18.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 391/49


Parere del Comitato delle regioni «Pacchetto appalti pubblici»

2012/C 391/09

IL COMITATO DELLE REGIONI

ritiene che il quadro normativo in materia di appalti dovrebbe porre maggiormente l'accento sul rapporto qualità/prezzo. Visto che il principale obiettivo di un'amministrazione che aggiudica un appalto è l'acquisto di una determinata fornitura, servizio od opera, il quadro normativo dovrebbe far sì che l'appalto si concluda in maniera soddisfacente sia per i cittadini che per gli acquirenti e i venditori. Regole semplici e comprensibili, più di ogni altra cosa, agevolano indubbiamente anche gli scambi transfrontalieri;

si rammarica del fatto che alcune delle nuove proposte siano opache ed estremamente dettagliate. Inoltre è stata aggiunta una serie di nuove disposizioni, alcune delle quali sono state introdotte per agevolare le procedure di appalto, mentre altre novità comportano ulteriori oneri amministrativi per le autorità aggiudicatrici; per una corretta aggiudicazione degli appalti pubblici servirebbe invece una certa stabilità giuridica;

ritiene assolutamente possibile elaborare norme più semplici e ancor più efficaci in materia di appalti, come dimostra, ad esempio, l'accordo sugli appalti pubblici (AAP) concluso nel quadro dell'OMC, che risulta più semplice delle norme UE in materia. La Commissione è invitata ad aumentare in modo sostanziale le soglie nel campo degli appalti pubblici. Alla luce del numero estremamente limitato degli appalti pubblici transfrontalieri e degli oneri amministrativi che la normativa impone alle autorità aggiudicatrici e ai fornitori, è inutile mantenere le soglie a un livello così basso;

osserva che la proposta è in conflitto con il diritto di ciascuno Stato membro di organizzare la propria amministrazione e viola il principio di sussidiarietà. In questo contesto è essenziale rispettare i principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Un intervento proposto a livello UE deve essere, al tempo stesso, indispensabile per raggiungere gli obiettivi stabiliti e più efficace di un'azione analoga realizzata sul piano nazionale.

Relatrice

Catarina SEGERSTEN-LARSSON (SE/PPE), membro del consiglio provinciale della provincia di Värmland

Testo di riferimento

Il pacchetto Appalti pubblici comprende i seguenti documenti:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali

COM(2011) 895 final

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici

COM(2011) 896 final

I.   CONTESTO

1.

Il Libro verde della Commissione europea sulla modernizzazione della politica dell’UE in materia di appalti pubblici Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti (COM(2011) 15 final) ha affrontato un gran numero di questioni relative agli appalti pubblici.

2.

Il Comitato delle regioni (CdR) ha formulato un proprio parere in merito al Libro verde nel maggio 2011, sottolineando tra l'altro l'importanza della partecipazione delle PMI agli appalti pubblici, la natura eccessivamente dettagliata delle disposizioni in vigore e la necessità di poter tenere conto delle questioni ambientali, prevedere requisiti sociali e promuovere politiche d'acquisto innovative. Il CdR si è inoltre pronunciato a favore del mantenimento della distinzione tra servizi A e B, dell'introduzione di un passaporto europeo per gli appalti pubblici, dell'ampliamento del campo di applicazione della procedura negoziata e del miglioramento delle disposizioni degli accordi quadro.

II.   PROPOSTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA INTESA A MODIFICARE LA DIRETTIVA SUGLI APPALTI PUBBLICI E LA DIRETTIVA SULLE PROCEDURE D'APPALTO DEGLI ENTI EROGATORI NEI SETTORI DELL'ACQUA, DELL'ENERGIA, DEI TRASPORTI E DEI SERVIZI POSTALI

3.

La proposta in merito a una nuova direttiva sugli appalti pubblici comprende una serie di disposizioni nuove e dettagliate rispetto alla direttiva attualmente in vigore. Alcune proposte si prefiggono di creare agevolazioni per le PMI, prevedendo una deroga per alcune forme di collaborazione tra autorità pubbliche. L'accento viene posto maggiormente su tematiche quali l'ambiente, gli aspetti sociali, le innovazioni e gli appalti elettronici. Tra le novità ricordiamo la proposta di sopprimere la distinzione tra servizi A e B e l'introduzione di un nuovo regime per gli appalti relativi ai servizi sociali. Vengono inoltre proposte disposizioni in materia di vigilanza e di consulenza.

4.

Già quando erano in corso di elaborazione le direttive sugli appalti pubblici attualmente in vigore, il CdR aveva sottolineato la necessità di semplificare considerevolmente il quadro normativo. Il sistema attuale crea infatti un gran numero di problemi e controversie giudiziarie in ragione della complessità e della scarsa chiarezza della normativa. Ciò può anche essere interpretato nel senso che non ci si fida delle amministrazioni aggiudicatrici. È inoltre da deplorare il fatto che venga attribuita più importanza agli aspetti formali procedurali che al risultato degli appalti in termini di interesse generale.

5.

A giudizio del CdR, il quadro normativo in materia di appalti dovrebbe porre maggiormente l'accento sul rapporto qualità/prezzo in questo contesto. Visto che il principale obiettivo di un'amministrazione che aggiudica un appalto è l'acquisto di una determinata fornitura, servizio od opera, il quadro normativo dovrebbe far sì che l'appalto si concluda in maniera soddisfacente sia per i cittadini che per gli acquirenti e i venditori. Regole semplici e comprensibili, più di ogni altra cosa, agevolano indubbiamente anche gli scambi transfrontalieri.

6.

Purtroppo anche alcune delle nuove proposte sono opache ed estremamente dettagliate. Inoltre è stata aggiunta una serie di nuove disposizioni, alcune delle quali sono state introdotte per agevolare le procedure di appalto, mentre altre novità comportano ulteriori oneri amministrativi per le autorità aggiudicatrici; per una corretta aggiudicazione degli appalti pubblici servirebbe invece una certa stabilità giuridica.

7.

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 del Trattato sull'Unione europea, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. Il livello di dettaglio delle misure proposte è contrario al proposito di semplificare le norme in materia di appalti e comporterà oneri amministrativi inaccettabili per le amministrazioni aggiudicatrici e in particolare per quelle più piccole a livello locale e regionale.

8.

Si sarebbe potuto ottenere un quadro normativo più maneggevole optando per un minor numero di norme più semplici e completandole, qualora opportuno, con una serie di orientamenti fondati sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE. Tali orientamenti potrebbero essere periodicamente aggiornati senza bisogno di apportare modifiche alle direttive.

9.

La prova che è possibile elaborare norme più semplici e ancor più efficaci in materia di appalti è costituita dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP) concluso nel quadro dell'OMC (Organizzazione mondiale del commercio), che risulta più semplice delle norme UE in materia. La Commissione è invitata ad aumentare in modo sostanziale le soglie nel campo degli appalti pubblici. Alla luce del numero estremamente limitato degli appalti pubblici transfrontalieri e degli oneri amministrativi che la normativa impone alle autorità aggiudicatrici e ai fornitori, è inutile mantenere le soglie a un livello così basso. Il recente accordo sugli appalti pubblici sostituisce quello del 1994. Il Comitato invita sin d'ora la Commissione a rinegoziare l'accordo concluso nel dicembre 2011 per aumentare le soglie in modo sostanziale.

10.

È estremamente importante disporre di norme che consentano alle PMI di partecipare agli appalti pubblici, evidenziando le possibilità di subappalto. Anche in questo caso un quadro normativo più semplice risulta più vantaggioso, dal momento che le PMI non dispongono di esperti giuridici in materia di appalti, né di altri esperti. Le imprese dispongono di specialisti competenti per i loro prodotti e servizi, ma non in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti. È positivo che la proposta comprenda una serie di norme intese ad agevolare le imprese, ad esempio in relazione alla presentazione di certificati e all'introduzione di un passaporto europeo per gli appalti pubblici. Per contro, il CdR non è d'accordo sull'opportunità di suddividere i contratti da appaltare in lotti né sull'obbligo di motivare la scelta contraria.

11.

Secondo la proposta, gli appalti aggiudicati a enti controllati o la cooperazione per la realizzazione in comune di compiti di servizio pubblico delle amministrazioni aggiudicatrici partecipanti dovrebbero essere esentati dall'applicazione delle norme pertinenti se le condizioni stabilite nella direttiva sono soddisfatte. Le disposizioni proposte in merito alle esenzioni relative alla cooperazione all'interno di un gruppo nonché alla cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici sono tuttavia formulate in maniera eccessivamente restrittiva, saranno di fatto molto difficili da mettere in pratica e, di conseguenza, consentono alla direttiva di interferire nelle disposizioni amministrative interne degli Stati membri.

12.

Nel suo parere in merito al Libro verde il CdR ha proposto di applicare alla procedura negoziata le medesime condizioni previste per i settori speciali, e mantiene la propria posizione in merito. Non vi è motivo di pensare che le autorità del settore "classico" siano meno idonee a negoziare rispetto alle entità dei settori speciali. Le amministrazioni aggiudicatrici gestiscono appalti relativi non solo a prodotti standard, bensì anche a molti prodotti complessi, come ad esempio i sistemi informatici e i dispositivi medici. In questo caso la procedura negoziata appare più appropriata, come anche nel caso degli appalti relativi a diversi tipi di servizi complessi.

13.

Una più ampia applicazione della procedura negoziata andrebbe a vantaggio delle piccole e medie imprese, dal momento che il processo risulterebbe più flessibile. Un problema frequente per queste imprese è inoltre costituito dalla difficoltà di completare o modificare le offerte; sarebbe pertanto opportuno rendere le norme in quest'ambito un po' meno rigide.

14.

L'indizione di gare d'appalto per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (sistemi TIC) è fonte di particolari problemi, poiché gli appalti aggiuntivi, come licenze supplementari o nuovi moduli in grado di integrare quelli esistenti, non possono essere sempre soggetti a una procedura pubblica di gara senza dar luogo a notevoli difficoltà, sia dal punto di vista tecnico che in termini di costi.

15.

