Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione europea /* COM/2011/0789 definitivo - 2011/0372 (COD) */
RELAZIONE
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA
In seguito a un’ampia consultazione con gli
Stati membri e le parti interessate, nonché a una valutazione d’impatto, la
Commissione propone il riesame del meccanismo di monitoraggio istituito dalla
decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[1]
attraverso la sostituzione di detta decisione. La proposta si prefigge di
migliorare l’attuale sistema di monitoraggio e comunicazione per assicurare
l’osservanza degli impegni e degli obblighi dell’Unione europea e degli Stati
membri in conformità agli accordi attuali e futuri in materia di cambiamenti
climatici, rispettare le prescrizioni del pacchetto su clima ed energia e
favorire lo sviluppo di strumenti di mitigazione e adattamento ai cambiamenti
climatici a livello dell'Unione. La Commissione propone di sostituire la
decisione n. 280/2004/CE con un regolamento in considerazione del più ampio
campo di applicazione del testo legislativo, del maggior numero di destinatari
e dell’elevato livello di tecnicismo e armonizzazione del meccanismo di
monitoraggio, il che ne faciliterà l’attuazione. ·
Motivazione e obiettivi della proposta L’obiettivo
della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
(UNFCCC), approvata a nome della Commissione europea con decisione n. 94/69/CE del
Consiglio del 15 dicembre 1993, concernente la conclusione della convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici[2],
consiste nello stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra
nell’atmosfera a un livello tale che escluda qualsiasi interferenza antropica pericolosa
con il sistema climatico. Per conseguire tale obiettivo la temperatura
superficiale media annua del pianeta non deve aumentare di più di 2°C rispetto
ai livelli del periodo preindustriale. La quarta relazione di valutazione del
gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) mostra che tale
obiettivo potrà essere raggiunto soltanto se le emissioni globali di gas a
effetto serra cessano d'aumentare entro il 2020. Il protocollo di Kyoto, ratificato dall’Unione
europea il 31 maggio 2002[3], è entrato in vigore il
16 febbraio 2005. Il protocollo stabilisce obiettivi vincolanti che impongono
all’Unione europea e agli Stati membri (a eccezione di Malta e Cipro) di
ridurre o limitare le rispettive emissioni di gas a effetto serra. Il Consiglio
europeo del marzo 2007 si è impegnato risolutamente ad abbattere entro il 2020 le
emissioni complessive di gas serra dell’Unione europea di almeno il 20% rispetto
ai livelli del 1990, abbattimento che potrebbe essere del 30% se altri paesi
sviluppati si impegneranno a realizzare riduzioni comparabili e se i paesi in
via di sviluppo economicamente più avanzati contribuiranno adeguatamente in
funzione delle proprie capacità. Il pacchetto su clima ed energia approvato nel
dicembre 2008 ha convertito in legge i suddetti obiettivi di riduzione delle
emissioni del 20%. Tali obiettivi sono previsti altresì dalla decisione n. 2/CP.15
(cosiddetto "accordo di Copenhagen"), approvata dall’Unione europea e
dagli Stati membri il 28 gennaio 2010. L’obiettivo della decisione n. 280/2004/CE, in
appresso "decisione sul meccanismo di monitoraggio", consisteva
nell’istituire un meccanismo per monitorare tutte le emissioni di origine
antropica dalle fonti e l’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra
non inclusi nel protocollo di Montreal; valutare i progressi compiuti dagli
Stati membri nell’adempimento degli impegni da loro assunti in attuazione della
convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto; assolvere agli obblighi di
comunicazione previsti dalla convenzione UNFCCC e dal protocollo di Kyoto; e
garantire che le informazioni comunicate dall’Unione europea e dagli Stati
membri al segretariato dell’UNFCCC siano tempestive, complete, precise,
coerenti, comparabili e trasparenti. La proposta di riesame mira a conseguire i
seguenti obiettivi: –
assicurare che il regolamento sul meccanismo UE per
monitorare le emissioni di gas a effetto serra preveda gli obblighi di
comunicazione previsti dalla convenzione UNFCCC, dal protocollo di Kyoto e
dalle successive decisioni adottate a norma di tali strumenti relativamente
alle emissioni di gas a effetto serra e al sostegno finanziario e tecnologico
offerto ai paesi in via di sviluppo; –
aiutare l’Unione europea e gli Stati membri a onorare
i propri impegni in materia di mitigazione degli effetti dei cambiamenti
climatici, nonché ad attuare il pacchetto su clima ed energia; –
sostenere lo sviluppo di nuovi strumenti unionali
volti a mitigare i cambiamenti climatici e adattarvisi. La presente proposta apporta altresì
miglioramenti agli obblighi di monitoraggio e comunicazione in materia di
emissioni di gas a effetto serra, sulla base dell’esperienza acquisita nei sei
anni di applicazione della decisione n. 280/2004/CE e le relative disposizioni
attuative, ossia la decisione n. 2005/166/CE[4], nonché
dell’esperienza maturata con l’attuazione delle varie prescrizioni derivanti
dalla convenzione UNFCCC. ·
Contesto generale La necessità di procedere a un riesame della
decisione sul meccanismo di monitoraggio è dovuta alle seguenti motivazioni: –
la decisione n. 280/2004/CE relativa a un
meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e
per attuare il protocollo di Kyoto e le sue disposizioni attuative
costituiscono i principali strumenti di monitoraggio, comunicazione e verifica
delle emissioni di gas a effetto serra. Esse specificano i dettagli concernenti
la comunicazione delle emissioni di origine antropica dalle fonti e
dell’assorbimento tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra, la messa a
disposizione di informazioni sui programmi nazionali di riduzione delle
emissioni, le proiezioni delle emissioni dei gas a effetto serra e le politiche
e le misure in materia di cambiamenti climatici attuate in conformità della
convenzione UNFCCC; –
dall'esperienza acquisita nei sei anni di applicazione
di queste due decisioni, nell'ambito dei negoziati internazionali e nel
contesto dell’attuazione dei vari obblighi previsti dalla convenzione UNFCCC, è
emerso che è possibile apportare miglioramenti significativi ad alcuni settori.
Inoltre, la necessità di accelerare le azioni di mitigazione a livello dell’UE
e degli Stati membri e di assolvere ai nuovi e futuri impegni a livello
internazionale e interno, compresa la strategia Europa 2020, richiede la
presenza di un sistema di monitoraggio e comunicazione migliore; –
per affrontare le preoccupazioni legate alla
minaccia crescente dei cambiamenti climatici dovuti all’aumento delle
concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera l’Unione europea sta
attuando e pianificando una serie di politiche e azioni di mitigazione. La
creazione di un quadro solido per il monitoraggio, la valutazione, la
comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra rappresenta
una parte importante di tale processo, in quanto consente all’UE di elaborare e
attuare le sue politiche future in modo più efficace e di valutare e dimostrare
la conformità agli impegni stabiliti; –
in occasione della conferenza delle Parti(COP)
nell’ambito della convenzione UNFCCC a Copenaghen (COP 15), l’Unione europea e
gli Stati membri si sono impegnati a fornire un significativo sostegno in tempi
rapidi e a lungo termine, dal punto di vista finanziario e tecnologico, alle
azioni a favore del clima intraprese dai paesi in via di sviluppo. In occasione
della COP 16 a Cancún, i paesi hanno concordato (paragrafo 40 della decisione
n. 1/CP.16) che ciascun paese sviluppato nell’ambito della convenzione UNFCCC è
tenuto a promuovere la comunicazione relativa al sostegno finanziario,
tecnologico e in termini di sviluppo di capacità offerto ai paesi in via di
sviluppo. Il miglioramento della comunicazione è fondamentale per il
riconoscimento degli sforzi posti in essere dall’Unione europea e dagli Stati
membri nell’adempimento degli impegni assunti. Più specificatamente, il riesame della
decisione sul meccanismo di monitoraggio si prefigge di affrontare le seguenti
questioni: (1)
il sistema di monitoraggio e comunicazione delle
emissioni di gas a effetto serra e le azioni di mitigazione attuali non sono
adeguati per l’attuazione dei nuovi obblighi previsti dalla recente
legislazione e conseguenti agli ultimi sviluppi internazionali nell’ambito
della convenzione UNFCCC. Il pacchetto su clima ed energia concordato
dal Consiglio e dal Parlamento europeo nel 2009 ha introdotto nuovi obblighi
per gli Stati membri in materia di monitoraggio e comunicazione; per entrare in
vigore tali obblighi devono essere integrati nell’attuale sistema di
monitoraggio e comunicazione. Gli accordi di Cancún (decisione n. 1/CP.16)
previsti dalla convenzione UNFCCC richiedono anch’essi una comunicazione
migliore relativamente alle emissioni e alle azioni di mitigazione successive
al protocollo di Kyoto; (2)
i dati disponibili a livello dell’UE sono
insufficienti per sostenere la definizione e l’attuazione di politiche future; attualmente, in una serie di ambiti/settori
molto significativi ai fini della riduzione delle emissioni dei gas a effetto
serra e dell’adozione di azioni a livello dell’UE non vi sono dati, o quelli
disponibili non sono abbastanza precisi, da permettere un’elaborazione e
un’attuazione efficaci delle politiche. Si tratta dei seguenti settori: a)
trasporti marittimi; b) trasporti aerei; c) attività connesse all'uso del
suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura (attività LULUCF);
d) adattamento; (3)
l’attuale sistema di monitoraggio e comunicazione
riguarda le emissioni di gas a effetto serra e contempla misure di mitigazione,
tuttavia non prende in considerazione i nuovi obblighi previsti dalla
convenzione UNFCCC relativi al sostegno finanziario e tecnologico da offrire ai
paesi in via di sviluppo, né garantisce l’osservanza di tali obblighi; L’Unione europea si è impegnata a livello
internazionale per fornire ai paesi in via di sviluppo un significativo
sostegno in tempi rapidi e a lungo termine, dal punto di vista finanziario e
tecnologico. È fondamentale che vi siano informazioni trasparenti e complete
sulla tipologia e sull’importo del sostegno offerto se si vogliono garantire la
visibilità dell’Unione europea, l’efficacia del suo messaggio in materia di
cambiamenti climatici e la sua credibilità rispetto ai nostri partner
internazionali. I problemi sopra accennati hanno spesso indotto gli altri paesi
a esprimere forti critiche in merito al fatto che l’Unione europea e i suoi
Stati membri non stiano adempiendo ai propri obblighi e debbono pertanto essere
risolti. (4)
Servono ulteriori dati e informazioni per
monitorare i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi relativi alla
riduzione delle emissioni, come previsto in particolare dalla Strategia Europa
2020; La strategia Europa 2020, ovvero la nuova
strategia integrata di politica economica per la crescita e l’occupazione
dell’Unione europea, prevede, fra i suoi obiettivi prioritari, la limitazione
delle emissioni a livello europeo e nazionale. (5)
Si riscontra una mancanza di trasparenza,
tempestività, coerenza, completezza, comparabilità delle informazioni
attualmente comunicate in base alla decisione sul meccanismo UE per monitorare
le emissioni di gas a effetto serra. La percentuale relativamente elevate di casi
di inadempienza negli ultimi anni fa capire che vi è margine per migliorare la
tempestività, completezza, precisione, coerenza, comparabilità e trasparenza
delle informazioni trasmesse attraverso l’attuale sistema di monitoraggio e
comunicazione. (6)
L’esperienza ha dimostrato la necessità urgente di
semplificare e razionalizzare gli attuali obblighi di comunicazione. L’esperienza maturata nell’attuazione della
decisione sul meccanismo UE per monitorare le emissioni di gas a effetto serra
ha dimostrato come taluni obblighi di comunicazione non hanno prodotto i
risultati attesi, ovvero che le informazioni non sono state utilizzate come
previsto. Ha altresì evidenziato che esiste ampio margine per migliorare gli
strumenti di comunicazione impiegati. ·
Disposizioni vigenti nel settore della
proposta Il meccanismo di monitoraggio è attualmente
istituito ai sensi della decisione n. 280/2004/CE, che viene abrogata per mezzo
della presente proposta. ·
Coerenza con altri obiettivi e politiche
dell’Unione Il riesame della decisione sul meccanismo UE
per monitorare le emissioni di gas a effetto serra: –
contribuisce agli obiettivi complessivi del
pacchetto su clima ed energia di riduzione delle emissioni globali di gas a
effetto serra, è coerente con i singoli strumenti giuridici adottati
nell'ambito del pacchetto e mira a migliorare l'attuazione di politiche
supplementari in ambiti ancora non sufficientemente coperti dal pacchetto; –
è in linea con le discussioni condotte nell’ambito
della convenzione UNFCCC concernenti i futuri sistemi di misurazione,
comunicazione e verifica delle emissioni, nonché con le azioni e il sostegno
finanziario per quanto attiene sia alle questioni proposte da affrontare, sia
agli ambiti di comunicazione selezionati per il miglioramento; –
è in linea con la strategia Europa 2020, che
contempla, fra i suoi obiettivi prioritari, l’impegno a limitare le emissioni e
stabilisce che vengano fornite informazioni aggiornate e recenti sulle azioni
tese a contrastare i cambiamenti climatici e i progressi compiuti in tal senso
dagli Stati membri e dall’Unione europea; –
è in linea con gli obiettivi di semplificazione e
migliore regolamentazione dell’Unione europea, dal momento che il riesame si
basa sull’esperienza maturata con l’attuazione e nel riscontro fornito dai
soggetti interessati. Il riesame ha lo scopo di affrontare i punti deboli e i
problemi individuati e semplificare, qualora possibile, gli obblighi di
comunicazione. I nuovi obblighi sono in linea con gli attuali flussi di
comunicazione e le attuali esigenze in fatto di informazione o ne hanno tenuto
pieno conto.
2.
ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI
DELL’IMPATTO
·
Metodi di consultazione, principali settori
interessati e profilo generale di quanti hanno risposto Oltre agli incontri e ai seminari a livello di
esperti, dal 7 marzo 2011 al 29 aprile 2011 è stata condotta una consultazione
pubblica dei soggetti interessati che ha riguardato tutti gli aspetti del
riesame previsto della decisione n. 280/2004. Il questionario online era
disponibile dai siti internet della DG Azione per il clima e "La vostra
voce in Europa". Il questionario è stato messo a disposizione in tutte le
lingue ufficiali dell’UE ed è stata posta particolare attenzione all’attività
di informazione dei soggetti interessati. Le risposte fornite sono arrivate da
cittadini, amministrazioni nazionali, organizzazioni non governative, imprese
private, gruppi del settore e un istituto di ricerca. ·
Esito del processo di consultazione pubblica
online I dati raccolti attraverso la consultazione
online dei soggetti interessati indicano che i cittadini dell’Unione europea
sono fortemente interessati a ricevere informazioni sui cambiamenti climatici e
sostengono ogni ulteriore miglioramento al sistema di comunicazione, in
particolare per quanto attiene alla completezza e alla trasparenza delle
informazioni. Nel complesso, nonostante le informazioni e i dati sui
cambiamenti climatici ricevuti presentino un livello relativamente buono in
termini di quantità e qualità, i partecipanti alla consultazione ritengono che
vi sia ancora margine di miglioramenti e gran parte di essi si è espressa a
favore di un miglioramento degli obblighi in tutti i settori considerati
nell’ambito della presente valutazione di impatto. I risultati di questa
consultazione sono disponibili online[5]. ·
Consultazione degli Stati membri Nel 2009, 2010 e 2011 sono stati condotti due
seminari, una serie di incontri tecnici e di settore a livello di esperti e una
serie di progetti con l’obiettivo di informare gli Stati membri sul riesame
della decisione sul meccanismo UE per monitorare le emissioni di gas a effetto
serra. In occasione di tali incontri, gli Stati membri hanno concordato sulla necessità
di riesaminare la decisione sul meccanismo UE per monitorare le emissioni di
gas a effetto serra per tener conto degli sviluppi a livello dell’Unione
europea e internazionali, nonché degli insegnamenti appresi dalla sua
attuazione. Gli Stati membri hanno tuttavia espresso la propria preoccupazione
in merito all’eventuale aumento degli oneri amministrativi. Sette Stati membri (Finlandia, Germania, Paesi
Bassi, Slovacchia, Spagna, Svezia e Ungheria) hanno volontariamente fornito
informazioni sugli oneri/sui costi di natura amministrativa. Tali Stati membri
sono stati consultati due volte attraverso la somministrazione di questionari.
