [24] Convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata in Roma,
fra l’Italia e la Repubblica di San Marino, il 31 marzo 1939 (Legge del 6
giugno 1939 n. 1320). [25] Nella Repubblica di San Marino è in corso un vivace
dibattito sull’adesione all’UE. Nel 2010 è stato proposto un quesito
referendario per chiedere alla popolazione se il governo deve presentare o meno
la candidatura per l’adesione e il Collegio garante di San Marino ha statuito
di recente l’ammissibilità del referendum, anche se non si sa ancora quando
verrà indetto. [26] L’immigrazione è una competenza concorrente tra l’UE e gli
Stati membri. L’ammissione dei cittadini di paesi terzi è decisa a livello
nazionale mentre alcuni diritti e condizioni sono armonizzati a livello di
Unione. [27] Articolo 5 dell’accordo di cooperazione con Andorra e
articolo 20 dell’accordo di cooperazione e di unione doganale con San Marino. [28] Sanciti dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini
dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77), se non
altrimenti specificato. [29] Alle condizioni di cui all’articolo 7 della direttiva 2004/38/CE. [30] Articolo 18 del TFUE. [31] Disciplinato nell’Unione dal regolamento CE) n. 883/2004
relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. I sistemi di
sicurezza sociale dei tre paesi non sono coordinati con quelli degli Stati
membri; i loro cittadini possono comunque beneficiare, a seconda dei casi, del
coordinamento fra le legislazioni degli Stati membri (regolamento (UE) n. 1231/2010
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il
regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai
cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili
unicamente a causa della nazionalità (GU L 344 del 29.12.2010, pag. 1)). [32] Disciplinato nell’UE dalla direttiva 2005/36/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22)
che conferisce a coloro che hanno acquisito una qualifica professionale in uno
Stato membro il diritto, alle condizioni stabilite dalla direttiva, di accedere
alla stessa professione e di esercitarla in un altro Stato membro con gli
stessi diritti dei cittadini di quest’ultimo. [33] Anche se, come accade per cittadini e imprese dell’Unione,
a seconda del tipo di servizio possono valere determinate garanzie, come
l’iscrizione proforma a un albo professionale. [34] Per quanto riguarda le persone fisiche, i cittadini dei
paesi di piccole dimensioni hanno bisogno di un permesso di soggiorno e di
lavoro (sia come lavoratore dipendente che autonomo) in uno Stato membro
dell’UE (si veda la sezione sulla libera circolazione delle persone). Le norme
sull’immigrazione possono quindi costituire un ostacolo alla prestazione di
servizi da parte di persone fisiche o giuridiche con sede in un paese di
piccole dimensioni. [35] Conclusioni del Consiglio europeo, Bruxelles, 29 giugno 2012,
EUCO 76/12. [36] Il patto mette in risalto il ruolo della politica
tributaria: “devono essere rapidamente convenute le direttive di negoziato per
gli accordi sulla tassazione dei redditi da risparmio con i paesi terzi” tra
cui i tre paesi in esame. [37] Conclusioni del Consiglio europeo, Bruxelles, 19 ottobre 2012,
EUCO 156/12. [38] San Marino e Monaco sono entrambi produttori di cosmetici,
mentre a Andorra e Monaco si sviluppa l’implantologia dentale. [39] Comunicazione della Commissione “Europa 2020 – Una
strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, Bruxelles, 3.3.2010,
COM(2010) 2020 definitivo. [40] Bilancio 2007-2013, 168 milioni di euro. [41] Comunicazione della Commissione su modalità concrete di
rafforzamento della lotta alla frode fiscale e all’evasione fiscale, anche in
relazione ai paesi terzi, COM(2012) 351 final, Bruxelles, 27 giugno 2012. [42] Conclusioni del Consiglio sulle relazioni dell’UE con i
paesi dell’EFTA, 14 dicembre 2010. [43] La Commissione e la Corte di giustizia dell’Unione europea
potrebbero essere incaricate di controllare e far applicare l’acquis in
questi paesi, oppure le istituzioni EFTA/SEE (Autorità di vigilanza EFTA e
Corte EFTA), o un’autorità sovranazionale equivalente. Le diverse possibilità
vanno discusse e la soluzione va concordata con i paesi di piccole dimensioni. [44] Articolo 128 dell'accordo SEE.