15.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/76


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio

COM(2012) 496 final — 2011/0276 (COD)

2013/C 44/13

Relatore: MALLIA

Correlatore: GRUBER

Il Consiglio, in data 27 settembre 2012, e il Parlamento europeo, in data 22 ottobre 2012, hanno deciso, conformemente al disposto degli articoli 177 e 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio

COM(2012) 496 final — 2011/0276 (COD).

La sezione specializzata Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 21 novembre 2012.

Alla sua 485a sessione plenaria, dei giorni 12 e 13 dicembre 2012 (seduta del 12 dicembre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 154 voti favorevoli, 3 voti contrari e 3 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

La politica di coesione è la politica fondamentale dell'UE. Il suo obiettivo è realizzare la convergenza economica, sociale e territoriale dell'UE nella sua totalità e in tutti gli Stati membri. Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) è d'accordo nel ritenere che gli obiettivi politici dei fondi del Quadro strategico comune (QSC) debbano essere in linea con la strategia Europa 2020. Questo allineamento non deve tuttavia comportare un indebolimento dell'obiettivo principale della politica europea di coesione, quello cioè della convergenza.

1.2

La politica di coesione, in quanto principale fonte di crescita e strumento per realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020, specialmente nei paesi più colpiti dalla crisi attuale, dovrebbe mantenere il livello di finanziamento perlomeno ai livelli attuali e prevedere una distribuzione equa delle risorse onde assicurare che non siano ridotti i finanziamenti a favore degli Stati membri meno sviluppati.

1.3

Il CESE appoggia la creazione di un QSC inteso a rafforzare il coordinamento e la complementarità tra i principali strumenti di finanziamento dell'UE. Un efficace QSC contribuirà anche a eliminare l'inefficiente e superflua separazione oggi esistente tra i fondi principali.

1.4

Il CESE teme che i ritardi nel raggiungere un accordo politico sul pacchetto legislativo relativo alla coesione, di cui fa parte anche il QSC, incideranno negativamente sulla preparazione dei contratti di partenariato e quindi su un efficace inizio del periodo di programmazione 2014-2020.

1.5

Le azioni indicative di elevato valore aggiunto europeo individuate in ciascun obiettivo tematico devono dar priorità agli investimenti intesi a rafforzare la convergenza socioeconomica e territoriale dell'UE. È inoltre importante che l'elenco delle azioni non sia considerato esaustivo, così da consentire risposte specifiche per paese.

1.6

Il QSC pone molto l'accento sulla realizzazione di progetti multifondo. Si tratta di un importante miglioramento rispetto al periodo di programmazione 2007-2013. Non viene tuttavia fatto alcun accenno alla realizzazione di progetti multitematici, i quali hanno invece considerevoli potenzialità di apportare un più elevato valore aggiunto. Il QSC dovrebbe prevedere espressamente questa possibilità.

1.7

Il più intenso coordinamento richiesto dal QSC deve tuttavia tradursi in una riduzione degli oneri amministrativi a carico delle autorità di gestione e attuazione nonché dei beneficiari. Il coordinamento va rafforzato all'interno sia degli Stati membri che della Commissione, in modo da sfruttare le sinergie tra politiche e strumenti e ridurre sovrapposizioni, complessità e burocrazia. Prima dell'attuazione concreta la Commissione dovrà quindi procedere a un'analisi completa delle nuove procedure amministrative.

1.8

La società civile organizzata (1) deve essere coinvolta in maniera significativa nell'elaborazione dei contratti di partenariato. Pur riconoscendo che ciascuno Stato membro e ciascuna regione dispone di propri meccanismi e strutture per il coinvolgimento della società civile, il CESE ritiene necessario un monitoraggio di tali processi da parte della Commissione. Qualora si dovesse riscontrare un insufficiente coinvolgimento della società civile, la Commissione non dovrebbe accettare il contratto di partenariato fintanto che non si sia posto rimedio.

1.9

Il concetto di partenariato, tuttavia, non va limitato alla sola fase della programmazione. Il principio del partenariato deve essere applicato anche in tutte le altre fasi (attuazione, monitoraggio e valutazione).

