13.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 277/164


Parere del Comitato delle regioni «Un meccanismo unionale di protezione civile»

2012/C 277/16

IL COMITATO DELLE REGIONI

sottolinea l'importanza del passaggio da un approccio reattivo (ex post) ed estemporaneo (ad hoc) a un meccanismo migliore, più integrato ed efficace;

fa notare che gli enti locali e regionali svolgono di regola un ruolo cruciale nella gestione delle situazioni di crisi, e che pertanto sarebbe opportuno associarli alla preparazione delle valutazioni e dei piani di gestione dei rischi;

ritiene che l'UE dovrebbe lavorare insieme alle autorità nazionali per accrescere il numero dei corsi di formazione del personale a livello locale e regionale, in modo da garantire una risposta efficace alle situazioni di crisi;

è fermamente convinto che l'UE dovrebbe istituire una piattaforma utilizzabile dagli Stati membri e dai loro enti locali e regionali per scambiarsi informazioni e condividere esperienze in materia di gestione delle catastrofi;

sottolinea la necessità di rendere più precise le definizioni enunciate nella decisione proposta e di chiarirne le disposizioni in materia di richieste di aiuto a fronteggiare catastrofi gravi in atto o imminenti;

ritiene che si debba impiegare un modello uniforme di riferimento per i piani di gestione dei rischi, in modo da assicurarsi che abbiano contenuti comparabili;

ritiene che si debba stabilire un calendario in base al quale gli Stati membri aggiornino e presentino regolarmente tali piani.

Relatore

Adam BANASZAK (PL/AE), consigliere regionale della Cuiavia-Pomerania

Testo di riferimento

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile

COM(2011) 934 final

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Osservazioni generali

1.

nota con soddisfazione che la proposta in esame è in linea con la politica della Commissione tesa a sviluppare soluzioni migliori e una strategia più coerente nella risposta alle catastrofi, e che contribuisce ad accrescere la sicurezza dei cittadini europei nel quadro del Programma di Stoccolma e della Strategia di sicurezza interna per l'UE;

2.

constata che le disposizioni proposte sono state formulate in esito all'esame di quelle vigenti in materia di protezione civile nonché alla luce dell'esperienza acquisita da precedenti emergenze;

3.

nota con soddisfazione che la proposta in esame rappresenta un altro passo avanti della Commissione verso la semplificazione normativa, dato che, per il periodo 2014-2020, si riuniscono in un'unica proposta legislativa le proposte esistenti in materia di cooperazione nel campo della protezione civile a livello unionale, oggi disciplinata da due atti normativi: la decisione del Consiglio 2007/779/CE Euratom, dell'8 novembre 2007, che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile, e la decisione del Consiglio 2007/162/CE Euratom, del 5 marzo 2007, che istituisce uno strumento finanziario per la protezione civile;

4.

fa notare che gli enti locali e regionali svolgono di regola un ruolo cruciale nella gestione delle situazioni di crisi, e che la diffusione di informazioni ai responsabili locali e regionali delle misure di risposta a tali situazioni dovrebbe essere uno degli obiettivi della normativa in materia di protezione civile;

5.

pone l'accento sul contributo che un meccanismo di protezione civile rafforzato recherà all'attuazione della «clausola di solidarietà»; apprezza il fatto che si sia prestata particolare attenzione a garantire uno stretto coordinamento tra la protezione civile e l'aiuto umanitario nonché la coerenza con le azioni svolte nel quadro di altre politiche e strumenti unionali e in particolare con quelle volte a realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La coerenza con altri strumenti finanziari europei dovrebbe escludere duplicazioni di finanziamento;

6.

condivide i principi di solidarietà, cooperazione, coordinamento e sostegno reciproco tra Stati, regioni ed enti locali dell'UE nel campo della protezione civile; concorda con la Commissione nel ritenere che, per rafforzare la capacità unionale di reazione integrata alle catastrofi, è necessario passare da un approccio «estemporaneo» a misure pianificate con sufficiente anticipo, nonché adottare una politica integrata in materia di esercitazioni e corsi di formazione, tener conto del carattere orizzontale delle misure di prevenzione delle catastrofi (ad es. rispetto ai settori della protezione ambientale, dei cambiamenti climatici, delle inondazioni e del pericolo di incendi, della sicurezza, della tutela della salute e della politica regionale) e agevolare un'ulteriore cooperazione tra gli Stati partecipanti;

7.

fa inoltre notare che l'UE dovrebbe lavorare insieme alle autorità nazionali per accrescere il numero dei corsi di formazione del personale a livello locale e regionale, in modo da garantire una prima risposta adeguata, e soprattutto efficace, alle situazioni di crisi;

8.