Tuttavia, solo cinque di essi (Finlandia, Germania, Paesi Bassi, Svezia e
Ungheria) hanno risposto al secondo questionario. La bassa percentuale di
risposta al secondo questionario è prevalentemente dovuta al fatto che le
domande hanno essenzialmente riguardato le nuove disposizioni che saranno
introdotte con il nuovo regolamento sul meccanismo UE per monitorare le emissioni
di gas a effetto serra, il che ha reso difficile per gli Stati membri
quantificare i potenziali oneri amministrativi. Di conseguenza, e conformemente
ai suggerimenti del gruppo di esperti sulla valutazione d'impatto, i
rappresentanti degli Stati membri sono stati contattati telefonicamente o
tramite posta elettronica per chiarire le informazioni fornite. Grazie a questo
processo sono stati ottenuti i dati relativi agli oneri amministrativi alla
base della valutazione d’impatto. ·
Valutazione dell’impatto La valutazione di impatto ha esaminato
numerose questioni, fra le quali rientrano: –
il riesame dell’UE e il periodo di conformità ai
sensi della decisione sulla condivisione degli oneri; –
obblighi di comunicazione delle emissioni generate
dal trasporto marittimo internazionale; –
obblighi di comunicazione degli impatti di sostanze
diverse dal CO2 generate dal settore del trasporto aereo sul clima
globale; –
obblighi di comunicazione in materia di
adattamento; –
obblighi di comunicazione supplementari relativi
alle attività connesse all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla
silvicoltura (attività LULUCF); –
obblighi di comunicazione relativi alle attività di
sostegno finanziario e tecnologico offerto ai paesi in via di sviluppo; –
coerenza con altri strumenti giuridici dell’UE
rivolti agli inquinanti atmosferici e ai miglioramenti da apportare sulla base
dell’esperienza compiuta con l’attuazione. La valutazione dell’impatto ha riguardato
diverse opzioni politiche per ciascuna di tali questioni. Sono stati valutati
approfonditamente i potenziali impatti economici, sociali e ambientali. Le tre
opzioni sono esaminate in maniera esauriente nella valutazione d'impatto che
correda la proposta, che sarà disponibile al seguente indirizzo; http://CE.europa.eu/clima/studies/g-gas/index_en.htm. ·
Sintesi delle misure proposte L'obiettivo principale del presente
regolamento è aiutare l’Unione europea e gli Stati membri a far fronte ai
propri impegni e obiettivi a livello nazionale, europeo e internazionale e a
sviluppare ulteriori politiche attraverso un’attività di comunicazione
trasparente, precisa, coerente, comparabile e completa. Gli attuali obblighi di comunicazione
internazionali prevedono già che vengano comunicate le emissioni di gas a
effetto serra, nonché informazioni di altra natura relative al clima
(proiezioni, azioni di mitigazione, sostegno offerto ai paesi in via di
sviluppo, adattamento) ogni quattro anni. Tale attività di comunicazione è
tuttavia da tempo ritenuta insufficiente e vi è una forte pressione a livello
internazionale per promuovere e integrare gli attuali obblighi di comunicazione
e aumentare la frequenza della comunicazione stessa. Ciò riveste una
particolare importanza nel momento critico attuale in cui gli sviluppi
economici stanno esercitando un impatto evidente sullo sviluppo delle politiche
di mitigazione e i segnali di allarme preventivo lanciati possono influire in
modo significativo sulla capacità di un paese di agire e garantire che la
crescita economica sostenibile non sia influenzata dalle emissioni di gas a
effetti serra. Tali considerazioni sono state tradotte in obblighi concreti
sanciti dai recenti accordi internazionali di Cancún (decisione n. 1/CP.16),
che prevedono la comunicazione di una vasta quantità di informazioni solide e
complete (su proiezioni, azioni di mitigazione, sostegno fornito ai paesi in
via di sviluppo) con cadenza biennale, al fine di sostenere gli impegni che le
parti hanno deciso di assumersi. Gli obblighi internazionali integrano altresì
requisiti più recenti a livello dell’Unione europea attraverso il pacchetto su
clima ed energia, che ancora una volta riconosce la necessità di avere a
disposizione dati e informazioni migliori e più recenti. Infine, la raccolta di
informazioni più aggiornate dagli Stati membri, in particolare per quanto
attiene alle loro proiezioni sulle emissioni di gas a effetto serra e azioni di
mitigazione, contribuisce all’attuazione della strategia Europa 2020, che si prefigge,
fra i suoi obiettivi prioritari, la riduzione delle emissioni a livello europeo
e nazionale. In questo contesto, il presente regolamento si propone di
rafforzare il quadro di monitoraggio, comunicazione e riesame dell’UE
permettendo in tal modo di far fronte agli obblighi nazionali e internazionali
e consentendo l’attuazione delle politiche attuali e lo sviluppo efficace di
altre politiche future Tenuto conto delle incertezze legate a un regime per il
clima del dopo-Kyoto e la necessità di un periodo di conformità annuo per
l’attuazione della decisione sulla condivisione degli oneri, la presente
proposta prevede l’istituzione di un processo di riesame a livello dell’UE dei
dati sulle emissioni di gas serra presentati dagli Stati membri, garantendo così
che la valutazione degli obiettivi della decisione sulla condivisione degli
oneri avvenga in modo completo, trasparente, credibile e tempestivo, come
previsto dal pacchetto su clima ed energia. La proposta adotta un approccio cauto rispetto
alla comunicazione delle emissioni generate dal trasporto marittimo
internazionale e dalle attività LULUCF, in cui vi sono discussioni ancora in
corso sia all’interno dell’Unione europea che a livello internazionale.
Garantisce che il meccanismo di monitoraggio offre un quadro adatto per la
definizione di obblighi di comunicazione dettagliati in un momento successivo,
nel quale si sarà raggiunto un esito politico concreto a livello internazionale
o dell’Unione europea. Ciò assicura coerenza con il quadro politico futuro,
permette di evitare la duplicazione degli sforzi e garantisce la capacità
dell’Unione di sia in grado di dare attuazione ai requisiti dettagliati nel
modo più efficiente possibile. La proposta assicura la coerenza con l’attuale
politica dell’Unione europea in materia di impatti sul clima delle emissioni di
sostanze diverse dal CO2 generate dal settore del trasporto aereo,
poiché prevede l’obbligo per la Commissione di valutare tali impatti con
cadenza biennale sulla base degli ultimi dati sulle emissioni disponibili e dei
progressi scientifici. Un tale modus operandi differisce dagli approcci
finora adottati nell’ambito delle valutazioni d’impatto e riflette le utili
indicazioni ricevute da altri servizi della Commissione durante la procedura di
consultazione interservizi. È stato introdotto nella proposta perché ritenuto
utile al conseguimento di vantaggi equivalenti a fronte di oneri amministrativi
di gran lunga inferiori. Per quanto concerne la comunicazione di
proiezioni, politiche e misure, la proposta prevede che questi siano comunicati
con cadenza annuale al fine di permettere una valutazione annuale degli
obblighi assunti dall’UE a livello nazionale e internazione e di consentire
altresì l’attuazione efficace e tempestiva di misure correttive. È opportuno
evidenziare che numerosi Stati membri comunicano già le proprie informazioni
con frequenza annuale, se ritengono che i dati forniti l’anno precedente non
siano più aggiornati. La proposta adotta un approccio pragmatico secondo il
quale le informazioni di base da trasmettere alla Commissione non vengono
richieste due volte, ma si cerca di garantire che le relazioni tecniche di base
siano messe a disposizione del pubblico a titolo informativo. Per quanto concerne il sostegno finanziario e
tecnologico, la proposta rafforza la comunicazione sulla base di metodi comuni,
in linea con l’obbligo per l’Unione europea di fornire informazioni complete e
trasparenti in merito al sostegno finanziario e tecnologico che essa offre ai
paesi in via di sviluppo. L’intervento annuale di comunicazione e
adattamento consente di individuare le azioni intraprese dagli Stati membri e
sviluppare una strategia di adattamento a livello dell’Unione europea. Fornisce
inoltre informazioni e dati al meccanismo di compensazione dell’UE, che
rappresenta un utile strumento per i responsabili politici nazionali, regionali
e locali. In linea con la valutazione d’impatto, questa soluzione è
particolarmente efficiente poiché richiede oneri amministrativi limitati
assicurando tuttavia la possibilità all’Unione europea di riuscire meglio a far
fronte ai propri obblighi di comunicazione internazionali. Infine, la proposta rafforza i sistemi
esistenti negli Stati membri consentendo loro di effettuare la comunicazione di
proiezioni, politiche e misure e ne assicura la coerenza con gli altri
strumenti giuridici rivolti agli inquinanti atmosferici. Si tratta di una
soluzione efficiente che, nonostante gli oneri che comporta, garantisce nel
lungo periodo una migliore conformità, maggiore semplificazione e riduzione dei
costi. La proposta comprende altresì migliori disposizioni in materia di
valutazione e controllo della qualità e introduce formati di comunicazione
razionalizzati e orientamenti tesi ad accrescere la qualità e la completezza
dei dati forniti, nonché a semplificare gli obblighi di comunicazione esistenti
senza l’imposizione di oneri amministrativi ingiustificati.
3.
ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA
·
Base giuridica La base giuridica della presente proposta è
l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea. La proposta persegue un obiettivo legittimo nell’ambito del campo di
applicazione dell’articolo 191, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, ovvero il contrasto ai cambiamenti climatici (mitigazione
e adattamento). Lo scopo della proposta è migliorare le informazioni
disponibili per la politica e il processo decisionale dell’Unione europea,
oltre che coordinare e armonizzare la comunicazione a livello dell’UE e degli
Stati membri in base alla convenzione UNFCCC. Il conseguimento di tale
obiettivo risulta impossibile con interventi meno restrittivi. La proposta non
influisce sull’attuale divisione generale di responsabilità fra l’Unione e gli
Stati membri in materia di monitoraggio, raccolta dati e comunicazione
stabilita dalla decisione sul meccanismo UE per monitorare le emissioni di gas
a effetto serra. ·
Principio di sussidiarietà Affinché l’azione comunitaria sia
giustificata, deve essere rispettato il principio di sussidiarietà: (a)
Natura transnazionale del problema (verifica
di necessità) La natura transnazionale dei cambiamenti
climatici costituisce un fattore rilevante nel determinare l’eventuale
necessità dell’azione comunitaria. Le misure nazionali da sole non sarebbero in
grado di assicurare il rispetto degli obblighi assunti a livello internazionale
e non sarebbero sufficienti al conseguimento degli obiettivi e delle finalità
previste dalla decisione sulla condivisione degli oneri. È pertanto necessario
che l’Unione europea crei un quadro che consenta il rispetto degli obblighi
internazionali, garantendo una comunicazione armonizzata laddove possibile. Per
migliorare l’efficacia della comunicazione, che necessita dell’utilizzo
coordinato di una serie di strumenti, e garantire una comunicazione tempestiva
e di qualità conformemente alla convenzione UNFCCC per la compilazione dei dati
di 27 Stati membri è necessaria un’attività di coordinamento a livello
dell’Unione europea. (b)
Verifica di efficacia (valore aggiunto) Oltre al fatto che gran parte dei riesami
proposti si basano su obblighi europei e internazionali già esistenti o futuri,
l’azione a livello comunitario produrrebbe evidenti vantaggi rispetto agli
interventi nazionali in termini di efficacia. Gli impegni fondamentali vengono
assunti a livello dell’Unione europea, ed è pertanto a tale livello che lo
sviluppo degli strumenti di comunicazione richiesti risulta più efficace.
Inoltre, per superare i problemi riscontrati, come le difficoltà legate alla
qualità e tempestività della comunicazione da parte dell’Unione e degli Stati
membri, è necessario coordinare dati e metodi di tutti i 27 Stati membri e tale
compito risulta più semplice a livello dell’Unione europea. L’esperienza fatta, in particolare con la
comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra nell’ambito della
convenzione UNFCCC, ha dimostrato che la decisione sul meccanismo UE per
monitorare le emissioni di gas a effetto serra ha contribuito in modo
significativo a promuovere e realizzare una comunicazione di qualità. I
controlli e le analisi ulteriori dei dati degli Stati membri nell’ambito della
suddetta decisione hanno migliorato la qualità della comunicazione nell’ambito
della convenzione UNFCCC, sostenuto attivamente gli Stati membri a rispettare i
rispettivi impegni e contribuito enormemente a ridurre i casi di non conformità
conformemente alla convenzione UNFCCC. L’accresciuto livello di osservanza,
generato dalla possibilità per la Commissione di avviare un procedimento
d’infrazione, è stato anch’esso strumentale. Estendendo la comunicazione a nuovi ambiti
disciplinati dalla convenzione UNFCCC come previsto dal nuovo meccanismo di
monitoraggio, come il sostegno finanziario e tecnologico, produrrà
presumibilmente simili e consistenti vantaggi. La comunicazione prevista dal
riesame del meccanismo di monitoraggio consentirà un esame e una valutazione
più dettagliate dei dati degli Stati membri. Permetterà altresì di individuare
meglio lacune e punti deboli e intraprendere azioni concrete per porvi rimedio,
laddove tali due ambiti dell’attività di comunicazione sono ritenuti cruciali
per la credibilità dell’Unione europea a livello internazionale. Inoltre, la
comunicazione prevista dal riesame del meccanismo di monitoraggio garantisce
quantomeno la definizione di alcuni parametri minimi comuni, dal momento che le
informazioni sono state finora trasmesse in modo alquanto incoerente. Infine,
l’applicazione di procedimenti d’infrazione è importante per garantire che ogni
altra questione residua venga gestita internamente all’Unione europea e non
nell’ambito della convenzione UNFCCC, nel quale si avrebbero conseguenze
politiche e giuridiche rilevanti. Per quanto concerne la comunicazione delle
azioni di adattamento, il nuovo meccanismo di monitoraggio produrrà benefici simili
a quelli precedentemente menzionali, con il vantaggio di offrire una
piattaforma per la condivisione delle buone pratiche. L’adattamento rappresenta
un problema per tutti gli Stati membri. Di conseguenza, una gestione
centralizzata della comunicazione delle informazioni sarà utile per meglio
comprendere le necessità legate all’adattamento e individuare le migliori
pratiche e le lacune da affrontare con interventi a livello dell’Unione europea
o attraverso la cooperazione fra gli Stati membri. ·
Principio di proporzionalità La proposta rispetta il principio di
proporzionalità per le seguenti ragioni: Non si spinge oltre ciò che è necessario per
il conseguimento degli obiettivi di migliorare la qualità dei dati relativi ai
cambiamenti climatici e garantire la conformità conformemente agli obblighi
internazionali e comunitari. La proposta è in linea con l’obiettivo
complessivo dell’Unione di raggiungere i suoi obiettivi in termini di riduzione
delle emissioni di gas a effetto serra, previsti dal protocollo di Kyoto,
nonché con gli obiettivi dell’Unione previsti dal pacchetto su clima ed
energia, l’accordo di Copenhagen e la decisione n. 1/CP.16 (cosiddetti "accordi
di Cancún"). La proposta consente l’attuazione di un
meccanismo di monitoraggio simile a quello già attuato in conformità alla
decisione n. 280/2004/CE per quanto riguarda le pratiche e i procedimenti
previsti.
4.
INCIDENZA SUL BILANCIO
Come indicato
nella scheda finanziaria allegata al presente regolamento, quest'ultimo sarà
attuato utilizzando il bilancio attuale e non inciderà sul quadro finanziario
pluriennale
5.
ELEMENTI FACOLTATIVI
·
Riesame/revisione/termine di efficacia La proposta consente una disposizione che
consente alla Commissione di effettuare il riesame del presente regolamento nel
contesto delle future decisioni relative alla convenzione UNFCCC e al
protocollo di Kyoto, nonché alle altre norme dell’Unione europea. Se del caso,
la Commissione propone emendamenti al presente regolamento al Parlamento
europeo e al Consiglio, modifica atti delegati esistenti o ne adotta di nuovi. 2011/0372 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO concernente un meccanismo di monitoraggio e
comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di
altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e
dell’Unione europea IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, dopo trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[6], visto il parere del Comitato delle regioni[7],
deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
La decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativa a un meccanismo per
monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il
protocollo di Kyoto[8], ha istituito un quadro
per monitorare le emissioni di origine antropica dalle fonti e
dell’assorbimento tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra, valutare i
progressi realizzati nell’adempimento degli impegni assunti riguardo a tali
emissioni e attuare gli obblighi di monitoraggio e comunicazione previsti dalla
convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC)[9]
e dal protocollo di Kyoto[10] nell’Unione europea. È
opportuno che la suddetta decisione venga sostituita per tenere in considerazione
gli sviluppi internazionali recenti e futuri relativi alla convenzione UNFCCC e
al protocollo di Kyoto e dare applicazione agli obblighi di monitoraggio e
comunicazione imposti dalla legislazione dell’Unione europea. La decisione n.
