52011PC0707

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a un programma per la tutela dei consumatori (2014-2020) /* COM/2011/0707 definitivo - 2011/0340 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

La strategia Europa 2020 ravvisa la necessità del coinvolgimento dei cittadini "ai fini della loro piena partecipazione al mercato unico", ciò che richiede "offrire loro maggiori possibilità e dare loro maggiori garanzie per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi oltrefrontiera".

Appare sempre più evidente che, in un momento in cui l'Europa deve cercare nuove opportunità di crescita, la politica dei consumatori è un settore che può dare un contributo determinante al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020. I consumatori in Europa sono 500 milioni e la spesa per i consumi ammonta al 56% del PIL dell'UE. Quanti più consumatori sono in grado di prendere decisioni informate, tanto maggiore è l'impatto che essi possono avere ai fini del rafforzamento del mercato unico e della stimolazione della crescita. I consumatori informati, ben protetti e in grado di ricavare benefici dal mercato unico possono pertanto rappresentare un motore di innovazione e di crescita, grazie alla loro domanda di valore, di qualità e di servizio. Le imprese in grado di soddisfare tale domanda saranno nelle condizioni migliori per resistere alle pressioni del mercato globale.

Il coinvolgimento dei consumatori va al di là della semplice tutela dei loro diritti, perché comporta la creazione di un contesto globale in cui i consumatori sono messi in condizione di far valere tali diritti e di trarne beneficio. Significa definire un quadro nel quale i consumatori possono muovere dal presupposto fondamentale che la sicurezza è garantita e che sono disponibili strumenti in grado di individuare eventuali lacune delle norme e delle prassi e di colmarle efficacemente nell'intera Europa. Significa realizzare un contesto nel quale i consumatori hanno imparato, grazie a un processo di educazione, di informazione e di sensibilizzazione, a muoversi nel mercato unico per scegliere le offerte migliori riguardo ai prodotti e ai servizi. Infine, il coinvolgimento dei consumatori implica che essi possono far valere con fiducia i loro diritti in tutta Europa e che, nell'eventualità di un contenzioso, possono contare sia su un'efficace tutela di tali diritti, sia su un facile accesso a un efficace mezzo di ricorso.

Con la comunicazione "Un bilancio per la strategia Europa 2020"[1] del 29 giugno 2011 sono stati assegnati 175 milioni di euro (a prezzi costanti del 2011) al programma per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020.

In tale contesto, la presente proposta è finalizzata all'istituzione di un programma per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020, che fa seguito al programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013).

Il nuovo programma per la tutela dei consumatori sostiene l'obiettivo generale della futura politica dei consumatori che pone il consumatore informato al centro del mercato unico. La politica europea dei consumatori appoggia e integra le politiche nazionali, contribuendo a garantire che i cittadini dell'UE possano cogliere tutti i vantaggi del mercato unico e che in tale contesto la loro sicurezza e i loro interessi economici siano debitamente tutelati. 

Lo sfruttamento della straordinaria forza economica della spesa dei consumatori (che rappresenta il 56% del PIL dell'UE) darà un importante contributo al conseguimento dell'obiettivo dell'UE di far ripartire la crescita.

· Contesto generale

I principali problemi da affrontare mediante il finanziamento delle iniziative nel quadro del nuovo programma sono raggruppati nelle quattro categorie descritte qui di seguito.

i)          Sicurezza: differente applicazione della legislazione in materia di sicurezza dei prodotti tra uno Stato membro e l'altro; presenza nel mercato unico di prodotti non sicuri; rischi connessi alla globalizzazione della filiera di produzione; sicurezza dei servizi; mancanza di un'adeguata struttura di coordinamento a livello UE che permetta di sfruttare al meglio il cofinanziamento dell'UE.

ii)         Educazione e informazione: mancanza di dati di buona qualità e di una valida analisi sul funzionamento del mercato unico per i consumatori; carenze delle organizzazioni dei consumatori, compresa la mancanza di risorse e di competenze, in particolare nei nuovi Stati membri; mancanza di informazioni trasparenti, comparabili, attendibili e accessibili per i consumatori, in particolare nelle situazioni transnazionali; scarsa conoscenza e comprensione, da parte sia dei consumatori sia dei dettaglianti, dei diritti fondamentali dei consumatori e delle misure di tutela; inadeguatezza degli attuali strumenti di educazione del consumatore nell'UE, in particolare in merito agli sviluppi nel contesto digitale.

iii)         Diritti e ricorsi: tutela non ottimale dei diritti dei consumatori, in particolare nelle situazioni transnazionali; necessità di un ulteriore miglioramento dell'integrazione degli interessi dei consumatori nelle politiche dell'UE; problemi cui si trovano confrontati i consumatori in sede di ricorso, in particolare in casi transnazionali.

iv)        Tutela dei diritti: sfruttamento solo parziale delle potenzialità della rete CPC (rete delle autorità nazionali di tutela); scarsa conoscenza da parte dei consumatori della rete ECC (rete dei centri europei dei consumatori) e necessità di un rafforzamento della sua efficacia.

Nello stesso tempo il nuovo programma, con le sue quattro priorità (sicurezza, educazione e informazione, diritti e ricorsi e tutela dei diritti), deve tener conto delle nuove problematiche che hanno assunto maggiore rilevanza negli ultimi anni. Tra queste figurano la crescente complessità delle decisioni dei consumatori, la necessità di adottare modelli di consumo più sostenibili, le opportunità offerte dalla digitalizzazione e i pericoli che essa comporta, l'aumento del fenomeno dell'esclusione sociale e del numero di consumatori vulnerabili e l'invecchiamento della popolazione.

· Oggetto delle iniziative da adottare nel quadro del programma per la tutela dei consumatori

A fronte della vastità dei problemi che la politica dei consumatori deve affrontare, la dimensione relativamente limitata del programma per la tutela dei consumatori implica che le iniziative che esso finanzierà dovranno essere mirate su settori nei quali l'intervento a livello UE può fare la differenza e aggiungere valore. I settori selezionati per un intervento sono di tre tipi:

i)          Iniziative inerenti agli obblighi giuridici imposti all'UE e agli Stati membri dal trattato e dall'acquis dell'UE vigente nel settore della tutela dei consumatori:

– finanziamento della gestione e del corretto funzionamento della rete RAPEX[2], della rete CPC delle autorità di tutela e delle basi di dati sui prodotti cosmetici.

ii)         Iniziative che non sono o non potrebbero essere adottate a livello nazionale in considerazione del loro carattere europeo:

– assistenza dei consumatori in merito a questioni transnazionali mediante:

-        il cofinanziamento della gestione della rete dei centri europei dei consumatori (ECC), dato che le autorità nazionali o le organizzazioni dei consumatori non sono normalmente in grado di fornire consulenza e assistenza ai consumatori su questioni transnazionali;

-        la promozione dello sviluppo di un sistema di risoluzione online delle controversie in tutta l'Unione, che tratti anche i casi di controversie transnazionali;

– sviluppo della collaborazione con partner internazionali al fine di far fronte all'impatto della globalizzazione della filiera di produzione sulla sicurezza dei prodotti;

– promozione della produzione di dati, comparabili a livello UE, sui mercati al consumo, allo scopo di consentire confronti tra gli Stati membri e di servire da input nel processo di definizione delle politiche a livello dell'UE;

– garanzia della rappresentanza a livello UE degli interessi dei consumatori attraverso il sostegno finanziario alle organizzazioni dei consumatori su scala UE.

iii)         Iniziative finalizzate a integrare e ad aumentare l'efficacia delle misure adottate a livello nazionale:

– coordinamento e cofinanziamento di iniziative comuni nel settore della sicurezza dei prodotti e della tutela dei diritti dei consumatori;

– promozione, d'intesa con gli Stati membri e con altri soggetti, di campagne di sensibilizzazione su tematiche d'interesse per i consumatori e collaborazione con intermediari al fine di contribuire alla messa a disposizione dei consumatori di informazioni chiare, trasparenti e attendibili;

– sostegno a iniziative di formazione delle organizzazioni nazionali dei consumatori che, se realizzate a livello nazionale, senza economie di scala, risulterebbero molto più costose;

– creazione di una piattaforma finalizzata a consentire lo scambio e la condivisione di buone prassi nel settore dell'educazione dei consumatori.

· Obiettivi della proposta

Il programma per la tutela dei consumatori persegue l'obiettivo di porre il consumatore informato al centro del mercato unico. Il programma vi provvederà contribuendo a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori e promuovendo il loro diritto all'informazione, all'educazione e alla loro organizzazione, in modo tale da tutelare i propri interessi. Il programma è destinato a integrare, sostenere e monitorare le politiche degli Stati membri.

Le iniziative perseguiranno i seguenti quattro obiettivi specifici:

i)          sicurezza: rafforzamento e miglioramento della sicurezza dei prodotti mediante un'efficace sorveglianza del mercato in tutta l'UE;

ii)         educazione e informazione: miglioramento dell'educazione e dell'informazione dei consumatori e loro sensibilizzazione sui propri diritti, sviluppo di evidenze per la politica dei consumatori e interventi a sostegno delle organizzazioni dei consumatori;

iii)         diritti e ricorsi: rafforzamento dei diritti dei consumatori, in particolare tramite iniziative di regolamentazione e il miglioramento dell'accesso a mezzi di ricorso, compresa la risoluzione alternativa delle controversie;

iv)        tutela dei diritti: promozione della tutela dei diritti dei consumatori mediante il rafforzamento della collaborazione tra gli organismi nazionali competenti e tramite servizi di consulenza ai consumatori.

Tali obiettivi sostengono gli scopi prefissati per la strategia Europa 2020 per quanto concerne la crescita e la competitività. Essi integreranno tematiche specifiche di Europa 2020, quali agenda del digitale (garanzia che la digitalizzazione comporti effettivamente un accresciuto benessere per i consumatori), crescita sostenibile (adozione di modelli di consumo più sostenibili), inclusione sociale (considerazione della situazione specifica dei consumatori vulnerabili e delle necessità di una popolazione in via di invecchiamento), regolamentazione intelligente (monitoraggio dei mercati al consumo per contribuire all'elaborazione di regolamentazioni mirate e intelligenti).

2.           ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

· Consultazione

Tra il maggio 2010 e il febbraio 2011[3] si è proceduto a una valutazione intermedia dell'attuale base giuridica, il programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013). In tale contesto si è provveduto a consultare i principali interessati (autorità nazionali degli Stati membri competenti per le politiche dei consumatori, organizzazioni dei consumatori a livello nazionale e dell'UE e imprese) in merito alle iniziative portate avanti nel quadro dell'attuale programma.

La valutazione ha messo in luce il valore aggiunto offerto dal programma, nonostante il fatto che la politica europea dei consumatori sia relativamente recente e che il livello dei finanziamenti dell'UE nel quadro del programma sia abbastanza contenuto. Dalla valutazione è emerso altresì che le iniziative nel quadro della strategia e dei programmi contribuiscono al perseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

In particolare, risultati globalmente positivi si sono registrati in merito alla pertinenza degli obiettivi del programma, al suo impatto e al suo valore aggiunto. La valutazione ha concluso che il programma produrrà effetti a lungo termine sulla tutela dei consumatori. Le autorità nazionali hanno confermato in generale che la strategia e il programma sono complementari alle politiche nazionali dei consumatori. Nondimeno è emerso dalla valutazione che la strategia e il programma attuali affrontano soltanto in parte le problematiche sociali ed ambientali emergenti.

Successivamente, in sede di preparazione del nuovo programma per la tutela dei consumatori, si sono intavolate numerose discussioni con gli interessati, segnatamente al Vertice dei consumatori dell'aprile 2011 e nell'ambito delle reti dei consumatori: la rete della politica dei consumatori (CPN) delle autorità nazionali, la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC) delle autorità nazionali competenti e il gruppo consultivo europeo dei consumatori (ECCG), costituito da organizzazioni dei consumatori, nazionali ed europee.

Anche le tre principali organizzazioni orizzontali delle imprese (BusinessEurope, UEAPMI e EuroCommerce) sono state invitate a dare il loro apporto.

Nonostante i differenti obiettivi perseguiti, le autorità nazionali e le organizzazioni dei consumatori si sono generalmente espresse a favore delle questioni prioritarie proposte dalla DG SANCO in merito al programma. In generale le organizzazioni delle imprese hanno approvato le priorità proposte dalla Commissione, mettendo in evidenza la necessità di trovare un compromesso tra tutela dei consumatori e competitività.

Inoltre, negli ultimi anni il Parlamento europeo ha pubblicato una serie di relazioni riguardanti direttamente le attività oggetto del programma[4].

