52011PC0719

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea /* COM/2011/0719 definitivo - 2011/0319 (NLE) */


RELAZIONE

1. Il Consiglio ha adottato la decisione 2011/…/PESC del Consiglio che modifica la decisione 2010/638/PESC del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea. La decisione modifica la portata dell'embargo sulle esportazioni di materiale militare e di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna.

2. È necessaria un'azione a livello di UE per attuare determinati aspetti della modifica relativa alla portata dell'embargo.

3. Occorre pertanto modificare il regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio.

2011/0319 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 1,

vista la decisione 2011/…/PESC del Consiglio recante modifica la decisione 2010/638/PESC del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea[1],

vista la proposta congiunta dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio[2], del 22 dicembre 2009, ha istituito determinate misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea, conformemente alla posizione comune 2009/788/PESC[3] (poi sostituita dalla decisione 2010/638/PESC del Consiglio[4]), in risposta alla repressione violenta da parte delle forze di sicurezza delle manifestazioni politiche svoltesi a Conakry il 28 settembre 2009.

(2) Il […] 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/…../PESC, recante modifica della decisione 2010/638/PESC del Consiglio che ha modificato la portata delle misure riguardanti il materiale militare e il materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna.

(3) Alcuni aspetti delle misure in questione rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.

(4) Occorre modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il paragrafo 1 dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1284/2009 è sostituito da quanto segue:

“1. In deroga agli articoli 2 e 3, le autorità competenti degli Stati membri di cui ai siti web elencati nell’allegato III possono autorizzare, in casi debitamente giustificati:

(a) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna, purché siano destinate unicamente ad uso umanitario o protettivo, a programmi di sviluppo istituzionale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dell'Unione europea o ad operazioni di gestione delle crisi da parte dell'Unione europea e dell'ONU;

(b) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di materiale non letale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, purché sia destinato unicamente a permettere alla polizia e alla gendarmeria della Guinea di mantenere l'ordine pubblico limitandosi ad un uso appropriato e proporzionato della forza;

(c) la concessione di finanziamenti e la prestazione di assistenza finanziaria, di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attrezzature o programmi e operazioni di cui alle lettere a) e b);

(d) la concessione di finanziamenti e la prestazione di assistenza finanziaria, di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti a materiale militare non letale destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo, a programmi di costruzione istituzionale dell’ONU e dell’Unione o ad operazioni di gestione delle crisi da parte dell’Unione europea e dell’ONU;

(e) la concessione di finanziamenti e la prestazione di assistenza finanziaria, di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti a materiale militare non letale destinato unicamente a permettere alla polizia e alla gendarmeria della Guinea di mantenere l'ordine pubblico limitandosi ad un uso appropriato e proporzionato della forza;

(f) la concessione di finanziamenti e la prestazione di assistenza finanziaria, di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti a veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, destinati esclusivamente alla protezione del personale dell’Unione europea e dei suoi Stati membri nella Repubblica di Guinea."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a […]

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente                                                                        […]

[1]               GU L … del … 2011, pag. .. .

[2]               GU L 346 del 23.12.2009, pag. 26.

[3]               GU L 281 del 28.10.2009, pag. 7.

[4]               GU L 280 del 26.10.2010, pag. 10.