1.10

I contratti di partenariato per la strategia Europa 2020 non dovrebbero essere incentrati sulle raccomandazioni specifiche per paese. Dovrebbero invece essere basati su diversi elementi, come i programmi nazionali di riforma, che sono concepiti in base alla situazione dei singoli Stati membri, mentre le raccomandazioni specifiche non necessariamente lo sono. Dovrebbero inoltre essere incentrati sulle strategie nazionali per la riduzione della povertà, la parità tra i sessi, la disabilità e lo sviluppo sostenibile.

1.11

È necessaria una maggiore flessibilità per consentire agli Stati membri e alle regioni di rispondere nel modo più efficace ed efficiente agli obiettivi comuni che vengono stabiliti, rispettando al tempo stesso le specificità territoriali, economiche e sociali. Inoltre, il QSC deve contenere un preciso riconoscimento delle specificità territoriali che incidono sull'attuazione dei fondi che fanno parte di esso.

2.   Introduzione

2.1

Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione (FC), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) sono i cinque fondi dell'UE gestiti dagli Stati membri e dalla Commissione. Per perseguire gli obiettivi di ciascun fondo in modo più efficace la Commissione propone un più stretto coordinamento tra loro che consenta di evitare sovrapposizioni e massimizzare le sinergie.

2.2

Al fine di facilitare l'elaborazione dei contratti di partenariato e dei programmi operativi, la Commissione propone la creazione di un Quadro strategico comune (QSC), onde migliorare la coerenza tra i cinque fondi rispetto agli impegni politici assunti nel contesto della strategia Europa 2020 e agli investimenti effettuati sul campo. Il QSC prende le mosse dagli 11 obiettivi tematici individuati nel regolamento contenente disposizioni comuni (RDC).

2.3

Il QSC è inteso a migliorare il coordinamento e garantire un uso più mirato dei finanziamenti europei. Esso contribuirà anche a eliminare l'inefficace e superflua separazione oggi esistente tra i fondi principali. Si tratta di uno sviluppo positivo, che dovrebbe migliorare l'efficacia della politica di coesione e aumentarne l'impatto, e in quanto tale, gode di tutto il sostegno del CESE.

3.   Lancio e adozione del QSC

3.1

Occorrono orientamenti chiari su quale sia il modo più efficace di utilizzare i fondi del QSC nei contratti di partenariato per centrare una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

3.2

In risposta alle preoccupazioni espresse dal Parlamento e dal Consiglio, la Commissione propone di suddividere gli elementi del QSC tra: i) un nuovo allegato all'RDC, e ii) un atto delegato, contenente principalmente le «azioni indicative di elevato valore aggiunto europeo».

3.3

Il CESE sostiene l'approccio proposto dalla Commissione purché esso garantisca:

una rapida adozione del QSC;

maggiore chiarezza su che cosa può e che cosa non può essere finanziato;

la capacità degli Stati membri di adottare azioni in risposta ai loro precipui problemi territoriali.

3.4

La Commissione propone anche però che tutti gli elementi del QSC contenuti nell'allegato e nell'atto delegato possano a loro volta essere modificati con un atto delegato. Il CESE ritiene che questa proposta sia inaccettabile e che essa annulli quanto ottenuto con l'inclusione dei principali elementi del QSC nell'RDC sotto forma di allegato.

3.5

Il ruolo della Commissione nello stabilire se si tratti di un emendamento tecnico o di un emendamento più sostanziale dovrebbe essere chiaramente specificato nel regolamento in modo da evitare che possano sorgere problemi interpretativi.

3.6

Il CESE sente il dovere di esprimere la sua preoccupazione per il fatto che non si è ancora giunti a un accordo politico sul pacchetto legislativo riguardante la coesione, che comprende anche il QSC. Un ritardo prolungato potrebbe incidere negativamente sulla preparazione dei contratti di partenariato e quindi su un efficace inizio del periodo di programmazione 2014-2020.

3.7

La natura e la forma dei proposti contratti di partenariato deve essere precisata. L'RDC fornisce informazioni sugli elementi da includere nel contratto di partenariato, ma non si sa ancora quale forma debba assumere esattamente questo documento.

4.   Collegare la politica di coesione a Europa 2020

4.1

La strategia Europa 2020 è stata adottata allo scopo di stimolare una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Poiché è evidente che i fondi del QSC possono dare un contributo positivo al raggiungimento degli obiettivi principali della strategia Europa 2020, è logico che gli obiettivi politici di tali fondi vengano allineati alla strategia Europa 2020.