· Valutazione dell'impatto

Tra il febbraio e il luglio del 2011 la direzione generale per la Salute e i consumatori ha proceduto a una valutazione dell'impatto, considerando quattro opzioni:

-           l'opzione 0 corrisponde alle iniziative minime da finanziare in virtù degli obblighi giuridici imposti dal trattato e dall'acquis dell'UE vigente nel settore della tutela dei consumatori;

-           l'opzione 1 corrisponde allo scenario di base: applicando tale opzione, la maggior parte delle iniziative realizzate nell'ambito del programma 2007-2013 è mantenuta, pur con qualche aggiustamento; alcune iniziative sono notevolmente ridimensionate o abbandonate perché non più pertinenti, mentre alcune nuove iniziative sono avviate con obiettivi meno ambiziosi (ad esempio in materia di ricorsi); la dotazione finanziaria è pari o inferiore a quella prevista per l'attuale programma;

-           l'opzione 2 presenta un approccio più ambizioso, in linea con le priorità della Commissione (Europa 2020, Atto per il mercato unico) e la riflessione in corso sul futuro della politica dei consumatori[5]; la dotazione per questa opzione ammonta a circa 25 milioni di euro l'anno;

-           l'opzione 3 richiederebbe un aumento della dotazione finanziaria rispetto al programma attuale per avviare iniziative aggiuntive quali, ad esempio, lo sviluppo di una base di dati pubblica sulla sicurezza dei prodotti o, per i ricorsi, l'istituzione di un fondo a sostegno del finanziamento di iniziative transnazionali di ricorso.

La valutazione dell'impatto ha concluso che l'opzione migliore sotto il profilo di un favorevole rapporto costi/benefici è l'opzione 2. La dotazione finanziaria prevista per questa opzione ammonta a circa 25 milioni di euro l'anno, in linea con gli stanziamenti di bilancio per il programma per la tutela dei consumatori proposti nella comunicazione "Un bilancio per la strategia Europa 2020" del giugno 2011.

· Semplificazione del processo di finanziamento

Il processo di finanziamento sarà semplificato in particolare grazie al ricorso ad accordi di partenariato e al sostegno prestato a un organismo di coordinamento a livello UE per la sorveglianza del mercato in relazione con la sicurezza[6].

Ogniqualvolta fattibile verrà valutata la possibilità di far ricorso a importi forfettari allo scopo di ridurre gli oneri amministrativi.

Nel caso in cui la Commissione decidesse di far ricorso a un'agenzia esecutiva per l'attuazione del programma per la tutela dei consumatori, anche questo contribuirebbe alla razionalizzazione delle procedure del processo di finanziamento.

· Valore aggiunto delle iniziative

Il programma perseguirà gli obiettivi della futura politica dei consumatori ponendo i consumatori al centro del mercato unico. Il valore aggiunto delle iniziative nell'ambito dei quattro obiettivi specifici è sintetizzato qui di seguito.

i)          Sicurezza

Nel settore della sicurezza un'azione a livello UE e la collaborazione tramite la rete prevista dalla direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti assicurano risultati migliori rispetto a una serie di singole iniziative condotte dagli Stati membri, in quanto permettono di colmare le carenze di informazione, anche utilizzando le informazioni raccolte da altri paesi, ed evitano il crearsi di disparità in seno al mercato unico.

ii)         Educazione e informazione

Il monitoraggio dei mercati al consumo contribuisce a individuare i punti deboli dei mercati nazionali e gli ostacoli al mercato unico che potrebbero essere rimossi con riforme finalizzate a migliorare l'innovazione e la concorrenza. In generale i dati sono organizzati in modo tale da essere sufficientemente validi e rappresentativi da essere utilizzati non soltanto a livello UE, ma anche a livello nazionale, garantendo alcuni guadagni di efficienza su scala UE e consentendo comparazioni tra gli Stati membri.

Il sostegno a una forte e coerente rappresentanza del movimento dei consumatori a livello UE contribuisce all'inserimento di input consolidati da parte dei consumatori nel processo di definizione delle politiche dell'UE, nelle istituzioni dell'Unione e nei dialoghi intavolati a livello europeo. Garantisce inoltre il diretto coinvolgimento delle organizzazioni particolarmente deboli dei nuovi Stati membri e assicura il sostegno a tali organizzazioni. Le iniziative volte a rafforzare le organizzazioni nazionali dei consumatori promuovono lo sviluppo di reti transnazionali tra i partecipanti, anche a fini di formazione e di revisione.

Le iniziative di educazione e di informazione dei consumatori dell'UE accrescono le conoscenze dei consumatori e la fiducia nelle operazioni transnazionali, promuovendo in tal modo il completamento del mercato unico. Esse facilitano la condivisione delle migliori prassi tra gli Stati membri e contribuiranno alla creazione di una coerente e autorevole fonte di informazione/educazione a livello UE.

iii)         Diritti e ricorsi

La risoluzione alternativa delle controversie (ADR) renderà disponibile in tutta l'Unione uno strumento di conciliazione semplice, rapido e poco costoso, garantendo parità di trattamento. La risoluzione alternativa delle controversie costituisce un'iniziativa chiave dell'Atto per il mercato unico. Lo sviluppo di un sistema per la risoluzione online delle controversie su scala UE assicurerà un approccio coordinato che permetterà la creazione di economie di scala e lo sfruttamento di sinergie.

iv)        Tutela dei diritti

La rete dei centri europei dei consumatori contribuisce al completamento del mercato unico grazie alla consulenza e al sostegno che fornisce ai consumatori su problematiche transnazionali e che normalmente, nella maggior parte dei casi, le autorità nazionali e le organizzazioni dei consumatori non sono in grado di fornire. Le iniziative comuni coordinate con la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC) delle autorità nazionali competenti, come le iniziative "Sweep", costituiscono uno strumento molto efficace per affrontare questioni che presentano una dimensione transnazionale a livello UE.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La proposta si basa sull'articolo 169 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Le misure adottate a norma dell'articolo 169 del TFUE devono essere finalizzate a promuovere gli interessi dei consumatori e ad assicurare un livello elevato di tutela dei consumatori. La presente proposta è volta a sostenere finanziariamente le iniziative dell'UE e degli Stati membri dirette a tutelare la sicurezza dei consumatori, a migliorare il loro accesso all'informazione e a rafforzare ulteriormente i loro diritti. La scelta dell'articolo 169 del TFUE quale base giuridica è pertanto giustificata sia dall'obiettivo, sia dal contenuto della proposta. La presente proposta deve essere adottata conformemente alla procedura legislativa ordinaria, previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

Gli stanziamenti finanziari per l'attuazione del programma nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 ammonteranno a 197 milioni di euro a prezzi correnti. Ciò corrisponde agli stanziamenti di bilancio per il programma per la tutela dei consumatori proposti nella comunicazione "Un bilancio per la strategia Europa 2020" del giugno 2011.

2011/0340 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo a un programma per la tutela dei consumatori (2014-2020)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 169,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[7],

visto il parere del Comitato delle regioni[8],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) La comunicazione della Commissione "Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva"[9] sollecita il coinvolgimento dei cittadini ai fini della loro piena partecipazione al mercato unico, il che comporta offrire loro maggiori possibilità e dare loro maggiori garanzie per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi oltrefrontiera, soprattutto online.

(2) L'Unione deve contribuire a porre i consumatori al centro del mercato interno tramite il sostegno e l'integrazione delle politiche degli Stati membri, nell'ottica di assicurare che i cittadini possano beneficiare appieno del mercato interno e che la loro sicurezza e i loro interessi economici siano adeguatamente tutelati per il tramite di iniziative concrete.

(3) Il presente regolamento tiene conto del contesto tecnico, sociale ed economico e delle sfide emergenti. In particolare le iniziative finanziate nel quadro del presente programma affronteranno problematiche inerenti alla globalizzazione, alla digitalizzazione, alla necessità dell'adozione di modelli di consumo più sostenibili, all'invecchiamento della popolazione, all'esclusione sociale e alla questione dei consumatori vulnerabili. È necessario dare priorità all'integrazione degli interessi dei consumatori in tutte le politiche dell'Unione, conformemente al disposto dell'articolo 12 del TFUE. Il coordinamento con altre politiche e con altri programmi dell'Unione costituisce un elemento fondamentale dell'impegno volto ad assicurare che gli interessi dei consumatori siano pienamente presi in considerazione in altre politiche. Al fine di sfruttare le sinergie e di evitare doppioni, gli altri Fondi e programmi dell'Unione devono fornire un sostegno finanziario all'integrazione degli interessi dei consumatori nei rispettivi ambiti.

(4) È opportuno che tali iniziative siano precisate in un programma per la tutela dei consumatori per il periodo 2014 – 2020 (di seguito "il programma"), che definisce un quadro per il finanziamento delle iniziative dell'Unione. Conformemente all'articolo 49 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[10], il presente regolamento deve fornire la base giuridica per le iniziative e per l'attuazione del programma. Il presente regolamento si fonda sulla decisione n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013)[11] e porta avanti le iniziative finanziate in forza di tale decisione.

(5) È importante migliorare la tutela dei consumatori. Al fine di conseguire tale obiettivo generale occorre fissare obiettivi specifici per quanto riguarda la sicurezza, l'educazione e l'informazione dei consumatori, i diritti e i ricorsi nonché la tutela dei diritti dei consumatori. Il valore e l'impatto delle misure adottate nel quadro del programma vanno regolarmente monitorati e valutati. Ai fini della valutazione della politica dei consumatori occorre sviluppare appositi indicatori.

(6) È necessario predisporre le iniziative appropriate per il conseguimento di tali obiettivi.

(7) È necessario definire le categorie dei soggetti potenzialmente beneficiari delle sovvenzioni.

(8) La durata del programma deve essere di sette anni per uniformarsi a quella del quadro finanziario pluriennale di cui all'articolo 1 del regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

(9) Il presente regolamento deve definire, per l'intera durata del programma, una dotazione finanziaria che rappresenta il principale riferimento, ai sensi di quanto disposto al punto [17] dell'accordo interistituzionale del XX/YY/201Y tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio, sulla disciplina di bilancio e sulla sana gestione finanziaria[12], per l'autorità di bilancio nel corso della procedura annuale di bilancio.

(10) L'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito "l'accordo SEE") prevede la cooperazione nel settore della tutela dei consumatori tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio partecipanti allo Spazio economico europeo (di seguito "i paesi EFTA/SEE"), dall'altra. È opportuno prevedere disposizioni per aprire il programma alla partecipazione di altri paesi, in particolare i paesi limitrofi dell'Unione europea e i paesi che fanno domanda di adesione all'Unione europea, sono candidati o in via di adesione.

(11) Nel contesto dell'attuazione del programma è opportuno incoraggiare, se del caso, la collaborazione con i paesi terzi non partecipanti al programma, tenuto conto di ogni pertinente accordo tra tali paesi e l'Unione.

(12) Al fine di modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto concerne l'adeguamento degli indicatori di cui all'allegato II. È particolarmente importante che nel corso dei lavori preparatori la Commissione conduca appropriate consultazioni, anche a livello di esperti. In sede di preparazione e di elaborazione degli atti delegati la Commissione deve assicurare la simultanea, tempestiva e appropriata trasmissione dei pertinenti documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(13) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, alla Commissione devono essere conferite competenze di esecuzione in merito all'adozione dei programmi di lavoro annuali. Tali competenze vanno esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[13]. Dato che il programma non definisce criteri in merito alla sicurezza dei prodotti, bensì è inteso a fornire un sostegno finanziario agli strumenti finalizzati al perseguimento della politica in tema di sicurezza dei prodotti, e in considerazione dell'importo relativamente limitato in questione, è opportuno applicare la procedura consultiva.

(14) Occorre assicurare la transizione dal programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013) al presente programma, in particolare per quanto concerne il proseguimento delle misure pluriennali e la valutazione tanto dei successi del programma precedente quanto degli aspetti che meritano maggiore attenzione. È opportuno che dal 1° gennaio 2021 gli stanziamenti relativi all'assistenza tecnica ed amministrativa coprano, se necessario, le spese connesse alla gestione delle azioni non ancora portate a termine entro la fine del 2020.

(15) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della natura transnazionale delle questioni trattate e possono pertanto, a motivo delle maggiori potenzialità dell'azione dell'Unione di tutelare efficientemente ed efficacemente la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei cittadini, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Conformemente al principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto necessario per il conseguimento di tali obiettivi.

(16) Occorre pertanto abrogare la decisione n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013).

(17) Gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati nel corso dell'intero ciclo di spesa mediante misure proporzionate, ivi comprese la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione degli illeciti, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Istituzione

Il presente regolamento istituisce un programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, di seguito denominato "il programma".

Articolo 2

Obiettivo generale

Il programma è finalizzato a promuovere il conseguimento dell'obiettivo di porre il consumatore informato al centro del mercato interno. Ciò avverrà tramite il contributo dato dal programma alla tutela della salute, della sicurezza e degli interessi economici dei consumatori, nonché alla promozione del loro diritto all'informazione, all'educazione e alla loro organizzazione al fine di tutelare i propri interessi. Il programma è inteso a integrare, sostenere e monitorare le politiche degli Stati membri.

