Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea /* COM/2011/0719 definitivo - 2011/0319 (NLE) */
RELAZIONE 1. Il Consiglio ha adottato la decisione
2011/…/PESC del Consiglio che modifica la decisione 2010/638/PESC del Consiglio
concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea. La
decisione modifica la portata dell'embargo sulle esportazioni di materiale
militare e di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione
interna. 2. È necessaria un'azione a livello di UE per
attuare determinati aspetti della modifica relativa alla portata dell'embargo. 3. Occorre pertanto modificare il regolamento
(UE) n. 1284/2009 del Consiglio. 2011/0319 (NLE) Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n.
1284/2009 del Consiglio che istituisce determinate misure restrittive
specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 1, vista la decisione 2011/…/PESC del Consiglio
recante modifica la decisione 2010/638/PESC del Consiglio concernente misure
restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea[1], vista la proposta congiunta dell'Alto
Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e
della Commissione, considerando quanto segue: (1)
Il regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio[2], del 22 dicembre 2009, ha
istituito determinate misure restrittive nei confronti della Repubblica di
Guinea, conformemente alla posizione comune 2009/788/PESC[3] (poi sostituita dalla decisione
2010/638/PESC del Consiglio[4]),
in risposta alla repressione violenta da parte delle forze di sicurezza delle
manifestazioni politiche svoltesi a Conakry il 28 settembre 2009. (2)
Il […] 2011 il Consiglio ha adottato la decisione
2011/…../PESC, recante modifica della decisione 2010/638/PESC del Consiglio che
ha modificato la portata delle misure riguardanti il materiale militare e il
materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna. (3)
Alcuni aspetti delle misure in questione rientrano
nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al
fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici
di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a
livello dell'Unione. (4)
Occorre modificare opportunamente il regolamento
(UE) n. 1284/2009 del Consiglio, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il paragrafo 1 dell'articolo 4 del regolamento
(UE) n. 1284/2009 è sostituito da quanto segue: “1. In deroga agli articoli 2 e 3, le autorità
competenti degli Stati membri di cui ai siti web elencati nell’allegato III
possono autorizzare, in casi debitamente giustificati: (a)
la vendita, la fornitura, il trasferimento o
l'esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di
repressione interna, purché siano destinate unicamente ad uso umanitario o
protettivo, a programmi di sviluppo istituzionale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite (ONU) e dell'Unione europea o ad operazioni di gestione delle
crisi da parte dell'Unione europea e dell'ONU; (b)
la vendita, la fornitura, il trasferimento o
l'esportazione di materiale non letale che potrebbe essere utilizzato a fini di
repressione interna, purché sia destinato unicamente a permettere alla polizia
e alla gendarmeria della Guinea di mantenere l'ordine pubblico limitandosi ad
un uso appropriato e proporzionato della forza; (c)
la concessione di finanziamenti e la prestazione di
assistenza finanziaria, di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e
di altri servizi pertinenti ad attrezzature o programmi e operazioni di cui
alle lettere a) e b); (d)
la concessione di finanziamenti e la prestazione di
assistenza finanziaria, di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e
di altri servizi pertinenti a materiale militare non letale destinato unicamente
ad uso umanitario o protettivo, a programmi di costruzione istituzionale
dell’ONU e dell’Unione o ad operazioni di gestione delle crisi da parte
dell’Unione europea e dell’ONU; (e)
la concessione di finanziamenti e la prestazione di
assistenza finanziaria, di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e
di altri servizi pertinenti a materiale militare non letale destinato
unicamente a permettere alla polizia e alla gendarmeria della Guinea di
mantenere l'ordine pubblico limitandosi ad un uso appropriato e proporzionato
della forza; (f)
la concessione di finanziamenti e la prestazione di
assistenza finanziaria, di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e
di altri servizi pertinenti a veicoli non da combattimento costruiti o
equipaggiati con materiali per difese balistiche, destinati esclusivamente alla
protezione del personale dell’Unione europea e dei suoi Stati membri nella
Repubblica di Guinea." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a […] Per
il Consiglio Il
presidente
[…] [1] GU L … del … 2011, pag. .. . [2] GU L 346 del 23.12.2009, pag. 26. [3] GU L 281 del 28.10.2009, pag. 7. [4] GU L 280 del 26.10.2010, pag. 10.