COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Principi comuni per i meccanismi nazionali di correzione di bilancio /* COM/2012/0342 final */
COMUNICAZIONE
DELLA COMMISSIONE Principi comuni
per i meccanismi nazionali di correzione di bilancio Contesto Il trattato sul
funzionamento dell’Unione europea prevede che gli Stati membri considerino le
loro politiche economiche una questione di interesse comune e che le loro
politiche di bilancio siano guidate dalla necessità di garantire finanze
pubbliche sane. Le crisi economiche e
finanziarie mondiali hanno evidenziato lacune nella governance economica e di
bilancio nell'unione economica e monetaria. Un nuovo pacchetto di riforme, noto
come “six pack”, è già stato adottato ed è entrato in vigore nel dicembre
scorso. Dato che i tempi difficili persistono, sono oggi chiaramente visibili
la portata e le potenziali conseguenze delle ricadute delle rispettive
situazioni economiche e finanziarie tra gli Stati membri della zona euro. In questa logica il 23
novembre 2011 la Commissione ha presentato altre due proposte legislative per
rafforzare i meccanismi di sorveglianza nella zona euro, oltre al Libro verde
sui cd. “stability bond”. Questo pacchetto, detto “two pack”, comprende due
proposte di regolamento:
regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione
dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi
eccessivi negli Stati membri della zona euro e
regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio
degli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi
difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria nella zona
euro.
Inoltre, a partire da
tali elementi e per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme,
il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'unione
economica e monetaria (TSCG), firmato il 2 marzo 2012 da venticinque Stati
membri, comprende un patto di bilancio (titolo III). Lo scopo è sancire nel
diritto dell’Unione i suddetti impegni entro cinque anni dalla sua entrata in
vigore. Nel quadro del patto di
bilancio le parti contraenti introducono, nel rispettivo diritto nazionale,
regole sull’attivazione automatica di un meccanismo di correzione nel caso in
cui si constatino deviazioni significative dall’obiettivo di medio termine o
dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo (articolo 3, paragrafo 1,
lettera e) e paragrafo 2). Inoltre, in virtù del
TSCG (articolo 3, paragrafo 2) il meccanismo di correzione deve essere
istituito “sulla base di principi comuni proposti dalla Commissione europea,
riguardanti in particolare la natura, la portata e il quadro temporale
dell'azione correttiva da intraprendere, anche in presenza di circostanze
eccezionali, e il ruolo e l'indipendenza delle istituzioni responsabili sul
piano nazionale per il controllo dell'osservanza delle regole”. La presente
comunicazione è adottata nell’ambito dell’attuazione del TSCG, tenendo presente
l'interesse generale dell'Unione e allo scopo di contribuire al corretto
funzionamento dell’unione economica e monetaria. La presente
comunicazione presenta i principi comuni per i meccanismi di correzione
nazionali. I sette principi figurano nell’allegato. Essi riguardano gli aspetti
principali da affrontare nell’elaborazione dei meccanismi di correzione, quali
lo statuto giuridico, la coerenza con il quadro dell’UE, l’attivazione dei
meccanismi, la natura della correzione in termini di dimensioni e tempistica,
gli strumenti operativi, l’attivazione di eventuali clausole di salvaguardia e
il ruolo e l’indipendenza delle istituzioni di sorveglianza. L’articolo 3 del TSCG
invita anche la Commissione a proporre un quadro temporale per una rapida
convergenza delle parti contraenti verso i rispettivi obiettivi di medio
termine, tenendo conto dei rischi specifici del paese sul piano della
sostenibilità. La Commissione presenterà il suddetto quadro temporale nel corso
di quest’anno. Il punto di partenza naturale per definire il ritmo della
convergenza verso gli obiettivi di medio termine potrebbe essere costituito dai
piani di risanamento presentati dagli Stati membri nell’ultimo aggiornamento
del rispettivo programma di stabilità o di convergenza. I suddetti piani
dovrebbero essere sottoposti ad una nuova valutazione tenendo conto delle
disposizioni del patto di stabilità e crescita, come l’adeguatezza degli
obiettivi di medio termine, e dei principi della strategia di uscita alla luce
delle prospettive macroeconomiche, in particolare della differenziazione in
funzione della vulnerabilità di bilancio. 1. Statuto giuridico
delle regole sui meccanismi di correzione e rapporto col quadro dell’UE In virtù del trattato
TSCG le regole sui meccanismi di correzione producono effetti nel diritto
nazionale “tramite disposizioni vincolanti e di natura permanente –
preferibilmente costituzionale – o il cui rispetto fedele è in altro modo
rigorosamente garantito lungo tutto il processo nazionale di bilancio”.
