29.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 191/49


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea

COM(2011) 611 definitivo — 2011/0273 (COD)

2012/C 191/09

Relatore: PÁLENÍK

Il Parlamento europeo, in data 25 ottobre 2011, e il Consiglio, in data 27 ottobre 2011, hanno deciso, conformemente al disposto degli articoli 178 e 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea

COM(2011) 611 final — 2011/0273 (COD).

La sezione specializzata Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 3 aprile 2012.

Alla sua 480a sessione plenaria, dei giorni 25 e 26 aprile 2012 (seduta del 25 aprile), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 162 voti favorevoli, 5 voti contrari e 14 astensioni.

1.   Sintesi delle conclusioni e delle raccomandazioni del CESE

1.1   Il 29 giugno 2011 la Commissione europea ha adottato una proposta per il prossimo quadro finanziario pluriennale 2014-2020: un bilancio per realizzare la strategia Europa 2020. Nella proposta la Commissione ha stabilito che la politica di coesione sarebbe rimasta un elemento essenziale del futuro pacchetto finanziario e avrebbe contribuito alla realizzazione della strategia Europa 2020.

1.2   La cooperazione territoriale europea è uno degli obiettivi della politica di coesione e fornisce un quadro per realizzare azioni comuni e scambi politici fra attori di diversi Stati membri a livello nazionale, regionale e locale.

1.3   La Commissione presenta diversi esempi di valore aggiunto e di investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, i quali non sarebbero stati realizzati senza il sostegno del bilancio dell'UE. Tuttavia, i risultati della valutazione mostrano anche una certa dispersione e un'insufficiente definizione delle priorità. In un momento di scarsità di finanziamenti pubblici negli Stati membri, gli investimenti per la crescita rivestono un'importanza anche maggiore.

1.4   La cooperazione territoriale europea (CTE) presenta un valore particolare in ragione delle sue caratteristiche e funzioni specifiche nel quadro della politica di coesione, e contribuisce alla cooperazione a livello transfrontaliero, transnazionale e interregionale.

1.5   La ripartizione proposta delle risorse finanziarie fra le varie componenti della CTE, ossia la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, crea una sufficiente capacità finanziaria per ognuna di esse.

1.6   Il CESE sostiene inoltre la tendenza a definire delle priorità tematiche di intervento ed investimento per ciascuna componente della cooperazione, pur sottolineando l'importanza di tenere conto delle specificità e delle esigenze dei singoli Stati e regioni.

1.7   Il CESE accoglie con favore e sostiene il tentativo di semplificare le norme a tutti i livelli coinvolti: beneficiari, autorità di programma, Stati membri e paesi terzi partecipanti, nonché la Commissione.

1.8   Il CESE approva in particolare l'unificazione delle autorità di gestione e di certificazione, la semplificazione delle dichiarazioni dei costi, gli obblighi di rendicontazione per via elettronica e la preparazione di relazioni annuali soltanto per il 2017 e il 2019.

1.9   Anche la definizione di indicatori comuni (elencati nell'allegato al regolamento) per la valutazione dei risultati concreti dei singoli programmi rappresenta un elemento importante al fine di valutare meglio i risultati e l'efficacia di specifici interventi strutturali.

1.10   Il CESE sostiene il coinvolgimento diretto della società civile nell'intero ciclo del programma (programmazione, attuazione, monitoraggio e valutazione) in base al principio di partenariato equo.

1.11   La partecipazione degli attori della società civile è importante anche per quanto riguarda i progetti più piccoli, che sono in grado di accrescere il valore aggiunto degli interventi soprattutto nell'ambito della cooperazione transfrontaliera.

1.12   L'assistenza tecnica dovrebbe essere utilizzata innanzitutto per aumentare la capacità di assorbimento di tutti i soggetti della cooperazione territoriale europea, in modo da consolidare le capacità amministrative senza imporre oneri supplementari.

2.   Elementi principali e contesto del parere

2.1   Il quadro giuridico per l'attuazione della politica di coesione è costituito dall'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

2.2   Ai sensi dell'articolo 175 del TFUE, gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi dell'articolo 174. L'elaborazione e l'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, nonché il completamento del mercato interno, tengono conto degli obiettivi dell'articolo 174 e concorrono alla loro realizzazione.

2.3   Gli obiettivi del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione sono definiti agli articoli 162, 176 e 177 del TFUE.

2.4   L'articolo 174 del TFUE stabilisce che un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

2.5   L'articolo 349 del TFUE prevede l'adozione di misure specifiche per tenere conto della situazione socioeconomica delle regioni ultraperiferiche, aggravata da talune caratteristiche specifiche che recano grave danno al loro sviluppo.

