52011PC0710

/* COM/2011/0710 definitivo - 2011/0327 (COD) */ Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle patenti di guida che comprendono le funzionalità di una carta del conducente


RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta di modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (nel prosieguo “la direttiva sulla patente di guida”) fa seguito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e recante modifica del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (nel prosieguo “il regolamento sul tachigrafo”), adottata dalla Commissione il 19 luglio 2011[1]. Le due proposte costituiscono un pacchetto legislativo finalizzato a una migliore applicazione delle norme sociali e a ridurre gli oneri amministrativi sviluppando le caratteristiche tecniche e l’efficienza dei tachigrafi.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

La proposta di unire la carta del conducente e la patente di guida è emersa nel corso delle consultazioni con le parti interessate e della valutazione dell’impatto svoltesi nel quadro della modifica del regolamento sul tachigrafo. Tale soluzione mira a ridurre il potenziale di frode limitando al contempo i costi a lungo termine (per rilasciare e acquisire un documento invece di due). I risultati della consultazione delle parti interessate e della valutazione dell’impatto sono già stati pubblicati[2].

La patente di guida e la carta del conducente hanno entrambe il formato di una carta di credito e contengono informazioni molto simili (informazioni dettagliate sul conducente, fotografia, ecc.). La patente di guida offre già la possibilità di inserire un microchip nel suo formato standard. Inoltre, entrambe le carte hanno una validità limitata di cinque anni, visto che la direttiva sulla patente di guida dispone che, a partire dal 19 gennaio 2013, le patenti di guida per autocarri e autobus saranno valide per cinque anni.

Unire le due carte non richiederebbe dunque alcuna modifica del periodo di validità delle attuali carte tachigrafiche e dunque della loro durata (visto che, al contrario delle patenti di guida, sono utilizzate quotidianamente). Nell’ambito dei controlli su strada, l’unione della carta del conducente e della patente di guida permetterebbe di individuare più facilmente i conducenti che utilizzano una carta di terzi o due carte. Inoltre, i conducenti sarebbero meno inclini a lasciare che altri conducenti usino le loro patenti di guida per frodare il sistema del tachigrafo.

Nella valutazione dell’impatto si è giunti alla conclusione che unire la carta del conducente e la patente di guida consentirebbe di ridurre gli oneri amministrativi per un equivalente di 100 milioni di euro all’anno.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

L’articolo 27 della proposta di modifica del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio prevede che le carte del conducente siano rilasciate conformemente alle disposizioni del regolamento fino al 18 gennaio 2018. L’articolo prevede inoltre che a partire dal 19 gennaio 2018 le carte del conducente siano integrate nelle patenti di guida e rilasciate, rinnovate, scambiate e sostituite conformemente alle disposizioni della direttiva 2006/126/CE.

Questo processo graduale di sostituzione delle carte del conducente con le patenti di guida rende necessaria una modifica della direttiva sulla patente di guida, al fine di disciplinare, da un punto di vista giuridico, la coesistenza delle due funzioni riunite in un unico documento, ossia la patente di guida che presenta anche le funzionalità di una carta del conducente.

Attualmente le carte del conducente sono soggette a procedure di omologazione complementari rispetto alle procedure applicabili alle patenti di guida. A partire dal 19 gennaio 2018 l’omologazione di patenti di guida rilasciate a conducenti professionisti, che sono pertanto dotate delle funzionalità di una carta tachigrafica del conducente, dovrà rispettare i requisiti vigenti in materia di microchip stabiliti in ottemperanza alla presente direttiva, nonché tutti i requisiti supplementari di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, tra cui le prove di interoperabilità e le prove funzionali. Tuttavia, nell’applicazione di misure relative all’omologazione, è auspicabile non ripetere le stesse prove.

La proposta non avrà alcuna implicazione per le patenti di guida di soggetti privati e concerne solamente i conducenti professionisti soggetti alle norme sui periodi di guida e di riposo e l’utilizzo del tachigrafo. A partire dal 19 gennaio 2018 tutte le nuove patenti di guida o carte del conducente saranno rilasciate sotto forma di un unico documento.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non comporta costi supplementari per il bilancio dell’UE.

2011/0327 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle patenti di guida che comprendono le funzionalità di una carta del conducente

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 91,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[3],

visto il parere del Comitato delle regioni[4],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

1. Dati empirici dimostrano che le frodi e gli abusi correlati alle patenti di guida sono meno frequenti rispetto a quelle che riguardano le carte del conducente usate nell’apparecchio di controllo installato sui veicoli adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci conformemente al regolamento n. 3821/85 del Consiglio (CEE), del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada[5]. Tale apparecchio di controllo sarebbe pertanto più affidabile se la carta del conducente e la patente di guida fossero unite. Inoltre, l’unione ridurrebbe l’onere amministrativo per i conducenti che non dovrebbero più richiedere e possedere due documenti diversi.

2. La patente di guida e la carta del conducente presentano un formato e una serie di informazioni quasi identici. L’unica differenza significativa consiste nel fatto che la carta del conducente deve riportare un microchip, mentre per la patente di guida tale caratteristica è facoltativa. Ne consegue che l’unione dei due documenti è facilmente realizzabile dal punto di vista tecnico.

3. È opportuno che i diritti e gli obblighi che derivano dalle autorizzazioni amministrative a detenere una patente di guida e una carta del conducente non siano pregiudicati dall’unione delle due carte.

