COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO sulla strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015 /* COM/2012/06 final/2 */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO sulla strategia dell'Unione europea per la
protezione e il benessere degli animali 2012-2015 (Testo rilevante ai fini del SEE)
1.
Introduzione
L'articolo 13 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea riconosce gli animali in quanto esseri senzienti e
stabilisce che, nella formulazione e nell'attuazione di alcune politiche
dell'UE, si tenga pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli
animali. Nel 2006 il programma d'azione comunitario per la
protezione ed il benessere degli animali 2006-2010[1], adottato
dalla Commissione, ha per la prima volta riunito i vari aspetti della politica
UE in materia di benessere degli animali che si applicano a miliardi di animali
detenuti a fini economici nell'UE. L'allevamento riguarda circa due miliardi di
volatili[2]
e trecento milioni di mammiferi. Ogni anno sono utilizzati per la
sperimentazione circa dodici milioni di animali. La popolazione di cani e gatti
è stimata in circa cento milioni di esemplari[3], appartenenti principalmente a privati. È
difficile stimare il volume di animali da compagnia oggetto di scambi
commerciali nell'UE. Non sono disponibili dati a livello UE per quanto riguarda
il numero di animali nei giardini zoologici e negli acquari. Una direttiva orizzontale copre i diversi aspetti relativi al benessere
degli animali negli allevamenti[4].
La legislazione UE in materia di trasporto[5] e di macellazione[6]
disciplina aspetti specifici. All'allevamento di vitelli[7], suini[8], galline
ovaiole[9]
e polli da carne[10]
si applicano prescrizioni specifiche dell'UE. Anche gli animali utilizzati a
fini di sperimentazione[11]
sono oggetto di norme specifiche sul benessere degli animali. La legislazione
UE sui giardini zoologici[12]
pone l'accento sugli aspetti relativi alla conservazione delle specie, ma tiene
anche conto del benessere degli animali. Non esiste una normativa UE sul
benessere degli animali da compagnia. Le norme dell'UE in materia di agricoltura
biologica prevedono standard elevati di benessere degli animali per la
produzione di bovini, suini e volatili[13]. La presente comunicazione si basa sull'esperienza acquisita con il
programma d'azione 2006-2010 e propone linee d'azione dell'UE per i prossimi
quattro anni avvalendosi dei progressi scientifici e tecnologici per
conciliare, nell'attuazione delle disposizioni giuridiche in vigore, il
benessere degli animali e le realtà economiche. Questa strategia prosegue il
programma d'azione secondo quanto raccomandato dalla maggior parte degli
interessati consultati e dal Parlamento europeo. Nell'UE il valore annuo delle attività di
allevamento è pari a 149 miliardi di euro, mentre quello delle attività legate
all'utilizzo di animali da laboratorio è stimato a 930 milioni di euro.
2.
Perché una strategia per il benessere degli
animali?
Negli ultimi anni[14] l'Unione europea ha dedicato al benessere
degli animali, in media, quasi 70 milioni di euro all'anno, di cui il 71% è
destinato agli agricoltori sotto forma di pagamenti per il benessere degli
animali erogati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. La spesa nel
quadro dello sviluppo rurale è cofinanziata dagli Stati membri che, in aggiunta
alla misura specifica per impegni in materia di benessere degli animali che
vanno oltre le norme giuridiche di base, possono anche decidere, in funzione
delle priorità nazionali, di adottare misure per sostenere, ad esempio, gli
investimenti nelle aziende agricole, la formazione, i servizi di consulenza e
la partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità. Il resto dei fondi è
destinato a tutte le altre attività dell'UE connesse all'elaborazione delle
politiche: ricerca (21%), studi economici, comunicazione, istruzione,
formazione e questioni internazionali, applicazione delle normative, ecc. Nel corso degli anni è tuttavia emerso con sempre
maggiore chiarezza che la semplice applicazione delle stesse norme settoriali
specifiche al benessere degli animali non sempre produce i risultati auspicati.
