52011PC0896

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sugli appalti pubblici /* COM/2011/0896 definitivo - 2011/0438 (COD) */


RELAZIONE

1. Contesto della proposta

· Motivazione e obiettivi della proposta

La strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva [COM(2010) 2020] è basata su tre priorità interconnesse che si rafforzano a vicenda: sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione, promuovere un'economia efficiente e competitiva sotto il profilo delle risorse, a basse emissioni di carbonio nonché incoraggiare un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale.

Gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020, in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione dei suoi obiettivi con il miglioramento del clima imprenditoriale e del contesto per l'innovazione delle imprese e promuovendo un più ampio ricorso agli appalti pubblici "verdi", favorendo la transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di carbonio. La strategia Europa 2020 sottolinea inoltre che la politica in materia di appalti pubblici deve garantire l'uso più efficiente dei fondi pubblici e che i mercati degli appalti pubblici vanno mantenuti aperti a livello UE.

Per affrontare queste sfide è necessario rivedere e ammodernare la normativa in vigore in materia di appalti pubblici per renderla più idonea alla costante evoluzione del contesto politico, sociale ed economico.

Nella comunicazione del 13 aprile 2011 sull'"Atto per il mercato unico: dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia", la Commissione ha elencato - tra le dodici azioni chiave prioritarie che le istituzioni dell'UE devono adottare entro la fine del 2012 - la messa in opera di un quadro normativo rivisto e ammodernato in materia di appalti pubblici, al fine di rendere più flessibile la procedura di aggiudicazione dei contratti e che consenta un miglior uso dei contratti d'appalto pubblici a sostegno di altre politiche.

Gli obiettivi principali della proposta sono due:

· Accrescere l'efficienza della spesa per garantire i migliori risultati possibili, in termini di rapporto qualità/prezzo, in materia di appalti. Ciò comporta, in particolare, una semplificazione e una maggior flessibilità dell'attuale normativa in materia di appalti pubblici. Procedure semplificate ed efficienti andranno a vantaggio di tutti gli operatori economici e favoriranno la partecipazione delle PMI e degli offerenti transfrontalieri.

· Far sì che i committenti facciano un miglior uso degli appalti pubblici a sostegno di obiettivi sociali comuni quali la tutela dell'ambiente, una maggiore efficienza energetica e sotto il profilo delle risorse, la lotta contro i cambiamenti climatici, la promozione dell'innovazione e dell'inclusione sociale e infine la garanzia delle migliori condizioni possibili per la fornitura di servizi pubblici di elevata qualità.

· Contesto generale

Gli appalti pubblici svolgono una funzione importante nell'andamento economico complessivo dell'Unione europea. In Europa gli acquirenti pubblici spendono circa il 18% del PIL dell'UE per beni, lavori e servizi. Dato il volume degli acquisti, gli appalti pubblici possono essere utilizzati come una potente leva per realizzare un mercato unico che promuova una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

L'attuale emanazione di direttive sugli appalti pubblici, ossia le direttive 2004/17/CE[1] e 2004/18/CE[2], rappresenta l'ultima fase di una lunga evoluzione iniziata nel 1971 con l'approvazione della direttiva 71/305/CEE. Garantendo procedure trasparenti e non discriminatorie queste direttive mirano soprattutto ad assicurare che gli operatori economici provenienti da tutto il mercato unico possano beneficiare appieno delle libertà fondamentali nel campo degli appalti pubblici.

Una valutazione economica complessiva ha evidenziato che le direttive sugli appalti pubblici hanno realizzato i loro obiettivi in misura considerevole. Esse hanno dato luogo a una maggiore trasparenza e a livelli più elevati di concorrenza, realizzando contemporaneamente risparmi quantificabili tramite prezzi più bassi.

Tuttavia, le parti interessate hanno espresso l'esigenza di una revisione delle direttive sugli appalti pubblici per semplificarne le norme, migliorarne l'efficienza e l'efficacia e renderle più idonee ad affrontare un contesto politico, sociale ed economico in continua evoluzione. Procedure semplificate e più efficienti miglioreranno la flessibilità per le amministrazioni aggiudicatrici, andranno a vantaggio di tutti gli operatori economici e favoriranno la partecipazione delle PMI e degli offerenti transfrontalieri. Inoltre, norme in materia di appalti pubblici migliorate permetteranno alle amministrazioni aggiudicatrici di fare un uso migliore degli appalti pubblici a sostegno di obiettivi comuni della società, come la tutela dell'ambiente, una maggiore efficienza delle risorse e l'efficienza energetica e la lotta contro il cambiamento climatico, la promozione dell'innovazione e dell'inclusione sociale, nonché la garanzia di migliori condizioni possibili per la fornitura di servizi sociali di qualità. Questi orientamenti sono stati confermati dai risultati di un processo di consultazione delle parti interessate realizzato dalla Commissione nella primavera del 2011, in cui la grande maggioranza degli interpellati ha sostenuto la proposta di riesame delle direttive sugli appalti pubblici al fine di renderle più adeguate alle nuove sfide che sia i committenti pubblici che gli operatori economici si trovano ad affrontare.

· Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Insieme con la proposta di nuova direttiva sui servizi pubblici, la proposta sostituirà le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che rappresentano gli elementi fondamentali del quadro legislativo in materia di appalti pubblici dell'Unione europea.

La direttiva dovrà essere integrata dai seguenti ulteriori elementi del quadro legislativo:

· La direttiva 2009/81/CE[3] che stabilisce norme specifiche relative agli appalti nei settori sensibili della difesa e della sicurezza.

· La direttiva 89/665/CEE[4] che stabilisce norme comuni a livello nazionale relative alle procedure di ricorso per garantire che in tutti gli Stati membri siano previsti mezzi di ricorso rapidi ed efficaci nei casi in cui gli offerenti ritengano che gli appalti siano stati aggiudicati ingiustamente.

· Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Questa iniziativa attua la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva [COM (2010) 2020] e le iniziative faro di Europa 2020: un'agenda digitale per l'Europa [COM (2010) 245], l'Unione dell'innovazione [COM (2010) 546], una politica industriale integrata per l'era della globalizzazione [COM (2010) 614], energia 2020 [COM (2010) 639] e un'Europa efficiente in termini di risorse [COM (2011) 21]. Essa attua parimenti l'atto per il mercato unico [COM (2011) 206], in particolare la sua dodicesima azione chiave: "Revisione e ammodernamento del quadro normativo degli appalti pubblici". Si tratta di una iniziativa strategica all'interno del programma di lavoro della Commissione per il 2011.

2. Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto

· Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Il 27 gennaio 2011 la Commissione ha pubblicato un Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici —Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti[5] avviando un'ampia consultazione pubblica sulle opzioni per le modifiche normative per agevolare e rendere più flessibile l'aggiudicazione degli appalti e rendere possibile una miglior utilizzazione degli appalti pubblici a sostegno di altre politiche. L'obiettivo del Libro verde era di identificare una serie di settori essenziali per la riforma e raccogliere le opinioni delle parti interessate riguardo ad opzioni concrete per modifiche normative. Fra le questioni contemplate vi erano l'esigenza di semplificare e rendere più flessibili le procedure, l'uso strategico degli appalti pubblici per promuovere altri obiettivi politici, il miglioramento dell'accesso delle PMI agli appalti pubblici e la lotta ai favoritismi, alla corruzione e ai conflitti d'interesse.

La consultazione pubblica si è conclusa il 18 aprile 2011 ed è stata caratterizzata da un elevato livello di partecipazione: sono state ricevute in tutto 623 risposte, provenienti da diversi gruppi di soggetti interessati, comprese le autorità degli Stati membri, acquirenti pubblici locali e regionali e le loro associazioni di settore, imprese, associazioni industriali, personalità del mondo accademico, organizzazioni della società civile (compresi i sindacati) e singoli cittadini. La maggior parte delle risposte provenivano da Regno Unito, Germania, Francia e, in misura minore, Belgio, Italia, Paesi Bassi, Austria, Svezia, Spagna e Danimarca.

I risultati della consultazione sono stati riassunti in un documento di sintesi[6] e presentati e discussi in una conferenza pubblica il 30 giugno 2011[7].

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

La grande maggioranza delle parti interessate ha apprezzato l'iniziativa della Commissione europea di rivedere l'attuale politica degli appalti pubblici. Tra i vari argomenti discussi nel Libro verde le parti interessate hanno sottolineato in particolare il bisogno di semplificare le procedure e renderle più flessibili. Ad esempio, una maggioranza netta dei gruppi di parti interessate ha sostenuto l'idea di permettere un uso più frequente della procedura negoziata. Inoltre, vi era un notevole sostegno per misure che permettono di ridurre gli oneri amministrativi connessi alla scelta dell'offerente.

I partecipanti hanno espresso opinioni diverse riguardo l'uso strategico degli appalti pubblici per realizzare gli obiettivi a valenza sociale della strategia Europa 2020. Molte parti interessate, in particolare le imprese, hanno espresso una generale riluttanza all'idea di utilizzare gli appalti pubblici a sostegno di altri obiettivi politici. Altre, in particolare le organizzazioni della società civile, si sono espresse chiaramente a favore di tale uso strategico e hanno raccomandato l'introduzione di cambiamenti di ampia portata ai principi stessi della politica dell'Unione europea in materia di appalti pubblici.

· Ricorso al parere di esperti

Oltre alla consultazione legata al Libro verde, nel 2010/2011 la Commissione europea ha svolto una valutazione globale dell'impatto e dell'efficacia della normativa UE sugli appalti pubblici sulla base di un'ampia massa di dati e di una nuova ricerca indipendente. Gli studi hanno valutato in modo particolare il costo e l'efficacia delle procedure di appalto, le questioni relative agli appalti transfrontalieri, l'accesso delle PMI ai mercati degli appalti e l'uso strategico degli appalti in Europa.

Dai risultati della valutazione è emerso chiaramente che le direttive sugli appalti pubblici 2004/17/CE e 2004/18/CE hanno contribuito a instaurare una cultura della trasparenza e delle gare d'appalto imperniata sui risultati, garantendo risparmi e miglioramenti nella qualità dei risultati in materia di aggiudicazione degli appalti che superano di gran lunga i costi, per gli acquirenti pubblici e fornitori, nello svolgimento di tali procedure. La valutazione ha inoltre constatato che le differenze di attuazione e applicazione delle direttive hanno portato a risultati differenti in Stati membri diversi. Il tempo necessario a completare le procedure e i costi per gli acquirenti pubblici variano di gran lunga da uno Stato membro all'altro.

· Valutazione dell'impatto

La valutazione dell'impatto e la sua sintesi offrono una panoramica delle varie opzioni per ciascuno dei cinque gruppi di problemi fondamentali (organizzazione amministrativa, campo d'applicazione, procedure di appalto, appalti strategici e accesso ai mercati degli appalti). Sulla base di un'analisi dei vantaggi e degli svantaggi offerti dalle varie soluzioni, è stato identificato un pacchetto di opzioni preferite che dovrebbero ottimizzare le sinergie tra le diverse soluzioni, consentendo di neutralizzare tramite i risparmi derivanti da una particolare azione i costi correlati derivanti da un'altra (ad esempio: l'eventuale incremento di requisiti procedurali, a seguito del ricorso ad appalti strategici, potrebbe essere parzialmente compensato dai risparmi derivanti da una migliore progettazione delle procedure d'appalto). La presente proposta è stata formulata sulla base di dette opzioni.

Il progetto di relazione sulla valutazione dell'impatto è stato esaminato dal comitato per la valutazione dell'impatto, che ha richiesto modifiche riguardanti in particolare l'identificazione degli elementi specifici del quadro legislativo, la descrizione delle opzioni in discussione, un'analisi costi/benefici più approfondita riguardo alle azioni principali e l'integrazione sistematica delle osservazioni fornite dalle parti interessate sia nella definizione del problema che nel completamento dell'analisi degli impatti. Tali raccomandazioni sono state integrate nella relazione finale. Il parere sulla relazione fornito dal comitato per la valutazione dell'impatto è pubblicato insieme alla presente proposta, alla relazione finale sulla valutazione dell'impatto e al suo riassunto.

3. Elementi giuridici della proposta

· Base giuridica

La proposta si fonda sugli articoli 53, paragrafo 1, 62 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

· Principio di sussidiarietà

Si applica il principio di sussidiarietà in quanto la proposta non rientra in un settore di competenza esclusiva dell'Unione europea.

Gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri per i seguenti motivi.

Il coordinamento delle procedure per gli appalti pubblici al di sopra di determinate soglie si è dimostrato uno strumento importante per la realizzazione del mercato interno in materia di appalti pubblici, garantendo un'effettiva parità di accesso agli appalti pubblici per gli operatori economici in tutto il mercato unico. L'esperienza maturata con le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, nonché con le precedenti emanazioni di direttive sugli appalti pubblici, ha dimostrato che le procedure di appalto su scala europea garantiscono trasparenza e obiettività alle gare, con conseguenti notevoli risparmi e migliori risultati in sede di gara d'appalto, a vantaggio dei gestori dei servizi, dei loro clienti e, in ultima analisi, del contribuente europeo.

Non è possibile ottenere la piena realizzazione di questo obiettivo attraverso l'azione degli Stati membri, in quanto ciò determinerebbe inevitabilmente la fissazione di requisiti di segno divergente o addirittura di regimi procedurali tra loro contrastanti che aumenterebbero la complessità della normativa e creerebbero ostacoli ingiustificati per le attività transfrontaliere.

Pertanto la proposta rispetta il principio di sussidiarietà.

· Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità poiché non va al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato interno attraverso una serie di procedure di appalto coordinate su scala europea. Inoltre, la proposta si basa su un approccio che fornisce agli Stati membri un "ventaglio di strumenti" che consentono loro la massima flessibilità per adeguare le procedure e gli strumenti alla loro situazione specifica.

Rispetto alle attuali direttive sugli appalti pubblici, la presente proposta permetterà di ridurre gli oneri amministrativi connessi allo svolgimento della procedura sia per le amministrazioni aggiudicatrici che per gli operatori economici; se sono previsti nuovi requisiti (per esempio, nel contesto degli appalti strategici), questi saranno compensati dall'eliminazione di restrizioni in altri settori.

· Scelta degli strumenti

Poiché la proposta si fonda sugli articoli 53, paragrafo 1, 62 e 114 del TFUE il ricorso a un regolamento per disposizioni applicabili sia all'acquisto di beni che di prestazioni non sarebbe permesso dal trattato. Di conseguenza, lo strumento proposto è una direttiva.

Nel corso della valutazione dell'impatto sono state scartate le opzioni non legislative per i motivi elencati dettagliatamente nella relazione di valutazione.

4. Incidenza sul bilancio

La proposta non incide sul bilancio.

5. Informazioni supplementari

· Abrogazione di disposizioni vigenti

L'adozione della proposta porterà all'abrogazione della normativa vigente (direttiva 2004/18/CEE).

· Riesame/revisione/clausola di cessazione dell'efficacia

La proposta contiene una clausola di revisione pertinente agli effetti economici delle soglie degli appalti.

· Provvedimenti di recepimento e documenti esplicativi

La proposta riguarda un settore nel quale la normativa dell'Unione svolge una funzione di coordinamento, con un impatto significativo su un'ampia gamma di settori giuridici nazionali. Al di là del coordinamento, molte disposizioni si propongono la piena armonizzazione e la proposta prevede un ampio numero di obblighi normativi. Gli Stati membri integrano la normativa dell'Unione con ulteriori disposizioni nazionali in modo da rendere operativo l'intero sistema.

In tale contesto, la Commissione ha identificato un serie di fattori che rendono necessarie spiegazioni da parte degli Stati membri, ai fini sia di una corretta comprensione dei provvedimenti di recepimento che del funzionamento dell'intero sistema normativo in materia di appalti pubblici a livello nazionale:

– le misure di recepimento ed esecuzione vengono adottate a livelli istituzionali diversi (nazionali/federali, regionali, locali);

– oltre ai diversi strati di regolamentazione, in molti Stati membri vengono elaborate norme che riguardano il particolare settore coinvolto o il tipo di appalto interessato;

– misure amministrative, di natura generale o specifica, si aggiungono e in alcuni casi si sovrappongono al quadro normativo principale.

Solo gli Stati membri possono fornire una spiegazione su come le diverse misure nazionali recepiscono le direttive dell'Unione nel settore degli appalti pubblici e come le stesse misure interagiscono fra loro.

Di conseguenza, la pubblicazione di documenti che riguardano il rapporto tra le varie parti della presente direttiva e le corrispondenti parti delle misure di recepimento nazionale dovrebbe avvenire contemporaneamente alla pubblicazione delle misure di recepimento, facendo ricorso in particolare alle tavole di concordanza che costituiscono uno strumento operativo per l'analisi delle misure nazionali.

· Spazio economico europeo

L'atto proposto riguarda una materia di competenza dello Spazio economico europeo ed è quindi opportuno estenderlo al SEE.

· Illustrazione dettagliata della proposta

1) Semplificazione e maggior flessibilità delle procedure di appalto

La proposta di direttiva prevede una semplificazione e una maggior flessibilità del regime procedurale istituito dalle attuali direttive sugli appalti pubblici. A tal fine, essa contiene le seguenti misure:

Chiarimento del campo di applicazione. La nozione di "procedura d'appalto" che figura anche nel titolo della proposta di direttiva, è stata recentemente introdotta al fine di determinare meglio il campo di applicazione e l'obiettivo della legislazione in materia di appalti nonché agevolare l'applicazione delle soglie. Le definizioni di alcuni concetti fondamentali che determinano il campo di applicazione della direttiva (come organismo di diritto pubblico, appalti pubblici di lavori e di servizi, appalti misti) sono state riviste alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia. Allo stesso tempo, la proposta cerca di mantenere una continuità d'uso per quei termini e concetti che sono stati sviluppati nel corso degli anni attraverso la giurisprudenza della Corte e che sono ben noti agli esperti del settore. In tale contesto, va osservato che alcune variazioni minori delle formulazioni o presentazioni che compaiono nelle precedenti direttive non implicano necessariamente un cambiamento di fondo, ma possono essere dovute a una semplificazione del testo.

Sarà abolita la tradizionale distinzione tra cosiddetti servizi prioritari e non prioritari (servizi di tipo "A" o "B"). I risultati della valutazione indicano che non è più giustificato limitare la piena applicazione della legislazione in materia di appalti a un gruppo limitato di servizi. Tuttavia, è apparso altresì evidente che il normale regime degli appalti non è adeguato ai servizi sociali che necessitano di un insieme di norme specifiche (cfr. qui di seguito).

Ventaglio di strumenti a disposizione. I sistemi degli Stati membri metteranno a disposizione due tipi di procedura di base: la procedura aperta e quella ristretta. Inoltre, essi possono prevedere, subordinata a determinate condizioni, la procedura competitiva con negoziato con pubblicazione, il dialogo competitivo e/o il partenariato per l'innovazione, una nuova forma di procedura per un nuovo tipo di procedura per appalti innovativi (cfr. infra).

Le amministrazioni aggiudicatrici avranno inoltre a disposizione un insieme di sei specifici strumenti e tecniche d'appalto, destinati agli appalti aggregati ed elettronici: accordi quadro, sistemi dinamici di acquisizione, aste elettroniche, cataloghi elettronici, centrali di committenza e appalti comuni. Rispetto alla direttiva vigente, questi strumenti sono stati migliorati e resi più chiari al fine di facilitare la procedura d'appalto elettronica.

Regime più leggero per le amministrazioni aggiudicatrici locali. In linea con l'accordo OMC sugli appalti pubblici, la proposta fornisce un sistema di appalti semplificato che si applica a tutte le amministrazioni aggiudicatrici sotto il livello del l'amministrazione centrale, come le autorità locali e regionali. Tali acquirenti possono utilizzare un avviso di preinformazione come mezzo di indizione di gara. Se si avvalgono di tale facoltà, esse non devono pubblicare un bando di gara separato prima dell'avvio della procedura di appalto. Esse possono inoltre fissare determinati limiti di tempo in modo più flessibile di comune accordo con i partecipanti.

Promozione degli appalti elettronici. L'utilizzo di mezzi elettronici di comunicazione e di trattamento delle operazioni da parte degli acquirenti può generare importanti risparmi e migliorare i risultati degli appalti riducendo contemporaneamente sprechi ed errori. La proposta intende aiutare gli Stati membri a realizzare il passaggio agli appalti elettronici consentendo ai fornitori di partecipare a procedure di appalto on-line in tutto il mercato interno. A tal fine, la proposta di direttiva prevede l'obbligo di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica e l'obbligo di rendere disponibili in forma elettronica i documenti di gara; essa impone il passaggio a una comunicazione integralmente elettronica per tutte le procedure di appalto, con particolare riguardo alla presentazione per via elettronica, nei limiti di un periodo di transizione di due anni. La proposta semplifica e migliora i sistemi dinamici di acquisizione e i cataloghi elettronici, strumenti di aggiudicazione interamente informatizzati, particolarmente consoni ad appalti altamente aggregati gestiti da centrali di committenza. Lo strumento degli appalti elettronici consentirebbe inoltre alle amministrazioni aggiudicatrici di prevenire, individuare e correggere gli errori comunemente imputabili a un'errata comprensione o interpretazione della normativa sugli appalti pubblici.

Modernizzazione delle procedure. La proposta prevede un approccio più flessibile e maggiormente orientato agli utenti per alcune caratteristiche importanti delle procedure di appalto. I termini per la partecipazione e la presentazione delle offerte sono stati abbreviati, consentendo una procedura più rapida e semplice. La distinzione tra criteri di selezione degli offerenti e di aggiudicazione dell'appalto, che è spesso fonte di errori e malintesi, è stata resa più flessibile, consentendo alle amministrazioni aggiudicatrici di decidere in quale ordine esaminare i criteri (se sia cioè più pratico vagliare quelli di aggiudicazione prima di quelli di selezione) e di tener conto, in quanto criterio di aggiudicazione, dell'organizzazione e della qualità del personale incaricato di eseguire il contratto.

I motivi di esclusione dei candidati e degli offerenti sono stati riesaminati e chiariti. Le amministrazioni aggiudicatrici hanno il diritto di escludere gli operatori economici che hanno evidenziato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di contratti precedenti. La proposta prevede anche la possibilità di "autopulitura": le amministrazioni aggiudicatrici possono accettare i candidati o gli offerenti nonostante l'esistenza di un motivo di esclusione se sono adottate misure atte a porre rimedio alle conseguenze di una condotta illecita e prevenire efficacemente ulteriori conseguenze derivanti dal comportamento scorretto.

La modifica dei contratti durante il loro periodo di validità è diventata un'istanza sempre più rilevante e problematica per gli esperti del settore. Una disposizione specifica relativa alla modifica dei contratti riprende le principali soluzioni sviluppate dalla giurisprudenza e fornisce una soluzione pratica per affrontare circostanze impreviste che richiedono l'adattamento di un contratto d'appalto pubblico durante il suo periodo di validità.

2) Uso strategico degli appalti pubblici in risposta alle nuove sfide

La proposta di direttiva si fonda su un approccio attivo che fornisce alle amministrazioni aggiudicatrici gli strumenti necessari per contribuire a raggiungere gli obiettivi cruciali della strategia Europa 2020, attraverso l'utilizzo del loro potere d'acquisto per ottenere merci e servizi che promuovano l'innovazione, rispettino l'ambiente e contrastino il cambiamento climatico, migliorando l'occupazione, la salute pubblica e le condizioni sociali.

Calcolo dei costi del ciclo di vita. La proposta fornisce agli acquirenti la possibilità di basare le loro decisioni di aggiudicazione sui costi del ciclo di vita dei prodotti, servizi o lavori che prevedono di acquistare. Il ciclo di vita comprende tutte le fasi dell'esistenza di prodotti, lavori o forniture di servizi, a partire dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione di risorse fino a giungere allo smaltimento di un prodotto a fine vita, allo smantellamento a fine lavoro nonché alla conclusione di una prestazione. I costi da prendere in considerazione non includono solamente le spese monetarie dirette ma anche i costi ambientali esterni, se possono essere monetizzati e verificati. Una volta definita una metodologia dell'Unione europea per il calcolo dei costi del ciclo di vita, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a utilizzarla.

Processo di produzione. Le amministrazioni aggiudicatrici possono far riferimento a tutti i fattori direttamente collegati al processo di produzione sia nelle specifiche tecniche che nei criteri di aggiudicazione, sempreché si riferiscano ad aspetti di tale processo strettamente legati alla produzione o alla fornitura delle merci o dei servizi acquisiti. D'altro canto, esso esclude requisiti non connessi al processo di produzione dei prodotti, lavori o servizi ai quali si riferisce l'appalto, quale il requisito sulla responsabilità sociale generale delle imprese che copre la globalità dell'attività dell'aggiudicatario.

Etichette. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che lavori, forniture o servizi siano muniti di particolari etichette o marchi di certificazione ambientali, sociali o relativi ad altre caratteristiche, a condizione che riconoscano anche etichette o marchi di certificazione equivalenti. Ciò vale, ad esempio, per le etichette o i marchi di qualità ecologica europei o (multi)nazionali oppure che attestano che un prodotto non ha fatto ricorso all'impiego di lavoro minorile. I sistemi di certificazione in questione devono riguardare caratteristiche legate all'oggetto dell'appalto ed essere concepiti sulla scorta di informazioni scientifiche, a seguito di una procedura aperta e trasparente nonché resi accessibili a tutte le parti interessate.

Sanzionare le violazioni degli obblighi derivanti dal diritto del lavoro, di previdenza sociale e dell'ambiente. Ai sensi della presente proposta di direttiva, un'amministrazione aggiudicatrice può escludere operatori economici dalla procedura se individua violazioni degli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro o di previdenza sociale o dell'ambiente, nonché di disposizioni internazionali di diritto del lavoro. Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici saranno tenute a respingere le offerte in caso accertino che siano anormalmente basse a causa di violazioni della normativa dell'Unione in materia di diritto del lavoro, di previdenza sociale o dell'ambiente.

Servizi sociali. La valutazione dell'impatto e dell'efficacia della normativa UE in materia di appalti pubblici ha evidenziato che i servizi sociali, sanitari e scolastici presentano caratteristiche specifiche che rendono inappropriata l'applicazione delle norme sugli appalti pubblici di servizi a questi settori. Si tratta di servizi generalmente forniti in un particolare contesto, che varia notevolmente da uno Stato membro all'altro, a causa delle diverse tradizioni amministrative, organizzative e culturali. Per la loro stessa natura, i servizi in questo settore ricoprono una dimensione solo limitatamente transfrontaliera. Occorre dunque che gli Stati membri abbiano ampia discrezionalità nell'organizzare la scelta dei fornitori di servizi. La proposta tiene conto di ciò, tramite la messa a disposizione di un regime specifico per i contratti pertinenti a questi servizi, con una soglia più elevata pari a 500 000 EUR, e imponendo l'obbligo di applicare solo i principi fondamentali di trasparenza e di parità di trattamento. Un'analisi quantitativa dei valori di contratti di servizi aggiudicati ad operatori economici dall'estero ha dimostrato che gli appalti inferiori a tale valore non hanno di solito alcun interesse transfrontaliero.

Innovazione. La ricerca e l'innovazione svolgono un ruolo centrale nella strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Gli acquirenti pubblici dovrebbero essere in grado di acquistare prodotti e servizi innovativi che promuovano la crescita futura e migliorino l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici. A tal fine la proposta prevede il cosiddetto partenariato per l'innovazione, una nuova procedura speciale per lo sviluppo e il successivo acquisto di prodotti, lavori e servizi nuovi e innovativi, a condizione che possano essere forniti nel rispetto delle prestazioni e dei costi concordati. Inoltre, la proposta è volta a migliorare e semplificare la procedura di dialogo competitivo e a facilitare gli appalti comuni transfrontalieri, che rappresentano uno strumento importante per promuovere politiche d'acquisto innovative.

3) Migliorare l'accesso al mercato delle PMI e delle imprese in fase di avviamento (start-up)

Le piccole e medie imprese (PMI) rappresentano un potenziale enorme per la creazione di posti di lavoro, la crescita e l'innovazione. Un accesso facile ai mercati degli appalti può aiutarle a mettere a frutto questo potenziale consentendo alle amministrazioni aggiudicatrici di allargare la loro base di fornitori, con conseguenze positive grazie all'aumento della concorrenza per i contratti pubblici. Per favorire l'accesso delle PMI agli appalti pubblici la Commissione europea ha pubblicato nel 2008 il "Codice europeo di buone pratiche per facilitare l'accesso delle PMI agli appalti pubblici"[8]. La presente proposta si basa su tale documento e fornisce misure concrete per eliminare gli ostacoli all'accesso delle PMI al mercato.

Semplificazione degli obblighi di informazione. La semplificazione generale di obblighi di informazione nelle procedure di appalto saranno di notevole beneficio per le PMI. La proposta prevede l'obbligo di accettazione delle autocertificazioni come l'esistenza presunta ai fini della selezione. La produzione effettiva di prove documentali sarà facilitata da un documento standard, il passaporto europeo per gli appalti pubblici, che costituisce uno dei mezzi di prova per l'assenza di motivi di esclusione.

Suddivisione in lotti. Le amministrazioni aggiudicatrici saranno invitate a suddividere gli appalti pubblici in — omogenei o eterogenei — lotti per renderli più accessibili alle PMI. Nel caso in cui non decidano in tal senso, saranno obbligate a fornire una spiegazione specifica.

Limitazione sui requisiti di partecipazione. Per evitare inutili ostacoli alla partecipazione delle PMI, la proposta di direttiva contiene un elenco esauriente di condizioni per la partecipazione alle gare di appalto e afferma esplicitamente che tali condizioni sono limitate "a quelle appropriate per assicurare che un candidato o un offerente ha le… capacità e le… competenze per eseguire l'appalto da aggiudicare". I criteri che sono spesso un serissimo ostacolo all'accesso da parte delle PMI sono esplicitamente limitati a tre volte il valore stimato dell'appalto, salvo in casi debitamente giustificati. Infine, le eventuali condizioni per la partecipazione di gruppi di operatori economici — uno strumento di particolare interesse per le PMI — devono essere giustificate da motivazioni obiettive e proporzionate.

Pagamento diretto dei subappaltatori. Inoltre, gli Stati membri possono prevedere che i subappaltatori richiedano un pagamento diretto da parte dell'amministrazione aggiudicatrice per forniture, lavori e servizi forniti al contraente principale nel quadro del contratto di prestazione. Ciò consente ai subappaltatori, che spesso sono PMI, di proteggersi efficacemente dal rischio di mancato pagamento.

4) Procedure corrette

Gli interessi finanziari in gioco e l'interazione tra il settore pubblico e quello privato fanno degli appalti pubblici un settore in cui è particolarmente elevato il rischio di prassi commerciali scorrette, come conflitti di interessi, favoritismi e corruzione. La proposta rafforza le garanzie esistenti contro tali rischi e prevede ulteriori tutele.

Conflitti di interesse. La proposta contiene una disposizione specifica sul conflitto di interessi, che riguarda situazioni di conflitto - reali, potenziali o percepite - che coinvolgono il personale di un'amministrazione aggiudicatrice in materia di appalti o di prestatori di servizi d'appalto che intervengono nella procedura nonché la dirigenza dell'autorità aggiudicatrice che può influenzare il risultato di una procedura di appalto anche se è formalmente coinvolta nella detta procedura.

Comportamento illecito. La proposta contiene una disposizione specifica riguardante comportamenti illeciti da parte di candidati e offerenti, quali i tentativi di influenzare indebitamente il processo decisionale o di concludere accordi con altri partecipanti onde manipolare i risultati della procedura, che portano all'esclusione dalla procedura stessa. Attività illecite di questo tipo violano principi fondamentali del diritto dell'Unione e possono dar luogo a gravi distorsioni della concorrenza.

Indebiti vantaggi. Le consultazioni di mercato costituiscono uno strumento utile a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici al fine di ottenere informazioni sulla struttura, le capacità, le risorse del mercato e, contemporaneamente, per informare gli operatori di mercato in merito ai progetti e ai requisiti degli acquirenti riguardo agli appalti. Tuttavia, i contatti preliminari con i partecipanti al mercato non devono dar luogo a vantaggi indebiti o distorsioni della concorrenza. La proposta contiene a tal fine una disposizione specifica su misure di tutela contro il rischio di un'indebita preferenza a favore dei partecipanti che abbiano fornito consulenze all'amministrazione aggiudicatrice o abbiano partecipato alla preparazione della procedura.

5) Governance

Organi nazionali di vigilanza. Dalla valutazione è emerso che non tutti gli Stati membri vigilano in modo coerente e sistematico sull'attuazione e il funzionamento delle norme in materia di appalti pubblici. Ciò compromette un'efficiente e uniforme applicazione del diritto dell'Unione europea. La proposta pertanto prevede che gli Stati membri debbano designare un'unica autorità nazionale incaricata del monitoraggio, dell'attuazione e della vigilanza in materia di appalti pubblici. Solo nel caso sia presente un unico organo in grado di espletare i diversi compiti si potrà garantire di avere una visione d'insieme delle principali difficoltà di attuazione e di poter suggerire misure adeguate per rimediare ai problemi strutturali di fondo. Tale organo sarà in grado di fornire un riscontro immediato sul funzionamento della politica e sulle carenze potenziali nella legislazione e nelle prassi nazionali, contribuendo in tal modo a una rapida individuazione delle soluzioni.

Centri di conoscenza. In molti casi, le amministrazioni aggiudicatrici non posseggono al loro interno le competenze necessarie per occuparsi di progetti d'appalto complessi. I risultati delle gare di appalto potrebbero essere sensibilmente migliorati con il ricorso a un sostegno professionale adeguato e indipendente da parte di strutture amministrative, attraverso un ampliamento delle conoscenze e della professionalità dei committenti pubblici e una migliore assistenza alle aziende, soprattutto per le PMI. La proposta impone agli Stati membri di fornire strutture di sostegno che offrano consulenza, orientamenti, formazione e assistenza, sia di tipo legale che pratico, nella preparazione e svolgimento delle procedure di appalto. A livello nazionale sono già presenti strutture e meccanismi di sostegno, sebbene organizzati in modi molto diversi e destinati a diverse aree d'interesse per le amministrazioni e le amministrazioni aggiudicatrici. Gli Stati membri potranno dunque fare ricorso a tali meccanismi, servirsi delle loro competenze e promuovere i servizi messi a disposizione quali strumenti adeguati e aggiornati in grado di fornire un sostegno appropriato sia ad amministrazioni aggiudicatrici che agli operatori economici.

Per rendere più efficace la lotta alla corruzione e ai favoritismi, le amministrazioni aggiudicatrici dovranno inviare il testo dei contratti conclusi all'organo di vigilanza che sarà quindi in grado di esaminarli e rilevare eventuali segnali sospetti, e dovranno consentire l'accesso ai documenti ai soggetti interessati sempreché ciò non pregiudichi interessi legittimi pubblici o privati. Tuttavia, occorre evitare di dar luogo a oneri amministrativi sproporzionati; l'obbligo di trasmissione del testo completo dei contratti conclusi deve quindi limitarsi a contratti il cui valore è relativamente elevato. Le soglie proposte rappresentano un giusto equilibrio tra l'aumento degli oneri amministrativi e una garanzia di maggior trasparenza: la presenza di una soglia che va da 1 000 000 EUR, per le forniture e i servizi, fino a 10 000 000 EUR, significa che tale obbligo si applica al 10‑20% di tutte le procedure d'appalto pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

Non è previsto che i requisiti pertinenti agli organi di vigilanza e ai centri di conoscenza diano origine, globalmente, a un onere finanziario aggiuntivo per gli Stati membri. Se si prevede che insorgano oneri a seguito della riorganizzazione o della messa a punto delle attività dei meccanismi e delle strutture già esistenti, tali costi verranno neutralizzati dalla riduzione delle spese di giudizio (sia per le amministrazioni aggiudicatrici che per le imprese), dei costi relativi ai ritardi di aggiudicazione dei contratti dovuti a una scorretta applicazione delle norme sugli appalti pubblici o a una preparazione lacunosa delle procedure di appalto, nonché dei costi derivanti dalle attuali modalità inefficienti e frammentarie di fornitura delle consulenze destinate alle amministrazioni aggiudicatrici.

Cooperazione amministrativa. La proposta prevede inoltre una cooperazione efficace che consenta agli organi nazionali di vigilanza di scambiare informazioni e buone pratiche nonché di collaborare mediante il sistema d'informazione del mercato interno (IMI).

2011/0438 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sugli appalti pubblici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62 e l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali[9],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[10],

visto il parere del Comitato delle regioni[11],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) L'aggiudicazione degli appalti pubblici da o per conto di autorità degli Stati membri deve rispettare i principi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza. Tuttavia, per gli appalti pubblici con valore superiore a una certa soglia è opportuno elaborare procedure di coordinamento nazionali di aggiudicazione degli appalti in modo da garantire che a tali principi sia dato effetto pratico e che gli appalti pubblici siano aperti alla concorrenza.

(2) Gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020[12], in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva pur garantendo contemporaneamente l'uso più efficiente dei finanziamenti pubblici. A tal fine, l'attuale normativa sugli appalti adottata ai sensi della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali[13] e della direttiva 2004/18/CE, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi[14] deve essere rivista e aggiornata in modo da accrescere l'efficienza della spesa pubblica, facilitando in particolare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e permettendo ai committenti di fare un miglior uso di questi ultimi per sostenere il conseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale. È inoltre necessario chiarire alcuni concetti e nozioni di base onde assicurare una migliore certezza del diritto e incorporare alcuni aspetti della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea pertinenti relativamente a questo ambito.

(3) Sempre più diverse forme di intervento pubblico hanno reso necessario definire più chiaramente il concetto stesso di appalto. La normativa dell'Unione in materia di appalti pubblici non intende coprire tutte le forme di esborsi di denaro pubblico, ma solo quelle rivolte all'acquisizione di lavori, forniture o prestazioni di servizi a titolo oneroso. La nozione di acquisizione deve essere intesa in senso ampio nel senso di ottenere i vantaggi dei lavori, forniture o servizi in questione, senza richiedere necessariamente un trasferimento di proprietà alle amministrazioni aggiudicatrici. Inoltre, il semplice finanziamento di un'attività, che è spesso legata all'obbligo di rimborsare gli importi percepiti qualora essi non siano utilizzati per gli scopi previsti, generalmente non rientra tra le norme in materia di appalti pubblici.

(4) Inoltre è risultato necessario chiarire quale dovrebbe essere inteso come un appalto unico, con la conseguenza che il valore complessivo di tutti i contratti stipulati per il suddetto appalto devono essere presi in considerazione per quanto riguarda le soglie della presente direttiva, e che l'appalto deve essere oggetto di pubblicità nel suo insieme, eventualmente suddiviso in lotti. Il concetto di appalto unico abbraccia tutte le forniture, i lavori e i servizi necessari a svolgere un particolare progetto, ad esempio un progetto d'opera o un insieme di lavori, forniture e/o servizi. L'esistenza di un progetto unico può ad esempio essere indicata dalla presenza di una pianificazione e concezione globale da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, dal fatto che i diversi elementi acquistati soddisfano un'unica funzione economica e tecnica o sono in altro modo logicamente collegati tra loro e dal fatto che vengono realizzati in un periodo di tempo limitato.

(5) Conformemente all'articolo 11 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i requisiti connessi con la tutela dell'ambiente devono essere integrati nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. La presente direttiva chiarisce in che modo le amministrazioni aggiudicatrici possono contribuire alla tutela dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile, garantendo ad esse la possibilità di ottenere per i loro contratti il migliore rapporto qualità/prezzo.

(6) Anche se non comportano necessariamente attività di corruzione, i conflitti di interesse – reali, potenziali o solo percepiti – possono potenzialmente influenzare in modo sostanziale e indebito le decisioni in materia di appalti pubblici con il conseguente effetto di falsare la concorrenza e pregiudicare la parità di trattamento degli offerenti. È pertanto necessario istituire meccanismi efficaci per prevenire, individuare e risolvere i conflitti di interesse.

(7) I comportamenti illeciti da parte dei partecipanti a una procedura d'appalto, quali i tentativi di influenzare indebitamente il processo decisionale o di concludere accordi con altri candidati onde manipolare i risultati di detta procedura, possono dar luogo a violazioni dei principi di base del diritto dell'Unione e a gravi distorsioni della concorrenza. Gli operatori economici sono pertanto tenuti a presentare una dichiarazione sull'onore con la quale si impegnano a non intraprendere tali attività illecite, sotto pena di esclusione nel caso in cui tale dichiarazione risulti falsa.

(8) La decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994)[15] ha approvato in particolare l'accordo sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, di seguito denominato "l'Accordo". Scopo dell'Accordo è stabilire un quadro multilaterale equilibrato di diritti e doveri in materia di appalti pubblici per liberalizzare ed espandere il commercio mondiale. Per i contratti contemplati dall'Accordo, nonché da altri pertinenti accordi internazionali che l'Unione è tenuta a rispettare, le amministrazioni aggiudicatrici soddisfano gli obblighi di cui agli accordi stessi attraverso l'applicazione della presente direttiva agli operatori economici dei paesi terzi firmatari degli stessi.

(9) L'Accordo si applica ai contratti che superano determinate soglie, stabilite nell'Accordo stesso ed espresse in diritti speciali di prelievo. Le soglie stabilite nella presente direttiva devono essere allineate in modo da garantire che corrispondano al controvalore in euro delle soglie indicate nell'Accordo. È altresì opportuno prevedere una revisione periodica delle soglie espresse in euro al fine di adeguarle, attraverso un'operazione meramente matematica, alle eventuali variazioni del valore dell'euro rispetto ai diritti speciali di prelievo.

(10) I risultati della valutazione sull'impatto e l'efficacia della normativa UE in materia di appalti pubblici[16] hanno dimostrato che l'esclusione di taluni servizi dalla piena applicazione della direttiva dev'essere riveduta. Di conseguenza, la piena applicazione della presente direttiva viene estesa a una serie di servizi (quali quelli alberghieri e legali, in quanto entrambi presentano una percentuale particolarmente elevata di scambi transfrontalieri).

(11) Altre categorie di servizi, per la loro stessa natura, continuano a ricoprire una dimensione limitatamente transfrontaliera, segnatamente i cosiddetti servizi alla persona quali taluni servizi sociali, sanitari e scolastici. I servizi di questo tipo sono prestati all'interno di un particolare contesto che varia notevolmente da uno Stato membro all'altro a causa delle diverse tradizioni culturali. Occorre quindi stabilire un regime specifico per i contratti aventi per oggetto questi servizi, con una soglia più elevata pari a 500 000 EUR. Servizi alla persona con valori al di sotto di tale soglia non potranno in genere essere di interesse per i prestatori di altri Stati membri, a meno che non vi siano indicazioni concrete in senso contrario, come ad esempio il finanziamento dell'Unione per i progetti transfrontalieri. I contratti per servizi alla persona al di sopra di questa soglia devono essere improntati alla trasparenza, a livello dell'Unione. In ragione dell'importanza del contesto culturale e della sensibilità di tali servizi, gli Stati membri devono godere di un'ampia discrezionalità così da organizzare la scelta dei fornitori di servizi nel modo che considerano più adeguato. Le norme della presente direttiva tengono conto di tale imperativo, imponendo solo il rispetto dei principi fondamentali di trasparenza e di parità di trattamento e assicurando che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano la facoltà di applicare criteri di qualità specifici per la scelta dei fornitori di servizi, come i criteri stabiliti dal quadro europeo volontario della qualità per i servizi sociali elaborato dal comitato per la protezione sociale dell'Unione europea[17]. Gli Stati membri e/o le amministrazioni aggiudicatrici sono liberi di fornire questi servizi direttamente o di organizzare servizi sociali attraverso modalità che non comportino la conclusione di contratti di appalto pubblici, ad esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi o la concessione di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfano le condizioni definite in precedenza dall'amministrazione aggiudicatrice, senza che vengano previsti limiti o quote, a condizione che tale sistema assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione.