Pertanto lo statuto giuridico dei meccanismi di correzione dovrebbe presupporre
che le loro disposizioni non possano essere modificate semplicemente per mezzo
della legge ordinaria sul bilancio (legge finanziaria). Nello stesso tempo,
come è già stato chiarito nel TSCG e ribadito nel principio 1, i meccanismi di
correzione devono “rispettare appieno le prerogative dei parlamenti nazionali”.
Lo scopo di queste caratteristiche è garantire che le regole di bilancio
informino effettivamente le politiche di bilancio nazionali, riconoscendo nel
contempo i diritti fondamentali dei parlamenti. Il principio 2 afferma
la necessaria coerenza dei meccanismi nazionali di correzione con le
regole di bilancio dell’UE. I requisiti del patto di bilancio fanno parte
di un’iniziativa di più ampio respiro, già avviata con la recente riforma del
patto di stabilità e crescita (il cosiddetto “six pack”), che rafforza la titolarità
nazionale del quadro di sorveglianza dell’Unione. In linea con quanto precede,
lo stesso TSCG fa riferimento a concetti esistenti della sorveglianza di
bilancio, come “obiettivo di medio termine” e “percorso di avvicinamento a tale
obiettivo”, “deviazione significativa” e “circostanze eccezionali”. Il
principio 2 precisa che nell’elaborazione dei meccanismi nazionali occorre
basarsi rigorosamente sui concetti e sulle norme dell’UE, anche se può essere
autorizzata una certa flessibilità riguardo alle concrete metodologie nazionali
per tener conto di aspetti specifici del paese. 2.
L’essenza dei meccanismi di correzione: attivazione, natura della correzione,
strumenti operativi, clausole di salvaguardia Come stabilito dal
principio 3, l’attivazione dei meccanismi di correzione dovrebbe
avvenire in circostanze ben precise che caratterizzano una deviazione
significativa dall’obiettivo di medio termine o dal percorso di avvicinamento a
tale obiettivo. Questo presuppone l’esistenza di disposizioni che determinano
ex ante i criteri di valutazione del verificarsi di una deviazione
significativa. Il principio 3 riconosce anche che, nel rispetto di dette
condizioni, le parti contraenti possono usare una serie di meccanismi e
criteri. In particolare, i motivi di attivazione possono basarsi su criteri
specifici per paese o stabiliti a livello dell’Unione o su entrambi:
l’attivazione naturale dei meccanismi di correzione potrebbe essere l’adozione
di decisioni a livello dell’UE che riconoscono l’esistenza di una deviazione
significativa. Nello stesso tempo i criteri specifici per paese, nella misura
in cui incarnano il concetto di deviazione significativa, possono agire da
fattori di attivazione dei meccanismi, con eventualmente il vantaggio
supplementare di intervenire in una fase più precoce. La natura della
correzione in termini di entità e di quadro temporale costituisce l’oggetto
del principio 4. Il principio proposto fornisce un orientamento operativo
concreto evitando un approccio troppo rigido. Il principio 4 comprende
quindi cinque sotto-principi: - innanzitutto
è necessaria l’esistenza di regole prestabilite che disciplinano l’entità e il
quadro temporale della correzione, limitando, senza escluderlo del tutto, il
margine di discrezionalità nell’elaborazione della risposta ad una deviazione
significativa di bilancio; - in secondo
luogo è necessario che deviazioni più ampie diano luogo a correzioni maggiori,
in linea con la norma di buon senso della proporzionalità; - in terzo
luogo, il punto di riferimento per stabilire la correzione è l’aderenza
all’obiettivo di medio termine e al percorso di avvicinamento a tale obiettivo,
il che rispecchia lo spirito del patto di bilancio, ossia precisamente il
rispetto dell’obiettivo di medio termine e del percorso di avvicinamento al
medesimo. In particolare, uno Stato membro che presenta una deviazione