Per le amministrazioni aggiudicatrici a livello locale e regionale si propone un sistema semplificato che prevede un avviso di preinformazione come mezzo di indizione di gara, in linea con le disposizioni dell'OMC. Se le amministrazioni si avvalgono di tale facoltà, esse non devono pubblicare un bando di gara separato prima dell'avvio della procedura di appalto. A giudizio del CdR, si tratta di una proposta valida che può andare a beneficio sia delle amministrazioni stesse che delle imprese.

16.

Nel parere in merito al Libro verde il CdR sostiene che, per rendere le norme più flessibili, le disposizioni dell'accordo quadro vanno disciplinate in maniera analoga a quella dettata dalla direttiva "settori speciali". Purtroppo la Commissione ha preferito invece proporre una modifica della formulazione di detta direttiva, di modo che la disciplina dovrà essere regolata con il medesimo livello di dettaglio previsto per il settore classico. È inoltre necessario che risulti chiaramente che, quando si tratta di merci o servizi intesi a soddisfare necessità individuali (ad esempio materiale per disabili), l'accordo possa essere definito in modo da permettere al cittadino interessato di scegliere il fornitore tra quelli che figurano nell'accordo quadro.

17.

Il CdR si pronuncia a favore degli appalti elettronici e accoglie con soddisfazione l'iniziativa della Commissione in quest'ambito. Gli appalti elettronici presentano vantaggi sia per gli acquirenti che per i venditori. Tuttavia, il periodo di transizione di due anni proposto dalla Commissione prima che diventi obbligatorio presentare e ricevere offerte per via elettronica è eccessivamente breve, soprattutto per le piccole imprese. Spetta alle amministrazioni aggiudicatrici prendere una decisione in merito, dal momento che il grado di maturità in questo ambito varia sensibilmente sia da un settore all'altro che da uno Stato membro all'altro, e che sono proprio tali amministrazioni ad avere la migliore visione d'insieme della situazione. Appare poco logico stabilire norme specifiche e un calendario serrato per l'applicazione di questa disposizione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici centrali, in particolare nel caso di quelle a livello locale e regionale.

18.

Il CdR sottolinea inoltre l'assoluta necessità che la Commissione riveda il codice CPV (Vocabolario comune per gli appalti pubblici) dal momento che, oltre ad essere ambiguo e, in alcune parti, poco logico, esso non permette di trovare agevolmente le informazioni necessarie. Un codice CPV che funzioni correttamente favorisce gli appalti elettronici.

19.

Secondo il CdR, l'attuale distinzione tra servizi A e servizi B va assolutamente mantenuta mentre gli articoli 74-76 proposti relativi ai servizi sociali e altri servizi vanno soppressi. Tali servizi presentano un interesse transfrontaliero estremamente limitato. Il modello proposto per i servizi sociali non arriva a compensare gli svantaggi dovuti alla soppressione delle soluzioni particolari per i servizi B. L'esclusione non dovrebbe riguardare solo i servizi sociali e quelli sanitari, bensì anche altri servizi, come quelli giuridici nel cui contesto la fiducia sul piano personale svolge un ruolo importante, per cui risulta difficile aprirli alla concorrenza nelle forme consuete. Anche i servizi di ristorazione e di formazione professionale presentano spesso uno stretto legame con i servizi sociali, così come i servizi di pulizia e altri servizi analoghi forniti agli anziani e ai disabili.

20.

Il CdR ritiene che gli enti pubblici possano fornire un contributo importante alla realizzazione degli obiettivi strategici previsti dalla strategia Europa 2020, utilizzando il loro potere di acquisto, in particolare nel quadro delle iniziative faro L'Unione dell'innovazione e Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse.

21.

Il CdR approva il fatto che la proposta di direttiva dia maggior peso alla possibilità di prendere in considerazione i requisiti ambientali e sociali, anche se probabilmente non sarà facile applicare tali norme (si veda ad esempio l'articolo 67 sui costi del ciclo di vita). È essenziale che incomba alle amministrazioni aggiudicatrici decidere se sia il caso di far rispettare dei requisiti, e in caso affermativo quali, visto che sia i tipi di forniture che i tipi di servizi variano significativamente, e data inoltre la necessità di consentire che gli obiettivi strategici vengano definiti in base alle scelte politiche a livello locale e regionale. Infatti vi è una differenza enorme tra una gara d'appalto per l'acquisto di cemento o una gara per l'acquisto di apparecchiature per la risonanza magnetica (IRM). Il CdR fa notare, tuttavia, che deve ad ogni modo sussistere un nesso concreto con l'oggetto dell'appalto, al fine di evitare decisioni di aggiudicazione non trasparenti e arbitrarie e garantire una concorrenza leale tra le imprese.

22.

A giudizio del CdR, nel quadro dell'acquisto deve essere possibile applicare, a discrezione dell'amministrazione aggiudicatrice, o il criterio del costo più basso o quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Per un gran numero di prodotti di base, come ad esempio la benzina, il prezzo costituisce l'unico criterio pertinente. Ciò vale anche per una parte dei prodotti complessi, tra cui determinati medicinali i cui requisiti di qualità vengono testati dalle autorità competenti in vista della vendita. L'acquisto al prezzo più basso non significa necessariamente rinunciare a dei requisiti di qualità. In questi casi i requisiti di qualità sono obbligatori e si sceglie l'offerta che li soddisfa al prezzo più basso. L'acquisto al prezzo più basso va anche a vantaggio delle piccole imprese, dal momento che queste hanno costi amministrativi relativamente bassi e possono offrire prezzi competitivi. Per contro, la concorrenza sulle specifiche sociali e ambientali può escludere dal mercato molte piccole imprese. Il fatto che nella proposta si utilizzi l'espressione "costo più basso" piuttosto che "prezzo più basso" dà adito a confusione. L'espressione "costo più basso" è più legata al concetto di offerta economicamente più vantaggiosa e indica che, oltre al prezzo, si terrà conto anche di altri fattori. Per ragioni di chiarezza, bisognerebbe mantenere la formulazione utilizzata nella direttiva attuale.

23.

La Commissione propone inoltre una serie di nuove disposizioni relative ai rapporti con i subappaltatori nonché alla modifica dei contratti durante il periodo della loro validità. Secondo il CdR, tali aspetti non vanno regolamentati dalla direttiva nemmeno in futuro. Si tratta infatti di questioni che rientrano nel diritto contrattuale dei singoli Stati membri e che andrebbero affrontate in un documento interpretativo.

24.

La Commissione propone una serie di disposizioni di portata molto ampia relative agli organi nazionali di vigilanza e all'assistenza in materia di appalti che, è giocoforza constatare, non vengono discusse nel Libro verde. In base all'articolo 2 del Protocollo n. 2 del Trattato di Lisbona sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, "prima di proporre un atto legislativo, la Commissione effettua ampie consultazioni. Tali consultazioni devono tener conto, se del caso, della dimensione regionale e locale delle azioni previste. Nei casi di straordinaria urgenza, la Commissione non procede a dette consultazioni." La creazione di organi nazionali di vigilanza riveste indubbiamente una grande importanza per gli enti locali e regionali, in particolare in quegli Stati membri in cui le amministrazioni subnazionali sono dotate di poteri legislativi.

25.

La proposta è in conflitto con il diritto di ciascuno Stato membro di organizzare la propria amministrazione e viola il principio di sussidiarietà. In questo contesto è essenziale rispettare i principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Un intervento proposto a livello UE deve essere, al tempo stesso, indispensabile per raggiungere gli obiettivi stabiliti e più efficace di un'azione analoga realizzata sul piano nazionale. In questo caso non ci sono segnali che facciano pensare che il sistema proposto sia più efficace di un intervento dei singoli Stati membri nel quadro dei rispettivi sistemi nazionali. Le strutture governative e giudiziarie esistenti dovrebbero essere in grado di farsi carico del nuovo compito di assicurare l'applicazione della direttiva, senza che sia necessario istituire nuovi e distinti organi di vigilanza in ciascuno Stato membro. Inoltre, il modo in cui il modello proposto combina tra loro diverse funzioni appare in contrasto con la tradizionale distinzione tra autorità pubbliche e organi giurisdizionali.

III.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

COM(2011) 896 final

Considerando 14

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Vi è una notevole incertezza giuridica circa il modo in cui la cooperazione tra le amministrazioni pubbliche dovrebbe essere disciplinata dalle norme relative agli appalti pubblici. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea a tale riguardo viene interpretata in modo divergente dai diversi Stati membri e anche dalle diverse amministrazioni aggiudicatrici. È pertanto necessario precisare in quali casi i contratti conclusi tra le amministrazioni aggiudicatrici non sono soggetti all'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici. Tale chiarimento della normativa dovrebbe essere guidato dai principi di cui alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia. Il solo fatto che entrambe le parti di un accordo sono esse stesse amministrazioni aggiudicatrici non esclude l'applicazione delle norme sugli appalti. Tuttavia, l'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici non deve interferire con la libertà delle autorità pubbliche di decidere come organizzare il modo di svolgere i propri compiti di servizio pubblico. Gli appalti aggiudicati ad enti controllati o di cooperazione per la realizzazione in comune di compiti di servizio pubblico delle amministrazioni aggiudicatrici partecipanti dovrebbero pertanto essere esentati dall'applicazione delle norme se le condizioni stabilite nella direttiva sono soddisfatte. Le norme della direttiva sono volte a garantire che una qualsiasi cooperazione pubblico-pubblico esentata non provochi una distorsione della concorrenza nei confronti di operatori economici privati. E neppure la partecipazione di un'amministrazione aggiudicatrice come offerente a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico provochi una distorsione della concorrenza.

