Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a un programma per la tutela dei consumatori (2014-2020) /* COM/2011/0707 definitivo - 2011/0340 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA La strategia
Europa 2020 ravvisa la necessità del coinvolgimento dei cittadini "ai fini
della loro piena partecipazione al mercato unico", ciò che richiede
"offrire loro maggiori possibilità e dare loro maggiori garanzie per
quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi oltrefrontiera". Appare sempre più
evidente che, in un momento in cui l'Europa deve cercare nuove opportunità di
crescita, la politica dei consumatori è un settore che può dare un contributo
determinante al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020. I
consumatori in Europa sono 500 milioni e la spesa per i consumi ammonta al 56%
del PIL dell'UE. Quanti più consumatori sono in grado di prendere decisioni
informate, tanto maggiore è l'impatto che essi possono avere ai fini del
rafforzamento del mercato unico e della stimolazione della crescita. I
consumatori informati, ben protetti e in grado di ricavare benefici dal mercato
unico possono pertanto rappresentare un motore di innovazione e di crescita,
grazie alla loro domanda di valore, di qualità e di servizio. Le imprese in
grado di soddisfare tale domanda saranno nelle condizioni migliori per
resistere alle pressioni del mercato globale. Il coinvolgimento
dei consumatori va al di là della semplice tutela dei loro diritti, perché
comporta la creazione di un contesto globale in cui i consumatori sono messi in
condizione di far valere tali diritti e di trarne beneficio. Significa definire
un quadro nel quale i consumatori possono muovere dal presupposto fondamentale
che la sicurezza è garantita e che sono disponibili strumenti in grado di
individuare eventuali lacune delle norme e delle prassi e di colmarle
efficacemente nell'intera Europa. Significa realizzare un contesto nel quale i
consumatori hanno imparato, grazie a un processo di educazione, di informazione
e di sensibilizzazione, a muoversi nel mercato unico per scegliere le offerte
migliori riguardo ai prodotti e ai servizi. Infine, il coinvolgimento dei
consumatori implica che essi possono far valere con fiducia i loro diritti in
tutta Europa e che, nell'eventualità di un contenzioso, possono contare sia su
un'efficace tutela di tali diritti, sia su un facile accesso a un efficace
mezzo di ricorso. Con la
comunicazione "Un bilancio per la strategia Europa 2020"[1] del 29 giugno 2011 sono stati assegnati
175 milioni di euro (a prezzi costanti del 2011) al programma per la tutela dei
consumatori per il periodo 2014-2020. In tale contesto, la presente proposta è
finalizzata all'istituzione di un programma per la tutela dei consumatori per
il periodo 2014-2020, che fa seguito al programma d'azione comunitaria in
materia di politica dei consumatori (2007-2013). Il nuovo programma per la tutela dei
consumatori sostiene l'obiettivo generale della futura politica dei consumatori
che pone il consumatore informato al centro del mercato unico. La politica
europea dei consumatori appoggia e integra le politiche nazionali, contribuendo
a garantire che i cittadini dell'UE possano cogliere tutti i vantaggi del
mercato unico e che in tale contesto la loro sicurezza e i loro interessi
economici siano debitamente tutelati. Lo sfruttamento della straordinaria forza
economica della spesa dei consumatori (che rappresenta il 56% del PIL dell'UE)
darà un importante contributo al conseguimento dell'obiettivo dell'UE di far
ripartire la crescita. ·
Contesto generale I principali problemi
da affrontare mediante il finanziamento delle iniziative nel quadro del nuovo
programma sono raggruppati nelle quattro categorie descritte qui di seguito. i) Sicurezza:
differente applicazione della legislazione in materia di sicurezza dei prodotti
tra uno Stato membro e l'altro; presenza nel mercato unico di prodotti non
sicuri; rischi connessi alla globalizzazione della filiera di produzione;
sicurezza dei servizi; mancanza di un'adeguata struttura di coordinamento a livello
UE che permetta di sfruttare al meglio il cofinanziamento dell'UE. ii) Educazione e informazione: mancanza di dati di buona qualità e di una valida analisi sul funzionamento
del mercato unico per i consumatori; carenze delle organizzazioni dei
consumatori, compresa la mancanza di risorse e di competenze, in particolare
nei nuovi Stati membri; mancanza di informazioni trasparenti, comparabili,
attendibili e accessibili per i consumatori, in particolare nelle situazioni
transnazionali; scarsa conoscenza e comprensione, da parte sia dei consumatori
sia dei dettaglianti, dei diritti fondamentali dei consumatori e delle misure
di tutela; inadeguatezza degli attuali strumenti di educazione del consumatore nell'UE,
in particolare in merito agli sviluppi nel contesto digitale. iii) Diritti
e ricorsi: tutela non ottimale dei diritti dei
consumatori, in particolare nelle situazioni transnazionali; necessità di un
ulteriore miglioramento dell'integrazione degli interessi dei consumatori nelle
politiche dell'UE; problemi cui si trovano confrontati i consumatori in sede di
ricorso, in particolare in casi transnazionali. iv) Tutela dei
diritti: sfruttamento solo parziale delle potenzialità
della rete CPC (rete delle autorità nazionali di tutela); scarsa conoscenza da
parte dei consumatori della rete ECC (rete dei centri europei dei consumatori)
e necessità di un rafforzamento della sua efficacia. Nello stesso tempo il nuovo programma, con le
sue quattro priorità (sicurezza, educazione e informazione, diritti e ricorsi e
tutela dei diritti), deve tener conto delle nuove problematiche che hanno
assunto maggiore rilevanza negli ultimi anni. Tra queste figurano la crescente
complessità delle decisioni dei consumatori, la necessità di adottare modelli
di consumo più sostenibili, le opportunità offerte dalla digitalizzazione e i
pericoli che essa comporta, l'aumento del fenomeno dell'esclusione sociale e
del numero di consumatori vulnerabili e l'invecchiamento della popolazione. ·
Oggetto delle iniziative da adottare nel quadro del
programma per la tutela dei consumatori A fronte della
vastità dei problemi che la politica dei consumatori deve affrontare, la
dimensione relativamente limitata del programma per la tutela dei consumatori
implica che le iniziative che esso finanzierà dovranno essere mirate su settori
nei quali l'intervento a livello UE può fare la differenza e aggiungere valore.
