52012DC0006R(01)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO sulla strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015 /* COM/2012/06 final/2 */


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

sulla strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Introduzione

L'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riconosce gli animali in quanto esseri senzienti e stabilisce che, nella formulazione e nell'attuazione di alcune politiche dell'UE, si tenga pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali.

Nel 2006 il programma d'azione comunitario per la protezione ed il benessere degli animali 2006-2010[1], adottato dalla Commissione, ha per la prima volta riunito i vari aspetti della politica UE in materia di benessere degli animali che si applicano a miliardi di animali detenuti a fini economici nell'UE. L'allevamento riguarda circa due miliardi di volatili[2] e trecento milioni di mammiferi. Ogni anno sono utilizzati per la sperimentazione circa dodici milioni di animali. La popolazione di cani e gatti è stimata in circa cento milioni di esemplari[3], appartenenti principalmente a privati. È difficile stimare il volume di animali da compagnia oggetto di scambi commerciali nell'UE. Non sono disponibili dati a livello UE per quanto riguarda il numero di animali nei giardini zoologici e negli acquari.

Una direttiva orizzontale copre i diversi aspetti relativi al benessere degli animali negli allevamenti[4]. La legislazione UE in materia di trasporto[5] e di macellazione[6] disciplina aspetti specifici. All'allevamento di vitelli[7], suini[8], galline ovaiole[9] e polli da carne[10] si applicano prescrizioni specifiche dell'UE. Anche gli animali utilizzati a fini di sperimentazione[11] sono oggetto di norme specifiche sul benessere degli animali. La legislazione UE sui giardini zoologici[12] pone l'accento sugli aspetti relativi alla conservazione delle specie, ma tiene anche conto del benessere degli animali. Non esiste una normativa UE sul benessere degli animali da compagnia. Le norme dell'UE in materia di agricoltura biologica prevedono standard elevati di benessere degli animali per la produzione di bovini, suini e volatili[13].

La presente comunicazione si basa sull'esperienza acquisita con il programma d'azione 2006-2010 e propone linee d'azione dell'UE per i prossimi quattro anni avvalendosi dei progressi scientifici e tecnologici per conciliare, nell'attuazione delle disposizioni giuridiche in vigore, il benessere degli animali e le realtà economiche. Questa strategia prosegue il programma d'azione secondo quanto raccomandato dalla maggior parte degli interessati consultati e dal Parlamento europeo.

Nell'UE il valore annuo delle attività di allevamento è pari a 149 miliardi di euro, mentre quello delle attività legate all'utilizzo di animali da laboratorio è stimato a 930 milioni di euro.

2. Perché una strategia per il benessere degli animali?

Negli ultimi anni[14] l'Unione europea ha dedicato al benessere degli animali, in media, quasi 70 milioni di euro all'anno, di cui il 71% è destinato agli agricoltori sotto forma di pagamenti per il benessere degli animali erogati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. La spesa nel quadro dello sviluppo rurale è cofinanziata dagli Stati membri che, in aggiunta alla misura specifica per impegni in materia di benessere degli animali che vanno oltre le norme giuridiche di base, possono anche decidere, in funzione delle priorità nazionali, di adottare misure per sostenere, ad esempio, gli investimenti nelle aziende agricole, la formazione, i servizi di consulenza e la partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità. Il resto dei fondi è destinato a tutte le altre attività dell'UE connesse all'elaborazione delle politiche: ricerca (21%), studi economici, comunicazione, istruzione, formazione e questioni internazionali, applicazione delle normative, ecc.

Nel corso degli anni è tuttavia emerso con sempre maggiore chiarezza che la semplice applicazione delle stesse norme settoriali specifiche al benessere degli animali non sempre produce i risultati auspicati. I problemi di conformità alle norme settoriali specifiche evidenziano la necessità di riflettere se un approccio unico "uguale per tutti" permetta di ottenere risultati migliori in materia di benessere degli animali nell'Unione. La diversità dei sistemi di allevamento, delle condizioni climatiche, della natura del suolo nei vari Stati membri ha creato notevoli difficoltà all'atto di stabilire norme unitarie e difficoltà ancora maggiori per garantirne la corretta applicazione. Ne consegue che le condizioni inerenti al benessere degli animali nell'Unione non creano le condizioni di parità necessarie per sostenere l'enorme attività economica che determina il trattamento degli animali nell'Unione europea.

