52011PC0789

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione europea /* COM/2011/0789 definitivo - 2011/0372 (COD) */


RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

In seguito a un’ampia consultazione con gli Stati membri e le parti interessate, nonché a una valutazione d’impatto, la Commissione propone il riesame del meccanismo di monitoraggio istituito dalla decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[1] attraverso la sostituzione di detta decisione. La proposta si prefigge di migliorare l’attuale sistema di monitoraggio e comunicazione per assicurare l’osservanza degli impegni e degli obblighi dell’Unione europea e degli Stati membri in conformità agli accordi attuali e futuri in materia di cambiamenti climatici, rispettare le prescrizioni del pacchetto su clima ed energia e favorire lo sviluppo di strumenti di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici a livello dell'Unione.

La Commissione propone di sostituire la decisione n. 280/2004/CE con un regolamento in considerazione del più ampio campo di applicazione del testo legislativo, del maggior numero di destinatari e dell’elevato livello di tecnicismo e armonizzazione del meccanismo di monitoraggio, il che ne faciliterà l’attuazione.

· Motivazione e obiettivi della proposta

L’obiettivo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), approvata a nome della Commissione europea con decisione n. 94/69/CE del Consiglio del 15 dicembre 1993, concernente la conclusione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici[2], consiste nello stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera a un livello tale che escluda qualsiasi interferenza antropica pericolosa con il sistema climatico. Per conseguire tale obiettivo la temperatura superficiale media annua del pianeta non deve aumentare di più di 2°C rispetto ai livelli del periodo preindustriale. La quarta relazione di valutazione del gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) mostra che tale obiettivo potrà essere raggiunto soltanto se le emissioni globali di gas a effetto serra cessano d'aumentare entro il 2020.

Il protocollo di Kyoto, ratificato dall’Unione europea il 31 maggio 2002[3], è entrato in vigore il 16 febbraio 2005. Il protocollo stabilisce obiettivi vincolanti che impongono all’Unione europea e agli Stati membri (a eccezione di Malta e Cipro) di ridurre o limitare le rispettive emissioni di gas a effetto serra. Il Consiglio europeo del marzo 2007 si è impegnato risolutamente ad abbattere entro il 2020 le emissioni complessive di gas serra dell’Unione europea di almeno il 20% rispetto ai livelli del 1990, abbattimento che potrebbe essere del 30% se altri paesi sviluppati si impegneranno a realizzare riduzioni comparabili e se i paesi in via di sviluppo economicamente più avanzati contribuiranno adeguatamente in funzione delle proprie capacità. Il pacchetto su clima ed energia approvato nel dicembre 2008 ha convertito in legge i suddetti obiettivi di riduzione delle emissioni del 20%. Tali obiettivi sono previsti altresì dalla decisione n. 2/CP.15 (cosiddetto "accordo di Copenhagen"), approvata dall’Unione europea e dagli Stati membri il 28 gennaio 2010.

L’obiettivo della decisione n. 280/2004/CE, in appresso "decisione sul meccanismo di monitoraggio", consisteva nell’istituire un meccanismo per monitorare tutte le emissioni di origine antropica dalle fonti e l’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal; valutare i progressi compiuti dagli Stati membri nell’adempimento degli impegni da loro assunti in attuazione della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto; assolvere agli obblighi di comunicazione previsti dalla convenzione UNFCCC e dal protocollo di Kyoto; e garantire che le informazioni comunicate dall’Unione europea e dagli Stati membri al segretariato dell’UNFCCC siano tempestive, complete, precise, coerenti, comparabili e trasparenti.

La proposta di riesame mira a conseguire i seguenti obiettivi:

– assicurare che il regolamento sul meccanismo UE per monitorare le emissioni di gas a effetto serra preveda gli obblighi di comunicazione previsti dalla convenzione UNFCCC, dal protocollo di Kyoto e dalle successive decisioni adottate a norma di tali strumenti relativamente alle emissioni di gas a effetto serra e al sostegno finanziario e tecnologico offerto ai paesi in via di sviluppo;

– aiutare l’Unione europea e gli Stati membri a onorare i propri impegni in materia di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché ad attuare il pacchetto su clima ed energia;

– sostenere lo sviluppo di nuovi strumenti unionali volti a mitigare i cambiamenti climatici e adattarvisi.

La presente proposta apporta altresì miglioramenti agli obblighi di monitoraggio e comunicazione in materia di emissioni di gas a effetto serra, sulla base dell’esperienza acquisita nei sei anni di applicazione della decisione n. 280/2004/CE e le relative disposizioni attuative, ossia la decisione n. 2005/166/CE[4], nonché dell’esperienza maturata con l’attuazione delle varie prescrizioni derivanti dalla convenzione UNFCCC.

· Contesto generale

La necessità di procedere a un riesame della decisione sul meccanismo di monitoraggio è dovuta alle seguenti motivazioni:

– la decisione n. 280/2004/CE relativa a un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto e le sue disposizioni attuative costituiscono i principali strumenti di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di gas a effetto serra. Esse specificano i dettagli concernenti la comunicazione delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell’assorbimento tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra, la messa a disposizione di informazioni sui programmi nazionali di riduzione delle emissioni, le proiezioni delle emissioni dei gas a effetto serra e le politiche e le misure in materia di cambiamenti climatici attuate in conformità della convenzione UNFCCC;

– dall'esperienza acquisita nei sei anni di applicazione di queste due decisioni, nell'ambito dei negoziati internazionali e nel contesto dell’attuazione dei vari obblighi previsti dalla convenzione UNFCCC, è emerso che è possibile apportare miglioramenti significativi ad alcuni settori. Inoltre, la necessità di accelerare le azioni di mitigazione a livello dell’UE e degli Stati membri e di assolvere ai nuovi e futuri impegni a livello internazionale e interno, compresa la strategia Europa 2020, richiede la presenza di un sistema di monitoraggio e comunicazione migliore;

– per affrontare le preoccupazioni legate alla minaccia crescente dei cambiamenti climatici dovuti all’aumento delle concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera l’Unione europea sta attuando e pianificando una serie di politiche e azioni di mitigazione. La creazione di un quadro solido per il monitoraggio, la valutazione, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra rappresenta una parte importante di tale processo, in quanto consente all’UE di elaborare e attuare le sue politiche future in modo più efficace e di valutare e dimostrare la conformità agli impegni stabiliti;

– in occasione della conferenza delle Parti(COP) nell’ambito della convenzione UNFCCC a Copenaghen (COP 15), l’Unione europea e gli Stati membri si sono impegnati a fornire un significativo sostegno in tempi rapidi e a lungo termine, dal punto di vista finanziario e tecnologico, alle azioni a favore del clima intraprese dai paesi in via di sviluppo. In occasione della COP 16 a Cancún, i paesi hanno concordato (paragrafo 40 della decisione n. 1/CP.16) che ciascun paese sviluppato nell’ambito della convenzione UNFCCC è tenuto a promuovere la comunicazione relativa al sostegno finanziario, tecnologico e in termini di sviluppo di capacità offerto ai paesi in via di sviluppo. Il miglioramento della comunicazione è fondamentale per il riconoscimento degli sforzi posti in essere dall’Unione europea e dagli Stati membri nell’adempimento degli impegni assunti.

Più specificatamente, il riesame della decisione sul meccanismo di monitoraggio si prefigge di affrontare le seguenti questioni:

(1) il sistema di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e le azioni di mitigazione attuali non sono adeguati per l’attuazione dei nuovi obblighi previsti dalla recente legislazione e conseguenti agli ultimi sviluppi internazionali nell’ambito della convenzione UNFCCC.

Il pacchetto su clima ed energia concordato dal Consiglio e dal Parlamento europeo nel 2009 ha introdotto nuovi obblighi per gli Stati membri in materia di monitoraggio e comunicazione; per entrare in vigore tali obblighi devono essere integrati nell’attuale sistema di monitoraggio e comunicazione. Gli accordi di Cancún (decisione n. 1/CP.16) previsti dalla convenzione UNFCCC richiedono anch’essi una comunicazione migliore relativamente alle emissioni e alle azioni di mitigazione successive al protocollo di Kyoto;

(2) i dati disponibili a livello dell’UE sono insufficienti per sostenere la definizione e l’attuazione di politiche future;

attualmente, in una serie di ambiti/settori molto significativi ai fini della riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra e dell’adozione di azioni a livello dell’UE non vi sono dati, o quelli disponibili non sono abbastanza precisi, da permettere un’elaborazione e un’attuazione efficaci delle politiche. Si tratta dei seguenti settori: a) trasporti marittimi; b) trasporti aerei; c) attività connesse all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura (attività LULUCF); d) adattamento;

(3) l’attuale sistema di monitoraggio e comunicazione riguarda le emissioni di gas a effetto serra e contempla misure di mitigazione, tuttavia non prende in considerazione i nuovi obblighi previsti dalla convenzione UNFCCC relativi al sostegno finanziario e tecnologico da offrire ai paesi in via di sviluppo, né garantisce l’osservanza di tali obblighi;

L’Unione europea si è impegnata a livello internazionale per fornire ai paesi in via di sviluppo un significativo sostegno in tempi rapidi e a lungo termine, dal punto di vista finanziario e tecnologico. È fondamentale che vi siano informazioni trasparenti e complete sulla tipologia e sull’importo del sostegno offerto se si vogliono garantire la visibilità dell’Unione europea, l’efficacia del suo messaggio in materia di cambiamenti climatici e la sua credibilità rispetto ai nostri partner internazionali. I problemi sopra accennati hanno spesso indotto gli altri paesi a esprimere forti critiche in merito al fatto che l’Unione europea e i suoi Stati membri non stiano adempiendo ai propri obblighi e debbono pertanto essere risolti.

(4) Servono ulteriori dati e informazioni per monitorare i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi relativi alla riduzione delle emissioni, come previsto in particolare dalla Strategia Europa 2020;

La strategia Europa 2020, ovvero la nuova strategia integrata di politica economica per la crescita e l’occupazione dell’Unione europea, prevede, fra i suoi obiettivi prioritari, la limitazione delle emissioni a livello europeo e nazionale.

(5) Si riscontra una mancanza di trasparenza, tempestività, coerenza, completezza, comparabilità delle informazioni attualmente comunicate in base alla decisione sul meccanismo UE per monitorare le emissioni di gas a effetto serra.

La percentuale relativamente elevate di casi di inadempienza negli ultimi anni fa capire che vi è margine per migliorare la tempestività, completezza, precisione, coerenza, comparabilità e trasparenza delle informazioni trasmesse attraverso l’attuale sistema di monitoraggio e comunicazione.

(6) L’esperienza ha dimostrato la necessità urgente di semplificare e razionalizzare gli attuali obblighi di comunicazione.

L’esperienza maturata nell’attuazione della decisione sul meccanismo UE per monitorare le emissioni di gas a effetto serra ha dimostrato come taluni obblighi di comunicazione non hanno prodotto i risultati attesi, ovvero che le informazioni non sono state utilizzate come previsto. Ha altresì evidenziato che esiste ampio margine per migliorare gli strumenti di comunicazione impiegati.

· Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Il meccanismo di monitoraggio è attualmente istituito ai sensi della decisione n. 280/2004/CE, che viene abrogata per mezzo della presente proposta.

· Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione

Il riesame della decisione sul meccanismo UE per monitorare le emissioni di gas a effetto serra:

– contribuisce agli obiettivi complessivi del pacchetto su clima ed energia di riduzione delle emissioni globali di gas a effetto serra, è coerente con i singoli strumenti giuridici adottati nell'ambito del pacchetto e mira a migliorare l'attuazione di politiche supplementari in ambiti ancora non sufficientemente coperti dal pacchetto;

– è in linea con le discussioni condotte nell’ambito della convenzione UNFCCC concernenti i futuri sistemi di misurazione, comunicazione e verifica delle emissioni, nonché con le azioni e il sostegno finanziario per quanto attiene sia alle questioni proposte da affrontare, sia agli ambiti di comunicazione selezionati per il miglioramento;

– è in linea con la strategia Europa 2020, che contempla, fra i suoi obiettivi prioritari, l’impegno a limitare le emissioni e stabilisce che vengano fornite informazioni aggiornate e recenti sulle azioni tese a contrastare i cambiamenti climatici e i progressi compiuti in tal senso dagli Stati membri e dall’Unione europea;

– è in linea con gli obiettivi di semplificazione e migliore regolamentazione dell’Unione europea, dal momento che il riesame si basa sull’esperienza maturata con l’attuazione e nel riscontro fornito dai soggetti interessati. Il riesame ha lo scopo di affrontare i punti deboli e i problemi individuati e semplificare, qualora possibile, gli obblighi di comunicazione. I nuovi obblighi sono in linea con gli attuali flussi di comunicazione e le attuali esigenze in fatto di informazione o ne hanno tenuto pieno conto.

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI DELL’IMPATTO

· Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Oltre agli incontri e ai seminari a livello di esperti, dal 7 marzo 2011 al 29 aprile 2011 è stata condotta una consultazione pubblica dei soggetti interessati che ha riguardato tutti gli aspetti del riesame previsto della decisione n. 280/2004. Il questionario online era disponibile dai siti internet della DG Azione per il clima e "La vostra voce in Europa". Il questionario è stato messo a disposizione in tutte le lingue ufficiali dell’UE ed è stata posta particolare attenzione all’attività di informazione dei soggetti interessati. Le risposte fornite sono arrivate da cittadini, amministrazioni nazionali, organizzazioni non governative, imprese private, gruppi del settore e un istituto di ricerca.

· Esito del processo di consultazione pubblica online

I dati raccolti attraverso la consultazione online dei soggetti interessati indicano che i cittadini dell’Unione europea sono fortemente interessati a ricevere informazioni sui cambiamenti climatici e sostengono ogni ulteriore miglioramento al sistema di comunicazione, in particolare per quanto attiene alla completezza e alla trasparenza delle informazioni. Nel complesso, nonostante le informazioni e i dati sui cambiamenti climatici ricevuti presentino un livello relativamente buono in termini di quantità e qualità, i partecipanti alla consultazione ritengono che vi sia ancora margine di miglioramenti e gran parte di essi si è espressa a favore di un miglioramento degli obblighi in tutti i settori considerati nell’ambito della presente valutazione di impatto. I risultati di questa consultazione sono disponibili online[5].

· Consultazione degli Stati membri

Nel 2009, 2010 e 2011 sono stati condotti due seminari, una serie di incontri tecnici e di settore a livello di esperti e una serie di progetti con l’obiettivo di informare gli Stati membri sul riesame della decisione sul meccanismo UE per monitorare le emissioni di gas a effetto serra. In occasione di tali incontri, gli Stati membri hanno concordato sulla necessità di riesaminare la decisione sul meccanismo UE per monitorare le emissioni di gas a effetto serra per tener conto degli sviluppi a livello dell’Unione europea e internazionali, nonché degli insegnamenti appresi dalla sua attuazione. Gli Stati membri hanno tuttavia espresso la propria preoccupazione in merito all’eventuale aumento degli oneri amministrativi.