Vi è una notevole incertezza giuridica circa il modo in cui la cooperazione tra le amministrazioni pubbliche dovrebbe essere disciplinata dalle norme relative agli appalti pubblici. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea a tale riguardo viene interpretata in modo divergente dai diversi Stati membri e anche dalle diverse amministrazioni aggiudicatrici. È pertanto necessario precisare in quali casi i contratti conclusi tra le amministrazioni aggiudicatrici non sono soggetti all'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici. Tale chiarimento della normativa dovrebbe essere guidato dai principi di cui alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia. Il solo fatto che entrambe le parti di un accordo sono esse stesse amministrazioni aggiudicatrici non esclude l'applicazione delle norme sugli appalti. Tuttavia, l'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici non deve interferire con la libertà delle autorità pubbliche di decidere come organizzare il modo di svolgere i propri compiti di servizio pubblico. Gli appalti aggiudicati ad enti controllati o di cooperazione per la realizzazione in comune di compiti di servizio pubblico delle amministrazioni aggiudicatrici partecipanti dovrebbero pertanto essere esentati dall'applicazione delle norme se le condizioni stabilite nella direttiva sono soddisfatte. Le norme della direttiva sono volte a garantire che una qualsiasi cooperazione pubblico-pubblico esentata non provochi una distorsione della concorrenza nei confronti di operatori economici privati. E neppure la partecipazione di un'amministrazione aggiudicatrice come offerente a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico provochi una distorsione della concorrenza.

Motivazione

Occorre chiarire che le diverse modalità di cooperazione tra le autorità pubbliche non rientrano nel campo d'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici.

Emendamento 2

COM(2011) 896 final

Considerando 46

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

(46)

Le amministrazioni aggiudicatrici si trovano a volte ad affrontare circostanze esterne che non era possibile prevedere quando hanno aggiudicato l'appalto. In questo caso è necessaria una certa flessibilità per adattare il contratto a queste situazioni, senza ricorrere a una nuova procedura di appalto. Il concetto di circostanze imprevedibili si riferisce a circostanze che non si potevano prevedere nonostante una ragionevole e diligente preparazione dell'aggiudicazione iniziale da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, tenendo conto dei mezzi a sua disposizione, della natura e delle caratteristiche del progetto specifico, delle buone prassi nel settore in questione e della necessità di garantire un rapporto adeguato tra le risorse investite nel preparare l'aggiudicazione e il suo valore prevedibile. Tuttavia, ciò non si applica qualora una modifica comporti una variazione della natura generale dell'appalto, ad esempio sostituendo i lavori, le forniture e i servizi oggetto dell'appalto con qualcosa di diverso, oppure comporti un cambiamento sostanziale del tipo di appalto poiché, in una situazione di questo genere, è possibile ipotizzare un'influenza ipotetica sul risultato.

(46)

Le amministrazioni aggiudicatrici si trovano a volte ad affrontare circostanze esterne che non era possibile prevedere quando hanno aggiudicato l'appalto. In questo caso è necessaria una certa flessibilità per adattare il contratto a queste situazioni, senza ricorrere a una nuova procedura di appalto. Il concetto di circostanze imprevedibili si riferisce a circostanze che non si potevano prevedere nonostante una ragionevole e diligente preparazione dell'aggiudicazione iniziale da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. Tuttavia, ciò non si applica qualora una modifica comporti una variazione della natura generale dell'appalto, ad esempio sostituendo i lavori, le forniture e i servizi oggetto dell'appalto con qualcosa di diverso, oppure comporti un cambiamento sostanziale del tipo di appalto poiché, in una situazione di questo genere, è possibile ipotizzare un'influenza ipotetica sul risultato.

Motivazione

La valutazione delle condizioni impossibili da prevedere, menzionata nel considerando, non può riguardare le risorse a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice e il loro rapporto con il valore prevedibile dell'aggiudicazione. Le risorse a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice e la relativa valutazione non rientrano tra le questioni di competenza della Commissione, e la valutazione dei risultati finali della procedura di aggiudicazione non dovrebbe tenere conto delle questioni connesse all'organizzazione o al personale dell'amministrazione aggiudicatrice. Le amministrazioni aggiudicatrici di livello locale possono decidere da sole in merito alle proprie risorse umane e ai propri metodi di lavoro, indipendentemente da come devono organizzare le gare. Il meccanismo di valutazione in questione, essendo contrario al diritto dell'Unione, va rimosso dai considerando.

Emendamento 3

COM(2011) 895 final

Articolo 1

COM(2011) 896 final

Articolo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 1

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Oggetto e campo di applicazione

1.   La presente direttiva stabilisce norme sulle procedure per gli appalti indetti dalle amministrazioni aggiudicatrici, per quanto riguarda appalti pubblici e concorsi pubblici di progettazione, il cui valore viene valutato come non inferiore alle soglie stabilite all'articolo 4.

1.   La presente direttiva stabilisce norme sulle procedure per gli appalti indetti dalle amministrazioni aggiudicatrici, per quanto riguarda appalti pubblici e concorsi pubblici di progettazione, il cui valore viene valutato come non inferiore alle soglie stabilite all'articolo 4.

2.   L'appalto nel significato della presente direttiva consiste nell'acquisto o in altre forme di acquisizione di lavori, forniture o servizi da parte di una o più amministrazioni aggiudicatrici dagli operatori economici scelti dalle stesse amministrazioni aggiudicatrici indipendentemente dal fatto che i lavori, le forniture o i servizi siano considerati per una finalità pubblica o meno.

2.   L'appalto nel significato della presente direttiva consiste nell'acquisto o in altre forme di acquisizione di lavori, forniture o servizi da parte di una o più amministrazioni aggiudicatrici dagli operatori economici scelti dalle stesse amministrazioni aggiudicatrici.

Un insieme completo di lavori, forniture e/o servizi, anche se acquistati attraverso diversi contratti, costituisce un appalto unico ai sensi della presente direttiva, qualora tali contratti siano parte di un progetto unico.

 

   :

 

(a)

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

   

Motivazione

L'acquisto di forniture, servizi e lavori che non sono considerati per una finalità pubblica non rientra nell’ambito di applicazione delle direttive sugli appalti.

Un contratto o progetto unico non può costituire la base di un appalto dal momento che un progetto può anche contenere elementi che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva.

Le disposizioni in materia di relazioni tra amministrazioni pubbliche vanno spostate dall'articolo 11 (COM(2011) 896 final) e dall'articolo 21 (COM(2011) 895 final) all'articolo 1, dal momento che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva.

Nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE (sentenza Teckal C-107/98) si fa riferimento alla "parte più importante della propria attività" e non al 90 % delle attività. Occorre evitare una formulazione più restrittiva rispetto alla giurisprudenza della Corte.

A seguito delle modifiche proposte vanno soppressi anche l'articolo 11 (COM(2011) 896 final) e l'articolo 21 (COM(2011) 895 final).

Emendamento 4

COM(2011) 896 final

Articolo 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 4

Articolo 4

Importi delle soglie

Importi delle soglie

La presente direttiva si applica agli appalti con un importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), pari o superiore alle soglie seguenti:

La presente direttiva si applica agli appalti con un importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), pari o superiore alle soglie seguenti:

(a)

5 000 000 EUR per gli appalti di lavori:

(a)

5 000 000 EUR per gli appalti di lavori;

(b)

130 000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione organizzati da tali autorità; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato III;

(b)

130 000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione organizzati da tali autorità; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato III;

(c)

200 000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici locali e concorsi di progettazione organizzati da tali autorità;

(c)

EUR per gli appalti di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici locali e concorsi di progettazione organizzati da tali autorità.

(d)

500 000 EUR per i contratti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato XVI.

Motivazione

Con l'attuale soglia di 1,5 milioni di corone danesi per forniture e servizi, il commercio transfrontaliero è praticamente inesistente. Nel 2009 soltanto l'1,4 % degli appalti è stato assegnato oltreconfine. Si raccomanda quindi di innalzare la soglia per forniture e servizi e di sopprimere la lettera d) dell'articolo 4 – vedi sotto. Come minimo la Commissione, nel quadro della prossima rinegoziazione dell’accordo OMC, dovrebbe dare la priorità all'aumento sostanziale delle soglie nel campo degli appalti pubblici. Alla luce del numero estremamente limitato degli appalti pubblici transfrontalieri e degli oneri amministrativi che la normativa impone alle autorità aggiudicatrici e ai fornitori, è inutile mantenere le soglie a un livello così basso.

Emendamento 5

COM(2011) 895 final

Articolo 19

COM(2011) 896 final

Articolo 10

Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi

Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi

(…)

(…)

(c)

concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;

(c)

concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;

 

 

 

 

 

 

(d)

concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e operazioni concluse con il fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF);

(d)

concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e operazioni concluse con il fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF);

(e)

concernenti i contratti di lavoro;

(e)

concernenti i contratti di lavoro;

 

[…]

 

(

Motivazione

Punto (c), lettera a):

I servizi di rappresentanza legale dinanzi ad un giudice e gli altri servizi giuridici hanno un forte collegamento con i corrispondenti ordinamenti giuridici nazionali, il che di regola esclude una dimensione transfrontaliera. Inoltre, nell'ambito di detti servizi è richiesto soprattutto un particolare rapporto di fiducia impossibile da definire e quantificare nel quadro di una procedura d'appalto.

Punto (c), lettera b):

Quando si tratta della sicurezza nazionale, che comprende anche i servizi di assistenza, i criteri di sostenibilità economica non dovrebbero essere determinanti.

Punto (d):

Occorre mantenere l'esenzione riguardante il diritto esclusivo previsto dall'articolo 18 dell'attuale direttiva 2004/18/CE e dagli articoli 24 e 25 della direttiva 2004/17/CE, come pure le disposizioni in merito all'esenzione relativa alle operazioni di approvvigionamento in denaro o in capitale delle amministrazioni aggiudicatrici previste dall'articolo 16, lettera d). Tali disposizioni risultano necessarie negli Stati membri.

Punto (g):

I trattati europei danno espressamente agli Stati membri la facoltà di trasferire diritti esclusivi. Le disposizioni in materia di appalto dovrebbero tener conto di questo aspetto.

Emendamento 6

COM(2011) 896 final

Articolo 15

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

Motivazione

Il nuovo testo proposto intende chiarire la possibilità di effettuare trasferimenti di funzioni e competenze che non siano soggetti alla disciplina sugli appalti pubblici.