(12) Gli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici operanti nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali che rientrano nell'ambito di tali attività sono disciplinati dalla direttiva […] del Parlamento europeo e del Consiglio del [...] che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e dei servizi postali[18]. Gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel quadro dei loro servizi di trasporto marittimi, costieri o fluviali rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva.

(13) In quanto destinata agli Stati membri, la presente direttiva non si applica ad appalti gestiti da organizzazioni internazionali, a nome proprio e per proprio conto. Occorre tuttavia chiarire in che misura è opportuno applicarla agli appalti disciplinati da specifiche norme internazionali.

(14) Vi è una notevole incertezza giuridica circa il modo in cui la cooperazione tra le amministrazioni pubbliche dovrebbe essere disciplinata dalle norme relative agli appalti pubblici. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea a tale riguardo viene interpretata in modo divergente dai diversi Stati membri e anche dalle diverse amministrazioni aggiudicatrici. È pertanto necessario precisare in quali casi i contratti conclusi tra le amministrazioni aggiudicatrici non sono soggetti all'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici. Tale chiarimento della normativa dovrebbe essere guidato dai principi di cui alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia. Il solo fatto che entrambe le parti di un accordo sono esse stesse amministrazioni aggiudicatrici non esclude l'applicazione delle norme sugli appalti. Tuttavia, l'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici non deve interferire con la libertà delle autorità pubbliche di decidere come organizzare il modo di svolgere i propri compiti di servizio pubblico. Gli appalti aggiudicati ad enti controllati o di cooperazione per la realizzazione in comune di compiti di servizio pubblico delle amministrazioni aggiudicatrici partecipanti dovrebbero pertanto essere esentati dall'applicazione delle norme se le condizioni stabilite nella direttiva sono soddisfatte. Le norme della direttiva sono volte a garantire che una qualsiasi cooperazione pubblico-pubblico esentata non provochi una distorsione della concorrenza nei confronti di operatori economici privati. E neppure la partecipazione di un un'amministrazione aggiudicatrice come offerente a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico provochi una distorsione della concorrenza.

(15) Vi è un'esigenza diffusa di maggiore flessibilità e in particolare per migliorare l'accesso a una procedura d'appalto che prevede negoziati, come esplicitamente previsto nell'accordo, qualora il negoziato sia consentito in tutte le procedure. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero, salvo diversa disposizione nella legislazione dello Stato membro interessato, essere in grado di ricorrere ad una procedura competitiva con negoziato come previsto dalla presente direttiva, in varie situazioni qualora procedure aperte o ristrette senza negoziazioni non risulti che possano portare a risultati di aggiudicazioni di appalti soddisfacenti. La suddetta procedura dovrebbe essere accompagnata da adeguate misure di salvaguardia garantendo l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di trasparenza. Ciò comporterà un maggiore margine di manovra per le amministrazioni aggiudicatrici di acquistare lavori, forniture e servizi perfettamente adeguati alle loro esigenze specifiche. Nel contempo, ciò dovrebbe anche incrementare gli scambi transfrontalieri, in quanto la valutazione ha dimostrato che i contratti aggiudicati con procedura negoziata con pubblicazione preventiva hanno una percentuale di successo particolarmente elevata di offerte transfrontaliere.

(16) Per le stesse ragioni, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere libere di utilizzare il dialogo competitivo. Il ricorso a questa procedura ha registrato un incremento significativo in termini di valore contrattuale negli ultimi anni. Ciò ha dimostrato di essere utile nei casi in cui le amministrazioni aggiudicatrici non sono in grado di definire i mezzi atti a soddisfare le loro esigenze o di valutare ciò che il mercato può offrire in termini di soluzioni tecniche, finanziarie o giuridiche. Tale situazione può presentarsi in particolare per i progetti innovativi, per l'esecuzione di importanti progetti di infrastruttura di trasporti integrati, di grandi reti informatiche, di progetti che comportano un finanziamento complesso e strutturato.

(17) La ricerca e l'innovazione, comprese l'ecoinnovazione e l'innovazione sociale, sono uno dei principali motori della crescita futura e sono state poste al centro della strategia "Europa 2020" per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Le autorità pubbliche dovrebbero utilizzare gli appalti pubblici strategicamente nel miglior modo possibile per stimolare l'innovazione. L'acquisto di beni e servizi innovativi svolge un ruolo fondamentale per migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici e nello stesso tempo affrontare le principali sfide a valenza sociale. Ciò contribuisce a ottenere un rapporto più vantaggioso qualità/prezzo nonché maggiori benefici economici, ambientali e per la società attraverso la generazione di nuove idee e la loro traduzione in prodotti e servizi innovativi, promuovendo in tal modo una crescita economica sostenibile. La presente direttiva dovrebbe contribuire ad agevolare gli appalti pubblici nel settore dell'innovazione e aiutare gli Stati membri nel raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in questo ambito (L'Unione dell'innovazione). Occorre dunque prevedere una specifica procedura di appalto che consenta alle amministrazioni aggiudicatrici di istituire un partenariato per l'innovazione a lungo termine per lo sviluppo e il successivo acquisto di nuovi prodotti servizi o lavori caratterizzati da novità e innovazione, a condizione che essa possa essere fornita nel rispetto dei livelli di prestazione e dei costi concordati. Il partenariato deve essere strutturato in modo da poter creare la necessaria domanda di mercato ("market pull") che sia in grado di incentivare lo sviluppo di una soluzione innovativa senza precludere l'accesso al mercato stesso.

(18) Tenuto conto degli effetti pregiudizievoli sulla concorrenza, le procedure negoziate senza pubblicazione preventiva di un bando di gara dovrebbero essere utilizzate soltanto in circostanze eccezionali. L'eccezionalità deve essere circoscritta ai casi nei quali la pubblicazione non sia possibile per cause di forza maggiore, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea, o se è chiaro fin dall'inizio che la pubblicazione non genererebbe maggiore competitività, non da ultimo perché un solo operatore economico è oggettivamente in grado di eseguire l'appalto. Solo situazioni di reale esclusività possono giustificare l'utilizzazione della procedura negoziata senza pubblicazione preventiva, se la situazione di esclusività non è stata creata dalla stessa amministrazione aggiudicatrice per la futura gara di appalto e se non esistono sostituti adeguati, la cui disponibilità dovrebbe essere valutata accuratamente.

(19) I mezzi elettronici di informazione e comunicazione possono semplificare notevolmente la pubblicazione degli appalti e accrescere l'efficacia e la trasparenza delle procedure di appalto. Essi dovrebbero diventare la norma per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel corso delle procedure di appalto. Il loro uso determina economie di tempo. È pertanto opportuno prevedere una riduzione dei termini minimi in caso di ricorso ai mezzi elettronici, a condizione tuttavia che essi siano compatibili con le modalità di trasmissione specifiche previste a livello dell'Unione europea. Inoltre, mezzi elettronici di informazione e comunicazione che presentano funzionalità adeguate consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di prevenire, individuare e correggere gli errori che insorgono nel corso delle procedure di appalto.

(20) Nei mercati degli appalti pubblici dell'Unione si registra una forte tendenza all'aggregazione della domanda da parte dei committenti pubblici, al fine di ottenere economie di scala, ad esempio prezzi e costi delle transazioni più bassi nonché un miglioramento e una maggior professionalità nella gestione degli appalti. Questo obiettivo può essere raggiunto concentrando gli acquisti attraverso il numero di amministrazioni aggiudicatrici coinvolte, oppure in termini di fatturato e di valore nel tempo. Tuttavia, l'aggregazione e la centralizzazione delle committenze dovrebbero essere attentamente monitorate al fine di evitare un'eccessiva concentrazione del potere d'acquisto e collusioni, nonché di preservare la trasparenza e la concorrenza e la possibilità di accesso al mercato per le piccole e medie imprese.

(21) Lo strumento degli accordi quadro è stato ampiamente utilizzato ed è considerato una tecnica di aggiudicazione efficiente in tutta Europa. Pertanto, essa dovrebbe essere mantenuta ampiamente. Tuttavia, alcuni concetti devono essere chiariti, in particolare le condizioni per l'uso di un accordo quadro dalle amministrazioni aggiudicatrici che non sono esse stesse parti di detto accordo.

(22) Alla luce dell'esperienza acquisita, è necessario adattare le norme che disciplinano i sistemi dinamici di acquisizione per consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di trarre pienamente profitto dalle possibilità offerte da questo strumento. I sistemi devono essere semplificati, in particolare attraverso una gestione che utilizzi una procedura ristretta e che elimini, di conseguenza, la necessità di presentare offerte indicative, individuate come uno degli oneri più gravosi associati a tali sistemi. Ne consegue che la partecipazione a procedure di appalto gestite tramite il sistema dinamico di acquisizione dovrebbe essere consentita a un operatore economico che presenti una domanda di partecipazione e che soddisfi i criteri di selezione. Questa tecnica di acquisizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici di disporre di un ventaglio particolarmente ampio di offerte e, quindi, di assicurare un'utilizzazione ottimale dei mezzi finanziari pubblici mediante un'ampia concorrenza.

(23) Inoltre, si assiste al costante sviluppo di nuove tecniche di acquisto elettronico, ad esempio attraverso cataloghi elettronici. Esse consentono un aumento della concorrenza e dell'efficacia della commessa pubblica, in particolare in termini di risparmi di tempo e denaro. Occorre tuttavia stabilire alcune norme in modo che il loro utilizzo avvenga nel rispetto dei criteri della presente direttiva e dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza. In particolare, se la concorrenza è stata riaperta nell'ambito di un accordo quadro o se viene utilizzato un sistema dinamico di acquisizione e se vengono offerte garanzie sufficienti per assicurare la tracciabilità, la parità di trattamento e la prevedibilità, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la facoltà di indire appalti per acquisti specifici sulla base di cataloghi elettronici precedentemente trasmessi. In linea con i requisiti delle norme in materia di mezzi di comunicazione elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero evitare ostacoli ingiustificati all'accesso degli operatori economici alle procedure di appalto in cui le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici e che assicurino il rispetto dei principi generali di non discriminazione e di parità di trattamento.

(24) Nella maggior parte degli Stati membri è sempre più diffuso l'uso delle tecniche di centralizzazione delle committenze. Le centrali di committenza sono incaricate di procedere ad acquisti o di aggiudicare appalti pubblici/stipulare accordi quadro destinati ad altre amministrazioni aggiudicatrici. Tali tecniche consentono, dato l'ampio volume degli acquisti, un aumento della concorrenza e della professionalità della commessa pubblica. Occorre pertanto prevedere una definizione a livello dell'Unione delle centrali di committenza destinata alle amministrazioni aggiudicatrici, senza impedire che continuino a sussistere sistemi di acquisizione meno sistematici o istituzionalizzati o la prassi consolidata di ricorrere a prestatori di servizi che preparano e gestiscono le procedure di appalto a nome e per conto di un'amministrazione aggiudicatrice. Occorre inoltre stabilire regole per ripartire tra la centrale di committenza e le amministrazioni aggiudicatrici che ad essa fanno direttamente o indirettamente ricorso, la responsabilità di vigilare sull'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente direttiva, anche quando si tratta di misure correttive. Nel caso in cui la responsabilità esclusiva per lo svolgimento delle procedure di appalto competa alla centrale di committenza, la stessa è anche esclusivamente e direttamente responsabile della legittimità delle procedure. Se un'amministrazione aggiudicatrice gestisce alcune parti della procedura, ad esempio la riapertura della gara nell'ambito di un accordo quadro o l'aggiudicazione dei singoli appalti basata su un sistema dinamico di acquisizione, la stessa amministrazione dovrebbe continuare ad essere responsabile per le fasi che gestisce.

(25) I mezzi di comunicazione elettronici sono particolarmente idonei a sostenere pratiche e strumenti di centralizzazione delle committenze grazie alle possibilità da loro offerte per il riutilizzo e il trattamento automatico dei dati e per la riduzione dei costi legati all'informazione e alle transazioni. L'uso dei mezzi elettronici di comunicazione deve pertanto, come prima fase, essere reso obbligatorio per le centrali di committenza e, al tempo stesso, favorire la convergenza delle pratiche in tutta l'Unione. A ciò dovrebbe seguire l'obbligo generale di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici in tutte le procedure di appalto, dopo un periodo di transizione di due anni.

(26) L'aggiudicazione comune degli appalti pubblici da parte di amministrazioni aggiudicatori appartenenti a diversi Stati membri si scontra attualmente con difficoltà specifiche di ordine giuridico, in particolare a causa di conflitti tra le diverse disposizioni legislative nazionali. Nonostante il fatto che la direttiva 2004/18/CE preveda implicitamente la collaborazione transfrontaliera negli appalti pubblici comuni, in pratica diversi sistemi giuridici nazionali hanno esplicitamente o implicitamente reso gli appalti comuni transfrontalieri giuridicamente incerti o impossibili. Le amministrazioni aggiudicatrici dei diversi Stati membri potrebbero essere interessati alla collaborazione e all'aggiudicazione comune degli appalti pubblici, così da sfruttare al massimo il potenziale del mercato interno in termini di economie di scala e di condivisione dei rischi e dei benefici, non da ultimo quando si tratta di progetti innovativi che comportano rischi di entità tale da non poter essere ragionevolmente sostenuta da un'unica amministrazione aggiudicatrice. Occorre pertanto stabilire nuove norme in materia di appalti comuni transfrontalieri in modo da determinare la legislazione applicabile, al fine di facilitare la cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici in tutto il mercato unico. Inoltre, amministrazioni aggiudicatrici appartenenti a Stati membri diversi possono istituire soggetti giuridici congiunti ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione. Occorre stabilire norme specifiche per questa forma di appalti comuni.

(27) Le specifiche tecniche fissate dai committenti pubblici dovrebbero permettere l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. A tal fine dev'essere possibile presentare offerte che riflettono la varietà delle soluzioni tecniche in modo da ottenere un livello sufficiente di concorrenza. Di conseguenza, le specifiche tecniche devono essere redatte in modo da evitare di restringere artificialmente la concorrenza mediante requisiti che favoriscono uno specifico operatore economico in quanto rispecchiano le principali caratteristiche delle forniture, dei servizi o dei lavori da esso abitualmente offerti. Se le specifiche tecniche vengono fissate in termini di requisiti funzionali e in materia di prestazioni, dovrebbe essere possibile, in genere, raggiungere tale obiettivo nel miglior modo possibile nonché stimolare l'innovazione. Quando si fa riferimento a una norma europea, o, in mancanza di quest'ultima, alla norma nazionale, le offerte basate su altre soluzioni equivalenti devono essere prese in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici. Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti possono essere tenuti a fornire elementi di prova verificati da terzi; tuttavia, deve essere accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non ha accesso a simili certificati o relazioni di prova, o non ha la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti.

(28) Le amministrazioni aggiudicatrici che desiderano acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, dovrebbero poter far riferimento a particolari etichette, quali il marchio europeo di qualità ecologica Ecolabel, marchi (multi)nazionali di qualità ecologica o eventuali altri marchi; i requisiti per la marcatura, quali la descrizione del prodotto e la sua presentazione, compresi gli obblighi relativi all'imballaggio, devono essere attinenti all'oggetto del contratto. È inoltre essenziale che questi requisiti siano elaborati e adottati sulla base di criteri oggettivamente verificabili, utilizzando una procedura alla quale possono partecipare le parti interessate, ad esempio gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali, e che il marchio sia accessibile e disponibile a tutte le parti interessate.

(29) Per tutti gli appalti destinati all'uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico che del personale di un'amministrazione aggiudicatrice, è necessario che le amministrazioni aggiudicatrici definiscano specifiche tecniche che tengano conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, salvo in casi debitamente giustificati.

(30) Per favorire l'accesso delle piccole e medie imprese (PMI) nel mercato degli appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere incoraggiate a suddividere gli appalti in lotti ed essere obbligate a fornire motivazioni nel caso in cui non procedano in tal senso. Se l'appalto è suddiviso in lotti, le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero dei lotti per i quali un operatore economico può presentare un'offerta, ad esempio allo scopo di salvaguardare la concorrenza o per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento; esse possono altresì limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a uno stesso offerente.

(31) Requisiti eccessivamente severi relativi alla capacità economica e finanziaria spesso costituiscono un ostacolo ingiustificato alla partecipazione delle PMI agli appalti pubblici. Le amministrazioni aggiudicatrici non devono pertanto essere autorizzate a esigere che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo superiore a tre volte il valore stimato dell'appalto. Tuttavia, in circostanze debitamente giustificate, potrebbero essere applicati requisiti più rigorosi. Tali circostanze possono riguardare gli alti rischi connessi alla esecuzione del contratto o il fatto che la tempestiva e corretta realizzazione è di fondamentale importanza, ad esempio in quanto costituisce un presupposto necessario per l'esecuzione di altri contratti.

(32) Molti operatori economici, non da ultimo le PMI, ritengono che un ostacolo principale alla loro partecipazione agli appalti pubblici consista negli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di produrre un considerevole numero di certificati e altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione. Limitare tali requisiti, ad esempio mediante autocertificazione, può comportare una notevole semplificazione a vantaggio sia delle amministrazioni aggiudicatrici che degli operatori economici. L'offerente al quale è stato deciso di aggiudicare l'appalto dovrebbe tuttavia essere tenuto a fornire le prove pertinenti e le amministrazioni aggiudicatrici non dovrebbero concludere appalti con offerenti che non sono in grado di produrre le suddette prove. Una ulteriore semplificazione può essere ottenuta con i documenti uniformi come il passaporto europeo per gli appalti pubblici, che dovrebbero essere riconosciuti da parte di tutte le amministrazioni aggiudicatrici e ampiamente incentivato tra gli operatori economici, in particolare le PMI, per le quali possono sostanzialmente alleggerire l'onere amministrativo.

(33) La Commissione mette a disposizione e gestisce un sistema elettronico — e-CERTIS, che viene aggiornato e verificato su base volontaria dalle autorità nazionali. L'obiettivo di e-CERTIS è agevolare lo scambio di certificati e altri documenti probatori, spesso richiesto dalle amministrazioni aggiudicatrici. L'esperienza acquisita finora indica che l'aggiornamento e la verifica volontari sono insufficienti a garantire che e-CERTIS possa esprimere il suo pieno potenziale per semplificare e agevolare gli scambi di documentazione a favore delle piccole e medie imprese in particolare. La manutenzione dovrebbe pertanto essere resa obbligatoria in una prima fase; il ricorso ad e-CERTIS sarà reso obbligatorio in una fase successiva.

(34) È opportuno evitare l'aggiudicazione di appalti pubblici ad operatori economici che hanno partecipato a un'organizzazione criminale o che si sono resi colpevoli di corruzione, di frode a danno degli interessi finanziari dell'Unione o del riciclaggio dei proventi di attività illecite. Il mancato pagamento di imposte o contributi previdenziali dovrebbe essere sanzionato con l'esclusione obbligatoria a livello dell'Unione. Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la possibilità di escludere candidati o offerenti a seguito di violazioni di obblighi ambientali o sociali, comprese le norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità, o di altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di diritti di proprietà intellettuale.

(35) Tuttavia, è opportuno consentire che gli operatori economici possano adottare misure di esecuzione volte a porre rimedio alle conseguenze di reati o violazioni e a impedire che tali comportamenti scorretti si verifichino di nuovo. Tali misure possono consistere, in particolare, in misure per quanto riguarda il personale e l'organizzazione quali la rottura di tutti i rapporti con le persone o con le organizzazioni coinvolte nel comportamento scorretto, in misure adeguate per la riorganizzazione del personale, in attuazione di sistemi di notifica e controllo, nella creazione di una struttura di audit interno per verificare la conformità e l'adozione di norme interne di responsabilità e di risarcimento. Qualora tali misure offrano garanzie sufficienti, l'operatore economico in questione non deve più essere escluso sulla base dei motivi addotti. Gli operatori economici dovrebbero avere la possibilità di chiedere che le amministrazioni aggiudicatrici esaminino la conformità delle misure adottate ai fini di una possibile ammissione alla procedura di aggiudicazione.

(36) Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che vengano applicate misure o sistemi di gestione ambientale durante l'esecuzione di un contratto. I sistemi di gestione ambientale, indipendentemente dalla loro registrazione conformemente agli strumenti dell'Unione europea, quali il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)[19] possono dimostrare che l'operatore economico possiede la capacità tecnica di realizzare l'appalto. In alternativa ai sistemi di gestione ambientale registrati come elemento di prova occorre accettare la descrizione delle misure applicate dall'operatore economico per assicurare lo stesso livello di protezione ambientale, laddove l'operatore economico interessato non abbia accesso a detti sistemi o non abbia la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti.

(37) Occorre aggiudicare i contratti sulla base di criteri oggettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento. Tali criteri dovrebbero assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza, anche laddove le amministrazioni aggiudicatrici richiedano lavori, forniture e servizi di alta qualità che rispondano perfettamente alle loro necessità, ad esempio in caso vengano scelti criteri di aggiudicazione che includono fattori inerenti al processo produttivo. Di conseguenza, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero poter adottare come criteri di aggiudicazione "l'offerta economicamente più vantaggiosa" o "il costo più basso", tenendo conto che in quest'ultimo caso esse sono libere di fissare norme di qualità adeguate utilizzando le specifiche tecniche o le condizioni di esecuzione di un appalto.

(38) Quando le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, esse devono fissare i criteri di aggiudicazione sulla base dei quali valuteranno le offerte per determinare quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo. La determinazione di tali criteri dipende dall'oggetto dell'appalto, in quanto esse devono consentire di valutare il livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all'oggetto dell'appalto, quale definito nelle specifiche tecniche, nonché di misurare il rapporto qualità/prezzo di ciascuna offerta. Inoltre, i criteri di aggiudicazione prescelti non devono conferire alle amministrazioni aggiudicatrici una libertà incondizionata di scelta e devono garantire la possibilità di una concorrenza effettiva ed essere accompagnati da requisiti che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti.

(39) È d'importanza fondamentale sfruttare pienamente il potenziale degli appalti pubblici al fine di realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita sostenibile. Tenuto conto delle sensibili differenze tra i singoli settori e mercati, non sarebbe tuttavia opportuno fissare requisiti obbligatori generali per gli appalti in materia ambientale, sociale e di innovazione. Il legislatore dell'Unione europea ha già fissato requisiti in materia di appalti volti ad ottenere obiettivi specifici nei settori dei veicoli per il trasporto su strada (direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada[20]) e delle apparecchiature da ufficio (regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio[21]). Inoltre, la definizione di metodologie comuni per il calcolo dei costi di vita ha fatto grandi progressi. Pertanto, appare opportuno proseguire su questa strada, lasciando che sia la normativa settoriale specifica a fissare obiettivi e prospettive vincolanti in funzione delle particolari politiche e condizioni prevalenti nel settore pertinente e utilizzando un approccio a livello europeo per il calcolo dei costi del ciclo di vita in modo da promuovere ulteriormente il ricorso agli appalti pubblici a sostegno di una crescita sostenibile.

(40) Le suddette misure settoriali devono essere integrate da un adeguamento delle direttive sugli appalti pubblici così da conferire maggiori responsabilità alle amministrazioni aggiudicatrici perché conseguano gli obiettivi della strategia Europa 2020 nelle loro strategie di acquisto. Occorre pertanto chiarire che le amministrazioni aggiudicatrici possono determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa e il costo più basso ricorrendo a un approccio basato sui costi dell'intero ciclo di vita, purché la metodologia che verrà utilizzata sia stabilita in modo obiettivo e non discriminatorio e sia accessibile a tutte le parti interessate. Il concetto di costo dell'intero ciclo di vita comprende tutti i costi che emergono durante il ciclo di vita dei lavori, delle forniture o dei servizi, sia in termini di costi interni (come lo sviluppo, la produzione, l'uso e la manutenzione e i costi di smaltimento finale) che di costi esterni, a condizione che possano essere monetizzati e controllati. È necessario elaborare metodologie comuni a livello UE per il calcolo dei costi del ciclo di vita per specifiche categorie di forniture o servizi; nel caso in cui tale metodo sia stato sviluppato il suo utilizzo dovrebbe esser reso obbligatorio.

(41) Inoltre, nelle specifiche tecniche e nei criteri di aggiudicazione, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero poter fare riferimento a uno specifico processo di produzione, a una specifica modalità di prestazione di servizi, o a un processo specifico per ogni altra fase del ciclo di vita di un prodotto o di un servizio, purché essi siano connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. Per una migliore integrazione delle considerazioni di tipo sociale negli appalti pubblici, ai committenti dovrebbe essere consentito di inserire – nel criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa - alcune caratteristiche relative alle condizioni di lavoro del personale direttamente coinvolto nel processo di produzione o di prestazione in questione. Le caratteristiche possono riferirsi unicamente alla tutela della salute del personale direttamente coinvolto nei processi produttivi o alla promozione dell'integrazione di persone svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili nel personale incaricato dell'esecuzione del contratto, anche per quanto riguarda l'accessibilità per le persone con disabilità. Ciascun criterio di aggiudicazione che include tali caratteristiche dovrebbe comunque limitarsi alle caratteristiche che hanno conseguenze immediate sul personale nell'ambiente di lavoro. I criteri si applicano conformemente alla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi[22] e in modo da non discriminare direttamente o indirettamente gli operatori economici di altri Stati membri o di paesi terzi che sono parti dell'Accordo o degli accordi sul libero scambio ai quali l'Unione aderisce. Per gli appalti di servizi e per gli appalti che comportano la progettazione di lavori, alle amministrazioni aggiudicatrici dovrebbe inoltre essere consentito di utilizzare l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione come criteri di aggiudicazione, in quanto ciò può incidere sulla qualità dell'esecuzione dell'appalto e, di conseguenza, sul valore economico dell'offerta.

(42) Le offerte che appaiono anormalmente basse rispetto ai lavori, forniture o servizi potrebbero basarsi su valutazioni o prassi errate dal punto di vista tecnico, economico o giuridico. Al fine di evitare eventuali svantaggi durante l'esecuzione dell'appalto, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere obbligate a richiedere una spiegazione sul prezzo praticato nel caso di un'offerta notevolmente inferiore rispetto ai prezzi richiesti da altri offerenti. Se l'offerente non è in grado di fornire una motivazione sufficiente, l'amministrazione aggiudicatrice deve avere il diritto di respingere l'offerta. Il rifiuto dovrebbe essere obbligatorio nei casi in cui l'amministrazione aggiudicatrice ha stabilito che il prezzo anormalmente basso risulta da una non conformità con la normativa vincolante dell'Unione europea nei settori della previdenza sociale, del diritto del lavoro, del diritto ambientale o nelle disposizioni internazionali di diritto del lavoro.

(43) Le condizioni di esecuzione di un appalto sono compatibili con la presente direttiva a condizione che non siano, direttamente o indirettamente, discriminatorie, collegate all'oggetto del contratto e siano indicate nel bando e nell'avviso di gara, nell'avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara o nei documenti di gara. In particolare esse possono essere finalizzate alla formazione professionale nel luogo di lavoro, alla promozione dell'occupazione delle persone con particolari difficoltà di inserimento, alla lotta contro la disoccupazione, alla tutela dell'ambiente o al benessere degli animali. A titolo di esempio si possono citare, tra gli altri, gli obblighi - applicabili all'esecuzione dell'appalto - di assumere disoccupati di lunga durata o di introdurre azioni di formazione per i disoccupati o i giovani, di rispettare in sostanza le disposizioni delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), anche nell'ipotesi in cui non siano state attuate nella legislazione nazionale, e di assumere un numero di persone svantaggiate superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale.

(44) Durante l'esecuzione di un appalto si applicano le leggi, le regolamentazioni e i contratti collettivi in vigore in materia di condizioni di lavoro e sicurezza sul lavoro, sia a livello nazionale che a livello dell'Unione, purché tali norme, nonché la loro applicazione, siano conformi al diritto dell'Unione europea. Nelle situazioni transfrontaliere, in cui lavoratori di uno Stato membro forniscono servizi in un altro Stato membro per la realizzazione di un appalto pubblico, la direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi[23], stabilisce le condizioni minime che devono essere rispettate nel paese ospitante nei confronti di detti lavoratori distaccati. Se il diritto nazionale contiene disposizioni in tal senso, il mancato rispetto di questi obblighi può essere considerato un grave illecito perpetrato dall'operatore economico in questione e può comportare l'esclusione di quest'ultimo dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico.

(45) È necessario precisare, tenendo conto della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, le condizioni a titolo delle quali le modifiche di un contratto durante la sua esecuzione richiedono una nuova procedura di appalto. La nuova procedura d'appalto è necessaria quando vengono apportate modifiche sostanziali al contratto iniziale, in particolare al campo di applicazione e al contenuto dei diritti e degli obblighi reciproci delle parti, inclusa la distribuzione dei diritti di proprietà intellettuale. Tali modifiche dimostrano l'intenzione delle parti di rinegoziare elementi essenziali o condizioni del contratto in questione. Ciò si verifica in particolare quando le condizioni modificate avrebbero inciso sul risultato della procedura di base nel caso in cui fossero già state parte della procedura iniziale.

(46) Le amministrazioni aggiudicatrici si trovano a volte ad affrontare circostanze esterne che non era possibile prevedere quando hanno aggiudicato l'appalto. In questo caso è necessaria una certa flessibilità per adattare il contratto a queste situazioni, senza ricorrere a una nuova procedura di appalto. Il concetto di circostanze imprevedibili si riferisce a circostanze che non si potevano prevedere nonostante una ragionevole e diligente preparazione dell'aggiudicazione iniziale da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, tenendo conto dei mezzi a sua disposizione, della natura e delle caratteristiche del progetto specifico, delle buone prassi nel settore in questione e della necessità di garantire un rapporto adeguato tra le risorse investite nel preparare l'aggiudicazione e il suo valore prevedibile. Tuttavia, ciò non si applica qualora una modifica comporti una variazione della natura generale dell'appalto, ad esempio sostituendo i lavori, le forniture e i servizi oggetto dell'appalto con qualcosa di diverso, oppure comporti un cambiamento sostanziale del tipo di appalto poiché, in una situazione di questo genere, è possibile ipotizzare un'influenza ipotetica sul risultato.

(47) In linea con i principi di parità di trattamento e di trasparenza, l'aggiudicatario non dovrebbe essere sostituito da un altro operatore economico senza riaprire l'appalto alla concorrenza. Tuttavia, in corso d'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario dell'appalto può subire talune modifiche strutturali dovute, ad esempio, a riorganizzazioni puramente interne, fusioni e acquisizioni oppure insolvenza. Tali modifiche strutturali non dovrebbero automaticamente richiedere nuove procedure di appalto per tutti i contratti eseguiti da tale impresa.

(48) Rispetto ai singoli contratti, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la possibilità di prevedere modifiche mediante clausole di revisione, senza che tali clausole conferiscano loro discrezionalità illimitata. La presente direttiva dovrebbe pertanto stabilire in che misura le modifiche possono essere previste nel contratto iniziale.

(49) Dalla valutazione è emerso che gli Stati membri non vigilano in modo coerente e sistematico sull'attuazione e sul funzionamento delle norme in materia di appalti pubblici. Ciò incide negativamente sulla corretta applicazione delle disposizioni derivanti da queste direttive, rappresentando un'importante fonte di costi e incertezze. Diversi Stati membri hanno designato un organismo centrale nazionale che si occupa di appalti pubblici, ma i compiti affidati a questi organismi variano notevolmente tra gli Stati membri. La presenza di meccanismi di monitoraggio e vigilanza più chiari, coerenti e affidabili aumenterebbe le conoscenze in merito al funzionamento delle norme sugli appalti, la certezza del diritto per le imprese e per le amministrazioni aggiudicatrici e contribuirebbe altresì a creare condizioni paritarie. Tali meccanismi potrebbero servire come strumenti di rilevamento e risoluzione rapida dei problemi, in particolare rispetto ai progetti cofinanziati dall'Unione, e di individuazione di carenze strutturali. Emerge in particolare la forte esigenza di coordinare tali meccanismi per garantire l'applicazione, la vigilanza e il monitoraggio della politica in materia di appalti pubblici, nonché la valutazione sistematica dei risultati degli appalti pubblici in tutta l'Unione europea.

(50) Gli Stati membri dovrebbero designare un'unica autorità nazionale incaricata del monitoraggio, dell'attuazione e della vigilanza in materia di appalti pubblici. Tale organismo centrale dovrebbe ricevere informazioni di prima mano e tempestive in particolare riguardo ai diversi problemi che incidono sull'esecuzione della legislazione in materia di appalti pubblici. Esso dovrebbe essere in grado di fornire un riscontro immediato sul funzionamento della politica, sulle carenze potenziali nella legislazione e nelle prassi nazionali e contribuire a una rapida individuazione delle soluzioni. Al fine di combattere efficacemente la corruzione e le frodi, il suddetto organismo centrale e il pubblico dovrebbero avere la possibilità di ispezionare i testi dei contratti conclusi. I contratti di valore elevato dovrebbero pertanto essere trasmessi all'organismo di vigilanza e le persone interessate dovrebbero avere la possibilità di accedere a tali documenti, sempreché ciò non pregiudichi interessi legittimi pubblici o privati.

(51) Non tutte le amministrazioni aggiudicatrici possono avere la competenza interna necessaria per trattare contratti complessi, dal punto di vista economico o tecnico. In questo contesto, un sostegno professionale adeguato rappresenterebbe un efficace complemento delle attività di verifica e vigilanza. Da un lato, tale obiettivo può essere raggiunto ricorrendo a strumenti per la condivisione delle conoscenze (centri di conoscenza) che offrano assistenza tecnica alle amministrazioni aggiudicatrici; dall'altro, le imprese, in particolare le PMI, dovrebbero beneficiare di assistenza amministrativa, in particolare quando partecipano alle procedure di aggiudicazione degli appalti su base transfrontaliera.

(52) Le strutture o i meccanismi di monitoraggio, vigilanza e sostegno sono già in funzione a livello nazionale e possono sicuramente essere utilizzati per garantire il monitoraggio, l'attuazione e il controllo sugli appalti pubblici e per fornire il sostegno necessario alle amministrazioni aggiudicatrici e agli operatori economici.

(53) Una cooperazione efficace è necessaria per garantire consulenze e prassi coerenti all'interno di ciascuno Stato membro e nell'ambito dell'Unione. Gli organismi designati per il monitoraggio, l'attuazione, il controllo e l'assistenza tecnica dovrebbero essere in grado di condividere informazioni e cooperare. Nello stesso contesto, l'autorità nazionale designata da ciascuno Stato membro dovrebbero fungere da punto di contatto privilegiato con i servizi della Commissione per la raccolta dei dati, lo scambio di informazioni e il monitoraggio dell'attuazione della normativa in materia di appalti pubblici dell'Unione.

(54) Per potersi adattare ai rapidi progressi tecnici, economici e normativi è opportuno che sia delegato alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per la modifica di un certo numero di elementi non essenziali della presente direttiva. Infatti, data la necessità di rispettare gli accordi internazionali, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare le modalità tecniche dei metodi di calcolo concernenti le soglie e periodicamente rivedere le soglie stesse ed adeguarle agli allegati V e XI; gli elenchi delle autorità governative centrali sono soggetti a variazioni dovute alle modifiche di carattere amministrativo a livello nazionale. Tali misure sono notificate alla Commissione, la quale deve avere il potere di adeguare l'allegato I; i riferimenti alla nomenclatura CPV possono subire modifiche normative a livello dell'UE ed è necessario riflettere tali cambiamenti nel testo della presente direttiva; i dettagli e le caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricezione elettronici devono essere mantenuti aggiornati rispetto agli sviluppi tecnologici e alle esigenze amministrative; è inoltre necessario attribuire alla Commissione la facoltà di rendere obbligatorie determinate norme tecniche per le comunicazioni elettroniche così da garantire l'interoperabilità di formati tecnici, degli standard di elaborazione e di messaggistica delle procedure di appalto svolte utilizzando mezzi elettronici di comunicazione tenendo conto degli sviluppi tecnologici e delle esigenze amministrative, il contenuto del passaporto europeo per gli appalti pubblici, per tener conto di esigenze amministrative e di modifiche normative a livello nazionale e comunitario, e l'elenco degli atti legislativi dell'Unione europea che istituisce metodi comuni per il calcolo dei costi del ciclo di vita dev'essere tempestivamente adeguato per tener conto delle misure adottate su una base settoriale. Al fine di soddisfare queste esigenze, la Commissione dovrebbe avere il potere di mantenere aggiornato l'elenco degli atti legislativi compresi i metodi relativi al ciclo della vita.

(55) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(56) Occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione della presente direttiva, per quanto riguarda la stesura dei modelli uniformi per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi, il modello standard per il passaporto europeo per gli appalti e il modello comune che dovrebbe essere utilizzato dagli organi di vigilanza per la redazione della relazione statistica e le competenze di esecuzione. Occorre che tali poteri siano esercitati conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[24]. Per l'adozione di detti atti di esecuzione, che non hanno ripercussioni né da un punto di vista finanziario né su natura e ambito degli obblighi derivanti dalla presente direttiva, occorre utilizzare la procedura consultiva; al contrario, questi atti sono caratterizzati da una finalità puramente amministrativa e sono intesi ad agevolare l'applicazione delle norme stabilite dalla presente direttiva.

(57) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire il coordinamento di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di appalti pubblici, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello dell'Unione europea, quest'ultima può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Alla luce del principio di proporzionalità di cui al suddetto articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.

(58) La direttiva 2004/18/CE dovrebbe quindi essere abrogata.

(59) Conformemente alla dichiarazione politica comune degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi del [data], gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra le componenti della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I: CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

CAPO I: Campo di applicazione e definizioni

SEZIONE 1: Oggetto e definizioni

Articolo 1: Oggetto

Articolo 2: Definizioni

Articolo 3: Appalti misti

SEZIONE 2: Soglie

Articolo 4: Importi delle soglie

Articolo 5: Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti

Articolo 6: Revisione delle soglie

SEZIONE 3: Esclusioni

Articolo 7: Appalti aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali

Articolo 8: Esclusioni specifiche nel settore delle telecomunicazioni

Articolo 9: Appalti aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali

Articolo 10: Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi

Articolo 11: Relazioni tra amministrazioni pubbliche

SEZIONE 4: SITUAZIONI SPECIFICHE

Articolo 12: Appalti sovvenzionati in misura superiore al 50% dalle amministrazioni aggiudicatrici

Articolo 13: Servizi di ricerca e sviluppo

Articolo 14: Difesa e sicurezza

CAPO II: Regole generali

Articolo 15: Principi per l'aggiudicazione degli appalti

Articolo 16: Operatori economici

Articolo 17: Appalti riservati

Articolo 18: Riservatezza

Articolo 19: Norme applicabili alle comunicazioni

Articolo 20: Nomenclature

Articolo 21: Conflitti di interesse

Articolo 22: Comportamento illecito

TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI PUBBLICI

CAPO I: Procedure

Articolo 23: Condizioni relative all'accordo sugli appalti pubblici e altri accordi internazionali

Articolo 24: Scelta delle procedure

Articolo 25: Procedura aperta

Articolo 26: Procedura ristretta

Articolo 27: Procedura competitiva con negoziato

Articolo 28: Dialogo competitivo

Articolo 29: Partenariati per l'innovazione

Articolo 30: Uso della procedura negoziata senza pubblicazione preventiva

CAPO II: Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 31: Accordi quadro

Articolo 32: Sistemi dinamici di acquisizione

Articolo 33: Aste elettroniche

Articolo 34: Cataloghi elettronici

Articolo 35: Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza

Articolo 36: Attività di committenza ausiliarie

Articolo 37: Appalti comuni occasionali

Articolo 38: Appalti comuni tra amministrazioni aggiudicatrici di Stati membri diversi

CAPO III: Svolgimento della procedura

SEZIONE 1: PREPARAZIONE

Articolo 39: Consultazioni preliminari di mercato

Articolo 40: Specifiche tecniche

Articolo 41: Etichette

Articolo 42: Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova

Articolo 43: Varianti

Articolo 44: Suddivisione degli appalti in lotti

Articolo 45: Fissazione dei termini

Sezione 2: PUBBLICITÀ e trasparenza

Articolo 46: Avvisi di preinformazione

Articolo 47: Bandi di gara

Articolo 48: Avvisi relativi agli appalti aggiudicati

Articolo 49: Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

Articolo 50: Pubblicazione a livello nazionale

Articolo 51: Disponibilità elettronica dei documenti di gara

Articolo 52: Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo e inviti a confermare interesse

Articolo 53: Informazione dei candidati e degli offerenti

SEZIONE 3: SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI

Articolo 54: Principi generali

Sottosezione 1: Criteri di selezione qualitativa

Articolo 55: Motivi di esclusione

Articolo 56: Criteri di selezione

Articolo 57: Autodichiarazioni e altri mezzi di prova

Articolo 58: Registro online dei certificati (e-Certis)

Articolo 59: Passaporto europeo per gli appalti pubblici

Articolo 60: Certificati

Articolo 61: Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale

Articolo 62: Affidamento sulle capacità di altri soggetti

Articolo 63: Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato

Sottosezione 2: Riduzione del numero dei candidati, di offerte e soluzioni

Articolo 64: Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare

Articolo 65: Riduzione del numero di offerte e soluzioni

Sottosezione 3: Aggiudicazione dell'appalto

Articolo 66: Criteri di aggiudicazione dell'appalto

Articolo 67: Ciclo di vita e costi del ciclo di vita

Articolo 68: Ostacoli all'aggiudicazione

Articolo 69: Offerte anormalmente basse

CAPO IV: Esecuzione del contratto

Articolo 70: Condizioni di esecuzione dell'appalto

Articolo 71: Subappalto

Articolo 72: Modifica di contratti durante il periodo della loro validità

Articolo 73: Risoluzione dei contratti

TITOLO III: PARTICOLARI REGIMI DI APPALTO

CAPO I: Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 74: Aggiudicazione dei contratti di servizi sociali e di altri servizi specifici

Articolo 75: Pubblicazione dei bandi e degli avvisi

Articolo 76: Principi per l'aggiudicazione degli appalti

Capo II Regole sui concorsi di progettazione

Articolo 77: Disposizioni generali

Articolo 78: Ambito di applicazione

Articolo 79: Bandi e avvisi

Articolo 80: Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti

Articolo 81: Composizione della commissione giudicatrice

Articolo 82: Decisioni della commissione giudicatrice

TITOLO IV: GOVERNANCE

Articolo 83: Applicazione

Articolo 84: Vigilanza pubblica

Articolo 85: Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

Articolo 86: Presentazione di relazioni nazionali ed elenco delle amministrazioni aggiudicatrici

Articolo 87: Assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici e alle imprese

Articolo 88: Cooperazione amministrativa

TITOLO V: POTERI DELEGATI, COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 89: Esercizio della delega di poteri

Articolo 90: Procedure d'urgenza

Articolo 91: Procedura di comitato

Articolo 92: Recepimento

Articolo 93: Abrogazioni

Articolo 94: Riesame

Articolo 95: Entrata in vigore

Articolo 96: Destinatari

ALLEGATI

ALLEGATO I              AUTORITÀ GOVERNATIVE CENTRALI

ALLEGATO II            ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 8, LETTERA a)

ALLEGATO III           ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, LETTERA b) PER QUANTO RIGUARDA GLI APPALTI AGGIUDICATI DALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI NEL SETTORE DELLA DIFESA

ALLEGATO IV           REQUISITI RELATIVI AI DISPOSITIVI DI RICEZIONE ELETTRONICA DELLE OFFERTE, DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE O DEI PIANI E PROGETTI NEI CONCORSI

ALLEGATO V            ELENCO DEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 23

ALLEGATO VI           INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI

ALLEGATO VII          INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEL CAPITOLATO D'ONERI DELLE ASTE ELETTRONICHE (ARTICOLO 33, PARAGRAFO 4)

ALLEGATO VIII        DEFINIZIONE DI TALUNE SPECIFICHE TECNICHE

ALLEGATO IX           CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE

ALLEGATO X            CONTENUTO DEGLI INVITI A PRESENTARE OFFERTE, A PARTECIPARE AL DIALOGO O A CONFERMARE INTERESSE, PREVISTI DALL'ARTICOLO 52

ALLEGATO XI           ELENCO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE E DI DIRITTO AMBIENTALE DI CUI AGLI ARTICOLI 54, PARAGRAFO 2, 55, PARAGRAFO 3, LETTERA A) E 69, PARAGRAFO 4

ALLEGATO XII          REGISTRI

ALLEGATO XIII        CONTENUTO DEL PASSAPORTO EUROPEO PER GLI APPALTI PUBBLICI

Allegato XIV        Mezzi di prova dei criteri di selezione

ALLEGATO XV         ELENCO DELLA LEGISLAZIONE DELL'UE DI CUI ALL'ARTICOLO 67, PARAGRAFO 3

ALLEGATO XVI        SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 74

ALLEGATO XVII       TAVOLA DI CONCORDANZA

TITOLO I CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

CAPO I Campo di applicazione e definizioni

Sezione 1 Oggetto e definizioni

Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce norme sulle procedure per gli appalti indetti dalle amministrazioni aggiudicatrici, per quanto riguarda appalti pubblici e concorsi pubblici di progettazione, il cui valore viene valutato come non inferiore alle soglie stabilite all'articolo 4.