Articolo 3

Obiettivi specifici e indicatori

1.           L'obiettivo generale enunciato all'articolo 2 è perseguito attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi specifici:

(a) Obiettivo 1 - Sicurezza: rafforzamento e miglioramento della sicurezza dei prodotti mediante un'efficace sorveglianza del mercato in tutta l'Unione.

Il conseguimento di tale obiettivo sarà misurato in particolare sulla base dell'attività del sistema di allerta rapida dell'UE per i prodotti di consumo pericolosi (RAPEX).

(b) Obiettivo 2 - Educazione e informazione: miglioramento dell'educazione e dell'informazione dei consumatori e loro sensibilizzazione sui propri diritti, sviluppo di evidenze per la politica dei consumatori e interventi a sostegno delle organizzazioni dei consumatori.

(c) Obiettivo 3 - Diritti e ricorsi: rafforzamento dei diritti dei consumatori, in particolare tramite iniziative di regolamentazione e il miglioramento dell'accesso a mezzi di ricorso, compresa la risoluzione alternativa delle controversie.

Il conseguimento di tale obiettivo sarà misurato in particolare sulla base del ricorso alla risoluzione alternativa delle controversie nella composizione di controversie transnazionali e dell'attività di un sistema di risoluzione online delle controversie su scala UE.

(d) Obiettivo 4 - Tutela dei diritti: promozione della tutela dei diritti dei consumatori mediante il rafforzamento della collaborazione tra gli organismi nazionali competenti e tramite servizi di consulenza ai consumatori.

Tale obiettivo sarà misurato in particolare sulla base del livello del flusso di informazioni e della collaborazione in seno alla rete di cooperazione per la tutela dei consumatori e dell'attività dei centri europei dei consumatori.

2.           Gli indicatori sono descritti nell'allegato II.

3.           La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 ai fini della modifica degli indicatori di cui all'allegato II.

Articolo 4

Iniziative oggetto del regolamento

Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 sono conseguiti applicando le iniziative definite nell'elenco che segue e conformemente alle priorità stabilite nei programmi di lavoro annuali di cui all'articolo 12:

(a) Obiettivo 1 - Sicurezza

(1) consulenza scientifica e analisi dei rischi in relazione alla salute e alla sicurezza dei consumatori in merito ai prodotti non alimentari e ai servizi, compreso il sostegno per i compiti attribuiti ai comitati scientifici indipendenti istituiti con la decisione 2008/721/CE della Commissione che istituisce una struttura consultiva di comitati scientifici ed esperti nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell'ambiente[14];

(2) coordinamento della sorveglianza del mercato e delle attività di tutela in materia di sicurezza dei prodotti con riferimento alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti[15] e iniziative volte a migliorare la sicurezza dei servizi ai consumatori;

(3) gestione e ulteriore sviluppo di basi di dati sui prodotti cosmetici;

(b) Obiettivo 2 – Educazione e informazione

(4)     creazione di evidenze per la politica in settori di interesse per i consumatori;

(5)     sostegno alle organizzazioni dei consumatori;

(6)     aumento della trasparenza dei mercati al consumo e delle informazioni ai consumatori;

(7)     miglioramento dell'educazione dei consumatori;

(c) Obiettivo 3 – Diritti e ricorsi

(8)     elaborazione da parte della Commissione di normative in tema di tutela dei consumatori e di altre iniziative di regolamentazione, monitoraggio del recepimento da parte degli Stati membri e successiva valutazione del loro impatto e promozione di iniziative di coregolamentazione e di autoregolamentazione;

(9)     semplificazione dell'accesso dei consumatori a meccanismi di risoluzione delle controversie, in particolare a sistemi di risoluzione alternativa delle controversie, anche online, e monitoraggio del loro funzionamento e della loro efficacia, anche attraverso lo sviluppo e la gestione dei pertinenti strumenti di tecnologia dell'informazione;

(d) Obiettivo 4 – Tutela dei diritti

(10)   coordinamento delle iniziative di sorveglianza e di tutela in relazione con il regolamento (CE) n. 2006/2004, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori[16];

(11)   contributi finanziari a iniziative congiunte con organismi pubblici o non aventi scopo di lucro che partecipano a reti dell'Unione finalizzate a fornire informazioni e assistenza ai consumatori, allo scopo di permettere loro di esercitare i propri diritti e di ottenere accesso ad appropriati meccanismi di composizione delle controversie, anche extragiudiziale online (rete dei centri europei dei consumatori).

Una descrizione più dettagliata del possibile contenuto di tali iniziative figura nell'allegato I.

Articolo 5

Beneficiari delle sovvenzioni

1.           Sovvenzioni al funzionamento delle organizzazioni dei consumatori a livello dell'Unione possono essere accordate alle organizzazioni europee dei consumatori che adempiono a tutte le seguenti condizioni:

(a) sono organizzazioni non governative, senza scopo di lucro, indipendenti da imprese industriali o commerciali, non in situazione di conflitto di interessi, i cui obiettivi primari e le cui attività principali sono incentrati sulla promozione e sulla tutela della salute, della sicurezza e degli interessi giuridici ed economici dei consumatori dell'Unione;

(b) sono delegati a rappresentare gli interessi dei consumatori a livello dell'Unione da organizzazioni presenti in almeno la metà degli Stati membri, le quali a loro volta sono rappresentative, conformemente alle norme o alle prassi nazionali, dei consumatori e sono attive a livello regionale o nazionale.

2.           Sovvenzioni al funzionamento degli organismi internazionali che promuovono principi e politiche suscettibili di contribuire agli obiettivi del programma possono essere accordate alle organizzazioni che adempiono a tutte le seguenti condizioni:

(a) sono organizzazioni non governative, senza scopo di lucro, indipendenti da imprese e non in situazione di conflitto di interessi, i cui obiettivi primari e le cui attività principali sono incentrati sulla promozione e sulla tutela della salute, della sicurezza e degli interessi giuridici ed economici dei consumatori;

(b) esercitano tutte le seguenti attività: costituiscono un meccanismo formale volto a consentire ai rappresentanti dei consumatori dell'Unione e dei paesi terzi di contribuire al dibattito politico e all'elaborazione di politiche, organizzano riunioni con i responsabili dell'elaborazione e dell'attuazione delle politiche allo scopo di promuovere e di sostenere gli interessi dei consumatori presso le autorità pubbliche, individuano tematiche e problematiche comuni per i consumatori, sostengono le opinioni dei consumatori nel contesto delle relazioni bilaterali tra l'Unione e i paesi terzi, contribuiscono allo scambio e alla diffusione di conoscenze e di competenze su questioni di interesse per i consumatori nell'Unione e nei paesi terzi ed elaborano raccomandazioni.

3.           Sovvenzioni al funzionamento di organismi a livello dell'Unione istituiti ai fini del coordinamento delle iniziative di tutela nel settore della sicurezza dei prodotti possono essere accordate agli organismi riconosciuti a questo scopo dalla legislazione dell'Unione.

4.           Sovvenzioni a iniziative di organismi preposti allo sviluppo su scala UE di codici deontologici, di migliori prassi e di linee guida finalizzate a permettere di realizzare comparazioni dei prezzi, della qualità dei prodotti e della sostenibilità possono essere accordate agli organismi che adempiono a tutte le seguenti condizioni:

(a) sono organismi non governativi, senza scopo di lucro, indipendenti dai produttori di beni e dai fornitori di servizi, non in situazione di conflitto di interessi, i cui obiettivi primari e le cui attività principali sono incentrati sulla promozione e sulla tutela degli interessi dei consumatori;

(b) sono attivi in almeno la metà degli Stati membri.

5.           Sovvenzioni a iniziative delle autorità degli Stati membri responsabili per la tutela dei consumatori e delle corrispondenti autorità di paesi terzi possono essere accordate alle autorità notificate alla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 2006/2004 o alla direttiva 2001/95/CE da uno Stato membro o da un paese terzo di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

6.           Sovvenzioni ai funzionari degli Stati membri e di paesi terzi possono essere accordate ai funzionari delle autorità notificate alla Commissione europea ai fini del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2001/95/CE da uno Stato membro o da un paese terzo di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

7.           Sovvenzioni possono essere erogate per finanziare iniziative varate da un organismo pubblico o da un organismo senza scopo di lucro selezionati applicando una procedura trasparente e designati da uno Stato membro o da un paese terzo di cui all'articolo 7 del presente regolamento. L'organismo designato fa parte di una rete dell'Unione preposta a fornire informazioni e assistenza ai consumatori nell'intento di aiutarli a esercitare i propri diritti e a ottenere accesso ad appropriati meccanismi di risoluzione delle controversie (rete dei centri europei dei consumatori).

8.           Sovvenzioni possono essere erogate per finanziare iniziative varate da organismi preposti al trattamento dei reclami istituiti e operanti nell'Unione e nei paesi dell'Associazione europea di libero scambio partecipanti allo Spazio economico europeo, incaricati di raccogliere i reclami dei consumatori o di tentare di rispondere a tali reclami, di fornire consulenza o di fornire informazioni ai consumatori in merito a reclami o richieste d'informazione e che si configurano come terzi in relazione a un reclamo o a una richiesta di informazioni da parte di un consumatore su un operatore economico. Sono esclusi i meccanismi di trattamento dei reclami dei consumatori gestiti da operatori economici che trattano direttamente con i consumatori le richieste di informazioni o i reclami, nonché i meccanismi che forniscono servizi di trattamento dei reclami gestiti da un operatore economico o per conto di questo.

Articolo 6

Quadro finanziario

La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma ammonta a EUR 197 000 000 a prezzi correnti.

Articolo 7

Partecipazione al programma da parte di paesi terzi

Il programma è aperto alla partecipazione:

(a) dei paesi dell'Associazione europea di libero scambio partecipanti allo Spazio economico europeo, conformemente alle condizioni fissate nell'accordo sullo Spazio economico europeo;

(b) dei paesi terzi, in particolare dei paesi candidati e in via di adesione all'Unione, nonché di potenziali candidati e dei paesi cui si applica la politica europea di vicinato, conformemente ai principi generali e alle condizioni della loro partecipazione ai programmi dell'Unione fissati nei rispettivi accordi quadro, decisioni del Consiglio di associazione o convenzioni simili.

Articolo 8

Tipo di intervento e massimali di cofinanziamento

1.           Conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, i contributi finanziari dell'Unione possono assumere la forma di sovvenzioni o di appalti pubblici o di qualsiasi altro intervento necessario al conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3.

2.           Le sovvenzioni erogate dall'Unione e i corrispondenti massimali sono i seguenti:

(a) sovvenzioni al funzionamento delle organizzazioni dei consumatori a livello dell'Unione, come specificato all'articolo 5, paragrafo 1, non superiori al 50% dei costi ammissibili;

(b) sovvenzioni al funzionamento degli organismi internazionali che promuovono principi e politiche suscettibili di contribuire agli obiettivi del programma, come specificato all'articolo 5, paragrafo 2, non superiori al 50% dei costi ammissibili;

(c) sovvenzioni al funzionamento di organismi a livello dell'Unione istituiti ai fini del coordinamento delle iniziative di tutela nel settore della sicurezza dei prodotti e riconosciuti a questo scopo dalla legislazione dell'Unione, come specificato all'articolo 5, paragrafo 3, non superiori al 95% dei costi ammissibili;

(d) sovvenzioni a iniziative di organismi preposti allo sviluppo su scala UE di codici deontologici, di migliori prassi e di linee guida finalizzate a permettere di realizzare comparazioni dei prezzi, della qualità dei prodotti e della sostenibilità, come specificato all'articolo 5, paragrafo 4, non superiori al 50% dei costi ammissibili;

(e) sovvenzioni a iniziative delle autorità degli Stati membri responsabili per la tutela dei consumatori e delle corrispondenti autorità dei paesi terzi partecipanti ai sensi dell'articolo 7, come specificato all'articolo 5, paragrafo 5, non superiori al 50% dei costi ammissibili, salvo il caso di iniziative di eccezionale utilità come definite nei programmi di lavoro annuali, nel qual caso il contributo dell'Unione ai costi non supera il 70%;

(f) sovvenzioni per lo scambio di funzionari degli Stati membri e dei paesi terzi partecipanti ai sensi dell'articolo 7, come specificato all'articolo 5, paragrafo 6, a copertura delle spese di viaggio e di soggiorno;

(g) sovvenzioni a iniziative di organismi designati dalle autorità degli Stati membri responsabili per la tutela dei consumatori e dalle equivalenti autorità di paesi terzi partecipanti ai sensi dell'articolo 7, come specificato all'articolo 5, paragrafo 7, non superiori al 70% dei costi ammissibili;

(h) sovvenzioni a iniziative degli organismi nazionali preposti a trattare i reclami dei consumatori, come definiti all'articolo 5, paragrafo 8, non superiori al 50% dei costi ammissibili.