Sette Stati membri (Finlandia, Germania, Paesi Bassi, Slovacchia, Spagna, Svezia e Ungheria) hanno volontariamente fornito informazioni sugli oneri/sui costi di natura amministrativa. Tali Stati membri sono stati consultati due volte attraverso la somministrazione di questionari. Tuttavia, solo cinque di essi (Finlandia, Germania, Paesi Bassi, Svezia e Ungheria) hanno risposto al secondo questionario. La bassa percentuale di risposta al secondo questionario è prevalentemente dovuta al fatto che le domande hanno essenzialmente riguardato le nuove disposizioni che saranno introdotte con il nuovo regolamento sul meccanismo UE per monitorare le emissioni di gas a effetto serra, il che ha reso difficile per gli Stati membri quantificare i potenziali oneri amministrativi. Di conseguenza, e conformemente ai suggerimenti del gruppo di esperti sulla valutazione d'impatto, i rappresentanti degli Stati membri sono stati contattati telefonicamente o tramite posta elettronica per chiarire le informazioni fornite. Grazie a questo processo sono stati ottenuti i dati relativi agli oneri amministrativi alla base della valutazione d’impatto.

· Valutazione dell’impatto

La valutazione di impatto ha esaminato numerose questioni, fra le quali rientrano:

– il riesame dell’UE e il periodo di conformità ai sensi della decisione sulla condivisione degli oneri;

– obblighi di comunicazione delle emissioni generate dal trasporto marittimo internazionale;

– obblighi di comunicazione degli impatti di sostanze diverse dal CO2 generate dal settore del trasporto aereo sul clima globale;

– obblighi di comunicazione in materia di adattamento;

– obblighi di comunicazione supplementari relativi alle attività connesse all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura (attività LULUCF);

– obblighi di comunicazione relativi alle attività di sostegno finanziario e tecnologico offerto ai paesi in via di sviluppo;

– coerenza con altri strumenti giuridici dell’UE rivolti agli inquinanti atmosferici e ai miglioramenti da apportare sulla base dell’esperienza compiuta con l’attuazione.

La valutazione dell’impatto ha riguardato diverse opzioni politiche per ciascuna di tali questioni. Sono stati valutati approfonditamente i potenziali impatti economici, sociali e ambientali. Le tre opzioni sono esaminate in maniera esauriente nella valutazione d'impatto che correda la proposta, che sarà disponibile al seguente indirizzo; http://CE.europa.eu/clima/studies/g-gas/index_en.htm.

· Sintesi delle misure proposte

L'obiettivo principale del presente regolamento è aiutare l’Unione europea e gli Stati membri a far fronte ai propri impegni e obiettivi a livello nazionale, europeo e internazionale e a sviluppare ulteriori politiche attraverso un’attività di comunicazione trasparente, precisa, coerente, comparabile e completa.

Gli attuali obblighi di comunicazione internazionali prevedono già che vengano comunicate le emissioni di gas a effetto serra, nonché informazioni di altra natura relative al clima (proiezioni, azioni di mitigazione, sostegno offerto ai paesi in via di sviluppo, adattamento) ogni quattro anni. Tale attività di comunicazione è tuttavia da tempo ritenuta insufficiente e vi è una forte pressione a livello internazionale per promuovere e integrare gli attuali obblighi di comunicazione e aumentare la frequenza della comunicazione stessa. Ciò riveste una particolare importanza nel momento critico attuale in cui gli sviluppi economici stanno esercitando un impatto evidente sullo sviluppo delle politiche di mitigazione e i segnali di allarme preventivo lanciati possono influire in modo significativo sulla capacità di un paese di agire e garantire che la crescita economica sostenibile non sia influenzata dalle emissioni di gas a effetti serra. Tali considerazioni sono state tradotte in obblighi concreti sanciti dai recenti accordi internazionali di Cancún (decisione n. 1/CP.16), che prevedono la comunicazione di una vasta quantità di informazioni solide e complete (su proiezioni, azioni di mitigazione, sostegno fornito ai paesi in via di sviluppo) con cadenza biennale, al fine di sostenere gli impegni che le parti hanno deciso di assumersi. Gli obblighi internazionali integrano altresì requisiti più recenti a livello dell’Unione europea attraverso il pacchetto su clima ed energia, che ancora una volta riconosce la necessità di avere a disposizione dati e informazioni migliori e più recenti. Infine, la raccolta di informazioni più aggiornate dagli Stati membri, in particolare per quanto attiene alle loro proiezioni sulle emissioni di gas a effetto serra e azioni di mitigazione, contribuisce all’attuazione della strategia Europa 2020, che si prefigge, fra i suoi obiettivi prioritari, la riduzione delle emissioni a livello europeo e nazionale. In questo contesto, il presente regolamento si propone di rafforzare il quadro di monitoraggio, comunicazione e riesame dell’UE permettendo in tal modo di far fronte agli obblighi nazionali e internazionali e consentendo l’attuazione delle politiche attuali e lo sviluppo efficace di altre politiche future Tenuto conto delle incertezze legate a un regime per il clima del dopo-Kyoto e la necessità di un periodo di conformità annuo per l’attuazione della decisione sulla condivisione degli oneri, la presente proposta prevede l’istituzione di un processo di riesame a livello dell’UE dei dati sulle emissioni di gas serra presentati dagli Stati membri, garantendo così che la valutazione degli obiettivi della decisione sulla condivisione degli oneri avvenga in modo completo, trasparente, credibile e tempestivo, come previsto dal pacchetto su clima ed energia.

La proposta adotta un approccio cauto rispetto alla comunicazione delle emissioni generate dal trasporto marittimo internazionale e dalle attività LULUCF, in cui vi sono discussioni ancora in corso sia all’interno dell’Unione europea che a livello internazionale. Garantisce che il meccanismo di monitoraggio offre un quadro adatto per la definizione di obblighi di comunicazione dettagliati in un momento successivo, nel quale si sarà raggiunto un esito politico concreto a livello internazionale o dell’Unione europea. Ciò assicura coerenza con il quadro politico futuro, permette di evitare la duplicazione degli sforzi e garantisce la capacità dell’Unione di sia in grado di dare attuazione ai requisiti dettagliati nel modo più efficiente possibile.

La proposta assicura la coerenza con l’attuale politica dell’Unione europea in materia di impatti sul clima delle emissioni di sostanze diverse dal CO2 generate dal settore del trasporto aereo, poiché prevede l’obbligo per la Commissione di valutare tali impatti con cadenza biennale sulla base degli ultimi dati sulle emissioni disponibili e dei progressi scientifici. Un tale modus operandi differisce dagli approcci finora adottati nell’ambito delle valutazioni d’impatto e riflette le utili indicazioni ricevute da altri servizi della Commissione durante la procedura di consultazione interservizi. È stato introdotto nella proposta perché ritenuto utile al conseguimento di vantaggi equivalenti a fronte di oneri amministrativi di gran lunga inferiori.

Per quanto concerne la comunicazione di proiezioni, politiche e misure, la proposta prevede che questi siano comunicati con cadenza annuale al fine di permettere una valutazione annuale degli obblighi assunti dall’UE a livello nazionale e internazione e di consentire altresì l’attuazione efficace e tempestiva di misure correttive. È opportuno evidenziare che numerosi Stati membri comunicano già le proprie informazioni con frequenza annuale, se ritengono che i dati forniti l’anno precedente non siano più aggiornati. La proposta adotta un approccio pragmatico secondo il quale le informazioni di base da trasmettere alla Commissione non vengono richieste due volte, ma si cerca di garantire che le relazioni tecniche di base siano messe a disposizione del pubblico a titolo informativo.

Per quanto concerne il sostegno finanziario e tecnologico, la proposta rafforza la comunicazione sulla base di metodi comuni, in linea con l’obbligo per l’Unione europea di fornire informazioni complete e trasparenti in merito al sostegno finanziario e tecnologico che essa offre ai paesi in via di sviluppo.

L’intervento annuale di comunicazione e adattamento consente di individuare le azioni intraprese dagli Stati membri e sviluppare una strategia di adattamento a livello dell’Unione europea. Fornisce inoltre informazioni e dati al meccanismo di compensazione dell’UE, che rappresenta un utile strumento per i responsabili politici nazionali, regionali e locali. In linea con la valutazione d’impatto, questa soluzione è particolarmente efficiente poiché richiede oneri amministrativi limitati assicurando tuttavia la possibilità all’Unione europea di riuscire meglio a far fronte ai propri obblighi di comunicazione internazionali.

Infine, la proposta rafforza i sistemi esistenti negli Stati membri consentendo loro di effettuare la comunicazione di proiezioni, politiche e misure e ne assicura la coerenza con gli altri strumenti giuridici rivolti agli inquinanti atmosferici. Si tratta di una soluzione efficiente che, nonostante gli oneri che comporta, garantisce nel lungo periodo una migliore conformità, maggiore semplificazione e riduzione dei costi. La proposta comprende altresì migliori disposizioni in materia di valutazione e controllo della qualità e introduce formati di comunicazione razionalizzati e orientamenti tesi ad accrescere la qualità e la completezza dei dati forniti, nonché a semplificare gli obblighi di comunicazione esistenti senza l’imposizione di oneri amministrativi ingiustificati.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

· Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. La proposta persegue un obiettivo legittimo nell’ambito del campo di applicazione dell’articolo 191, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ovvero il contrasto ai cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento). Lo scopo della proposta è migliorare le informazioni disponibili per la politica e il processo decisionale dell’Unione europea, oltre che coordinare e armonizzare la comunicazione a livello dell’UE e degli Stati membri in base alla convenzione UNFCCC. Il conseguimento di tale obiettivo risulta impossibile con interventi meno restrittivi. La proposta non influisce sull’attuale divisione generale di responsabilità fra l’Unione e gli Stati membri in materia di monitoraggio, raccolta dati e comunicazione stabilita dalla decisione sul meccanismo UE per monitorare le emissioni di gas a effetto serra.

· Principio di sussidiarietà

Affinché l’azione comunitaria sia giustificata, deve essere rispettato il principio di sussidiarietà:

(a) Natura transnazionale del problema (verifica di necessità)

La natura transnazionale dei cambiamenti climatici costituisce un fattore rilevante nel determinare l’eventuale necessità dell’azione comunitaria. Le misure nazionali da sole non sarebbero in grado di assicurare il rispetto degli obblighi assunti a livello internazionale e non sarebbero sufficienti al conseguimento degli obiettivi e delle finalità previste dalla decisione sulla condivisione degli oneri. È pertanto necessario che l’Unione europea crei un quadro che consenta il rispetto degli obblighi internazionali, garantendo una comunicazione armonizzata laddove possibile. Per migliorare l’efficacia della comunicazione, che necessita dell’utilizzo coordinato di una serie di strumenti, e garantire una comunicazione tempestiva e di qualità conformemente alla convenzione UNFCCC per la compilazione dei dati di 27 Stati membri è necessaria un’attività di coordinamento a livello dell’Unione europea.

(b) Verifica di efficacia (valore aggiunto)

Oltre al fatto che gran parte dei riesami proposti si basano su obblighi europei e internazionali già esistenti o futuri, l’azione a livello comunitario produrrebbe evidenti vantaggi rispetto agli interventi nazionali in termini di efficacia. Gli impegni fondamentali vengono assunti a livello dell’Unione europea, ed è pertanto a tale livello che lo sviluppo degli strumenti di comunicazione richiesti risulta più efficace. Inoltre, per superare i problemi riscontrati, come le difficoltà legate alla qualità e tempestività della comunicazione da parte dell’Unione e degli Stati membri, è necessario coordinare dati e metodi di tutti i 27 Stati membri e tale compito risulta più semplice a livello dell’Unione europea.

L’esperienza fatta, in particolare con la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra nell’ambito della convenzione UNFCCC, ha dimostrato che la decisione sul meccanismo UE per monitorare le emissioni di gas a effetto serra ha contribuito in modo significativo a promuovere e realizzare una comunicazione di qualità. I controlli e le analisi ulteriori dei dati degli Stati membri nell’ambito della suddetta decisione hanno migliorato la qualità della comunicazione nell’ambito della convenzione UNFCCC, sostenuto attivamente gli Stati membri a rispettare i rispettivi impegni e contribuito enormemente a ridurre i casi di non conformità conformemente alla convenzione UNFCCC. L’accresciuto livello di osservanza, generato dalla possibilità per la Commissione di avviare un procedimento d’infrazione, è stato anch’esso strumentale.

Estendendo la comunicazione a nuovi ambiti disciplinati dalla convenzione UNFCCC come previsto dal nuovo meccanismo di monitoraggio, come il sostegno finanziario e tecnologico, produrrà presumibilmente simili e consistenti vantaggi. La comunicazione prevista dal riesame del meccanismo di monitoraggio consentirà un esame e una valutazione più dettagliate dei dati degli Stati membri. Permetterà altresì di individuare meglio lacune e punti deboli e intraprendere azioni concrete per porvi rimedio, laddove tali due ambiti dell’attività di comunicazione sono ritenuti cruciali per la credibilità dell’Unione europea a livello internazionale. Inoltre, la comunicazione prevista dal riesame del meccanismo di monitoraggio garantisce quantomeno la definizione di alcuni parametri minimi comuni, dal momento che le informazioni sono state finora trasmesse in modo alquanto incoerente. Infine, l’applicazione di procedimenti d’infrazione è importante per garantire che ogni altra questione residua venga gestita internamente all’Unione europea e non nell’ambito della convenzione UNFCCC, nel quale si avrebbero conseguenze politiche e giuridiche rilevanti.

Per quanto concerne la comunicazione delle azioni di adattamento, il nuovo meccanismo di monitoraggio produrrà benefici simili a quelli precedentemente menzionali, con il vantaggio di offrire una piattaforma per la condivisione delle buone pratiche. L’adattamento rappresenta un problema per tutti gli Stati membri. Di conseguenza, una gestione centralizzata della comunicazione delle informazioni sarà utile per meglio comprendere le necessità legate all’adattamento e individuare le migliori pratiche e le lacune da affrontare con interventi a livello dell’Unione europea o attraverso la cooperazione fra gli Stati membri.

· Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per le seguenti ragioni:

Non si spinge oltre ciò che è necessario per il conseguimento degli obiettivi di migliorare la qualità dei dati relativi ai cambiamenti climatici e garantire la conformità conformemente agli obblighi internazionali e comunitari.

La proposta è in linea con l’obiettivo complessivo dell’Unione di raggiungere i suoi obiettivi in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, previsti dal protocollo di Kyoto, nonché con gli obiettivi dell’Unione previsti dal pacchetto su clima ed energia, l’accordo di Copenhagen e la decisione n. 1/CP.16 (cosiddetti "accordi di Cancún").