I problemi di conformità alle norme settoriali specifiche evidenziano la
necessità di riflettere se un approccio unico "uguale per tutti"
permetta di ottenere risultati migliori in materia di benessere degli animali
nell'Unione. La diversità dei sistemi di allevamento, delle condizioni
climatiche, della natura del suolo nei vari Stati membri ha creato notevoli
difficoltà all'atto di stabilire norme unitarie e difficoltà ancora maggiori
per garantirne la corretta applicazione. Ne consegue che le condizioni inerenti
al benessere degli animali nell'Unione non creano le condizioni di parità
necessarie per sostenere l'enorme attività economica che determina il
trattamento degli animali nell'Unione europea. Inoltre, sebbene l'adozione di atti legislativi
specifici abbia consentito dei progressi in materia di benessere degli animali,
permangono settori in cui non esiste una normativa specifica dell'UE e in cui
risulta difficile applicare le prescrizioni generali in vigore. Una semplificazione
sarebbe possibile grazie all'introduzione, nelle norme generali, di
disposizioni più precise sui fattori comuni alla base del benessere degli
animali. La valutazione della politica UE in materia di
benessere degli animali ha concluso che le norme sul benessere hanno imposto
costi aggiuntivi ai settori dell'allevamento e della sperimentazione, stimati a
circa il 2% del loro valore complessivo. Benché manchino prove del fatto che
finora questo abbia messo a rischio la sostenibilità economica di tali settori,
occorre sfruttare ogni occasione di esprimere in termini economici il valore
aggiunto della politica in materia di benessere degli animali allo scopo di
rafforzare la competitività dell'agricoltura dell'UE, anche per quanto riguarda
i piccoli agricoltori. I principali fattori comuni che incidono sulla
situazione del benessere degli animali nell'Unione risultano essere i seguenti: 1. L'applicazione della legislazione UE
da parte degli Stati membri è ancora carente in un certo numero di settori. Alcuni Stati membri non prendono misure sufficienti
per informare le parti interessate, formare gli ispettori ufficiali, effettuare
i controlli e applicare le sanzioni[15].
Varie disposizioni legislative dell'UE non sono state quindi applicate
integralmente e non hanno conseguito gli effetti previsti per il benessere
degli animali. Le norme in materia di benessere animale
comportano spesso costi aggiuntivi che non sono necessariamente ripartiti in
misura proporzionale lungo la catena alimentare. L'Unione offre alcuni
strumenti intesi a compensare i produttori per i costi di produzione più
elevati. La normativa dell'UE prevede periodi transitori di vari anni per
agevolare l'attuazione di riforme strutturali in alcuni sistemi di allevamento,
ma questo approccio non ha sempre comportato una tempestiva riconversione. La
dimensione culturale nella valutazione degli aspetti relativi al benessere
degli animali svolge in effetti un ruolo fondamentale nel migliorare il
rispetto sia dello spirito sia delle effettive disposizioni della legislazione.
2. I consumatori non dispongono di
informazioni adeguate sugli aspetti relativi al benessere degli animali. Da un'indagine su scala UE emerge che il benessere
degli animali costituisce un problema rilevante per il 64% della popolazione.
Degli studi[16]
indicano tuttavia che la preoccupazione per il benessere degli animali è solo
uno dei fattori che influenzano la scelta dei consumatori e che tale aspetto
spesso non svolge alcun ruolo in quanto i consumatori non sempre sono ben
informati sui metodi di produzione e sulle loro ripercussioni sul benessere
degli animali. In ultima analisi le decisioni dei consumatori sono condizionate
essenzialmente dal prezzo e dalle caratteristiche direttamente verificabili dei
prodotti alimentari. 3. Molte parti interessate non dispongono
di conoscenze sufficienti sul benessere degli animali. Se la maggior parte dei fondi dell'UE destinati
alla ricerca sul benessere degli animali è speso per metodi alternativi alla
sperimentazione animale, i risultati non sono diffusi in misura adeguata e le
attività di ricerca negli Stati membri non sono sufficientemente coordinate.