Inoltre, sebbene l'adozione di atti legislativi specifici abbia consentito dei progressi in materia di benessere degli animali, permangono settori in cui non esiste una normativa specifica dell'UE e in cui risulta difficile applicare le prescrizioni generali in vigore. Una semplificazione sarebbe possibile grazie all'introduzione, nelle norme generali, di disposizioni più precise sui fattori comuni alla base del benessere degli animali.

La valutazione della politica UE in materia di benessere degli animali ha concluso che le norme sul benessere hanno imposto costi aggiuntivi ai settori dell'allevamento e della sperimentazione, stimati a circa il 2% del loro valore complessivo. Benché manchino prove del fatto che finora questo abbia messo a rischio la sostenibilità economica di tali settori, occorre sfruttare ogni occasione di esprimere in termini economici il valore aggiunto della politica in materia di benessere degli animali allo scopo di rafforzare la competitività dell'agricoltura dell'UE, anche per quanto riguarda i piccoli agricoltori.

I principali fattori comuni che incidono sulla situazione del benessere degli animali nell'Unione risultano essere i seguenti:

1.      L'applicazione della legislazione UE da parte degli Stati membri è ancora carente in un certo numero di settori.

Alcuni Stati membri non prendono misure sufficienti per informare le parti interessate, formare gli ispettori ufficiali, effettuare i controlli e applicare le sanzioni[15]. Varie disposizioni legislative dell'UE non sono state quindi applicate integralmente e non hanno conseguito gli effetti previsti per il benessere degli animali.

Le norme in materia di benessere animale comportano spesso costi aggiuntivi che non sono necessariamente ripartiti in misura proporzionale lungo la catena alimentare. L'Unione offre alcuni strumenti intesi a compensare i produttori per i costi di produzione più elevati. La normativa dell'UE prevede periodi transitori di vari anni per agevolare l'attuazione di riforme strutturali in alcuni sistemi di allevamento, ma questo approccio non ha sempre comportato una tempestiva riconversione. La dimensione culturale nella valutazione degli aspetti relativi al benessere degli animali svolge in effetti un ruolo fondamentale nel migliorare il rispetto sia dello spirito sia delle effettive disposizioni della legislazione.

2.      I consumatori non dispongono di informazioni adeguate sugli aspetti relativi al benessere degli animali.

Da un'indagine su scala UE emerge che il benessere degli animali costituisce un problema rilevante per il 64% della popolazione. Degli studi[16] indicano tuttavia che la preoccupazione per il benessere degli animali è solo uno dei fattori che influenzano la scelta dei consumatori e che tale aspetto spesso non svolge alcun ruolo in quanto i consumatori non sempre sono ben informati sui metodi di produzione e sulle loro ripercussioni sul benessere degli animali. In ultima analisi le decisioni dei consumatori sono condizionate essenzialmente dal prezzo e dalle caratteristiche direttamente verificabili dei prodotti alimentari.

3.      Molte parti interessate non dispongono di conoscenze sufficienti sul benessere degli animali.

Se la maggior parte dei fondi dell'UE destinati alla ricerca sul benessere degli animali è speso per metodi alternativi alla sperimentazione animale, i risultati non sono diffusi in misura adeguata e le attività di ricerca negli Stati membri non sono sufficientemente coordinate. Nel contempo, la scarsa conoscenza delle pratiche alternative nei sistemi di produzione spesso favorisce la resistenza nei confronti di cambiamenti che potrebbero migliorare il benessere degli animali.