La proposta consente l’attuazione di un meccanismo di monitoraggio simile a quello già attuato in conformità alla decisione n. 280/2004/CE per quanto riguarda le pratiche e i procedimenti previsti.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Come indicato nella scheda finanziaria allegata al presente regolamento, quest'ultimo sarà attuato utilizzando il bilancio attuale e non inciderà sul quadro finanziario pluriennale

5. ELEMENTI FACOLTATIVI

· Riesame/revisione/termine di efficacia

La proposta consente una disposizione che consente alla Commissione di effettuare il riesame del presente regolamento nel contesto delle future decisioni relative alla convenzione UNFCCC e al protocollo di Kyoto, nonché alle altre norme dell’Unione europea. Se del caso, la Commissione propone emendamenti al presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio, modifica atti delegati esistenti o ne adotta di nuovi.

2011/0372 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

dopo trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[6],

visto il parere del Comitato delle regioni[7],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) La decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativa a un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto[8], ha istituito un quadro per monitorare le emissioni di origine antropica dalle fonti e dell’assorbimento tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra, valutare i progressi realizzati nell’adempimento degli impegni assunti riguardo a tali emissioni e attuare gli obblighi di monitoraggio e comunicazione previsti dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC)[9] e dal protocollo di Kyoto[10] nell’Unione europea. È opportuno che la suddetta decisione venga sostituita per tenere in considerazione gli sviluppi internazionali recenti e futuri relativi alla convenzione UNFCCC e al protocollo di Kyoto e dare applicazione agli obblighi di monitoraggio e comunicazione imposti dalla legislazione dell’Unione europea. La decisione n. 280/2004/CE dovrebbe essere sostituita da un regolamento in considerazione del più ampio ambito di applicazione del testo legislativo, dell’inclusione di ulteriori categorie di soggetti ai quali sono destinati gli obblighi, del livello di maggiore complessità e tecnicismo che caratterizza le disposizioni introdotte, dell’accresciuta necessità di regole uniformi applicabili in tutta l’Unione europea, e allo scopo altresì di facilitarne l’attuazione.

(2) L’obiettivo ultimo della convenzione UNFCCC è di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera a un livello tale da escludere qualsiasi interferenza pericolosa delle attività antropiche sul sistema climatico. Per conseguire tale obiettivo è necessario che la temperatura superficiale media annua del pianeta non superi di oltre 2°C i livelli del periodo preindustriale.

(3) Sono necessari un monitoraggio e una comunicazione completa, nonché una regolare valutazione delle emissioni di gas a effetto serra dell’Unione europea e degli Stati membri e dei relativi sforzi per far fronte ai cambiamenti climatici.

(4) La decisione n. 1/CP.15 della conferenza delle Partidella convenzione UNFCCC (cosiddetta "decisione n. 1/CP.15" o "accordo di Copenhagen") e la decisione n. 1/CP.16 della conferenza delle Partidella convenzione UNFCCC (cosiddetta "decisione n. 1/CP.16" o "accordi di Cancún") hanno contribuito in modo significativo ed equilibrato ai progressi compiuti nel far fronte alle sfide poste dai cambiamenti climatici. Tali decisioni, oltre ad introdurre nuovi obblighi di monitoraggio e comunicazione, applicabili all’attuazione di ambiziose riduzioni delle emissioni che l’Unione europea e gli Stati membri si sono impegnati a conseguire, hanno offerto sostegno ai paesi in via di sviluppo. Le suddette decisioni hanno altresì riconosciuto l’importanza di attribuire alle misure di adattamento la stessa priorità attribuita alle misure di mitigazione. La decisione n. 1/CP.16 prevede altresì che i paesi in via di sviluppo elaborino strategie o piani di sviluppo a basse emissioni di carbonio. Si prevede che tali strategie o piani contribuiscano alla creazione di una società a basse emissioni di carbonio e assicurino una forte crescita e uno sviluppo sostenibile continui. Attraverso i suoi atti delegati, il presente regolamento dovrebbe agevolare l’attuazione degli obblighi di monitoraggio e comunicazione attuali e futuri derivanti da eventuali altre decisioni o dall’approvazione di un accordo internazionale nell’ambito della convenzione UNFCCC.

(5) Il pacchetto su clima ed energia adottato nel 2009, in particolare la decisione n. 406/2009/CE, del 23 aprile 2009, sugli oneri in capo agli Stati membri per la riduzione delle loro emissioni di gas a effetto serra con l'obiettivo di assolvere agli obblighi comunitari di riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2020[11] e la direttiva 2009/29/CE, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra[12], rappresenta un ulteriore risoluto impegno dell’Unione europea e degli Stati membri a ridurre in modo significativo le proprie emissioni di gas a effetto serra. Anche il sistema europeo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni dovrebbe essere aggiornato alla luce dei nuovi obblighi introdotti con tale legislazione.

(6) La convenzione UNFCCC impegna l'Unione europea e i suoi Stati membri a elaborare, aggiornare periodicamente, pubblicare e riferire alla conferenza delle Parti inventari nazionali delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell'assorbimento tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal del 1987 alla convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono (cosiddetto "protocollo di Montreal")[13], applicando metodologie comparabili stabilite di comune accordo dalla conferenza delle Parti.

(7) L’articolo 5, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto prevede che l’Unione europea e gli Stati membri istituiscano e gestiscano un sistema per la stima delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell'assorbimento tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra non contemplati dal protocollo di Montreal, nell’intento di garantire l’attuazione delle altre disposizioni del protocollo di Kyoto. La decisione n. 1/CP.16 prevede altresì l’istituzione di accordi nazionali per la stima delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell'assorbimento tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal. È opportuno che il presente regolamento consenta l’attuazione di entrambe queste prescrizioni.

(8) L’esperienza maturata con l’attuazione della decisione n. 280/2004/CE ha evidenziato la necessità di maggiori sinergie e coerenza con gli obblighi di comunicazione previsti da altri strumenti giuridici, in particolare dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE[14] del Consiglio, dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2006, relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE[15], dalla direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici[16], dal regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati a effetto serra[17], nonché dal regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008[18], relativo alle statistiche dell’energia. Sebbene la razionalizzazione degli obblighi di comunicazione richieda la modifica dei singoli strumenti giuridici, l’utilizzo di dati coerenti per la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra è fondamentale per garantire la qualità della comunicazione sulle emissioni.

(9) La quarta relazione di valutazione del gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPPC) individua un potenziale di riscaldamento globale per il trifluoruro di azoto (NF3) che è circa 17 000 volte superiore a quello del CO2. L’NF3 trova un uso sempre maggiore nell’elettronica in sostituzione dei perfluorocarburi (PFCs) e dell’esafluoruro di zolfo (SF6). In base all’articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la politica ambientale dell’Unione deve ispirarsi al principio di precauzione. Tale principio prevede il monitoraggio dell’NF3 per valutare il livello delle emissioni di tale sostanza nell’atmosfera e definire, se del caso, le opportune azioni di mitigazione.

(10) I dati attualmente comunicati negli inventari nazionali dei gas a effetto serra e nei registri nazionali e dell’Unione europea non sono sufficienti a determinare, a livello degli Stati membri, le emissioni di CO2 generate dal settore del trasporto aereo a livello nazionale che non sono disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE. Nel rispettare gli obblighi di comunicazione previsti, l’Unione europea non dovrebbe imporre agli Stati membri e alle piccole e medie imprese (PMI) oneri sproporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti. Le emissioni di CO2 prodotte dai voli e non disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE costituiscono soltanto una parte minore delle emissioni totali di gas a effetto serra e l’istituzione di un sistema di comunicazione per tali emissioni rappresenterebbe perciò un compito ingiustificatamente oneroso alla luce degli attuali obblighi previsti per l'intero settore dalla direttiva 2003/87/CE. È pertanto necessario che le emissioni di CO2 ascrivibili alla categoria di fonti "1.A.3.A trasporto aereo" siano considerate pari a zero ai fini dell'articolo 3 e dell'articolo 7, paragrafo 1, della decisione n. 406/2009/CE.

(11) Le emissioni e l’assorbimento dei gas a effetto serra connessi all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura (attività LULUCF), sebbene vengano considerati ai fini dell’obiettivo di riduzione delle emissioni dell’UE, non rientrano nell’obiettivo di riduzione del 20% entro il 2020 previsto dal pacchetto su clima ed energia. La decisione n. 406/2009/CE e la direttiva 2003/87/CE stabiliscono l’obbligo per la Commissione di valutare modi per includere le attività LULUCF ai fini del raggiungimento dell’obiettivo del 2020. La tempistica di tale attività è subordinata all’esito dei negoziati relativi ad un accordo internazionale sui cambiamenti climatici. In assenza di tale accordo alla fine del 2010, la Commissione può avanzare una proposta avente lo stesso scopo dell’atto proposto e che entri in vigore nel 2013. È opportuno che il presente regolamento consenta l’attuazione degli obblighi di comunicazione previsti da un accordo internazionale o da un tale atto legislativo dell’Unione europea.

(12) L’Unione europea e gli Stati membri dovrebbero cercare di mettere a disposizione le informazioni più aggiornate sulle loro emissioni di gas a effetto serra, in particolare nell’ambito della strategia Europa 2020 e nei termini in essa specificati. È necessario che il presente regolamento agevoli la preparazione di tali stime nel più breve tempo possibile sulla base di informazioni statistiche e di altra natura.

(13) Gli obblighi di monitoraggio e comunicazione delle emissioni generate dal trasporto marittimo degli Stati membri dovrebbero essere attuati in modo complementare e coerente con gli eventuali altri obblighi concordati nell’ambito della convenzione UNFCCC o, per quanto possibile, con gli obblighi applicati alle navi definiti nel contesto dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI) o tramite provvedimenti unionali destinati alle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo. Tale attività di monitoraggio e comunicazione aiuterebbe a conoscere meglio le emissioni e sosterrebbe l’attuazione efficace delle relative politiche.

(14) L’esperienza maturata con l’attuazione della decisione n. 280/2004/CE ha evidenziato la necessità di migliorare la trasparenza, la precisione, la coerenza, la completezza e la comparabilità delle informazioni sulle politiche, le misure e le proiezioni oggetto dell’attività di comunicazione. La decisione n. 406/2009/CE stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di comunicare i progressi previsti nell’adempimento degli impegni assunti conformemente a tale decisione, comprese le informazioni concernenti le politiche nazionali, le misure e le proiezioni nazionali. La strategia Europa 2020 ha previsto un’agenda integrata per la politica economica, che impone all’Unione europea e agli Stati membri di compiere ulteriori sforzi per la comunicazione tempestiva delle politiche e delle misure in materia di cambiamenti climatici e dei loro effetti previsti sulle emissioni. L’istituzione di sistemi nazionali a livello dell’Unione europea e degli Stati membri, associata a una migliore attività di orientamento in materia di comunicazione, dovrebbe contribuire in maniera significativa al raggiungimento di tali obiettivi. Per garantire che l’Unione europea adempia ai propri obblighi di comunicazione internazionali e unionali concernenti le proiezioni dei gas e valuti i progressi compiuti nel rispetto degli impegni e degli obblighi internazionali e unionali da essa assunti, la Commissione dovrebbe altresì preparare e utilizzare stime sulle proiezioni dei gas a effetto serra.

(15) Occorrono informazioni migliori da parte degli Stati membri per monitorare i loro progressi e le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici. Tali informazioni sono necessarie per elaborare una strategia generale di adattamento dell’Unione europea in linea con il libro bianco dal titolo "L'adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo"[19]. La comunicazione delle informazioni relative agli interventi di adattamento consente lo scambio di buone pratiche fra gli Stati membri e la possibilità da parte loro di valutare le proprie necessità e il proprio livello di preparazione per far fronte ai cambiamenti climatici.

(16) Ai sensi della decisione n. 1/CP.15, l’Unione europea e gli Stati membri si sono impegnati a fornire consistenti finanziamenti a favore del clima per il sostegno degli interventi di adattamento e mitigazione nei paesi in via di sviluppo. In base al paragrafo 40 della decisione n. 1/CP.16, ciascun paese sviluppato che sia Parte della convenzione UNFCCC è tenuto a promuovere la comunicazione relativamente al sostegno finanziario, tecnologico e in termini di sviluppo di capacità offerto ai paesi in via di sviluppo. Il miglioramento della comunicazione è fondamentale per il riconoscimento degli sforzi compiuti dall’Unione europea e dagli Stati membri per assolvere ai propri impegni. La decisione n. 1/CP.16 ha altresì istituito un nuovo meccanismo tecnologico per favorire il trasferimento tecnologico a livello internazionale. Il presente regolamento dovrebbe garantire la disponibilità di una solida base di informazioni aggiornate sulle attività relative al trasferimento tecnologico a favore dei paesi in via di sviluppo.

(17) In seguito alle modifiche apportate nel contesto della direttiva 2008/101/CE[20], la direttiva 2003/87/CE applica ora il sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell’UE anche alle attività del settore del trasporto aereo. Tale direttiva contiene disposizioni sull’uso dei proventi della vendita all’asta delle quote, sulla comunicazione dell’utilizzo di tali proventi da parte degli Stati membri e sulle azioni intraprese per la vendita all’asta delle quote di emissioni generate dal settore del trasporto aereo ai sensi dell’articolo 3 quinquies, paragrafi 1 o 2, di tale direttiva, per monitorare che il 100 % di tali proventi o un importo equivalente venga utilizzato per una o più azioni cui fa riferimento l’articolo 3 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE. In seguito alle modifiche introdotte dalla direttiva 2009/29/CE, la direttiva 2003/87/CE prevede ora anche obblighi di comunicazione sull’uso dei proventi delle vendite all’asta, dei quali almeno il 50% dovrebbe essere utilizzato per una o più attività di cui all’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE. La trasparenza sull’uso dei proventi generati dalla vendita all’asta delle quote ai sensi della direttiva 2003/87/CE è un fattore fondamentale per garantire sostegno agli impegni assunti dall’Unione europea. La comunicazione di informazioni relative all’utilizzo di tali proventi dovrebbe fornire prove sugli importi effettivamente spesi riferendo se tali proventi sono stati stanziati sotto forma di investimenti diretti in progetti, fondi di investimento oppure politiche di sostegno finanziario o fiscale, indicando il tipo e il riferimento di tali politiche, progetti o fondi.

(18) La convenzione UNFCCC prevede l’obbligo per l’Unione europea e gli Stati membri di elaborare, aggiornare periodicamente e trasmettere alla conferenza delle Parti comunicazioni e relazioni biennali utilizzando gli orientamenti, le metodologie e i formati concordati dalla conferenza delle parti. La decisione n. 1/CP.16 richiede una migliore comunicazione sugli obiettivi di mitigazione e sul sostegno finanziario, tecnologico e in termini di sviluppo di capacità offerto ai paesi in via di sviluppo.

(19) La decisione n. 406/2009/CE ha trasformato l’attuale ciclo di comunicazione annuale in un ciclo annuale degli impegni che prevede un esame complessivo degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri in un periodo di tempo più breve rispetto all'attuale esame degli inventari previsto dalla convenzione UNFCCC, per consentire il ricorso alla flessibilità e, se del caso, l’applicazione di azioni correttive al termine di ciascun anno di riferimento. Considerate le incertezze sui futuri sviluppi nel contesto della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto, l’avvio di un processo di esame unionale degli inventari dei gas a effetto serra trasmessi dagli Stati membri è necessario per garantire la verifica credibile, coerente, trasparente e puntuale della conformità agli obblighi previsti dalla decisione n. 406/2009/CE.