4.2

La strategia Europa 2020 è fondamentale per il raggiungimento di un giusto equilibrio tra una sana disciplina di bilancio e la crescita e lo sviluppo dell'Unione europea. Il conseguimento degli obiettivi fissati dalla strategia Europa 2020 sarà la sfida più importante per gli Stati membri meno sviluppati dell'Unione europea. I paesi che applicano una disciplina di bilancio responsabile avranno particolarmente bisogno di sostegno e di solidarietà da parte dell'UE attraverso la sua politica di coesione. Il finanziamento di tale politica, pertanto, deve essere mantenuto per lo meno al livello attuale e nessun tipo di limitazione sarà considerato accettabile.

4.3

Il CESE sostiene questo approccio e ribadisce la sua posizione per cui tutte le politiche europee devono puntare a realizzare la tanto necessaria crescita. Nell'esprimere tale posizione, il CESE è tuttavia fermamente convinto che gli obiettivi chiave dell'integrazione economica, sociale e territoriale debbano rimanere la priorità principale della politica di coesione dell'UE. Il valore aggiunto della politica di coesione non deve essere compromesso in nessun momento.

4.4

Il CESE è inoltre fermamente convinto che le azioni indicative di elevato valore aggiunto europeo previste per ciascun obiettivo tematico debbano dare priorità alle iniziative intese a rafforzare lo sviluppo socioeconomico e territoriale dell'UE nella sua totalità.

5.   L'approccio tematico

5.1

Il CESE accoglie con favore la concentrazione tematica proposta dalla Commissione come strumento per ridurre la frammentazione degli sforzi, per i quali è effettivamente necessario un forte coordinamento tra i vari fondi del QSC e anzi tra tutti gli altri programmi e iniziative dell'UE.

5.2

Il QSC dovrebbe chiarire e confermare che all'interno di ciascuna area tematica spetta ai singoli Stati membri decidere quale fondo debba svolgere un ruolo chiave nel raggiungimento degli obiettivi fondamentali.

5.3

Gli obiettivi fondamentali enunciati nel QSC sono sicuramente validi, ma anche la flessibilità deve occupare un posto importante. I contratti di partenariato devono tener conto degli interessi locali e regionali e deve essere possibile stanziare fondi per specifiche priorità regionali. Il CESE è fermamente convinto che i principi di sussidiarietà e di proporzionalità debbano continuare a svolgere una funzione centrale nell'attuazione della politica di coesione dell'UE.

5.4

Se i singoli obiettivi tematici indicano le azioni da intraprendere nel quadro dei fondi specifici, occorre chiarire l'aspetto della complementarità, in quanto non è evidente quali degli strumenti proposti nel quadro dei vari fondi e delle diverse azioni siano reciprocamente complementari. Il CESE ritiene che le azioni proposte per ciascun obiettivo tematico debbano dare priorità agli investimenti che accelerano la coesione socioeconomica. È importante che possano essere aggiunte azioni indicative, così da permettere risposte specifiche per paese.

5.5

Il CESE è del'avviso che, sebbene tutti gli 11 temi prescritti dal RDC siano validi, sarebbe opportuno stabilire un nucleo centrale con i temi che tutti gli Stati membri devono affrontare. Al di là di questo nucleo, ciascuno Stato membro dovrebbe poi avere la flessibilità di orientare il proprio contratto di partenariato verso altri temi (dell'elenco predefinito) che si addicono alla sua particolare situazione.

5.6

Altri temi specifici che dovrebbero essere inseriti accanto agli 11 attuali sono i seguenti:

1.

migliorare l'accessibilità per le persone affette da disabilità e con mobilità ridotta;

2.

rafforzare la capacità delle parti interessate alla politica di coesione (2);

3.

rispondere alla sfida demografica.

Queste nuove aree tematiche dovrebbero essere inserite nell'RDC.

5.7

Le azioni riguardanti i metodi di trasporto sostenibili e i sistemi di gestione dei trasporti sono attualmente escluse dall'obiettivo tematico 4 (sostenere il passaggio ad un'economia a basse emissioni di CO2). Questo punto andrebbe rettificato, dato il ruolo dei trasporti nelle emissioni.