è d'accordo sul fatto che le misure di protezione civile rientrano tra le competenze fondamentali degli Stati membri, e che il meccanismo unionale di protezione civile dovrebbe lasciare impregiudicata la loro responsabilità primaria di proteggere, sui rispettivi territori, la popolazione, l'ambiente e i beni contro le catastrofi: fine principale di tale meccanismo dovrebbe infatti essere quello di sostenere, coordinare e integrare le azioni degli Stati membri;

9.

sottolinea l'importanza di una più stretta cooperazione con gli Stati membri e gli enti locali e regionali riguardo alle misure di protezione civile da adottare nei casi di emergenze gravi;

10.

reputa che l'Unione europea dovrebbe individuare le specifiche carenze di risorse e definire con precisione i modi in cui potrebbe aiutare gli Stati membri, e specialmente gli enti locali e regionali, a migliorare la loro capacità di reazione. Gli Stati membri e l'UE dovrebbero puntare a utilizzare le risorse esistenti, in modo da non creare oneri finanziari e amministrativi supplementari, in particolare per gli enti locali e regionali;

11.

è fermamente convinto che l'UE dovrebbe istituire una piattaforma utilizzabile dagli Stati membri e dai loro enti locali e regionali per scambiarsi informazioni e condividere esperienze in materia di gestione delle catastrofi;

12.

sottolinea che gli Stati membri dovrebbero, con il sostegno dell'UE, coinvolgere precocemente gli enti locali e regionali nella reazione alle catastrofi, utilizzando il sistema di governance multilivello impiegato nella politica di coesione;

13.

accoglie con favore il fatto che gli «obiettivi specifici» proposti si concentrino sulla prevenzione, garantendo così la preparazione a reagire alle catastrofi e agevolando interventi di risposta emergenziale rapidi e efficaci in caso di catastrofi gravi in atto od imminenti.

Valutazione delle carenze esistenti e settori in cui esse sono state affrontate

14.

fa notare l'importanza di una costante semplificazione delle normative vigenti e delle relative procedure, assicurandone al tempo stesso l'univocità e la trasparenza, e osserva che la proposta in esame è un passo importante in tal senso: essa dovrebbe contenere le spese amministrative e costituire una base di partenza per ulteriori misure volte a semplificare e snellire il meccanismo proposto. Osserva inoltre che un modello uniforme potrebbe risultare utile per definire i singoli piani di gestione dei rischi, mentre l'assenza di tale modello accresce fra l'altro il rischio che essi siano in contrasto tra loro. La mancanza di qualsiasi indicazione in merito all'ambito di applicazione e al contenuto essenziale dei piani rende più costosa la loro elaborazione e più difficile la loro comparazione, ma soprattutto fa venire meno la ratio dell'obbligo degli Stati membri di presentarli;

15.

richiama l'attenzione sulla capacità degli enti locali e regionali di garantire una risposta immediata alle catastrofi, grazie alla loro dettagliata conoscenza delle condizioni geografiche e sociali sui rispettivi territori; ritiene opportuno che gli Stati membri associno tali enti alla preparazione delle valutazioni e dei piani di gestione dei rischi, dato che in molti casi gli enti locali e regionali conoscono la situazione meglio delle autorità nazionali, ad esempio in termini di valutazione delle minacce;

16.

osserva che le disposizioni finanziarie proposte per il sostegno alle azioni «connesse a risorse di trasporto» vanno nella direzione giusta, e dovrebbero consentire di adottare più misure in tempi più rapidi ampliando nel contempo il novero dei paesi che utilizzano tali risorse, considerato che nelle missioni internazionali i costi di trasporto sono una delle principali voci di spesa;

17.

assicura il suo appoggio alle misure proposte per migliorare l'accesso a risorse di trasporto adeguate e sostenere così il processo di creazione di una capacità di reazione rapida a livello europeo, a patto che le finalità, l'ambito e le condizioni dell'eventuale applicazione di tali misure siano definiti con chiarezza; accoglie con favore la previsione della possibilità che la Commissione integri le risorse di trasporto fornite dagli Stati membri offrendo quelle aggiuntive necessarie per garantire una reazione rapida alle catastrofi gravi;

18.

sottolinea l'importanza del passaggio da un approccio reattivo (ex post) ed estemporaneo (ad hoc) a un meccanismo migliore, più integrato ed efficace: vi è bisogno di un'autentica transizione dall'attuale approccio estemporaneo a una pianificazione preventiva e a una reazione rapida;