(20) Nell'ambito del processo UNFCCC la discussione verte al momento su una serie di elementi tecnici relativi alla comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra dalle fonti e l’assorbimento tramite pozzi, come il potenziale di riscaldamento globale (GWP), la portata dei gas a effetto serra oggetto della comunicazione e gli orientamenti metodologici del gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici (IPCC) da utilizzare per preparare gli inventari nazionali dei gas a effetto serra. Il riesame di tali aspetti metodologici nel contesto del processo UNFCCC e la successiva necessità di calcolare nuovamente le serie storiche delle emissioni dei gas a effetto serra possono mutare il livello e le tendenze delle emissioni di gas serra. È opportuno che la Commissione sorvegli tali sviluppi a livello internazionale e, se del caso, proporre il riesame del presente regolamento per garantirne la coerenza con le metodologie impiegate nell’ambito del processo UNFCCC.

(21) Le emissioni di gas a effetto serra nelle serie storiche comunicate dovrebbero essere valutate utilizzando gli stessi metodi. I dati relativi alle attività di base e i fattori di emissione dovrebbero essere ottenuti e utilizzati con coerenza, assicurando che le variazioni delle tendenze delle emissioni non avvengono a seguito di cambiamenti apportati ai metodi o alle ipotesi di stima. I ricalcoli vanno eseguiti conformemente agli orientamenti concordati e dovrebbero essere effettuati per migliorare la coerenza, precisione e completezza delle serie storiche comunicate, nonché l’attuazione di metodi più dettagliati. In caso di modifica della metodologia o della modalità di raccolta dei dati relativi alle attività di base e dei fattori di emissione, gli Stati membri dovrebbero ricalcolare gli inventari relativi alle serie storiche comunicate e valutare la necessità di eseguire il ricalcolo in base alle ragioni indicate negli orientamenti concordati, in particolare per le categorie fondamentali. Il presente regolamento dovrebbe stabilire se e a quali condizioni debbano essere presi in considerazione gli effetti di tali ricalcoli.

(22) Il trasporto aereo incide sul clima planetario attraverso l’emissione di biossido di carbonio (CO2), ma anche di altre sostanze e meccanismi, comprese le emissioni di ossidi di azoto e l’aumento degli effetti dei cirri. Considerata la rapida evoluzione delle conoscenze scientifiche di tali effetti, è opportuno condurre periodicamente una valutazione aggiornata degli impatti di sostanze diverse dal CO2 generate dal settore del trasporto aereo sul clima globale nel contesto del presente regolamento.

(23) La missione dell’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) è di promuovere lo sviluppo sostenibile e contribuire a un miglioramento significativo e misurabile dell'ambiente in Europa, fornendo informazioni tempestive, mirate, pertinenti e attendibili ai responsabili delle politiche e all'opinione pubblica. L’AEA dovrebbe assistere la Commissione, se del caso, attraverso attività di monitoraggio e comunicazione, in particolare nel contesto del sistema di inventario dell’Unione europea e del suo sistema di proiezioni, politiche e misure, attraverso l'esame annuale degli inventari degli Stati membri da parte di un gruppo di esperti, la valutazione dei progressi fatti verso l’adempimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni, analisi degli effetti dei cambiamenti climatici, vulnerabilità e adattamento, e la comunicazione di informazioni climatiche affidabili all’opinione pubblica.

(24) È necessario che la Commissione segua il rispetto degli obblighi di monitoraggio e comunicazione stabiliti da questo regolamento e gli sviluppi futuri previsti dalla convenzione UNFCCC e dal protocollo di Kyoto per garantire coerenza. In tal senso, le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere, se del caso, abrogate o modificate dalla Commissione.

(25) Al fine di garantire condizioni uniformi per l’applicazione dell’articolo 20, paragrafo 5, del presente regolamento, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Per elaborare obblighi di comunicazione armonizzati per il monitoraggio delle emissioni dei gas a effetto serra e di altre informazioni rilevanti per la politica in materia di cambiamenti climatici, è opportuno che il potere di adottare atti ai sensi dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea sia attribuito alla Commissione per quanto riguarda il riesame dell’allegato I del presente regolamento, la comunicazione delle informazioni relative alle attività LULUCF e al trasporto marittimo da parte degli Stati membri, i sistemi nazionali degli Stati membri, l'esame annuale dei dati degli inventari degli Stati membri da parte di un gruppo di esperti, gli obblighi dettagliati relativi al contenuto, alla struttura, al formato e alle procedure di presentazione delle informazioni comunicate dagli Stati membri, nonché l’abrogazione e la modifica di taluni obblighi ai sensi del presente regolamento. È particolarmente importante che la Commissione, nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(26) L’Unione europea può adottare misure conformi al principio di sussidiarietà enunciato all’articolo 5 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, se si tiene conto del fatto che gli obiettivi dell’azione proposta, come previsto dall’articolo 1 del presente regolamento, non possono essere sufficientemente realizzati, data la loro natura, dagli Stati membri e, in ragione delle dimensioni o degli effetti dell’azione prevista, possono perciò essere meglio realizzati a livello comunitario. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo 1

Oggetto, campo di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un meccanismo per:

(a) garantire che le informazioni comunicate dall’Unione europea e dagli Stati membri al segretariato dell'UNFCCC siano tempestive, complete, precise, coerenti, comparabili e trasparenti;

(b) comunicare e verificare le informazioni relative agli impegni assunti in conformità alla convenzione UNFCCC e al protocollo di Kyoto e alle decisioni adottate in base ad essi, e valutare i progressi compiuti nell’adempimento di tali impegni;

(c) monitorare e comunicare tutte le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi di assorbimento dei gas a effetto serra non contemplati dal protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono negli Stati membri;

(d) monitorare, comunicare, riesaminare e verificare le emissioni di gas a effetto serra e le altre informazioni previste dall’articolo 6 della decisione n. 406/2009/CE;

(e) comunicare le emissioni di CO2 prodotte dai trasporti marittimi;

(f) monitorare e comunicare l’impiego di proventi generati dalla vendita all’asta di quote ai sensi dell’articolo 3 quinquies, paragrafi 1 e 2 o dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, conformemente agli articoli 3 quinquies, paragrafo 4, e all'articolo 10, paragrafo 3, della stessa direttiva;

(g) monitorare e comunicare le azioni intraprese dagli Stati membri per adattarsi alle inevitabili conseguenze dei cambiamenti climatici;

(h) valutare i progressi compiuti dagli Stati membri verso l'adempimento dei propri obblighi ai sensi della decisione n. 406/2009/CE;

(i) raccogliere informazioni e dati necessari a sostenere l’elaborazione delle future politiche unionali in materia di cambiamenti climatici e la relativa valutazione.

Articolo 2

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica:

(a) alle strategie finalizzate a uno sviluppo a basse emissioni di carbonio dell’Unione europea e degli Stati membri e a ogni loro aggiornamento conformemente alla decisione n. 1/CP.16;

(b) alle emissioni dei gas a effetto serra di cui all’allegato I prodotte dai settori e dalle fonti e all'assorbimento tramite pozzi, disciplinati dagli inventari nazionali dei gas serra, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della convenzione UNFCCC ed emessi all’interno del territorio degli Stati membri;

(c) alle emissioni di gas a effetto serra che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione n. 406/2009/CE;

(d) alle emissioni di gas a effetto serra generate dalle imbarcazioni marine che fanno scalo nei porti degli Stati membri;

(e) agli impatti sul clima di sostanze diverse dal CO2, causati dalle emissioni generate dal settore del trasporto aereo;

(f) alle proiezioni dell’Unione europea e degli Stati membri delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell'assorbimento tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra, nonché alle politiche e alle misure adottate dagli Stati membri;

(g) al sostegno finanziario e tecnologico apportato ai paesi in via di sviluppo, globalmente, per progetto e per paese;

(h) all’impiego di proventi derivanti dalla vendita all’asta di quote di emissioni ai sensi degli articoli 3 quinquies, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE;

(i) alle azioni di adattamento ai cambiamenti climatici condotte a livello nazionale e regionale dagli Stati membri.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(1) "potenziale di riscaldamento globale" di un gas, il contributo totale al riscaldamento globale risultante dall’emissione di un’unità di quel gas rispetto a un’unità del gas di riferimento, ossia l’anidride carbonica, al quale viene assegnato il valore di 1;

(2) "sistema nazionale di inventario", sistema di disposizioni istituzionali, giuridiche e procedurali istituite in uno Stato membro per valutare le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra non contemplati dal protocollo di Montreal e per comunicare e archiviare le informazioni conformemente alla decisione n. 19/CMP.1 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC, che funge da riunione delle Parti del protocollo di Kyoto (decisione n. 19/CMP.1), o a ogni altra decisione ai sensi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto;

(3) "autorità competenti per l’inventario", nell’ambito del sistema d’inventario nazionale, ogni autorità incaricata della compilazione dell’inventario dei gas a effetto serra;

(4) "valutazione della qualità" (QA), sistema pianificato di procedure di esame tese a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei dati e la comunicazione delle migliori stime e informazioni possibili per rendere più efficace il programma di controllo della qualità e assistere gli Stati membri;

(5) "controllo della qualità" (QC), sistema di attività tecniche di routine per la misurazione e il controllo della qualità delle informazioni e delle stime compilato allo scopo di garantire l’integrità, la correttezza e la completezza dei dati, individuare e correggere errori ed omissioni, documentare e archiviare dati e altro materiale utilizzato e registrare tutte le attività di assicurazione della qualità;

(6) "indicatore", fattore o variabile di natura quantitativa o qualitativa che contribuisce a comprendere meglio i progressi compiuti nell’attuazione delle politiche e delle misure e le tendenze delle emissioni dei gas a effetto serra;

(7) "unità di quantità attribuita" (AAU), unità attribuita conformemente alle relative disposizioni dell’allegato alla decisione n. 13/CMP.1 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC, che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto (decisione n. 13/CMP.1);

(8) "unità di assorbimento" (RMU), unità rilasciata ai sensi delle relative disposizioni dell’allegato alla decisione n. 13/CMP.1 e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;

(9) "unità di riduzione delle emissioni" (ERU), unità rilasciata ai sensi delle relative disposizioni dell’allegato alla decisione n. 13/CMP.1 e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;

(10) "riduzione delle emissioni certificate" (CER), unità rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e degli obblighi relativi, e delle disposizioni contenute nell’allegato della decisione n. 13/CMP.1;

(11) "registro nazionale", registro sotto forma di banca dati elettronica standardizzata che contiene dati riguardanti il rilascio, la detenzione, il trasferimento, l'acquisizione, la cancellazione e il riporto di ERU, CER, AAU e RMU, nonché il riporto di ERU, CER e AAU;

(12) "politiche e misure", ogni strumento politico, amministrativo e legislativo che mira all’attuazione degli impegni previsti dall’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), della convenzione UNFCCC, compresi gli impegni che non contemplano la limitazione e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra fra i loro obiettivi primari;

(13) "sistema nazionale delle politiche, misure e proiezioni", sistema di disposizioni istituzionali, giuridiche e procedurali istituito in uno Stato membro per la comunicazione delle politiche e delle misure e la preparazione e comunicazione delle proiezioni riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra , come previsto dall’articolo 13 del presente regolamento;

(14) "valutazione ex-ante delle politiche e delle misure", valutazione degli effetti futuri previsti di una politica o misura;

(15) "valutazione ex-post delle politiche e delle misure", valutazione degli effetti prodotti da una politica o misura;

(16) "proiezioni senza misure", proiezioni delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell'assorbimento tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra che non tengono conto degli effetti di tutte le politiche e misure previste, adottate o attuate successivamente all’anno scelto come anno di inizio della proiezione;

(17) "proiezioni con misure", proiezioni delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell'assorbimento tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra che tengono conto degli effetti, sotto forma di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, delle politiche e delle misure adottate e attuate;

(18) "proiezioni con misure aggiuntive", proiezioni delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell'assorbimento tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra che tengono conto degli effetti, sotto forma di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, delle politiche e delle misure adottate e attuate per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle politiche e delle misure previste;

(19) "analisi di sensibilità", analisi di un modello algoritmico o di un'ipotesi per quantificare la sensibilità o la stabilità dei dati di uscita del modello rispetto alle variazioni dei dati di entrata o delle ipotesi di base. Viene eseguita modificando i valori in entrata o le equazioni del modello e osservando le corrispondenti variazioni dei risultati del modello;

(20) "aiuto alla mitigazione dei cambiamenti climatici", sostegno alle attività svolte nei paesi in via di sviluppo che contribuisce al conseguimento dell’obiettivo di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera a un livello tale da escludere qualsiasi interferenza antropica pericolosa con il sistema climatico;

(21) "aiuto all’adattamento ai cambiamenti climatici", sostegno alle attività svolte nei paesi in via di sviluppo volto a ridurre la vulnerabilità dei sistemi umani o naturali all'impatto dei cambiamenti climatici e ai rischi legati alle condizioni climatiche, mantenendo o aumentando la capacità di adattamento e la resistenza di tali paesi;

(22) "correzioni tecniche", aggiustamenti delle stime dell’inventario dei gas a effetto serra nel quadro dell'esame di cui all’articolo 20 del presente regolamento, qualora i dati inseriti nell’inventario siano incompleti o non siano stati preparati secondo modalità in linea con le norme o gli orientamenti internazionali o unionali, il cui scopo è di sostituire le stime originarie trasmesse;

(23) "ricalcoli", in linea con gli orientamenti della convenzione UNFCCC in materia di comunicazione delle informazioni degli inventari nazionali, procedura tramite cui effettuare una nuova stima delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell'assorbimento tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra degli inventari trasmessi in precedenza, in seguito a modifiche apportate alle metodologie o alle modalità con cui sono ottenuti e utilizzati i fattori di emissione e i dati relativi alle attività, oppure in seguito all'inclusione di nuove categorie di fonti e pozzi.

Capo 2

Strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio

Articolo 4

Strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio

1. Gli Stati membri e la Commissione per conto dell'Unione europea elaborano e attuano una strategia di sviluppo a basse emissioni di carbonio, che contribuisca a:

(a) monitorare in modo trasparente e accurato i progressi effettivi e previsti realizzati dagli Stati membri, compreso il contributo offerto dagli interventi comunitari, all'assolvimento degli impegni assunti dall`Unione europea e dagli Stati membri di limitare o ridurre le emissioni di origine antropica di gas a effetto serra in conformità alla convenzione UNFCCC;

(b) rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra degli Stati membri conformemente alla decisione n. 406/2009/CE e conseguire obiettivi di riduzione delle emissioni a lungo termine e di aumento dell`assorbimento tramite pozzi in tutti i settori in linea con l`obiettivo dell`Unione di ridurre le emissioni di una percentuale compresa fra l`80 e il 95% entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990, nel quadro delle necessarie riduzioni che i paesi industrializzati, considerati nel loro insieme, devono conseguire secondo l’IPCC.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione la propria strategia di sviluppo a basse emissioni di carbonio un anno dopo l’entrata in vigore del presente regolamento o in base a un calendario concordato a livello internazionale nel quadro del processo UNFCCC.