Articolo 9

Assistenza tecnica ed amministrativa

La dotazione finanziaria per il programma può coprire anche le spese inerenti ad attività preparatorie, di monitoraggio, di controllo, di audit e di valutazione richieste per la gestione del programma e per il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare le spese relative a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e di comunicazione, compresa la comunicazione delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui sono correlate agli obiettivi generali del presente regolamento, reti delle tecnologie dell'informazione focalizzate sul trattamento e sullo scambio di informazioni, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.

Articolo 10

Metodi di attuazione

La Commissione attua il programma servendosi dei metodi di gestione di cui all'articolo 53 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

Articolo 11

Coerenza e complementarietà con altre politiche

La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, assicura la coerenza generale e la complementarietà tra il programma e gli altri pertinenti strumenti, politiche e azioni dell'Unione.

Articolo 12

Programmi di lavoro annuali

La Commissione attua il programma tramite l'adozione di programmi di lavoro annuali nella forma di atti di esecuzione in cui sono definiti gli elementi previsti nel regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, in particolare:

(a) le priorità di attuazione e le iniziative da adottare, compresa l'attribuzione delle risorse finanziarie;

(b) i criteri fondamentali di selezione e di attribuzione da utilizzare per la selezione delle proposte cui accordare i contributi finanziari;

(c) il calendario dei previsti inviti a presentare offerte e inviti a presentare proposte;

(d) se del caso, l'autorizzazione a utilizzare somme forfettarie, tabelle standard di costi unitari o finanziamenti a tasso fisso conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002;

(e) criteri per la valutazione del configurarsi o meno del caso di eccezionale utilità.

Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 16.

Articolo 13

Valutazione e diffusione dei risultati

1.           Su richiesta     della Commissione gli Stati membri le trasmettono informazioni sull'attuazione e sull'impatto del programma.

2.           Entro la metà del 2018, la Commissione redige una relazione di valutazione sul conseguimento degli obiettivi di tutte le misure (in termini di risultati e di impatto), sull'efficienza dell'uso delle risorse e sul loro valore aggiunto europeo, in vista dell'adozione di una decisione di rinnovo, modifica o sospensione delle misure. La valutazione prende inoltre in considerazione i margini di semplificazione, la coerenza interna ed esterna, il mantenimento della pertinenza di tutti gli obiettivi, nonché il contributo delle misure alle priorità dell'Unione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. La relazione prende in considerazione i risultati della valutazione dell'impatto a lungo termine del programma precedente.

L'impatto su un periodo più lungo e la sostenibilità degli effetti del programma devono essere valutati in vista dell'adozione di una decisione di eventuale rinnovo, modifica o sospensione di un successivo programma.

3.           La Commissione rende pubblici i risultati delle iniziative adottate a norma del presente regolamento.

Articolo 14

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.           In sede di attuazione delle attività finanziate in virtù del presente regolamento, la Commissione adotta misure appropriate a garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, tramite il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, se del caso, mediante l'applicazione di sanzioni reali, proporzionate e dissuasive.

2.           La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ricevuto fondi dell'Unione.

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che hanno beneficiato direttamente o indirettamente di tali finanziamenti conformemente alle procedure specificate nel regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96[17], al fine di verificare se si sono verificati casi di frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita a discapito degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una convenzione di sovvenzione o a una decisione di sovvenzione oppure a un contratto relativo a finanziamenti dell'Unione.

Fatte salve le disposizioni del primo e del secondo comma, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e con organizzazioni internazionali, le convenzioni di sovvenzioni, le decisioni di sovvenzioni e i contratti derivanti dall'esecuzione del presente regolamento autorizzano esplicitamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali audit, controlli e verifiche sul posto.

Articolo 15

Esercizio della delega

1.           Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione fatte salve le condizioni stabilite al presente articolo.

2.           La delega di poteri di cui all'articolo 3 è conferita alla Commissione per la durata del programma 2014-2020.

3.           La delega di poteri di cui all'articolo 3 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.           Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.           Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3 entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 16

Procedura di comitato

1.           La Commissione è assistita da un comitato ai sensi delle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.           Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 17

Disposizioni transitorie

1.           L'articolo 6 della decisione n. 1926/2006/CE continua ad applicarsi alle iniziative oggetto di tale decisione che non sono state portate a termine entro il 31 dicembre 2013. Pertanto la dotazione finanziaria del programma può essere utilizzata anche per coprire le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa necessarie a garantire la transizione tra le misure adottate a norma della decisione n. 1926/2006/CE e il programma.

2.           Se necessario, nel bilancio successivo al 2020 possono essere previsti stanziamenti a copertura delle spese previste all'articolo 9 onde garantire la gestione delle iniziative non portate a termine entro il 31 dicembre 2020.

Articolo 18

Abrogazione

La decisione n. 1926/2006/CE è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Articolo 19

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

ALLEGATO I – Tipo di azioni

Obiettivo I - Sicurezza: rafforzamento e miglioramento della sicurezza dei prodotti mediante un'efficace sorveglianza del mercato in tutta l'UE

1.           Consulenza scientifica e analisi dei rischi in relazione alla salute e alla sicurezza dei consumatori in merito ai prodotti non alimentari e ai servizi

sostegno per i compiti attribuiti ai comitati scientifici indipendenti istituiti con la decisione 2004/210/CE della Commissione che istituisce comitati scientifici nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell'ambiente[18].

2.           Coordinamento della sorveglianza del mercato e delle attività di tutela in materia di sicurezza dei prodotti con riferimento alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti e iniziative volte a migliorare la sicurezza dei servizi ai consumatori:

(a) sviluppo e gestione di strumenti di tecnologia dell'informazione (ad esempio, basi di dati, sistemi di informazione e di comunicazione);

(b) organizzazione di seminari, conferenze, workshop e riunioni di interessati e di esperti sui rischi e sulla tutela nel settore della sicurezza dei prodotti;

(c) scambi di funzionari operanti nel settore della tutela dei consumatori e loro formazione;

(d) specifiche iniziative di cooperazione congiunta nel settore della sicurezza dei prodotti di consumo non alimentari e dei servizi a norma della direttiva 2001/95/CE;

(e) monitoraggio e valutazione della sicurezza dei prodotti non alimentari e dei servizi, compresa la base di conoscenze per ulteriori norme o la determinazione di altri parametri di riferimento per la sicurezza;

(f) cooperazione amministrativa con paesi terzi diversi da quelli considerati all'articolo 7;

(g) sostegno a organismi riconosciuti dalla legislazione dell'Unione per il coordinamento delle iniziative di tutela dei consumatori tra gli Stati membri.

3.           Gestione e ulteriore sviluppo di basi di dati sui prodotti cosmetici

(a) gestione del portale di notifica dei prodotti cosmetici istituito in virtù del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici[19];

(b) gestione della base di dati sugli ingredienti cosmetici a sostegno dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009.

Obiettivo II – Educazione e informazione: miglioramento dell'educazione e dell'informazione dei consumatori e loro sensibilizzazione sui propri diritti, sviluppo di evidenze per la politica dei consumatori e interventi a sostegno delle organizzazioni dei consumatori

4.           Creazione di evidenze per la politica in settori di interesse per i consumatori

creazione di evidenze ai fini dello sviluppo della politica dei consumatori e dell'integrazione degli interessi dei consumatori nelle altre politiche dell'Unione, compresi:

(a) studi e analisi su scala UE sui consumatori e sui mercati al consumo;

(b) sviluppo e gestione di basi di dati;

(c) sviluppo e analisi di dati statistici nazionali e di altri dati pertinenti. La rilevazione di dati nazionali e lo sviluppo di indicatori sui prezzi, sui reclami, sulla tutela dei diritti, sui ricorsi, ecc. saranno realizzati in collaborazione con le parti nazionali.

5.           Sostegno alle organizzazioni dei consumatori

(a) contributi finanziari al funzionamento di organizzazioni dei consumatori a livello dell'Unione rappresentanti gli interessi dei consumatori ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1;

(b) rafforzamento delle organizzazioni dei consumatori regionali, nazionali ed europee, in particolare tramite azioni di formazione e lo scambio di migliori prassi e di competenze per il personale, in particolare a beneficio delle organizzazioni dei consumatori negli Stati membri in cui si riscontra un livello relativamente basso di fiducia e di sensibilizzazione dei consumatori, come dimostrato dal monitoraggio dei mercati al consumo e dal contesto della tutela dei consumatori negli Stati membri;

(c) sostegno a organismi internazionali che promuovono principi e politiche coerenti con gli obiettivi del programma.

6.           Aumento della trasparenza dei mercati al consumo e delle informazioni ai consumatori

(a) campagne di sensibilizzazione su questioni di interesse per i consumatori, anche mediante azioni congiunte con gli Stati membri;

(b) iniziative volte ad accrescere la trasparenza dei mercati al consumo in relazione, ad esempio, alla vendita al dettaglio di prodotti finanziari, ai settori dell'energia, dei trasporti, del digitale e delle telecomunicazioni;

(c) iniziative volte ad accrescere l'accesso dei consumatori a informazioni pertinenti sui prodotti e sui mercati;

(d) iniziative finalizzate a migliorare l'accesso dei consumatori a informazioni sui consumi sostenibili di beni e servizi;

(e) sostegno a manifestazioni riguardanti la politica dei consumatori dell'Unione, organizzate dalla presidenza dell'Unione su tematiche in linea con le priorità politiche dell'UE;

(f) contributi finanziari agli organismi nazionali preposti al trattamento dei reclami per assisterli nell'utilizzo di una metodologia armonizzata di classificazione dei reclami e delle richieste di informazioni dei consumatori in sede di raccolta dei reclami dei consumatori;

(g) sostegno a organismi su scala UE nello sviluppo di codici deontologici/migliori prassi/linee guida per comparazioni dei prezzi/della qualità/della sostenibilità;

(h) promozione della comunicazione su tematiche di interesse per i consumatori, anche attraverso il sostegno ai mezzi di comunicazione per promuovere il coinvolgimento e la tutela dei consumatori.

7.           Miglioramento dell'educazione dei consumatori

(a) sviluppo di una piattaforma interattiva finalizzata allo scambio delle migliori prassi e di sussidi per l'educazione dei consumatori destinati a gruppi specifici della popolazione, in particolare i giovani consumatori, in sinergia con il programma di finanziamento europeo nel settore dell'istruzione e della formazione;

(b) sviluppo di sussidi e di misure di educazione, ad esempio, sui diritti dei consumatori, anche in campo transnazionale, sulla salute e sulla sicurezza, sulla legislazione dell'Unione in tema di protezione dei consumatori, sui consumi sostenibili, sull'alfabetizzazione finanziaria.

Obiettivo III – Diritti e ricorsi: rafforzamento dei diritti dei consumatori, in particolare tramite iniziative di regolamentazione e il miglioramento dell'accesso a mezzi di ricorso, compresa la risoluzione alternativa delle controversie

8.           Preparazione, valutazione del recepimento, monitoraggio, valutazione, applicazione e attuazione da parte degli Stati membri della legislazione in tema di tutela dei consumatori e di altre iniziative di regolamentazione e promozione di iniziative di coregolamentazione e di autoregolamentazione, inclusi:

(c) studi, valutazioni ex ante ed ex post, valutazioni dell'impatto, consultazioni pubbliche, valutazione delle normative esistenti;

(d) seminari, conferenze, workshop e riunioni con gli interessati e con esperti;

(e) sviluppo e gestione di basi di dati facilmente e pubblicamente accessibili relative all'applicazione della legislazione dell'Unione in tema di tutela dei consumatori;

(f) valutazione delle iniziative adottate nel quadro del programma.

9.           Semplificazione dell'accesso dei consumatori a meccanismi di risoluzione delle controversie, in particolare a sistemi di risoluzione alternativa delle controversie, anche online, e monitoraggio del loro funzionamento e della loro efficacia, anche attraverso lo sviluppo e la gestione dei pertinenti strumenti di tecnologia dell'informazione:

(a) sviluppo e gestione di strumenti di tecnologia dell'informazione;

(b) sostegno dello sviluppo di un sistema di risoluzione online delle controversie su scala UE e sua gestione, compresi i servizi associati quali la traduzione.

Obiettivo IV – Tutela dei diritti: promozione della tutela dei diritti dei consumatori mediante il rafforzamento della collaborazione tra gli organismi nazionali competenti e tramite servizi di consulenza ai consumatori

10.         Coordinamento delle iniziative di sorveglianza e di tutela in relazione con il regolamento (CE) n. 2006/2004, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, tra le quali

(a) sviluppo e gestione di strumenti di tecnologia dell'informazione (ad esempio, basi di dati, sistemi di informazione e di comunicazione);

(b) iniziative finalizzate a migliorare la collaborazione tra le autorità, nonché il coordinamento del monitoraggio e della tutela quali scambi di funzionari, attività comuni, formazione di funzionari e di membri del sistema giudiziario;

(c) organizzazione di seminari, conferenze, workshop e riunioni di interessati e di esperti in materia;

(d) cooperazione in campo amministrativo e di tutela dei diritti con i paesi terzi che non partecipano al programma.