5.8

Gli obiettivi tematici sono definiti all'articolo 9 dell'RDC, mentre le priorità d'investimento di ciascun fondo sono stabilite nei rispettivi progetti di regolamento. Tra gli obiettivi tematici e le priorità d'investimento dei fondi non vi è una perfetta corrispondenza e ciò genera una certa incertezza e forse confusione su quali obiettivi seguire. Questa questione va affrontata con particolare urgenza, dato che in alcuni Stati membri il processo di definizione del contratto di partenariato è già iniziato.

5.9

Il QSC pone molto l'accento sulla realizzazione di progetti multifondo ma non fa alcun accenno a progetti multitematici, i quali hanno invece considerevoli potenzialità di apportare un più grande valore aggiunto. Il QSC dovrebbe prevedere espressamente questa possibilità.

6.   Il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo di coesione

6.1

Il CESE ha già esposto in modo dettagliato il suo punto di vista su questi due fondi in due suoi pareri dedicati rispettivamente all'uno (3) e all'altro (4).

6.2

È previsto che il FESR contribuisca a tutti gli 11 obiettivi tematici.

6.3

Non è chiaro tuttavia quanto debba incidere esattamente l'«orientamento» individuato: si deve dare la preferenza a un settore rispetto a un altro, o devono essere i singoli Stati membri a decidere? Il CESE è decisamente a favore di questa seconda alternativa, che consente di adottare approcci specifici per paese/regione.

6.4

Il CESE è fermamente convinto che il FESR debba innanzitutto continuare a fornire un sostegno essenziale alle PMI. Tale sostegno dovrebbe presentarsi sotto forma di messa a disposizione di strumenti di finanziamento, creazione di reti di PMI e fornitura di infrastrutture essenziali (5).

6.5

Il CESE esprime preoccupazione, tuttavia, per la proposta di escludere totalmente dai finanziamenti del FESR le grandi imprese. Queste infatti occupano un posto rilevante nella R&S e le attività di R&S dovrebbero perciò essere ammissibili ai finanziamenti, altrimenti si rischia di aggravare la situazione già critica di ritardo in cui si trova l'Europa rispetto ad altri paesi suoi concorrenti come gli USA e il Giappone.

6.6

Il CESE ritiene che, poiché il livello delle risorse finanziarie non può essere accresciuto in misura significativa, una possibilità ulteriore sia quella di definire più chiaramente gli obiettivi e fare in modo che le priorità di investimento proposte siano legate più precisamente agli obiettivi (6).

6.7

Il Fondo di coesione è destinato a contribuire a 4 aree tematiche legate all'ambiente, allo sviluppo sostenibile e ai trasporti (TEN-T).

6.8

Per evitare di ripetere gli errori commessi in passato disperdendo i finanziamenti del Fondo in troppi progetti, il CESE ribadisce ancora una volta il suo invito a concentrare di più i finanziamenti su progetti di più ampio respiro che si prevede contribuiscano maggiormente a ridurre le disparità tra gli Stati membri e a realizzare la coesione sociale, territoriale ed economica.

6.9

Nel realizzare questi grandi progetti, gli Stati membri devono garantire la coerenza e la complementarità con altri fondi e iniziative dell'UE (come ad esempio il Meccanismo per collegare l'Europa, il programma LIFE e le varie strategie macroregionali) per fare in modo che venga utilizzato appieno il potenziale dei diversi fondi e iniziative. Ciò è estremamente importante ad esempio quando si tratta di sviluppare le infrastrutture energetiche e di trasporto. È fondamentale che i diversi strumenti siano mutualmente compatibili, piuttosto che in concorrenza tra loro.

7.   Il Fondo sociale europeo

7.1

L'FSE è destinato a contribuire a quattro obiettivi tematici: occupazione e mobilità professionale; istruzione, competenze e formazione permanente; promozione dell'inclusione sociale e lotta alla povertà nonché rafforzamento della capacità amministrativa. Esso dovrebbe tuttavia contribuire anche agli altri obiettivi tematici.

7.2

Questa impostazione è in linea con le opinioni espresse dal CESE nel parere sul Fondo sociale europeo (7), in cui il Comitato sostiene che l'FSE dovrebbe essere lo strumento di elezione per l'attuazione degli obiettivi della strategia Europa 2020, in particolare per quanto riguarda occupazione, istruzione, inclusione sociale e lotta alla povertà - considerazione molto pertinente nella situazione attuale, caratterizzata da una disoccupazione crescente e da una perdita di posti di lavoro senza precedenti.