Nel contempo, la scarsa conoscenza delle pratiche alternative nei sistemi di
produzione spesso favorisce la resistenza nei confronti di cambiamenti che
potrebbero migliorare il benessere degli animali. 4. Occorre semplificare i principi in materia di benessere degli
animali ed elaborarli in modo chiaro. La direttiva
generale sulla protezione degli animali negli allevamenti o la direttiva sugli
animali nei giardini zoologici contengono disposizioni troppo generali per
avere effetti concreti, come ad esempio quelle nell'allegato della direttiva
98/58/CE: "Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad
intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche" o nella
direttiva 1999/22/CE sugli animali nei giardini zoologici: "sistemare
gli animali in condizioni volte a soddisfare le esigenze biologiche e di
conservazione delle singole specie, in particolare provvedendo ad un
arricchimento specifico delle zone recintate sotto il profilo della specie". Requisiti di competenza sono stati introdotti per
gli addetti al maneggiamento degli animali in alcune normative specifiche
dell'UE[17].
Tali requisiti non riguardano tuttavia tutti gli animali interessati (non
esistono requisiti specifici di competenza per quanto riguarda l'allevamento di
volatili da cortile o di vitelli), mentre alcuni problemi di benessere degli
animali connessi alle caratteristiche dei sistemi di produzione non sono presi
in considerazione. Non esiste una normativa specifica dell'UE per
altre specie di animali d'allevamento (quali vacche da latte, bovini da carne o
conigli) malgrado i vari problemi segnalati dagli scienziati e dall'Autorità
europea per la sicurezza alimentare (EFSA)[18].
3.
Azioni strategiche
La presente strategia, tenendo conto degli
elementi di cui sopra, si fonda su due approcci complementari: In primo luogo, alcuni
problemi comuni vanno affrontati con un'impostazione differente e olistica. Da
anni l'Unione adotta o adegua normative specifiche in relazione a problemi
specifici. L'elaborazione di principi generali nell'ambito di un quadro
legislativo dell'UE consolidato e riveduto può contribuire tuttavia a
semplificare l'acquis in materia di benessere degli animali e, in ultima
analisi, a facilitarne l'applicazione. La Commissione, a seguito di una valutazione
d'impatto, valuterà la necessità di un quadro normativo UE riveduto basato su
un approccio olistico. In particolare, esaminerà se sia fattibile e opportuno
introdurre indicatori basati su dati scientifici e sui risultati in materia di
benessere degli animali rispetto alla pratica utilizzata finora fondata sugli
input relativi al benessere. La Commissione valuterà se con questo nuovo
approccio sia possibile semplificare il quadro giuridico e contribuire a migliorare
la competitività dell'agricoltura UE. Per gli sviluppi futuri occorrerà tenere
conto dell'esperienza acquisita nei settori (polli da ingrasso e macellazione)
in cui è già previsto il ricorso ad indicatori. In secondo luogo,
alcune misure già adottate dalla Commissione devono essere rafforzate o
utilizzate meglio. Oltre al quadro legislativo semplificato previsto, la
Commissione propone pertanto i provvedimenti che seguono: ·
sviluppare strumenti, fra cui, se del caso, piani
di attuazione, intesi a rafforzare la conformità da parte degli Stati membri; ·
sostenere la cooperazione internazionale; ·
fornire adeguate informazioni ai consumatori e al
pubblico; ·
ottimizzare gli effetti sinergici della politica
agricola comune in vigore; ·
condurre un'indagine sul benessere dei pesci di
allevamento. L'incidenza sui diritti fondamentali dei
provvedimenti adottati nell'ambito della presente strategia sarà valutata
approfonditamente, se del caso, in particolare per quanto riguarda la libertà
di culto[19].
In tale contesto la Commissione esaminerà anche la questione
dell'etichettatura, come previsto dall'accordo raggiunto sulla proposta
legislativa relativa alle informazioni sugli alimenti[20].
3.1.