2. L'appalto nel significato della presente direttiva consiste nell'acquisto o in altre forme di acquisizione di lavori, forniture o servizi da parte di una o più amministrazioni aggiudicatrici dagli operatori economici scelti dalle stesse amministrazioni aggiudicatrici indipendentemente dal fatto che i lavori, le forniture o i servizi siano considerati per una finalità pubblica o meno.

Un insieme completo di lavori, forniture e/o servizi, anche se acquistati attraverso diversi contratti, costituisce un appalto unico ai sensi della presente direttiva, qualora tali contratti siano parte di un progetto unico.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

(1) per "amministrazioni aggiudicatrici" si intendono lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico;

(2) per "autorità governative centrali" si intendono le amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato I e i soggetti giuridici che sono loro succeduti qualora siano stati apportati rettifiche o emendamenti a livello nazionale;

(3) per "amministrazioni aggiudicatrici locali" si intendono tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorità governative centrali;

(4) le "autorità regionali" includono tutte le autorità delle unità amministrative che rientrano nei NUTS 1 e 2, di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio[25].

(5) le "autorità locali" comprendono tutte le autorità delle unità amministrative che rientrano nella NUTS 3 e unità amministrative più piccole, come definite dal regolamento (CE) n. 1059/2003;

(6) per "organismi di diritto pubblico" si intendono gli organismi che hanno tutte le seguenti caratteristiche:

(a) quelli istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; a tal fine un organismo che opera in condizioni normali di mercato, che mira a realizzare un profitto e che sostiene le perdite che risultano dall'esercizio delle sue attività, non ha l'obiettivo di rispondere ad esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale;

(b) quelli dotati di personalità giuridica;

(c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è posta sotto la vigilanza di tali organismi; o il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, da enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

(7) Per "appalti pubblici" si intendono contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ai sensi della presente direttiva;

(8) per "appalti pubblici di lavori" si intendono appalti pubblici aventi per oggetto una delle seguenti azioni:

(a) l'esecuzione, o la progettazione e l'esecuzione, di lavori relativi ad una delle attività di cui all'allegato II;

(b) l'esecuzione, oppure la progettazione e l'esecuzione di un'opera, oppure

(c) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera.

(9) per "opera" si intende il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica;

(10) per "appalti pubblici di forniture" si intendono appalti pubblici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;

(11) per "appalti pubblici di servizi" si intendono appalti pubblici aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui al punto (8).

(12) per "operatore economico", s'intende una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o opere, la fornitura di prodotti o di servizi;

(13) per "offerente" si intende un operatore economico che ha presentato un'offerta;

(14) per "candidato" si intende un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, o a una procedura competitiva con negoziato, o a una procedura negoziata senza pubblicazione preventiva o a un dialogo competitivo oppure a un partenariato per l'innovazione;

(15) per "documenti di gara" si intendono tutti i documenti prodotti o ai quali l'amministrazione aggiudicatrice fa riferimento per descrivere o determinare elementi dell'appalto o della procedura, compresi il bando di gara, l'avviso di preinformazione nel caso in cui sia utilizzato come mezzo di indizione di gara, le specifiche tecniche, il documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte, i formati per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari.

(16) Per "attività di centralizzazione delle committenze" si intendono attività svolte su base permanente, in una delle seguenti forme:

(a) l'acquisto di forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici;

(b) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici;

(17) per "attività di committenza ausiliarie" si intendono attività che consistono nella prestazione di sostegno alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

(a) infrastrutture tecniche che consentano alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;

(b) consulenza sullo svolgimento o sulla concezione delle procedure di appalto;

(c) preparazione e gestione delle procedure di appalto in nome e per conto dell'amministrazione aggiudicatrice interessata.

(18) per "centrale di committenza" si intende un'amministrazione aggiudicatrice che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie.

(19) per "prestatore di servizi in materia di appalti" si intende un organismo pubblico o privato che offre attività di committenza ausiliarie sul mercato;

(20) con i termini "scritto" o "per iscritto" si intende un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici;

(21) per "mezzo elettronico" si intende uno strumento elettronico per l'elaborazione (compresa la compressione numerica) e l'archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

(22) per "ciclo di vita" si intendono tutte le fasi consecutive e/o interconnesse, compresi la produzione, il trasporto, l'utilizzazione e la manutenzione, della vita di un prodotto o di un lavoro o della prestazione di un servizio, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento di un prodotto, allo smantellamento del cantiere a fine lavoro nonché alla conclusione di una prestazione;

(23) per "concorsi di progettazione" si intendono le procedure intese a fornire all'amministrazione aggiudicatrice, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.

Articolo 3 Appalti misti

1. Gli appalti aventi per oggetto due o più tipi di appalto (lavori, servizi o forniture) sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalti che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione.

Nel caso di appalti misti che consistono in servizi ai sensi del titolo III, capo I e in altri servizi oppure in servizi e forniture, l'oggetto principale è determinato raffrontando i valori dei rispettivi servizi o forniture.

2. Nel caso di contratti che hanno per oggetto gli appalti disciplinati dalla presente direttiva, nonché procedure di aggiudicazione degli appalti o di altri elementi non disciplinati da essa o dalle direttive [che sostituiscono la direttiva 2004/17/CE], o 2009/81/CE[26], la parte del contratto che costituisce appalto disciplinato dalla presente direttiva è aggiudicata in conformità con le disposizioni di detta direttiva.

Nel caso degli appalti misti che contengono elementi di appalti pubblici e di concessioni, la parte del contratto che costituisce un appalto pubblico disciplinato dalla presente direttiva viene aggiudicata in conformità con le disposizioni della presente direttiva.

Se le diverse parti del contratto in questione sono oggettivamente non separabili, l'applicazione della presente direttiva è determinata in base all'oggetto principale del contratto in questione.

Sezione 2 Soglie

Articolo 4 Importi delle soglie

La presente direttiva si applica agli appalti con un importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), pari o superiore alle soglie seguenti:

(a) 5 000 000 EUR per gli appalti di lavori;

(b) 130 000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione organizzati da tali autorità; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato III;

(c) 200 000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici locali e concorsi di progettazione organizzati da tali autorità.

(d) 500 000 EUR per i contratti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato XVI.

Articolo 5 Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti

1. Il calcolo del valore stimato di un appalto è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice, compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e rinnovi eventuali del contratto.

Quando l'amministrazione aggiudicatrice prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

2. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dal campo di applicazione della presente direttiva. Pertanto, un appalto unico non può essere frazionato allo scopo di evitare che rientri nel campo di applicazione della presente direttiva, a meno che ragioni oggettive lo giustifichino.

3. Questa stima è valida al momento dell'invio dell'avviso con cui si indice una gara o, nei casi in cui l'avviso non è previsto, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice avvia la procedura d'appalto, in particolare definendo le caratteristiche essenziali dell'appalto da aggiudicare.

4. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata dell'accordo o del sistema dinamico di acquisizione.

5. Nel caso di partenariati per l'innovazione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché dei prodotti, servizi o lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.

6. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato delle forniture e servizi che sono messi a disposizione dell'imprenditore dalle amministrazioni aggiudicatrici a condizione che siano necessarie all'esecuzione dei lavori.

7. Quando un'opera prevista o un progetto di acquisto di servizi può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore stimato complessivo della totalità di tali lotti.

Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 4, la presente direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.

8. Quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti separati, nell'applicazione dell'articolo 4, paragrafi b) e c) si tiene conto del valore stimato della totalità di tali lotti.

Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 4, la presente direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.

9. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti per singoli lotti senza applicare le procedure previste dalla presente direttiva, a condizione che il valore stimato al netto dell'IVA del lotto in questione sia inferiore a 80 000 EUR per le forniture o i servizi oppure a 1 000 000 EUR per i lavori. Tuttavia, il valore cumulato dei lotti aggiudicati senza applicare la presente direttiva non supera il 20% del valore cumulato di tutti i lotti in cui è stata frazionata l'opera prevista, il progetto di acquisizione di forniture omogenee o il progetto di acquisto di servizi.

10. Se gli appalti di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:

(a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivamente conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale, oppure

(b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei 12 mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio se questo è superiore a 12 mesi.

11. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:

(a) se trattasi di appalto pubblico di durata determinata pari o inferiore a 12 mesi, il valore complessivo stimato per la durata dell'appalto o, se la durata supera i 12 mesi, il valore complessivo, ivi compreso l'importo stimato del valore residuo;

(b) per gli appalti a durata indeterminata o se questa non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per 48.

12. Per gli appalti di servizi, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è, a seconda dei casi, il seguente:

(a) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;

(b) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni, gli interessi e altre forme di remunerazione;

(c) appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione.

13. Per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è, a seconda dei casi, il seguente:

(a) nel caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a 48 mesi: il valore complessivo per l'intera loro durata;

(b) nel caso di appalti di durata indeterminata o superiore a 48 mesi: il valore mensile moltiplicato per 48.

Articolo 6 Revisione delle soglie

1. Dal 30 giugno 2014 la Commissione verifica ogni due anni che le soglie di cui all'articolo 4, lettere a), b) e c) corrispondano alle soglie stabilite nell'accordo sugli appalti pubblici e procede, se necessario, alla loro revisione.

In conformità con il metodo di calcolo di cui all'accordo sugli appalti pubblici, la Commissione calcola il valore di tali soglie sulla base del valore giornaliero medio dell'euro rispetto ai diritti speciali di prelievo durante i 24 mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto dal 1° gennaio. Il valore delle soglie in tal modo rivedute è arrotondato, se necessario, al migliaio di euro inferiore al dato risultante da tale calcolo, per assicurare il rispetto delle soglie in vigore previste dall'Accordo che sono espresse in diritti speciali di prelievo.

2. Al momento di effettuare la revisione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione inoltre rivede:

(a) la soglia di cui all'articolo 12, lettera a), primo comma, allineandola alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di lavori;

(b) la soglia di cui alla lettera b) dell'articolo 12, paragrafo 1, allineandola alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici locali.

3. Dal 1° gennaio 2014 ogni due anni la Commissione determina, nelle valute nazionali degli Stati membri non partecipanti all'Unione monetaria, i valori delle soglie di cui all'articolo 4, lettere a), b) e c), rivedute a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

Contestualmente, la Commissione determina, nelle valute nazionali degli Stati membri non partecipanti all'Unione monetaria, i valori della soglia di cui all'articolo 4, lettera d).

In conformità con il metodo di calcolo di cui all'accordo sugli appalti pubblici, la determinazione di tali valori è basata sulla media del valore giornaliero di tali valute espresso in euro durante i 24 mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1º gennaio.

4. Le soglie rivedute di cui al paragrafo 1 e il loro controvalore nelle valute nazionali di cui al paragrafo 3 sono pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea all'inizio del mese di novembre successivo alla loro revisione.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 89 per adattare la metodologia di cui al paragrafo 1, secondo comma, alle modifiche della metodologia di cui all'accordo sugli appalti pubblici per la revisione delle soglie di cui all'articolo 4, lettere a), b) e c) e per la determinazione delle soglie nelle valute nazionali degli Stati membri non partecipanti all'Unione monetaria, come menzionato al paragrafo 3 del presente articolo.

Le è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 89 per la revisione delle soglie di cui all'articolo 4, lettere a), b) e c) ai sensi del medesimo articolo, paragrafo 1. Le è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 89 per la revisione delle soglie di cui all'articolo 12, lettere a) e b) ai sensi del medesimo articolo, paragrafo 2.

6. Qualora si renda necessaria la revisione delle soglie di cui all'articolo 4, lettere a), b) e c) e le soglie di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 12, primo paragrafo, e i limiti di tempo non consentano l'uso della procedura di cui all'articolo 89, e quindi motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 90 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo, paragrafo 5, secondo comma.

Sezione 3 Esclusioni

Articolo 7 Appalti aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione di cui alla [direttiva che sostituisce la direttiva 2004/17/CE] che sono aggiudicati o organizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli [da 5 a 11] di detta direttiva e sono aggiudicati per il prosieguo di tali attività, né agli appalti pubblici esclusi dal campo di applicazione di detta direttiva in forza degli [articoli 15, 20 e 27].

Articolo 8 Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche.

Ai fini del presente articolo:

(a) per "rete pubblica di comunicazioni" si intende una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi pubblici di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;

(b) per "rete di comunicazioni elettronica" si intendono i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

(c) per "punto terminale di rete" si intende il punto fisico a partire dal quale l'abbonato ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, il punto terminale di rete è definito mediante un indirizzo di rete specifico che può essere correlato ad un numero di utente o ad un nome di utente;

(d) per "servizi di comunicazione elettronica" si intendono i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione però dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 1 della direttiva 98/34/CE non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica.

Articolo 9 Appalti aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali

La presente direttiva non si applica agli appalti o ai concorsi di progettazione che l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta ad aggiudicare o a organizzare nel rispetto di procedure d'appalto diverse da quelle della presente direttiva e stabilite secondo una delle seguenti modalità:

(a) in base ad un accordo internazionale concluso in conformità del trattato tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi e riguardante lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte degli Stati firmatari;

(b) in base ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;

(c) in base a una particolare procedura di un'organizzazione internazionale;

(d) in base a norme sugli appalti pubblici fornite da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione internazionale di finanziamento quando gli appalti o i concorsi di progettazione sono interamente finanziati da tale organizzazione o istituzione; nel caso di appalti o concorsi di progettazione cofinanziati in larga misura da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione internazionale di finanziamento, le parti si accordano sulle procedure di gare d'appalto applicabili, in conformità al trattato.

Ogni accordo di cui al primo comma, lettera a) viene comunicato alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all'articolo 91.

Articolo 10 Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi:

(a) aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, i contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione della presente direttiva;

(b) aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi audiovisivi che sono aggiudicati da emittenti radiotelevisive o appalti concernenti il tempo di trasmissione aggiudicati ai fornitori di servizi audiovisivi;

(c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;

(d) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[27]e operazioni concluse con il fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF);

(e) concernenti i contratti di lavoro;

(f) concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana.

I servizi audiovisivi di cui al primo comma, lettera b) includono la ritrasmissione e la diffusione tramite qualsivoglia rete elettronica.

Articolo 11 Relazioni tra amministrazioni pubbliche

1. Un appalto aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a un'altra persona giuridica non rientra nel campo di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;

(b) almeno il 90% delle attività di tale persona giuridica sono effettuate per l'amministrazione aggiudicatrice controllante o per altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi;

(c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione privata.

Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del primo comma della lettera a) qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata.

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando un ente controllato che è un'amministrazione aggiudicatrice assegna un contratto al proprio ente controllante o ad un'altra persona giuridica controllata dalla stessa amministrazione aggiudicatrice, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia partecipazione privata.

3. Un'amministrazione aggiudicatrice che non esercita su una persona giuridica un controllo ai sensi del paragrafo 1, tuttavia può aggiudicare un appalto pubblico senza applicare la presente direttiva a una persona giuridica da essa controllata congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici, alle seguenti condizioni:

(a) le amministrazioni aggiudicatrici esercitano congiuntamente sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi;

(b) almeno il 90% delle attività della persona giuridica in oggetto viene svolto per le amministrazioni aggiudicatrici controllanti o per altre persone giuridiche controllate dalle stesse amministrazioni aggiudicatrici;

(c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione privata.

Ai fini della lettera a), si ritiene che le amministrazioni aggiudicatrici esercitino su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) gli organi decisionali delle persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti;

(b) tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;

(c) la persona giuridica controllata non persegue interessi distinti da quelli delle amministrazioni ad essa associate;

(d) la persona giuridica controllata non tragga dagli appalti pubblici con le amministrazioni aggiudicatrici alcun vantaggio diverso dal rimborso dei costi reali.

4. Un accordo concluso tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non si considera un appalto pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, della presente direttiva, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) l'accordo stabilisce un'autentica cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, che mira a far sì che esse svolgano congiuntamente i loro compiti di servizio pubblico e che implica diritti e obblighi reciproci delle parti;

(b) l'accordo è retto esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

(c) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti non svolgono sul mercato aperto più del 10% - in termini di fatturato - delle attività pertinenti all'accordo;

(d) l'accordo non comporta trasferimenti finanziari tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti diversi da quelli corrispondenti al rimborso dei costi effettivi dei lavori, dei servizi o delle forniture;

(e) nelle amministrazioni aggiudicatrici non vi è alcuna partecipazione privata.

5. L'assenza di partecipazione privata di cui ai paragrafi da 1 a 4 è verificata al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della conclusione dell'accordo.

Le esclusioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non sono più applicabili dal momento in cui interviene una qualsiasi partecipazione privata, con la conseguenza che i contratti in corso devono essere aperti alla concorrenza mediante regolari procedure di aggiudicazione degli appalti.

Sezione 4 Situazioni specifiche

Articolo 12 Appalti sovvenzionati dalle amministrazioni aggiudicatrici

La presente direttiva si applica all'aggiudicazione dei seguenti contratti:

(a) appalti di lavori sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a 5 000 000 EUR, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attività:

i)        attività che riguardano i lavori di genio civile definiti nell'allegato II;

ii)       lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a scopi amministrativi;

(b) di appalti di servizi sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a 200 000 EUR allorché tali appalti sono connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a).

Le amministrazioni aggiudicatrici che concedono le sovvenzioni di cui al primo comma, lettere a) e b) garantiscono il rispetto della presente direttiva qualora non aggiudichino esse stesse gli appalti sovvenzionati o quando esse aggiudichino tali appalti in nome e per conto di altri enti.

Articolo 13 Servizi di ricerca e sviluppo

1. La presente direttiva si applica ai contratti per servizi di ricerca e sviluppo con numero di riferimento CPV da 73000000-2 a 73436000-7, tranne 73200000-4, 73210000-7 o 73220000-0, a condizione che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

(a) i risultati appartengano esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice perché li usi nell'esercizio della sua attività, e

(b) la prestazione del servizio sia interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice.

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici per servizi di ricerca e sviluppo con numeri di riferimento CPV da 73000000-2 a 73436000-7, tranne 73200000-4, 73210000-7 o 73220000-0, quando una delle condizioni di cui al primo comma delle lettere a) e b) non è soddisfatta.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 89 riguardo ai numeri di riferimento di cui al paragrafo 1 per riflettere i cambiamenti nella nomenclatura CPV purché tali emendamenti non comportino una modifica del campo di applicazione della presente direttiva.

Articolo 14 Difesa e sicurezza

1. Fatto salvo l'articolo 346 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la presente direttiva si applica agli appalti pubblici aggiudicati e ai concorsi di progettazione indetti nei settori della difesa e della sicurezza, fatta eccezione per i seguenti contratti di appalto:

(a) appalti che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2009/81/CE;

(b) appalti ai quali la direttiva 2009/81/CE non si applica in virtù degli articoli 8, 12 e 13 di quest'ultima.

2. La presente direttiva non si applica agli appalti e ai concorsi di progettazione diversi da quelli di cui al paragrafo 1 nella misura in cui una procedura di appalto come quella prevista nella presente direttiva non può garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza di uno Stato membro.

CAPO II Regole generali

Articolo 15 Principi per l'aggiudicazione degli appalti

Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono in maniera trasparente e proporzionata.

La concezione della procedura di appalto non è finalizzata ad escludere quest'ultimo dal campo di applicazione della presente direttiva né a limitare artificialmente la concorrenza.

Articolo 16 Operatori economici

1. Gli operatori economici che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione di cui trattasi, non possono essere respinti soltanto per il fatto che, secondo la normativa dello Stato membro nel quale è aggiudicato l'appalto, essi avrebbero dovuto essere persone fisiche o persone giuridiche.

Tuttavia, per gli appalti pubblici di servizi e di lavori nonché per gli appalti pubblici di forniture che comportano anche servizi e/o lavori di posa in opera e di installazione, alle persone giuridiche può essere imposto d'indicare nell'offerta o nella domanda di partecipazione il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire la prestazione per l'appalto di cui trattasi.

2. I raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati a presentare offerte o a candidarsi. Per la partecipazione di tali raggruppamenti alle procedure di aggiudicazione degli appalti, le amministrazioni aggiudicatrici non stabiliscono condizioni specifiche che non vengono imposte ai singoli candidati. Ai fini della presentazione di un'offerta o di una domanda di partecipazione le amministrazioni aggiudicatrici non richiedono che i raggruppamenti di operatori economici abbiano una forma giuridica specifica.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire condizioni specifiche per l'esecuzione del contratto da parte di un raggruppamento purché tali condizioni siano giustificate da motivazioni obiettive e proporzionate. Tali condizioni possono imporre ad un raggruppamento di assumere una forma giuridica specifica una volta che gli sia stato aggiudicato l'appalto, nella misura in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione dell'appalto.

Articolo 17 Appalti riservati

Gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto a laboratori protetti e ad operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale dei lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando oltre il 30% dei lavoratori dei suddetti laboratori, operatori economici o programmi sia composto da persone con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

L'avviso d'indizione di gara fa riferimento al presente articolo.

Articolo 18 Riservatezza

1. Salvo che non sia altrimenti previsto nella presente direttiva o nella legislazione nazionale per quanto riguarda l'accesso alle informazioni, e fatti salvi gli obblighi in materia di pubblicità sugli appalti aggiudicati e gli obblighi di informazione dei candidati e degli offerenti, previsti agli articoli 48 e 53 della presente direttiva, l'amministrazione aggiudicatrice non rivela informazioni comunicategli dagli operatori economici e da essi considerate riservate, compresi anche, ma non esclusivamente, segreti tecnici o commerciali, nonché gli aspetti riservati delle offerte.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere la riservatezza di informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili in tutta la procedura di appalto.

Articolo 19 Norme applicabili alle comunicazioni

1. Tranne quando l'utilizzazione di mezzi elettronici è obbligatoria a norma degli articoli 32, 33, 34, 35, paragrafo 4, 49, paragrafo 2, o dell'articolo 51 della presente direttiva le amministrazioni aggiudicatrici possono scegliere tra i seguenti mezzi di comunicazione per qualsiasi scambio di comunicazioni e informazioni:

(a) via elettronica, conformemente ai paragrafi 3, 4 e 5;

(b) posta o fax;

(c) telefono, nei casi e alle condizioni di cui al paragrafo 6, oppure

(d) una combinazione di questi metodi.

Gli Stati membri possono rendere obbligatorio l'uso di mezzi elettronici di comunicazione in situazioni diverse da quelle di cui agli articoli 32, 33, 34, 35, paragrafo 2, 49, paragrafo 2, o dell'articolo 51 della presente direttiva.

2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.

In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni le amministrazioni aggiudicatrici devono garantire che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione sono mantenuti. Essi esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.

3. Gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. I dettagli e le caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricezione elettronica sono ritenuti conformi al primo comma del presente paragrafo indicate nell'Allegato IV.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 89 per modificare le modalità e le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato IV per motivi legati al progresso tecnico o di ordine amministrativo.

Per garantire l'interoperabilità dei formati tecnici nonché degli standard di elaborazione dei dati e di messaggistica, in particolare in un contesto transfrontaliero, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 89 per stabilire l'uso obbligatorio di determinati standard tecnici, almeno per quanto riguarda l'uso di presentazione per via elettronica, i cataloghi elettronici e le modalità di autenticazione elettronica.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono, se necessario, prevedere l'uso di strumenti che in genere non sono disponibili, purché offrano modalità alternative di accesso.

Si ritiene che le amministrazioni aggiudicatrici presentino adeguate modalità alternative di accesso nelle seguenti situazioni:

(a) offrono un accesso libero, diretto e completo per via elettronica a tali strumenti a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso, conformemente all'allegato IX, o di invio dell'invito a confermare interesse; il testo dell'avviso o dell'invito a confermare interesse deve indicare l'indirizzo internet presso il quale tali strumenti sono accessibili;

(b) garantiscono che gli offerenti stabiliti in Stati membri diversi da quello dell'amministrazione aggiudicatrice abbiano accesso alla procedura di aggiudicazione tramite un "token" (cioè una credenziale temporanea elettronica per un'autenticazione provvisoria) fornito online senza costi aggiuntivi, o

(c) offrono un canale alternativo per la presentazione elettronica delle offerte.

5. Le seguenti norme sono applicabili ai dispositivi di trasmissione e di ricezione elettronica delle offerte e ai dispositivi di ricezione elettronica delle domande di partecipazione:

(a) le informazioni sulle specifiche per la presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, compresa la cifratura e la datazione, sono messe a disposizione degli interessati;

(b) i dispositivi, i metodi di autenticazione e le firme elettroniche sono conformi ai requisiti di cui all'allegato IV;

(c) le amministrazioni aggiudicatrici specificano il livello di sicurezza richiesto per i mezzi di comunicazione elettronici da utilizzare per le varie fasi della procedura d'aggiudicazione degli appalti; il livello è proporzionato ai rischi connessi;

(d) se sono necessarie firme elettroniche avanzate, così come definite nella direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[28], le amministrazioni aggiudicatrici, sempreché la firma sia valida, accettano le firme basate su un certificato elettronico qualificato di cui all'elenco di fiducia, secondo quanto previsto dalla decisione della Commissione 2009/767/CE[29], create con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura alle seguenti condizioni:

(a) le amministrazioni aggiudicatrici devono stabilire il formato della firma elettronica avanzata sulla base dei formati stabiliti nella decisione della Commissione 2011/130/UE[30] e attuano le misure necessarie per poterli elaborare;

(b) in caso di offerte firmate con il sostegno di un certificato qualificato che figura nell'elenco di fiducia non possono venire applicati ulteriori requisiti che potrebbero ostacolare l'uso di tali firme da parte degli offerenti.

6. Alla trasmissione delle domande di partecipazione si applicano le regole seguenti:

(a) le domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti possono essere presentate per iscritto o per telefono; qualora siano presentate per telefono, le domande di partecipazione devono essere confermate per iscritto prima della scadenza del termine previsto per la loro ricezione;

(b) le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che le domande di partecipazione presentate mediante fax siano confermate per posta o per via elettronica ove ciò sia necessario a scopo di prova legale.

Ai sensi della lettera b), l'amministrazione aggiudicatrice indica nell'avviso con cui si indice la gara o nell'invito a confermare interesse che le domande di partecipazione presentate mediante fax devono essere confermate per posta o per via elettronica, precisando il termine per l'invio di tale conferma.

7. Gli Stati membri provvedono affinché, entro due anni dalla data di cui all'articolo 92, paragrafo 1, tutte le procedure di aggiudicazione degli appalti di cui alla presente direttiva siano svolte utilizzando mezzi elettronici di comunicazione, in particolare presentazione per via elettronica, in conformità con le disposizioni del presente articolo.

Tale obbligo non si applica se l'uso di mezzi elettronici richiede strumenti specializzati o formati elettronici che non sono comunemente disponibili in tutti gli Stati membri ai sensi del paragrafo 3. Spetta alle amministrazioni aggiudicatrici che utilizzano altri mezzi di comunicazione per la presentazione delle offerte dimostrare nei documenti di gara che l'uso di mezzi elettronici, a causa della particolare natura delle informazioni da scambiare con gli operatori economici, richiederebbe strumenti appositi o formati di file che non sono in genere disponibili in tutti gli Stati membri.

Si ritiene che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano motivo legittimo di non richiedere mezzi elettronici di comunicazione nella procedura di presentazione nei casi seguenti:

(a) la descrizione delle specifiche tecniche, a causa della natura specialistica dell'appalto, non può essere fornita ricorrendo a formati elettronici generalmente condivisi dalle applicazioni comunemente diffuse;

(b) i programmi in grado di gestire i formati elettronici adatti a descrivere le specifiche tecniche sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte dell'amministrazione aggiudicatrice;

(c) i programmi in grado di gestire formati elettronici adatti a descrivere le specifiche tecniche fanno ricorso a formati che non possono essere gestiti da nessun programma libero o scaricabile.

8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare i dati elaborati elettronicamente per le procedure di appalto pubbliche al fine di prevenire, individuare e correggere errori che si verificano nella prima fase sviluppando strumenti appositi.

Articolo 20 Nomenclature

1. Riferimenti a nomenclature nel contesto degli appalti pubblici, sono effettuati utilizzando il "Vocabolario comune per gli appalti pubblici" (CPV) adottato dal regolamento (CE) n. 2195/2002[31].

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 89 per adattare i numeri di riferimento di cui agli allegati II e XVI quando i cambiamenti della nomenclatura CPV devono riflettersi nella presente direttiva e non comportano una modifica del campo di applicazione di quest'ultima.

Articolo 21 Conflitti di interesse

1. Gli Stati membri stabiliscono norme per prevenire, individuare e porre immediatamente rimedio a conflitti di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti che sono soggetti alla presente direttiva, compresa la progettazione e preparazione della procedura, la redazione dei documenti di gara, la selezione dei candidati e degli offerenti e dell'aggiudicazione dell'appalto, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli offerenti.

Il concetto di conflitto di interessi copre almeno i casi in cui le categorie di persone di cui al paragrafo 2 hanno, direttamente o indirettamente, un interesse privato nel risultato della procedura di aggiudicazione degli appalti che può essere percepito come un elemento in grado di compromettere l'esercizio imparziale e obiettivo delle loro funzioni.

Ai fini del presente articolo per "interessi privati" si intendono quelli familiari, affettivi, economici o politici, oppure altri interessi comuni con i candidati o gli offerenti, compresi gli interessi professionali confliggenti.

2. Le norme di cui al paragrafo 1 si applicano ai conflitti di interesse che riguardano le seguenti categorie di persone:

(a) il personale dell'amministrazione aggiudicatrice, i prestatori di servizi in materia di appalti o il personale di altri prestatori di servizi che sono coinvolti nello svolgimento della procedura di aggiudicazione;

(b) il presidente dell'amministrazione aggiudicatrice e i membri degli organi decisionali dell'amministrazione aggiudicatrice che, senza essere necessariamente coinvolti nello svolgimento della procedura di gara, possono tuttavia influenzare l'esito di tale procedura.

3. In particolare, gli Stati membri garantiscono:

(a) che il personale di cui al paragrafo 2, lettera a), sia tenuto a comunicare ogni conflitto di interesse in relazione a uno qualsiasi dei candidati o degli offerenti non appena ne venga a conoscenza, al fine di consentire all'amministrazione aggiudicatrice di adottare misure correttive;

(b) che i candidati e gli offerenti siano tenuti a presentare, all'inizio della procedura di aggiudicazione, una dichiarazione sull'esistenza di legami privilegiati con le persone di cui al paragrafo 2, lettera b), che rischiano di mettere tali persone in una situazione di conflitto di interessi; l'amministrazione aggiudicatrice indica nella relazione unica di cui all'articolo 85 se il candidato o l'offerente ha presentato una dichiarazione.

In caso di conflitto d'interessi, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate. Tali misure possono includere l'esclusione del membro del personale in questione dalla partecipazione alla procedura di gara in oggetto o la riassegnazione ad altri obblighi e responsabilità. Se i conflitti di interessi non possono essere risolti efficacemente con altri mezzi, il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura.

Qualora si individui la presenza di legami privilegiati, l'amministrazione aggiudicatrice informa immediatamente l'organo di vigilanza designato a norma dell'articolo 84 e adotta misure adeguate per evitare qualsiasi influenza indebita sul processo di aggiudicazione e assicurare parità di trattamento dei candidati e degli offerenti. Se il conflitto di interessi non può essere risolto efficacemente con altri mezzi, il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura.

4. Tutte le misure adottate in virtù del presente articolo sono documentate in una relazione unica come previsto all'articolo 85.

Articolo 22 Comportamento illecito

I candidati sono tenuti, all'inizio della procedura, a fornire una dichiarazione sull'onore che gli offerenti non hanno cercato e non cercheranno di:

(a) esercitare influenze indebite sul processo decisionale delle amministrazioni aggiudicatrici o l'ottenimento di informazioni riservate che possano conferire loro vantaggi indebiti rispetto alla procedura di aggiudicazione dell'appalto;

(b) concludere accordi con altri candidati e offerenti volti a falsare la concorrenza;

(c) fornire deliberatamente informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione.

TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI PUBBLICI

CAPO I Procedure

Articolo 23 Condizioni relative all'accordo sugli appalti pubblici e altri accordi internazionali

1. Nella misura in cui sono contemplati dagli allegati I, II, IV e V e dalle note generali dell'appendice 1 dell'Unione europea dell'accordo sugli appalti pubblici e dagli altri accordi internazionali firmati a cui l'Unione è vincolata, di cui all'allegato V della presente direttiva, le amministrazioni aggiudicatrici accordano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei firmatari di tali accordi un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dell'Unione. Applicando la presente direttiva agli operatori economici dei firmatari di tali accordi, le amministrazioni aggiudicatrici si conformano ad essi.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 89 per modificare l'elenco di cui all'allegato V, quando ciò si dimostra necessario sulla base della conclusione di nuovi accordi internazionali o della modifica di tali accordi internazionali vigenti.

Articolo 24 Scelta delle procedure

1. Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure nazionali adattate in modo da essere conformi alla presente direttiva, a patto che, fatto salvo il disposto dell'articolo 30, sia stato pubblicato un avviso di indizione di gara conformemente alla presente direttiva.

Gli Stati membri prevedono la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette come disposto dalla presente direttiva.

Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare partenariati per l'innovazione come disposto dalla presente direttiva.

Gli Stati membri possono disporre che le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare una procedura competitiva con negoziato o un dialogo competitivo in uno dei seguenti casi:

(a) quando si tratta di lavori, se l'appalto di lavori ha come oggetto sia il progetto che l'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8 o se i negoziati sono necessari per stabilire l'impostazione giuridica o finanziaria del progetto;

(b) nel caso di appalti pubblici di lavori, per i lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, innovazione, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e di sviluppo;

(c) nel caso di servizi o forniture se le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione con riferimento ad alcuna norma, approvazioni tecniche europee, specifiche tecniche comuni o riferimenti tecnici ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato VIII;

(d) nel caso di offerte irregolari o inaccettabili ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera a) in risposta a una procedura aperta o ristretta;

(e) nel caso in cui sussistano circostanze particolari in relazione alla natura o alla complessità dei lavori, delle forniture o dei servizi o dei rischi connessi, l'appalto non possa essere aggiudicato senza preventive negoziazioni.

Gli Stati membri hanno facoltà di decidere di non recepire la procedura competitiva con negoziato, il dialogo competitivo e le procedure di partenariato per l'innovazione nell'ordinamento nazionale.

2. La gara può essere indetta come segue:

(a) mediante un bando di gara a norma dell'articolo 47,

(b) nel caso in cui il contratto sia aggiudicato mediante procedura ristretta o mediante una procedura competitiva con negoziato da un'amministrazione aggiudicatrice locale, mediante un avviso di preinformazione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2.

Nel caso di cui alla lettera b), gli operatori economici che hanno espresso interesse in seguito alla pubblicazione dell'avviso di preinformazione sono successivamente invitati a confermare il proprio interesse per iscritto mediante un "invito a confermare interesse", conformemente all'articolo 52.

3. Gli Stati membri possono prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione preventiva, solo nei casi e nelle circostanze specifici espressamente previsti all'articolo 30.

Articolo 25 Procedura aperta

1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso d'indizione di gara.

Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 40 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste per la selezione qualitativa.

2. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non viene usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte, come stabilito al secondo comma del paragrafo 1 del presente articolo, può essere ridotto a 20 giorni purché siano rispettate le seguenti condizioni:

(a) l'avviso di preinformazione contenga tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato VI, parte B, sezione I, sempreché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione;

(b) l'avviso sia stato inviato alla pubblicazione non meno di 45 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

3. Se, per motivi di urgenza debitamente dimostrati dalle amministrazioni aggiudicatrici, i termini minimi stabiliti al secondo comma del paragrafo 1 non possono essere rispettati, le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a 20 giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara.

4. L'amministrazione aggiudicatrice può ridurre di cinque giorni il termine per la ricezione delle offerte di cui al secondo comma del paragrafo 1 se accetta che le offerte possano essere presentate per via elettronica conformemente all'articolo 19, paragrafi 3, 4 e 5.

Articolo 26 Procedura ristretta

1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un avviso d'indizione di gara, presentando le informazioni richieste per la selezione qualitativa.

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse.

2. Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici in seguito alla valutazione delle informazioni richieste potranno presentare un'offerta. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 64.

Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 35 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte.

3. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non viene usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte come stabilito al secondo comma del paragrafo 2 del presente articolo può essere ridotto a 15 giorni purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

(a) l'avviso di preinformazione contenga tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato VI, parte B, sezione I, sempreché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione;

(b) l'avviso sia stato inviato alla pubblicazione non meno di 45 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici locali possono fissare il termine per la ricezione delle offerte di concerto con l'amministrazione aggiudicatrice e i candidati selezionati, purché tutti i candidati dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. Se è impossibile pervenire a un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, l'amministrazione aggiudicatrice fissa un termine che non può essere inferiore a dieci giorni dalla data dell'invito a presentare offerte.

5. Il termine per la ricezione delle offerte di cui al paragrafo 2 può essere ridotto di cinque giorni quando l'amministrazione aggiudicatrice accetta che le offerte possano essere presentate per via elettronica conformemente all'articolo 19, paragrafi 3, 4 e 5.

6. Quando, per motivi di urgenza debitamente dimostrati dall'amministrazione aggiudicatrice sia impossibile rispettare i termini minimi previsti al presente articolo, esse possono fissare:

(a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara;

(b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data dell'invito a presentare offerte.

Articolo 27 Procedura competitiva con negoziato

1. Nelle procedure competitive con negoziato qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un avviso d'indizione di gara, fornendo le informazioni richieste per la selezione qualitativa.

Nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse le amministrazioni aggiudicatrici descrivono l'appalto, i requisiti minimi da soddisfare e specificano i criteri di aggiudicazione in modo da permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto e decidere se chiedere di partecipare ai negoziati. Nelle specifiche tecniche le amministrazioni aggiudicatrici specificano quali parti definiscono i requisiti minimi.

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse; il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 30 giorni dalla data di trasmissione dell'invito. Si applica l'articolo 26, paragrafi da 3 a 6.

2. Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici in seguito alla loro valutazione delle informazioni richieste potranno presentare un'offerta scritta che costituirà la base per i successivi negoziati. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 64.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli offerenti le offerte da essi presentate per migliorare il contenuto delle offerte per rispondere meglio ai criteri di aggiudicazione e ai requisiti minimi indicati in conformità del secondo comma del paragrafo 1.

Nel corso dei negoziati quanto segue non verrà modificato:

(a) la descrizione dell'appalto;

(b) la parte delle specifiche tecniche che definiscono i requisiti minimi;

(c) i criteri di aggiudicazione dell'appalto.

4. Nel corso dei negoziati le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, esse non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. In particolare esse si preoccupano di garantire che tutti gli offerenti, le cui offerte non sono state escluse ai sensi del paragrafo 5, siano informati per iscritto delle modifiche alle specifiche tecniche diverse da quelle che stabiliscono i requisiti minimi tempestivamente per permettere a tali offerenti di modificare e ripresentare le offerte adeguatamente cambiate sulla base di tali modifiche.

Le amministrazioni aggiudicatrici non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte né altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante alle negoziazioni senza l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma è considerato con riferimento alla prevista comunicazione di soluzioni specifiche o di altre informazioni riservate.

5. Le procedure competitive con negoziato possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o in documenti di gara. Nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o nei documenti di gara, l'amministrazione aggiudicatrice deve indicare se sceglierà tale facoltà.

6. Quando le amministrazioni aggiudicatrici intendono concludere le trattative, esse informano gli altri offerenti e stabiliscono un termine comune entro il quale possono essere presentate offerte nuove o modificate. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte negoziate in base a quanto indicato inizialmente nei criteri di aggiudicazione e aggiudicano l'appalto in base agli articoli da 66 a 69.

Articolo 28 Dialogo competitivo

1. Nei dialoghi competitivi qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un avviso d'indizione di gara, fornendo le informazioni richieste per la selezione qualitativa.

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici in seguito alla valutazione delle informazioni richieste potranno partecipare al dialogo. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 64. L'appalto è aggiudicato unicamente sulla base del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, lettera a).

2. Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara in cui rendono note le loro necessità e le loro esigenze, e le definiscono nel bando stesso e/o in un documento descrittivo. Al tempo stesso e negli stessi documenti, esse stabiliscono e definiscono i criteri di aggiudicazione scelti.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici avviano con i candidati selezionati conformemente alle disposizioni pertinenti degli articoli da 54 a 65 un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità. Nella fase del dialogo esse possono discutere con i candidati selezionati tutti gli aspetti dell'appalto.

Durante il dialogo le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento di tutti gli offerenti. A tal fine, esse non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.

Le amministrazioni aggiudicatrici non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte né altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma è considerato con riferimento alla prevista comunicazione di soluzioni specifiche o di altre informazioni riservate.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che i dialoghi competitivi si svolgano in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione definiti nel bando di gara o nel documento descrittivo. Nel bando di gara o nel documento descrittivo, le amministrazioni aggiudicatrici indicano se sceglieranno tale opzione.

5. L'amministrazione aggiudicatrice prosegue il dialogo finché non è in grado di individuare la o le soluzioni che possano soddisfare le sue necessità.

6. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le amministrazioni aggiudicatrici li invitano a presentare le loro offerte finali in base alla o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo.

Se del caso, al fine di completare gli impegni finanziari o altri termini del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice può negoziare i termini del contratto con l'offerente che ritenga di aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, lettera a), a condizione che da tali negoziati non ne consegua la modifica di elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto pubblico, comprese le esigenze e i requisiti definiti nel bando di gara e/o nel documento descrittivo e che non rischino di falsare la concorrenza o creare discriminazioni.

8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere premi o pagamenti ai partecipanti al dialogo.

Articolo 29 Partenariati per l'innovazione

1. Nei partenariati per l'innovazione, qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipare in risposta a un bando di gara al fine di stabilire un partenariato strutturato per lo sviluppo di prodotti, servizi o lavori innovativi e per il successivo acquisto delle forniture, servizi o lavori che ne risultano, a condizione che essi corrispondano alle prestazioni e ai costi concordati.

2. Il partenariato è strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, fino alla produzione della fornitura o nella fornitura di tali servizi. Il partenariato prevede obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e il pagamento della remunerazione mediante congrue rate. In base a questi obiettivi, l'amministrazione aggiudicatrice può decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato e di avviare una nuova procedura di appalto per le fasi restanti, a condizione che essa abbia acquisito i relativi diritti di proprietà intellettuale.

3. L'appalto è aggiudicato in base alle regole di procedura competitiva con negoziato di cui all'articolo 27.

Nel selezionare i candidati, le amministrazioni aggiudicatrici prestano particolare attenzione ai criteri relativi alle capacità e all'esperienza dell'offerente nel settore della ricerca e dello sviluppo o nella messa a punto di soluzioni innovative. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 64.

Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici in seguito alla valutazione delle informazioni richieste potranno presentare progetti di ricerca e di innovazione al fine di soddisfare le esigenze individuate dall'amministrazione aggiudicatrice, che non possono essere soddisfatte con soluzioni esistenti. L'appalto è aggiudicato unicamente sulla base del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, lettera a).

4. La struttura del partenariato e, in particolare, la durata e il valore delle varie fasi riflettono il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza di attività di ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato. Il valore e la durata di un contratto per l'acquisto delle forniture, dei servizi o dei lavori che ne risultano rimangono entro limiti appropriati, tenendo conto della necessità di recuperare le spese, comprese quelle sostenute per sviluppare una soluzione innovativa, e di realizzare un profitto adeguato.

Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere a partenariati innovativi in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

Articolo 30 Uso della procedura negoziata senza pubblicazione preventiva

1. Gli Stati membri possono disporre che le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici con una procedura negoziata senza pubblicazione preventiva soltanto nei casi di cui ai paragrafi da 2 a 5.

2. Nel caso degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza pubblicazione preventiva può essere prevista nei casi seguenti:

(a) quando in risposta a una procedura aperta o ristretta, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o alcuna domanda di partecipazione, purché le condizioni iniziali del contratto non siano sostanzialmente modificate e che venga inviata una relazione alla Commissione o all'organo nazionale di vigilanza di cui all'articolo 84, nel caso in cui essi lo richiedano.

(b) quando lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'ottenimento di un'opera d'arte;

(c) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

i)        assenza di concorrenza per motivi tecnici;

ii)       protezione di brevetti, diritti d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale;

iii)      tutela di altri diritti esclusivi.

Tale eccezione si applica solo quando non esistano sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;

(d) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da cause di forza maggiore, i termini per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziato non possono essere rispettati;. le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;

ai fini dell'applicazione della lettera a), un'offerta non è ritenuta appropriata se:

– è irregolare o inaccettabile, e

– non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è quindi inadeguata a rispondere alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice specificate nei documenti di gara.

In particolare, le offerte sono considerate irregolari se non rispettano i documenti di gara o se i prezzi offerti sono al riparo dalle normali forze concorrenziali.

In particolare, le offerte sono considerate inaccettabili nei seguenti casi:

(a) sono state ricevute in ritardo;

(b) sono state presentate da offerenti che non possiedono le qualifiche necessarie;

(c) il loro prezzo supera il bilancio dell'amministrazione aggiudicatrice stabilito prima dell'avvio della procedura di appalto; la determinazione del bilancio precedente all'avvio della procedura deve essere documentata per iscritto;

(d) sono state giudicate anormalmente basse ai sensi dell'articolo 69.

3. Nel caso degli appalti pubblici di forniture, la procedura negoziata senza pubblicazione preventiva può essere prevista nei casi seguenti:

(a) qualora i prodotti in questione siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo; in questa disposizione non rientra la produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;

(b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate o al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligasse l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può, come regola generale, superare i tre anni;

(c) per forniture quotate e acquistate in una borsa delle materie prime o in altri mercati analoghi quali le borse dell'energia elettrica;

(d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato giudiziario o di una procedura analoga prevista nelle legislazioni o regolamentazioni nazionali.

4. La procedura negoziata senza pubblicazione preventiva può essere prevista per i servizi quando l'appalto in questione consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo la presente direttiva e debba, in base alle norme vigenti, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori di tale concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

5. La procedura negoziata senza pubblicazione preventiva può essere prevista per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 1. Il progetto di base indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati.

La possibilità di valersi di questa procedura è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è preso in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici per l'applicazione dell'articolo 4.

Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla conclusione dell'appalto iniziale.

CAPO II Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 31 Accordi quadro

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono concludere accordi quadro, a condizione che applichino le procedure di cui alla presente direttiva.

Per "accordo quadro" s'intende un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare dall'oggetto dell'accordo quadro.

2. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste al presente paragrafo e ai paragrafi 3 e 4.

Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici chiaramente individuate a tal fine nell'avviso di indizione di gara o nell'invito a confermare interesse e gli operatori economici inizialmente parti dell'accordo quadro.

Gli appalti basati su un accordo quadro non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al paragrafo 3.

Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

3. Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro.

Per l'aggiudicazione di tali appalti, le amministrazioni aggiudicatrici possono consultare per iscritto l'operatore parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.

4. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici, esso può essere eseguito in una delle due modalità seguenti:

(a) secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà tale prestazione; tali condizioni sono indicate nei documenti di gara;

(b) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture.

5. Il confronto competitivo di cui al paragrafo 4, lettera b) si basa sulle medesime condizioni applicate all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se necessario precisandole, e, se del caso, su altre condizioni indicate nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro, secondo la seguente procedura:

(a) per ogni appalto da aggiudicare le amministrazioni aggiudicatrici consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto;

(b) le amministrazioni aggiudicatrici fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;

(c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non viene reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;

(d) le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro.

Articolo 32 Sistemi dinamici di acquisizione

1. Per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle amministrazioni aggiudicatrici, è possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione. Un "sistema dinamico di acquisizione" funziona come un processo di acquisizione interamente elettronico, aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione.

2. Per aggiudicare appalti nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione, le amministrazioni aggiudicatrici seguono le norme della procedura ristretta. Tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione sono ammessi al sistema; il numero dei candidati ammessi al sistema non deve essere limitato ai sensi dell'articolo 64. Tutte le comunicazioni nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione sono effettuate esclusivamente con mezzi elettronici conformemente all'articolo 19, paragrafi da 2 a 6.

3. Per aggiudicare appalti nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione, le amministrazioni aggiudicatrici:

(a) pubblicano un avviso di indizione di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;

(b) precisano nel capitolato d'oneri, almeno la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema d'acquisizione, il dispositivo elettronico utilizzato nonché le modalità e le specifiche tecniche di collegamento;

(c) offrono accesso libero, diretto e completo, finché il sistema è valido, al capitolato d'oneri e a ogni documento complementare, a norma dell'articolo 51.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici accordano a qualsivoglia operatore economico, per tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di chiedere di essere ammesso nel sistema alle condizioni di cui al paragrafo 2. Le amministrazioni aggiudicatrici mettono a punto la valutazione di tali domande in base ai criteri di selezione entro 10 giorni lavorativi dal loro ricevimento.

Le amministrazioni aggiudicatrici comunicano al più presto all'operatore economico di cui al primo comma se è stato ammesso o meno al sistema dinamico di acquisizione.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici invitano tutti i partecipanti qualificati a presentare un'offerta per ogni specifico appalto nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione, conformemente all'articolo 52.

Esse aggiudicano l'appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per il sistema dinamico di acquisizione o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse. Detti criteri possono, all'occorrenza, essere precisati nell'invito a presentare offerte.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nell'avviso di indizione di gara la durata del sistema dinamico di acquisizione. Esse informano la Commissione di qualsiasi cambiamento di tale durata utilizzando i seguenti modelli standard:

(a) se la durata viene modificata senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per l'avviso di indizione di gara per il sistema dinamico di acquisizione;

(b) se viene posto termine al sistema, un avviso di aggiudicazione di cui all'articolo 48.

7. Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o dei partecipanti al sistema dinamico di acquisizione contributi di carattere amministrativo.

Articolo 33 Aste elettroniche

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere ad aste elettroniche nelle quali vengono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte.

A tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano un processo elettronico per fasi successive (asta elettronica), che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico.

2. Nelle procedure aperte, ristrette o competitive con negoziato, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere che l'aggiudicazione di un appalto pubblico è preceduta da un'asta elettronica quando le specifiche dell'offerta possono essere fissate in maniera precisa.

Alle stesse condizioni, esse possono ricorrere all'asta elettronica in occasione della riapertura del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, di cui all'articolo 31, paragrafo 4, lettera b), e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 32.

3. L'asta elettronica si fonda su uno dei seguenti criteri:

(a) unicamente i prezzi quando l'appalto viene aggiudicato al costo più basso;

(b) i prezzi e/o i nuovi valori degli elementi dell'offerta indicati nel capitolato d'oneri quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici che decidono di ricorrere a un'asta elettronica lo indicano nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse. Il capitolato d'oneri comprende almeno le informazioni di cui all'allegato VII.

5. Prima di procedere all'asta elettronica le amministrazioni aggiudicatrici effettuano una prima valutazione completa delle offerte conformemente al (ai) criterio(i) di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione.

Un'offerta è considerata ammissibile se presentata da un'offerente qualificato ed è conforme alle specifiche tecniche.

Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare all'asta elettronica utilizzando, a decorrere dalla data e dall'ora previste, le modalità di connessione conformi alle istruzioni contenute nell'invito. L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.

6. Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta dell'offerente interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 66, paragrafo 5, primo comma.

L'invito precisa altresì la formula matematica che determinerà, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. A tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato.

Qualora siano autorizzate varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata.

7. Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione e possono, se questo era precedentemente indicato, comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati e annunciare il numero di partecipanti alla fase specifica dell'asta. Tuttavia, in nessun caso essi possono rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica.

8. Le amministrazioni aggiudicatrici dichiarano conclusa l'asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità:

(a) alla data e all'ora preventivamente indicate;

(b) quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbiano preventivamente indicato il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica;

(c) quando il numero di fasi dell'asta preventivamente indicato è stato raggiunto.

Quando le amministrazioni aggiudicatrici hanno deciso di dichiarare conclusa l'asta elettronica ai sensi della lettera c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lettera b), l'invito a partecipare all'asta indica il calendario di ogni fase dell'asta.

9. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano l'appalto ai sensi dell'articolo 66, in funzione dei risultati dell'asta elettronica.

Articolo 34 Cataloghi elettronici

1. Se le amministrazioni aggiudicatrici richiedono l'uso di mezzi di comunicazione elettronici in conformità all'articolo 19, esse possono esigere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico.

Gli Stati membri possono rendere obbligatorio l'uso di cataloghi elettronici per alcuni tipi di appalti.

Le offerte presentate sotto forma di catalogo elettronico possono essere corredate di altri documenti, a completamento dell'offerta.

2. I cataloghi elettronici sono stabiliti dai candidati o dagli offerenti in vista della partecipazione ad una determinata procedura di appalto in conformità con le specifiche tecniche e il formato stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice.

I cataloghi elettronici, inoltre, soddisfano i requisiti previsti per gli strumenti di comunicazione elettronica nonché gli eventuali requisiti supplementari stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice conformemente all'articolo 19.

3. Quando la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici è accettata o richiesta, le amministrazioni aggiudicatrici:

(a) lo indicano nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, quando un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara;

(b) indicano nel capitolato d'oneri tutte le informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 5, relative al formato, al dispositivo elettronico utilizzato nonché alle modalità e alle specifiche tecniche per il catalogo.

4. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici dopo la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi aggiornati. In tal caso, le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano uno dei seguenti metodi alternativi:

(a) invitare gli offerenti a ripresentare i loro cataloghi elettronici, adattati alle esigenze dello specifico contratto in questione;

(b) comunicare agli offerenti che intendono avvalersi delle informazioni raccolte dai cataloghi già presentati per costituire offerte adeguate ai requisiti del contratto specifico in questione (in prosieguo: "punch out"); a condizione che il ricorso a questa possibilità sia stato preannunciato nei documenti di gara relativi all'accordo quadro.

5. Se le amministrazioni aggiudicatrici riaprono il confronto competitivo per i contratti specifici in base al paragrafo 4, lettera b), esse specificano la data e l'ora in cui intendono procedere alla raccolta delle informazioni necessarie per costituire offerte adeguate alle esigenze del contratto specifico in questione e danno agli offerenti la possibilità di rifiutare tale raccolta di informazioni.

Le amministrazioni aggiudicatrici devono consentire un adeguato lasso di tempo tra la notifica e l'effettiva raccolta di informazioni.

Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, le amministrazioni aggiudicatrici presentano le informazioni raccolte all'offerente interessato, in modo da offrire la possibilità di contestare o confermare la correttezza dell'offerta così costituita.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizioni attraverso l'opzione "punch out", sempre che la richiesta di partecipazione al sistema dinamico di acquisizione sia accompagnato da un catalogo elettronico in conformità con le specifiche tecniche e il formato stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice. Questo catalogo sarà completato successivamente dai candidati, qualora siano stati avvertiti dell'intenzione dell'amministrazione aggiudicatrice di costituire offerte avvalendosi dell'opzione "punch out", che viene messa in atto in conformità delle disposizioni del paragrafo 4, lettera b), e del paragrafo 5.

Articolo 35 Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono acquistare lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza.

2. Gli Stati membri prevedono per le amministrazioni aggiudicatrici la possibilità di ricorrere ad attività di centralizzazione delle committenze offerte da centrali di committenza stabilite in un altro Stato membro.

3. Un'amministrazione aggiudicatrice rispetta i suoi obblighi ai sensi della presente direttiva quando procede all'aggiudicazione facendo ricorso ad attività di centralizzazione delle committenze, nella misura in cui le procedure di aggiudicazione degli appalti in questione e la loro esecuzione sono effettuate esclusivamente dall'autorità centrale competente in materia di appalti in tutte le sue fasi, dalla pubblicazione dell'avviso di indizione di gara fino alla fine dell'esecuzione del contratto o dei contratti.

Tuttavia, se alcune fasi della procedura di aggiudicazione dell'appalto o l'esecuzione dei contratti che ne derivano sono effettuate dall'amministrazione aggiudicatrice interessata, quest'ultima continua a essere responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva nei confronti delle fasi da essa effettuate.

4. Tutte le procedure di aggiudicazione degli appalti svolte da una centrale di committenza vengono effettuate utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, in conformità con quanto richiesto dall'articolo 19.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici, senza applicare le procedure di cui alla presente direttiva, possono scegliere una centrale di committenza per svolgere attività di aggiudicazione centralizzate compresi i casi in cui la centrale di committenza sia remunerata per farlo.

6. Le centrali di committenza garantiscono inoltre la documentazione di tutte le operazioni nel quadro dell'esecuzione dei contratti, degli accordi quadro o dei sistemi dinamici di acquisizione che essa conclude nel corso della sua attività di aggiudicazione centralizzata.

Articolo 36 Attività di committenza ausiliarie

I fornitori di attività di committenza ausiliarie sono scelti conformemente alle procedure di appalto stabilite nella presente direttiva.

Articolo 37 Appalti comuni occasionali

1. Una o più amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di eseguire congiuntamente alcuni appalti specifici.

2. Se un'amministrazione aggiudicatrice svolge da sola la procedura di aggiudicazione degli appalti in questione in tutte le sue fasi, dalla pubblicazione dell'avviso di indizione di gara fino alla fine dell'esecuzione del contratto o dei contratti, tale amministrazione aggiudicatrice ha la responsabilità esclusiva di rispettare gli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

Tuttavia, se la procedura di aggiudicazione dell'appalto e l'esecuzione dei contratti che ne derivano sono effettuate da più di una delle amministrazioni aggiudicatrici coinvolte, ciascuna di esse continua a essere responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva nei confronti delle fasi da essa svolte.

Articolo 38 Appalti comuni tra amministrazioni aggiudicatrici di Stati membri diversi

1. Fatto salvo l'articolo 11, le amministrazioni aggiudicatrici di diversi Stati membri possono aggiudicare appalti pubblici mediante uno dei mezzi descritti nel presente articolo.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono acquistare lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza ubicata in un altro Stato membro. In tal caso, la procedura di aggiudicazione è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza.

3. Diverse amministrazioni aggiudicatrici di diversi Stati membri possono aggiudicare congiuntamente un appalto pubblico. In tal caso, le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti concludono un accordo che determina:

(a) quali disposizioni nazionali si applicano alla procedura di aggiudicazione.

(b) l'organizzazione interna della procedura di aggiudicazione degli appalti, compresa la gestione della procedura, la ripartizione delle responsabilità, la distribuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto, e la conclusione dei contratti.

Nel determinare la legge nazionale applicabile ai sensi della lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici possono scegliere le norme nazionali di ogni Stato membro nel quale almeno una di tali amministrazioni partecipanti è ubicata.

4. Se più amministrazioni aggiudicatrici di diversi Stati membri hanno istituito un soggetto giuridico congiunto comprendendo i gruppi europei di cooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[32], o altri soggetti istituiti in base al diritto dell'Unione, le amministrazioni aggiudicatrici che partecipano, con una decisione dell'organo competente del soggetto giuridico congiunto, si accordano sulle norme nazionali applicabili alle gare d'appalto di uno dei seguenti Stati membri:

(a) le disposizioni nazionali dello Stato membro nel quale il soggetto giuridico ha la sua sede sociale;

(b) le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui il soggetto giuridico esercita le sue attività.

Il presente accordo può essere reso applicabile per un periodo indeterminato, quando è fissato nell'atto costitutivo del soggetto giuridico congiunto, o limitato a un periodo determinato, ad alcuni tipi di contratti o ad una o più aggiudicazioni di singoli appalti.

5. In assenza di un accordo che definisce il diritto applicabile in materia di appalti pubblici, la normativa nazionale che disciplina l'aggiudicazione dell'appalto è determinata secondo le modalità seguenti:

(a) se la procedura viene svolta o gestita da un'amministrazione aggiudicatrice che partecipa a nome di altri si applicano le disposizioni nazionali dello Stato membro di tale amministrazione aggiudicatrice;

(b) se la procedura non è svolta o gestita da amministrazioni aggiudicatrici partecipanti a nome delle altre, e se

(a) riguarda un appalto di lavori, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui la maggior parte dei lavori sono ubicati;

(b) riguarda un contratto di servizi o di forniture, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui la maggior parte dei servizi o delle forniture viene erogata;

(c) se non è possibile determinare la legge nazionale applicabile ai sensi delle lettere a) o b), le amministrazioni aggiudicatrici applicano le disposizioni nazionali dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice che sostiene la maggior parte dei costi.

6. In assenza di un accordo che definisce la normativa sugli appalti pubblici applicabile ai sensi del paragrafo 4, la legislazione nazionale in materia di gare d'appalto bandite da soggetti giuridici congiunti istituiti dalle diverse amministrazioni aggiudicatrici di diversi Stati membri dev'essere determinata secondo le regole seguenti:

(a) se la procedura si svolge o viene gestita dall'organo competente del soggetto giuridico congiunto, si applicano le disposizioni nazionali dello Stato membro nel quale il soggetto giuridico ha la sua sede sociale.

(b) Se la procedura è svolta o gestita da un membro del soggetto giuridico per conto dello stesso soggetto giuridico, si applicano le regole di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 5.

(c) se non è possibile determinare la legge nazionale applicabile ai sensi delle lettere a) o b), del paragrafo 5, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui il soggetto giuridico ha la sua sede sociale.

7. Una o più amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare singoli contratti nell'ambito di un accordo quadro concluso da o congiuntamente con un'amministrazione aggiudicatrice ubicata in un altro Stato membro, a condizione che l'accordo quadro contenga disposizioni specifiche che consentono alla rispettiva amministrazione aggiudicatrice o alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare i singoli appalti.

8. Le decisioni di aggiudicazione degli appalti pubblici per quanto riguarda gli appalti pubblici transfrontalieri sono soggette ai normali meccanismi di revisione in base al diritto nazionale applicabile.

9. Per consentire il funzionamento efficace dei meccanismi di revisione, gli Stati membri garantiscono che le decisioni degli organi di ricorso ai sensi della direttiva del Consiglio 89/665/CEE[33] con sede in altri Stati membri siano pienamente attuate nel loro ordinamento giuridico interno, se dette decisioni coinvolgono le amministrazioni aggiudicatrici stabilite nel loro territorio che partecipano alla pertinente procedura di aggiudicazione di appalti pubblici transfrontalieri.

CAPO III Svolgimento della procedura

Sezione 1 Preparazione

Articolo 39 Consultazioni preliminari di mercato

1. Prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per valutare la struttura, la capacità e le risorse del mercato e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi.

A tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici possono sollecitare o accettare consulenze da strutture amministrative di sostegno, da terzi o dai partecipanti al mercato, a condizione che tali consulenze non abbiano l'effetto di ostacolare la concorrenza e non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

2. Qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata ad un candidato o a un offerente abbia informato l'amministrazione aggiudicatrice o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure opportune per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente in questione.

Tali misure includono la comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte. Il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura unicamente nel caso in cui non vi siano altri mezzi per garantire il rispetto dell'obbligo di osservare il principio della parità di trattamento.

Prima di tale eventuale esclusione, ai candidati o agli offerenti è offerta la possibilità di provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non è un elemento in grado di falsare la concorrenza. Le misure adottate sono documentate nella relazione unica prevista ai sensi dell'articolo 85.

Articolo 40 Specifiche tecniche

1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VIII figurano nei documenti di gara. Esse definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture.

Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico processo di produzione o fornitura dei lavori, forniture o servizi previsti o di qualsiasi altra fase del relativo ciclo di vita di cui al punto 22 dell'articolo 2.

Le specifiche tecniche specificano inoltre se sarà richiesto il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale.

Per tutti gli appalti il cui oggetto è destinato all'uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico che del personale di un'amministrazione aggiudicatrice, è necessario che le specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, siano elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.

Qualora norme di accessibilità obbligatorie siano adottate con un atto legislativo dell'Unione, per quanto riguarda i criteri di accessibilità, le specifiche tecniche devono essere definite mediante riferimento ad esse.

2. Le specifiche tecniche consentono pari accesso agli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non comportano la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.

3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nella misura in cui sono compatibili con la normativa dell'Unione europea le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:

(a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto;

(b) mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di uso delle forniture; ciascun riferimento contiene la menzione "o equivalente";

(c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche citate nella lettera b) quale mezzo per presumere la conformità con dette prestazioni o con detti requisiti funzionali;

(d) mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera a) per le altre caratteristiche.

4. A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando il paragrafo 3. Una siffatta menzione o un siffatto riferimento sono accompagnati dall'espressione "o equivalente".

5. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al paragrafo 3, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 42, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

6. Quando si avvalgono della facoltà, prevista al paragrafo 3, lettera a), di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere un'offerta di lavori, di forniture o di servizi conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad una omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o ad un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esso prescritti.

Nella propria offerta, l'offerente è tenuto a provare con qualunque mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 42, che i lavori, le forniture o i servizi conformi alla norma ottemperino alle prestazioni e ai requisiti funzionali dell'amministrazione aggiudicatrice.

Articolo 41 Etichette

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che stabiliscono le caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo di lavori, servizi o forniture in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate all'articolo 40, paragrafo 3, lettera a), possono esigere che tali lavori, forniture o servizi siano muniti di un'etichetta specifica, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) i requisiti per l'etichettatura riguardino soltanto le caratteristiche connesse all'oggetto del contratto e siano appropriati a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto;

(b) i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche o sulla base di altri criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;

(c) le etichettature siano stabilite nel quadro di un processo aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali;

(d) le etichettature siano accessibili a tutte le parti interessate.

(e) i criteri relativi alle etichette siano stabiliti da terzi che siano indipendenti rispetto all'operatore economico che richiede l'etichettatura.

Le amministrazioni aggiudicatrici che esigono un'etichetta specifica accettano tutte le etichette equivalenti tra i cui requisiti figurano quelli indicati dalle amministrazioni aggiudicatrici. Per prodotti non muniti di etichetta, le amministrazioni aggiudicatrici accettano anche una documentazione tecnica del fabbricante o qualsiasi altro mezzo di prova appropriato.

2. Quando un'etichetta soddisfa le condizioni di cui alle lettere b), c) d) ed e) del paragrafo 1, ma stabilisce anche requisiti non collegati all'oggetto dell'appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono definire le specifiche tecniche con riferimento a quelle delle specifiche dettagliate di tale etichetta, o, all'occorrenza, parti di queste, connesse all'oggetto del contratto e appropriate a definire le caratteristiche dell'oggetto in questione.

Articolo 42 Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità alle specifiche tecniche, una relazione di prova di un organismo riconosciuto o un certificato rilasciato da un organismo riconosciuto.

Le amministrazioni aggiudicatrici che richiedono la presentazione di certificati attestanti la conformità con particolari specifiche tecniche rilasciati da organismi riconosciuti accettano anche i certificati rilasciati da altri organismi riconosciuti equivalenti.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, quale una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non ha accesso ai certificati o alle relazioni di prova di cui al paragrafo 1, o non ha la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti.

3. Ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, per "organismi riconosciuti" si intendono i laboratori di prova e di calibratura nonché gli organismi di ispezione e di certificazione accreditati a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[34].

4. Gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati come prova del rispetto dei requisiti tecnici di cui all'articolo 40, paragrafo 6 e all'articolo 41, paragrafi 1, 2 e 3. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento comunicano dette informazioni ai sensi dell'articolo 88.

Articolo 43 Varianti

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono autorizzare gli offerenti a presentare varianti. Esse indicano nel bando di gara o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse se autorizzano o meno le varianti; in mancanza di questa indicazione, le varianti non sono autorizzate.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che autorizzano le varianti menzionano nei documenti di gara i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione. Qualora le varianti siano autorizzate, esse devono anche garantire che i criteri di aggiudicazione scelti possano essere utilmente applicati alle varianti che rispettano tali requisiti minimi e alle offerte conformi che non sono varianti.

3. Esse prendono in considerazione soltanto le varianti che rispondono ai requisiti minimi da esse prescritti.

Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano autorizzato varianti non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi.

Articolo 44 Suddivisione degli appalti in lotti

1. Gli appalti possono essere suddivisi in lotti omogenei o eterogenei. Per gli appalti di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 4 ma non inferiori a 500 000 EUR, determinati conformemente all'articolo 5, se l'amministrazione aggiudicatrice non ritiene appropriato suddividerli in lotti, essa fornisce nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse un chiarimento specifico delle sue ragioni.

Le amministrazioni aggiudicatrici precisano, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, se le offerte devono essere limitate a uno o più lotti.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono, anche ove sia indicata la possibilità di presentare offerte per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente a condizione che il loro numero massimo sia indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono e indicano nei documenti di gara le norme o i criteri oggettivi e non discriminatori per l'aggiudicazione dei singoli lotti qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione prescelti comporti l'aggiudicazione ad un offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo.

3. Nei casi in cui al medesimo offerente possa essere aggiudicato più di un lotto, le amministrazioni aggiudicatrici possono disporre che venga aggiudicato o un appalto per ciascun lotto oppure uno o più appalti che interessano diversi lotti o la loro totalità.

Le amministrazioni aggiudicatrici precisano nei documenti di gara se esse si riservano il diritto di operare questa scelta e, in tal caso, quali lotti possono essere raggruppati in un unico appalto.

Le amministrazioni aggiudicatrici determinano come prima cosa le offerte che rispondono al meglio ai criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 66 per ciascun lotto. Esse possono aggiudicare un contratto per più di un lotto ad un offerente che non figuri al primo posto per tutti i singoli lotti coperti da questo contratto, a condizione che i criteri di aggiudicazione indicati ai sensi dell'articolo 66 siano soddisfatti in misura maggiore per tutti i lotti che rientrano in tale contratto. Le amministrazioni aggiudicatrici specificano nei documenti di gara i metodi che intendono usare per tale confronto. Tali metodi sono trasparenti, oggettivi e non discriminatori.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che tutti gli imprenditori coordinino le loro attività sotto la direzione dell'operatore economico al quale è stato aggiudicato il lotto che implica il coordinamento dell'intero progetto o parti rilevanti di tale lotto.

Articolo 45 Fissazione dei termini

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli da 24 a 30.

2. Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione in loco dei documenti allegati ai documenti di gara, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo che tutti gli operatori economici in questione possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare offerte.

Sezione 2 Pubblicità e trasparenza

Articolo 46 Avvisi di preinformazione

1.           Le amministrazioni aggiudicatrici possono rendere nota l'intenzione di programmare appalti pubblicando un avviso di preinformazione il più rapidamente possibile dopo l'avvio dell'esercizio di bilancio. Tali avvisi, che contengono le informazioni di cui all'allegato VI, parte B, sezione I sono pubblicati dalla Commissione o dalle amministrazioni aggiudicatrici sul loro profilo di committente, descritto al punto 2, lettera b), dell'allegato IX. Qualora l'avviso sia pubblicato dalle amministrazioni aggiudicatrici sul loro profilo di committente, esse inviano una comunicazione della pubblicazione sul loro profilo di committente, come indicato al punto 3 dell'allegato IX.

2.           Per le procedure ristrette e competitive con negoziato, le amministrazioni aggiudicatrici locali possono utilizzare un avviso di preinformazione, come indizione di gara a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, purché l'avviso soddisfi tutte le seguenti condizioni:

(a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;

(b) indica che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o competitiva con negoziato senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto;

(c) contiene, oltre alle informazioni di cui all'allegato VI, parte B, sezione I, le informazioni di cui all'allegato VI, parte B, sezione II;

(d) è stato pubblicato non oltre 12 mesi prima della data di invio dell'invito a confermare interesse di cui all'articolo 52, paragrafo 1.

Tali avvisi non sono pubblicati su un profilo di committente.

Articolo 47 Bandi di gara

Tutte le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare un bando di gara come mezzo di indizione per tutte le procedure. Tali bandi contengono le informazioni di cui all'allegato VI, parte C e sono pubblicati conformemente all'articolo 49.

Articolo 48 Avvisi relativi agli appalti aggiudicati

1. Entro 48 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto o dalla conclusione di un accordo quadro, le amministrazioni aggiudicatrici inviano un avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura di aggiudicazione di appalto.

Tali avvisi contengono le informazioni di cui all'allegato VI, parte D e sono pubblicati conformemente alle disposizioni dell'articolo 49.

2. Se la gara per l'appalto in questione è stata indetta mediante un avviso di preinformazione e se l'amministrazione aggiudicatrice non intende aggiudicare ulteriori contratti nei dodici mesi coperti dall'avviso di preinformazione, l'avviso di aggiudicazione contiene un'indicazione specifica al riguardo.

Nel caso di accordi quadro conclusi in conformità all'articolo 31, le amministrazioni aggiudicatrici sono esentate dall'invio di un avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici inviano un avviso relativo al risultato dell'aggiudicazione degli appalti basato su un sistema dinamico di acquisizione entro 48 giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al più tardi 48 giorni dopo la fine di ogni trimestre.

4. Talune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto o alla conclusione dell'accordo quadro possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.

Articolo 49 Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

1. I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 46, 47 e 48 contengono le informazioni indicate negli allegati VI nel formato di modelli uniformi, compresi i modelli uniformi per le rettifiche.

Tali modelli uniformi sono stabiliti dalla Commissione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 91.

2. I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 46, 47 e 48 sono redatti, trasmessi alla Commissione per via elettronica e pubblicati conformemente all'allegato IX. Essi sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi da parte della Commissione sono a carico dell'Unione.

3. Gli avvisi di cui all'articolo 46, paragrafo 2, e all'articolo 47 sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali dell'Unione scelta dall'amministrazione aggiudicatrice Il testo pubblicato in tale lingua è l'unico facente fede Una sintesi degli elementi importanti di ciascun avviso è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.

4. La Commissione garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi di preinformazione di cui all'articolo 46, paragrafo 2 e degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 32, paragrafo 3, lett. a) continuino ad essere pubblicati:

(a) nel caso di avvisi di preinformazione, per dodici mesi o fino al ricevimento di un avviso di aggiudicazione di cui all'articolo 48 che indichi che nei dodici mesi coperti dall'avviso di indizione di gara non sarà aggiudicato nessun altro contratto;

(b) nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi o bandi.

La Commissione rilascia all'amministrazione aggiudicatrice una conferma della ricezione dell'avviso e della pubblicazione dell'informazione trasmessa, con menzione della data della pubblicazione. Tale conferma vale come prova della pubblicazione.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono pubblicare avvisi relativi ad appalti che non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione previsto dalla presente direttiva, a condizione che essi siano trasmessi alla Commissione per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato IX.

Articolo 50 Pubblicazione a livello nazionale

1. I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 46, 47 e 48 nonché il loro contenuto, non possono essere pubblicati a livello nazionale prima della pubblicazione a norma dell'articolo 49.

2. Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale non contengono informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o bandi trasmessi alla Commissione o pubblicate su un profilo di committente ma menzionano la data della trasmissione dell'avviso o bando alla Commissione o della pubblicazione sul profilo di committente.

3. Gli avvisi di preinformazione non possono essere pubblicati su un profilo di committente prima che sia stato inviato alla Commissione l'avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma. Gli avvisi in questione devono indicare la data di tale trasmissione.

Articolo 51 Disponibilità elettronica dei documenti di gara

1. Le amministrazioni aggiudicatrici offrono un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso, conformemente all'articolo 49, o di invio dell'invito a confermare interesse. Il testo dell'avviso o dell'invito a confermare interesse deve indicare l'indirizzo internet presso il quale tali strumenti sono accessibili.

2. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolato d'oneri e sui documenti complementari sono comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici o dai servizi competenti almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura aperta accelerata, ai sensi degli articoli 25, paragrafo 3 e dell'articolo 26, paragrafo 5, il termine è di quattro giorni.

Articolo 52 Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo e inviti a confermare interesse

1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure di dialogo competitivo, nei partenariati per l'innovazione e nelle procedure competitive con negoziato, le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o, nel caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo.

Se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso di preinformazione ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente e per iscritto gli operatori economici che già hanno espresso interesse a confermare nuovamente interesse.

2. Gli inviti di cui al paragrafo 1 menzionano l'indirizzo elettronico al quale possono essere ottenuti il capitolato d'oneri o il documento descrittivo e gli altri documenti complementari che sono stati direttamente resi disponibili per via elettronica. Essi comprendono inoltre le informazioni indicate nell'allegato X.

Articolo 53 Informazione dei candidati e degli offerenti

1. Le amministrazioni aggiudicatrici informano ciascun candidato e ciascun offerente, quanto prima possibile, delle decisioni adottate riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione dell'appalto o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, compresi i motivi dell'eventuale decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un appalto per il quale vi è stata indizione di gara, o di riavviare la procedura, o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.

2. Su richiesta della parte interessata, l'amministrazione aggiudicatrice comunica quanto prima, e in ogni caso entro 15 giorni dalla ricezione di una richiesta scritta:

(a) ad ogni candidato escluso, i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione,

(b) ad ogni offerente escluso, i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo 40, paragrafi 5 e 6, i motivi della sua decisione di non equivalenza o della sua decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali,

(c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o delle parti dell'accordo quadro,

(d) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, lo svolgimento e l'andamento delle trattative e del dialogo con gli offerenti.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di non divulgare talune informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti, alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione di cui al paragrafo 1, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.

Sezione 3 Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti

Articolo 54 Principi generali

1. Gli appalti sono aggiudicati sulla base dei criteri di cui agli articoli da 66 a 69, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) l'offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse nonché nei documenti di gara, tenuto conto dell'articolo 43;

(b) l'offerta proviene da un offerente che non è escluso conformemente agli articoli 21 e 55 e che soddisfa i criteri di selezione fissati dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 56 e, se necessario, le norme e i criteri non discriminatori di cui all'articolo 64.

2. L'amministrazione aggiudicatrice può decidere di non aggiudicare un contratto all'offerente che presenta l'offerta migliore se ha accertato che l'offerta non soddisfa, perlomeno in forma equivalente, gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro o di previdenza sociale o di diritto ambientale oppure le disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale o di diritto ambientale elencate nell'allegato XI.

3. Nelle procedure aperte, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di esaminare le offerte prima della verifica del rispetto dei criteri di selezione, a condizione che siano osservate le pertinenti disposizioni della presente sezione, in particolare che il contratto non venga aggiudicato ad un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 55 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi della sottosezione 1 della presente sezione.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 89 per modificare l'elenco di cui all'allegato XI, quando ciò si dimostra necessario sulla base della conclusione di nuovi accordi internazionali o della modifica di tali accordi internazionali vigenti.

Sottosezione 1 Criteri di selezione qualitativa

Articolo 55 Motivi di esclusione

1. È escluso dalla partecipazione a un appalto il candidato o l'offerente condannato con sentenza definitiva per una o più delle ragioni elencate qui di seguito:

(a) partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio[35];

(b) corruzione, quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea[36] e all'articolo 2 della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio[37]; nonché la corruzione come definita nella legge nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'operatore economico;

(c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee[38];

(d) reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'articolo 1 ed all'articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI[39] ovvero istigazione, concorso, tentativo a commettere un reato quali definiti all'articolo 4 di detta decisione quadro;

(e) riciclaggio dei proventi di attività illecite, quale definito all'articolo 1 della direttiva del Consiglio 91/308/CEE[40].

L'obbligo di escludere un candidato o un offerente dalla partecipazione a un appalto pubblico si applica anche nel caso in cui la sentenza definitiva di condanna riguarda dirigenti di impresa o qualsiasi altra persona avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti del candidato o dell'offerente.

2. Ogni operatore economico è escluso dalla partecipazione all'appalto se l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza di una sentenza passata in giudicato che dichiara che detto operatore economico non è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi di sicurezza sociale conformemente alle disposizioni legislative del paese in cui esso è stabilito o di quelle dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice.

3. Un'amministrazione aggiudicatrice può escludere dalla partecipazione a un appalto pubblico qualsiasi operatore economico se una delle condizioni seguenti è soddisfatta:

(a) se essa ha conoscenza di qualsiasi violazione degli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro o della sicurezza sociale o di diritto ambientale oppure dalla legislazione internazionale in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencata nell'allegato XI: La conformità alla legislazione dell'Unione o alle disposizioni di diritto internazionale è soddisfatta anche se detta conformità avviene in una forma equivalente.

(b) se l'operatore economico è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, se i suoi attivi sono amministrati da un liquidatore o da un giudice, se ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, se ha cessato le sue attività o in ogni altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali;

(c) se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con qualsiasi mezzo che l'operatore economico si è reso colpevole di altri gravi illeciti professionali;

(d) se l'operatore economico ha evidenziato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un requisito sostanziale nel quadro di un precedente contratto o di precedenti contratti di natura analoga con la stessa amministrazione aggiudicatrice.

Per applicare il motivo di esclusione di cui al punto d) del primo comma, le amministrazioni aggiudicatrici forniscono un metodo di valutazione delle prestazioni contrattuali eseguite che si basa su criteri oggettivi e misurabili ed è applicato in modo sistematico, coerente e trasparente. La valutazione delle prestazioni è trasmessa al contraente in questione, al quale deve essere data la possibilità di opporsi alle conclusioni e di ottenere tutela giurisdizionale.

4. Ogni candidato o offerente che si trova in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 può fornire all'amministrazione aggiudicatrice la prova che dimostri la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un motivo di esclusione.

A tal fine, il candidato o l'offerente dimostra che esso ha risarcito qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, ha chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e che ha adottato provvedimenti di carattere tecnico, organizzativo e personali idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. L'autorità aggiudicatrice valuta le misure adottate dai candidati e dagli offerenti considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito. Se l'amministrazione aggiudicatrice ritiene che le misure sono insufficienti, essa motiva la sua decisione.

5. Gli Stati membri garantiscono che le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici possano facilmente ottenere informazioni e assistenza in merito all'applicazione del presente articolo mediante il punto di contatto di cui all'articolo 88.

6. Gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni relative ai motivi di esclusione elencati nel presente articolo. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento comunicano dette informazioni ai sensi dell'articolo 88.

Articolo 56 Criteri di selezione

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire condizioni di partecipazione relative a:

(a) abilitazione all'esercizio dell'attività professionale;

(b) capacità economica e finanziaria;

(c) capacità tecniche e professionali.

Esse non sono tenute ad applicare tutte le condizioni enumerate ai paragrafi da 2, 3 e 4, ma non possono prevedere requisiti diversi da quelli elencati.

Le amministrazioni aggiudicatrici limitano le condizioni di partecipazione a quelle appropriate per assicurare che un candidato o un offerente abbia le capacità giuridica e finanziaria e le competenze commerciali e tecniche necessarie per eseguire l'appalto da aggiudicare. Tutti i requisiti devono essere connessi e strettamente proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo conto della necessità di garantire un'effettiva concorrenza.

2. Per quanto riguarda l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici siano iscritti in un albo professionale o in un registro commerciale, tenuti nel loro Stato membro di stabilimento, come descritto nell'allegato XII.

Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.

3. Per quanto riguarda la capacità economica e finanziaria, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che gli operatori economici abbiano adeguata capacità economica e finanziaria. A tal fine essi possono esigere che gli operatori economici abbiano un determinato fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto e un'adeguata assicurazione contro i rischi professionali.

Il fatturato minimo annuo non supera il triplo del valore stimato dell'appalto, salvo in circostanze debitamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei lavori, servizi o forniture. L'amministrazione aggiudicatrice precisa tali circostanze eccezionali nei documenti di gara.

Per gli appalti divisi in lotti il presente articolo si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, l'amministrazione aggiudicatrice può fissare il fatturato annuo minimo richiesto con riferimento a gruppi di lotti nel caso in cui all'aggiudicatario siano aggiudicati più lotti da eseguirsi contemporaneamente.

Se gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il requisito del fatturato annuo massimo di cui al secondo comma del presente paragrafo è calcolato sulla base del valore massimo atteso dei contratti specifici che saranno eseguiti contemporaneamente, se conosciuto, altrimenti sulla base del valore stimato dell'accordo quadro.

4. Per quanto riguarda le capacità tecniche e professionali, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici possiedano le necessarie risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire il contratto con un adeguato standard di qualità. L'amministrazione aggiudicatrice può ritenere che gli operatori economici non eseguiranno il contratto con un adeguato standard di qualità quando essa accerti che questi ultimi hanno conflitti di interesse che possono influire negativamente sulla esecuzione del contratto.

Nelle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici aventi ad oggetto forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, la prestazione di servizi o l'esecuzione di lavori, la capacità degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori può essere valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano le necessarie condizioni di partecipazione che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse.

Articolo 57 Autodichiarazioni e altri mezzi di prova

1. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano autocertificazioni come prove documentali preliminari in grado di dimostrare che i candidati e gli offerenti soddisfano le seguenti condizioni:

(a) non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 55, in cui gli operatori economici devono o possono essere esclusi,

(b) soddisfano i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 56,

(c) se del caso, soddisfano le norme e i criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 64;

(d) su richiesta e senza indugio, sono in grado di fornire la documentazione necessaria, richiesta dalle amministrazioni aggiudicatrici ai sensi degli articoli 59, 60 e, se del caso, 61 e 63.

2. Un'amministrazione aggiudicatrice può chiedere al candidato o all'offerente in qualsiasi momento nel corso della procedura di produrre tutta o parte della documentazione richiesta se ciò risulta necessario per il buon andamento del procedimento.

Prima dell'aggiudicazione del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice chiede all'offerente a cui ha deciso di aggiudicare il contratto, di presentare la documentazione conformemente agli articoli 59 e 60 e, se del caso, all'articolo 61. L'amministrazione aggiudicatrice può invitare gli operatori economici a integrare o chiarire i certificati e i documenti presentati ai sensi degli articoli da 59, 60 e 61.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono esigere certificati diversi da quelli di cui agli articoli 60 e 61; conformemente all'articolo 62, gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo per provare all'amministrazione aggiudicatrice che essi disporranno delle risorse necessarie.

I candidati e gli offerenti non sono tenuti a ripresentare un certificato o un'altra prova documentale che è già stato presentato alla stessa amministrazione aggiudicatrice negli ultimi quattro anni in una procedura precedente e che è ancora valido.

4. Su richiesta gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, ai sensi dell'articolo 88, le informazioni relative ai motivi di esclusione di cui all'articolo 55, all'idoneità, alle capacità finanziarie e tecniche degli offerenti di cui all'articolo 56 e al contenuto o alla natura dei mezzi di prova di cui al presente articolo.

Articolo 58 Registro online dei certificati (e-Certis)

1. Al fine di facilitare gare d'appalto transfrontaliere, gli Stati membri garantiscono che le informazioni concernenti i certificati e altre forme di prove documentali introdotte in e-Certis sono costantemente aggiornate.