280/2004/CE dovrebbe essere sostituita da un regolamento in considerazione del
più ampio ambito di applicazione del testo legislativo, dell’inclusione di
ulteriori categorie di soggetti ai quali sono destinati gli obblighi, del
livello di maggiore complessità e tecnicismo che caratterizza le disposizioni
introdotte, dell’accresciuta necessità di regole uniformi applicabili in tutta
l’Unione europea, e allo scopo altresì di facilitarne l’attuazione. (2)
L’obiettivo ultimo della convenzione UNFCCC è di
stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera a un
livello tale da escludere qualsiasi interferenza pericolosa delle attività antropiche
sul sistema climatico. Per conseguire tale obiettivo è necessario che la
temperatura superficiale media annua del pianeta non superi di oltre 2°C i
livelli del periodo preindustriale. (3)
Sono necessari un monitoraggio e una comunicazione
completa, nonché una regolare valutazione delle emissioni di gas a effetto
serra dell’Unione europea e degli Stati membri e dei relativi sforzi per far
fronte ai cambiamenti climatici. (4)
La decisione n. 1/CP.15 della conferenza delle
Partidella convenzione UNFCCC (cosiddetta "decisione n. 1/CP.15" o "accordo
di Copenhagen") e la decisione n. 1/CP.16 della conferenza delle
Partidella convenzione UNFCCC (cosiddetta "decisione n. 1/CP.16" o "accordi
di Cancún") hanno contribuito in modo significativo ed equilibrato ai
progressi compiuti nel far fronte alle sfide poste dai cambiamenti climatici.
Tali decisioni, oltre ad introdurre nuovi obblighi di monitoraggio e
comunicazione, applicabili all’attuazione di ambiziose riduzioni delle
emissioni che l’Unione europea e gli Stati membri si sono impegnati a
conseguire, hanno offerto sostegno ai paesi in via di sviluppo. Le suddette
decisioni hanno altresì riconosciuto l’importanza di attribuire alle misure di
adattamento la stessa priorità attribuita alle misure di mitigazione. La
decisione n. 1/CP.16 prevede altresì che i paesi in via di sviluppo elaborino
strategie o piani di sviluppo a basse emissioni di carbonio. Si prevede che
tali strategie o piani contribuiscano alla creazione di una società a basse
emissioni di carbonio e assicurino una forte crescita e uno sviluppo
sostenibile continui. Attraverso i suoi atti delegati, il presente regolamento
dovrebbe agevolare l’attuazione degli obblighi di monitoraggio e comunicazione
attuali e futuri derivanti da eventuali altre decisioni o dall’approvazione di
un accordo internazionale nell’ambito della convenzione UNFCCC. (5)
Il pacchetto su clima ed energia adottato nel 2009,
in particolare la decisione n. 406/2009/CE, del 23 aprile 2009, sugli
oneri in capo agli Stati membri per la riduzione delle loro emissioni di gas a
effetto serra con l'obiettivo di assolvere agli obblighi comunitari di
riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2020[11]
e la direttiva 2009/29/CE, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE
al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di
quote di emissione di gas a effetto serra[12], rappresenta un
ulteriore risoluto impegno dell’Unione europea e degli Stati membri a ridurre
in modo significativo le proprie emissioni di gas a effetto serra. Anche il
sistema europeo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni dovrebbe essere
aggiornato alla luce dei nuovi obblighi introdotti con tale legislazione. (6)
La convenzione UNFCCC impegna l'Unione europea e i
suoi Stati membri a elaborare, aggiornare periodicamente, pubblicare e riferire
alla conferenza delle Parti inventari nazionali delle emissioni di origine
antropica dalle fonti e dell'assorbimento tramite pozzi di tutti i gas a
effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal del 1987 alla convenzione
di Vienna per la protezione dello strato di ozono (cosiddetto "protocollo
di Montreal")[13], applicando metodologie
comparabili stabilite di comune accordo dalla conferenza delle Parti. (7)
L’articolo 5, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto
prevede che l’Unione europea e gli Stati membri istituiscano e gestiscano un
sistema per la stima delle emissioni di origine antropica dalle fonti e
dell'assorbimento tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra non contemplati
dal protocollo di Montreal, nell’intento di garantire l’attuazione delle altre
disposizioni del protocollo di Kyoto. La decisione n. 1/CP.16 prevede altresì
l’istituzione di accordi nazionali per la stima delle emissioni di origine
antropica dalle fonti e dell'assorbimento tramite pozzi di tutti i gas a
effetto serra non inclusi nel protocollo di Montreal. È opportuno che il
presente regolamento consenta l’attuazione di entrambe queste prescrizioni. (8)
L’esperienza maturata con l’attuazione della
decisione n. 280/2004/CE ha evidenziato la necessità di maggiori sinergie e
coerenza con gli obblighi di comunicazione previsti da altri strumenti giuridici,
in particolare dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di
quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la
direttiva 96/61/CE[14] del Consiglio, dal regolamento
(CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2006,
relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei
trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e
96/61/CE[15], dalla direttiva
2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001,
relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici[16],
dal regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
maggio 2006, su taluni gas fluorurati a effetto serra[17],
nonché dal regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2008[18], relativo alle
statistiche dell’energia. Sebbene la razionalizzazione degli obblighi di
comunicazione richieda la modifica dei singoli strumenti giuridici, l’utilizzo
di dati coerenti per la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra è
fondamentale per garantire la qualità della comunicazione sulle emissioni. (9)
La quarta relazione di valutazione del gruppo
intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPPC) individua un potenziale di
riscaldamento globale per il trifluoruro di azoto (NF3) che è circa
17 000 volte superiore a quello del CO2. L’NF3 trova
un uso sempre maggiore nell’elettronica in sostituzione dei perfluorocarburi
(PFCs) e dell’esafluoruro di zolfo (SF6). In base all’articolo 191,
paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la politica
ambientale dell’Unione deve ispirarsi al principio di precauzione. Tale
principio prevede il monitoraggio dell’NF3 per valutare il livello
delle emissioni di tale sostanza nell’atmosfera e definire, se del caso, le
opportune azioni di mitigazione. (10)
I dati attualmente comunicati negli inventari
nazionali dei gas a effetto serra e nei registri nazionali e dell’Unione
europea non sono sufficienti a determinare, a livello degli Stati membri, le
emissioni di CO2 generate dal settore del trasporto aereo a livello
nazionale che non sono disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE. Nel rispettare
gli obblighi di comunicazione previsti, l’Unione europea non dovrebbe imporre
agli Stati membri e alle piccole e medie imprese (PMI) oneri sproporzionati
rispetto agli obiettivi perseguiti. Le emissioni di CO2 prodotte dai
voli e non disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE costituiscono soltanto una
parte minore delle emissioni totali di gas a effetto serra e l’istituzione di
un sistema di comunicazione per tali emissioni rappresenterebbe perciò un
compito ingiustificatamente oneroso alla luce degli attuali obblighi previsti per
l'intero settore dalla direttiva 2003/87/CE. È pertanto necessario che le
emissioni di CO2 ascrivibili alla categoria di fonti "1.A.3.A trasporto
aereo" siano considerate pari a zero ai fini dell'articolo 3 e dell'articolo
7, paragrafo 1, della decisione n. 406/2009/CE. (11)
Le emissioni e l’assorbimento dei gas a effetto
serra connessi all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla
silvicoltura (attività LULUCF), sebbene vengano considerati ai fini
dell’obiettivo di riduzione delle emissioni dell’UE, non rientrano
nell’obiettivo di riduzione del 20% entro il 2020 previsto dal pacchetto su
clima ed energia. La decisione n. 406/2009/CE e la direttiva 2003/87/CE
stabiliscono l’obbligo per la Commissione di valutare modi per includere le
attività LULUCF ai fini del raggiungimento dell’obiettivo del 2020. La
tempistica di tale attività è subordinata all’esito dei negoziati relativi ad
un accordo internazionale sui cambiamenti climatici. In assenza di tale accordo
alla fine del 2010, la Commissione può avanzare una proposta avente lo stesso
scopo dell’atto proposto e che entri in vigore nel 2013. È opportuno che il
presente regolamento consenta l’attuazione degli obblighi di comunicazione
previsti da un accordo internazionale o da un tale atto legislativo dell’Unione
europea. (12)
L’Unione europea e gli Stati membri dovrebbero
cercare di mettere a disposizione le informazioni più aggiornate sulle loro
emissioni di gas a effetto serra, in particolare nell’ambito della strategia
Europa 2020 e nei termini in essa specificati. È necessario che il presente
regolamento agevoli la preparazione di tali stime nel più breve tempo possibile
sulla base di informazioni statistiche e di altra natura. (13)
Gli obblighi di monitoraggio e comunicazione delle
emissioni generate dal trasporto marittimo degli Stati membri dovrebbero essere
attuati in modo complementare e coerente con gli eventuali altri obblighi
concordati nell’ambito della convenzione UNFCCC o, per quanto possibile, con
gli obblighi applicati alle navi definiti nel contesto dell'Organizzazione
marittima internazionale (OMI) o tramite provvedimenti unionali destinati alle
emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo. Tale
attività di monitoraggio e comunicazione aiuterebbe a conoscere meglio le
emissioni e sosterrebbe l’attuazione efficace delle relative politiche. (14)
L’esperienza maturata con l’attuazione della
decisione n. 280/2004/CE ha evidenziato la necessità di migliorare la
trasparenza, la precisione, la coerenza, la completezza e la comparabilità delle
informazioni sulle politiche, le misure e le proiezioni oggetto dell’attività
di comunicazione. La decisione n. 406/2009/CE stabilisce l’obbligo per gli
Stati membri di comunicare i progressi previsti nell’adempimento degli impegni
assunti conformemente a tale decisione, comprese le informazioni concernenti le
politiche nazionali, le misure e le proiezioni nazionali. La strategia Europa
2020 ha previsto un’agenda integrata per la politica economica, che impone
all’Unione europea e agli Stati membri di compiere ulteriori sforzi per la
comunicazione tempestiva delle politiche e delle misure in materia di
cambiamenti climatici e dei loro effetti previsti sulle emissioni.
L’istituzione di sistemi nazionali a livello dell’Unione europea e degli Stati
membri, associata a una migliore attività di orientamento in materia di
comunicazione, dovrebbe contribuire in maniera significativa al raggiungimento
di tali obiettivi. Per garantire che l’Unione europea adempia ai propri
obblighi di comunicazione internazionali e unionali concernenti le proiezioni
dei gas e valuti i progressi compiuti nel rispetto degli impegni e degli
obblighi internazionali e unionali da essa assunti, la Commissione dovrebbe
altresì preparare e utilizzare stime sulle proiezioni dei gas a effetto serra. (15)
Occorrono informazioni migliori da parte degli
Stati membri per monitorare i loro progressi e le azioni di adattamento ai
cambiamenti climatici. Tali informazioni sono necessarie per elaborare una
strategia generale di adattamento dell’Unione europea in linea con il libro
bianco dal titolo "L'adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro
d'azione europeo"[19]. La comunicazione delle
informazioni relative agli interventi di adattamento consente lo scambio di
buone pratiche fra gli Stati membri e la possibilità da parte loro di valutare
le proprie necessità e il proprio livello di preparazione per far fronte ai
cambiamenti climatici. (16)
Ai sensi della decisione n. 1/CP.15, l’Unione
europea e gli Stati membri si sono impegnati a fornire consistenti finanziamenti
a favore del clima per il sostegno degli interventi di adattamento e
mitigazione nei paesi in via di sviluppo. In base al paragrafo 40 della
decisione n. 1/CP.16, ciascun paese sviluppato che sia Parte della convenzione
UNFCCC è tenuto a promuovere la comunicazione relativamente al sostegno
finanziario, tecnologico e in termini di sviluppo di capacità offerto ai paesi
in via di sviluppo. Il miglioramento della comunicazione è fondamentale per il
riconoscimento degli sforzi compiuti dall’Unione europea e dagli Stati membri
per assolvere ai propri impegni. La decisione n. 1/CP.16 ha altresì istituito
un nuovo meccanismo tecnologico per favorire il trasferimento tecnologico a
livello internazionale. Il presente regolamento dovrebbe garantire la disponibilità
di una solida base di informazioni aggiornate sulle attività relative al
trasferimento tecnologico a favore dei paesi in via di sviluppo. (17)
In seguito alle modifiche apportate nel contesto
della direttiva 2008/101/CE[20], la direttiva 2003/87/CE
applica ora il sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto
serra dell’UE anche alle attività del settore del trasporto aereo. Tale
direttiva contiene disposizioni sull’uso dei proventi della vendita all’asta
delle quote, sulla comunicazione dell’utilizzo di tali proventi da parte degli
Stati membri e sulle azioni intraprese per la vendita all’asta delle quote di
emissioni generate dal settore del trasporto aereo ai sensi dell’articolo 3 quinquies,
paragrafi 1 o 2, di tale direttiva, per monitorare che il 100 % di tali
proventi o un importo equivalente venga utilizzato per una o più azioni cui fa
riferimento l’articolo 3 quinquies, paragrafo 4, della direttiva
2003/87/CE. In seguito alle modifiche introdotte dalla direttiva 2009/29/CE, la
direttiva 2003/87/CE prevede ora anche obblighi di comunicazione sull’uso dei
proventi delle vendite all’asta, dei quali almeno il 50% dovrebbe essere
utilizzato per una o più attività di cui all’articolo 10, paragrafo 3, della
direttiva 2003/87/CE. La trasparenza sull’uso dei proventi generati dalla
vendita all’asta delle quote ai sensi della direttiva 2003/87/CE è un fattore
fondamentale per garantire sostegno agli impegni assunti dall’Unione europea.
La comunicazione di informazioni relative all’utilizzo di tali proventi
dovrebbe fornire prove sugli importi effettivamente spesi riferendo se tali
proventi sono stati stanziati sotto forma di investimenti diretti in progetti,
fondi di investimento oppure politiche di sostegno finanziario o fiscale,
indicando il tipo e il riferimento di tali politiche, progetti o fondi. (18)
La convenzione UNFCCC prevede l’obbligo per
l’Unione europea e gli Stati membri di elaborare, aggiornare periodicamente e
trasmettere alla conferenza delle Parti comunicazioni e relazioni biennali utilizzando
gli orientamenti, le metodologie e i formati concordati dalla conferenza delle parti.
La decisione n. 1/CP.16 richiede una migliore comunicazione sugli obiettivi di
mitigazione e sul sostegno finanziario, tecnologico e in termini di sviluppo di
capacità offerto ai paesi in via di sviluppo. (19)
La decisione n. 406/2009/CE ha trasformato
l’attuale ciclo di comunicazione annuale in un ciclo annuale degli impegni che
prevede un esame complessivo degli inventari dei gas a effetto serra degli
Stati membri in un periodo di tempo più breve rispetto all'attuale esame degli
inventari previsto dalla convenzione UNFCCC, per consentire il ricorso alla
flessibilità e, se del caso, l’applicazione di azioni correttive al termine di
ciascun anno di riferimento. Considerate le incertezze sui futuri sviluppi nel
contesto della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto, l’avvio di un
processo di esame unionale degli inventari dei gas a effetto serra trasmessi
dagli Stati membri è necessario per garantire la verifica credibile, coerente,
trasparente e puntuale della conformità agli obblighi previsti dalla decisione n.