Un quadro legislativo dell'UE semplificato in
materia di benessere degli animali
La Commissione esaminerà se sia possibile
introdurre un quadro legislativo dell'UE semplificato che includa principi in
materia di benessere degli animali per tutti gli animali[21] detenuti
nel quadro di un'attività economica, compresi se del caso gli animali da compagnia,
in cui si presti particolare attenzione alla semplificazione, alla riduzione
degli oneri amministrativi e alla valorizzazione delle norme in materia di
benessere degli animali al fine di rafforzare la competitività dell'industria
alimentare dell'UE, tenendo conto del potenziale valore aggiunto di tali norme. La Commissione intende prendere in esame: a) l'uso di indicatori di benessere degli
animali basati su dati scientifici come mezzo per semplificare il quadro
giuridico e consentire la flessibilità necessaria per migliorare la
competitività degli allevatori; b) un nuovo quadro dell'UE destinato ad
accrescere la trasparenza e l'adeguatezza delle informazioni in materia di
benessere degli animali fornite ai consumatori per le loro scelte d'acquisto; c) la costituzione di una rete europea di
centri di riferimento; d) l'elaborazione di requisiti comuni di
competenza per gli addetti al maneggiamento degli animali. a) Uso di indicatori di benessere degli
animali basati sui risultati Si esaminerà, all'occorrenza, la possibilità di
utilizzare, a complemento delle prescrizioni della legislazione dell'UE,
indicatori convalidati dal punto di vista scientifico e basati sui risultati e
verrà prestata particolare attenzione al contributo di questo nuovo approccio
alla semplificazione dell'acquis. Indicatori basati sugli animali (animal-based)
sono già stati introdotti in due recenti atti legislativi dell'UE in materia di
benessere degli animali [direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per
la protezione dei polli allevati per la produzione di carne e regolamento (CE)
n. 1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento]. Saranno analizzati i criteri elaborati dal
progetto Welfare Quality®[22],
associati a un sistema di valutazione dei rischi quale applicato nel settore
della sicurezza alimentare (cfr. la legislazione alimentare[23]).
Nell'esaminare le pertinenti proposte di gestione del rischio, si terrà conto
dei pareri scientifici dell'EFSA sullo sviluppo di indicatori in materia di
benessere come pure dei fattori socioeconomici. L'uso di indicatori di benessere degli animali
basati sui risultati è riconosciuto anche a livello internazionale da
organizzazioni quali l'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE)[24]. b) Nuovo
quadro dell'UE destinato ad accrescere la trasparenza e l'adeguatezza delle
informazioni in materia di benessere degli animali fornite ai consumatori per
le loro scelte d'acquisto Il quadro legislativo dell'UE riveduto in materia
di benessere degli animali potrebbe mirare a fornire uno strumento atto a
garantire ai consumatori che le indicazioni sul benessere degli animali siano
trasparenti nonché pertinenti da un punto di vista scientifico. Per rafforzare il potere dei consumatori si
valuterà la possibilità di adottare provvedimenti convergenti e in sinergia con
iniziative analoghe a livello dell'UE in altri settori d'intervento pertinenti.
c) Una rete europea di centri di
riferimento L'idea di una rete di centri di riferimento per il
benessere degli animali è già stata discussa dalla Commissione in una
precedente comunicazione[25].
Lo scopo è essenzialmente quello di garantire che le autorità competenti
ricevano informazioni tecniche coerenti e uniformi sulle modalità di attuazione
della legislazione UE, soprattutto nel contesto degli indicatori di benessere
degli animali basati sui risultati. Tale rete potrebbe essere costituita mediante il
cofinanziamento delle risorse scientifiche e tecniche nazionali esistenti in
materia di benessere degli animali. Il suo ruolo potrebbe essere quello di
integrare senza duplicare le funzioni svolte dall'Autorità europea per la
sicurezza alimentare e le attività del Centro comune di ricerca dell'UE[26]. La rete potrebbe essere organizzata in modo da
riflettere la struttura attuale della legislazione UE[27] allo
scopo di garantire, a livello dell'UE: –
un sostegno alla Commissione e agli Stati membri
grazie a consulenze tecniche, soprattutto per quanto riguarda l'uso di
indicatori di benessere degli animali basati sui risultati; –
l'organizzazione di corsi di formazione destinati
al personale delle autorità competenti e ad esperti dei paesi terzi, se del
caso; –
un adeguato contributo alla diffusione dei
risultati delle ricerche e delle innovazioni tecniche tra le parti interessate
dell'UE e la comunità scientifica internazionale; –
il coordinamento della ricerca in collaborazione,
se del caso, con le attuali strutture di ricerca finanziate dall'UE[28]; d) Requisiti comuni di competenza per gli
addetti al maneggiamento degli animali Il quadro normativo semplificato dell'UE in
materia di benessere degli animali potrebbe riunire in un unico testo e
migliorare i requisiti di competenza già previsti in alcuni atti legislativi
dell'UE. Verrebbero elaborati principi generali di attestazione delle
competenze sulla base di una valutazione d'impatto. Requisiti di competenza comuni a livello UE per il
personale addetto al maneggiamento degli animali dovrebbero garantire che gli
operatori dispongano delle capacità necessarie per individuare, prevenire o
limitare dolore, sofferenza e distress negli animali e siano a conoscenza degli
obblighi giuridici relativi alla protezione e al benessere degli animali. Si potrebbe prevedere di fissare un livello
adeguato di competenze anche per il personale responsabile della progettazione
dei processi, degli impianti o delle attrezzature destinati agli animali. Verrà avviato uno studio sull'istruzione in
materia di benessere degli animali inteso a identificare i temi relativi al
benessere animale da inserire nel programma di studi delle professioni che si
occupano di animali come pure le iniziative necessarie per migliorare la
sensibilizzazione su questi argomenti tra tali professioni.