I settori selezionati per un intervento sono di tre tipi: i) Iniziative inerenti agli
obblighi giuridici imposti all'UE e agli Stati membri dal trattato e dall'acquis
dell'UE vigente nel settore della tutela dei consumatori: –
finanziamento della gestione e del corretto
funzionamento della rete RAPEX[2],
della rete CPC delle autorità di tutela e delle basi di dati sui prodotti
cosmetici. ii) Iniziative che non sono o non
potrebbero essere adottate a livello nazionale in considerazione del loro
carattere europeo: –
assistenza dei consumatori in merito a questioni
transnazionali mediante: - il cofinanziamento della gestione della
rete dei centri europei dei consumatori (ECC), dato che le autorità nazionali o
le organizzazioni dei consumatori non sono normalmente in grado di fornire
consulenza e assistenza ai consumatori su questioni transnazionali; - la promozione dello sviluppo di un
sistema di risoluzione online delle controversie in tutta l'Unione,
che tratti anche i casi di controversie transnazionali; –
sviluppo della collaborazione con partner
internazionali al fine di far fronte all'impatto della globalizzazione della
filiera di produzione sulla sicurezza dei prodotti; –
promozione della produzione di dati, comparabili a livello
UE, sui mercati al consumo, allo scopo di consentire confronti tra gli Stati
membri e di servire da input nel processo di definizione delle politiche a livello
dell'UE; –
garanzia della rappresentanza a livello UE degli
interessi dei consumatori attraverso il sostegno finanziario alle
organizzazioni dei consumatori su scala UE. iii) Iniziative finalizzate a
integrare e ad aumentare l'efficacia delle misure adottate a livello nazionale: –
coordinamento e cofinanziamento di iniziative
comuni nel settore della sicurezza dei prodotti e della tutela dei diritti dei
consumatori; –
promozione, d'intesa con gli Stati membri e con altri
soggetti, di campagne di sensibilizzazione su tematiche d'interesse per i
consumatori e collaborazione con intermediari al fine di contribuire alla messa
a disposizione dei consumatori di informazioni chiare, trasparenti e attendibili; –
sostegno a iniziative di formazione delle
organizzazioni nazionali dei consumatori che, se realizzate a livello
nazionale, senza economie di scala, risulterebbero molto più costose; –
creazione di una piattaforma finalizzata a
consentire lo scambio e la condivisione di buone prassi nel settore
dell'educazione dei consumatori. ·
Obiettivi della proposta Il programma per la tutela dei consumatori
persegue l'obiettivo di porre il consumatore informato al centro del mercato
unico. Il programma vi provvederà contribuendo a tutelare la salute, la
sicurezza e gli interessi economici dei consumatori e promuovendo il loro
diritto all'informazione, all'educazione e alla loro organizzazione, in modo
tale da tutelare i propri interessi. Il programma è destinato a integrare,
sostenere e monitorare le politiche degli Stati membri. Le iniziative perseguiranno i seguenti quattro
obiettivi specifici: i) sicurezza: rafforzamento e
miglioramento della sicurezza dei prodotti mediante un'efficace sorveglianza
del mercato in tutta l'UE; ii) educazione e informazione:
miglioramento dell'educazione e dell'informazione dei consumatori
e loro sensibilizzazione sui propri
diritti, sviluppo di evidenze per la politica dei consumatori e interventi a
sostegno delle organizzazioni dei consumatori; iii) diritti e ricorsi: rafforzamento dei diritti dei consumatori, in particolare tramite
iniziative di regolamentazione e il miglioramento dell'accesso a mezzi di
ricorso, compresa la risoluzione alternativa delle controversie; iv) tutela dei diritti: promozione
della tutela dei diritti dei consumatori mediante il
rafforzamento della collaborazione tra gli organismi nazionali competenti e
tramite servizi di consulenza ai consumatori. Tali obiettivi sostengono gli scopi prefissati
per la strategia Europa 2020 per quanto concerne la crescita e la
competitività. Essi integreranno tematiche specifiche di Europa 2020, quali agenda
del digitale (garanzia che la digitalizzazione comporti effettivamente un
accresciuto benessere per i consumatori), crescita sostenibile (adozione
di modelli di consumo più sostenibili), inclusione sociale
(considerazione della situazione specifica dei consumatori vulnerabili e delle
necessità di una popolazione in via di invecchiamento), regolamentazione
intelligente (monitoraggio dei mercati al consumo per contribuire
all'elaborazione di regolamentazioni mirate e intelligenti). 2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE
PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ·
Consultazione Tra il maggio 2010 e il febbraio 2011[3] si è proceduto a una
valutazione intermedia dell'attuale base giuridica, il programma d'azione
comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013). In tale
contesto si è provveduto a consultare i principali interessati (autorità
nazionali degli Stati membri competenti per le politiche dei consumatori,
organizzazioni dei consumatori a livello nazionale e dell'UE e imprese) in
merito alle iniziative portate avanti nel quadro dell'attuale programma. La valutazione ha messo in luce il valore
aggiunto offerto dal programma, nonostante il fatto che la politica europea dei
consumatori sia relativamente recente e che il livello dei finanziamenti
dell'UE nel quadro del programma sia abbastanza contenuto. Dalla valutazione è
emerso altresì che le iniziative nel quadro della strategia e dei programmi
contribuiscono al perseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 di
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. In particolare, risultati globalmente positivi
si sono registrati in merito alla pertinenza degli obiettivi del programma, al
suo impatto e al suo valore aggiunto. La valutazione ha concluso che il
programma produrrà effetti a lungo termine sulla tutela dei consumatori. Le
autorità nazionali hanno confermato in generale che la strategia e il programma
