Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia /* COM/2011/0940 definitivo - 2011/0467 (NLE) */
RELAZIONE (1)
Il 2 marzo 2011 il Consiglio ha adottato il
regolamento (UE) n. 204/2011 che impone misure restrittive in considerazione
della situazione in Libia per attuare la risoluzione 1970 (2011) del Consiglio
di sicurezza dell'ONU. Conformemente alla risoluzione 1973 (2011) del Consiglio
di sicurezza dell'ONU del 17 marzo 2011, le attività della Banca centrale della
Libia e della Libyan Arab Foreign Bank sono state congelate a norma del
regolamento (UE) n. 233/2011. (2)
Il 15 settembre 2011 il Consiglio di sicurezza
dell'ONU ha adottato la risoluzione 2009 (2011) per favorire la ripresa della
Libia dopo il recente conflitto e cominciare ad abolire alcune delle sanzioni
imposte ai sensi dell'UNSCR 1970 e delle risoluzioni successive. L'UNSCR 2009
dispone lo sblocco trasparente e responsabile di determinati fondi congelati
per favorire la ripresa dell'attività economica. (3)
Il 16 dicembre 2011 il Consiglio di sicurezza
dell'ONU ha deciso di revocare le misure restrittive nei confronti della Banca
centrale della Libia e della Libyan Arab Foreign Bank istituite con la
risoluzione 1973(2011) del 17 marzo 2011. Il Consiglio sta preparando una
decisione PESC per attuare questa decisione dell'ONU. (4)
Queste misure rientrano nell'ambito del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, in particolare al fine di
garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti
gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello
dell'Unione. (5)
L'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari
esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea propongono pertanto
di porre fine alle misure restrittive corrispondenti di cui al regolamento (UE)
n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione
in Libia. 2011/0467 (NLE) Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n.
204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in
Libia IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, vista la decisione 2011/…/PESC del Consiglio,
del … 2011, che modifica la decisione 2011/137/PESC del Consiglio concernente
misure restrittive in considerazione della situazione in Libia[1], vista la proposta congiunta dell'Alto
rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e
della Commissione europea, considerando quanto segue: (1)
Il 2 marzo 2011, a seguito della decisione 2011/137/PESC
del Consiglio, il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 204/2011
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia[2].
Il regolamento (UE) n. 204/2011 dispone in particolare il congelamento dei
fondi e delle risorse economiche della Banca centrale della Libia e della
Libyan Arab Foreign Bank. (2)
Alla luce dell'UNSCR 2009 (2011) e a seguito della
decisione 2011/178/PESC, il regolamento (UE) n. 965/2011 dispone in particolare
adeguamenti al congelamento delle attività di determinate entità libiche per
sostenere la ripresa economica del paese. (3)
Con la decisione del 16 dicembre il Consiglio di
sicurezza dell'ONU ha posto fine alle misure riguardanti la Banca centrale
della Libia e la Libyan Arab Foreign Bank. In linea con la decisione
2011/…/PESC occorre pertanto modificare la disposizione pertinente del
regolamento (UE) n. 204/2011. (4)
Queste misure rientrano nell'ambito del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, in particolare al fine di
garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti
gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello
dell'Unione. (5)
Il presente regolamento deve entrare in vigore
immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (UE) n. 204/2011 è così
modificato: all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito da
quanto segue: “4. Tutti i fondi e le risorse economiche che
il 16 settembre 2011 appartenevano a o erano posseduti, detenuti o controllati
da: (a)
Libyan Investment Authority e (b)
Libyan Africa Investment Portfolio e che in tale data si trovavano al di fuori della
Libia rimangono congelati." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L … del …2011, pag. … [2] GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1.