Emendamento 7

COM(2011) 895 final

Articolo 21

COM(2011) 896 final

Articolo 11

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Relazioni tra amministrazioni pubbliche

1.   Un appalto aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a un'altra persona giuridica non rientra nel campo di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

   

(a)

l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;

(b)

almeno il 90 % delle attività di tale persona giuridica sono effettuate per l'amministrazione aggiudicatrice controllante o per altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi;

(c)

nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione privata.

Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del primo comma della lettera a) qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata.

2.   Il paragrafo 1 si applica anche quando un ente controllato che è un'amministrazione aggiudicatrice assegna un contratto al proprio ente controllante o ad un'altra persona giuridica controllata dalla stessa amministrazione aggiudicatrice, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia partecipazione privata.

   

3.   Un'amministrazione aggiudicatrice che non esercita su una persona giuridica un controllo ai sensi del paragrafo 1, tuttavia può aggiudicare un appalto pubblico senza applicare la presente direttiva a una persona giuridica da essa controllata congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici, alle seguenti condizioni:

   

(a)

le amministrazioni aggiudicatrici esercitano congiuntamente sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi;

(b)

almeno il 90 % delle attività della persona giuridica in oggetto viene svolto per le amministrazioni aggiudicatrici controllanti o per altre persone giuridiche controllate dalle stesse amministrazioni aggiudicatrici;

(c)

nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione privata.

Ai fini della lettera a), si ritiene che le amministrazioni aggiudicatrici esercitino su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a)

gli organi decisionali delle persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti;

(b)

tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;

(c)

la persona giuridica controllata non persegue interessi distinti da quelli delle amministrazioni ad essa associate;

(d)

la persona giuridica controllata non tragga dagli appalti pubblici con le amministrazioni aggiudicatrici alcun vantaggio diverso dal rimborso dei costi reali.

4.   Un accordo concluso tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non si considera un appalto pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, della presente direttiva, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

   

(a)

l'accordo stabilisce un'autentica cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, che mira a far sì che esse svolgano congiuntamente i loro compiti di servizio pubblico e che implica diritti e obblighi reciproci delle parti;

(b)

l'accordo è retto esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

(c)

le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti non svolgono sul mercato aperto più del 10 % - in termini di fatturato - delle attività pertinenti all'accordo;

(d)

l'accordo non comporta trasferimenti finanziari tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti diversi da quelli corrispondenti al rimborso dei costi effettivi dei lavori, dei servizi o delle forniture;

(e)

nelle amministrazioni aggiudicatrici non vi è alcuna partecipazione privata.

5.   L'assenza di partecipazione privata di cui ai paragrafi da 1 a 4 è verificata al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della conclusione dell'accordo.

   

Le esclusioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non sono più applicabili dal momento in cui interviene una qualsiasi partecipazione privata, con la conseguenza che i contratti in corso devono essere aperti alla concorrenza mediante regolari procedure di aggiudicazione degli appalti.

Motivazione

Come conseguenza dell'emendamento 3, dalle due proposte vanno soppressi, rispettivamente, l'articolo 11 e l'articolo 21.

Emendamento 8

COM(2011) 895 final

Articolo 31

COM(2011) 896 final

Articolo 17

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Appalti riservati

Appalti riservati

Gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto a laboratori protetti e ad operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale dei lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando oltre il 30 % dei lavoratori dei suddetti laboratori, operatori economici o programmi sia composto da persone con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

Gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto a laboratori protetti e ad operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale dei lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando oltre il 30 % dei suddetti laboratori, operatori economici o programmi sia composto da persone con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

L'avviso d'indizione di gara fa riferimento al presente articolo.

L'avviso d'indizione di gara fa riferimento al presente articolo.

Motivazione

Trattandosi di una disposizione nuova, occorre definire i gruppi direttamente interessati, soprattutto perché la disposizione ha una portata più ampia di quella dell'attuale articolo 19.

Emendamento 9

COM(2011) 895 final

Articolo 34

COM(2011) 896 final

Articolo 19, paragrafo 7

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Gli Stati membri provvedono affinché, entro due anni dalla data di cui all'articolo 92, paragrafo 1, tutte le procedure di aggiudicazione degli appalti di cui alla presente direttiva siano svolte utilizzando mezzi elettronici di comunicazione, in particolare presentazione per via elettronica, in conformità con le disposizioni del presente articolo.

Gli Stati membri affinché tutte le procedure di aggiudicazione degli appalti di cui alla presente direttiva siano svolte utilizzando mezzi elettronici di comunicazione, in particolare presentazione per via elettronica, in conformità con le disposizioni del presente articolo.

Motivazione

Considerato che le condizioni in cui operano sia le amministrazioni aggiudicatrici, in particolare a livello locale, sia i prestatori di servizi in diversi settori variano significativamente, sarebbe più ragionevole che gli Stati membri preparino attivamente la transizione agli appalti elettronici invece di stabilire dei requisiti a breve termine in merito.

Emendamento 10

COM(2011) 896 final

Articolo 24

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Scelta delle procedure

Scelta delle procedure

1.   Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure nazionali adattate in modo da essere conformi alla presente direttiva, a patto che, fatto salvo il disposto dell'articolo 30, sia stato pubblicato un avviso di indizione di gara conformemente alla presente direttiva.

1.   Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure nazionali adattate in modo da essere conformi alla presente direttiva, a patto che, fatto salvo il disposto dell'articolo 30, sia stato pubblicato un avviso di indizione di gara conformemente alla presente direttiva.

Gli Stati membri prevedono la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette come disposto dalla presente direttiva.

Gli Stati membri prevedono la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedur apert ristrett come disposto dalla presente direttiva.

Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare partenariati per l'innovazione come disposto dalla presente direttiva.

Gli Stati membri la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare partenariati per l'innovazione come disposto dalla presente direttiva.

Gli Stati membri possono disporre che le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare una procedura competitiva con negoziato o un dialogo competitivo in uno dei seguenti casi:

(a)

quando si tratta di lavori, se l'appalto di lavori ha come oggetto sia il progetto che l'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8 o se i negoziati sono necessari per stabilire l'impostazione giuridica o finanziaria del progetto;

(b)

nel caso di appalti pubblici di lavori, per i lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, innovazione, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e di sviluppo;

(c)

nel caso di servizi o forniture se le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione con riferimento ad alcuna norma, approvazioni tecniche europee, specifiche tecniche comuni o riferimenti tecnici ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato VIII;

(d)

nel caso di offerte irregolari o inaccettabili ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera a) in risposta a una procedura aperta o ristretta;

(e)

nel caso in cui sussistano circostanze particolari in relazione alla natura o alla complessità dei lavori, delle forniture o dei servizi o dei rischi connessi, l'appalto non possa essere aggiudicato senza preventive negoziazioni.

Gli Stati membri hanno facoltà di decidere di non recepire la procedura competitiva con negoziato, il dialogo competitivo e le procedure di partenariato per l'innovazione nell'ordinamento nazionale.

Motivazione

Secondo il Comitato delle regioni, alla procedura con negoziato vanno applicate le medesime condizioni tanto nel settore classico quanto nei settori speciali, e ciò vale anche per il dialogo competitivo. Non vi è motivo di pensare che le autorità del settore "classico" siano meno idonee a negoziare rispetto alle entità dei settori speciali. Spetta alle amministrazioni aggiudicatrici decidere la procedura da applicare nel quadro dei singoli appalti.

È anche importante precisare che spetta all'amministrazione aggiudicatrice, e non alle autorità nazionali o dell'UE, decidere caso per caso quale sia la procedura d'appalto appropriata. Le autorità europee e quelle nazionali devono mettere a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici l'intero ventaglio delle procedure di appalto; in caso contrario, nei vari Stati membri si applicherebbero regole e procedure diverse, il che comporterebbe distorsioni della concorrenza e una disparità di condizioni tra concorrenti.

Emendamento 11

COM(2011) 896 final

Articolo 30, paragrafo 2, lettera a)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

quando in risposta a una procedura aperta o ristretta, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o alcuna domanda di partecipazione, purché le condizioni iniziali del contratto non siano sostanzialmente modificate e che venga inviata una relazione alla Commissione o all'organo nazionale di vigilanza di cui all'articolo 84, nel caso in cui essi lo richiedano.

quando in risposta a una procedura aperta o ristretta, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o alcuna domanda di partecipazione, purché le condizioni iniziali del contratto non siano sostanzialmente modificate .

Motivazione

Analogamente all'articolo 84 (creazione di un nuovo organo nazionale di vigilanza), l'obbligo di presentare una relazione comporta oneri burocratici inutili. A fini di semplificazione e di una maggiore flessibilità della normativa UE sugli appalti pubblici, occorre assolutamente evitare nuovi oneri amministrativi. Per questo motivo si propone di sopprimere questa parte di testo senza sostituirlo.

Emendamento 12

COM(2011) 895 final

Articolo 44, lettere (d), punto i), ed e)

COM(2011) 896 final

Articolo 30, paragrafo 2, lettere (c), punto i), e d)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

(c)

quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

(c)

quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

i)

assenza di concorrenza per motivi tecnici;

i)

assenza di concorrenza per motivi tecnici ;

[…]

[…]

(d)

nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da cause di forza maggiore, i termini per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziato non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;

(d)

nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da , i termini per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziato non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;

Motivazione

L'articolo va completato con l'aggiunta del riferimento ai "motivi legali" in modo da coprire situazioni come, ad esempio, quella in cui un'amministrazione aggiudicatrice deve costruire un edificio (ad esempio una scuola) in un determinato luogo, e il proprietario del terreno acconsente alla vendita solo a patto di vedersi affidare la costruzione dell'edificio.

L'utilizzo dell'espressione "cause di forza maggiore" presuppone una riformulazione più rigorosa dell'articolo 31, lettera (c) dell'attuale direttiva 2004/18/CE. È preferibile utilizzare la formulazione attuale. Dovrebbe essere possibile ricorrere alle procedure competitive senza negoziato mentre è in corso un'azione giudiziaria relativa a un ricorso contro un appalto per l'acquisto di beni e servizi la cui fornitura deve essere garantita da un'amministrazione aggiudicatrice in virtù di un'altra normativa, ad esempio le forniture alimentari destinate alle case di riposo o le valvole cardiache per gli ospedali.