406/2009/CE. (20)
Nell'ambito del processo UNFCCC la discussione
verte al momento su una serie di elementi tecnici relativi alla comunicazione
delle emissioni di gas a effetto serra dalle fonti e l’assorbimento tramite
pozzi, come il potenziale di riscaldamento globale (GWP), la portata dei gas a
effetto serra oggetto della comunicazione e gli orientamenti metodologici del
gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici (IPCC) da
utilizzare per preparare gli inventari nazionali dei gas a effetto serra. Il
riesame di tali aspetti metodologici nel contesto del processo UNFCCC e la
successiva necessità di calcolare nuovamente le serie storiche delle emissioni
dei gas a effetto serra possono mutare il livello e le tendenze delle emissioni
di gas serra. È opportuno che la Commissione sorvegli tali sviluppi a livello
internazionale e, se del caso, proporre il riesame del presente regolamento per
garantirne la coerenza con le metodologie impiegate nell’ambito del processo
UNFCCC. (21)
Le emissioni di gas a effetto serra nelle serie
storiche comunicate dovrebbero essere valutate utilizzando gli stessi metodi. I
dati relativi alle attività di base e i fattori di emissione dovrebbero essere
ottenuti e utilizzati con coerenza, assicurando che le variazioni delle
tendenze delle emissioni non avvengono a seguito di cambiamenti apportati ai
metodi o alle ipotesi di stima. I ricalcoli vanno eseguiti conformemente agli
orientamenti concordati e dovrebbero essere effettuati per migliorare la
coerenza, precisione e completezza delle serie storiche comunicate, nonché
l’attuazione di metodi più dettagliati. In caso di modifica della metodologia o
della modalità di raccolta dei dati relativi alle attività di base e dei
fattori di emissione, gli Stati membri dovrebbero ricalcolare gli inventari
relativi alle serie storiche comunicate e valutare la necessità di eseguire il
ricalcolo in base alle ragioni indicate negli orientamenti concordati, in
particolare per le categorie fondamentali. Il presente regolamento dovrebbe
stabilire se e a quali condizioni debbano essere presi in considerazione gli
effetti di tali ricalcoli. (22)
Il trasporto aereo incide sul clima planetario
attraverso l’emissione di biossido di carbonio (CO2), ma anche di
altre sostanze e meccanismi, comprese le emissioni di ossidi di azoto e
l’aumento degli effetti dei cirri. Considerata la rapida evoluzione delle
conoscenze scientifiche di tali effetti, è opportuno condurre periodicamente
una valutazione aggiornata degli impatti di sostanze diverse dal CO2
generate dal settore del trasporto aereo sul clima globale nel contesto del
presente regolamento. (23)
La missione dell’Agenzia europea dell’ambiente
(AEA) è di promuovere lo sviluppo sostenibile e contribuire a un miglioramento
significativo e misurabile dell'ambiente in Europa, fornendo informazioni
tempestive, mirate, pertinenti e attendibili ai responsabili delle politiche e
all'opinione pubblica. L’AEA dovrebbe assistere la Commissione, se del caso,
attraverso attività di monitoraggio e comunicazione, in particolare nel
contesto del sistema di inventario dell’Unione europea e del suo sistema di
proiezioni, politiche e misure, attraverso l'esame annuale degli inventari degli
Stati membri da parte di un gruppo di esperti, la valutazione dei progressi
fatti verso l’adempimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni, analisi
degli effetti dei cambiamenti climatici, vulnerabilità e adattamento, e la
comunicazione di informazioni climatiche affidabili all’opinione pubblica. (24)
È necessario che la Commissione segua il rispetto
degli obblighi di monitoraggio e comunicazione stabiliti da questo regolamento
e gli sviluppi futuri previsti dalla convenzione UNFCCC e dal protocollo di
Kyoto per garantire coerenza. In tal senso, le disposizioni del presente
regolamento dovrebbero essere, se del caso, abrogate o modificate dalla
Commissione. (25)
Al fine di garantire condizioni uniformi per
l’applicazione dell’articolo 20, paragrafo 5, del presente regolamento, occorre
conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Per elaborare obblighi di
comunicazione armonizzati per il monitoraggio delle emissioni dei gas a effetto
serra e di altre informazioni rilevanti per la politica in materia di
cambiamenti climatici, è opportuno che il potere di adottare atti ai sensi
dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea sia
attribuito alla Commissione per quanto riguarda il riesame dell’allegato I del
presente regolamento, la comunicazione delle informazioni relative alle
attività LULUCF e al trasporto marittimo da parte degli Stati membri, i sistemi
nazionali degli Stati membri, l'esame annuale dei dati degli inventari degli
Stati membri da parte di un gruppo di esperti, gli obblighi dettagliati
relativi al contenuto, alla struttura, al formato e alle procedure di
presentazione delle informazioni comunicate dagli Stati membri, nonché
l’abrogazione e la modifica di taluni obblighi ai sensi del presente
regolamento. È particolarmente importante che la Commissione, nel corso del suo
lavoro preparatorio, svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.
Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre
che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e
tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. (26)
L’Unione europea può adottare misure conformi al
principio di sussidiarietà enunciato all’articolo 5 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, se si tiene conto del fatto che gli
obiettivi dell’azione proposta, come previsto dall’articolo 1 del presente
regolamento, non possono essere sufficientemente realizzati, data la loro
natura, dagli Stati membri e, in ragione delle dimensioni o degli effetti
dell’azione prevista, possono perciò essere meglio realizzati a livello
comunitario. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per
conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità
enunciato nello stesso articolo, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Capo 1 Oggetto, campo di applicazione e
definizioni Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento istituisce un
meccanismo per: (a)
garantire che le informazioni comunicate
dall’Unione europea e dagli Stati membri al segretariato dell'UNFCCC siano
tempestive, complete, precise, coerenti, comparabili e trasparenti; (b)
comunicare e verificare le informazioni relative
agli impegni assunti in conformità alla convenzione UNFCCC e al protocollo di
Kyoto e alle decisioni adottate in base ad essi, e valutare i progressi
compiuti nell’adempimento di tali impegni; (c)
monitorare e comunicare tutte le emissioni di
origine antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi di assorbimento
dei gas a effetto serra non contemplati dal protocollo di Montreal sulle
sostanze che riducono lo strato di ozono negli Stati membri; (d)
monitorare, comunicare, riesaminare e verificare le
emissioni di gas a effetto serra e le altre informazioni previste dall’articolo
6 della decisione n. 406/2009/CE; (e)
comunicare le emissioni di CO2 prodotte
dai trasporti marittimi; (f)
monitorare e comunicare l’impiego di proventi
generati dalla vendita all’asta di quote ai sensi dell’articolo 3 quinquies,
paragrafi 1 e 2 o dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE,
conformemente agli articoli 3 quinquies, paragrafo 4, e all'articolo 10,
paragrafo 3, della stessa direttiva; (g)
monitorare e comunicare le azioni intraprese dagli
Stati membri per adattarsi alle inevitabili conseguenze dei cambiamenti
climatici; (h)
valutare i progressi compiuti dagli Stati membri
verso l'adempimento dei propri obblighi ai sensi della decisione n.
406/2009/CE; (i)
raccogliere informazioni e dati necessari a
sostenere l’elaborazione delle future politiche unionali in materia di
cambiamenti climatici e la relativa valutazione. Articolo 2 Campo di applicazione Il presente regolamento si applica: (a)
alle strategie finalizzate a uno sviluppo a basse
emissioni di carbonio dell’Unione europea e degli Stati membri e a ogni loro
aggiornamento conformemente alla decisione n. 1/CP.16; (b)
alle emissioni dei gas a effetto serra di cui
all’allegato I prodotte dai settori e dalle fonti e all'assorbimento tramite
pozzi, disciplinati dagli inventari nazionali dei gas serra, ai sensi
dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della convenzione UNFCCC ed emessi
all’interno del territorio degli Stati membri; (c)
alle emissioni di gas a effetto serra che rientrano
nel campo di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione n. 406/2009/CE;
(d)
alle emissioni di gas a effetto serra generate
dalle imbarcazioni marine che fanno scalo nei porti degli Stati membri; (e)
agli impatti sul clima di sostanze diverse dal CO2,
causati dalle emissioni generate dal settore del trasporto aereo; (f)
alle proiezioni dell’Unione europea e degli Stati
membri delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell'assorbimento
tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra, nonché alle politiche e alle
misure adottate dagli Stati membri; (g)
al sostegno finanziario e tecnologico apportato ai
paesi in via di sviluppo, globalmente, per progetto e per paese; (h)
all’impiego di proventi derivanti dalla vendita
all’asta di quote di emissioni ai sensi degli articoli 3 quinquies, paragrafi 1
e 2, e dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE; (i)
alle azioni di adattamento ai cambiamenti climatici
condotte a livello nazionale e regionale dagli Stati membri. Articolo 3 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende
per: (1)
"potenziale di riscaldamento globale" di
un gas, il contributo totale al riscaldamento globale risultante dall’emissione
di un’unità di quel gas rispetto a un’unità del gas di riferimento, ossia
l’anidride carbonica, al quale viene assegnato il valore di 1; (2)
"sistema nazionale di inventario",
sistema di disposizioni istituzionali, giuridiche e procedurali istituite in
uno Stato membro per valutare le emissioni di origine antropica dalle fonti e
l'assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra non contemplati dal protocollo
di Montreal e per comunicare e archiviare le informazioni conformemente alla
decisione n. 19/CMP.1 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC,
che funge da riunione delle Parti del protocollo di Kyoto (decisione n. 19/CMP.1),
o a ogni altra decisione ai sensi della convenzione UNFCCC o del protocollo di
Kyoto; (3)
"autorità competenti per l’inventario",
nell’ambito del sistema d’inventario nazionale, ogni autorità incaricata della
compilazione dell’inventario dei gas a effetto serra; (4)
"valutazione della qualità" (QA), sistema
pianificato di procedure di esame tese a garantire il raggiungimento degli
obiettivi di qualità dei dati e la comunicazione delle migliori stime e
informazioni possibili per rendere più efficace il programma di controllo della
qualità e assistere gli Stati membri; (5)
"controllo della qualità" (QC), sistema
di attività tecniche di routine per la misurazione e il controllo della qualità
delle informazioni e delle stime compilato allo scopo di garantire l’integrità,
la correttezza e la completezza dei dati, individuare e correggere errori ed
omissioni, documentare e archiviare dati e altro materiale utilizzato e
registrare tutte le attività di assicurazione della qualità; (6)
"indicatore", fattore o variabile di
natura quantitativa o qualitativa che contribuisce a comprendere meglio i
progressi compiuti nell’attuazione delle politiche e delle misure e le tendenze
delle emissioni dei gas a effetto serra; (7)
"unità di quantità attribuita" (AAU),
unità attribuita conformemente alle relative disposizioni dell’allegato alla
decisione n. 13/CMP.1 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC,
che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto (decisione n. 13/CMP.1);
(8)
"unità di assorbimento" (RMU), unità
rilasciata ai sensi delle relative disposizioni dell’allegato alla decisione n.
13/CMP.1 e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC o del
Protocollo di Kyoto; (9)
"unità di riduzione delle emissioni"
(ERU), unità rilasciata ai sensi delle relative disposizioni dell’allegato alla
decisione n. 13/CMP.1 e delle decisioni adottate a norma della convenzione
UNFCCC o del Protocollo di Kyoto; (10)
"riduzione delle emissioni certificate" (CER),
unità rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e degli
obblighi relativi, e delle disposizioni contenute nell’allegato della decisione
n. 13/CMP.1; (11)
"registro nazionale", registro sotto
forma di banca dati elettronica standardizzata che contiene dati riguardanti il
rilascio, la detenzione, il trasferimento, l'acquisizione, la cancellazione e
il riporto di ERU, CER, AAU e RMU, nonché il riporto di ERU, CER e AAU; (12)
"politiche e misure", ogni strumento
politico, amministrativo e legislativo che mira all’attuazione degli impegni
previsti dall’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), della convenzione
UNFCCC, compresi gli impegni che non contemplano la limitazione e la riduzione
delle emissioni di gas a effetto serra fra i loro obiettivi primari; (13)
"sistema nazionale delle politiche, misure e
proiezioni", sistema di disposizioni istituzionali, giuridiche e
procedurali istituito in uno Stato membro per la comunicazione delle politiche
e delle misure e la preparazione e comunicazione delle proiezioni riguardanti le
emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi di
tutti i gas a effetto serra , come previsto dall’articolo 13 del presente
regolamento; (14)
"valutazione ex-ante delle politiche e
delle misure", valutazione degli effetti futuri previsti di una politica o
misura; (15)
"valutazione ex-post delle politiche e
delle misure", valutazione degli effetti prodotti da una politica o misura; (16)
"proiezioni senza misure", proiezioni
delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell'assorbimento tramite
pozzi di tutti i gas a effetto serra che non tengono conto degli effetti di
tutte le politiche e misure previste, adottate o attuate successivamente
all’anno scelto come anno di inizio della proiezione; (17)
"proiezioni con misure", proiezioni delle
emissioni di origine antropica dalle fonti e dell'assorbimento tramite pozzi di
tutti i gas a effetto serra che tengono conto degli effetti, sotto forma di
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, delle politiche e delle
misure adottate e attuate; (18)
"proiezioni con misure aggiuntive",
proiezioni delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell'assorbimento
tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra che tengono conto degli effetti,
sotto forma di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, delle
politiche e delle misure adottate e attuate per mitigare gli effetti dei
cambiamenti climatici, nonché delle politiche e delle misure previste; (19)
"analisi di sensibilità", analisi di un
modello algoritmico o di un'ipotesi per quantificare la sensibilità o la stabilità
dei dati di uscita del modello rispetto alle variazioni dei dati di entrata o
delle ipotesi di base. Viene eseguita modificando i valori in entrata o le
equazioni del modello e osservando le corrispondenti variazioni dei risultati
del modello; (20)
"aiuto alla mitigazione dei cambiamenti
climatici", sostegno alle attività svolte nei paesi in via di sviluppo che
contribuisce al conseguimento dell’obiettivo di stabilizzare le concentrazioni
di gas a effetto serra nell’atmosfera a un livello tale da escludere qualsiasi
interferenza antropica pericolosa con il sistema climatico; (21)
"aiuto all’adattamento ai cambiamenti
climatici", sostegno alle attività svolte nei paesi in via di sviluppo
volto a ridurre la vulnerabilità dei sistemi umani o naturali all'impatto dei
cambiamenti climatici e ai rischi legati alle condizioni climatiche, mantenendo
o aumentando la capacità di adattamento e la resistenza di tali paesi; (22)
"correzioni tecniche", aggiustamenti
delle stime dell’inventario dei gas a effetto serra nel quadro dell'esame di
cui all’articolo 20 del presente regolamento, qualora i dati inseriti nell’inventario
siano incompleti o non siano stati preparati secondo modalità in linea con le
norme o gli orientamenti internazionali o unionali, il cui scopo è di
sostituire le stime originarie trasmesse; (23)
"ricalcoli", in linea con gli
orientamenti della convenzione UNFCCC in materia di comunicazione delle
informazioni degli inventari nazionali, procedura tramite cui effettuare una
nuova stima delle emissioni di origine antropica dalle fonti e
dell'assorbimento tramite pozzi di tutti i gas a effetto serra degli inventari
trasmessi in precedenza, in seguito a modifiche apportate alle metodologie o
alle modalità con cui sono ottenuti e utilizzati i fattori di emissione e i
dati relativi alle attività, oppure in seguito all'inclusione di nuove
categorie di fonti e pozzi. Capo 2 Strategie di sviluppo a basse emissioni di
carbonio Articolo 4 Strategie di sviluppo a basse emissioni di
carbonio 1.
Gli Stati membri e la Commissione per conto dell'Unione
europea elaborano e attuano una strategia di sviluppo a basse emissioni di
carbonio, che contribuisca a: (a)
monitorare in modo trasparente e accurato i
progressi effettivi e previsti realizzati dagli Stati membri, compreso il
contributo offerto dagli interventi comunitari, all'assolvimento degli impegni
assunti dall`Unione europea e dagli Stati membri di limitare o ridurre le
emissioni di origine antropica di gas a effetto serra in conformità alla
convenzione UNFCCC; (b)
rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni
dei gas a effetto serra degli Stati membri conformemente alla decisione n.