7.3

Il CESE sostiene vivamente la proposta della Commissione europea di destinare all'inclusione sociale e alla lotta alla povertà almeno il 20 % delle dotazioni nazionali complessive del FSE.

8.   Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

8.1

Nel contesto della riforma della PAC per il 2020, delle proposte per il quadro finanziario pluriennale 2014-2020 e della situazione economica attuale, la Commissione europea ha presentato una proposta per un nuovo regolamento sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (8). Il nuovo FEASR interviene a sostegno delle priorità della strategia Europa 2020, si basa sulla proposta relativa all'RDC ed è in linea con il quadro di governance economica dell'UE.

8.2

Nel suo parere sul pacchetto relativo alla riforma della PAC (9), il CESE accoglie con favore la proposta di migliorare l'allineamento della PAC alla strategia Europa 2020 e alla strategia per lo sviluppo sostenibile delle aree rurali.

8.3

Tuttavia, è importante che gli Stati membri siano in grado di stabilire le loro priorità in modo flessibile, così da trovare un equilibrio tra sostegno agli obiettivi specifici della PAC stabiliti dai Trattati e rafforzamento della strategia Europa 2020. Bisogna garantire una costante coerenza tra i due pilastri.

8.4

In questa fase non è chiaro in che misura le priorità del FEASR si inseriranno in quelle del QSC. Le misure adottate nell'ambito del FEASR dovrebbero quindi fornire incentivi agli agricoltori, ai proprietari di foreste e ad altri soggetti che intendono contribuire a creare/garantire posti di lavoro e crescita economica realizzando al tempo stesso azioni a favore dello sviluppo sostenibile e contro i cambiamenti climatici.

8.5

Ciò dovrebbe essere accompagnato da un forte collegamento con il Partenariato europeo per l'innovazione sulla produttività e sostenibilità dell'agricoltura inteso a potenziare la «crescita verde» in tutte le aree rurali dell'UE.

8.6

Per le misure relative all'ambiente e ai cambiamenti climatici il FEASR prevede una quota minima del 25 %, cosa che il CESE apprezza. Tuttavia, dedicare alle misure per il clima il 20 % dei finanziamenti sembra eccessivo. Occorre quindi elaborare ulteriormente questo aspetto nel QSC.

9.   Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

9.1

Il 2 dicembre 2011, la Commissione ha adottato una proposta di regolamento che, in linea con il quadro finanziario pluriennale (QFP) e la strategia Europa 2020, istituisce un nuovo fondo che costituirà il quadro finanziario per la politica comune della pesca (PCP) e la politica marittima integrata dell'UE per il periodo 2014-2020 (10).

9.2

Le azioni fondamentali proposte nel documento della Commissione possono in linea di massima essere sostenute. È indispensabile adottare un approccio integrato con tutti gli altri settori di intervento.

9.3

Come nel caso del FEASR, il QSC dovrebbe permettere un accostamento flessibile degli obiettivi, mantenendo al tempo stesso la coerenza tra gli obiettivi specifici della PCP e quelli della strategia Europa 2020.

9.4

Il QSC potrebbe apportare maggiore trasparenza nell'eventualità di conflitto tra le politiche UE, come ad esempio la direttiva quadro sulle acque e le disposizioni in materia di igiene animale.

10.   Principi orizzontali e obiettivi politici

10.1

Il QSC pone la promozione della parità tra uomini e donne e della non discriminazione, l'accessibilità per le persone affette da disabilità e lo sviluppo sostenibile come principi orizzontali da applicare a tutti i fondi e quindi in tutti i programmi operativi. Il CESE sostiene questi due principi e incita a procedere a un'efficace analisi di tutti i progetti proposti e a un adeguato monitoraggio di tutti i programmi per garantire l'integrazione di questi principi.

10.2

Il CESE ritiene che un altro principio orizzontale da applicare sia quello di «comunicare l'Europa». Dato il generale indebolimento e la perdita di fiducia nel progetto europeo, ciascun progetto intrapreso tramite la politica di coesione deve, grazie al suo valore aggiunto, dimostrare come l'UE può fare la differenza nella vita dei cittadini.