2. L'utilizzo di e-Certis è obbligatorio e le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a richiedere soltanto i modelli di certificati o formulari di prova documentale disponibili in e-Certis entro due anni dalla data di cui all'articolo 92, paragrafo 1.

Articolo 59 Passaporto europeo per gli appalti pubblici

1. Le autorità nazionali rilasciano, su richiesta di un operatore economico stabilito nello Stato membro in questione e che soddisfa le condizioni necessarie, un passaporto europeo per gli appalti pubblici. Il passaporto europeo per gli appalti pubblici contiene i dati di cui all'allegato XIII ed è redatto sulla base di un modello uniforme.

La Commissione è abilitata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 89 al fine di modificare l'allegato XIII per motivi legati al progresso tecnico o per ragioni amministrative. Essa redige anche il modello uniforme per il passaporto europeo per gli appalti. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 91.

2. Al più tardi entro due anni dalla data di cui all'articolo 92, paragrafo 1, il passaporto è fornito esclusivamente in forma elettronica.

3. L'autorità che rilascia il passaporto deve richiedere le informazioni pertinenti direttamente dalle autorità competenti, salvo se ciò sia vietato dalla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

4. Il passaporto europeo per gli appalti pubblici è riconosciuto da tutte le amministrazioni aggiudicatrici come prova del rispetto delle condizioni di partecipazione in esso previste e non può essere contestato senza giustificazione. Tale giustificazione può essere correlata al fatto che il passaporto è stato emesso in data anteriore a sei mesi.

5. Gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, ogni informazione concernente l'autenticità e il contenuto del passaporto europeo per gli appalti pubblici. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento comunicano dette informazioni ai sensi dell'articolo 88.

Articolo 60 Certificati

1. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico di nessuno dei casi di cui all'articolo 55:

(a) per quanto riguarda il paragrafo 1 di detto articolo, un estratto del relativo registro, come l'estratto del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa del paese d'origine o di provenienza, da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;

(b) per quanto riguarda il paragrafo 2 e il paragrafo 3, lettera b), di detto articolo, un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro in questione;

(c) se il paese in questione non rilascia tali documenti o certificati, o se questi non coprono tutti casi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, lettera b), di detto articolo, essi possono essere sostituiti a tal fine da una dichiarazione ufficiale rilasciata dal punto di contatto designato ai sensi dell'articolo 88.

2. Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante una o più referenze elencate nell'allegato XIV, parte 1.

L'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice è autorizzato a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice.

3. Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere provate con uno o più mezzi di cui all'allegato XIV, parte 2, in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi.

4. Su richiesta gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri conformemente all'articolo 88, le informazioni relative alla prova dei motivi di esclusione, i documenti che attestano l'idoneità all'esercizio dell'attività professionale, le capacità finanziaria e tecnica degli offerenti nonché gli eventuali altri mezzi di prova di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Articolo 61 Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale

1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l'operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per i disabili, le amministrazioni aggiudicatrici si riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici quando questi non abbiano accesso a tali certificati o non abbiano la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, essi fanno riferimento al sistema dell'UE di ecogestione e audit (EMAS) o a altre norme di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[41] o ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di gestione ambientale prodotte dagli operatori economici quando questi non abbiano accesso a tali certificati o non abbiano la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti.

3. Conformemente all'articolo 88, gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni relative ai documenti presentati come prova del rispetto delle norme ambientali e di qualità di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 62 Affidamento sulle capacità di altri soggetti

1. Per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, come indicato ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3, e i criteri relativi alle capacità tecniche e professionali stabiliti a norma dell'articolo 56, paragrafo 4, un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso dimostra all'amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell'impegno a tal fine di questi soggetti. Nel caso della capacità economica e finanziaria, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che l'operatore economico e i soggetti di cui sopra siano solidalmente responsabili dell'esecuzione del contratto.

Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 16 può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.

2. Nel caso di appalti di lavori, di contratti di prestazione di servizi e operazioni di posa in opera e installazione nel quadro di un contratto di fornitura, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente stesso o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 6, da un partecipante al raggruppamento.

Articolo 63 Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato

1. Gli Stati membri possono istituire o mantenere elenchi ufficiali di imprenditori, di fornitori, o di prestatori di servizi riconosciuti o prevedere una certificazione da parte di organismi di certificazione conformi alle norme europee in materia di certificazione di cui all'allegato VIII.

Essi comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'indirizzo dell'organismo di certificazione o del soggetto responsabile dell'elenco ufficiale al quale le domande vanno presentate.

2. Gli Stati membri adeguano le condizioni di iscrizione negli elenchi di cui al paragrafo 1, nonché quelle di rilascio di certificati da parte degli organismi di certificazione alle disposizioni della presente sottosezione.

Gli Stati membri le adeguano parimenti all'articolo 62 per le domande di iscrizione presentate da operatori economici facenti parte di un raggruppamento e che dispongono di mezzi forniti loro dalle altre società del raggruppamento. Detti operatori devono in tali casi dimostrare all'autorità che istituisce l'elenco ufficiale che disporranno di tali mezzi per tutta la durata di validità del certificato che attesta la loro iscrizione all'elenco ufficiale e che tali società continueranno a soddisfare, durante detta durata, i requisiti in materia di selezione qualitativa previsti dall'elenco ufficiale o dal certificato di cui gli operatori si avvalgono ai fini della loro iscrizione.

3. Gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali o aventi un certificato possono, in occasione di ogni appalto, presentare alle amministrazioni aggiudicatrici un certificato di iscrizione rilasciato dalla competente autorità, o il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione competente. Tali certificati indicano le referenze che consentono agli operatori economici l'iscrizione nell'elenco o di ottenere la certificazione nonché la relativa classificazione.

4. L'iscrizione in un elenco ufficiale certificata dalle autorità competenti o il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione costituisce una presunzione di idoneità ai fini dei requisiti di selezione qualitativa previsti dall'elenco ufficiale o dal certificato.

5. I dati risultanti dall'iscrizione negli elenchi ufficiali o dalla certificazione non sono contestati senza giustificazione. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali e il pagamento delle imposte e tasse, per ogni appalto, può essere richiesta un'attestazione supplementare ad ogni operatore economico.

Le amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri applicano il paragrafo 3 e il primo comma del presente paragrafo soltanto agli operatori economici stabiliti nello Stato membro che ha redatto l'albo ufficiale.

6. I requisiti della prova per i criteri di selezione qualitativa previsti dall'elenco ufficiale o dalla certificazione devono essere conformi agli articoli 59, 60 ed, eventualmente, all'articolo 61. Per la registrazione degli operatori economici degli altri Stati membri in un elenco ufficiale o per la loro certificazione non sono necessarie altre prove e dichiarazioni oltre quelle richieste agli operatori economici nazionali.

Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento la loro iscrizione in un elenco ufficiale o il rilascio del certificato. Essi sono informati entro un termine ragionevolmente breve della decisione dell'autorità che redige l'elenco o dell'organismo di certificazione competente.

7. Tuttavia siffatta iscrizione o certificazione non può essere imposta agli operatori economici degli altri Stati membri in vista della loro partecipazione a un appalto pubblico. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti di organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano altresì altri mezzi di prova equivalenti.

8. Su richiesta, gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, conformemente all'articolo 88, le informazioni relative ai documenti presentati come prova del fatto che gli operatori economici soddisfano i requisiti per essere iscritti nell'elenco degli operatori economici riconosciuti, o del fatto che gli operatori economici di un altro Stato membro possiedono una certificazione equivalente.

Sottosezione 2 Riduzione del numero dei candidati, di offerte e soluzioni

Articolo 64 Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare

1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziato, nelle procedure di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione, le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e che inviteranno a presentare un'offerta, o a partecipare al dialogo, purché vi sia un numero sufficiente di candidati qualificati.

Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse i criteri o le norme obiettivi e non discriminatori che intendono applicare, il numero minimo di candidati che intendono invitare e, all'occorrenza, il numero massimo.

2. Nelle procedure ristrette il numero minimo di candidati è cinque. Nella procedura competitiva con negoziato, nella procedura di dialogo competitivo e nel partenariato per l'innovazione il numero minimo di candidati è tre. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza.

Le amministrazioni aggiudicatrici invitano un numero di candidati almeno pari al numero minimo. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi di capacità di cui all'articolo 56, paragrafo 5, è inferiore al numero minimo, l'amministrazione aggiudicatrice può proseguire la procedura invitando i candidati in possesso delle capacità richieste. L'amministrazione aggiudicatrice non può includere nella stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste.

Articolo 65 Riduzione del numero di offerte e soluzioni

Le amministrazioni aggiudicatrici, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero di offerte da negoziare, di cui all'articolo 27, paragrafo 5, o di soluzioni da discutere di cui all'articolo 28, paragrafo 4, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo. Nella fase finale tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purché vi sia un numero sufficiente di soluzioni o di candidati qualificati.

Sottosezione 3 Aggiudicazione dell'appalto

Articolo 66 Criteri di aggiudicazione dell'appalto

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di taluni servizi, il criterio sul quale si basano le amministrazioni aggiudicatrici per aggiudicare gli appalti pubblici è uno dei seguenti:

(a) offerta economicamente più vantaggiosa

(b) costo più basso.

I costi possono essere valutati, a scelta dell'amministrazione aggiudicatrice, sulla sola base del prezzo o con un approccio costo/efficacia, come ad esempio la determinazione dei costi del ciclo di vita conformemente alle condizioni di cui all'articolo 67.

2. L'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del paragrafo 1, lettera a), dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base di criteri connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. Essi comprendono, oltre al prezzo o ai costi ai sensi del paragrafo 1, lettera b), diversi criteri connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione, quali:

(a) qualità, incluso pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione per tutti gli utenti, caratteristiche ambientali e carattere innovativo;

(b) per gli appalti di servizi e per gli appalti che comportano la progettazione di lavori, può essere considerata l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione, con la conseguenza che, in seguito all'aggiudicazione del contratto, tale personale può essere sostituito soltanto con il consenso dell'amministrazione aggiudicatrice, che deve verificare che le relative sostituzioni garantiscano un'organizzazione e una qualità equivalenti;

(c) servizi post-vendita e assistenza tecnica, data della fornitura e termine di consegna o di esecuzione;

(d) il processo specifico di produzione o di fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti o di qualsiasi altra fase del suo ciclo di vita di cui all'articolo 2, punto 22 nella misura in cui i criteri sono specificati in conformità con il paragrafo 4 ed essi riguardano fattori direttamente coinvolti in questi processi e caratterizzano il processo specifico di produzione o di fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti.

3. Gli Stati membri possono disporre che l'aggiudicazione di determinati tipi di contratti si basi sull'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2.

4. I criteri di aggiudicazione non conferiscono all'amministrazione aggiudicatrice una libertà di scelta illimitata. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da requisiti che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti. Le amministrazioni aggiudicatrici verificano efficacemente, sulla base delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti, se le offerte soddisfano i criteri di aggiudicazione.

5. Nel caso previsto al paragrafo 1, lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, nei documenti di gara o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo, la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere appropriato.

Se la ponderazione non è possibile per ragioni obiettive, l'amministrazione aggiudicatrice indica i criteri in ordine decrescente di importanza.

Articolo 67 Costi del ciclo di vita

1. I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro, come definiti all'articolo 2, punto 22:

(a) costi interni, compresi i costi relativi all'acquisizione (ad esempio costi di produzione), all'uso (come il consumo di energia, i costi di manutenzione) e al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio e

(b) costi ambientali esterni direttamente legati al ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato, che possono includere i costi delle emissioni di gas ad effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici.

2. Quando le amministrazioni aggiudicatrici valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, esse indicano nei documenti di gara la metodologia utilizzata per il calcolo dei costi del ciclo di vita. La metodologia utilizzata deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

(a) sia stata elaborata sulla scorta di informazioni scientifiche o sulla base di altri criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;

(b) sia stata istituita per un'applicazione ripetuta o continua;

(c) sia accessibile a tutte le parti interessate.

Le amministrazioni aggiudicatrici consentono agli operatori economici, compresi gli operatori economici di paesi terzi di applicare una metodologia differente per stabilire i costi del ciclo di vita della loro offerta, a condizioni che essi provino che detta metodologia rispetta i requisiti fissati ai punti a, b e c ed è equivalente a quella indicata dalle amministrazioni aggiudicatrici.

3. Ogniqualvolta una metodologia comune per il calcolo dei costi del ciclo di vita è adottata all'interno di un atto legislativo dell'Unione, anche mediante gli atti delegati ai sensi della legislazione specifica di un settore, essa deve essere applicata se il calcolo dei costi del ciclo di vita rientra tra i criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 66, paragrafo 1.

Un elenco di tali atti legislativi e delegati è contenuto nell'allegato XV. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 89 riguardo all'aggiornamento di tale elenco quando tali modifiche si dimostrano necessarie sulla base dell'adozione di nuova legislazione, dell'abrogazione o della modifica di tale legislazione.

Articolo 68 Ostacoli all'aggiudicazione

Le amministrazioni aggiudicatrici non aggiudicano il contratto all'offerente che presenta l'offerta migliore se una delle condizioni seguenti è soddisfatta:

(a) l'offerente non è in grado di fornire i certificati e i documenti richiesti a norma degli articoli 59, 60 e 61;

(b) la dichiarazione fornita dall'offerente ai sensi dell'articolo 22 è falsa;

(c) la dichiarazione fornita dall'offerente ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), è falsa.

Articolo 69 Offerte anormalmente basse

1. Le amministrazioni aggiudicatrici impongono agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi applicati, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) il prezzo o il costo applicato è di oltre il 50% inferiore al prezzo medio o ai costi medi delle offerte restanti

(b) il prezzo o il costo applicato è di oltre il 20% inferiore al prezzo o ai costi della seconda offerta più bassa;

(c) sono state presentate almeno cinque offerte.

2. Quando le offerte appaiono anormalmente basse per altri motivi, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere spiegazioni di questi altri motivi.

3. Le spiegazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 possono, in particolare, riferirsi a:

(a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione dei prodotti o del metodo di prestazione dei servizi;

(b) le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti o per prestare i servizi;

(c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;

(d) la conformità, perlomeno in forma equivalente, con gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale o di diritto ambientale o delle disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencate nell'allegato XI o, altrimenti, con altre disposizioni atte a garantire un livello di protezione equivalente;

(e) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato.

4. L'amministrazione aggiudicatrice verifica le informazioni fornite consultando l'offerente. Essa può respingere l'offerta solo se la prova non giustifica il basso livello di prezzi o di costi applicati, tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo 3.

L'amministrazione aggiudicatrice respinge l'offerta se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale o di diritto ambientale o le disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencate nell'allegato XI.

5. L'amministrazione aggiudicatrice che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se consulta l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice, che l'aiuto in questione era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del trattato. Quando l'amministrazione aggiudicatrice respinge un'offerta in tali circostanze, provvede a informarne la Commissione.

6. Su richiesta, gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri conformemente all'articolo 88 tutte le informazioni relative alle prove e ai documenti prodotti in relazione ai dettagli di cui al paragrafo 3.

CAPO IV Esecuzione del contratto

Articolo 70 Condizioni di esecuzione dell'appalto

Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione del contratto, purché esse siano indicate nell'avviso di indizione di una gara o nel capitolato d'oneri. Dette condizioni possono, in particolare, fare riferimento a questioni in materia di previdenza sociale e di ambiente e possono inoltre comprendere il requisito che l'operatore economico preveda dei meccanismi di compensazione a fronte del rischio di aumento di prezzi (hedging) - derivante dalla fluttuazione degli stessi - che potrebbe incidere significativamente sull'esecuzione del contratto.

Articolo 71 Subappalto

1. Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere o può essere obbligata da uno Stato membro a chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti.

2. Gli Stati membri possono prevedere che, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, l'autorità aggiudicatrice trasferisca i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per i servizi, le forniture o i lavori forniti al contraente principale. In tal caso, gli Stati membri mettono in atto idonei meccanismi che consentano al contraente principale di opporsi a pagamenti indebiti. Gli accordi su questa modalità di pagamento sono indicati nei documenti di gara.

3. I paragrafi da 1 a 2 lasciano impregiudicata la questione della responsabilità dell'operatore economico principale.

Articolo 72 Modifica di contratti durante il periodo della loro validità

1. Una sostanziale modifica delle disposizioni di un contratto durante il periodo della sua validità viene considerata, ai fini della presente direttiva, come una nuova aggiudicazione e richiede una nuova procedura di appalto in conformità con la direttiva stessa.

2. Una modifica di un contratto durante il periodo della sua validità viene considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1 quando rende il contratto sostanzialmente diverso da quello inizialmente concluso. In ogni caso, fatti salvi i paragrafi 3 e 4, una modifica è considerata sostanziale se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

(a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nel primo appalto, avrebbero consentito la selezione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o avrebbero consentito l'aggiudicazione dell'appalto a un altro offerente;

(b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto a favore del contraente;

(c) la modifica estende notevolmente il campo di applicazione del contratto comprendendo forniture, servizi o lavori non inizialmente previsti nel contratto.

3. La sostituzione della controparte contrattuale è considerata una modifica sostanziale ai sensi del paragrafo 1.

Tuttavia, il primo comma non si applica nel caso in cui all'aggiudicatario iniziale succeda, in via universale o parziale, a seguito di operazioni di ristrutturazioni societarie o di insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della presente direttiva.

4. Se il valore della modifica può essere espresso in termini monetari, la modifica non è considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1 quando il suo valore non supera le soglie stabilite nell'articolo 4 ed è inferiore al 5% del prezzo del contratto iniziale, sempre che la modifica non alteri la natura globale del contratto. In caso di numerose modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo delle successive modifiche.

5. Le modifiche contrattuali non sono considerate sostanziali ai sensi del paragrafo 1 se sono state previste nella documentazione di gara in clausole o opzioni di revisione chiare, precise e inequivocabili. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto.

6. In deroga al paragrafo 1, una modifica sostanziale non richiede una nuova procedura di appalto nel caso in cui siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere;

(b) la modifica non altera la natura generale del contratto;

(c) l'eventuale aumento di prezzo non è superiore al 50% del valore del contratto iniziale.

L'amministrazione aggiudicatrice pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso di tali modifiche. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato VI, parte G ed è pubblicato conformemente alle disposizioni dell'articolo 49.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere a modifiche del contratto nei seguenti casi:

(a) se la modifica avrebbe il fine di porre rimedio a inadempienze nell'esecuzione da parte del contraente o a conseguenze che possono essere sanate mediante l'esecuzione degli obblighi contrattuali;

(b) se la modifica avrebbe il fine di compensare il rischio dell'aumento dei prezzi che è stato sopportato dal contraente.

Articolo 73 Risoluzione dei contratti

Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni aggiudicatrici hanno la possibilità, alle condizioni stabilite dalla pertinente legislazione nazionale sui contratti, di risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se si verifica una delle condizioni seguenti:

(a) le deroghe di cui all'articolo 11 non si applicano a seguito di una partecipazione privata alla persona giuridica cui è stato aggiudicato il contratto ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4;

(b) una modifica del contratto costituisce una nuova aggiudicazione ai sensi dell'articolo 72;

(c) la Corte di giustizia dell'Unione europea riconosce, in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del trattato che uno Stato membro non ha ottemperato agli obblighi ad esso derivanti dai trattati in quanto un'amministrazione aggiudicatrice appartenente a detto Stato membro ha proceduto all'aggiudicazione del contratto in questione non rispettando gli obblighi ad essa incombenti derivanti dai trattati e dalla presente direttiva.

Titolo III Particolari regimi di appalto

CAPO I Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 74 Aggiudicazione dei contratti di servizi sociali e di altri servizi specifici

I contratti di servizi sociali e di altri servizi specifici di cui all'allegato XVI sono aggiudicati in conformità del presente capo quando il valore di tali contratti sia pari o superiore alla soglia indicata all'articolo 4, lettera d).

Articolo 75 Pubblicazione degli avvisi e dei bandi

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere all'aggiudicazione di un appalto pubblico per i servizi di cui all'articolo 74 rendono nota tale intenzione mediante un bando di gara.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno aggiudicato un contratto pubblico per i servizi di cui all'articolo 74 rendono noto il risultato della procedura d'appalto mediante un avviso di aggiudicazione.

3. I bandi e gli avvisi di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono le informazioni di cui agli allegati VI parti H e I conformemente ai modelli uniformi.

Tali modelli uniformi sono stabiliti dalla Commissione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 91.

4. I bandi e gli avvisi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono pubblicati conformemente all'articolo 49.

Articolo 76 Principi per l'aggiudicazione degli appalti

1. Gli Stati membri istituiscono opportune procedure di aggiudicazione degli appalti ai sensi delle disposizioni del presente capo, garantendo il pieno rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici e consentendo alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere in considerazione le specificità dei servizi in questione.

2. Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni aggiudicatrici possano prendere in considerazione le necessità di garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, le esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti e l'innovazione. Gli Stati membri possono altresì prevedere che la scelta del prestatore di servizi non avvenga unicamente sulla base del prezzo per la fornitura del servizio.

CAPO II REGOLE SUI CONCORSI DI PROGETTAZIONE

Articolo 77 Disposizioni generali

1. Le regole sull'organizzazione di un concorso di progettazione sono stabilite in conformità con il presente capo e sono messe a disposizione degli interessati a partecipare al concorso.

2. L'ammissione alla partecipazione ai concorsi di progettazione non può essere limitata:

(a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso;

(b) dal fatto che i partecipanti, secondo la legislazione dello Stato membro in cui si svolge il concorso, dovrebbero essere persone fisiche o persone giuridiche.

Articolo 78 Ambito di applicazione

Il presente capo si applica:

(a) ai concorsi di progettazione indetti nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;

(b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.

Nei casi di cui alla lettera a), la soglia di cui all'articolo 4 è calcolata sulla base del valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti.

Articolo 79 Bandi e avvisi

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota la loro intenzione mediante un bando o avviso di concorso.

Se intendono aggiudicare un contratto relativo a servizi successivi ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, ciò è riportato nell'avviso o nel bando di gara.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso sui risultati del concorso in conformità all'articolo 49 e devono essere in grado di comprovare la data di invio.

Possono tuttavia non essere pubblicate le informazioni relative all'aggiudicazione di concorsi di progettazione la cui divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi.

3. I bandi e gli avvisi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono pubblicati conformemente all'articolo 49, dal paragrafo 2 al paragrafo 6 e all'articolo 50. Essi contengono le informazioni di cui agli allegato VI, parte G conformemente ai modelli uniformi.

Tali modelli uniformi sono stabiliti dalla Commissione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 91.

Articolo 80 Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti

1. Per organizzare i concorsi di progettazione, le amministrazioni aggiudicatrici applicano procedure conformi alle disposizioni della presente direttiva.

2. Quando ai concorsi di progettazione è ammessa la partecipazione di un numero limitato di partecipanti, le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono criteri di selezione chiari e non discriminatori. Per quanto riguarda il numero di candidati invitati a partecipare ai concorsi di progettazione, si tiene comunque conto della necessità di garantire un'effettiva concorrenza.

Articolo 81 Composizione della commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è composta unicamente di persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso. Se ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice possiede la stessa qualifica o una qualifica equivalente.

Articolo 82 Decisioni della commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice è autonoma nella sue decisioni e nei suoi pareri.

2. Essa esamina i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima ed unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso.

3. Essa iscrive la classifica dei progetti in un verbale firmato dai suoi membri e redatto in base ai meriti di ciascun progetto, contenente inoltre le osservazioni ed eventuali punti che richiedano di essere chiariti.

4. L'anonimato dev'essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione giudicatrice.

5. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti.

6. È redatto un processo verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.

TITOLO IV GOVERNANCE

Articolo 83 Applicazione

Conformemente alla direttiva 89/665/CEE, del Consiglio, gli Stati membri assicurano la corretta applicazione della presente direttiva mediante meccanismi efficaci, accessibili e trasparenti che completano il sistema vigente relativo alla revisione delle decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici.

Articolo 84 Vigilanza pubblica

1. Gli Stati membri designano un organo unico indipendente responsabile della vigilanza e del coordinamento delle attività di attuazione (di seguito "l'organo di vigilanza") e ne informano la Commissione.

Tutte le amministrazioni giudicatrici sono soggette a tale vigilanza.

2. Le autorità competenti coinvolte nelle attività di attuazione sono organizzate in modo tale da evitare conflitti di interessi. Il sistema di vigilanza pubblica è trasparente. A tal fine, vengono pubblicati tutti i documenti di orientamento ed i pareri, nonché una relazione annuale che illustra l'attuazione e l'applicazione delle norme previste dalla presente direttiva.

La relazione annuale contiene:

(a) l'indicazione del tasso di successo delle piccole e medie imprese negli appalti pubblici; se tale percentuale è inferiore al 50% in termini di valore degli appalti aggiudicati alle PMI, la relazione fornisce un'analisi dei motivi;

(b) una panoramica globale sull'attuazione delle politiche in materia di appalti pubblici sostenibili, tra cui sulle procedure che tengono conto di considerazioni relative alla protezione dell'ambiente e all'inclusione sociale, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità, o che favoriscono l'innovazione;

(c) informazioni sul monitoraggio e sul seguito di violazioni delle norme in materia di aggiudicazioni degli appalti che incidono sul bilancio dell'Unione conformemente ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo;

(d) dati centralizzati sui casi segnalati di frode, corruzione, conflitto di interessi e di altre gravi irregolarità nel settore degli appalti pubblici, comprese quelle riguardanti progetti cofinanziati dal bilancio dell'Unione.

3. L'organo di vigilanza è responsabile di quanto segue:

(a) controllare l'applicazione delle norme sugli appalti pubblici e delle relative pratiche da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, in particolare delle centrali di committenza;

(b) fornire consulenze legali alle amministrazioni aggiudicatrici in merito all'interpretazione delle norme e dei principi sugli appalti pubblici nonché all'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici in casi specifici;

(c) emettere pareri di propria iniziativa e orientamenti su questioni di interesse generale relative all'interpretazione e all'applicazione delle normative sugli appalti pubblici, sulle questioni e su problemi sistemici ricorrenti relativi all'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici, alla luce delle disposizioni della presente direttiva e della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

(d) istituire e applicare sistemi di segnalazione del rischio ("red flag") globali e che possono dare luogo ad azioni giudiziarie – intesi a prevenire, individuare e segnalare adeguatamente episodi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi in materia di appalti;

(e) richiamare l'attenzione delle istituzioni nazionali competenti, comprese le autorità competenti in materia di audit, sulle particolari violazioni constatate e sui problemi di tipo sistemico;

(f) esaminare reclami provenienti da cittadini e imprese sull'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici in casi specifici e trasmetterne l'analisi alle competenti amministrazioni aggiudicatrici che hanno l'obbligo di tenerne conto nelle loro decisioni o, qualora ciò non avvenisse, di motivarne le ragioni;

(g) controllare le decisioni adottate dai giudici e dalle autorità nazionali a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla base dell'articolo 267 del trattato o delle conclusioni della Corte dei conti europea che accertano violazioni delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici relative ai progetti cofinanziati dall'Unione, l'organo di vigilanza riferisce all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ogni violazione della procedure dell'Unione in materia di appalti se dette violazioni sono relative a contratti direttamente o indirettamente finanziati dall'Unione.

Le funzioni di cui al punto e) lasciano impregiudicati i mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale o dal regime istituito sulla base della direttiva 89/665/CEE.

Gli Stati membri abilitano l'organo di vigilanza ad adire la giurisdizione competente, ai sensi della legislazione nazionale, per il riesame delle decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici su una violazione constatata durante la sua attività di monitoraggio e di consulenza giuridica.

4. Fatte salve le procedure generali e i metodi di lavoro fissati dalla Commissione per le sue comunicazioni e per i suoi contatti con gli Stati membri, l'organo di vigilanza funge da punto di contatto specifico per la Commissione quando controlla l'applicazione del diritto dell'Unione e l'esecuzione del bilancio dell'Unione ai sensi dell'articolo 17 del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Esso riferisce alla Commissione ogni violazione della presente direttiva in materia di procedure di appalto per l'aggiudicazione dei contratti direttamente o indirettamente finanziati dall'Unione.

La Commissione può, in particolare, deferire all'organo di vigilanza il trattamento dei singoli casi in cui il contratto non è ancora concluso o in cui può ancora essere esperita una procedura di ricorso. Essa può altresì affidare all'organo di vigilanza l'incarico di svolgere le attività di monitoraggio necessarie per garantire l'applicazione delle misure che gli Stati membri sono tenuti ad applicare per porre rimedio ad una violazione delle norme e dei principi dell'Unione in materia di appalti pubblici accertata dalla Commissione.

La Commissione può chiedere all'organo di vigilanza di analizzare presunte violazioni delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici che riguardino progetti cofinanziati con il bilancio dell'Unione. La Commissione può incaricare l'organo di vigilanza di seguire determinati casi e di garantire che siano adottati dalle competenti autorità nazionali idonei provvedimenti in caso di violazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici relative a progetti cofinanziati; dette autorità nazionali saranno obbligate a seguire le istruzioni dell'organo di vigilanza.

5. Le attività di indagine e di esecuzione svolte dall'organo di vigilanza per garantire che le decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici rispettino la presente direttiva e i principi generali del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non sostituisce né pregiudica il ruolo istituzionale della Commissione in quanto custode del trattato. Quando la Commissione decide di deferire l'esame di un caso individuale ai sensi del paragrafo 4, essa mantiene la facoltà di intervenire conformemente ai poteri ad essa conferiti dal trattato.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici trasmettono all'organo nazionale di vigilanza il testo completo di tutti i contratti conclusi aventi un valore pari o superiore a

(a) 1 000 000 EUR in caso di appalti pubblici di forniture o di servizi:

(b) 10 000 000 EUR in caso di appalti pubblici di lavori.

7. Fatta salva la legislazione nazionale in materia di accesso alle informazioni e ai sensi della normativa nazionale e dell'UE in materia di protezione dei dati, l'organo di vigilanza, su presentazione di richiesta scritta, dà accesso gratuito, illimitato e diretto ai contratti conclusi di cui al paragrafo 6. L'accesso a talune parti dei contratti può venire negato qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.

L'accesso alle parti che possono essere divulgate viene dato entro un termine ragionevole e non oltre 45 giorni dalla data della richiesta.

I richiedenti che presentino una richiesta di accesso a un contratto non sono tenuti a dimostrare alcun interesse diretto o indiretto in relazione a quel contratto particolare. Il destinatario delle informazioni può renderle pubbliche.

8. Una sintesi di tutte le attività svolte dall'organo di vigilanza in conformità con i paragrafi da 1 a 7 è incluso nella relazione annuale di cui al paragrafo 2.

Articolo 85 Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

Per ogni appalto o ogni accordo quadro e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione, l'amministrazione aggiudicatrice redige un verbale contenente almeno le seguenti informazioni:

(a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore dell'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione;

(b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;

(c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;

(d) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse;

(e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;

(f) per quanto riguarda le procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di gara, le circostanze di cui all'articolo 30 che giustificano il ricorso a tali procedure;

(g) se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice ha rinunciato ad aggiudicare un appalto, a concludere un accordo quadro o a istituire un sistema dinamico di acquisizione.

(h) eventualmente, i conflitti di interessi individuati e le misure successivamente adottate.

Le amministrazioni aggiudicatrici documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano condotte con mezzi elettronici o meno. A tale scopo, documentano tutte le fasi della procedura di appalto, comprese tutte le comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione delle offerte, il dialogo o la trattativa se previsti, la selezione e l'aggiudicazione dell'appalto.

La relazione o i suoi principali elementi sono comunicati alla Commissione o all'organo di vigilanza nazionale quando essi ne fanno richiesta.

Articolo 86 Presentazione di relazioni nazionali ed elenco delle amministrazioni aggiudicatrici

1. Gli organi istituiti o designati a norma dell'articolo 84 trasmettono annualmente alla Commissione, entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione di attuazione e statistica sulla base di un modello uniforme.

2. La relazione di cui al paragrafo 1 contiene almeno le seguenti informazioni:

(a) un elenco completo e aggiornato delle autorità governative centrali, delle amministrazioni aggiudicatrici locali e degli organismi di diritto pubblico, comprese le amministrazioni locali e le associazioni di amministrazioni aggiudicatrici che aggiudicano appalti pubblici o accordi quadro, con indicazione, per ciascuna autorità, del numero di identificazione unico se tale numero è previsto dalla legislazione nazionale; tale elenco è suddiviso per tipo di amministrazione;

(b) un elenco completo e aggiornato di tutte le centrali di committenza;

(c) per tutti i contratti al di sopra delle soglie fissate all'articolo 4 della presente direttiva:

(a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati ripartito per tipo di amministrazione, procedura e lavori, forniture e servizi individuati dalla suddivisione della nomenclatura CPV;

(b) nel caso di appalti aggiudicati mediante procedura negoziata senza pubblicazione preventiva, i dati di cui alla lettera i) sono inoltre articolati secondo le circostanze di cui all'articolo 30 e precisano il numero e il valore degli appalti aggiudicati per Stato membro o paese terzo di appartenenza degli aggiudicatari;

(d) per tutti gli appalti che si situano al di sotto delle soglie fissate all'articolo 4 della presente direttiva, ma che rientrerebbero nel campo di applicazione della presente direttiva se il loro valore superasse la soglia, il numero e il valore degli appalti aggiudicati suddiviso per ciascun tipo di amministrazione.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 89 per modificare l'allegato I al fine di aggiornare l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici in funzione delle comunicazioni degli Stati membri, quando dette modifiche siano necessarie per identificare correttamente le amministrazioni aggiudicatrici.

La Commissione può pubblicare periodicamente sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'elenco degli organismi di diritto pubblico trasmessi per informazione in conformità al paragrafo 2, lettera a).

4. Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione informazioni sulla loro organizzazione istituzionale relativa all'attuazione, al monitoraggio e all'applicazione della presente direttiva, nonché sulle iniziative nazionali adottate per fornire orientamenti o per intervenire nell'attuazione della normativa dell'Unione in materia di appalti pubblici, o per rispondere alle sfide cui si trova confrontata l'attuazione di detta normativa.

5. La Commissione stabilisce il modello uniforme da utilizzare per la redazione della relazione annuale di attuazione e statistica di cui al paragrafo 1. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 91.

Articolo 87 Assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici e alle imprese

1. Gli Stati membri mettono a disposizione strutture di sostegno tecnico per prestare consulenza legale ed economica, orientamenti ed assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici nel preparare e condurre le procedure di aggiudicazione degli appalti. Gli Stati membri assicurano inoltre che ogni amministrazione aggiudicatrice possa ottenere assistenza e consigli competenti sui singoli problemi.

2. Per migliorare l'accesso agli appalti pubblici da parte degli operatori economici, in particolare le piccole e medie imprese, e per facilitare una corretta comprensione delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri garantiscono un'assistenza adeguata, anche per via elettronica o tramite reti esistenti dedicate all'assistenza alle imprese.

3. Gli operatori economici che intendono partecipare a una procedura d'appalto in un altro Stato membro possono disporre dell'assistenza amministrativa necessaria. Tale assistenza riguarda almeno i requisiti amministrativi vigenti nello Stato membro interessato, nonché eventuali obblighi relativi al settore degli appalti elettronici.

Gli Stati membri assicurano che gli operatori economici interessati possano accedere facilmente alle informazioni pertinenti relative agli obblighi in materia di fiscalità, di tutela dell'ambiente, di diritto del lavoro e di previdenza sociale in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui verranno eseguiti i lavori o in cui saranno forniti i servizi e che si applicheranno ai lavori eseguiti in loco o ai servizi forniti durante l'esecuzione del contratto.

4. Ai fini dei paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono designare un unico organo o più organi o strutture amministrative. Gli Stati membri garantiscono il necessario coordinamento tra tali organi e strutture.

Articolo 88 Cooperazione amministrativa

1. Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca e adottano provvedimenti per una efficace cooperazione reciproca, onde assicurare lo scambio di informazioni sulle materie di cui agli articoli 40, 41, 42, 55, 57, 59, 60, 61, 63 e 69. Essi garantiscono la riservatezza delle informazioni che scambiano.

2. Le autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati si scambiano informazioni in conformità con la legislazione in materia di protezione dei dati personali di cui alle direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[42] e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[43].

3. Ai fini del presente articolo, gli Stati membri designano uno o più punti di contatto e ne comunicano i dati agli altri Stati membri, agli organi di vigilanza e alla Commissione. Gli Stati membri pubblicano e aggiornano regolarmente l'elenco dei punti di contatto. L'organo di vigilanza è incaricato del coordinamento di tali punti di contatto.

4. Lo scambio di informazioni avviene attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito a norma del regolamento (UE) n. XXX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio[44] [proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI") COM (2011) 522] Gli Stati membri forniscono le informazioni richieste dagli altri Stati membri nel più breve tempo possibile.

TITOLO V POTERI DELEGATI, COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 89 Esercizio della delega di poteri

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. La delega di poteri di cui all'articolo 6, 13, 19, 20, 23, 54, 59, 67 e 86, è conferita alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva].

3. La delega di potere di cui agli articoli 6, 13, 19, 20, 23, 54, 59, 67 e 86 può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi del presente articolo entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 90 Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 89, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Articolo 91 Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito con la decisione 71/306/CEE del Consiglio[45]. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 92 Recepimento

1.           Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 30 giugno 2014. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.           Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 93 Abrogazioni

La direttiva 2004/18/CE è abrogata a decorrere dal 30 giugno 2014.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XVII.

Articolo 94 Riesame

La Commissione riesamina gli effetti economici sul mercato interno derivanti dall'applicazione delle soglie di cui all'articolo 4, e trasmette una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2017.

In caso di qualsiasi modifica delle soglie degli appalti applicabili in virtù dell'Accordo, alla relazione, se del caso, fa seguito una proposta legislativa che modifica le soglie definite nella presente direttiva.

Articolo 95 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 96 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20.12.2011

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

ALLEGATO I AUTORITÀ GOVERNATIVE CENTRALI

Belgio

1. Services publics fédéraux (Ministeri): || 1. Federale Overheidsdiensten (Ministeri):

SPF Chancellerie du Premier Ministre; || FOD Kanselarij van de Eerste Minister;

SPF Personnel et Organisation; || FOD Kanselarij Personeel en Organisatie;

SPF Budget et Contrôle de la Gestion; || FOD Budget en Beheerscontrole;

SPF Technologie de l'Information et de la Communication (Fedict); || FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict);

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement; || FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

SPF Intérieur; || FOD Binnenlandse Zaken;

SPF Finances; || FOD Financiën;

SPF Mobilité et Transports; || FOD Mobiliteit en Vervoer;

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale; || FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg

SPF Sécurité Sociale et Institutions publiques de Sécurité Sociale; || FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van sociale Zekerheid

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement; || FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;

SPF Justice; || FOD Justitie;

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie; || FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie;

Ministère de la Défense; || Ministerie van Landsverdediging;

Service public de programmation Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale; || Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedsbestrijding en sociale Economie;

Service public fédéral de Programmation Développement durable; || Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling;

Service public fédéral de Programmation Politique scientifique; || Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid;

2. Régie des Bâtiments; || 2. Regie der Gebouwen;

Office national de Sécurité sociale; || Rijksdienst voor sociale Zekerheid;

Institut national d'Assurance sociales pour travailleurs indépendants || Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen;

Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité; || Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;

Office national des Pensions; || Rijksdienst voor Pensioenen;

Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité; || Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering;

Fond des Maladies professionnelles; || Fonds voor Beroepsziekten;

Office national de l'Emploi; || Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Bulgaria

– Администрация на Народното събрание

– Aдминистрация на Президента

– Администрация на Министерския съвет

– Конституционен съд

– Българска народна банка

– Министерство на външните работи

– Министерство на вътрешните работи

– Министерство на държавната администрация и административната реформа

– Министерство на извънредните ситуации

– Министерство на земеделието и храните

– Министерство на здравеопазването

– Министерство на икономиката и енергетиката

– Министерство на културата

– Министерство на образованието и науката

– Министерство на околната среда и водите

– Министерство на отбраната

– Министерство на правосъдието

– Министерство на регионалното развитие и благоустройството

– Министерство на транспорта

– Министерство на труда и социалната политика

– Министерство на финансите

Agenzie statali, commissioni statali, agenzie esecutive e altre autorità statali istituite per legge o per decreto del Consiglio dei ministri aventi una funzione relativa all'esercizio del potere esecutivo:

– Агенция за ядрено регулиране

– Висшата атестационна комисия

– Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

– Държавна комисия по сигурността на информацията

– Комисия за защита на конкуренцията

– Комисия за защита на личните данни

– Комисия за защита от дискриминация

– Комисия за регулиране на съобщенията

– Комисия за финансов надзор

– Патентно ведомство на Република България

– Сметна палата на Република България

– Агенция за приватизация

– Агенция за следприватизационен контрол

– Български институт по метрология

– Държавна агенция'Архиви'

– Държавна агенция'Държавен резерв и военновременни запаси'

– Държавна агенция'Национална сигурност'

– Държавна агенция за бежанците

– Държавна агенция за българите в чужбина

– Държавна агенция за закрила на детето

– Държавна агенция за информационни технологии и съобщения

– Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

– Държавна агенция за младежта и спорта

– Държавна агенция по горите

– Държавна агенция по туризма

– Държавна комисия по стоковите борси и тържища

– Институт по публична администрация и европейска интеграция

– Национален статистически институт

– Национална агенция за оценяване и акредитация

– Националната агенция за професионално образование и обучение

– Национална комисия за борба с трафика на хора

– Агенция'Митници'

– Агенция за държавна и финансова инспекция

– Агенция за държавни вземания

– Агенция за социално подпомагане

– Агенция за хората с увреждания

– Агенция по вписванията

– Агенция по геодезия, картография и кадастър

– Агенция по енергийна ефективност

– Агенция по заетостта

– Агенция по обществени поръчки

– Българска агенция за инвестиции

– Главна дирекция'Гражданска въздухоплавателна администрация'

– Дирекция'Материално-техническо осигуряване и социално обслужване' на Министерство на вътрешните работи

– Дирекция'Оперативно издирване' на Министерство на вътрешните работи

– Дирекция'Финансово-ресурсно осигуряване' на Министерство на вътрешните работи

– Дирекция за национален строителен контрол

– Държавна комисия по хазарта

– Изпълнителна агенция'Автомобилна администрация'

– Изпълнителна агенция'Борба с градушките'

– Изпълнителна агенция'Българска служба за акредитация'

– Изпълнителна агенция'Военни клубове и информация'

– Изпълнителна агенция'Главна инспекция по труда'

– Изпълнителна агенция'Държавна собственост на Министерството на отбраната'

– Изпълнителна агенция'Железопътна администрация'

– Изпълнителна агенция'Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества'

– Изпълнителна агенция'Морска администрация'

– Изпълнителна агенция'Национален филмов център'

– Изпълнителна агенция'Пристанищна администрация'

– Изпълнителна агенция'Проучване и поддържане на река Дунав'

– Изпълнителна агенция'Социални дейности на Министерството на отбраната'

– Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози

– Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия

– Изпълнителна агенция по лекарствата

– Изпълнителна агенция по лозата и виното

– Изпълнителна агенция по околна среда

– Изпълнителна агенция по почвените ресурси

– Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

– Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството

– Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

– Изпълнителна агенция по трансплантация

– Изпълнителна агенция по хидромелиорации

– Комисията за защита на потребителите

– Контролно-техническата инспекция

– Национален център за информация и документация

– Национален център по радиобиология и радиационна защита

– Национална агенция за приходите

– Национална ветеринарномедицинска служба

– Национална служба'Полиция'

– Национална служба'Пожарна безопасност и защита на населението'

– Национална служба за растителна защита

– Национална служба за съвети в земеделието

– Национална служба по зърното и фуражите

– Служба'Военна информация'

– Служба'Военна полиция'

– Фонд'Републиканска пътна инфраструктура'

– Авиоотряд 28

Repubblica ceca

– Ministerstvo dopravy

– Ministerstvo financí

– Ministerstvo kultury

– Ministerstvo obrany

– Ministerstvo pro místní rozvoj

– Ministerstvo práce a sociálních věcí

– Ministerstvo průmyslu a obchodu

– Ministerstvo spravedlnosti

– Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

– Ministerstvo vnitra

– Ministerstvo zahraničních věcí

– Ministerstvo zdravotnictví

– Ministerstvo zemědělství

– Ministerstvo životního prostředí

– Poslanecká sněmovna PČR

– Senát PČR

– Kancelář prezidenta

– Český statistický úřad

– Český úřad zeměměřičský a katastrální

– Úřad průmyslového vlastnictví

– Úřad pro ochranu osobních údajů

– Bezpečnostní informační služba

– Národní bezpečnostní úřad

– Česká akademie věd

– Vězeňská služba

– Český báňský úřad

– Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

– Správa státních hmotných rezerv

– Státní úřad pro jadernou bezpečnost

– Česká národní banka

– Energetický regulační úřad

– Úřad vlády České republiky

– Ústavní soud

– Nejvyšší soud

– Nejvyšší správní soud

– Nejvyšší státní zastupitelství

– Nejvyšší kontrolní úřad

– Kancelář Veřejného ochránce práv

– Grantová agentura České republiky

– Státní úřad inspekce práce

– Český telekomunikační úřad

Danimarca

– Folketinget

Rigsrevisionen

– Statsministeriet

– Udenrigsministeriet

– Beskæftigelsesministeriet

5 styrelser og institutioner (5 servizi e istituzioni)

– Domstolsstyrelsen

– Finansministeriet

5 styrelser og institutioner (5 servizi e istituzioni)

– Forsvarsministeriet

5 styrelser og institutioner (5 servizi e istituzioni)

– Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut (vari servizi e istituzioni tra cui lo Statens Serum Institut)

– Justitsministeriet

Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser (capo della polizia, il procuratore generale, 1 direzione e alcuni servizi)

– Kirkeministeriet

10 stiftsøvrigheder (10 autorità diocesane)

– Kulturministeriet — Ministero della Cultura

4 styrelser samt et antal statsinstitutioner (4 servizi e varie istituzioni)

– Miljøministeriet

5 styrelser (5 servizi)

– Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration

1 styrelse (1 servizio)

– Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

4 direktoraterog institutioner (4 direzioni e istituzioni)

– Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger (vari servizi e istituzioni, tra cui il Laboratorio nazionale Riso e e gli istituti danesi di ricerca e di formazione)

– Skatteministeriet

1 styrelse og institutioner (1 servizio e alcune istituzioni)

– Velfærdsministeriet

3 styrelser og institutioner (3 servizi e alcune istituzioni)

– Transportministeriet

7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet (7 servizi e istituzioni, fra cui Øresundsbrokonsortiet)

– Undervisningsministeriet

3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner (3 agenzie, 4 istituti d'istruzione, 5 altre istituzioni)

– Økonomi- og Erhvervsministeriet

Adskilligestyrelser og institutioner (vari servizi e istituzioni)

– Klima- og Energiministeriet

3 styrelse og institutioner (3 servizi e istituzioni)

Germania

– Auswärtiges Amt

– Bundeskanzleramt

– Bundesministerium für Arbeit und Soziales

– Bundesministerium für Bildung und Forschung

– Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

– Bundesministerium der Finanzen

– Bundesministerium des Innern (esclusivamente i beni per uso civile)

– Bundesministerium für Gesundheit

– Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

– Bundesministerium der Justiz

– Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

– Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

– Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

– Bundesministerium der Verteidigung (esclusi i beni per uso militare)

– Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Estonia

– Vabariigi Presidendi Kantselei;

– Eesti Vabariigi Riigikogu;

– Eesti Vabariigi Riigikohus;

– Riigikontroll;

– Õiguskantsler;

– Riigikantselei;

– Rahvusarhiiv;

– Haridus- ja Teadusministeerium;

– Justiitsministeerium;

– Kaitseministeerium;

– Keskkonnaministeerium;

– Kultuuriministeerium;

– Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium;

– Põllumajandusministeerium;

– Rahandusministeerium;

– Siseministeerium;

– Sotsiaalministeerium;

– Välisministeerium;

– Keeleinspektsioon;

– Riigiprokuratuur;

– Teabeamet;

– Maa-amet;

– Keskkonnainspektsioon;

– Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus;

– Muinsuskaitseamet;

– Patendiamet;

– Tarbijakaitseamet;

– Riigihangete Amet;

– Taimetoodangu Inspektsioon;

– Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet;

– Veterinaar- ja Toiduamet

– Konkurentsiamet;

– Maksu –ja Tolliamet;

– Statistikaamet;

– Kaitsepolitseiamet;

– Kodakondsus- ja Migratsiooniamet;

– Piirivalveamet;

– Politseiamet;

– Eesti Kohtuekspertiisi Instituut;

– Keskkriminaalpolitsei;

– Päästeamet;

– Andmekaitse Inspektsioon;

– Ravimiamet;

– Sotsiaalkindlustusamet;

– Tööturuamet;

– Tervishoiuamet;

– Tervisekaitseinspektsioon;

– Tööinspektsioon;

– Lennuamet;

– Maanteeamet;

– Veeteede Amet;

– Julgestuspolitsei;

– Kaitseressursside Amet;

– Kaitseväe Logistikakeskus;

– Tehnilise Järelevalve Amet.