2.6   Il 29 giugno 2011 la Commissione ha adottato una proposta per il prossimo quadro finanziario pluriennale 2014-2020: un bilancio per realizzare la strategia Europa 2020. Nella proposta la Commissione ha stabilito che la politica di coesione sarebbe rimasta un elemento essenziale del futuro pacchetto finanziario e ha sottolineato il ruolo centrale di tale politica nella realizzazione della strategia Europa 2020.

2.7   La proposta si inserisce nel nuovo pacchetto di regolamenti (1) relativi alla politica di coesione per il periodo 2014-2020. La cooperazione territoriale europea è uno degli obiettivi della politica di coesione e fornisce un quadro per realizzare azioni comuni e scambi politici fra attori di diversi Stati membri a livello nazionale, regionale e locale.

2.8   La Commissione, nella sua valutazione della precedente spesa, ha individuato molti esempi di valore aggiunto e di investimenti a favore della crescita e dell'occupazione che non sarebbero stati realizzati senza il sostegno del bilancio dell'UE. Tuttavia, i risultati mostrano anche una certa dispersione e mancanza di priorità. In un momento in cui i fondi pubblici sono scarsi e gli investimenti a favore della crescita più che mai necessari, la Commissione ha deciso di proporre delle modifiche importanti alla politica di coesione.

2.9   Alla cooperazione territoriale europea viene attribuito un valore particolare in quanto:

per la maggior parte dei problemi transfrontalieri è possibile trovare una soluzione efficace con la cooperazione di tutte le regioni coinvolte, al fine di evitare costi sproporzionati per taluni e fenomeni di parassitismo da parte di altri (ad es. in materia di inquinamento ambientale transfrontaliero);

la cooperazione può fornire un meccanismo efficace per condividere le buone prassi e imparare a diffondere le conoscenze (ad es. migliorando la concorrenza);

grazie al ricorso alle economie di scala e al raggiungimento di una massa critica, la cooperazione può consentire di trovare una soluzione più efficace a un problema specifico (creazione di cluster per promuovere ricerca e innovazione);

la governance può migliorare grazie al coordinamento delle politiche di settore, delle azioni e degli investimenti su scala transfrontaliera e transnazionale;

le relazioni di vicinato con i paesi confinanti dell'UE tramite i programmi di cooperazione attuati alle frontiere esterne possono contribuire alla sicurezza e alla stabilità, e anche a instaurare relazioni reciprocamente proficue;

in alcuni contesti, come i bacini marittimi e le regioni costiere, la cooperazione e gli interventi transnazionali sono indispensabili per sostenere la crescita, l'occupazione e una gestione eco sistemica;

la cooperazione crea le condizioni per realizzare strategie di sviluppo macroregionali.

3.   Osservazioni generali

3.1   Il CESE appoggia l'intento della Commissione di presentare in modo più chiaro, nel quadro di un regolamento specifico sulla cooperazione territoriale europea, le specificità della CTE agevolando così la sua attuazione e la definizione del campo di applicazione del FESR riguardo all'obiettivo della cooperazione territoriale europea (2).

3.2   La chiara ripartizione delle risorse finanziarie fra le varie componenti della CTE, ossia la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, crea una sufficiente capacità finanziaria per ognuna di esse. Da tale suddivisione si evince che l'accento principale viene posto sulla cooperazione transfrontaliera (il 73,24 % per la cooperazione transfrontaliera, il 20,78 % per la cooperazione transnazionale e il 5,98 % per la cooperazione interregionale). Anche la dotazione finanziaria per le regioni ultraperiferiche appare adeguata.

3.3   Per quanto concerne le regioni ultraperiferiche, sarebbe opportuno definire in modo più esplicito i loro vicini e quindi possibili partner (ad esempio nel caso dei dipartimenti francesi d'oltremare).

3.4   Il CESE sostiene inoltre la tendenza a definire delle priorità tematiche di intervento ed investimento per ciascuna componente della cooperazione (3). Anche in questo campo, tuttavia, è importante garantire la flessibilità, e bisogna tenere conto delle esigenze dei singoli Stati nel rispetto del principio di sussidiarietà.

3.5   Anche l'accento posto sulle specifiche priorità all'interno degli ambiti tematici e la loro scelta in base alle esigenze dei singoli programmi (progetti) di CTE potrebbero contribuire all'obiettivo di accrescere il valore aggiunto di tale cooperazione.

3.6   Il CESE accoglie con favore e sostiene il tentativo di semplificare le norme a tutti i livelli coinvolti: beneficiari, autorità di programma, Stati membri e paesi terzi partecipanti, nonché la Commissione. La semplificazione delle procedure amministrative può accrescere notevolmente il valore aggiunto della politica di coesione nel quadro della CTE (4).