3. La Commissione e gli Stati membri mettono immediatamente a disposizione dell’opinione pubblica le proprie strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio e ogni relativo aggiornamento.

Capo 3

Comunicazione dei dati storici delle emissioni e dell'assorbimento dei gas a effetto serra

Articolo 5

Sistemi nazionali di inventario

1. Gli Stati membri istituiscono, gestiscono e cercano di migliorare continuamente i sistemi nazionali di inventario per stimare le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra riportati nell’allegato I al presente regolamento e garantire la tempestività, la trasparenza, la precisione, la coerenza, la comparabilità e la completezza dei propri inventari dei gas a effetto serra.

2. Gli Stati membri garantiscono che le loro autorità competenti per l’inventario abbiano accesso a determinate informazioni, e che i rispettivi sistemi nazionali di inventario siano concepiti in modo da permettere a tali autorità di avervi accesso. Dette informazioni sono le seguenti:

(c) dati e metodi comunicati relativamente alle attività e agli impianti previsti dalla direttiva 2003/87/CE allo scopo di predisporre inventari nazionali delle emissioni di gas a effetto serra per garantire la coerenza delle informazioni sulle emissioni di gas serra comunicate nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE e nell'ambito degli inventari nazionali delle emissioni di gas serra;

(d) dati raccolti mediante i sistemi di comunicazione sui gas fluorurati in vari settori, istituiti a norma dell’articolo 6, paragrado 4, del regolamento (CE) n. 842/2006 ai fini della preparazione degli inventari nazionali delle emissioni di gas a effetto serra;

(e) emissioni, dati di base e metodologie comunicati dai complessi industriali a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 ai fini della preparazione degli inventari nazionali delle emissioni di gas a effetto serra;

(f) dati comunicati a norma del regolamento (CE) n. 1099/2008.

3. Gli Stati membri garantiscono che le loro autorità competenti per l’inventario, e che i loro sistemi nazionali di inventario provvedono a che dette autorità:

(a) utilizzino i sistemi di comunicazione previsti dall’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006 per migliorare la stima dei gas fluorurati nell’ambito degli inventari dei gas a effetto serra;

(b) siano in grado di condurre le verifiche di coerenza annuali di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere l) e m), del presente regolamento.

Articolo 6

Sistema di inventario unionale

È istituito un sistema di inventario unionale allo scopo di garantire la trasparenza, la precisione, la coerenza, la comparabilità e la completezza degli inventari nazionali rispetto all’inventario dei gas a effetto serra dell’Unione europea. La Commissione ha il compito di gestire, mantenere e cercare di migliorare continuamente tale sistema, che comprende nello specifico:

(a) un programma di valutazione e controllo della qualità, che prevede la definizione di obiettivi qualitativi e un piano di valutazione e di controllo della qualità dell'inventario. La Commissione sostiene gli Stati membri nell’attuazione dei rispettivi programmi di valutazione e controllo della qualità;

(b) una procedura per valutare, in consultazione con gli Stati membri interessati, ogni eventuale dato mancante dall'inventario nazionale;

(c) un esame annuale degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri da parte di un gruppo di esperti.

Articolo 7

Inventari dei gas a effetto serra

1. Entro il 15 gennaio di ogni anno (anno X) gli Stati membri definiscono e comunicano alla Commissione:

(a) le rispettive emissioni di origine antropica dei gas a effetto serra di cui all’allegato I del presente regolamento e le emissioni di origine antropica dei gas a effetto serra di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione n. 406/2009/CE per l’anno X-2. Fatte salve le informazioni comunicate relativamente alle emissioni dei gas a effetto serra di cui all’allegato I del presente regolamento, le emissioni di biossido di carbonio (CO2) relative alla categoria di fonti "1.A.3.A trasporto aereo" dell'IPCC sono considerate pari a zero a norma dell'articolo 3 e dell'articolo 7, paragrafo 1, della decisione n. 406/2009/CE;

(b) dati sulle rispettive emissioni di origine antropica di monossido di carbonio (CO), biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx) e composti organici volatili (VOC) comunicati anche a norma dell’articolo 7 della direttiva 2001/81/CE, per l’anno X-2;

(c) informazioni sulle rispettive emissioni di gas serra di origine antropica prodotte da fonti e l'assorbimento tramite pozzi di CO2 legati alle attività LULUCF per l’anno X-2;

(d) informazioni sulle rispettive emissioni di gas serra di origine antropica prodotte da fonti e l'assorbimenti tramite pozzi di CO2 connessi alle attività LULUCF conformemente al protocollo di Kyoto e informazioni sulla contabilizzazione di queste emissioni e di questo assorbimento connessi all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura, a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, e, qualora gli Stati membri decidano di applicarlo, dell’articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Kyoto, e delle pertinenti decisioni adottate ai sensi dello stesso, fra il 2008 e l’anno X-2. Gli Stati membri che hanno scelto la contabilizzazione delle attività di gestione dei coltivi, la gestione dei pascoli o le attività di rivegetazione di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Kyoto comunicano inoltre le emissioni di gas serra prodotte da fonti e l'assorbimento dei pozzi per ciascuna delle attività scelte per l’anno 1990;

(e) eventuali modifiche delle informazioni citate alle lettere da a) a d) relative agli anni compresi nel periodo tra il 1990 e l’anno X-3, con l’indicazione delle motivazioni di tali modifiche;

(f) informazioni sugli indicatori relative all’anno X-2;

(g) informazioni ricavate dai rispettivi registri nazionali riguardanti il rilascio, l'acquisizione, la detenzione, il trasferimento, la cancellazione, il ritiro e il riporto di AAU, RMU, ERU e CER per l'anno X-1;

(h) sintesi dei trasferimenti conclusi a norma dell’articolo 3, paragrafi 4 e 5, della decisione n. 406/2009/CE per l’anno X-1;

(i) informazioni sulle modalità di utilizzo del meccanismo dell’attuazione congiunta, del meccanismo di sviluppo pulito e del sistema per lo scambio internazionale di quote di emissioni, previsti dagli articoli 6, 12 e 17 del protocollo di Kyoto, o di ogni altro meccanismo flessibile previsto da altri strumenti adottati dalla conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC o dalla conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC che nella veste di riunione delle Parti del protocollo di Kyoto, ai fini dell’adempimento dei rispettivi impegni quantificati di limitazione o riduzione delle emissioni, assunti a norma dell’articolo 2 della decisione n. 2002/358/CE[21] e del protocollo di Kyoto, o di ogni altro impegno futuro ai sensi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto, per l’anno X-2;

(j) informazioni sui provvedimenti adottati per migliorare la qualità delle stime contenute nell’inventario, in particolare in sezioni dell’inventario che sono state oggetto di aggiustamenti o raccomandazioni in seguito agli esami condotti da esperti;

(k) la quota di attribuzione effettiva o stimata delle emissioni verificate comunicate da impianti e operatori ai sensi della direttiva 2003/87/CE alle categorie di fonti dell’inventario nazionale dei gas a effetto serra e la percentuale di tali emissioni verificate sul totale delle emissioni di gas serra comunicato per tali categorie per l'anno X-2;

(l) i risultati dei controlli volti a verificare la coerenza delle emissioni comunicate negli inventari dei gas a effetto serra per l’anno X-2, comprensivi dei seguenti dati:

i)          le emissioni verificate comunicate a norma della direttiva 2003/87/CE;

ii)         le emissioni a livello di complesso industriale comunicate a norma del regolamento (CE) n. 166/2006;

(m) i risultati dei controlli volti a verificare la coerenza tra i dati d'attività, i dati di base e le ipotesi utilizzati per stimare le emissioni in preparazione degli inventari dei gas a effetto serra per l’anno X-2, comprensivi dei seguenti dati:

i)          i dati e le ipotesi utilizzati per la preparazione degli inventari degli inquinanti atmosferici a norma della direttiva 2001/81/CE;

ii)         i dati di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 842/2006;

iii)         i dati sull'energia comunicati a norma dell’articolo 4 e dell’allegato B del regolamento (CE) n. 1099/2008;

(n) la descrizione di ogni modifica apportata ai rispettivi sistemi nazionali di inventario;

(o) la descrizione di ogni modifica apportata ai rispettivi registri nazionali;

(p) ogni altro elemento della relazione sull'inventario nazionale necessario per la preparazione della relazione sull'inventario unionale dei gas a effetto serra, come informazioni inerenti al piano di valutazione/controllo di qualità dello Stato membro, una valutazione generale dell'incertezza, una valutazione generale dell'esaustività.

Nel primo anno dell’attività di comunicazione prevista dal presente regolamento gli Stati membri informano la Commissione sulla loro intenzione di applicare le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, della decisione n. 406/2009/CE.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 marzo di ogni anno una relazione completa e aggiornata sugli inventari nazionali. Tale relazione contiene tutte le informazioni indicate al paragrafo 1 del presente articolo e ogni loro eventuale aggiornamento;

3. Gli Stati membri presentano al segretariato dell'UNFCCC entro il 15 aprile di ogni anno gli inventari nazionali contenenti le stesse informazioni trasmesse alla Commissione a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

4. La Commissione compila ogni anno, in cooperazione con gli Stati membri, un inventario unionale dei gas a effetto serra e prepara una relazione sull'inventario unionale dei gas a effetto serra; trasmette poi entrambi al segretariato UNFCCC entro il 15 aprile.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 29 del presente regolamento al fine di:

(a) aggiungere sostanze all’elenco dei gas a effetto serra riportato nell'allegato I al presente regolamento o cancellare sostanze dallo stesso elenco;

(b) stabilire obblighi di monitoraggio e comunicazione relativi alle attività LULUCF, conformemente a ogni nuovo accordo internazionale o atto legislativo adottato a norma dell'articolo 9 della decisione n. 406/2009/CE.

Articolo 8

Inventari approssimativi dei gas a effetto serra

Entro il 31 luglio di ogni anno (cosiddetto "anno X") gli Stati membri trasmettono alla Commissione gli inventari approssimativi dei gas a effetto serra per l'anno X-1. In base agli inventari approssimativi dei gas a effetto serra degli Stati membri o, se del caso, di stime proprie, la Commissione compila ogni anno un inventario unionale approssimativo dei gas a effetto serra. La Commissione rende pubblica questa informazione ogni anno entro il 30 settembre.

Articolo 9

Procedure per il completamento delle stime sulle emissioni

1. La Commissione esegue un controllo iniziale dei dati trasmessi dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento verificandone la completezza e la presenza di eventuali problemi. Invia i risultati agli Stati membri entro 6 settimane dal termine per la presentazione. Gli Stati membri sono tenuti a rispondere a ogni domanda sollevata in seguito al controllo iniziale entro il 15 marzo presentando al contempo l'inventario definitivo per l'anno X-2.

2. Qualora uno Stato membro non risponda alle domande sollevate dalla Commissione o non trasmetta le stime complete dell'inventario richieste per la compilazione dell’inventario unionale entro il 15 marzo, la Commissione elabora stime da utilizzare al posto delle relative stime dell’inventario dello Stato membro. A tal fine, la Commissione segue metodi in linea con gli orientamenti applicabili all'elaborazione degli inventari nazionali dei gas a effetto serra.

Articolo 10

Comunicazione delle emissioni di CO2 generate dai trasporti marittimi

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 29 del presente regolamento per specificare nel dettaglio gli obblighi di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di CO2 generate dai trasporti marittimi e prodotte dalle imbarcazioni marine che fanno scalo nei porti degli Stati membri. Gli obblighi di monitoraggio e comunicazione adottati sono in linea con gli obblighi concordati nell’ambito della convenzione UNFCCC e, per quanto possibile, con gli obblighi imposti alle imbarcazioni nell'ambito dell'OMI o attraverso la legislazione dell’Unione europea concernente le emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo. Gli obblighi di monitoraggio e comunicazione riducono, per quanto possibile, il carico degli Stati membri in particolare grazie a operazioni centralizzate di raccolta e conservazione dei dati.

2. Qualora un atto sia stato adottato a norma del paragrafo 1, gli Stati membri determinano e comunicano alla Commissione le emissioni di CO2 generate dai trasporti marittimi in base a tale atto entro il 15 gennaio di ogni anno (cosiddetto "anno X") per l’anno X-2.

Capo 4

Registri

Articolo 11

Istituzione e gestione dei registri

1. L’Unione europea e gli Stati membri istituiscono e gestiscono registri per dare correttamente conto del rilascio, della detenzione, del trasferimento, dell'acquisizione, della cancellazione e del ritiro di AAU, RMU, ERU e CER, nonché del riporto di AAU, RMU, ERU e CER. Gli Stati membri possono altresì utilizzare tali registri per dare correttamente conto delle unità di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE.

2. L’Unione europea e gli Stati membri possono gestire i loro registri nell’ambito di un sistema consolidato, con uno o più Stati membri.

3. I dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono messi a disposizione dall’amministratore centrale di cui all’articolo 20 della direttiva 2003/87/CE.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato a norma dell’articolo 29 del presente regolamento per l’istituzione del registro dell’Unione europea di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 12

Ritiro di unità in conformità del protocollo di Kyoto

1. In seguito al completamento dell'esame dei propri inventari nazionali per ciascun anno del primo periodo di impegno, in conformità del protocollo di Kyoto, compresa la soluzione di eventuali problemi legati all’attuazione, gli Stati membri ritirano dal registro le unità AAU, RMU, ERU e CER equivalenti alle rispettive emissioni nette durante l’anno interessato.

2. Per quanto concerne l'ultimo anno del periodo di impegno previsto dal protocollo di Kyoto, gli Stati membri ritirano le unità dal registro prima della fine del periodo supplementare per l'adempimento degli impegni assunti a titolo della decisione n. 11/CMP.1 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC che funge da riunione delle Parti del protocollo di Kyoto.

Capo 5

Comunicazione delle politiche e misure e delle proiezioni riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra

Articolo 13

Sistemi nazionali delle politiche, misure e proiezioni

1. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri istituiscono, gestiscono e cercano di migliorare continuamente i sistemi nazionali preposti a comunicare politiche e misure e a preparare e comunicare le proiezioni riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra. Tali sistemi nazionali comprendono tutte le disposizioni istituzionali, giuridiche e procedurali messe in atto all’interno di uno Stato membro e dell’Unione europea per valutare le politiche e realizzare proiezioni riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra.

2. Il loro obiettivo è di garantire la tempestività, la trasparenza, la precisione, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni su politiche e misure e sulle proiezioni riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra, come previsto dagli articoli 14 e 15 del presente regolamento, compreso l’uso e l’applicazione di dati, metodi e modelli, e l’attuazione di attività di valutazione/controllo della qualità e analisi di sensibilità.