11.         Contributi finanziari a iniziative congiunte con organismi pubblici o non aventi scopo di lucro che partecipano a reti dell'Unione finalizzate a fornire informazioni e assistenza ai consumatori, allo scopo di permettere loro di esercitare i propri diritti e di ottenere accesso ad appropriati meccanismi di composizione delle controversie, anche extragiudiziale online (rete dei centri europei dei consumatori), compresi

lo sviluppo e la gestione di strumenti di tecnologia dell'informazione (ad esempio, basi di dati, sistemi di informazione e di comunicazione) necessari per il corretto funzionamento della rete dei centri europei dei consumatori.

Tale elenco può essere completato con ulteriori iniziative di natura e impatto simili che perseguono gli obiettivi specifici precisati all'articolo 3.

ALLEGATO II

Indicatori ai sensi dell'articolo 3 del programma per la tutela dei consumatori

Obiettivo 1:      Sicurezza – Rafforzamento e miglioramento della sicurezza dei prodotti mediante un'efficace sorveglianza del mercato in tutta l'UE

Indicatore || Fonte || Situazione attuale || Obiettivo

% di notifiche RAPEX che hanno comportato almeno una reazione (da parte di altri Stati membri) || RAPEX || 43% (843 notifiche) nel 2010 || Aumento del 10% in 7 anni

Rapporto tra numero di reazioni / numero di notifiche (gravi rischi)* || RAPEX || 1,07 nel 2010 || Aumento del 15% in 7 anni

* una notifica può comportare numerose reazioni da parte delle autorità degli altri Stati membri

Obiettivo 2:      Educazione e informazione – Miglioramento dell'educazione e dell'informazione dei consumatori e loro sensibilizzazione sui propri diritti, sviluppo di evidenze per la politica dei consumatori e interventi a sostegno delle organizzazioni dei consumatori

Indicatore || Fonte || Situazione attuale || Obiettivo

Numero di organismi che trasmettono reclami all'ECCRS || ECCRS (sistema europeo di registrazione dei reclami dei consumatori) || n.d. || 60% degli organismi competenti in 7 anni

Fiducia nelle operazioni transnazionali - % di consumatori che nutrono uguale fiducia o più fiducia nell'effettuare acquisti via internet da venditori di un altro Stato membro || Eurobarometro consumatori || 37% nel 2010 || 50% in 7 anni

Obiettivo 3:      Diritti e ricorsi – Rafforzamento dei diritti dei consumatori, in particolare tramite iniziative di regolamentazione e il miglioramento dell'accesso a mezzi di ricorso, compresa la risoluzione alternativa delle controversie

Indicatore || Fonte || Situazione attuale || Obiettivo

% dei casi di controversie transnazionali per i quali gli ECC hanno fatto ricorso a una risoluzione alternativa delle controversie || Relazione annuale degli ECC || 9% nel 2010 || 50% in 7 anni

Numero di casi di controversie trattati ricorrendo a un sistema di risoluzione online delle controversie su scala UE || || 17.500 (reclami pervenuti agli ECC in relazione a operazioni di e-commerce) nel 2010 || 38.500 (+120%) in 7 anni

Obiettivo 4:      Tutela dei diritti – Promozione della tutela dei diritti dei consumatori mediante il rafforzamento della collaborazione tra gli organismi nazionali competenti e tramite servizi di consulenza ai consumatori

Indicatore || Fonte || Situazione attuale || Obiettivo

Livello dei flussi di informazione e collaborazione in seno alla rete CPC: - numero di richieste di scambi di informazioni tra autorità CPC - numero di richieste di misure di tutela tra autorità CPC - numero di casi di allerta nell'ambito della rete CPC || Base di dati della rete CPC (CPCS) || Medie annue nel periodo 2007-2010 129 142 63 || - aumento del 40% in 7 anni - aumento del 40% in 7 anni - aumento del 30% in 7 anni

Numero di contatti con i consumatori da parte dei centri europei dei consumatori (ECC) || Relazione ECC || 71.000 nel 2010 || Aumento del 50% in 7 anni

Tali indicatori possono essere integrati da indicatori generali.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              1.1.    Titolo della proposta/iniziativa

              1.2.    Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

              1.3.    Natura della proposta/iniziativa

              1.4.    Obiettivi

              1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa

              1.6.    Durata e incidenza finanziaria

              1.7.    Modalità di gestione previste

2.           MISURE DI GESTIONE

              2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

              2.2.    Sistema di gestione e di controllo

              2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              3.1.    Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

              3.2.    Incidenza prevista sulle spese

              3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

              3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

              3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

              3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

              3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

              3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.        Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma per la tutela dei consumatori (2014-2020)

1.2.        Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[20]

Politica dei consumatori

1.3.        Natura della proposta/iniziativa

¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[21]

þ La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente

¨ La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione

1.4.        Obiettivi

1.4.1.     Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Il programma per la tutela dei consumatori persegue l'obiettivo di porre il consumatore informato al centro del mercato unico. Il programma vi provvederà contribuendo a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori e promuovendo il loro diritto all'informazione, all'educazione e alla loro organizzazione, in modo tale da tutelare i propri interessi. Il programma è destinato a integrare, sostenere e monitorare le politiche degli Stati membri.

1.4.2.     Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico n. 1

Sicurezza: rafforzamento e miglioramento della sicurezza dei prodotti mediante un'efficace sorveglianza del mercato in tutta l'UE

Attività ABM/ABB interessate

Politica dei consumatori

Obiettivo specifico n. 2

Educazione e informazione: miglioramento dell'educazione e dell'informazione dei consumatori e loro sensibilizzazione sui propri diritti, sviluppo di evidenze per la politica dei consumatori e interventi a sostegno delle organizzazioni dei consumatori

Attività ABM/ABB interessate

Politica dei consumatori

Obiettivo specifico n. 3

Diritti e ricorsi: rafforzamento dei diritti dei consumatori, in particolare tramite iniziative di regolamentazione e il miglioramento dell'accesso a mezzi di ricorso, compresa la risoluzione alternativa delle controversie

Attività ABM/ABB interessate

Politica dei consumatori

Obiettivo specifico n. 4

Tutela dei diritti: promozione della tutela dei diritti dei consumatori mediante il rafforzamento della collaborazione tra gli organismi nazionali competenti e tramite servizi di consulenza ai consumatori

Attività ABM/ABB interessate

Politica dei consumatori

1.4.3.     Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

I beneficiari del programma saranno i consumatori, le autorità nazionali preposte alla tutela dei consumatori e le organizzazioni dei consumatori, nell'ottica del miglioramento della situazione dei consumatori in tutta l'UE.

Il programma garantirà un sostegno alle organizzazioni dei consumatori a livello nazionale e dell'UE, nonché alle autorità nazionali degli Stati membri preposte alla sicurezza dei prodotti e alla tutela dei diritti.

Dal programma trarranno beneficio di fatto anche le imprese che godono di buona reputazione, in quanto una politica dei consumatori efficace sostiene il corretto funzionamento del mercato unico, premia le imprese più competitive e bandisce gli operatori non corretti. I consumatori informati costituiscono un volano per l'innovazione e la politica dei consumatori sosterrà pertanto le imprese innovatrici. Infine gli operatori economici trarranno beneficio da un mercato basato su norme chiare e caratterizzato da un miglior coordinamento. In tale contesto, il programma contribuirà a stimolare la crescita economica.

1.4.4.     Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

Obiettivo 1:    Sicurezza – Rafforzamento e miglioramento della sicurezza dei prodotti mediante un'efficace sorveglianza del mercato in tutta l'UE

- % di notifiche RAPEX che hanno comportato almeno una reazione (da parte di altri Stati membri) - Rapporto tra numero di reazioni / numero di notifiche (gravi rischi)

Obiettivo 2:    Educazione e informazione – Miglioramento dell'educazione e dell'informazione dei consumatori e loro sensibilizzazione sui propri diritti, sviluppo di evidenze per la politica dei consumatori e interventi a sostegno delle organizzazioni dei consumatori

- Numero di organismi che trasmettono reclami al sistema europeo di registrazione dei reclami dei consumatori (ECCRS)

- Fiducia nelle operazioni transnazionali - % di consumatori che nutrono uguale fiducia o più fiducia nell'effettuare acquisti via Internet da venditori di un altro paese dell'UE

Tale indicatore è stato inserito in via sperimentale in mancanza di un'alternativa migliore. È probabile che l'indicatore in futuro sarà modificato / integrato.

Obiettivo 3:    Diritti e ricorsi – Rafforzamento dei diritti dei consumatori, in particolare tramite iniziative di regolamentazione e il miglioramento dell'accesso a mezzi di ricorso, compresa la risoluzione alternativa delle controversie

- % dei casi di controversie transnazionali per i quali i centri europei dei consumatori (ECC) hanno fatto ricorso a una risoluzione alternativa delle controversie

- Numero di casi di controversie trattati ricorrendo a un sistema di risoluzione online delle controversie su scala UE

Obiettivo 4:    Tutela dei diritti – Promozione della tutela dei diritti dei consumatori mediante il rafforzamento della collaborazione tra gli organismi nazionali competenti e tramite servizi di consulenza ai consumatori

- Livello dei flussi di informazione e collaborazione in seno alla rete di cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC):

- numero di richieste di scambi di informazioni tra autorità CPC

- numero di richieste di misure di tutela tra autorità CPC

- numero di casi di allerta nell'ambito della rete CPC

- Numero di contatti con i consumatori da parte dei centri europei dei consumatori (ECC)

1.5.        Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.     Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Il programma per la tutela dei consumatori successivamente al 2013 (di seguito il "programma") promuoverà l'attuazione di iniziative della Commissione nel settore della politica dei consumatori dal 2014 in poi. Esso si baserà sui risultati ottenuti grazie all'attuale programma (2007-2013).

Il nuovo programma sosterrà la futura politica dei consumatori, ponendo i cittadini dell'UE, in veste di consumatori informati, al centro del mercato unico e integrerà le iniziative focalizzate sul lato dell'offerta.

È necessaria una certa continuità tra l'attuale e il futuro programma, in linea con i risultati della valutazione intermedia del programma e della strategia 2007-2013, dalla quale è emerso che la politica è relativamente recente a livello UE e che la continuità è indispensabile perché l'impatto sia duraturo.

Nel contempo sono emerse nuove sfide sociali, quali la crescente complessità del processo decisionale (eccesso di informazioni, trasferimento di maggiori responsabilità ai consumatori a seguito della liberalizzazione, pubblicità, servizi e prodotti sofisticati), la necessità di adottare modelli di consumo più sostenibili, le opportunità offerte dallo sviluppo della digitalizzazione e i pericoli che essa comporta, l'aumento dell'esclusione sociale e del numero di consumatori vulnerabili e l'invecchiamento della popolazione.

I principali problemi da affrontare attraverso il finanziamento di iniziative sono inerenti alla sicurezza, all'educazione e all'informazione, ai diritti e ai ricorsi e alla tutela dei diritti, come descritto nella relazione.

1.5.2.     Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Il valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea è descritto nella relazione.

1.5.3.     Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Il valore aggiunto è messo in luce sia dalla valutazione ex post del programma 2004-2007 sia dalla valutazione intermedia del programma 2007-2013 (e della strategia della politica dei consumatori), nonostante il fatto che la politica europea dei consumatori sia relativamente recente e nonostante il livello relativamente contenuto dei finanziamenti dell'UE nell'ambito del programma. Le iniziative adottate nel quadro della strategia e dei programmi contribuiscono al perseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

I risultati sono globalmente positivi per quanto concerne la pertinenza degli obiettivi della strategia e del programma, il loro impatto e il loro valore aggiunto. Secondo la valutazione inoltre il programma avrà effetti a lungo termine sulla tutela dei consumatori.

Dalla valutazione emerge una certa divergenza di opinioni sulla strategia e sul programma tra le autorità nazionali e le organizzazioni dei consumatori, con un atteggiamento delle prime più positivo sui risultati della strategia e dei programmi (in generale l'88% delle autorità nazionali e l'82% delle organizzazioni dei consumatori ritengono che l'attuale strategia ha dato un contributo ampio o moderato (mediamente positivo) alle iniziative della politica europea dei consumatori).

Le autorità nazionali confermano in generale che la strategia e il programma sono complementari alle politiche nazionali dei consumatori.

La valutazione conclude tuttavia che le problematiche sociali ed ambientali emergenti sono affrontate soltanto in parte dall'attuale strategia e dall'attuale programma.