sono complementari alle politiche nazionali dei consumatori. Nondimeno è emerso
dalla valutazione che la strategia e il programma attuali affrontano soltanto
in parte le problematiche sociali ed ambientali emergenti. Successivamente, in sede di preparazione del
nuovo programma per la tutela dei consumatori, si sono intavolate numerose
discussioni con gli interessati, segnatamente al Vertice dei consumatori
dell'aprile 2011 e nell'ambito delle reti dei consumatori: la rete della
politica dei consumatori (CPN) delle autorità nazionali, la rete di
cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC) delle autorità nazionali
competenti e il gruppo consultivo europeo dei consumatori (ECCG), costituito da
organizzazioni dei consumatori, nazionali ed europee. Anche le tre principali organizzazioni
orizzontali delle imprese (BusinessEurope, UEAPMI e EuroCommerce) sono state
invitate a dare il loro apporto. Nonostante i differenti obiettivi perseguiti,
le autorità nazionali e le organizzazioni dei consumatori si sono generalmente
espresse a favore delle questioni prioritarie proposte dalla DG SANCO in merito
al programma. In generale le organizzazioni delle imprese hanno approvato le
priorità proposte dalla Commissione, mettendo in evidenza la necessità di
trovare un compromesso tra tutela dei consumatori e competitività. Inoltre, negli ultimi anni il Parlamento
europeo ha pubblicato una serie di relazioni riguardanti direttamente le
attività oggetto del programma[4]. ·
Valutazione dell'impatto Tra il febbraio e il luglio del 2011 la direzione
generale per la Salute e i consumatori ha proceduto a una valutazione
dell'impatto, considerando quattro opzioni: - l'opzione 0 corrisponde alle
iniziative minime da finanziare in virtù degli obblighi giuridici imposti dal trattato
e dall'acquis dell'UE vigente nel settore della tutela dei consumatori; - l'opzione 1 corrisponde allo
scenario di base: applicando tale opzione, la maggior parte delle iniziative realizzate
nell'ambito del programma 2007-2013 è mantenuta, pur con qualche aggiustamento;
alcune iniziative sono notevolmente ridimensionate o abbandonate perché non più
pertinenti, mentre alcune nuove iniziative sono avviate con obiettivi meno
ambiziosi (ad esempio in materia di ricorsi); la dotazione finanziaria è pari o
inferiore a quella prevista per l'attuale programma; - l'opzione
2 presenta un approccio più ambizioso, in linea con le priorità della Commissione
(Europa 2020, Atto per il mercato unico) e la riflessione in corso sul futuro
della politica dei consumatori[5];
la dotazione per questa opzione ammonta a circa 25 milioni di euro l'anno; - l'opzione
3 richiederebbe un aumento della dotazione finanziaria rispetto al
programma attuale per avviare iniziative aggiuntive quali, ad esempio, lo sviluppo
di una base di dati pubblica sulla sicurezza dei prodotti o, per i ricorsi, l'istituzione
di un fondo a sostegno del finanziamento di iniziative transnazionali di ricorso. La valutazione dell'impatto ha concluso che l'opzione
migliore sotto il profilo di un favorevole rapporto costi/benefici è l'opzione 2.
La dotazione finanziaria prevista per questa opzione ammonta a circa 25 milioni
di euro l'anno, in linea con gli stanziamenti di bilancio per il programma per
la tutela dei consumatori proposti nella comunicazione "Un bilancio per la
strategia Europa 2020" del giugno 2011. ·
Semplificazione del processo di finanziamento Il processo di finanziamento sarà semplificato
in particolare grazie al ricorso ad accordi di partenariato e al sostegno prestato
a un organismo di coordinamento a livello UE per la sorveglianza del mercato in
relazione con la sicurezza[6]. Ogniqualvolta fattibile verrà valutata la
possibilità di far ricorso a importi forfettari allo scopo di ridurre gli oneri
amministrativi. Nel caso in cui la Commissione decidesse di
far ricorso a un'agenzia esecutiva per l'attuazione del programma per la tutela
dei consumatori, anche questo contribuirebbe alla razionalizzazione delle
procedure del processo di finanziamento. ·
Valore aggiunto delle iniziative Il programma perseguirà gli obiettivi della
futura politica dei consumatori ponendo i consumatori al centro del mercato
unico. Il valore aggiunto delle iniziative nell'ambito dei quattro obiettivi
specifici è sintetizzato qui di seguito. i) Sicurezza Nel settore della sicurezza un'azione a livello
UE e la collaborazione tramite la rete prevista dalla direttiva relativa alla
sicurezza generale dei prodotti assicurano risultati migliori rispetto a una
serie di singole iniziative condotte dagli Stati membri, in quanto permettono
di colmare le carenze di informazione, anche utilizzando le informazioni
raccolte da altri paesi, ed evitano il crearsi di disparità in seno al mercato
unico. ii) Educazione e informazione Il monitoraggio dei mercati al consumo
contribuisce a individuare i punti deboli dei mercati nazionali e gli ostacoli
al mercato unico che potrebbero essere rimossi con riforme finalizzate a
migliorare l'innovazione e la concorrenza. In generale i dati sono organizzati
in modo tale da essere sufficientemente validi e rappresentativi da essere
utilizzati non soltanto a livello UE, ma anche a livello nazionale, garantendo
alcuni guadagni di efficienza su scala UE e consentendo comparazioni tra gli Stati
membri. Il sostegno a una forte e coerente rappresentanza
del movimento dei consumatori a livello UE contribuisce all'inserimento di
input consolidati da parte dei consumatori nel processo di definizione delle
politiche dell'UE, nelle istituzioni dell'Unione e nei dialoghi intavolati a livello europeo. Garantisce inoltre
il diretto coinvolgimento delle organizzazioni particolarmente deboli dei nuovi
Stati membri e assicura il sostegno a tali organizzazioni. Le iniziative volte
a rafforzare le organizzazioni nazionali dei consumatori promuovono lo sviluppo
di reti transnazionali tra i partecipanti, anche a fini di formazione e di
revisione. Le iniziative di educazione e di informazione
dei consumatori dell'UE accrescono le conoscenze dei consumatori e la fiducia