Articolo 14

Comunicazione di politiche e misure

1. Entro il 15 marzo di ogni anno (cosiddetto "anno X") gli Stati membri trasmettono alla Commissione:

(a) una descrizione del proprio sistema nazionale preposto a comunicare le politiche e le misure e a preparare e comunicare le proiezioni riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento, oppure informazioni relative a ogni modifica apportata a detto sistema per il quale sia già stata trasmessa tale descrizione;

(b) ogni informazione supplementare o aggiornamento relativi alle loro strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio di cui all’articolo 4 del presente regolamento e i progressi compiuti nell’attuazione di tali strategie;

(c) informazioni riguardanti le politiche e le misure nazionali e l’attuazione delle politiche e delle misure unionali che limitano o riducono le emissioni di gas a effetto serra dalle fonti o ne aumentano l`assorbimento tramite pozzi, trasmesse per ciascun settore per ogni gas a effetto serra riportato nell’allegato I del presente regolamento. Tali informazioni rinviano, tramite riferimenti incrociati, alle politiche nazionali o unionali, in particolare quelle in materia di qualità dell’aria, e comprendono:

i)          l’obiettivo della politica o della misura e una sua breve descrizione;

ii)         il tipo di strumento utilizzato;

iii)         lo stato d'avanzamento dell’attuazione;

iv)        gli indicatori utilizzati per monitorare e valutare i progressi compiuti nel tempo;

v)         le stime quantitative degli effetti sulle emissioni dalle fonti e sull’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra, suddivise come segue:

– risultati della valutazione ex-ante degli effetti di ciascuna politica e misura. Le stime sono fornite per la serie dei 4 anni che terminano con 0 o 5 immediatamente successivi all’anno X, distinguendo fra le emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE e quelle disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE;

– risultati della valutazione ex-post degli effetti di ciascuna politica e misura in termini di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, se disponibili, distinguendo fra le emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE e quelle disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE.

vi)        stime dei costi previsti delle politiche e misure e, se del caso, stime dei costi effettivi sostenuti per politiche e misure;

vii)        tutti i riferimenti alla valutazione e ai rapporti tecnici su cui essa si fonda di cui al paragrafo 2 del presente articolo;

(d) informazioni sulle politiche o sulle misure attuate o previste, volte a dare applicazione alla legislazione pertinente dell’Unione europea e informazioni in materia di procedure nazionali di conformità e esecuzione;

(e) informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della decisione n. 406/2009/CE;

(f) informazioni indicanti se l’azione degli Stati membri rappresenta effettivamente un elemento importante degli sforzi intrapresi in ambito nazionale e se l'uso previsto dell’attuazione congiunta, il meccanismo per lo sviluppo pulito e lo scambio internazionale delle quote di emissioni sono strumenti utilizzati a fianco degli interventi condotti a livello nazionale a titolo delle disposizioni in materia del protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma di tale protocollo.

2. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico in formato elettronico ogni valutazione dei costi e degli effetti delle politiche e delle misure nazionali, come pure le informazioni riguardanti l’attuazione delle politiche e delle misure unionali che limitano o riducono le emissioni di gas a effetto serra dalle fonti o ne aumentano l`assorbimento tramite pozzi, insieme a ogni rapporto tecnico su cui si poggiano tali valutazioni. Tali rapporti comprendono descrizioni dei modelli e degli approcci metodologici impiegati, definizioni e ipotesi di base.

Articolo 15

Comunicazione delle proiezioni

1. Entro il 15 marzo di ogni anno ("anno X") gli Stati membri comunicano alla Commissione le proiezioni nazionali riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra, suddivise per gas e settore. In tali proiezioni rientrano le stime quantitative della serie dei 4 anni che terminano con 0 o 5 immediatamente successivi all’anno X. Le proiezioni nazionali considerano ogni politica o misura unionale e comprendono:

(a) proiezioni senza misure, proiezioni con misure e proiezioni con misure aggiuntive;

(b) proiezioni totali sui gas a effetto serra e stime separate delle emissioni di gas a effetto serra per le fonti di emissione disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE e dalla decisione n. 406/2009/CE;

(c) la chiara individuazione delle politiche e delle misure nazionali, regionali e unionali comprese nelle proiezioni riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra. Qualora tali politiche e misure non siano incluse, ciò è chiaramente dichiarato e spiegato;

(d) i risultati dell’analisi sulla sensibilità svolta per le proiezioni;

(e) tutti i pertinenti riferimenti alla valutazione e ai rapporti tecnici su cui si fondano tali valutazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

2. Qualora uno Stato membro non trasmetta stime complete delle proiezioni entro il 15 marzo di ogni anno, la Commissione può preparare le stime necessarie alla compilazione delle proiezioni dell'Unione.

3. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico in formato elettronico le loro proiezioni nazionali riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra, insieme a ogni rapporto tecnico su cui si basano tali proiezioni. Tali rapporti comprendono descrizioni dei modelli e degli approcci metodologici impiegati, definizioni e ipotesi di base.

Capo 6

Comunicazioni di altre informazioni pertinenti per i cambiamenti climatici

Articolo 16

Comunicazione sulle azioni nazionali di adattamento

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 15 marzo di ogni anno le informazioni sulle loro azioni, attuate o previste, di adattamento ai cambiamenti climatici, in particolare sulle strategie nazionali o regionali di adattamento e sulle misure di adattamento. Tali informazioni comprendono gli stanziamenti di bilancio per settore e, per ciascun intervento di adattamento, l’obiettivo principale, il tipo di strumento, lo stato d'avanzamento dell’attuazione e la categoria di impatto dei cambiamenti climatici (inondazioni, innalzamento del livello del mare, temperature estreme, siccità ed fenomeni atmosferici estremi).

Articolo 17

Comunicazione del sostegno finanziario e tecnologico offerto ai paesi in via di sviluppo

Entro il 15 marzo di ogni anno ("anno X") gli Stati membri, sulla base dei migliori dati disponibili, comunicano alla Commissione:

(a) le informazioni riguardanti gli stanziamenti impegnati ed erogati ai paesi in via di sviluppo a titolo della convenzione UNFCCC per l’anno X-1, gli stanziamenti impegnati per l’anno X e il sostegno che prevedono di erogare. Le informazioni comprendono:

i)          l’indicazione se le risorse finanziarie che lo Stato membro ha erogato ai paesi in via di sviluppo sono nuove e aggiuntive nel quadro della convenzione UNFCCC e come sono state calcolate;

ii)         informazioni sulle eventuali risorse finanziarie stanziate dallo Stato membro ai fini dell'attuazione della convenzione UNFCCC, per tipo di canale, (ad esempio, bilaterale, regionale o multilaterale);

iii)         informazioni quantitative sui flussi finanziari basati sui "marcatori di Rio per gli aiuti relativi alla mitigazione dei cambiamenti climatici e per gli aiuti relativi all’adattamento ai cambiamenti climatici" (cosiddetti "marcatori di Rio"), introdotti dal gruppo di assistenza allo sviluppo dell’OCSE, e informazioni metodologiche riguardanti l'applicazione del metodo basato sui marcatori di Rio per i cambiamenti climatici;

iv)        informazioni dettagliate sull’assistenza offerta dal settore pubblico e privato, se del caso, ai paesi in via di sviluppo particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici, affinché realizzino interventi di adattamento agli effetti di tali cambiamenti;

v)         informazioni dettagliate sull’assistenza offerta dal settore pubblico e privato, se del caso, ai paesi in via di sviluppo, affinché realizzino interventi di mitigazione delle emissioni dei gas a effetto serra;

(b) informazioni sulle attività condotte dagli Stati membri nell’ambito del trasferimento di tecnologie ai paesi in via di sviluppo conformemente alla convenzione UNFCCC e sulle tecnologie trasferite nell’anno X-1, informazioni sulle attività previste riguardanti il trasferimento di tecnologie ai paesi in via di sviluppo conformemente alla convenzione UNFCCC e sulle tecnologie da trasferire nell’anno X e negli anni successivi. Le informazioni devono anche indicare se la tecnologia trasferita è stata utilizzata per interventi di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici o adattamento a essi, il paese beneficiario, l'importo del sostegno offerto e tipo di tecnologia trasferita.

Articolo 18

Comunicazione dell’uso dei proventi della vendita all’asta e dei crediti derivanti da progetti

1. Entro il 15 marzo di ogni anno ("anno X") gli Stati membri trasmettono alla Commissione per l’anno X-1:

(a) la motivazione dettagliata richiesta dall’articolo 6, paragrafo 2, della decisione n. 406/2009/CE;

(b) informazioni sull’uso, da parte degli Stati membri, dei proventi durante l’anno X-1 generati dalla vendita all’asta di quote di emissioni a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE. Tali dati comprendono anche informazioni specifiche e dettagliate sull’uso del 50% dei proventi, nonché sulle successive azioni intraprese, con indicazione della categoria di tali azioni a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e del paese o regione beneficiari;

(c) informazioni sull’uso, da parte degli Stati membri, di tutti i proventi generati dalla vendita all’asta delle quote delle emissioni rilasciate dal settore del trasporto aereo a norma dell’articolo 3 quinquies, paragrafi 1 o 3, della direttiva 2003/87/CE;

(d) informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della decisione n. 406/2009/CE e informazioni sul modo in cui la politica d’acquisto degli Stati membri favorisce il raggiungimento di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici.

2. Per gli Stati membri che decidono di utilizzare un importo pari ai proventi generati dalla vendita all’asta per gli scopi enunciati nell’articolo 3 quinquies, paragrafo 4, e nell’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, a tale importo si applicano gli obblighi previsti dal paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo.

3. I proventi della vendita all’asta non versati al momento della presentazione della relazione alla Commissione da parte di uno Stato membro a norma del presente articolo sono quantificati e comunicati nelle relazioni relative agli anni successivi.

4. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le relazioni trasmesse alla Commissione a norma del presente articolo.

Articolo 19

Relazioni biennali e comunicazioni nazionali

1. L’Unione europea e gli Stati membri provvedono a trasmettere al segretariato dell'UNFCCC relazioni biennali in conformità della decisione n. 1/CP.16 e comunicazioni nazionali a norma dell’articolo 12 della convenzione UNFCCC.

2. Gli Stati membri trasmettono altresì alla Commissione le comunicazioni nazionali e le relazioni biennali.

Capo 7

Esame delle emissioni di gas a effetto serra da parte di esperti dell’Unione europea

Articolo 20

Esame dell’inventario da parte di esperti

1. La Commissione sottopone ad un esame iniziale effettuato da esperti i dati dell’inventario nazionale trasmessi dagli Stati membri a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento per determinare l'assegnazione annuale di emissioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, quarto comma, della decisione n. 406/2009/CE.

2. La Commissione sottopone ad un esame iniziale effettuato da esperti i dati dell’inventario nazionale trasmessi dagli Stati membri a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento, iniziando con i dati comunicati per l’anno 2013, al fine di monitorare il conseguimento degli obiettivi di riduzione o limitazione delle emissioni di gas a effetto serra fissati per ciascuno di essi a norma dell’articolo 3 della decisione n. 406/2009/CE, e il conseguimento di ogni altro obiettivo di riduzione o limitazione di gas serra stabilito dalla legislazione unionale.

3. Gli esami iniziali e annuali degli esperti comprendono:

(a) controlli tesi a verificare la trasparenza, la precisione, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni trasmesse;

(b) controlli tesi a individuare casi in cui i dati dell’inventario non sono coerenti con i documenti di orientamento dell’UNFCCC o con le norme dell’Unione europea; nonché

(c) se del caso, eventuali correzioni tecniche che risultassero necessarie.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 29 del presente regolamento per definire le norme per la conduzione degli esami da parte di esperti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, compresi i compiti previsti dal paragrafo 3.

5. Dopo il completamento dell'esame annuale pertinente, la Commissione adotta un atto di esecuzione per determinare la somma totale delle emissioni dell'anno corrispondente calcolata in base ai dati di inventario corretti per ogni Stato membro.

6. I dati di ciascuno Stato membro da utilizzare per l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della decisione n. 406/2009/CE sono quelli che figurano nei registri istituiti a norma dell’articolo 11 della decisione n. 406/2009/CE e dell’articolo 19 della direttiva 2003/87/CE a un mese dalla data di pubblicazione di un atto di esecuzione adottato a titolo del paragrafo 5 del presente articolo, tenuto conto delle modifiche apportate a tali dati in seguito al ricorso da parte dello Stato membro alle flessibilità previste dagli articoli 3 e 5 della decisione n. 406/2009/CE.

Articolo 21

Conseguenze degli effetti dei ricalcoli

1. Dopo che gli esperti hanno portato a termine l'esame annuale dei dati d’inventario relativi all’anno 2020 a norma dell’articolo 20 del presente regolamento, la Commissione computa la somma ricalcolata delle emissioni di gas a effetto serra per ogni Stato membro in base alla formula prevista nell’allegato II del presente regolamento.

2. Fatto salvo l’articolo 31, paragrafo 2, del presente regolamento, la Commissione utilizza, fra gli altri dati, la somma ricalcolata di cui al paragrafo 1 del presente articolo nella sua proposta concernente gli obiettivi di riduzione o limitazione delle emissioni per ogni Stato membro per il periodo successivo al 2020 a norma dell’articolo 14 della decisione n. 406/2009/CE.

3. La Commissione pubblica immediatamente i risultati dei calcoli eseguiti a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

Capo 8

Valutazione dei progressi compiuti verso l’adempimento degli impegni unionali e internazionali

Articolo 22

Valutazione dei progressi

1. La Commissione esamina annualmente, sulla base delle informazioni comunicate a norma degli articoli 7, 8, 11 e da 15 a 18 del presente regolamento e in consultazione con gli Stati membri, i progressi realizzati dall’Unione e dagli Stati membri per il conseguimento dei seguenti obiettivi, per stabilire se sono stati compiuti progressi sufficienti:

(a) gli impegni a noma dell’articolo 4 della convenzione UNFCCC e dell’articolo 3 del protocollo di Kyoto, così come precisati nelle decisioni adottate dalla conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC o dalla conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto;

(b) gli obblighi previsti dall’articolo 3 della decisione n. 406/2009/CE.

2. La Commissione valuta a cadenza biennale le ripercussioni globali del settore del trasporto aereo sul clima mondiale, comprese quelle legate a emissioni di sostanze diverse dal CO2, come gli ossidi di azoto, e altri effetti, quali l'aumento della formazione di cirri, sulla base dei dati riguardanti le emissioni forniti dagli Stati membri a norma dell’articolo 7 del presente regolamento, nonché migliora i dati così quantificati facendo riferimento ai progressi scientifici e ai dati sul traffico aereo, se del caso.

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione sintetica delle conclusioni delle valutazioni previste dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 23

Relazione sul periodo supplementare per l’adempimento degli obblighi previsti dal protocollo di Kyoto

Alla scadenza del periodo supplementare concesso per l’adempimento degli impegni di cui al paragrafo 3 della decisione n. 13/CMP.1, l’Unione europea e ogni Stato membro presentano una relazione al segretariato UNFCCC.