dall’obiettivo di medio termine durante il percorso di avvicinamento al
medesimo dovrebbe, in linea generale, mantenere invariato il quadro temporale
per ritornare all’obiettivo di medio termine. Lo Stato membro che prima
rispetti l’obiettivo di medio termine e poi presenti una deviazione dovrebbe
ripristinare il rispetto dell’obiettivo di medio termine quanto prima
possibile, cioè in linea di massima l’anno immediatamente successivo alla
deviazione o l’anno dopo. Tuttavia questo scenario di riferimento non esclude
del tutto un certo margine di flessibilità in funzione delle circostanze
precise; - in quarto
luogo, i meccanismi di correzione dovrebbero servire a offrire elementi critici
di stabilità nel quadro di bilancio, per impedire che si verifichi la “sindrome
dell’obiettivo mobile” tipicamente associata alle risposte date a scostamenti
di bilancio. A tale scopo i meccanismi di correzione dovrebbero garantire
l’aderenza ad obiettivi chiave di bilancio stabiliti prima che si verifichi una
deviazione significativa; - quinto, fin
dall’avvio della correzione dovrebbe essere adottato un piano della correzione,
vincolante per i bilanci successivi oggetto del periodo della correzione, in
modo da rafforzare la credibilità dei meccanismi. Anche il funzionamento
operativo dei meccanismi di correzione costituisce un aspetto importante
della loro architettura. Il principio 5 riconosce il ruolo essenziale che
possono svolgere in proposito le regole che disciplinano la spesa pubblica e le
misure discrezionali in materia di entrate, tenendo conto del fatto che questi
aggregati riflettono in modo più immediato le decisioni discrezionali delle
autorità di bilancio rispetto ai risultati di bilancio finali o ai saldi
corretti per il ciclo. Un altro elemento cruciale che gli Stati membri devono
prendere in considerazione nell’elaborare i rispettivi sistemi attiene al
coordinamento tra tutti o alcuni dei livelli decentrati delle amministrazioni
pubbliche in risposta ad una deviazione significativa di bilancio, per
rafforzare in questo modo la credibilità dei loro meccanismi. I dispositivi di
coordinamento non dovrebbero necessariamente comportare una distribuzione
predeterminata delle correzioni tra amministrazione centrale e amministrazioni
locali. Ma occorrono forti garanzie quanto al fatto che il raggiungimento degli
obiettivi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, per i quali
l’amministrazione centrale è responsabile nei confronti dell’UE, non sia messo
a rischio dal comportamento dei settori periferici dell’amministrazione. Il concetto secondo cui
le regole di bilancio dovrebbero permettere di reagire a circostanze
particolarmente avverse è da tempo centrale nel quadro di sorveglianza dell'UE
ed è riconosciuto anche dal TSCG. Il principio 6 presuppone che le eventuali clausole
di salvaguardia siano rigorosamente basate su concetti approvati a livello
dell’UE, in modo da rafforzare la coerenza ed evitare definizioni
eccessivamente permissive di “circostanze eccezionali”. Si richiede anche che
l’eventuale sospensione del meccanismo di correzione, resa possibile da una
clausola di salvaguardia, sia concessa per un periodo di tempo determinato e
che alla cessazione della clausola faccia seguito un ritmo minimo di
aggiustamento in linea perlomeno con quanto stabilito dal patto di stabilità e
crescita. Inoltre, al momento della cessazione della clausola di salvaguardia
dovrebbe essere pronto un piano correttivo vincolante per i bilanci futuri. 3. Ruolo e indipendenza
delle istituzioni di sorveglianza Se la responsabilità di
garantire il rispetto dei meccanismi di correzione spetta principalmente alle
autorità di bilancio, le istituzioni nazionali di sorveglianza svolgono