nelle operazioni transnazionali, promuovendo in tal modo il completamento del
mercato unico. Esse facilitano la condivisione delle migliori prassi tra gli
Stati membri e contribuiranno alla creazione di una coerente e autorevole fonte
di informazione/educazione a livello UE. iii) Diritti e ricorsi La risoluzione alternativa delle controversie (ADR)
renderà disponibile in tutta l'Unione uno strumento di conciliazione semplice, rapido
e poco costoso, garantendo parità di trattamento. La risoluzione alternativa
delle controversie costituisce un'iniziativa chiave dell'Atto per il mercato
unico. Lo sviluppo di un sistema per
la risoluzione online delle controversie su scala UE assicurerà
un approccio coordinato che permetterà la creazione di
economie di scala e lo sfruttamento di sinergie. iv) Tutela dei diritti La rete dei centri europei dei consumatori contribuisce
al completamento del mercato unico grazie alla consulenza e al sostegno che
fornisce ai consumatori su problematiche transnazionali e che normalmente,
nella maggior parte dei casi, le autorità nazionali e le organizzazioni dei
consumatori non sono in grado di fornire. Le iniziative comuni coordinate con
la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC) delle autorità
nazionali competenti, come le iniziative "Sweep", costituiscono uno
strumento molto efficace per affrontare questioni che presentano una dimensione
transnazionale a livello UE. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA La proposta si basa sull'articolo 169 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Le misure adottate a norma
dell'articolo 169 del TFUE devono essere finalizzate a promuovere gli interessi
dei consumatori e ad assicurare un livello elevato di tutela dei consumatori. La
presente proposta è volta a sostenere finanziariamente le iniziative dell'UE e
degli Stati membri dirette a tutelare la sicurezza dei consumatori, a migliorare
il loro accesso all'informazione e a rafforzare ulteriormente i loro diritti. La
scelta dell'articolo 169 del TFUE quale base giuridica è pertanto giustificata sia
dall'obiettivo, sia dal contenuto della proposta. La presente proposta deve
essere adottata conformemente alla procedura legislativa ordinaria, previa
consultazione del Comitato economico e sociale europeo. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Gli stanziamenti finanziari per l'attuazione
del programma nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020
ammonteranno a 197 milioni di euro a prezzi correnti. Ciò corrisponde agli stanziamenti
di bilancio per il programma per la tutela dei consumatori proposti nella comunicazione
"Un bilancio per la strategia Europa 2020" del giugno 2011. 2011/0340 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo a un programma per la tutela dei
consumatori (2014-2020) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 169, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo
ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[7],
visto il parere del Comitato delle regioni[8], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
La comunicazione della Commissione "Europa
2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva"[9] sollecita il coinvolgimento dei
cittadini ai fini della loro piena partecipazione al mercato unico, il che comporta
offrire loro maggiori possibilità e dare loro maggiori garanzie per quanto
riguarda l'acquisto di beni e servizi oltrefrontiera, soprattutto online. (2)
L'Unione deve contribuire a porre i consumatori al
centro del mercato interno tramite il sostegno e l'integrazione delle politiche
degli Stati membri, nell'ottica di assicurare che i cittadini possano beneficiare
appieno del mercato interno e che la loro sicurezza e i loro interessi
economici siano adeguatamente tutelati per il tramite di iniziative concrete. (3)
Il presente regolamento tiene conto del contesto tecnico,
sociale ed economico e delle sfide emergenti. In particolare le iniziative finanziate
nel quadro del presente programma affronteranno problematiche inerenti alla
globalizzazione, alla digitalizzazione, alla necessità dell'adozione di modelli
di consumo più sostenibili, all'invecchiamento della popolazione, all'esclusione
sociale e alla questione dei consumatori vulnerabili. È necessario dare
priorità all'integrazione degli interessi dei consumatori in tutte le politiche
dell'Unione, conformemente al disposto dell'articolo 12 del TFUE. Il coordinamento
con altre politiche e con altri programmi dell'Unione costituisce un elemento
fondamentale dell'impegno volto ad assicurare che gli interessi dei consumatori
siano pienamente presi in considerazione in altre politiche. Al fine di sfruttare
le sinergie e di evitare doppioni, gli altri Fondi e programmi dell'Unione
devono fornire un sostegno finanziario all'integrazione degli interessi dei
consumatori nei rispettivi ambiti. (4)
È opportuno che tali iniziative siano precisate in
un programma per la tutela dei consumatori per il periodo 2014 – 2020 (di
seguito "il programma"), che definisce un quadro per il finanziamento
delle iniziative dell'Unione. Conformemente all'articolo 49 del regolamento
(CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che
stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità
europee[10],
il presente regolamento deve fornire la base giuridica per le iniziative e per
l'attuazione del programma. Il presente regolamento si fonda sulla decisione
n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006,
che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori
(2007-2013)[11]
e porta avanti le iniziative finanziate in forza di tale decisione. (5)
È importante migliorare la tutela dei consumatori. Al
fine di conseguire tale obiettivo generale occorre fissare obiettivi specifici per
quanto riguarda la sicurezza, l'educazione e l'informazione dei consumatori, i diritti
e i ricorsi nonché la tutela dei diritti dei consumatori. Il valore e l'impatto
delle misure adottate nel quadro del programma vanno regolarmente monitorati e valutati.