11.   Necessità di flessibilità, semplificazione e dinamismo

11.1

La semplificazione delle procedure deve essere in cima all'agenda sia della Commissione che delle autorità di gestione degli Stati membri. Pur riconoscendo che si deve rendere conto di ciascun euro speso, è inaccettabile che i processi di gestione e di richiesta dei finanziamenti europei continuino a essere così onerosi che i beneficiari che più ne hanno bisogno (ad esempio le PMI e le ONG) finiscano per essere penalizzati (11). Inoltre, bisogna adoperarsi in ogni modo per garantire che vengano selezionati per il finanziamento soltanto progetti che apportano un autentico valore aggiunto.

11.2

Al fine di garantire un vero e proprio valore aggiunto il QSC dovrebbe portare a un'autentica riduzione degli oneri e dei costi amministrativi, sia per i beneficiari che per le autorità di attuazione. La maggiore intensità di coordinamento richiesta dal QSC potrebbe tuttavia tradursi in un incremento degli oneri amministrativi a carico delle autorità di gestione e di attuazione, che a sua volta potrebbe dar luogo a oneri e complessità aggiuntive per i beneficiari, La Commissione dovrà quindi procedere a un'analisi completa e formale delle attuali e delle nuove procedure amministrative prima dell'attuazione concreta.

11.3

È opportuno potenziare il coordinamento all'interno sia degli Stati membri che della Commissione in modo da sfruttare le sinergie tra le varie politiche e i diversi strumenti, limitando i doppioni e riducendo la complessità e la burocrazia. Questo richiede una maggiore articolazione tra i servizi della Commissione responsabili dei fondi del QSC e un coordinamento all'interno di ciascuno di detti servizi in tutte le fasi di negoziazione e applicazione, al fine di garantire un approccio più coerente e armonizzato, facendo al tempo stesso attenzione a non creare ulteriori oneri burocratici.

11.4

Il proposto ricorso all'e-governance per una maggiore efficienza viene giudicato positivamente. Esso non dovrebbe tuttavia essere limitato ai fondi del QSC, bensì comprendere tutti i flussi di finanziamenti UE ed essere accessibile a tutti.

11.5

Attualmente è previsto che il Parlamento europeo e il Consiglio possano chiedere alla Commissione di presentare una proposta di revisione del QSC in caso di profonde modifiche alla strategia Europa 2020. A nostro avviso, questa impostazione è troppo restrittiva. Il CESE è del parere che dovrebbe essere possibile adeguare il QSC al mutamento delle circostanze, specialmente se si verificano cambiamenti significativi nelle condizioni socioeconomiche che giustifichino una risposta su scala UE.

11.6

Un'analoga flessibilità dovrebbe essere concessa agli Stati membri, che dovrebbero poter adeguare i loro programmi nazionali a tutta una serie di circostanze, e non soltanto agli obiettivi tematici della politica.

11.7

Il CESE invita la Commissione a prevedere una revisione periodica obbligatoria del QSC che consenta di apportare cambiamenti significativi.

12.   L'approccio basato sul contratto di partenariato

12.1

Il principio di partenariato enunciato all'articolo 5 del RDC è un principio essenziale che contribuirà a migliorare l'efficacia della politica di coesione dell'UE e in quanto tale merita un forte sostegno da parte sia del Consiglio che del Parlamento.

12.2

La consultazione dei soggetti interessati nell'elaborazione dei contratti di partenariato sarà fondamentale affinché gli obiettivi tematici si traducano in azioni e obiettivi concreti per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

12.3

Tali contratti dovrebbero applicare gli elementi definiti nel QSC ai rispettivi contesti nazionali e fissare impegni definitivi per la realizzazione delle priorità previste nelle disposizioni relative ai fondi del QSC. Per poter applicare concretamente il principio di partenariato, è necessario adottare un approccio «dal basso» nel processo decisionale, tenendo debitamente conto dei punti di vista della società civile prima che i contratti siano firmati dalla Commissione e dagli Stati membri.

12.4

La Commissione ha proposto un codice di condotta per l'elaborazione dei contratti di partenariato: si tratta di un documento valido che fornisce indicazioni utili agli Stati membri per il coinvolgimento della società civile. Il CESE non capisce perché il Consiglio abbia respinto questo codice di condotta e lo invita a ripristinarlo.