3.7   La semplificazione delle norme, tuttavia, deve essere attuata in modo coerente anche a livello nazionale e regionale, in modo da evitare oneri amministrativi eccessivi. Il CESE invita la Commissione europea a monitorare e a ridurre attivamente, nei limiti dei suoi poteri e competenze, la creazione di oneri amministrativi eccessivi a livello nazionale e regionale.

3.8   Per quanto riguarda il monitoraggio e la valutazione, è importante creare un quadro comune per preparare le relazioni annuali del 2017 e del 2019 e fare sì che esse vertano sui risultati definiti all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento recante disposizioni specifiche per il sostegno all'obiettivo della cooperazione territoriale europea da parte del Fondo europeo di sviluppo regionale.

3.9   Anche la definizione di indicatori comuni (elencati nell'allegato al regolamento) per la valutazione dei risultati concreti dei singoli programmi finanziati nel quadro dell'obiettivo della CTE rappresenta un elemento importante al fine di valutare meglio i risultati e l'efficacia di specifici interventi strutturali.

4.   Osservazioni specifiche

4.1   Il CESE accoglie con favore i tentativi della Commissione di semplificare le norme. In particolare approva l'unificazione delle autorità di gestione e di certificazione, la semplificazione delle dichiarazioni dei costi, la rendicontazione per via elettronica e la preparazione di relazioni annuali soltanto per il 2017 e il 2019.

4.2   Dall'esperienza acquisita nel quadro della cooperazione territoriale negli Stati membri si evince l'importanza di una maggiore partecipazione della società civile, soprattutto per garantire che le risorse finanziarie destinate agli interventi in questo campo siano indirizzate su progetti della società civile.

4.3   Il CESE sostiene il coinvolgimento diretto della società civile, sulla base del principio di partenariato equo, all'intero ciclo del programma:

analisi e pianificazione strategica,

attuazione dei progetti,

sorveglianza e valutazione.

4.4   A questo proposito sarebbe opportuno considerare la possibilità di fissare una quota di risorse da destinare a progetti rivolti ad enti territoriali (ad es. progetti per le esigenze dei governi regionali) e a progetti rivolti a singoli attori della società civile. In taluni settori gli enti territoriali dovrebbero invitare la società civile organizzata a partecipare ai partenariati basati sui progetti sin dalla fase di preparazione.

4.5   Nel quadro del principio di partenariato (5) è importante concentrarsi sul sostegno a progetti concreti di attori della società civile (ad esempio microprogetti), che hanno la potenzialità di accrescere il valore aggiunto degli interventi nell'ambito della cooperazione territoriale (soprattutto transfrontaliera), includendo così nella cooperazione anche i soggetti minori della società civile.

4.6   Il CESE sottolinea la necessità di assicurare una migliore informazione e diffusione di tali strumenti e regolamenti nei diversi Stati membri. Allo stesso modo è importante fornire esempi di buone pratiche tratti da progetti già realizzati.

4.7   È altresì importante considerare la partecipazione e il ruolo dei soggetti privati non profit come partner guida nei progetti.

4.8   L'assistenza tecnica nel quadro della cooperazione territoriale europea dovrebbe essere utilizzata per aumentare la capacità di assorbimento dei potenziali destinatari finali del sostegno e per consolidare le capacità amministrative delle autorità di gestione, concentrandosi in particolare sull'eliminazione degli oneri amministrativi eccessivi.

Bruxelles, 25 aprile 2012

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Staffan NILSSON


(1)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea e Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (COM(2011) 615 final), che rappresentano il principale quadro legislativo e la base di discussione in merito alla futura politica di coesione per il periodo 2014-2020.

(2)  Cfr. anche il parere del CESE sul tema Gruppo europeo di cooperazione territoriale – Modifiche (Cfr. pagina 53della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  Il principio della concentrazione tematica è stato sostenuto dal CESE nel parere in merito alla Quinta relazione sulla coesione (GU C 248 del 25.8.2011, pag. 68), punti 2.2.5 e 6.14. Il CESE, inoltre, sottolinea da tempo la necessità di semplificare le procedure amministrative e contabili, ad es. nel parere sul tema Partenariati efficaci nella politica di coesione (GU C 44 dell'11.2.2011, pag. 1) oltre che nel sopracitato parere in merito alla Quinta relazione sulla coesione.

(4)  La semplificazione delle norme della politica di coesione è stata oggetto di diversi pareri del CESE: cfr. GU C 248 del 25.8.2011, pag. 68 e GU C 44 dell'11.2.2011, pag. 1.

(5)  Tale principio è stato sostenuto nei pareri CESE: GU C 248 del 25.8.2011, pag. 68 e GU C 44 dell'11.2.2011, pag. 1, nonché nelle dichiarazioni pubbliche di rappresentanti del CESE a Gödöllö nel giugno 2011 e a Danzica nell'ottobre 2011.