4.      Occorre semplificare i principi in materia di benessere degli animali ed elaborarli in modo chiaro.

La direttiva generale sulla protezione degli animali negli allevamenti o la direttiva sugli animali nei giardini zoologici contengono disposizioni troppo generali per avere effetti concreti, come ad esempio quelle nell'allegato della direttiva 98/58/CE: "Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche" o nella direttiva 1999/22/CE sugli animali nei giardini zoologici: "sistemare gli animali in condizioni volte a soddisfare le esigenze biologiche e di conservazione delle singole specie, in particolare provvedendo ad un arricchimento specifico delle zone recintate sotto il profilo della specie".

Requisiti di competenza sono stati introdotti per gli addetti al maneggiamento degli animali in alcune normative specifiche dell'UE[17]. Tali requisiti non riguardano tuttavia tutti gli animali interessati (non esistono requisiti specifici di competenza per quanto riguarda l'allevamento di volatili da cortile o di vitelli), mentre alcuni problemi di benessere degli animali connessi alle caratteristiche dei sistemi di produzione non sono presi in considerazione.

Non esiste una normativa specifica dell'UE per altre specie di animali d'allevamento (quali vacche da latte, bovini da carne o conigli) malgrado i vari problemi segnalati dagli scienziati e dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)[18].

3. Azioni strategiche

La presente strategia, tenendo conto degli elementi di cui sopra, si fonda su due approcci complementari:

In primo luogo, alcuni problemi comuni vanno affrontati con un'impostazione differente e olistica. Da anni l'Unione adotta o adegua normative specifiche in relazione a problemi specifici. L'elaborazione di principi generali nell'ambito di un quadro legislativo dell'UE consolidato e riveduto può contribuire tuttavia a semplificare l'acquis in materia di benessere degli animali e, in ultima analisi, a facilitarne l'applicazione.

La Commissione, a seguito di una valutazione d'impatto, valuterà la necessità di un quadro normativo UE riveduto basato su un approccio olistico. In particolare, esaminerà se sia fattibile e opportuno introdurre indicatori basati su dati scientifici e sui risultati in materia di benessere degli animali rispetto alla pratica utilizzata finora fondata sugli input relativi al benessere. La Commissione valuterà se con questo nuovo approccio sia possibile semplificare il quadro giuridico e contribuire a migliorare la competitività dell'agricoltura UE. Per gli sviluppi futuri occorrerà tenere conto dell'esperienza acquisita nei settori (polli da ingrasso e macellazione) in cui è già previsto il ricorso ad indicatori.

In secondo luogo, alcune misure già adottate dalla Commissione devono essere rafforzate o utilizzate meglio. Oltre al quadro legislativo semplificato previsto, la Commissione propone pertanto i provvedimenti che seguono:

· sviluppare strumenti, fra cui, se del caso, piani di attuazione, intesi a rafforzare la conformità da parte degli Stati membri;

· sostenere la cooperazione internazionale;

· fornire adeguate informazioni ai consumatori e al pubblico;

· ottimizzare gli effetti sinergici della politica agricola comune in vigore;

· condurre un'indagine sul benessere dei pesci di allevamento.

L'incidenza sui diritti fondamentali dei provvedimenti adottati nell'ambito della presente strategia sarà valutata approfonditamente, se del caso, in particolare per quanto riguarda la libertà di culto[19]. In tale contesto la Commissione esaminerà anche la questione dell'etichettatura, come previsto dall'accordo raggiunto sulla proposta legislativa relativa alle informazioni sugli alimenti[20].

3.1. Un quadro legislativo dell'UE semplificato in materia di benessere degli animali

La Commissione esaminerà se sia possibile introdurre un quadro legislativo dell'UE semplificato che includa principi in materia di benessere degli animali per tutti gli animali[21] detenuti nel quadro di un'attività economica, compresi se del caso gli animali da compagnia, in cui si presti particolare attenzione alla semplificazione, alla riduzione degli oneri amministrativi e alla valorizzazione delle norme in materia di benessere degli animali al fine di rafforzare la competitività dell'industria alimentare dell'UE, tenendo conto del potenziale valore aggiunto di tali norme.