Emendamento 13

COM(2011) 895 final

Articolo 45

COM(2011) 896 final

Articolo 31

Accordi quadro

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   Le amministrazioni aggiudicatrici possono concludere accordi quadro, a condizione che applichino le procedure di cui alla presente direttiva.

1.   Le amministrazioni aggiudicatrici possono concludere accordi quadro, a condizione che applichino le procedure di cui alla presente direttiva.

Per "accordo quadro" s'intende un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

Per "accordo quadro" s'intende un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare dall'oggetto dell'accordo quadro.

2.   Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste al presente paragrafo e ai paragrafi 3 e 4.

2.   Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste al presente paragrafo e ai paragrafi 3 e 4.

Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici chiaramente individuate a tal fine nell'avviso di indizione di gara o nell'invito a confermare interesse e gli operatori economici inizialmente parti dell'accordo quadro.

Gli appalti basati su un accordo quadro non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al paragrafo 3.

Gli appalti basati su un accordo quadro non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al paragrafo 3.

Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

Motivazione

Secondo il CdR, in linea di principio gli accordi quadro vanno regolamentati in base a quanto disposto dalla direttiva 2004/17/CE; non vi è motivo di regolamentare, ad esempio, la durata di questo tipo di accordo quadro quando non si fa altrettanto per altri tipi di contratti. Analogamente a quanto avviene nel quadro dei sistemi dinamici di acquisizione, dev'essere possibile incorporare nuovi operatori economici nel corso del periodo di validità del contratto poiché ciò va a vantaggio tanto degli acquirenti che dei venditori. L'ultimo capoverso viene considerato inutile visto che costituisce una conseguenza ovvia dei principi generali.

Emendamento 14

COM(2011) 895 final

Articolo 45, paragrafo 4

COM(2011) 896 final

Articolo 31, paragrafo 4

Accordi quadro

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

4.   Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici, esso può essere eseguito in una delle due modalità seguenti:

4.   Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici, esso può essere eseguito :

(a)

secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà tale prestazione; tali condizioni sono indicate nei documenti di gara;

(a)

se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione ;

(b)

riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture.

(b)

se l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture

 

Motivazione

La proposta non apporta maggiore chiarezza per quanto concerne l'applicazione degli accordi quadro. Questo riguarda soprattutto il ricorso all'aggiudicazione diretta e la riapertura del confronto competitivo. Per garantire una certa flessibilità deve essere possibile scegliere una combinazione delle modalità illustrate alle lettere a) e b). In questo modo gli appalti di minore entità potranno essere assegnati direttamente alle condizioni stabilite, mentre l'aggiudicazione degli appalti più consistenti nell'ambito di uno stesso accordo quadro potrà avvenire riaprendo il confronto competitivo.

Emendamento 15

COM(2011) 896 final

Articolo 37

Appalti comuni occasionali

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 37

Articolo 37

Appalti comuni occasionali

Appalti comuni occasionali

1.   Una o più amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di eseguire congiuntamente alcuni appalti specifici.

1.   Una o più amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di eseguire congiuntamente alcuni appalti specifici.

2.   Se un'amministrazione aggiudicatrice svolge da sola la procedura di aggiudicazione degli appalti in questione in tutte le sue fasi, dalla pubblicazione dell'avviso di indizione di gara fino alla fine dell'esecuzione del contratto o dei contratti, tale amministrazione aggiudicatrice ha la responsabilità esclusiva di rispettare gli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

2.   Se un'amministrazione aggiudicatrice svolge da sola la procedura di aggiudicazione degli appalti in questione in tutte le sue fasi, dalla pubblicazione dell'avviso di indizione di gara fino alla fine dell'esecuzione del contratto o dei contratti, tale amministrazione aggiudicatrice ha la responsabilità esclusiva di rispettare gli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

Tuttavia, se la procedura di aggiudicazione dell'appalto e l'esecuzione dei contratti che ne derivano sono effettuate da più di una delle amministrazioni aggiudicatrici coinvolte, ciascuna di esse continua a essere responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva nei confronti delle fasi da essa svolte.

Tuttavia, se la procedura di aggiudicazione dell'appalto e l'esecuzione dei contratti che ne derivano sono effettuate da più di una delle amministrazioni aggiudicatrici coinvolte, ciascuna di esse continua a essere responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva nei confronti delle fasi da essa svolte.

 

   

Motivazione

Il testo aggiunto intende garantire che l'esecuzione di un appalto comune non sia ostacolata inutilmente. Le disposizioni previste per le centrali di committenza all'articolo 35, paragrafo 5 dovrebbero applicarsi anche agli appalti comuni occasionali.

Emendamento 16

COM(2011) 895 final

Articolo 54

COM(2011) 896 final

Articolo 40

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VIII figurano nei documenti di gara. Esse definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture.

1.   Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VIII figurano nei documenti di gara. Esse definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture.

Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico processo di produzione o fornitura dei lavori, forniture o servizi previsti o di qualsiasi altra fase del relativo ciclo di vita di cui al punto 22 dell'articolo 2.

Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico processo di produzione o fornitura dei lavori, forniture o servizi previsti o di qualsiasi altra fase del relativo ciclo di vita di cui al punto 22 dell'articolo 2.

Le specifiche tecniche specificano inoltre se sarà richiesto il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale.

Le specifiche tecniche specificano inoltre se sarà richiesto il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale.

Per tutti gli appalti il cui oggetto è destinato all'uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico che del personale di un'amministrazione aggiudicatrice, è necessario che le specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, siano elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.

Qualora norme di accessibilità obbligatorie siano adottate con un atto legislativo dell'Unione, per quanto riguarda i criteri di accessibilità, le specifiche tecniche devono essere definite mediante riferimento ad esse.

Qualora norme di accessibilità obbligatorie siano adottate con un atto legislativo dell'Unione, per quanto riguarda i criteri di accessibilità, le specifiche tecniche devono essere definite mediante riferimento ad esse.

Motivazione

Il testo proposto ha una portata eccessivamente ampia a causa della grande varietà di appalti esistenti. Inoltre, questo tipo di disposizioni è già previsto dalle normative edilizie dei diversi Stati membri. Va mantenuto il testo dell'articolo 23, paragrafo 1 della vigente direttiva 2004/18/CE nonché il testo dell'articolo 34, paragrafo 1 della direttiva 2004/17/CE.

Emendamento 17

COM(2011) 896 final

Articolo 44

Suddivisione degli appalti in lotti

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Gli appalti possono essere suddivisi in lotti omogenei o eterogenei. Per gli appalti di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 4 ma non inferiori a 500 000 EUR, determinati conformemente all'articolo 5, se l'amministrazione aggiudicatrice non ritiene appropriato suddividerli in lotti, essa fornisce nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse un chiarimento specifico delle sue ragioni.

Gli appalti possono essere suddivisi in lotti omogenei o eterogenei.

Le amministrazioni aggiudicatrici precisano, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, se le offerte devono essere limitate a uno o più lotti.

Motivazione

Dal momento che la proposta comporta un onere amministrativo eccessivo a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, essa va soppressa.

Emendamento 18

COM(2011) 896 final

Articolo 54, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 54

Articolo 54

L'amministrazione aggiudicatrice può decidere di non aggiudicare un contratto all'offerente che presenta l'offerta migliore se ha accertato che l'offerta non soddisfa, perlomeno in forma equivalente, gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro o di previdenza sociale o di diritto ambientale oppure le disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale o di diritto ambientale elencate nell'allegato XI.

L'amministrazione aggiudicatrice può decidere di non aggiudicare un contratto all'offerente che presenta l'offerta migliore se ha accertato che l'offerta non soddisfa, perlomeno in forma equivalente, gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro o di previdenza sociale o di diritto ambientale oppure le disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale o di diritto ambientale elencate nell'allegato XI.

Motivazione

Oltre alla legislazione dell'UE, gli offerenti devono rispettare anche le legislazioni nazionali.

Emendamento 19

COM(2011) 896 final

Articolo 55, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 55

Articolo 55

(…)

(…)

Per applicare il motivo di esclusione di cui al punto d) del primo comma, le amministrazioni aggiudicatrici forniscono un metodo di valutazione delle prestazioni contrattuali eseguite che si basa su criteri oggettivi e misurabili ed è applicato in modo sistematico, coerente e trasparente. La valutazione delle prestazioni è trasmessa al contraente in questione, al quale deve essere data la possibilità di opporsi alle conclusioni e di ottenere tutela giurisdizionale.

Motivazione

La precisazione all'articolo 5, paragrafo 3, ultimo comma, è poco comprensibile e pregiudica quindi la certezza giuridica, rischiando di provocare un maggior numero di ricorsi. Inoltre, il testo prevede per le amministrazioni aggiudicatrici dei nuovi obblighi che vanno soppressi per evitare ulteriori oneri burocratici.

Emendamento 20

COM(2011) 895 final

Articolo 76

COM(2011) 896 final

Articolo 66

Criteri di aggiudicazione dell'appalto

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di taluni servizi, il criterio sul quale si basano le amministrazioni aggiudicatrici per aggiudicare gli appalti pubblici è uno dei seguenti:

1.   Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di taluni servizi, il criterio sul quale si basano le amministrazioni aggiudicatrici per aggiudicare gli appalti pubblici è uno dei seguenti:

(a)

offerta economicamente più vantaggiosa;

(a)

offerta economicamente più vantaggiosa

(b)

costo più basso.

(b)

più basso

I costi possono essere valutati, a scelta dell'amministrazione aggiudicatrice, sulla sola base del prezzo o con un approccio costo/efficacia, come ad esempio la determinazione dei costi del ciclo di vita conformemente alle condizioni di cui all'articolo 67.