Irlanda

– President's Establishment

– Houses of the Oireachtas — [Parliament]

– Department of theTaoiseach — [Prime Minister]

– Central Statistics Office

– Department of Finance

– Office of the Comptroller and Auditor General

– Office of the Revenue Commissioners

– Office of Public Works

– State Laboratory

– Office of the Attorney General

– Office of the Director of Public Prosecutions

– Valuation Office

– Office of the Commission for Public Service Appointments

– Public Appointments Service

– Office of the Ombudsman

– Chief State Solicitor's Office

– Department of Justice, Equality and Law Reform

– Courts Service

– Prisons Service

– Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests

– Department of the Environment, Heritage and Local Government

– Department of Education and Science

– Department of Communications, Energy and Natural Resources

– Department of Agriculture, Fisheries and Food

– Department of Transport

– Department of Health and Children

– Department of Enterprise, Trade and Employment

– Department of Arts, Sports and Tourism

– Department of Defence

– Department of Foreign Affairs

– Department of Social and Family Affairs

– Department of Community, Rural and Gaeltacht — [Gaelic speaking regions] Affairs

– Arts Council

– National Gallery.

Greece

– Υπουργείο Εσωτερικών;

– Υπουργείο Εξωτερικών;

– Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών;

– Υπουργείο Ανάπτυξης;

– Υπουργείο Δικαιοσύνης;

– Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων;

– Υπουργείο Πολιτισμού;

– Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης;

– Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων;

– Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας;

– Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών;

– Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων;

– Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής;

– Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης;

– Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας;

– Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης;

– Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς;

– Γενική Γραμματεία Ισότητας;

– Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων;

– Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού;

– Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας;

– Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας;

– Γενική Γραμματεία Αθλητισμού;

– Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων;

– Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος;

– Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας;

– Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας;

– Εθνικό Τυπογραφείο;

– Γενικό Χημείο του Κράτους;

– Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας;

– Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών;

– Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης;

– Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης;

– Πανεπιστήμιο Αιγαίου;

– Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων;

– Πανεπιστήμιο Πατρών;

– Πανεπιστήμιο Μακεδονίας;

– Πολυτεχνείο Κρήτης;

– Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων;

– Αιγινήτειο Νοσοκομείο;

– Αρεταίειο Νοσοκομείο;

– Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης;

– Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού;

– Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων;

– Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων;

– Γενικό Επιτελείο Στρατού;

– Γενικό Επιτελείο Ναυτικού;

– Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας;

– Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας;

– Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων;

– Υπουργείο Εθνικής Άμυνας;

– Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

Spagna

– Presidencia de Gobierno

– Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

– Ministerio de Justicia

– Ministerio de Defensa

– Ministerio de Economía y Hacienda

– Ministerio del Interior

– Ministerio de Fomento

– Ministerio de Educación, Política Social y Deportes

– Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

– Ministerio de Trabajo e Inmigración

– Ministerio de la Presidencia

– Ministerio de Administraciones Públicas

– Ministerio de Cultura

– Ministerio de Sanidad y Consumo

– Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

– Ministerio de Vivienda

– Ministerio de Ciencia e Innovación

– Ministerio de Igualdad

Francia

1. Ministeri

– Services du Premier ministre

– Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports

– Ministère chargé de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

– Ministère chargé de la justice

– Ministère chargé de la défense

– Ministère chargé des affaires étrangères et européennes

– Ministère chargé de l'éducation nationale

– Ministère chargé de l'économie, des finances et de l'emploi

– Secrétariat d'Etat aux transports

– Secrétariat d'Etat aux entreprises et au commerce extérieur

– Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité

– Ministère chargé de la culture et de la communication

– Ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique

– Ministère chargé de l'agriculture et de la pêche

– Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche

– Ministère chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

– Secrétariat d'Etat à la fonction publique

– Ministère chargé du logement et de la ville

– Secrétariat d'Etat à la coopération et à la francophonie

– Secrétariat d'Etat à l'outre-mer

– Secrétariat d'Etat à la jeunesse, des sports et de la vie associative

– Secrétariat d'Etat aux anciens combattants

– Ministère chargé de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement

– Secrétariat d'Etat en charge de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques

– Secrétariat d'Etat aux affaires européennes,

– Secrétariat d'Etat aux affaires étrangères et aux droits de l'homme

– Secrétariat d'Etat à la consommation et au tourisme

– Secrétariat d'Etat à la politique de la ville

– Secrétariat d'Etat à la solidarité

– Secrétariat d'Etat en charge de l'industrie et de la consommation

– Secrétariat d'Etat en charge de l'emploi

– Secrétariat d'Etat en charge du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme et des services

– Secrétariat d'Etat en charge de l'écologie

– Secrétariat d'Etat en charge du développement de la région-capitale

– Secrétariat d'Etat en charge de l'aménagement du territoire

2. Istituzioni, autorità e giurisdizioni indipendenti

– Présidence de la République

– Assemblée Nationale

– Sénat

– Conseil constitutionnel

– Conseil économique et social

– Conseil supérieur de la magistrature

– Agence française contre le dopage

– Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles

– Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires

– Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

– Autorité de sûreté nucléaire

– Autorité indépendante des marchés financiers

– Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

– Commission d'accès aux documents administratifs

– Commission consultative du secret de la défense nationale

– Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

– Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité

– Commission nationale de déontologie de la sécurité

– Commission nationale du débat public

– Commission nationale de l'informatique et des libertés

– Commission des participations et des transferts

– Commission de régulation de l'énergie

– Commission de la sécurité des consommateurs

– Commission des sondages

– Commission de la transparence financière de la vie politique

– Conseil de la concurrence

– Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

– Conseil supérieur de l'audiovisuel

– Défenseur des enfants

– Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité

– Haute autorité de santé

– Médiateur de la République

– Cour de justice de la République

– Tribunal des Conflits

– Conseil d'Etat

– Cours administratives d'appel

– Tribunaux administratifs

– Cour des Comptes

– Chambres régionales des Comptes

– Cours et tribunaux de l'ordre judiciaire (Cour de Cassation, Cours d'Appel, Tribunaux d'instance et Tribunaux de grande instance)

3. Enti pubblici nazionali

– Académie de France à Rome

– Académie de marine

– Académie des sciences d'outre-mer

– Académie des technologies

– Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

– Agence de biomédicine

– Agence pour l'enseignement du français à l'étranger

– Agence française de sécurité sanitaire des aliments

– Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail

– Agence Nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances

– Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs

– Agences de l'eau

– Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des migrations

– Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT

– Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)

– Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des Chances

– Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM)

– Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)

– Bibliothèque publique d'information

– Bibliothèque nationale de France

– Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

– Caisse des Dépôts et Consignations

– Caisse nationale des autoroutes (CNA)

– Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)

– Caisse de garantie du logement locatif social

– Casa de Velasquez

– Centre d'enseignement zootechnique

– Centre d'études de l'emploi

– Centre d'études supérieures de la sécurité sociale

– Centres de formation professionnelle et de promotion agricole

– Centre hospitalier des Quinze-Vingts

– Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro)

– Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale

– Centre des Monuments Nationaux

– Centre national d'art et de culture Georges Pompidou

– Centre national des arts plastiques

– Centre national de la cinématographie

– Centre National d'Etudes et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF)

– Centre national du livre

– Centre national de documentation pédagogique

– Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS)

– Centre national professionnel de la propriété forestière

– Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S)

– Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)

– Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS)

– Collège de France

– Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

– Conservatoire National des Arts et Métiers

– Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris

– Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon

– Conservatoire national supérieur d'art dramatique

– Ecole centrale de Lille

– Ecole centrale de Lyon

– École centrale des arts et manufactures

– École française d'archéologie d'Athènes

– École française d'Extrême-Orient

– École française de Rome

– École des hautes études en sciences sociales

– Ecole du Louvre

– École nationale d'administration

– École nationale de l'aviation civile (ENAC)

– École nationale des Chartes

– École nationale d'équitation

– Ecole Nationale du Génie de l'Eau et de l'environnement de Strasbourg

– Écoles nationales d'ingénieurs

– Ecole nationale d'ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de Nantes

– Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles

– École nationale de la magistrature

– Écoles nationales de la marine marchande

– École nationale de la santé publique (ENSP)

– École nationale de ski et d'alpinisme

– École nationale supérieure des arts décoratifs

– École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre

– École nationale supérieure des arts et industries textiles Roubaix

– Écoles nationales supérieures d'arts et métiers

– École nationale supérieure des beaux-arts

– École nationale supérieure de céramique industrielle

– École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)

– Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles

– Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l'information et des bibliothécaires

– Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale

– Écoles nationales vétérinaires

– École nationale de voile

– Écoles normales supérieures

– École polytechnique

– École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)

– École de sylviculture Crogny (Aube)

– École de viticulture et d'œnologie de la Tour- Blanche (Gironde)

– École de viticulture — Avize (Marne)

– Etablissement national d'enseignement agronomique de Dijon

– Établissement national des invalides de la marine (ENIM)

– Établissement national de bienfaisance Koenigswarter

– Établissement public du musée et du domaine national de Versailles

– Fondation Carnegie

– Fondation Singer-Polignac

– Haras nationaux

– Hôpital national de Saint-Maurice

– Institut des hautes études pour la science et la technologie

– Institut français d'archéologie orientale du Caire

– Institut géographique national

– Institut National de l'origine et de la qualité

– Institut national des hautes études de sécurité

– Institut de veille sanitaire

– Institut National d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes

– Institut National d'Etudes Démographiques (I.N.E.D)

– Institut National d'Horticulture

– Institut National de la jeunesse et de l'éducation populaire

– Institut national des jeunes aveugles — Paris

– Institut national des jeunes sourds — Bordeaux

– Institut national des jeunes sourds — Chambéry

– Institut national des jeunes sourds — Metz

– Institut national des jeunes sourds — Paris

– Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N.P.N.P.P)

– Institut national de la propriété industrielle

– Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A)

– Institut National de la Recherche Pédagogique (I.N.R.P)

– Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (I.N.S.E.R.M)

– Institut national d'histoire de l'art (I.N.H.A.)

– Institut national de recherches archéologiques préventives

– Institut National des Sciences de l'Univers

– Institut National des Sports et de l'Education Physique

– Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements inadaptés

– Instituts nationaux polytechniques

– Instituts nationaux des sciences appliquées

– Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)

– Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)

– Institut de Recherche pour le Développement

– Instituts régionaux d'administration

– Institut des Sciences et des Industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech)

– Institut supérieur de mécanique de Paris

– Institut Universitaires de Formation des Maîtres

– Musée de l'armée

– Musée Gustave-Moreau

– Musée national de la marine

– Musée national J.-J.-Henner

– Musée du Louvre

– Musée du Quai Branly

– Muséum National d'Histoire Naturelle

– Musée Auguste-Rodin

– Observatoire de Paris

– Office français de protection des réfugiés et apatrides

– Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre (ONAC)

– Office national de la chasse et de la faune sauvage

– Office National de l'eau et des milieux aquatiques

– Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)

– Office universitaire et culturel français pour l'Algérie

– Ordre national de la Légion d'honneur

– Palais de la découverte

– Parcs nationaux

– Universités

4. Altri enti pubblici nazionali:

– Union des groupements d'achats publics (UGAP)

– Agence Nationale pour l'emploi (A.N.P.E)

– Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF)

– Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMS)

– Caisse Nationale d'Assurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS)

Italia

· Organismi committenti

– Presidenza del Consiglio dei Ministri

– Ministero degli Affari Esteri

– Ministero dell'Interno

– Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace)

– Ministero della Difesa

– Ministero dell'Economia e delle Finanze

– Ministero dello Sviluppo Economico

– Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

– Ministero dell'Ambiente — Tutela del Territorio e del Mare

– Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

– Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

– Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

– Ministero per i Beni e le Attività culturali, comprensivo delle sue articolazioni periferiche

· Altri enti pubblici nazionali:

– CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici)

Cipro

– Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο

– Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης

– Υπουργικό Συμβούλιο

– Βουλή των Αντιπροσώπων

– Δικαστική Υπηρεσία

– Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

– Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

– Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

– Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

– Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως

– Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού

– Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

– Γραφείο Προγραμματισμού

– Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

– Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

– Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων

– Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

– Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών

– Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων

– Υπουργείο Άμυνας

– Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

– Τμήμα Γεωργίας

– Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

– Τμήμα Δασών

– Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

– Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

– Μετεωρολογική Υπηρεσία

– Τμήμα Αναδασμού

– Υπηρεσία Μεταλλείων

– Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

– Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών

– Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

– Αστυνομία

– Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

– Τμήμα Φυλακών

– Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

– Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

– Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

– Τμήμα Εργασίας

– Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

– Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας

– Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου

– Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου

– Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο

– Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

– Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

– Υπουργείο Εσωτερικών

– Επαρχιακές Διοικήσεις

– Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

– Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως

– Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

– Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

– Πολιτική Άμυνα

– Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκαταστάσεων Εκτοπισθέντων

– Υπηρεσία Ασύλου

– Υπουργείο Εξωτερικών

– Υπουργείο Οικονομικών

– Τελωνεία

– Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων

– Στατιστική Υπηρεσία

– Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών

– Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

– Κυβερνητικό Τυπογραφείο

– Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής

– Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

– Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων

– Τμήμα Δημοσίων Έργων

– Τμήμα Αρχαιοτήτων

– Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας

– Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας

– Τμήμα Οδικών Μεταφορών

– Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

– Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

– Υπουργείο Υγείας

– Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

– Γενικό Χημείο

– Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας

– Οδοντιατρικές Υπηρεσίες

– Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

Latvia

· Ministeri, segretariati di ministeri per incarichi speciali e relative istituzioni subordinate

– Aizsardzības ministrija un tās padotībā esošās iestādes

– Ārlietu ministrija un tas padotībā esošās iestādes

– Bērnu un ģimenes lietu ministrija un tās padotībā esošas iestādes

– Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās iestādes

– Finanšu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

– Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

– Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās iestādes

– Kultūras ministrija un tas padotībā esošās iestādes

– Labklājības ministrija un tās padotībā esošās iestādes

– Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

– Satiksmes ministrija un tās padotībā esošās iestādes

– Tieslietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

– Veselības ministrija un tās padotībā esošās iestādes

– Vides ministrija un tās padotībā esošās iestādes

– Zemkopības ministrija un tās padotībā esošās iestādes

– Īpašu uzdevumu ministra sekretariāti un to padotībā esošās iestādes

– Satversmes aizsardzības birojs

· Altre istituzioni pubbliche

– Augstākā tiesa

– Centrālā vēlēšanu komisija

– Finanšu un kapitāla tirgus komisija

– Latvijas Banka

– Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes

– Saeimas kanceleja un tās padotībā esošās iestādes

– Satversmes tiesa

– Valsts kanceleja un tās padotībā esošās iestādes

– Valsts kontrole

– Valsts prezidenta kanceleja

– Tiesībsarga birojs

– Nacionālā radio un televīzijas padome

– Citas valsts iestādes, kuras nav ministriju padotībā (altre istituzioni statali non soggette ai ministeri)

Lithuania

– Prezidentūros kanceliarija

– Seimo kanceliarija

– Institutions accountable to the Seimas [Parliament]:

– Lietuvos mokslo taryba;

– Seimo kontrolierių įstaiga;

– Valstybės kontrolė;

– Specialiųjų tyrimų tarnyba;

– Valstybės saugumo departamentas;

– Konkurencijos taryba;

– Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras;

– Vertybinių popierių komisija;

– Ryšių reguliavimo tarnyba;

– Nacionalinė sveikatos taryba;

– Etninės kultūros globos taryba;

– Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba;

– Valstybinė kultūros paveldo komisija;

– Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga;

– Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija;

– Valstybinė lietuvių kalbos komisija;

– Vyriausioji rinkimų komisija;

– Vyriausioji tarnybinės etikos komisija;

– Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba.

– Vyriausybės kanceliarija

– Institutions accountable to the Vyriausybės [Government]:

– Ginklų fondas;

– Informacinės visuomenės plėtros komitetas;

– Kūno kultūros ir sporto departamentas;

– Lietuvos archyvų departamentas;

– Mokestinių ginčų komisija;

– Statistikos departamentas;

– Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas;

– Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba;

– Viešųjų pirkimų tarnyba;

– Narkotikų kontrolės departamentas;

– Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija;

– Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija;

– Valstybinė lošimų priežiūros komisija;

– Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba;

– Vyriausioji administracinių ginčų komisija;

– Draudimo priežiūros komisija;

– Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas;

– Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centras

– Konstitucinis Teismas

– Lietuvos bankas

– Aplinkos ministerija

– Institutions under the Aplinkos ministerija [Ministry of Environment]:

– Generalinė miškų urėdija;

– Lietuvos geologijos tarnyba;

– Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba;

– Lietuvos standartizacijos departamentas;

– Nacionalinis akreditacijos biuras;

– Valstybinė metrologijos tarnyba;

– Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba;

– Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija.

– Finansų ministerija

– Institutions under the Finansų ministerija [Ministry of Finance]:

– Muitinės departamentas;

– Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba;

– Valstybinė mokesčių inspekcija;

– Finansų ministerijos mokymo centras.

– Krašto apsaugos ministerija

– Institutions under the Krašto apsaugos ministerijos [Ministry of National Defence]:

– Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas;

– Centralizuota finansų ir turto tarnyba;

– Karo prievolės administravimo tarnyba;

– Krašto apsaugos archyvas;

– Krizių valdymo centras;

– Mobilizacijos departamentas;

– Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba;

– Infrastruktūros plėtros departamentas;

– Valstybinis pilietinio pasipriešinimo rengimo centras.

– Lietuvos kariuomenė

– Krašto apsaugos sistemos kariniai vienetai ir tarnybos

– Kultūros ministerija

– Institutions under the Kultūros ministerijos [Ministry of Culture]:

– Kultūros paveldo departamentas;

– Valstybinė kalbos inspekcija.

– Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

– Institutions under the Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos [Ministry of Social Security and Labour]:

– Garantinio fondo administracija;

– Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba;

– Lietuvos darbo birža;

– Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba;

– Trišalės tarybos sekretoriatas;

– Socialinių paslaugų priežiūros departamentas;

– Darbo inspekcija;

– Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba;

– Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba;

– Ginčų komisija;

– Techninės pagalbos neįgaliesiems centras;

– Neįgaliųjų reikalų departamentas.

– Susisiekimo ministerija

– Institutions under the Susisiekimo ministerijos [Ministry of Transport and Communications]:

– Lietuvos automobilių kelių direkcija;

– Valstybinė geležinkelio inspekcija;

– Valstybinė kelių transporto inspekcija;

– Pasienio kontrolės punktų direkcija.

– Sveikatos apsaugos ministerija

– Institutions under the Sveikatos apsaugos ministerijos [Ministry of Health]:

– Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba;

– Valstybinė ligonių kasa;

– Valstybinė medicininio audito inspekcija;

– Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba;

– Valstybinė teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnyba;

– Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba;

– Farmacijos departamentas;

– Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras;

– Lietuvos bioetikos komitetas;

– Radiacinės saugos centras.

– Švietimo ir mokslo ministerija

– Institutions under the Švietimo ir mokslo ministerijos [Ministry of Education and Science]:

– Nacionalinis egzaminų centras;

– Studijų kokybės vertinimo centras.

– Teisingumo ministerija

– Institutions under the Teisingumo ministerijos [Ministry of Justice]:

– Kalėjimų departamentas;

– Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba;

– Europos teisės departamentas

– Ūkio ministerija

– Įstaigos prie the Ūkio ministerijos [Ministry of Economy]:

– Įmonių bankroto valdymo departamentas;

– Valstybinė energetikos inspekcija;

– Valstybinė ne maisto produktų inspekcija;

– Valstybinis turizmo departamentas

– Užsienio reikalų ministerija

– Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje bei atstovybės prie tarptautinių organizacijų

– Vidaus reikalų ministerija

– Institutions under the Vidaus reikalų ministerijos [Ministry of the Interior]:

– Asmens dokumentų išrašymo centras;

– Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba;

– Gyventojų registro tarnyba;

– Policijos departamentas;

– Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas;

– Turto valdymo ir ūkio departamentas;

– Vadovybės apsaugos departamentas;

– Valstybės sienos apsaugos tarnyba;

– Valstybės tarnybos departamentas;

– Informatikos ir ryšių departamentas;

– Migracijos departamentas;

– Sveikatos priežiūros tarnyba;

– Bendrasis pagalbos centras.

– Žemės ūkio ministerija

– Institutions under the Žemės ūkio ministerijos [Ministry of Agriculture]:

– Nacionalinė mokėjimo agentūra;

– Nacionalinė žemės tarnyba;

– Valstybinė augalų apsaugos tarnyba;

– Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba;

– Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba;

– Žuvininkystės departamentas

– Teismai [Courts]:

– Lietuvos Aukščiausiasis Teismas;

– Lietuvos apeliacinis teismas;

– Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas;

– apygardų teismai;

– apygardų administraciniai teismai;

– apylinkių teismai;

– Nacionalinė teismų administracija

– Generalinė prokuratūra

– Other Central Public Administration Entities (institucijos [institutions], įstaigos [establishments], tarnybos[agencies])

– Aplinkos apsaugos agentūra;

– Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija;

– Aplinkos projektų valdymo agentūra;

– Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnyba;

– Miško sanitarinės apsaugos tarnyba;

– Valstybinė miškotvarkos tarnyba;

– Nacionalinis visuomenės sveikatos tyrimų centras;

– Lietuvos AIDS centras;

– Nacionalinis organų transplantacijos biuras;

– Valstybinis patologijos centras;

– Valstybinis psichikos sveikatos centras;

– Lietuvos sveikatos informacijos centras;

– Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras;

– Valstybinis aplinkos sveikatos centras;

– Respublikinis mitybos centras;

– Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centras;

– Trakų visuomenės sveikatos priežiūros ir specialistų tobulinimosi centras;

– Visuomenės sveikatos ugdymo centras;

– Muitinės kriminalinė tarnyba;

– Muitinės informacinių sistemų centras;

– Muitinės laboratorija;

– Muitinės mokymo centras;

– Valstybinis patentų biuras;

– Lietuvos teismo ekspertizės centras;

– Centrinė hipotekos įstaiga;

– Lietuvos metrologijos inspekcija;

– Civilinės aviacijos administracija;

– Lietuvos saugios laivybos administracija;

– Transporto investicijų direkcija;

– Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija;

– Pabėgėlių priėmimo centras

Luxembourg

– Ministère d'Etat

– Ministère des Affaires Etrangères et de l'Immigration

– Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural

– Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement

– Ministère de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

– Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur

– Ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle

– Ministère de l'Egalité des chances

– Ministère de l'Environnement

– Ministère de la Famille et de l'Intégration

– Ministère des Finances

– Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative

– Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire

– Ministère de la Justice

– Ministère de la Santé

– Ministère de la Sécurité sociale

– Ministère des Transports

– Ministère du Travail et de l'Emploi

– Ministère des Travaux publics

Hungary

– Egészségügyi Minisztérium

– Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

– Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

– Honvédelmi Minisztérium

– Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

– Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

– Külügyminisztérium

– Miniszterelnöki Hivatal

– Oktatási és Kulturális Minisztérium

– Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

– Pénzügyminisztérium

– Szociális és Munkaügyi Minisztérium

– Központi Szolgáltatási Főigazgatóság

Malta

– Uffiċċju tal-Prim Ministru (Office of the Prime Minister)

– Ministeru għall-Familja u Solidarjeta' Soċjali (Ministry for the Family and Social Solidarity)

– Ministeru ta' l-Edukazzjoni Zghazagh u Impjieg (Ministry for Education Youth and Employment)

– Ministeru tal-Finanzi (Ministry of Finance)

– Ministeru tar-Riżorsi u l-Infrastruttura (Ministry for Resources and Infrastructure)

– Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (Ministry for Tourism and Culture)

– Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (Ministry for Justice and Home Affairs)

– Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministry for Rural Affairs and the Environment)

– Ministeru għal Għawdex (Ministry for Gozo)

– Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Kommunita' (Ministry of Health, the Elderly and Community Care)

– Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin (Ministry of Foreign Affairs)

– Ministeru għall-Investimenti, Industrija u Teknologija ta' Informazzjoni (Ministry for Investment, Industry and Information Technology)

– Ministeru għall-Kompetittivà u Komunikazzjoni (Ministry for Competitiveness and Communications)

– Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq (Ministry for Urban Development and Roads)

Netherlands

– Ministerie van Algemene Zaken

– Bestuursdepartement

– Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

– Rijksvoorlichtingsdienst

– Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

– Bestuursdepartement

– Centrale Archiefselectiedienst (CAS)

– Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

– Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR)

– Agentschap Korps Landelijke Politiediensten

– Ministerie van Buitenlandse Zaken

– Directoraat-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC)

– Directoraat-generaal Politieke Zaken (DGPZ)

– Directoraat-generaal Internationale Samenwerking (DGIS)

– Directoraat-generaal Europese Samenwerking (DGES)

– Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI)

– Centrale diensten ressorterend onder S/PlvS (Support services falling under the Secretary-general and Deputy Secretary-general)

– Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk)

– Ministerie van Defensie — (Ministero della difesa)

– Bestuursdepartement

– Commando Diensten Centra (CDC)

– Defensie Telematica Organisatie (DTO)

– Centrale directie van de Defensie Vastgoed Dienst

– De afzonderlijke regionale directies van de Defensie Vastgoed Dienst

– Defensie Materieel Organisatie (DMO)

– Landelijk Bevoorradingsbedrijf van de Defensie Materieel Organisatie

– Logistiek Centrum van de Defensie Materieel Organisatie

– Marinebedrijf van de Defensie Materieel Organisatie

– Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO)

– Ministerie van Economische Zaken

– Bestuursdepartement

– Centraal Planbureau (CPB)

– SenterNovem

– Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

– Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)

– Economische Voorlichtingsdienst (EVD)

– Agentschap Telecom

– Kenniscentrum Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers (PIANOo)

– Regiebureau Inkoop Rijksoverheid

– Octrooicentrum Nederland

– Consumentenautoriteit

– Ministerie van Financiën

– Bestuursdepartement

– Belastingdienst Automatiseringscentrum

– Belastingdienst

– de afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen (le varie direzioni dell'amministrazione fiscale e doganale nei Paesi Bassi)

– Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (incl. Economische Controle dienst (ECD))

– Belastingdienst Opleidingen

– Dienst der Domeinen

– Ministerie van Justitie

– Bestuursdepartement

– Dienst Justitiële Inrichtingen

– Raad voor de Kinderbescherming

– Centraal Justitie Incasso Bureau

– Openbaar Ministerie

– Immigratie en Naturalisatiedienst

– Nederlands Forensisch Instituut

– Dienst Terugkeer & Vertrek

– Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

– Bestuursdepartement

– Dienst Regelingen (DR)

– Agentschap Plantenziektenkundige Dienst (PD)

– Algemene Inspectiedienst (AID)

– Dienst Landelijk Gebied (DLG)

– Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)

– Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

– Bestuursdepartement

– Inspectie van het Onderwijs

– Erfgoedinspectie

– Centrale Financiën Instellingen

– Nationaal Archief

– Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid

– Onderwijsraad

– Raad voor Cultuur

– Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

– Bestuursdepartement

– Inspectie Werk en Inkomen

– Agentschap SZW

– Ministerie van Verkeer en Waterstaat

– Bestuursdepartement

– Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart

– Directoraat-generaal Personenvervoer

– Directoraat-generaal Water

– Centrale diensten (Servizi centrali)

– Shared services Organisatie Verkeer en Watersaat

– Koninklijke Nederlandse Meteorologisch Instituut KNMI

– Rijkswaterstaat, Bestuur

– De afzonderlijke regionale Diensten van Rijkswaterstaat (ogni servizio regionale della Direzione generale dei lavori pubblici e della gestione delle risorse idriche)

– De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat (ogni servizio specifico della Direzione generale dei lavori pubblici e della gestione delle risorse idriche)

– Adviesdienst Geo-Informatie en ICT

– Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV)

– Bouwdienst

– Corporate Dienst

– Data ICT Dienst

– Dienst Verkeer en Scheepvaart

– Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW)

– Rijksinstituut voor Kunst en Zee (RIKZ)

– Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA)

– Waterdienst

– Inspectie Verkeer en Waterstaat, Hoofddirectie

– Port state Control

– Directie Toezichtontwikkeling Communicatie en Onderzoek (TCO)

– Toezichthouder Beheer Eenheid Lucht

– Toezichthouder Beheer Eenheid Water

– Toezichthouder Beheer Eenheid Land

– Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

– Bestuursdepartement

– Directoraat-generaal Wonen, Wijken en Integratie

– Directoraat-generaal Ruimte

– Directoraat-general Milieubeheer

– Rijksgebouwendienst

– VROM Inspectie

– Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

– Bestuursdepartement

– Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken

– Inspectie Gezondheidszorg

– Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming

– Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

– Sociaal en Cultureel Planbureau

– Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

– Tweede Kamer der Staten-Generaal

– Eerste Kamer der Staten-Generaal

– Raad van State

– Algemene Rekenkamer

– Nationale Ombudsman

– Kanselarij der Nederlandse Orden

– Kabinet der Koningin

– Raad voor de rechtspraak en de Rechtbanken

Austria

– Bundeskanzleramt

– Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten

– Bundesministerium für Finanzen

– Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend

– Bundesministerium für Inneres

– Bundesministerium für Justiz

– Bundesministerium für Landesverteidigung

– Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

– Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz

– Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur

– Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

– Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

– Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung

– Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H

– Bundesbeschaffung G.m.b.H

– Bundesrechenzentrum G.m.b.H

Poland

– Kancelaria Prezydenta RP

– Kancelaria Sejmu RP

– Kancelaria Senatu RP

– Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

– Sąd Najwyższy

– Naczelny Sąd Administracyjny

– Wojewódzkie sądy administracyjne

– Sądy powszechne — rejonowe, okręgowe i apelacyjne

– Trybunat Konstytucyjny

– Najwyższa Izba Kontroli

– Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

– Biuro Rzecznika Praw Dziecka

– Biuro Ochrony Rządu

– Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

– Centralne Biuro Antykorupcyjne

– Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

– Ministerstwo Finansów

– Ministerstwo Gospodarki

– Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

– Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

– Ministerstwo Edukacji Narodowej

– Ministerstwo Obrony Narodowej

– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

– Ministerstwo Skarbu Państwa

– Ministerstwo Sprawiedliwości

– Ministerstwo Infrastruktury

– Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

– Ministerstwo Środowiska

– Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

– Ministerstwo Spraw Zagranicznych

– Ministerstwo Zdrowia

– Ministerstwo Sportu i Turystyki

– Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

– Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

– Urząd Regulacji Energetyki

– Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

– Urząd Transportu Kolejowego

– Urząd Dozoru Technicznego

– Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

– Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców

– Urząd Zamówień Publicznych

– Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

– Urząd Lotnictwa Cywilnego

– Urząd Komunikacji Elektronicznej

– Wyższy Urząd Górniczy

– Główny Urząd Miar

– Główny Urząd Geodezji i Kartografii

– Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

– Główny Urząd Statystyczny

– Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

– Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

– Państwowa Komisja Wyborcza

– Państwowa Inspekcja Pracy

– Rządowe Centrum Legislacji

– Narodowy Fundusz Zdrowia

– Polska Akademia Nauk

– Polskie Centrum Akredytacji

– Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

– Polska Organizacja Turystyczna

– Polski Komitet Normalizacyjny

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych

– Komisja Nadzoru Finansowego

– Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

– Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

– Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

– Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

– Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

– Komenda Główna Policji

– Komenda Główna Straży Granicznej

– Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

– Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

– Główny Inspektorat Transportu Drogowego

– Główny Inspektorat Farmaceutyczny

– Główny Inspektorat Sanitarny

– Główny Inspektorat Weterynarii

– Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

– Agencja Wywiadu

– Agencja Mienia Wojskowego

– Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

– Agencja Rynku Rolnego

– Agencja Nieruchomości Rolnych

– Państwowa Agencja Atomistyki

– Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

– Polska Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

– Agencja Rezerw Materiałowych

– Narodowy Bank Polski

– Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

– Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

– Instytut Pamięci Narodowej — Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu

– Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

– Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej

– Państwowe Gospodarstwo Leśne 'Lasy Państwowe'

– Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

– Urzędy wojewódzkie

– Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, jeśli ich organem założycielskim jest minister, centralny organ administracji rządowej lub wojewoda

Portugal

– Presidência do Conselho de Ministros

– Ministério das Finanças e da Administração Pública

– Ministério da Defesa Nacional

– Ministério dos Negócios Estrangeiros

– Ministério da Administração Interna

– Ministério da Justiça

– Ministério da Economia e da Inovação

– Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas

– Ministério da Educação

– Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior

– Ministério da Cultura

– Ministério da Saúde

– Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social

– Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações

– Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional

– Presidença da Republica

– Tribunal Constitucional

– Tribunal de Contas

– Provedoria de Justiça

Romania

– Administraţia Prezidenţială

– Senatul României

– Camera Deputaţilor

– Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie

– Curtea Constituţională

– Consiliul Legislativ

– Curtea de Conturi

– Consiliul Superior al Magistraturii

– Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie

– Secretariatul General al Guvernului

– Cancelaria primului ministru

– Ministerul Afacerilor Externe

– Ministerul Economiei şi Finanţelor

– Ministerul Justiţiei

– Ministerul Apărării

– Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

– Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Sanse

– Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale

– Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

– Ministerul Transporturilor

– Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei

– Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului

– Ministerul Sănătăţii Publice

– Ministerul Culturii şi Cultelor

– Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

– Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile

– Serviciul Român de Informaţii

– Serviciul de Informaţii Externe

– Serviciul de Protecţie şi Pază

– Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

– Consiliul Naţional al Audiovizualului

– Consiliul Concurenţei (CC)

– Direcţia Naţională Anticorupţie

– Inspectoratul General de Poliţie

– Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

– Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

– Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice(ANRSC)

– Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

– Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

– Autoritatea Navală Română

– Autoritatea Feroviară Română

– Autoritatea Rutieră Română

– Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului

– Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap

– Autoritatea Naţională pentru Turism

– Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor

– Autoritatea Naţională pentru Tineret

– Autoritatea Naţională pentru Cercetare Stiinţifica

– Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

– Autoritatea Naţională pentru Serviciile Societăţii Informaţionale

– Autoritatea Electorală Permanente

– Agenţia pentru Strategii Guvernamentale

– Agenţia Naţională a Medicamentului

– Agenţia Naţională pentru Sport

– Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

– Agenţia Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

– Agenţia Română pentru Conservarea Energiei

– Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

– Agenţia Română pentru Investiţii Străine

– Agenţia Naţională pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie

– Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

– Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

– Agenţia de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială

– Agenţia Naţională Anti-doping

– Agenţia Nucleară

– Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei

– Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Sanse între Bărbaţi şi Femei

– Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

– Agenţia naţională Antidrog

Slovenia

– Predsednik Republike Slovenije

– Državni zbor Republike Slovenije

– Državni svet Republike Slovenije

– Varuh človekovih pravic

– Ustavno sodišče Republike Slovenije

– Računsko sodišče Republike Slovenije

– Državna revizijska komisja za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

– Slovenska akademija znanosti in umetnosti

– Vladne službe

– Ministrstvo za finance

– Ministrstvo za notranje zadeve

– Ministrstvo za zunanje zadeve

– Ministrstvo za obrambo

– Ministrstvo za pravosodje

– Ministrstvo za gospodarstvo

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

– Ministrstvo za promet

– Ministrstvo za okolje in, prostor

– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

– Ministrstvo za zdravje

– Ministrstvo za javno upravo

– Ministrstvo za šolstvo in šport

– Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

– Ministrstvo za kulturo

– Vrhovno sodišče Republike Slovenije

– višja sodišča

– okrožna sodišča

– okrajna sodišča

– Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije

– Okrožna državna tožilstva

– Državno pravobranilstvo

– Upravno sodišče Republike Slovenije

– Višje delovno in socialno sodišče

– delovna sodišča

– Davčna uprava Republike Slovenije

– Carinska uprava Republike Slovenije

– Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

– Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo

– Uprava Republike Slovenije za javna plačila

– Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna

– Policija

– Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve

– General štab Slovenske vojske

– Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

– Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo

– Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

– Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij

– Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence

– Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov

– Tržni inšpektorat Republike Slovenije

– Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino

– Inšpektorat Republike Slovenije za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto

– Inšpektorat za energetiko in rudarstvo

– Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

– Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano

– Fitosanitarna uprava Republike Slovenije

– Veterinarska uprava Republike Slovenije

– Uprava Republike Slovenije za pomorstvo

– Direkcija Republike Slovenije za caste

– Prometni inšpektorat Republike Slovenije

– Direkcija za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo

– Agencija Republike Slovenije za okolje

– Geodetska uprava Republike Slovenije

– Uprava Republike Slovenije za jedrsko varstvo

– Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

– Inšpektorat Republike Slovenije za delo

– Zdravstveni inšpektorat

– Urad Republike Slovenije za kemikalije

– Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji

– Urad Republike Slovenije za meroslovje

– Urad za visoko šolstvo

– Urad Republike Slovenije za mladino

– Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport

– Arhiv Republike Slovenije

– Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije

– Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije

– Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije

– Služba vlade za zakonodajo

– Služba vlade za evropske zadeve

– Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko

– Urad vlade za komuniciranje

– Urad za enake možnosti

– Urad za verske skupnosti

– Urad za narodnosti

– Urad za makroekonomske analize in razvoj

– Statistični urad Republike Slovenije

– Slovenska obveščevalno-varnostna agencija

– Protokol Republike Slovenije

– Urad za varovanje tajnih podatkov

– Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu

– Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj

– Informacijski pooblaščenec

– Državna volilna komisija

Slovakia

Ministries and other central government authorities referred to as in Act No. 575/2001 Coll. on the structure of activities of the Government and central state administration authorities in wording of later regulations:

– Kancelária Prezidenta Slovenskej republiky

– Národná rada Slovenskej republiky

– Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

– Ministerstvo financií Slovenskej republiky

– Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

– Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

– Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

– Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

– Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

– Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

– Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

– Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

– Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

– Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

– Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

– Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

– Úrad vlády Slovenskej republiky

– Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

– Štatistický úrad Slovenskej republiky

– Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

– Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

– Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

– Úrad pre verejné obstarávanie

– Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

– Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

– Národný bezpečnostný úrad

– Ústavný súd Slovenskej republiky

– Najvyšši súd Slovenskej republiky

– Generálna prokuratura Slovenskej republiky

– Najvyšši kontrolný úrad Slovenskej republiky

– Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky

– Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

– Úrad pre finančný trh

– Úrad na ochranu osobn ý ch udajov

– Kancelária verejneho ochranu prav

Finland

– Oikeuskanslerinvirasto — Justitiekanslersämbetet

– Liikenne- Ja Viestintäministeriö — Kommunikationsministeriet

– Ajoneuvohallintokeskus AKE — Fordonsförvaltningscentralen AKE

– Ilmailuhallinto — Luftfartsförvaltningen

– Ilmatieteen laitos — Meteorologiska institutet

– Merenkulkulaitos — Sjöfartsverket

– Merentutkimuslaitos — Havsforskningsinstitutet

– Ratahallintokeskus RHK — Banförvaltningscentralen RHK

– Rautatievirasto — Järnvägsverket

– Tiehallinto — Vägförvaltningen

– Viestintävirasto — Kommunikationsverket

– Maa- Ja Metsätalousministeriö — Jord- Och Skogsbruksministeriet

– Elintarviketurvallisuusvirasto — Livsmedelssäkerhetsverket

– Maanmittauslaitos — Lantmäteriverket

– Maaseutuvirasto — Landsbygdsverket

– Oikeusministeriö — Justitieministeriet

– Tietosuojavaltuutetun toimisto — Dataombudsmannens byrå

– Tuomioistuimet — domstolar

– Korkein oikeus — Högsta domstolen

– Korkein hallinto-oikeus — Högsta förvaltningsdomstolen

– Hovioikeudet — hovrätter

– Käräjäoikeudet — tingsrätter

– Hallinto-oikeudet –förvaltningsdomstolar

– Markkinaoikeus — Marknadsdomstolen

– Työtuomioistuin — Arbetsdomstolen

– Vakuutusoikeus — Försäkringsdomstolen

– Kuluttajariitalautakunta — Konsumenttvistenämnden

– Vankeinhoitolaitos — Fångvårdsväsendet

– HEUNI — Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti — HEUNI — Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna

– Konkurssiasiamiehen toimisto — Konkursombudsmannens byrå

– Kuluttajariitalautakunta — Konsumenttvistenämnden

– Oikeushallinnon palvelukeskus — Justitieförvaltningens servicecentral

– Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus — Justitieförvaltningens datateknikcentral

– Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula) — Rättspolitiska forskningsinstitutet

– Oikeusrekisterikeskus — Rättsregistercentralen

– Onnettomuustutkintakeskus — Centralen för undersökning av olyckor

– Rikosseuraamusvirasto — Brottspåföljdsverket

– Rikosseuraamusalan koulutuskeskus — Brottspåföljdsområdets utbildningscentral

– Rikoksentorjuntaneuvosto Rådet för brottsförebyggande

– Saamelaiskäräjät — Sametinget

– Valtakunnansyyttäjänvirasto — Riksåklagarämbetet

– Vankeinhoitolaitos — Fångvårdsväsendet

– Opetusministeriö — Undervisningsministeriet

– Opetushallitus — Utbildningsstyrelsen

– Valtion elokuvatarkastamo — Statens filmgranskningsbyrå

– Puolustusministeriö — Försvarsministeriet

– Puolustusvoimat — Försvarsmakten

– Sisäasiainministeriö — Inrikesministeriet

– Väestörekisterikeskus — Befolkningsregistercentralen

– Keskusrikospoliisi — Centralkriminalpolisen

– Liikkuva poliisi — Rörliga polisen

– Rajavartiolaitos — Gränsbevakningsväsendet

– Lääninhallitukset — Länstyrelserna

– Suojelupoliisi — Skyddspolisen

– Poliisiammattikorkeakoulu — Polisyrkeshögskolan

– Poliisin tekniikkakeskus — Polisens teknikcentral

– Poliisin tietohallintokeskus — Polisens datacentral

– Helsingin kihlakunnan poliisilaitos — Polisinrättningen i Helsingfors

– Pelastusopisto — Räddningsverket

– Hätäkeskuslaitos — Nödcentralsverket

– Maahanmuuttovirasto — Migrationsverket

– Sisäasiainhallinnon palvelukeskus — Inrikesförvaltningens servicecentral

– Sosiaali- Ja Terveysministeriö — Social- Och Hälsovårdsministeriet

– Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta — Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden

– Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta — Besvärsnämnden för socialtrygghet

– Lääkelaitos — Läkemedelsverket

– Terveydenhuollon oikeusturvakeskus — Rättsskyddscentralen för hälsovården

– Säteilyturvakeskus — Strålsäkerhetscentralen

– Kansanterveyslaitos — Folkhälsoinstitutet

– Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO — Utvecklingscentralen för läkemedelsbe-handling

– Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus — Social- och hälsovårdens produkttill-synscentral

– Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes — Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Stakes

– Vakuutusvalvontavirasto — Försäkringsinspektionen

– Työ- Ja Elinkeinoministeriö — Arbets- Och Näringsministeriet

– Kuluttajavirasto — Konsumentverket

– Kilpailuvirasto — Konkurrensverket

– Patentti- ja rekisterihallitus — Patent- och registerstyrelsen

– Valtakunnansovittelijain toimisto — Riksförlikningsmännens byrå

– Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset– Statliga förläggningar för asylsökande

– Energiamarkkinavirasto − Energimarknadsverket

– Geologian tutkimuskeskus — Geologiska forskningscentralen

– Huoltovarmuuskeskus — Försörjningsberedskapscentralen

– Kuluttajatutkimuskeskus — Konsumentforskningscentralen

– Matkailun edistämiskeskus (MEK) — Centralen för turistfrämjande

– Mittatekniikan keskus (MIKES) — Mätteknikcentralen

– Tekes — teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus −Tekes — utvecklingscentralen för teknologi och innovationer

– Turvatekniikan keskus (TUKES) — Säkerhetsteknikcentralen

– Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) — Statens tekniska forskningscentral

– Syrjintälautakunta — Nationella diskrimineringsnämnden

– Työneuvosto — Arbetsrådet

– Vähemmistövaltuutetun toimisto — Minoritetsombudsmannens byrå

– Ulkoasiainministeriö — Utrikesministeriet

– Valtioneuvoston Kanslia — Statsrådets Kansli

– Valtiovarainministeriö — Finansministeriet

– Valtiokonttori — Statskontoret

– Verohallinto — Skatteförvaltningen

– Tullilaitos — Tullverket

– Tilastokeskus — Statistikcentralen

– Valtiontaloudellinen tutkimuskeskus — Statens ekonomiska forskiningscentral

– Ympäristöministeriö — Miljöministeriet

– Suomen ympäristökeskus — Finlands miljöcentral

– Asumisen rahoitus- ja kehityskeskus — Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

– Valtiontalouden Tarkastusvirasto — Statens Revisionsverk

Sweden

A

– Affärsverket svenska kraftnät

– Akademien för de fria konsterna

– Alkohol- och läkemedelssortiments-nämnden

– Allmänna pensionsfonden

– Allmänna reklamationsnämnden

– Ambassader

– Ansvarsnämnd, statens

– Arbetsdomstolen

– Arbetsförmedlingen

– Arbetsgivarverk, statens

– Arbetslivsinstitutet

– Arbetsmiljöverket

– Arkitekturmuseet

– Arrendenämnder

– Arvsfondsdelegationen

– Arvsfondsdelegationen

B

– Banverket

– Barnombudsmannen

– Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens

– Bergsstaten

– Biografbyrå, statens

– Biografiskt lexikon, svenskt

– Birgittaskolan

– Blekinge tekniska högskola

– Bokföringsnämnden

– Bolagsverket

– Bostadsnämnd, statens

– Bostadskreditnämnd, statens

– Boverket

– Brottsförebyggande rådet

– Brottsoffermyndigheten

C

– Centrala studiestödsnämnden

D

– Danshögskolan

– Datainspektionen

– Departementen

– Domstolsverket

– Dramatiska institutet

E

– Ekeskolan

– Ekobrottsmyndigheten

– Ekonomistyrningsverket

– Ekonomiska rådet

– Elsäkerhetsverket

– Energimarknadsinspektionen

– Energimyndighet, statens

– EU/FoU-rådet

– Exportkreditnämnden

– Exportråd, Sveriges

F

– Fastighetsmäklarnämnden

– Fastighetsverk, statens

– Fideikommissnämnden

– Finansinspektionen

– Finanspolitiska rådet

– Finsk-svenska gränsälvskommissionen

– Fiskeriverket

– Flygmedicincentrum

– Folkhälsoinstitut, statens

– Fonden för fukt- och mögelskador

– Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas

– Folke Bernadotte Akademin

– Forskarskattenämnden

– Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

– Fortifikationsverket

– Forum för levande historia

– Försvarets materielverk

– Försvarets radioanstalt

– Försvarets underrättelsenämnd

– Försvarshistoriska museer, statens

– Försvarshögskolan

– Försvarsmakten

– Försäkringskassan

G

– Gentekniknämnden

– Geologiska undersökning

– Geotekniska institut, statens

– Giftinformationscentralen

– Glesbygdsverket

– Grafiska institutet och institutet för högre kommunikation- och reklamutbildning

– Granskningsnämnden för radio och TV

– Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar

– Gymnastik- och Idrottshögskolan

– Göteborgs universitet

H

– Handelsflottans kultur- och fritidsråd

– Handelsflottans pensionsanstalt

– Handelssekreterare

– Handelskamrar, auktoriserade

– Handikappombudsmannen

– Handikappråd, statens

– Harpsundsnämnden

– Haverikommission, statens

– Historiska museer, statens

– Hjälpmedelsinstitutet

– Hovrätterna

– Hyresnämnder

– Häktena

– Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

– Högskolan Dalarna

– Högskolan i Borås

– Högskolan i Gävle

– Högskolan i Halmstad

– Högskolan i Kalmar

– Högskolan i Karlskrona/Ronneby

– Högskolan i Kristianstad

– Högskolan i Skövde

– Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

– Högskolan på Gotland

– Högskolans avskiljandenämnd

– Högskoleverket

– Högsta domstolen

I

– ILO kommittén

– Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

– Inspektionen för strategiska produkter

– Institut för kommunikationsanalys, statens

– Institut för psykosocial medicin, statens

– Institut för särskilt utbildningsstöd, statens

– Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

– Institutet för rymdfysik

– Institutet för tillväxtpolitiska studier

– Institutionsstyrelse, statens

– Insättningsgarantinämnden

– Integrationsverket

– Internationella programkontoret för utbildningsområdet

J

– Jordbruksverk, statens

– Justitiekanslern

– Jämställdhetsombudsmannen

– Jämställdhetsnämnden

– Järnvägar, statens

– Järnvägsstyrelsen

K

– Kammarkollegiet

– Kammarrätterna

– Karlstads universitet

– Karolinska Institutet

– Kemikalieinspektionen

– Kommerskollegium

– Konjunkturinstitutet

– Konkurrensverket

– Konstfack

– Konsthögskolan

– Konstnärsnämnden

– Konstråd, statens

– Konsulat

– Konsumentverket

– Krigsvetenskapsakademin

– Krigsförsäkringsnämnden

– Kriminaltekniska laboratorium, statens

– Kriminalvården

– Krisberedskapsmyndigheten

– Kristinaskolan

– Kronofogdemyndigheten

– Kulturråd, statens

– Kungl. Biblioteket

– Kungl. Konsthögskolan

– Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

– Kungl. Tekniska högskolan

– Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien

– Kungl Vetenskapsakademin

– Kustbevakningen

– Kvalitets- och kompetensråd, statens

– Kärnavfallsfondens styrelse

L

– Lagrådet

– Lantbruksuniversitet, Sveriges

– Lantmäteriverket

– Linköpings universitet

– Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet

– Livsmedelsverk, statens

– Livsmedelsekonomiska institutet

– Ljud- och bildarkiv, statens

– Lokala säkerhetsnämnderna vid kärnkraftverk

– Lotteriinspektionen

– Luftfartsverket

– Luftfartsstyrelsen

– Luleå tekniska universitet

– Lunds universitet

– Läkemedelsverket

– Läkemedelsförmånsnämnden

– Länsrätterna

– Länsstyrelserna

– Lärarhögskolan i Stockholm

M

– Malmö högskola

– Manillaskolan

– Maritima muséer, statens

– Marknadsdomstolen

– Medlingsinstitutet

– Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges

– Migrationsverket

– Militärhögskolor

– Mittuniversitetet

– Moderna museet

– Museer för världskultur, statens

– Musikaliska Akademien

– Musiksamlingar, statens

– Myndigheten för handikappolitisk samordning

– Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

– Myndigheten för skolutveckling

– Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

– Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning

– Myndigheten för Sveriges nätuniversitet

– Myndigheten för utländska investeringar i Sverige

– Mälardalens högskola

N

– Nationalmuseum

– Nationellt centrum för flexibelt lärande

– Naturhistoriska riksmuseet

– Naturvårdsverket

– Nordiska Afrikainstitutet

– Notarienämnden

– Nämnd för arbetstagares uppfinningar, statens

– Nämnden för statligt stöd till trossamfund

– Nämnden för styrelserepresentationsfrågor

– Nämnden mot diskriminering

– Nämnden för elektronisk förvaltning

– Nämnden för RH anpassad utbildning

– Nämnden för hemslöjdsfrågor

O

– Oljekrisnämnden

– Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning

– Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

– Operahögskolan i Stockholm

P

– Patent- och registreringsverket

– Patentbesvärsrätten

– Pensionsverk, statens

– Personregisternämnd statens, SPAR-nämnden

– Pliktverk, Totalförsvarets

– Polarforskningssekretariatet

– Post- och telestyrelsen

– Premiepensionsmyndigheten

– Presstödsnämnden

R

– Radio- och TV–verket

– Rederinämnden

– Regeringskansliet

– Regeringsrätten

– Resegarantinämnden

– Registernämnden

– Revisorsnämnden

– Riksantikvarieämbetet

– Riksarkivet

– Riksbanken

– Riksdagsförvaltningen

– Riksdagens ombudsmän

– Riksdagens revisorer

– Riksgäldskontoret

– Rikshemvärnsrådet

– Rikspolisstyrelsen

– Riksrevisionen

– Rikstrafiken

– Riksutställningar, Stiftelsen

– Riksvärderingsnämnden

– Rymdstyrelsen

– Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

– Räddningsverk, statens

– Rättshjälpsmyndigheten

– Rättshjälpsnämnden

– Rättsmedicinalverket

S

– Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund

– Sameskolstyrelsen och sameskolor

– Sametinget

– SIS, Standardiseringen i Sverige

– Sjöfartsverket

– Skatterättsnämnden

– Skatteverket

– Skaderegleringsnämnd, statens

– Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor

– Skogsstyrelsen

– Skogsvårdsstyrelserna

– Skogs och lantbruksakademien

– Skolverk, statens

– Skolväsendets överklagandenämnd

– Smittskyddsinstitutet

– Socialstyrelsen

– Specialpedagogiska institutet

– Specialskolemyndigheten

– Språk- och folkminnesinstitutet

– Sprängämnesinspektionen

– Statistiska centralbyrån

– Statskontoret

– Stockholms universitet

– Stockholms internationella miljöinstitut

– Strålsäkerhetsmyndigheten

– Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

– Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, SIDA

– Styrelsen för Samefonden

– Styrelsen för psykologiskt försvar

– Stängselnämnden

– Svenska institutet

– Svenska institutet för europapolitiska studier

– Svenska ESF rådet

– Svenska Unescorådet

– Svenska FAO kommittén

– Svenska Språknämnden

– Svenska Skeppshypotekskassan

– Svenska institutet i Alexandria

– Sveriges författarfond

– Säkerhetspolisen

– Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

– Södertörns högskola

T

– Taltidningsnämnden

– Talboks- och punktskriftsbiblioteket

– Teaterhögskolan i Stockholm

– Tingsrätterna

– Tjänstepensions och grupplivnämnd, statens

– Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet

– Totalförsvarets forskningsinstitut

– Totalförsvarets pliktverk

– Tullverket

– Turistdelegationen

U

– Umeå universitet

– Ungdomsstyrelsen

– Uppsala universitet

– Utlandslönenämnd, statens

– Utlänningsnämnden

– Utrikesförvaltningens antagningsnämnd

– Utrikesnämnden

– Utsädeskontroll, statens

V

– Valideringsdelegationen

– Valmyndigheten

– Vatten- och avloppsnämnd, statens

– Vattenöverdomstolen

– Verket för förvaltningsutveckling

– Verket för högskoleservice

– Verket för innovationssystem (VINNOVA)

– Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

– Vetenskapsrådet

– Veterinärmedicinska anstalt, statens

– Veterinära ansvarsnämnden

– Väg- och transportforskningsinstitut, statens 

– Vägverket

– Vänerskolan

– Växjö universitet

– Växtsortnämnd, statens

Å

– Åklagarmyndigheten

– Åsbackaskolan

Ö

– Örebro universitet

– Örlogsmannasällskapet

– Östervångsskolan

– Överbefälhavaren

– Överklagandenämnden för högskolan

– Överklagandenämnden för nämndemanna-uppdrag

– Överklagandenämnden för studiestöd

– Överklagandenämnden för totalförsvaret

United Kingdom

– Cabinet Office

– Office of the Parliamentary Counsel

– Central Office of Information

– Charity Commission

– Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only)

– Crown Prosecution Service

– Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform

– Competition Commission

– Gas and Electricity Consumers' Council

– Office of Manpower Economics

– Department for Children, Schools and Families

– Department of Communities and Local Government

– Rent Assessment Panels

– Department for Culture, Media and Sport

– British Library

– British Museum

– Commission for Architecture and the Built Environment

– The Gambling Commission

– Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage)

– Imperial War Museum

– Museums, Libraries and Archives Council

– National Gallery

– National Maritime Museum

– National Portrait Gallery

– Natural History Museum

– Science Museum

– Tate Gallery

– Victoria and Albert Museum

– Wallace Collection

– Department for Environment, Food and Rural Affairs

– Agricultural Dwelling House Advisory Committees

– Agricultural Land Tribunals

– Agricultural Wages Board and Committees

– Cattle Breeding Centre

– Countryside Agency

– Plant Variety Rights Office

– Royal Botanic Gardens, Kew

– Royal Commission on Environmental Pollution

– Department of Health

– Dental Practice Board

– National Health Service Strategic Health Authorities

– NHS Trusts

– Prescription Pricing Authority

– Department for Innovation, Universities and Skills

– Higher Education Funding Council for England

– National Weights and Measures Laboratory

– Patent Office

– Department for International Development

– Department of the Procurator General and Treasury Solicitor

– Legal Secretariat to the Law Officers

– Department for Transport

– Maritime and Coastguard Agency

– Department for Work and Pensions

– Disability Living Allowance Advisory Board

– Independent Tribunal Service

– Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)

– Occupational Pensions Regulatory Authority

– Regional Medical Service

– Social Security Advisory Committee

– Export Credits Guarantee Department

– Foreign and Commonwealth Office

– Wilton Park Conference Centre

– Government Actuary's Department

– Government Communications Headquarters

– Home Office

– HM Inspectorate of Constabulary

– House of Commons

– House of Lords

– Ministry of Defence

– Defence Equipment & Support

– Meteorological Office

– Ministry of Justice

– Boundary Commission for England

– Combined Tax Tribunal

– Council on Tribunals

– Court of Appeal — Criminal

– Employment Appeals Tribunal

– Employment Tribunals

– HMCS Regions, Crown, County and Combined Courts (England and Wales)

– Immigration Appellate Authorities

– Immigration Adjudicators

– Immigration Appeals Tribunal

– Lands Tribunal

– Law Commission

– Legal Aid Fund (England and Wales)

– Office of the Social Security Commissioners

– Parole Board and Local Review Committees

– Pensions Appeal Tribunals

– Public Trust Office

– Supreme Court Group (England and Wales)

– Transport Tribunal

– The National Archives

– National Audit Office

– National Savings and Investments

– National School of Government

– Northern Ireland Assembly Commission

– Northern Ireland Court Service

– Coroners Courts

– County Courts

– Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland

– Crown Court

– Enforcement of Judgements Office

– Legal Aid Fund

– Magistrates' Courts

– Pensions Appeals Tribunals

– Northern Ireland, Department for Employment and Learning

– Northern Ireland, Department for Regional Development

– Northern Ireland, Department for Social Development

– Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development

– Northern Ireland, Department of Culture, Arts and Leisure

– Northern Ireland, Department of Education

– Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and Investment

– Northern Ireland, Department of the Environment

– Northern Ireland, Department of Finance and Personnel

– Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public Safety

– Northern Ireland, Office of the First Minister and Deputy First Minister

– Northern Ireland Office

– Crown Solicitor's Office

– Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland

– Forensic Science Laboratory of Northern Ireland

– Office of the Chief Electoral Officer for Northern Ireland

– Police Service of Northern Ireland

– Probation Board for Northern Ireland

– State Pathologist Service

– Office of Fair Trading

– Office for National Statistics

– National Health Service Central Register

– Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health Service Commissioners

– Paymaster General's Office

– Postal Business of the Post Office

– Privy Council Office

– Public Record Office

– HM Revenue and Customs

– The Revenue and Customs Prosecutions Office

– Royal Hospital, Chelsea

– Royal Mint

– Rural Payments Agency

– Scotland, Auditor-General

– Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service

– Scotland, General Register Office

– Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer

– Scotland, Registers of Scotland

– The Scotland Office

– The Scottish Ministers

– Architecture and Design Scotland

– Crofters Commission

– Deer Commission for Scotland

– Lands Tribunal for Scotland

– National Galleries of Scotland

– National Library of Scotland

– National Museums of Scotland

– Royal Botanic Garden, Edinburgh

– Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland

– Scottish Further and Higher Education Funding Council

– Scottish Law Commission

– Community Health Partnerships

– Special Health Boards

– Health Boards

– The Office of the Accountant of Court

– High Court of Justiciary

– Court of Session

– HM Inspectorate of Constabulary

– Parole Board for Scotland

– Pensions Appeal Tribunals

– Scottish Land Court

– Sheriff Courts

– Scottish Police Services Authority

– Office of the Social Security Commissioners

– The Private Rented Housing Panel and Private Rented Housing Committees

– Keeper of the Records of Scotland

– The Scottish Parliamentary Body Corporate

– HM Treasury

– Office of Government Commerce

– United Kingdom Debt Management Office

– The Wales Office (Office of the Secretary of State for Wales)

– The Welsh Ministers

– Higher Education Funding Council for Wales

– Local Government Boundary Commission for Wales

– The Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales

– Valuation Tribunals (Wales)

– Welsh National Health Service Trusts and Local Health Boards

– Welsh Rent Assessment Panels

ALLEGATO II ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 8, LETTERA a)

In caso di differenti interpretazioni tra CPV e NACE si applica la nomenclatura CPV.

NACE Rev. 1 (1) || Codice CPV

SEZIONE F || COSTRUZIONI

Divisione || Gruppo || Classe || Descrizione || Note

45 || || || Costruzioni || Questa divisione comprende: - nuove costruzioni, restauri e riparazioni comuni || 45000000

|| 45.1 || || Preparazione del cantiere edile || || 45100000

|| || 45.11 || Demolizione di edifici; sistemazione del terreno, sterri || Questa classe comprende: — la demolizione di edifici e di altre strutture, — lo sgombero dei cantieri edili, — il movimento terra: scavo, riporto, spianamento e ruspatura dei cantieri edili, scavo di trincee, rimozione di roccia, abbattimento con l'esplosivo, ecc. — la preparazione del sito per l'estrazione di minerali: — la rimozione dei materiali di sterro e altri lavori di sistemazione e di preparazione dei terreni e siti minerari. Questa classe comprende inoltre: — il drenaggio di cantieri edili — il drenaggio di terreni agricoli o forestali || 45110000

|| || 45.12 || Trivellazioni e perforazioni || Questa classe comprende: — trivellazioni e perforazioni di sondaggio per le costruzioni edili, nonché per le indagini geofisiche, geologiche e similari. Questa classe non comprende: — la trivellazione di pozzi di produzione di petrolio e di gas, cfr. 11.20, — la trivellazione di pozzi d'acqua, cfr. 45.25, — lo scavo di pozzi, cfr. 45.25, — le prospezioni di giacimenti di petrolio e di gas, le prospezioni geofisiche, geologiche e sismiche, cfr. 74.20. || 45120000

|| 45.2 || || Costruzione completa o parziale di edifici; genio civile || || 45200000

|| || 45.21 || Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile || Questa classe comprende: — i lavori di costruzione o edili di qualsiasi tipo, la costruzione di opere di ingegneria civile: - ponti (inclusi quelli per autostrade sopraelevate) viadotti, gallerie e sottopassaggi, - condotte, linee di comunicazione ed elettriche per grandi distanze, - condotte, linee di comunicazione ed elettriche urbane, - lavori urbani ausiliari, — il montaggio e l'installazione in loco di opere prefabbricate. Questa classe non comprende: — le attività dei servizi connessi all'estrazione di petrolio e di gas, cfr. 11.20, — il montaggio di opere prefabbricate complete con elementi, non di calcestruzzo, fabbricati in proprio, cfr. divisioni 20, 26 e 28, — i lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive cfr. 45.23, — i lavori di installazione dei servizi in un fabbricato, cfr. 45.3 — i lavori di completamento degli edifici, cfr. 45.4, — le attività in materia di architettura e di ingegneria, cfr. 74.20, — la gestione di progetti di costruzione, cfr. 74.20. || 45210000 Eccetto: -45213316 45220000 45231000 45232000

|| || 45.22 || Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici || Questa classe comprende: — la costruzione di tetti, — la copertura di tetti, — lavori di impermeabilizzazione. || 45261000

|| || 45.23 || Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi || Questa classe comprende: — la costruzione di strade, autostrade, strade urbane e altri passaggi per veicoli e pedoni, — la costruzione di strade ferrate, — la costruzione di piste di campi di aviazione, — i lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive, — la segnaletica orizzontale per superfici stradali e la delineazione di zone di parcheggio. Questa classe non comprende: — i lavori preliminari di movimento terra, cfr. 45.11. || 45212212 e DA03 45230000 eccetto: -45231000 -45232000 -45234115

|| || 45.24 || Costruzione di opere idrauliche || Questa classe comprende: — la costruzione di: — idrovie, porti ed opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni da diporto, chiuse, ecc., — dighe e sbarramenti, — lavori di dragaggio, — lavori sotterranei. || 45240000

|| || 45.25 || Altri lavori speciali di costruzione || Questa classe comprende: — i lavori di costruzione edili e di genio civile da parte di imprese specializzate in un aspetto comune a vari tipi di costruzione, che richiedono capacità o attrezzature particolari, — i lavori di fondazione, inclusa la palificazione, — la perforazione e costruzione di pozzi d'acqua, lo scavo di pozzi, — la posa in opera di strutture metalliche non fabbricate in proprio, — la piegatura d'ossature metalliche, — la posa in opera di mattoni e pietre, — il montaggio e lo smontaggio di ponteggi e piattaforme di lavoro, incluso il loro noleggio, — la costruzione di camini e forni industriali. Questa classe non comprende: — il noleggio di ponteggi senza montaggio e smontaggio, cfr. 71.32. || 45250000 45262000

|| 45.3 || || Installazione dei servizi in un fabbricato || || 45300000

|| || 45.31 || Installazione di impianti elettrici || Questa classe comprende: l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: — cavi e raccordi elettrici, — sistemi di telecomunicazione, — sistemi di riscaldamento elettrico, — antenne d'uso privato, — impianti di segnalazione d'incendio, — sistemi d'allarme antifurto, — ascensori e scale mobili, — linee di discesa di parafulmini, ecc. || 45213316 45310000 Eccetto: -45316000

|| || 45.32 || Lavori di isolamento || Questa classe comprende: — installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di materiali isolanti per l'isolamento termico, acustico o antivibrazioni. Questa classe non comprende: — i lavori d'impermeabilizzazione, cfr. 45.22. || 45320000

|| || 45.33 || Installazione di impianti idraulico-sanitari || Questa classe comprende: — l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione di: — impianti idraulico-sanitari, — raccordi per il gas, — impianti e condotti di riscaldamento, ventilazione, refrigerazione o condizionamento dell'aria, —        sistemi antincendio (sprinkler). Questa classe non comprende: — l'installazione di impianti di riscaldamento elettrico, cfr. 45.31. || 45330000

|| || 45.34 || Altri lavori di installazione || Questa classe comprende: — l'installazione di sistemi d'illuminazione e segnaletica per strade, ferrovie, aeroporti e porti, — l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di accessori ed attrezzature non classificati altrove. || 45234115 45316000 45340000

|| 45.4 || || Lavori di rifinitura e completamento degli edifici || || 45400000

|| || 45.41 || Intonacatura || Questa classe comprende: — i lavori di intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici o di altre opere di costruzione, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di stuccatura. || 45410000

|| || 45.42 || Posa in opera di infissi in legno o in metallo || Questa classe comprende: — l'installazione, da parte di ditte non costruttrici, di porte, finestre, intelaiature di porte e finestre, cucine su misura, scale, arredi per negozi e simili, in legno o in altro materiale, — il completamento di interni come soffitti, rivestimenti murali in legno, pareti mobili, ecc. Questa classe non comprende: — la posa in opera di parquet e altri pavimenti in legno, cfr. 45.43. || 45420000

|| || 45.43 || Rivestimento di pavimenti e muri || Questa classe comprende: — la posa in opera, l'applicazione o l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: — — piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti, — parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti, moquette e rivestimenti di linoleum, — inclusi rivestimenti in gomma o plastica, — rivestimenti alla veneziana, in marmo, granito o ardesia, per pavimenti o muri, — carta da parati. || 45430000

|| || 45.44 || Tinteggiatura e posa in opera di vetrate || Questa classe comprende: — la tinteggiatura interna ed esterna di edifici, — la verniciatura di strutture di genio civile, — la posa in opera di vetrate, specchi, ecc. Questa classe non comprende: — la posa in opera di finestre, cfr. 45.42. || 45440000

|| || 45.45 || Altri lavori di completa-mento degli edifici || Questa classe comprende: — l'installazione di piscine private, — la pulizia a vapore, sabbiatura, ecc. delle pareti esterne degli edifici, — altri lavori di completamento e di finitura degli edifici non classificati altrove Questa classe non comprende: — le pulizie effettuate all'interno di immobili e altre strutture, cfr. 74.70. || 45212212 e DA04 45450000

|| 45.5 || || Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore || || 45500000

|| || 45.50 || Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore || Questa classe non comprende: — il noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, senza manovratore, cfr. 71.32 || 45500000

(1) Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio del 9 ottobre 1990 relativo alla nomenclatura statistica delle attività economiche nella Comunità europea (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione (GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1).

ALLEGATO III ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, LETTERA b) PER QUANTO RIGUARDA GLI APPALTI AGGIUDICATI DALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI NEL SETTORE DELLA DIFESA

Ai fini della presente direttiva fa fede solo il testo di cui all'allegato I, punto 3, dell'accordo sugli appalti pubblici, sul quale si basa il seguente elenco indicativo di prodotti:

Capo 25: || Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calci e cementi

Capo 26: || Minerali metallurgici, scorie e ceneri

Capo 27: || Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; eccetto: ex 27.10: carburanti speciali

Capo 28: || Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi eccetto: ex 28.09: esplosivi ex 28.13: esplosivi ex 28.14: gas lacrimogeni ex 28.28: esplosivi ex 28.32: esplosivi ex 28.39: esplosivi ex 28.50: prodotti tossicologici ex 28.51: prodotti tossicologici ex 28.54: esplosivi

Capo 29: || Prodotti chimici organici eccetto: ex 29.03: esplosivi ex 29.04: esplosivi ex 29.07: esplosivi ex 29.08: esplosivi ex 29.11: esplosivi ex 29.12: esplosivi ex 29.13: prodotti tossicologici ex 29.14: prodotti tossicologici ex 29.15: prodotti tossicologici ex 29.21: prodotti tossicologici ex 29.22: prodotti tossicologici ex 29.23: prodotti tossicologici ex 29.26: esplosivi ex 29.27: prodotti tossicologici ex 29.29: esplosivi

Capo 30: || Prodotti farmaceutici

Capo 31: || Concimi

Capo 32: || Estratti per concia e per tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici e tinture; mastici; inchiostri

Capo 33: || Oli essenziali e resinoidi, prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche

Capo 34: || Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e "cere per l'odontoiatria"

Capo 35: || Sostanze albuminoidi; colle; enzimi

Capo 37: || Prodotti per la fotografia e per la cinematografia

Capo 38: || Prodotti vari delle industrie chimiche eccetto: ex 38.19: prodotti tossicologici

Capo 39: || Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze eccetto: ex 39.03: esplosivi

Capo 40: || Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori eccetto: ex 40.11: pneumatici per automobili

Capo 41: || Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio

Capo 42: || Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

Capo 43: || Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali

Capo 44: || Legno, carbone di legna e lavori di legno

Capo 45: || Sughero e suoi lavori

Capo 46: || Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio

Capo 47: || Materie occorrenti per la fabbricazione della carta

Capo 48: || Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone:

Capo 49: || Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche

Capo 65: || Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti

Capo 66: || Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti

Capo 67: || Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Capo 68: || Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili

Capo 69: || Prodotti ceramici

Capo 70: || Vetro e lavori di vetro

Capo 71: || Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lav0ori di queste materie; minuterie di fantasia

Capo 73: || Ghisa, ferro o acciaio

Capo 74: || Rame

Capo 75: || Nichel

Capo 76: || Alluminio

Capo 77: || Magnesio, berillio (glucinio)

Capo 78: || Piombo

Capo 79: || Zinco

Capo 80: || Stagno

Capo 81: || Altri metalli comuni

Capo 82: || Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni eccetto: ex 82.05: utensili ex 82.07: pezzi per utensili

Capo 83: || Lavori diversi di metalli comuni

Capo 84: || Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici eccetto: ex 84.06: motori ex 84.08: altri propulsori ex 84.45: macchine ex 84.53: macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione ex 84.55: pezzi della voce 84.53 ex 84.59: reattori nucleari

Capo 85: || Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici eccetto: ex 85.13: telecomunicazioni ex 85.15: apparecchi di trasmissione

Capo 86: || Veicoli e materiali per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione eccetto: ex 86.02: locomotive blindate ex 86.03: altre locomotive blindate ex 86.05: vetture blindate ex 86.06: carri officine ex 86.07: carri

Capo 87: || Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri eccetto: ex 87.08: carri da combattimento e autoblinde ex 87.01: trattori ex 87.02: veicoli militari ex 87.03: veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panne ex 87.09: motocicli ex 87.14: rimorchi

Capo 89: || Navigazione marittima e fluviale eccetto: ex 89.01A: navi da guerra

Capo 90: || Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici eccetto: ex 90.05: binocoli ex 90.13: strumenti vari, laser ex 90.14: telemetri ex 90.28: strumenti di misura elettrici o elettronici ex 90.11: microscopi ex 90.17: sStrumenti per la medicina ex 90.18: apparecchi di meccanoterapia ex 90.19: apparecchi di ortopedia ex 90.20: apparecchi a raggi X

Capo 91: || Orologeria

Capo 92: || Strumenti musicali; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi

Capo 94: || Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili eccetto: ex 94.01A: sedili per aerodine

Capo 95: || Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi i lavori)

Capo 96: || Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci

Capo 98: || Lavori diversi

ALLEGATO IV REQUISITI RELATIVI AI DISPOSITIVI DI RICEZIONE ELETTRONICA DELLE OFFERTE, DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE O DEI PIANI E PROGETTI NEI CONCORSI

I dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione e dei piani e progetti devono garantire, mediante procedure e mezzi tecnici appropriati, almeno che:

(a) l'ora e la data esatte della ricezione delle offerte, delle domande di partecipazione e dei piani e progetti possano essere stabilite con precisione;

(b) si possa ragionevolmente garantire che nessuno possa avere accesso ai dati trasmessi in base ai presenti requisiti prima della scadenza dei termini specificati;

(c) in caso di violazione di questo divieto di accesso, si possa ragionevolmente assicurare che la violazione sia chiaramente rilevabile;

(d) solo le persone autorizzate possono fissare o modificare le date di apertura dei dati ricevuti;

(e) solo l'azione simultanea delle persone autorizzate possa permettere l'accesso alla totalità o a una parte dei dati trasmessi nelle diverse fasi della procedura di aggiudicazione dell'appalto o del concorso;

(f) l'azione simultanea delle persone autorizzate deve permettere l'accesso ai dati trasmessi solo dopo la data specificata;

(g) i dati ricevuti e aperti in applicazione dei presenti requisiti devono restare accessibili solo alle persone autorizzate a prenderne conoscenza, e

(h) l'autenticazione delle offerte deve essere conforme ai requisiti di cui al presente allegato.

ALLEGATO V ELENCO DEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 23

Accordi con i seguenti paesi o gruppi di paesi:

– Albania (GU L 107 del 28.4.2009)

– Ex Repubblica jugoslava di Macedonia (GU L 87 del 20.3.2004)

– CARIFOUM (GU L 289 del 30.10.2008)

– Cile (GU L 352 del 30.12.2002)

– Croazia (GU L 26 del 28.1.2005)

– Messico (GU L 276 del 28.10.2000 e GU L 157 del 30.6.2000)

– Montenegro (GU L 345 del 28.12.2007)

– Corea del Sud (GU L 127 del 14.5.2011)

– Svizzera (GU L 300 del 31.12.1972)

ALLEGATO VI INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI

PARTE A INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI CHE ANNUNCIANO LA PUBBLICAZIONE NEL PROFILO DI COMMITTENTE DI UN AVVISO DI PREINFORMAZIONE (di cui all'articolo 46, paragrafo 1)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo internet dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata.

3. Se del caso, l'indicazione che l'amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza o che si tratti di una qualsiasi altra forma di appalto comune.

4. Numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV.

5. Indirizzo internet del "profilo di committente" (URL).

6. Data di spedizione dell'avviso di pubblicazione nel profilo di committente dell'avviso di preinformazione.

PARTE B INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI PREINFORMAZIONE (di cui all'articolo 46)

I. INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE IN OGNI CASO

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo internet dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Posta elettronica o indirizzo internet al quale il capitolato d'oneri e ogni documento complementare, saranno disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto.

3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata.

4. Se del caso, l'indicazione che l'amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza o che si tratti di una qualsiasi altra forma di appalto comune.

5. Numero/i di riferimento alla nomenclatura CPV. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.

6. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.

7. Breve descrizione dell'appalto: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture; natura ed entità dei servizi.

8. Se il presente avviso non funge da mezzo di indizione di una gara, data/date prevista/e per la pubblicazione di un bando di gara o di bandi di gara per il contratto /i contratti di cui al presente avviso di preinformazione.

9. Data d'invio dell'avviso.

10. Altre eventuali informazioni.

11. Indicare se l'appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell'Accordo.

INFORMAZIONI ULTERIORI CHE DEVONO ESSERE FORNITE SE L'AVVISO FUNGE DA MEZZO DI INDIZIONE DI GARA (ARTICOLO 46, PARAGRAFO 2)

1. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere all'amministrazione aggiudicatrice il loro interesse per lo/gli appalto/i.

2. Tipo di procedura di aggiudicazione (ristretta o procedure competitive con negoziato, sistema dinamico di acquisizione, dialogo competitivo o partenariato per l'innovazione).

3. Eventualmente, indicare se:

(a) si tratta di un accordo quadro,

(b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione.

4. Se conosciuti, tempi di consegna o di fornitura di beni, opere o servizi e durata del contratto.

5. Se note, le condizioni di partecipazione, compresa:

(a) indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata all'ambito di programmi di lavoro protetti,

(b) l'indicazione, eventuale, se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione,

(c) una breve descrizione dei criteri di scelta.

6. Se conosciuti, una breve descrizione dei criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: "costo più basso" o "offerta economicamente più vantaggiosa".

7. Se noto, il valore complessivo stimato del contratto / dei contratti; Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.

8. Termini ultimi per la ricezione delle manifestazioni d'interesse.

9. Indirizzo cui devono essere inviate le manifestazioni di interesse.

10. Lingua o lingue autorizzate per la presentazione delle candidature o delle offerte.

11. Eventualmente, indicare se:

(a) la presentazione per via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione è richiesta/accettata,

(b) si farà ricorso all'ordinazione elettronica,

(c) si farà ricorso alla fatturazione elettronica,

(d) sarà accettato il pagamento elettronico.

12. Informazioni che indicano se l'appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea.

13. Denominazione e indirizzo dell'organo nazionale di vigilanza e dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per le procedure di ricorso o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

PARTE C INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI E BANDI DI GARA (di cui all'articolo 47)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo internet dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Posta elettronica o indirizzo internet al quale il capitolato d'oneri e ogni documento complementare, saranno disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto.

3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata.

4. Se del caso, l'indicazione che l'amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza     o che è coinvolta una qualsiasi altra forma di appalto comune.

5. Numero/i di riferimento alla nomenclatura CPV. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.

6. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.

7. Descrizione dell'appalto: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture; natura ed entità dei servizi. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. Eventualmente, una descrizione di qualsiasi opzione.

8. Valore totale stimato degli appalti; Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.

9. Ammissione o divieto di varianti.

10. Tempi di consegna o di fornitura, di lavori, forniture o servizi e, per quanto possibile, la durata del contratto.

(a) Nel caso di accordi quadro, indicare la durata prevista dell'accordo quadro, precisando, se del caso, i motivi che giustificano una durata dell'accordo quadro superiore a quattro anni; per quanto possibile, indicazione del valore e della frequenza degli appalti da aggiudicare, numero e, ove necessario, numero massimo previsto di operatori economici che parteciperanno.

(b) Nel caso di un sistema dinamico di acquisizione l'indicazione della durata prevista del sistema; per quanto possibile, l'indicazione di valore e della frequenza degli appalti da aggiudicare.

11. Condizioni di partecipazione, compresi:

(a) indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata all'ambito di programmi di lavoro protetti,

(b) indicare, se del caso se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione; riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in questione,

(c) un elenco e una breve descrizione dei criteri riguardanti la situazione personale degli operatori economici che possono comportarne l'esclusione e dei criteri di selezione; livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti. Indicazione delle informazioni richieste (autocertificazioni, documentazione).

12. Tipo di procedura di aggiudicazione; eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata (in caso di procedure aperte, ristrette e competitive con negoziato).

13. Eventualmente, indicare se:

(a) si tratta di un accordo quadro,

(b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione,

(c) si tratta di un'asta elettronica (in caso di procedure aperte, ristrette o competitive con negoziato).

14. Se l'appalto deve essere suddiviso in lotti, indicazione della possibilità per gli operatori economici di presentare offerte per uno, per più e/o per l'insieme dei lotti. Indicazione di ogni possibile limitazione del numero di lotti che può essere aggiudicato ad uno stesso offerente. Se il contratto non è suddiviso in lotti, indicazione dei motivi.

15. In caso di procedura ristretta, procedura competitiva con negoziato, dialogo competitivo o partenariato per l'innovazione, quando ci si avvale della facoltà di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare: numero minimo e, eventualmente, numero massimo previsto di candidati e criteri oggettivi da applicare per la scelta dei candidati in questione.

16. In caso di procedura competitiva con negoziato, un dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione, indicare, eventualmente, il ricorso a una procedura che si svolge in più fasi successive, al fine di ridurre gradualmente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare.

17. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta l'esecuzione dell'appalto.

18. Criteri di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti "costo più basso" o "offerta economicamente più vantaggiosa". I criteri che determinano l'offerta economicamente più vantaggiosa e la loro ponderazione vanno indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri ovvero, nel caso del dialogo competitivo, nel documento descrittivo.

19. Termine ultimo per la ricezione delle offerte (procedure aperte) o delle domande di partecipazione (procedure ristrette e procedura competitiva con negoziato, sistemi dinamici di acquisizione, dialogo competitivo, partenariati per l'innovazione).

20. Indirizzo al quale le offerte o le domande di partecipazione sono trasmesse.

21. In caso di procedure aperte:

(a) periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta,

(b) data, ora e luogo di apertura delle offerte,

(c) persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura.

22. Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione.

23. Eventualmente, indicare se:

(a) la presentazione per via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione è accettata,

(b) si farà ricorso all'ordinazione elettronica,

(c) sarà accettata la fatturazione elettronica,

(d) sarà utilizzato il pagamento elettronico.

24. Informazioni che indicano se l'appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea.

25. Denominazione e indirizzo dell'organo nazionale di vigilanza e dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l'introduzione di procedure di ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo di posta elettronica del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.

26. Data (e) e riferimento (i) di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relative al contratto / ai contratti di cui alla presente comunicazione.

27. Nel caso di appalti rinnovabili, calendario previsto per la pubblicazione dei prossimi bandi e avvisi.

28. Data d'invio dell'avviso.

29. Indicare se l'appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell'Accordo.

30. Altre eventuali informazioni.

PARTE D INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI RELATIVI AGLI APPALTI AGGIUDICATI (di cui all'articolo 48)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo internet dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata.