Ai fini della valutazione della politica dei consumatori occorre sviluppare
appositi indicatori. (6)
È necessario predisporre le iniziative appropriate
per il conseguimento di tali obiettivi. (7)
È necessario definire le categorie dei soggetti potenzialmente
beneficiari delle sovvenzioni. (8)
La durata del programma deve essere di sette anni
per uniformarsi a quella del quadro finanziario pluriennale di cui all'articolo 1
del regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale
per il periodo 2014-2020. (9)
Il presente regolamento deve definire, per l'intera
durata del programma, una dotazione finanziaria che rappresenta il principale riferimento,
ai sensi di quanto disposto al punto [17] dell'accordo interistituzionale del XX/YY/201Y
tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in
materia di bilancio, sulla disciplina di bilancio e sulla sana gestione
finanziaria[12],
per l'autorità di bilancio nel corso della procedura annuale di bilancio. (10)
L'accordo sullo Spazio economico europeo (di
seguito "l'accordo SEE") prevede la cooperazione nel settore della tutela
dei consumatori tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i
paesi dell'Associazione europea di libero scambio partecipanti allo Spazio
economico europeo (di seguito "i paesi EFTA/SEE"), dall'altra. È
opportuno prevedere disposizioni per aprire il programma alla partecipazione di
altri paesi, in particolare i paesi limitrofi dell'Unione europea e i paesi che
fanno domanda di adesione all'Unione europea, sono candidati o in via di
adesione. (11)
Nel contesto dell'attuazione del programma è
opportuno incoraggiare, se del caso, la collaborazione con i paesi terzi non partecipanti
al programma, tenuto conto di ogni pertinente accordo tra tali paesi e l'Unione. (12)
Al fine di modificare determinati elementi non essenziali
del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di
adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto concerne
l'adeguamento degli indicatori di cui all'allegato II. È particolarmente importante
che nel corso dei lavori preparatori la Commissione conduca appropriate
consultazioni, anche a livello di esperti. In sede di preparazione e di
elaborazione degli atti delegati la Commissione deve assicurare la simultanea,
tempestiva e appropriata trasmissione dei pertinenti documenti al Parlamento
europeo e al Consiglio. (13)
Al fine di garantire condizioni uniformi per
l'applicazione del presente regolamento, alla Commissione devono essere conferite
competenze di esecuzione in merito all'adozione dei programmi di lavoro annuali.
Tali competenze vanno esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio
2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di
controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di
esecuzione attribuite alla Commissione[13].
Dato che il programma non definisce criteri in merito alla sicurezza dei prodotti,
bensì è inteso a fornire un sostegno finanziario agli strumenti finalizzati al
perseguimento della politica in tema di sicurezza dei prodotti, e in considerazione
dell'importo relativamente limitato in questione, è opportuno applicare la procedura
consultiva. (14)
Occorre assicurare la transizione dal programma d'azione
comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013) al presente
programma, in particolare per quanto concerne il proseguimento delle misure pluriennali
e la valutazione tanto dei successi del programma precedente quanto degli
aspetti che meritano maggiore attenzione. È opportuno che dal 1° gennaio 2021 gli
stanziamenti relativi all'assistenza tecnica ed amministrativa coprano, se
necessario, le spese connesse alla gestione delle azioni non ancora portate a
termine entro la fine del 2020. (15)
Poiché gli obiettivi del presente regolamento non
possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a causa
della natura transnazionale delle questioni trattate e possono pertanto, a
motivo delle maggiori potenzialità dell'azione dell'Unione di tutelare efficientemente
ed efficacemente la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei cittadini,
essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure
conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato
sull'Unione europea. Conformemente al principio di proporzionalità di cui allo
stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto necessario per il conseguimento
di tali obiettivi. (16)
Occorre pertanto abrogare la decisione n. 1926/2006/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce un
programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori
(2007-2013). (17)
Gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati
nel corso dell'intero ciclo di spesa mediante misure proporzionate, ivi
comprese la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione degli illeciti, il
recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente
utilizzati e, se del caso, sanzioni, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Istituzione
Il presente regolamento istituisce un programma
pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo dal 1° gennaio 2014 al
31 dicembre 2020, di seguito denominato "il programma". Articolo 2 Obiettivo
generale Il programma è finalizzato a promuovere il
conseguimento dell'obiettivo di porre il consumatore informato al centro del mercato
interno. Ciò avverrà tramite il contributo dato dal programma alla tutela della
salute, della sicurezza e degli interessi economici dei consumatori, nonché
alla promozione del loro diritto all'informazione, all'educazione e alla loro organizzazione
al fine di tutelare i propri interessi. Il programma è inteso a integrare,
sostenere e monitorare le politiche degli Stati membri. Articolo 3 Obiettivi
specifici e indicatori 1. L'obiettivo generale enunciato
all'articolo 2 è perseguito attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi
specifici: (a)
Obiettivo 1 - Sicurezza: rafforzamento e
miglioramento della sicurezza dei prodotti mediante un'efficace sorveglianza
del mercato in tutta l'Unione. Il conseguimento di tale obiettivo sarà misurato in
particolare sulla base dell'attività del sistema di allerta rapida dell'UE per
i prodotti di consumo pericolosi (RAPEX). (b)
Obiettivo 2 - Educazione e informazione:
miglioramento dell'educazione e dell'informazione dei consumatori
e loro sensibilizzazione sui propri
diritti, sviluppo di evidenze per la politica dei consumatori e interventi a