2.   L'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del paragrafo 1, lettera a), dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base di criteri connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. Essi comprendono, oltre al prezzo o ai costi ai sensi del paragrafo 1, lettera b), diversi criteri connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione, quali:

2.   L'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del paragrafo 1, lettera a), dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base di criteri connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. Essi comprendono, oltre al prezzo , , diversi criteri connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione, quali:

(a)

qualità, incluso pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione per tutti gli utenti, caratteristiche ambientali e carattere innovativo;

(a)

qualità, incluso pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione per tutti gli utenti, caratteristiche ambientali e carattere innovativo ;

(b)

per gli appalti di servizi e per gli appalti che comportano la progettazione di lavori, può essere considerata l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione, con la conseguenza che, in seguito all'aggiudicazione del contratto, tale personale può essere sostituito soltanto con il consenso dell'amministrazione aggiudicatrice, che deve verificare che le relative sostituzioni garantiscano un'organizzazione e una qualità equivalenti;

(b)

per gli appalti di servizi e per gli appalti che comportano la progettazione di lavori, può essere considerata l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione, con la conseguenza che, in seguito all'aggiudicazione del contratto, tale personale può essere sostituito soltanto con il consenso dell'amministrazione aggiudicatrice, che deve verificare che le relative sostituzioni garantiscano un'organizzazione e una qualità equivalenti;

(c)

servizi post-vendita e assistenza tecnica, data della fornitura e termine di consegna o di esecuzione;

(c)

servizi post-vendita e assistenza tecnica, data della fornitura e termine di consegna o di esecuzione;

(d)

il processo specifico di produzione o di fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti o di qualsiasi altra fase del suo ciclo di vita di cui all'articolo 2, punto 22 nella misura in cui i criteri sono specificati in conformità con il paragrafo 4 ed essi riguardano fattori direttamente coinvolti in questi processi e caratterizzano il processo specifico di produzione o di fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti.

(d)

il processo specifico di produzione o di fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti o di qualsiasi altra fase del suo ciclo di vita di cui all'articolo 2, punto 22 nella misura in cui i criteri sono specificati in conformità con il paragrafo 4 ed essi riguardano fattori direttamente coinvolti in questi processi e caratterizzano il processo specifico di produzione o di fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti

 

Motivazione

È positivo che le amministrazioni aggiudicatrici possano scegliere tra il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e quello del costo più basso. Va invece mantenuta la formulazione della direttiva attuale, ovvero il "prezzo più basso", dal momento che l'espressione "costo più basso" presuppone la necessità di tenere conto di altri fattori oltre al prezzo, visto che il "costo" è un concetto più ampio. Per tenere conto di altri parametri come il costo del ciclo di vita, bisogna avvalersi del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

In alcuni casi l'amministrazione aggiudicatrice indica già il prezzo nel fascicolo di gara e deve risultare chiaro che è possibile procedere in questo modo.

L'obiettivo della considerazione del criterio dei circuiti corti è quello di offrire alle stazioni appaltanti un plusvalore per certi prodotti e servizi. Questo plusvalore consiste nel fatto che, mediante i circuiti corti, prodotto e servizi di regola possono giungere più velocemente agli enti committenti e si può reagire più rapidamente e in modo più flessibile alle loro esigenze. Inoltre, tramite questo criterio, anche gli standard ambientali possono essere migliorati in modo consistente (più brevi vie di trasporto e tempi d'immagazzinamento, meno emissioni), il che alla fine giova sia agli enti committenti sia ai cittadini. Pertanto gli enti committenti avrebbero la possibilità di prevedere, nei loro criteri d'aggiudicazione, dei parametri che, in ambito di certe categorie, raggiungono enunciazioni più ampie sull'offerta di un certo operatore economico, il che può soddisfare ancora meglio le esigenze dell'appalto pubblico.

Deve essere inoltre esplicitamente possibile tenere conto di criteri sociali, in modo, ad esempio, da concedere più punti per una politica aziendale di pari opportunità per i lavoratori e in funzione del numero dei disoccupati di lungo periodo assunti.

Emendamento 21

COM(2011) 896 final

Articolo 66, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 66

Articolo 66

Gli Stati membri possono disporre che l'aggiudicazione di determinati tipi di contratti si basi sull'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2.

Motivazione

L'obiettivo di questa proposta di modernizzazione è dotare le amministrazioni aggiudicatrici e gli offerenti della massima flessibilità possibile. Le amministrazioni aggiudicatrici devono pertanto poter decidere da sole se aggiudicare gli appalti in base all'offerta economicamente più vantaggiosa oppure al prezzo più basso. In questo caso gli Stati membri non dovrebbero predeterminare i bisogni delle amministrazioni locali. Inoltre, se non fosse più possibile procedere all'aggiudicazione di un contratto in base al prezzo più conveniente, le opportunità competitive per le piccole imprese si ridurrebbero significativamente. Pertanto l'articolo 66, paragrafo 3 dovrebbe essere soppresso senza essere sostituito.

Emendamento 22

COM(2011) 895 final

Articolo 76, paragrafo 4

COM(2011) 896 final

Articolo 66, paragrafo 4

Criteri di aggiudicazione dell'appalto

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

I criteri di aggiudicazione non conferiscono all'amministrazione aggiudicatrice una libertà di scelta illimitata. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da requisiti che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti. Le amministrazioni aggiudicatrici verificano efficacemente, sulla base delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti, se le offerte soddisfano i criteri di aggiudicazione.

Motivazione

Questa disposizione è inutile e non apporta alcun elemento nuovo, pertanto va soppressa. Il suo contenuto è già coperto dai principi generali.

Emendamento 23

COM(2011) 896 final

Articolo 73, lettera a)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

(a)

le deroghe di cui all'articolo 11 non si applicano a seguito di una partecipazione privata alla persona giuridica cui è stato aggiudicato il contratto ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4;

Motivazione

Il presente emendamento al testo della Commissione è la conseguenza della soppressione dell'articolo 11, paragrafo 5 del COM(2011) 896 final e dell'articolo 21, paragrafo 5 del COM(2011) 895 final (emendamento 7). Questa situazione non può più verificarsi a seguito dell'aggiudicazione del contratto.

Emendamento 24

COM(2011) 895 final

Articolo 77, paragrafo 3

COM(2011) 896 final

Articolo 67, paragrafo 3

Costi del ciclo di vita

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Ogniqualvolta una metodologia comune per il calcolo dei costi del ciclo di vita è adottata all'interno di un atto legislativo dell'Unione, anche mediante gli atti delegati ai sensi della legislazione specifica di un settore, essa deve essere applicata se il calcolo dei costi del ciclo di vita rientra tra i criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 66, paragrafo 1.

Un elenco di tali atti legislativi e delegati è contenuto nell'allegato XV. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 89 riguardo all'aggiornamento di tale elenco quando tali modifiche si dimostrano necessarie sulla base dell'adozione di nuova legislazione, dell'abrogazione o della modifica di tale legislazione.

Motivazione

Il Comitato delle regioni sostiene gli obiettivi della strategia Europa 2020 e riconosce il valore di procedure di appalto sostenibili, socialmente responsabili e di supporto all’innovazione. Inoltre, è positivo che la Commissione incoraggi le amministrazioni aggiudicatrici a tenere conto dei costi del ciclo di vita. Nonostante i progressi realizzati in questo campo, vi è ancora molto da fare. Secondo il CdR, date le attuali circostanze, l'obbligo di ricorrere alla metodologia stabilita dall'UE in questo caso si spinge troppo oltre.

Emendamento 25

COM(2011) 895 final

Articolo 79

COM(2011) 896 final

Articolo 69

Offerte anormalmente basse

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Le amministrazioni aggiudicatrici impongono agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi applicati, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a)

il prezzo o il costo applicato è di oltre il 50 % inferiore al prezzo medio o ai costi medi delle offerte restanti

(b)

il prezzo o il costo applicato è di oltre il 20 % inferiore al prezzo o ai costi della seconda offerta più bassa;

(c)

sono state presentate almeno cinque offerte.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

2.   

 

   

2.   Quando le offerte appaiono anormalmente basse per altri motivi, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere spiegazioni di questi altri motivi.

.   Quando le offerte appaiono anormalmente basse per altri motivi, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere spiegazioni di questi altri motivi.

3.   Le spiegazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 possono, in particolare, riferirsi a:

   

(a)

l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione dei prodotti o del metodo di prestazione dei servizi;

(b)

le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti o per prestare i servizi;

(c)

l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;

(d)

la conformità, perlomeno in forma equivalente, con gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale o di diritto ambientale o delle disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencate nell'allegato XI o, altrimenti, con altre disposizioni atte a garantire un livello di protezione equivalente;

(e)

l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato.

4.   L'amministrazione aggiudicatrice verifica le informazioni fornite consultando l'offerente. Essa può respingere l'offerta solo se la prova non giustifica il basso livello di prezzi o di costi applicati, tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo 3.

   

L'amministrazione aggiudicatrice respinge l'offerta se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale o di diritto ambientale o le disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencate nell'allegato XI.

5.   L'amministrazione aggiudicatrice che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se consulta l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice, che l'aiuto in questione era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del Trattato. Quando l'amministrazione aggiudicatrice respinge un'offerta in tali circostanze, provvede a informarne la Commissione.

   

6.   Su richiesta, gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri conformemente all'articolo 88 tutte le informazioni relative alle prove e ai documenti prodotti in relazione ai dettagli di cui al paragrafo 3.

   

Motivazione

Nel caso delle offerte anormalmente basse, il CdR preferisce mantenere la formulazione dell'articolo 55 della vigente direttiva 2004/18/CE, poiché il testo proposto comporta una serie di oneri amministrativi sia per le amministrazioni aggiudicatrici che per i fornitori. Purtroppo esso riduce anche il margine di manovra delle amministrazioni aggiudicatrici in questo campo.

Emendamento 26

COM(2011) 895 final

Articolo 81

COM(2011) 896 final

Articolo 71

Subappalto

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere o può essere obbligata da uno Stato membro a chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti.

   

2.   Gli Stati membri possono prevedere che, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, l'autorità aggiudicatrice trasferisca i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per i servizi, le forniture o i lavori forniti al contraente principale. In tal caso, gli Stati membri mettono in atto idonei meccanismi che consentano al contraente principale di opporsi a pagamenti indebiti. Gli accordi su questa modalità di pagamento sono indicati nei documenti di gara.