La Commissione intende prendere in esame:

a)      l'uso di indicatori di benessere degli animali basati su dati scientifici come mezzo per semplificare il quadro giuridico e consentire la flessibilità necessaria per migliorare la competitività degli allevatori;

b)      un nuovo quadro dell'UE destinato ad accrescere la trasparenza e l'adeguatezza delle informazioni in materia di benessere degli animali fornite ai consumatori per le loro scelte d'acquisto;

c)      la costituzione di una rete europea di centri di riferimento;

d)      l'elaborazione di requisiti comuni di competenza per gli addetti al maneggiamento degli animali.

a)      Uso di indicatori di benessere degli animali basati sui risultati

Si esaminerà, all'occorrenza, la possibilità di utilizzare, a complemento delle prescrizioni della legislazione dell'UE, indicatori convalidati dal punto di vista scientifico e basati sui risultati e verrà prestata particolare attenzione al contributo di questo nuovo approccio alla semplificazione dell'acquis. Indicatori basati sugli animali (animal-based) sono già stati introdotti in due recenti atti legislativi dell'UE in materia di benessere degli animali [direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne e regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento].

Saranno analizzati i criteri elaborati dal progetto Welfare Quality®[22], associati a un sistema di valutazione dei rischi quale applicato nel settore della sicurezza alimentare (cfr. la legislazione alimentare[23]). Nell'esaminare le pertinenti proposte di gestione del rischio, si terrà conto dei pareri scientifici dell'EFSA sullo sviluppo di indicatori in materia di benessere come pure dei fattori socioeconomici.

L'uso di indicatori di benessere degli animali basati sui risultati è riconosciuto anche a livello internazionale da organizzazioni quali l'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE)[24].

b)      Nuovo quadro dell'UE destinato ad accrescere la trasparenza e l'adeguatezza delle informazioni in materia di benessere degli animali fornite ai consumatori per le loro scelte d'acquisto

Il quadro legislativo dell'UE riveduto in materia di benessere degli animali potrebbe mirare a fornire uno strumento atto a garantire ai consumatori che le indicazioni sul benessere degli animali siano trasparenti nonché pertinenti da un punto di vista scientifico.

Per rafforzare il potere dei consumatori si valuterà la possibilità di adottare provvedimenti convergenti e in sinergia con iniziative analoghe a livello dell'UE in altri settori d'intervento pertinenti.

c)      Una rete europea di centri di riferimento

L'idea di una rete di centri di riferimento per il benessere degli animali è già stata discussa dalla Commissione in una precedente comunicazione[25]. Lo scopo è essenzialmente quello di garantire che le autorità competenti ricevano informazioni tecniche coerenti e uniformi sulle modalità di attuazione della legislazione UE, soprattutto nel contesto degli indicatori di benessere degli animali basati sui risultati.

Tale rete potrebbe essere costituita mediante il cofinanziamento delle risorse scientifiche e tecniche nazionali esistenti in materia di benessere degli animali. Il suo ruolo potrebbe essere quello di integrare senza duplicare le funzioni svolte dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare e le attività del Centro comune di ricerca dell'UE[26].

La rete potrebbe essere organizzata in modo da riflettere la struttura attuale della legislazione UE[27] allo scopo di garantire, a livello dell'UE:

– un sostegno alla Commissione e agli Stati membri grazie a consulenze tecniche, soprattutto per quanto riguarda l'uso di indicatori di benessere degli animali basati sui risultati;

– l'organizzazione di corsi di formazione destinati al personale delle autorità competenti e ad esperti dei paesi terzi, se del caso;

– un adeguato contributo alla diffusione dei risultati delle ricerche e delle innovazioni tecniche tra le parti interessate dell'UE e la comunità scientifica internazionale;

– il coordinamento della ricerca in collaborazione, se del caso, con le attuali strutture di ricerca finanziate dall'UE[28];

d)       Requisiti comuni di competenza per gli addetti al maneggiamento degli animali

Il quadro normativo semplificato dell'UE in materia di benessere degli animali potrebbe riunire in un unico testo e migliorare i requisiti di competenza già previsti in alcuni atti legislativi dell'UE. Verrebbero elaborati principi generali di attestazione delle competenze sulla base di una valutazione d'impatto.