3.2.
Sostegno agli Stati membri e interventi per
migliorare la conformità
La Commissione affronterà in via prioritaria la
questione della conformità. La conformità può essere assicurata solo grazie ad
interventi intesi a garantire il rispetto delle norme che dovranno essere
realizzati dagli Stati membri o sotto la loro responsabilità. Alla Commissione
spetta tuttavia un ruolo importante per garantire che la conformità sia
conseguita in modo uniforme nell'UE. Occorre far sì che a tutti i produttori
dell'UE si applichino pari condizioni e che gli animali siano trattati in modo
appropriato. La presente strategia propone i seguenti interventi: ·
la Commissione proseguirà le visite effettuate
dall'UAV negli Stati membri. Continuerà inoltre ad applicare con determinazione
le prerogative conferitele dal trattato nell'adire, ove necessario, la Corte di
giustizia dell'Unione europea. Si tratta di un'azione fondamentale della
Commissione per garantire la conformità, soprattutto se si considerano le
problematiche attuali e future connesse al benessere degli animali; ·
la Commissione ritiene tuttavia che un'adeguata
strategia di educazione possa costituire uno strumento efficace per creare una
cultura di rispetto delle norme fra gli operatori e negli Stati membri. La
possibile creazione di una rete europea di centri di riferimento potrebbe
assumere tale ruolo; ·
nel frattempo, la Commissione rafforzerà il suo
impegno per la formazione degli ispettori veterinari con il programma
"Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti". Essa
esaminerà inoltre la necessità e la possibilità di estendere le attività di
formazione al benessere degli animali utilizzati a fini di sperimentazione
nonché al benessere degli animali selvatici; ·
la Commissione intende inoltre ampliare le proprie
funzioni di consulenza delle autorità competenti degli Stati membri come pure
promuovere la cooperazione, lo scambio di buone pratiche e la definizione di
obiettivi e orientamenti comuni mediante manifestazioni e gruppi di lavoro
tematici; ·
nel corso dei prossimi quattro anni la Commissione
elaborerà pertanto orientamenti specifici o norme di attuazione per i diversi
atti legislativi dell'UE in materia di benessere degli animali[29]. Il benessere degli animali costituisce anche una
questione di natura tecnica per gli operatori che si occupano di animali nel
quadro di un'attività economica. È quindi opportuno aiutarli a comprendere la
logica delle prescrizioni dell'UE e il modo in cui sia possibile rafforzare la
conformità alle norme grazie a una progettazione o a pratiche migliori.
3.3.