Più in dettaglio riguardo alle azioni specifiche intraprese nel quadro del programma:

i)        Sicurezza

-        Riguardo alla sicurezza dei prodotti, è aumentato il coordinamento tra le autorità responsabili della sorveglianza del mercato. La relazione raccomanda un ulteriore rafforzamento della sorveglianza tramite il sistema RAPEX, perseverando nell'impegno volto ad affrontare la dimensione internazionale della sicurezza dei prodotti e facendo tesoro dell'utilizzo delle nuove tecnologie.

ii)       Educazione e informazione dei consumatori

-        Monitoraggio dei mercati al consumo: il quadro di valutazione del mercato al consumo e studi approfonditi di mercato hanno assunto grande importanza a sostegno della politica dei consumatori. Il loro ruolo è fondamentale ai fini della corretta integrazione delle problematiche dei consumatori nelle pertinenti politiche dell'UE e la concezione di una legislazione efficace. La relazione suggerisce inoltre un ulteriore sviluppo della comprensione degli effettivi comportamenti dei consumatori.

-        I progressi in materia di educazione dei consumatori sono stati variabili, in particolare per Dolceta per il quale esiste un problema di definizione del pubblico target. La relazione propone un rafforzamento degli strumenti di educazione, una migliore definizione del pubblico target per Dolceta, del suo contenuto e della sua diffusione e la ricerca di sinergie con i curricula nazionali.

-        Il sostegno prestato grazie ai programmi alle organizzazioni dei consumatori a livello nazionale e dell'UE è stato valutato positivamente. Il ruolo delle organizzazioni a livello UE è considerato fondamentale per garantire la rappresentanza degli interessi dei consumatori nel processo di elaborazione delle politiche dell'UE. La relazione propone di continuare a offrire formazione (creazione di competenze) alle organizzazioni nazionali dei consumatori e di valutare la possibilità di organizzare corsi a livello nazionale.

iii)      Diritti dei consumatori e ricorsi

-        La relazione evidenzia il valore aggiunto connesso al maggior livello di armonizzazione prodotto dagli sviluppi legislativi, completati o in corso.

-        I programmi e la strategia hanno colto numerosi successi nell'integrazione della politica dei consumatori nelle pertinenti politiche dell'UE. La relazione propone di proseguire le attività in questo campo e di far fronte a nuove sfide quali: problemi connessi alla digitalizzazione, adozione di modelli di consumo più sostenibili, vulnerabilità dei consumatori a seguito della crisi. Sollecita inoltre un chiarimento nei confronti degli interessati del ruolo dei diversi servizi della Commissione in relazione alle problematiche riguardanti i consumatori.

-        L'accesso dei consumatori ai mezzi di ricorso resta un problema. La relazione sottolinea la necessità di progressi in materia e di una maggiore sensibilizzazione dei consumatori sui mezzi di ricorso.

iv)      Tutela dei diritti

-        Nel quadro della strategia e dei programmi, la cooperazione transnazionale è stata rafforzata attraverso la rete delle autorità di tutela (rete CPC) e tramite azioni coordinate come le iniziative "Sweep". La relazione propone un ulteriore aumento del coordinamento nell'ambito della rete CPC e tra le autorità competenti.

-        La strategia e i programmi hanno fornito sempre più assistenza ai consumatori che chiedono consulenza sulle controversie transnazionali attraverso la rete dei centri europei dei consumatori (rete ECC). La relazione propone tuttavia di accrescerne la visibilità e di sensibilizzare pertanto i consumatori in materia.

1.5.4.     Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Relazioni con la strategia Europa 2020 e con le iniziative faro

La strategia Europa 2020 ravvisa la necessità del coinvolgimento dei cittadini "ai fini della loro piena partecipazione al mercato unico", ciò che richiede "offrire loro maggiori possibilità e dare loro maggiori garanzie per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi oltrefrontiera, soprattutto online".

Solo i consumatori informati sono in grado di operare le migliori scelte per il loro benessere e per la salute dell'economia, grazie a un'intensificazione della concorrenza, dell'innovazione e dell'integrazione del mercato unico, promuovendo in tal modo l'obiettivo generale della strategia Europa 2020. Lo sfruttamento della straordinaria forza economica della spesa dei consumatori (che rappresenta il 56% del PIL dell'UE) darà un importante contributo al conseguimento dell'obiettivo dell'UE di fare ripartire la crescita. Ciò è confermato dall'indagine annua sulla crescita del 2011 che ha individuato come uno dei motori della crescita l'esistenza di migliori condizioni dei consumatori. La politica dei consumatori li assiste nel fare le giuste scelte considerata la vasta offerta che hanno a disposizione, promuovendo in tal modo le imprese più efficienti e innovatrici.

La politica dei consumatori darà un importante contributo all'iniziativa faro "Un'agenda europea del digitale" (servizi sicuri e senza frontiere e mercati dei contenuti digitali, accesso, alfabetizzazione digitale), all'inclusione sociale (considerazione della situazione dei consumatori più vulnerabili), alla crescita sostenibile (consumi sostenibili) e alla regolamentazione intelligente (monitoraggio dei mercati al consumo per contribuire all'elaborazione di politiche efficaci e mirate).

Relazioni con l'Atto per il mercato unico e altre iniziative

Nella relazione Monti sulla nuova strategia per il mercato unico si legge che i "consumatori e il loro benessere devono essere al centro della prossima fase del mercato unico". Essa mette in luce l'importanza del coinvolgimento dei consumatori, fondando le politiche sulle evidenze e focalizzandole sull'individuazione dei mercati che disattendono le aspettative dei consumatori, sull'istituzione di un mercato unico del digitale, sui mezzi di ricorso (attraverso la risoluzione alternativa delle controversie e ricorsi collettivi), sulla standardizzazione e sulla sicurezza dei prodotti.

L'Atto per il mercato unico mette in evidenza diverse di queste tematiche d'interesse per i consumatori, in particolare i ricorsi (quale iniziativa strategica), la sicurezza dei prodotti e lo sviluppo di strumenti di problem solving.

La relazione sulla cittadinanza del 2010, presentata come iniziativa integrativa dell'Atto per il mercato unico, individua tra gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione della cittadinanza europea la mancanza di una serie unica di norme in materia di tutela dei consumatori, la scarsa sensibilizzazione circa i mezzi di ricorso esistenti e l'insufficienza di tali mezzi.

Nel 2010 il Parlamento europeo ha redatto diverse relazioni e ha formulato raccomandazioni sulla futura politica dei consumatori.

La relazione Grech sollecita un approccio olistico, ponendo gli interessi dei consumatori al centro del mercato unico. La relazione mette in evidenza, tra l'altro, l'importanza di evidenze e di un monitoraggio del mercato, il problema della sicurezza dei prodotti e dei servizi, l'importante ruolo svolto dalle organizzazioni dei consumatori, il miglioramento dei meccanismi di problem solving, l'integrazione degli interessi dei consumatori nelle pertinente politiche e nelle normative dell'UE, la tutela dei consumatori per quanto concerne i servizi finanziari, i ricorsi e l'informazione dei consumatori.

La relazione Hedh sottolinea l'importanza di disporre di evidenze (quadro di valutazione, studi, reclami) e dell'applicazione delle normative in materia di tutela dei consumatori e di sicurezza dei prodotti (risoluzione alternativa delle controversie, Sweep, necessità di risorse per le reti CPC e ECC). La relazione mette in luce inoltre la necessità di inserire gli interessi dei consumatori in tutte le politiche dell'UE e chiede alla Commissione di pubblicare una relazione annuale in materia, evidenzia il ruolo delle organizzazioni dei consumatori, la necessità di sviluppare l'educazione dei consumatori (anche degli adulti) e l'informazione dei consumatori (anche attraverso portali web, raggiungendo i consumatori vulnerabili), la necessità di promuovere consumi sostenibili.

Nel settore della sicurezza dei prodotti, la relazione Schaldemose (2011) invita gli Stati membri e la Commissione a destinare risorse adeguate alle attività in grado di assicurare un'efficace sorveglianza del mercato, sottolineando che una carente sorveglianza del mercato potrebbe determinare distorsioni della concorrenza, compromettere la sicurezza dei consumatori e minare la fiducia dei cittadini nel mercato unico. La relazione invita inoltre la Commissione a finanziare ulteriori azioni congiunte di sorveglianza del mercato e di stanziare sufficienti risorse per sostenere finanziariamente la creazione di una piattaforma e/o di un'organizzazione di promozione di un più ampio coordinamento tra gli Stati membri. La relazione sollecita la Commissione a istituire una base di dati pubblica di informazioni sulla sicurezza dei prodotti di consumo, compresa una piattaforma per i reclami.

La relazione Arias (2010) sull'e-commerce mette in evidenza l'importanza di un rafforzamento della fiducia dei consumatori in tale settore.

Nel contesto del dibattito sull'Atto per il mercato unico, la relazione Kalniete su "governance e partenariato nel mercato unico" ribadisce l'importanza della futura proposta sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR).

Infine il Parlamento sta predisponendo per ottobre una relazione d'iniziativa sulla futura politica dei consumatori (relatori: Eva-Britt Svensson/Kyriakos Triantaphyllides).

1.6.        Durata e incidenza finanziaria

þ Proposta/iniziativa di durata limitata

– þ  Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [01/01]2014 fino al [31/12]2020

– þ  Incidenza finanziaria dal 2014 al 2020 in stanziamenti di pagamento

¨ Proposta/iniziativa di durata illimitata

– attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,

– seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7.        Modalità di gestione previste[22]

þ Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione

þ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

– þ  agenzie esecutive

– ¨  organismi creati dalle Comunità[23]

– ¨  organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico

– ¨  persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

¨ Gestione concorrente con gli Stati membri

¨ Gestione decentrata con paesi terzi

þ Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

Agenzia esecutiva EAHC: conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari[24], la Commissione ha delegato[25] all'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori i compiti di esecuzione per la gestione del programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013). La Commissione può pertanto decidere di delegare all'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori anche i compiti di esecuzione per la gestione del programma per la tutela dei consumatori (2014‑2020).

Gestione congiunta: prevista a supporto del gruppo di lavoro dell'OCSE sulla sicurezza dei prodotti.

2.           MISURE DI GESTIONE

2.1.        Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Il programma prevede che la Commissione informi un comitato degli Stati membri delle iniziative adottate in vista dell'attuazione del programma.

Il programma stabilisce che entro la metà del 2018 la Commissione deve redigere una relazione di valutazione sul conseguimento degli obiettivi di tutte le misure, sull'efficienza dell'uso delle risorse e sul loro valore aggiunto europeo, in vista dell'adozione di una decisione di rinnovo, modifica o sospensione delle misure.

Inoltre l'impatto su un periodo più lungo e la sostenibilità degli effetti del programma per la tutela dei consumatori devono essere valutati in vista dell'adozione di una decisione di eventuale rinnovo, modifica o sospensione di un successivo programma.

Anche la valutazione ex post dell'attuale programma (2007-2013), prevista prima della fine del 2015, fornirà utili elementi per l'attuazione del programma 2014 – 2020.

2.2.        Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.     Rischi individuati

L'esecuzione di bilancio riguarda l'aggiudicazione di appalti di servizio e l'erogazione di sovvenzioni.

Sovvenzioni sono accordate per attività di supporto principalmente alle autorità degli Stati membri e a organismi pubblici o senza scopo di lucro designati e cofinanziati dagli Stati membri. Il periodo di esecuzione dei progetti sovvenzionati varia normalmente da uno a due anni. Il numero annuo di convenzioni di sovvenzioni è limitato, con una dotazione finanziaria di circa 13 milioni di euro l'anno.

Contratti di appalto di servizio saranno stipulati in particolare per studi, rilevazioni di dati, valutazioni, formazione, campagne d'informazione, servizi di comunicazione e di tecnologia dell'informazione, gestione di strutture, ecc. Le controparti saranno per lo più istituti, laboratori, imprese di consulenza e altre imprese private, tra cui molte PMI. La dotazione finanziaria annua media per i contratti è stimata in circa 12 milioni di euro; il numero di singoli contratti è attualmente stimato in circa 25 l'anno.

I principali rischi sono i seguenti:

· rischio di scarsa qualità dei progetti selezionati e di insufficiente attuazione tecnica del progetto, con conseguente riduzione dell'impatto dei programmi, a causa di procedure di selezione inadeguate, di mancanza di competenze o di un insufficiente monitoraggio;

· rischio di un utilizzo non efficiente o non economico dei fondi erogati, sia per le sovvenzioni (complessità delle procedure di rimborso dei costi effettivi ammissibili, unitamente alle scarse possibilità di verifica dei costi su base documentaria), sia per gli appalti (numero limitato di fornitori con le conoscenze specializzate necessarie, con conseguente insufficiente possibilità di comparare le offerte di prezzo);

· rischi per l'immagine della Commissione nel caso in cui siano rilevate frodi o attività criminose. Dai sistemi di controllo interni di terzi è possibile ricavare soltanto un'assicurazione parziale, a causa del numero assai ampio di contraenti e beneficiari eterogenei, ciascuno dei quali gestisce un proprio sistema di controllo, spesso di piccole dimensioni.

2.2.2.     Modalità di controllo previste

È prevista una gestione centralizzata diretta, sebbene parti dei compiti di esecuzione del programma possano essere delegati all'agenzia esecutiva esistente EAHC. Tale agenzia è dotata di un proprio sistema di controllo interno, è assoggettata alla supervisione della DG SANCO e sottoposta a audit da parte degli auditor interni della Commissione nonché della Corte dei conti.