4. Attualmente le carte del conducente sono soggette a procedure di omologazione complementari rispetto alle procedure applicabili alle patenti di guida. Occorre che, a partire dal 19 gennaio 2018, l’omologazione del microchip integrato nelle patenti di guida rilasciate a conducenti professionisti e che comprendono le funzionalità di una carta del conducente sia conforme non soltanto ai requisiti stabiliti nel regolamento della Commissione XXXX/XXXX, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/126/CE in relazione a patenti di guida in cui è inserito un supporto di memorizzazione, ma anche a tutti i requisiti rilevanti di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85.

5. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 concernente la patente di guida[6],

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/126/CE è modificata come segue:

(1) all’articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

“5. A partire dal 19 gennaio 2018, in tutte le patenti di guida rilasciate conformemente all’articolo 7 bis viene inserito un microchip.

Tale microchip soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, incluse, in particolare, tutte le misure adottate ai sensi del paragrafo 2. Lo stesso contiene altresì i dati di identificazione della carta di cui all’allegato IB, sezione IV, punto 5.2, del regolamento (CEE) n. 3821/85.

Una patente di guida rilasciata ai sensi dell’articolo 7 bis soddisfa i requisiti relativi all’omologazione [del capitolo III] dell’allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85. Le informazioni sull’omologazione sono registrate sul microchip nell’applicazione corrispondente alla carta del conducente.”;

(2) sono inseriti i seguenti articoli 7 bis, 7 ter e 7 quater:

“Articolo 7 bis

Patente di guida con carta del conducente integrata

1. A partire dal 19 gennaio 2018, nel rilasciare, sostituire, rinnovare o convertire una patente di guida nei confronti di un conducente impegnato nel trasporto su strada di merci e passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[7], gli Stati membri rilasciano una patente di guida che contiene le funzionalità necessarie affinché possa essere utilizzata anche come carta del conducente a norma del regolamento (CEE) n. 3821/85.

2. Una patente di guida che comprende le funzionalità di una carta del conducente è rilasciata entro un mese a partire dalla ricezione della richiesta da parte dell’autorità competente.

3. Nel rilasciare una patente di guida che comprende le funzionalità di una carta del conducente, gli Stati membri vi registrano il codice armonizzato UE di cui all’allegato I.

4. Un conducente non detiene contemporaneamente una carta del conducente conformemente al regolamento (CEE) n. 3821/85 e una patente di guida che comprende le funzionalità di una carta del conducente. Quando un conducente ottiene una patente di guida che comprende le funzionalità di una carta del conducente, quest’ultimo restituisce sia la patente di guida, sia la carta del conducente precedentemente in suo possesso all’autorità che le ha rilasciate.

5. Qualora uno Stato membro diverso dallo Stato membro di rilascio ritiri o sospenda una patente di guida valida che contiene le funzionalità di una carta del conducente, tale Stato membro rinvia la carta alle autorità dello Stato membro che l’ha rilasciata indicando i motivi della restituzione.”

“Articolo 7 ter

Rinnovo di patenti di guida con carta del conducente integrata

6. Qualora il conducente desideri rinnovare una patente di guida che comprende le funzionalità di una carta del conducente, questi deve presentare domanda presso le autorità competenti dello Stato membro della sua residenza normale al più tardi entro i quindici giorni lavorativi precedenti la sua data di scadenza

7. In caso di richiesta di rinnovo di una patente di guida che comprende le funzionalità di una carta del conducente il cui periodo di validità giunge a scadenza, l’autorità competente fornisce una nuova patente prima della data di scadenza, a condizione che la richiesta sia stata inoltrata entro i termini previsti al paragrafo 1.”

“Articolo 7 quater

Patenti di guida con carta del conducente integrata rubate, smarrite o difettose

8. Gli Stati membri registrano le patenti di guida che comprendono le funzionalità di una carta del conducente rilasciate, rubate, smarrite o difettose per un periodo corrispondente almeno alla durata di validità.

9. Il furto di una patente di guida che comprende le funzionalità di una carta del conducente è debitamente dichiarato alle autorità competenti dello Stato membro in cui si è verificato il furto.

10. Lo smarrimento di una patente di guida che comprende le funzionalità di una carta del conducente forma oggetto di debita dichiarazione presso le autorità competenti dello Stato di rilascio e presso quelle dello Stato membro di residenza normale del conducente, ove non siano le medesime.

11. In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto di una patente di guida che comprende le funzionalità di una carta del conducente, il conducente deve chiederne, entro sette giorni di calendario, la sostituzione presso le autorità competenti dello Stato membro nel quale ha la sua residenza normale. Tali autorità forniscono una patente sostitutiva entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui ricevono una domanda circostanziata a tale scopo.”;

(3) al punto 3 dell’allegato I, dopo il codice 96 è aggiunto il seguente codice UE:

“97. Patente di guida che comprende le funzionalità di una carta del conducente fino a [ad esempio: 97(01.01.2018)]”

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre [2 anni dopo l’entrata in vigore], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 19 gennaio 2018.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

[1] COM(2011)451 definitivo.

[2] Vedasi la valutazione dell'impatto SEC(2011) 948.

[3] GU C [...] del [...], pag.

[4] GU C [...] del [...], pag.

[5] GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.

[6] GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18.

[7] GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1.