Sostegno alla cooperazione internazionale
Per garantire la competitività globale degli
operatori UE è importante che, a livello internazionale, vi siano condizioni
paritarie in materia di benessere degli animali. L'Unione ha già messo a punto
una serie di attività bilaterali e multilaterali che dovranno essere
ottimizzate e sostenute secondo quanto indicato dalla valutazione. A tal fine la Commissione intende: –
continuare a inserire la questione del benessere
degli animali negli accordi commerciali bilaterali o nei forum di cooperazione[30] allo
scopo di accrescere le possibilità strategiche di sviluppare una cooperazione
più concreta con i paesi terzi; –
svolgere un ruolo attivo nelle sedi multilaterali,
in particolare a livello di Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE)
e di Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura
(FAO) (la prima organizzazione ha adottato norme internazionali ed entrambe
hanno preso iniziative relative al benessere degli animali)[31]; –
esaminare le modalità per una migliore integrazione
del benessere degli animali nel quadro della politica europea di vicinato; –
organizzare, se del caso, adeguate manifestazioni
internazionali di rilievo volte a promuovere la posizione dell'Unione sul
benessere degli animali. Tali azioni offrono la possibilità di condividere
a livello mondiale la visione dell'UE in materia di benessere degli animali. È
quindi importante utilizzare in modo ottimale le risorse disponibili riservate
alle attività internazionali sul benessere degli animali al fine di far fronte
a queste sfide e rafforzare il loro contributo alla competitività degli
allevatori europei in un mondo globalizzato. La Commissione avvierà pertanto un
esame di tali azioni per valutare i benefici apportati, tra l'altro, al settore
agricolo dell'UE e riferirà in merito al Parlamento europeo e al Consiglio.
3.4.
Fornitura di informazioni adeguate ai consumatori e
al pubblico
Il benessere degli animali è un tema rilevante per
la società e interessa un vasto pubblico. Il trattamento degli animali è
collegato all'etica e rientra nei valori dell'Unione. Occorre quindi comunicare
con i bambini, i giovani o il grande pubblico per sensibilizzarli sul rispetto
degli animali e promuovere il concetto di proprietà responsabile. Il benessere degli animali interessa anche i
consumatori. I prodotti di origine animale sono ampiamente utilizzati, in
particolare nel contesto della produzione alimentare e i consumatori si
preoccupano del trattamento riservato agli animali. D'altro canto i consumatori
non hanno in genere il potere di reagire a norme più severe in materia di benessere
degli animali. È pertanto opportuno informare i consumatori
dell'UE sulla normativa dell'UE applicabile agli animali da produzione
alimentare e far sì che essi non siano ingannati da indicazioni fuorvianti sul
benessere degli animali. Negli Stati membri vengono realizzate numerose
attività di comunicazione ed educazione. Una mappatura completa della
situazione nell'UE consentirebbe di identificare le lacune che l'Unione
potrebbe colmare apportando valore aggiunto. Tutti questi obiettivi sono complementari e
possono richiedere strumenti specifici. Alcuni di questi strumenti sono già
operativi come "Farmland" (sito web destinato ai bambini e agli
insegnanti delle scuole primarie) o il programma "Migliorare la formazione
per rendere più sicuri gli alimenti" (per gli ispettori ufficiali). La
Commissione organizza inoltre riunioni periodiche per una migliore comprensione
e applicazione della legislazione dell'UE. Possono essere ricercate soluzioni
per migliorare l'efficienza di tali iniziative e completarle con nuovi
strumenti di comunicazione. In primo luogo la Commissione intende pertanto
avviare uno studio per individuare le attività di educazione ed informazione in
materia di benessere degli animali attualmente realizzate per il grande
pubblico e i consumatori. Tali azioni potrebbero prevedere la possibilità di
concedere finanziamenti a campagne di informazione o iniziative educative
transnazionali in materia di benessere degli animali particolarmente riuscite.
3.5.
Ottimizzazione delle sinergie con la politica
agricola comune
Il benessere degli animali rientra in
un'impostazione dell'agricoltura attenta agli aspetti sociali e l'Unione ha già
stabilito forti legami fra agricoltura e benessere degli animali. La maggior
parte del bilancio UE per il benessere degli animali è infatti destinato agli
agricoltori nel quadro dei programmi di sviluppo rurale. Tuttavia, soprattutto
in un periodo di restrizioni economiche, occorre un maggiore coordinamento per
razionalizzare gli interventi e ottimizzare i risultati. La Commissione stabilirà uno specifico accordo
interservizi inteso a valutare le modalità per ottimizzare gli effetti
sinergici degli attuali meccanismi della PAC, in particolare grazie alla
condizionalità incrociata, allo sviluppo rurale, a misure di promozione, alla
politica della qualità, all'agricoltura biologica, ecc.