3. Se del caso, l'indicazione che l'amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza o che si tratta di una qualsiasi altra forma di appalto comune.

4. Numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV.

5. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.

6. Descrizione dell'appalto: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture; natura ed entità dei servizi. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. Eventualmente, una descrizione di qualsiasi opzione.

7. Tipo di procedura di aggiudicazione; nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione preventivo, (articolo 30) motivazione del ricorso a tale procedura.

8. Eventualmente, indicare se:

(a) si tratta di un accordo quadro,

(b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione.

9. I criteri di cui all'articolo 66, che sono stati utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto o degli appalti. Se del caso, l'indicazione se è stato fatto ricorso a un'asta elettronica (in caso di procedure aperte, ristrette o competitive con negoziato).

10. Data della decisione / delle decisioni di aggiudicazione dell'appalto.

11. Numero di offerte ricevute con riferimento a ciascun appalto, compresi:

(a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese,

(b) numero di offerte ricevute dall'estero,

(c) numero di offerte ricevute per via elettronica.

12. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo internet dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari, comprese:

(a) informazioni che specificano se l'aggiudicatario è una piccola e media impresa,

(b) informazioni che specificano se l'appalto è stato aggiudicato a un consorzio.

13. Valore dell'offerta (o delle offerte) vincente o dell'offerta massima e dell'offerta minima prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto o delle aggiudicazioni;

14. Se del caso, per ogni aggiudicazione, valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi.

15. Informazioni che indicano se l'appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea.

16. Denominazione e indirizzo dell'organo nazionale di vigilanza e dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l'introduzione di procedure di ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo di posta elettronica del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.

17. Data (e) e riferimento (i) di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relative al contratto / ai contratti di cui alla presente comunicazione.

18. Data d'invio dell'avviso.

19. Altre eventuali informazioni.

PARTE E INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI DI CONCORSI DI PROGETTAZIONE (di cui all'articolo 79, paragrafo 1)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo internet dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Posta elettronica o indirizzo internet al quale il capitolato d'oneri e ogni documento complementare, saranno disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto.

3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata.

4. Se del caso, l'indicazione che l'amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza o che si tratta di una qualsiasi altra forma di appalto comune.

5. Numero/i di riferimento alla nomenclatura CPV. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.

6. Descrizione delle principali caratteristiche del progetto.

7. Numero e valore dei premi.

8. Natura del concorso: (aperto o ristretto).

9. Nel caso di concorsi aperti, termine ultimo per la presentazione dei progetti.

10. Nel caso di concorsi ristretti:

(a) numero previsto di partecipanti;

(b) se del caso, nomi dei partecipanti già selezionati;

(c) criteri di selezione dei partecipanti;

(d) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.

11. Se del caso, indicare se la partecipazione è riservata a una particolare professione.

12. Criteri che verranno applicati alla valutazione dei progetti.

13. Se del caso, nomi dei membri della commissione giudicatrice selezionati.

14. Indicare se la decisione della commissione giudicatrice è vincolante o meno per l'amministrazione aggiudicatrice.

15. Se del caso, indicazione degli importi pagabili a tutti i partecipanti.

16. Indicare se gli appalti conseguenti al concorso saranno o non saranno affidati al(ai) vincitore(i) del concorso.

17. Data d'invio dell'avviso.

18. Altre eventuali informazioni.

PARTE F INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI SUI RISULTATI DI UN CONCORSO (di cui all'articolo 79, paragrafo 2)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo internet dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata.

3. Se del caso, l'indicazione che l'amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza o che si tratta di una qualsiasi altra forma di appalto comune.

4. Numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV.

5. Descrizione delle principali caratteristiche del progetto.

6. Valore dei premi.

7. Natura del concorso: (aperto o ristretto).

8. Criteri che sono stati applicati alla valutazione dei progetti.

9. Data della decisione della commissione aggiudicatrice.

10. Numero di partecipanti.

(a) Numero dei partecipanti che sono piccole e medie imprese.

(b) Numero di partecipanti dall'estero.

11. Nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo internet del vincitore/i del concorso e indicazione del fatto che il vincitore/i vincitori sono piccole e medie imprese.

12. Informazioni che indicano se il concorso di progettazione è connesso a un progetto o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea.

13. Data (e) e riferimento (i) di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relative al progetto / ai progetti di cui alla presente comunicazione.

14. Data d'invio dell'avviso.

15. Altre eventuali informazioni.

PARTE G INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI MODIFICHE DI UN CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLO STESSO (di cui all'articolo 72, paragrafo 6)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo internet dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Numero/i di riferimento alla nomenclatura CPV.

3. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.

4. Descrizione dell'appalto prima e dopo la modifica: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture: natura ed entità dei servizi.

5. Se del caso, aumento del prezzo in seguito alla modifica.

6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica.

7. Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto.

8. Se del caso, nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo internet del nuovo o dei nuovi operatori economici.

9. Informazioni che indicano se l'appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea.

10. Denominazione e indirizzo dell'organo nazionale di vigilanza e dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l'introduzione di procedure di ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.

11. Data (e) e riferimento (i) di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relative all'appalto / agli appalti di cui alla presente comunicazione.

12. Data d'invio dell'avviso.

13. Altre eventuali informazioni.

PARTE H INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEI BANDI DI GARA E NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE PER I CONTRATTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all'articolo 75, paragrafo 1)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo internet dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Se del caso, posta elettronica o sito internet al quale saranno disponibili il capitolato d'oneri e ogni documento complementare.

3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata.

4. Se del caso, l'indicazione che l'amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza o che si tratta di una qualsiasi altra forma di appalto comune.

5. Numero/i di riferimento alla nomenclatura CPV. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.

6. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi.

7. Descrizioni dei servizi oggetto dell'appalto ed eventualmente forniture e lavori accessori oggetto dell'appalto

8. Valore totale stimato degli appalti; Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.

9. Condizioni di partecipazione, compresi

(a) l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata nell'ambito di programmi di lavoro protetti,

(b) l'indicazione, eventuale, se in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione.

10. Scadenze per contattare l'amministrazione aggiudicatrice, in vista della partecipazione.

11. Breve descrizione delle caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione.

12. Altre eventuali informazioni.

PARTE I INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE PER I CONTRATTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (DI CUI ALL'ARTICOLO 75, PARAGRAFO 2)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo internet dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata.

3. Se del caso, l'indicazione che l'amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza o che si tratta di una qualsiasi altra forma di appalto comune.

4. Numero/i di riferimento alla nomenclatura CPV. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.

5. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi.

6. Breve descrizione dei servizi oggetto dell'appalto ed eventualmente forniture e lavori accessori oggetto dell'appalto.

7. Numero di offerte ricevute.

8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati.

9. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo internet dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari.

10. Altre eventuali informazioni.

ALLEGATO VII INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEL CAPITOLATO D'ONERI DELLE ASTE ELETTRONICHE (articolo 33, paragrafo 4)

Il capitolato d'oneri da utilizzare nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano deciso di organizzare un'asta elettronica contiene almeno i seguenti elementi:

(a) gli elementi i cui valori saranno oggetto dell'asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili in modo da essere espressi in cifre o in percentuali;

(b) i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dal capitolato d'oneri relativo all'oggetto dell'appalto;

(c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione;

(d) le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica;

(e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare, in particolare gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;

(f) le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato e sulle modalità e specifiche tecniche di collegamento.

ALLEGATO VIII DEFINIZIONE DI TALUNE SPECIFICHE TECNICHE

Ai fini della presente direttiva si intende per:

(1)          "specifiche tecniche", a seconda del caso:

(a) nel caso di appalti pubblici di lavori: l'insieme delle prescrizioni tecniche contenute, in particolare, nei documenti di gara, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice; tra queste caratteristiche rientrano i livelli della prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, la progettazione che tenga conto di tutti i requisiti (compresa l'accessibilità per i disabili) la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo e metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, nonché i processi e i metodi di produzione in qualsiasi momento del ciclo di vita dei lavori. Esse comprendono altresì le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione delle opere nonché i metodi e le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l'ente aggiudicatore può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione all'opera finita e ai materiali o alle parti che la compongono;

b)      nel caso di appalti pubblici di servizi o di forniture, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, tra cui i livelli di qualità, i livelli di prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l'accessibilità per i disabili) e la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni, compresi i requisiti applicabili al prodotto quali la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione ad ogni stadio del ciclo di vita della fornitura o dei servizi, nonché le procedure di valutazione della conformità.

(2)          "norme", le specifiche tecniche approvate da un organismo riconosciuto avente funzioni normative, la cui osservanza non è in linea di massima obbligatoria, ai fini di un'applicazione ripetuta o continua, che rientrano in una delle seguenti categorie:

(a) norma internazionale: norma adottata da un organismo internazionale di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico,

(b) norma europea: una norma adottata da un organismo europeo di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico,

(c) norma nazionale: norma adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico;

(3)          "omologazione tecnica europea", la valutazione tecnica favorevole sull'idoneità all'impiego di un prodotto, fondata sulla rispondenza ai requisiti essenziali di costruzione, secondo le caratteristiche intrinseche del prodotto e le condizioni fissate per la sua messa in opera e il suo uso. L'omologazione europea è rilasciata dall'organismo designato a questo scopo dallo Stato membro;

(4)          "specifiche tecniche comuni", le specifiche tecniche elaborate secondo una procedura riconosciuta dagli Stati membri o ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 10 del regolamento [XXX] del Parlamento e del Consiglio sulla normalizzazione europea [che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio e le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE e 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio] pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

(5)          "riferimento tecnico", qualunque prodotto, diverso dalle norme ufficiali, elaborato dagli organismi europei di normalizzazione secondo procedure adattate all'evoluzione delle necessità di mercato.

ALLEGATO IX CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE

1. Pubblicazione degli avvisi e dei bandi

I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 46, 47, 48, 75 e 79 devono essere trasmessi dalle amministrazioni aggiudicatrici all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e pubblicati conformemente alle seguenti regole:

I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 46, 47, 48, 75, e 79 sono pubblicati dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea o dalle amministrazioni aggiudicatrici qualora si tratti di avvisi di preinformazione pubblicati nel profilo di committente ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1.

Inoltre le amministrazioni aggiudicatrici possono divulgare tali informazioni tramite internet, pubblicandole nel loro "profilo di committente" come specificato al punto 2, lettera b).

L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea conferma all'amministrazione aggiudicatrice la pubblicazione di cui all'articolo 49, paragrafo 5, secondo comma.

2. Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive

(a) Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano integralmente il capitolato d'oneri e la documentazione complementare su internet.

(b) Il profilo di committente può contenere avvisi di preinformazione, di cui all'articolo 46, paragrafo 1, informazioni sugli inviti a presentare offerte in corso, sulle commesse programmate, sui contratti conclusi, sulle procedure annullate, nonché ogni altra utile informazione come punti di contatto, numeri telefonici e di fax, indirizzi postali ed elettronici.

3. Formato e modalità di trasmissione degli avvisi e dei bandi per via elettronica

Il formato e le modalità stabilite dalla Commissione per la trasmissione degli avvisi e dei bandi per via elettronica sono accessibili all'indirizzo internet: "http://simap.europa.eu".

ALLEGATO X Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo o a confermare interesse, previsti dall'articolo 52

1. L'invito a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo di cui all'articolo 52 deve contenere almeno:

(a) un riferimento all'avviso di indizione di gara pubblicato;

(b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;

(c) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo per l'inizio della fase della consultazione, nonché la lingua o le lingue utilizzate;

(d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato conformemente all'articolo 59, e all'articolo 60 e, eventualmente, all'articolo 61 oppure ad integrazione delle informazioni previste da tali articoli e secondo le stesse modalità stabilite negli articoli 59, 60 e 61;

(e) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, oppure, all'occorrenza, l'ordine decrescente di importanza di tali criteri, se essi non figurano nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo.

Tuttavia, per gli appalti aggiudicati mediante un dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione, le precisazioni di cui alla lettera b) non figurano nell'invito a partecipare al dialogo, o a negoziare bensì nell'invito a presentare un'offerta.

2. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso di preinformazione, le amministrazioni aggiudicatrici invitano poi tutti i candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni particolareggiate relative all'appalto in questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a una trattativa.

L'invito comprende almeno tutte le seguenti informazioni:

(a) natura e quantità, comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantità e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto;

(b) tipo di procedura: procedura ristretta o procedura competitiva con negoziato;

(c) eventualmente, la data in cui deve iniziare o terminare la consegna delle forniture o l'esecuzione dei lavori o dei servizi;

(d) indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande di documenti di gara nonché la lingua o le lingue in cui esse devono essere redatte;

(e) indirizzo dell'ente che aggiudica l'appalto e fornisce le informazioni necessarie per ottenere il capitolato d'oneri e gli altri documenti;

(f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;

(g) importo e modalità di versamento delle somme dovute per ottenere la documentazione relativa alla procedura di aggiudicazione dell'appalto;

(h) forma dell'appalto oggetto della gara: acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o più d'una fra queste forme; e

(i) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione o, se del caso, l'ordine d'importanza degli stessi, ove queste informazioni non compaiano nell'avviso di preinformazione o nel capitolato d'oneri o nell'invito a presentare offerte o a partecipare a una trattativa.

ALLEGATO XI ELENCO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE E DI DIRITTO AMBIENTALE DI CUI AGLI ARTICOLI 54, PARAGRAFO 2, 55, PARAGRAFO 3, LETTERA A) E 69, PARAGRAFO 4

– Convenzione 87 sulla libertà d'associazione e la tutela del diritto di organizzazione;

– Convenzione 98 sul diritto di organizzazione e di negoziato collettivo;

– Convenzione 29 sul lavoro forzato;

– Convenzione 105 sull'abolizione del lavoro forzato;

– Convenzione 138 sull'età minima;

– Convenzione 111 sulla discriminazione nell'ambito del lavoro e dell'occupazione;

– Convenzione 100 sulla parità di retribuzione;

– Convenzione 182 sulle peggiori forme di lavoro infantile;

– Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono;

– Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Convenzione di Basilea);

– Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti;

– Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (UNEP/FAO) (Convenzione PIC) Rotterdam, 10.9.1998, e relativi tre protocolli regionali.

ALLEGATO XII REGISTRI[46]

I registri professionali e le dichiarazioni e certificati corrispondenti per ciascuno Stato membro sono:

– per il Belgio, "Registre du Commerce"/"Handelsregister"e, per gli appalti di servizi, "Ordres professionels/Beroepsorden";

– per la Bulgaria, "Търговски регистър";

– per la Repubblica ceca, "obchodní rejstřík";

– per la Danimarca, "Erhvervs-og Selskabsstyrelsen";

– per la Germania, "Handelsregister", "Handwerksrolle", e, per gli appalti di servizi "Vereinsregister"; "Partnerschaftsregister" e "Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der Länder";

– per l'Estonia, "Registrite ja Infosüsteemide Keskus";

– per l'Irlanda, un operatore economico può essere invitato a produrre un certificato del "Registrar of Companies" o del "Registrar of Friendly Societies" o, in mancanza, un'attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata;

– per la Grecia, "Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων — MEΕΠ" del ministero dell'ambiente, della pianificazione territoriale e dei lavori pubblici (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) per gli appalti di lavori; "Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο" e "Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού" per gli appalti di forniture; per gli appalti di servizi, il prestatore di servizi può essere invitato a produrre una dichiarazione giurata resa innanzi a un notaio, riguardante l'esercizio dell'attività professionale in questione; nei casi previsti dalla normativa nazionale in vigore, per la prestazione dei servizi di studi di cui all'allegato I, il registro professionale "Μητρώο Μελετητών" nonché "Μητρώο Γραφείων Μελετών";

– per la Spagna, "Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado" per appalti di lavori e di servizi e, per appalti di forniture, "Registro Mercantil" o, nel caso di persone non registrate, una attestazione che attesti l'esercizio della professione in questione;

– per la Francia, "Registre du commerce et des sociétés" e "Répertoire des métiers";

– per l'Italia, "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato"; per appalti di forniture e di servizi, anche il "Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato", o, oltre ai registri già menzionati, il "Consiglio nazionale degli ordini professionali" per appalti di servizi;

– per Cipro, l'imprenditore può essere invitato a presentare un certificato del "Council for the Registration and Audit of Civil Engineering and Building Contractors (Συμβούλιο Εγγραφήςκαι Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων)", conformemente alla Registration and Audit of Civil Engineering and Building Contractors Law per appalti di lavori; per appalti di forniture e servizi, il fornitore o il prestatore di servizi può essere invitato a presentare un certificato del "Registrar of Companies and Official Receiver" (Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης) o, se così non fosse, un attestato indicante che l'interessato ha dichiarato, sotto giuramento, di esercitare la professione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e con una denominazione commerciale particolare;

– per la Lettonia, "Uzņēmumu reģistrs" ("Registro delle imprese");

– per la Lituania, "Juridinių asmenų registras";

– per il Lussemburgo, "Registre aux firmes" e "Rôle de la chambre des métiers";

– per l'Ungheria, "Cégnyilvántartás", "egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása", e, per appalti di servizi, taluni "szakmai kamarák nyilvántartása" o, nel caso di alcune attività, un certificato che attesti che l'interessato è autorizzato a esercitare l'attività commerciale o la professione in questione;

– per Malta, l'operatore economico ottiene il suo "numru ta' registrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal-licenzja ta' kummerc", e, in caso di partnership o società, il relativo numero di registrazione rilasciato dall'autorità maltese dei servizi finanziari;

– per i Paesi Bassi, "Handelsregister";

– per l'Austria, "Firmenbuch", "Gewerberegister", "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern";

– per la Polonia, "Krajowy Rejestr Sądowy";

– - per il Portogallo, "Instituto da Construção e do Imobiliário" (INCI) per appalti di lavori; "Registro Nacional das Pessoas Colectivas", per appalti di forniture e di servizi;

– per la Romania, "Registrul Comerțului";

– per la Slovenia, "Sodni register" e "obrtni register";

– per la Slovacchia, "Obchodný register";

– per la Finlandia, "Kaupparekisteri"/"Handelregistret";

– per la Svezia, "aktiebolags-, handels - eller föreningsregistren";

– per il Regno Unito, l'operatore economico può essere invitato a produrre un certificato del "Registrar of Companies" che attesti che ha costituito una società o è iscritto in un registro commerciale o, in mancanza, una attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata.

ALLEGATO XIII CONTENUTO DEL PASSAPORTO EUROPEO PER GLI APPALTI PUBBLICI

Il passaporto europeo per gli appalti pubblici contiene i seguenti elementi:

(a) Identificazione dell'operatore economico;

(b) Certificazione che l'operatore economico non è stato condannato con sentenza definitiva, per uno dei motivi di cui all'articolo 55, paragrafo 1;

(c) Certificazione che l'operatore economico non è oggetto di una procedura di insolvenza o di una procedura di liquidazione di cui all'articolo 55, paragrafo 3, lettera b);

(d) Se del caso, la certificazione dell'avvenuta iscrizione in un albo professionale o in un registro commerciale richiesta nello Stato membro di stabilimento, di cui all'articolo 56, paragrafo 2);

(e) Se del caso, la certificazione che l'operatore economico possiede una particolare autorizzazione o è membro di una determinata organizzazione ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2;

(f) Indicazione del periodo di validità del passaporto che non può essere inferiore a 6 mesi.

ALLEGATO XIV Mezzi di prova dei criteri di selezione

Parte I: Capacità economica e finanziaria

Di regola, la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze:

(a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;

(b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;

(c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

Parte II: Capacità tecnica

Mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori economici di cui all'articolo 56:

(a)          i seguenti elenchi:

i)       un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti; se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà presa in considerazione la prova relativa ai lavori analoghi realizzati più di cinque anni prima;

              ii)       un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima;

(b)          l'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera;

(c)          una descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dall'operatore economico per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa;

(d)          qualora i prodotti da fornire o i servizi da prestare siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, una verifica eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore o il prestatore dei servizi è stabilito, purché tale organismo acconsenta; la verifica verte sulle capacità di produzione del fornitore e sulla capacità tecnica del prestatore di servizi e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché sulle misure adottate per garantire la qualità;

(e)          l'indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell'imprenditore o dei dirigenti dell'impresa;

(f)           un'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto;

(g)          una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'imprenditore o del prestatore di servizi e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni;

(h)          una dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l'imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;

(i)           un'indicazione della parte di appalto che l'operatore economico intende eventualmente subappaltare;

(j)           per i prodotti da fornire:

i)       campioni, descrizioni o fotografie la cui autenticità deve poter essere certificata a richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice;

ii)       certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche o norme.

ALLEGATO XV ELENCO DELLA LEGISLAZIONE DELL'UE DI CUI ALL'ARTICOLO 67, PARAGRAFO 3

Direttiva 2009/33/CE[47].

ALLEGATO XVI SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 74

Codice CPV || Descrizione

79611000-0 e da 85000000-9 a 85323000-9 (eccetto 85321000-5 e 85322000-2) || Servizi sanitari e sociali

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; da 79995000-5 a 79995200-7 da 80100000-5 a 80660000-8 (eccetto 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1); da 92000000-1 a 92700000-8 (eccetto 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6) || Servizi amministrativi in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura.

75300000-9 || Servizi di assicurazione sociale obbligatoria

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 || Servizi di prestazioni sociali

98000000-3 || Altri servizi pubblici, sociali e personali

98120000-0 || Servizi forniti da associazioni sindacali

98131000-0 || Servizi religiosi

ALLEGATO XVII TAVOLA DI CONCORDANZA[48]

Presente direttiva || Direttiva 2004/18/CE ||

Art. 1 || || Nuovo

Art. 2, punto 1 || Art. 1, par. 9, primo comma || =

Art. 2, punto 2 || Art. 7, lettera a) || Adattato

Art. 2, punto 3 || || Nuovo

Art. 2, punto 4 || || Nuovo

Art. 2, punto 5 || || Nuovo

Art. 2, punto 6, lettera a), prima frase || Art. 1, par. 9, secondo comma, lettera a) || =

Art. 2, punto 6, lettera a), seconda frase || || Nuovo

Art. 2, punto 6, lettera b) || Art. 1, par. 9, secondo comma, lettera b) || =

Art. 2, punto 6, lettera c) || Art. 1, par. 9, secondo comma, lettera c) || =

Art. 2, punto 7 || Art. 1, par. 2, lettera a) || =

Art. 2, punto 8 || Art. 1, par. 2, lettera b), prima frase || Modificato

Art. 2, punto 9 || Art. 1, par. 2, lettera b), seconda frase || =

Art. 2, punto 10 || Art. 1 par. 2, lettera c) || Adattato

Art. 2, punto 11 || Art. 1, par. 2, lettera d) || Modificato

Art. 2, punto 12 || Art. 1, par. 8, secondo comma || Adattato

Art. 2, punto 13 || Art. 1, par. 8, terzo comma || Adattato

Art. 2, punto 14 || Art. 1, par. 8, terzo comma || Modificato

Art. 2, punto 15 || Art. 23, par. 1 || Modificato

Art. 2, punto 16 || Art. 1, par. 10 || Modificato

Art. 2, punto 17 || || Nuovo

Art. 2, punto 18 || Art. 1, par. 10 || Modificato

Art. 2, punto 19 || || Nuovo

Art. 2, punto 20 || Art. 1, par. 12 || =

Art. 2, punto 21 || Art. 1, par. 13 || =

Art. 2, punto 22 || || Nuovo

Art. 2, punto 23 || Art. 1, par. 11, lettera e) || =

Art. 3, par. 1, primo comma || || Nuovo

Art. 3, par. 1, secondo comma || Art. 1, par. 2, lettera d) || Modificato

Art. 3, par. 2 || || Nuovo

Art. 4 || Artt. 7 e 67 || Modificato

Art. 5, par. 1 || Art. 9, par. 1 || Adattato

Art. 5, par. 2 || Art. 9, par. 3; Art. 9, par. 7, secondo comma || Modificato

Art. 5, par. 3 || Art. 9, par. 2 || Modificato

Art. 5, par. 4 || Art. 9, par. 9 || =

Art. 5, par. 5 || || Nuovo

Art. 5, par. 6 || Art. 9, par. 4 || Modificato

Art. 5, par. 7 || Art. 9, par. 5, lettera a), primo e secondo comma || =

Art. 5, par. 8 || Art. 9, par. 5, lettera b), primo e secondo comma || =

Art. 5, par. 9 || Art. 9, par. 5, lettera a), terzo comma Art. 9, par. 5, lettera b), terzo comma || Adattato

Art. 5, par. 10 || Art. 9, par. 7 || =

Art. 5, par. 11 || Art. 9, par. 6 || =

Art. 5, par. 12 || Art. 9, par. 8, lettera a) || =

Art. 5, par. 13 || Art. 9, par. 8, lettera b) || =

Art. 6 || Art. 78; Art. 79, par. 2, lettera a) || Adattato

Art. 7 || Art. 12 || Modificato

Art. 8, primo comma || Art. 13 || Modificato

Art. 8, secondo comma || Art. 1, par. 15 || Modificato

Art. 9, lettera a) || Art. 15, lettera a) || Adattato

Art. 9, lettera b) || Art. 15, lettera b) || =

Art. 9, lettera c) || Art. 15, lettera c) || =

Art. 9, lettera d) || || Nuovo

Art. 10, lettera a) || Art. 16, lettera a) || =

Art. 10, lettera b) || Art. 16, lettera b) || Adattato

Art. 10, lettera c) || Art. 16, lettera c) || =

Art. 10, lettera d) || Art. 16, lettera d) || Modificato

Art. 10, lettera e) || Art. 16, lettera e) || =

Art. 10, lettera f) || || Nuovo

Art. 11 || || Nuovo

Art. 12 || Art. 8 || Adattato

Art. 13, par. 1 || Art. 16, lettera f) || Adattato

Art. 13, par. 2 || Art. 79, par. 2, lettera f) || Adattato

Art. 14 || Art. 10 || Modificato

Art. 15 || Art. 2 || Modificato

Art. 16, par. 1 || Art. 4, par. 1 || Adattato

Art. 16, par. 2 || Art. 4, par. 2 || Modificato

Art. 17 || Art. 19 || Modificato

Art. 18, par. 1 || Art. 6 || Adattato

Art. 18, par. 2 || || Nuovo

Art. 19, par. 1 || Art. 42, par. 1; Art. 71, par. 1 || Modificato

Art. 19, par. 2 || Art. 42, parr. 2 e 3; Art. 71, par. 1 || Adattato

Art. 19, par. 3, primo comma || Art. 42, par. 4; Art. 71, par. 1 || Modificato

Art. 19, par. 3, secondo comma || Art. 79, par. 2, lettera g) || =

Art. 19, par. 3, terzo comma || || Nuovo

Art. 19, par. 4 || || Nuovo

Art. 19, par. 5 || Art. 42, par. 5; Art. 71 par. 3 || Modificato

Art. 19, par. 6 || Art. 42, par. 6 || Adattato

Art. 19, par. 7 || || Nuovo

Art. 19, par. 8 || || Nuovo

Art. 20, par. 1 || Art. 1, par. 14 || Adattato

Art. 20, par. 2 || Art. 79, par. 2, lettere e) e f) || Adattato

Art. 21 || || Nuovo

Art. 22 || || Nuovo

Art. 23, par. 1 || Art. 5 || Modificato

Art. 23, par. 2 || || Nuovo

Art. 24 || Art. 28; Art. 30, par. 1 || Modificato

Art. 25, par. 1 || Art. 38, par. 2; Art. 1 par. 11, lettera a) || Modificato

Art. 25, par. 2 || Art. 38, par. 4 || Modificato

Art. 25, par. 3 || [cfr. Art. 38, par. 8] || Nuovo

Art. 25, par. 4 || || Nuovo

Art. 26, par. 1 || Art. 38, par. 3; Art. 1 par. 11, lettera b) || Modificato

Art. 26, par. 2 || Art. 38, par. 3 || Modificato

Art. 26, par. 3 || Art. 38, par. 4 || Modificato

Art. 26, par. 4 || || Nuovo

Art. 26, par. 5 || || Nuovo

Art. 26, par. 6 || Art. 38, par. 8 || Modificato

Art. 27, par. 1 || || Nuovo

Art. 27, par. 2 || Art. 1, par. 11, lettera d) || Modificato

Art. 27, par. 3 || Art. 30, par. 2 || Modificato

Art. 27, par. 4 || Art. 30, par. 3 || Modificato

Art. 27, par. 5 || Art. 30, par. 4 || Adattato

Art. 27, par. 6 || Art. 30, par. 2 || Modificato

Art. 28, par. 1 || Art. 38, par. 3; Art. 1 par. 11, lettera c) || Modificato

Art. 28, par. 2 || Art. 29, par. 2; Art. 29, par. 7 || Adattato

Art. 28, par. 3 || Art. 29, par. 3 Art. 1 par. 11, lettera c) || Modificato

Art. 28, par. 4 || Art. 29, par. 4 || Adattato

Art. 28, par. 5 || Art. 29, par. 5 || Adattato

Art. 28, par. 6 || Art. 29, par. 6 || Modificato

Art. 28, par. 7 || Art. 29, par. 7 || Modificato

Art. 28, par. 8 || Art. 29, par. 8 || =

Art. 29 || || Nuovo

Art. 30, par. 1 || Art. 31, prima frase || Modificato

Art. 30, par. 2, primo comma, lettera a) || Art. 31, punto 1, lettera a) || Modificato

Art. 30, par. 2, primo comma, lettera b), || Art. 31, punto 1, lettera b) || Modificato

Art. 30 par. 2, primo comma, lettera c) || Art. 31, punto 1, lettera b) || Modificato

Art. 30, par. 2, primo comma, lettera d) || Art. 31, punto 1, lettera c) || Adattato

Art. 30, par. 2, dal secondo al quarto comma || || Nuovo

Art. 30, par. 3, lettera a) || Art. 31, punto 2, lettera a) || =

Art. 30, par. 3, lettera b) || Art. 31, punto 2, lettera b) || =

Art. 30 par. 3, lettera c) || Art. 31, punto 2, lettera c) || Modificato

Art. 30, par. 3, lettera d) || Art. 31, punto 2, lettera d) || Adattato

Art. 30, par. 4 || Art. 31, punto 3 || Adattato

Art. 30, par. 5 || Art. 31, punto 4), lettera b) || Adattato

Art. 31, par. 1 || Art. 32, par. 1; Art. 1, par. 5 || Modificato

Art. 31, par. 2 || Art. 32, par. 2 || Adattato

Art. 31, par. 3 || Art. 32, par. 3 || =

Art. 31, par. 4 || Art. 32, par. 4 || Adattato

Art. 31, par. 5 || Art. 32, par. 4 || Adattato

Art. 32, par. 1 || Art. 33, par. 1; Art. 1, par. 6 || Modificato

Art. 32, par. 2 || Art. 33, par. 2 || Modificato

Art. 32, par. 3 || Art. 33, par. 3 || Adattato

Art. 32, par. 4 || Art. 33, par. 4 || Modificato

Art. 32, par. 5 || Art. 33, par. 6 || Modificato

Art. 32, par. 6 || || Nuovo

Art. 32, par. 7 || Art. 33, par. 7, terzo comma || =

Art. 33, par. 1 || Art. 54, par. 1; Art. 1, par. 7 || Modificato

Art. 33, par. 2 || Art. 54, par. 2 || Adattato

Art. 33, par. 3 || Art. 54, par. 2, terzo comma || Adattato

Art. 33, par. 4 || Art. 54, par. 3 || Adattato

Art. 33, par. 5 || Art. 54, par. 4 || Adattato

Art. 33, par. 6 || Art. 54, par. 5 || Adattato

Art. 33, par. 7 || Art. 54, par. 6 || =

Art. 33, par. 8 || Art. 54, par. 7 || Adattato

Art. 33, par. 9 || Art. 54, par. 8, primo comma || =

Art. 34 || || Nuovo

Art. 35, par. 1 || Art. 11, par. 1 || Modificato

Art. 35, par. 2 || || Nuovo

Art. 35, par. 3 || Art. 11, par. 2 || Modificato

Art. 35, par. 4 || || Nuovo

Art. 35, par. 5 || Art. 11, par. 2 || Modificato

Art. 35, par. 6 || || Nuovo

Art. 36 || || Nuovo

Art. 37 || || Nuovo

Art. 38 || || Nuovo

Art. 39, par. 1 || Considerando 8 || Modificato

Art. 39, par. 2 || || Nuovo

Art. 40, par. 1 || Art. 23, par. 1 || Modificato

Art. 40, par. 2 || Art. 23, par. 2 || Adattato

Art. 40, par. 3 || Art. 23, par. 3 || Adattato

Art. 40, par. 4 || Art. 23, par. 8 || =

Art. 40, par. 5 || Art. 23, par. 4 || Adattato

Art. 40, par. 6 || Art. 23, par. 5 || Modificato

Art. 41, par. 1 || Art. 23, par. 6 || Modificato

Art. 41, par. 2 || Art. 23, par. 6 || Adattato

Art. 41, par. 3 || || Nuovo

Art. 42, par. 1 || Art. 23, parr. 4, 5, 6 e 7 || Modificato

Art. 42, par. 2 || Art. 23, parr. 4, 5 e 6 || Modificato

Art. 42, par. 3 || Art. 23, par. 7 || Adattato

Art. 42, par. 4 || || Nuovo

Art. 43, par. 1 || Art. 24, parr. 1 e 2 || Modificato

Art. 43, par. 2 || Art. 24, par. 3 || Adattato

Art. 43, par. 3 || Art. 24, par. 4 || Adattato

Art. 44 || || Nuovo

Art. 45, par. 1 || Art. 38, par. 1 || Adattato

Art. 45, par. 2 || Art. 38, par. 7 || Modificato

Art. 46, par. 1 || Art. 35, par. 1 || Adattato

Art. 46, par. 2 || || Nuovo

Art. 47 || Art. 35, par. 2; Art. 36, par. 1 || Adattato

Art. 48 || Art. 35, par. 4 || Modificato

Art. 49, par. 1 || Art. 36, par. 1; Art. 79, par. 1, lettera a) || Modificato

Art. 49, par. 2 || Art. 36, parr. 2, 3 e par. 4, secondo comma || Modificato

Art. 49, par. 3 || Art. 36, par. 4 || Adattato

Art. 49, par. 4 || || Nuovo

Art. 49, par. 5 || Art. 36, parr. 7 e 8 || Modificato

Art. 49, par. 6 || Art. 37 || Modificato

Art. 50, par. 1 || Art. 36, par. 5, primo comma || Modificato

Art. 50, parr. 2 e 3 || Art. 36, par. 5, secondo e terzo comma || Adattato

Art. 51 || Art. 38, par. 6; Art. 39, par. 2 || Modificato

Art. 52 || Art. 40, parr. 1 e 2 || Adattato

Art. 53, par. 1 || Art. 41, par. 1 || Adattato

Art. 53, par. 2 || Art. 41, par. 2 || Adattato

Art. 53, par. 3 || Art. 41, par. 3 || =

Art. 54, par. 1 || Art. 44, par. 1 || Adattato

Art. 54, par. 2 || || Nuovo

Art. 54, par. 3 || || Nuovo

Art. 54, par. 4 || || Nuovo

Art. 55, par. 1 || Art. 45, par. 1 || Modificato

Art. 55, par. 2 || Art. 45, par. 2, lettere e) e f) || Modificato

Art. 55, par. 3 || Art. 45, par. 2 || Modificato

Art. 55, par. 4 || || Nuovo

Art. 55, parr. 5 e 6 || Art. 45, par. 4 || Modificato

Art. 56, par. 1 || Art. 44, parr. 1 e 2 || Modificato

Art. 56, par. 2 || Art. 46 || Adattato

Art. 56, par. 3 || Art. 47 || Modificato

Art. 56, par. 4 || Art. 48 || Modificato

Art. 56, par. 5 || Art. 44, par. 2 || Adattato

Art. 57 || || Nuovo

Art. 58 || || Nuovo

Art. 59 || || Nuovo

Art. 60, par. 1 || Art. 45, par. 3 || Adattato

Art. 60, par. 2 || Art. 47 || Adattato

Art. 60, par. 3 || Art. 48 || Adattato

Art. 60, par. 4 || || Nuovo

Art. 61, par. 1 || Art. 49 || Modificato

Art. 61, par. 2 || Art. 50 || Modificato

Art. 61, par. 3 || || Nuovo

Art. 62, par. 1 || Art. 47, parr. 2 e 3; Art. 48, parr. 3 e 4 || Adattato

Art. 62, par. 2 || || Nuovo

Art. 63, par. 1 || Art. 52, par. 1; Art. 52, par. 7 || Adattato

Art. 63, par. 2, primo comma || Art. 52, par. 1, secondo comma || Modificato

Art. 63, par. 2, secondo comma || Art. 52, par. 1, terzo comma || =

Art. 63, par. 3 || Art. 52, par. 2 || =

Art. 63, par. 4 || Art. 52, par. 3 || Modificato

Art. 63, par. 5, primo comma || Art. 52, par. 4, primo comma || Adattato

Art. 63, par. 5, secondo comma || Art. 52, par. 4, secondo comma || =

Art. 63, par. 6, primo comma || Art. 52, par. 5, primo comma || Adattato

Art. 63, par. 6, secondo comma || Art. 52, par. 6 || =

Art. 63, par. 7 || Art. 52, par. 5, secondo comma || =

Art. 63, par. 8, primo comma || Art. 52, par. 8 || =

Art. 63, par. 8, secondo comma || || Nuovo

Art. 64 || Art. 44, par. 3 || Adattato

Art. 65 || Art. 44, par. 4 || =

Art. 66, par. 1 || Art. 53, par. 1 || Modificato

Art. 66, par. 2 || Art. 53, par. 1, lettera a) || Modificato

Art. 66, par. 3 || || Nuovo

Art. 66, par. 4 || Considerando 1; Considerando 46, par. 3 || Modificato

Art. 66, par. 5 || Art. 53, par. 2 || Modificato

Art. 67 || || Nuovo

Art. 68 || || Nuovo

Art. 69, par. 1 || Art. 55, par. 1 || Modificato

Art. 69, par. 2 || Art. 55, par. 1 || Adattato

Art. 69, par. 3, lettera a) || Art. 55, lettera a) || =

Art. 69, par. 3, lettera b) || Art. 55, lettera b) || =

Art. 69 par. 3, lettera c) || Art. 55, lettera c) || =

Art. 69, par. 3, lettera d) || Art. 55, lettera d) || Modificato

Art. 69, par. 3, lettera e) || Art. 55, lettera e) || =

Art. 69, par. 4, primo comma || Art. 55, par. 2 || Modificato

Art. 69, par. 4, secondo comma || || Nuovo

Art. 69, par. 5 || Art. 55, par. 3 || Adattato

Art. 69, par. 6 || || Nuovo

Art. 70 || Art. 26 || Modificato

Art. 71, par. 1 || Art. 25, primo comma || =

Art. 71, par. 2 || || Nuovo

Art. 71, par. 3 || Art. 25, secondo comma || Adattato

Art. 72, parr. da 1 a 4, 5 e 7 || || Nuovo

Art. 72, par. 6 || Art. 31, par. 4, lettera a) || Modificato

Art. 72, par. 7 || || Nuovo

Art. 73 || || Nuovo

Art. 74 || || Nuovo

Art. 75 || || Nuovo

Art. 76 || || Nuovo

Art. 77 || Art. 66 || =

Art. 78 || Art. 67 || Adattato

Art. 79, parr. 1 e 2 || Art. 69 || Adattato

Art. 79, par. 3 || Art. 70; Art. 79, par. 1, lettera a) || Adattato

Art. 80, par. 1 || || Nuovo

Art. 80, par. 2 || Art. 72 || =

Art. 81 || Art. 73 || =

Art. 82 || Art. 74 || =

Art. 83 || Art. 81, primo comma || Adattato

Art. 84, par. 1 || Art. 81, secondo comma || Modificato

Art. 84, parr. da 2 a 8 || || Nuovo

Art. 85 || Art. 43 || Modificato

Art. 86, par. 1 || Art. 75 || Adattato

Art. 86, par. 2 || Art. 76 || Modificato

Art. 86, par. 3 || || Nuovo

Art. 86, par. 4 || || Nuovo

Art. 86, par. 5 || Art. 79, par. 1, lettera a) || Adattato

Art. 87 || || Nuovo

Art. 88 || || Nuovo

Art. 89 || Art. 77, parr. 3 e 4 || Modificato

Art. 90 || Art. 77, par. 5 || Modificato

Art. 91 || Art. 77, parr. 1 e 2 || Adattato

Art. 92 || Art. 80 || Adattato

Art. 93 || Art. 82 || Adattato

Art. 94 || || Nuovo

Art. 95 || Art. 83 || Modificato

Art. 96 || Art. 84 || =

Allegato I || Allegato IV || =

Allegato II || Allegato I || =; ad eccezione della prima frase (modificato)

Allegato III || Allegato V || =

Allegato IV, lettere da a) a g) || Allegato X, lettere da b) a h) || =

Allegato IV, lettera h) || || Nuovo

Allegato V || || Nuovo

Allegato VI || Allegato VII || Modificato

Allegato VII || Art. 54, par. 3, lettere da a) a f) || =

Allegato VIII || Allegato VI || Adattato (ad eccezione del punto 4, modificato)

Allegato IX || Allegato VIII || Adattato

Allegato X, par. 1 || Article 40, par. 5 || Adattato

Allegato X, par. 2 || || Nuovo

Allegato XI || || Nuovo

Allegato XII || Allegato IX || Adattato

Allegato XIII || || Nuovo

Allegato XIV, parte I || Art. 47, par. 1 || =

Allegato XIV, parte II || Article 48, par. 2 || =; lettere a), e) e f) (modificato)

Allegato XV || || Nuovo

Allegato XVI || Allegato II || Modificato

Allegato XVII || Allegato XII || Modificato

[1]               Direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

[2]               Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

[3]               Direttiva 2009/81/CE, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori nei settori della difesa e della sicurezza, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.

[4]               Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33.

[5]               COM(2011) 15. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0015:FIN:IT:PDF

[6]               http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/public_procurement/synthesis_

                document_en.pdf

[7]               http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/conferences/index_en.htm

[8]               Documento di lavoro dei servizi della Commissione SEC(2008) 2193.

[9]               GU C ...

[10]             GU C ...

[11]             GU C ...

[12]             COM(2010) 2020 def., del 3.3. 2010.

[13]             GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

[14]             GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

[15]             GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

[16]             SEC(2011) 853 definitivo, del 27.6.2011.

[17]             SPC/2010/10/8 definitivo del 6.10.2010.

[18]             ...

[19]             GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1.

[20]             GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5.

[21]             GU L 39 del 13.2.2008, pag. 1.

[22]             GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

[23]             GU L 18 del 21.01.1997, pag. 1.

[24]             GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

[25]             GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.

[26]             GU L 217 del 20.8.2009, pag. 76.

[27]             GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

[28]             GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

[29]             GU L 274 del 20.10. 2009, pag. 36.

[30]             GU L 53 del 26.2.2011, pag. 66.

[31]             GU L 340 del 16.12.2002, pag. 1.

[32]             GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19.

[33]             GU L 395 del 30.12. 1989, pag. 33.

[34]             GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

[35]             GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42.

[36]             GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1.

[37]             GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54.

[38]             GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48.

[39]             GU L 164 del 22.6.2002, pag.3.

[40]             GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77.

[41]             GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1.

[42]             GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

[43]             GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

[44]             GU L […].

[45]             GU L 185 del 16.8.1971, pag. 15.

[46]             Ai fini dell'articolo 56, paragrafo 2, s'intendono per “registri” quelli che figurano nel presente allegato e, qualora siano apportate modifiche a livello nazionale, i registri che li hanno sostituiti.

[47]             GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5.

[48]             La menzione "adattato" indica una nuova formulazione del testo che non modifica il contenuto del testo delle direttive abrogate. Le modifiche del contenuto delle disposizioni della direttiva abrogata sono evidenziate dalla menzione "modificato".