La DG SANCO e l'agenzia EAHC si avvalgono di procedure interne a fronte dei rischi sopra individuati. Tali procedure sono pienamente conformi al regolamento finanziario e comprendono valutazioni del rapporto costi-benefici. In tale ambito, la DG SANCO continua a esplorare nuove possibilità di miglioramento della gestione e di ulteriore semplificazione. Le principali caratteristiche del sistema di controllo sono delineate in appresso.

· Caratteristiche del processo di selezione dei progetti - Ogni invito a presentare proposte/offerte è basato sul programma di lavoro annuale adottato dalla Commissione. In ciascun invito sono pubblicati i criteri di esclusione, selezione e attribuzione ai fini della selezione delle proposte/offerte. Sulla base di tali criteri un apposito comitato valuta ciascuna proposta/offerta nel rispetto dei principi di indipendenza, trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione.

· Strategia di comunicazione esterna - La DG SANCO ha sviluppato una strategia di comunicazione volta ad assicurare che i contraenti/beneficiari siano pienamente a conoscenza delle prescrizioni e delle disposizioni contrattuali, utilizzando i seguenti strumenti: sito web del programma su EUROPA, riunioni di informazione con i beneficiari/contraenti, note informative dettagliate, FAQ (risposte alle domande più frequenti) e un help desk.

· Controlli effettuati prima e nel corso dell'attuazione dei progetti:

– Sia la DG SANCO sia l'agenzia EAHC si servono delle convenzioni tipo di sovvenzione e dei contratti tipo di servizi raccomandati dalla Commissione. Essi contengono numerose disposizioni in materia di controllo riguardo, ad esempio, a certificati di audit, garanzie finanziarie, verifiche sul posto e ispezioni di OLAF. Le norme che disciplinano la rimborsabilità dei costi saranno semplificate ricorrendo, ad esempio, a somme forfettarie per un numero limitato di categorie di costi. Ciò permetterà inoltre di indirizzare meglio i controlli e le verifiche. Si prevede che l'introduzione di accordi di partenariato possa migliorare le relazioni con i beneficiari e la comprensione delle norme sulla rimborsabilità delle spese.

– Tutti i dipendenti sottoscrivono il codice di buona condotta amministrativa. I membri del personale che partecipano alla procedura di selezione o alla gestione dei contratti/convenzioni di sovvenzioni sottoscrivono inoltre una dichiarazione per attestare l'inesistenza di conflitti d'interessi. Il personale partecipa regolarmente a corsi di formazione e si serve di reti per scambiare le migliori prassi.

– L'attuazione tecnica di un progetto è verificata a intervalli regolari a tavolino sulla base di relazioni del contraente sui progressi tecnici realizzati. Sono inoltre previste, caso per caso, riunioni con i contraenti e verifiche sul posto.

– Le procedure finanziarie sia della DG SANCO sia dell'agenzia EAHC si avvalgono di strumenti di tecnologia dell'informazione della Commissione e prevedono un elevato grado di separazione delle funzioni: tutte le operazioni finanziarie connesse a convenzioni di sovvenzioni/contratti sono verificate da due persone indipendenti prima di essere sottoscritte dagli ordinatori responsabili dell'attività. All'avvio operativo e alle verifiche provvedono membri del personale differenti. I pagamenti sono effettuati sulla base di una serie di documenti giustificativi predefiniti, quali relazioni tecniche approvate, fatture e dichiarazioni di costi verificate. Per un campione di operazioni, il nucleo finanziario centrale procede a una verifica documentaria ex ante di secondo livello. È possibile inoltre procedere anche, caso per caso, a un controllo finanziario ex ante sul posto prima di effettuare il pagamento finale.

· Controlli al termine del progetto - Sia la DG SANCO sia l'agenzia EAHC dispongono di un gruppo centralizzato di audit incaricato di verificare sul posto la rimborsabilità delle spese dichiarate. Scopo di tali controlli è prevenire, rilevare e correggere errori materiali in relazione alla liceità e alla regolarità delle operazioni finanziarie. Al fine di aumentare l'impatto dei controlli, la selezione dei contraenti da sottoporre a audit prevede a) di combinare una selezione basata sui rischi con un campionamento casuale e b) di prestare attenzione agli aspetti operativi ogni qualvolta possibile nel corso dei controlli sul posto.

Costi e benefici dei controlli - Le misure di gestione e di controllo del programma sono formulate facendo tesoro dell'esperienza acquisita in passato: negli ultimi tre anni il sistema di controllo interno esistente ha garantito un tasso di errore residuo medio inferiore al 2% e l'ottemperanza alle procedure in tema di sovvenzioni e di appalti contenute nel regolamento finanziario. Questi costituiscono i due principali "obiettivi dei controlli" sia del precedente sia del nuovo programma per la tutela dei consumatori.

Poiché le principali caratteristiche del nuovo programma non si discostano in maniera significativa da quelle del programma precedente, si ritiene che i rischi connessi all'attuazione del programma rimarranno pressoché invariati. Si prevede pertanto di continuare ad applicare le misure di gestione e di controllo in essere, adottando tuttavia al più presto e nella misura del possibile ulteriori eventuali semplificazioni nel quadro del nuovo regolamento finanziario. I costi di gestione indicati nella scheda finanziaria (parte 3.2.1) ammontano a 12,5 milioni di euro a fronte di 197,2 milioni di euro di fondi gestiti tra il 2014 e il 2020; ciò corrisponde a un rapporto "costi di gestione/fondi gestiti" pari a circa il 6,4%, da considerare nel contesto di una politica che non è orientata alla spesa quanto le altre politiche dell'UE.

Grazie alla combinazione di sovvenzioni e di appalti, ai controlli ex ante ed ex post basati sui rischi, nonché ai controlli documentari e alle verifiche sul posto, gli "obiettivi dei controlli" sono conseguiti a un costo ragionevole. I benefici di pervenire a un tasso di errore residuo medio inferiore al 2% e di assicurare il rispetto delle disposizioni del regolamento finanziario sono considerati sufficientemente importanti da giustificare le misure di gestione e di controllo prescelte.

2.3.        Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e di tutela in vigore o previste.

Oltre ad applicare tutti i meccanismi di controllo, la DG SANCO elaborerà una strategia per combattere le frodi conformemente alla nuova strategia antifrode (CAFS) adottata dalla Commissione il 24 giugno 2011, al fine di garantire tra l'altro la piena conformità con la CAFS dei propri controlli interni antifrode e di assicurare che il proprio approccio alla gestione dei rischi di frode sia in grado di individuare i settori di rischio e fornire risposte adeguate. Se necessario, saranno istituiti gruppi riuniti in rete e saranno creati appropriati strumenti di tecnologia dell'informazione finalizzati ad analizzare i casi di frode in relazione con il programma per la tutela dei consumatori. Saranno adottate varie misure come ad esempio le seguenti:

· le decisioni, le convenzioni e i contratti inerenti all'attuazione del programma per la tutela dei consumatori autorizzeranno esplicitamente la Commissione, compreso l'OLAF, e la Corte dei conti a procedere a audit, controlli e verifiche sul posto;

· nel corso della fase di valutazione di un invito a presentare proposte/offerte, i candidati sono sottoposti a controlli, tenendo conto dei criteri di esclusione pubblicati, sulla base delle dichiarazioni fornite e del sistema di allarme rapido (Early Warning System - EWS);

· le norme che disciplinano la rimborsabilità dei costi saranno semplificate conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario;

· corsi regolari di formazione su materie connesse a frodi e irregolarità sono organizzati a beneficio di tutto il personale addetto alla gestione dei contratti, nonché degli auditor e dei responsabili delle verifiche sul posto delle dichiarazioni dei beneficiari.

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.        Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

· Linee di bilancio di spesa esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero [Denominazione…………………...……….] || Diss./non-diss. ([26]) || di paesi EFTA[27] || di paesi candidati[28] || di paesi terzi || Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

3 || 17 01 04 03 Spese amministrative a sostegno del programma per la tutela dei consumatori (2014 – 2020) || Diss./non-diss. || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO

3 || 17 01 04 30 Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori (EAHC) || Diss./non-diss. || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO

· Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero [Rubrica……………………………………..] || Diss./non-diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

3 || 17 02 06 Programma per la tutela dei consumatori (2014 – 2020) || Diss./non-diss. || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO

3.2.        Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.     Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 3 || Sicurezza e cittadinanza

DG: SANCO || || || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || TOTALE

2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020[1]

Ÿ Stanziamenti operativi || || || || || || || ||

17 02 06 Programma per la tutela dei consumatori (2014 – 2020) || Impegni || -1 || 23,347 || 24,111 || 24,652 || 25,204 || 25,767 || 26,341 || 26,928 || 176,350

Pagamenti || -2 || 6,819 || 14,336 || 24,126 || 24,668 || 25,220 || 25,783 || 55,400 || 176,350

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati || || || || || || || ||

dalla dotazione di programmi specifici || || ||

17 01 04 [1] || || -3 || 2,950 || 2,950 || 2,950 || 2,950 || 2,950 || 2,950 || 2,950 || 20,650

TOTALE degli stanziamenti || Impegni || =1+3 || 26,297 || 27,061 || 27,602 || 28,154 || 28,717 || 29,291 || 29,878 || 197,000

per la DG SANCO || Pagamenti || =2+3 || 9,769 || 17,286 || 27,076 || 27,618 || 28,170 || 28,733 || 58,350 || 197,000

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || -4 || 23,347 || 24,111 || 24,652 || 25,204 || 25,767 || 26,341 || 26,928 || 176,350

Pagamenti || -5 || 6,819 || 14,336 || 24,126 || 24,668 || 25,220 || 25,783 || 55,400 || 176,350

Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || -6 || 2,950 || 2,950 || 2,950 || 2,950 || 2,950 || 2,950 || 2,950 || 20,650

TOTALE degli stanziamenti || Impegni || = 4+ 6 || 26,297 || 27,061 || 27,602 || 28,154 || 28,717 || 29,291 || 29,878 || 197,000

per la RUBRICA 3

del quadro finanziario pluriennale || Pagamenti || = 5+ 6 || 9,769 || 17,286 || 27,076 || 27,618 || 28,170 || 28,733 || 58,350 || 197,000

[1] La Commissione può incaricare un'agenzia esecutiva di svolgere i compiti di esecuzione per la gestione del programma per la tutela dei consumatori (2014 – 2020). Se necessario, gli importi e le imputazioni saranno adeguati conformemente ai risultati del processo di esternalizzazione.

Se la proposta / iniziativa incide su più rubriche: NON PERTINENTE

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || ||

Pagamenti || (5) || || || || || || || ||

Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || || || || || || || ||

Pagamenti || =5+ 6 || || || || || || || ||

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || "Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE

DG: SANCO – Politica dei consumatori ||

Ÿ Risorse umane [2] || 1,146 || 1,169 || 1,192 || 1,216 || 1,240 || 1,265 || 1,291 || 8,520

Ÿ Altre spese amministrative [2] || 0,228 || 0,233 || 0,237 || 0,242 || 0,247 || 0,252 || 0,257 || 1,695

TOTALE || Stanziamenti || 1,374 || 1,401 || 1,430 || 1,458 || 1,487 || 1,517 || 1,547 || 10,215

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 1,374 || 1,401 || 1,430 || 1,458 || 1,487 || 1,517 || 1,547 || 10,215

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || TOTALE

2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

TOTALE degli stanziamenti || Impegni || 27,671 || 28,463 || 29,031 || 29,612 || 30,205 || 30,808 || 31,425 || 207,215

per le RUBRICHE da 1 a 5

del quadro finanziario pluriennale || Pagamenti || 11,143 || 18,687 || 28,505 || 29,076 || 29,657 || 30,250 || 59,897 || 207,215

[2] La Commissione può incaricare un'agenzia esecutiva di svolgere i compiti di esecuzione per la gestione del programma per la tutela dei consumatori (2014 – 2020). Se necessario, gli importi e le imputazioni saranno adeguati conformemente ai risultati del processo di esternalizzazione.