19.

comprende le intenzioni della Commissione nel definire in modo ampio i concetti associati al meccanismo di protezione civile, che sono quelle di garantirne un funzionamento flessibile e più efficace; reputa tuttavia che sarebbe utile chiarire le definizioni fornite nell'articolo 4 della decisione proposta - e in particolare le nozioni di «catastrofe» e «catastrofe grave» - in modo da evitare possibili future irregolarità nell'uso, da parte degli Stati membri, delle risorse rese disponibili dal meccanismo;

20.

concorda con la Commissione sulla necessità di migliorare la capacità di risposta critica e le soluzioni in materia di trasporto, e nel contempo agevolare le procedure per garantire una reazione ottimale e integrare più strettamente le strategie di prevenzione;

21.

accoglie con favore gli sforzi della Commissione per migliorare la capacità di risposta emergenziale potenziando i corsi di formazione, rafforzando l'efficacia delle esercitazioni ed elaborando piani di emergenza appropriati.

I capisaldi della politica in materia di protezione civile: prevenzione, preparazione, risposta e dimensione esterna

22.

è favorevole a fondare il meccanismo proposto sui quattro capisaldi della politica in materia di protezione civile - prevenzione, preparazione, risposta e dimensione esterna - dedicando alle rispettive misure specifiche disposizioni finanziarie;

23.

è altresì favorevole a misure che incoraggino Stati membri e paesi terzi ad adottare un approccio integrato alla gestione delle catastrofi;

24.

sottolinea che, per prevenire i danni che le catastrofi possono causare alle persone, ai beni ed all'ambiente, è di vitale importanza attivarsi per costruire, e aggiornare costantemente, una base di conoscenze in materia di rischi, condividendo nel contempo le relative cognizioni, pratiche ed informazioni, nonché sensibilizzare riguardo alla prevenzione e sostenere le azioni pertinenti di Stati membri e paesi terzi e in particolare l'elaborazione di piani di gestione dei rischi;

25.

condivide le misure previste dalla Commissione per garantire la preparazione alle catastrofi, come ad esempio l'istituzione di un Centro europeo di risposta alle emergenze (CERE), la gestione di un Sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS), il contributo all'ulteriore sviluppo di sistemi di rilevamento e di allarme rapido in caso di catastrofe, la creazione e il mantenimento delle capacità di squadre di esperti, moduli d'intervento ed altri elementi, nonché la realizzazione di azioni di sostegno e complemento (formazione, diffusione di esperienze e conoscenze). Nel contempo, però, desidererebbe maggiori dettagli in merito alle richieste di assistenza che gli Stati membri potranno inviare tramite il CERE: il riferimento del testo a una «richiesta (…) quanto più specifica possibile» è infatti estremamente vago. Inoltre, il Comitato reputa necessario che le funzioni del CERE siano coordinate con quelle delle strutture nazionali e regionali esistenti;

26.

condivide le misure previste dalla Commissione per il caso in cui uno Stato membro richieda aiuto per fronteggiare una catastrofe grave in atto o imminente, e in particolare quelle intese ad agevolare la mobilitazione di squadre, esperti, moduli e supporto di intervento diversi da quelli nell'ambito del dispositivo europeo di risposta emergenziale;

27.

appoggia l'iniziativa della Commissione di istituire un dispositivo europeo di risposta emergenziale sotto forma di un pool volontario di mezzi di risposta preimpegnati dagli Stati membri. Ritiene però che i requisiti di qualità di tale dispositivo debbano essere fissati in collaborazione con gli Stati membri; desidererebbe maggiori dettagli in merito alla procedura con cui questi dovranno informare la Commissione di qualsiasi motivo che impedisca loro di mettere a disposizione detti mezzi in una specifica situazione di emergenza; e reputa necessario che si chiarisca che, in una situazione di emergenza, gli Stati membri non sono tenuti a mettere a disposizione i propri mezzi di risposta se hanno bisogno di impiegarli a fini nazionali;

28.

reputa essenziale includere le informazioni degli Stati membri alla Commissione circa i motivi che impediscono loro di mettere a disposizione tali mezzi negli aggiornamenti dei piani di gestione dei rischi;

29.

appoggia la proposta della Commissione di prevedere una valutazione intermedia del dispositivo europeo di risposta emergenziale: se si vuole che tale dispositivo contribuisca a realizzare gli obiettivi specifici stabiliti, bisogna che esso operi in modo efficiente.