sostegno delle organizzazioni dei consumatori. (c)
Obiettivo 3 - Diritti e ricorsi: rafforzamento dei
diritti dei consumatori, in particolare tramite iniziative di regolamentazione
e il miglioramento dell'accesso a mezzi di ricorso, compresa la risoluzione
alternativa delle controversie. Il conseguimento di tale obiettivo sarà misurato
in particolare sulla base del ricorso alla risoluzione alternativa delle
controversie nella composizione di controversie transnazionali e dell'attività
di un sistema di risoluzione online delle controversie su scala UE. (d)
Obiettivo 4 - Tutela dei diritti: promozione della
tutela dei diritti dei consumatori mediante il
rafforzamento della collaborazione tra gli organismi nazionali competenti e
tramite servizi di consulenza ai consumatori. Tale obiettivo sarà misurato in particolare sulla
base del livello del flusso di informazioni e della collaborazione in seno alla
rete di cooperazione per la tutela dei consumatori e dell'attività dei centri
europei dei consumatori. 2. Gli indicatori sono descritti
nell'allegato II. 3. La Commissione ha il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 ai fini della
modifica degli indicatori di cui all'allegato II. Articolo 4 Iniziative
oggetto del regolamento Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3
sono conseguiti applicando le iniziative definite nell'elenco che segue e conformemente
alle priorità stabilite nei programmi di lavoro annuali di cui all'articolo 12: (a)
Obiettivo 1 - Sicurezza (1)
consulenza scientifica e analisi dei rischi in
relazione alla salute e alla sicurezza dei consumatori in merito ai prodotti non
alimentari e ai servizi, compreso il sostegno per i compiti attribuiti ai comitati
scientifici indipendenti istituiti con la decisione 2008/721/CE della Commissione
che istituisce una struttura consultiva di comitati scientifici ed esperti nel settore
della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell'ambiente[14]; (2)
coordinamento della sorveglianza del mercato e
delle attività di tutela in materia di sicurezza dei prodotti con riferimento
alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza
generale dei prodotti[15]
e iniziative volte a migliorare la sicurezza dei servizi ai consumatori; (3)
gestione e ulteriore sviluppo di basi di dati sui
prodotti cosmetici; (b)
Obiettivo 2 – Educazione e informazione (4) creazione di evidenze per la politica in
settori di interesse per i consumatori; (5) sostegno alle organizzazioni dei
consumatori; (6) aumento della trasparenza dei mercati al
consumo e delle informazioni ai consumatori; (7) miglioramento dell'educazione dei
consumatori; (c)
Obiettivo 3 – Diritti e ricorsi (8) elaborazione da parte della Commissione di
normative in tema di tutela dei consumatori e di altre iniziative di regolamentazione,
monitoraggio del recepimento da parte degli Stati membri e successiva valutazione
del loro impatto e promozione di iniziative di coregolamentazione e di
autoregolamentazione; (9) semplificazione dell'accesso dei consumatori
a meccanismi di risoluzione delle controversie, in particolare a sistemi di
risoluzione alternativa delle controversie, anche online, e monitoraggio del
loro funzionamento e della loro efficacia, anche attraverso lo sviluppo e la gestione
dei pertinenti strumenti di tecnologia dell'informazione; (d)
Obiettivo 4 – Tutela dei diritti (10) coordinamento delle iniziative di sorveglianza
e di tutela in relazione con il regolamento (CE) n. 2006/2004, del 27 ottobre
2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione
della normativa che tutela i consumatori[16];
(11) contributi finanziari a iniziative
congiunte con organismi pubblici o non aventi scopo di lucro che partecipano a
reti dell'Unione finalizzate a fornire informazioni e assistenza ai consumatori,
allo scopo di permettere loro di esercitare i propri diritti e di ottenere
accesso ad appropriati meccanismi di composizione delle controversie, anche
extragiudiziale online (rete dei centri europei dei consumatori). Una descrizione più dettagliata del possibile
contenuto di tali iniziative figura nell'allegato I. Articolo 5 Beneficiari
delle sovvenzioni 1. Sovvenzioni al funzionamento delle
organizzazioni dei consumatori a livello dell'Unione possono essere accordate alle
organizzazioni europee dei consumatori che adempiono a tutte le seguenti condizioni: (a)
sono organizzazioni non governative, senza scopo di
lucro, indipendenti da imprese industriali o commerciali, non in situazione di conflitto
di interessi, i cui obiettivi primari e le cui attività principali sono
incentrati sulla promozione e sulla tutela della salute, della sicurezza e
degli interessi giuridici ed economici dei consumatori dell'Unione; (b)
sono delegati a rappresentare gli interessi dei
consumatori a livello dell'Unione da organizzazioni presenti in almeno la metà
degli Stati membri, le quali a loro volta sono rappresentative, conformemente
alle norme o alle prassi nazionali, dei consumatori e sono attive a livello
regionale o nazionale. 2. Sovvenzioni al funzionamento degli
organismi internazionali che promuovono principi e politiche suscettibili di contribuire
agli obiettivi del programma possono essere accordate alle organizzazioni che adempiono
a tutte le seguenti condizioni: (a)
sono organizzazioni non governative, senza scopo di
lucro, indipendenti da imprese e non in situazione di conflitto di interessi, i
cui obiettivi primari e le cui attività principali sono incentrati sulla
promozione e sulla tutela della salute, della sicurezza e degli interessi
giuridici ed economici dei consumatori; (b)
esercitano tutte le seguenti attività: costituiscono
un meccanismo formale volto a consentire ai rappresentanti dei consumatori
dell'Unione e dei paesi terzi di contribuire al dibattito politico e all'elaborazione
di politiche, organizzano riunioni con i responsabili dell'elaborazione e dell'attuazione
delle politiche allo scopo di promuovere e di sostenere gli interessi dei consumatori
presso le autorità pubbliche, individuano tematiche e problematiche comuni per
i consumatori, sostengono le opinioni dei consumatori nel contesto delle
relazioni bilaterali tra l'Unione e i paesi terzi, contribuiscono allo
scambio e alla diffusione di conoscenze e di competenze su questioni di
interesse per i consumatori nell'Unione e nei paesi terzi ed elaborano raccomandazioni. 3. Sovvenzioni al funzionamento di