   

3.   I paragrafi da 1 a 2 lasciano impregiudicata la questione della responsabilità dell'operatore economico principale.

   

Motivazione

I rapporti tra appaltatori e subappaltatori sono disciplinati dalle norme sulla concorrenza e dal diritto contrattuale degli Stati membri e non vanno modificati da questa direttiva.

Inoltre, le disposizioni in esame provocano incertezza giuridica dal momento che un subappaltatore, che dietro compenso realizza un incarico per un'amministrazione aggiudicatrice da subappaltatore, diventa appaltatore. Inoltre, tali disposizioni possono pregiudicare la possibilità delle amministrazioni aggiudicatrici di rifiutare il pagamento finché l'incarico non sia stato realizzato a norma del contratto.

Emendamento 27

COM(2011) 895 final

Articolo 82

COM(2011) 896 final

Articolo 72

Modifica di contratti durante il periodo della loro validità

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   Una sostanziale modifica delle disposizioni di un contratto durante il periodo della sua validità viene considerata, ai fini della presente direttiva, come una nuova aggiudicazione e richiede una nuova procedura di appalto in conformità con la direttiva stessa.

   

2.   Una modifica di un contratto durante il periodo della sua validità viene considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1 quando rende il contratto sostanzialmente diverso da quello inizialmente concluso. In ogni caso, fatti salvi i paragrafi 3 e 4, una modifica è considerata sostanziale se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

   

(a)

la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nel primo appalto, avrebbero consentito la selezione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o avrebbero consentito l'aggiudicazione dell'appalto a un altro offerente;

(b)

la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto a favore del contraente;

(c)

la modifica estende notevolmente il campo di applicazione del contratto comprendendo forniture, servizi o lavori non inizialmente previsti nel contratto.

3.   La sostituzione della controparte contrattuale è considerata una modifica sostanziale ai sensi del paragrafo 1

   

Tuttavia, il primo comma non si applica nel caso in cui all'aggiudicatario iniziale succeda, in via universale o parziale, a seguito di operazioni di ristrutturazioni societarie o di insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della presente direttiva.

4.   Se il valore della modifica può essere espresso in termini monetari, la modifica non è considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1 quando il suo valore non supera le soglie stabilite nell'articolo 4 ed è inferiore al 5 % del prezzo del contratto iniziale, sempre che la modifica non alteri la natura globale del contratto. In caso di numerose modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo delle successive modifiche.

   

5.   Le modifiche contrattuali non sono considerate sostanziali ai sensi del paragrafo 1 se sono state previste nella documentazione di gara in clausole o opzioni di revisione chiare, precise e inequivocabili. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto.

   

6.   In deroga al paragrafo 1, una modifica sostanziale non richiede una nuova procedura di appalto nel caso in cui siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

   

(a)

la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere;

(b)

la modifica non altera la natura generale del contratto;

(c)

l'eventuale aumento di prezzo non è superiore al 50 % del valore del contratto iniziale.

L'amministrazione aggiudicatrice pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso di tali modifiche. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato VI, parte G ed è pubblicato conformemente alle disposizioni dell'articolo 49.

7.   Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere a modifiche del contratto nei seguenti casi:

   

(a)

se la modifica avrebbe il fine di porre rimedio a inadempienze nell'esecuzione da parte del contraente o a conseguenze che possono essere sanate mediante l'esecuzione degli obblighi contrattuali;

(b)

se la modifica avrebbe il fine di compensare il rischio dell'aumento dei prezzi che è stato sopportato dal contraente.

Motivazione

Le direttive attuali prevedono norme procedurali sulle modalità di esecuzione degli appalti, mentre non contengono alcuna disposizione in merito alle modifiche dei contratti durante il periodo della loro validità. Tali disposizioni non vanno inserite nemmeno nelle nuove direttive, poiché comporterebbero nuovi oneri amministrativi superflui per le amministrazioni aggiudicatrici nonché una minore flessibilità. Se la Commissione desidera fornire informazioni in merito alla giurisprudenza in questo ambito, dovrebbe piuttosto ricorrere a comunicazioni interpretative.

Emendamento 28

COM(2011) 896 final

Articolo 83

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 83

Articolo 83

Conformemente alla direttiva 89/665/CEE, del Consiglio, gli Stati membri assicurano la corretta applicazione della presente direttiva mediante meccanismi efficaci, accessibili e trasparenti che completano il sistema vigente relativo alla revisione delle decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici.

Motivazione

In una direttiva è superfluo indicare che essa va applicata correttamente. I sistemi vigenti relativi alla revisione delle decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici sono sufficienti. A fini di semplificazione e di una maggiore flessibilità è necessario evitare di creare delle nuove strutture superflue.

Emendamento 29

COM(2011) 895 final

Articolo 93

COM(2011) 896 final

Articolo 84

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Vigilanza pubblica

1.   Gli Stati membri designano un organo unico indipendente responsabile della vigilanza e del coordinamento delle attività di attuazione (di seguito "l'organo di vigilanza") e ne informano la Commissione.

Tutte le amministrazioni giudicatrici sono soggette a tale vigilanza.

   

2.   Le autorità competenti coinvolte nelle attività di attuazione sono organizzate in modo tale da evitare conflitti di interessi. Il sistema di vigilanza pubblica è trasparente. A tal fine, vengono pubblicati tutti i documenti di orientamento ed i pareri, nonché una relazione annuale che illustra l'attuazione e l'applicazione delle norme previste dalla presente direttiva.

   

La relazione annuale contiene:

(a)

l'indicazione del tasso di successo delle piccole e medie imprese negli appalti pubblici; se tale percentuale è inferiore al 50 % in termini di valore degli appalti aggiudicati alle PMI, la relazione fornisce un'analisi dei motivi;

(b)

una panoramica globale sull'attuazione delle politiche in materia di appalti pubblici sostenibili, tra cui sulle procedure che tengono conto di considerazioni relative alla protezione dell'ambiente e all'inclusione sociale, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità, o che favoriscono l'innovazione;

(c)

informazioni sul monitoraggio e sul seguito di violazioni delle norme in materia di aggiudicazioni degli appalti che incidono sul bilancio dell'Unione conformemente ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo;

(d)

dati centralizzati sui casi segnalati di frode, corruzione, conflitto di interessi e di altre gravi irregolarità nel settore degli appalti pubblici, comprese quelle riguardanti progetti cofinanziati dal bilancio dell'Unione.

3.   L'organo di vigilanza è responsabile di quanto segue:

   

(a)

controllare l'applicazione delle norme sugli appalti pubblici e delle relative pratiche da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, in particolare delle centrali di committenza;

(b)

fornire consulenze legali alle amministrazioni aggiudicatrici in merito all'interpretazione delle norme e dei principi sugli appalti pubblici nonché all'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici in casi specifici;

(c)

emettere pareri di propria iniziativa e orientamenti su questioni di interesse generale relative all'interpretazione e all'applicazione delle normative sugli appalti pubblici, sulle questioni e su problemi sistemici ricorrenti relativi all'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici, alla luce delle disposizioni della presente direttiva e della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

(d)

istituire e applicare sistemi di segnalazione del rischio ("red flag") globali e che possono dare luogo ad azioni giudiziarie – intesi a prevenire, individuare e segnalare adeguatamente episodi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi in materia di appalti;

(e)

richiamare l'attenzione delle istituzioni nazionali competenti, comprese le autorità competenti in materia di audit, sulle particolari violazioni constatate e sui problemi di tipo sistemico;

(f)

esaminare reclami provenienti da cittadini e imprese sull'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici in casi specifici e trasmetterne l'analisi alle competenti amministrazioni aggiudicatrici che hanno l'obbligo di tenerne conto nelle loro decisioni o, qualora ciò non avvenisse, di motivarne le ragioni;

(g)

controllare le decisioni adottate dai giudici e dalle autorità nazionali a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla base dell'articolo 267 del Trattato o delle conclusioni della Corte dei conti europea che accertano violazioni delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici relative ai progetti cofinanziati dall'Unione, l'organo di vigilanza riferisce all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ogni violazione della procedure dell'Unione in materia di appalti se dette violazioni sono relative a contratti direttamente o indirettamente finanziati dall'Unione.

Le funzioni di cui al punto e) lasciano impregiudicati i mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale o dal regime istituito sulla base della direttiva 89/665/CEE.

Gli Stati membri abilitano l'organo di vigilanza ad adire la giurisdizione competente, ai sensi della legislazione nazionale, per il riesame delle decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici su una violazione constatata durante la sua attività di monitoraggio e di consulenza giuridica.

4.   Fatte salve le procedure generali e i metodi di lavoro fissati dalla Commissione per le sue comunicazioni e per i suoi contatti con gli Stati membri, l'organo di vigilanza funge da punto di contatto specifico per la Commissione quando controlla l'applicazione del diritto dell'Unione e l'esecuzione del bilancio dell'Unione ai sensi dell'articolo 17 del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 317 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Esso riferisce alla Commissione ogni violazione della presente direttiva in materia di procedure di appalto per l'aggiudicazione dei contratti direttamente o indirettamente finanziati dall'Unione.

   

La Commissione può, in particolare, deferire all'organo di vigilanza il trattamento dei singoli casi in cui il contratto non è ancora concluso o in cui può ancora essere esperita una procedura di ricorso. Essa può altresì affidare all'organo di vigilanza l'incarico di svolgere le attività di monitoraggio necessarie per garantire l'applicazione delle misure che gli Stati membri sono tenuti ad applicare per porre rimedio ad una violazione delle norme e dei principi dell'Unione in materia di appalti pubblici accertata dalla Commissione.

La Commissione può chiedere all'organo di vigilanza di analizzare presunte violazioni delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici che riguardino progetti cofinanziati con il bilancio dell'Unione. La Commissione può incaricare l'organo di vigilanza di seguire determinati casi e di garantire che siano adottati dalle competenti autorità nazionali idonei provvedimenti in caso di violazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici relative a progetti cofinanziati; dette autorità nazionali saranno obbligate a seguire le istruzioni dell'organo di vigilanza.