406/2009/CE e conseguire obiettivi di riduzione delle emissioni a lungo termine
e di aumento dell`assorbimento tramite pozzi in tutti i settori in linea con
l`obiettivo dell`Unione di ridurre le emissioni di una percentuale compresa fra
l`80 e il 95% entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990, nel quadro delle
necessarie riduzioni che i paesi industrializzati, considerati nel loro
insieme, devono conseguire secondo l’IPCC. 2.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione la
propria strategia di sviluppo a basse emissioni di carbonio un anno dopo
l’entrata in vigore del presente regolamento o in base a un calendario
concordato a livello internazionale nel quadro del processo UNFCCC. 3.
La Commissione e gli Stati membri mettono
immediatamente a disposizione dell’opinione pubblica le proprie strategie di
sviluppo a basse emissioni di carbonio e ogni relativo aggiornamento. Capo 3 Comunicazione dei dati storici delle
emissioni e dell'assorbimento dei gas a effetto serra Articolo 5 Sistemi nazionali di inventario 1.
Gli Stati membri istituiscono, gestiscono e cercano
di migliorare continuamente i sistemi nazionali di inventario per stimare le
emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi dei
gas a effetto serra riportati nell’allegato I al presente regolamento e
garantire la tempestività, la trasparenza, la precisione, la coerenza, la comparabilità
e la completezza dei propri inventari dei gas a effetto serra. 2.
Gli Stati membri garantiscono che le loro autorità
competenti per l’inventario abbiano accesso a determinate informazioni, e che i
rispettivi sistemi nazionali di inventario siano concepiti in modo da
permettere a tali autorità di avervi accesso. Dette informazioni sono le
seguenti: (c)
dati e metodi comunicati relativamente alle
attività e agli impianti previsti dalla direttiva 2003/87/CE allo scopo di
predisporre inventari nazionali delle emissioni di gas a effetto serra per
garantire la coerenza delle informazioni sulle emissioni di gas serra
comunicate nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE
e nell'ambito degli inventari nazionali delle emissioni di gas serra; (d)
dati raccolti mediante i sistemi di comunicazione
sui gas fluorurati in vari settori, istituiti a norma dell’articolo 6, paragrado
4, del regolamento (CE) n. 842/2006 ai fini della preparazione degli
inventari nazionali delle emissioni di gas a effetto serra; (e)
emissioni, dati di base e metodologie comunicati
dai complessi industriali a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 ai fini
della preparazione degli inventari nazionali delle emissioni di gas a effetto
serra; (f)
dati comunicati a norma del regolamento (CE) n.
1099/2008. 3.
Gli Stati membri garantiscono che le loro autorità
competenti per l’inventario, e che i loro sistemi nazionali di inventario
provvedono a che dette autorità: (a)
utilizzino i sistemi di comunicazione previsti
dall’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006 per migliorare
la stima dei gas fluorurati nell’ambito degli inventari dei gas a effetto
serra; (b)
siano in grado di condurre le verifiche di coerenza
annuali di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere l) e m), del presente
regolamento. Articolo 6 Sistema di inventario unionale È istituito un sistema di inventario unionale
allo scopo di garantire la trasparenza, la precisione, la coerenza, la comparabilità
e la completezza degli inventari nazionali rispetto all’inventario dei gas a
effetto serra dell’Unione europea. La Commissione ha il compito di gestire,
mantenere e cercare di migliorare continuamente tale sistema, che comprende
nello specifico: (a)
un programma di valutazione e controllo della
qualità, che prevede la definizione di obiettivi qualitativi e un piano di
valutazione e di controllo della qualità dell'inventario. La Commissione
sostiene gli Stati membri nell’attuazione dei rispettivi programmi di valutazione
e controllo della qualità; (b)
una procedura per valutare, in consultazione con
gli Stati membri interessati, ogni eventuale dato mancante dall'inventario
nazionale; (c)
un esame annuale degli inventari dei gas a effetto
serra degli Stati membri da parte di un gruppo di esperti. Articolo 7 Inventari dei gas a effetto serra 1.
Entro il 15 gennaio di ogni anno (anno X) gli Stati
membri definiscono e comunicano alla Commissione: (a)
le rispettive emissioni di origine antropica dei
gas a effetto serra di cui all’allegato I del presente regolamento e le
emissioni di origine antropica dei gas a effetto serra di cui all’articolo 2, paragrafo
1, della decisione n. 406/2009/CE per l’anno X-2. Fatte salve le
informazioni comunicate relativamente alle emissioni dei gas a effetto serra di
cui all’allegato I del presente regolamento, le emissioni di biossido di
carbonio (CO2) relative alla categoria di fonti "1.A.3.A trasporto
aereo" dell'IPCC sono considerate pari a zero a norma dell'articolo 3 e dell'articolo
7, paragrafo 1, della decisione n. 406/2009/CE; (b)
dati sulle rispettive emissioni di origine
antropica di monossido di carbonio (CO), biossido di zolfo (SO2),
ossidi di azoto (NOx) e composti organici volatili (VOC) comunicati anche a
norma dell’articolo 7 della direttiva 2001/81/CE, per l’anno X-2; (c)
informazioni sulle rispettive emissioni di gas
serra di origine antropica prodotte da fonti e l'assorbimento tramite pozzi di
CO2 legati alle attività LULUCF per l’anno X-2; (d)
informazioni sulle rispettive emissioni di gas
serra di origine antropica prodotte da fonti e l'assorbimenti tramite pozzi di
CO2 connessi alle attività LULUCF conformemente al protocollo di
Kyoto e informazioni sulla contabilizzazione di queste emissioni e di questo assorbimento
connessi all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura,
a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, e, qualora gli Stati membri decidano di
applicarlo, dell’articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Kyoto, e delle
pertinenti decisioni adottate ai sensi dello stesso, fra il 2008 e l’anno X-2.
Gli Stati membri che hanno scelto la contabilizzazione delle attività di
gestione dei coltivi, la gestione dei pascoli o le attività di rivegetazione di
cui all’articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Kyoto comunicano inoltre le
emissioni di gas serra prodotte da fonti e l'assorbimento dei pozzi per
ciascuna delle attività scelte per l’anno 1990; (e)
eventuali modifiche delle informazioni citate alle
lettere da a) a d) relative agli anni compresi nel periodo tra il 1990 e l’anno
X-3, con l’indicazione delle motivazioni di tali modifiche; (f)
informazioni sugli indicatori relative all’anno
X-2; (g)
informazioni ricavate dai rispettivi registri
nazionali riguardanti il rilascio, l'acquisizione, la detenzione, il
trasferimento, la cancellazione, il ritiro e il riporto di AAU, RMU, ERU e CER
per l'anno X-1; (h)
sintesi dei trasferimenti conclusi a norma
dell’articolo 3, paragrafi 4 e 5, della decisione n. 406/2009/CE per l’anno
X-1; (i)
informazioni sulle modalità di utilizzo del
meccanismo dell’attuazione congiunta, del meccanismo di sviluppo pulito e del
sistema per lo scambio internazionale di quote di emissioni, previsti dagli
articoli 6, 12 e 17 del protocollo di Kyoto, o di ogni altro meccanismo
flessibile previsto da altri strumenti adottati dalla conferenza delle Parti della
convenzione UNFCCC o dalla conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC che nella
veste di riunione delle Parti del protocollo di Kyoto, ai fini dell’adempimento
dei rispettivi impegni quantificati di limitazione o riduzione delle emissioni,
assunti a norma dell’articolo 2 della decisione n. 2002/358/CE[21]
e del protocollo di Kyoto, o di ogni altro impegno futuro ai sensi della
convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto, per l’anno X-2; (j)
informazioni sui provvedimenti adottati per
migliorare la qualità delle stime contenute nell’inventario, in particolare in
sezioni dell’inventario che sono state oggetto di aggiustamenti o
raccomandazioni in seguito agli esami condotti da esperti; (k)
la quota di attribuzione effettiva o stimata delle
emissioni verificate comunicate da impianti e operatori ai sensi della direttiva
2003/87/CE alle categorie di fonti dell’inventario nazionale dei gas a effetto
serra e la percentuale di tali emissioni verificate sul totale delle emissioni
di gas serra comunicato per tali categorie per l'anno X-2; (l)
i risultati dei controlli volti a verificare la
coerenza delle emissioni comunicate negli inventari dei gas a effetto serra per
l’anno X-2, comprensivi dei seguenti dati: i) le
emissioni verificate comunicate a norma della direttiva 2003/87/CE; ii) le
emissioni a livello di complesso industriale comunicate a norma del regolamento
(CE) n. 166/2006; (m)
i risultati dei controlli volti a verificare la
coerenza tra i dati d'attività, i dati di base e le ipotesi utilizzati per
stimare le emissioni in preparazione degli inventari dei gas a effetto serra
per l’anno X-2, comprensivi dei seguenti dati: i) i
dati e le ipotesi utilizzati per la preparazione degli inventari degli
inquinanti atmosferici a norma della direttiva 2001/81/CE; ii) i
dati di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 842/2006; iii) i
dati sull'energia comunicati a norma dell’articolo 4 e dell’allegato B del
regolamento (CE) n. 1099/2008; (n)
la descrizione di ogni modifica apportata ai rispettivi
sistemi nazionali di inventario; (o)
la descrizione di ogni modifica apportata ai
rispettivi registri nazionali; (p)
ogni altro elemento della relazione sull'inventario
nazionale necessario per la preparazione della relazione sull'inventario unionale
dei gas a effetto serra, come informazioni inerenti al piano di valutazione/controllo
di qualità dello Stato membro, una valutazione generale dell'incertezza, una
valutazione generale dell'esaustività. Nel primo anno
dell’attività di comunicazione prevista dal presente regolamento gli Stati
membri informano la Commissione sulla loro intenzione di applicare le
disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, della decisione n.
406/2009/CE. 2.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro
il 15 marzo di ogni anno una relazione completa e aggiornata sugli inventari
nazionali. Tale relazione contiene tutte le informazioni indicate al paragrafo
1 del presente articolo e ogni loro eventuale aggiornamento; 3.
Gli Stati membri presentano al segretariato
dell'UNFCCC entro il 15 aprile di ogni anno gli inventari nazionali contenenti
le stesse informazioni trasmesse alla Commissione a norma del paragrafo 2 del
presente articolo. 4.
La Commissione compila ogni anno, in cooperazione
con gli Stati membri, un inventario unionale dei gas a effetto serra e prepara
una relazione sull'inventario unionale dei gas a effetto serra; trasmette poi
entrambi al segretariato UNFCCC entro il 15 aprile. 5.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati a norma dell’articolo 29 del presente regolamento al fine di: (a)
aggiungere sostanze all’elenco dei gas a effetto
serra riportato nell'allegato I al presente regolamento o cancellare sostanze
dallo stesso elenco; (b)
stabilire obblighi di monitoraggio e comunicazione
relativi alle attività LULUCF, conformemente a ogni nuovo accordo
internazionale o atto legislativo adottato a norma dell'articolo 9 della
decisione n. 406/2009/CE. Articolo 8 Inventari approssimativi dei gas a effetto
serra Entro il 31 luglio di ogni anno (cosiddetto "anno
X") gli Stati membri trasmettono alla Commissione gli inventari approssimativi
dei gas a effetto serra per l'anno X-1. In base agli inventari approssimativi dei
gas a effetto serra degli Stati membri o, se del caso, di stime proprie, la
Commissione compila ogni anno un inventario unionale approssimativo dei gas a
effetto serra. La Commissione rende pubblica questa informazione ogni anno
entro il 30 settembre. Articolo 9 Procedure per il completamento delle stime
sulle emissioni 1.
La Commissione esegue un controllo iniziale dei
dati trasmessi dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del
presente regolamento verificandone la completezza e la presenza di eventuali
problemi. Invia i risultati agli Stati membri entro 6 settimane dal termine per
la presentazione. Gli Stati membri sono tenuti a rispondere a ogni domanda
sollevata in seguito al controllo iniziale entro il 15 marzo presentando al
contempo l'inventario definitivo per l'anno X-2. 2.
Qualora uno Stato membro non risponda alle domande
sollevate dalla Commissione o non trasmetta le stime complete dell'inventario
richieste per la compilazione dell’inventario unionale entro il 15 marzo, la
Commissione elabora stime da utilizzare al posto delle relative stime
dell’inventario dello Stato membro. A tal fine, la Commissione segue metodi in
linea con gli orientamenti applicabili all'elaborazione degli inventari
nazionali dei gas a effetto serra. Articolo 10 Comunicazione delle emissioni di CO2
generate dai trasporti marittimi 1.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati a norma dell'articolo 29 del presente regolamento per specificare
nel dettaglio gli obblighi di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di
CO2 generate dai trasporti marittimi e prodotte dalle imbarcazioni marine
che fanno scalo nei porti degli Stati membri. Gli obblighi di monitoraggio e
comunicazione adottati sono in linea con gli obblighi concordati nell’ambito
della convenzione UNFCCC e, per quanto possibile, con gli obblighi imposti alle
imbarcazioni nell'ambito dell'OMI o attraverso la legislazione dell’Unione
europea concernente le emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto
marittimo. Gli obblighi di monitoraggio e comunicazione riducono, per quanto
possibile, il carico degli Stati membri in particolare grazie a operazioni
centralizzate di raccolta e conservazione dei dati. 2.
Qualora un atto sia stato adottato a norma del
paragrafo 1, gli Stati membri determinano e comunicano alla Commissione le
emissioni di CO2 generate dai trasporti marittimi in base a tale
atto entro il 15 gennaio di ogni anno (cosiddetto "anno X") per
l’anno X-2. Capo 4 Registri Articolo 11 Istituzione e gestione dei registri 1.
L’Unione europea e gli Stati membri istituiscono e
gestiscono registri per dare correttamente conto del rilascio, della
detenzione, del trasferimento, dell'acquisizione, della cancellazione e del ritiro
di AAU, RMU, ERU e CER, nonché del riporto di AAU, RMU, ERU e CER. Gli Stati
membri possono altresì utilizzare tali registri per dare correttamente conto
delle unità di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 5, della direttiva
2003/87/CE. 2.
L’Unione europea e gli Stati membri possono gestire
i loro registri nell’ambito di un sistema consolidato, con uno o più Stati
membri. 3.
I dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono
messi a disposizione dall’amministratore centrale di cui all’articolo 20 della direttiva
2003/87/CE. 4.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare
un atto delegato a norma dell’articolo 29 del presente regolamento per
l’istituzione del registro dell’Unione europea di cui al paragrafo 1 del
presente articolo. Articolo 12 Ritiro di unità in conformità del
protocollo di Kyoto 1.
In seguito al completamento dell'esame dei propri
inventari nazionali per ciascun anno del primo periodo di impegno, in
conformità del protocollo di Kyoto, compresa la soluzione di eventuali problemi
legati all’attuazione, gli Stati membri ritirano dal registro le unità AAU,
RMU, ERU e CER equivalenti alle rispettive emissioni nette durante l’anno interessato. 2.
Per quanto concerne l'ultimo anno del periodo di
impegno previsto dal protocollo di Kyoto, gli Stati membri ritirano le unità
dal registro prima della fine del periodo supplementare per l'adempimento degli
impegni assunti a titolo della decisione n. 11/CMP.1 della conferenza
delle Parti della convenzione UNFCCC che funge da riunione delle Parti del
protocollo di Kyoto. Capo 5 Comunicazione delle politiche e misure e
delle proiezioni riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e
l'assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra Articolo 13 Sistemi nazionali delle politiche, misure e
proiezioni 1.
Entro un anno dall’entrata in vigore del presente
regolamento gli Stati membri istituiscono, gestiscono e cercano di migliorare
continuamente i sistemi nazionali preposti a comunicare politiche e misure e a
preparare e comunicare le proiezioni riguardanti le emissioni di origine
antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra.
Tali sistemi nazionali comprendono tutte le disposizioni istituzionali,
giuridiche e procedurali messe in atto all’interno di uno Stato membro e
dell’Unione europea per valutare le politiche e realizzare proiezioni riguardanti
le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi
dei gas a effetto serra. 2.
Il loro obiettivo è di garantire la tempestività, la
trasparenza, la precisione, la coerenza, la comparabilità e la completezza
delle informazioni su politiche e misure e sulle proiezioni riguardanti le
emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi dei
gas a effetto serra, come previsto dagli articoli 14 e 15 del presente
regolamento, compreso l’uso e l’applicazione di dati, metodi e modelli, e
l’attuazione di attività di valutazione/controllo della qualità e analisi di
sensibilità. Articolo 14 Comunicazione di politiche e misure 1.