organismi a livello dell'Unione istituiti ai fini del coordinamento delle iniziative
di tutela nel settore della sicurezza dei prodotti possono essere accordate
agli organismi riconosciuti a questo scopo dalla legislazione dell'Unione. 4. Sovvenzioni a iniziative di organismi
preposti allo sviluppo su scala UE di codici deontologici, di migliori prassi e
di linee guida finalizzate a permettere di realizzare comparazioni dei prezzi,
della qualità dei prodotti e della sostenibilità possono essere accordate agli organismi
che adempiono a tutte le seguenti condizioni: (a)
sono organismi non governativi, senza scopo di
lucro, indipendenti dai produttori di beni e dai fornitori di servizi, non in
situazione di conflitto di interessi, i cui obiettivi primari e le cui attività
principali sono incentrati sulla promozione e sulla tutela degli interessi dei
consumatori; (b)
sono attivi in almeno la metà degli Stati membri. 5. Sovvenzioni a iniziative delle
autorità degli Stati membri responsabili per la tutela dei consumatori e delle corrispondenti
autorità di paesi terzi possono essere accordate alle autorità notificate alla Commissione
conformemente al regolamento (CE) n. 2006/2004 o alla direttiva 2001/95/CE
da uno Stato membro o da un paese terzo di cui all'articolo 7 del presente
regolamento. 6. Sovvenzioni ai funzionari
degli Stati membri e di paesi terzi possono essere accordate ai funzionari delle
autorità notificate alla Commissione europea ai fini del regolamento (CE) n. 2006/2004
e della direttiva 2001/95/CE da uno Stato membro o da un paese terzo di cui all'articolo
7 del presente regolamento. 7. Sovvenzioni possono essere
erogate per finanziare iniziative varate da un organismo pubblico o da un
organismo senza scopo di lucro selezionati applicando una procedura trasparente
e designati da uno Stato membro o da un paese terzo di cui all'articolo 7 del
presente regolamento. L'organismo designato fa parte di una rete dell'Unione preposta
a fornire informazioni e assistenza ai consumatori nell'intento di aiutarli a
esercitare i propri diritti e a ottenere accesso ad appropriati meccanismi di risoluzione
delle controversie (rete dei centri europei dei consumatori). 8. Sovvenzioni possono essere
erogate per finanziare iniziative varate da organismi preposti al trattamento
dei reclami istituiti e operanti nell'Unione e nei paesi dell'Associazione europea
di libero scambio partecipanti allo Spazio economico europeo, incaricati di
raccogliere i reclami dei consumatori o di tentare di rispondere a tali
reclami, di fornire consulenza o di fornire informazioni ai consumatori in
merito a reclami o richieste d'informazione e che si configurano come terzi in
relazione a un reclamo o a una richiesta di informazioni da parte di un consumatore
su un operatore economico. Sono esclusi i meccanismi di trattamento dei reclami
dei consumatori gestiti da operatori economici che trattano direttamente con i
consumatori le richieste di informazioni o i reclami, nonché i meccanismi che
forniscono servizi di trattamento dei reclami gestiti da un operatore economico
o per conto di questo. Articolo 6 Quadro
finanziario La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma
ammonta a EUR 197 000 000 a prezzi correnti. Articolo 7 Partecipazione
al programma da parte di paesi terzi Il programma è aperto alla partecipazione: (a)
dei paesi dell'Associazione europea di libero
scambio partecipanti allo Spazio economico europeo, conformemente alle condizioni
fissate nell'accordo sullo Spazio economico europeo; (b)
dei paesi terzi, in particolare dei paesi candidati
e in via di adesione all'Unione, nonché di potenziali candidati e dei paesi cui
si applica la politica europea di vicinato, conformemente ai principi generali e
alle condizioni della loro partecipazione ai programmi dell'Unione fissati nei
rispettivi accordi quadro, decisioni del Consiglio di associazione o
convenzioni simili. Articolo 8 Tipo
di intervento e massimali di cofinanziamento 1. Conformemente al regolamento
(CE, Euratom) n. 1605/2002, i contributi finanziari dell'Unione possono assumere
la forma di sovvenzioni o di appalti pubblici o di qualsiasi altro intervento
necessario al conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3. 2. Le sovvenzioni erogate dall'Unione
e i corrispondenti massimali sono i seguenti: (a)
sovvenzioni al funzionamento delle organizzazioni
dei consumatori a livello dell'Unione, come specificato all'articolo 5,
paragrafo 1, non superiori al 50% dei costi ammissibili; (b)
sovvenzioni al funzionamento degli organismi
internazionali che promuovono principi e politiche suscettibili di contribuire
agli obiettivi del programma, come specificato all'articolo 5, paragrafo 2, non
superiori al 50% dei costi ammissibili; (c)
sovvenzioni al funzionamento di organismi a livello
dell'Unione istituiti ai fini del coordinamento delle iniziative di tutela nel
settore della sicurezza dei prodotti e riconosciuti a questo scopo dalla legislazione
dell'Unione, come specificato all'articolo 5, paragrafo 3, non superiori al 95%
dei costi ammissibili; (d)
sovvenzioni a iniziative di organismi preposti allo
sviluppo su scala UE di codici deontologici, di migliori prassi e di linee
guida finalizzate a permettere di realizzare comparazioni dei prezzi, della
qualità dei prodotti e della sostenibilità, come specificato all'articolo 5, paragrafo
4, non superiori al 50% dei costi ammissibili; (e)
sovvenzioni a iniziative delle autorità degli Stati
membri responsabili per la tutela dei consumatori e delle corrispondenti autorità
dei paesi terzi partecipanti ai sensi dell'articolo 7, come specificato all'articolo
5, paragrafo 5, non superiori al 50% dei costi ammissibili, salvo il caso di iniziative
di eccezionale utilità come definite nei programmi di lavoro annuali, nel qual
caso il contributo dell'Unione ai costi non supera il 70%; (f)
sovvenzioni per lo scambio di funzionari degli Stati
membri e dei paesi terzi partecipanti ai sensi dell'articolo 7, come
specificato all'articolo 5, paragrafo 6, a copertura delle spese di viaggio e di
soggiorno; (g)
sovvenzioni a iniziative di organismi designati
dalle autorità degli Stati membri responsabili per la tutela dei consumatori e dalle
equivalenti autorità di paesi terzi partecipanti ai sensi dell'articolo 7, come
specificato all'articolo 5, paragrafo 7, non superiori al 70% dei costi
ammissibili; (h)
sovvenzioni a iniziative degli organismi nazionali