3.6.
Realizzazione di un'indagine sul benessere dei
pesci d'allevamento
I pesci d'allevamento rientrano nel campo
d'applicazione della legislazione UE sulla protezione degli animali durante il
trasporto e durante l'abbattimento e per essi non sono previste norme
specifiche. La Commissione continuerà a raccogliere pareri scientifici per ogni
specie e a valutare le questioni relative al benessere dei pesci nel settore
dell'acquacoltura al fine di prendere i provvedimenti adeguati sulla base dei
risultati di tale valutazione. ALLEGATO Azioni previste || Anno Serie di azioni intese a garantire il rispetto delle norme sulla protezione delle galline ovaiole (direttiva 1999/74/CE) || 2012 Piano di attuazione e azioni intese a garantire il rispetto delle norme sul raggruppamento delle scrofe (direttiva 2008/120/CE) || 2012 Piano di attuazione per il regolamento sull'abbattimento [regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio] || 2012 Norme di attuazione o orientamenti UE sulla protezione degli animali durante il trasporto || 2012 Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'impatto della selezione genetica sul benessere dei polli allevati per la produzione di carne* || 2012 Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1523/2007 che vieta la commercializzazione di pellicce di cane e di gatto* || 2012 Studio sul benessere dei pesci d'allevamento durante l'abbattimento || 2012 Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui vari metodi di stordimento per i volatili da cortile* || 2013 Relazione al Consiglio sull'attuazione della direttiva 98/58/CE* || 2013 Orientamenti dell'UE sulla protezione dei suini || 2013 Studio sulle attività di educazione e informazione in materia di benessere degli animali destinate al grande pubblico e ai consumatori || 2013 Studio sull'opportunità di fornire ai consumatori informazioni pertinenti sullo stordimento degli animali* || 2013 Studio sul benessere dei pesci d'allevamento durante il trasporto || 2013 Possibile proposta legislativa per un quadro legislativo UE semplificato in materia di benessere degli animali || 2014 Relazione sull'impatto delle attività internazionali in materia di benessere degli animali sulla competitività degli allevatori europei in un mondo globalizzato || 2014 Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui sistemi di immobilizzazione dei bovini che prevedono il capovolgimento o qualsiasi altra posizione innaturale* || 2014 Studio sul benessere di cani e gatti oggetto di pratiche commerciali || 2014 Orientamenti o norme di attuazione UE sulla protezione degli animali durante l'abbattimento || 2014 Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla possibilità di introdurre taluni requisiti riguardanti la protezione dei pesci durante l'abbattimento* || 2015 Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva 2007/43/CE e sulla sua influenza sul benessere dei polli allevati per la produzione di carne* || 2015 * Obblighi derivanti dalla
legislazione UE [1] COM (2006)
13 definitivo del 23.1.2006. [2] 793
milioni di polli per la produzione di carne, 453 milioni di galline ovaiole e
197 milioni di tacchini. Dati relativi a tacchini, anatre e oche non sono
disponibili per tutti gli Stati membri. [3] Evaluation
of the EU policy on animal welfare and possible policy options for the future
(Valutazione della politica dell'UE in materia di benessere degli animali e
opzioni strategiche possibili per il futuro), dicembre 2010. Cfr. allegato A1.7
e il sito http://www.eupaw.eu/. [4] Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la
protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23).