3.2.2.     Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi

– þ  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Obiettivi e risultati || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE

RISULTATI

Tipo di risultato || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO N. 1 - Rafforzamento e miglioramento della sicurezza dei prodotti mediante un'efficace sorveglianza del mercato || || || ||

- Risultato || Consulenza scientifica || 0,417 || 1 || 0,393 || 1 || 0,400 || 1 || 0,409 || 1 || 0,417 || 1 || 0,425 || 1 || 0,434 || 1 || 0,442 || 7 || 2,919

- Risultato || Sorveglianza del mercato e attività di tutela || 0,564 || 7 || 3,343 || 7 || 3,707 || 7 || 3,840 || 7 || 3,976 || 7 || 4,115 || 7 || 4,256 || 7 || 4,400 || 49 || 27,637

- Risultato || Base di dati e portale sui prodotti cosmetici || 0,620 || 2 || 1,167 || 2 || 1,191 || 2 || 1,214 || 2 || 1,239 || 2 || 1,264 || 2 || 1,289 || 2 || 1,315 || 14 || 8,678

Totale parziale per l'obiettivo specifico n. 1 || 10 || 4,903 || 10 || 5,298 || 10 || 5,463 || 10 || 5,631 || 10 || 5,803 || 10 || 5,978 || 10 || 6,157 || 70 || 39,234

OBIETTIVO SPECIFICO n. 2 – Miglioramento dell'educazione dei consumatori e dell'accesso dei consumatori a informazioni utili, sviluppo di evidenze e interventi a sostegno di intermediari fidati come le organizzazioni dei consumatori || || || ||

- Risultato || Evidenze || 1,089 || 3 || 3,078 || 3 || 3,139 || 3 || 3,202 || 3 || 3,266 || 3 || 3,331 || 3 || 3,398 || 3 || 3,466 || 21 || 22,879

- Risultato || Sostegno alle organizzazioni dei consumatori || 0,808 || 3 || 2,282 || 3 || 2,327 || 3 || 2,374 || 3 || 2,421 || 3 || 2,470 || 3 || 2,519 || 3 || 2,569 || 21 || 16,962

- Risultato || Informazione dei consumatori || 0,290 || 7 || 1,910 || 7 || 1,948 || 7 || 1,987 || 7 || 2,027 || 7 || 2,068 || 7 || 2,109 || 7 || 2,151 || 49 || 14,201

- Risultato || Educazione dei consumatori || 0,789 || 2 || 1,486 || 2 || 1,515 || 2 || 1,546 || 2 || 1,577 || 2 || 1,608 || 2 || 1,640 || 2 || 1,673 || 14 || 11,045

Totale parziale per l'obiettivo specifico n. 2 || 15 || 8,755 || 15 || 8,930 || 15 || 9,109 || 15 || 9,291 || 15 || 9,477 || 15 || 9,666 || 15 || 9,860 || 105 || 65,087

OBIETTIVO SPECIFICO n. 3 - Ulteriore rafforzamento dei diritti dei consumatori e mezzi di ricorso efficaci || || || ||

- Risultato || Elaborazione della legislazione || 0,394 || 5 || 1,857 || 5 || 1,894 || 5 || 1,932 || 5 || 1,971 || 5 || 2,010 || 5 || 2,050 || 5 || 2,091 || 35 || 13,806

- Risultato || Coordinamento e monitoraggio della risoluzione alternativa delle controversie || 0,310 || 2 || 0,584 || 2 || 0,595 || 2 || 0,607 || 2 || 0,619 || 2 || 0,632 || 2 || 0,644 || 2 || 0,657 || 14 || 4,339

Totale parziale per l'obiettivo specifico n. 3 || 7 || 2,441 || 7 || 2,490 || 7 || 2,539 || 7 || 2,590 || 7 || 2,642 || 7 || 2,695 || 7 || 2,749 || 49 || 18,145

OBIETTIVO SPECIFICO n. 4 - Promozione della tutela dei diritti dei consumatori || || || ||

- Risultato || Coordinamento delle iniziative || 0,239 || 4 || 0,902 || 4 || 0,920 || 4 || 0,938 || 4 || 0,957 || 4 || 0,976 || 4 || 0,996 || 4 || 1,016 || 28 || 6,706

- Risultato || Sostegno ai centri europei dei consumatori || 3,370 || 2 || 6,346 || 2 || 6,473 || 2 || 6,602 || 2 || 6,734 || 2 || 6,869 || 2 || 7,007 || 2 || 7,147 || 14 || 47,178

Totale parziale per l'obiettivo specifico n. 4 || 6 || 7,248 || 6 || 7,393 || 6 || 7,541 || 6 || 7,692 || 6 || 7,846 || 6 || 8,002 || 6 || 8,162 || 42 || 53,884

TOTALE DEI COSTI || 38 || 23,347 || 38 || 24,111 || 38 || 24,652 || 38 || 25,204 || 38 || 25,767 || 38 || 26,341 || 38 || 26,928 || 266 || 176,350

3.2.3.     Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.  Sintesi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi

– þ  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

Risorse umane || 1,146 || 1,169 || 1,192 || 1,216 || 1,240 || 1,265 || 1,291 || 8,520

Altre spese amministrative || 0,228 || 0,233 || 0,237 || 0,242 || 0,247 || 0,252 || 0,257 || 1,695

Totale parziale per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 1,374 || 1,401 || 1,430 || 1,458 || 1,487 || 1,517 || 1,547 || 10,215

Esclusa la RUBRICA 5[29] del quadro finanziario pluriennale || NON PERTINENTE

Risorse umane || || || || || || || ||

Altre spese amministrative || || || || || || || ||

Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

TOTALE || 1,374 || 1,401 || 1,430 || 1,458 || 1,487 || 1,517 || 1,547 || 10,215

I dati e le linee di bilancio di cui sopra saranno modificati, se necessario, conformemente al processo di esternalizzazione in programma.

3.2.3.2.  Fabbisogno previsto di risorse umane

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane

– þ  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

|| || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020

Ÿ Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) ||

|| 17 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 6

|| XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || ||

|| XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || ||

|| 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || ||

|| Ÿ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[30] ||

|| 17 01 02 01 (CA, INT, SNE della dotazione globale) || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 6

|| XX 01 02 02 (CA, INT, JED, LA e SNE nelle delegazioni) || || || || || || ||

|| XX 01 04 aa [31] || - in sede[32] || || || || || || ||

|| - nelle delegazioni || || || || || || ||

|| XX 01 05 02 (CA, INT, SNE – Ricerca indiretta) || || || || || || ||

|| 10 01 05 02 (CA, INT, SNE - Ricerca diretta) || || || || || || ||

|| Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || ||

|| TOTALE || 12 || 12 || 12 || 12 || 12 || 12 || 12

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Ovviamente gli importi e le imputazioni saranno modificati in funzione dei risultati del processo di esternalizzazione in programma.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei || Coordinamento, redazione e organizzazione della procedura di adozione dei programmi di lavoro annuali (decisioni di finanziamento), compresa la consultazione di un comitato degli Stati membri Verifica / monitoraggio della programmazione e dell'attuazione delle attività finanziarie conformemente alle norme finanziarie e di bilancio in vigore; partecipazione alla stesura di relazioni Preparazione e gestione di strumenti d'informazione; trasmissione di informazioni per i controlli interni ed esterni Preparazione e verifica dei pagamenti, degli impegni e della documentazione per le sovvenzioni / gli appalti; verifica che essi siano conformi ai termini contrattuali e alle norme/disposizioni finanziarie Verifica della correttezza delle operazioni finanziarie Verifica delle scadenze dei pagamenti conformemente alle disposizioni e alle norme finanziarie, nonché del trattamento dei singoli dossier finanziari Attività finalizzate a preparare e a impartire formazione a organizzazioni esterne in merito alle candidature per gli inviti alla presentazione di proposte Comunicazione di pertinenti informazioni ai contraenti e ai beneficiari durante tutta la durata del progetto Avvio, gestione e monitoraggio degli inviti alla presentazione di proposte / offerte, valutazione e selezione dei progetti Verifica dell'attuazione dei progetti e delle prestazioni dei responsabili dei progetti e dei loro partner, monitoraggio degli obblighi contrattuali Monitoraggio dei termini di pagamento conformemente al regolamento finanziario e alle norme finanziarie, nonché trattamento dei singoli dossier finanziari Verifica del rispetto del regolamento finanziario, delle norme di attuazione, delle norme interne in merito all'esecuzione del bilancio, all'atto di base, alle decisioni di finanziamento e ad altre norme e disposizioni di bilancio connesse alle operazioni finanziarie Verifica della convenzione di sovvenzione / del contratto con il beneficiario / contraente selezionati e della loro pertinenza Verifica della corretta applicazione nel corso del processo di selezione della metodologia, compresa la rimborsabilità dei costi, nonché dei criteri di selezione e di aggiudicazione e verifica del corretto svolgimento del processo di selezione conformemente alle norme previste Verifica della correttezza dei processi d'impegno

Personale esterno || Preparazione e gestione di strumenti d'informazione; trasmissione di informazioni per i controlli interni ed esterni Preparazione e verifica dei pagamenti, degli impegni e della documentazione per le sovvenzioni / gli appalti; verifica che essi siano conformi ai termini contrattuali e alle norme/disposizioni finanziarie Verifica della correttezza delle operazioni finanziarie Verifica delle scadenze dei pagamenti conformemente alle disposizioni e alle norme finanziarie, nonché del trattamento dei singoli dossier finanziari Attività finalizzate a preparare e a impartire formazione a organizzazioni esterne in merito alle candidature per gli inviti alla presentazione di proposte Comunicazione di pertinenti informazioni ai contraenti e ai beneficiari durante tutta la durata del progetto Avvio, gestione e monitoraggio degli inviti alla presentazione di proposte / offerte, valutazione e selezione dei progetti Verifica dell'attuazione dei progetti e delle prestazioni dei responsabili dei progetti e dei loro partner, monitoraggio degli obblighi contrattuali Monitoraggio dei termini di pagamento conformemente al regolamento finanziario e alle norme finanziarie, nonché trattamento dei singoli dossier finanziari Verifica del rispetto del regolamento finanziario, delle norme di attuazione, delle norme interne in merito all'esecuzione del bilancio, all'atto di base, alle decisioni di finanziamento e ad altre norme e disposizioni di bilancio connesse alle operazioni finanziarie Verifica della convenzione di sovvenzione / del contratto con il beneficiario / contraente selezionati e della loro pertinenza Verifica della corretta applicazione nel corso del processo di selezione della metodologia, compresa la rimborsabilità dei costi, nonché dei criteri di selezione e di aggiudicazione e verifica del corretto svolgimento del processo di selezione conformemente alle norme previste Verifica della correttezza dei processi d'impegno

3.2.4.     Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

– þ  La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale 2014 ‑ 2020, proposto dalla Commissione nella sua comunicazione COM(2011)500 del 29.6.2011.

– ¨  La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

NON PERTINENTE

– ¨  La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[33].

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

NON PERTINENTE

3.2.5.     Partecipazione di terzi al finanziamento

– þ La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

– ¨ La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento || || || || || || || ||

TOTALE stanziamenti cofinanziati || || || || || || || ||

3.3.        Incidenza prevista sulle entrate

– þ  La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.

– ¨  La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

– ¨         sulle risorse proprie

– ¨         sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[34]

Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020

Articolo …………. || || || || || || || ||

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

NON PERTINENTE

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

NON PERTINENTE

[1]               COM(2011)500.

[2]               RAPEX: sistema rapido di informazione dell'UE per tutti i prodotti di consumo pericolosi (fatta eccezione per i prodotti alimentari, i mangimi, i prodotti farmaceutici e i dispositivi medici).

[3]               Congiuntamente con la valutazione ex post del programma precedente e la valutazione intermedia della strategia per la politica dei consumatori (2007-2013).

[4]               Relazioni Grech, Hedh e Arias nel 2010, relazioni Schaldemose e Kalniete nel 2011, relazione Svensson/Triantaphyllides in via di ultimazione.

[5]               Riflessione che potrebbe assumere la forma di un'Agenda dei consumatori da pubblicare nel 2012.

[6]               Tale organismo a livello UE sarebbe istituito nel contesto della revisione della direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti, con l'incarico di garantire la razionalizzazione delle procedure di finanziamento, una migliore pianificazione, il coordinamento e la condivisione delle informazioni tra le autorità degli Stati membri. Esso non assumerà la forma di un'agenzia.

[7]               GU C … del …, pag. …

[8]               GU C … del …, pag. …

[9]               COM(2010) 2020 definitivo del 3 marzo 2010.

[10]             GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

[11]             GU L 404 del 30.12.2006, pag. 39.

[12]             …

[13]             GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

[14]             GU L 241 del 10.9.2008, pag. 21.

[15]             GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

[16]             GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.

[17]             GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

[18]             GU L 66 del 4.3.2004, pag. 45.

[19]             GU 342 del 22.12.2009, pag. 59.

[20]             ABM: Activity-Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity-Based Budgeting (bilancio per attività).

[21]             A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

[22]             Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[23]             A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

[24]             GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

[25]             Decisione C(2008)4943 della Commissione del 9 settembre 2008.

[26]             Diss. = stanziamenti dissociati / Non-Diss. = stanziamenti non dissociati.

[27]             EFTA: Associazione europea di libero scambio.

[28]             Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

[29]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[30]             CA= Agente contrattuale; INT= personale interinale; JED= "Giovane esperto in delegazione"; LA= Agente locale; SNE= Esperto nazionale distaccato.

[31]             Entro il massimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

[32]             Principalmente per i Fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

[33]             Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

[34]             Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.