Capo 9

Cooperazione e sostegno

Articolo 24

Cooperazione tra gli Stati membri e l’Unione europea

Gli Stati membri e l’Unione europea garantiscono una cooperazione e un coordinamento reciproci totali per adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento e riguardanti quanto segue:

(a) la compilazione dell’inventario unionale dei gas a effetto serra e della relazione sull'inventario unionale dei gas a effetto serra, a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, del presente regolamento;

(b) la preparazione della comunicazione nazionale a norma dell’articolo 12 della convenzione UNFCCC e della relazione biennale prevista dalla decisione n. 1/CP.16;

(c) le procedure in materia di esame e di conformità previste dalla convenzione UNFCCC e dal protocollo di Kyoto conformemente a ogni eventuale decisione applicabile ai sensi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto, nonché la procedura dell’Unione europea di revisione degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri di cui all’articolo 20 del presente regolamento;

(d) eventuali adeguamenti a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto o sulla scorta del processo di esame dell’Unione europea di cui all’articolo 20 del presente regolamento o altre modifiche apportate agli inventari e alle relazioni sugli inventari presentate o da presentare al segretariato dell’UNFCCC;

(e) la compilazione dell’inventario approssimativo dei gas a effetto serra, a norma dell’articolo 8 del presente regolamento;

(f) la comunicazione relativa al ritiro di AAU, CER, ERU o RMU in seguito al periodo supplementare di cui al paragrafo 14 della decisione n. 13/CMP.1 per l’adempimento degli obblighi previsti dall’articolo 3, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto.

Articolo 25

Ruolo dell’Agenzia europea dell’ambiente

L’Agenzia europea dell’ambiente sostiene la Commissione nelle attività svolte in osservanza degli articoli da 6 a 10, da 13 a 20, 22 e 23 del presente regolamento in linea con il suo programma di lavoro annuale. Ciò comprende l’assistenza offerta riguardo alle seguenti attività:

(a) compilazione dell’inventario unionale dei gas a effetto serra e preparazione della relazione sull'inventario unionale dei gas a effetto serra;

(b) svolgimento delle procedure di valutazione/controllo della qualità per la preparazione dell’inventario unionale dei gas a effetto serra;

(c) preparazione delle stime per i dati non comunicati nell’ambito degli inventari nazionali dei gas a effetto serra;

(d) svolgimento dell'esame annuale da parte di esperti;

(e) compilazione dell’inventario unionale approssimativo dei gas a effetto serra;

(f) compilazione delle informazioni su proiezioni, politiche e misure comunicate dagli Stati membri;

(g) svolgimento delle procedure di valutazione/controllo della qualità comunicate dagli Stati membri e concernenti proiezioni, politiche e misure;

(h) preparazione delle stime dei dati relativi alle proiezioni non comunicati dagli Stati membri;

(i) compilazione dei dati richiesti per la relazione annuale della Commissione al Parlamenti europeo e al Consiglio;

(j) diffusione delle informazioni raccolte a norma del presente regolamento, compreso il mantenimento e l’aggiornamento di una banca dati delle politiche e delle misure di mitigazione degli Stati membri e l’istituzione di un meccanismo di compensazione per gli impatti, le vulnerabilità e l’adattamento ai cambiamenti climatici.

Capo 10

Delega

Articolo 26

Obblighi dettagliati di comunicazione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 29 del presente regolamento per la definizione di norme dettagliate di comunicazione, comprese norme in materia di contenuto, struttura, formato e procedure di presentazione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma degli articoli 4, 5, 7, 8 e da 13 a 19 del presente regolamento.

Articolo 27

Obblighi per i sistemi nazionali

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 29 del presente regolamento per la definizione di obblighi concernenti l’istituzione, la gestione e il funzionamento dei sistemi nazionali degli Stati membri a norma degli articoli 5 e 13 del presente regolamento.

Articolo 28

Abrogazione o modifica degli obblighi

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 29 del presente regolamento per abrogare gli articoli da 4 a 7, da 10 a 12, 14, 15, 17 e 19 del presente regolamento, o una qualsiasi parte di tali articoli, o modificare gli stessi articoli, qualora giunga alla conclusione che in seguito agli sviluppi internazionali o di altra natura si crei una situazione per cui gli obblighi previsti dai suddetti articoli non sono più necessari, sono sproporzionati rispetto ai vantaggi che producono, non sono coerenti o costituiscono doppioni rispetto agli obblighi di comunicazione previsti dalla convenzione UNFCCC. Ogni atto adottato a norma del presente articolo non rende gli obblighi di comunicazione unionali e internazionali più gravosi per gli Stati membri.

Articolo 29

Esercizio della delega

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. La delega dei poteri di cui agli articoli 7, 10, 11, 20 e da 26 a 28 del presente regolamento è conferita alla Commissione a tempo indeterminato dall’entrata in vigore del presente regolamento.

3. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono in qualunque momento revocare la delega dei poteri di cui agli articoli 7, 10, 11, 20 e da 26 a 28 del presente regolamento. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione stessa. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Un atto delegato adottato ai sensi degli articoli 7, 10, 11, 20 o da 26 a 28 del presente regolamento entra in vigore soltanto nel caso in cui, entro un periodo di due mesi dalla notifica dell’atto al Parlamento europeo e al Consiglio, nessuna di tali istituzioni abbia mosso obiezioni, oppure nel caso in cui, prima della scadenza di tale periodo, il Parlamento europeo e il Consiglio abbiano entrambi informato la Commissione della decisione di non muovere obiezioni. Detto termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Capo 11

Disposizioni finali

Articolo 30

Procedura di comitato

La Commissione è assistita da un comitato sui cambiamenti climatici, istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011[22].

Articolo 31

Revisione

1. La Commissione rivede regolarmente la conformità degli obblighi di monitoraggio e comunicazione previsti dal presente regolamento alle future decisioni concernenti la convenzione UNFCCC e il protocollo di Kyoto oppure altri atti legislativi dell’Unione europea.

2. Qualora durante il periodo di impegno previsto dalla decisione n. 406/2009/CE vengano modificate le norme internazionali in materia di emissioni di gas serra per la preparazione degli inventari dei gas serra, la Commissione valuta se le nuove norme sono applicabili agli obiettivi della decisione n. 406/2009/CE.

Articolo 32

Abrogazione

La decisione n. 280/2004/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 33

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

ALLEGATO I

Gas a effetto serra

Biossido di carbonio (CO2)

Metano (CH4)

Protossido di azoto (N2O)

Esafluoruro di zolfo (SF6 )

Trifluoruro di azoto (NF3)

Idrofluorocarburi (HFC):

HFC-23         CHF3

HFC-32         CH2F2

HFC-41         CH3F

HFC-125       CHF2CF3

HFC-134       CHF2CHF2

HFC-134a     CH2FCF3

HFC-143       CH2FCHF2

HFC-143a     CH3CF3

HFC-152       CH2FCH2F

HFC-152a     CH3CHF2

HFC-161       CH3CH2F

HFC-227ea   CF3CHFCF3

HFC-236cb   CF3CF2CH2F

HFC-236ea   CF3CHFCHF2

HFC-236fa    CF3CH2CF3

HFC-245fa    CHF2CH2CF3

HFC-245ca   CH2FCF2CHF2

HFC-365mfc CH3CF2CH2CF3

HFC-43-10mee CF3CHFCHFCF2CF3 o (C5H2F10)

Perfluorocarburi (PFC):

PFC-14, perfluorometano, CF4

PFC-116, perfluoroetano, C2F6

PFC-218, perfluoropropano, C3F8

PFC-318, perfluorociclobutano, c-C4F8

Perfluorociclopropano c-C3F6

PFC-3-1-10, perfluorobutano, C4F10

PFC-4-1-12, perfluoropentano, C5F12

PFC-5-1-14, perfluoroesano, C6F14

PFC-9-1-18, C10F18

ALLEGATO II

Somma ricalcolata delle emissioni di gas a effetto serra degli Stati membri di cui all’articolo 21, paragrafo 1

La somma ricalcolata delle emissioni di gas a effetto serra degli Stati membri viene computata applicando la formula seguente:

dove:

– ti,2012 è l’assegnazione annuale di emissioni dello Stato membro, definita a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, quarto comma e dell’articolo 10 della decisione n. 406/2009/CE;

– ti,2022 è l’assegnazione annuale di emissioni dello Stato membro per l’anno i, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 10 della decisione n. 406/2009/CE, calcolata ipotizzando l’utilizzo dei dati riveduti dell’inventario trasmessi nel 2022 come dati in entrata;

– ei,j indica le emissioni di gas a effetto serra dello Stato membro per l’anno i, definite in base agli atti adottati dalla Commissione a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, in seguito all'esame dell’inventario da parte di esperti nell’anno j.

ALLEGATO III

Tabella di corrispondenza

Decisione n. 280/2004/CE || Il presente regolamento

Articolo 1 || Articolo 1

Art. 2, par. 1 || Art. 4, par. 1

Art. 2, par. 2 || -

Art. 2, par. 3 || Art. 4, par. 3

Art. 3, par. 1 || Articolo 7, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 2

Art. 3, par. 2 || Articolo 14, paragrafo 1, e articolo 15, paragrafo 1

Art. 3, par. 3 || Articolo 26, articolo 27, articolo 28, articolo 29

Art. 4, par. 1 || Articolo 6

Art. 4, par. 2 || Articolo 6

Art. 4, par. 3 || Articolo 25

Art. 4, par. 4 || Art. 5, par. 1

Art. 5, par. 1 || Art. 22, par. 1

Art. 5, par. 2 || Art. 22, par. 3

Art. 5, par. 3 || -

Art. 5, par. 4 || -

Art. 5, par. 5 || Articolo 23

Art. 5, par. 6 || -

Art. 5, par. 7 || Articolo 25

Art. 6, par. 1 || Art. 11, par. 1

Art. 6, par. 2 || Art. 11, par. 3

Art. 7, par. 1 || -

Art. 7, par. 2 || Articolo 12, paragrafo 1, e articolo 12, paragrafo 2

Art. 7, par. 3 || -

Art. 8, par. 1 || Articolo 24

Art. 8, par. 2 || Art. 7, par. 3

Art. 8, par. 3 || -

Art. 9, par. 1 || Articolo 30

Art. 9, par. 2 || -

Art. 9, par. 3 || -

Articolo 10 ||

Articolo 11 || Articolo 32

Articolo 12 || Articolo 33

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.        Denominazione della proposta/iniziativa

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione europea

1.2.        Settori interessati alla struttura ABM/ABB[23]

AMBIENTE E AZIONI PER IL CLIMA [07]

1.3.        Natura della proposta/iniziativa

¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria[24]

¨ La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente

x La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione

1.4.        Obiettivi

1.4.1.     Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

La proposta si iscrive nella strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Contribuisce direttamente al conseguimento di uno dei cinque obiettivi prioritari della citata strategia, ovvero la riduzione del 20% delle emissioni entro il 2020.

1.4.2.     Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate AMP

Obiettivo specifico:

Attuazione della politica e della legislazione dell’UE in materia di azioni a favore del clima (codice ABB 07 12)

Attività ABM/ABB interessate:

07 12 01 (Attuazione della politica e della legislazione dell’UE in materia di azioni a favore del clima)

1.4.3.     Risultati ed effetti previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

È necessario modificare il meccanismo di monitoraggio esistente per attuare talune politiche in materia di cambiamenti climatici e produrre benefici per tutti i cittadini e le imprese, in particolare per aumentare la qualità dell’aria, garantire l’approvvigionamento energetico, promuovere l’innovazione e una crescita economica compatibile con l’ambiente. La presente proposta contribuisce altresì ad accrescere la credibilità internazionale dell’UE con informazioni di qualità riguardo alle azioni intraprese per contrastare i cambiamenti climatici. Raccogliendo tali informazioni, la proposta assicura inoltre che l’UE possa contare su una preparazione migliore nel fronteggiare le sfide future legate ai cambiamenti climatici.

1.4.4.     Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

I seguenti indicatori corrispondono agli obiettivi generici, specifici e operativi della proposta:

- numero di casi di non conformità individuate a livello dell’UE o nell’ambito della convenzione UNFCCC;

- numero di relazioni trasmesse entro i termini stabiliti alla Commissione e/o all’UNFCCC;

- coerenza delle relazioni a livello dell’UE con le relazioni trasmesse dagli Stati membri, come evidenziato dai riesami condotti nell’ambito dell’UE e dell’UNFCCC;

- coerenza dei dati sulle emissioni comunicati dagli Stati membri nel quadro della decisione sul meccanismo UE per monitorare le emissioni di gas a effetto serra e di altri strumenti di comunicazione, come evidenziato dai riesami condotti nell’ambito dell’UE e dell’UNFCCC;

- completezza delle relazioni degli Stati membri trasmesse alla Commissione e nel quadro della convenzione UNFCCC, qualora comparati agli obblighi vigenti;

- utilizzo, da parte degli Stati membri, di metodologie e formati comuni di comunicazione nella comunicazione dei dati relativi al sostegno finanziario e tecnologico;

- utilizzo, da parte degli Stati membri, di orientamenti metodologici e di comunicazione nazionali e internazionali;

- completezza delle relazioni degli Stati membri trasmesse alla Commissione e alla convenzione UNFCCC, rispetto agli obblighi vigenti;

- utilizzo, da parte degli Stati membri, di pratiche e formati comuni per la comunicazione di informazioni relative a proiezioni, politiche, misure e emissioni effettive;

- disponibilità di dati e informazioni e generazione di nuovi flussi informativi nei settori oggetto della proposta.

1.5.        Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.     Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Nel breve termine la proposta si prefigge di contribuire in modo significativo all'obiettivo di riduzione delle emissioni fissato dall'Unione europea per il 2020 e alla realizzazione della strategia UE 2020. La proposta contiene altresì un obiettivo a lungo termine, ovvero conseguire riduzioni delle emissioni nell’Unione europea oltre il 2020.

A breve termine la Commissione deve avviare procedure di appalto per l’acquisizione dei servizi di assistenza tecnica necessari all’attuazione della proposta, in particolare per quanto attiene all'esame dell’inventario da parte del gruppo di esperti di cui all’articolo 20 della proposta.

1.5.2.     Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea

Alcune delle disposizioni contenute nella presente proposta devono essere attuate a livello dell’UE, essendo ciò previsto espressamente ai sensi del diritto dell’Unione europea, in particolare della decisione n. 406/2009/CE e della revisione della direttiva 2003/87/CE.

Gli impegni fondamentali vengono assunti a livello dell’Unione europea, ed è pertanto a tale livello che lo sviluppo degli strumenti di comunicazione richiesti risulta più efficace. Inoltre, per superare i problemi individuati, come quelli legati alla coerenza e alla tempestività delle informazioni comunicate dall’UE e dagli Stati membri alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, sono necessari dati e metodi coordinati fra tutti i 27 Stati membri e ciò risulta essere più efficace a livello dell’Unione europea.