Requisiti di competenza comuni a livello UE per il personale addetto al maneggiamento degli animali dovrebbero garantire che gli operatori dispongano delle capacità necessarie per individuare, prevenire o limitare dolore, sofferenza e distress negli animali e siano a conoscenza degli obblighi giuridici relativi alla protezione e al benessere degli animali.

Si potrebbe prevedere di fissare un livello adeguato di competenze anche per il personale responsabile della progettazione dei processi, degli impianti o delle attrezzature destinati agli animali.

Verrà avviato uno studio sull'istruzione in materia di benessere degli animali inteso a identificare i temi relativi al benessere animale da inserire nel programma di studi delle professioni che si occupano di animali come pure le iniziative necessarie per migliorare la sensibilizzazione su questi argomenti tra tali professioni.

3.2. Sostegno agli Stati membri e interventi per migliorare la conformità

La Commissione affronterà in via prioritaria la questione della conformità. La conformità può essere assicurata solo grazie ad interventi intesi a garantire il rispetto delle norme che dovranno essere realizzati dagli Stati membri o sotto la loro responsabilità. Alla Commissione spetta tuttavia un ruolo importante per garantire che la conformità sia conseguita in modo uniforme nell'UE. Occorre far sì che a tutti i produttori dell'UE si applichino pari condizioni e che gli animali siano trattati in modo appropriato. La presente strategia propone i seguenti interventi:

· la Commissione proseguirà le visite effettuate dall'UAV negli Stati membri. Continuerà inoltre ad applicare con determinazione le prerogative conferitele dal trattato nell'adire, ove necessario, la Corte di giustizia dell'Unione europea. Si tratta di un'azione fondamentale della Commissione per garantire la conformità, soprattutto se si considerano le problematiche attuali e future connesse al benessere degli animali;

· la Commissione ritiene tuttavia che un'adeguata strategia di educazione possa costituire uno strumento efficace per creare una cultura di rispetto delle norme fra gli operatori e negli Stati membri. La possibile creazione di una rete europea di centri di riferimento potrebbe assumere tale ruolo;

· nel frattempo, la Commissione rafforzerà il suo impegno per la formazione degli ispettori veterinari con il programma "Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti". Essa esaminerà inoltre la necessità e la possibilità di estendere le attività di formazione al benessere degli animali utilizzati a fini di sperimentazione nonché al benessere degli animali selvatici;

· la Commissione intende inoltre ampliare le proprie funzioni di consulenza delle autorità competenti degli Stati membri come pure promuovere la cooperazione, lo scambio di buone pratiche e la definizione di obiettivi e orientamenti comuni mediante manifestazioni e gruppi di lavoro tematici;

· nel corso dei prossimi quattro anni la Commissione elaborerà pertanto orientamenti specifici o norme di attuazione per i diversi atti legislativi dell'UE in materia di benessere degli animali[29].

Il benessere degli animali costituisce anche una questione di natura tecnica per gli operatori che si occupano di animali nel quadro di un'attività economica. È quindi opportuno aiutarli a comprendere la logica delle prescrizioni dell'UE e il modo in cui sia possibile rafforzare la conformità alle norme grazie a una progettazione o a pratiche migliori.

3.3. Sostegno alla cooperazione internazionale

Per garantire la competitività globale degli operatori UE è importante che, a livello internazionale, vi siano condizioni paritarie in materia di benessere degli animali. L'Unione ha già messo a punto una serie di attività bilaterali e multilaterali che dovranno essere ottimizzate e sostenute secondo quanto indicato dalla valutazione.