Entro il 15 marzo di ogni anno (cosiddetto "anno
X") gli Stati membri trasmettono alla Commissione: (a)
una descrizione del proprio sistema nazionale preposto
a comunicare le politiche e le misure e a preparare e comunicare le proiezioni
riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento
tramite pozzi dei gas a effetto serra a norma dell’articolo 13, paragrafo 1,
del presente regolamento, oppure informazioni relative a ogni modifica
apportata a detto sistema per il quale sia già stata trasmessa tale
descrizione; (b)
ogni informazione supplementare o aggiornamento relativi
alle loro strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio di cui
all’articolo 4 del presente regolamento e i progressi compiuti nell’attuazione
di tali strategie; (c)
informazioni riguardanti le politiche e le misure
nazionali e l’attuazione delle politiche e delle misure unionali che limitano o
riducono le emissioni di gas a effetto serra dalle fonti o ne aumentano
l`assorbimento tramite pozzi, trasmesse per ciascun settore per ogni gas a
effetto serra riportato nell’allegato I del presente regolamento. Tali
informazioni rinviano, tramite riferimenti incrociati, alle politiche nazionali
o unionali, in particolare quelle in materia di qualità dell’aria, e
comprendono: i) l’obiettivo
della politica o della misura e una sua breve descrizione; ii) il
tipo di strumento utilizzato; iii) lo
stato d'avanzamento dell’attuazione; iv) gli
indicatori utilizzati per monitorare e valutare i progressi compiuti nel tempo; v) le
stime quantitative degli effetti sulle emissioni dalle fonti e sull’assorbimento
tramite pozzi dei gas a effetto serra, suddivise come segue: –
risultati della valutazione ex-ante degli
effetti di ciascuna politica e misura. Le stime sono fornite per la serie dei 4
anni che terminano con 0 o 5 immediatamente successivi all’anno X, distinguendo
fra le emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE
e quelle disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE; –
risultati della valutazione ex-post degli
effetti di ciascuna politica e misura in termini di mitigazione degli effetti
dei cambiamenti climatici, se disponibili, distinguendo fra le emissioni di gas
a effetto serra disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE e quelle disciplinate
dalla decisione n. 406/2009/CE. vi) stime
dei costi previsti delle politiche e misure e, se del caso, stime dei costi effettivi
sostenuti per politiche e misure; vii) tutti
i riferimenti alla valutazione e ai rapporti tecnici su cui essa si fonda di
cui al paragrafo 2 del presente articolo; (d)
informazioni sulle politiche o sulle misure attuate
o previste, volte a dare applicazione alla legislazione pertinente dell’Unione
europea e informazioni in materia di procedure nazionali di conformità e esecuzione;
(e)
informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1,
lettera d), della decisione n. 406/2009/CE; (f)
informazioni indicanti se l’azione degli Stati
membri rappresenta effettivamente un elemento importante degli sforzi
intrapresi in ambito nazionale e se l'uso previsto dell’attuazione congiunta,
il meccanismo per lo sviluppo pulito e lo scambio internazionale delle quote di
emissioni sono strumenti utilizzati a fianco degli interventi condotti a
livello nazionale a titolo delle disposizioni in materia del protocollo di
Kyoto e delle decisioni adottate a norma di tale protocollo. 2.
Gli Stati membri mettono a disposizione del
pubblico in formato elettronico ogni valutazione dei costi e degli effetti
delle politiche e delle misure nazionali, come pure le informazioni riguardanti
l’attuazione delle politiche e delle misure unionali che limitano o riducono le
emissioni di gas a effetto serra dalle fonti o ne aumentano l`assorbimento
tramite pozzi, insieme a ogni rapporto tecnico su cui si poggiano tali
valutazioni. Tali rapporti comprendono descrizioni dei modelli e degli approcci
metodologici impiegati, definizioni e ipotesi di base. Articolo 15 Comunicazione
delle proiezioni 1.
Entro il 15 marzo di ogni anno ("anno X")
gli Stati membri comunicano alla Commissione le proiezioni nazionali riguardanti
le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi di
tutti i gas a effetto serra, suddivise per gas e settore. In tali proiezioni rientrano
le stime quantitative della serie dei 4 anni che terminano con 0 o 5
immediatamente successivi all’anno X. Le proiezioni nazionali considerano ogni
politica o misura unionale e comprendono: (a)
proiezioni senza misure, proiezioni con misure e
proiezioni con misure aggiuntive; (b)
proiezioni totali sui gas a effetto serra e stime
separate delle emissioni di gas a effetto serra per le fonti di emissione
disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE e dalla decisione n. 406/2009/CE; (c)
la chiara individuazione delle politiche e delle misure
nazionali, regionali e unionali comprese nelle proiezioni riguardanti le
emissioni di origine antropica dalle fonti e l’assorbimento tramite pozzi dei
gas a effetto serra. Qualora tali politiche e misure non siano incluse, ciò è
chiaramente dichiarato e spiegato; (d)
i risultati dell’analisi sulla sensibilità svolta
per le proiezioni; (e)
tutti i pertinenti riferimenti alla valutazione e
ai rapporti tecnici su cui si fondano tali valutazioni di cui al paragrafo 3
del presente articolo. 2.
Qualora uno Stato membro non trasmetta stime
complete delle proiezioni entro il 15 marzo di ogni anno, la Commissione può
preparare le stime necessarie alla compilazione delle proiezioni dell'Unione. 3.
Gli Stati membri mettono a disposizione del
pubblico in formato elettronico le loro proiezioni nazionali riguardanti le
emissioni di origine antropica dalle fonti e l’assorbimento tramite pozzi dei
gas a effetto serra, insieme a ogni rapporto tecnico su cui si basano tali proiezioni.
Tali rapporti comprendono descrizioni dei modelli e degli approcci metodologici
impiegati, definizioni e ipotesi di base. Capo 6 Comunicazioni di altre informazioni
pertinenti per i cambiamenti climatici Articolo 16 Comunicazione sulle azioni nazionali
di adattamento Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro
il 15 marzo di ogni anno le informazioni sulle loro azioni, attuate o previste,
di adattamento ai cambiamenti climatici, in particolare sulle strategie
nazionali o regionali di adattamento e sulle misure di adattamento. Tali
informazioni comprendono gli stanziamenti di bilancio per settore e, per
ciascun intervento di adattamento, l’obiettivo principale, il tipo di
strumento, lo stato d'avanzamento dell’attuazione e la categoria di impatto dei
cambiamenti climatici (inondazioni, innalzamento del livello del mare,
temperature estreme, siccità ed fenomeni atmosferici estremi). Articolo 17 Comunicazione del sostegno finanziario
e tecnologico offerto ai paesi in via di sviluppo Entro il 15 marzo di ogni anno ("anno X")
gli Stati membri, sulla base dei migliori dati disponibili, comunicano alla
Commissione: (a)
le informazioni riguardanti gli stanziamenti impegnati
ed erogati ai paesi in via di sviluppo a titolo della convenzione UNFCCC per
l’anno X-1, gli stanziamenti impegnati per l’anno X e il sostegno che prevedono
di erogare. Le informazioni comprendono: i) l’indicazione
se le risorse finanziarie che lo Stato membro ha erogato ai paesi in via di
sviluppo sono nuove e aggiuntive nel quadro della convenzione UNFCCC e come
sono state calcolate; ii) informazioni
sulle eventuali risorse finanziarie stanziate dallo Stato membro ai fini dell'attuazione
della convenzione UNFCCC, per tipo di canale, (ad esempio, bilaterale, regionale
o multilaterale); iii) informazioni
quantitative sui flussi finanziari basati sui "marcatori di Rio per gli
aiuti relativi alla mitigazione dei cambiamenti climatici e per gli aiuti
relativi all’adattamento ai cambiamenti climatici" (cosiddetti "marcatori
di Rio"), introdotti dal gruppo di assistenza allo sviluppo dell’OCSE, e
informazioni metodologiche riguardanti l'applicazione del metodo basato sui
marcatori di Rio per i cambiamenti climatici; iv) informazioni
dettagliate sull’assistenza offerta dal settore pubblico e privato, se del
caso, ai paesi in via di sviluppo particolarmente vulnerabili agli effetti dei
cambiamenti climatici, affinché realizzino interventi di adattamento agli
effetti di tali cambiamenti; v) informazioni
dettagliate sull’assistenza offerta dal settore pubblico e privato, se del
caso, ai paesi in via di sviluppo, affinché realizzino interventi di
mitigazione delle emissioni dei gas a effetto serra; (b)
informazioni sulle attività condotte dagli Stati
membri nell’ambito del trasferimento di tecnologie ai paesi in via di sviluppo
conformemente alla convenzione UNFCCC e sulle tecnologie trasferite nell’anno
X-1, informazioni sulle attività previste riguardanti il trasferimento di
tecnologie ai paesi in via di sviluppo conformemente alla convenzione UNFCCC e
sulle tecnologie da trasferire nell’anno X e negli anni successivi. Le
informazioni devono anche indicare se la tecnologia trasferita è stata
utilizzata per interventi di mitigazione degli effetti dei cambiamenti
climatici o adattamento a essi, il paese beneficiario, l'importo del sostegno offerto
e tipo di tecnologia trasferita. Articolo 18 Comunicazione dell’uso dei proventi della
vendita all’asta e dei crediti derivanti da progetti 1.
Entro il 15 marzo di ogni anno ("anno X")
gli Stati membri trasmettono alla Commissione per l’anno X-1: (a)
la motivazione dettagliata richiesta dall’articolo
6, paragrafo 2, della decisione n. 406/2009/CE; (b)
informazioni sull’uso, da parte degli Stati membri,
dei proventi durante l’anno X-1 generati dalla vendita all’asta di quote di
emissioni a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE.
Tali dati comprendono anche informazioni specifiche e dettagliate sull’uso del
50% dei proventi, nonché sulle successive azioni intraprese, con indicazione della
categoria di tali azioni a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva
2003/87/CE e del paese o regione beneficiari; (c)
informazioni sull’uso, da parte degli Stati membri,
di tutti i proventi generati dalla vendita all’asta delle quote delle emissioni
rilasciate dal settore del trasporto aereo a norma dell’articolo 3 quinquies,
paragrafi 1 o 3, della direttiva 2003/87/CE; (d)
informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1,
lettera b), della decisione n. 406/2009/CE e informazioni sul modo in cui
la politica d’acquisto degli Stati membri favorisce il raggiungimento di un
accordo internazionale sui cambiamenti climatici. 2.
Per gli Stati membri che decidono di utilizzare un
importo pari ai proventi generati dalla vendita all’asta per gli scopi
enunciati nell’articolo 3 quinquies, paragrafo 4, e nell’articolo 10, paragrafo
3, della direttiva 2003/87/CE, a tale importo si applicano gli obblighi
previsti dal paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo. 3.
I proventi della vendita all’asta non versati al
momento della presentazione della relazione alla Commissione da parte di uno
Stato membro a norma del presente articolo sono quantificati e comunicati nelle
relazioni relative agli anni successivi. 4.
Gli Stati membri mettono a disposizione del
pubblico le relazioni trasmesse alla Commissione a norma del presente articolo. Articolo 19 Relazioni biennali e comunicazioni
nazionali 1.
L’Unione europea e gli Stati membri provvedono a
trasmettere al segretariato dell'UNFCCC relazioni biennali in conformità della
decisione n. 1/CP.16 e comunicazioni nazionali a norma dell’articolo 12 della
convenzione UNFCCC. 2.
Gli Stati membri trasmettono altresì alla
Commissione le comunicazioni nazionali e le relazioni biennali. Capo 7 Esame delle emissioni di gas a effetto
serra da parte di esperti dell’Unione europea Articolo 20 Esame dell’inventario da parte di
esperti 1.
La Commissione sottopone ad un esame iniziale effettuato
da esperti i dati dell’inventario nazionale trasmessi dagli Stati membri a
norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento per determinare l'assegnazione
annuale di emissioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, quarto comma, della
decisione n. 406/2009/CE. 2.
La Commissione sottopone ad un esame iniziale
effettuato da esperti i dati dell’inventario nazionale trasmessi dagli Stati
membri a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento,
iniziando con i dati comunicati per l’anno 2013, al fine di monitorare il
conseguimento degli obiettivi di riduzione o limitazione delle emissioni di gas
a effetto serra fissati per ciascuno di essi a norma dell’articolo 3 della
decisione n. 406/2009/CE, e il conseguimento di ogni altro obiettivo di
riduzione o limitazione di gas serra stabilito dalla legislazione unionale. 3.
Gli esami iniziali e annuali degli esperti
comprendono: (a)
controlli tesi a verificare la trasparenza, la
precisione, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni
trasmesse; (b)
controlli tesi a individuare casi in cui i dati
dell’inventario non sono coerenti con i documenti di orientamento dell’UNFCCC o
con le norme dell’Unione europea; nonché (c)
se del caso, eventuali correzioni tecniche che
risultassero necessarie. 4.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati a norma dell'articolo 29 del presente regolamento per definire le
norme per la conduzione degli esami da parte di esperti di cui ai paragrafi 1 e
2 del presente articolo, compresi i compiti previsti dal paragrafo 3. 5.
Dopo il completamento dell'esame annuale
pertinente, la Commissione adotta un atto di esecuzione per determinare la
somma totale delle emissioni dell'anno corrispondente calcolata in base ai dati
di inventario corretti per ogni Stato membro. 6.
I dati di ciascuno Stato membro da utilizzare per
l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della decisione n. 406/2009/CE
sono quelli che figurano nei registri istituiti a norma dell’articolo 11 della
decisione n. 406/2009/CE e dell’articolo 19 della direttiva 2003/87/CE a un
mese dalla data di pubblicazione di un atto di esecuzione adottato a titolo del
paragrafo 5 del presente articolo, tenuto conto delle modifiche apportate a
tali dati in seguito al ricorso da parte dello Stato membro alle flessibilità previste
dagli articoli 3 e 5 della decisione n. 406/2009/CE. Articolo 21 Conseguenze degli effetti dei
ricalcoli 1.
Dopo che gli esperti hanno portato a termine
l'esame annuale dei dati d’inventario relativi all’anno 2020 a norma
dell’articolo 20 del presente regolamento, la Commissione computa la somma ricalcolata
delle emissioni di gas a effetto serra per ogni Stato membro in base alla
formula prevista nell’allegato II del presente regolamento. 2.
Fatto salvo l’articolo 31, paragrafo 2, del
presente regolamento, la Commissione utilizza, fra gli altri dati, la somma
ricalcolata di cui al paragrafo 1 del presente articolo nella sua proposta
concernente gli obiettivi di riduzione o limitazione delle emissioni per ogni
Stato membro per il periodo successivo al 2020 a norma dell’articolo 14 della
decisione n. 406/2009/CE. 3.
La Commissione pubblica immediatamente i risultati
dei calcoli eseguiti a norma del paragrafo 1 del presente articolo. Capo 8 Valutazione dei progressi compiuti verso
l’adempimento degli impegni unionali e internazionali Articolo 22 Valutazione dei progressi 1.
La Commissione esamina annualmente, sulla base
delle informazioni comunicate a norma degli articoli 7, 8, 11 e da 15 a 18 del
presente regolamento e in consultazione con gli Stati membri, i progressi
realizzati dall’Unione e dagli Stati membri per il conseguimento dei seguenti
obiettivi, per stabilire se sono stati compiuti progressi sufficienti: (a)
gli impegni a noma dell’articolo 4 della
convenzione UNFCCC e dell’articolo 3 del protocollo di Kyoto, così come
precisati nelle decisioni adottate dalla conferenza delle Parti della
convenzione UNFCCC o dalla conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC che
funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto; (b)
gli obblighi previsti dall’articolo 3 della
decisione n. 406/2009/CE. 2.
La Commissione valuta a cadenza biennale le
ripercussioni globali del settore del trasporto aereo sul clima mondiale,
comprese quelle legate a emissioni di sostanze diverse dal CO2, come
gli ossidi di azoto, e altri effetti, quali l'aumento della formazione di
cirri, sulla base dei dati riguardanti le emissioni forniti dagli Stati membri
a norma dell’articolo 7 del presente regolamento, nonché migliora i dati così
quantificati facendo riferimento ai progressi scientifici e ai dati sul
traffico aereo, se del caso. 3.