un ruolo chiave nel rafforzare la credibilità e la trasparenza, come stabilito
nell’ultimo dei principi proposti (principio 7). Queste istituzioni dovranno
valutare il funzionamento dei meccanismi di correzione in conformità alle
regole nazionali nelle varie fasi dell’attivazione e dell’esecuzione della
correzione, compreso anche l’eventuale ricorso a clausole di salvaguardia. L’istituzione di un
principio "rispetto o spiegazione”, in base al quale gli Stati membri sono
tenuti a conformarsi al parere delle istituzioni di sorveglianza oppure a
spiegare perché non vi si attengono, garantirebbe l’impossibilità di ignorare
semplicemente le valutazioni di tali istituzioni, senza tuttavia alcuna
ingerenza nelle responsabilità politiche delle autorità di bilancio. L’indipendenza o autonomia
funzionale di tali istituzioni è fondamentale perché permette loro di svolgere
efficacemente il loro ruolo nel panorama della politica nazionale di bilancio.
Il principio 7 contiene varie disposizioni per raggiungere questi obiettivi.
Primo, per garantire la titolarità, la struttura delle istituzioni di
sorveglianza deve essere coerente con l’assetto istituzionale già esistente e
con la struttura amministrativa specifica del paese. Secondo, sono proposti
vari criteri per garantire un alto livello di autonomia funzionale. Il regime
statutario, il mandato e le responsabilità di rendicontazione di tali
istituzioni dovrebbero essere definiti da disposizioni di legge. Occorrerebbe
prevedere anche solide garanzie riguardanti le nomine dei membri, l’adeguatezza
delle risorse e l’accesso alle informazioni in relazione al mandato. Queste
condizioni sono necessarie per permettere alle istituzioni di sorveglianza di
agire con efficacia e svolgere il ruolo di garante della trasparenza e della
credibilità dei meccanismi. Occorre adoperarsi in particolare per permettere
una comunicazione senza impedimenti con il pubblico. ALLEGATO Principi comuni
per i meccanismi nazionali di correzione di bilancio (1) [Statuto giuridico]
Il meccanismo di correzione è sancito nel diritto nazionale da disposizioni
vincolanti e di natura permanente – preferibilmente costituzionale – o il cui
rispetto fedele è in altro modo rigorosamente garantito lungo tutto il processo
nazionale di bilancio. Tale meccanismo deve rispettare appieno le prerogative
dei parlamenti nazionali. (2) [Coerenza con il
quadro dell’UE] I meccanismi di correzione nazionali poggiano rigorosamente sui
concetti e sulle norme del Quadro di bilancio europeo. Ciò vale in particolare
per il concetto di “deviazione significativa” e per la definizione di eventuali
clausole di salvaguardia. La correzione, in termini di entità e di quadro
temporale, deve essere messa in sintonia con eventuali raccomandazioni rivolte
allo Stato membro interessato nell’ambito del Patto di stabilità e crescita. (3) [Attivazione]
L’attivazione dei meccanismi di correzione deve avvenire in circostanze ben
definite che caratterizzano una deviazione significativa dall’obiettivo di
medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo. Per
l’attivazione possono essere applicati criteri specifici per paese o stabiliti
a livello dell’Unione, purché sia rispettata la condizione che precede. Ferma
restando le stessa condizione, possono soddisfare questi requisiti sia
meccanismi ex ante che fissano obiettivi di bilancio atti a impedire che si
verifichino deviazioni, sia meccanismi ex post che fanno scattare correzioni
dopo il verificarsi delle deviazioni. (4) [Natura della
correzione] L’entità e il quadro temporale della correzione sono disciplinati
da regole prestabilite. Deviazioni più ampie dall’obiettivo di medio termine o
dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo comportano correzioni più
elevate. Il punto di riferimento per il meccanismo di correzione è il