A tal fine la Commissione intende:

– continuare a inserire la questione del benessere degli animali negli accordi commerciali bilaterali o nei forum di cooperazione[30] allo scopo di accrescere le possibilità strategiche di sviluppare una cooperazione più concreta con i paesi terzi;

– svolgere un ruolo attivo nelle sedi multilaterali, in particolare a livello di Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) e di Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) (la prima organizzazione ha adottato norme internazionali ed entrambe hanno preso iniziative relative al benessere degli animali)[31];

– esaminare le modalità per una migliore integrazione del benessere degli animali nel quadro della politica europea di vicinato;

– organizzare, se del caso, adeguate manifestazioni internazionali di rilievo volte a promuovere la posizione dell'Unione sul benessere degli animali.

Tali azioni offrono la possibilità di condividere a livello mondiale la visione dell'UE in materia di benessere degli animali. È quindi importante utilizzare in modo ottimale le risorse disponibili riservate alle attività internazionali sul benessere degli animali al fine di far fronte a queste sfide e rafforzare il loro contributo alla competitività degli allevatori europei in un mondo globalizzato. La Commissione avvierà pertanto un esame di tali azioni per valutare i benefici apportati, tra l'altro, al settore agricolo dell'UE e riferirà in merito al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.4. Fornitura di informazioni adeguate ai consumatori e al pubblico

Il benessere degli animali è un tema rilevante per la società e interessa un vasto pubblico. Il trattamento degli animali è collegato all'etica e rientra nei valori dell'Unione. Occorre quindi comunicare con i bambini, i giovani o il grande pubblico per sensibilizzarli sul rispetto degli animali e promuovere il concetto di proprietà responsabile.

Il benessere degli animali interessa anche i consumatori. I prodotti di origine animale sono ampiamente utilizzati, in particolare nel contesto della produzione alimentare e i consumatori si preoccupano del trattamento riservato agli animali. D'altro canto i consumatori non hanno in genere il potere di reagire a norme più severe in materia di benessere degli animali.

È pertanto opportuno informare i consumatori dell'UE sulla normativa dell'UE applicabile agli animali da produzione alimentare e far sì che essi non siano ingannati da indicazioni fuorvianti sul benessere degli animali.

Negli Stati membri vengono realizzate numerose attività di comunicazione ed educazione. Una mappatura completa della situazione nell'UE consentirebbe di identificare le lacune che l'Unione potrebbe colmare apportando valore aggiunto.

Tutti questi obiettivi sono complementari e possono richiedere strumenti specifici. Alcuni di questi strumenti sono già operativi come "Farmland" (sito web destinato ai bambini e agli insegnanti delle scuole primarie) o il programma "Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti" (per gli ispettori ufficiali). La Commissione organizza inoltre riunioni periodiche per una migliore comprensione e applicazione della legislazione dell'UE. Possono essere ricercate soluzioni per migliorare l'efficienza di tali iniziative e completarle con nuovi strumenti di comunicazione.

In primo luogo la Commissione intende pertanto avviare uno studio per individuare le attività di educazione ed informazione in materia di benessere degli animali attualmente realizzate per il grande pubblico e i consumatori. Tali azioni potrebbero prevedere la possibilità di concedere finanziamenti a campagne di informazione o iniziative educative transnazionali in materia di benessere degli animali particolarmente riuscite.

3.5. Ottimizzazione delle sinergie con la politica agricola comune

Il benessere degli animali rientra in un'impostazione dell'agricoltura attenta agli aspetti sociali e l'Unione ha già stabilito forti legami fra agricoltura e benessere degli animali. La maggior parte del bilancio UE per il benessere degli animali è infatti destinato agli agricoltori nel quadro dei programmi di sviluppo rurale. Tuttavia, soprattutto in un periodo di restrizioni economiche, occorre un maggiore coordinamento per razionalizzare gli interventi e ottimizzare i risultati.