5.   Le attività di indagine e di esecuzione svolte dall'organo di vigilanza per garantire che le decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici rispettino la presente direttiva e i principi generali del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea non sostituisce né pregiudica il ruolo istituzionale della Commissione in quanto custode del Trattato. Quando la Commissione decide di deferire l'esame di un caso individuale ai sensi del paragrafo 4, essa mantiene la facoltà di intervenire conformemente ai poteri ad essa conferiti dal Trattato.

   

6.   Le amministrazioni aggiudicatrici trasmettono all'organo nazionale di vigilanza il testo completo di tutti i contratti conclusi aventi un valore pari o superiore a:

   

(a)

1 000 000 EUR in caso di appalti pubblici di forniture o di servizi;

(b)

10 000 000 EUR in caso di appalti pubblici di lavori.

7.   Fatta salva la legislazione nazionale in materia di accesso alle informazioni e ai sensi della normativa nazionale e dell'UE in materia di protezione dei dati, l'organo di vigilanza, su presentazione di richiesta scritta, dà accesso gratuito, illimitato e diretto ai contratti conclusi di cui al paragrafo 6. L'accesso a talune parti dei contratti può venire negato qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.

   

L'accesso alle parti che possono essere divulgate viene dato entro un termine ragionevole e non oltre 45 giorni dalla data della richiesta.

I richiedenti che presentino una richiesta di accesso a un contratto non sono tenuti a dimostrare alcun interesse diretto o indiretto in relazione a quel contratto particolare. Il destinatario delle informazioni può renderle pubbliche.

8.   Una sintesi di tutte le attività svolte dall'organo di vigilanza in conformità con i paragrafi da 1 a 7 è incluso nella relazione annuale di cui al paragrafo 2.

   

Motivazione

L'obbligo di designare degli organi nazionali responsabili della vigilanza e di trasmettere loro i contratti è in evidente contraddizione con il principio di sussidiarietà. È compito degli Stati membri organizzare la propria amministrazione pubblica. La supervisione a livello nazionale del rispetto delle norme sull'aggiudicazione degli appalti spetta ai tribunali, alle autorità di vigilanza e di revisione dei conti degli Stati membri. Inoltre, queste disposizioni creano nuovi oneri amministrativi per le amministrazioni aggiudicatrici.

Emendamento 30

COM(2011) 896 final

Articolo 85, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 85

Articolo 85

Per ogni appalto o ogni accordo quadro e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione, l'amministrazione aggiudicatrice redige un verbale contenente almeno le seguenti informazioni:

(a)

il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore dell'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione;

(b)

i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;

(c)

i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;

(d)

i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse;

(e)

il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;

(f)

per quanto riguarda le procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di gara, le circostanze di cui all'articolo 30 che giustificano il ricorso a tali procedure;

(g)

se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice ha rinunciato ad aggiudicare un appalto, a concludere un accordo quadro o a istituire un sistema dinamico di acquisizione.

(h)

eventualmente, i conflitti di interessi individuati e le misure successivamente adottate.

Motivazione

Gli obblighi in materia di documentazione previsti dall'articolo in questione comportano degli oneri sproporzionati per le amministrazioni comunali e, per di più, non rispondono allo scopo. Questa riforma si prefigge infatti di ridurre gli obblighi superflui in materia di documentazione, e non di creare nuovi oneri amministrativi.

Emendamento 31

COM(2011) 896 final

Articolo 85, due ultimi capoversi

Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 85

Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

Articolo 85

Le amministrazioni aggiudicatrici documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano condotte con mezzi elettronici o meno. A tale scopo, documentano tutte le fasi della procedura di appalto, comprese tutte le comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione delle offerte, il dialogo o la trattativa se previsti, la selezione e l'aggiudicazione dell'appalto.

La relazione o i suoi principali elementi sono comunicati alla Commissione o all'organo di vigilanza nazionale quando essi ne fanno richiesta.

Motivazione

A giudizio del CdR, il sistema delle relazioni previsto all'articolo 43 dell'attuale direttiva 2004/18/CE è preferibile rispetto a quello proposto e semplifica i compiti amministrativi delle amministrazioni aggiudicatrici.

Emendamento 32

COM(2011) 895 final

Articolo 95

COM(2011) 896 final

Articolo 86

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Presentazione di relazioni nazionali ed elenco delle amministrazioni aggiudicatrici

1.   Gli organi istituiti o designati a norma dell'articolo 84 trasmettono annualmente alla Commissione, entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione di attuazione e statistica sulla base di un modello uniforme.

   

2.   La relazione di cui al paragrafo 1 contiene almeno le seguenti informazioni:

   

(a)

un elenco completo e aggiornato delle autorità governative centrali, delle amministrazioni aggiudicatrici locali e degli organismi di diritto pubblico, comprese le amministrazioni locali e le associazioni di amministrazioni aggiudicatrici che aggiudicano appalti pubblici o accordi quadro, con indicazione, per ciascuna autorità, del numero di identificazione unico se tale numero è previsto dalla legislazione nazionale; tale elenco è suddiviso per tipo di amministrazione;

(b)

un elenco completo e aggiornato di tutte le centrali di committenza;

(c)

per tutti i contratti al di sopra delle soglie fissate all'articolo 4 della presente direttiva:

(a)

il numero e il valore degli appalti aggiudicati ripartito per tipo di amministrazione, procedura e lavori, forniture e servizi individuati dalla suddivisione della nomenclatura CPV;

(b)

nel caso di appalti aggiudicati mediante procedura negoziata senza pubblicazione preventiva, i dati di cui alla lettera i) sono inoltre articolati secondo le circostanze di cui all'articolo 30 e precisano il numero e il valore degli appalti aggiudicati per Stato membro o paese terzo di appartenenza degli aggiudicatari;

(d)

per tutti gli appalti che si situano al di sotto delle soglie fissate all'articolo 4 della presente direttiva, ma che rientrerebbero nel campo di applicazione della presente direttiva se il loro valore superasse la soglia, il numero e il valore degli appalti aggiudicati suddiviso per ciascun tipo di amministrazione.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 89 per modificare l'allegato I al fine di aggiornare l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici in funzione delle comunicazioni degli Stati membri, quando dette modifiche siano necessarie per identificare correttamente le amministrazioni aggiudicatrici.

   

La Commissione può pubblicare periodicamente sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'elenco degli organismi di diritto pubblico trasmessi per informazione in conformità al paragrafo 2, lettera a).

4.   Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione informazioni sulla loro organizzazione istituzionale relativa all'attuazione, al monitoraggio e all'applicazione della presente direttiva, nonché sulle iniziative nazionali adottate per fornire orientamenti o per intervenire nell'attuazione della normativa dell'Unione in materia di appalti pubblici, o per rispondere alle sfide cui si trova confrontata l'attuazione di detta normativa.

   

5.   La Commissione stabilisce il modello uniforme da utilizzare per la redazione della relazione annuale di attuazione e statistica di cui al paragrafo 1. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 91.

   

Motivazione

Le disposizioni proposte vanno soppresse, dal momento che comportano un carico amministrativo sproporzionato sia per gli organi incaricati di raccogliere tutte le informazioni che per le amministrazioni aggiudicatrici che devono elaborarle.

Emendamento 33

COM(2011) 895 final

Articolo 96

COM(2011) 896 final

Articolo 87

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici e alle imprese

1.   Gli Stati membri mettono a disposizione strutture di sostegno tecnico per prestare consulenza legale ed economica, orientamenti ed assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici nel preparare e condurre le procedure di aggiudicazione degli appalti. Gli Stati membri assicurano inoltre che ogni amministrazione aggiudicatrice possa ottenere assistenza e consigli competenti sui singoli problemi.

   

2.   Per migliorare l'accesso agli appalti pubblici da parte degli operatori economici, in particolare le piccole e medie imprese, e per facilitare una corretta comprensione delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri garantiscono un'assistenza adeguata, anche per via elettronica o tramite reti esistenti dedicate all'assistenza alle imprese.

   

3.   Gli operatori economici che intendono partecipare a una procedura d'appalto in un altro Stato membro possono disporre dell'assistenza amministrativa necessaria. Tale assistenza riguarda almeno i requisiti amministrativi vigenti nello Stato membro interessato, nonché eventuali obblighi relativi al settore degli appalti elettronici.

   

Gli Stati membri assicurano che gli operatori economici interessati possano accedere facilmente alle informazioni pertinenti relative agli obblighi in materia di fiscalità, di tutela dell'ambiente, di diritto del lavoro e di previdenza sociale in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui verranno eseguiti i lavori o in cui saranno forniti i servizi e che si applicheranno ai lavori eseguiti in loco o ai servizi forniti durante l'esecuzione del contratto.

4.   Ai fini dei paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono designare un unico organo o più organi o strutture amministrative. Gli Stati membri garantiscono il necessario coordinamento tra tali organi e strutture.

   

Motivazione

L'organizzazione a livello nazionale delle attività di assistenza nel settore degli appalti è di competenza degli Stati membri, e quindi l'articolo va soppresso. Se il quadro normativo fosse più semplice, vi sarebbe meno bisogno di assistenza per comprendere le norme di aggiudicazione degli appalti.

Emendamento 34

COM(2011) 896 final

Articolo 88, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 88

Articolo 88

Ai fini del presente articolo, gli Stati membri designano uno o più punti di contatto e ne comunicano i dati agli altri Stati membri, agli organi di vigilanza e alla Commissione. Gli Stati membri pubblicano e aggiornano regolarmente l'elenco dei punti di contatto. L'organo di vigilanza è incaricato del coordinamento di tali punti di contatto.

Ai fini del presente articolo, gli Stati membri designano uno o più punti di contatto e ne comunicano i dati agli altri Stati membri e alla Commissione. Gli Stati membri pubblicano e aggiornano regolarmente l'elenco dei punti di contatto.

Motivazione

L'articolo 88 va mantenuto, ma va soppresso il riferimento ai nuovi organi di vigilanza. Questa riforma si prefigge infatti di ridurre gli obblighi superflui in materia di documentazione, e non di creare nuovi oneri amministrativi.

Bruxelles, 9 ottobre 2012

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO