Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sugli appalti pubblici /* COM/2011/0896 definitivo - 2011/0438 (COD) */
RELAZIONE 1. Contesto della
proposta ·
Motivazione e obiettivi della proposta La strategia Europa 2020 per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva [COM(2010) 2020] è basata su tre
priorità interconnesse che si rafforzano a vicenda: sviluppare un'economia
basata sulla conoscenza e sull'innovazione, promuovere un'economia efficiente e
competitiva sotto il profilo delle risorse, a basse emissioni di carbonio nonché
incoraggiare un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la
coesione sociale e territoriale. Gli appalti pubblici svolgono un ruolo
fondamentale nella strategia Europa 2020, in quanto costituiscono uno degli
strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione dei suoi obiettivi
con il miglioramento del clima imprenditoriale e del contesto per l'innovazione
delle imprese e promuovendo un più ampio ricorso agli appalti pubblici "verdi",
favorendo la transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo delle
risorse e a basse emissioni di carbonio. La strategia Europa 2020 sottolinea
inoltre che la politica in materia di appalti pubblici deve garantire l'uso più
efficiente dei fondi pubblici e che i mercati degli appalti pubblici vanno
mantenuti aperti a livello UE. Per affrontare queste sfide è necessario
rivedere e ammodernare la normativa in vigore in materia di appalti pubblici
per renderla più idonea alla costante evoluzione del contesto politico, sociale
ed economico. Nella comunicazione del 13 aprile 2011 sull'"Atto
per il mercato unico: dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la
fiducia", la Commissione ha elencato - tra le dodici azioni chiave
prioritarie che le istituzioni dell'UE devono adottare entro la fine del 2012 -
la messa in opera di un quadro normativo rivisto e ammodernato in materia di appalti
pubblici, al fine di rendere più flessibile la procedura di aggiudicazione dei
contratti e che consenta un miglior uso dei contratti d'appalto pubblici a
sostegno di altre politiche. Gli obiettivi principali della proposta sono
due: ·
Accrescere l'efficienza della spesa per garantire i
migliori risultati possibili, in termini di rapporto qualità/prezzo, in materia
di appalti. Ciò comporta, in particolare, una semplificazione e una maggior
flessibilità dell'attuale normativa in materia di appalti pubblici. Procedure
semplificate ed efficienti andranno a vantaggio di tutti gli operatori
economici e favoriranno la partecipazione delle PMI e degli offerenti
transfrontalieri. ·
Far sì che i committenti facciano un miglior uso
degli appalti pubblici a sostegno di obiettivi sociali comuni quali la tutela
dell'ambiente, una maggiore efficienza energetica e sotto il profilo delle
risorse, la lotta contro i cambiamenti climatici, la promozione dell'innovazione
e dell'inclusione sociale e infine la garanzia delle migliori condizioni
possibili per la fornitura di servizi pubblici di elevata qualità. ·
Contesto generale Gli appalti
pubblici svolgono una funzione importante nell'andamento economico complessivo
dell'Unione europea. In Europa gli acquirenti pubblici spendono circa il 18%
del PIL dell'UE per beni, lavori e servizi. Dato il volume degli acquisti, gli
appalti pubblici possono essere utilizzati come una potente leva per realizzare
un mercato unico che promuova una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva. L'attuale emanazione di direttive sugli
appalti pubblici, ossia le direttive 2004/17/CE[1] e 2004/18/CE[2], rappresenta l'ultima fase di una lunga
evoluzione iniziata nel 1971 con l'approvazione della direttiva 71/305/CEE. Garantendo
procedure trasparenti e non discriminatorie queste direttive mirano soprattutto
ad assicurare che gli operatori economici provenienti da tutto il mercato unico
possano beneficiare appieno delle libertà fondamentali nel campo degli appalti
pubblici. Una valutazione economica complessiva ha
evidenziato che le direttive sugli appalti pubblici hanno realizzato i loro
obiettivi in misura considerevole. Esse hanno dato luogo a una maggiore
trasparenza e a livelli più elevati di concorrenza, realizzando
contemporaneamente risparmi quantificabili tramite prezzi più bassi. Tuttavia, le parti interessate hanno espresso
l'esigenza di una revisione delle direttive sugli appalti pubblici per
semplificarne le norme, migliorarne l'efficienza e l'efficacia e renderle più
idonee ad affrontare un contesto politico, sociale ed economico in continua
evoluzione. Procedure semplificate e più efficienti miglioreranno la
flessibilità per le amministrazioni aggiudicatrici, andranno a vantaggio di
tutti gli operatori economici e favoriranno la partecipazione delle PMI e degli
offerenti transfrontalieri. Inoltre, norme in materia di appalti pubblici
migliorate permetteranno alle amministrazioni aggiudicatrici di fare un uso
migliore degli appalti pubblici a sostegno di obiettivi comuni della società,
come la tutela dell'ambiente, una maggiore efficienza delle risorse e l'efficienza
energetica e la lotta contro il cambiamento climatico, la promozione dell'innovazione
e dell'inclusione sociale, nonché la garanzia di migliori condizioni possibili
per la fornitura di servizi sociali di qualità. Questi orientamenti sono stati
confermati dai risultati di un processo di consultazione delle parti
interessate realizzato dalla Commissione nella primavera del 2011, in cui la
grande maggioranza degli interpellati ha sostenuto la proposta di riesame delle
direttive sugli appalti pubblici al fine di renderle più adeguate alle nuove
sfide che sia i committenti pubblici che gli operatori economici si trovano ad
affrontare. ·
Disposizioni vigenti nel settore della proposta Insieme con la proposta di nuova direttiva sui
servizi pubblici, la proposta sostituirà le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
che rappresentano gli elementi fondamentali del quadro legislativo in materia
di appalti pubblici dell'Unione europea. La direttiva
dovrà essere integrata dai seguenti ulteriori elementi del quadro legislativo: ·
La direttiva 2009/81/CE[3] che
stabilisce norme specifiche relative agli appalti nei settori sensibili della
difesa e della sicurezza. ·
La direttiva 89/665/CEE[4] che
stabilisce norme comuni a livello nazionale relative alle procedure di ricorso
per garantire che in tutti gli Stati membri siano previsti mezzi di ricorso
rapidi ed efficaci nei casi in cui gli offerenti ritengano che gli appalti
siano stati aggiudicati ingiustamente. ·
Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Questa iniziativa attua la strategia Europa
2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva [COM (2010) 2020] e
le iniziative faro di Europa 2020: un'agenda digitale per l'Europa [COM (2010)
245], l'Unione dell'innovazione [COM (2010) 546], una politica industriale
integrata per l'era della globalizzazione [COM (2010) 614], energia 2020
[COM (2010) 639] e un'Europa efficiente in termini di risorse [COM (2011)
21]. Essa attua parimenti l'atto per il mercato unico [COM (2011) 206], in
particolare la sua dodicesima azione chiave: "Revisione e ammodernamento
del quadro normativo degli appalti pubblici". Si tratta di una iniziativa
strategica all'interno del programma di lavoro della Commissione per il 2011. 2. Consultazione
delle parti interessate e valutazione dell'impatto ·
Consultazione delle parti interessate Metodi di consultazione, principali
settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto Il 27 gennaio 2011 la Commissione ha
pubblicato un Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'UE
in materia di appalti pubblici —Per una maggiore efficienza del mercato
europeo degli appalti[5]
avviando un'ampia consultazione pubblica sulle opzioni per le modifiche
normative per agevolare e rendere più flessibile l'aggiudicazione degli appalti
e rendere possibile una miglior utilizzazione degli appalti pubblici a sostegno
di altre politiche. L'obiettivo del Libro verde era di identificare una serie
di settori essenziali per la riforma e raccogliere le opinioni delle parti
interessate riguardo ad opzioni concrete per modifiche normative. Fra le
questioni contemplate vi erano l'esigenza di semplificare e rendere più
flessibili le procedure, l'uso strategico degli appalti pubblici per promuovere
altri obiettivi politici, il miglioramento dell'accesso delle PMI agli appalti
pubblici e la lotta ai favoritismi, alla corruzione e ai conflitti d'interesse. La consultazione pubblica si è conclusa il
18 aprile 2011 ed è stata caratterizzata da un elevato livello di
partecipazione: sono state ricevute in tutto 623 risposte, provenienti da
diversi gruppi di soggetti interessati, comprese le autorità degli Stati
membri, acquirenti pubblici locali e regionali e le loro associazioni di
settore, imprese, associazioni industriali, personalità del mondo accademico,
organizzazioni della società civile (compresi i sindacati) e singoli cittadini.
La maggior parte delle risposte provenivano da Regno Unito, Germania, Francia
e, in misura minore, Belgio, Italia, Paesi Bassi, Austria, Svezia, Spagna e
Danimarca. I risultati della consultazione sono stati
riassunti in un documento di sintesi[6]
e presentati e discussi in una conferenza pubblica il 30 giugno 2011[7]. Sintesi delle risposte e modo in cui
sono state prese in considerazione La grande maggioranza delle parti interessate
ha apprezzato l'iniziativa della Commissione europea di rivedere l'attuale
politica degli appalti pubblici. Tra i vari argomenti discussi nel Libro verde
le parti interessate hanno sottolineato in particolare il bisogno di
semplificare le procedure e renderle più flessibili. Ad esempio, una
maggioranza netta dei gruppi di parti interessate ha sostenuto l'idea di
permettere un uso più frequente della procedura negoziata. Inoltre, vi era un
notevole sostegno per misure che permettono di ridurre gli oneri amministrativi
connessi alla scelta dell'offerente. I partecipanti hanno espresso opinioni diverse
riguardo l'uso strategico degli appalti pubblici per realizzare gli obiettivi a
valenza sociale della strategia Europa 2020. Molte parti interessate, in
particolare le imprese, hanno espresso una generale riluttanza all'idea di
utilizzare gli appalti pubblici a sostegno di altri obiettivi politici. Altre,
in particolare le organizzazioni della società civile, si sono espresse
chiaramente a favore di tale uso strategico e hanno raccomandato l'introduzione
di cambiamenti di ampia portata ai principi stessi della politica dell'Unione
europea in materia di appalti pubblici. ·
Ricorso al parere di esperti Oltre alla consultazione legata al Libro
verde, nel 2010/2011 la Commissione europea ha svolto una valutazione globale
dell'impatto e dell'efficacia della normativa UE sugli appalti pubblici sulla
base di un'ampia massa di dati e di una nuova ricerca indipendente. Gli studi
hanno valutato in modo particolare il costo e l'efficacia delle procedure di
appalto, le questioni relative agli appalti transfrontalieri, l'accesso delle
PMI ai mercati degli appalti e l'uso strategico degli appalti in Europa. Dai risultati della valutazione è emerso
chiaramente che le direttive sugli appalti pubblici 2004/17/CE e 2004/18/CE
hanno contribuito a instaurare una cultura della trasparenza e delle gare d'appalto
imperniata sui risultati, garantendo risparmi e miglioramenti nella qualità dei
risultati in materia di aggiudicazione degli appalti che superano di gran lunga
i costi, per gli acquirenti pubblici e fornitori, nello svolgimento di tali
procedure. La valutazione ha inoltre constatato che le differenze di attuazione
e applicazione delle direttive hanno portato a risultati differenti in Stati
membri diversi. Il tempo necessario a completare le procedure e i costi per gli
acquirenti pubblici variano di gran lunga da uno Stato membro all'altro. ·
Valutazione dell'impatto La valutazione dell'impatto e la sua sintesi
offrono una panoramica delle varie opzioni per ciascuno dei cinque gruppi di
problemi fondamentali (organizzazione amministrativa, campo d'applicazione,
procedure di appalto, appalti strategici e accesso ai mercati degli appalti). Sulla
base di un'analisi dei vantaggi e degli svantaggi offerti dalle varie
soluzioni, è stato identificato un pacchetto di opzioni preferite che
dovrebbero ottimizzare le sinergie tra le diverse soluzioni, consentendo di
neutralizzare tramite i risparmi derivanti da una particolare azione i costi
correlati derivanti da un'altra (ad esempio: l'eventuale incremento di
requisiti procedurali, a seguito del ricorso ad appalti strategici, potrebbe
essere parzialmente compensato dai risparmi derivanti da una migliore
progettazione delle procedure d'appalto). La presente proposta è stata
formulata sulla base di dette opzioni. Il progetto di relazione sulla valutazione
dell'impatto è stato esaminato dal comitato per la valutazione dell'impatto,
che ha richiesto modifiche riguardanti in particolare l'identificazione degli
elementi specifici del quadro legislativo, la descrizione delle opzioni in
discussione, un'analisi costi/benefici più approfondita riguardo alle azioni
principali e l'integrazione sistematica delle osservazioni fornite dalle parti
interessate sia nella definizione del problema che nel completamento dell'analisi
degli impatti. Tali raccomandazioni sono state integrate nella relazione
finale. Il parere sulla relazione fornito dal comitato per la valutazione dell'impatto
è pubblicato insieme alla presente proposta, alla relazione finale sulla
valutazione dell'impatto e al suo riassunto. 3. Elementi
giuridici della proposta ·
Base giuridica La proposta si fonda sugli articoli 53,
paragrafo 1, 62 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE). ·
Principio di sussidiarietà Si applica il principio di sussidiarietà in
quanto la proposta non rientra in un settore di competenza esclusiva dell'Unione
europea. Gli obiettivi della proposta non possono essere
conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri per i seguenti motivi. Il coordinamento delle procedure per gli
appalti pubblici al di sopra di determinate soglie si è dimostrato uno
strumento importante per la realizzazione del mercato interno in materia di
appalti pubblici, garantendo un'effettiva parità di accesso agli appalti
pubblici per gli operatori economici in tutto il mercato unico. L'esperienza
maturata con le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, nonché con le
precedenti emanazioni di direttive sugli appalti pubblici, ha dimostrato che le
procedure di appalto su scala europea garantiscono trasparenza e obiettività
alle gare, con conseguenti notevoli risparmi e migliori risultati in sede di
gara d'appalto, a vantaggio dei gestori dei servizi, dei loro clienti e, in
ultima analisi, del contribuente europeo. Non è possibile
ottenere la piena realizzazione di questo obiettivo attraverso l'azione degli
Stati membri, in quanto ciò determinerebbe inevitabilmente la fissazione di
requisiti di segno divergente o addirittura di regimi procedurali tra loro
contrastanti che aumenterebbero la complessità della normativa e creerebbero
ostacoli ingiustificati per le attività transfrontaliere. Pertanto la proposta rispetta il principio di
sussidiarietà. ·
Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di
proporzionalità poiché non va al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo
di garantire il buon funzionamento del mercato interno attraverso una serie di
procedure di appalto coordinate su scala europea. Inoltre, la proposta si basa
su un approccio che fornisce agli Stati membri un "ventaglio di strumenti"
che consentono loro la massima flessibilità per adeguare le procedure e gli
strumenti alla loro situazione specifica. Rispetto alle attuali direttive sugli appalti
pubblici, la presente proposta permetterà di ridurre gli oneri amministrativi
connessi allo svolgimento della procedura sia per le amministrazioni
aggiudicatrici che per gli operatori economici; se sono previsti nuovi requisiti
(per esempio, nel contesto degli appalti strategici), questi saranno compensati
dall'eliminazione di restrizioni in altri settori. ·
Scelta degli strumenti Poiché la proposta si fonda sugli articoli 53,
paragrafo 1, 62 e 114 del TFUE il ricorso a un regolamento per disposizioni
applicabili sia all'acquisto di beni che di prestazioni non sarebbe permesso
dal trattato. Di conseguenza, lo strumento proposto è una direttiva. Nel corso della valutazione dell'impatto sono
state scartate le opzioni non legislative per i motivi elencati
dettagliatamente nella relazione di valutazione. 4. Incidenza sul
bilancio La proposta non incide sul bilancio. 5. Informazioni
supplementari ·
Abrogazione di disposizioni vigenti L'adozione della proposta porterà all'abrogazione
della normativa vigente (direttiva 2004/18/CEE). ·
Riesame/revisione/clausola di cessazione dell'efficacia La proposta contiene una clausola di revisione
pertinente agli effetti economici delle soglie degli appalti. ·
Provvedimenti di recepimento e documenti esplicativi La proposta
riguarda un settore nel quale la normativa dell'Unione svolge una funzione di
coordinamento, con un impatto significativo su un'ampia gamma di settori
giuridici nazionali. Al di là del coordinamento, molte disposizioni si
propongono la piena armonizzazione e la proposta prevede un ampio numero di
obblighi normativi. Gli Stati membri integrano la normativa dell'Unione con
ulteriori disposizioni nazionali in modo da rendere operativo l'intero sistema.
In tale
contesto, la Commissione ha identificato un serie di fattori che rendono
necessarie spiegazioni da parte degli Stati membri, ai fini sia di una corretta
comprensione dei provvedimenti di recepimento che del funzionamento dell'intero
sistema normativo in materia di appalti pubblici a livello nazionale: –
le misure di recepimento ed esecuzione vengono
adottate a livelli istituzionali diversi (nazionali/federali, regionali,
locali); –
oltre ai diversi strati di regolamentazione, in
molti Stati membri vengono elaborate norme che riguardano il particolare
settore coinvolto o il tipo di appalto interessato; –
misure amministrative, di natura generale o
specifica, si aggiungono e in alcuni casi si sovrappongono al quadro normativo
principale. Solo gli Stati
membri possono fornire una spiegazione su come le diverse misure nazionali
recepiscono le direttive dell'Unione nel settore degli appalti pubblici e come
le stesse misure interagiscono fra loro. Di conseguenza,
la pubblicazione di documenti che riguardano il rapporto tra le varie parti
della presente direttiva e le corrispondenti parti delle misure di recepimento
nazionale dovrebbe avvenire contemporaneamente alla pubblicazione delle misure
di recepimento, facendo ricorso in particolare alle tavole di concordanza che
costituiscono uno strumento operativo per l'analisi delle misure nazionali. ·
Spazio economico europeo L'atto proposto riguarda una materia di
competenza dello Spazio economico europeo ed è quindi opportuno estenderlo al
SEE. ·
Illustrazione dettagliata della proposta 1)
Semplificazione e maggior flessibilità delle procedure di appalto La proposta di
direttiva prevede una semplificazione e una maggior flessibilità del regime
procedurale istituito dalle attuali direttive sugli appalti pubblici. A tal
fine, essa contiene le seguenti misure: Chiarimento del campo di applicazione. La nozione di "procedura d'appalto" che figura anche nel
titolo della proposta di direttiva, è stata recentemente introdotta al fine di
determinare meglio il campo di applicazione e l'obiettivo della legislazione in
materia di appalti nonché agevolare l'applicazione delle soglie. Le definizioni
di alcuni concetti fondamentali che determinano il campo di applicazione della
direttiva (come organismo di diritto pubblico, appalti pubblici di lavori e di
servizi, appalti misti) sono state riviste alla luce della giurisprudenza della
Corte di giustizia. Allo stesso tempo, la proposta cerca di mantenere una
continuità d'uso per quei termini e concetti che sono stati sviluppati nel
corso degli anni attraverso la giurisprudenza della Corte e che sono ben noti
agli esperti del settore. In tale contesto, va osservato che alcune variazioni
minori delle formulazioni o presentazioni che compaiono nelle precedenti
direttive non implicano necessariamente un cambiamento di fondo, ma possono
essere dovute a una semplificazione del testo. Sarà abolita la tradizionale distinzione tra
cosiddetti servizi prioritari e non prioritari (servizi di tipo "A" o
"B"). I risultati della valutazione indicano che non è più
giustificato limitare la piena applicazione della legislazione in materia di
appalti a un gruppo limitato di servizi. Tuttavia, è apparso altresì evidente
che il normale regime degli appalti non è adeguato ai servizi sociali che
necessitano di un insieme di norme specifiche (cfr. qui di seguito). Ventaglio di strumenti a disposizione. I sistemi degli Stati membri metteranno a disposizione due tipi di
procedura di base: la procedura aperta e quella ristretta. Inoltre, essi
possono prevedere, subordinata a determinate condizioni, la procedura
competitiva con negoziato con pubblicazione, il dialogo competitivo e/o il
partenariato per l'innovazione, una nuova forma di procedura per un nuovo tipo
di procedura per appalti innovativi (cfr. infra). Le amministrazioni aggiudicatrici avranno inoltre
a disposizione un insieme di sei specifici strumenti e tecniche d'appalto,
destinati agli appalti aggregati ed elettronici: accordi quadro, sistemi
dinamici di acquisizione, aste elettroniche, cataloghi elettronici, centrali di
committenza e appalti comuni. Rispetto alla direttiva vigente, questi strumenti
sono stati migliorati e resi più chiari al fine di facilitare la procedura d'appalto
elettronica. Regime più leggero per le amministrazioni
aggiudicatrici locali. In linea con l'accordo OMC
sugli appalti pubblici, la proposta fornisce un sistema di appalti semplificato
che si applica a tutte le amministrazioni aggiudicatrici sotto il livello del l'amministrazione
centrale, come le autorità locali e regionali. Tali acquirenti possono
utilizzare un avviso di preinformazione come mezzo di indizione di gara. Se si
avvalgono di tale facoltà, esse non devono pubblicare un bando di gara separato
prima dell'avvio della procedura di appalto. Esse possono inoltre fissare
determinati limiti di tempo in modo più flessibile di comune accordo con i
partecipanti. Promozione degli appalti elettronici. L'utilizzo di mezzi elettronici di comunicazione e di trattamento
delle operazioni da parte degli acquirenti può generare importanti risparmi e
migliorare i risultati degli appalti riducendo contemporaneamente sprechi ed
errori. La proposta intende aiutare gli Stati membri a realizzare il passaggio
agli appalti elettronici consentendo ai fornitori di partecipare a procedure di
appalto on-line in tutto il mercato interno. A tal fine, la proposta di
direttiva prevede l'obbligo di trasmissione di bandi e avvisi per via
elettronica e l'obbligo di rendere disponibili in forma elettronica i documenti
di gara; essa impone il passaggio a una comunicazione integralmente elettronica
per tutte le procedure di appalto, con particolare riguardo alla presentazione
per via elettronica, nei limiti di un periodo di transizione di due anni. La
proposta semplifica e migliora i sistemi dinamici di acquisizione e i cataloghi
elettronici, strumenti di aggiudicazione interamente informatizzati,
particolarmente consoni ad appalti altamente aggregati gestiti da centrali di
committenza. Lo strumento degli appalti elettronici consentirebbe inoltre alle
amministrazioni aggiudicatrici di prevenire, individuare e correggere gli
errori comunemente imputabili a un'errata comprensione o interpretazione della
normativa sugli appalti pubblici. Modernizzazione delle procedure. La proposta prevede un approccio più flessibile e maggiormente
orientato agli utenti per alcune caratteristiche importanti delle procedure di
appalto. I termini per la partecipazione e la presentazione delle offerte sono
stati abbreviati, consentendo una procedura più rapida e semplice. La
distinzione tra criteri di selezione degli offerenti e di aggiudicazione dell'appalto,
che è spesso fonte di errori e malintesi, è stata resa più flessibile,
consentendo alle amministrazioni aggiudicatrici di decidere in quale ordine
esaminare i criteri (se sia cioè più pratico vagliare quelli di aggiudicazione
prima di quelli di selezione) e di tener conto, in quanto criterio di
aggiudicazione, dell'organizzazione e della qualità del personale incaricato di
eseguire il contratto. I motivi di esclusione dei candidati e degli
offerenti sono stati riesaminati e chiariti. Le amministrazioni aggiudicatrici
hanno il diritto di escludere gli operatori economici che hanno evidenziato
significative o persistenti carenze nell'esecuzione di contratti precedenti. La
proposta prevede anche la possibilità di "autopulitura": le
amministrazioni aggiudicatrici possono accettare i candidati o gli offerenti
nonostante l'esistenza di un motivo di esclusione se sono adottate misure atte
a porre rimedio alle conseguenze di una condotta illecita e prevenire
efficacemente ulteriori conseguenze derivanti dal comportamento scorretto. La modifica dei contratti durante il loro
periodo di validità è diventata un'istanza sempre più rilevante e problematica
per gli esperti del settore. Una disposizione specifica relativa alla modifica
dei contratti riprende le principali soluzioni sviluppate dalla giurisprudenza
e fornisce una soluzione pratica per affrontare circostanze impreviste che
richiedono l'adattamento di un contratto d'appalto pubblico durante il suo
periodo di validità. 2) Uso strategico degli appalti pubblici in
risposta alle nuove sfide La proposta di direttiva si fonda su un approccio
attivo che fornisce alle amministrazioni aggiudicatrici gli strumenti
necessari per contribuire a raggiungere gli obiettivi cruciali della strategia
Europa 2020, attraverso l'utilizzo del loro potere d'acquisto per ottenere
merci e servizi che promuovano l'innovazione, rispettino l'ambiente e
contrastino il cambiamento climatico, migliorando l'occupazione, la salute
pubblica e le condizioni sociali. Calcolo dei costi del ciclo di vita. La proposta fornisce agli acquirenti la possibilità di basare le loro
decisioni di aggiudicazione sui costi del ciclo di vita dei prodotti, servizi o
lavori che prevedono di acquistare. Il ciclo di vita comprende tutte le fasi
dell'esistenza di prodotti, lavori o forniture di servizi, a partire dall'acquisizione
della materia prima o dalla generazione di risorse fino a giungere allo
smaltimento di un prodotto a fine vita, allo smantellamento a fine lavoro
nonché alla conclusione di una prestazione. I costi da prendere in
considerazione non includono solamente le spese monetarie dirette ma anche i
costi ambientali esterni, se possono essere monetizzati e verificati. Una volta
definita una metodologia dell'Unione europea per il calcolo dei costi del
ciclo di vita, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a utilizzarla. Processo di produzione. Le amministrazioni aggiudicatrici possono far riferimento a tutti i
fattori direttamente collegati al processo di produzione sia nelle specifiche
tecniche che nei criteri di aggiudicazione, sempreché si riferiscano ad aspetti
di tale processo strettamente legati alla produzione o alla fornitura delle
merci o dei servizi acquisiti. D'altro canto, esso esclude requisiti non
connessi al processo di produzione dei prodotti, lavori o servizi ai quali si
riferisce l'appalto, quale il requisito sulla responsabilità sociale generale
delle imprese che copre la globalità dell'attività dell'aggiudicatario. Etichette. Le
amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che lavori, forniture o servizi
siano muniti di particolari etichette o marchi di certificazione ambientali,
sociali o relativi ad altre caratteristiche, a condizione che riconoscano anche
etichette o marchi di certificazione equivalenti. Ciò vale, ad esempio, per le
etichette o i marchi di qualità ecologica europei o (multi)nazionali oppure che
attestano che un prodotto non ha fatto ricorso all'impiego di lavoro minorile. I
sistemi di certificazione in questione devono riguardare caratteristiche legate
all'oggetto dell'appalto ed essere concepiti sulla scorta di informazioni
scientifiche, a seguito di una procedura aperta e trasparente nonché resi
accessibili a tutte le parti interessate. Sanzionare le violazioni degli obblighi
derivanti dal diritto del lavoro, di previdenza sociale e dell'ambiente. Ai sensi della presente proposta di direttiva, un'amministrazione
aggiudicatrice può escludere operatori economici dalla procedura se individua
violazioni degli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia
di diritto del lavoro o di previdenza sociale o dell'ambiente, nonché di
disposizioni internazionali di diritto del lavoro. Inoltre, le amministrazioni
aggiudicatrici saranno tenute a respingere le offerte in caso accertino che
siano anormalmente basse a causa di violazioni della normativa dell'Unione in
materia di diritto del lavoro, di previdenza sociale o dell'ambiente. Servizi sociali. La
valutazione dell'impatto e dell'efficacia della normativa UE in materia di
appalti pubblici ha evidenziato che i servizi sociali, sanitari e scolastici
presentano caratteristiche specifiche che rendono inappropriata l'applicazione
delle norme sugli appalti pubblici di servizi a questi settori. Si tratta di
servizi generalmente forniti in un particolare contesto, che varia notevolmente
da uno Stato membro all'altro, a causa delle diverse tradizioni amministrative,
organizzative e culturali. Per la loro stessa natura, i servizi in questo
settore ricoprono una dimensione solo limitatamente transfrontaliera. Occorre
dunque che gli Stati membri abbiano ampia discrezionalità nell'organizzare la
scelta dei fornitori di servizi. La proposta tiene conto di ciò, tramite la
messa a disposizione di un regime specifico per i contratti pertinenti a questi
servizi, con una soglia più elevata pari a 500 000 EUR, e imponendo l'obbligo
di applicare solo i principi fondamentali di trasparenza e di parità di
trattamento. Un'analisi quantitativa dei valori di contratti di servizi
aggiudicati ad operatori economici dall'estero ha dimostrato che gli appalti
inferiori a tale valore non hanno di solito alcun interesse transfrontaliero. Innovazione. La
ricerca e l'innovazione svolgono un ruolo centrale nella strategia Europa 2020
per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Gli acquirenti pubblici
dovrebbero essere in grado di acquistare prodotti e servizi innovativi che
promuovano la crescita futura e migliorino l'efficienza e la qualità dei
servizi pubblici. A tal fine la proposta prevede il cosiddetto partenariato per
l'innovazione, una nuova procedura speciale per lo sviluppo e il successivo
acquisto di prodotti, lavori e servizi nuovi e innovativi, a condizione che
possano essere forniti nel rispetto delle prestazioni e dei costi concordati. Inoltre,
la proposta è volta a migliorare e semplificare la procedura di dialogo
competitivo e a facilitare gli appalti comuni transfrontalieri, che
rappresentano uno strumento importante per promuovere politiche d'acquisto
innovative. 3) Migliorare l'accesso al mercato delle
PMI e delle imprese in fase di avviamento (start-up) Le piccole e medie imprese (PMI) rappresentano
un potenziale enorme per la creazione di posti di lavoro, la crescita e l'innovazione.
Un accesso facile ai mercati degli appalti può aiutarle a mettere a frutto
questo potenziale consentendo alle amministrazioni aggiudicatrici di allargare
la loro base di fornitori, con conseguenze positive grazie all'aumento della
concorrenza per i contratti pubblici. Per favorire l'accesso delle PMI agli
appalti pubblici la Commissione europea ha pubblicato nel 2008 il "Codice
europeo di buone pratiche per facilitare l'accesso delle PMI agli appalti
pubblici"[8].
La presente proposta si basa su tale documento e fornisce misure concrete per
eliminare gli ostacoli all'accesso delle PMI al mercato. Semplificazione degli obblighi di
informazione. La semplificazione generale di obblighi
di informazione nelle procedure di appalto saranno di notevole beneficio per le
PMI. La proposta prevede l'obbligo di accettazione delle autocertificazioni
come l'esistenza presunta ai fini della selezione. La produzione effettiva di
prove documentali sarà facilitata da un documento standard, il passaporto
europeo per gli appalti pubblici, che costituisce uno dei mezzi di prova per l'assenza
di motivi di esclusione. Suddivisione in lotti. Le amministrazioni aggiudicatrici saranno invitate a suddividere gli
appalti pubblici in — omogenei o eterogenei — lotti per renderli più
accessibili alle PMI. Nel caso in cui non decidano in tal senso, saranno
obbligate a fornire una spiegazione specifica. Limitazione sui requisiti di partecipazione. Per evitare inutili ostacoli alla partecipazione delle PMI, la
proposta di direttiva contiene un elenco esauriente di condizioni per la
partecipazione alle gare di appalto e afferma esplicitamente che tali
condizioni sono limitate "a quelle appropriate per assicurare che un candidato
o un offerente ha le… capacità e le… competenze per eseguire l'appalto da
aggiudicare". I criteri che sono spesso un serissimo ostacolo all'accesso
da parte delle PMI sono esplicitamente limitati a tre volte il valore stimato
dell'appalto, salvo in casi debitamente giustificati. Infine, le eventuali
condizioni per la partecipazione di gruppi di operatori economici — uno
strumento di particolare interesse per le PMI — devono essere giustificate da
motivazioni obiettive e proporzionate. Pagamento diretto dei subappaltatori. Inoltre, gli Stati membri possono prevedere che i subappaltatori
richiedano un pagamento diretto da parte dell'amministrazione aggiudicatrice
per forniture, lavori e servizi forniti al contraente principale nel quadro del
contratto di prestazione. Ciò consente ai subappaltatori, che spesso sono PMI,
di proteggersi efficacemente dal rischio di mancato pagamento. 4) Procedure corrette Gli interessi finanziari in gioco e l'interazione
tra il settore pubblico e quello privato fanno degli appalti pubblici un
settore in cui è particolarmente elevato il rischio di prassi commerciali
scorrette, come conflitti di interessi, favoritismi e corruzione. La proposta
rafforza le garanzie esistenti contro tali rischi e prevede ulteriori tutele. Conflitti di interesse. La proposta contiene una disposizione specifica sul conflitto di
interessi, che riguarda situazioni di conflitto - reali, potenziali o percepite
- che coinvolgono il personale di un'amministrazione aggiudicatrice in materia
di appalti o di prestatori di servizi d'appalto che intervengono nella
procedura nonché la dirigenza dell'autorità aggiudicatrice che può influenzare
il risultato di una procedura di appalto anche se è formalmente coinvolta nella
detta procedura. Comportamento illecito. La proposta contiene una disposizione specifica riguardante
comportamenti illeciti da parte di candidati e offerenti, quali i tentativi di
influenzare indebitamente il processo decisionale o di concludere accordi con
altri partecipanti onde manipolare i risultati della procedura, che portano all'esclusione
dalla procedura stessa. Attività illecite di questo tipo violano principi
fondamentali del diritto dell'Unione e possono dar luogo a gravi distorsioni
della concorrenza. Indebiti vantaggi.
Le consultazioni di mercato costituiscono uno strumento utile a disposizione
delle amministrazioni aggiudicatrici al fine di ottenere informazioni sulla
struttura, le capacità, le risorse del mercato e, contemporaneamente, per
informare gli operatori di mercato in merito ai progetti e ai requisiti degli
acquirenti riguardo agli appalti. Tuttavia, i contatti preliminari con i
partecipanti al mercato non devono dar luogo a vantaggi indebiti o distorsioni
della concorrenza. La proposta contiene a tal fine una disposizione specifica
su misure di tutela contro il rischio di un'indebita preferenza a favore dei
partecipanti che abbiano fornito consulenze all'amministrazione aggiudicatrice
o abbiano partecipato alla preparazione della procedura. 5) Governance Organi nazionali di vigilanza. Dalla valutazione è emerso che non tutti gli Stati membri vigilano in
modo coerente e sistematico sull'attuazione e il funzionamento delle norme in
materia di appalti pubblici. Ciò compromette un'efficiente e uniforme
applicazione del diritto dell'Unione europea. La proposta pertanto prevede che
gli Stati membri debbano designare un'unica autorità nazionale incaricata del
monitoraggio, dell'attuazione e della vigilanza in materia di appalti pubblici.
Solo nel caso sia presente un unico organo in grado di espletare i diversi
compiti si potrà garantire di avere una visione d'insieme delle principali
difficoltà di attuazione e di poter suggerire misure adeguate per rimediare ai
problemi strutturali di fondo. Tale organo sarà in grado di fornire un
riscontro immediato sul funzionamento della politica e sulle carenze potenziali
nella legislazione e nelle prassi nazionali, contribuendo in tal modo a una
rapida individuazione delle soluzioni. Centri di conoscenza. In molti casi, le amministrazioni aggiudicatrici non posseggono al
loro interno le competenze necessarie per occuparsi di progetti d'appalto
complessi. I risultati delle gare di appalto potrebbero essere sensibilmente
migliorati con il ricorso a un sostegno professionale adeguato e indipendente
da parte di strutture amministrative, attraverso un ampliamento delle
conoscenze e della professionalità dei committenti pubblici e una migliore
assistenza alle aziende, soprattutto per le PMI. La proposta impone agli Stati
membri di fornire strutture di sostegno che offrano consulenza, orientamenti,
formazione e assistenza, sia di tipo legale che pratico, nella preparazione e
svolgimento delle procedure di appalto. A livello nazionale sono già presenti
strutture e meccanismi di sostegno, sebbene organizzati in modi molto diversi e
destinati a diverse aree d'interesse per le amministrazioni e le
amministrazioni aggiudicatrici. Gli Stati membri potranno dunque fare ricorso a
tali meccanismi, servirsi delle loro competenze e promuovere i servizi messi a
disposizione quali strumenti adeguati e aggiornati in grado di fornire un
sostegno appropriato sia ad amministrazioni aggiudicatrici che agli operatori
economici. Per rendere più efficace la lotta alla
corruzione e ai favoritismi, le amministrazioni aggiudicatrici dovranno inviare
il testo dei contratti conclusi all'organo di vigilanza che sarà quindi in
grado di esaminarli e rilevare eventuali segnali sospetti, e dovranno
consentire l'accesso ai documenti ai soggetti interessati sempreché ciò non
pregiudichi interessi legittimi pubblici o privati. Tuttavia, occorre evitare
di dar luogo a oneri amministrativi sproporzionati; l'obbligo di trasmissione
del testo completo dei contratti conclusi deve quindi limitarsi a contratti il
cui valore è relativamente elevato. Le soglie proposte rappresentano un giusto
equilibrio tra l'aumento degli oneri amministrativi e una garanzia di maggior
trasparenza: la presenza di una soglia che va da 1 000 000 EUR, per
le forniture e i servizi, fino a 10 000 000 EUR, significa che
tale obbligo si applica al 10‑20% di tutte le procedure d'appalto pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale. Non è previsto che i requisiti pertinenti agli
organi di vigilanza e ai centri di conoscenza diano origine, globalmente, a un
onere finanziario aggiuntivo per gli Stati membri. Se si prevede che insorgano
oneri a seguito della riorganizzazione o della messa a punto delle attività dei
meccanismi e delle strutture già esistenti, tali costi verranno neutralizzati
dalla riduzione delle spese di giudizio (sia per le amministrazioni
aggiudicatrici che per le imprese), dei costi relativi ai ritardi di
aggiudicazione dei contratti dovuti a una scorretta applicazione delle norme
sugli appalti pubblici o a una preparazione lacunosa delle procedure di
appalto, nonché dei costi derivanti dalle attuali modalità inefficienti e
frammentarie di fornitura delle consulenze destinate alle amministrazioni aggiudicatrici.
Cooperazione amministrativa. La proposta prevede inoltre una cooperazione efficace che consenta
agli organi nazionali di vigilanza di scambiare informazioni e buone pratiche
nonché di collaborare mediante il sistema d'informazione del mercato interno
(IMI). 2011/0438 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO sugli appalti pubblici (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62 e l'articolo
114, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali[9], visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[10], visto il parere del Comitato delle regioni[11], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
L'aggiudicazione degli appalti pubblici da o per
conto di autorità degli Stati membri deve rispettare i principi del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare la libera circolazione
delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi,
nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non
discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza. Tuttavia,
per gli appalti pubblici con valore superiore a una certa soglia è opportuno
elaborare procedure di coordinamento nazionali di aggiudicazione degli appalti
in modo da garantire che a tali principi sia dato effetto pratico e che gli
appalti pubblici siano aperti alla concorrenza. (2)
Gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale
nella strategia Europa 2020[12],
in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla
realizzazione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva pur
garantendo contemporaneamente l'uso più efficiente dei finanziamenti pubblici. A
tal fine, l'attuale normativa sugli appalti adottata ai sensi della
direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo
2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di
energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali[13] e della
direttiva 2004/18/CE, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di
servizi[14]
deve essere rivista e aggiornata in modo da accrescere l'efficienza della spesa
pubblica, facilitando in particolare la partecipazione delle PMI agli appalti
pubblici e permettendo ai committenti di fare un miglior uso di questi ultimi
per sostenere il conseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale. È
inoltre necessario chiarire alcuni concetti e nozioni di base onde assicurare
una migliore certezza del diritto e incorporare alcuni aspetti della
giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea
pertinenti relativamente a questo ambito. (3)
Sempre più diverse forme di intervento pubblico
hanno reso necessario definire più chiaramente il concetto stesso di appalto. La
normativa dell'Unione in materia di appalti pubblici non intende coprire tutte
le forme di esborsi di denaro pubblico, ma solo quelle rivolte all'acquisizione
di lavori, forniture o prestazioni di servizi a titolo oneroso. La nozione di
acquisizione deve essere intesa in senso ampio nel senso di ottenere i vantaggi
dei lavori, forniture o servizi in questione, senza richiedere necessariamente
un trasferimento di proprietà alle amministrazioni aggiudicatrici. Inoltre, il
semplice finanziamento di un'attività, che è spesso legata all'obbligo di
rimborsare gli importi percepiti qualora essi non siano utilizzati per gli
scopi previsti, generalmente non rientra tra le norme in materia di appalti
pubblici. (4)
Inoltre è risultato necessario chiarire quale
dovrebbe essere inteso come un appalto unico, con la conseguenza che il valore
complessivo di tutti i contratti stipulati per il suddetto appalto devono
essere presi in considerazione per quanto riguarda le soglie della presente direttiva,
e che l'appalto deve essere oggetto di pubblicità nel suo insieme,
eventualmente suddiviso in lotti. Il concetto di appalto unico abbraccia tutte
le forniture, i lavori e i servizi necessari a svolgere un particolare
progetto, ad esempio un progetto d'opera o un insieme di lavori, forniture e/o
servizi. L'esistenza di un progetto unico può ad esempio essere indicata dalla
presenza di una pianificazione e concezione globale da parte dell'amministrazione
aggiudicatrice, dal fatto che i diversi elementi acquistati soddisfano un'unica
funzione economica e tecnica o sono in altro modo logicamente collegati tra
loro e dal fatto che vengono realizzati in un periodo di tempo limitato. (5)
Conformemente all'articolo 11 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, i requisiti connessi con la tutela dell'ambiente
devono essere integrati nella definizione e nell'attuazione delle politiche e
azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo
sostenibile. La presente direttiva chiarisce in che modo le amministrazioni
aggiudicatrici possono contribuire alla tutela dell'ambiente e alla promozione
dello sviluppo sostenibile, garantendo ad esse la possibilità di ottenere per i
loro contratti il migliore rapporto qualità/prezzo. (6)
Anche se non comportano necessariamente attività di
corruzione, i conflitti di interesse – reali, potenziali o solo percepiti –
possono potenzialmente influenzare in modo sostanziale e indebito le decisioni
in materia di appalti pubblici con il conseguente effetto di falsare la
concorrenza e pregiudicare la parità di trattamento degli offerenti. È pertanto
necessario istituire meccanismi efficaci per prevenire, individuare e risolvere
i conflitti di interesse. (7)
I comportamenti illeciti da parte dei partecipanti
a una procedura d'appalto, quali i tentativi di influenzare indebitamente il
processo decisionale o di concludere accordi con altri candidati onde
manipolare i risultati di detta procedura, possono dar luogo a violazioni dei
principi di base del diritto dell'Unione e a gravi distorsioni della
concorrenza. Gli operatori economici sono pertanto tenuti a presentare una
dichiarazione sull'onore con la quale si impegnano a non intraprendere tali
attività illecite, sotto pena di esclusione nel caso in cui tale dichiarazione
risulti falsa. (8)
La decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22
dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le
materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay
Round (1986-1994)[15]
ha approvato in particolare l'accordo sugli appalti pubblici concluso nell'ambito
dell'Organizzazione mondiale del commercio, di seguito denominato "l'Accordo".
Scopo dell'Accordo è stabilire un quadro multilaterale equilibrato di diritti e
doveri in materia di appalti pubblici per liberalizzare ed espandere il
commercio mondiale. Per i contratti contemplati dall'Accordo, nonché da altri
pertinenti accordi internazionali che l'Unione è tenuta a rispettare, le
amministrazioni aggiudicatrici soddisfano gli obblighi di cui agli accordi
stessi attraverso l'applicazione della presente direttiva agli operatori
economici dei paesi terzi firmatari degli stessi. (9)
L'Accordo si applica ai contratti che superano
determinate soglie, stabilite nell'Accordo stesso ed espresse in diritti
speciali di prelievo. Le soglie stabilite nella presente direttiva devono
essere allineate in modo da garantire che corrispondano al controvalore in euro
delle soglie indicate nell'Accordo. È altresì opportuno prevedere una revisione
periodica delle soglie espresse in euro al fine di adeguarle, attraverso un'operazione
meramente matematica, alle eventuali variazioni del valore dell'euro rispetto
ai diritti speciali di prelievo. (10)
I risultati della valutazione sull'impatto e l'efficacia
della normativa UE in materia di appalti pubblici[16] hanno
dimostrato che l'esclusione di taluni servizi dalla piena applicazione della
direttiva dev'essere riveduta. Di conseguenza, la piena applicazione della
presente direttiva viene estesa a una serie di servizi (quali quelli
alberghieri e legali, in quanto entrambi presentano una percentuale
particolarmente elevata di scambi transfrontalieri). (11)
Altre categorie di servizi, per la loro stessa
natura, continuano a ricoprire una dimensione limitatamente transfrontaliera,
segnatamente i cosiddetti servizi alla persona quali taluni servizi sociali,
sanitari e scolastici. I servizi di questo tipo sono prestati all'interno di un
particolare contesto che varia notevolmente da uno Stato membro all'altro
a causa delle diverse tradizioni culturali. Occorre quindi stabilire un regime
specifico per i contratti aventi per oggetto questi servizi, con una soglia più
elevata pari a 500 000 EUR. Servizi alla persona con valori al di
sotto di tale soglia non potranno in genere essere di interesse per i
prestatori di altri Stati membri, a meno che non vi siano indicazioni concrete
in senso contrario, come ad esempio il finanziamento dell'Unione per i progetti
transfrontalieri. I contratti per servizi alla persona al di sopra di questa
soglia devono essere improntati alla trasparenza, a livello dell'Unione. In
ragione dell'importanza del contesto culturale e della sensibilità di tali
servizi, gli Stati membri devono godere di un'ampia discrezionalità così da
organizzare la scelta dei fornitori di servizi nel modo che considerano più
adeguato. Le norme della presente direttiva tengono conto di tale imperativo,
imponendo solo il rispetto dei principi fondamentali di trasparenza e di parità
di trattamento e assicurando che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano la
facoltà di applicare criteri di qualità specifici per la scelta dei fornitori
di servizi, come i criteri stabiliti dal quadro europeo volontario della
qualità per i servizi sociali elaborato dal comitato per la protezione sociale
dell'Unione europea[17].
Gli Stati membri e/o le amministrazioni aggiudicatrici sono liberi di fornire
questi servizi direttamente o di organizzare servizi sociali attraverso
modalità che non comportino la conclusione di contratti di appalto pubblici, ad
esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi o la concessione di
licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfano le
condizioni definite in precedenza dall'amministrazione aggiudicatrice, senza
che vengano previsti limiti o quote, a condizione che tale sistema assicuri una
pubblicità sufficiente e rispetti i principi di trasparenza e di non
discriminazione. (12)
Gli appalti pubblici aggiudicati dalle
amministrazioni aggiudicatrici operanti nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali che rientrano nell'ambito di tali attività
sono disciplinati dalla direttiva […] del Parlamento europeo e del Consiglio
del [...] che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e
di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e dei servizi
postali[18].
Gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel quadro dei
loro servizi di trasporto marittimi, costieri o fluviali rientrano nel campo d'applicazione
della presente direttiva. (13)
In quanto destinata agli Stati membri, la presente
direttiva non si applica ad appalti gestiti da organizzazioni internazionali, a
nome proprio e per proprio conto. Occorre tuttavia chiarire in che misura è
opportuno applicarla agli appalti disciplinati da specifiche norme
internazionali. (14)
Vi è una notevole incertezza giuridica circa il
modo in cui la cooperazione tra le amministrazioni pubbliche dovrebbe essere
disciplinata dalle norme relative agli appalti pubblici. La giurisprudenza
della Corte di giustizia dell'Unione europea a tale riguardo viene interpretata
in modo divergente dai diversi Stati membri e anche dalle diverse
amministrazioni aggiudicatrici. È pertanto necessario precisare in quali casi i
contratti conclusi tra le amministrazioni aggiudicatrici non sono soggetti all'applicazione
delle norme in materia di appalti pubblici. Tale chiarimento della normativa
dovrebbe essere guidato dai principi di cui alla pertinente giurisprudenza
della Corte di giustizia. Il solo fatto che entrambe le parti di un accordo
sono esse stesse amministrazioni aggiudicatrici non esclude l'applicazione
delle norme sugli appalti. Tuttavia, l'applicazione delle norme in materia di
appalti pubblici non deve interferire con la libertà delle autorità pubbliche
di decidere come organizzare il modo di svolgere i propri compiti di servizio
pubblico. Gli appalti aggiudicati ad enti controllati o di cooperazione per la
realizzazione in comune di compiti di servizio pubblico delle amministrazioni
aggiudicatrici partecipanti dovrebbero pertanto essere esentati dall'applicazione
delle norme se le condizioni stabilite nella direttiva sono soddisfatte. Le
norme della direttiva sono volte a garantire che una qualsiasi cooperazione
pubblico-pubblico esentata non provochi una distorsione della concorrenza nei
confronti di operatori economici privati. E neppure la partecipazione di un un'amministrazione
aggiudicatrice come offerente a una procedura di aggiudicazione di un appalto
pubblico provochi una distorsione della concorrenza. (15)
Vi è un'esigenza diffusa di maggiore flessibilità e
in particolare per migliorare l'accesso a una procedura d'appalto che prevede
negoziati, come esplicitamente previsto nell'accordo, qualora il negoziato sia
consentito in tutte le procedure. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero,
salvo diversa disposizione nella legislazione dello Stato membro interessato,
essere in grado di ricorrere ad una procedura competitiva con negoziato come
previsto dalla presente direttiva, in varie situazioni qualora procedure aperte
o ristrette senza negoziazioni non risulti che possano portare a risultati di
aggiudicazioni di appalti soddisfacenti. La suddetta procedura dovrebbe essere
accompagnata da adeguate misure di salvaguardia garantendo l'osservanza dei
principi di parità di trattamento e di trasparenza. Ciò comporterà un maggiore
margine di manovra per le amministrazioni aggiudicatrici di acquistare lavori,
forniture e servizi perfettamente adeguati alle loro esigenze specifiche. Nel
contempo, ciò dovrebbe anche incrementare gli scambi transfrontalieri, in
quanto la valutazione ha dimostrato che i contratti aggiudicati con procedura
negoziata con pubblicazione preventiva hanno una percentuale di successo
particolarmente elevata di offerte transfrontaliere. (16)
Per le stesse ragioni, le amministrazioni
aggiudicatrici dovrebbero essere libere di utilizzare il dialogo competitivo. Il
ricorso a questa procedura ha registrato un incremento significativo in termini
di valore contrattuale negli ultimi anni. Ciò ha dimostrato di essere utile nei
casi in cui le amministrazioni aggiudicatrici non sono in grado di definire i
mezzi atti a soddisfare le loro esigenze o di valutare ciò che il mercato può
offrire in termini di soluzioni tecniche, finanziarie o giuridiche. Tale
situazione può presentarsi in particolare per i progetti innovativi, per l'esecuzione
di importanti progetti di infrastruttura di trasporti integrati, di grandi reti
informatiche, di progetti che comportano un finanziamento complesso e
strutturato. (17)
La ricerca e l'innovazione, comprese l'ecoinnovazione
e l'innovazione sociale, sono uno dei principali motori della crescita futura e
sono state poste al centro della strategia "Europa 2020" per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Le autorità pubbliche
dovrebbero utilizzare gli appalti pubblici strategicamente nel miglior modo
possibile per stimolare l'innovazione. L'acquisto di beni e servizi innovativi
svolge un ruolo fondamentale per migliorare l'efficienza e la qualità dei
servizi pubblici e nello stesso tempo affrontare le principali sfide a valenza
sociale. Ciò contribuisce a ottenere un rapporto più vantaggioso qualità/prezzo
nonché maggiori benefici economici, ambientali e per la società attraverso la
generazione di nuove idee e la loro traduzione in prodotti e servizi innovativi,
promuovendo in tal modo una crescita economica sostenibile. La presente
direttiva dovrebbe contribuire ad agevolare gli appalti pubblici nel settore
dell'innovazione e aiutare gli Stati membri nel raggiungimento degli obiettivi
dell'Unione in questo ambito (L'Unione dell'innovazione). Occorre dunque
prevedere una specifica procedura di appalto che consenta alle amministrazioni
aggiudicatrici di istituire un partenariato per l'innovazione a lungo termine
per lo sviluppo e il successivo acquisto di nuovi prodotti servizi o lavori
caratterizzati da novità e innovazione, a condizione che essa possa essere
fornita nel rispetto dei livelli di prestazione e dei costi concordati. Il
partenariato deve essere strutturato in modo da poter creare la necessaria domanda
di mercato ("market pull") che sia in grado di incentivare lo
sviluppo di una soluzione innovativa senza precludere l'accesso al mercato
stesso. (18)
Tenuto conto degli effetti pregiudizievoli sulla
concorrenza, le procedure negoziate senza pubblicazione preventiva di un bando
di gara dovrebbero essere utilizzate soltanto in circostanze eccezionali. L'eccezionalità
deve essere circoscritta ai casi nei quali la pubblicazione non sia possibile
per cause di forza maggiore, conformemente alla giurisprudenza costante della
Corte di giustizia dell'Unione europea, o se è chiaro fin dall'inizio che la
pubblicazione non genererebbe maggiore competitività, non da ultimo perché un
solo operatore economico è oggettivamente in grado di eseguire l'appalto. Solo
situazioni di reale esclusività possono giustificare l'utilizzazione della
procedura negoziata senza pubblicazione preventiva, se la situazione di
esclusività non è stata creata dalla stessa amministrazione aggiudicatrice per
la futura gara di appalto e se non esistono sostituti adeguati, la cui
disponibilità dovrebbe essere valutata accuratamente. (19)
I mezzi elettronici di informazione e comunicazione
possono semplificare notevolmente la pubblicazione degli appalti e accrescere l'efficacia
e la trasparenza delle procedure di appalto. Essi dovrebbero diventare la norma
per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel corso delle procedure di
appalto. Il loro uso determina economie di tempo. È pertanto opportuno
prevedere una riduzione dei termini minimi in caso di ricorso ai mezzi
elettronici, a condizione tuttavia che essi siano compatibili con le modalità
di trasmissione specifiche previste a livello dell'Unione europea. Inoltre,
mezzi elettronici di informazione e comunicazione che presentano funzionalità
adeguate consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di prevenire,
individuare e correggere gli errori che insorgono nel corso delle procedure di
appalto. (20)
Nei mercati degli appalti pubblici dell'Unione si
registra una forte tendenza all'aggregazione della domanda da parte dei
committenti pubblici, al fine di ottenere economie di scala, ad esempio prezzi
e costi delle transazioni più bassi nonché un miglioramento e una maggior
professionalità nella gestione degli appalti. Questo obiettivo può essere
raggiunto concentrando gli acquisti attraverso il numero di amministrazioni
aggiudicatrici coinvolte, oppure in termini di fatturato e di valore nel tempo.
Tuttavia, l'aggregazione e la centralizzazione delle committenze dovrebbero
essere attentamente monitorate al fine di evitare un'eccessiva concentrazione
del potere d'acquisto e collusioni, nonché di preservare la trasparenza e la
concorrenza e la possibilità di accesso al mercato per le piccole e medie
imprese. (21)
Lo strumento degli accordi quadro è stato
ampiamente utilizzato ed è considerato una tecnica di aggiudicazione efficiente
in tutta Europa. Pertanto, essa dovrebbe essere mantenuta ampiamente. Tuttavia,
alcuni concetti devono essere chiariti, in particolare le condizioni per l'uso
di un accordo quadro dalle amministrazioni aggiudicatrici che non sono esse
stesse parti di detto accordo. (22)
Alla luce dell'esperienza acquisita, è necessario
adattare le norme che disciplinano i sistemi dinamici di acquisizione per
consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di trarre pienamente profitto
dalle possibilità offerte da questo strumento. I sistemi devono essere
semplificati, in particolare attraverso una gestione che utilizzi una procedura
ristretta e che elimini, di conseguenza, la necessità di presentare offerte
indicative, individuate come uno degli oneri più gravosi associati a tali
sistemi. Ne consegue che la partecipazione a procedure di appalto gestite
tramite il sistema dinamico di acquisizione dovrebbe essere consentita a un
operatore economico che presenti una domanda di partecipazione e che soddisfi i
criteri di selezione. Questa tecnica di acquisizione consente alle
amministrazioni aggiudicatrici di disporre di un ventaglio particolarmente
ampio di offerte e, quindi, di assicurare un'utilizzazione ottimale dei mezzi
finanziari pubblici mediante un'ampia concorrenza. (23)
Inoltre, si assiste al costante sviluppo di nuove
tecniche di acquisto elettronico, ad esempio attraverso cataloghi elettronici. Esse
consentono un aumento della concorrenza e dell'efficacia della commessa
pubblica, in particolare in termini di risparmi di tempo e denaro. Occorre
tuttavia stabilire alcune norme in modo che il loro utilizzo avvenga nel
rispetto dei criteri della presente direttiva e dei principi di parità di
trattamento, di non discriminazione e di trasparenza. In particolare, se la
concorrenza è stata riaperta nell'ambito di un accordo quadro o se viene
utilizzato un sistema dinamico di acquisizione e se vengono offerte garanzie
sufficienti per assicurare la tracciabilità, la parità di trattamento e la
prevedibilità, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la facoltà di
indire appalti per acquisti specifici sulla base di cataloghi elettronici
precedentemente trasmessi. In linea con i requisiti delle norme in materia di
mezzi di comunicazione elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici
dovrebbero evitare ostacoli ingiustificati all'accesso degli operatori
economici alle procedure di appalto in cui le offerte devono essere presentate
in forma di cataloghi elettronici e che assicurino il rispetto dei principi
generali di non discriminazione e di parità di trattamento. (24)
Nella maggior parte degli Stati membri è sempre più
diffuso l'uso delle tecniche di centralizzazione delle committenze. Le centrali
di committenza sono incaricate di procedere ad acquisti o di aggiudicare
appalti pubblici/stipulare accordi quadro destinati ad altre amministrazioni
aggiudicatrici. Tali tecniche consentono, dato l'ampio volume degli acquisti,
un aumento della concorrenza e della professionalità della commessa pubblica. Occorre
pertanto prevedere una definizione a livello dell'Unione delle centrali di
committenza destinata alle amministrazioni aggiudicatrici, senza impedire che
continuino a sussistere sistemi di acquisizione meno sistematici o istituzionalizzati
o la prassi consolidata di ricorrere a prestatori di servizi che preparano e
gestiscono le procedure di appalto a nome e per conto di un'amministrazione
aggiudicatrice. Occorre inoltre stabilire regole per ripartire tra la centrale
di committenza e le amministrazioni aggiudicatrici che ad essa fanno
direttamente o indirettamente ricorso, la responsabilità di vigilare sull'osservanza
degli obblighi derivanti dalla presente direttiva, anche quando si tratta di
misure correttive. Nel caso in cui la responsabilità esclusiva per lo
svolgimento delle procedure di appalto competa alla centrale di committenza, la
stessa è anche esclusivamente e direttamente responsabile della legittimità
delle procedure. Se un'amministrazione aggiudicatrice gestisce alcune parti
della procedura, ad esempio la riapertura della gara nell'ambito di un accordo
quadro o l'aggiudicazione dei singoli appalti basata su un sistema dinamico di
acquisizione, la stessa amministrazione dovrebbe continuare ad essere
responsabile per le fasi che gestisce. (25)
I mezzi di comunicazione elettronici sono
particolarmente idonei a sostenere pratiche e strumenti di centralizzazione
delle committenze grazie alle possibilità da loro offerte per il riutilizzo e
il trattamento automatico dei dati e per la riduzione dei costi legati all'informazione
e alle transazioni. L'uso dei mezzi elettronici di comunicazione deve pertanto,
come prima fase, essere reso obbligatorio per le centrali di committenza e, al
tempo stesso, favorire la convergenza delle pratiche in tutta l'Unione. A ciò
dovrebbe seguire l'obbligo generale di utilizzare mezzi di comunicazione
elettronici in tutte le procedure di appalto, dopo un periodo di transizione di
due anni. (26)
L'aggiudicazione comune degli appalti pubblici da
parte di amministrazioni aggiudicatori appartenenti a diversi Stati membri si
scontra attualmente con difficoltà specifiche di ordine giuridico, in
particolare a causa di conflitti tra le diverse disposizioni legislative
nazionali. Nonostante il fatto che la direttiva 2004/18/CE preveda
implicitamente la collaborazione transfrontaliera negli appalti pubblici
comuni, in pratica diversi sistemi giuridici nazionali hanno esplicitamente o
implicitamente reso gli appalti comuni transfrontalieri giuridicamente incerti
o impossibili. Le amministrazioni aggiudicatrici dei diversi Stati membri
potrebbero essere interessati alla collaborazione e all'aggiudicazione comune
degli appalti pubblici, così da sfruttare al massimo il potenziale del mercato
interno in termini di economie di scala e di condivisione dei rischi e dei
benefici, non da ultimo quando si tratta di progetti innovativi che comportano
rischi di entità tale da non poter essere ragionevolmente sostenuta da un'unica
amministrazione aggiudicatrice. Occorre pertanto stabilire nuove norme in
materia di appalti comuni transfrontalieri in modo da determinare la
legislazione applicabile, al fine di facilitare la cooperazione tra
amministrazioni aggiudicatrici in tutto il mercato unico. Inoltre, amministrazioni
aggiudicatrici appartenenti a Stati membri diversi possono istituire soggetti
giuridici congiunti ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione. Occorre
stabilire norme specifiche per questa forma di appalti comuni. (27)
Le specifiche tecniche fissate dai committenti
pubblici dovrebbero permettere l'apertura degli appalti pubblici alla
concorrenza. A tal fine dev'essere possibile presentare offerte che riflettono
la varietà delle soluzioni tecniche in modo da ottenere un livello sufficiente
di concorrenza. Di conseguenza, le specifiche tecniche devono essere redatte in
modo da evitare di restringere artificialmente la concorrenza mediante
requisiti che favoriscono uno specifico operatore economico in quanto
rispecchiano le principali caratteristiche delle forniture, dei servizi o dei
lavori da esso abitualmente offerti. Se le specifiche tecniche vengono fissate
in termini di requisiti funzionali e in materia di prestazioni, dovrebbe essere
possibile, in genere, raggiungere tale obiettivo nel miglior modo possibile
nonché stimolare l'innovazione. Quando si fa riferimento a una norma europea,
o, in mancanza di quest'ultima, alla norma nazionale, le offerte basate su
altre soluzioni equivalenti devono essere prese in considerazione dalle
amministrazioni aggiudicatrici. Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti
possono essere tenuti a fornire elementi di prova verificati da terzi; tuttavia,
deve essere accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una
documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato
non ha accesso a simili certificati o relazioni di prova, o non ha la
possibilità di ottenerli entro i termini richiesti. (28)
Le amministrazioni aggiudicatrici che desiderano
acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali,
sociali o di altro tipo, dovrebbero poter far riferimento a particolari
etichette, quali il marchio europeo di qualità ecologica Ecolabel, marchi
(multi)nazionali di qualità ecologica o eventuali altri marchi; i requisiti per
la marcatura, quali la descrizione del prodotto e la sua presentazione,
compresi gli obblighi relativi all'imballaggio, devono essere attinenti all'oggetto
del contratto. È inoltre essenziale che questi requisiti siano elaborati e
adottati sulla base di criteri oggettivamente verificabili, utilizzando una
procedura alla quale possono partecipare le parti interessate, ad esempio gli
enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le
organizzazioni ambientali, e che il marchio sia accessibile e disponibile a
tutte le parti interessate. (29)
Per tutti gli appalti destinati all'uso da parte di
persone fisiche, sia che si tratti del pubblico che del personale di un'amministrazione
aggiudicatrice, è necessario che le amministrazioni aggiudicatrici definiscano
specifiche tecniche che tengano conto dei criteri di accessibilità per le
persone con disabilità o di una progettazione adeguata per tutti gli utenti,
salvo in casi debitamente giustificati. (30)
Per favorire l'accesso delle piccole e medie
imprese (PMI) nel mercato degli appalti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici dovrebbero essere incoraggiate a suddividere gli appalti in
lotti ed essere obbligate a fornire motivazioni nel caso in cui non procedano
in tal senso. Se l'appalto è suddiviso in lotti, le amministrazioni aggiudicatrici
possono limitare il numero dei lotti per i quali un operatore economico può
presentare un'offerta, ad esempio allo scopo di salvaguardare la concorrenza o
per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento; esse possono altresì
limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a uno stesso
offerente. (31)
Requisiti eccessivamente severi relativi alla
capacità economica e finanziaria spesso costituiscono un ostacolo
ingiustificato alla partecipazione delle PMI agli appalti pubblici. Le
amministrazioni aggiudicatrici non devono pertanto essere autorizzate a esigere
che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo superiore a tre volte
il valore stimato dell'appalto. Tuttavia, in circostanze debitamente
giustificate, potrebbero essere applicati requisiti più rigorosi. Tali
circostanze possono riguardare gli alti rischi connessi alla esecuzione del
contratto o il fatto che la tempestiva e corretta realizzazione è di
fondamentale importanza, ad esempio in quanto costituisce un presupposto necessario
per l'esecuzione di altri contratti. (32)
Molti operatori economici, non da ultimo le PMI,
ritengono che un ostacolo principale alla loro partecipazione agli appalti
pubblici consista negli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di
produrre un considerevole numero di certificati e altri documenti relativi ai
criteri di esclusione e di selezione. Limitare tali requisiti, ad esempio
mediante autocertificazione, può comportare una notevole semplificazione a
vantaggio sia delle amministrazioni aggiudicatrici che degli operatori
economici. L'offerente al quale è stato deciso di aggiudicare l'appalto
dovrebbe tuttavia essere tenuto a fornire le prove pertinenti e le
amministrazioni aggiudicatrici non dovrebbero concludere appalti con offerenti
che non sono in grado di produrre le suddette prove. Una ulteriore
semplificazione può essere ottenuta con i documenti uniformi come il passaporto
europeo per gli appalti pubblici, che dovrebbero essere riconosciuti da parte
di tutte le amministrazioni aggiudicatrici e ampiamente incentivato tra gli
operatori economici, in particolare le PMI, per le quali possono
sostanzialmente alleggerire l'onere amministrativo. (33)
La Commissione mette a disposizione e gestisce un
sistema elettronico — e-CERTIS, che viene aggiornato e verificato su base
volontaria dalle autorità nazionali. L'obiettivo di e-CERTIS è agevolare lo
scambio di certificati e altri documenti probatori, spesso richiesto dalle
amministrazioni aggiudicatrici. L'esperienza acquisita finora indica che l'aggiornamento
e la verifica volontari sono insufficienti a garantire che e-CERTIS possa
esprimere il suo pieno potenziale per semplificare e agevolare gli scambi di
documentazione a favore delle piccole e medie imprese in particolare. La
manutenzione dovrebbe pertanto essere resa obbligatoria in una prima fase; il
ricorso ad e-CERTIS sarà reso obbligatorio in una fase successiva. (34)
È opportuno evitare l'aggiudicazione di appalti
pubblici ad operatori economici che hanno partecipato a un'organizzazione
criminale o che si sono resi colpevoli di corruzione, di frode a danno degli
interessi finanziari dell'Unione o del riciclaggio dei proventi di attività
illecite. Il mancato pagamento di imposte o contributi previdenziali dovrebbe
essere sanzionato con l'esclusione obbligatoria a livello dell'Unione. Inoltre,
le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la possibilità di escludere
candidati o offerenti a seguito di violazioni di obblighi ambientali o sociali,
comprese le norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità, o
di altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni
di norme in materia di concorrenza o di diritti di proprietà intellettuale. (35)
Tuttavia, è opportuno consentire che gli operatori
economici possano adottare misure di esecuzione volte a porre rimedio alle
conseguenze di reati o violazioni e a impedire che tali comportamenti scorretti
si verifichino di nuovo. Tali misure possono consistere, in particolare, in
misure per quanto riguarda il personale e l'organizzazione quali la rottura di
tutti i rapporti con le persone o con le organizzazioni coinvolte nel
comportamento scorretto, in misure adeguate per la riorganizzazione del
personale, in attuazione di sistemi di notifica e controllo, nella creazione di
una struttura di audit interno per verificare la conformità e l'adozione di
norme interne di responsabilità e di risarcimento. Qualora tali misure offrano
garanzie sufficienti, l'operatore economico in questione non deve più essere
escluso sulla base dei motivi addotti. Gli operatori economici dovrebbero avere
la possibilità di chiedere che le amministrazioni aggiudicatrici esaminino la
conformità delle misure adottate ai fini di una possibile ammissione alla
procedura di aggiudicazione. (36)
Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere
che vengano applicate misure o sistemi di gestione ambientale durante l'esecuzione
di un contratto. I sistemi di gestione ambientale, indipendentemente dalla loro
registrazione conformemente agli strumenti dell'Unione europea, quali il
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS)[19] possono dimostrare che l'operatore
economico possiede la capacità tecnica di realizzare l'appalto. In alternativa
ai sistemi di gestione ambientale registrati come elemento di prova occorre
accettare la descrizione delle misure applicate dall'operatore economico per
assicurare lo stesso livello di protezione ambientale, laddove l'operatore
economico interessato non abbia accesso a detti sistemi o non abbia la
possibilità di ottenerli entro i termini richiesti. (37)
Occorre aggiudicare i contratti sulla base di
criteri oggettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di
non discriminazione e di parità di trattamento. Tali criteri dovrebbero
assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva
concorrenza, anche laddove le amministrazioni aggiudicatrici richiedano lavori,
forniture e servizi di alta qualità che rispondano perfettamente alle loro
necessità, ad esempio in caso vengano scelti criteri di aggiudicazione che
includono fattori inerenti al processo produttivo. Di conseguenza, le
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero poter adottare come criteri di
aggiudicazione "l'offerta economicamente più vantaggiosa" o "il
costo più basso", tenendo conto che in quest'ultimo caso esse sono libere
di fissare norme di qualità adeguate utilizzando le specifiche tecniche o le
condizioni di esecuzione di un appalto. (38)
Quando le amministrazioni aggiudicatrici scelgono
di aggiudicare l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, esse
devono fissare i criteri di aggiudicazione sulla base dei quali valuteranno le
offerte per determinare quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo.
La determinazione di tali criteri dipende dall'oggetto dell'appalto, in quanto
esse devono consentire di valutare il livello di prestazione che ciascuna
offerta presenta rispetto all'oggetto dell'appalto, quale definito nelle
specifiche tecniche, nonché di misurare il rapporto qualità/prezzo di ciascuna
offerta. Inoltre, i criteri di aggiudicazione prescelti non devono conferire
alle amministrazioni aggiudicatrici una libertà incondizionata di scelta e
devono garantire la possibilità di una concorrenza effettiva ed essere
accompagnati da requisiti che consentono l'efficace verifica delle informazioni
fornite dagli offerenti. (39)
È d'importanza fondamentale sfruttare pienamente il
potenziale degli appalti pubblici al fine di realizzare gli obiettivi della
strategia Europa 2020 per una crescita sostenibile. Tenuto conto delle
sensibili differenze tra i singoli settori e mercati, non sarebbe tuttavia
opportuno fissare requisiti obbligatori generali per gli appalti in materia
ambientale, sociale e di innovazione. Il legislatore dell'Unione europea ha già
fissato requisiti in materia di appalti volti ad ottenere obiettivi specifici
nei settori dei veicoli per il trasporto su strada (direttiva 2009/33/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla
promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su
strada[20])
e delle apparecchiature da ufficio (regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un
programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia
per le apparecchiature per ufficio[21]).
Inoltre, la definizione di metodologie comuni per il calcolo dei costi di vita
ha fatto grandi progressi. Pertanto, appare opportuno proseguire su questa
strada, lasciando che sia la normativa settoriale specifica a fissare obiettivi
e prospettive vincolanti in funzione delle particolari politiche e condizioni
prevalenti nel settore pertinente e utilizzando un approccio a livello europeo
per il calcolo dei costi del ciclo di vita in modo da promuovere ulteriormente
il ricorso agli appalti pubblici a sostegno di una crescita sostenibile. (40)
Le suddette misure settoriali devono essere
integrate da un adeguamento delle direttive sugli appalti pubblici così da
conferire maggiori responsabilità alle amministrazioni aggiudicatrici perché
conseguano gli obiettivi della strategia Europa 2020 nelle loro strategie di
acquisto. Occorre pertanto chiarire che le amministrazioni aggiudicatrici
possono determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa e il costo più
basso ricorrendo a un approccio basato sui costi dell'intero ciclo di vita,
purché la metodologia che verrà utilizzata sia stabilita in modo obiettivo e
non discriminatorio e sia accessibile a tutte le parti interessate. Il concetto
di costo dell'intero ciclo di vita comprende tutti i costi che emergono durante
il ciclo di vita dei lavori, delle forniture o dei servizi, sia in termini di
costi interni (come lo sviluppo, la produzione, l'uso e la manutenzione e i
costi di smaltimento finale) che di costi esterni, a condizione che possano
essere monetizzati e controllati. È necessario elaborare metodologie comuni a
livello UE per il calcolo dei costi del ciclo di vita per specifiche categorie
di forniture o servizi; nel caso in cui tale metodo sia stato sviluppato il suo
utilizzo dovrebbe esser reso obbligatorio. (41)
Inoltre, nelle specifiche tecniche e nei criteri di
aggiudicazione, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero poter fare
riferimento a uno specifico processo di produzione, a una specifica modalità di
prestazione di servizi, o a un processo specifico per ogni altra fase del ciclo
di vita di un prodotto o di un servizio, purché essi siano connessi all'oggetto
dell'appalto pubblico in questione. Per una migliore integrazione delle
considerazioni di tipo sociale negli appalti pubblici, ai committenti dovrebbe
essere consentito di inserire – nel criterio di aggiudicazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa - alcune caratteristiche relative alle
condizioni di lavoro del personale direttamente coinvolto nel processo di
produzione o di prestazione in questione. Le caratteristiche possono riferirsi
unicamente alla tutela della salute del personale direttamente coinvolto nei
processi produttivi o alla promozione dell'integrazione di persone svantaggiate
o di membri di gruppi vulnerabili nel personale incaricato dell'esecuzione del
contratto, anche per quanto riguarda l'accessibilità per le persone con
disabilità. Ciascun criterio di aggiudicazione che include tali caratteristiche
dovrebbe comunque limitarsi alle caratteristiche che hanno conseguenze
immediate sul personale nell'ambiente di lavoro. I criteri si applicano
conformemente alla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una
prestazione di servizi[22]
e in modo da non discriminare direttamente o indirettamente gli operatori
economici di altri Stati membri o di paesi terzi che sono parti dell'Accordo o
degli accordi sul libero scambio ai quali l'Unione aderisce. Per gli appalti di
servizi e per gli appalti che comportano la progettazione di lavori, alle
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbe inoltre essere consentito di utilizzare
l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza del personale incaricato di
eseguire il contratto in questione come criteri di aggiudicazione, in quanto
ciò può incidere sulla qualità dell'esecuzione dell'appalto e, di conseguenza,
sul valore economico dell'offerta. (42)
Le offerte che appaiono anormalmente basse rispetto
ai lavori, forniture o servizi potrebbero basarsi su valutazioni o prassi
errate dal punto di vista tecnico, economico o giuridico. Al fine di evitare
eventuali svantaggi durante l'esecuzione dell'appalto, le amministrazioni
aggiudicatrici dovrebbero essere obbligate a richiedere una spiegazione sul
prezzo praticato nel caso di un'offerta notevolmente inferiore rispetto ai
prezzi richiesti da altri offerenti. Se l'offerente non è in grado di fornire
una motivazione sufficiente, l'amministrazione aggiudicatrice deve avere il
diritto di respingere l'offerta. Il rifiuto dovrebbe essere obbligatorio nei
casi in cui l'amministrazione aggiudicatrice ha stabilito che il prezzo
anormalmente basso risulta da una non conformità con la normativa vincolante
dell'Unione europea nei settori della previdenza sociale, del diritto del
lavoro, del diritto ambientale o nelle disposizioni internazionali di diritto
del lavoro. (43)
Le condizioni di esecuzione di un appalto sono
compatibili con la presente direttiva a condizione che non siano, direttamente
o indirettamente, discriminatorie, collegate all'oggetto del contratto e siano
indicate nel bando e nell'avviso di gara, nell'avviso di preinformazione
utilizzato come mezzo per indire la gara o nei documenti di gara. In
particolare esse possono essere finalizzate alla formazione professionale nel
luogo di lavoro, alla promozione dell'occupazione delle persone con particolari
difficoltà di inserimento, alla lotta contro la disoccupazione, alla tutela
dell'ambiente o al benessere degli animali. A titolo di esempio si possono
citare, tra gli altri, gli obblighi - applicabili all'esecuzione dell'appalto -
di assumere disoccupati di lunga durata o di introdurre azioni di formazione
per i disoccupati o i giovani, di rispettare in sostanza le disposizioni delle
convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL),
anche nell'ipotesi in cui non siano state attuate nella legislazione nazionale,
e di assumere un numero di persone svantaggiate superiore a quello stabilito
dalla legislazione nazionale. (44)
Durante l'esecuzione di un appalto si applicano le
leggi, le regolamentazioni e i contratti collettivi in vigore in materia di
condizioni di lavoro e sicurezza sul lavoro, sia a livello nazionale che a
livello dell'Unione, purché tali norme, nonché la loro applicazione, siano
conformi al diritto dell'Unione europea. Nelle situazioni transfrontaliere, in
cui lavoratori di uno Stato membro forniscono servizi in un altro Stato membro
per la realizzazione di un appalto pubblico, la direttiva 96/71/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco
dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi[23],
stabilisce le condizioni minime che devono essere rispettate nel paese
ospitante nei confronti di detti lavoratori distaccati. Se il diritto nazionale
contiene disposizioni in tal senso, il mancato rispetto di questi obblighi può
essere considerato un grave illecito perpetrato dall'operatore economico in
questione e può comportare l'esclusione di quest'ultimo dalla procedura di
aggiudicazione di un appalto pubblico. (45)
È necessario precisare, tenendo conto della
pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, le condizioni
a titolo delle quali le modifiche di un contratto durante la sua esecuzione
richiedono una nuova procedura di appalto. La nuova procedura d'appalto è
necessaria quando vengono apportate modifiche sostanziali al contratto
iniziale, in particolare al campo di applicazione e al contenuto dei diritti e
degli obblighi reciproci delle parti, inclusa la distribuzione dei diritti di
proprietà intellettuale. Tali modifiche dimostrano l'intenzione delle parti di
rinegoziare elementi essenziali o condizioni del contratto in questione. Ciò si
verifica in particolare quando le condizioni modificate avrebbero inciso sul
risultato della procedura di base nel caso in cui fossero già state parte della
procedura iniziale. (46)
Le amministrazioni aggiudicatrici si trovano a
volte ad affrontare circostanze esterne che non era possibile prevedere quando
hanno aggiudicato l'appalto. In questo caso è necessaria una certa flessibilità
per adattare il contratto a queste situazioni, senza ricorrere a una nuova
procedura di appalto. Il concetto di circostanze imprevedibili si riferisce a
circostanze che non si potevano prevedere nonostante una ragionevole e
diligente preparazione dell'aggiudicazione iniziale da parte dell'amministrazione
aggiudicatrice, tenendo conto dei mezzi a sua disposizione, della natura e
delle caratteristiche del progetto specifico, delle buone prassi nel settore in
questione e della necessità di garantire un rapporto adeguato tra le risorse
investite nel preparare l'aggiudicazione e il suo valore prevedibile. Tuttavia,
ciò non si applica qualora una modifica comporti una variazione della natura
generale dell'appalto, ad esempio sostituendo i lavori, le forniture e i
servizi oggetto dell'appalto con qualcosa di diverso, oppure comporti un
cambiamento sostanziale del tipo di appalto poiché, in una situazione di questo
genere, è possibile ipotizzare un'influenza ipotetica sul risultato. (47)
In linea con i principi di parità di trattamento e
di trasparenza, l'aggiudicatario non dovrebbe essere sostituito da un altro operatore
economico senza riaprire l'appalto alla concorrenza. Tuttavia, in corso d'esecuzione
del contratto, l'aggiudicatario dell'appalto può subire talune modifiche
strutturali dovute, ad esempio, a riorganizzazioni puramente interne, fusioni e
acquisizioni oppure insolvenza. Tali modifiche strutturali non dovrebbero
automaticamente richiedere nuove procedure di appalto per tutti i contratti
eseguiti da tale impresa. (48)
Rispetto ai singoli
contratti, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la possibilità di
prevedere modifiche mediante clausole di revisione, senza che tali clausole
conferiscano loro discrezionalità illimitata. La presente direttiva dovrebbe
pertanto stabilire in che misura le modifiche possono essere previste nel
contratto iniziale. (49)
Dalla valutazione è emerso che gli Stati membri non
vigilano in modo coerente e sistematico sull'attuazione e sul funzionamento
delle norme in materia di appalti pubblici. Ciò incide negativamente sulla
corretta applicazione delle disposizioni derivanti da queste direttive,
rappresentando un'importante fonte di costi e incertezze. Diversi Stati membri
hanno designato un organismo centrale nazionale che si occupa di appalti
pubblici, ma i compiti affidati a questi organismi variano notevolmente tra gli
Stati membri. La presenza di meccanismi di monitoraggio e vigilanza più chiari,
coerenti e affidabili aumenterebbe le conoscenze in merito al funzionamento
delle norme sugli appalti, la certezza del diritto per le imprese e per le
amministrazioni aggiudicatrici e contribuirebbe altresì a creare condizioni
paritarie. Tali meccanismi potrebbero servire come strumenti di rilevamento e
risoluzione rapida dei problemi, in particolare rispetto ai progetti
cofinanziati dall'Unione, e di individuazione di carenze strutturali. Emerge in
particolare la forte esigenza di coordinare tali meccanismi per garantire l'applicazione,
la vigilanza e il monitoraggio della politica in materia di appalti pubblici,
nonché la valutazione sistematica dei risultati degli appalti pubblici in tutta
l'Unione europea. (50)
Gli Stati membri
dovrebbero designare un'unica autorità nazionale incaricata del monitoraggio,
dell'attuazione e della vigilanza in materia di appalti pubblici. Tale
organismo centrale dovrebbe ricevere informazioni di prima mano e tempestive in
particolare riguardo ai diversi problemi che incidono sull'esecuzione della
legislazione in materia di appalti pubblici. Esso dovrebbe essere in grado di
fornire un riscontro immediato sul funzionamento della politica, sulle carenze
potenziali nella legislazione e nelle prassi nazionali e contribuire a una
rapida individuazione delle soluzioni. Al fine di combattere efficacemente la
corruzione e le frodi, il suddetto organismo centrale e il pubblico dovrebbero
avere la possibilità di ispezionare i testi dei contratti conclusi. I contratti
di valore elevato dovrebbero pertanto essere trasmessi all'organismo di
vigilanza e le persone interessate dovrebbero avere la possibilità di accedere
a tali documenti, sempreché ciò non pregiudichi interessi legittimi pubblici o
privati. (51)
Non tutte le amministrazioni aggiudicatrici possono
avere la competenza interna necessaria per trattare contratti complessi, dal
punto di vista economico o tecnico. In questo contesto, un sostegno
professionale adeguato rappresenterebbe un efficace complemento delle attività
di verifica e vigilanza. Da un lato, tale obiettivo può essere raggiunto
ricorrendo a strumenti per la condivisione delle conoscenze (centri di
conoscenza) che offrano assistenza tecnica alle amministrazioni aggiudicatrici;
dall'altro, le imprese, in particolare le PMI, dovrebbero beneficiare di
assistenza amministrativa, in particolare quando partecipano alle procedure di
aggiudicazione degli appalti su base transfrontaliera. (52)
Le strutture o i meccanismi di monitoraggio,
vigilanza e sostegno sono già in funzione a livello nazionale e possono
sicuramente essere utilizzati per garantire il monitoraggio, l'attuazione e il
controllo sugli appalti pubblici e per fornire il sostegno necessario alle
amministrazioni aggiudicatrici e agli operatori economici. (53)
Una cooperazione efficace è necessaria per
garantire consulenze e prassi coerenti all'interno di ciascuno Stato membro e
nell'ambito dell'Unione. Gli organismi designati per il monitoraggio, l'attuazione,
il controllo e l'assistenza tecnica dovrebbero essere in grado di condividere
informazioni e cooperare. Nello stesso contesto, l'autorità nazionale designata
da ciascuno Stato membro dovrebbero fungere da punto di contatto privilegiato
con i servizi della Commissione per la raccolta dei dati, lo scambio di
informazioni e il monitoraggio dell'attuazione della normativa in materia di
appalti pubblici dell'Unione. (54)
Per potersi adattare ai rapidi progressi tecnici,
economici e normativi è opportuno che sia delegato alla Commissione il potere
di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, per la modifica di un certo numero di
elementi non essenziali della presente direttiva. Infatti, data la necessità di
rispettare gli accordi internazionali, la Commissione dovrebbe avere il potere
di modificare le modalità tecniche dei metodi di calcolo concernenti le soglie
e periodicamente rivedere le soglie stesse ed adeguarle agli allegati V e XI; gli
elenchi delle autorità governative centrali sono soggetti a variazioni dovute
alle modifiche di carattere amministrativo a livello nazionale. Tali misure
sono notificate alla Commissione, la quale deve avere il potere di adeguare l'allegato
I; i riferimenti alla nomenclatura CPV possono subire modifiche normative a
livello dell'UE ed è necessario riflettere tali cambiamenti nel testo della
presente direttiva; i dettagli e le caratteristiche tecniche dei dispositivi di
ricezione elettronici devono essere mantenuti aggiornati rispetto agli sviluppi
tecnologici e alle esigenze amministrative; è inoltre necessario attribuire
alla Commissione la facoltà di rendere obbligatorie determinate norme tecniche
per le comunicazioni elettroniche così da garantire l'interoperabilità di
formati tecnici, degli standard di elaborazione e di messaggistica delle
procedure di appalto svolte utilizzando mezzi elettronici di comunicazione
tenendo conto degli sviluppi tecnologici e delle esigenze amministrative, il
contenuto del passaporto europeo per gli appalti pubblici, per tener conto di
esigenze amministrative e di modifiche normative a livello nazionale e
comunitario, e l'elenco degli atti legislativi dell'Unione europea che
istituisce metodi comuni per il calcolo dei costi del ciclo di vita dev'essere tempestivamente
adeguato per tener conto delle misure adottate su una base settoriale. Al fine
di soddisfare queste esigenze, la Commissione dovrebbe avere il potere di
mantenere aggiornato l'elenco degli atti legislativi compresi i metodi relativi
al ciclo della vita. (55)
È di particolare
importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate
consultazioni, anche presso esperti. Nel contesto della preparazione e della
stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente
una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento
europeo e al Consiglio. (56)
Occorre conferire alla Commissione competenze di
esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione della
presente direttiva, per quanto riguarda la stesura dei modelli uniformi per la
pubblicazione degli avvisi e dei bandi, il modello standard per il passaporto
europeo per gli appalti e il modello comune che dovrebbe essere utilizzato
dagli organi di vigilanza per la redazione della relazione statistica e le
competenze di esecuzione. Occorre che tali poteri siano esercitati
conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i
principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati
membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione[24].
Per l'adozione di detti atti di esecuzione, che non hanno ripercussioni né da
un punto di vista finanziario né su natura e ambito degli obblighi derivanti
dalla presente direttiva, occorre utilizzare la procedura consultiva; al
contrario, questi atti sono caratterizzati da una finalità puramente
amministrativa e sono intesi ad agevolare l'applicazione delle norme stabilite
dalla presente direttiva. (57)
Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a
dire il coordinamento di disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri in materia di appalti pubblici, non può
essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere
realizzato meglio a livello dell'Unione europea, quest'ultima può intervenire,
in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato
sull'Unione europea. Alla luce del principio di proporzionalità di cui al
suddetto articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario
per il raggiungimento di tale obiettivo. (58)
La direttiva 2004/18/CE dovrebbe quindi essere
abrogata. (59)
Conformemente alla dichiarazione politica comune
degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi del [data],
gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato,
la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a
chiarire il rapporto tra le componenti della direttiva e le parti
corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la
presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali
documenti sia giustificata. HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: TITOLO I: CAMPO DI APPLICAZIONE,
DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI CAPO I: Campo di applicazione e definizioni SEZIONE 1: Oggetto e definizioni Articolo 1: Oggetto Articolo 2: Definizioni Articolo 3: Appalti misti SEZIONE 2: Soglie Articolo 4: Importi delle soglie Articolo 5: Metodi di calcolo del valore
stimato degli appalti Articolo 6: Revisione delle soglie SEZIONE 3: Esclusioni Articolo 7: Appalti aggiudicati nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali Articolo 8: Esclusioni specifiche nel settore
delle telecomunicazioni Articolo 9: Appalti aggiudicati e concorsi di
progettazione organizzati in base a norme internazionali Articolo 10: Esclusioni specifiche per gli
appalti di servizi Articolo 11: Relazioni tra amministrazioni
pubbliche SEZIONE 4: SITUAZIONI SPECIFICHE Articolo 12: Appalti sovvenzionati in misura
superiore al 50% dalle amministrazioni aggiudicatrici Articolo 13: Servizi di ricerca e sviluppo Articolo 14: Difesa e sicurezza CAPO II: Regole generali Articolo 15: Principi per l'aggiudicazione
degli appalti Articolo 16: Operatori economici Articolo 17: Appalti riservati Articolo 18: Riservatezza Articolo 19: Norme applicabili alle
comunicazioni Articolo 20: Nomenclature Articolo 21: Conflitti di interesse Articolo 22: Comportamento illecito TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI PUBBLICI CAPO I: Procedure Articolo 23: Condizioni relative all'accordo sugli appalti pubblici e
altri accordi internazionali Articolo 24: Scelta
delle procedure Articolo 25: Procedura
aperta Articolo 26: Procedura
ristretta Articolo 27: Procedura
competitiva con negoziato Articolo 28: Dialogo
competitivo Articolo 29: Partenariati
per l'innovazione Articolo 30: Uso
della procedura negoziata senza pubblicazione preventiva CAPO II: Tecniche
e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati Articolo 31: Accordi
quadro Articolo 32: Sistemi
dinamici di acquisizione Articolo 33: Aste
elettroniche Articolo 34: Cataloghi
elettronici Articolo 35: Attività
di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza Articolo 36: Attività
di committenza ausiliarie Articolo 37: Appalti
comuni occasionali Articolo 38: Appalti
comuni tra amministrazioni aggiudicatrici di Stati membri diversi CAPO III: Svolgimento della procedura SEZIONE 1: PREPARAZIONE Articolo 39: Consultazioni
preliminari di mercato Articolo 40: Specifiche
tecniche Articolo 41: Etichette Articolo 42: Relazioni
di prova, certificazione e altri mezzi di prova Articolo 43: Varianti Articolo 44: Suddivisione
degli appalti in lotti Articolo 45: Fissazione
dei termini Sezione 2: PUBBLICITÀ
e trasparenza Articolo 46: Avvisi di preinformazione Articolo 47: Bandi di gara Articolo 48: Avvisi relativi agli appalti
aggiudicati Articolo 49: Redazione e modalità di
pubblicazione dei bandi e degli avvisi Articolo 50: Pubblicazione a livello nazionale Articolo 51: Disponibilità elettronica dei
documenti di gara Articolo 52: Inviti a presentare offerte, a
partecipare al dialogo e inviti a confermare interesse Articolo 53: Informazione dei candidati e
degli offerenti SEZIONE 3: SELEZIONE
DEI PARTECIPANTI E AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI Articolo 54: Principi
generali Sottosezione
1: Criteri di selezione qualitativa Articolo 55: Motivi di esclusione Articolo 56: Criteri di selezione Articolo 57: Autodichiarazioni e altri mezzi
di prova Articolo 58: Registro online dei certificati
(e-Certis) Articolo 59: Passaporto europeo per gli
appalti pubblici Articolo 60: Certificati Articolo 61: Norme di garanzia della qualità e
norme di gestione ambientale Articolo 62: Affidamento sulle capacità di
altri soggetti Articolo 63: Elenchi ufficiali di operatori
economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto
pubblico o privato Sottosezione
2: Riduzione del numero dei candidati, di offerte e soluzioni Articolo 64: Riduzione
del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare Articolo 65: Riduzione del numero di offerte e
soluzioni Sottosezione 3: Aggiudicazione dell'appalto Articolo 66: Criteri di aggiudicazione dell'appalto Articolo 67: Ciclo di vita e costi del ciclo
di vita Articolo 68: Ostacoli all'aggiudicazione Articolo 69: Offerte anormalmente basse CAPO IV: Esecuzione del contratto Articolo 70: Condizioni di esecuzione dell'appalto Articolo 71: Subappalto Articolo 72: Modifica di contratti durante il
periodo della loro validità Articolo 73: Risoluzione dei contratti TITOLO III: PARTICOLARI REGIMI DI
APPALTO CAPO I: Servizi sociali e altri servizi
specifici Articolo 74: Aggiudicazione dei contratti di
servizi sociali e di altri servizi specifici Articolo 75: Pubblicazione dei bandi e degli
avvisi Articolo 76: Principi per l'aggiudicazione
degli appalti Capo II Regole sui concorsi di
progettazione Articolo 77: Disposizioni generali Articolo 78: Ambito di applicazione Articolo 79: Bandi e avvisi Articolo 80: Organizzazione dei concorsi di
progettazione e selezione dei partecipanti Articolo 81: Composizione della commissione
giudicatrice Articolo 82: Decisioni della commissione
giudicatrice TITOLO
IV: GOVERNANCE Articolo 83: Applicazione Articolo 84: Vigilanza pubblica Articolo 85: Relazioni uniche sulle procedure
di aggiudicazione degli appalti Articolo 86: Presentazione di relazioni
nazionali ed elenco delle amministrazioni aggiudicatrici Articolo 87: Assistenza alle amministrazioni
aggiudicatrici e alle imprese Articolo 88: Cooperazione amministrativa TITOLO V: POTERI DELEGATI, COMPETENZE DI
ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI Articolo 89: Esercizio della delega di poteri Articolo 90: Procedure d'urgenza Articolo 91: Procedura di comitato Articolo 92: Recepimento Articolo 93: Abrogazioni Articolo 94: Riesame Articolo 95: Entrata in vigore Articolo 96: Destinatari ALLEGATI ALLEGATO I AUTORITÀ
GOVERNATIVE CENTRALI ALLEGATO II ELENCO DELLE
ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 8, LETTERA a) ALLEGATO III ELENCO DEI
PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, LETTERA b) PER QUANTO RIGUARDA GLI APPALTI
AGGIUDICATI DALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI NEL SETTORE DELLA DIFESA ALLEGATO IV REQUISITI RELATIVI
AI DISPOSITIVI DI RICEZIONE ELETTRONICA DELLE OFFERTE, DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE O DEI PIANI E PROGETTI NEI CONCORSI ALLEGATO V ELENCO DEGLI
ACCORDI INTERNAZIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 23 ALLEGATO VI INFORMAZIONI CHE DEVONO
FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI ALLEGATO VII INFORMAZIONI CHE
DEVONO COMPARIRE NEL CAPITOLATO D'ONERI DELLE ASTE ELETTRONICHE (ARTICOLO 33,
PARAGRAFO 4) ALLEGATO VIII DEFINIZIONE DI
TALUNE SPECIFICHE TECNICHE ALLEGATO IX CARATTERISTICHE RELATIVE
ALLA PUBBLICAZIONE ALLEGATO X CONTENUTO DEGLI INVITI A
PRESENTARE OFFERTE, A PARTECIPARE AL DIALOGO O A CONFERMARE INTERESSE, PREVISTI
DALL'ARTICOLO 52 ALLEGATO XI ELENCO DELLE CONVENZIONI
INTERNAZIONALI IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE E DI DIRITTO AMBIENTALE DI CUI
AGLI ARTICOLI 54, PARAGRAFO 2, 55, PARAGRAFO 3, LETTERA A) E 69, PARAGRAFO 4 ALLEGATO XII REGISTRI ALLEGATO XIII CONTENUTO DEL PASSAPORTO
EUROPEO PER GLI APPALTI PUBBLICI Allegato XIV Mezzi di
prova dei criteri di selezione ALLEGATO XV ELENCO DELLA LEGISLAZIONE
DELL'UE DI CUI ALL'ARTICOLO 67, PARAGRAFO 3 ALLEGATO XVI SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO
74 ALLEGATO XVII TAVOLA DI CONCORDANZA TITOLO I
CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI CAPO I
Campo di applicazione e definizioni Sezione 1
Oggetto e definizioni Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione 1.
La presente direttiva stabilisce norme sulle
procedure per gli appalti indetti dalle amministrazioni aggiudicatrici, per
quanto riguarda appalti pubblici e concorsi pubblici di progettazione, il cui
valore viene valutato come non inferiore alle soglie stabilite all'articolo 4. 2.
L'appalto nel significato della presente direttiva
consiste nell'acquisto o in altre forme di acquisizione di lavori, forniture o
servizi da parte di una o più amministrazioni aggiudicatrici dagli operatori
economici scelti dalle stesse amministrazioni aggiudicatrici indipendentemente
dal fatto che i lavori, le forniture o i servizi siano considerati per una
finalità pubblica o meno. Un insieme completo di lavori, forniture e/o
servizi, anche se acquistati attraverso diversi contratti, costituisce un
appalto unico ai sensi della presente direttiva, qualora tali contratti siano
parte di un progetto unico. Articolo 2
Definizioni Ai fini della presente direttiva si applicano
le seguenti definizioni: (1)
per "amministrazioni aggiudicatrici" si
intendono lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto
pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici
territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico; (2)
per "autorità governative centrali" si
intendono le amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato I e i
soggetti giuridici che sono loro succeduti qualora siano stati apportati
rettifiche o emendamenti a livello nazionale; (3)
per "amministrazioni aggiudicatrici locali"
si intendono tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorità
governative centrali; (4)
le "autorità regionali" includono tutte
le autorità delle unità amministrative che rientrano nei NUTS 1 e 2, di cui al
regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio[25]. (5)
le "autorità locali" comprendono tutte le
autorità delle unità amministrative che rientrano nella NUTS 3 e unità
amministrative più piccole, come definite dal regolamento (CE) n. 1059/2003; (6)
per "organismi di diritto pubblico" si
intendono gli organismi che hanno tutte le seguenti caratteristiche: (a)
quelli istituiti per soddisfare specificatamente
esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
a tal fine un organismo che opera in condizioni normali di mercato, che mira a
realizzare un profitto e che sostiene le perdite che risultano dall'esercizio
delle sue attività, non ha l'obiettivo di rispondere ad esigenze di interesse
generale aventi carattere non industriale o commerciale; (b)
quelli dotati di personalità giuridica; (c)
la cui attività sia finanziata in modo
maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri
organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è posta sotto la vigilanza di
tali organismi; o il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza
è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, da
enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. (7)
Per "appalti pubblici" si intendono
contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori
economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici aventi per oggetto l'esecuzione
di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ai sensi della
presente direttiva; (8)
per "appalti pubblici di lavori" si
intendono appalti pubblici aventi per oggetto una delle seguenti azioni: (a)
l'esecuzione, o la progettazione e l'esecuzione, di
lavori relativi ad una delle attività di cui all'allegato II; (b)
l'esecuzione, oppure la progettazione e l'esecuzione
di un'opera, oppure (c)
la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera
corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice
che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera. (9)
per "opera" si intende il risultato di un
insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione
economica o tecnica; (10)
per "appalti pubblici di forniture" si
intendono appalti pubblici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione
finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto,
di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori
di posa in opera e di installazione; (11)
per "appalti pubblici di servizi" si
intendono appalti pubblici aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi
da quelli di cui al punto (8). (12)
per "operatore economico", s'intende una
persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali
persone e/o enti che offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o opere, la
fornitura di prodotti o di servizi; (13)
per "offerente" si intende un operatore
economico che ha presentato un'offerta; (14)
per "candidato" si intende un operatore
economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una
procedura ristretta, o a una procedura competitiva con negoziato, o a una
procedura negoziata senza pubblicazione preventiva o a un dialogo competitivo
oppure a un partenariato per l'innovazione; (15)
per "documenti di gara" si intendono
tutti i documenti prodotti o ai quali l'amministrazione aggiudicatrice fa
riferimento per descrivere o determinare elementi dell'appalto o della
procedura, compresi il bando di gara, l'avviso di preinformazione nel caso in
cui sia utilizzato come mezzo di indizione di gara, le specifiche tecniche, il
documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte, i formati per la
presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni
sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti
complementari. (16)
Per "attività di centralizzazione delle
committenze" si intendono attività svolte su base permanente, in una delle
seguenti forme: (a)
l'acquisto di forniture e/o servizi destinati ad
amministrazioni aggiudicatrici; (b)
l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di
accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni
aggiudicatrici; (17)
per "attività di committenza ausiliarie"
si intendono attività che consistono nella prestazione di sostegno alle
attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti: (a)
infrastrutture tecniche che consentano alle
amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare appalti pubblici o di concludere
accordi quadro per lavori, forniture o servizi; (b)
consulenza sullo svolgimento o sulla concezione
delle procedure di appalto; (c)
preparazione e gestione delle procedure di appalto
in nome e per conto dell'amministrazione aggiudicatrice interessata. (18)
per "centrale di committenza" si intende
un'amministrazione aggiudicatrice che fornisce attività di centralizzazione
delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie. (19)
per "prestatore di servizi in materia di
appalti" si intende un organismo pubblico o privato che offre attività di
committenza ausiliarie sul mercato; (20)
con i termini "scritto" o "per
iscritto" si intende un insieme di parole o cifre che può essere letto,
riprodotto e poi comunicato, comprese informazioni trasmesse e archiviate con
mezzi elettronici; (21)
per "mezzo elettronico" si intende uno
strumento elettronico per l'elaborazione (compresa la compressione numerica) e
l'archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la
ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi
elettromagnetici; (22)
per "ciclo di vita" si intendono tutte le
fasi consecutive e/o interconnesse, compresi la produzione, il trasporto, l'utilizzazione
e la manutenzione, della vita di un prodotto o di un lavoro o della prestazione
di un servizio, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione delle
risorse fino allo smaltimento di un prodotto, allo smantellamento del cantiere
a fine lavoro nonché alla conclusione di una prestazione; (23)
per "concorsi di progettazione" si
intendono le procedure intese a fornire all'amministrazione aggiudicatrice,
soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica,
dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un
progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con
o senza assegnazione di premi. Articolo 3
Appalti misti 1.
Gli appalti aventi per oggetto due o più tipi di
appalto (lavori, servizi o forniture) sono aggiudicati secondo le disposizioni
applicabili al tipo di appalti che caratterizza l'oggetto principale del
contratto in questione. Nel caso di appalti misti che consistono in
servizi ai sensi del titolo III, capo I e in altri servizi oppure in servizi e
forniture, l'oggetto principale è determinato raffrontando i valori dei
rispettivi servizi o forniture. 2.
Nel caso di contratti che hanno per oggetto gli
appalti disciplinati dalla presente direttiva, nonché procedure di aggiudicazione
degli appalti o di altri elementi non disciplinati da essa o dalle direttive
[che sostituiscono la direttiva 2004/17/CE], o 2009/81/CE[26], la
parte del contratto che costituisce appalto disciplinato dalla presente
direttiva è aggiudicata in conformità con le disposizioni di detta direttiva. Nel caso degli appalti misti che contengono
elementi di appalti pubblici e di concessioni, la parte del contratto che
costituisce un appalto pubblico disciplinato dalla presente direttiva viene
aggiudicata in conformità con le disposizioni della presente direttiva. Se le diverse parti del contratto in questione
sono oggettivamente non separabili, l'applicazione della presente direttiva è
determinata in base all'oggetto principale del contratto in questione. Sezione 2
Soglie Articolo 4
Importi delle soglie La presente direttiva si applica agli appalti
con un importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), pari o
superiore alle soglie seguenti: (a)
5 000 000 EUR per gli appalti di
lavori; (b)
130 000 EUR per gli appalti di forniture
e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi
di progettazione organizzati da tali autorità; se gli appalti pubblici di
forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel
settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i
prodotti menzionati nell'allegato III; (c)
200 000 EUR per gli appalti di forniture
e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici locali e concorsi di
progettazione organizzati da tali autorità. (d)
500 000 EUR per i contratti di servizi
sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato XVI. Articolo 5
Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti 1.
Il calcolo del valore stimato di un appalto è
basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione
aggiudicatrice, compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e rinnovi
eventuali del contratto. Quando l'amministrazione aggiudicatrice prevede
premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo
del valore stimato dell'appalto. 2.
La scelta del metodo per il calcolo del valore
stimato di un appalto non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dal
campo di applicazione della presente direttiva. Pertanto, un appalto unico non
può essere frazionato allo scopo di evitare che rientri nel campo di
applicazione della presente direttiva, a meno che ragioni oggettive lo
giustifichino. 3.
Questa stima è valida al momento dell'invio dell'avviso
con cui si indice una gara o, nei casi in cui l'avviso non è previsto, al
momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice avvia la procedura d'appalto,
in particolare definendo le caratteristiche essenziali dell'appalto da
aggiudicare. 4.
Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di
acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore stimato al
netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata
dell'accordo o del sistema dinamico di acquisizione. 5.
Nel caso di partenariati per l'innovazione, il
valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell'IVA,
delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del
previsto partenariato, nonché dei prodotti, servizi o lavori da mettere a punto
e fornire alla fine del partenariato. 6.
Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del
valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore
complessivo stimato delle forniture e servizi che sono messi a disposizione
dell'imprenditore dalle amministrazioni aggiudicatrici a condizione che siano
necessarie all'esecuzione dei lavori. 7.
Quando un'opera prevista o un progetto di acquisto
di servizi può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti
distinti, è computato il valore stimato complessivo della totalità di tali
lotti. Quando il valore cumulato dei lotti è pari o
superiore alla soglia di cui all'articolo 4, la presente direttiva si applica
all'aggiudicazione di ciascun lotto. 8.
Quando un progetto volto ad ottenere forniture
omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti
separati, nell'applicazione dell'articolo 4, paragrafi b) e c) si tiene conto
del valore stimato della totalità di tali lotti. Quando il valore cumulato dei lotti è pari o
superiore alla soglia di cui all'articolo 4, la presente direttiva si applica
all'aggiudicazione di ciascun lotto. 9.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono
aggiudicare appalti per singoli lotti senza applicare le procedure previste
dalla presente direttiva, a condizione che il valore stimato al netto dell'IVA
del lotto in questione sia inferiore a 80 000 EUR per le forniture o i
servizi oppure a 1 000 000 EUR per i lavori. Tuttavia, il valore
cumulato dei lotti aggiudicati senza applicare la presente direttiva non supera
il 20% del valore cumulato di tutti i lotti in cui è stata frazionata l'opera
prevista, il progetto di acquisizione di forniture omogenee o il progetto di
acquisto di servizi. 10.
Se gli appalti di forniture o di servizi presentano
carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un
determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto: (a)
il valore reale complessivo dei contratti analoghi
successivamente conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio
precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti
in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi
successivi al contratto iniziale, oppure (b)
il valore stimato complessivo dei contratti
successivi aggiudicati nel corso dei 12 mesi successivi alla prima consegna o
nel corso dell'esercizio se questo è superiore a 12 mesi. 11.
Per gli appalti pubblici di forniture aventi per
oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di
prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato
dell'appalto è il seguente: (a)
se trattasi di appalto pubblico di durata
determinata pari o inferiore a 12 mesi, il valore complessivo stimato per la
durata dell'appalto o, se la durata supera i 12 mesi, il valore complessivo,
ivi compreso l'importo stimato del valore residuo; (b)
per gli appalti a durata indeterminata o se questa
non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per 48. 12.
Per gli appalti di servizi, il valore da assumere
come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è, a seconda dei casi, il
seguente: (a)
servizi assicurativi: il premio da pagare e altre
forme di remunerazione; (b)
servizi bancari e altri servizi finanziari: gli
onorari, le commissioni, gli interessi e altre forme di remunerazione; (c)
appalti riguardanti la progettazione: gli onorari,
le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione. 13.
Per gli appalti pubblici di servizi che non fissano
un prezzo complessivo, il valore da assumere come base di calcolo del valore
stimato dell'appalto è, a seconda dei casi, il seguente: (a)
nel caso di appalti di durata determinata pari o
inferiore a 48 mesi: il valore complessivo per l'intera loro durata; (b)
nel caso di appalti di durata indeterminata o
superiore a 48 mesi: il valore mensile moltiplicato per 48. Articolo 6
Revisione delle soglie 1.
Dal 30 giugno 2014 la Commissione verifica ogni due
anni che le soglie di cui all'articolo 4, lettere a), b) e c) corrispondano
alle soglie stabilite nell'accordo sugli appalti pubblici e procede, se necessario,
alla loro revisione. In conformità con il metodo di calcolo di cui all'accordo
sugli appalti pubblici, la Commissione calcola il valore di tali soglie sulla
base del valore giornaliero medio dell'euro rispetto ai diritti speciali di
prelievo durante i 24 mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto
precedente la revisione che ha effetto dal 1° gennaio. Il valore delle
soglie in tal modo rivedute è arrotondato, se necessario, al migliaio di euro
inferiore al dato risultante da tale calcolo, per assicurare il rispetto delle
soglie in vigore previste dall'Accordo che sono espresse in diritti speciali di
prelievo. 2.
Al momento di effettuare la revisione ai sensi del
paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione inoltre rivede: (a)
la soglia di cui all'articolo 12, lettera a), primo
comma, allineandola alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di
lavori; (b)
la soglia di cui alla lettera b) dell'articolo 12,
paragrafo 1, allineandola alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici
di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici locali. 3.
Dal 1° gennaio 2014 ogni due anni la Commissione
determina, nelle valute nazionali degli Stati membri non partecipanti all'Unione
monetaria, i valori delle soglie di cui all'articolo 4, lettere a), b) e c),
rivedute a norma del paragrafo 1 del presente articolo. Contestualmente, la
Commissione determina, nelle valute nazionali degli Stati membri non
partecipanti all'Unione monetaria, i valori della soglia di cui all'articolo 4,
lettera d). In conformità con il metodo di calcolo di cui all'accordo
sugli appalti pubblici, la determinazione di tali valori è basata sulla media
del valore giornaliero di tali valute espresso in euro durante i 24 mesi che
terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che entra
in vigore il 1º gennaio. 4.
Le soglie rivedute di cui al paragrafo 1 e il loro
controvalore nelle valute nazionali di cui al paragrafo 3 sono pubblicati dalla
Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea all'inizio del
mese di novembre successivo alla loro revisione. 5.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente all'articolo 89 per adattare la metodologia di cui
al paragrafo 1, secondo comma, alle modifiche della metodologia di cui all'accordo
sugli appalti pubblici per la revisione delle soglie di cui all'articolo 4,
lettere a), b) e c) e per la determinazione delle soglie nelle valute nazionali
degli Stati membri non partecipanti all'Unione monetaria, come menzionato al
paragrafo 3 del presente articolo. Le è inoltre conferito il potere di adottare atti
delegati conformemente all'articolo 89 per la revisione delle soglie di cui all'articolo
4, lettere a), b) e c) ai sensi del medesimo articolo, paragrafo 1. Le è
inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo
89 per la revisione delle soglie di cui all'articolo 12, lettere a) e b)
ai sensi del medesimo articolo, paragrafo 2. 6.
Qualora si renda necessaria la revisione delle
soglie di cui all'articolo 4, lettere a), b) e c) e le soglie di cui alle
lettere a) e b) dell'articolo 12, primo paragrafo, e i limiti di tempo non
consentano l'uso della procedura di cui all'articolo 89, e quindi motivi
imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 90 si
applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo, paragrafo
5, secondo comma. Sezione 3
Esclusioni Articolo 7
Appalti aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali La presente
direttiva non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione
di cui alla [direttiva che sostituisce la direttiva 2004/17/CE] che sono
aggiudicati o organizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano
una o più delle attività di cui agli articoli [da 5 a 11] di detta direttiva e
sono aggiudicati per il prosieguo di tali attività, né agli appalti pubblici
esclusi dal campo di applicazione di detta direttiva in forza degli [articoli
15, 20 e 27]. Articolo 8
Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche La presente
direttiva non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione
principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la
messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la
prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche. Ai fini del presente articolo: (a)
per "rete pubblica di comunicazioni" si
intende una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o
prevalentemente per fornire servizi pubblici di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i
punti terminali di reti; (b)
per "rete di comunicazioni elettronica"
si intendono i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di
commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete
non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo
di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari,
le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione
di pacchetto, compresa internet), le reti utilizzate per la diffusione
circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della
corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i
segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di
informazione trasportato; (c)
per "punto terminale di rete" si intende
il punto fisico a partire dal quale l'abbonato ha accesso ad una rete pubblica
di comunicazione in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento,
il punto terminale di rete è definito mediante un indirizzo di rete specifico
che può essere correlato ad un numero di utente o ad un nome di utente; (d)
per "servizi di comunicazione elettronica"
si intendono i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti
esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di
comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi
di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare
radiotelevisiva, ad esclusione però dei servizi che forniscono contenuti
trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che
esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i
servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 1 della direttiva
98/34/CE non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di
segnali su reti di comunicazione elettronica. Articolo 9
Appalti aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme
internazionali La presente
direttiva non si applica agli appalti o ai concorsi di progettazione che l'amministrazione
aggiudicatrice è tenuta ad aggiudicare o a organizzare nel rispetto di
procedure d'appalto diverse da quelle della presente direttiva e stabilite
secondo una delle seguenti modalità: (a)
in base ad un accordo internazionale concluso in
conformità del trattato tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi e
riguardante lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione comune o
alla gestione comune di un progetto da parte degli Stati firmatari; (b)
in base ad un accordo internazionale concluso in
relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato
membro o di un paese terzo; (c)
in base a una particolare procedura di un'organizzazione
internazionale; (d)
in base a norme sugli appalti pubblici fornite da
un'organizzazione internazionale o da un'istituzione internazionale di
finanziamento quando gli appalti o i concorsi di progettazione sono interamente
finanziati da tale organizzazione o istituzione; nel caso di appalti o concorsi
di progettazione cofinanziati in larga misura da un'organizzazione
internazionale o da un'istituzione internazionale di finanziamento, le parti si
accordano sulle procedure di gare d'appalto applicabili, in conformità al
trattato. Ogni accordo di cui al primo comma, lettera a)
viene comunicato alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo
per gli appalti pubblici di cui all'articolo 91. Articolo 10
Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi La presente direttiva non si applica agli
appalti pubblici di servizi: (a)
aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali
che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o
altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, i contratti
di servizi finanziari conclusi anteriormente, contestualmente o successivamente
al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma,
nel campo di applicazione della presente direttiva; (b)
aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la
produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi audiovisivi che
sono aggiudicati da emittenti radiotelevisive o appalti concernenti il tempo di
trasmissione aggiudicati ai fornitori di servizi audiovisivi; (c)
concernenti i servizi d'arbitrato e di
conciliazione; (d)
concernenti servizi finanziari relativi all'emissione,
all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti
finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio[27]e
operazioni concluse con il fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF); (e)
concernenti i contratti di lavoro; (f)
concernenti i servizi di trasporto pubblico di
passeggeri per ferrovia o metropolitana. I servizi audiovisivi di cui al primo comma,
lettera b) includono la ritrasmissione e la diffusione tramite qualsivoglia
rete elettronica. Articolo 11
Relazioni tra amministrazioni pubbliche 1.
Un appalto aggiudicato da un'amministrazione
aggiudicatrice a un'altra persona giuridica non rientra nel campo di
applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le
seguenti condizioni: (a)
l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla
persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa
esercitato sui propri servizi; (b)
almeno il 90% delle attività di tale persona
giuridica sono effettuate per l'amministrazione aggiudicatrice controllante o
per altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di
cui trattasi; (c)
nella persona giuridica controllata non vi è alcuna
partecipazione privata. Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice
eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui
propri servizi ai sensi del primo comma della lettera a) qualora essa eserciti
un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni
significative della persona giuridica controllata. 2.
Il paragrafo 1 si applica anche quando un ente
controllato che è un'amministrazione aggiudicatrice assegna un contratto al
proprio ente controllante o ad un'altra persona giuridica controllata dalla
stessa amministrazione aggiudicatrice, a condizione che nella persona giuridica
alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia partecipazione
privata. 3.
Un'amministrazione aggiudicatrice che non esercita
su una persona giuridica un controllo ai sensi del paragrafo 1, tuttavia può
aggiudicare un appalto pubblico senza applicare la presente direttiva a una
persona giuridica da essa controllata congiuntamente con altre amministrazioni
aggiudicatrici, alle seguenti condizioni: (a)
le amministrazioni aggiudicatrici esercitano
congiuntamente sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a
quello da esse esercitato sui propri servizi; (b)
almeno il 90% delle attività della persona
giuridica in oggetto viene svolto per le amministrazioni aggiudicatrici
controllanti o per altre persone giuridiche controllate dalle stesse
amministrazioni aggiudicatrici; (c)
nella persona giuridica controllata non vi è alcuna
partecipazione privata. Ai fini della lettera a), si ritiene che le
amministrazioni aggiudicatrici esercitino su una persona giuridica un controllo
congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (a)
gli organi decisionali delle persona giuridica
controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni
aggiudicatrici partecipanti; (b)
tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado
di esercitare congiuntamente un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e
sulle decisioni significative di detta persona giuridica; (c)
la persona giuridica controllata non persegue
interessi distinti da quelli delle amministrazioni ad essa associate; (d)
la persona giuridica controllata non tragga dagli
appalti pubblici con le amministrazioni aggiudicatrici alcun vantaggio diverso
dal rimborso dei costi reali. 4.
Un accordo concluso tra due o più amministrazioni
aggiudicatrici non si considera un appalto pubblico ai sensi dell'articolo 2,
paragrafo 6, della presente direttiva, quando sono soddisfatte tutte le
seguenti condizioni: (a)
l'accordo stabilisce un'autentica cooperazione tra
le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, che mira a far sì che esse
svolgano congiuntamente i loro compiti di servizio pubblico e che implica
diritti e obblighi reciproci delle parti; (b)
l'accordo è retto esclusivamente da considerazioni
inerenti all'interesse pubblico; (c)
le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti non
svolgono sul mercato aperto più del 10% - in termini di fatturato - delle
attività pertinenti all'accordo; (d)
l'accordo non comporta trasferimenti finanziari tra
le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti diversi da quelli corrispondenti
al rimborso dei costi effettivi dei lavori, dei servizi o delle forniture; (e)
nelle amministrazioni aggiudicatrici non vi è
alcuna partecipazione privata. 5.
L'assenza di partecipazione privata di cui ai
paragrafi da 1 a 4 è verificata al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o
della conclusione dell'accordo. Le esclusioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 del
presente articolo non sono più applicabili dal momento in cui interviene una
qualsiasi partecipazione privata, con la conseguenza che i contratti in corso
devono essere aperti alla concorrenza mediante regolari procedure di
aggiudicazione degli appalti. Sezione 4
Situazioni specifiche Articolo 12
Appalti sovvenzionati dalle amministrazioni aggiudicatrici La presente direttiva si applica all'aggiudicazione
dei seguenti contratti: (a)
appalti di lavori sovvenzionati direttamente in
misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore
stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a 5 000 000 EUR,
nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attività: i) attività che riguardano i lavori di
genio civile definiti nell'allegato II; ii) lavori di edilizia relativi a
ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici
scolastici e universitari e edifici destinati a scopi amministrativi; (b)
di appalti di servizi sovvenzionati direttamente in
misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore
stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a 200 000 EUR
allorché tali appalti sono connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera
a). Le amministrazioni aggiudicatrici che
concedono le sovvenzioni di cui al primo comma, lettere a) e b) garantiscono il
rispetto della presente direttiva qualora non aggiudichino esse stesse gli
appalti sovvenzionati o quando esse aggiudichino tali appalti in nome e per
conto di altri enti. Articolo 13
Servizi di ricerca e sviluppo 1.
La presente direttiva si applica ai contratti per
servizi di ricerca e sviluppo con numero di riferimento CPV da 73000000-2 a
73436000-7, tranne 73200000-4, 73210000-7 o 73220000-0, a condizione che siano
soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a)
i risultati appartengano esclusivamente all'amministrazione
aggiudicatrice perché li usi nell'esercizio della sua attività, e (b)
la prestazione del servizio sia interamente
retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice. La presente direttiva non si applica agli appalti
pubblici per servizi di ricerca e sviluppo con numeri di riferimento CPV da
73000000-2 a 73436000-7, tranne 73200000-4, 73210000-7 o 73220000-0, quando una
delle condizioni di cui al primo comma delle lettere a) e b) non è soddisfatta. 2.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente all'articolo 89 riguardo ai numeri di riferimento
di cui al paragrafo 1 per riflettere i cambiamenti nella nomenclatura CPV
purché tali emendamenti non comportino una modifica del campo di applicazione
della presente direttiva. Articolo 14
Difesa e sicurezza 1.
Fatto salvo l'articolo 346 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, la presente direttiva si applica agli
appalti pubblici aggiudicati e ai concorsi di progettazione indetti nei settori
della difesa e della sicurezza, fatta eccezione per i seguenti contratti di
appalto: (a)
appalti che rientrano nel campo d'applicazione
della direttiva 2009/81/CE; (b)
appalti ai quali la direttiva 2009/81/CE non si
applica in virtù degli articoli 8, 12 e 13 di quest'ultima. 2.
La presente direttiva non si applica agli appalti e
ai concorsi di progettazione diversi da quelli di cui al paragrafo 1 nella
misura in cui una procedura di appalto come quella prevista nella presente
direttiva non può garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza
di uno Stato membro. CAPO II
Regole generali Articolo 15
Principi per l'aggiudicazione degli appalti Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli
operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e
agiscono in maniera trasparente e proporzionata. La concezione della procedura di appalto non è
finalizzata ad escludere quest'ultimo dal campo di applicazione della presente
direttiva né a limitare artificialmente la concorrenza. Articolo 16
Operatori economici 1.
Gli operatori economici che, in base alla normativa
dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la
prestazione di cui trattasi, non possono essere respinti soltanto per il fatto
che, secondo la normativa dello Stato membro nel quale è aggiudicato l'appalto,
essi avrebbero dovuto essere persone fisiche o persone giuridiche. Tuttavia, per gli appalti pubblici di servizi e di
lavori nonché per gli appalti pubblici di forniture che comportano anche
servizi e/o lavori di posa in opera e di installazione, alle persone giuridiche
può essere imposto d'indicare nell'offerta o nella domanda di partecipazione il
nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire la
prestazione per l'appalto di cui trattasi. 2.
I raggruppamenti di operatori economici sono
autorizzati a presentare offerte o a candidarsi. Per la partecipazione di tali
raggruppamenti alle procedure di aggiudicazione degli appalti, le
amministrazioni aggiudicatrici non stabiliscono condizioni specifiche che non
vengono imposte ai singoli candidati. Ai fini della presentazione di un'offerta
o di una domanda di partecipazione le amministrazioni aggiudicatrici non
richiedono che i raggruppamenti di operatori economici abbiano una forma giuridica
specifica. Le amministrazioni aggiudicatrici possono
stabilire condizioni specifiche per l'esecuzione del contratto da parte di un
raggruppamento purché tali condizioni siano giustificate da motivazioni
obiettive e proporzionate. Tali condizioni possono imporre ad un raggruppamento
di assumere una forma giuridica specifica una volta che gli sia stato
aggiudicato l'appalto, nella misura in cui tale trasformazione sia necessaria
per la buona esecuzione dell'appalto. Articolo 17
Appalti riservati Gli Stati membri possono riservare il diritto
di partecipazione alle procedure di appalto a laboratori protetti e ad
operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e
professionale dei lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati o riservarne
l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando oltre il 30%
dei lavoratori dei suddetti laboratori, operatori economici o programmi sia
composto da persone con disabilità o da lavoratori svantaggiati. L'avviso d'indizione di gara fa riferimento al
presente articolo. Articolo 18
Riservatezza 1.
Salvo che non sia altrimenti previsto nella
presente direttiva o nella legislazione nazionale per quanto riguarda l'accesso
alle informazioni, e fatti salvi gli obblighi in materia di pubblicità sugli
appalti aggiudicati e gli obblighi di informazione dei candidati e degli
offerenti, previsti agli articoli 48 e 53 della presente direttiva, l'amministrazione
aggiudicatrice non rivela informazioni comunicategli dagli operatori economici
e da essi considerate riservate, compresi anche, ma non esclusivamente, segreti
tecnici o commerciali, nonché gli aspetti riservati delle offerte. 2.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre
agli operatori economici condizioni intese a proteggere la riservatezza di
informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili in tutta
la procedura di appalto. Articolo 19
Norme applicabili alle comunicazioni 1.
Tranne quando l'utilizzazione di mezzi elettronici
è obbligatoria a norma degli articoli 32, 33, 34, 35, paragrafo 4, 49,
paragrafo 2, o dell'articolo 51 della presente direttiva le amministrazioni
aggiudicatrici possono scegliere tra i seguenti mezzi di comunicazione per
qualsiasi scambio di comunicazioni e informazioni: (a)
via elettronica, conformemente ai paragrafi 3, 4 e
5; (b)
posta o fax; (c)
telefono, nei casi e alle condizioni di cui al
paragrafo 6, oppure (d)
una combinazione di questi metodi. Gli Stati membri possono rendere obbligatorio l'uso
di mezzi elettronici di comunicazione in situazioni diverse da quelle di cui
agli articoli 32, 33, 34, 35, paragrafo 2, 49, paragrafo 2, o dell'articolo 51
della presente direttiva. 2.
Il mezzo di comunicazione scelto deve essere
comunemente disponibile, in modo da non limitare l'accesso degli operatori
economici alla procedura di aggiudicazione. In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione
di informazioni le amministrazioni aggiudicatrici devono garantire che l'integrità
dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione sono
mantenuti. Essi esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di
partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro
presentazione. 3.
Gli strumenti da utilizzare per comunicare per via
elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non
discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti
della tecnologia dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso e
non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.
I dettagli e le caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricezione
elettronica sono ritenuti conformi al primo comma del presente paragrafo
indicate nell'Allegato IV. Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente all'articolo 89 per modificare le modalità e le
caratteristiche tecniche indicate nell'allegato IV per motivi legati al
progresso tecnico o di ordine amministrativo. Per garantire l'interoperabilità dei formati
tecnici nonché degli standard di elaborazione dei dati e di messaggistica, in
particolare in un contesto transfrontaliero, alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 89 per stabilire l'uso
obbligatorio di determinati standard tecnici, almeno per quanto riguarda l'uso
di presentazione per via elettronica, i cataloghi elettronici e le modalità di
autenticazione elettronica. 4.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono, se
necessario, prevedere l'uso di strumenti che in genere non sono disponibili,
purché offrano modalità alternative di accesso. Si ritiene che le amministrazioni aggiudicatrici
presentino adeguate modalità alternative di accesso nelle seguenti situazioni: (a)
offrono un accesso libero, diretto e completo per
via elettronica a tali strumenti a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso,
conformemente all'allegato IX, o di invio dell'invito a confermare
interesse; il testo dell'avviso o dell'invito a confermare interesse deve
indicare l'indirizzo internet presso il quale tali strumenti sono accessibili; (b)
garantiscono che gli offerenti stabiliti in Stati
membri diversi da quello dell'amministrazione aggiudicatrice abbiano accesso
alla procedura di aggiudicazione tramite un "token" (cioè una
credenziale temporanea elettronica per un'autenticazione provvisoria) fornito
online senza costi aggiuntivi, o (c)
offrono un canale alternativo per la presentazione
elettronica delle offerte. 5.
Le seguenti norme sono applicabili ai dispositivi
di trasmissione e di ricezione elettronica delle offerte e ai dispositivi di ricezione
elettronica delle domande di partecipazione: (a)
le informazioni sulle specifiche per la
presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica,
compresa la cifratura e la datazione, sono messe a disposizione degli
interessati; (b)
i dispositivi, i metodi di autenticazione e le
firme elettroniche sono conformi ai requisiti di cui all'allegato IV; (c)
le amministrazioni aggiudicatrici specificano il
livello di sicurezza richiesto per i mezzi di comunicazione elettronici da
utilizzare per le varie fasi della procedura d'aggiudicazione degli appalti; il
livello è proporzionato ai rischi connessi; (d)
se sono necessarie firme elettroniche avanzate,
così come definite nella direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio[28],
le amministrazioni aggiudicatrici, sempreché la firma sia valida, accettano le
firme basate su un certificato elettronico qualificato di cui all'elenco di
fiducia, secondo quanto previsto dalla decisione della Commissione 2009/767/CE[29], create
con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura alle seguenti
condizioni: (a)
le amministrazioni aggiudicatrici devono stabilire
il formato della firma elettronica avanzata sulla base dei formati stabiliti
nella decisione della Commissione 2011/130/UE[30]
e attuano le misure necessarie per poterli elaborare; (b)
in caso di offerte firmate con il sostegno di un
certificato qualificato che figura nell'elenco di fiducia non possono venire
applicati ulteriori requisiti che potrebbero ostacolare l'uso di tali firme da
parte degli offerenti. 6.
Alla trasmissione delle domande di partecipazione
si applicano le regole seguenti: (a)
le domande di partecipazione alle procedure di
aggiudicazione degli appalti possono essere presentate per iscritto o per
telefono; qualora siano presentate per telefono, le domande di partecipazione
devono essere confermate per iscritto prima della scadenza del termine previsto
per la loro ricezione; (b)
le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere
che le domande di partecipazione presentate mediante fax siano confermate per
posta o per via elettronica ove ciò sia necessario a scopo di prova legale. Ai sensi della lettera b), l'amministrazione
aggiudicatrice indica nell'avviso con cui si indice la gara o nell'invito a
confermare interesse che le domande di partecipazione presentate mediante fax
devono essere confermate per posta o per via elettronica, precisando il termine
per l'invio di tale conferma. 7.
Gli Stati membri provvedono affinché, entro due
anni dalla data di cui all'articolo 92, paragrafo 1, tutte le procedure di
aggiudicazione degli appalti di cui alla presente direttiva siano svolte
utilizzando mezzi elettronici di comunicazione, in particolare presentazione
per via elettronica, in conformità con le disposizioni del presente articolo. Tale obbligo non si applica se l'uso di mezzi
elettronici richiede strumenti specializzati o formati elettronici che non sono
comunemente disponibili in tutti gli Stati membri ai sensi del paragrafo 3. Spetta
alle amministrazioni aggiudicatrici che utilizzano altri mezzi di comunicazione
per la presentazione delle offerte dimostrare nei documenti di gara che l'uso
di mezzi elettronici, a causa della particolare natura delle informazioni da
scambiare con gli operatori economici, richiederebbe strumenti appositi o
formati di file che non sono in genere disponibili in tutti gli Stati membri. Si ritiene che le amministrazioni aggiudicatrici
abbiano motivo legittimo di non richiedere mezzi elettronici di comunicazione
nella procedura di presentazione nei casi seguenti: (a)
la descrizione delle specifiche tecniche, a causa
della natura specialistica dell'appalto, non può essere fornita ricorrendo a
formati elettronici generalmente condivisi dalle applicazioni comunemente
diffuse; (b)
i programmi in grado di gestire i formati
elettronici adatti a descrivere le specifiche tecniche sono protetti da licenza
di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere
scaricati o per farne un uso remoto da parte dell'amministrazione
aggiudicatrice; (c)
i programmi in grado di gestire formati elettronici
adatti a descrivere le specifiche tecniche fanno ricorso a formati che non
possono essere gestiti da nessun programma libero o scaricabile. 8.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono
utilizzare i dati elaborati elettronicamente per le procedure di appalto
pubbliche al fine di prevenire, individuare e correggere errori che si
verificano nella prima fase sviluppando strumenti appositi. Articolo 20
Nomenclature 1.
Riferimenti a nomenclature nel contesto degli
appalti pubblici, sono effettuati utilizzando il "Vocabolario comune per
gli appalti pubblici" (CPV) adottato dal regolamento (CE) n. 2195/2002[31]. 2.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente all'articolo 89 per adattare i numeri di
riferimento di cui agli allegati II e XVI quando i cambiamenti della
nomenclatura CPV devono riflettersi nella presente direttiva e non comportano
una modifica del campo di applicazione di quest'ultima. Articolo 21
Conflitti di interesse 1.
Gli Stati membri stabiliscono norme per prevenire,
individuare e porre immediatamente rimedio a conflitti di interesse nello
svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti che sono soggetti
alla presente direttiva, compresa la progettazione e preparazione della
procedura, la redazione dei documenti di gara, la selezione dei candidati e
degli offerenti e dell'aggiudicazione dell'appalto, in modo da evitare
qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di
tutti gli offerenti. Il concetto di conflitto di interessi copre almeno
i casi in cui le categorie di persone di cui al paragrafo 2 hanno, direttamente
o indirettamente, un interesse privato nel risultato della procedura di
aggiudicazione degli appalti che può essere percepito come un elemento in grado
di compromettere l'esercizio imparziale e obiettivo delle loro funzioni. Ai fini del presente articolo per "interessi
privati" si intendono quelli familiari, affettivi, economici o politici,
oppure altri interessi comuni con i candidati o gli offerenti, compresi gli interessi
professionali confliggenti. 2.
Le norme di cui al paragrafo 1 si applicano ai
conflitti di interesse che riguardano le seguenti categorie di persone: (a)
il personale dell'amministrazione aggiudicatrice, i
prestatori di servizi in materia di appalti o il personale di altri prestatori
di servizi che sono coinvolti nello svolgimento della procedura di
aggiudicazione; (b)
il presidente dell'amministrazione aggiudicatrice e
i membri degli organi decisionali dell'amministrazione aggiudicatrice che,
senza essere necessariamente coinvolti nello svolgimento della procedura di
gara, possono tuttavia influenzare l'esito di tale procedura. 3.
In particolare, gli Stati membri garantiscono: (a)
che il personale di cui al paragrafo 2, lettera a),
sia tenuto a comunicare ogni conflitto di interesse in relazione a uno
qualsiasi dei candidati o degli offerenti non appena ne venga a conoscenza, al
fine di consentire all'amministrazione aggiudicatrice di adottare misure
correttive; (b)
che i candidati e gli offerenti siano tenuti a
presentare, all'inizio della procedura di aggiudicazione, una dichiarazione
sull'esistenza di legami privilegiati con le persone di cui al paragrafo 2,
lettera b), che rischiano di mettere tali persone in una situazione di
conflitto di interessi; l'amministrazione aggiudicatrice indica nella relazione
unica di cui all'articolo 85 se il candidato o l'offerente ha presentato
una dichiarazione. In caso di conflitto d'interessi, l'amministrazione
aggiudicatrice adotta misure adeguate. Tali misure possono includere l'esclusione
del membro del personale in questione dalla partecipazione alla procedura di
gara in oggetto o la riassegnazione ad altri obblighi e responsabilità. Se i
conflitti di interessi non possono essere risolti efficacemente con altri
mezzi, il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura. Qualora si individui la presenza di legami
privilegiati, l'amministrazione aggiudicatrice informa immediatamente l'organo
di vigilanza designato a norma dell'articolo 84 e adotta misure adeguate per evitare
qualsiasi influenza indebita sul processo di aggiudicazione e assicurare parità
di trattamento dei candidati e degli offerenti. Se il conflitto di interessi
non può essere risolto efficacemente con altri mezzi, il candidato o l'offerente
interessato è escluso dalla procedura. 4.
Tutte le misure adottate in virtù del presente
articolo sono documentate in una relazione unica come previsto all'articolo 85. Articolo 22
Comportamento illecito I candidati sono tenuti, all'inizio della
procedura, a fornire una dichiarazione sull'onore che gli offerenti non hanno
cercato e non cercheranno di: (a)
esercitare influenze indebite sul processo
decisionale delle amministrazioni aggiudicatrici o l'ottenimento di
informazioni riservate che possano conferire loro vantaggi indebiti rispetto
alla procedura di aggiudicazione dell'appalto; (b)
concludere accordi con altri candidati e offerenti
volti a falsare la concorrenza; (c)
fornire deliberatamente informazioni fuorvianti che
possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione,
la selezione o l'aggiudicazione. TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI PUBBLICI CAPO I
Procedure Articolo 23
Condizioni relative all'accordo sugli appalti pubblici e altri accordi
internazionali 1.
Nella misura in cui sono contemplati dagli allegati
I, II, IV e V e dalle note generali dell'appendice 1 dell'Unione europea dell'accordo
sugli appalti pubblici e dagli altri accordi internazionali firmati a cui l'Unione
è vincolata, di cui all'allegato V della presente direttiva, le amministrazioni
aggiudicatrici accordano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori
economici dei firmatari di tali accordi un trattamento non meno favorevole di
quello concesso ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori
economici dell'Unione. Applicando la presente direttiva agli operatori
economici dei firmatari di tali accordi, le amministrazioni aggiudicatrici si
conformano ad essi. 2.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente all'articolo 89 per modificare l'elenco di cui all'allegato
V, quando ciò si dimostra necessario sulla base della conclusione di nuovi
accordi internazionali o della modifica di tali accordi internazionali vigenti. Articolo 24
Scelta delle procedure 1.
Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure nazionali adattate in
modo da essere conformi alla presente direttiva, a patto che, fatto salvo il
disposto dell'articolo 30, sia stato pubblicato un avviso di indizione di gara
conformemente alla presente direttiva. Gli Stati membri prevedono la possibilità per le
amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette come
disposto dalla presente direttiva. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità
per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare partenariati per l'innovazione
come disposto dalla presente direttiva. Gli Stati membri possono disporre che le
amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare una procedura competitiva con
negoziato o un dialogo competitivo in uno dei seguenti casi: (a)
quando si tratta di lavori, se l'appalto di lavori
ha come oggetto sia il progetto che l'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo
2, paragrafo 8 o se i negoziati sono necessari per stabilire l'impostazione
giuridica o finanziaria del progetto; (b)
nel caso di appalti pubblici di lavori, per i
lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, innovazione, sperimentazione o
messa a punto e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di
ricerca e di sviluppo; (c)
nel caso di servizi o forniture se le specifiche
tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione con
riferimento ad alcuna norma, approvazioni tecniche europee, specifiche tecniche
comuni o riferimenti tecnici ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato VIII; (d)
nel caso di offerte irregolari o inaccettabili ai
sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera a) in risposta a una
procedura aperta o ristretta; (e)
nel caso in cui sussistano circostanze particolari
in relazione alla natura o alla complessità dei lavori, delle forniture o dei
servizi o dei rischi connessi, l'appalto non possa essere aggiudicato senza
preventive negoziazioni. Gli Stati membri hanno facoltà di decidere di non
recepire la procedura competitiva con negoziato, il dialogo competitivo e le
procedure di partenariato per l'innovazione nell'ordinamento nazionale. 2.
La gara può essere indetta come segue: (a)
mediante un bando di gara a norma dell'articolo 47,
(b)
nel caso in cui il contratto sia aggiudicato
mediante procedura ristretta o mediante una procedura competitiva con negoziato
da un'amministrazione aggiudicatrice locale, mediante un avviso di
preinformazione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2. Nel caso di cui alla lettera b), gli operatori
economici che hanno espresso interesse in seguito alla pubblicazione dell'avviso
di preinformazione sono successivamente invitati a confermare il proprio
interesse per iscritto mediante un "invito a confermare interesse",
conformemente all'articolo 52. 3.
Gli Stati membri possono prevedere che le amministrazioni
aggiudicatrici possono ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione
preventiva, solo nei casi e nelle circostanze specifici espressamente previsti
all'articolo 30. Articolo 25
Procedura aperta 1.
Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore
economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso d'indizione
di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è
di 40 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni
richieste per la selezione qualitativa. 2.
Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici
abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non viene usato come mezzo
di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte,
come stabilito al secondo comma del paragrafo 1 del presente articolo, può
essere ridotto a 20 giorni purché siano rispettate le seguenti condizioni: (a)
l'avviso di preinformazione contenga tutte le
informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato VI, parte B,
sezione I, sempreché dette informazioni siano disponibili al momento della
pubblicazione dell'avviso di preinformazione; (b)
l'avviso sia stato inviato alla pubblicazione non
meno di 45 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando
di gara. 3.
Se, per motivi di urgenza debitamente dimostrati
dalle amministrazioni aggiudicatrici, i termini minimi stabiliti al secondo
comma del paragrafo 1 non possono essere rispettati, le amministrazioni
aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a 20 giorni a decorrere
dalla data di invio del bando di gara. 4.
L'amministrazione aggiudicatrice può ridurre di
cinque giorni il termine per la ricezione delle offerte di cui al secondo comma
del paragrafo 1 se accetta che le offerte possano essere presentate per via
elettronica conformemente all'articolo 19, paragrafi 3, 4 e 5. Articolo 26
Procedura ristretta 1.
Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore
economico può chiedere di partecipare in risposta a un avviso d'indizione di
gara, presentando le informazioni richieste per la selezione qualitativa. Il termine minimo per la ricezione delle domande
di partecipazione è di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara
o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una
gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse. 2.
Soltanto gli operatori economici invitati dalle
amministrazioni aggiudicatrici in seguito alla valutazione delle informazioni
richieste potranno presentare un'offerta. Le amministrazioni aggiudicatrici
possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla
procedura in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 64. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è
di 35 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte. 3.
Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici
abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non viene usato come mezzo
di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte come
stabilito al secondo comma del paragrafo 2 del presente articolo può
essere ridotto a 15 giorni purché siano rispettate tutte le seguenti
condizioni: (a)
l'avviso di preinformazione contenga tutte le
informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato VI, parte B, sezione
I, sempreché dette informazioni siano disponibili al momento della
pubblicazione dell'avviso di preinformazione; (b)
l'avviso sia stato inviato alla pubblicazione non
meno di 45 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del
bando di gara. 4.
Le amministrazioni aggiudicatrici locali possono
fissare il termine per la ricezione delle offerte di concerto con l'amministrazione
aggiudicatrice e i candidati selezionati, purché tutti i candidati dispongano
di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. Se è
impossibile pervenire a un accordo sul termine per la ricezione delle offerte,
l'amministrazione aggiudicatrice fissa un termine che non può essere inferiore
a dieci giorni dalla data dell'invito a presentare offerte. 5.
Il termine per la ricezione delle offerte di cui al
paragrafo 2 può essere ridotto di cinque giorni quando l'amministrazione
aggiudicatrice accetta che le offerte possano essere presentate per via
elettronica conformemente all'articolo 19, paragrafi 3, 4 e 5. 6.
Quando, per motivi di urgenza debitamente
dimostrati dall'amministrazione aggiudicatrice sia impossibile rispettare i
termini minimi previsti al presente articolo, esse possono fissare: (a)
per la ricezione delle domande di partecipazione,
un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando
di gara; (b)
un termine di ricezione delle offerte non inferiore
a dieci giorni a decorrere dalla data dell'invito a presentare offerte. Articolo 27
Procedura competitiva con negoziato 1.
Nelle procedure competitive con negoziato qualsiasi
operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un avviso d'indizione
di gara, fornendo le informazioni richieste per la selezione qualitativa. Nel bando di gara o nell'invito a confermare
interesse le amministrazioni aggiudicatrici descrivono l'appalto, i requisiti
minimi da soddisfare e specificano i criteri di aggiudicazione in modo da
permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto
e decidere se chiedere di partecipare ai negoziati. Nelle specifiche tecniche
le amministrazioni aggiudicatrici specificano quali parti definiscono i
requisiti minimi. Il termine minimo per la ricezione delle domande
di partecipazione è di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara
o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una
gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse; il termine minimo
per la ricezione delle offerte è di 30 giorni dalla data di trasmissione dell'invito.
Si applica l'articolo 26, paragrafi da 3 a 6. 2.
Soltanto gli operatori economici invitati dalle
amministrazioni aggiudicatrici in seguito alla loro valutazione delle
informazioni richieste potranno presentare un'offerta scritta che costituirà la
base per i successivi negoziati. Le amministrazioni aggiudicatrici possono
limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura
in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 64. 3.
Le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli
offerenti le offerte da essi presentate per migliorare il contenuto delle
offerte per rispondere meglio ai criteri di aggiudicazione e ai requisiti
minimi indicati in conformità del secondo comma del paragrafo 1. Nel corso dei negoziati quanto segue non verrà
modificato: (a)
la descrizione dell'appalto; (b)
la parte delle specifiche tecniche che definiscono
i requisiti minimi; (c)
i criteri di aggiudicazione dell'appalto. 4.
Nel corso dei negoziati le amministrazioni
aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. A
tal fine, esse non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che
possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. In particolare
esse si preoccupano di garantire che tutti gli offerenti, le cui offerte non
sono state escluse ai sensi del paragrafo 5, siano informati per iscritto delle
modifiche alle specifiche tecniche diverse da quelle che stabiliscono i
requisiti minimi tempestivamente per permettere a tali offerenti di modificare
e ripresentare le offerte adeguatamente cambiate sulla base di tali modifiche. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono
rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte né altre informazioni
riservate comunicate dal candidato partecipante alle negoziazioni senza l'accordo
di quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma è
considerato con riferimento alla prevista comunicazione di soluzioni specifiche
o di altre informazioni riservate. 5.
Le procedure competitive con negoziato possono
svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare
applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell'invito
a confermare interesse o in documenti di gara. Nel bando di gara, nell'invito a
confermare interesse o nei documenti di gara, l'amministrazione aggiudicatrice
deve indicare se sceglierà tale facoltà. 6.
Quando le amministrazioni aggiudicatrici intendono
concludere le trattative, esse informano gli altri offerenti e stabiliscono un
termine comune entro il quale possono essere presentate offerte nuove o
modificate. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte negoziate in
base a quanto indicato inizialmente nei criteri di aggiudicazione e aggiudicano
l'appalto in base agli articoli da 66 a 69. Articolo 28
Dialogo competitivo 1.
Nei dialoghi competitivi qualsiasi operatore
economico può chiedere di partecipare in risposta a un avviso d'indizione di
gara, fornendo le informazioni richieste per la selezione qualitativa. Il termine minimo per la ricezione delle domande
di partecipazione è di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Soltanto gli operatori economici invitati dalle
amministrazioni aggiudicatrici in seguito alla valutazione delle informazioni
richieste potranno partecipare al dialogo. Le amministrazioni aggiudicatrici
possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla
procedura in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 64. L'appalto
è aggiudicato unicamente sulla base del criterio di aggiudicazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa conformemente all'articolo 66, paragrafo 1,
lettera a). 2.
Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un
bando di gara in cui rendono note le loro necessità e le loro esigenze, e le
definiscono nel bando stesso e/o in un documento descrittivo. Al tempo stesso e
negli stessi documenti, esse stabiliscono e definiscono i criteri di
aggiudicazione scelti. 3.
Le amministrazioni aggiudicatrici avviano con i
candidati selezionati conformemente alle disposizioni pertinenti degli articoli
da 54 a 65 un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei
mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità. Nella fase del dialogo esse
possono discutere con i candidati selezionati tutti gli aspetti dell'appalto. Durante il dialogo le amministrazioni
aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento di tutti gli offerenti. A
tal fine, esse non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che
possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono
rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte né altre informazioni
riservate comunicate dal candidato partecipante al dialogo senza l'accordo di
quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma è
considerato con riferimento alla prevista comunicazione di soluzioni specifiche
o di altre informazioni riservate. 4.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere
che i dialoghi competitivi si svolgano in fasi successive in modo da ridurre il
numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i
criteri di aggiudicazione definiti nel bando di gara o nel documento
descrittivo. Nel bando di gara o nel documento descrittivo, le amministrazioni
aggiudicatrici indicano se sceglieranno tale opzione. 5.
L'amministrazione aggiudicatrice prosegue il
dialogo finché non è in grado di individuare la o le soluzioni che possano
soddisfare le sue necessità. 6.
Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne
informato i partecipanti, le amministrazioni aggiudicatrici li invitano a
presentare le loro offerte finali in base alla o alle soluzioni presentate e
specificate nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli
elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto. 7.
Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le
offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di
gara o nel documento descrittivo. Se del caso, al fine di completare gli impegni
finanziari o altri termini del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice può
negoziare i termini del contratto con l'offerente che ritenga di aver
presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all'articolo
66, paragrafo 1, lettera a), a condizione che da tali negoziati non ne consegua
la modifica di elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto pubblico,
comprese le esigenze e i requisiti definiti nel bando di gara e/o nel documento
descrittivo e che non rischino di falsare la concorrenza o creare
discriminazioni. 8.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere
premi o pagamenti ai partecipanti al dialogo. Articolo 29
Partenariati per l'innovazione 1.
Nei partenariati per l'innovazione, qualsiasi
operatore economico può presentare una domanda di partecipare in risposta a un
bando di gara al fine di stabilire un partenariato strutturato per lo sviluppo
di prodotti, servizi o lavori innovativi e per il successivo acquisto delle
forniture, servizi o lavori che ne risultano, a condizione che essi
corrispondano alle prestazioni e ai costi concordati. 2.
Il partenariato è strutturato in fasi successive
secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, fino
alla produzione della fornitura o nella fornitura di tali servizi. Il
partenariato prevede obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e il
pagamento della remunerazione mediante congrue rate. In base a questi
obiettivi, l'amministrazione aggiudicatrice può decidere, dopo ogni fase, di
risolvere il partenariato e di avviare una nuova procedura di appalto per le
fasi restanti, a condizione che essa abbia acquisito i relativi diritti di
proprietà intellettuale. 3.
L'appalto è aggiudicato in base alle regole di
procedura competitiva con negoziato di cui all'articolo 27. Nel selezionare i candidati, le amministrazioni
aggiudicatrici prestano particolare attenzione ai criteri relativi alle
capacità e all'esperienza dell'offerente nel settore della ricerca e dello
sviluppo o nella messa a punto di soluzioni innovative. Le amministrazioni
aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a
partecipare alla procedura in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 64. Soltanto gli operatori economici invitati dalle
amministrazioni aggiudicatrici in seguito alla valutazione delle informazioni
richieste potranno presentare progetti di ricerca e di innovazione al fine di
soddisfare le esigenze individuate dall'amministrazione aggiudicatrice, che non
possono essere soddisfatte con soluzioni esistenti. L'appalto è
aggiudicato unicamente sulla base del criterio di aggiudicazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa conformemente all'articolo 66, paragrafo 1,
lettera a). 4.
La struttura del partenariato e, in particolare, la
durata e il valore delle varie fasi riflettono il grado di innovazione della
soluzione proposta e la sequenza di attività di ricerca e di innovazione
necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile
sul mercato. Il valore e la durata di un contratto per l'acquisto delle
forniture, dei servizi o dei lavori che ne risultano rimangono entro limiti
appropriati, tenendo conto della necessità di recuperare le spese, comprese
quelle sostenute per sviluppare una soluzione innovativa, e di realizzare un
profitto adeguato. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono
ricorrere a partenariati innovativi in modo da ostacolare, limitare o
distorcere la concorrenza. Articolo 30
Uso della procedura negoziata senza pubblicazione preventiva 1.
Gli Stati membri possono disporre che le
amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici con una
procedura negoziata senza pubblicazione preventiva soltanto nei casi di cui ai
paragrafi da 2 a 5. 2.
Nel caso degli appalti pubblici di lavori,
forniture e servizi, la procedura negoziata senza pubblicazione preventiva può
essere prevista nei casi seguenti: (a)
quando in risposta a una procedura aperta o
ristretta, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o
alcuna domanda di partecipazione, purché le condizioni iniziali del contratto
non siano sostanzialmente modificate e che venga inviata una relazione alla
Commissione o all'organo nazionale di vigilanza di cui all'articolo 84, nel
caso in cui essi lo richiedano. (b)
quando lo scopo dell'appalto consiste nella
creazione o nell'ottenimento di un'opera d'arte; (c)
quando i lavori, le forniture o i servizi possono
essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle
seguenti ragioni: i) assenza di concorrenza per motivi
tecnici; ii) protezione di brevetti, diritti d'autore
o altri diritti di proprietà intellettuale; iii) tutela di altri diritti esclusivi. Tale eccezione si applica solo quando non esistano
sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il
risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto; (d)
nella misura strettamente necessaria quando, per
ragioni di estrema urgenza derivanti da cause di forza maggiore, i termini per
le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure competitive
con negoziato non possono essere rispettati;. le circostanze invocate per
giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle
amministrazioni aggiudicatrici; ai fini dell'applicazione della lettera a), un'offerta
non è ritenuta appropriata se: –
è irregolare o inaccettabile, e –
non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è
quindi inadeguata a rispondere alle esigenze dell'amministrazione
aggiudicatrice specificate nei documenti di gara. In particolare, le offerte sono considerate
irregolari se non rispettano i documenti di gara o se i prezzi offerti sono al
riparo dalle normali forze concorrenziali. In particolare, le offerte sono considerate
inaccettabili nei seguenti casi: (a)
sono state ricevute in ritardo; (b)
sono state presentate da offerenti che non
possiedono le qualifiche necessarie; (c)
il loro prezzo supera il bilancio dell'amministrazione
aggiudicatrice stabilito prima dell'avvio della procedura di appalto; la
determinazione del bilancio precedente all'avvio della procedura deve essere
documentata per iscritto; (d)
sono state giudicate anormalmente basse ai sensi
dell'articolo 69. 3.
Nel caso degli appalti pubblici di forniture, la
procedura negoziata senza pubblicazione preventiva può essere prevista nei casi
seguenti: (a)
qualora i prodotti in questione siano fabbricati
esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo;
in questa disposizione non rientra la produzione in quantità volta ad accertare
la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e
di sviluppo; (b)
nel caso di consegne complementari effettuate dal
fornitore originario e destinate o al rinnovo parziale di forniture o di
impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti,
qualora il cambiamento di fornitore obbligasse l'amministrazione aggiudicatrice
ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti il cui impiego
o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche
sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non
può, come regola generale, superare i tre anni; (c)
per forniture quotate e acquistate in una borsa
delle materie prime o in altri mercati analoghi quali le borse dell'energia
elettrica; (d)
per l'acquisto di forniture a condizioni
particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività
commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un
concordato giudiziario o di una procedura analoga prevista nelle legislazioni o
regolamentazioni nazionali. 4.
La procedura negoziata senza pubblicazione
preventiva può essere prevista per i servizi quando l'appalto in questione
consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo la presente
direttiva e debba, in base alle norme vigenti, essere aggiudicato al vincitore
o ad uno dei vincitori di tale concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori
devono essere invitati a partecipare ai negoziati. 5.
La procedura negoziata senza pubblicazione
preventiva può essere prevista per nuovi lavori o servizi consistenti nella
ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all'operatore economico
aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni
aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un
progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto
aggiudicato secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 1. Il
progetto di base indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e
le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di valersi di questa procedura è
indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo
totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi
è preso in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici per l'applicazione
dell'articolo 4. Il ricorso a questa procedura è limitato al
triennio successivo alla conclusione dell'appalto iniziale. CAPO II
Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati Articolo 31
Accordi quadro 1.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono
concludere accordi quadro, a condizione che applichino le procedure di cui alla
presente direttiva. Per "accordo quadro" s'intende un
accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più
operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative
agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto
riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. La durata di un accordo quadro non supera i
quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare
dall'oggetto dell'accordo quadro. 2.
Gli appalti basati su un accordo quadro sono
aggiudicati secondo le procedure previste al presente paragrafo e ai paragrafi
3 e 4. Tali procedure sono applicabili solo tra le
amministrazioni aggiudicatrici chiaramente individuate a tal fine nell'avviso
di indizione di gara o nell'invito a confermare interesse e gli operatori
economici inizialmente parti dell'accordo quadro. Gli appalti basati su un accordo quadro non
possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate
in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al paragrafo 3. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono
ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare
o distorcere la concorrenza. 3.
Quando un accordo quadro è concluso con un solo
operatore economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati
entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro. Per l'aggiudicazione di tali appalti, le
amministrazioni aggiudicatrici possono consultare per iscritto l'operatore
parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua
offerta. 4.
Quando un accordo quadro è concluso con più
operatori economici, esso può essere eseguito in una delle due modalità
seguenti: (a)
secondo i termini e le condizioni dell'accordo
quadro, senza riaprire il confronto competitivo, se l'accordo quadro contiene
tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle
forniture in questione nonché le condizioni oggettive per determinare quale
degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà tale
prestazione; tali condizioni sono indicate nei documenti di gara; (b)
riaprendo il confronto competitivo tra gli
operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene
tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle
forniture. 5.
Il confronto competitivo di cui al paragrafo 4,
lettera b) si basa sulle medesime condizioni applicate all'aggiudicazione dell'accordo
quadro, se necessario precisandole, e, se del caso, su altre condizioni
indicate nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro, secondo la seguente
procedura: (a)
per ogni appalto da aggiudicare le amministrazioni
aggiudicatrici consultano per iscritto gli operatori economici che sono in
grado di realizzare l'oggetto dell'appalto; (b)
le amministrazioni aggiudicatrici fissano un
termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto
specifico tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto
e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte; (c)
le offerte sono presentate per iscritto e il loro
contenuto non viene reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per
la loro presentazione; (d)
le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano ogni
appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei
criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro. Articolo 32
Sistemi dinamici di acquisizione 1.
Per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche,
così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle
amministrazioni aggiudicatrici, è possibile avvalersi di un sistema dinamico di
acquisizione. Un "sistema dinamico di acquisizione" funziona come un
processo di acquisizione interamente elettronico, aperto per tutta la sua
durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. 2.
Per aggiudicare
appalti nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione, le amministrazioni
aggiudicatrici seguono le norme della procedura ristretta. Tutti i candidati
che soddisfano i criteri di selezione sono ammessi al sistema; il numero dei
candidati ammessi al sistema non deve essere limitato ai sensi dell'articolo
64. Tutte le comunicazioni nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione
sono effettuate esclusivamente con mezzi elettronici conformemente all'articolo
19, paragrafi da 2 a 6. 3.
Per aggiudicare appalti nel quadro di un sistema
dinamico di acquisizione, le amministrazioni aggiudicatrici: (a)
pubblicano un avviso di indizione di gara
precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione; (b)
precisano nel capitolato d'oneri, almeno la natura
e la quantità stimata degli acquisti previsti, nonché tutte le informazioni
necessarie riguardanti il sistema d'acquisizione, il dispositivo elettronico
utilizzato nonché le modalità e le specifiche tecniche di collegamento; (c)
offrono accesso libero, diretto e completo, finché
il sistema è valido, al capitolato d'oneri e a ogni documento complementare, a
norma dell'articolo 51. 4.
Le amministrazioni aggiudicatrici accordano a
qualsivoglia operatore economico, per tutta la durata del sistema dinamico di
acquisizione, la possibilità di chiedere di essere ammesso nel sistema alle
condizioni di cui al paragrafo 2. Le amministrazioni aggiudicatrici mettono a
punto la valutazione di tali domande in base ai criteri di selezione entro 10
giorni lavorativi dal loro ricevimento. Le amministrazioni aggiudicatrici comunicano al
più presto all'operatore economico di cui al primo comma se è stato ammesso o
meno al sistema dinamico di acquisizione. 5.
Le amministrazioni aggiudicatrici invitano tutti i
partecipanti qualificati a presentare un'offerta per ogni specifico appalto
nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione, conformemente all'articolo
52. Esse aggiudicano l'appalto all'offerente che ha
presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione enunciati
nel bando di gara per il sistema dinamico di acquisizione o, se un avviso di
preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell'invito a
confermare interesse. Detti criteri possono, all'occorrenza, essere precisati
nell'invito a presentare offerte. 6.
Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nell'avviso
di indizione di gara la durata del sistema dinamico di acquisizione. Esse
informano la Commissione di qualsiasi cambiamento di tale durata utilizzando i
seguenti modelli standard: (a)
se la durata viene modificata senza porre fine al
sistema, il modello utilizzato inizialmente per l'avviso di indizione di gara
per il sistema dinamico di acquisizione; (b)
se viene posto termine al sistema, un avviso di
aggiudicazione di cui all'articolo 48. 7.
Non possono essere posti a carico degli operatori
economici interessati o dei partecipanti al sistema dinamico di acquisizione
contributi di carattere amministrativo. Articolo 33
Aste elettroniche 1.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere
ad aste elettroniche nelle quali vengono presentati nuovi prezzi, modificati al
ribasso, e/o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte. A tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici
utilizzano un processo elettronico per fasi successive (asta elettronica), che
interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di
classificarle sulla base di un trattamento automatico. 2.
Nelle procedure aperte, ristrette o competitive con
negoziato, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere che l'aggiudicazione
di un appalto pubblico è preceduta da un'asta elettronica quando le specifiche
dell'offerta possono essere fissate in maniera precisa. Alle stesse condizioni, esse possono ricorrere all'asta
elettronica in occasione della riapertura del confronto competitivo fra le
parti di un accordo quadro, di cui all'articolo 31, paragrafo 4, lettera b), e
dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema
dinamico di acquisizione di cui all'articolo 32. 3.
L'asta elettronica si fonda su uno dei seguenti
criteri: (a)
unicamente i prezzi quando l'appalto viene
aggiudicato al costo più basso; (b)
i prezzi e/o i nuovi valori degli elementi dell'offerta
indicati nel capitolato d'oneri quando l'appalto è aggiudicato all'offerta
economicamente più vantaggiosa. 4.
Le amministrazioni aggiudicatrici che decidono di
ricorrere a un'asta elettronica lo indicano nel bando di gara o nell'invito a
confermare interesse. Il capitolato d'oneri comprende almeno le informazioni di
cui all'allegato VII. 5.
Prima di procedere all'asta elettronica le
amministrazioni aggiudicatrici effettuano una prima valutazione completa delle
offerte conformemente al (ai) criterio(i) di aggiudicazione stabiliti e alla
relativa ponderazione. Un'offerta è considerata ammissibile se presentata
da un'offerente qualificato ed è conforme alle specifiche tecniche. Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte
ammissibili sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare
all'asta elettronica utilizzando, a decorrere dalla data e dall'ora previste,
le modalità di connessione conformi alle istruzioni contenute nell'invito. L'asta
elettronica può svolgersi in più fasi successive e non può aver inizio prima di
due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti. 6.
Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito è corredato del risultato
della valutazione completa dell'offerta dell'offerente interessato, effettuata
conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 66, paragrafo 5, primo
comma. L'invito precisa altresì la formula matematica che
determinerà, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in
funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Questa formula
integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta
economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o nel capitolato
d'oneri. A tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente
espresse con un valore determinato. Qualora siano autorizzate varianti, per ciascuna
variante deve essere fornita una formula separata. 7.
Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, le
amministrazioni aggiudicatrici comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti
almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la
rispettiva classificazione e possono, se questo era precedentemente indicato,
comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati e
annunciare il numero di partecipanti alla fase specifica dell'asta. Tuttavia,
in nessun caso essi possono rendere nota l'identità degli offerenti durante lo
svolgimento delle fasi dell'asta elettronica. 8.
Le amministrazioni aggiudicatrici dichiarano
conclusa l'asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità: (a)
alla data e all'ora preventivamente indicate; (b)
quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori
che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbiano
preventivamente indicato il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione
dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica; (c)
quando il numero di fasi dell'asta preventivamente
indicato è stato raggiunto. Quando le amministrazioni aggiudicatrici hanno
deciso di dichiarare conclusa l'asta elettronica ai sensi della lettera c),
eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lettera b), l'invito
a partecipare all'asta indica il calendario di ogni fase dell'asta. 9.
Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica,
le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano l'appalto ai sensi dell'articolo
66, in funzione dei risultati dell'asta elettronica. Articolo 34
Cataloghi elettronici 1.
Se le amministrazioni aggiudicatrici richiedono l'uso
di mezzi di comunicazione elettronici in conformità all'articolo 19, esse
possono esigere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo
elettronico. Gli Stati membri possono rendere obbligatorio l'uso
di cataloghi elettronici per alcuni tipi di appalti. Le offerte presentate sotto forma di catalogo
elettronico possono essere corredate di altri documenti, a completamento dell'offerta. 2.
I cataloghi elettronici sono stabiliti dai
candidati o dagli offerenti in vista della partecipazione ad una determinata
procedura di appalto in conformità con le specifiche tecniche e il formato
stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice. I cataloghi elettronici, inoltre, soddisfano i
requisiti previsti per gli strumenti di comunicazione elettronica nonché gli
eventuali requisiti supplementari stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice
conformemente all'articolo 19. 3.
Quando la presentazione delle offerte sotto forma
di cataloghi elettronici è accettata o richiesta, le amministrazioni
aggiudicatrici: (a)
lo indicano nel bando di gara o nell'invito a
confermare interesse, quando un avviso di preinformazione è utilizzato come
mezzo di indizione di una gara; (b)
indicano nel capitolato d'oneri tutte le
informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 5, relative al
formato, al dispositivo elettronico utilizzato nonché alle modalità e alle
specifiche tecniche per il catalogo. 4.
Quando un accordo quadro è concluso con più
operatori economici dopo la presentazione delle offerte sotto forma di
cataloghi elettronici, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che
la riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici avvenga sulla
base di cataloghi aggiornati. In tal caso, le amministrazioni aggiudicatrici
utilizzano uno dei seguenti metodi alternativi: (a)
invitare gli offerenti a ripresentare i loro
cataloghi elettronici, adattati alle esigenze dello specifico contratto in
questione; (b)
comunicare agli offerenti che intendono avvalersi
delle informazioni raccolte dai cataloghi già presentati per costituire offerte
adeguate ai requisiti del contratto specifico in questione (in prosieguo: "punch
out"); a condizione che il ricorso a questa possibilità sia stato
preannunciato nei documenti di gara relativi all'accordo quadro. 5.
Se le amministrazioni aggiudicatrici riaprono il
confronto competitivo per i contratti specifici in base al paragrafo 4, lettera
b), esse specificano la data e l'ora in cui intendono procedere alla raccolta
delle informazioni necessarie per costituire offerte adeguate alle esigenze del
contratto specifico in questione e danno agli offerenti la possibilità di
rifiutare tale raccolta di informazioni. Le amministrazioni aggiudicatrici devono
consentire un adeguato lasso di tempo tra la notifica e l'effettiva raccolta di
informazioni. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, le
amministrazioni aggiudicatrici presentano le informazioni raccolte all'offerente
interessato, in modo da offrire la possibilità di contestare o confermare la
correttezza dell'offerta così costituita. 6.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono
aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizioni attraverso l'opzione
"punch out", sempre che la richiesta di partecipazione al
sistema dinamico di acquisizione sia accompagnato da un catalogo elettronico in
conformità con le specifiche tecniche e il formato stabilito dall'amministrazione
aggiudicatrice. Questo catalogo sarà completato successivamente dai candidati,
qualora siano stati avvertiti dell'intenzione dell'amministrazione
aggiudicatrice di costituire offerte avvalendosi dell'opzione "punch
out", che viene messa in atto in conformità delle disposizioni del
paragrafo 4, lettera b), e del paragrafo 5. Articolo 35
Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza 1.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono
acquistare lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di
committenza. 2.
Gli Stati membri prevedono per le amministrazioni
aggiudicatrici la possibilità di ricorrere ad attività di centralizzazione
delle committenze offerte da centrali di committenza stabilite in un altro
Stato membro. 3.
Un'amministrazione aggiudicatrice rispetta i suoi
obblighi ai sensi della presente direttiva quando procede all'aggiudicazione
facendo ricorso ad attività di centralizzazione delle committenze, nella misura
in cui le procedure di aggiudicazione degli appalti in questione e la loro
esecuzione sono effettuate esclusivamente dall'autorità centrale competente in
materia di appalti in tutte le sue fasi, dalla pubblicazione dell'avviso di
indizione di gara fino alla fine dell'esecuzione del contratto o dei contratti. Tuttavia, se alcune fasi della procedura di
aggiudicazione dell'appalto o l'esecuzione dei contratti che ne derivano sono
effettuate dall'amministrazione aggiudicatrice interessata, quest'ultima
continua a essere responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla
presente direttiva nei confronti delle fasi da essa effettuate. 4.
Tutte le procedure di aggiudicazione degli appalti
svolte da una centrale di committenza vengono effettuate utilizzando mezzi di
comunicazione elettronici, in conformità con quanto richiesto dall'articolo 19. 5.
Le amministrazioni aggiudicatrici, senza applicare
le procedure di cui alla presente direttiva, possono scegliere una centrale di
committenza per svolgere attività di aggiudicazione centralizzate compresi i
casi in cui la centrale di committenza sia remunerata per farlo. 6.
Le centrali di committenza garantiscono inoltre la
documentazione di tutte le operazioni nel quadro dell'esecuzione dei contratti,
degli accordi quadro o dei sistemi dinamici di acquisizione che essa conclude
nel corso della sua attività di aggiudicazione centralizzata. Articolo 36
Attività di committenza ausiliarie I fornitori di attività di committenza
ausiliarie sono scelti conformemente alle procedure di appalto stabilite nella
presente direttiva. Articolo 37
Appalti comuni occasionali 1.
Una o più amministrazioni aggiudicatrici possono
decidere di eseguire congiuntamente alcuni appalti specifici. 2.
Se un'amministrazione aggiudicatrice svolge da sola
la procedura di aggiudicazione degli appalti in questione in tutte le sue fasi,
dalla pubblicazione dell'avviso di indizione di gara fino alla fine dell'esecuzione
del contratto o dei contratti, tale amministrazione aggiudicatrice ha la
responsabilità esclusiva di rispettare gli obblighi derivanti dalla presente
direttiva. Tuttavia, se la procedura di aggiudicazione dell'appalto
e l'esecuzione dei contratti che ne derivano sono effettuate da più di una delle
amministrazioni aggiudicatrici coinvolte, ciascuna di esse continua a essere
responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva
nei confronti delle fasi da essa svolte. Articolo 38
Appalti comuni tra amministrazioni aggiudicatrici di Stati membri diversi 1.
Fatto salvo l'articolo 11, le amministrazioni
aggiudicatrici di diversi Stati membri possono aggiudicare appalti pubblici
mediante uno dei mezzi descritti nel presente articolo. 2.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono acquistare
lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza
ubicata in un altro Stato membro. In tal caso, la procedura di aggiudicazione è
effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui
è ubicata la centrale di committenza. 3.
Diverse amministrazioni aggiudicatrici di diversi
Stati membri possono aggiudicare congiuntamente un appalto pubblico. In tal
caso, le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti concludono un accordo che
determina: (a)
quali disposizioni nazionali si applicano alla
procedura di aggiudicazione. (b)
l'organizzazione interna della procedura di
aggiudicazione degli appalti, compresa la gestione della procedura, la
ripartizione delle responsabilità, la distribuzione dei lavori, delle forniture
e dei servizi oggetto dell'appalto, e la conclusione dei contratti. Nel determinare la legge nazionale applicabile ai
sensi della lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici possono scegliere le
norme nazionali di ogni Stato membro nel quale almeno una di tali
amministrazioni partecipanti è ubicata. 4.
Se più amministrazioni aggiudicatrici di diversi
Stati membri hanno istituito un soggetto giuridico congiunto comprendendo i
gruppi europei di cooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n.
1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[32], o altri
soggetti istituiti in base al diritto dell'Unione, le amministrazioni
aggiudicatrici che partecipano, con una decisione dell'organo competente del
soggetto giuridico congiunto, si accordano sulle norme nazionali applicabili
alle gare d'appalto di uno dei seguenti Stati membri: (a)
le disposizioni nazionali dello Stato membro nel
quale il soggetto giuridico ha la sua sede sociale; (b)
le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui
il soggetto giuridico esercita le sue attività. Il presente accordo può essere reso applicabile
per un periodo indeterminato, quando è fissato nell'atto costitutivo del
soggetto giuridico congiunto, o limitato a un periodo determinato, ad alcuni
tipi di contratti o ad una o più aggiudicazioni di singoli appalti. 5.
In assenza di un accordo che definisce il diritto
applicabile in materia di appalti pubblici, la normativa nazionale che
disciplina l'aggiudicazione dell'appalto è determinata secondo le modalità
seguenti: (a)
se la procedura viene svolta o gestita da un'amministrazione
aggiudicatrice che partecipa a nome di altri si applicano le disposizioni
nazionali dello Stato membro di tale amministrazione aggiudicatrice; (b)
se la procedura non è svolta o gestita da
amministrazioni aggiudicatrici partecipanti a nome delle altre, e se (a)
riguarda un appalto di lavori, le amministrazioni
aggiudicatrici applicano le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui la
maggior parte dei lavori sono ubicati; (b)
riguarda un contratto di servizi o di forniture, le
amministrazioni aggiudicatrici applicano le disposizioni nazionali dello Stato
membro in cui la maggior parte dei servizi o delle forniture viene erogata; (c)
se non è possibile determinare la legge nazionale
applicabile ai sensi delle lettere a) o b), le amministrazioni aggiudicatrici
applicano le disposizioni nazionali dello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice che sostiene la maggior parte dei costi. 6.
In assenza di un accordo che definisce la normativa
sugli appalti pubblici applicabile ai sensi del paragrafo 4, la legislazione
nazionale in materia di gare d'appalto bandite da soggetti giuridici congiunti
istituiti dalle diverse amministrazioni aggiudicatrici di diversi Stati membri
dev'essere determinata secondo le regole seguenti: (a)
se la procedura si svolge o viene gestita dall'organo
competente del soggetto giuridico congiunto, si applicano le disposizioni
nazionali dello Stato membro nel quale il soggetto giuridico ha la sua sede
sociale. (b)
Se la procedura è svolta o gestita da un membro del
soggetto giuridico per conto dello stesso soggetto giuridico, si applicano le
regole di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 5. (c)
se non è possibile determinare la legge nazionale
applicabile ai sensi delle lettere a) o b), del paragrafo 5, le amministrazioni
aggiudicatrici applicano le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui il
soggetto giuridico ha la sua sede sociale. 7.
Una o più amministrazioni aggiudicatrici possono
aggiudicare singoli contratti nell'ambito di un accordo quadro concluso da o
congiuntamente con un'amministrazione aggiudicatrice ubicata in un altro Stato
membro, a condizione che l'accordo quadro contenga disposizioni specifiche che
consentono alla rispettiva amministrazione aggiudicatrice o alle
amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare i singoli appalti. 8.
Le decisioni di aggiudicazione degli appalti
pubblici per quanto riguarda gli appalti pubblici transfrontalieri sono
soggette ai normali meccanismi di revisione in base al diritto nazionale
applicabile. 9.
Per consentire il funzionamento efficace dei
meccanismi di revisione, gli Stati membri garantiscono che le decisioni degli
organi di ricorso ai sensi della direttiva del Consiglio 89/665/CEE[33] con sede
in altri Stati membri siano pienamente attuate nel loro ordinamento giuridico
interno, se dette decisioni coinvolgono le amministrazioni aggiudicatrici
stabilite nel loro territorio che partecipano alla pertinente procedura di
aggiudicazione di appalti pubblici transfrontalieri. CAPO III
Svolgimento della procedura Sezione 1
Preparazione Articolo 39
Consultazioni preliminari di mercato 1.
Prima dell'avvio di una procedura di appalto, le
amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per
valutare la struttura, la capacità e le risorse del mercato e per informare gli
operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi
a questi ultimi. A tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici
possono sollecitare o accettare consulenze da strutture amministrative di
sostegno, da terzi o dai partecipanti al mercato, a condizione che tali
consulenze non abbiano l'effetto di ostacolare la concorrenza e non comportino
una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza. 2.
Qualora un candidato o un offerente o un'impresa
collegata ad un candidato o a un offerente abbia informato l'amministrazione
aggiudicatrice o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura
di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure
opportune per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione
del candidato o dell'offerente in questione. Tali misure includono la comunicazione agli altri
candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della
partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura
o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di termini
adeguati per la ricezione delle offerte. Il candidato o l'offerente interessato
è escluso dalla procedura unicamente nel caso in cui non vi siano altri mezzi
per garantire il rispetto dell'obbligo di osservare il principio della parità
di trattamento. Prima di tale eventuale esclusione, ai candidati o
agli offerenti è offerta la possibilità di provare che la loro partecipazione
alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non è un
elemento in grado di falsare la concorrenza. Le misure adottate sono
documentate nella relazione unica prevista ai sensi dell'articolo 85. Articolo 40
Specifiche tecniche 1.
Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato
VIII figurano nei documenti di gara. Esse definiscono le caratteristiche
previste per lavori, servizi o forniture. Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi
allo specifico processo di produzione o fornitura dei lavori, forniture o
servizi previsti o di qualsiasi altra fase del relativo ciclo di vita di cui al
punto 22 dell'articolo 2. Le specifiche tecniche specificano inoltre se sarà
richiesto il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale. Per tutti gli appalti il cui oggetto è destinato
all'uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico che del
personale di un'amministrazione aggiudicatrice, è necessario che le specifiche
tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, siano elaborate in modo da
tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di
progettazione adeguata per tutti gli utenti. Qualora norme di accessibilità obbligatorie siano
adottate con un atto legislativo dell'Unione, per quanto riguarda i criteri di
accessibilità, le specifiche tecniche devono essere definite mediante
riferimento ad esse. 2.
Le specifiche tecniche consentono pari accesso agli
operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non comportano la
creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla
concorrenza. 3.
Fatte salve le regole tecniche nazionali
obbligatorie, nella misura in cui sono compatibili con la normativa dell'Unione
europea le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità
seguenti: (a)
in termini di prestazioni o di requisiti
funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i
parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di
determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di
aggiudicare l'appalto; (b)
mediante riferimento a specifiche tecniche e, in
ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle
omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme
internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli
organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme
nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche
nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere
e di uso delle forniture; ciascun riferimento contiene la menzione "o
equivalente"; (c)
in termini di prestazioni o di requisiti funzionali
di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche citate nella lettera b)
quale mezzo per presumere la conformità con dette prestazioni o con detti
requisiti funzionali; (d)
mediante riferimento alle specifiche di cui alla
lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti
funzionali di cui alla lettera a) per le altre caratteristiche. 4.
A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto,
le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza
determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un
brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero
come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale
menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui
una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto
non sia possibile applicando il paragrafo 3. Una siffatta menzione o un
siffatto riferimento sono accompagnati dall'espressione "o equivalente". 5.
Quando si avvalgono della possibilità di fare
riferimento alle specifiche di cui al paragrafo 3, lettera b), le
amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere un'offerta per il motivo
che i lavori, le forniture e i servizi offerti non sono conformi alle
specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente
prova, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 42,
che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai
requisiti definiti dalle specifiche tecniche. 6.
Quando si avvalgono della facoltà, prevista al
paragrafo 3, lettera a), di definire le specifiche tecniche in termini di
prestazioni o di requisiti funzionali, le amministrazioni aggiudicatrici non
possono respingere un'offerta di lavori, di forniture o di servizi conformi ad
una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad una omologazione
tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o
ad un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione
se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esso
prescritti. Nella propria offerta, l'offerente è tenuto a
provare con qualunque mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo
42, che i lavori, le forniture o i servizi conformi alla norma ottemperino alle
prestazioni e ai requisiti funzionali dell'amministrazione aggiudicatrice. Articolo 41
Etichette 1.
Le amministrazioni aggiudicatrici che stabiliscono
le caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo di lavori, servizi o
forniture in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono
contemplate all'articolo 40, paragrafo 3, lettera a), possono esigere che tali
lavori, forniture o servizi siano muniti di un'etichetta specifica, a
condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: (a)
i requisiti per l'etichettatura riguardino soltanto
le caratteristiche connesse all'oggetto del contratto e siano appropriati a
definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto
dell'appalto; (b)
i requisiti per l'etichettatura siano elaborati
sulla scorta di informazioni scientifiche o sulla base di altri criteri
oggettivi, verificabili e non discriminatori; (c)
le etichettature siano stabilite nel quadro di un
processo aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti
interessate quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i
distributori e le organizzazioni ambientali; (d)
le etichettature siano accessibili a tutte le parti
interessate. (e)
i criteri relativi alle etichette siano stabiliti
da terzi che siano indipendenti rispetto all'operatore economico che richiede l'etichettatura. Le amministrazioni aggiudicatrici che esigono un'etichetta
specifica accettano tutte le etichette equivalenti tra i cui requisiti figurano
quelli indicati dalle amministrazioni aggiudicatrici. Per prodotti non muniti
di etichetta, le amministrazioni aggiudicatrici accettano anche una
documentazione tecnica del fabbricante o qualsiasi altro mezzo di prova
appropriato. 2.
Quando un'etichetta soddisfa le condizioni di cui
alle lettere b), c) d) ed e) del paragrafo 1, ma stabilisce anche requisiti non
collegati all'oggetto dell'appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono
definire le specifiche tecniche con riferimento a quelle delle specifiche
dettagliate di tale etichetta, o, all'occorrenza, parti di queste, connesse all'oggetto
del contratto e appropriate a definire le caratteristiche dell'oggetto in
questione. Articolo 42
Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova 1.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere
che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità alle
specifiche tecniche, una relazione di prova di un organismo riconosciuto o un
certificato rilasciato da un organismo riconosciuto. Le amministrazioni aggiudicatrici che richiedono
la presentazione di certificati attestanti la conformità con particolari
specifiche tecniche rilasciati da organismi riconosciuti accettano anche i
certificati rilasciati da altri organismi riconosciuti equivalenti. 2.
Le amministrazioni aggiudicatrici accettano altri
mezzi di prova appropriati, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, quale una
documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato
non ha accesso ai certificati o alle relazioni di prova di cui al paragrafo 1,
o non ha la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti. 3.
Ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, per
"organismi riconosciuti" si intendono i laboratori di prova e di
calibratura nonché gli organismi di ispezione e di certificazione accreditati a
norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[34]. 4.
Gli Stati membri mettono a disposizione degli altri
Stati membri, su richiesta, le informazioni relative alle prove e ai documenti
presentati come prova del rispetto dei requisiti tecnici di cui all'articolo
40, paragrafo 6 e all'articolo 41, paragrafi 1, 2 e 3. Le autorità competenti
dello Stato membro di stabilimento comunicano dette informazioni ai sensi dell'articolo
88. Articolo 43
Varianti 1.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono
autorizzare gli offerenti a presentare varianti. Esse indicano nel bando di
gara o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di
una gara, nell'invito a confermare interesse se autorizzano o meno le varianti;
in mancanza di questa indicazione, le varianti non sono autorizzate. 2.
Le amministrazioni aggiudicatrici che autorizzano
le varianti menzionano nei documenti di gara i requisiti minimi che le varianti
devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione. Qualora le
varianti siano autorizzate, esse devono anche garantire che i criteri di
aggiudicazione scelti possano essere utilmente applicati alle varianti che
rispettano tali requisiti minimi e alle offerte conformi che non sono varianti. 3.
Esse prendono in considerazione soltanto le
varianti che rispondono ai requisiti minimi da esse prescritti. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici che
abbiano autorizzato varianti non possono respingere una variante per il solo
fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi
anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un
appalto pubblico di servizi. Articolo 44
Suddivisione degli appalti in lotti 1.
Gli appalti possono essere suddivisi in lotti
omogenei o eterogenei. Per gli appalti di valore pari o superiore alle soglie
di cui all'articolo 4 ma non inferiori a 500 000 EUR, determinati
conformemente all'articolo 5, se l'amministrazione aggiudicatrice non ritiene
appropriato suddividerli in lotti, essa fornisce nel bando di gara o nell'invito
a confermare interesse un chiarimento specifico delle sue ragioni. Le amministrazioni aggiudicatrici precisano, nel
bando di gara o nell'invito a confermare interesse, se le offerte devono essere
limitate a uno o più lotti. 2.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono, anche
ove sia indicata la possibilità di presentare offerte per tutti i lotti,
limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente a
condizione che il loro numero massimo sia indicato nel bando di gara o nell'invito
a confermare interesse. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono e
indicano nei documenti di gara le norme o i criteri oggettivi e non
discriminatori per l'aggiudicazione dei singoli lotti qualora l'applicazione
dei criteri di aggiudicazione prescelti comporti l'aggiudicazione ad un
offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo. 3.
Nei casi in cui al medesimo offerente possa essere
aggiudicato più di un lotto, le amministrazioni aggiudicatrici possono disporre
che venga aggiudicato o un appalto per ciascun lotto oppure uno o più appalti
che interessano diversi lotti o la loro totalità. Le amministrazioni aggiudicatrici precisano nei
documenti di gara se esse si riservano il diritto di operare questa scelta e,
in tal caso, quali lotti possono essere raggruppati in un unico appalto. Le amministrazioni aggiudicatrici determinano come
prima cosa le offerte che rispondono al meglio ai criteri di aggiudicazione di
cui all'articolo 66 per ciascun lotto. Esse possono aggiudicare un contratto
per più di un lotto ad un offerente che non figuri al primo posto per tutti i
singoli lotti coperti da questo contratto, a condizione che i criteri di
aggiudicazione indicati ai sensi dell'articolo 66 siano soddisfatti in misura
maggiore per tutti i lotti che rientrano in tale contratto. Le amministrazioni
aggiudicatrici specificano nei documenti di gara i metodi che intendono usare
per tale confronto. Tali metodi sono trasparenti, oggettivi e non discriminatori. 4.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere
che tutti gli imprenditori coordinino le loro attività sotto la direzione dell'operatore
economico al quale è stato aggiudicato il lotto che implica il coordinamento
dell'intero progetto o parti rilevanti di tale lotto. Articolo 45
Fissazione dei termini 1.
Nel fissare i termini per la ricezione delle
domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici
tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario
per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli
da 24 a 30. 2.
Quando le offerte possono essere formulate soltanto
a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione in loco dei documenti
allegati ai documenti di gara, i termini per la ricezione delle offerte sono
prorogati in modo che tutti gli operatori economici in questione possano
prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare offerte. Sezione 2
Pubblicità e trasparenza Articolo 46
Avvisi di preinformazione 1. Le
amministrazioni aggiudicatrici possono rendere nota l'intenzione di programmare
appalti pubblicando un avviso di preinformazione il più rapidamente possibile
dopo l'avvio dell'esercizio di bilancio. Tali avvisi, che contengono le
informazioni di cui all'allegato VI, parte B, sezione I sono pubblicati dalla
Commissione o dalle amministrazioni aggiudicatrici sul loro profilo di
committente, descritto al punto 2, lettera b), dell'allegato IX. Qualora l'avviso
sia pubblicato dalle amministrazioni aggiudicatrici sul loro profilo di
committente, esse inviano una comunicazione della pubblicazione sul loro
profilo di committente, come indicato al punto 3 dell'allegato IX. 2. Per le
procedure ristrette e competitive con negoziato, le amministrazioni
aggiudicatrici locali possono utilizzare un avviso di preinformazione, come
indizione di gara a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, purché l'avviso
soddisfi tutte le seguenti condizioni: (a)
si riferisce specificatamente alle forniture, ai
lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare; (b)
indica che l'appalto sarà aggiudicato mediante una
procedura ristretta o competitiva con negoziato senza ulteriore pubblicazione
di un avviso di indizione di gara e invita gli operatori economici interessati
a manifestare il proprio interesse per iscritto; (c)
contiene, oltre alle informazioni di cui all'allegato
VI, parte B, sezione I, le informazioni di cui all'allegato VI, parte B,
sezione II; (d)
è stato pubblicato non oltre 12 mesi prima della
data di invio dell'invito a confermare interesse di cui all'articolo 52,
paragrafo 1. Tali avvisi non sono pubblicati su un profilo di
committente. Articolo 47
Bandi di gara Tutte le amministrazioni aggiudicatrici
possono utilizzare un bando di gara come mezzo di indizione per tutte le
procedure. Tali bandi contengono le informazioni di cui all'allegato VI, parte
C e sono pubblicati conformemente all'articolo 49. Articolo 48
Avvisi relativi agli appalti aggiudicati 1.
Entro 48 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto o
dalla conclusione di un accordo quadro, le amministrazioni aggiudicatrici
inviano un avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura di
aggiudicazione di appalto. Tali avvisi contengono le informazioni di cui all'allegato
VI, parte D e sono pubblicati conformemente alle disposizioni dell'articolo 49. 2.
Se la gara per l'appalto in questione è stata
indetta mediante un avviso di preinformazione e se l'amministrazione
aggiudicatrice non intende aggiudicare ulteriori contratti nei dodici mesi
coperti dall'avviso di preinformazione, l'avviso di aggiudicazione contiene un'indicazione
specifica al riguardo. Nel caso di accordi quadro conclusi in conformità
all'articolo 31, le amministrazioni aggiudicatrici sono esentate dall'invio di
un avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto
basato su tale accordo. 3.
Le amministrazioni aggiudicatrici inviano un avviso
relativo al risultato dell'aggiudicazione degli appalti basato su un sistema
dinamico di acquisizione entro 48 giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto. Esse
possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso,
esse inviano gli avvisi raggruppati al più tardi 48 giorni dopo la fine di ogni
trimestre. 4.
Talune informazioni relative all'aggiudicazione
dell'appalto o alla conclusione dell'accordo quadro possono non essere
pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge,
sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi
commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare
pregiudizio alla concorrenza leale tra questi. Articolo 49
Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi 1.
I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 46, 47 e
48 contengono le informazioni indicate negli allegati VI nel formato di modelli
uniformi, compresi i modelli uniformi per le rettifiche. Tali modelli uniformi sono stabiliti dalla
Commissione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura
consultiva di cui all'articolo 91. 2.
I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 46, 47 e
48 sono redatti, trasmessi alla Commissione per via elettronica e pubblicati
conformemente all'allegato IX. Essi sono pubblicati entro cinque giorni dalla
loro trasmissione. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi da
parte della Commissione sono a carico dell'Unione. 3.
Gli avvisi di cui all'articolo 46, paragrafo 2, e
all'articolo 47 sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali dell'Unione
scelta dall'amministrazione aggiudicatrice Il testo pubblicato in tale lingua è
l'unico facente fede Una sintesi degli elementi importanti di ciascun avviso è
pubblicata nelle altre lingue ufficiali. 4.
La Commissione garantisce che il testo integrale e
la sintesi degli avvisi di preinformazione di cui all'articolo 46, paragrafo 2
e degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di
acquisizione di cui all'articolo 32, paragrafo 3, lett. a) continuino ad
essere pubblicati: (a)
nel caso di avvisi di preinformazione, per dodici
mesi o fino al ricevimento di un avviso di aggiudicazione di cui all'articolo
48 che indichi che nei dodici mesi coperti dall'avviso di indizione di gara non
sarà aggiudicato nessun altro contratto; (b)
nel caso di avvisi di indizione di gara che
istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, per il periodo di validità
del sistema dinamico di acquisizione. 5.
Le amministrazioni aggiudicatrici devono essere in
grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi o bandi. La Commissione rilascia all'amministrazione
aggiudicatrice una conferma della ricezione dell'avviso e della pubblicazione
dell'informazione trasmessa, con menzione della data della pubblicazione. Tale
conferma vale come prova della pubblicazione. 6.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono
pubblicare avvisi relativi ad appalti che non sono soggetti all'obbligo di
pubblicazione previsto dalla presente direttiva, a condizione che essi siano
trasmessi alla Commissione per via elettronica secondo il formato e le modalità
di trasmissione precisate nell'allegato IX. Articolo 50
Pubblicazione a livello nazionale 1.
I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 46, 47 e
48 nonché il loro contenuto, non possono essere pubblicati a livello nazionale
prima della pubblicazione a norma dell'articolo 49. 2.
Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale
non contengono informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o bandi
trasmessi alla Commissione o pubblicate su un profilo di committente ma
menzionano la data della trasmissione dell'avviso o bando alla Commissione o
della pubblicazione sul profilo di committente. 3.
Gli avvisi di preinformazione non possono essere
pubblicati su un profilo di committente prima che sia stato inviato alla
Commissione l'avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma. Gli
avvisi in questione devono indicare la data di tale trasmissione. Articolo 51
Disponibilità elettronica dei documenti di gara 1.
Le amministrazioni aggiudicatrici offrono un
accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di
gara a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso, conformemente all'articolo
49, o di invio dell'invito a confermare interesse. Il testo dell'avviso o dell'invito
a confermare interesse deve indicare l'indirizzo internet presso il quale tali
strumenti sono accessibili. 2.
Sempre che siano state richieste in tempo utile, le
informazioni complementari sui capitolato d'oneri e sui documenti complementari
sono comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici o dai servizi competenti
almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione
delle offerte. In caso di procedura aperta accelerata, ai sensi degli articoli
25, paragrafo 3 e dell'articolo 26, paragrafo 5, il termine è di quattro
giorni. Articolo 52
Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo e inviti a confermare
interesse 1.
Nelle procedure ristrette, nelle procedure di
dialogo competitivo, nei partenariati per l'innovazione e nelle procedure
competitive con negoziato, le amministrazioni aggiudicatrici invitano
simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le
rispettive offerte o, nel caso di dialogo competitivo, a partecipare al
dialogo. Se come mezzo di indizione di gara è usato un
avviso di preinformazione ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, le
amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente e per iscritto gli
operatori economici che già hanno espresso interesse a confermare nuovamente
interesse. 2.
Gli inviti di cui al paragrafo 1 menzionano l'indirizzo
elettronico al quale possono essere ottenuti il capitolato d'oneri o il
documento descrittivo e gli altri documenti complementari che sono stati
direttamente resi disponibili per via elettronica. Essi comprendono inoltre le
informazioni indicate nell'allegato X. Articolo 53
Informazione dei candidati e degli offerenti 1.
Le amministrazioni aggiudicatrici informano ciascun
candidato e ciascun offerente, quanto prima possibile, delle decisioni adottate
riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione dell'appalto
o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, compresi i motivi dell'eventuale
decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un appalto
per il quale vi è stata indizione di gara, o di riavviare la procedura, o di
non attuare un sistema dinamico di acquisizione. 2.
Su richiesta della parte interessata, l'amministrazione
aggiudicatrice comunica quanto prima, e in ogni caso entro 15 giorni dalla
ricezione di una richiesta scritta: (a)
ad ogni candidato escluso, i motivi del rigetto
della sua domanda di partecipazione, (b)
ad ogni offerente escluso, i motivi del rigetto
della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo 40, paragrafi 5 e 6,
i motivi della sua decisione di non equivalenza o della sua decisione secondo
cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai
requisiti funzionali, (c)
ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta
selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta
selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o delle
parti dell'accordo quadro, (d)
ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta
selezionabile, lo svolgimento e l'andamento delle trattative e del dialogo con
gli offerenti. 3.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere
di non divulgare talune informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti,
alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico di
acquisizione di cui al paragrafo 1, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione
della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi
interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa
recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi. Sezione 3
Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti Articolo 54
Principi generali 1.
Gli appalti sono aggiudicati sulla base dei criteri
di cui agli articoli da 66 a 69, purché siano soddisfatte tutte le seguenti
condizioni: (a)
l'offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni
e ai criteri indicati nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse
nonché nei documenti di gara, tenuto conto dell'articolo 43; (b)
l'offerta proviene da un offerente che non è
escluso conformemente agli articoli 21 e 55 e che soddisfa i criteri di
selezione fissati dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 56
e, se necessario, le norme e i criteri non discriminatori di cui all'articolo
64. 2.
L'amministrazione aggiudicatrice può decidere di
non aggiudicare un contratto all'offerente che presenta l'offerta migliore se
ha accertato che l'offerta non soddisfa, perlomeno in forma equivalente, gli
obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del
lavoro o di previdenza sociale o di diritto ambientale oppure le disposizioni
internazionali in materia di previdenza sociale o di diritto ambientale
elencate nell'allegato XI. 3.
Nelle procedure aperte, le amministrazioni
aggiudicatrici possono decidere di esaminare le offerte prima della verifica
del rispetto dei criteri di selezione, a condizione che siano osservate le
pertinenti disposizioni della presente sezione, in particolare che il contratto
non venga aggiudicato ad un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma
dell'articolo 55 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione
aggiudicatrice ai sensi della sottosezione 1 della presente sezione. 4.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente all'articolo 89 per modificare l'elenco di cui all'allegato
XI, quando ciò si dimostra necessario sulla base della conclusione di nuovi accordi
internazionali o della modifica di tali accordi internazionali vigenti. Sottosezione 1
Criteri di selezione qualitativa Articolo 55
Motivi di esclusione 1.
È escluso dalla partecipazione a un appalto il
candidato o l'offerente condannato con sentenza definitiva per una o più delle
ragioni elencate qui di seguito: (a)
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale
definita all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio[35]; (b)
corruzione, quale definita all'articolo 3 della convenzione
relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari
delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea[36] e all'articolo
2 della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio[37]; nonché
la corruzione come definita nella legge nazionale dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'operatore economico; (c)
frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione
relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee[38]; (d)
reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche, quali definiti rispettivamente all'articolo 1 ed all'articolo 3
della decisione quadro 2002/475/GAI[39] ovvero istigazione, concorso, tentativo a
commettere un reato quali definiti all'articolo 4 di detta decisione quadro; (e)
riciclaggio dei proventi di attività illecite,
quale definito all'articolo 1 della direttiva del Consiglio 91/308/CEE[40]. L'obbligo di escludere un candidato o un offerente
dalla partecipazione a un appalto pubblico si applica anche nel caso in cui la
sentenza definitiva di condanna riguarda dirigenti di impresa o qualsiasi altra
persona avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei
confronti del candidato o dell'offerente. 2.
Ogni operatore economico è escluso dalla
partecipazione all'appalto se l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza
di una sentenza passata in giudicato che dichiara che detto operatore economico
non è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte o di
contributi di sicurezza sociale conformemente alle disposizioni legislative del
paese in cui esso è stabilito o di quelle dello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice. 3.
Un'amministrazione aggiudicatrice può escludere
dalla partecipazione a un appalto pubblico qualsiasi operatore economico se una
delle condizioni seguenti è soddisfatta: (a)
se essa ha conoscenza di qualsiasi violazione degli
obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del
lavoro o della sicurezza sociale o di diritto ambientale oppure dalla
legislazione internazionale in materia di previdenza sociale e di diritto
ambientale elencata nell'allegato XI: La conformità alla legislazione dell'Unione
o alle disposizioni di diritto internazionale è soddisfatta anche se detta
conformità avviene in una forma equivalente. (b)
se l'operatore economico è oggetto di una procedura
di insolvenza o di liquidazione, se i suoi attivi sono amministrati da un
liquidatore o da un giudice, se ha stipulato un concordato preventivo con i
creditori, se ha cessato le sue attività o in ogni altra situazione analoga
derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali; (c)
se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare
con qualsiasi mezzo che l'operatore economico si è reso colpevole di altri
gravi illeciti professionali; (d)
se l'operatore economico ha evidenziato
significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un requisito sostanziale
nel quadro di un precedente contratto o di precedenti contratti di natura
analoga con la stessa amministrazione aggiudicatrice. Per applicare il motivo di esclusione di cui al
punto d) del primo comma, le amministrazioni aggiudicatrici forniscono un
metodo di valutazione delle prestazioni contrattuali eseguite che si basa su
criteri oggettivi e misurabili ed è applicato in modo sistematico, coerente e trasparente.
La valutazione delle prestazioni è trasmessa al contraente in questione, al
quale deve essere data la possibilità di opporsi alle conclusioni e di ottenere
tutela giurisdizionale. 4.
Ogni candidato o offerente che si trova in una
delle situazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 può fornire all'amministrazione
aggiudicatrice la prova che dimostri la sua affidabilità nonostante l'esistenza
di un motivo di esclusione. A tal fine, il candidato o l'offerente dimostra
che esso ha risarcito qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, ha
chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con
le autorità investigative e che ha adottato provvedimenti di carattere tecnico,
organizzativo e personali idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. L'autorità
aggiudicatrice valuta le misure adottate dai candidati e dagli offerenti
considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito.
Se l'amministrazione aggiudicatrice ritiene che le misure sono insufficienti, essa
motiva la sua decisione. 5.
Gli Stati membri garantiscono che le
amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici possano facilmente
ottenere informazioni e assistenza in merito all'applicazione del presente
articolo mediante il punto di contatto di cui all'articolo 88. 6.
Gli Stati membri mettono a disposizione degli altri
Stati membri, su richiesta, le informazioni relative ai motivi di esclusione
elencati nel presente articolo. Le autorità competenti dello Stato membro di
stabilimento comunicano dette informazioni ai sensi dell'articolo 88. Articolo 56
Criteri di selezione 1.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire
condizioni di partecipazione relative a: (a)
abilitazione all'esercizio dell'attività
professionale; (b)
capacità economica e finanziaria; (c)
capacità tecniche e professionali. Esse non sono tenute ad applicare tutte le
condizioni enumerate ai paragrafi da 2, 3 e 4, ma non possono prevedere
requisiti diversi da quelli elencati. Le amministrazioni aggiudicatrici limitano le
condizioni di partecipazione a quelle appropriate per assicurare che un
candidato o un offerente abbia le capacità giuridica e finanziaria e le
competenze commerciali e tecniche necessarie per eseguire l'appalto da
aggiudicare. Tutti i requisiti devono essere connessi e strettamente
proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo conto della necessità di
garantire un'effettiva concorrenza. 2.
Per quanto riguarda l'abilitazione all'esercizio
dell'attività professionale, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere
che gli operatori economici siano iscritti in un albo professionale o in un
registro commerciale, tenuti nel loro Stato membro di stabilimento, come
descritto nell'allegato XII. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso
di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare
organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in
questione, l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere loro di provare il
possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui
trattasi. 3.
Per quanto riguarda la capacità economica e
finanziaria, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che gli
operatori economici abbiano adeguata capacità economica e finanziaria. A tal
fine essi possono esigere che gli operatori economici abbiano un determinato
fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di
attività oggetto dell'appalto e un'adeguata assicurazione contro i rischi
professionali. Il fatturato minimo annuo non supera il triplo del
valore stimato dell'appalto, salvo in circostanze debitamente motivate relative
ai rischi specifici connessi alla natura dei lavori, servizi o forniture. L'amministrazione
aggiudicatrice precisa tali circostanze eccezionali nei documenti di gara. Per gli appalti divisi in lotti il presente
articolo si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, l'amministrazione
aggiudicatrice può fissare il fatturato annuo minimo richiesto con riferimento
a gruppi di lotti nel caso in cui all'aggiudicatario siano aggiudicati più
lotti da eseguirsi contemporaneamente. Se gli appalti basati su un accordo quadro devono
essere aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il requisito del
fatturato annuo massimo di cui al secondo comma del presente paragrafo è
calcolato sulla base del valore massimo atteso dei contratti specifici che
saranno eseguiti contemporaneamente, se conosciuto, altrimenti sulla base del
valore stimato dell'accordo quadro. 4.
Per quanto riguarda le capacità tecniche e
professionali, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli
operatori economici possiedano le necessarie risorse umane e tecniche e l'esperienza
necessarie per eseguire il contratto con un adeguato standard di qualità. L'amministrazione
aggiudicatrice può ritenere che gli operatori economici non eseguiranno il
contratto con un adeguato standard di qualità quando essa accerti che questi
ultimi hanno conflitti di interesse che possono influire negativamente sulla
esecuzione del contratto. Nelle procedure di aggiudicazione di appalti
pubblici aventi ad oggetto forniture che necessitano di lavori di posa in opera
o di installazione, la prestazione di servizi o l'esecuzione di lavori, la
capacità degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione
o i lavori può essere valutata con riferimento alla loro competenza,
efficienza, esperienza e affidabilità. 5.
Le amministrazioni aggiudicatrici indicano le
necessarie condizioni di partecipazione che possono essere espresse come
livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova nel bando
di gara o nell'invito a confermare interesse. Articolo 57
Autodichiarazioni e altri mezzi di prova 1.
Le amministrazioni aggiudicatrici accettano
autocertificazioni come prove documentali preliminari in grado di dimostrare
che i candidati e gli offerenti soddisfano le seguenti condizioni: (a)
non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo
55, in cui gli operatori economici devono o possono essere esclusi, (b)
soddisfano i criteri di selezione definiti a norma
dell'articolo 56, (c)
se del caso, soddisfano le norme e i criteri
oggettivi fissati a norma dell'articolo 64; (d)
su richiesta e senza indugio, sono in grado di
fornire la documentazione necessaria, richiesta dalle amministrazioni
aggiudicatrici ai sensi degli articoli 59, 60 e, se del caso, 61 e 63. 2.
Un'amministrazione aggiudicatrice può chiedere al
candidato o all'offerente in qualsiasi momento nel corso della procedura di
produrre tutta o parte della documentazione richiesta se ciò risulta necessario
per il buon andamento del procedimento. Prima dell'aggiudicazione del contratto, l'amministrazione
aggiudicatrice chiede all'offerente a cui ha deciso di aggiudicare il
contratto, di presentare la documentazione conformemente agli articoli 59 e 60
e, se del caso, all'articolo 61. L'amministrazione aggiudicatrice può invitare
gli operatori economici a integrare o chiarire i certificati e i documenti
presentati ai sensi degli articoli da 59, 60 e 61. 3.
Le amministrazioni aggiudicatrici non possono
esigere certificati diversi da quelli di cui agli articoli 60 e 61; conformemente
all'articolo 62, gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo
idoneo per provare all'amministrazione aggiudicatrice che essi disporranno
delle risorse necessarie. I candidati e gli offerenti non sono tenuti a
ripresentare un certificato o un'altra prova documentale che è già stato
presentato alla stessa amministrazione aggiudicatrice negli ultimi quattro anni
in una procedura precedente e che è ancora valido. 4.
Su richiesta gli Stati membri mettono a
disposizione degli altri Stati membri, ai sensi dell'articolo 88, le
informazioni relative ai motivi di esclusione di cui all'articolo 55, all'idoneità,
alle capacità finanziarie e tecniche degli offerenti di cui all'articolo 56 e
al contenuto o alla natura dei mezzi di prova di cui al presente articolo. Articolo 58
Registro online dei certificati (e-Certis) 1.
Al fine di facilitare gare d'appalto
transfrontaliere, gli Stati membri garantiscono che le informazioni concernenti
i certificati e altre forme di prove documentali introdotte in e-Certis sono
costantemente aggiornate. 2.
L'utilizzo di e-Certis è obbligatorio e le
amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a richiedere soltanto i modelli di
certificati o formulari di prova documentale disponibili in e-Certis entro due
anni dalla data di cui all'articolo 92, paragrafo 1. Articolo 59
Passaporto europeo per gli appalti pubblici 1.
Le autorità nazionali rilasciano, su richiesta di un
operatore economico stabilito nello Stato membro in questione e che soddisfa le
condizioni necessarie, un passaporto europeo per gli appalti pubblici. Il
passaporto europeo per gli appalti pubblici contiene i dati di cui all'allegato
XIII ed è redatto sulla base di un modello uniforme. La Commissione è abilitata ad adottare atti
delegati a norma dell'articolo 89 al fine di modificare l'allegato XIII per
motivi legati al progresso tecnico o per ragioni amministrative. Essa redige
anche il modello uniforme per il passaporto europeo per gli appalti. Gli atti
di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo
91. 2.
Al più tardi entro due anni dalla data di cui all'articolo
92, paragrafo 1, il passaporto è fornito esclusivamente in forma elettronica. 3.
L'autorità che rilascia il passaporto deve
richiedere le informazioni pertinenti direttamente dalle autorità competenti,
salvo se ciò sia vietato dalla normativa nazionale in materia di protezione dei
dati personali. 4.
Il passaporto europeo per gli appalti pubblici è
riconosciuto da tutte le amministrazioni aggiudicatrici come prova del rispetto
delle condizioni di partecipazione in esso previste e non può essere contestato
senza giustificazione. Tale giustificazione può essere correlata al fatto che
il passaporto è stato emesso in data anteriore a sei mesi. 5.
Gli Stati membri mettono a disposizione degli altri
Stati membri, su richiesta, ogni informazione concernente l'autenticità e il
contenuto del passaporto europeo per gli appalti pubblici. Le autorità
competenti dello Stato membro di stabilimento comunicano dette informazioni ai
sensi dell'articolo 88. Articolo 60
Certificati 1.
Le amministrazioni aggiudicatrici accettano i
seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore
economico di nessuno dei casi di cui all'articolo 55: (a)
per quanto riguarda il
paragrafo 1 di detto articolo, un estratto del relativo registro, come l'estratto
del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente
rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa del paese d'origine
o di provenienza, da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti; (b)
per quanto riguarda il paragrafo 2 e il paragrafo
3, lettera b), di detto articolo, un certificato rilasciato dall'autorità
competente dello Stato membro in questione; (c)
se il paese in questione non rilascia tali
documenti o certificati, o se questi non coprono tutti casi di cui ai paragrafi
1, 2 e 3, lettera b), di detto articolo, essi possono essere sostituiti a tal
fine da una dichiarazione ufficiale rilasciata dal punto di contatto designato
ai sensi dell'articolo 88. 2.
Di norma, la prova della capacità economica e
finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante una o più
referenze elencate nell'allegato XIV, parte 1. L'operatore economico che per fondati motivi non è
in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice
è autorizzato a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un
qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione
aggiudicatrice. 3.
Le capacità tecniche degli operatori economici
possono essere provate con uno o più mezzi di cui all'allegato XIV, parte 2, in
funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori,
delle forniture o dei servizi. 4.
Su richiesta gli Stati membri mettono a
disposizione degli altri Stati membri conformemente all'articolo 88, le
informazioni relative alla prova dei motivi di esclusione, i documenti che
attestano l'idoneità all'esercizio dell'attività professionale, le capacità
finanziaria e tecnica degli offerenti nonché gli eventuali altri mezzi di prova
di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. Articolo 61
Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale 1.
Qualora richiedano la presentazione di certificati
rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l'operatore economico
soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità
per i disabili, le amministrazioni aggiudicatrici si riferiscono ai sistemi di
garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia,
certificati da organismi accreditati. Le amministrazioni aggiudicatrici
riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in
altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego
di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori
economici quando questi non abbiano accesso a tali certificati o non abbiano la
possibilità di ottenerli entro i termini richiesti. 2.
Le amministrazioni aggiudicatrici, quando
richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti
per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinati
sistemi o di norme di gestione ambientale, essi fanno riferimento al sistema
dell'UE di ecogestione e audit (EMAS) o a altre norme di gestione ambientale
nella misura in cui sono conformi all'articolo 45 del regolamento (CE)
n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[41] o ad
altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in
materia, certificate da organismi accreditati. Le amministrazioni
aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi
stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative
all'impiego di misure equivalenti di gestione ambientale prodotte dagli
operatori economici quando questi non abbiano accesso a tali certificati o non
abbiano la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti. 3.
Conformemente all'articolo 88, gli Stati membri
mettono a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni
relative ai documenti presentati come prova del rispetto delle norme ambientali
e di qualità di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Articolo 62
Affidamento sulle capacità di altri soggetti 1.
Per quanto riguarda i criteri relativi alla
capacità economica e finanziaria, come indicato ai sensi dell'articolo 56,
paragrafo 3, e i criteri relativi alle capacità tecniche e professionali stabiliti
a norma dell'articolo 56, paragrafo 4, un operatore economico può, se del caso
e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri
soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi
ultimi. In tal caso dimostra all'amministrazione aggiudicatrice che disporrà
dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell'impegno a tal fine
di questi soggetti. Nel caso della capacità economica e finanziaria, le
amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che l'operatore economico e i
soggetti di cui sopra siano solidalmente responsabili dell'esecuzione del
contratto. Alle stesse condizioni, un raggruppamento di
operatori economici di cui all'articolo 16 può fare valere le capacità dei
partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti. 2.
Nel caso di appalti di lavori, di contratti di
prestazione di servizi e operazioni di posa in opera e installazione nel quadro
di un contratto di fornitura, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere
che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente stesso
o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori
economici di cui all'articolo 6, da un partecipante al raggruppamento. Articolo 63
Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte
di organismi di diritto pubblico o privato 1.
Gli Stati membri possono istituire o mantenere
elenchi ufficiali di imprenditori, di fornitori, o di prestatori di servizi
riconosciuti o prevedere una certificazione da parte di organismi di
certificazione conformi alle norme europee in materia di certificazione di cui
all'allegato VIII. Essi comunicano alla Commissione e agli altri
Stati membri l'indirizzo dell'organismo di certificazione o del soggetto
responsabile dell'elenco ufficiale al quale le domande vanno presentate. 2.
Gli Stati membri adeguano le condizioni di
iscrizione negli elenchi di cui al paragrafo 1, nonché quelle di rilascio di
certificati da parte degli organismi di certificazione alle disposizioni della
presente sottosezione. Gli Stati membri le adeguano parimenti all'articolo
62 per le domande di iscrizione presentate da operatori economici facenti parte
di un raggruppamento e che dispongono di mezzi forniti loro dalle altre società
del raggruppamento. Detti operatori devono in tali casi dimostrare all'autorità
che istituisce l'elenco ufficiale che disporranno di tali mezzi per tutta la
durata di validità del certificato che attesta la loro iscrizione all'elenco
ufficiale e che tali società continueranno a soddisfare, durante detta durata,
i requisiti in materia di selezione qualitativa previsti dall'elenco ufficiale
o dal certificato di cui gli operatori si avvalgono ai fini della loro
iscrizione. 3.
Gli operatori economici iscritti in elenchi
ufficiali o aventi un certificato possono, in occasione di ogni appalto,
presentare alle amministrazioni aggiudicatrici un certificato di iscrizione
rilasciato dalla competente autorità, o il certificato rilasciato dall'organismo
di certificazione competente. Tali certificati indicano le referenze che
consentono agli operatori economici l'iscrizione nell'elenco o di ottenere la
certificazione nonché la relativa classificazione. 4.
L'iscrizione in un elenco ufficiale certificata
dalle autorità competenti o il certificato rilasciato dall'organismo di
certificazione costituisce una presunzione di idoneità ai fini dei requisiti di
selezione qualitativa previsti dall'elenco ufficiale o dal certificato. 5.
I dati risultanti dall'iscrizione negli elenchi
ufficiali o dalla certificazione non sono contestati senza giustificazione. Per
quanto riguarda il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali e il
pagamento delle imposte e tasse, per ogni appalto, può essere richiesta un'attestazione
supplementare ad ogni operatore economico. Le amministrazioni aggiudicatrici degli altri
Stati membri applicano il paragrafo 3 e il primo comma del presente paragrafo
soltanto agli operatori economici stabiliti nello Stato membro che ha redatto l'albo
ufficiale. 6.
I requisiti della prova per i criteri di selezione
qualitativa previsti dall'elenco ufficiale o dalla certificazione devono essere
conformi agli articoli 59, 60 ed, eventualmente, all'articolo 61. Per la
registrazione degli operatori economici degli altri Stati membri in un elenco
ufficiale o per la loro certificazione non sono necessarie altre prove e
dichiarazioni oltre quelle richieste agli operatori economici nazionali. Gli operatori economici possono chiedere in
qualsiasi momento la loro iscrizione in un elenco ufficiale o il rilascio del
certificato. Essi sono informati entro un termine ragionevolmente breve della
decisione dell'autorità che redige l'elenco o dell'organismo di certificazione
competente. 7.
Tuttavia siffatta iscrizione o certificazione non
può essere imposta agli operatori economici degli altri Stati membri in vista
della loro partecipazione a un appalto pubblico. Le amministrazioni
aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti di organismi stabiliti in
altri Stati membri. Esse accettano altresì altri mezzi di prova equivalenti. 8.
Su richiesta, gli Stati membri mettono a
disposizione degli altri Stati membri, conformemente all'articolo 88, le
informazioni relative ai documenti presentati come prova del fatto che gli
operatori economici soddisfano i requisiti per essere iscritti nell'elenco
degli operatori economici riconosciuti, o del fatto che gli operatori economici
di un altro Stato membro possiedono una certificazione equivalente. Sottosezione 2
Riduzione del numero dei candidati, di offerte e soluzioni Articolo 64
Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a
partecipare 1.
Nelle procedure ristrette, nelle procedure
competitive con negoziato, nelle procedure di dialogo competitivo e di
partenariato per l'innovazione, le amministrazioni aggiudicatrici possono
limitare il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e che
inviteranno a presentare un'offerta, o a partecipare al dialogo, purché vi sia
un numero sufficiente di candidati qualificati. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel
bando di gara o nell'invito a confermare interesse i criteri o le norme
obiettivi e non discriminatori che intendono applicare, il numero minimo di
candidati che intendono invitare e, all'occorrenza, il numero massimo. 2.
Nelle procedure ristrette il numero minimo di
candidati è cinque. Nella procedura competitiva con negoziato, nella procedura
di dialogo competitivo e nel partenariato per l'innovazione il numero minimo di
candidati è tre. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere
sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza. Le amministrazioni aggiudicatrici invitano un
numero di candidati almeno pari al numero minimo. Se il numero di candidati che
soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi di capacità di cui all'articolo
56, paragrafo 5, è inferiore al numero minimo, l'amministrazione aggiudicatrice
può proseguire la procedura invitando i candidati in possesso delle capacità
richieste. L'amministrazione aggiudicatrice non può includere nella stessa
procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o
candidati che non abbiano le capacità richieste. Articolo 65
Riduzione del numero di offerte e soluzioni Le amministrazioni aggiudicatrici, quando
ricorrono alla facoltà di ridurre il numero di offerte da negoziare, di cui all'articolo 27,
paragrafo 5, o di soluzioni da discutere di cui all'articolo 28,
paragrafo 4, effettuano tale riduzione applicando i criteri di
aggiudicazione indicati nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel
documento descrittivo. Nella fase finale tale numero deve consentire di
garantire una concorrenza effettiva, purché vi sia un numero sufficiente di
soluzioni o di candidati qualificati. Sottosezione 3
Aggiudicazione dell'appalto Articolo 66
Criteri di aggiudicazione dell'appalto 1.
Fatte salve le disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di taluni
servizi, il criterio sul quale si basano le amministrazioni aggiudicatrici per
aggiudicare gli appalti pubblici è uno dei seguenti: (a)
offerta economicamente più vantaggiosa (b)
costo più basso. I costi possono essere valutati, a scelta dell'amministrazione
aggiudicatrice, sulla sola base del prezzo o con un approccio costo/efficacia,
come ad esempio la determinazione dei costi del ciclo di vita conformemente
alle condizioni di cui all'articolo 67. 2.
L'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
del paragrafo 1, lettera a), dal punto di vista dell'amministrazione
aggiudicatrice è individuata sulla base di criteri connessi all'oggetto dell'appalto
pubblico in questione. Essi comprendono, oltre al prezzo o ai costi ai sensi
del paragrafo 1, lettera b), diversi criteri connessi all'oggetto dell'appalto
pubblico in questione, quali: (a)
qualità, incluso pregio tecnico, caratteristiche
estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione per tutti gli utenti,
caratteristiche ambientali e carattere innovativo; (b)
per gli appalti di servizi e per gli appalti che
comportano la progettazione di lavori, può essere considerata l'organizzazione,
le qualifiche e l'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto
in questione, con la conseguenza che, in seguito all'aggiudicazione del
contratto, tale personale può essere sostituito soltanto con il consenso dell'amministrazione
aggiudicatrice, che deve verificare che le relative sostituzioni garantiscano
un'organizzazione e una qualità equivalenti; (c)
servizi post-vendita e assistenza tecnica, data
della fornitura e termine di consegna o di esecuzione; (d)
il processo specifico di produzione o di fornitura
dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti o di qualsiasi altra fase
del suo ciclo di vita di cui all'articolo 2, punto 22 nella misura in cui i
criteri sono specificati in conformità con il paragrafo 4 ed essi riguardano
fattori direttamente coinvolti in questi processi e caratterizzano il processo
specifico di produzione o di fornitura dei lavori, delle forniture o dei
servizi richiesti. 3.
Gli Stati membri possono disporre che l'aggiudicazione
di determinati tipi di contratti si basi sull'offerta economicamente più
vantaggiosa di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2. 4.
I criteri di aggiudicazione non conferiscono all'amministrazione
aggiudicatrice una libertà di scelta illimitata. Essi garantiscono la
possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da requisiti che
consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti. Le
amministrazioni aggiudicatrici verificano efficacemente, sulla base delle
informazioni e delle prove fornite dagli offerenti, se le offerte soddisfano i
criteri di aggiudicazione. 5.
Nel caso previsto al paragrafo 1,
lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara,
nell'invito a confermare interesse, nei documenti di gara o, in caso di dialogo
competitivo, nel documento descrittivo, la ponderazione relativa che
attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta
economicamente più vantaggiosa. Tale ponderazione può essere espressa prevedendo
una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere appropriato. Se la ponderazione non è possibile per ragioni
obiettive, l'amministrazione aggiudicatrice indica i criteri in ordine
decrescente di importanza. Articolo 67
Costi del ciclo di vita 1.
I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto
pertinenti, tutti i seguenti costi legati al ciclo di vita di un prodotto, di
un servizio o di un lavoro, come definiti all'articolo 2, punto 22: (a)
costi interni, compresi i costi relativi all'acquisizione
(ad esempio costi di produzione), all'uso (come il consumo di energia, i costi
di manutenzione) e al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio e (b)
costi ambientali esterni direttamente legati al
ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere
determinato e verificato, che possono includere i costi delle emissioni di gas
ad effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all'attenuazione
dei cambiamenti climatici. 2.
Quando le amministrazioni aggiudicatrici valutano i
costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, esse indicano nei
documenti di gara la metodologia utilizzata per il calcolo dei costi del ciclo
di vita. La metodologia utilizzata deve soddisfare tutte le seguenti
condizioni: (a)
sia stata elaborata sulla scorta di informazioni
scientifiche o sulla base di altri criteri oggettivi, verificabili e non
discriminatori; (b)
sia stata istituita per un'applicazione ripetuta o
continua; (c)
sia accessibile a tutte le parti interessate. Le amministrazioni aggiudicatrici consentono agli
operatori economici, compresi gli operatori economici di paesi terzi di
applicare una metodologia differente per stabilire i costi del ciclo di vita
della loro offerta, a condizioni che essi provino che detta metodologia
rispetta i requisiti fissati ai punti a, b e c ed è equivalente a quella
indicata dalle amministrazioni aggiudicatrici. 3.
Ogniqualvolta una metodologia comune per il calcolo
dei costi del ciclo di vita è adottata all'interno di un atto legislativo dell'Unione,
anche mediante gli atti delegati ai sensi della legislazione specifica di un
settore, essa deve essere applicata se il calcolo dei costi del ciclo di vita
rientra tra i criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 66, paragrafo 1. Un elenco di tali atti legislativi e delegati è
contenuto nell'allegato XV. Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente all'articolo 89 riguardo all'aggiornamento di
tale elenco quando tali modifiche si dimostrano necessarie sulla base dell'adozione
di nuova legislazione, dell'abrogazione o della modifica di tale legislazione. Articolo 68
Ostacoli all'aggiudicazione Le amministrazioni aggiudicatrici non
aggiudicano il contratto all'offerente che presenta l'offerta migliore se una
delle condizioni seguenti è soddisfatta: (a)
l'offerente non è in grado di fornire i certificati
e i documenti richiesti a norma degli articoli 59, 60 e 61; (b)
la dichiarazione fornita dall'offerente ai sensi
dell'articolo 22 è falsa; (c)
la dichiarazione fornita dall'offerente ai sensi
dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), è falsa. Articolo 69
Offerte anormalmente basse 1.
Le amministrazioni aggiudicatrici impongono agli
operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi applicati, se
sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (a)
il prezzo o il costo applicato è di oltre il 50%
inferiore al prezzo medio o ai costi medi delle offerte restanti (b)
il prezzo o il costo applicato è di oltre il 20%
inferiore al prezzo o ai costi della seconda offerta più bassa; (c)
sono state presentate almeno cinque offerte. 2.
Quando le offerte appaiono anormalmente basse per
altri motivi, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere spiegazioni di
questi altri motivi. 3.
Le spiegazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 possono,
in particolare, riferirsi a: (a)
l'economia del procedimento di costruzione, del
processo di fabbricazione dei prodotti o del metodo di prestazione dei servizi; (b)
le soluzioni tecniche adottate o le condizioni
eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori,
per fornire i prodotti o per prestare i servizi; (c)
l'originalità dei lavori, delle forniture o dei
servizi proposti dall'offerente; (d)
la conformità, perlomeno in forma equivalente, con
gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del
lavoro e di previdenza sociale o di diritto ambientale o delle disposizioni
internazionali in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale
elencate nell'allegato XI o, altrimenti, con altre disposizioni atte a
garantire un livello di protezione equivalente; (e)
l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di
Stato. 4.
L'amministrazione aggiudicatrice verifica le
informazioni fornite consultando l'offerente. Essa può respingere l'offerta
solo se la prova non giustifica il basso livello di prezzi o di costi
applicati, tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo 3. L'amministrazione aggiudicatrice respinge l'offerta
se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta gli
obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del
lavoro e di previdenza sociale o di diritto ambientale o le disposizioni
internazionali in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale
elencate nell'allegato XI. 5.
L'amministrazione aggiudicatrice che accerta che un'offerta
è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può
respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se consulta l'offerente
e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente
stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice, che l'aiuto in questione era
compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del
trattato. Quando l'amministrazione aggiudicatrice respinge un'offerta in tali
circostanze, provvede a informarne la Commissione. 6.
Su richiesta, gli Stati membri mettono a
disposizione degli altri Stati membri conformemente all'articolo 88 tutte le
informazioni relative alle prove e ai documenti prodotti in relazione ai
dettagli di cui al paragrafo 3. CAPO IV
Esecuzione del contratto Articolo 70
Condizioni di esecuzione dell'appalto Le amministrazioni aggiudicatrici possono
esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione del contratto, purché
esse siano indicate nell'avviso di indizione di una gara o nel capitolato d'oneri.
Dette condizioni possono, in particolare, fare riferimento a questioni in
materia di previdenza sociale e di ambiente e possono inoltre comprendere il
requisito che l'operatore economico preveda dei meccanismi di compensazione a
fronte del rischio di aumento di prezzi (hedging) - derivante dalla
fluttuazione degli stessi - che potrebbe incidere significativamente sull'esecuzione
del contratto. Articolo 71
Subappalto 1.
Nei documenti di gara l'amministrazione
aggiudicatrice può chiedere o può essere obbligata da uno Stato membro a
chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto
che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti. 2.
Gli Stati membri possono prevedere che, su
richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, l'autorità
aggiudicatrice trasferisca i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore
per i servizi, le forniture o i lavori forniti al contraente principale. In tal
caso, gli Stati membri mettono in atto idonei meccanismi che consentano al
contraente principale di opporsi a pagamenti indebiti. Gli accordi su questa
modalità di pagamento sono indicati nei documenti di gara. 3.
I paragrafi da 1 a 2 lasciano impregiudicata la
questione della responsabilità dell'operatore economico principale. Articolo 72
Modifica di contratti durante il periodo della loro validità 1.
Una sostanziale modifica delle disposizioni di un
contratto durante il periodo della sua validità viene considerata, ai fini
della presente direttiva, come una nuova aggiudicazione e richiede una nuova
procedura di appalto in conformità con la direttiva stessa. 2.
Una modifica di un contratto durante il periodo
della sua validità viene considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1
quando rende il contratto sostanzialmente diverso da quello inizialmente
concluso. In ogni caso, fatti salvi i paragrafi 3 e 4, una modifica è
considerata sostanziale se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: (a)
la modifica introduce condizioni che, se fossero
state contenute nel primo appalto, avrebbero consentito la selezione di
candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o avrebbero consentito l'aggiudicazione
dell'appalto a un altro offerente; (b)
la modifica cambia l'equilibrio economico del
contratto a favore del contraente; (c)
la modifica estende notevolmente il campo di
applicazione del contratto comprendendo forniture, servizi o lavori non
inizialmente previsti nel contratto. 3.
La sostituzione della controparte contrattuale è
considerata una modifica sostanziale ai sensi del paragrafo 1. Tuttavia, il primo comma non si applica nel caso
in cui all'aggiudicatario iniziale succeda, in via universale o parziale, a
seguito di operazioni di ristrutturazioni societarie o di insolvenza, un altro
operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti
inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto
e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della presente direttiva. 4.
Se il valore della modifica può essere espresso in
termini monetari, la modifica non è considerata sostanziale ai sensi del
paragrafo 1 quando il suo valore non supera le soglie stabilite nell'articolo 4
ed è inferiore al 5% del prezzo del contratto iniziale, sempre che la modifica
non alteri la natura globale del contratto. In caso di numerose modifiche
successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo delle
successive modifiche. 5.
Le modifiche contrattuali non sono considerate
sostanziali ai sensi del paragrafo 1 se sono state previste nella
documentazione di gara in clausole o opzioni di revisione chiare, precise e
inequivocabili. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali
modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse
non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura
generale del contratto. 6.
In deroga al paragrafo 1, una modifica sostanziale
non richiede una nuova procedura di appalto nel caso in cui siano soddisfatte
tutte le seguenti condizioni: (a)
la necessità di modifica è determinata da
circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere;
(b)
la modifica non altera la natura generale del
contratto; (c)
l'eventuale aumento di prezzo non è superiore al
50% del valore del contratto iniziale. L'amministrazione aggiudicatrice pubblica nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea un avviso di tali modifiche. Tale avviso
contiene le informazioni di cui all'allegato VI, parte G ed è pubblicato
conformemente alle disposizioni dell'articolo 49. 7.
Le amministrazioni aggiudicatrici non possono
ricorrere a modifiche del contratto nei seguenti casi: (a)
se la modifica avrebbe il fine di porre rimedio a
inadempienze nell'esecuzione da parte del contraente o a conseguenze che
possono essere sanate mediante l'esecuzione degli obblighi contrattuali; (b)
se la modifica avrebbe il fine di compensare il
rischio dell'aumento dei prezzi che è stato sopportato dal contraente. Articolo 73
Risoluzione dei contratti Gli Stati membri assicurano che le
amministrazioni aggiudicatrici hanno la possibilità, alle condizioni stabilite
dalla pertinente legislazione nazionale sui contratti, di risolvere un
contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se si verifica
una delle condizioni seguenti: (a)
le deroghe di cui all'articolo 11 non si applicano
a seguito di una partecipazione privata alla persona giuridica cui è stato
aggiudicato il contratto ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4; (b)
una modifica del contratto costituisce una nuova
aggiudicazione ai sensi dell'articolo 72; (c)
la Corte di giustizia dell'Unione europea
riconosce, in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del trattato che uno
Stato membro non ha ottemperato agli obblighi ad esso derivanti dai trattati in
quanto un'amministrazione aggiudicatrice appartenente a detto Stato membro ha
proceduto all'aggiudicazione del contratto in questione non rispettando gli
obblighi ad essa incombenti derivanti dai trattati e dalla presente direttiva. Titolo III
Particolari regimi di appalto CAPO I
Servizi sociali e altri servizi specifici Articolo 74
Aggiudicazione dei contratti di servizi sociali e di altri servizi specifici I contratti di servizi sociali e di altri servizi
specifici di cui all'allegato XVI sono aggiudicati in conformità del presente
capo quando il valore di tali contratti sia pari o superiore alla soglia
indicata all'articolo 4, lettera d). Articolo 75
Pubblicazione degli avvisi e dei bandi 1.
Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono
procedere all'aggiudicazione di un appalto pubblico per i servizi di cui all'articolo
74 rendono nota tale intenzione mediante un bando di gara. 2.
Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno
aggiudicato un contratto pubblico per i servizi di cui all'articolo 74 rendono
noto il risultato della procedura d'appalto mediante un avviso di
aggiudicazione. 3.
I bandi e gli avvisi di cui ai paragrafi 1 e 2
contengono le informazioni di cui agli allegati VI parti H e I conformemente ai
modelli uniformi. Tali modelli uniformi sono stabiliti dalla
Commissione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura
consultiva di cui all'articolo 91. 4.
I bandi e gli avvisi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono
pubblicati conformemente all'articolo 49. Articolo 76
Principi per l'aggiudicazione degli appalti 1.
Gli Stati membri istituiscono opportune procedure
di aggiudicazione degli appalti ai sensi delle disposizioni del presente capo,
garantendo il pieno rispetto dei principi di trasparenza e di parità di
trattamento degli operatori economici e consentendo alle amministrazioni
aggiudicatrici di prendere in considerazione le specificità dei servizi in
questione. 2.
Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni
aggiudicatrici possano prendere in considerazione le necessità di garantire la
qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei
servizi, le esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, il
coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti e l'innovazione. Gli
Stati membri possono altresì prevedere che la scelta del prestatore di servizi
non avvenga unicamente sulla base del prezzo per la fornitura del servizio. CAPO II
REGOLE SUI CONCORSI DI PROGETTAZIONE Articolo 77
Disposizioni generali 1.
Le regole sull'organizzazione di un concorso di
progettazione sono stabilite in conformità con il presente capo e sono messe a
disposizione degli interessati a partecipare al concorso. 2.
L'ammissione alla partecipazione ai concorsi di
progettazione non può essere limitata: (a)
al territorio di un solo Stato membro o a una parte
di esso; (b)
dal fatto che i partecipanti, secondo la
legislazione dello Stato membro in cui si svolge il concorso, dovrebbero essere
persone fisiche o persone giuridiche. Articolo 78
Ambito di applicazione Il presente capo si applica: (a)
ai concorsi di progettazione indetti nel contesto
di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi; (b)
ai concorsi di progettazione che prevedono premi di
partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti. Nei casi di cui alla lettera a), la soglia di
cui all'articolo 4 è calcolata sulla base del valore stimato al netto dell'IVA
dell'appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di
partecipazione o versamenti ai partecipanti. Articolo 79
Bandi e avvisi 1.
Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono
indire un concorso di progettazione rendono nota la loro intenzione mediante un
bando o avviso di concorso. Se intendono aggiudicare un contratto relativo a
servizi successivi ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, ciò è riportato
nell'avviso o nel bando di gara. 2.
Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno indetto
un concorso di progettazione inviano un avviso sui risultati del concorso in
conformità all'articolo 49 e devono essere in grado di comprovare la data di
invio. Possono tuttavia non essere pubblicate le
informazioni relative all'aggiudicazione di concorsi di progettazione la cui
divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse
pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o
private oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori
di servizi. 3.
I bandi e gli avvisi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono
pubblicati conformemente all'articolo 49, dal paragrafo 2 al paragrafo 6 e all'articolo
50. Essi contengono le informazioni di cui agli allegato VI, parte G
conformemente ai modelli uniformi. Tali modelli uniformi sono stabiliti dalla
Commissione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura
consultiva di cui all'articolo 91. Articolo 80
Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti 1.
Per organizzare i concorsi di progettazione, le
amministrazioni aggiudicatrici applicano procedure conformi alle disposizioni
della presente direttiva. 2.
Quando ai concorsi di progettazione è ammessa la
partecipazione di un numero limitato di partecipanti, le amministrazioni
aggiudicatrici stabiliscono criteri di selezione chiari e non discriminatori. Per
quanto riguarda il numero di candidati invitati a partecipare ai concorsi di
progettazione, si tiene comunque conto della necessità di garantire un'effettiva
concorrenza. Articolo 81
Composizione della commissione giudicatrice La commissione giudicatrice è composta
unicamente di persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso. Se ai
partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare
qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione
giudicatrice possiede la stessa qualifica o una qualifica equivalente. Articolo 82
Decisioni della commissione giudicatrice 1.
La commissione giudicatrice è autonoma nella sue
decisioni e nei suoi pareri. 2.
Essa esamina i piani e i progetti presentati dai
candidati in forma anonima ed unicamente sulla base dei criteri specificati nel
bando di concorso. 3.
Essa iscrive la classifica dei progetti in un
verbale firmato dai suoi membri e redatto in base ai meriti di ciascun
progetto, contenente inoltre le osservazioni ed eventuali punti che richiedano
di essere chiariti. 4.
L'anonimato dev'essere rispettato sino al parere o
alla decisione della commissione giudicatrice. 5.
I candidati possono essere invitati, se necessario,
a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo
verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti. 6.
È redatto un processo verbale completo del dialogo
tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati. TITOLO IV
GOVERNANCE Articolo 83
Applicazione Conformemente alla direttiva 89/665/CEE, del
Consiglio, gli Stati membri assicurano la corretta applicazione della presente
direttiva mediante meccanismi efficaci, accessibili e trasparenti che
completano il sistema vigente relativo alla revisione delle decisioni prese
dalle amministrazioni aggiudicatrici. Articolo 84
Vigilanza pubblica 1.
Gli Stati membri designano un organo unico
indipendente responsabile della vigilanza e del coordinamento delle attività di
attuazione (di seguito "l'organo di vigilanza") e ne informano la
Commissione. Tutte le amministrazioni giudicatrici sono
soggette a tale vigilanza. 2.
Le autorità competenti coinvolte nelle attività di
attuazione sono organizzate in modo tale da evitare conflitti di interessi. Il
sistema di vigilanza pubblica è trasparente. A tal fine, vengono
pubblicati tutti i documenti di orientamento ed i pareri, nonché una relazione
annuale che illustra l'attuazione e l'applicazione delle norme previste dalla
presente direttiva. La relazione annuale contiene: (a)
l'indicazione del tasso di successo delle piccole e
medie imprese negli appalti pubblici; se tale percentuale è inferiore al 50% in
termini di valore degli appalti aggiudicati alle PMI, la relazione fornisce un'analisi
dei motivi; (b)
una panoramica globale sull'attuazione delle
politiche in materia di appalti pubblici sostenibili, tra cui sulle procedure
che tengono conto di considerazioni relative alla protezione dell'ambiente e
all'inclusione sociale, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità,
o che favoriscono l'innovazione; (c)
informazioni sul monitoraggio e sul seguito di
violazioni delle norme in materia di aggiudicazioni degli appalti che incidono
sul bilancio dell'Unione conformemente ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente
articolo; (d)
dati centralizzati sui casi segnalati di frode,
corruzione, conflitto di interessi e di altre gravi irregolarità nel settore
degli appalti pubblici, comprese quelle riguardanti progetti cofinanziati dal
bilancio dell'Unione. 3.
L'organo di vigilanza è responsabile di quanto
segue: (a)
controllare l'applicazione delle norme sugli
appalti pubblici e delle relative pratiche da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici, in particolare delle centrali di committenza; (b)
fornire consulenze legali alle amministrazioni
aggiudicatrici in merito all'interpretazione delle norme e dei principi sugli
appalti pubblici nonché all'applicazione delle norme in materia di appalti
pubblici in casi specifici; (c)
emettere pareri di propria iniziativa e
orientamenti su questioni di interesse generale relative all'interpretazione e
all'applicazione delle normative sugli appalti pubblici, sulle questioni e su
problemi sistemici ricorrenti relativi all'applicazione delle norme in materia
di appalti pubblici, alla luce delle disposizioni della presente direttiva e
della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea; (d)
istituire e applicare sistemi di segnalazione del
rischio ("red flag") globali e che possono dare luogo ad azioni
giudiziarie – intesi a prevenire, individuare e segnalare adeguatamente episodi
di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi in
materia di appalti; (e)
richiamare l'attenzione delle istituzioni nazionali
competenti, comprese le autorità competenti in materia di audit, sulle
particolari violazioni constatate e sui problemi di tipo sistemico; (f)
esaminare reclami provenienti da cittadini e
imprese sull'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici in casi
specifici e trasmetterne l'analisi alle competenti amministrazioni
aggiudicatrici che hanno l'obbligo di tenerne conto nelle loro decisioni o,
qualora ciò non avvenisse, di motivarne le ragioni; (g)
controllare le decisioni adottate dai giudici e
dalle autorità nazionali a seguito di una sentenza della Corte di giustizia
dell'Unione europea sulla base dell'articolo 267 del trattato o delle
conclusioni della Corte dei conti europea che accertano violazioni delle norme
dell'Unione in materia di appalti pubblici relative ai progetti cofinanziati
dall'Unione, l'organo di vigilanza riferisce all'Ufficio europeo per la lotta
antifrode (OLAF) ogni violazione della procedure dell'Unione in materia di
appalti se dette violazioni sono relative a contratti direttamente o
indirettamente finanziati dall'Unione. Le funzioni di cui al punto e) lasciano
impregiudicati i mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale o dal regime
istituito sulla base della direttiva 89/665/CEE. Gli Stati membri abilitano l'organo di vigilanza
ad adire la giurisdizione competente, ai sensi della legislazione nazionale,
per il riesame delle decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici su una
violazione constatata durante la sua attività di monitoraggio e di consulenza
giuridica. 4.
Fatte salve le procedure generali e i metodi di
lavoro fissati dalla Commissione per le sue comunicazioni e per i suoi contatti
con gli Stati membri, l'organo di vigilanza funge da punto di contatto
specifico per la Commissione quando controlla l'applicazione del diritto dell'Unione
e l'esecuzione del bilancio dell'Unione ai sensi dell'articolo 17 del trattato
sull'Unione europea e dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea. Esso riferisce alla Commissione ogni violazione della presente
direttiva in materia di procedure di appalto per l'aggiudicazione dei contratti
direttamente o indirettamente finanziati dall'Unione. La Commissione può, in particolare, deferire all'organo
di vigilanza il trattamento dei singoli casi in cui il contratto non è ancora
concluso o in cui può ancora essere esperita una procedura di ricorso. Essa può
altresì affidare all'organo di vigilanza l'incarico di svolgere le attività di
monitoraggio necessarie per garantire l'applicazione delle misure che gli Stati
membri sono tenuti ad applicare per porre rimedio ad una violazione delle norme
e dei principi dell'Unione in materia di appalti pubblici accertata dalla
Commissione. La Commissione può chiedere all'organo di
vigilanza di analizzare presunte violazioni delle norme dell'Unione in materia
di appalti pubblici che riguardino progetti cofinanziati con il bilancio dell'Unione.
La Commissione può incaricare l'organo di vigilanza di seguire determinati casi
e di garantire che siano adottati dalle competenti autorità nazionali idonei
provvedimenti in caso di violazione delle norme dell'Unione in materia di
appalti pubblici relative a progetti cofinanziati; dette autorità nazionali
saranno obbligate a seguire le istruzioni dell'organo di vigilanza. 5.
Le attività di indagine e di esecuzione svolte dall'organo
di vigilanza per garantire che le decisioni delle amministrazioni
aggiudicatrici rispettino la presente direttiva e i principi generali del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea non sostituisce né pregiudica il
ruolo istituzionale della Commissione in quanto custode del trattato. Quando la
Commissione decide di deferire l'esame di un caso individuale ai sensi del
paragrafo 4, essa mantiene la facoltà di intervenire conformemente ai poteri ad
essa conferiti dal trattato. 6.
Le amministrazioni aggiudicatrici trasmettono all'organo
nazionale di vigilanza il testo completo di tutti i contratti conclusi aventi
un valore pari o superiore a (a)
1 000 000 EUR in caso di appalti pubblici
di forniture o di servizi: (b)
10 000 000 EUR in caso di appalti
pubblici di lavori. 7.
Fatta salva la legislazione nazionale in materia di
accesso alle informazioni e ai sensi della normativa nazionale e dell'UE in
materia di protezione dei dati, l'organo di vigilanza, su presentazione di
richiesta scritta, dà accesso gratuito, illimitato e diretto ai contratti
conclusi di cui al paragrafo 6. L'accesso a talune parti dei contratti può
venire negato qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge,
sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi
commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare
pregiudizio alla concorrenza leale tra questi. L'accesso alle parti che possono essere divulgate
viene dato entro un termine ragionevole e non oltre 45 giorni dalla data della
richiesta. I richiedenti che presentino una richiesta di
accesso a un contratto non sono tenuti a dimostrare alcun interesse diretto o
indiretto in relazione a quel contratto particolare. Il destinatario delle
informazioni può renderle pubbliche. 8.
Una sintesi di tutte le attività svolte dall'organo
di vigilanza in conformità con i paragrafi da 1 a 7 è incluso nella relazione
annuale di cui al paragrafo 2. Articolo 85
Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti Per ogni appalto o ogni accordo quadro e
ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione, l'amministrazione
aggiudicatrice redige un verbale contenente almeno le seguenti informazioni: (a)
il nome e l'indirizzo dell'amministrazione
aggiudicatrice, l'oggetto e il valore dell'appalto, dell'accordo quadro o del
sistema dinamico di acquisizione; (b)
i nomi dei candidati o degli offerenti presi in
considerazione e i motivi della scelta; (c)
i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i
motivi dell'esclusione; (d)
i motivi del rigetto delle offerte giudicate
anormalmente basse; (e)
il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione
della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto o dell'accordo
quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi; (f)
per quanto riguarda le procedure negoziate senza
pubblicazione preliminare di un bando di gara, le circostanze di cui all'articolo
30 che giustificano il ricorso a tali procedure; (g)
se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione
aggiudicatrice ha rinunciato ad aggiudicare un appalto, a concludere un accordo
quadro o a istituire un sistema dinamico di acquisizione. (h)
eventualmente, i conflitti di interessi individuati
e le misure successivamente adottate. Le amministrazioni aggiudicatrici documentano
lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal
fatto che esse siano condotte con mezzi elettronici o meno. A tale scopo,
documentano tutte le fasi della procedura di appalto, comprese tutte le
comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la
preparazione delle offerte, il dialogo o la trattativa se previsti, la
selezione e l'aggiudicazione dell'appalto. La relazione o i suoi principali elementi sono
comunicati alla Commissione o all'organo di vigilanza nazionale quando essi ne
fanno richiesta. Articolo 86
Presentazione di relazioni nazionali ed elenco delle amministrazioni aggiudicatrici 1.
Gli organi istituiti o designati a norma dell'articolo
84 trasmettono annualmente alla Commissione, entro il 31 ottobre dell'anno
successivo a quello di riferimento, una relazione di attuazione e statistica
sulla base di un modello uniforme. 2.
La relazione di cui al paragrafo 1 contiene almeno
le seguenti informazioni: (a)
un elenco completo e aggiornato delle autorità
governative centrali, delle amministrazioni aggiudicatrici locali e degli
organismi di diritto pubblico, comprese le amministrazioni locali e le
associazioni di amministrazioni aggiudicatrici che aggiudicano appalti pubblici
o accordi quadro, con indicazione, per ciascuna autorità, del numero di
identificazione unico se tale numero è previsto dalla legislazione nazionale; tale
elenco è suddiviso per tipo di amministrazione; (b)
un elenco completo e aggiornato di tutte le
centrali di committenza; (c)
per tutti i contratti al di sopra delle soglie
fissate all'articolo 4 della presente direttiva: (a)
il numero e il valore degli appalti aggiudicati
ripartito per tipo di amministrazione, procedura e lavori, forniture e servizi
individuati dalla suddivisione della nomenclatura CPV; (b)
nel caso di appalti aggiudicati mediante procedura
negoziata senza pubblicazione preventiva, i dati di cui alla lettera i) sono
inoltre articolati secondo le circostanze di cui all'articolo 30 e precisano il
numero e il valore degli appalti aggiudicati per Stato membro o paese terzo di
appartenenza degli aggiudicatari; (d)
per tutti gli appalti che si situano al di sotto
delle soglie fissate all'articolo 4 della presente direttiva, ma che
rientrerebbero nel campo di applicazione della presente direttiva se il loro
valore superasse la soglia, il numero e il valore degli appalti aggiudicati
suddiviso per ciascun tipo di amministrazione. 3.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente all'articolo 89 per modificare l'allegato I al fine
di aggiornare l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici in funzione delle
comunicazioni degli Stati membri, quando dette modifiche siano necessarie per
identificare correttamente le amministrazioni aggiudicatrici. La Commissione può pubblicare periodicamente sulla
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'elenco degli organismi
di diritto pubblico trasmessi per informazione in conformità al paragrafo 2,
lettera a). 4.
Gli Stati membri devono trasmettere alla
Commissione informazioni sulla loro organizzazione istituzionale relativa all'attuazione,
al monitoraggio e all'applicazione della presente direttiva, nonché sulle
iniziative nazionali adottate per fornire orientamenti o per intervenire nell'attuazione
della normativa dell'Unione in materia di appalti pubblici, o per rispondere
alle sfide cui si trova confrontata l'attuazione di detta normativa. 5.
La Commissione stabilisce il modello uniforme da
utilizzare per la redazione della relazione annuale di attuazione e statistica
di cui al paragrafo 1. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura consultiva di cui all'articolo 91. Articolo 87
Assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici e alle imprese 1.
Gli Stati membri mettono a disposizione strutture
di sostegno tecnico per prestare consulenza legale ed economica, orientamenti
ed assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici nel preparare e condurre le
procedure di aggiudicazione degli appalti. Gli Stati membri assicurano inoltre
che ogni amministrazione aggiudicatrice possa ottenere assistenza e consigli
competenti sui singoli problemi. 2.
Per migliorare l'accesso agli appalti pubblici da
parte degli operatori economici, in particolare le piccole e medie imprese, e
per facilitare una corretta comprensione delle disposizioni della presente
direttiva, gli Stati membri garantiscono un'assistenza adeguata, anche per via
elettronica o tramite reti esistenti dedicate all'assistenza alle imprese. 3.
Gli operatori economici che intendono partecipare a
una procedura d'appalto in un altro Stato membro possono disporre dell'assistenza
amministrativa necessaria. Tale assistenza riguarda almeno i requisiti
amministrativi vigenti nello Stato membro interessato, nonché eventuali
obblighi relativi al settore degli appalti elettronici. Gli Stati membri assicurano che gli operatori
economici interessati possano accedere facilmente alle informazioni pertinenti
relative agli obblighi in materia di fiscalità, di tutela dell'ambiente, di
diritto del lavoro e di previdenza sociale in vigore nello Stato membro, nella
regione o nella località in cui verranno eseguiti i lavori o in cui saranno
forniti i servizi e che si applicheranno ai lavori eseguiti in loco o ai
servizi forniti durante l'esecuzione del contratto. 4.
Ai fini dei paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri
possono designare un unico organo o più organi o strutture amministrative. Gli
Stati membri garantiscono il necessario coordinamento tra tali organi e
strutture. Articolo 88
Cooperazione amministrativa 1.
Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca e
adottano provvedimenti per una efficace cooperazione reciproca, onde assicurare
lo scambio di informazioni sulle materie di cui agli articoli 40, 41, 42, 55,
57, 59, 60, 61, 63 e 69. Essi garantiscono la riservatezza delle informazioni
che scambiano. 2.
Le autorità competenti di tutti gli Stati membri
interessati si scambiano informazioni in conformità con la legislazione in
materia di protezione dei dati personali di cui alle direttiva 95/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio[42]
e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[43]. 3.
Ai fini del presente articolo, gli Stati membri
designano uno o più punti di contatto e ne comunicano i dati agli altri Stati
membri, agli organi di vigilanza e alla Commissione. Gli Stati membri
pubblicano e aggiornano regolarmente l'elenco dei punti di contatto. L'organo
di vigilanza è incaricato del coordinamento di tali punti di contatto. 4.
Lo scambio di informazioni avviene attraverso il
sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito a norma del
regolamento (UE) n. XXX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio[44]
[proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione
amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento
IMI") COM (2011) 522] Gli Stati membri forniscono le informazioni
richieste dagli altri Stati membri nel più breve tempo possibile. TITOLO V
POTERI DELEGATI, COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI Articolo 89
Esercizio della delega di poteri 1.
Il potere di adottare atti delegati è conferito
alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.
La delega di poteri di cui all'articolo 6, 13, 19,
20, 23, 54, 59, 67 e 86, è conferita alla Commissione per una durata
indeterminata a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente
direttiva]. 3.
La delega di potere di cui agli articoli 6, 13, 19,
20, 23, 54, 59, 67 e 86 può essere revocata in ogni momento dal Parlamento
europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere
ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo
alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli
atti delegati già in vigore. 4.
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione
ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5.
L'atto delegato adottato ai sensi del presente
articolo entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno
sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato
loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento
europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono
sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del
Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 90
Procedura d'urgenza 1.
Gli atti delegati adottati ai sensi del presente
articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano
sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto
delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso
alla procedura d'urgenza. 2.
Il Parlamento europeo o il Consiglio possono
sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo
89, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a
seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il
Consiglio hanno sollevato obiezioni. Articolo 91
Procedura di comitato 1.
La Commissione è assistita dal comitato consultivo
per gli appalti pubblici istituito con la decisione 71/306/CEE del Consiglio[45]. Tale
comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente
articolo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. Articolo 92
Recepimento 1. Gli
Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi
entro il 30 giugno 2014. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il
testo di tali disposizioni. Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli
Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali
di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente
direttiva. Articolo 93
Abrogazioni La direttiva 2004/18/CE è abrogata a decorrere
dal 30 giugno 2014. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono
fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di
cui all'allegato XVII. Articolo 94
Riesame La Commissione riesamina gli effetti economici
sul mercato interno derivanti dall'applicazione delle soglie di cui all'articolo
4, e trasmette una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio
entro il 30 giugno 2017. In caso di qualsiasi modifica delle soglie
degli appalti applicabili in virtù dell'Accordo, alla relazione, se del caso,
fa seguito una proposta legislativa che modifica le soglie definite nella
presente direttiva. Articolo 95
Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Articolo 96
Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della
presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 20.12.2011 Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente ALLEGATO I
AUTORITÀ GOVERNATIVE CENTRALI Belgio 1. Services publics fédéraux (Ministeri): || 1. Federale Overheidsdiensten (Ministeri): SPF Chancellerie du Premier Ministre; || FOD Kanselarij van de Eerste Minister; SPF Personnel et Organisation; || FOD Kanselarij Personeel en Organisatie; SPF Budget et Contrôle de la Gestion; || FOD Budget en Beheerscontrole; SPF Technologie de l'Information et de la Communication (Fedict); || FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict); SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement; || FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking; SPF Intérieur; || FOD Binnenlandse Zaken; SPF Finances; || FOD Financiën; SPF Mobilité et Transports; || FOD Mobiliteit en Vervoer; SPF Emploi, Travail et Concertation sociale; || FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg SPF Sécurité Sociale et Institutions publiques de Sécurité Sociale; || FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van sociale Zekerheid SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement; || FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; SPF Justice; || FOD Justitie; SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie; || FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie; Ministère de la Défense; || Ministerie van Landsverdediging; Service public de programmation Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale; || Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedsbestrijding en sociale Economie; Service public fédéral de Programmation Développement durable; || Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling; Service public fédéral de Programmation Politique scientifique; || Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid; 2. Régie des Bâtiments; || 2. Regie der Gebouwen; Office national de Sécurité sociale; || Rijksdienst voor sociale Zekerheid; Institut national d'Assurance sociales pour travailleurs indépendants || Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen; Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité; || Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering; Office national des Pensions; || Rijksdienst voor Pensioenen; Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité; || Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering; Fond des Maladies professionnelles; || Fonds voor Beroepsziekten; Office national de l'Emploi; || Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Bulgaria –
Администрация на Народното събрание –
Aдминистрация на Президента –
Администрация на Министерския съвет –
Конституционен съд –
Българска народна банка –
Министерство на външните работи –
Министерство на вътрешните работи –
Министерство на държавната администрация и административната
реформа –
Министерство на извънредните ситуации –
Министерство на земеделието и храните –
Министерство на здравеопазването –
Министерство на икономиката и енергетиката –
Министерство на културата –
Министерство на образованието и науката –
Министерство на околната среда и водите –
Министерство на отбраната –
Министерство на правосъдието –
Министерство на регионалното развитие и
благоустройството –
Министерство на транспорта –
Министерство на труда и социалната политика –
Министерство на финансите Agenzie statali, commissioni statali, agenzie
esecutive e altre autorità statali istituite per legge o per decreto del
Consiglio dei ministri aventi una funzione relativa all'esercizio del potere
esecutivo: –
Агенция за ядрено регулиране –
Висшата атестационна комисия –
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране –
Държавна комисия по сигурността на информацията –
Комисия за защита на конкуренцията –
Комисия за защита на личните данни –
Комисия за защита от дискриминация –
Комисия за регулиране на съобщенията –
Комисия за финансов надзор –
Патентно ведомство на Република България –
Сметна палата на Република България –
Агенция за приватизация –
Агенция за следприватизационен контрол –
Български институт по метрология –
Държавна агенция'Архиви' –
Държавна агенция'Държавен резерв и военновременни
запаси' –
Държавна агенция'Национална сигурност' –
Държавна агенция за бежанците –
Държавна агенция за българите в чужбина –
Държавна агенция за закрила на детето –
Държавна агенция за информационни технологии и
съобщения –
Държавна агенция за метрологичен и технически
надзор –
Държавна агенция за младежта и спорта –
Държавна агенция по горите –
Държавна агенция по туризма –
Държавна комисия по стоковите борси и тържища –
Институт по публична администрация и европейска
интеграция –
Национален статистически институт –
Национална агенция за оценяване и акредитация –
Националната агенция за професионално образование и
обучение –
Национална комисия за борба с трафика на хора –
Агенция'Митници' –
Агенция за държавна и финансова инспекция –
Агенция за държавни вземания –
Агенция за социално подпомагане –
Агенция за хората с увреждания –
Агенция по вписванията –
Агенция по геодезия, картография и кадастър –
Агенция по енергийна ефективност –
Агенция по заетостта –
Агенция по обществени поръчки –
Българска агенция за инвестиции –
Главна дирекция'Гражданска въздухоплавателна администрация' –
Дирекция'Материално-техническо осигуряване и
социално обслужване' на Министерство на вътрешните работи –
Дирекция'Оперативно издирване' на Министерство на
вътрешните работи –
Дирекция'Финансово-ресурсно осигуряване' на
Министерство на вътрешните работи –
Дирекция за национален строителен контрол –
Държавна комисия по хазарта –
Изпълнителна агенция'Автомобилна администрация' –
Изпълнителна агенция'Борба с градушките' –
Изпълнителна агенция'Българска служба за
акредитация' –
Изпълнителна агенция'Военни клубове и информация' –
Изпълнителна агенция'Главна инспекция по труда' –
Изпълнителна агенция'Държавна собственост на
Министерството на отбраната' –
Изпълнителна агенция'Железопътна администрация' –
Изпълнителна агенция'Изпитвания и контролни
измервания на въоръжение, техника и имущества' –
Изпълнителна агенция'Морска администрация' –
Изпълнителна агенция'Национален филмов център' –
Изпълнителна агенция'Пристанищна администрация' –
Изпълнителна агенция'Проучване и поддържане на река
Дунав' –
Изпълнителна агенция'Социални дейности на Министерството
на отбраната' –
Изпълнителна агенция за икономически анализи и
прогнози –
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и
средни предприятия –
Изпълнителна агенция по лекарствата –
Изпълнителна агенция по лозата и виното –
Изпълнителна агенция по околна среда –
Изпълнителна агенция по почвените ресурси –
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури –
Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в
животновъдството –
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и
семеконтрол –
Изпълнителна агенция по трансплантация –
Изпълнителна агенция по хидромелиорации –
Комисията за защита на потребителите –
Контролно-техническата инспекция –
Национален център за информация и документация –
Национален център по радиобиология и радиационна
защита –
Национална агенция за приходите –
Национална ветеринарномедицинска служба –
Национална служба'Полиция' –
Национална служба'Пожарна безопасност и защита на
населението' –
Национална служба за растителна защита –
Национална служба за съвети в земеделието –
Национална служба по зърното и фуражите –
Служба'Военна информация' –
Служба'Военна полиция' –
Фонд'Републиканска пътна инфраструктура' –
Авиоотряд 28 Repubblica ceca –
Ministerstvo dopravy –
Ministerstvo financí –
Ministerstvo kultury –
Ministerstvo obrany –
Ministerstvo pro místní rozvoj –
Ministerstvo práce a sociálních věcí –
Ministerstvo průmyslu a obchodu –
Ministerstvo spravedlnosti –
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy –
Ministerstvo vnitra –
Ministerstvo zahraničních věcí –
Ministerstvo zdravotnictví –
Ministerstvo zemědělství –
Ministerstvo životního prostředí –
Poslanecká sněmovna PČR –
Senát PČR –
Kancelář prezidenta –
Český statistický úřad –
Český úřad zeměměřičský a katastrální –
Úřad průmyslového vlastnictví –
Úřad pro ochranu osobních údajů –
Bezpečnostní informační služba –
Národní bezpečnostní úřad –
Česká akademie věd –
Vězeňská služba –
Český báňský úřad –
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže –
Správa státních hmotných rezerv –
Státní úřad pro jadernou bezpečnost –
Česká národní banka –
Energetický regulační úřad –
Úřad vlády České republiky –
Ústavní soud –
Nejvyšší soud –
Nejvyšší správní soud –
Nejvyšší státní zastupitelství –
Nejvyšší kontrolní úřad –
Kancelář Veřejného ochránce práv –
Grantová agentura České republiky –
Státní úřad inspekce práce –
Český telekomunikační úřad Danimarca –
Folketinget Rigsrevisionen –
Statsministeriet –
Udenrigsministeriet –
Beskæftigelsesministeriet 5 styrelser og institutioner (5 servizi e
istituzioni) –
Domstolsstyrelsen –
Finansministeriet 5 styrelser og institutioner (5 servizi e
istituzioni) –
Forsvarsministeriet 5 styrelser og institutioner (5 servizi e
istituzioni) –
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Adskillige styrelser og institutioner,
herunder Statens Serum Institut (vari servizi e istituzioni tra cui lo Statens
Serum Institut) –
Justitsministeriet Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1
direktorat og et antal styrelser (capo della polizia, il procuratore generale,
1 direzione e alcuni servizi) –
Kirkeministeriet 10 stiftsøvrigheder (10 autorità diocesane) –
Kulturministeriet — Ministero della Cultura 4 styrelser samt et antal statsinstitutioner
(4 servizi e varie istituzioni) –
Miljøministeriet 5 styrelser (5 servizi) –
Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og
Integration 1 styrelse (1 servizio) –
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 4 direktoraterog institutioner (4 direzioni e
istituzioni) –
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Adskillige styrelser og institutioner,
Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger (vari servizi e
istituzioni, tra cui il Laboratorio nazionale Riso e e gli istituti danesi di
ricerca e di formazione) –
Skatteministeriet 1 styrelse og institutioner (1 servizio e
alcune istituzioni) –
Velfærdsministeriet 3 styrelser og institutioner (3 servizi e
alcune istituzioni) –
Transportministeriet 7 styrelser og institutioner, herunder
Øresundsbrokonsortiet (7 servizi e istituzioni, fra cui Øresundsbrokonsortiet) –
Undervisningsministeriet 3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5
andre institutioner (3 agenzie, 4 istituti d'istruzione, 5 altre istituzioni) –
Økonomi- og Erhvervsministeriet Adskilligestyrelser og institutioner (vari
servizi e istituzioni) –
Klima- og Energiministeriet 3 styrelse og institutioner (3 servizi e
istituzioni) Germania –
Auswärtiges Amt –
Bundeskanzleramt –
Bundesministerium für Arbeit und Soziales –
Bundesministerium für Bildung und Forschung –
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz –
Bundesministerium der Finanzen –
Bundesministerium des Innern (esclusivamente i beni
per uso civile) –
Bundesministerium für Gesundheit –
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend –
Bundesministerium der Justiz –
Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung –
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie –
Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung –
Bundesministerium der Verteidigung (esclusi i beni
per uso militare) –
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit Estonia –
Vabariigi Presidendi Kantselei; –
Eesti Vabariigi Riigikogu; –
Eesti Vabariigi Riigikohus; –
Riigikontroll; –
Õiguskantsler; –
Riigikantselei; –
Rahvusarhiiv; –
Haridus- ja Teadusministeerium; –
Justiitsministeerium; –
Kaitseministeerium; –
Keskkonnaministeerium; –
Kultuuriministeerium; –
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium; –
Põllumajandusministeerium; –
Rahandusministeerium; –
Siseministeerium; –
Sotsiaalministeerium; –
Välisministeerium; –
Keeleinspektsioon; –
Riigiprokuratuur; –
Teabeamet; –
Maa-amet; –
Keskkonnainspektsioon; –
Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus; –
Muinsuskaitseamet; –
Patendiamet; –
Tarbijakaitseamet; –
Riigihangete Amet; –
Taimetoodangu Inspektsioon; –
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet; –
Veterinaar- ja Toiduamet –
Konkurentsiamet; –
Maksu –ja Tolliamet; –
Statistikaamet; –
Kaitsepolitseiamet; –
Kodakondsus- ja Migratsiooniamet; –
Piirivalveamet; –
Politseiamet; –
Eesti Kohtuekspertiisi Instituut; –
Keskkriminaalpolitsei; –
Päästeamet; –
Andmekaitse Inspektsioon; –
Ravimiamet; –
Sotsiaalkindlustusamet; –
Tööturuamet; –
Tervishoiuamet; –
Tervisekaitseinspektsioon; –
Tööinspektsioon; –
Lennuamet; –
Maanteeamet; –
Veeteede Amet; –
Julgestuspolitsei; –
Kaitseressursside Amet; –
Kaitseväe Logistikakeskus; –
Tehnilise Järelevalve Amet. Irlanda –
President's Establishment –
Houses of the Oireachtas — [Parliament] –
Department of theTaoiseach — [Prime Minister] –
Central Statistics Office –
Department of Finance –
Office of the Comptroller and Auditor General –
Office of the Revenue Commissioners –
Office of Public Works –
State Laboratory –
Office of the Attorney General –
Office of the Director of Public Prosecutions –
Valuation Office –
Office of the Commission for Public Service
Appointments –
Public Appointments Service –
Office of the Ombudsman –
Chief State Solicitor's Office –
Department of Justice, Equality and Law Reform –
Courts Service –
Prisons Service –
Office of the Commissioners of Charitable Donations
and Bequests –
Department of the Environment, Heritage and Local
Government –
Department of Education and Science –
Department of Communications, Energy and Natural
Resources –
Department of Agriculture, Fisheries and Food –
Department of Transport –
Department of Health and Children –
Department of Enterprise, Trade and Employment –
Department of Arts, Sports and Tourism –
Department of Defence –
Department of Foreign Affairs –
Department of Social and Family Affairs –
Department of Community, Rural and Gaeltacht —
[Gaelic speaking regions] Affairs –
Arts Council –
National Gallery. Greece –
Υπουργείο Εσωτερικών; –
Υπουργείο Εξωτερικών; –
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών; –
Υπουργείο Ανάπτυξης; –
Υπουργείο Δικαιοσύνης; –
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων; –
Υπουργείο Πολιτισμού; –
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης; –
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων; –
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας; –
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών; –
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων; –
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής; –
Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης; –
Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας; –
Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης; –
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς; –
Γενική Γραμματεία Ισότητας; –
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων; –
Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού; –
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας; –
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας; –
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού; –
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων; –
Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας
Ελλάδος; –
Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας; –
Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας; –
Εθνικό Τυπογραφείο; –
Γενικό Χημείο του Κράτους; –
Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας; –
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών; –
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης; –
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης; –
Πανεπιστήμιο Αιγαίου; –
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων; –
Πανεπιστήμιο Πατρών; –
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας; –
Πολυτεχνείο Κρήτης; –
Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και
Επαγγελμάτων; –
Αιγινήτειο Νοσοκομείο; –
Αρεταίειο Νοσοκομείο; –
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης; –
Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού; –
Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων; –
Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων; –
Γενικό Επιτελείο Στρατού; –
Γενικό Επιτελείο Ναυτικού; –
Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας; –
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας; –
Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων; –
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας; –
Γενική Γραμματεία Εμπορίου. Spagna –
Presidencia de Gobierno –
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación –
Ministerio de Justicia –
Ministerio de Defensa –
Ministerio de Economía y Hacienda –
Ministerio del Interior –
Ministerio de Fomento –
Ministerio de Educación, Política Social y Deportes –
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio –
Ministerio de Trabajo e Inmigración –
Ministerio de la Presidencia –
Ministerio de Administraciones Públicas –
Ministerio de Cultura –
Ministerio de Sanidad y Consumo –
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino –
Ministerio de Vivienda –
Ministerio de Ciencia e Innovación –
Ministerio de Igualdad Francia 1.
Ministeri –
Services du Premier ministre –
Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des
sports –
Ministère chargé de l'intérieur, de l'outre-mer et
des collectivités territoriales –
Ministère chargé de la justice –
Ministère chargé de la défense –
Ministère chargé des affaires étrangères et
européennes –
Ministère chargé de l'éducation nationale –
Ministère chargé de l'économie, des finances et de
l'emploi –
Secrétariat d'Etat aux transports –
Secrétariat d'Etat aux entreprises et au commerce
extérieur –
Ministère chargé du travail, des relations sociales
et de la solidarité –
Ministère chargé de la culture et de la
communication –
Ministère chargé du budget, des comptes publics et
de la fonction publique –
Ministère chargé de l'agriculture et de la pêche –
Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de
la recherche –
Ministère chargé de l'écologie, du développement et
de l'aménagement durables –
Secrétariat d'Etat à la fonction publique –
Ministère chargé du logement et de la ville –
Secrétariat d'Etat à la coopération et à la
francophonie –
Secrétariat d'Etat à l'outre-mer –
Secrétariat d'Etat à la jeunesse, des sports et de
la vie associative –
Secrétariat d'Etat aux anciens combattants –
Ministère chargé de l'immigration, de l'intégration,
de l'identité nationale et du co-développement –
Secrétariat d'Etat en charge de la prospective et
de l'évaluation des politiques publiques –
Secrétariat d'Etat aux affaires européennes, –
Secrétariat d'Etat aux affaires étrangères et aux
droits de l'homme –
Secrétariat d'Etat à la consommation et au tourisme –
Secrétariat d'Etat à la politique de la ville –
Secrétariat d'Etat à la solidarité –
Secrétariat d'Etat en charge de l'industrie et de
la consommation –
Secrétariat d'Etat en charge de l'emploi –
Secrétariat d'Etat en charge du commerce, de l'artisanat,
des PME, du tourisme et des services –
Secrétariat d'Etat en charge de l'écologie –
Secrétariat d'Etat en charge du développement de la
région-capitale –
Secrétariat d'Etat en charge de l'aménagement du
territoire 2.
Istituzioni, autorità e giurisdizioni indipendenti –
Présidence de la République –
Assemblée Nationale –
Sénat –
Conseil constitutionnel –
Conseil économique et social –
Conseil supérieur de la magistrature –
Agence française contre le dopage –
Autorité de contrôle des assurances et des
mutuelles –
Autorité de contrôle des nuisances sonores
aéroportuaires –
Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes –
Autorité de sûreté nucléaire –
Autorité indépendante des marchés financiers –
Comité national d'évaluation des établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel –
Commission d'accès aux documents administratifs –
Commission consultative du secret de la défense
nationale –
Commission nationale des comptes de campagne et des
financements politiques –
Commission nationale de contrôle des interceptions
de sécurité –
Commission nationale de déontologie de la sécurité –
Commission nationale du débat public –
Commission nationale de l'informatique et des
libertés –
Commission des participations et des transferts –
Commission de régulation de l'énergie –
Commission de la sécurité des consommateurs –
Commission des sondages –
Commission de la transparence financière de la vie
politique –
Conseil de la concurrence –
Conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques –
Conseil supérieur de l'audiovisuel –
Défenseur des enfants –
Haute autorité de lutte contre les discriminations
et pour l'égalité –
Haute autorité de santé –
Médiateur de la République –
Cour de justice de la République –
Tribunal des Conflits –
Conseil d'Etat –
Cours administratives d'appel –
Tribunaux administratifs –
Cour des Comptes –
Chambres régionales des Comptes –
Cours et tribunaux de l'ordre judiciaire (Cour de
Cassation, Cours d'Appel, Tribunaux d'instance et Tribunaux de grande instance) 3.
Enti pubblici nazionali –
Académie de France à Rome –
Académie de marine –
Académie des sciences d'outre-mer –
Académie des technologies –
Agence centrale des organismes de sécurité sociale
(ACOSS) –
Agence de biomédicine –
Agence pour l'enseignement du français à l'étranger –
Agence française de sécurité sanitaire des aliments –
Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement
et du travail –
Agence Nationale pour la cohésion sociale et l'égalité
des chances –
Agence nationale pour la garantie des droits des
mineurs –
Agences de l'eau –
Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des
migrations –
Agence nationale pour l'amélioration des conditions
de travail (ANACT –
Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat
(ANAH) –
Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité
des Chances –
Agence nationale pour l'indemnisation des français
d'outre-mer (ANIFOM) –
Assemblée permanente des chambres d'agriculture
(APCA) –
Bibliothèque publique d'information –
Bibliothèque nationale de France –
Bibliothèque nationale et universitaire de
Strasbourg –
Caisse des Dépôts et Consignations –
Caisse nationale des autoroutes (CNA) –
Caisse nationale militaire de sécurité sociale
(CNMSS) –
Caisse de garantie du logement locatif social –
Casa de Velasquez –
Centre d'enseignement zootechnique –
Centre d'études de l'emploi –
Centre d'études supérieures de la sécurité sociale –
Centres de formation professionnelle et de
promotion agricole –
Centre hospitalier des Quinze-Vingts –
Centre international d'études supérieures en
sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro) –
Centre des liaisons européennes et internationales
de sécurité sociale –
Centre des Monuments Nationaux –
Centre national d'art et de culture Georges
Pompidou –
Centre national des arts plastiques –
Centre national de la cinématographie –
Centre National d'Etudes et d'expérimentation du
machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF) –
Centre national du livre –
Centre national de documentation pédagogique –
Centre national des œuvres universitaires et
scolaires (CNOUS) –
Centre national professionnel de la propriété
forestière –
Centre National de la Recherche Scientifique
(C.N.R.S) –
Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS) –
Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS) –
Collège de France –
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres –
Conservatoire National des Arts et Métiers –
Conservatoire national supérieur de musique et de
danse de Paris –
Conservatoire national supérieur de musique et de
danse de Lyon –
Conservatoire national supérieur d'art dramatique –
Ecole centrale de Lille –
Ecole centrale de Lyon –
École centrale des arts et manufactures –
École française d'archéologie d'Athènes –
École française d'Extrême-Orient –
École française de Rome –
École des hautes études en sciences sociales –
Ecole du Louvre –
École nationale d'administration –
École nationale de l'aviation civile (ENAC) –
École nationale des Chartes –
École nationale d'équitation –
Ecole Nationale du Génie de l'Eau et de l'environnement
de Strasbourg –
Écoles nationales d'ingénieurs –
Ecole nationale d'ingénieurs des industries des
techniques agricoles et alimentaires de Nantes –
Écoles nationales d'ingénieurs des travaux
agricoles –
École nationale de la magistrature –
Écoles nationales de la marine marchande –
École nationale de la santé publique (ENSP) –
École nationale de ski et d'alpinisme –
École nationale supérieure des arts décoratifs –
École nationale supérieure des arts et techniques
du théâtre –
École nationale supérieure des arts et industries
textiles Roubaix –
Écoles nationales supérieures d'arts et métiers –
École nationale supérieure des beaux-arts –
École nationale supérieure de céramique
industrielle –
École nationale supérieure de l'électronique et de
ses applications (ENSEA) –
Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles –
Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l'information
et des bibliothécaires –
Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale –
Écoles nationales vétérinaires –
École nationale de voile –
Écoles normales supérieures –
École polytechnique –
École technique professionnelle agricole et
forestière de Meymac (Corrèze) –
École de sylviculture Crogny (Aube) –
École de viticulture et d'œnologie de la Tour- Blanche
(Gironde) –
École de viticulture — Avize (Marne) –
Etablissement national d'enseignement agronomique
de Dijon –
Établissement national des invalides de la marine
(ENIM) –
Établissement national de bienfaisance
Koenigswarter –
Établissement public du musée et du domaine
national de Versailles –
Fondation Carnegie –
Fondation Singer-Polignac –
Haras nationaux –
Hôpital national de Saint-Maurice –
Institut des hautes études pour la science et la
technologie –
Institut français d'archéologie orientale du Caire –
Institut géographique national –
Institut National de l'origine et de la qualité –
Institut national des hautes études de sécurité –
Institut de veille sanitaire –
Institut National d'enseignement supérieur et de
recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes –
Institut National d'Etudes Démographiques (I.N.E.D) –
Institut National d'Horticulture –
Institut National de la jeunesse et de l'éducation
populaire –
Institut national des jeunes aveugles — Paris –
Institut national des jeunes sourds — Bordeaux –
Institut national des jeunes sourds — Chambéry –
Institut national des jeunes sourds — Metz –
Institut national des jeunes sourds — Paris –
Institut national de physique nucléaire et de
physique des particules (I.N.P.N.P.P) –
Institut national de la propriété industrielle –
Institut National de la Recherche Agronomique
(I.N.R.A) –
Institut National de la Recherche Pédagogique
(I.N.R.P) –
Institut National de la Santé et de la Recherche
Médicale (I.N.S.E.R.M) –
Institut national d'histoire de l'art (I.N.H.A.) –
Institut national de recherches archéologiques préventives –
Institut National des Sciences de l'Univers –
Institut National des Sports et de l'Education
Physique –
Institut national supérieur de formation et de
recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements inadaptés –
Instituts nationaux polytechniques –
Instituts nationaux des sciences appliquées –
Institut national de recherche en informatique et
en automatique (INRIA) –
Institut national de recherche sur les transports
et leur sécurité (INRETS) –
Institut de Recherche pour le Développement –
Instituts régionaux d'administration –
Institut des Sciences et des Industries du vivant
et de l'environnement (Agro Paris Tech) –
Institut supérieur de mécanique de Paris –
Institut Universitaires de Formation des Maîtres –
Musée de l'armée –
Musée Gustave-Moreau –
Musée national de la marine –
Musée national J.-J.-Henner –
Musée du Louvre –
Musée du Quai Branly –
Muséum National d'Histoire Naturelle –
Musée Auguste-Rodin –
Observatoire de Paris –
Office français de protection des réfugiés et
apatrides –
Office National des Anciens Combattants et des
Victimes de Guerre (ONAC) –
Office national de la chasse et de la faune sauvage –
Office National de l'eau et des milieux aquatiques –
Office national d'information sur les enseignements
et les professions (ONISEP) –
Office universitaire et culturel français pour l'Algérie –
Ordre national de la Légion d'honneur –
Palais de la découverte –
Parcs nationaux –
Universités 4.
Altri enti pubblici nazionali: –
Union des groupements d'achats publics (UGAP) –
Agence Nationale pour l'emploi (A.N.P.E) –
Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) –
Caisse Nationale d'Assurance Maladie des
Travailleurs Salariés (CNAMS) –
Caisse Nationale d'Assurance-Vieillesse des
Travailleurs Salariés (CNAVTS) Italia ·
Organismi committenti –
Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Ministero degli Affari Esteri –
Ministero dell'Interno –
Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari
(esclusi i giudici di pace) –
Ministero della Difesa –
Ministero dell'Economia e delle Finanze –
Ministero dello Sviluppo Economico –
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali –
Ministero dell'Ambiente — Tutela del Territorio e
del Mare –
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –
Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali –
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca –
Ministero per i Beni e le Attività culturali,
comprensivo delle sue articolazioni periferiche ·
Altri enti pubblici nazionali: –
CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici
Pubblici) Cipro –
Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο –
Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης –
Υπουργικό Συμβούλιο –
Βουλή των Αντιπροσώπων –
Δικαστική Υπηρεσία –
Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας –
Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας –
Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας –
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας –
Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως –
Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού –
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου –
Γραφείο Προγραμματισμού –
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας –
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα –
Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων –
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών –
Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών
Εταιρειών –
Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων –
Υπουργείο Άμυνας –
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος –
Τμήμα Γεωργίας –
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες –
Τμήμα Δασών –
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων –
Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης –
Μετεωρολογική Υπηρεσία –
Τμήμα Αναδασμού –
Υπηρεσία Μεταλλείων –
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών –
Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών –
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως –
Αστυνομία –
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου –
Τμήμα Φυλακών –
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού –
Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη –
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων –
Τμήμα Εργασίας –
Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων –
Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας –
Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου –
Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου –
Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο –
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας –
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων –
Υπουργείο Εσωτερικών –
Επαρχιακές Διοικήσεις –
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως –
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως –
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας –
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών –
Πολιτική Άμυνα –
Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκαταστάσεων Εκτοπισθέντων –
Υπηρεσία Ασύλου –
Υπουργείο Εξωτερικών –
Υπουργείο Οικονομικών –
Τελωνεία –
Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων –
Στατιστική Υπηρεσία –
Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών –
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού –
Κυβερνητικό Τυπογραφείο –
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής –
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού –
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων –
Τμήμα Δημοσίων Έργων –
Τμήμα Αρχαιοτήτων –
Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας –
Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας –
Τμήμα Οδικών Μεταφορών –
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών –
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών –
Υπουργείο Υγείας –
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες –
Γενικό Χημείο –
Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας –
Οδοντιατρικές Υπηρεσίες –
Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας Latvia ·
Ministeri, segretariati di ministeri per incarichi
speciali e relative istituzioni subordinate –
Aizsardzības ministrija un tās padotībā esošās
iestādes –
Ārlietu ministrija un tas padotībā esošās iestādes –
Bērnu un ģimenes lietu ministrija un tās padotībā
esošas iestādes – Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās iestādes –
Finanšu ministrija un tās padotībā esošās iestādes –
Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās
iestādes –
Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā
esošās iestādes –
Kultūras ministrija un tas padotībā esošās iestādes –
Labklājības ministrija un tās padotībā esošās
iestādes –
Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrija
un tās padotībā esošās iestādes –
Satiksmes ministrija un tās padotībā esošās
iestādes –
Tieslietu ministrija un tās padotībā esošās
iestādes –
Veselības ministrija un tās padotībā esošās
iestādes –
Vides ministrija un tās padotībā esošās iestādes –
Zemkopības ministrija un tās padotībā esošās
iestādes – Īpašu uzdevumu ministra sekretariāti un to padotībā esošās iestādes –
Satversmes aizsardzības birojs ·
Altre istituzioni pubbliche –
Augstākā tiesa – Centrālā vēlēšanu komisija – Finanšu un kapitāla tirgus komisija – Latvijas Banka –
Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes –
Saeimas kanceleja un tās padotībā esošās iestādes –
Satversmes tiesa – Valsts kanceleja un tās padotībā esošās iestādes –
Valsts kontrole –
Valsts prezidenta kanceleja –
Tiesībsarga birojs –
Nacionālā radio un televīzijas padome –
Citas valsts iestādes, kuras nav ministriju
padotībā (altre istituzioni statali non soggette ai ministeri) Lithuania –
Prezidentūros kanceliarija –
Seimo kanceliarija –
Institutions accountable to the Seimas
[Parliament]: –
Lietuvos mokslo taryba; –
Seimo kontrolierių įstaiga; –
Valstybės kontrolė; –
Specialiųjų tyrimų tarnyba; –
Valstybės saugumo departamentas; –
Konkurencijos taryba; –
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo
centras; –
Vertybinių popierių komisija; –
Ryšių reguliavimo tarnyba; –
Nacionalinė sveikatos taryba; –
Etninės kultūros globos taryba; –
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba; –
Valstybinė kultūros paveldo komisija; –
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga; –
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija; –
Valstybinė lietuvių kalbos komisija; –
Vyriausioji rinkimų komisija; –
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija; –
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba. –
Vyriausybės kanceliarija –
Institutions accountable to the Vyriausybės
[Government]: –
Ginklų fondas; –
Informacinės visuomenės plėtros komitetas; –
Kūno kultūros ir sporto departamentas; –
Lietuvos archyvų departamentas; –
Mokestinių ginčų komisija; –
Statistikos departamentas; –
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas; –
Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba; –
Viešųjų pirkimų tarnyba; –
Narkotikų kontrolės departamentas; –
Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija; –
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija; –
Valstybinė lošimų priežiūros komisija; –
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba; –
Vyriausioji administracinių ginčų komisija; –
Draudimo priežiūros komisija; –
Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas; –
Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centras –
Konstitucinis Teismas –
Lietuvos bankas –
Aplinkos ministerija –
Institutions under the Aplinkos ministerija
[Ministry of Environment]: –
Generalinė miškų urėdija; –
Lietuvos geologijos tarnyba; –
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba; –
Lietuvos standartizacijos departamentas; –
Nacionalinis akreditacijos biuras; –
Valstybinė metrologijos tarnyba; –
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba; –
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos
inspekcija. –
Finansų ministerija –
Institutions under the Finansų ministerija
[Ministry of Finance]: –
Muitinės departamentas; –
Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba; –
Valstybinė mokesčių inspekcija; –
Finansų ministerijos mokymo centras. –
Krašto apsaugos ministerija –
Institutions under the Krašto apsaugos ministerijos
[Ministry of National Defence]: –
Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas; –
Centralizuota finansų ir turto tarnyba; –
Karo prievolės administravimo tarnyba; –
Krašto apsaugos archyvas; –
Krizių valdymo centras; –
Mobilizacijos departamentas; –
Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba; –
Infrastruktūros plėtros departamentas; –
Valstybinis pilietinio pasipriešinimo rengimo
centras. –
Lietuvos kariuomenė –
Krašto apsaugos sistemos kariniai vienetai ir
tarnybos –
Kultūros ministerija –
Institutions under the Kultūros ministerijos
[Ministry of Culture]: –
Kultūros paveldo departamentas; –
Valstybinė kalbos inspekcija. –
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija –
Institutions under the Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos [Ministry of Social Security and Labour]: –
Garantinio fondo administracija; –
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo
tarnyba; –
Lietuvos darbo birža; –
Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba; –
Trišalės tarybos sekretoriatas; –
Socialinių paslaugų priežiūros departamentas; –
Darbo inspekcija; –
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba; –
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba; –
Ginčų komisija; –
Techninės pagalbos neįgaliesiems centras; –
Neįgaliųjų reikalų departamentas. –
Susisiekimo ministerija –
Institutions under the Susisiekimo ministerijos
[Ministry of Transport and Communications]: –
Lietuvos automobilių kelių direkcija; –
Valstybinė geležinkelio inspekcija; –
Valstybinė kelių transporto inspekcija; –
Pasienio kontrolės punktų direkcija. –
Sveikatos apsaugos ministerija –
Institutions under the Sveikatos apsaugos
ministerijos [Ministry of Health]: –
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros
veiklai tarnyba; –
Valstybinė ligonių kasa; –
Valstybinė medicininio audito inspekcija; –
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba; –
Valstybinė teismo psichiatrijos ir narkologijos
tarnyba; –
Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba; –
Farmacijos departamentas; –
Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių
sveikatai situacijų centras; –
Lietuvos bioetikos komitetas; –
Radiacinės saugos centras. –
Švietimo ir mokslo ministerija –
Institutions under the Švietimo ir mokslo
ministerijos [Ministry of Education and Science]: –
Nacionalinis egzaminų centras; –
Studijų kokybės vertinimo centras. –
Teisingumo ministerija –
Institutions under the Teisingumo ministerijos
[Ministry of Justice]: –
Kalėjimų departamentas; –
Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba; –
Europos teisės departamentas –
Ūkio ministerija –
Įstaigos prie the Ūkio ministerijos [Ministry of
Economy]: –
Įmonių bankroto valdymo departamentas; –
Valstybinė energetikos inspekcija; –
Valstybinė ne maisto produktų inspekcija; –
Valstybinis turizmo departamentas –
Užsienio reikalų ministerija –
Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos
užsienyje bei atstovybės prie tarptautinių organizacijų –
Vidaus reikalų ministerija –
Institutions under the Vidaus reikalų ministerijos
[Ministry of the Interior]: –
Asmens dokumentų išrašymo centras; –
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba; –
Gyventojų registro tarnyba; –
Policijos departamentas; –
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas; –
Turto valdymo ir ūkio departamentas; –
Vadovybės apsaugos departamentas; –
Valstybės sienos apsaugos tarnyba; –
Valstybės tarnybos departamentas; –
Informatikos ir ryšių departamentas; –
Migracijos departamentas; –
Sveikatos priežiūros tarnyba; –
Bendrasis pagalbos centras. –
Žemės ūkio ministerija –
Institutions under the Žemės ūkio ministerijos
[Ministry of Agriculture]: –
Nacionalinė mokėjimo agentūra; –
Nacionalinė žemės tarnyba; –
Valstybinė augalų apsaugos tarnyba; –
Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros
tarnyba; –
Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba; –
Žuvininkystės departamentas –
Teismai [Courts]: –
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas; –
Lietuvos apeliacinis teismas; –
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas; –
apygardų teismai; –
apygardų administraciniai teismai; –
apylinkių teismai; –
Nacionalinė teismų administracija –
Generalinė prokuratūra –
Other Central Public Administration Entities
(institucijos [institutions], įstaigos [establishments], tarnybos[agencies]) –
Aplinkos apsaugos agentūra; –
Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija; –
Aplinkos projektų valdymo agentūra; –
Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnyba; –
Miško sanitarinės apsaugos tarnyba; –
Valstybinė miškotvarkos tarnyba; –
Nacionalinis visuomenės sveikatos tyrimų centras; –
Lietuvos AIDS centras; –
Nacionalinis organų transplantacijos biuras; –
Valstybinis patologijos centras; –
Valstybinis psichikos sveikatos centras; –
Lietuvos sveikatos informacijos centras; –
Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos
centras; –
Valstybinis aplinkos sveikatos centras; –
Respublikinis mitybos centras; –
Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės
centras; –
Trakų visuomenės sveikatos priežiūros ir
specialistų tobulinimosi centras; –
Visuomenės sveikatos ugdymo centras; –
Muitinės kriminalinė tarnyba; –
Muitinės informacinių sistemų centras; –
Muitinės laboratorija; –
Muitinės mokymo centras; –
Valstybinis patentų biuras; –
Lietuvos teismo ekspertizės centras; –
Centrinė hipotekos įstaiga; –
Lietuvos metrologijos inspekcija; –
Civilinės aviacijos administracija; –
Lietuvos saugios laivybos administracija; –
Transporto investicijų direkcija; –
Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija; –
Pabėgėlių priėmimo centras Luxembourg –
Ministère d'Etat –
Ministère des Affaires Etrangères et de l'Immigration –
Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du
Développement Rural –
Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du
Logement –
Ministère de la Culture, de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche –
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur –
Ministère de l'Education nationale et de la
Formation professionnelle –
Ministère de l'Egalité des chances –
Ministère de l'Environnement –
Ministère de la Famille et de l'Intégration –
Ministère des Finances –
Ministère de la Fonction publique et de la Réforme
administrative –
Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du
territoire –
Ministère de la Justice –
Ministère de la Santé –
Ministère de la Sécurité sociale –
Ministère des Transports –
Ministère du Travail et de l'Emploi –
Ministère des Travaux publics Hungary –
Egészségügyi Minisztérium –
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium –
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium –
Honvédelmi Minisztérium –
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium –
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium –
Külügyminisztérium –
Miniszterelnöki Hivatal –
Oktatási és Kulturális Minisztérium –
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium –
Pénzügyminisztérium –
Szociális és Munkaügyi Minisztérium –
Központi Szolgáltatási Főigazgatóság Malta –
Uffiċċju tal-Prim Ministru (Office of the Prime
Minister) –
Ministeru għall-Familja u Solidarjeta' Soċjali
(Ministry for the Family and Social Solidarity) –
Ministeru ta' l-Edukazzjoni Zghazagh u Impjieg
(Ministry for Education Youth and Employment) –
Ministeru tal-Finanzi (Ministry of Finance) –
Ministeru tar-Riżorsi u l-Infrastruttura (Ministry
for Resources and Infrastructure) –
Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (Ministry for
Tourism and Culture) –
Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (Ministry for
Justice and Home Affairs) –
Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent
(Ministry for Rural Affairs and the Environment) –
Ministeru għal Għawdex (Ministry for Gozo) –
Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Kommunita'
(Ministry of Health, the Elderly and Community Care) –
Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin (Ministry of
Foreign Affairs) –
Ministeru għall-Investimenti, Industrija u
Teknologija ta' Informazzjoni (Ministry for Investment, Industry and
Information Technology) –
Ministeru għall-Kompetittivà u Komunikazzjoni
(Ministry for Competitiveness and Communications) –
Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq (Ministry
for Urban Development and Roads) Netherlands –
Ministerie van Algemene Zaken –
Bestuursdepartement –
Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid –
Rijksvoorlichtingsdienst –
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties –
Bestuursdepartement –
Centrale Archiefselectiedienst (CAS) –
Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) –
Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en
Reisdocumenten (BPR) –
Agentschap Korps Landelijke Politiediensten –
Ministerie van Buitenlandse Zaken –
Directoraat-generaal Regiobeleid en Consulaire
Zaken (DGRC) –
Directoraat-generaal Politieke Zaken (DGPZ) –
Directoraat-generaal Internationale Samenwerking
(DGIS) –
Directoraat-generaal Europese Samenwerking (DGES) –
Centrum tot Bevordering van de Import uit
Ontwikkelingslanden (CBI) –
Centrale diensten ressorterend onder S/PlvS
(Support services falling under the Secretary-general and Deputy Secretary-general) –
Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk) –
Ministerie van Defensie — (Ministero della difesa) –
Bestuursdepartement –
Commando Diensten Centra (CDC) –
Defensie Telematica Organisatie (DTO) –
Centrale directie van de Defensie Vastgoed Dienst –
De afzonderlijke regionale directies van de
Defensie Vastgoed Dienst –
Defensie Materieel Organisatie (DMO) –
Landelijk Bevoorradingsbedrijf van de Defensie
Materieel Organisatie –
Logistiek Centrum van de Defensie Materieel
Organisatie –
Marinebedrijf van de Defensie Materieel Organisatie –
Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) –
Ministerie van Economische Zaken –
Bestuursdepartement –
Centraal Planbureau (CPB) –
SenterNovem –
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) –
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) –
Economische Voorlichtingsdienst (EVD) –
Agentschap Telecom –
Kenniscentrum Professioneel & Innovatief
Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers (PIANOo) –
Regiebureau Inkoop Rijksoverheid –
Octrooicentrum Nederland –
Consumentenautoriteit –
Ministerie van Financiën –
Bestuursdepartement –
Belastingdienst Automatiseringscentrum –
Belastingdienst –
de afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen (le
varie direzioni dell'amministrazione fiscale e doganale nei Paesi Bassi) –
Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (incl. Economische Controle dienst (ECD)) –
Belastingdienst Opleidingen –
Dienst der Domeinen –
Ministerie van Justitie –
Bestuursdepartement –
Dienst Justitiële Inrichtingen –
Raad voor de Kinderbescherming –
Centraal Justitie Incasso Bureau –
Openbaar Ministerie –
Immigratie en Naturalisatiedienst –
Nederlands Forensisch Instituut –
Dienst Terugkeer & Vertrek –
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit –
Bestuursdepartement –
Dienst Regelingen (DR) –
Agentschap Plantenziektenkundige Dienst (PD) –
Algemene Inspectiedienst (AID) –
Dienst Landelijk Gebied (DLG) – Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) –
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen –
Bestuursdepartement –
Inspectie van het Onderwijs –
Erfgoedinspectie –
Centrale Financiën Instellingen –
Nationaal Archief –
Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid –
Onderwijsraad –
Raad voor Cultuur –
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – Bestuursdepartement –
Inspectie Werk en Inkomen –
Agentschap SZW –
Ministerie van Verkeer en Waterstaat –
Bestuursdepartement –
Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart –
Directoraat-generaal Personenvervoer –
Directoraat-generaal Water –
Centrale diensten (Servizi centrali) –
Shared services Organisatie Verkeer en Watersaat –
Koninklijke Nederlandse Meteorologisch Instituut
KNMI –
Rijkswaterstaat, Bestuur –
De afzonderlijke regionale Diensten van
Rijkswaterstaat (ogni servizio regionale della Direzione generale dei lavori
pubblici e della gestione delle risorse idriche) –
De afzonderlijke specialistische diensten van
Rijkswaterstaat (ogni servizio specifico della Direzione generale dei lavori
pubblici e della gestione delle risorse idriche) –
Adviesdienst Geo-Informatie en ICT –
Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) –
Bouwdienst –
Corporate Dienst –
Data ICT Dienst –
Dienst Verkeer en Scheepvaart –
Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) –
Rijksinstituut voor Kunst en Zee (RIKZ) –
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en
Afvalwaterbehandeling (RIZA) –
Waterdienst –
Inspectie Verkeer en Waterstaat, Hoofddirectie –
Port state Control –
Directie Toezichtontwikkeling Communicatie en
Onderzoek (TCO) –
Toezichthouder Beheer Eenheid Lucht –
Toezichthouder Beheer Eenheid Water –
Toezichthouder Beheer Eenheid Land –
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer –
Bestuursdepartement –
Directoraat-generaal Wonen, Wijken en Integratie –
Directoraat-generaal Ruimte –
Directoraat-general Milieubeheer –
Rijksgebouwendienst –
VROM Inspectie –
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport –
Bestuursdepartement –
Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en
Veterinaire Zaken –
Inspectie Gezondheidszorg –
Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming –
Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu
(RIVM) –
Sociaal en Cultureel Planbureau –
Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van
Geneesmiddelen –
Tweede Kamer der Staten-Generaal –
Eerste Kamer der Staten-Generaal –
Raad van State –
Algemene Rekenkamer –
Nationale Ombudsman –
Kanselarij der Nederlandse Orden –
Kabinet der Koningin –
Raad voor de rechtspraak en de Rechtbanken Austria –
Bundeskanzleramt –
Bundesministerium für europäische und
internationale Angelegenheiten –
Bundesministerium für Finanzen –
Bundesministerium für Gesundheit, Familie und
Jugend –
Bundesministerium für Inneres –
Bundesministerium für Justiz –
Bundesministerium für Landesverteidigung –
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft –
Bundesministerium für Soziales und
Konsumentenschutz –
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur –
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und
Technologie –
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit –
Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung –
Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal
Gesellschaft m.b.H –
Bundesbeschaffung G.m.b.H –
Bundesrechenzentrum G.m.b.H Poland –
Kancelaria Prezydenta RP –
Kancelaria Sejmu RP –
Kancelaria Senatu RP –
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów –
Sąd Najwyższy –
Naczelny Sąd Administracyjny –
Wojewódzkie sądy administracyjne –
Sądy powszechne — rejonowe, okręgowe i apelacyjne –
Trybunat Konstytucyjny –
Najwyższa Izba Kontroli –
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich –
Biuro Rzecznika Praw Dziecka –
Biuro Ochrony Rządu –
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego –
Centralne Biuro Antykorupcyjne –
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej –
Ministerstwo Finansów –
Ministerstwo Gospodarki –
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego –
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego –
Ministerstwo Edukacji Narodowej –
Ministerstwo Obrony Narodowej –
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi –
Ministerstwo Skarbu Państwa –
Ministerstwo Sprawiedliwości –
Ministerstwo Infrastruktury –
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego –
Ministerstwo Środowiska –
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji –
Ministerstwo Spraw Zagranicznych –
Ministerstwo Zdrowia –
Ministerstwo Sportu i Turystyki –
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej –
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej –
Urząd Regulacji Energetyki –
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych –
Urząd Transportu Kolejowego –
Urząd Dozoru Technicznego –
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych –
Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców –
Urząd Zamówień Publicznych –
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów –
Urząd Lotnictwa Cywilnego –
Urząd Komunikacji Elektronicznej –
Wyższy Urząd Górniczy –
Główny Urząd Miar –
Główny Urząd Geodezji i Kartografii –
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego –
Główny Urząd Statystyczny –
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji –
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych –
Państwowa Komisja Wyborcza –
Państwowa Inspekcja Pracy –
Rządowe Centrum Legislacji –
Narodowy Fundusz Zdrowia –
Polska Akademia Nauk –
Polskie Centrum Akredytacji –
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji –
Polska Organizacja Turystyczna –
Polski Komitet Normalizacyjny –
Zakład Ubezpieczeń Społecznych –
Komisja Nadzoru Finansowego –
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych –
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego –
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad –
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa –
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej –
Komenda Główna Policji –
Komenda Główna Straży Granicznej –
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych –
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska –
Główny Inspektorat Transportu Drogowego –
Główny Inspektorat Farmaceutyczny –
Główny Inspektorat Sanitarny –
Główny Inspektorat Weterynarii –
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego –
Agencja Wywiadu –
Agencja Mienia Wojskowego –
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa –
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa –
Agencja Rynku Rolnego –
Agencja Nieruchomości Rolnych –
Państwowa Agencja Atomistyki –
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej –
Polska Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –
Agencja Rezerw Materiałowych –
Narodowy Bank Polski –
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej –
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych –
Instytut Pamięci Narodowej — Komisja Ścigania Zbrodni
Przeciwko Narodowi Polskiemu –
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa –
Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej –
Państwowe Gospodarstwo Leśne 'Lasy Państwowe' –
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości –
Urzędy wojewódzkie –
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej,
jeśli ich organem założycielskim jest minister, centralny organ administracji
rządowej lub wojewoda Portugal –
Presidência do Conselho de Ministros –
Ministério das Finanças e da Administração Pública –
Ministério da Defesa Nacional –
Ministério dos Negócios Estrangeiros –
Ministério da Administração Interna –
Ministério da Justiça –
Ministério da Economia e da Inovação –
Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e
Pescas –
Ministério da Educação –
Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino
Superior –
Ministério da Cultura –
Ministério da Saúde –
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social –
Ministério das Obras Públicas, Transportes e
Comunicações –
Ministério do Ambiente, do Ordenamento do
Território e do Desenvolvimento Regional –
Presidença da Republica –
Tribunal Constitucional –
Tribunal de Contas –
Provedoria de Justiça Romania –
Administraţia Prezidenţială –
Senatul României –
Camera Deputaţilor –
Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie –
Curtea Constituţională –
Consiliul Legislativ –
Curtea de Conturi –
Consiliul Superior al Magistraturii –
Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi
Justiţie –
Secretariatul General al Guvernului –
Cancelaria primului ministru –
Ministerul Afacerilor Externe –
Ministerul Economiei şi Finanţelor –
Ministerul Justiţiei –
Ministerul Apărării –
Ministerul Internelor şi Reformei Administrative –
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Sanse –
Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii,
Comerţ, Turism şi Profesii Liberale –
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale –
Ministerul Transporturilor –
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Locuinţei –
Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului –
Ministerul Sănătăţii Publice –
Ministerul Culturii şi Cultelor –
Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei
Informaţiei –
Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile –
Serviciul Român de Informaţii –
Serviciul de Informaţii Externe –
Serviciul de Protecţie şi Pază –
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale –
Consiliul Naţional al Audiovizualului –
Consiliul Concurenţei (CC) –
Direcţia Naţională Anticorupţie –
Inspectoratul General de Poliţie –
Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi
Monitorizarea Achiziţiilor Publice –
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor –
Autoritatea Naţională de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice(ANRSC) –
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor –
Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Consumatorilor –
Autoritatea Navală Română –
Autoritatea Feroviară Română –
Autoritatea Rutieră Română –
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor
Copilului –
Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap –
Autoritatea Naţională pentru Turism –
Autoritatea Naţională pentru Restituirea
Proprietăţilor –
Autoritatea Naţională pentru Tineret –
Autoritatea Naţională pentru Cercetare Stiinţifica –
Autoritatea Naţională pentru Reglementare în
Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei –
Autoritatea Naţională pentru Serviciile Societăţii
Informaţionale –
Autoritatea Electorală Permanente –
Agenţia pentru Strategii Guvernamentale –
Agenţia Naţională a Medicamentului –
Agenţia Naţională pentru Sport –
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă –
Agenţia Naţională de Reglementare în Domeniul
Energiei –
Agenţia Română pentru Conservarea Energiei –
Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale –
Agenţia Română pentru Investiţii Străine –
Agenţia Naţională pentru Intreprinderi Mici şi
Mijlocii şi Cooperaţie –
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici –
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală –
Agenţia de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică
Specială –
Agenţia Naţională Anti-doping –
Agenţia Nucleară –
Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei –
Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Sanse între
Bărbaţi şi Femei –
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului –
Agenţia naţională Antidrog Slovenia –
Predsednik Republike Slovenije –
Državni zbor Republike Slovenije –
Državni svet Republike Slovenije –
Varuh človekovih pravic –
Ustavno sodišče Republike Slovenije –
Računsko sodišče Republike Slovenije –
Državna revizijska komisja za revizijo postopkov
oddaje javnih naročil –
Slovenska akademija znanosti in umetnosti –
Vladne službe –
Ministrstvo za finance –
Ministrstvo za notranje zadeve –
Ministrstvo za zunanje zadeve –
Ministrstvo za obrambo –
Ministrstvo za pravosodje –
Ministrstvo za gospodarstvo –
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano –
Ministrstvo za promet –
Ministrstvo za okolje in, prostor –
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve –
Ministrstvo za zdravje –
Ministrstvo za javno upravo – Ministrstvo za šolstvo in šport –
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo –
Ministrstvo za kulturo –
Vrhovno sodišče Republike Slovenije –
višja sodišča –
okrožna sodišča –
okrajna sodišča –
Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije –
Okrožna državna tožilstva –
Državno pravobranilstvo –
Upravno sodišče Republike Slovenije –
Višje delovno in socialno sodišče –
delovna sodišča –
Davčna uprava Republike Slovenije –
Carinska uprava Republike Slovenije –
Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja
denarja –
Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger
na srečo –
Uprava Republike Slovenije za javna plačila –
Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna –
Policija –
Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve –
General štab Slovenske vojske –
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje –
Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo –
Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami –
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih
sankcij –
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence –
Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov –
Tržni inšpektorat Republike Slovenije –
Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino –
Inšpektorat Republike Slovenije za elektronske
komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto –
Inšpektorat za energetiko in rudarstvo –
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in
razvoj podeželja –
Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo,
gozdarstvo in hrano –
Fitosanitarna uprava Republike Slovenije –
Veterinarska uprava Republike Slovenije –
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo –
Direkcija Republike Slovenije za caste –
Prometni inšpektorat Republike Slovenije –
Direkcija za vodenje investicij v javno železniško
infrastrukturo –
Agencija Republike Slovenije za okolje –
Geodetska uprava Republike Slovenije –
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varstvo –
Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in
prostor –
Inšpektorat Republike Slovenije za delo –
Zdravstveni inšpektorat –
Urad Republike Slovenije za kemikalije –
Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji –
Urad Republike Slovenije za meroslovje –
Urad za visoko šolstvo –
Urad Republike Slovenije za mladino –
Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport –
Arhiv Republike Slovenije –
Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in
medije –
Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije –
Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije –
Služba vlade za zakonodajo –
Služba vlade za evropske zadeve –
Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno
politiko –
Urad vlade za komuniciranje –
Urad za enake možnosti –
Urad za verske skupnosti –
Urad za narodnosti –
Urad za makroekonomske analize in razvoj –
Statistični urad Republike Slovenije –
Slovenska obveščevalno-varnostna agencija –
Protokol Republike Slovenije –
Urad za varovanje tajnih podatkov –
Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu –
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj –
Informacijski pooblaščenec –
Državna volilna komisija Slovakia Ministries and other central government
authorities referred to as in Act No. 575/2001 Coll. on the structure of
activities of the Government and central state administration authorities in
wording of later regulations: –
Kancelária Prezidenta Slovenskej republiky –
Národná rada Slovenskej republiky –
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky –
Ministerstvo financií Slovenskej republiky –
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií
Slovenskej republiky –
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky –
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky –
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky –
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky –
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky –
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky –
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky –
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej
republiky –
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky –
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky –
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky –
Úrad vlády Slovenskej republiky –
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky –
Štatistický úrad Slovenskej republiky –
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky –
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky –
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Slovenskej republiky –
Úrad pre verejné obstarávanie –
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky –
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej
republiky –
Národný bezpečnostný úrad –
Ústavný súd Slovenskej republiky –
Najvyšši súd Slovenskej republiky –
Generálna prokuratura Slovenskej republiky –
Najvyšši kontrolný úrad Slovenskej republiky –
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky –
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky –
Úrad pre finančný trh –
Úrad na ochranu osobn ý ch udajov –
Kancelária verejneho ochranu prav Finland –
Oikeuskanslerinvirasto — Justitiekanslersämbetet –
Liikenne- Ja Viestintäministeriö —
Kommunikationsministeriet –
Ajoneuvohallintokeskus AKE —
Fordonsförvaltningscentralen AKE –
Ilmailuhallinto — Luftfartsförvaltningen –
Ilmatieteen laitos — Meteorologiska institutet –
Merenkulkulaitos — Sjöfartsverket –
Merentutkimuslaitos — Havsforskningsinstitutet –
Ratahallintokeskus RHK — Banförvaltningscentralen
RHK –
Rautatievirasto — Järnvägsverket –
Tiehallinto — Vägförvaltningen –
Viestintävirasto — Kommunikationsverket –
Maa- Ja Metsätalousministeriö — Jord- Och
Skogsbruksministeriet –
Elintarviketurvallisuusvirasto —
Livsmedelssäkerhetsverket –
Maanmittauslaitos — Lantmäteriverket –
Maaseutuvirasto — Landsbygdsverket –
Oikeusministeriö — Justitieministeriet –
Tietosuojavaltuutetun toimisto — Dataombudsmannens
byrå –
Tuomioistuimet — domstolar –
Korkein oikeus — Högsta domstolen –
Korkein hallinto-oikeus — Högsta
förvaltningsdomstolen –
Hovioikeudet — hovrätter –
Käräjäoikeudet — tingsrätter –
Hallinto-oikeudet –förvaltningsdomstolar –
Markkinaoikeus — Marknadsdomstolen –
Työtuomioistuin — Arbetsdomstolen –
Vakuutusoikeus — Försäkringsdomstolen –
Kuluttajariitalautakunta — Konsumenttvistenämnden –
Vankeinhoitolaitos — Fångvårdsväsendet –
HEUNI — Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä
toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti — HEUNI — Europeiska
institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna –
Konkurssiasiamiehen toimisto — Konkursombudsmannens
byrå –
Kuluttajariitalautakunta — Konsumenttvistenämnden –
Oikeushallinnon palvelukeskus —
Justitieförvaltningens servicecentral –
Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus —
Justitieförvaltningens datateknikcentral –
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula) —
Rättspolitiska forskningsinstitutet –
Oikeusrekisterikeskus — Rättsregistercentralen –
Onnettomuustutkintakeskus — Centralen för
undersökning av olyckor –
Rikosseuraamusvirasto — Brottspåföljdsverket –
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus —
Brottspåföljdsområdets utbildningscentral –
Rikoksentorjuntaneuvosto Rådet för
brottsförebyggande –
Saamelaiskäräjät — Sametinget –
Valtakunnansyyttäjänvirasto — Riksåklagarämbetet –
Vankeinhoitolaitos — Fångvårdsväsendet –
Opetusministeriö — Undervisningsministeriet –
Opetushallitus — Utbildningsstyrelsen –
Valtion elokuvatarkastamo — Statens
filmgranskningsbyrå –
Puolustusministeriö — Försvarsministeriet –
Puolustusvoimat — Försvarsmakten –
Sisäasiainministeriö — Inrikesministeriet –
Väestörekisterikeskus —
Befolkningsregistercentralen –
Keskusrikospoliisi — Centralkriminalpolisen –
Liikkuva poliisi — Rörliga polisen –
Rajavartiolaitos — Gränsbevakningsväsendet –
Lääninhallitukset — Länstyrelserna –
Suojelupoliisi — Skyddspolisen –
Poliisiammattikorkeakoulu — Polisyrkeshögskolan –
Poliisin tekniikkakeskus — Polisens teknikcentral –
Poliisin tietohallintokeskus — Polisens datacentral –
Helsingin kihlakunnan poliisilaitos —
Polisinrättningen i Helsingfors –
Pelastusopisto — Räddningsverket –
Hätäkeskuslaitos — Nödcentralsverket –
Maahanmuuttovirasto — Migrationsverket –
Sisäasiainhallinnon palvelukeskus —
Inrikesförvaltningens servicecentral –
Sosiaali- Ja Terveysministeriö — Social- Och
Hälsovårdsministeriet –
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta —
Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden –
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta —
Besvärsnämnden för socialtrygghet –
Lääkelaitos — Läkemedelsverket –
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus —
Rättsskyddscentralen för hälsovården –
Säteilyturvakeskus — Strålsäkerhetscentralen –
Kansanterveyslaitos — Folkhälsoinstitutet –
Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO —
Utvecklingscentralen för läkemedelsbe-handling –
Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus —
Social- och hälsovårdens produkttill-synscentral –
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus
Stakes — Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården
Stakes –
Vakuutusvalvontavirasto — Försäkringsinspektionen –
Työ- Ja Elinkeinoministeriö — Arbets- Och
Näringsministeriet –
Kuluttajavirasto — Konsumentverket –
Kilpailuvirasto — Konkurrensverket –
Patentti- ja rekisterihallitus — Patent- och
registerstyrelsen –
Valtakunnansovittelijain toimisto —
Riksförlikningsmännens byrå –
Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset–
Statliga förläggningar för asylsökande –
Energiamarkkinavirasto − Energimarknadsverket –
Geologian tutkimuskeskus — Geologiska
forskningscentralen –
Huoltovarmuuskeskus —
Försörjningsberedskapscentralen –
Kuluttajatutkimuskeskus —
Konsumentforskningscentralen –
Matkailun edistämiskeskus (MEK) — Centralen för
turistfrämjande –
Mittatekniikan keskus (MIKES) — Mätteknikcentralen –
Tekes — teknologian ja innovaatioiden
kehittämiskeskus −Tekes — utvecklingscentralen för teknologi och innovationer –
Turvatekniikan keskus (TUKES) —
Säkerhetsteknikcentralen –
Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) — Statens
tekniska forskningscentral –
Syrjintälautakunta — Nationella
diskrimineringsnämnden –
Työneuvosto — Arbetsrådet –
Vähemmistövaltuutetun toimisto —
Minoritetsombudsmannens byrå –
Ulkoasiainministeriö — Utrikesministeriet –
Valtioneuvoston Kanslia — Statsrådets Kansli –
Valtiovarainministeriö — Finansministeriet –
Valtiokonttori — Statskontoret –
Verohallinto — Skatteförvaltningen –
Tullilaitos — Tullverket –
Tilastokeskus — Statistikcentralen –
Valtiontaloudellinen tutkimuskeskus — Statens
ekonomiska forskiningscentral –
Ympäristöministeriö — Miljöministeriet –
Suomen ympäristökeskus — Finlands miljöcentral –
Asumisen rahoitus- ja kehityskeskus —
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet –
Valtiontalouden Tarkastusvirasto — Statens
Revisionsverk Sweden A –
Affärsverket svenska kraftnät –
Akademien för de fria konsterna –
Alkohol- och läkemedelssortiments-nämnden –
Allmänna pensionsfonden –
Allmänna reklamationsnämnden –
Ambassader –
Ansvarsnämnd, statens –
Arbetsdomstolen –
Arbetsförmedlingen –
Arbetsgivarverk, statens –
Arbetslivsinstitutet –
Arbetsmiljöverket –
Arkitekturmuseet –
Arrendenämnder –
Arvsfondsdelegationen –
Arvsfondsdelegationen B – Banverket –
Barnombudsmannen –
Beredning för utvärdering av medicinsk metodik,
statens –
Bergsstaten –
Biografbyrå, statens –
Biografiskt lexikon, svenskt –
Birgittaskolan –
Blekinge tekniska högskola –
Bokföringsnämnden –
Bolagsverket –
Bostadsnämnd, statens –
Bostadskreditnämnd, statens –
Boverket –
Brottsförebyggande rådet –
Brottsoffermyndigheten C –
Centrala studiestödsnämnden D –
Danshögskolan –
Datainspektionen –
Departementen –
Domstolsverket –
Dramatiska institutet E –
Ekeskolan –
Ekobrottsmyndigheten –
Ekonomistyrningsverket –
Ekonomiska rådet –
Elsäkerhetsverket –
Energimarknadsinspektionen –
Energimyndighet, statens –
EU/FoU-rådet –
Exportkreditnämnden –
Exportråd, Sveriges F –
Fastighetsmäklarnämnden –
Fastighetsverk, statens –
Fideikommissnämnden –
Finansinspektionen –
Finanspolitiska rådet –
Finsk-svenska gränsälvskommissionen –
Fiskeriverket –
Flygmedicincentrum –
Folkhälsoinstitut, statens –
Fonden för fukt- och mögelskador –
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande, Formas –
Folke Bernadotte Akademin –
Forskarskattenämnden –
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap –
Fortifikationsverket –
Forum för levande historia –
Försvarets materielverk –
Försvarets radioanstalt –
Försvarets underrättelsenämnd –
Försvarshistoriska museer, statens –
Försvarshögskolan –
Försvarsmakten –
Försäkringskassan G –
Gentekniknämnden –
Geologiska undersökning –
Geotekniska institut, statens –
Giftinformationscentralen –
Glesbygdsverket –
Grafiska institutet och institutet för högre
kommunikation- och reklamutbildning –
Granskningsnämnden för radio och TV –
Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar –
Gymnastik- och Idrottshögskolan –
Göteborgs universitet H –
Handelsflottans kultur- och fritidsråd –
Handelsflottans pensionsanstalt –
Handelssekreterare –
Handelskamrar, auktoriserade –
Handikappombudsmannen –
Handikappråd, statens –
Harpsundsnämnden –
Haverikommission, statens –
Historiska museer, statens –
Hjälpmedelsinstitutet –
Hovrätterna –
Hyresnämnder –
Häktena –
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd –
Högskolan Dalarna –
Högskolan i Borås –
Högskolan i Gävle –
Högskolan i Halmstad –
Högskolan i Kalmar –
Högskolan i Karlskrona/Ronneby –
Högskolan i Kristianstad –
Högskolan i Skövde –
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla –
Högskolan på Gotland –
Högskolans avskiljandenämnd –
Högskoleverket –
Högsta domstolen I –
ILO kommittén –
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen –
Inspektionen för strategiska produkter –
Institut för kommunikationsanalys, statens –
Institut för psykosocial medicin, statens –
Institut för särskilt utbildningsstöd, statens –
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering –
Institutet för rymdfysik –
Institutet för tillväxtpolitiska studier –
Institutionsstyrelse, statens –
Insättningsgarantinämnden –
Integrationsverket –
Internationella programkontoret för
utbildningsområdet J –
Jordbruksverk, statens –
Justitiekanslern –
Jämställdhetsombudsmannen –
Jämställdhetsnämnden –
Järnvägar, statens –
Järnvägsstyrelsen K –
Kammarkollegiet –
Kammarrätterna –
Karlstads universitet –
Karolinska Institutet –
Kemikalieinspektionen –
Kommerskollegium –
Konjunkturinstitutet –
Konkurrensverket –
Konstfack –
Konsthögskolan –
Konstnärsnämnden –
Konstråd, statens –
Konsulat –
Konsumentverket –
Krigsvetenskapsakademin –
Krigsförsäkringsnämnden –
Kriminaltekniska laboratorium, statens –
Kriminalvården –
Krisberedskapsmyndigheten –
Kristinaskolan –
Kronofogdemyndigheten –
Kulturråd, statens –
Kungl. Biblioteket –
Kungl. Konsthögskolan –
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm –
Kungl. Tekniska högskolan –
Kungl. Vitterhets-, historie- och
antikvitetsakademien –
Kungl Vetenskapsakademin –
Kustbevakningen –
Kvalitets- och kompetensråd, statens –
Kärnavfallsfondens styrelse L –
Lagrådet –
Lantbruksuniversitet, Sveriges –
Lantmäteriverket –
Linköpings universitet –
Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska
museet –
Livsmedelsverk, statens –
Livsmedelsekonomiska institutet –
Ljud- och bildarkiv, statens –
Lokala säkerhetsnämnderna vid kärnkraftverk –
Lotteriinspektionen –
Luftfartsverket –
Luftfartsstyrelsen –
Luleå tekniska universitet –
Lunds universitet –
Läkemedelsverket –
Läkemedelsförmånsnämnden –
Länsrätterna –
Länsstyrelserna –
Lärarhögskolan i Stockholm M –
Malmö högskola –
Manillaskolan –
Maritima muséer, statens –
Marknadsdomstolen –
Medlingsinstitutet –
Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges –
Migrationsverket –
Militärhögskolor –
Mittuniversitetet –
Moderna museet –
Museer för världskultur, statens –
Musikaliska Akademien –
Musiksamlingar, statens –
Myndigheten för handikappolitisk samordning –
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor –
Myndigheten för skolutveckling –
Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning –
Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre
utbildning –
Myndigheten för Sveriges nätuniversitet –
Myndigheten för utländska investeringar i Sverige –
Mälardalens högskola N –
Nationalmuseum –
Nationellt centrum för flexibelt lärande –
Naturhistoriska riksmuseet –
Naturvårdsverket –
Nordiska Afrikainstitutet –
Notarienämnden –
Nämnd för arbetstagares uppfinningar, statens –
Nämnden för statligt stöd till trossamfund –
Nämnden för styrelserepresentationsfrågor –
Nämnden mot diskriminering –
Nämnden för elektronisk förvaltning –
Nämnden för RH anpassad utbildning –
Nämnden för hemslöjdsfrågor O –
Oljekrisnämnden –
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell
läggning –
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering –
Operahögskolan i Stockholm P –
Patent- och registreringsverket –
Patentbesvärsrätten –
Pensionsverk, statens –
Personregisternämnd statens, SPAR-nämnden –
Pliktverk, Totalförsvarets –
Polarforskningssekretariatet –
Post- och telestyrelsen –
Premiepensionsmyndigheten –
Presstödsnämnden R –
Radio- och TV–verket –
Rederinämnden –
Regeringskansliet –
Regeringsrätten –
Resegarantinämnden –
Registernämnden –
Revisorsnämnden –
Riksantikvarieämbetet –
Riksarkivet –
Riksbanken –
Riksdagsförvaltningen –
Riksdagens ombudsmän –
Riksdagens revisorer –
Riksgäldskontoret –
Rikshemvärnsrådet –
Rikspolisstyrelsen –
Riksrevisionen –
Rikstrafiken –
Riksutställningar, Stiftelsen –
Riksvärderingsnämnden –
Rymdstyrelsen –
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige –
Räddningsverk, statens –
Rättshjälpsmyndigheten –
Rättshjälpsnämnden –
Rättsmedicinalverket S –
Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund –
Sameskolstyrelsen och sameskolor –
Sametinget –
SIS, Standardiseringen i Sverige –
Sjöfartsverket –
Skatterättsnämnden –
Skatteverket –
Skaderegleringsnämnd, statens –
Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor –
Skogsstyrelsen –
Skogsvårdsstyrelserna –
Skogs och lantbruksakademien –
Skolverk, statens –
Skolväsendets överklagandenämnd –
Smittskyddsinstitutet –
Socialstyrelsen –
Specialpedagogiska institutet –
Specialskolemyndigheten –
Språk- och folkminnesinstitutet –
Sprängämnesinspektionen –
Statistiska centralbyrån –
Statskontoret –
Stockholms universitet –
Stockholms internationella miljöinstitut –
Strålsäkerhetsmyndigheten –
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll –
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete,
SIDA –
Styrelsen för Samefonden –
Styrelsen för psykologiskt försvar –
Stängselnämnden –
Svenska institutet –
Svenska institutet för europapolitiska studier –
Svenska ESF rådet –
Svenska Unescorådet –
Svenska FAO kommittén –
Svenska Språknämnden –
Svenska Skeppshypotekskassan –
Svenska institutet i Alexandria –
Sveriges författarfond –
Säkerhetspolisen –
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden –
Södertörns högskola T –
Taltidningsnämnden –
Talboks- och punktskriftsbiblioteket –
Teaterhögskolan i Stockholm –
Tingsrätterna –
Tjänstepensions och grupplivnämnd, statens –
Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet –
Totalförsvarets forskningsinstitut –
Totalförsvarets pliktverk –
Tullverket –
Turistdelegationen U –
Umeå universitet –
Ungdomsstyrelsen –
Uppsala universitet –
Utlandslönenämnd, statens –
Utlänningsnämnden –
Utrikesförvaltningens antagningsnämnd –
Utrikesnämnden –
Utsädeskontroll, statens V –
Valideringsdelegationen –
Valmyndigheten –
Vatten- och avloppsnämnd, statens –
Vattenöverdomstolen –
Verket för förvaltningsutveckling –
Verket för högskoleservice –
Verket för innovationssystem (VINNOVA) –
Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) –
Vetenskapsrådet –
Veterinärmedicinska anstalt, statens –
Veterinära ansvarsnämnden –
Väg- och transportforskningsinstitut, statens –
Vägverket –
Vänerskolan –
Växjö universitet –
Växtsortnämnd, statens Å –
Åklagarmyndigheten –
Åsbackaskolan Ö –
Örebro universitet –
Örlogsmannasällskapet –
Östervångsskolan –
Överbefälhavaren –
Överklagandenämnden för högskolan –
Överklagandenämnden för nämndemanna-uppdrag –
Överklagandenämnden för studiestöd –
Överklagandenämnden för totalförsvaret United Kingdom –
Cabinet Office –
Office of the Parliamentary Counsel –
Central Office of Information –
Charity Commission –
Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only) –
Crown Prosecution Service –
Department for Business, Enterprise and Regulatory
Reform –
Competition Commission –
Gas and Electricity Consumers' Council –
Office of Manpower Economics –
Department for Children, Schools and Families –
Department of Communities and Local Government –
Rent Assessment Panels –
Department for Culture, Media and Sport –
British Library –
British Museum –
Commission for Architecture and the Built
Environment –
The Gambling Commission –
Historic Buildings and Monuments Commission for
England (English Heritage) –
Imperial War Museum –
Museums, Libraries and Archives Council –
National Gallery –
National Maritime Museum –
National Portrait Gallery –
Natural History Museum –
Science Museum –
Tate Gallery –
Victoria and Albert Museum –
Wallace Collection –
Department for Environment, Food and Rural Affairs –
Agricultural Dwelling House Advisory Committees –
Agricultural Land Tribunals –
Agricultural Wages Board and Committees –
Cattle Breeding Centre –
Countryside Agency –
Plant Variety Rights Office –
Royal Botanic Gardens, Kew –
Royal Commission on Environmental Pollution –
Department of Health –
Dental Practice Board –
National Health Service Strategic Health
Authorities –
NHS Trusts –
Prescription Pricing Authority –
Department for Innovation, Universities and Skills –
Higher Education Funding Council for England –
National Weights and Measures Laboratory –
Patent Office –
Department for International Development –
Department of the Procurator General and Treasury
Solicitor –
Legal Secretariat to the Law Officers –
Department for Transport –
Maritime and Coastguard Agency –
Department for Work and Pensions –
Disability Living Allowance Advisory Board –
Independent Tribunal Service –
Medical Boards and Examining Medical Officers (War
Pensions) –
Occupational Pensions Regulatory Authority –
Regional Medical Service –
Social Security Advisory Committee –
Export Credits Guarantee Department –
Foreign and Commonwealth Office –
Wilton Park Conference Centre –
Government Actuary's Department –
Government Communications Headquarters –
Home Office –
HM Inspectorate of Constabulary –
House of Commons –
House of Lords –
Ministry of Defence –
Defence Equipment & Support –
Meteorological Office –
Ministry of Justice –
Boundary Commission for England –
Combined Tax Tribunal –
Council on Tribunals –
Court of Appeal — Criminal –
Employment Appeals Tribunal –
Employment Tribunals –
HMCS Regions, Crown, County and Combined Courts (England
and Wales) –
Immigration Appellate Authorities –
Immigration Adjudicators –
Immigration Appeals Tribunal –
Lands Tribunal –
Law Commission –
Legal Aid Fund (England and Wales) –
Office of the Social Security Commissioners –
Parole Board and Local Review Committees –
Pensions Appeal Tribunals –
Public Trust Office –
Supreme Court Group (England and Wales) –
Transport Tribunal –
The National Archives –
National Audit Office –
National Savings and Investments –
National School of Government –
Northern Ireland Assembly Commission –
Northern Ireland Court Service –
Coroners Courts –
County Courts –
Court of Appeal and High Court of Justice in
Northern Ireland –
Crown Court –
Enforcement of Judgements Office –
Legal Aid Fund –
Magistrates' Courts –
Pensions Appeals Tribunals –
Northern Ireland, Department for Employment and
Learning –
Northern Ireland, Department for Regional
Development –
Northern Ireland, Department for Social Development –
Northern Ireland, Department of Agriculture and
Rural Development –
Northern Ireland, Department of Culture, Arts and
Leisure –
Northern Ireland, Department of Education –
Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade
and Investment –
Northern Ireland, Department of the Environment –
Northern Ireland, Department of Finance and
Personnel –
Northern Ireland, Department of Health, Social Services
and Public Safety –
Northern Ireland, Office of the First Minister and
Deputy First Minister –
Northern Ireland Office –
Crown Solicitor's Office –
Department of the Director of Public Prosecutions
for Northern Ireland –
Forensic Science Laboratory of Northern Ireland –
Office of the Chief Electoral Officer for Northern
Ireland –
Police Service of Northern Ireland –
Probation Board for Northern Ireland –
State Pathologist Service –
Office of Fair Trading –
Office for National Statistics –
National Health Service Central Register –
Office of the Parliamentary Commissioner for
Administration and Health Service Commissioners –
Paymaster General's Office –
Postal Business of the Post Office –
Privy Council Office –
Public Record Office –
HM Revenue and Customs –
The Revenue and Customs Prosecutions Office –
Royal Hospital, Chelsea –
Royal Mint –
Rural Payments Agency –
Scotland, Auditor-General –
Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal
Service –
Scotland, General Register Office –
Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer –
Scotland, Registers of Scotland –
The Scotland Office –
The Scottish Ministers –
Architecture and Design Scotland –
Crofters Commission –
Deer Commission for Scotland –
Lands Tribunal for Scotland –
National Galleries of Scotland –
National Library of Scotland –
National Museums of Scotland –
Royal Botanic Garden, Edinburgh –
Royal Commission on the Ancient and Historical
Monuments of Scotland –
Scottish Further and Higher Education Funding
Council –
Scottish Law Commission –
Community Health Partnerships –
Special Health Boards –
Health Boards –
The Office of the Accountant of Court –
High Court of Justiciary –
Court of Session –
HM Inspectorate of Constabulary –
Parole Board for Scotland –
Pensions Appeal Tribunals –
Scottish Land Court –
Sheriff Courts –
Scottish Police Services Authority –
Office of the Social Security Commissioners –
The Private Rented Housing Panel and Private Rented
Housing Committees –
Keeper of the Records of Scotland –
The Scottish Parliamentary Body Corporate –
HM Treasury –
Office of Government Commerce –
United Kingdom Debt Management Office –
The Wales Office (Office of the Secretary of State
for Wales) –
The Welsh Ministers –
Higher Education Funding Council for Wales –
Local Government Boundary Commission for Wales –
The Royal Commission on the Ancient and Historical
Monuments of Wales –
Valuation Tribunals (Wales) –
Welsh National Health Service Trusts and Local
Health Boards –
Welsh Rent Assessment Panels ALLEGATO II
ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 8,
LETTERA a) In caso di differenti interpretazioni tra CPV
e NACE si applica la nomenclatura CPV. NACE Rev. 1 (1) || Codice CPV SEZIONE F || COSTRUZIONI Divisione || Gruppo || Classe || Descrizione || Note 45 || || || Costruzioni || Questa divisione comprende: - nuove costruzioni, restauri e riparazioni comuni || 45000000 || 45.1 || || Preparazione del cantiere edile || || 45100000 || || 45.11 || Demolizione di edifici; sistemazione del terreno, sterri || Questa classe comprende: — la demolizione di edifici e di altre strutture, — lo sgombero dei cantieri edili, — il movimento terra: scavo, riporto, spianamento e ruspatura dei cantieri edili, scavo di trincee, rimozione di roccia, abbattimento con l'esplosivo, ecc. — la preparazione del sito per l'estrazione di minerali: — la rimozione dei materiali di sterro e altri lavori di sistemazione e di preparazione dei terreni e siti minerari. Questa classe comprende inoltre: — il drenaggio di cantieri edili — il drenaggio di terreni agricoli o forestali || 45110000 || || 45.12 || Trivellazioni e perforazioni || Questa classe comprende: — trivellazioni e perforazioni di sondaggio per le costruzioni edili, nonché per le indagini geofisiche, geologiche e similari. Questa classe non comprende: — la trivellazione di pozzi di produzione di petrolio e di gas, cfr. 11.20, — la trivellazione di pozzi d'acqua, cfr. 45.25, — lo scavo di pozzi, cfr. 45.25, — le prospezioni di giacimenti di petrolio e di gas, le prospezioni geofisiche, geologiche e sismiche, cfr. 74.20. || 45120000 || 45.2 || || Costruzione completa o parziale di edifici; genio civile || || 45200000 || || 45.21 || Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile || Questa classe comprende: — i lavori di costruzione o edili di qualsiasi tipo, la costruzione di opere di ingegneria civile: - ponti (inclusi quelli per autostrade sopraelevate) viadotti, gallerie e sottopassaggi, - condotte, linee di comunicazione ed elettriche per grandi distanze, - condotte, linee di comunicazione ed elettriche urbane, - lavori urbani ausiliari, — il montaggio e l'installazione in loco di opere prefabbricate. Questa classe non comprende: — le attività dei servizi connessi all'estrazione di petrolio e di gas, cfr. 11.20, — il montaggio di opere prefabbricate complete con elementi, non di calcestruzzo, fabbricati in proprio, cfr. divisioni 20, 26 e 28, — i lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive cfr. 45.23, — i lavori di installazione dei servizi in un fabbricato, cfr. 45.3 — i lavori di completamento degli edifici, cfr. 45.4, — le attività in materia di architettura e di ingegneria, cfr. 74.20, — la gestione di progetti di costruzione, cfr. 74.20. || 45210000 Eccetto: -45213316 45220000 45231000 45232000 || || 45.22 || Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici || Questa classe comprende: — la costruzione di tetti, — la copertura di tetti, — lavori di impermeabilizzazione. || 45261000 || || 45.23 || Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi || Questa classe comprende: — la costruzione di strade, autostrade, strade urbane e altri passaggi per veicoli e pedoni, — la costruzione di strade ferrate, — la costruzione di piste di campi di aviazione, — i lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive, — la segnaletica orizzontale per superfici stradali e la delineazione di zone di parcheggio. Questa classe non comprende: — i lavori preliminari di movimento terra, cfr. 45.11. || 45212212 e DA03 45230000 eccetto: -45231000 -45232000 -45234115 || || 45.24 || Costruzione di opere idrauliche || Questa classe comprende: — la costruzione di: — idrovie, porti ed opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni da diporto, chiuse, ecc., — dighe e sbarramenti, — lavori di dragaggio, — lavori sotterranei. || 45240000 || || 45.25 || Altri lavori speciali di costruzione || Questa classe comprende: — i lavori di costruzione edili e di genio civile da parte di imprese specializzate in un aspetto comune a vari tipi di costruzione, che richiedono capacità o attrezzature particolari, — i lavori di fondazione, inclusa la palificazione, — la perforazione e costruzione di pozzi d'acqua, lo scavo di pozzi, — la posa in opera di strutture metalliche non fabbricate in proprio, — la piegatura d'ossature metalliche, — la posa in opera di mattoni e pietre, — il montaggio e lo smontaggio di ponteggi e piattaforme di lavoro, incluso il loro noleggio, — la costruzione di camini e forni industriali. Questa classe non comprende: — il noleggio di ponteggi senza montaggio e smontaggio, cfr. 71.32. || 45250000 45262000 || 45.3 || || Installazione dei servizi in un fabbricato || || 45300000 || || 45.31 || Installazione di impianti elettrici || Questa classe comprende: l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: — cavi e raccordi elettrici, — sistemi di telecomunicazione, — sistemi di riscaldamento elettrico, — antenne d'uso privato, — impianti di segnalazione d'incendio, — sistemi d'allarme antifurto, — ascensori e scale mobili, — linee di discesa di parafulmini, ecc. || 45213316 45310000 Eccetto: -45316000 || || 45.32 || Lavori di isolamento || Questa classe comprende: — installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di materiali isolanti per l'isolamento termico, acustico o antivibrazioni. Questa classe non comprende: — i lavori d'impermeabilizzazione, cfr. 45.22. || 45320000 || || 45.33 || Installazione di impianti idraulico-sanitari || Questa classe comprende: — l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione di: — impianti idraulico-sanitari, — raccordi per il gas, — impianti e condotti di riscaldamento, ventilazione, refrigerazione o condizionamento dell'aria, — sistemi antincendio (sprinkler). Questa classe non comprende: — l'installazione di impianti di riscaldamento elettrico, cfr. 45.31. || 45330000 || || 45.34 || Altri lavori di installazione || Questa classe comprende: — l'installazione di sistemi d'illuminazione e segnaletica per strade, ferrovie, aeroporti e porti, — l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di accessori ed attrezzature non classificati altrove. || 45234115 45316000 45340000 || 45.4 || || Lavori di rifinitura e completamento degli edifici || || 45400000 || || 45.41 || Intonacatura || Questa classe comprende: — i lavori di intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici o di altre opere di costruzione, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di stuccatura. || 45410000 || || 45.42 || Posa in opera di infissi in legno o in metallo || Questa classe comprende: — l'installazione, da parte di ditte non costruttrici, di porte, finestre, intelaiature di porte e finestre, cucine su misura, scale, arredi per negozi e simili, in legno o in altro materiale, — il completamento di interni come soffitti, rivestimenti murali in legno, pareti mobili, ecc. Questa classe non comprende: — la posa in opera di parquet e altri pavimenti in legno, cfr. 45.43. || 45420000 || || 45.43 || Rivestimento di pavimenti e muri || Questa classe comprende: — la posa in opera, l'applicazione o l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: — — piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti, — parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti, moquette e rivestimenti di linoleum, — inclusi rivestimenti in gomma o plastica, — rivestimenti alla veneziana, in marmo, granito o ardesia, per pavimenti o muri, — carta da parati. || 45430000 || || 45.44 || Tinteggiatura e posa in opera di vetrate || Questa classe comprende: — la tinteggiatura interna ed esterna di edifici, — la verniciatura di strutture di genio civile, — la posa in opera di vetrate, specchi, ecc. Questa classe non comprende: — la posa in opera di finestre, cfr. 45.42. || 45440000 || || 45.45 || Altri lavori di completa-mento degli edifici || Questa classe comprende: — l'installazione di piscine private, — la pulizia a vapore, sabbiatura, ecc. delle pareti esterne degli edifici, — altri lavori di completamento e di finitura degli edifici non classificati altrove Questa classe non comprende: — le pulizie effettuate all'interno di immobili e altre strutture, cfr. 74.70. || 45212212 e DA04 45450000 || 45.5 || || Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore || || 45500000 || || 45.50 || Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore || Questa classe non comprende: — il noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, senza manovratore, cfr. 71.32 || 45500000 (1) Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio del 9 ottobre 1990 relativo alla nomenclatura statistica delle attività economiche nella Comunità europea (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione (GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1). ALLEGATO III
ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, LETTERA b) PER
QUANTO RIGUARDA GLI APPALTI AGGIUDICATI DALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI
NEL SETTORE DELLA DIFESA Ai fini della presente direttiva fa fede solo
il testo di cui all'allegato I, punto 3, dell'accordo sugli appalti pubblici,
sul quale si basa il seguente elenco indicativo di prodotti: Capo 25: || Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calci e cementi Capo 26: || Minerali metallurgici, scorie e ceneri Capo 27: || Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; eccetto: ex 27.10: carburanti speciali Capo 28: || Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi eccetto: ex 28.09: esplosivi ex 28.13: esplosivi ex 28.14: gas lacrimogeni ex 28.28: esplosivi ex 28.32: esplosivi ex 28.39: esplosivi ex 28.50: prodotti tossicologici ex 28.51: prodotti tossicologici ex 28.54: esplosivi Capo 29: || Prodotti chimici organici eccetto: ex 29.03: esplosivi ex 29.04: esplosivi ex 29.07: esplosivi ex 29.08: esplosivi ex 29.11: esplosivi ex 29.12: esplosivi ex 29.13: prodotti tossicologici ex 29.14: prodotti tossicologici ex 29.15: prodotti tossicologici ex 29.21: prodotti tossicologici ex 29.22: prodotti tossicologici ex 29.23: prodotti tossicologici ex 29.26: esplosivi ex 29.27: prodotti tossicologici ex 29.29: esplosivi Capo 30: || Prodotti farmaceutici Capo 31: || Concimi Capo 32: || Estratti per concia e per tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici e tinture; mastici; inchiostri Capo 33: || Oli essenziali e resinoidi, prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche Capo 34: || Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e "cere per l'odontoiatria" Capo 35: || Sostanze albuminoidi; colle; enzimi Capo 37: || Prodotti per la fotografia e per la cinematografia Capo 38: || Prodotti vari delle industrie chimiche eccetto: ex 38.19: prodotti tossicologici Capo 39: || Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze eccetto: ex 39.03: esplosivi Capo 40: || Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori eccetto: ex 40.11: pneumatici per automobili Capo 41: || Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio Capo 42: || Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella Capo 43: || Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali Capo 44: || Legno, carbone di legna e lavori di legno Capo 45: || Sughero e suoi lavori Capo 46: || Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio Capo 47: || Materie occorrenti per la fabbricazione della carta Capo 48: || Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone: Capo 49: || Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche Capo 65: || Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti Capo 66: || Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti Capo 67: || Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli Capo 68: || Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili Capo 69: || Prodotti ceramici Capo 70: || Vetro e lavori di vetro Capo 71: || Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lav0ori di queste materie; minuterie di fantasia Capo 73: || Ghisa, ferro o acciaio Capo 74: || Rame Capo 75: || Nichel Capo 76: || Alluminio Capo 77: || Magnesio, berillio (glucinio) Capo 78: || Piombo Capo 79: || Zinco Capo 80: || Stagno Capo 81: || Altri metalli comuni Capo 82: || Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni eccetto: ex 82.05: utensili ex 82.07: pezzi per utensili Capo 83: || Lavori diversi di metalli comuni Capo 84: || Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici eccetto: ex 84.06: motori ex 84.08: altri propulsori ex 84.45: macchine ex 84.53: macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione ex 84.55: pezzi della voce 84.53 ex 84.59: reattori nucleari Capo 85: || Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici eccetto: ex 85.13: telecomunicazioni ex 85.15: apparecchi di trasmissione Capo 86: || Veicoli e materiali per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione eccetto: ex 86.02: locomotive blindate ex 86.03: altre locomotive blindate ex 86.05: vetture blindate ex 86.06: carri officine ex 86.07: carri Capo 87: || Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri eccetto: ex 87.08: carri da combattimento e autoblinde ex 87.01: trattori ex 87.02: veicoli militari ex 87.03: veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panne ex 87.09: motocicli ex 87.14: rimorchi Capo 89: || Navigazione marittima e fluviale eccetto: ex 89.01A: navi da guerra Capo 90: || Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici eccetto: ex 90.05: binocoli ex 90.13: strumenti vari, laser ex 90.14: telemetri ex 90.28: strumenti di misura elettrici o elettronici ex 90.11: microscopi ex 90.17: sStrumenti per la medicina ex 90.18: apparecchi di meccanoterapia ex 90.19: apparecchi di ortopedia ex 90.20: apparecchi a raggi X Capo 91: || Orologeria Capo 92: || Strumenti musicali; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi Capo 94: || Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili eccetto: ex 94.01A: sedili per aerodine Capo 95: || Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi i lavori) Capo 96: || Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci Capo 98: || Lavori diversi ALLEGATO IV
REQUISITI RELATIVI AI DISPOSITIVI DI RICEZIONE ELETTRONICA
DELLE OFFERTE, DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE O DEI PIANI E PROGETTI NEI
CONCORSI I dispositivi di ricezione elettronica delle
offerte, delle domande di partecipazione e dei piani e progetti devono
garantire, mediante procedure e mezzi tecnici appropriati, almeno che: (a)
l'ora e la data esatte della ricezione delle
offerte, delle domande di partecipazione e dei piani e progetti possano essere
stabilite con precisione; (b)
si possa ragionevolmente garantire che nessuno
possa avere accesso ai dati trasmessi in base ai presenti requisiti prima della
scadenza dei termini specificati; (c)
in caso di violazione di questo divieto di accesso,
si possa ragionevolmente assicurare che la violazione sia chiaramente
rilevabile; (d)
solo le persone autorizzate possono fissare o
modificare le date di apertura dei dati ricevuti; (e)
solo l'azione simultanea delle persone autorizzate
possa permettere l'accesso alla totalità o a una parte dei dati trasmessi nelle
diverse fasi della procedura di aggiudicazione dell'appalto o del concorso; (f)
l'azione simultanea delle persone autorizzate deve
permettere l'accesso ai dati trasmessi solo dopo la data specificata; (g)
i dati ricevuti e aperti in applicazione dei
presenti requisiti devono restare accessibili solo alle persone autorizzate a
prenderne conoscenza, e (h)
l'autenticazione delle offerte deve essere conforme
ai requisiti di cui al presente allegato. ALLEGATO V
ELENCO DEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 23
Accordi con i seguenti paesi o gruppi di
paesi: –
Albania (GU L 107 del 28.4.2009) –
Ex Repubblica jugoslava di Macedonia (GU L 87 del
20.3.2004) –
CARIFOUM (GU L 289 del 30.10.2008) –
Cile (GU L 352 del 30.12.2002) –
Croazia (GU L 26 del 28.1.2005) –
Messico (GU L 276 del 28.10.2000 e GU L 157 del
30.6.2000) –
Montenegro (GU L 345 del 28.12.2007) –
Corea del Sud (GU L 127 del 14.5.2011) –
Svizzera (GU L 300 del 31.12.1972) ALLEGATO VI
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI PARTE A
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI CHE ANNUNCIANO LA PUBBLICAZIONE
NEL PROFILO DI COMMITTENTE DI UN AVVISO DI PREINFORMAZIONE
(di cui all'articolo 46, paragrafo 1) 1.
Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla
legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax,
posta elettronica e indirizzo internet dell'amministrazione aggiudicatrice e,
se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. 2.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale
attività esercitata. 3.
Se del caso, l'indicazione che l'amministrazione
aggiudicatrice è una centrale di committenza o che si tratti di una qualsiasi
altra forma di appalto comune. 4.
Numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV. 5.
Indirizzo internet del "profilo di committente"
(URL). 6.
Data di spedizione dell'avviso di pubblicazione nel
profilo di committente dell'avviso di preinformazione. PARTE B
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI PREINFORMAZIONE
(di cui all'articolo 46) I. INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE IN
OGNI CASO 1.
Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla
legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax,
posta elettronica e indirizzo internet dell'amministrazione aggiudicatrice e,
se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. 2.
Posta elettronica o indirizzo internet al quale il
capitolato d'oneri e ogni documento complementare, saranno disponibili per l'accesso
gratuito, illimitato e diretto. 3.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale
attività esercitata. 4.
Se del caso, l'indicazione che l'amministrazione
aggiudicatrice è una centrale di committenza o che si tratti di una qualsiasi
altra forma di appalto comune. 5.
Numero/i di riferimento alla nomenclatura CPV. Se l'appalto
è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. 6.
Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione
dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale
di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. Se l'appalto
è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. 7.
Breve descrizione dell'appalto: natura ed entità
dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture; natura ed entità dei
servizi. 8.
Se il presente avviso non funge da mezzo di
indizione di una gara, data/date prevista/e per la pubblicazione di un bando di
gara o di bandi di gara per il contratto /i contratti di cui al presente avviso
di preinformazione. 9.
Data d'invio dell'avviso. 10.
Altre eventuali informazioni. 11.
Indicare se l'appalto rientra o meno nel campo di
applicazione dell'Accordo. INFORMAZIONI ULTERIORI CHE DEVONO ESSERE
FORNITE SE L'AVVISO FUNGE DA MEZZO DI INDIZIONE DI GARA (ARTICOLO 46, PARAGRAFO
2) 1.
Indicazione del fatto che gli operatori economici
interessati devono far conoscere all'amministrazione aggiudicatrice il loro
interesse per lo/gli appalto/i. 2.
Tipo di procedura di aggiudicazione (ristretta o
procedure competitive con negoziato, sistema dinamico di acquisizione, dialogo
competitivo o partenariato per l'innovazione). 3.
Eventualmente, indicare se: (a)
si tratta di un accordo quadro, (b)
si tratta di un sistema dinamico di acquisizione. 4.
Se conosciuti, tempi di consegna o di fornitura di
beni, opere o servizi e durata del contratto. 5.
Se note, le condizioni di partecipazione, compresa:
(a)
indicare, se del caso, se si tratta di un appalto
pubblico riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata all'ambito
di programmi di lavoro protetti, (b)
l'indicazione, eventuale, se, in forza di
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del
servizio sia riservata a una particolare professione, (c)
una breve descrizione dei criteri di scelta. 6.
Se conosciuti, una breve descrizione dei criteri
che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: "costo più
basso" o "offerta economicamente più vantaggiosa". 7.
Se noto, il valore complessivo stimato del
contratto / dei contratti; Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni
sono fornite per ogni lotto. 8.
Termini ultimi per la ricezione delle
manifestazioni d'interesse. 9.
Indirizzo cui devono essere inviate le
manifestazioni di interesse. 10.
Lingua o lingue autorizzate per la presentazione
delle candidature o delle offerte. 11.
Eventualmente, indicare se: (a)
la presentazione per via elettronica delle offerte
o delle domande di partecipazione è richiesta/accettata, (b)
si farà ricorso all'ordinazione elettronica, (c)
si farà ricorso alla fatturazione elettronica, (d)
sarà accettato il pagamento elettronico. 12.
Informazioni che indicano se l'appalto è connesso a
un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea. 13.
Denominazione e indirizzo dell'organo nazionale di
vigilanza e dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso,
di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per le procedure di ricorso o, se
necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo
elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere
richiesta. PARTE C
INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI E BANDI DI GARA
(di cui all'articolo 47) 1.
Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla
legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax,
posta elettronica e indirizzo internet dell'amministrazione aggiudicatrice e,
se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. 2.
Posta elettronica o indirizzo internet al quale il
capitolato d'oneri e ogni documento complementare, saranno disponibili per l'accesso
gratuito, illimitato e diretto. 3.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale
attività esercitata. 4.
Se del caso, l'indicazione che l'amministrazione
aggiudicatrice è una centrale di committenza o che è coinvolta una
qualsiasi altra forma di appalto comune. 5.
Numero/i di riferimento alla nomenclatura CPV. Se l'appalto
è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. 6.
Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione
dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale
di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. Se l'appalto
è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. 7.
Descrizione dell'appalto: natura ed entità dei
lavori, natura e quantità o valore delle forniture; natura ed entità dei
servizi. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per
ogni lotto. Eventualmente, una descrizione di qualsiasi opzione. 8.
Valore totale stimato degli appalti; Se l'appalto è
suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. 9.
Ammissione o divieto di varianti. 10.
Tempi di consegna o di fornitura, di lavori,
forniture o servizi e, per quanto possibile, la durata del contratto. (a)
Nel caso di accordi quadro, indicare la durata
prevista dell'accordo quadro, precisando, se del caso, i motivi che
giustificano una durata dell'accordo quadro superiore a quattro anni; per
quanto possibile, indicazione del valore e della frequenza degli appalti da
aggiudicare, numero e, ove necessario, numero massimo previsto di operatori
economici che parteciperanno. (b)
Nel caso di un sistema dinamico di acquisizione l'indicazione
della durata prevista del sistema; per quanto possibile, l'indicazione di
valore e della frequenza degli appalti da aggiudicare. 11.
Condizioni di partecipazione, compresi: (a)
indicare, se del caso, se si tratta di un appalto
pubblico riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata all'ambito
di programmi di lavoro protetti, (b)
indicare, se del caso se, in forza di disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia
riservata a una particolare professione; riferimenti alle disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative in questione, (c)
un elenco e una breve descrizione dei criteri
riguardanti la situazione personale degli operatori economici che possono
comportarne l'esclusione e dei criteri di selezione; livello o livelli minimi
specifici di capacità eventualmente richiesti. Indicazione delle informazioni
richieste (autocertificazioni, documentazione). 12.
Tipo di procedura di aggiudicazione; eventualmente,
motivazione del ricorso alla procedura accelerata (in caso di procedure aperte,
ristrette e competitive con negoziato). 13.
Eventualmente, indicare se: (a)
si tratta di un accordo quadro, (b)
si tratta di un sistema dinamico di acquisizione, (c)
si tratta di un'asta elettronica (in caso di
procedure aperte, ristrette o competitive con negoziato). 14.
Se l'appalto deve essere suddiviso in lotti,
indicazione della possibilità per gli operatori economici di presentare offerte
per uno, per più e/o per l'insieme dei lotti. Indicazione di ogni possibile
limitazione del numero di lotti che può essere aggiudicato ad uno stesso
offerente. Se il contratto non è suddiviso in lotti, indicazione dei motivi. 15.
In caso di procedura ristretta, procedura
competitiva con negoziato, dialogo competitivo o partenariato per l'innovazione,
quando ci si avvale della facoltà di ridurre il numero di candidati che saranno
invitati a presentare offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare: numero
minimo e, eventualmente, numero massimo previsto di candidati e criteri
oggettivi da applicare per la scelta dei candidati in questione. 16.
In caso di procedura competitiva con negoziato, un
dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione, indicare,
eventualmente, il ricorso a una procedura che si svolge in più fasi successive,
al fine di ridurre gradualmente il numero di soluzioni da discutere o di
offerte da negoziare. 17.
Eventualmente, le condizioni particolari cui è
sottoposta l'esecuzione dell'appalto. 18.
Criteri di aggiudicazione dell'appalto o degli
appalti "costo più basso" o "offerta economicamente più
vantaggiosa". I criteri che determinano l'offerta economicamente più
vantaggiosa e la loro ponderazione vanno indicati qualora non figurino nel
capitolato d'oneri ovvero, nel caso del dialogo competitivo, nel documento
descrittivo. 19.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte
(procedure aperte) o delle domande di partecipazione (procedure ristrette e
procedura competitiva con negoziato, sistemi dinamici di acquisizione, dialogo
competitivo, partenariati per l'innovazione). 20.
Indirizzo al quale le offerte o le domande di
partecipazione sono trasmesse. 21.
In caso di procedure aperte: (a)
periodo di tempo durante il quale l'offerente è
vincolato alla propria offerta, (b)
data, ora e luogo di apertura delle offerte, (c)
persone autorizzate ad assistere alle operazioni di
apertura. 22.
Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle
domande di partecipazione. 23.
Eventualmente, indicare se: (a)
la presentazione per via elettronica delle offerte
o delle domande di partecipazione è accettata, (b)
si farà ricorso all'ordinazione elettronica, (c)
sarà accettata la fatturazione elettronica, (d)
sarà utilizzato il pagamento elettronico. 24.
Informazioni che indicano se l'appalto è connesso a
un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea. 25.
Denominazione e indirizzo dell'organo nazionale di
vigilanza e dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso,
di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l'introduzione di procedure
di ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché
indirizzo di posta elettronica del servizio presso il quale si possono
richiedere tali informazioni. 26.
Data (e) e riferimento (i) di precedenti
pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relative al
contratto / ai contratti di cui alla presente comunicazione. 27.
Nel caso di appalti rinnovabili, calendario
previsto per la pubblicazione dei prossimi bandi e avvisi. 28.
Data d'invio dell'avviso. 29.
Indicare se l'appalto rientra o meno nel campo di
applicazione dell'Accordo. 30.
Altre eventuali informazioni. PARTE D
INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI RELATIVI AGLI APPALTI
AGGIUDICATI
(di cui all'articolo 48) 1.
Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla
legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax,
posta elettronica e indirizzo internet dell'amministrazione aggiudicatrice e,
se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. 2.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale
attività esercitata. 3.
Se del caso, l'indicazione che l'amministrazione
aggiudicatrice è una centrale di committenza o che si tratta di una qualsiasi
altra forma di appalto comune. 4.
Numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV. 5.
Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione
dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale
di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. 6.
Descrizione dell'appalto: natura ed entità dei
lavori, natura e quantità o valore delle forniture; natura ed entità dei
servizi. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per
ogni lotto. Eventualmente, una descrizione di qualsiasi opzione. 7.
Tipo di procedura di aggiudicazione; nel caso di
procedura negoziata senza pubblicazione preventivo, (articolo 30) motivazione
del ricorso a tale procedura. 8.
Eventualmente, indicare se: (a)
si tratta di un accordo quadro, (b)
si tratta di un sistema dinamico di acquisizione. 9.
I criteri di cui all'articolo 66, che sono stati
utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto o degli appalti. Se del caso, l'indicazione
se è stato fatto ricorso a un'asta elettronica (in caso di procedure aperte, ristrette
o competitive con negoziato). 10.
Data della decisione / delle decisioni di
aggiudicazione dell'appalto. 11.
Numero di offerte ricevute con riferimento a
ciascun appalto, compresi: (a)
numero di offerte ricevute da operatori economici
costituiti da piccole e medie imprese, (b)
numero di offerte ricevute dall'estero, (c)
numero di offerte ricevute per via elettronica. 12.
Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo
comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo
internet dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari, comprese: (a)
informazioni che specificano se l'aggiudicatario è
una piccola e media impresa, (b)
informazioni che specificano se l'appalto è stato
aggiudicato a un consorzio. 13.
Valore dell'offerta (o delle offerte) vincente o
dell'offerta massima e dell'offerta minima prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione
dell'appalto o delle aggiudicazioni; 14.
Se del caso, per ogni aggiudicazione, valore e
parte del contratto che può essere subappaltato a terzi. 15.
Informazioni che indicano se l'appalto è connesso a
un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea. 16.
Denominazione e indirizzo dell'organo nazionale di
vigilanza e dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso,
di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l'introduzione di procedure
di ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché
indirizzo di posta elettronica del servizio presso il quale si possono
richiedere tali informazioni. 17.
Data (e) e riferimento (i) di precedenti pubblicazioni
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relative al contratto / ai
contratti di cui alla presente comunicazione. 18.
Data d'invio dell'avviso. 19.
Altre eventuali informazioni. PARTE E
INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI DI CONCORSI DI PROGETTAZIONE
(di cui all'articolo 79, paragrafo 1) 1.
Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla
legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax,
posta elettronica e indirizzo internet dell'amministrazione aggiudicatrice e,
se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. 2.
Posta elettronica o indirizzo internet al quale il
capitolato d'oneri e ogni documento complementare, saranno disponibili per l'accesso
gratuito, illimitato e diretto. 3.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale
attività esercitata. 4.
Se del caso, l'indicazione che l'amministrazione
aggiudicatrice è una centrale di committenza o che si tratta di una qualsiasi
altra forma di appalto comune. 5.
Numero/i di riferimento alla nomenclatura CPV. Se l'appalto
è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. 6.
Descrizione delle principali caratteristiche del
progetto. 7.
Numero e valore dei premi. 8.
Natura del concorso: (aperto o ristretto). 9.
Nel caso di concorsi aperti, termine ultimo per la
presentazione dei progetti. 10.
Nel caso di concorsi ristretti: (a)
numero previsto di partecipanti; (b)
se del caso, nomi dei partecipanti già selezionati; (c)
criteri di selezione dei partecipanti; (d)
termine ultimo per la presentazione delle domande
di partecipazione. 11.
Se del caso, indicare se la partecipazione è
riservata a una particolare professione. 12.
Criteri che verranno applicati alla valutazione dei
progetti. 13.
Se del caso, nomi dei membri della commissione
giudicatrice selezionati. 14.
Indicare se la decisione della commissione
giudicatrice è vincolante o meno per l'amministrazione aggiudicatrice. 15.
Se del caso, indicazione degli importi pagabili a
tutti i partecipanti. 16.
Indicare se gli appalti conseguenti al concorso
saranno o non saranno affidati al(ai) vincitore(i) del concorso. 17.
Data d'invio dell'avviso. 18.
Altre eventuali informazioni. PARTE F
INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI SUI RISULTATI DI UN CONCORSO
(di cui all'articolo 79, paragrafo 2) 1.
Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla
legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax,
posta elettronica e indirizzo internet dell'amministrazione aggiudicatrice e,
se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. 2.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale
attività esercitata. 3.
Se del caso, l'indicazione che l'amministrazione
aggiudicatrice è una centrale di committenza o che si tratta di una qualsiasi
altra forma di appalto comune. 4.
Numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV. 5.
Descrizione delle principali caratteristiche del
progetto. 6.
Valore dei premi. 7.
Natura del concorso: (aperto o ristretto). 8.
Criteri che sono stati applicati alla valutazione
dei progetti. 9.
Data della decisione della commissione
aggiudicatrice. 10.
Numero di partecipanti. (a)
Numero dei partecipanti che sono piccole e medie
imprese. (b)
Numero di partecipanti dall'estero. 11.
Nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS,
telefono, fax, posta elettronica e indirizzo internet del vincitore/i del
concorso e indicazione del fatto che il vincitore/i vincitori sono piccole e
medie imprese. 12.
Informazioni che indicano se il concorso di
progettazione è connesso a un progetto o programma finanziato dai fondi dell'Unione
europea. 13.
Data (e) e riferimento (i) di precedenti
pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relative al
progetto / ai progetti di cui alla presente comunicazione. 14.
Data d'invio dell'avviso. 15.
Altre eventuali informazioni. PARTE G
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI MODIFICHE DI UN CONTRATTO
DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLO STESSO
(di cui all'articolo 72, paragrafo 6) 1.
Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla
legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax,
posta elettronica e indirizzo internet dell'amministrazione aggiudicatrice e,
se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. 2.
Numero/i di riferimento alla nomenclatura CPV. 3.
Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione
dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale
di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. 4.
Descrizione dell'appalto prima e dopo la modifica: natura
ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture: natura ed
entità dei servizi. 5.
Se del caso, aumento del prezzo in seguito alla
modifica. 6.
Descrizione delle circostanze che hanno reso
necessaria la modifica. 7.
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto. 8.
Se del caso, nome, indirizzo comprensivo di codice
NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo internet del nuovo o dei
nuovi operatori economici. 9.
Informazioni che indicano se l'appalto è connesso a
un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea. 10.
Denominazione e indirizzo dell'organo nazionale di
vigilanza e dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso,
di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l'introduzione di procedure
di ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché
indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali
informazioni. 11.
Data (e) e riferimento (i) di precedenti
pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relative all'appalto
/ agli appalti di cui alla presente comunicazione. 12.
Data d'invio dell'avviso. 13.
Altre eventuali informazioni. PARTE H
INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEI BANDI DI GARA E NEGLI AVVISI DI
AGGIUDICAZIONE PER I CONTRATTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI
(di cui all'articolo 75, paragrafo 1) 1.
Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla
legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax,
posta elettronica e indirizzo internet dell'amministrazione aggiudicatrice e,
se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. 2.
Se del caso, posta elettronica o sito internet al
quale saranno disponibili il capitolato d'oneri e ogni documento complementare.
3.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale
attività esercitata. 4.
Se del caso, l'indicazione che l'amministrazione
aggiudicatrice è una centrale di committenza o che si tratta di una qualsiasi
altra forma di appalto comune. 5.
Numero/i di riferimento alla nomenclatura CPV. Se l'appalto
è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. 6.
Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione
dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale
di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi. 7.
Descrizioni dei servizi oggetto dell'appalto ed
eventualmente forniture e lavori accessori oggetto dell'appalto 8.
Valore totale stimato degli appalti; Se l'appalto è
suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. 9.
Condizioni di partecipazione, compresi (a)
l'indicazione, eventuale, se si tratta di un
appalto riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata nell'ambito
di programmi di lavoro protetti, (b)
l'indicazione, eventuale, se in forza di
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del
servizio sia riservata a una particolare professione. 10.
Scadenze per contattare l'amministrazione
aggiudicatrice, in vista della partecipazione. 11.
Breve descrizione delle caratteristiche principali
della procedura di aggiudicazione. 12.
Altre eventuali informazioni. PARTE I
INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE PER I
CONTRATTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (DI CUI ALL'ARTICOLO
75, PARAGRAFO 2) 1.
Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla
legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax,
posta elettronica e indirizzo internet dell'amministrazione aggiudicatrice e,
se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. 2.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale
attività esercitata. 3.
Se del caso, l'indicazione che l'amministrazione
aggiudicatrice è una centrale di committenza o che si tratta di una qualsiasi
altra forma di appalto comune. 4.
Numero/i di riferimento alla nomenclatura CPV. Se l'appalto
è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. 5.
Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione
dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale
di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi. 6.
Breve descrizione dei servizi oggetto dell'appalto
ed eventualmente forniture e lavori accessori oggetto dell'appalto. 7.
Numero di offerte ricevute. 8.
Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati. 9.
Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo
comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo
internet dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari. 10.
Altre eventuali informazioni. ALLEGATO VII
INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEL CAPITOLATO D'ONERI
DELLE ASTE ELETTRONICHE
(articolo 33, paragrafo 4) Il capitolato d'oneri
da utilizzare nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano deciso
di organizzare un'asta elettronica contiene almeno i seguenti elementi: (a)
gli elementi i cui valori
saranno oggetto dell'asta elettronica, purché tali elementi siano
quantificabili in modo da essere espressi in cifre o in percentuali; (b)
i limiti eventuali dei valori che potranno essere
presentati, quali risultano dal capitolato d'oneri relativo all'oggetto dell'appalto; (c)
le informazioni che saranno messe a disposizione
degli offerenti nel corso dell'asta elettronica e, se del caso, il momento in
cui saranno messe a loro disposizione; (d)
le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta
elettronica; (e)
le condizioni alle quali gli offerenti potranno
rilanciare, in particolare gli scarti minimi eventualmente richiesti per il
rilancio; (f)
le informazioni pertinenti sul dispositivo
elettronico utilizzato e sulle modalità e specifiche tecniche di collegamento. ALLEGATO VIII
DEFINIZIONE DI TALUNE SPECIFICHE TECNICHE Ai fini della presente direttiva si intende per:
(1) "specifiche
tecniche", a seconda del caso: (a)
nel caso di appalti pubblici di lavori: l'insieme
delle prescrizioni tecniche contenute, in particolare, nei documenti di gara,
che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una
fornitura in modo che rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione
aggiudicatrice; tra queste caratteristiche rientrano i livelli della
prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, la progettazione che tenga
conto di tutti i requisiti (compresa l'accessibilità per i disabili) la
valutazione della conformità, la proprietà d'uso, la sicurezza o le dimensioni,
incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualità, la
terminologia, i simboli, il collaudo e metodi di prova, l'imballaggio, la
marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, nonché i processi e i
metodi di produzione in qualsiasi momento del ciclo di vita dei lavori. Esse
comprendono altresì le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei
costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione delle opere
nonché i metodi e le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione
tecnica che l'ente aggiudicatore può prescrivere, mediante regolamentazione
generale o particolare, in relazione all'opera finita e ai materiali o alle
parti che la compongono; b) nel caso di appalti pubblici di servizi o
di forniture, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le
caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, tra cui i livelli di
qualità, i livelli di prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, una
progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l'accessibilità
per i disabili) e la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del
prodotto, la sicurezza o le dimensioni, compresi i requisiti applicabili al
prodotto quali la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il
collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le
istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione ad ogni stadio del
ciclo di vita della fornitura o dei servizi, nonché le procedure di valutazione
della conformità. (2) "norme",
le specifiche tecniche approvate da un organismo riconosciuto avente funzioni
normative, la cui osservanza non è in linea di massima obbligatoria, ai fini di
un'applicazione ripetuta o continua, che rientrano in una delle seguenti
categorie: (a)
norma internazionale: norma adottata da un
organismo internazionale di normalizzazione e messa a disposizione del
pubblico, (b)
norma europea: una norma adottata da un organismo
europeo di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico, (c)
norma nazionale: norma adottata da un organismo
nazionale di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico; (3) "omologazione
tecnica europea", la valutazione tecnica favorevole sull'idoneità all'impiego
di un prodotto, fondata sulla rispondenza ai requisiti essenziali di
costruzione, secondo le caratteristiche intrinseche del prodotto e le
condizioni fissate per la sua messa in opera e il suo uso. L'omologazione
europea è rilasciata dall'organismo designato a questo scopo dallo Stato
membro; (4) "specifiche
tecniche comuni", le specifiche tecniche elaborate secondo una procedura
riconosciuta dagli Stati membri o ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 10
del regolamento [XXX] del Parlamento e del Consiglio sulla normalizzazione
europea [che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio e le
direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE,
2007/23/CE, 2009/105/CE e 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio]
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; (5) "riferimento
tecnico", qualunque prodotto, diverso dalle norme ufficiali, elaborato
dagli organismi europei di normalizzazione secondo procedure adattate all'evoluzione
delle necessità di mercato. ALLEGATO IX
CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE 1.
Pubblicazione degli avvisi e dei bandi I bandi e gli avvisi di cui agli articoli
46, 47, 48, 75 e 79 devono essere trasmessi dalle amministrazioni
aggiudicatrici all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e pubblicati
conformemente alle seguenti regole: I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 46, 47,
48, 75, e 79 sono pubblicati dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione
europea o dalle amministrazioni aggiudicatrici qualora si tratti di avvisi di
preinformazione pubblicati nel profilo di committente ai sensi dell'articolo 46,
paragrafo 1. Inoltre le amministrazioni aggiudicatrici possono
divulgare tali informazioni tramite internet, pubblicandole nel loro "profilo
di committente" come specificato al punto 2, lettera b). L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione
europea conferma all'amministrazione aggiudicatrice la pubblicazione di cui all'articolo
49, paragrafo 5, secondo comma. 2.
Pubblicazione di informazioni complementari o
aggiuntive (a)
Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano
integralmente il capitolato d'oneri e la documentazione complementare su
internet. (b)
Il profilo di committente può contenere avvisi di
preinformazione, di cui all'articolo 46, paragrafo 1, informazioni sugli inviti
a presentare offerte in corso, sulle commesse programmate, sui contratti
conclusi, sulle procedure annullate, nonché ogni altra utile informazione come
punti di contatto, numeri telefonici e di fax, indirizzi postali ed
elettronici. 3.
Formato e modalità di trasmissione degli avvisi e
dei bandi per via elettronica Il formato e le modalità stabilite dalla
Commissione per la trasmissione degli avvisi e dei bandi per via elettronica
sono accessibili all'indirizzo internet: "http://simap.europa.eu". ALLEGATO X
Contenuto degli inviti a
presentare offerte, a partecipare al dialogo o a confermare interesse, previsti
dall'articolo 52 1.
L'invito a presentare un'offerta o a partecipare al
dialogo di cui all'articolo 52 deve contenere almeno: (a)
un riferimento all'avviso di indizione di gara
pubblicato; (b)
il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo
al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono
essere redatte; (c)
in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e
l'indirizzo per l'inizio della fase della consultazione, nonché la lingua o le
lingue utilizzate; (d)
l'indicazione dei documenti eventualmente da
allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato
conformemente all'articolo 59, e all'articolo 60 e, eventualmente, all'articolo
61 oppure ad integrazione delle informazioni previste da tali articoli e
secondo le stesse modalità stabilite negli articoli 59, 60 e 61; (e)
la ponderazione relativa dei criteri di
aggiudicazione dell'appalto, oppure, all'occorrenza, l'ordine decrescente di
importanza di tali criteri, se essi non figurano nel bando di gara, nell'invito
a confermare interesse, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo. Tuttavia, per gli appalti aggiudicati mediante un
dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione, le precisazioni di cui
alla lettera b) non figurano nell'invito a partecipare al dialogo, o a
negoziare bensì nell'invito a presentare un'offerta. 2.
Quando viene indetta una gara per mezzo di un
avviso di preinformazione, le amministrazioni aggiudicatrici invitano poi tutti
i candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni
particolareggiate relative all'appalto in questione prima di iniziare la
selezione degli offerenti o dei partecipanti a una trattativa. L'invito comprende almeno tutte le seguenti
informazioni: (a)
natura e quantità, comprese tutte le opzioni
riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per
esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantità e, se possibile,
termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i
lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto; (b)
tipo di procedura: procedura ristretta o procedura
competitiva con negoziato; (c)
eventualmente, la data in cui deve iniziare o
terminare la consegna delle forniture o l'esecuzione dei lavori o dei servizi; (d)
indirizzo e termine ultimo per il deposito delle
domande di documenti di gara nonché la lingua o le lingue in cui esse devono
essere redatte; (e)
indirizzo dell'ente che aggiudica l'appalto e
fornisce le informazioni necessarie per ottenere il capitolato d'oneri e gli
altri documenti; (f)
condizioni di carattere economico e tecnico,
garanzie finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici; (g)
importo e modalità di versamento delle somme dovute
per ottenere la documentazione relativa alla procedura di aggiudicazione dell'appalto; (h)
forma dell'appalto oggetto della gara: acquisto,
locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o più d'una fra queste
forme; e (i)
i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro
ponderazione o, se del caso, l'ordine d'importanza degli stessi, ove queste
informazioni non compaiano nell'avviso di preinformazione o nel capitolato d'oneri
o nell'invito a presentare offerte o a partecipare a una trattativa. ALLEGATO XI
ELENCO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI
IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE E DI DIRITTO AMBIENTALE DI CUI AGLI ARTICOLI 54,
PARAGRAFO 2, 55, PARAGRAFO 3, LETTERA A) E 69, PARAGRAFO 4 –
Convenzione 87 sulla libertà d'associazione e la
tutela del diritto di organizzazione; –
Convenzione 98 sul diritto di organizzazione e di
negoziato collettivo; –
Convenzione 29 sul lavoro forzato; –
Convenzione 105 sull'abolizione del lavoro forzato; –
Convenzione 138 sull'età minima; –
Convenzione 111 sulla discriminazione nell'ambito
del lavoro e dell'occupazione; –
Convenzione 100 sulla parità di retribuzione; –
Convenzione 182 sulle peggiori forme di lavoro
infantile; –
Convenzione di Vienna per la protezione dello
strato di ozono e protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo
strato di ozono; –
Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti
transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Convenzione di
Basilea); –
Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici
persistenti; –
Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo
assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel
commercio internazionale (UNEP/FAO) (Convenzione PIC) Rotterdam, 10.9.1998, e
relativi tre protocolli regionali. ALLEGATO XII
REGISTRI[46] I registri professionali e le dichiarazioni e
certificati corrispondenti per ciascuno Stato membro sono: –
per il Belgio, "Registre du Commerce"/"Handelsregister"e,
per gli appalti di servizi, "Ordres professionels/Beroepsorden";
–
per la Bulgaria, "Търговски регистър"; –
per la Repubblica ceca, "obchodní rejstřík"; –
per la Danimarca, "Erhvervs-og
Selskabsstyrelsen"; –
per la Germania, "Handelsregister", "Handwerksrolle",
e, per gli appalti di servizi "Vereinsregister"; "Partnerschaftsregister"
e "Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der Länder"; –
per l'Estonia, "Registrite ja Infosüsteemide
Keskus"; –
per l'Irlanda, un operatore economico può essere
invitato a produrre un certificato del "Registrar of Companies" o del
"Registrar of Friendly Societies" o, in mancanza, un'attestazione che
precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la
professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e
sotto una denominazione commerciale determinata; –
per la Grecia, "Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων — MEΕΠ" del ministero dell'ambiente, della pianificazione
territoriale e dei lavori pubblici (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) per gli appalti di lavori;
"Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο" e "Μητρώο
Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού" per gli appalti di forniture; per
gli appalti di servizi, il prestatore di servizi può essere invitato a
produrre una dichiarazione giurata resa innanzi a un notaio, riguardante l'esercizio
dell'attività professionale in questione; nei casi previsti dalla normativa
nazionale in vigore, per la prestazione dei servizi di studi di cui all'allegato
I, il registro professionale "Μητρώο Μελετητών" nonché "Μητρώο
Γραφείων Μελετών"; –
per la Spagna, "Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado" per appalti di lavori e
di servizi e, per appalti di forniture, "Registro Mercantil"
o, nel caso di persone non registrate, una attestazione che attesti l'esercizio
della professione in questione; –
per la Francia, "Registre du commerce et des
sociétés" e "Répertoire des métiers"; –
per l'Italia, "Registro della Camera di
commercio, industria, agricoltura e artigianato"; per appalti di
forniture e di servizi, anche il "Registro delle Commissioni
provinciali per l'artigianato", o, oltre ai registri già menzionati, il "Consiglio
nazionale degli ordini professionali" per appalti di servizi; –
per Cipro, l'imprenditore può essere invitato a
presentare un certificato del "Council for the Registration and Audit of
Civil Engineering and Building Contractors (Συμβούλιο Εγγραφήςκαι Ελέγχου
Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων)", conformemente alla
Registration and Audit of Civil Engineering and Building Contractors Law per
appalti di lavori; per appalti di forniture e servizi, il fornitore
o il prestatore di servizi può essere invitato a presentare un certificato del "Registrar
of Companies and Official Receiver" (Έφορος Εταιρειών και Επίσημος
Παραλήπτης) o, se così non fosse, un attestato indicante che l'interessato ha
dichiarato, sotto giuramento, di esercitare la professione nel paese in cui è
stabilito, in un luogo specifico e con una denominazione commerciale
particolare; –
per la Lettonia, "Uzņēmumu reģistrs" ("Registro
delle imprese"); –
per la Lituania, "Juridinių asmenų registras"; –
per il Lussemburgo, "Registre aux firmes"
e "Rôle de la chambre des métiers"; –
per l'Ungheria, "Cégnyilvántartás", "egyéni
vállalkozók jegyzői nyilvántartása", e, per appalti di servizi,
taluni "szakmai kamarák nyilvántartása" o, nel caso di alcune
attività, un certificato che attesti che l'interessato è autorizzato a
esercitare l'attività commerciale o la professione in questione; –
per Malta, l'operatore economico ottiene il suo "numru
ta' registrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal-licenzja
ta' kummerc", e, in caso di partnership o società, il relativo numero di
registrazione rilasciato dall'autorità maltese dei servizi finanziari; –
per i Paesi Bassi, "Handelsregister"; –
per l'Austria, "Firmenbuch", "Gewerberegister",
"Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern"; –
per la Polonia, "Krajowy Rejestr Sądowy"; –
- per il Portogallo, "Instituto da Construção
e do Imobiliário" (INCI) per appalti di lavori; "Registro
Nacional das Pessoas Colectivas", per appalti di forniture e di servizi;
–
per la Romania, "Registrul Comerțului"; –
per la Slovenia, "Sodni register" e "obrtni
register"; –
per la Slovacchia, "Obchodný register"; –
per la Finlandia, "Kaupparekisteri"/"Handelregistret"; –
per la Svezia, "aktiebolags-, handels - eller
föreningsregistren"; –
per il Regno Unito, l'operatore economico può
essere invitato a produrre un certificato del "Registrar of Companies"
che attesti che ha costituito una società o è iscritto in un registro
commerciale o, in mancanza, una attestazione che precisi che l'interessato ha
dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione in un
luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata. ALLEGATO XIII
CONTENUTO DEL PASSAPORTO EUROPEO PER GLI APPALTI PUBBLICI Il passaporto europeo per gli appalti pubblici
contiene i seguenti elementi: (a)
Identificazione dell'operatore economico; (b)
Certificazione che l'operatore economico non è
stato condannato con sentenza definitiva, per uno dei motivi di cui all'articolo
55, paragrafo 1; (c)
Certificazione che l'operatore economico non è
oggetto di una procedura di insolvenza o di una procedura di liquidazione di
cui all'articolo 55, paragrafo 3, lettera b); (d)
Se del caso, la certificazione dell'avvenuta
iscrizione in un albo professionale o in un registro commerciale richiesta
nello Stato membro di stabilimento, di cui all'articolo 56, paragrafo 2); (e)
Se del caso, la certificazione che l'operatore
economico possiede una particolare autorizzazione o è membro di una determinata
organizzazione ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2; (f)
Indicazione del periodo di validità del passaporto
che non può essere inferiore a 6 mesi. ALLEGATO XIV
Mezzi di prova dei
criteri di selezione Parte I: Capacità economica e finanziaria Di regola, la capacità economica e finanziaria
dell'operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti
referenze: (a)
idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso,
comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali; (b)
presentazione dei bilanci o di estratti di
bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla
legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico; (c)
una dichiarazione concernente il fatturato globale
e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al
massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di
costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura
in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili. Parte II: Capacità tecnica Mezzi per provare le capacità tecniche degli
operatori economici di cui all'articolo 56: (a) i seguenti elenchi: i) un elenco dei lavori eseguiti negli
ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di buona esecuzione
dei lavori più importanti; se necessario per assicurare un livello adeguato di
concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà presa
in considerazione la prova relativa ai lavori analoghi realizzati più di cinque
anni prima; ii) un
elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli
ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari,
pubblici o privati. Se necessario per assicurare un livello adeguato di
concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso
in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o
effettuati più di tre anni prima; (b) l'indicazione dei tecnici o degli
organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'operatore
economico, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della
qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'imprenditore
disporrà per l'esecuzione dell'opera; (c) una descrizione delle attrezzature
tecniche e delle misure adottate dall'operatore economico per garantire la
qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa; (d) qualora i prodotti da fornire o i
servizi da prestare siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano
richiesti per una finalità particolare, una verifica eseguita dall'amministrazione
aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese
in cui il fornitore o il prestatore dei servizi è stabilito, purché tale
organismo acconsenta; la verifica verte sulle capacità di produzione del
fornitore e sulla capacità tecnica del prestatore di servizi e, se necessario,
sugli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché sulle misure
adottate per garantire la qualità; (e) l'indicazione dei titoli di studio e
professionali del prestatore di servizi o dell'imprenditore o dei dirigenti
dell'impresa; (f) un'indicazione delle misure di
gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione
del contratto; (g) una dichiarazione indicante l'organico
medio annuo dell'imprenditore o del prestatore di servizi e il numero dei dirigenti
durante gli ultimi tre anni; (h) una dichiarazione indicante l'attrezzatura,
il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l'imprenditore o il prestatore
di servizi disporrà per eseguire l'appalto; (i) un'indicazione della parte di
appalto che l'operatore economico intende eventualmente subappaltare; (j) per i prodotti da fornire: i) campioni, descrizioni o fotografie la
cui autenticità deve poter essere certificata a richiesta dall'amministrazione
aggiudicatrice; ii) certificati rilasciati da istituti o
servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta
competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati
mediante riferimenti a determinate specifiche o norme. ALLEGATO XV
ELENCO DELLA LEGISLAZIONE DELL'UE DI CUI ALL'ARTICOLO 67,
PARAGRAFO 3 Direttiva 2009/33/CE[47]. ALLEGATO XVI
SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 74 Codice CPV || Descrizione 79611000-0 e da 85000000-9 a 85323000-9 (eccetto 85321000-5 e 85322000-2) || Servizi sanitari e sociali 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; da 79995000-5 a 79995200-7 da 80100000-5 a 80660000-8 (eccetto 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1); da 92000000-1 a 92700000-8 (eccetto 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6) || Servizi amministrativi in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura. 75300000-9 || Servizi di assicurazione sociale obbligatoria 75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 || Servizi di prestazioni sociali 98000000-3 || Altri servizi pubblici, sociali e personali 98120000-0 || Servizi forniti da associazioni sindacali 98131000-0 || Servizi religiosi ALLEGATO XVII
TAVOLA DI CONCORDANZA[48] Presente direttiva || Direttiva 2004/18/CE || Art. 1 || || Nuovo Art. 2, punto 1 || Art. 1, par. 9, primo comma || = Art. 2, punto 2 || Art. 7, lettera a) || Adattato Art. 2, punto 3 || || Nuovo Art. 2, punto 4 || || Nuovo Art. 2, punto 5 || || Nuovo Art. 2, punto 6, lettera a), prima frase || Art. 1, par. 9, secondo comma, lettera a) || = Art. 2, punto 6, lettera a), seconda frase || || Nuovo Art. 2, punto 6, lettera b) || Art. 1, par. 9, secondo comma, lettera b) || = Art. 2, punto 6, lettera c) || Art. 1, par. 9, secondo comma, lettera c) || = Art. 2, punto 7 || Art. 1, par. 2, lettera a) || = Art. 2, punto 8 || Art. 1, par. 2, lettera b), prima frase || Modificato Art. 2, punto 9 || Art. 1, par. 2, lettera b), seconda frase || = Art. 2, punto 10 || Art. 1 par. 2, lettera c) || Adattato Art. 2, punto 11 || Art. 1, par. 2, lettera d) || Modificato Art. 2, punto 12 || Art. 1, par. 8, secondo comma || Adattato Art. 2, punto 13 || Art. 1, par. 8, terzo comma || Adattato Art. 2, punto 14 || Art. 1, par. 8, terzo comma || Modificato Art. 2, punto 15 || Art. 23, par. 1 || Modificato Art. 2, punto 16 || Art. 1, par. 10 || Modificato Art. 2, punto 17 || || Nuovo Art. 2, punto 18 || Art. 1, par. 10 || Modificato Art. 2, punto 19 || || Nuovo Art. 2, punto 20 || Art. 1, par. 12 || = Art. 2, punto 21 || Art. 1, par. 13 || = Art. 2, punto 22 || || Nuovo Art. 2, punto 23 || Art. 1, par. 11, lettera e) || = Art. 3, par. 1, primo comma || || Nuovo Art. 3, par. 1, secondo comma || Art. 1, par. 2, lettera d) || Modificato Art. 3, par. 2 || || Nuovo Art. 4 || Artt. 7 e 67 || Modificato Art. 5, par. 1 || Art. 9, par. 1 || Adattato Art. 5, par. 2 || Art. 9, par. 3; Art. 9, par. 7, secondo comma || Modificato Art. 5, par. 3 || Art. 9, par. 2 || Modificato Art. 5, par. 4 || Art. 9, par. 9 || = Art. 5, par. 5 || || Nuovo Art. 5, par. 6 || Art. 9, par. 4 || Modificato Art. 5, par. 7 || Art. 9, par. 5, lettera a), primo e secondo comma || = Art. 5, par. 8 || Art. 9, par. 5, lettera b), primo e secondo comma || = Art. 5, par. 9 || Art. 9, par. 5, lettera a), terzo comma Art. 9, par. 5, lettera b), terzo comma || Adattato Art. 5, par. 10 || Art. 9, par. 7 || = Art. 5, par. 11 || Art. 9, par. 6 || = Art. 5, par. 12 || Art. 9, par. 8, lettera a) || = Art. 5, par. 13 || Art. 9, par. 8, lettera b) || = Art. 6 || Art. 78; Art. 79, par. 2, lettera a) || Adattato Art. 7 || Art. 12 || Modificato Art. 8, primo comma || Art. 13 || Modificato Art. 8, secondo comma || Art. 1, par. 15 || Modificato Art. 9, lettera a) || Art. 15, lettera a) || Adattato Art. 9, lettera b) || Art. 15, lettera b) || = Art. 9, lettera c) || Art. 15, lettera c) || = Art. 9, lettera d) || || Nuovo Art. 10, lettera a) || Art. 16, lettera a) || = Art. 10, lettera b) || Art. 16, lettera b) || Adattato Art. 10, lettera c) || Art. 16, lettera c) || = Art. 10, lettera d) || Art. 16, lettera d) || Modificato Art. 10, lettera e) || Art. 16, lettera e) || = Art. 10, lettera f) || || Nuovo Art. 11 || || Nuovo Art. 12 || Art. 8 || Adattato Art. 13, par. 1 || Art. 16, lettera f) || Adattato Art. 13, par. 2 || Art. 79, par. 2, lettera f) || Adattato Art. 14 || Art. 10 || Modificato Art. 15 || Art. 2 || Modificato Art. 16, par. 1 || Art. 4, par. 1 || Adattato Art. 16, par. 2 || Art. 4, par. 2 || Modificato Art. 17 || Art. 19 || Modificato Art. 18, par. 1 || Art. 6 || Adattato Art. 18, par. 2 || || Nuovo Art. 19, par. 1 || Art. 42, par. 1; Art. 71, par. 1 || Modificato Art. 19, par. 2 || Art. 42, parr. 2 e 3; Art. 71, par. 1 || Adattato Art. 19, par. 3, primo comma || Art. 42, par. 4; Art. 71, par. 1 || Modificato Art. 19, par. 3, secondo comma || Art. 79, par. 2, lettera g) || = Art. 19, par. 3, terzo comma || || Nuovo Art. 19, par. 4 || || Nuovo Art. 19, par. 5 || Art. 42, par. 5; Art. 71 par. 3 || Modificato Art. 19, par. 6 || Art. 42, par. 6 || Adattato Art. 19, par. 7 || || Nuovo Art. 19, par. 8 || || Nuovo Art. 20, par. 1 || Art. 1, par. 14 || Adattato Art. 20, par. 2 || Art. 79, par. 2, lettere e) e f) || Adattato Art. 21 || || Nuovo Art. 22 || || Nuovo Art. 23, par. 1 || Art. 5 || Modificato Art. 23, par. 2 || || Nuovo Art. 24 || Art. 28; Art. 30, par. 1 || Modificato Art. 25, par. 1 || Art. 38, par. 2; Art. 1 par. 11, lettera a) || Modificato Art. 25, par. 2 || Art. 38, par. 4 || Modificato Art. 25, par. 3 || [cfr. Art. 38, par. 8] || Nuovo Art. 25, par. 4 || || Nuovo Art. 26, par. 1 || Art. 38, par. 3; Art. 1 par. 11, lettera b) || Modificato Art. 26, par. 2 || Art. 38, par. 3 || Modificato Art. 26, par. 3 || Art. 38, par. 4 || Modificato Art. 26, par. 4 || || Nuovo Art. 26, par. 5 || || Nuovo Art. 26, par. 6 || Art. 38, par. 8 || Modificato Art. 27, par. 1 || || Nuovo Art. 27, par. 2 || Art. 1, par. 11, lettera d) || Modificato Art. 27, par. 3 || Art. 30, par. 2 || Modificato Art. 27, par. 4 || Art. 30, par. 3 || Modificato Art. 27, par. 5 || Art. 30, par. 4 || Adattato Art. 27, par. 6 || Art. 30, par. 2 || Modificato Art. 28, par. 1 || Art. 38, par. 3; Art. 1 par. 11, lettera c) || Modificato Art. 28, par. 2 || Art. 29, par. 2; Art. 29, par. 7 || Adattato Art. 28, par. 3 || Art. 29, par. 3 Art. 1 par. 11, lettera c) || Modificato Art. 28, par. 4 || Art. 29, par. 4 || Adattato Art. 28, par. 5 || Art. 29, par. 5 || Adattato Art. 28, par. 6 || Art. 29, par. 6 || Modificato Art. 28, par. 7 || Art. 29, par. 7 || Modificato Art. 28, par. 8 || Art. 29, par. 8 || = Art. 29 || || Nuovo Art. 30, par. 1 || Art. 31, prima frase || Modificato Art. 30, par. 2, primo comma, lettera a) || Art. 31, punto 1, lettera a) || Modificato Art. 30, par. 2, primo comma, lettera b), || Art. 31, punto 1, lettera b) || Modificato Art. 30 par. 2, primo comma, lettera c) || Art. 31, punto 1, lettera b) || Modificato Art. 30, par. 2, primo comma, lettera d) || Art. 31, punto 1, lettera c) || Adattato Art. 30, par. 2, dal secondo al quarto comma || || Nuovo Art. 30, par. 3, lettera a) || Art. 31, punto 2, lettera a) || = Art. 30, par. 3, lettera b) || Art. 31, punto 2, lettera b) || = Art. 30 par. 3, lettera c) || Art. 31, punto 2, lettera c) || Modificato Art. 30, par. 3, lettera d) || Art. 31, punto 2, lettera d) || Adattato Art. 30, par. 4 || Art. 31, punto 3 || Adattato Art. 30, par. 5 || Art. 31, punto 4), lettera b) || Adattato Art. 31, par. 1 || Art. 32, par. 1; Art. 1, par. 5 || Modificato Art. 31, par. 2 || Art. 32, par. 2 || Adattato Art. 31, par. 3 || Art. 32, par. 3 || = Art. 31, par. 4 || Art. 32, par. 4 || Adattato Art. 31, par. 5 || Art. 32, par. 4 || Adattato Art. 32, par. 1 || Art. 33, par. 1; Art. 1, par. 6 || Modificato Art. 32, par. 2 || Art. 33, par. 2 || Modificato Art. 32, par. 3 || Art. 33, par. 3 || Adattato Art. 32, par. 4 || Art. 33, par. 4 || Modificato Art. 32, par. 5 || Art. 33, par. 6 || Modificato Art. 32, par. 6 || || Nuovo Art. 32, par. 7 || Art. 33, par. 7, terzo comma || = Art. 33, par. 1 || Art. 54, par. 1; Art. 1, par. 7 || Modificato Art. 33, par. 2 || Art. 54, par. 2 || Adattato Art. 33, par. 3 || Art. 54, par. 2, terzo comma || Adattato Art. 33, par. 4 || Art. 54, par. 3 || Adattato Art. 33, par. 5 || Art. 54, par. 4 || Adattato Art. 33, par. 6 || Art. 54, par. 5 || Adattato Art. 33, par. 7 || Art. 54, par. 6 || = Art. 33, par. 8 || Art. 54, par. 7 || Adattato Art. 33, par. 9 || Art. 54, par. 8, primo comma || = Art. 34 || || Nuovo Art. 35, par. 1 || Art. 11, par. 1 || Modificato Art. 35, par. 2 || || Nuovo Art. 35, par. 3 || Art. 11, par. 2 || Modificato Art. 35, par. 4 || || Nuovo Art. 35, par. 5 || Art. 11, par. 2 || Modificato Art. 35, par. 6 || || Nuovo Art. 36 || || Nuovo Art. 37 || || Nuovo Art. 38 || || Nuovo Art. 39, par. 1 || Considerando 8 || Modificato Art. 39, par. 2 || || Nuovo Art. 40, par. 1 || Art. 23, par. 1 || Modificato Art. 40, par. 2 || Art. 23, par. 2 || Adattato Art. 40, par. 3 || Art. 23, par. 3 || Adattato Art. 40, par. 4 || Art. 23, par. 8 || = Art. 40, par. 5 || Art. 23, par. 4 || Adattato Art. 40, par. 6 || Art. 23, par. 5 || Modificato Art. 41, par. 1 || Art. 23, par. 6 || Modificato Art. 41, par. 2 || Art. 23, par. 6 || Adattato Art. 41, par. 3 || || Nuovo Art. 42, par. 1 || Art. 23, parr. 4, 5, 6 e 7 || Modificato Art. 42, par. 2 || Art. 23, parr. 4, 5 e 6 || Modificato Art. 42, par. 3 || Art. 23, par. 7 || Adattato Art. 42, par. 4 || || Nuovo Art. 43, par. 1 || Art. 24, parr. 1 e 2 || Modificato Art. 43, par. 2 || Art. 24, par. 3 || Adattato Art. 43, par. 3 || Art. 24, par. 4 || Adattato Art. 44 || || Nuovo Art. 45, par. 1 || Art. 38, par. 1 || Adattato Art. 45, par. 2 || Art. 38, par. 7 || Modificato Art. 46, par. 1 || Art. 35, par. 1 || Adattato Art. 46, par. 2 || || Nuovo Art. 47 || Art. 35, par. 2; Art. 36, par. 1 || Adattato Art. 48 || Art. 35, par. 4 || Modificato Art. 49, par. 1 || Art. 36, par. 1; Art. 79, par. 1, lettera a) || Modificato Art. 49, par. 2 || Art. 36, parr. 2, 3 e par. 4, secondo comma || Modificato Art. 49, par. 3 || Art. 36, par. 4 || Adattato Art. 49, par. 4 || || Nuovo Art. 49, par. 5 || Art. 36, parr. 7 e 8 || Modificato Art. 49, par. 6 || Art. 37 || Modificato Art. 50, par. 1 || Art. 36, par. 5, primo comma || Modificato Art. 50, parr. 2 e 3 || Art. 36, par. 5, secondo e terzo comma || Adattato Art. 51 || Art. 38, par. 6; Art. 39, par. 2 || Modificato Art. 52 || Art. 40, parr. 1 e 2 || Adattato Art. 53, par. 1 || Art. 41, par. 1 || Adattato Art. 53, par. 2 || Art. 41, par. 2 || Adattato Art. 53, par. 3 || Art. 41, par. 3 || = Art. 54, par. 1 || Art. 44, par. 1 || Adattato Art. 54, par. 2 || || Nuovo Art. 54, par. 3 || || Nuovo Art. 54, par. 4 || || Nuovo Art. 55, par. 1 || Art. 45, par. 1 || Modificato Art. 55, par. 2 || Art. 45, par. 2, lettere e) e f) || Modificato Art. 55, par. 3 || Art. 45, par. 2 || Modificato Art. 55, par. 4 || || Nuovo Art. 55, parr. 5 e 6 || Art. 45, par. 4 || Modificato Art. 56, par. 1 || Art. 44, parr. 1 e 2 || Modificato Art. 56, par. 2 || Art. 46 || Adattato Art. 56, par. 3 || Art. 47 || Modificato Art. 56, par. 4 || Art. 48 || Modificato Art. 56, par. 5 || Art. 44, par. 2 || Adattato Art. 57 || || Nuovo Art. 58 || || Nuovo Art. 59 || || Nuovo Art. 60, par. 1 || Art. 45, par. 3 || Adattato Art. 60, par. 2 || Art. 47 || Adattato Art. 60, par. 3 || Art. 48 || Adattato Art. 60, par. 4 || || Nuovo Art. 61, par. 1 || Art. 49 || Modificato Art. 61, par. 2 || Art. 50 || Modificato Art. 61, par. 3 || || Nuovo Art. 62, par. 1 || Art. 47, parr. 2 e 3; Art. 48, parr. 3 e 4 || Adattato Art. 62, par. 2 || || Nuovo Art. 63, par. 1 || Art. 52, par. 1; Art. 52, par. 7 || Adattato Art. 63, par. 2, primo comma || Art. 52, par. 1, secondo comma || Modificato Art. 63, par. 2, secondo comma || Art. 52, par. 1, terzo comma || = Art. 63, par. 3 || Art. 52, par. 2 || = Art. 63, par. 4 || Art. 52, par. 3 || Modificato Art. 63, par. 5, primo comma || Art. 52, par. 4, primo comma || Adattato Art. 63, par. 5, secondo comma || Art. 52, par. 4, secondo comma || = Art. 63, par. 6, primo comma || Art. 52, par. 5, primo comma || Adattato Art. 63, par. 6, secondo comma || Art. 52, par. 6 || = Art. 63, par. 7 || Art. 52, par. 5, secondo comma || = Art. 63, par. 8, primo comma || Art. 52, par. 8 || = Art. 63, par. 8, secondo comma || || Nuovo Art. 64 || Art. 44, par. 3 || Adattato Art. 65 || Art. 44, par. 4 || = Art. 66, par. 1 || Art. 53, par. 1 || Modificato Art. 66, par. 2 || Art. 53, par. 1, lettera a) || Modificato Art. 66, par. 3 || || Nuovo Art. 66, par. 4 || Considerando 1; Considerando 46, par. 3 || Modificato Art. 66, par. 5 || Art. 53, par. 2 || Modificato Art. 67 || || Nuovo Art. 68 || || Nuovo Art. 69, par. 1 || Art. 55, par. 1 || Modificato Art. 69, par. 2 || Art. 55, par. 1 || Adattato Art. 69, par. 3, lettera a) || Art. 55, lettera a) || = Art. 69, par. 3, lettera b) || Art. 55, lettera b) || = Art. 69 par. 3, lettera c) || Art. 55, lettera c) || = Art. 69, par. 3, lettera d) || Art. 55, lettera d) || Modificato Art. 69, par. 3, lettera e) || Art. 55, lettera e) || = Art. 69, par. 4, primo comma || Art. 55, par. 2 || Modificato Art. 69, par. 4, secondo comma || || Nuovo Art. 69, par. 5 || Art. 55, par. 3 || Adattato Art. 69, par. 6 || || Nuovo Art. 70 || Art. 26 || Modificato Art. 71, par. 1 || Art. 25, primo comma || = Art. 71, par. 2 || || Nuovo Art. 71, par. 3 || Art. 25, secondo comma || Adattato Art. 72, parr. da 1 a 4, 5 e 7 || || Nuovo Art. 72, par. 6 || Art. 31, par. 4, lettera a) || Modificato Art. 72, par. 7 || || Nuovo Art. 73 || || Nuovo Art. 74 || || Nuovo Art. 75 || || Nuovo Art. 76 || || Nuovo Art. 77 || Art. 66 || = Art. 78 || Art. 67 || Adattato Art. 79, parr. 1 e 2 || Art. 69 || Adattato Art. 79, par. 3 || Art. 70; Art. 79, par. 1, lettera a) || Adattato Art. 80, par. 1 || || Nuovo Art. 80, par. 2 || Art. 72 || = Art. 81 || Art. 73 || = Art. 82 || Art. 74 || = Art. 83 || Art. 81, primo comma || Adattato Art. 84, par. 1 || Art. 81, secondo comma || Modificato Art. 84, parr. da 2 a 8 || || Nuovo Art. 85 || Art. 43 || Modificato Art. 86, par. 1 || Art. 75 || Adattato Art. 86, par. 2 || Art. 76 || Modificato Art. 86, par. 3 || || Nuovo Art. 86, par. 4 || || Nuovo Art. 86, par. 5 || Art. 79, par. 1, lettera a) || Adattato Art. 87 || || Nuovo Art. 88 || || Nuovo Art. 89 || Art. 77, parr. 3 e 4 || Modificato Art. 90 || Art. 77, par. 5 || Modificato Art. 91 || Art. 77, parr. 1 e 2 || Adattato Art. 92 || Art. 80 || Adattato Art. 93 || Art. 82 || Adattato Art. 94 || || Nuovo Art. 95 || Art. 83 || Modificato Art. 96 || Art. 84 || = Allegato I || Allegato IV || = Allegato II || Allegato I || =; ad eccezione della prima frase (modificato) Allegato III || Allegato V || = Allegato IV, lettere da a) a g) || Allegato X, lettere da b) a h) || = Allegato IV, lettera h) || || Nuovo Allegato V || || Nuovo Allegato VI || Allegato VII || Modificato Allegato VII || Art. 54, par. 3, lettere da a) a f) || = Allegato VIII || Allegato VI || Adattato (ad eccezione del punto 4, modificato) Allegato IX || Allegato VIII || Adattato Allegato X, par. 1 || Article 40, par. 5 || Adattato Allegato X, par. 2 || || Nuovo Allegato XI || || Nuovo Allegato XII || Allegato IX || Adattato Allegato XIII || || Nuovo Allegato XIV, parte I || Art. 47, par. 1 || = Allegato XIV, parte II || Article 48, par. 2 || =; lettere a), e) e f) (modificato) Allegato XV || || Nuovo Allegato XVI || Allegato II || Modificato Allegato XVII || Allegato XII || Modificato [1] Direttiva
2004/17/CE del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti
erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto
e servizi postali, GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1. [2] Direttiva
2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, GU
L 134 del 30.4.2004, pag. 114. [3] Direttiva
2009/81/CE, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per
l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi da
parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori nei settori
della difesa e della sicurezza, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE, GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76. [4] Direttiva
89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle
procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di
forniture e di lavori GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33. [5] COM(2011) 15. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0015:FIN:IT:PDF [6] http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/public_procurement/synthesis_
document_en.pdf [7] http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/conferences/index_en.htm [8] Documento
di lavoro dei servizi della Commissione SEC(2008) 2193. [9] GU C ... [10] GU C ... [11] GU C ... [12] COM(2010) 2020 def., del 3.3. 2010. [13] GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1. [14] GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. [15] GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1. [16] SEC(2011) 853 definitivo, del 27.6.2011. [17] SPC/2010/10/8 definitivo del 6.10.2010. [18] ... [19] GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1. [20] GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5. [21] GU L 39 del 13.2.2008, pag. 1. [22] GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1. [23] GU L 18 del 21.01.1997, pag. 1. [24] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [25] GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1. [26] GU L 217 del 20.8.2009, pag. 76. [27] GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1. [28] GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12. [29] GU L 274 del 20.10. 2009, pag. 36. [30] GU L 53 del 26.2.2011, pag. 66. [31] GU L 340 del 16.12.2002, pag. 1. [32] GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19. [33] GU L 395 del 30.12. 1989,
pag. 33. [34] GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30. [35] GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42. [36] GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1. [37] GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54. [38] GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48. [39] GU L 164
del 22.6.2002, pag.3. [40] GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77. [41] GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1. [42] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. [43] GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37. [44] GU L […]. [45] GU L 185 del 16.8.1971, pag. 15. [46] Ai fini
dell'articolo 56, paragrafo 2, s'intendono per “registri” quelli che
figurano nel presente allegato e, qualora siano apportate modifiche a livello
nazionale, i registri che li hanno sostituiti. [47] GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5. [48] La menzione "adattato" indica una
nuova formulazione del testo che non modifica il contenuto del testo delle
direttive abrogate. Le modifiche del contenuto delle disposizioni della
direttiva abrogata sono evidenziate dalla menzione "modificato".