ripristino del bilancio strutturale a un livello pari o superiore all’obiettivo
di medio termine entro il periodo stabilito e, successivamente, il suo
mantenimento a tale livello. Il meccanismo di correzione deve garantire
l’aderenza ad obiettivi critici di bilancio stabiliti prima del verificarsi di
una deviazione significativa, impedendo in questo modo uno scostamento duraturo
dagli obiettivi di bilancio generali programmati prima del verificarsi della
deviazione significativa. Non appena si avvia la correzione gli Stati membri
adottano un piano correttivo vincolante per i bilanci che rientrano nel periodo
oggetto della correzione. (5) [Strumenti
operativi] Il meccanismo di correzione può conferire un ruolo operativo di
rilievo alle regole in materia di spesa pubblica e alle misure fiscali
discrezionali, anche in termini di attivazione del meccanismo e di esecuzione
della correzione, nella misura in cui queste regole siano coerenti con il
raggiungimento dell’obiettivo di medio termine e del percorso di avvicinamento
a tale obiettivo. L’architettura del meccanismo di correzione contiene
disposizioni riguardanti, in caso di attivazione, il coordinamento degli
adeguamenti di bilancio tra tutti o alcuni dei livelli decentrati della
pubblica amministrazione. (6) [Clausole di salvaguardia]
La definizione di eventuali clausole di salvaguardia è conforme al concetto di
“circostanze eccezionali” approvato dal patto di stabilità e crescita. Possono
essere inclusi in questo concetto eventi inediti che sfuggono al controllo
dello Stato membro interessato, con ripercussioni rilevanti sulla posizione
finanziaria delle amministrazioni pubbliche, oppure periodi di grave recessione
economica quale definita nel patto di stabilità e crescita, anche a livello
della zona euro. In caso di applicazione di una clausola di salvaguardia la
sospensione del meccanismo di correzione deve essere temporanea. Il meccanismo
di correzione deve prevedere un ritmo minimo di aggiustamento strutturale, allo
scadere della validità della clausola, corrispondente almeno al limite
inferiore previsto dal patto di stabilità e crescita. Quando cessa
l’applicazione della clausola di salvaguardia gli Stati membri adottano un
piano correttivo vincolante per i bilanci che rientrano nel periodo oggetto
della correzione. (7) [Ruolo e
indipendenza delle istituzioni di sorveglianza] Per rafforzare la credibilità e
la trasparenza del meccanismo di correzione vengono designati organismi
indipendenti o dotati di autonomia funzionale che fungono da istituzioni di
sorveglianza. Tali istituzioni forniscono una valutazione pubblica per
stabilire se si verificano circostanze che richiedono l’attivazione del
meccanismo di correzione, se la correzione procede in conformità alle norme e
ai piani nazionali e se sono presenti le circostanze che comportano
l’attivazione di clausole di salvaguardia, la loro proroga o la loro
cessazione. Gli Stati membri interessati hanno l’obbligo di rispettare le
valutazioni delle suddette istituzioni, o in alternativa di spiegare
pubblicamente perché non le stanno osservando. La struttura dei suddetti
organismi tiene conto dell’assetto istituzionale già esistente e della
struttura amministrativa specifica del paese. L’operato di tali organismi è
disciplinato da disposizioni legislative nazionali che garantiscono un alto
livello di autonomia funzionale e che prevedono in particolare: i) un
regime statutario sancito dalla legge; ii) l’assenza di ingerenza, per cui
gli organismi non prendono istruzioni e sono in grado di comunicare col
pubblico con tempestività; iii) procedure di nomina basate sull’esperienza
e sulla competenza; iv) adeguatezza delle risorse e adeguato accesso alle
informazioni per poter eseguire il mandato.