Inoltre, con la decisione 78/923/CEE del Consiglio relativa alla conclusione
della convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti (GU
L 323 del 17.11.1978, pag. 12), l'Unione ha reso tale convenzione parte
integrante del diritto UE. [5] Regolamento
(CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il
trasporto (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1). [6] Direttiva
93/119/CE del Consiglio relativa alla protezione degli animali durante la
macellazione o l'abbattimento (GU L 340 del 31.12.1993, pag. 21). Tale
direttiva sarà sostituita in data 1.1.2013 dal regolamento (CE) n. 1099/2009
del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU
L 303 del 18.11.2009, pag. 1). [7] Direttiva
2008/119/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei
vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7). [8] Direttiva
2008/120/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei
suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5). [9] Direttiva
1999/74/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione delle
galline ovaiole (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53). [10] Direttiva
2007/43/CE del Consiglio che stabilisce norme minime per la protezione dei
polli allevati per la produzione di carne (GU L 183 del 12.7.2007, pag. 19). [11] Direttiva
2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli
animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33). [12] Direttiva
1999/22/CE del Consiglio relativa alla custodia degli animali selvatici nei
giardini zoologici (GU L 94 del 9.4.1999, pag. 24). [13] Regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1) e regolamento
(CE) n. 889/2008 della Commissione (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1). [14] I dati
della relazione di valutazione riguardano il periodo 2000-2008. [15] In alcuni
Stati membri numerosi animali sono macellati senza stordimento in quanto le
autorità accordano una deroga all'obbligo di stordimento senza valutare le
motivazioni di ordine qualitativo e quantitativo previste dalla legislazione
UE. [16] Cfr. lo
studio di fattibilità: Animal welfare labelling and establishing a Community
Reference Centre for Animal Protection and Welfare (Etichettatura relativa
al benessere degli animali e istituzione di un centro di riferimento
comunitario per la protezione e il benessere degli animali) del 26.12009 ad
opera del FCEC http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/labelling_en.htm. [17] Direttiva
relativa ai suini, regolamento sul trasporto, regolamento sull'abbattimento,
direttiva sugli animali da laboratorio. [18] L'elenco
dei pareri scientifici in materia di benessere degli animali può essere consultato
nella relazione sulla valutazione d'impatto che accompagna la presente
comunicazione. [19] "Strategia
per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea", COM(2010) 573 definitivo del 19.10.2010. [20] Il considerando 50 del
regolamento (CE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (GU L 304 del
22.11.2011, pag. 18) recita: "I consumatori dell'Unione mostrano crescente
interesse all'applicazione della normativa dell'Unione in materia di benessere
animale al momento della macellazione, compresi i metodi di stordimento prima
della macellazione. A tal riguardo uno studio
dell'opportunità di fornire ai consumatori informazioni sullo stordimento degli
animali dovrebbe essere inserito nel contesto di una futura strategia
dell'Unione sulla protezione e il benessere degli animali. " [21] Gli
invertebrati utilizzati in acquacoltura e nelle attività di pesca commerciale
non rientreranno in tale iniziativa. I pesci d'allevamento saranno oggetto di
valutazioni specifiche. [22] http://www.welfarequality.net/everyone/26536/5/0/22 [23] Regolamento
(CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. [24] Principi
guida sul benessere degli animali del codice sanitario per gli animali
terrestri. Cfr. www.oie.int. [25] COM(2009)
584 definitivo del 28.10.2009. [26] Il
laboratorio di riferimento dell'Unione europea sui metodi alternativi (ECVAM),
con sede presso il Centro comune di ricerca, non lavora direttamente sul
benessere degli animali, ma su metodi di sperimentazione alternativi. [27] Allevamento
dei vitelli, allevamento dei suini, allevamento delle galline ovaiole,
allevamento dei polli da carne, allevamento di altri animali, trasporto di
animali, abbattimento di animali, uso di animali per la sperimentazione e la
detenzione di animali selvatici in cattività. [28] Ad
esempio, il gruppo di lavoro collaborativo in materia di ricerca nel settore
della salute e del benessere degli animali del CPRA (comitato permanente per la
ricerca agricola) e la rete ERA-NET in materia di salute e benessere degli
animali (ANIHWA). [29] In
particolare per quanto riguarda la deroga allo stordimento degli animali in
caso di macellazione rituale. [30] Il numero
degli accordi di libero scambio che considerano la questione del benessere
degli animali è raddoppiato nel 2011. [31] Esistono
attualmente nove norme dell'OIE sul benessere degli animali (cfr.
http://www.oie.int). La FAO ha organizzato riunioni per mettere in contatto gli
esperti e facilitare il rafforzamento delle capacità in vari settori connessi
al benessere degli animali. Ha inoltre creato un sito internet dedicato al
benessere degli animali d'allevamento
(http://www.fao.org/ag/againfo/themes/animal-welfare/en/).