La Commissione presenta al Parlamento europeo e al
Consiglio, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione sintetica delle
conclusioni delle valutazioni previste dai paragrafi 1 e 2 del presente
articolo. Articolo 23 Relazione sul periodo supplementare
per l’adempimento degli obblighi previsti dal protocollo di Kyoto Alla scadenza del periodo supplementare
concesso per l’adempimento degli impegni di cui al paragrafo 3 della decisione
n. 13/CMP.1, l’Unione europea e ogni Stato membro presentano una relazione al
segretariato UNFCCC. Capo 9 Cooperazione e sostegno Articolo 24 Cooperazione tra gli Stati membri e
l’Unione europea Gli Stati membri e l’Unione europea
garantiscono una cooperazione e un coordinamento reciproci totali per adempiere
agli obblighi previsti dal presente regolamento e riguardanti quanto segue: (a)
la compilazione dell’inventario unionale dei gas a
effetto serra e della relazione sull'inventario unionale dei gas a effetto
serra, a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, del presente regolamento; (b)
la preparazione della comunicazione nazionale a
norma dell’articolo 12 della convenzione UNFCCC e della relazione biennale
prevista dalla decisione n. 1/CP.16; (c)
le procedure in materia di esame e di conformità
previste dalla convenzione UNFCCC e dal protocollo di Kyoto conformemente a
ogni eventuale decisione applicabile ai sensi della convenzione UNFCCC o del
protocollo di Kyoto, nonché la procedura dell’Unione europea di revisione degli
inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri di cui all’articolo 20 del
presente regolamento; (d)
eventuali adeguamenti a norma dell’articolo 5,
paragrafo 2, del protocollo di Kyoto o sulla scorta del processo di esame
dell’Unione europea di cui all’articolo 20 del presente regolamento o altre
modifiche apportate agli inventari e alle relazioni sugli inventari presentate
o da presentare al segretariato dell’UNFCCC; (e)
la compilazione dell’inventario approssimativo dei
gas a effetto serra, a norma dell’articolo 8 del presente regolamento; (f)
la comunicazione relativa al ritiro di AAU, CER,
ERU o RMU in seguito al periodo supplementare di cui al paragrafo 14 della
decisione n. 13/CMP.1 per l’adempimento degli obblighi previsti dall’articolo
3, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto. Articolo 25 Ruolo dell’Agenzia europea dell’ambiente L’Agenzia europea dell’ambiente sostiene la
Commissione nelle attività svolte in osservanza degli articoli da 6 a 10, da 13
a 20, 22 e 23 del presente regolamento in linea con il suo programma di lavoro
annuale. Ciò comprende l’assistenza offerta riguardo alle seguenti attività: (a)
compilazione dell’inventario unionale dei gas a
effetto serra e preparazione della relazione sull'inventario unionale dei gas a
effetto serra; (b)
svolgimento delle procedure di
valutazione/controllo della qualità per la preparazione dell’inventario unionale
dei gas a effetto serra; (c)
preparazione delle stime per i dati non comunicati
nell’ambito degli inventari nazionali dei gas a effetto serra; (d)
svolgimento dell'esame annuale da parte di esperti; (e)
compilazione dell’inventario unionale approssimativo
dei gas a effetto serra; (f)
compilazione delle informazioni su proiezioni,
politiche e misure comunicate dagli Stati membri; (g)
svolgimento delle procedure di
valutazione/controllo della qualità comunicate dagli Stati membri e concernenti
proiezioni, politiche e misure; (h)
preparazione delle stime dei dati relativi alle
proiezioni non comunicati dagli Stati membri; (i)
compilazione dei dati richiesti per la relazione
annuale della Commissione al Parlamenti europeo e al Consiglio; (j)
diffusione delle informazioni raccolte a norma del
presente regolamento, compreso il mantenimento e l’aggiornamento di una banca
dati delle politiche e delle misure di mitigazione degli Stati membri e
l’istituzione di un meccanismo di compensazione per gli impatti, le
vulnerabilità e l’adattamento ai cambiamenti climatici. Capo 10 Delega Articolo 26 Obblighi dettagliati di comunicazione Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 29 del presente
regolamento per la definizione di norme dettagliate di comunicazione, comprese
norme in materia di contenuto, struttura, formato e procedure di presentazione
delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma degli articoli 4, 5,
7, 8 e da 13 a 19 del presente regolamento. Articolo 27 Obblighi per i sistemi nazionali Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati a norma dell'articolo 29 del presente regolamento per la
definizione di obblighi concernenti l’istituzione, la gestione e il
funzionamento dei sistemi nazionali degli Stati membri a norma degli articoli 5
e 13 del presente regolamento. Articolo 28 Abrogazione o modifica degli obblighi Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati a norma dell'articolo 29 del presente regolamento per
abrogare gli articoli da 4 a 7, da 10 a 12, 14, 15, 17 e 19 del presente
regolamento, o una qualsiasi parte di tali articoli, o modificare gli stessi
articoli, qualora giunga alla conclusione che in seguito agli sviluppi
internazionali o di altra natura si crei una situazione per cui gli obblighi
previsti dai suddetti articoli non sono più necessari, sono sproporzionati
rispetto ai vantaggi che producono, non sono coerenti o costituiscono doppioni
rispetto agli obblighi di comunicazione previsti dalla convenzione UNFCCC. Ogni
atto adottato a norma del presente articolo non rende gli obblighi di
comunicazione unionali e internazionali più gravosi per gli Stati membri. Articolo 29 Esercizio della delega 1.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.
La delega dei poteri di cui agli articoli 7, 10,
11, 20 e da 26 a 28 del presente regolamento è conferita alla Commissione a
tempo indeterminato dall’entrata in vigore del presente regolamento. 3.
Il Parlamento europeo o il Consiglio possono in
qualunque momento revocare la delega dei poteri di cui agli articoli 7, 10, 11,
20 e da 26 a 28 del presente regolamento. La decisione di revoca pone fine alla
delega dei poteri specificati nella decisione stessa. Gli effetti della
decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della
decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o a una data
successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la
validità degli atti delegati già in vigore. 4.
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione
ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5.
Un atto delegato adottato ai sensi degli articoli
7, 10, 11, 20 o da 26 a 28 del presente regolamento entra in vigore soltanto
nel caso in cui, entro un periodo di due mesi dalla notifica dell’atto al
Parlamento europeo e al Consiglio, nessuna di tali istituzioni abbia mosso
obiezioni, oppure nel caso in cui, prima della scadenza di tale periodo, il
Parlamento europeo e il Consiglio abbiano entrambi informato la Commissione
della decisione di non muovere obiezioni. Detto termine può essere prorogato di
due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Capo 11 Disposizioni finali Articolo 30 Procedura di comitato La
Commissione è assistita da un comitato sui cambiamenti climatici, istituito ai
sensi del regolamento (UE) n. 182/2011[22]. Articolo 31 Revisione 1.
La Commissione rivede regolarmente la conformità
degli obblighi di monitoraggio e comunicazione previsti dal presente
regolamento alle future decisioni concernenti la convenzione UNFCCC e il
protocollo di Kyoto oppure altri atti legislativi dell’Unione europea. 2.
Qualora durante il periodo di impegno previsto
dalla decisione n. 406/2009/CE vengano modificate le norme internazionali in
materia di emissioni di gas serra per la preparazione degli inventari dei gas
serra, la Commissione valuta se le nuove norme sono applicabili agli obiettivi
della decisione n. 406/2009/CE. Articolo 32 Abrogazione La decisione n. 280/2004/CE è abrogata. I riferimenti alla decisione abrogata si
intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza
di cui all'allegato III. Articolo 33 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente ALLEGATO I Gas a effetto serra Biossido di
carbonio (CO2) Metano (CH4) Protossido di
azoto (N2O) Esafluoruro di
zolfo (SF6 ) Trifluoruro di
azoto (NF3) Idrofluorocarburi
(HFC): HFC-23 CHF3 HFC-32 CH2F2 HFC-41 CH3F HFC-125 CHF2CF3 HFC-134 CHF2CHF2 HFC-134a CH2FCF3 HFC-143 CH2FCHF2 HFC-143a CH3CF3 HFC-152 CH2FCH2F HFC-152a CH3CHF2 HFC-161 CH3CH2F HFC-227ea CF3CHFCF3 HFC-236cb CF3CF2CH2F HFC-236ea CF3CHFCHF2 HFC-236fa CF3CH2CF3 HFC-245fa CHF2CH2CF3 HFC-245ca CH2FCF2CHF2 HFC-365mfc CH3CF2CH2CF3 HFC-43-10mee CF3CHFCHFCF2CF3
o (C5H2F10) Perfluorocarburi
(PFC): PFC-14, perfluorometano, CF4 PFC-116, perfluoroetano, C2F6 PFC-218, perfluoropropano, C3F8 PFC-318, perfluorociclobutano, c-C4F8 Perfluorociclopropano c-C3F6 PFC-3-1-10, perfluorobutano, C4F10 PFC-4-1-12, perfluoropentano, C5F12 PFC-5-1-14, perfluoroesano, C6F14 PFC-9-1-18, C10F18 ALLEGATO II Somma ricalcolata delle emissioni di
gas a effetto serra degli Stati membri di cui all’articolo 21, paragrafo 1 La somma ricalcolata delle emissioni di gas a
effetto serra degli Stati membri viene computata applicando la formula
seguente: dove: –
ti,2012 è l’assegnazione annuale di
emissioni dello Stato membro, definita a norma dell’articolo 3, paragrafo 2,
quarto comma e dell’articolo 10 della decisione n. 406/2009/CE; –
ti,2022 è l’assegnazione annuale di
emissioni dello Stato membro per l’anno i, a norma dell’articolo 3, paragrafo
2, e dell’articolo 10 della decisione n. 406/2009/CE, calcolata ipotizzando
l’utilizzo dei dati riveduti dell’inventario trasmessi nel 2022 come dati in
entrata; –
ei,j indica le emissioni di gas a
effetto serra dello Stato membro per l’anno i, definite in base agli atti
adottati dalla Commissione a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, in seguito
all'esame dell’inventario da parte di esperti nell’anno j. ALLEGATO III Tabella di corrispondenza Decisione n. 280/2004/CE || Il presente regolamento Articolo 1 || Articolo 1 Art. 2, par. 1 || Art. 4, par. 1 Art. 2, par. 2 || - Art. 2, par. 3 || Art. 4, par. 3 Art. 3, par. 1 || Articolo 7, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 2 Art. 3, par. 2 || Articolo 14, paragrafo 1, e articolo 15, paragrafo 1 Art. 3, par. 3 || Articolo 26, articolo 27, articolo 28, articolo 29 Art. 4, par. 1 || Articolo 6 Art. 4, par. 2 || Articolo 6 Art. 4, par. 3 || Articolo 25 Art. 4, par. 4 || Art. 5, par. 1 Art. 5, par. 1 || Art. 22, par. 1 Art. 5, par. 2 || Art. 22, par. 3 Art. 5, par. 3 || - Art. 5, par. 4 || - Art. 5, par. 5 || Articolo 23 Art. 5, par. 6 || - Art. 5, par. 7 || Articolo 25 Art. 6, par. 1 || Art. 11, par. 1 Art. 6, par. 2 || Art. 11, par. 3 Art. 7, par. 1 || - Art. 7, par. 2 || Articolo 12, paragrafo 1, e articolo 12, paragrafo 2 Art. 7, par. 3 || - Art. 8, par. 1 || Articolo 24 Art. 8, par. 2 || Art. 7, par. 3 Art. 8, par. 3 || - Art. 9, par. 1 || Articolo 30 Art. 9, par. 2 || - Art. 9, par. 3 || - Articolo 10 || Articolo 11 || Articolo 32 Articolo 12 || Articolo 33 SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Denominazione della
proposta/iniziativa Regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un meccanismo di
monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di
comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a
livello nazionale e dell’Unione europea 1.2. Settori interessati alla
struttura ABM/ABB[23] AMBIENTE
E AZIONI PER IL CLIMA [07] 1.3. Natura della
proposta/iniziativa ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto
pilota/un’azione preparatoria[24] ¨ La
proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente x La
proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione 1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivi strategici
pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa La
proposta si iscrive nella strategia Europa 2020 per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva. Contribuisce direttamente al conseguimento di uno dei
cinque obiettivi prioritari della citata strategia, ovvero la riduzione del 20%
delle emissioni entro il 2020. 1.4.2. Obiettivi specifici e attività
ABM/ABB interessate AMP Obiettivo specifico: Attuazione
della politica e della legislazione dell’UE in materia di azioni a favore del
clima (codice ABB 07 12) Attività ABM/ABB interessate: 07
12 01 (Attuazione della politica e della legislazione dell’UE in materia di
azioni a favore del clima) 1.4.3. Risultati ed effetti previsti Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. È
necessario modificare il meccanismo di monitoraggio esistente per attuare
talune politiche in materia di cambiamenti climatici e produrre benefici per
tutti i cittadini e le imprese, in particolare per aumentare la qualità
dell’aria, garantire l’approvvigionamento energetico, promuovere l’innovazione
e una crescita economica compatibile con l’ambiente. La presente proposta
contribuisce altresì ad accrescere la credibilità internazionale dell’UE con
informazioni di qualità riguardo alle azioni intraprese per contrastare i
cambiamenti climatici. Raccogliendo tali informazioni, la proposta assicura
inoltre che l’UE possa contare su una preparazione migliore nel fronteggiare le
sfide future legate ai cambiamenti climatici. 1.4.4. Indicatori di risultato e di
incidenza Precisare gli
indicatori che permettono di seguire la realizzazione della
proposta/iniziativa. I
seguenti indicatori corrispondono agli obiettivi generici, specifici e
operativi della proposta: -
numero di casi di non conformità individuate a livello dell’UE o nell’ambito
della convenzione UNFCCC; -
numero di relazioni trasmesse entro i termini stabiliti alla Commissione e/o
all’UNFCCC; -
coerenza delle relazioni a livello dell’UE con le relazioni trasmesse dagli
Stati membri, come evidenziato dai riesami condotti nell’ambito dell’UE e
dell’UNFCCC; -
coerenza dei dati sulle emissioni comunicati dagli Stati membri nel quadro
della decisione sul meccanismo UE per monitorare le emissioni di gas a effetto
serra e di altri strumenti di comunicazione, come evidenziato dai riesami
condotti nell’ambito dell’UE e dell’UNFCCC; -
completezza delle relazioni degli Stati membri trasmesse alla Commissione e nel
quadro della convenzione UNFCCC, qualora comparati agli obblighi vigenti; -
utilizzo, da parte degli Stati membri, di metodologie e formati comuni di
comunicazione nella comunicazione dei dati relativi al sostegno finanziario e
tecnologico; -
utilizzo, da parte degli Stati membri, di orientamenti metodologici e di
comunicazione nazionali e internazionali; -
completezza delle relazioni degli Stati membri trasmesse alla Commissione e
alla convenzione UNFCCC, rispetto agli obblighi vigenti; -
utilizzo, da parte degli Stati membri, di pratiche e formati comuni per la
comunicazione di informazioni relative a proiezioni, politiche, misure e
emissioni effettive; -
disponibilità di dati e informazioni e generazione di nuovi flussi informativi
nei settori oggetto della proposta. 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità da coprire nel breve
e lungo termine Nel
breve termine la proposta si prefigge di contribuire in modo significativo
all'obiettivo di riduzione delle emissioni fissato dall'Unione europea per il
2020 e alla realizzazione della strategia UE 2020. La proposta contiene altresì
un obiettivo a lungo termine, ovvero conseguire riduzioni delle emissioni
nell’Unione europea oltre il 2020. A
breve termine la Commissione deve avviare procedure di appalto per l’acquisizione
dei servizi di assistenza tecnica necessari all’attuazione della proposta, in
particolare per quanto attiene all'esame dell’inventario da parte del gruppo di
esperti di cui all’articolo 20 della proposta. 1.5.2. Valore aggiunto
dell’intervento dell’Unione europea Alcune
delle disposizioni contenute nella presente proposta devono essere attuate a
livello dell’UE, essendo ciò previsto espressamente ai sensi del diritto
dell’Unione europea, in particolare della decisione n. 406/2009/CE e della revisione
della direttiva 2003/87/CE. Gli
impegni fondamentali vengono assunti a livello dell’Unione europea, ed è
pertanto a tale livello che lo sviluppo degli strumenti di comunicazione
richiesti risulta più efficace. Inoltre, per superare i problemi individuati,
come quelli legati alla coerenza e alla tempestività delle informazioni
comunicate dall’UE e dagli Stati membri alla convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici, sono necessari dati e metodi coordinati fra
tutti i 27 Stati membri e ciò risulta essere più efficace a livello dell’Unione
europea. 1.5.3. Principali insegnamenti tratti
da esperienze simili La
proposta prendere in considerazione gli insegnamenti tratti dall’attuazione
della decisione n. 280/2004/CE e dal riscontro fornito dalle parti interessate.