1.5.3.     Principali insegnamenti tratti da esperienze simili

La proposta prendere in considerazione gli insegnamenti tratti dall’attuazione della decisione n. 280/2004/CE e dal riscontro fornito dalle parti interessate. Ha lo scopo di affrontare i punti deboli e i problemi individuati e semplificare, qualora possibile, gli obblighi di comunicazione. In particolare, l’esperienza maturata nell’attuazione della decisione sul meccanismo UE per monitorare le emissioni di gas a effetto serra ha dimostrato che determinati obblighi di comunicazione non hanno permesso di produrre i risultati attesi (ad esempio, gli indicatori richiesti), o che le informazioni non sono state utilizzate come previsto. Tali obblighi vengono pertanto modificati per garantire un’attività di comunicazione significativa e intenzionale. I nuovi obblighi sono in linea con i flussi di comunicazione e le esigenze in fatto di informazione esistenti.

1.5.4.     Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

La proposta è strettamente correlata alla strategia Europa 2020 e all'iniziativa faro "Un'Europea efficiente sotto il profilo delle risorse". Essa è in linea e complementare con le politiche sociali, climatiche ed energetiche dell’Unione europea.

1.6.        Durata dell’azione e incidenza finanziaria

¨ Proposta/iniziativa di durata limitata

– ¨  Proposta/iniziativa in vigore a decorre dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

– ¨  Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

x Proposta/iniziativa di durata illimitata

– Attuazione prevista dal 2013 a seconda dei progressi compiuti con il processo legislativo

1.7.        Modalità di gestione previste[25]

x Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione

¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

– ¨  agenzie esecutive

– ¨  organismi creati dalle Comunità[26]

– ¨  organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico

– ¨  persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

¨ Gestione concorrente con gli Stati membri

¨ Gestione decentrata con paesi terzi

¨ Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (da specificare)

Se è indicata più di una modalità, si prega di fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni generali

Gli Stati membri sono responsabili di gran parte della presente proposta. La Commissione offre il proprio sostegno e orientamento agli Stati membri e valuta le relazioni da questi trasmesse. Provvede a verificare, riesaminare e compilare alcune delle informazioni contenute in tali relazioni.

2.           MISURE DI GESTIONE

2.1.        Disposizioni in materia di monitoraggio e comunicazione

Precisare frequenza e condizioni

La proposta dimostrerà di aver raggiunto i propri obiettivi se le relazioni in essa richieste risulteranno conformi agli obblighi nazionali e internazionali.

Le relazioni elaborate in base alla direttiva saranno valutati con regolarità dall’UE e/o a livello internazionale, ogni due anni e/o ogni quattro anni. La valutazione delle emissioni effettive continua a essere completa e a venire condotta da gruppi di esperti europei e internazionali. La valutazione si prefigge di contribuire a migliorare la comunicazione e a valutare la conformità con gli obiettivi stabiliti e gli impegni assunti. La proposta prevede che anche la valutazione di tutti gli altri dati e informazioni sul clima venga condotta su base annua a livello dell’UE, ponendo particolare attenzione alla completezza dei dati e alla conformità di questi agli orientamenti, e che venga invece eseguita ogni 2 e/o 4 anni a livello internazionale. Anche in questo caso, la valutazione è affidata a un gruppo di esperti e mira a valutare la conformità e individuare ambiti in cui sono possibili ulteriori miglioramenti.

2.2.        Sistema di gestione e controllo

2.2.1.     Rischi individuati

Trattandosi di una proposta di regolamento, il testo non necessita di essere recepito negli ordinamenti giuridici dei singoli Stati membri. I rischi correlate all’attuazione di tale regolamento sono limitati, poiché il meccanismo proposto rappresenta la continuazione e il miglioramento del meccanismo esistente.

2.2.2.     Modalità di controllo previste

Le misure adottate per affrontare tali rischi sono le stesse applicate finora: aumento del dialogo e della cooperazione con gli Stati membri, in particolare attraverso il comitato sui cambiamenti climatici e i suoi gruppi di lavoro, il ricorso alla comitatologia e all’assistenza tecnica da parte dell’Agenzia europea dell’ambiente.

2.3.        Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e protezione esistenti e previste.

In considerazione degli importi interessati e del tipo di appalto, l’iniziativa non presenta rischi particolari di frodi. La Commissione gestisce e controlla le attività ricorrendo agli strumenti utilizzati abitualmente, come il piano di gestione annuale della DG CLIMA.

Particolare importanza rivestono, in tal senso, le norme per i controlli interni n. 2, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15 e 16. Inoltre, trovano piena applicazione i principi stabiliti nel regolamento (CE, Euratom) n. 1605/202 del Consiglio (cosiddetto "regolamento finanziario") e le sue disposizioni di attuazione.

Le procedure di appalto vengono gestite dal circuito finanziario della DG CLIMA, un circuito parzialmente decentrato che prevede l’indipendenza gerarchica dagli ordinatori delegate dei soggetti incaricati dell’iniziazione e della verifica finanziaria.

Un comitato di controllo interno (ENVAC) esamina altresì il processo di selezione degli appaltatori e verifica la coerenza delle procedure adottate dagli ordinanti alle disposizioni del regolamento finanziario e alle disposizioni di attuazione sulla base di un controllo a campione casuale e a campione di rischio dei contratti concessi nell’ambito dell’appalto.

Oltre a tali misure, gli atti delegati definiscono gli orientamenti tecnici alla base delle attività di esame del gruppo di esperti di cui all’articolo 20. Tali orientamenti garantiscono che gli esperti incaricati dell'esame sono soggetti indipendenti e opportunamente qualificati.

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DALLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.        Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

· Linee di bilancio di spesa esistenti

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea / Voce di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero [Denominazione………………...……….] || SD/SND ([27]) || di paesi EFTA[28] || di paesi candidati[29] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

2 || 07.12.01 [Attuazione della politica e della legislazione dell’UE sulle azioni a favore del clima] || SD || No || No || No || No

5 || 07.01.02.11 [Altre spese di gestione] || SND || No || No || No || No

· Nuove linee di bilancio di cui è richiesta la creazione — No

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero [Denominazione……………………..] || SD/SND || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

|| [XX.YY.YY.YY] || || Sì/No || Sì/No || Sì/No || Sì/No

3.2.        Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.     Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

LA PROPOSTA SARÀ ATTUATA UTILIZZANDO IL BILANCIO ESISTENTE E NON INCIDERÀ SUL QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Numero || [Rubrica 2]

DG: <CLIMA> || || || Anno N[30] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

Ÿ Stanziamenti operativi || || || || || || || ||

Numero della linea di bilancio 07.12.01 || Impegni || (1) || 0,2540 || 1,6310 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 10,04

Pagamenti || (2) || 0,2540 || 1,256 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 9,665

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[31] || || || || || || || ||

Numero della linea di bilancio || || (3) || || || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti per la DG <CLIMA> || Impegni || =1+1a +3 || 0,2540 || 1,6310 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 10,04

Pagamenti || =2+2a +3 || 0,2540 || 1,256 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 9,665

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 0,2540 || 1,6310 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 10,04

Pagamenti || (5) || 02540 || 1,256 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 9,665

Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA <2> del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 0,2540 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 10,04

Pagamenti || =5+ 6 || 0,2540 || 1,256 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 9,665

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 0,2540 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 10,04

Pagamenti || (5) || 0,2540 || 1,256 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 9,665

Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (Importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || 0,2540 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 10,04

Pagamenti || =5+ 6 || 0,2540 || 1,256 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 9,665

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 5 ||  Spese amministrative ‘

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

DG: <CLIMA> ||

Ÿ Risorse umane || 0,254 || 0,508 || 0,508 || 0,508 || 0,508 || 0,508 || 0,508 || 3,302

Ÿ Altre spese amministrative || 0,275 || 0,275 || 0,275 || 0,275 || 0,275 || 0,275 || 0,275 || 1,925

TOTALE DG <CLIMA> || Stanziamenti || 0,529 || 0,783 || 0,783 || 0,783 || 0,783 || 0,783 || 0,783 || 5,227

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,529 || 0,783 || 0,783 || 0,783 || 0,783 || 0,783 || 0,783 || 5,227

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno N[32] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 0,783 || 2,414 || 2,414 || 2,414 || 2,414 || 2,414 || 2,414 || 15,267

Pagamenti || 0,783 || 2,039 || 2,414 || 2,414 || 2,414 || 2,414 || 2,414 || 14,892

3.2.2.     Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di nuovi stanziamenti operativi (l'iniziativa rientra nel quadro finanziario attuale)

– x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || … inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

RISULTATI

Tipo di risul-tato[33] || Costo medio del risul-tato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Totale dei costi

OBIETTIVO SPECIFICO Attuazione della politica e della legislazione dell’UE in materia di azione per il clima (codice ABB 07 12)

- Risultato || Assi-stenza tecnica || 0.717 || 2 || 0.254 || 2 || 1.631 || 2 || 1.631 || 2 || 1.631 || 2 || 1.631 || 2 || 1.631 || 2 || 1.631 || 14 || 10.04

Totale parziale obiettivo specifico || 1 || 0.254 || 1 || 1.631 || 1 || 1.631 || 1 || 1.631 || 1 || 1.631 || 1 || 1.631 || 1 || 1.631 || 7 || 10.04

COSTO TOTALE || 1 || 0.254 || 1 || 1.631 || 1 || 1.631 || 1 || 1.631 || 1 || 1.631 || 1 || 1.631 || 1 || 1.631 || 7 || 10.04

3.2.3.     Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.  Sintesi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa

– x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito: (l’iniziativa rientra nel quadro finanziario attuale)

Il fabbisogno di risorse amministrative è coperto dai fondi della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o reimpiegati all'interno della stessa DG, integrati, se del caso, dallo stanziamento supplementare che può essere concesso alla DG responsabile nell'ambito della procedura di assegnazione annuale, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno N [34] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

Risorse umane || 0,254[35] || 0,508 || 0,508 || 0,508 || 0,508 || 0,508 || 0,508 || 3,302

Altre spese amministrative || 0,275[36] || 0,275 || 0,275 || 0,275 || 0,275 || 0,275 || 0,275 || 1,.925

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,529 || 0,783 || 0,783 || 0,783 || 0,783 || 0,783 || 0,783 || 5,227

Esclusa la RUBRICA 5[37] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

Risorse umane || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Altre spese di natura amministrativa || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

TOTALE || 0,529 || 0,783 || 0,783 || 0.783 || 0,783 || 0,783 || 0,783 || 5,227

3.2.3.2.  Fabbisogno previsto di risorse umane

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane

– x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane attualmente ripartite come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

|| || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Ÿ Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) ||

|| 07 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 254000[38] || 508000 || 508000 || 508000 || 508000 || 508000 || 508000

|| XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || ||

|| XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || ||

|| 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || ||

|| Ÿ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: FTE)[39] ||

|| XX 01 02 01 (AC, INT, END della dotazione globale) || || || || || || ||

|| XX 01 02 02 (AC, INT, JED, AL e END nelle delegazioni) || || || || || || ||

|| XX 01 04 aa [40] || - presso la sede centrale [41] || || || || || || ||

|| - nelle delegazioni || || || || || || ||

|| XX 01 05 02 (AC, INT, END – Ricerca indiretta) || || || || || || ||

|| 10 01 05 02 (AC, INT, END — Ricerca diretta) || || || || || || ||

|| Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || ||

|| TOTALE || 254000 || 508000 || 508000 || 508000 || 508000 || 508000 || 508000

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane sarà coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato, se del caso, dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei || Svolgimento di azioni per dare attuazione agli obblighi della Commissione (ad es., esame delle relazioni degli Stati membri, conduzioni di analisi, monitoraggio dell’attuazione)

Personale esterno ||

3.2.4.     Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

– x La proposta/iniziativa è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.

– ¨  La proposta/iniziativa prevede la riprogrammazione della rispettiva rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

….

– ¨  La proposta/iniziativa richiede l'attivazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[42].

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

……..

3.2.5.     Partecipazione di terzi al finanziamento

– x La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

– La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale

Specificare l’organismo di cofinanziamento || || || || || || || ||

TOTALE stanziamenti cofinanziati || || || || || || || ||

3.3.        Incidenza prevista sulle entrate

– x La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.

– ¨  La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

¨         sulle risorse proprie

¨         sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio || Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso: || Incidenza della proposta/iniziativa[43]

Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire un numero di colonne necessarie a evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo …………. || || || || || || || ||

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare le linee di spesa interessate.

….

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

….

[1]               GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.

[2]               GU L 33 del 7.2.1994, pag. 11.

[3]               GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1.

[4]               GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 57.

[5]               http://ec.europa.eu/clima/consultations/0008/index_en.htm

[6]               GU C, pag.                                                                                                             

[7]               GU C, pag.

[8]               GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.

[9]               GU L 33 del 7.2.1994, pag. 13.

[10]             GU L 130 del 15.5.2002, pag. 4.

[11]             GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136.

[12]             GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63.

[13]             GU L 297 del 31.10.1988, pag. 21.

[14]             GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

[15]             GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1.

[16]             GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22.

[17]             GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1.

[18]             GU L 304 del 4.11.2008, pag. 1.

[19]             COM (2009) 147 definitivo.

[20]             GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3.

[21]             GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1.

[22]             GU L 55 del 28.2.11, pag. 13.

[23]             ABM: gestione per attività (Activity-Based Management), ABB: fissazione del bilancio per attività (Activity-Based Budgeting).

[24]             Conformemente all’articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b) del regolamento finanziario.

[25]             Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.

[26]             Conformemente all’articolo 185 del regolamento finanziario.

[27]             SD = Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non dissociati.

[28]             EFTA: Associazione europea di libero scambio.

[29]             Paesi candidati e, se del caso, paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali.

[30]             L’anno N è l’anno di inizio dell’attuazione della proposta/iniziativa. La stima al momento più verosimile per l’anno N è il 2013.

[31]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee «BA»), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[32]             L’anno N è l’anno di inizio dell’attuazione della proposta/iniziativa..

[33]             I risultati si riferiscono ai prodotti e ai servizi che saranno forniti (ad es.: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruite …).

[34]             L’anno N è l’anno di inizio dell’attuazione della proposta/iniziativa..

[35]             Ciascun importo annuo indicato in questa linea comprende i 0,127 milioni di EUR corrispondenti al costo del personale che lavora all’attuazione della decisione n. 280/2004/CE (abrogata con la presente proposta).

[36]             Gli importi annui indicati in questa linea corrispondono ai costi attuali relativi all’attuazione della decisione n. 280/2004/CE (abrogata con la presente proposta).

[37]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee «BA»), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[38]             Ciascun importo annuo indicato in questa linea comprende i 0,127 milioni di EUR corrispondenti al costo del personale che lavora all’attuazione della decisione n. 280/2004/CE (abrogata con la presente proposta).

[39]             AC = agente contrattuale; INT = lavoratore interinale; JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation); AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato.

[40]             Entro il massimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee «BA»).

[41]             Principalmente per Fondi strutturali, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e Fondo europeo per la pesca (FEP).

[42]             Cfr. punti 19 e 24 dell’accordo interistituzionale.

[43]             Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.