12.5

Se spetta agli Stati membri adeguare i loro processi per il coinvolgimento della società civile, è invece dovere della Commissione assicurare che tutti gli attori interessati siano coinvolti in modo attivo e significativo. Il CESE è tuttavia dell'avviso che attualmente la Commissione non disponga degli strumenti e dei meccanismi di monitoraggio necessari per farlo. L'incapacità, da parte degli Stati membri, di coinvolgere la società civile in modo significativo dovrebbe portare alla «non conclusione» del contratto di partenariato. Inoltre, il concetto di partenariato dovrebbe essere esteso oltre la fase della programmazione e applicato anche nelle fasi dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione.

12.6

Il CESE sottolinea la necessità di fornire alla società civile un'informazione completa sul «nuovo approccio» adottato dalla Commissione per i fondi del QSC e i contratti di partenariato. Il processo e le modalità di coinvolgimento della società civile in tutte le fasi di elaborazione e attuazione del contratto di partenariato devono essere spiegati tramite un processo di comunicazione chiara ed efficace in modo da garantire una partecipazione effettiva della società civile al processo di partenariato.

12.7

I contratti di partenariato per la strategia Europa 2020 non dovrebbero essere incentrati sulle raccomandazioni specifiche per paese. Dovrebbero invece essere basati su diversi elementi, come i programmi nazionali di riforma, che sono concepiti in base alla situazione specifica dei singoli Stati membri, mentre le raccomandazioni specifiche non necessariamente lo sono. Dovrebbero inoltre essere incentrati sulle strategie nazionali per la riduzione della povertà, la parità tra i sessi, la disabilità e lo sviluppo sostenibile.

13.   L'aspetto territoriale del QSC

13.1

Il QSC deve riconoscere espressamente le specificità territoriali - principalmente collegate alle dimensioni e al profilo delle strutture economiche, sociali e territoriali – che incidono sull'attuazione dei fondi del QSC. Si tratta di un aspetto importante del QSC in quanto grazie ad esso gli Stati membri potranno assicurare che il partenariato sia concepito per soddisfare le loro esigenze specifiche di sviluppo e quindi per i loro territori.

13.2

Per garantire l'impegno nei confronti della strategia Europa 2020, è necessaria una maggiore flessibilità, che consenta agli Stati membri e alle regioni di rispondere nel modo più efficace ed efficiente agli obiettivi comuni che vengono definiti, rispettando al tempo stesso la diversità e le specificità territoriali, economiche e sociali.

13.3

Il QSC dovrebbe quindi fornire ulteriori indicazioni su come affrontare le sfide e le specifiche esigenze territoriali nel contratto di partenariato. Ciò vale in particolare per i territori di cui all'articolo 174 del TFUE.

13.4

Il CESE raccomanda di tenere in maggior conto le disparità territoriali nel criterio di assegnazione utilizzato per i fondi del QSC.

Bruxelles, 12 dicembre 2012

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Staffan NILSSON


(1)  La società civile organizzata è quella parte della società civile che trova espressione in organizzazioni che sono esse stesse componenti fondamentali della società. In altri termini, la società civile organizzata comprende tutte le organizzazioni non statali create su iniziativa privata e i loro membri, che sono attivamente impegnati nella definizione della politica pubblica in base alle loro preoccupazioni e in virtù delle loro specifiche conoscenze, abilità e campo d'azione. Secondo questa definizione rientra nella società civile organizzata una vasta gamma di organizzazioni: federazioni dei datori di lavoro, sindacati, associazioni create per promuovere questioni di interesse generale nonché le cosiddette organizzazioni non governative (ONG).

(2)  Il primo e il secondo tema sono ripresi dal parere del CESE Fondi strutturali - disposizioni generali, GU C 191 del 29.6.2012, pag. 30.

(3)  GU C 191 del 29.6.2012, pag. 44.

(4)  GU C 191 del 29.6.2012, pag. 38.

(5)  Ad esempio, la creazione di zone industriali.

(6)  Si veda ad es. il parere del CESE sul Fondo europeo di sviluppo regionale, GU C 191 del 29.6.2012, pag. 44.

(7)  GU C 143 del 22.5.2012, pag. 82.

(8)  COM(2011) 627 final del 19 ottobre 2011.

(9)  GU C 191 del 29.6.2012, pag. 116.

(10)  COM(2011) 804 final - 2011/0380 (COD).

(11)  Secondo l'Unione europea dell'artigianato e delle piccole e medie imprese (UEAPME), soltanto il 2-3 % delle PMI beneficia dei finanziamenti UE, che rappresentano soltanto l'1-2 % del totale dei finanziamenti a disposizione delle PMI.