La Commissione stabilirà uno specifico accordo interservizi inteso a valutare le modalità per ottimizzare gli effetti sinergici degli attuali meccanismi della PAC, in particolare grazie alla condizionalità incrociata, allo sviluppo rurale, a misure di promozione, alla politica della qualità, all'agricoltura biologica, ecc.

3.6. Realizzazione di un'indagine sul benessere dei pesci d'allevamento

I pesci d'allevamento rientrano nel campo d'applicazione della legislazione UE sulla protezione degli animali durante il trasporto e durante l'abbattimento e per essi non sono previste norme specifiche. La Commissione continuerà a raccogliere pareri scientifici per ogni specie e a valutare le questioni relative al benessere dei pesci nel settore dell'acquacoltura al fine di prendere i provvedimenti adeguati sulla base dei risultati di tale valutazione.

ALLEGATO

Azioni previste || Anno

Serie di azioni intese a garantire il rispetto delle norme sulla protezione delle galline ovaiole (direttiva 1999/74/CE) || 2012

Piano di attuazione e azioni intese a garantire il rispetto delle norme sul raggruppamento delle scrofe (direttiva 2008/120/CE) || 2012

Piano di attuazione per il regolamento sull'abbattimento [regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio] || 2012

Norme di attuazione o orientamenti UE sulla protezione degli animali durante il trasporto || 2012

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'impatto della selezione genetica sul benessere dei polli allevati per la produzione di carne* || 2012

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1523/2007 che vieta la commercializzazione di pellicce di cane e di gatto* || 2012

Studio sul benessere dei pesci d'allevamento durante l'abbattimento || 2012

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui vari metodi di stordimento per i volatili da cortile* || 2013

Relazione al Consiglio sull'attuazione della direttiva 98/58/CE* || 2013

Orientamenti dell'UE sulla protezione dei suini || 2013

Studio sulle attività di educazione e informazione in materia di benessere degli animali destinate al grande pubblico e ai consumatori || 2013

Studio sull'opportunità di fornire ai consumatori informazioni pertinenti sullo stordimento degli animali* || 2013

Studio sul benessere dei pesci d'allevamento durante il trasporto || 2013

Possibile proposta legislativa per un quadro legislativo UE semplificato in materia di benessere degli animali || 2014

Relazione sull'impatto delle attività internazionali in materia di benessere degli animali sulla competitività degli allevatori europei in un mondo globalizzato || 2014

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui sistemi di immobilizzazione dei bovini che prevedono il capovolgimento o qualsiasi altra posizione innaturale* || 2014

Studio sul benessere di cani e gatti oggetto di pratiche commerciali || 2014

Orientamenti o norme di attuazione UE sulla protezione degli animali durante l'abbattimento || 2014

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla possibilità di introdurre taluni requisiti riguardanti la protezione dei pesci durante l'abbattimento* || 2015

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva 2007/43/CE e sulla sua influenza sul benessere dei polli allevati per la produzione di carne* || 2015

*            Obblighi derivanti dalla legislazione UE

[1]               COM (2006) 13 definitivo del 23.1.2006.

[2]               793 milioni di polli per la produzione di carne, 453 milioni di galline ovaiole e 197 milioni di tacchini. Dati relativi a tacchini, anatre e oche non sono disponibili per tutti gli Stati membri.

[3]               Evaluation of the EU policy on animal welfare and possible policy options for the future (Valutazione della politica dell'UE in materia di benessere degli animali e opzioni strategiche possibili per il futuro), dicembre 2010. Cfr. allegato A1.7 e il sito http://www.eupaw.eu/.

[4]                      Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23). Inoltre, con la decisione 78/923/CEE del Consiglio relativa alla conclusione della convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti (GU L 323 del 17.11.1978, pag. 12), l'Unione ha reso tale convenzione parte integrante del diritto UE.

[5]               Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

[6]               Direttiva 93/119/CE del Consiglio relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento (GU L 340 del 31.12.1993, pag. 21). Tale direttiva sarà sostituita in data 1.1.2013 dal regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1).

[7]               Direttiva 2008/119/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7).

[8]               Direttiva 2008/120/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5).

[9]               Direttiva 1999/74/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53).

[10]             Direttiva 2007/43/CE del Consiglio che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne (GU L 183 del 12.7.2007, pag. 19).

[11]             Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).

[12]             Direttiva 1999/22/CE del Consiglio relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici (GU L 94 del 9.4.1999, pag. 24).

[13]             Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1) e regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).

[14]             I dati della relazione di valutazione riguardano il periodo 2000-2008.

[15]             In alcuni Stati membri numerosi animali sono macellati senza stordimento in quanto le autorità accordano una deroga all'obbligo di stordimento senza valutare le motivazioni di ordine qualitativo e quantitativo previste dalla legislazione UE.

[16]             Cfr. lo studio di fattibilità: Animal welfare labelling and establishing a Community Reference Centre for Animal Protection and Welfare (Etichettatura relativa al benessere degli animali e istituzione di un centro di riferimento comunitario per la protezione e il benessere degli animali) del 26.12009 ad opera del FCEC http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/labelling_en.htm.

[17]             Direttiva relativa ai suini, regolamento sul trasporto, regolamento sull'abbattimento, direttiva sugli animali da laboratorio.

[18]             L'elenco dei pareri scientifici in materia di benessere degli animali può essere consultato nella relazione sulla valutazione d'impatto che accompagna la presente comunicazione.

[19]             "Strategia per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea", COM(2010) 573 definitivo del 19.10.2010.

[20]                    Il considerando 50 del regolamento (CE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18) recita: "I consumatori dell'Unione mostrano crescente interesse all'applicazione della normativa dell'Unione in materia di benessere animale al momento della macellazione, compresi i metodi di stordimento prima della macellazione. A tal riguardo uno studio dell'opportunità di fornire ai consumatori informazioni sullo stordimento degli animali dovrebbe essere inserito nel contesto di una futura strategia dell'Unione sulla protezione e il benessere degli animali. "

[21]             Gli invertebrati utilizzati in acquacoltura e nelle attività di pesca commerciale non rientreranno in tale iniziativa. I pesci d'allevamento saranno oggetto di valutazioni specifiche.

[22]             http://www.welfarequality.net/everyone/26536/5/0/22

[23]             Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

[24]             Principi guida sul benessere degli animali del codice sanitario per gli animali terrestri. Cfr. www.oie.int.

[25]             COM(2009) 584 definitivo del 28.10.2009.

[26]             Il laboratorio di riferimento dell'Unione europea sui metodi alternativi (ECVAM), con sede presso il Centro comune di ricerca, non lavora direttamente sul benessere degli animali, ma su metodi di sperimentazione alternativi.

[27]             Allevamento dei vitelli, allevamento dei suini, allevamento delle galline ovaiole, allevamento dei polli da carne, allevamento di altri animali, trasporto di animali, abbattimento di animali, uso di animali per la sperimentazione e la detenzione di animali selvatici in cattività.

[28]             Ad esempio, il gruppo di lavoro collaborativo in materia di ricerca nel settore della salute e del benessere degli animali del CPRA (comitato permanente per la ricerca agricola) e la rete ERA-NET in materia di salute e benessere degli animali (ANIHWA).

[29]             In particolare per quanto riguarda la deroga allo stordimento degli animali in caso di macellazione rituale.

[30]             Il numero degli accordi di libero scambio che considerano la questione del benessere degli animali è raddoppiato nel 2011.

[31]             Esistono attualmente nove norme dell'OIE sul benessere degli animali (cfr. http://www.oie.int). La FAO ha organizzato riunioni per mettere in contatto gli esperti e facilitare il rafforzamento delle capacità in vari settori connessi al benessere degli animali. Ha inoltre creato un sito internet dedicato al benessere degli animali d'allevamento (http://www.fao.org/ag/againfo/themes/animal-welfare/en/).