Osservazioni conclusive

30.

appoggia l'iniziativa della Commissione di proporre, nella decisione in esame, un ampliamento dell'assistenza finanziaria, che può assumere le forme previste dal regolamento finanziario e in particolare sovvenzioni, rimborsi spese, contratti di appalto pubblico o contributi a fondi fiduciari;

31.

appoggia gli sforzi della Commissione per realizzare sinergie e complementarità con altri strumenti dell'Unione escludendo nel contempo la possibilità di assistenza simultanea da parte di altri strumenti finanziari;

32.

reputa opportuno che la Commissione adotti misure appropriate per assicurarsi che, nell'attuazione delle azioni finanziarie, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati dall'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altro illecito;

33.

nel contempo, sottolinea la necessità di rendere più precise le definizioni enunciate nella decisione proposta e di chiarirne le disposizioni in materia di richieste di aiuto a fronteggiare catastrofi gravi in atto o imminenti, al fine di escludere che l'imprecisione delle norme dia adito ad irregolarità.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Articolo 4, paragrafo 2 - Definizioni

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Ai fini della presente decisione, si intende per:

(…)

2.   «catastrofe grave»: qualsiasi situazione che colpisce o rischia di colpire negativamente le persone, l’ambiente o i beni e che può dar luogo a una richiesta di assistenza nell’ambito del meccanismo;

Ai fini della presente decisione, si intende per:

(…)

2.   «catastrofe grave»: qualsiasi situazione che colpisce o rischia di colpire negativamente le persone, l’ambiente o i beni e che ;

Emendamento 2

Articolo 6 - Piani di gestione dei rischi

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   Per garantire una cooperazione efficace nell'ambito del meccanismo, gli Stati membri comunicano alla Commissione i rispettivi piani di gestione dei rischi.

1.   Per garantire una cooperazione efficace nell'ambito del meccanismo, gli Stati membri comunicano alla Commissione i rispettivi piani di gestione dei rischi .

2.   Il piano di gestione dei rischi prende in considerazione le valutazioni dei rischi nazionali e altre valutazioni dei rischi pertinenti ed è in linea con altri piani utili in vigore nello Stato membro.

2.   Il piano di gestione dei rischi prende in considerazione le valutazioni dei rischi nazionali e altre valutazioni dei rischi pertinenti ed è in linea con altri piani utili in vigore nello Stato membro.

3.   Entro la fine del 2016 gli Stati membri portano a termine e comunicano alla Commissione i rispettivi piani di gestione dei rischi nella versione più aggiornata.

   

   Entro la fine del gli Stati membri portano a termine e comunicano alla Commissione i rispettivi piani di gestione dei rischi .

Motivazione

L'assenza di un modello uniforme da usare come base per i piani di gestione dei rischi potrebbe far sì che i contenuti dei singoli piani risultino molto diversi. Inoltre, è essenziale definire e porre in rilievo il ruolo degli enti locali e regionali: essi infatti, grazie alla loro dettagliata conoscenza delle condizioni geografiche e sociali sui rispettivi territori, si trovano nella posizione migliore per garantire una risposta immediata alle catastrofi, È necessario che gli Stati membri siano tenuti ad aggiornare e comunicare regolarmente i loro piani di gestione dei rischi secondo una cadenza minima prestabilita, salva la necessità di procedere ad aggiornamenti straordinari immediati nel caso in cui eventi improvvisi e imprevisti impongano di modificare i piani vigenti.

Emendamento 3

Articolo 7, lettera a) - Azioni di preparazione generali della Commissione

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

La Commissione svolge le seguenti azioni di preparazione:

a)

istituisce e gestisce il Centro europeo di risposta alle emergenze (CERE), garantendone la capacità operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7, al servizio degli Stati membri e della Commissione ai fini del meccanismo;

La Commissione svolge le seguenti azioni di preparazione:

(a)

istituisce e gestisce il Centro europeo di risposta alle emergenze (CERE), garantendone la capacità operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7, al servizio degli Stati membri e della Commissione ai fini del meccanismo;

Motivazione

Per quanto concerne il CERE, bisognerebbe assicurarsi di evitare in ogni caso di creare a livello europeo strutture parallele e procedure d'intervento poco chiare. L'articolo 7 della decisione proposta, che prevede l'istituzione e gestione di questo centro europeo, dovrebbe quindi imporre di tener conto delle strutture nazionali e regionali e di coordinare le funzioni del CERE con quelle di tali strutture.

Emendamento 4

Articolo 11 - Dispositivo europeo di risposta emergenziale

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   È istituito un dispositivo europeo di risposta emergenziale sotto forma di un pool volontario di mezzi di risposta preimpegnati dagli Stati membri.