Ha lo scopo di affrontare i punti deboli e i problemi individuati e
semplificare, qualora possibile, gli obblighi di comunicazione. In particolare,
l’esperienza maturata nell’attuazione della decisione sul meccanismo UE per monitorare
le emissioni di gas a effetto serra ha dimostrato che determinati obblighi di
comunicazione non hanno permesso di produrre i risultati attesi (ad esempio,
gli indicatori richiesti), o che le informazioni non sono state utilizzate come
previsto. Tali obblighi vengono pertanto modificati per garantire un’attività
di comunicazione significativa e intenzionale. I nuovi obblighi sono in linea
con i flussi di comunicazione e le esigenze in fatto di informazione esistenti. 1.5.4. Compatibilità ed eventuale
sinergia con altri strumenti pertinenti La
proposta è strettamente correlata alla strategia Europa 2020 e all'iniziativa
faro "Un'Europea efficiente sotto il profilo delle risorse". Essa è
in linea e complementare con le politiche sociali, climatiche ed energetiche
dell’Unione europea. 1.6. Durata dell’azione e
incidenza finanziaria ¨ Proposta/iniziativa di durata limitata
–
¨ Proposta/iniziativa in vigore a decorre dal [GG/MM]AAAA fino al
[GG/MM]AAAA –
¨ Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA x Proposta/iniziativa di durata
illimitata –
Attuazione prevista dal 2013 a seconda dei
progressi compiuti con il processo legislativo 1.7. Modalità di gestione previste[25] x Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione ¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: –
¨ agenzie esecutive –
¨ organismi creati dalle Comunità[26] –
¨ organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di
servizio pubblico –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V
del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente
atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario ¨ Gestione concorrente con gli Stati membri ¨ Gestione decentrata con
paesi terzi ¨ Gestione congiunta con
organizzazioni internazionali (da specificare) Se è indicata più di
una modalità, si prega di fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni". Osservazioni generali Gli Stati
membri sono responsabili di gran parte della presente proposta. La Commissione
offre il proprio sostegno e orientamento agli Stati membri e valuta le
relazioni da questi trasmesse. Provvede a verificare, riesaminare e compilare
alcune delle informazioni contenute in tali relazioni. 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di
monitoraggio e comunicazione Precisare frequenza e
condizioni La
proposta dimostrerà di aver raggiunto i propri obiettivi se le relazioni in
essa richieste risulteranno conformi agli obblighi nazionali e internazionali. Le
relazioni elaborate in base alla direttiva saranno valutati con regolarità
dall’UE e/o a livello internazionale, ogni due anni e/o ogni quattro anni. La
valutazione delle emissioni effettive continua a essere completa e a venire
condotta da gruppi di esperti europei e internazionali. La valutazione si
prefigge di contribuire a migliorare la comunicazione e a valutare la
conformità con gli obiettivi stabiliti e gli impegni assunti. La proposta
prevede che anche la valutazione di tutti gli altri dati e informazioni sul
clima venga condotta su base annua a livello dell’UE, ponendo particolare
attenzione alla completezza dei dati e alla conformità di questi agli
orientamenti, e che venga invece eseguita ogni 2 e/o 4 anni a livello
internazionale. Anche in questo caso, la valutazione è affidata a un gruppo di
esperti e mira a valutare la conformità e individuare ambiti in cui sono
possibili ulteriori miglioramenti. 2.2. Sistema di gestione e
controllo 2.2.1. Rischi individuati Trattandosi
di una proposta di regolamento, il testo non necessita di essere recepito negli
ordinamenti giuridici dei singoli Stati membri. I rischi correlate
all’attuazione di tale regolamento sono limitati, poiché il meccanismo proposto
rappresenta la continuazione e il miglioramento del meccanismo esistente. 2.2.2. Modalità di controllo previste
Le
misure adottate per affrontare tali rischi sono le stesse applicate finora:
aumento del dialogo e della cooperazione con gli Stati membri, in particolare
attraverso il comitato sui cambiamenti climatici e i suoi gruppi di lavoro, il
ricorso alla comitatologia e all’assistenza tecnica da parte dell’Agenzia
europea dell’ambiente. 2.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità Precisare le misure di
prevenzione e protezione esistenti e previste. In
considerazione degli importi interessati e del tipo di appalto, l’iniziativa
non presenta rischi particolari di frodi. La Commissione gestisce e controlla
le attività ricorrendo agli strumenti utilizzati abitualmente, come il piano di
gestione annuale della DG CLIMA. Particolare
importanza rivestono, in tal senso, le norme per i controlli interni n. 2, 7,
8, 9, 11, 12, 13, 15 e 16. Inoltre, trovano piena applicazione i principi
stabiliti nel regolamento (CE, Euratom) n. 1605/202 del Consiglio (cosiddetto "regolamento
finanziario") e le sue disposizioni di attuazione. Le
procedure di appalto vengono gestite dal circuito finanziario della DG CLIMA,
un circuito parzialmente decentrato che prevede l’indipendenza gerarchica dagli
ordinatori delegate dei soggetti incaricati dell’iniziazione e della verifica
finanziaria. Un
comitato di controllo interno (ENVAC) esamina altresì il processo di selezione
degli appaltatori e verifica la coerenza delle procedure adottate dagli
ordinanti alle disposizioni del regolamento finanziario e alle disposizioni di
attuazione sulla base di un controllo a campione casuale e a campione di
rischio dei contratti concessi nell’ambito dell’appalto. Oltre
a tali misure, gli atti delegati definiscono gli orientamenti tecnici alla base
delle attività di esame del gruppo di esperti di cui all’articolo 20. Tali
orientamenti garantiscono che gli esperti incaricati dell'esame sono soggetti
indipendenti e opportunamente qualificati. 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DALLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate · Linee di bilancio di spesa esistenti Secondo l’ordine delle
rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea / Voce di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione………………...……….] || SD/SND ([27]) || di paesi EFTA[28] || di paesi candidati[29] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario 2 || 07.12.01 [Attuazione della politica e della legislazione dell’UE sulle azioni a favore del clima] || SD || No || No || No || No 5 || 07.01.02.11 [Altre spese di gestione] || SND || No || No || No || No · Nuove linee di bilancio di cui è richiesta la creazione — No Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario
pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione……………………..] || SD/SND || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario || [XX.YY.YY.YY] || || Sì/No || Sì/No || Sì/No || Sì/No 3.2. Incidenza prevista sulle
spese 3.2.1. Sintesi dell’incidenza
prevista sulle spese LA PROPOSTA SARÀ ATTUATA UTILIZZANDO IL
BILANCIO ESISTENTE E NON INCIDERÀ SUL QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Numero || [Rubrica 2] DG: <CLIMA> || || || Anno N[30] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || || || || Numero della linea di bilancio 07.12.01 || Impegni || (1) || 0,2540 || 1,6310 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 10,04 Pagamenti || (2) || 0,2540 || 1,256 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 9,665 Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[31] || || || || || || || || Numero della linea di bilancio || || (3) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la DG <CLIMA> || Impegni || =1+1a +3 || 0,2540 || 1,6310 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 10,04 Pagamenti || =2+2a +3 || 0,2540 || 1,256 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 9,665 TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 0,2540 || 1,6310 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 10,04 Pagamenti || (5) || 02540 || 1,256 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 9,665 TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA <2> del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 0,2540 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 10,04 Pagamenti || =5+ 6 || 0,2540 || 1,256 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 9,665 Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche: TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 0,2540 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 10,04 Pagamenti || (5) || 0,2540 || 1,256 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 9,665 TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (Importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || 0,2540 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 10,04 Pagamenti || =5+ 6 || 0,2540 || 1,256 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 1,631 || 9,665 Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 5 || Spese amministrative ‘ Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE DG: <CLIMA> || Risorse umane || 0,254 || 0,508 || 0,508 || 0,508 || 0,508 || 0,508 || 0,508 || 3,302 Altre spese amministrative || 0,275 || 0,275 || 0,275 || 0,275 || 0,275 || 0,275 || 0,275 || 1,925 TOTALE DG <CLIMA> || Stanziamenti || 0,529 || 0,783 || 0,783 || 0,783 || 0,783 || 0,783 || 0,783 || 5,227 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,529 || 0,783 || 0,783 || 0,783 || 0,783 || 0,783 || 0,783 || 5,227 Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno N[32] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 0,783 || 2,414 || 2,414 || 2,414 || 2,414 || 2,414 || 2,414 || 15,267 Pagamenti || 0,783 || 2,039 || 2,414 || 2,414 || 2,414 || 2,414 || 2,414 || 14,892 3.2.2. Incidenza prevista sugli
stanziamenti operativi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di nuovi
stanziamenti operativi (l'iniziativa rientra nel quadro finanziario attuale) –
x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti
operativi, come spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || … inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE RISULTATI Tipo di risul-tato[33] || Costo medio del risul-tato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Totale dei costi OBIETTIVO SPECIFICO Attuazione della politica e della legislazione dell’UE in materia di azione per il clima (codice ABB 07 12) - Risultato || Assi-stenza tecnica || 0.717 || 2 || 0.254 || 2 || 1.631 || 2 || 1.631 || 2 || 1.631 || 2 || 1.631 || 2 || 1.631 || 2 || 1.631 || 14 || 10.04 Totale parziale obiettivo specifico || 1 || 0.254 || 1 || 1.631 || 1 || 1.631 || 1 || 1.631 || 1 || 1.631 || 1 || 1.631 || 1 || 1.631 || 7 || 10.04 COSTO TOTALE || 1 || 0.254 || 1 || 1.631 || 1 || 1.631 || 1 || 1.631 || 1 || 1.631 || 1 || 1.631 || 1 || 1.631 || 7 || 10.04 3.2.3. Incidenza prevista sugli
stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti
di natura amministrativa –
x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti di
natura amministrativa, come spiegato di seguito: (l’iniziativa rientra nel
quadro finanziario attuale) Il fabbisogno di risorse amministrative è
coperto dai fondi della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o
reimpiegati all'interno della stessa DG, integrati, se del caso, dallo
stanziamento supplementare che può essere concesso alla DG responsabile
nell'ambito della procedura di assegnazione annuale, tenendo conto dei vincoli
di bilancio. Mio EUR (al terzo
decimale) || Anno N [34] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || 0,254[35] || 0,508 || 0,508 || 0,508 || 0,508 || 0,508 || 0,508 || 3,302 Altre spese amministrative || 0,275[36] || 0,275 || 0,275 || 0,275 || 0,275 || 0,275 || 0,275 || 1,.925 RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,529 || 0,783 || 0,783 || 0,783 || 0,783 || 0,783 || 0,783 || 5,227 Esclusa la RUBRICA 5[37] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Altre spese di natura amministrativa || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 TOTALE || 0,529 || 0,783 || 0,783 || 0.783 || 0,783 || 0,783 || 0,783 || 5,227 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse
umane –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane –
x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane
attualmente ripartite come spiegato di seguito: Stima da esprimere in numeri interi (o, al
massimo, con un decimale) || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) || || 07 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 254000[38] || 508000 || 508000 || 508000 || 508000 || 508000 || 508000 || XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: FTE)[39] || || XX 01 02 01 (AC, INT, END della dotazione globale) || || || || || || || || XX 01 02 02 (AC, INT, JED, AL e END nelle delegazioni) || || || || || || || || XX 01 04 aa [40] || - presso la sede centrale [41] || || || || || || || || - nelle delegazioni || || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, INT, END – Ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, INT, END — Ricerca diretta) || || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || || TOTALE || 254000 || 508000 || 508000 || 508000 || 508000 || 508000 || 508000 XX è il settore
o il titolo di bilancio interessato. Il fabbisogno di
risorse umane sarà coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione
dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato, se del
caso, dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile
nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli
di bilancio. Descrizione dei
compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Svolgimento di azioni per dare attuazione agli obblighi della Commissione (ad es., esame delle relazioni degli Stati membri, conduzioni di analisi, monitoraggio dell’attuazione) Personale esterno || 3.2.4. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale –
x La proposta/iniziativa è compatibile con la programmazione finanziaria
in vigore. –
¨ La proposta/iniziativa prevede la riprogrammazione della rispettiva
rubrica del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. …. –
¨ La proposta/iniziativa richiede l'attivazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[42]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. …….. 3.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento –
x La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di
terzi –
La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento
indicato di seguito: Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale Specificare l’organismo di cofinanziamento || || || || || || || || TOTALE stanziamenti cofinanziati || || || || || || || || 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate –
x La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle
entrate. –
¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: ¨ sulle risorse proprie ¨ sulle entrate varie Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio || Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso: || Incidenza della proposta/iniziativa[43] Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire un numero di colonne necessarie a evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) Articolo …………. || || || || || || || || Per quanto riguarda le
entrate varie con destinazione specifica, precisare le linee di spesa
interessate. …. Precisare il metodo di
calcolo dell'incidenza sulle entrate. …. [1] GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1. [2] GU L 33 del 7.2.1994, pag. 11. [3] GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1. [4] GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 57. [5] http://ec.europa.eu/clima/consultations/0008/index_en.htm [6] GU C, pag. [7] GU C, pag. [8] GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1. [9] GU L 33 del 7.2.1994, pag. 13. [10] GU L 130 del 15.5.2002, pag. 4. [11] GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136. [12] GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63. [13] GU L 297 del 31.10.1988, pag. 21. [14] GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32. [15] GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1. [16] GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22. [17] GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1. [18] GU L 304 del 4.11.2008, pag. 1. [19] COM (2009) 147 definitivo. [20] GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3. [21] GU L 130 del
15.5.2002, pag. 1. [22] GU L 55 del 28.2.11, pag. 13. [23] ABM: gestione per attività (Activity-Based Management),
ABB: fissazione del bilancio per attività (Activity-Based Budgeting). [24] Conformemente all’articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o
b) del regolamento finanziario. [25] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti
al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html. [26] Conformemente all’articolo 185 del regolamento
finanziario. [27] SD = Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non
dissociati. [28] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [29] Paesi candidati e, se del caso, paesi candidati potenziali
dei Balcani occidentali. [30] L’anno N è l’anno di inizio dell’attuazione della
proposta/iniziativa. La stima al momento più verosimile per l’anno N è il 2013. [31] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee «BA»), ricerca indiretta,
ricerca diretta. [32] L’anno N è l’anno di inizio dell’attuazione della
proposta/iniziativa.. [33] I risultati si riferiscono ai prodotti e ai servizi che
saranno forniti (ad es.: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km
di strade costruite …). [34] L’anno N è l’anno di inizio dell’attuazione della
proposta/iniziativa.. [35] Ciascun importo
annuo indicato in questa linea comprende i 0,127 milioni di EUR corrispondenti
al costo del personale che lavora all’attuazione della decisione n. 280/2004/CE
(abrogata con la presente proposta). [36] Gli importi annui indicati in questa linea corrispondono
ai costi attuali relativi all’attuazione della decisione n. 280/2004/CE
(abrogata con la presente proposta). [37] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee «BA»), ricerca
indiretta, ricerca diretta. [38] Ciascun importo annuo indicato in questa linea comprende i
0,127 milioni di EUR corrispondenti al costo del personale che lavora
all’attuazione della decisione n. 280/2004/CE (abrogata con la presente
proposta). [39] AC = agente contrattuale; INT = lavoratore interinale; JED
= giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation); AL =
agente locale; END = esperto nazionale distaccato. [40] Entro il massimale per il personale esterno previsto dagli
stanziamenti operativi (ex linee «BA»). [41] Principalmente per Fondi strutturali, Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e Fondo europeo per la pesca (FEP). [42] Cfr. punti 19 e 24 dell’accordo interistituzionale. [43] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi
doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi
netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di
riscossione.