1.   È istituito un dispositivo europeo di risposta emergenziale sotto forma di un pool volontario di mezzi di risposta preimpegnati dagli Stati membri.

2.   La Commissione definisce, sulla scorta degli scenari di riferimento e in collaborazione con gli Stati membri, le tipologie e la quantità di mezzi necessari per il dispositivo europeo di risposta emergenziale (di seguito «obiettivi del dispositivo»).

2.   La Commissione definisce, sulla scorta degli scenari di riferimento e in collaborazione con gli Stati membri, le tipologie e la quantità di mezzi necessari per il dispositivo europeo di risposta emergenziale (di seguito «obiettivi del dispositivo»).

3.   La Commissione determina i requisiti di qualità dei mezzi da impegnare nel dispositivo europeo di risposta emergenziale. Gli Stati membri sono responsabili della qualità dei mezzi impegnati.

3.   La Commissione determina i requisiti di qualità dei mezzi da impegnare nel dispositivo europeo di risposta emergenziale. Gli Stati membri sono responsabili della qualità dei mezzi impegnati.

4.   La Commissione definisce e gestisce un processo di certificazione e registrazione dei mezzi che gli Stati membri mettono a disposizione del dispositivo europeo di risposta emergenziale.

4.   La Commissione definisce e gestisce un processo di certificazione e registrazione dei mezzi che gli Stati membri mettono a disposizione del dispositivo europeo di risposta emergenziale.

5.   Gli Stati membri identificano e registrano, su base volontaria, i mezzi che impegnano nell'ambito del dispositivo europeo di risposta emergenziale. I moduli multinazionali creati da due o più Stati membri sono registrati congiuntamente da tutti gli Stati membri interessati.

5.   Gli Stati membri identificano e registrano, su base volontaria, i mezzi che impegnano nell'ambito del dispositivo europeo di risposta emergenziale. I moduli multinazionali creati da due o più Stati membri sono registrati congiuntamente da tutti gli Stati membri interessati.

6.   Su richiesta della Commissione inoltrata tramite il CERE, i mezzi registrati nel dispositivo europeo di risposta emergenziale sono a disposizione delle operazioni di risposta emergenziale nell'ambito del meccanismo. Gli Stati membri informano quanto prima la Commissione se vi sono motivi fondati che impediscono di mettere a disposizione questi mezzi in una situazione di emergenza specifica.

6.   Su richiesta della Commissione inoltrata tramite il CERE, i mezzi registrati nel dispositivo europeo di risposta emergenziale sono a disposizione delle operazioni di risposta emergenziale nell'ambito del meccanismo. Gli Stati membri informano quanto prima la Commissione se vi sono motivi fondati che impediscono di mettere a disposizione questi mezzi in una situazione di emergenza specifica.

7.   Ove vengano mobilitati, i mezzi rimangono sotto il comando e la direzione degli Stati membri. La Commissione assicura il coordinamento tra i diversi mezzi tramite il CERE. Quando non sono mobilitati per operazioni nell'ambito del meccanismo, i mezzi rimangono a disposizione degli Stati membri a fini nazionali.

7.   Ove vengano mobilitati, i mezzi rimangono sotto il comando e la direzione degli Stati membri. La Commissione assicura il coordinamento tra i diversi mezzi tramite il CERE.

8.   Gli Stati membri e la Commissione garantiscono una visibilità adeguata degli interventi del dispositivo europeo di risposta emergenziale.

8.   Gli Stati membri e la Commissione garantiscono una visibilità adeguata degli interventi del dispositivo europeo di risposta emergenziale.

Emendamento 5

Articolo 15, paragrafo 1 - Risposta ad una catastrofe grave all'interno dell'Unione

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Al verificarsi o al preannunciarsi di una catastrofe grave all'interno dell'Unione, uno Stato membro può chiedere assistenza tramite il CERE. La richiesta deve essere quanto più specifica possibile.

Al verificarsi o al preannunciarsi di una catastrofe grave all'interno dell'Unione, uno Stato membro può chiedere assistenza tramite il CERE. La richiesta deve essere specifica

Motivazione

Nel caso di una catastrofe grave, informazioni più accurate da parte degli Stati membri consentirebbero di rendere più efficace, mirato ed efficiente l'intervento del meccanismo unionale, nonché di conseguire più rapidamente gli obiettivi perseguiti, il che nella risposta alle catastrofi riveste una grande importanza.

Bruxelles, 19 luglio 2012

La presidente del Comitato delle regioni

Mercedes BRESSO