preposti a trattare i reclami dei consumatori, come definiti all'articolo 5, paragrafo
8, non superiori al 50% dei costi ammissibili. Articolo 9 Assistenza
tecnica ed amministrativa La dotazione finanziaria per il programma può
coprire anche le spese inerenti ad attività preparatorie, di monitoraggio, di controllo,
di audit e di valutazione richieste per la gestione del programma e per il
conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare le spese relative a studi, riunioni
di esperti, azioni di informazione e di comunicazione, compresa la comunicazione
delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui sono correlate agli
obiettivi generali del presente regolamento, reti delle tecnologie
dell'informazione focalizzate sul trattamento e sullo scambio di informazioni, nonché
tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione
per la gestione del programma. Articolo 10 Metodi
di attuazione La Commissione attua il programma servendosi
dei metodi di gestione di cui all'articolo 53 del regolamento (CE,
Euratom) n. 1605/2002. Articolo 11 Coerenza
e complementarietà con altre politiche La Commissione, in collaborazione con gli Stati
membri, assicura la coerenza generale e la complementarietà tra il programma e
gli altri pertinenti strumenti, politiche e azioni dell'Unione. Articolo 12 Programmi
di lavoro annuali La Commissione attua il programma tramite
l'adozione di programmi di lavoro annuali nella forma di atti di esecuzione in
cui sono definiti gli elementi previsti nel regolamento (CE, Euratom) n.
1605/2002, in particolare: (a)
le priorità di attuazione e le iniziative da
adottare, compresa l'attribuzione delle risorse finanziarie; (b)
i criteri fondamentali di selezione e di attribuzione
da utilizzare per la selezione delle proposte cui accordare i contributi
finanziari; (c)
il calendario dei previsti inviti a presentare
offerte e inviti a presentare proposte; (d)
se del caso, l'autorizzazione a utilizzare somme
forfettarie, tabelle standard di costi unitari o finanziamenti a tasso fisso conformemente
al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002; (e)
criteri per la valutazione del configurarsi o meno del
caso di eccezionale utilità. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente
alla procedura consultiva di cui all'articolo 16. Articolo 13 Valutazione e diffusione dei risultati 1. Su richiesta della Commissione
gli Stati membri le trasmettono informazioni sull'attuazione e sull'impatto del
programma. 2. Entro la metà del 2018, la Commissione
redige una relazione di valutazione sul conseguimento degli obiettivi di tutte
le misure (in termini di risultati e di impatto), sull'efficienza dell'uso
delle risorse e sul loro valore aggiunto europeo, in vista dell'adozione di una
decisione di rinnovo, modifica o sospensione delle misure. La valutazione prende
inoltre in considerazione i margini di semplificazione, la coerenza interna ed
esterna, il mantenimento della pertinenza di tutti gli obiettivi, nonché il
contributo delle misure alle priorità dell'Unione di una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva. La relazione prende in considerazione i risultati della
valutazione dell'impatto a lungo termine del programma precedente. L'impatto su un periodo più lungo e la sostenibilità
degli effetti del programma devono essere valutati in vista dell'adozione di
una decisione di eventuale rinnovo, modifica o sospensione di un successivo programma. 3. La Commissione rende pubblici
i risultati delle iniziative adottate a norma del presente regolamento. Articolo 14 Tutela
degli interessi finanziari dell'Unione 1. In sede di attuazione delle
attività finanziate in virtù del presente regolamento, la Commissione adotta misure
appropriate a garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione mediante
l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e
qualsiasi altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, nel caso in
cui siano riscontrate irregolarità, tramite il recupero delle somme
indebitamente corrisposte e, se del caso, mediante l'applicazione di sanzioni
reali, proporzionate e dissuasive. 2. La Commissione o i suoi rappresentanti
e la Corte dei conti hanno facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di
documenti e con verifiche sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i
contraenti e i subcontraenti che hanno ricevuto fondi dell'Unione. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può
effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che
hanno beneficiato direttamente o indirettamente di tali finanziamenti conformemente
alle procedure specificate nel regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96[17], al fine di verificare se si
sono verificati casi di frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita a
discapito degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una convenzione
di sovvenzione o a una decisione di sovvenzione oppure a un contratto relativo
a finanziamenti dell'Unione. Fatte salve le disposizioni del primo e del secondo
comma, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e con organizzazioni internazionali,
le convenzioni di sovvenzioni, le decisioni di sovvenzioni e i contratti derivanti
dall'esecuzione del presente regolamento autorizzano esplicitamente la
Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali audit, controlli e
verifiche sul posto. Articolo 15 Esercizio
della delega 1. Il potere di adottare atti
delegati è conferito alla Commissione fatte salve le condizioni stabilite al
presente articolo. 2. La delega di poteri di cui
all'articolo 3 è conferita alla Commissione per la durata del programma
2014-2020. 3. La delega di poteri di cui
all'articolo 3 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo
o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere
specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal
giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la
validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto
delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e
al Consiglio. 5. Un atto delegato adottato ai
sensi dell'articolo 3 entra in vigore solo se non sono state sollevate
obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un termine di
due mesi a decorrere dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo
e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo
e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono
sollevare obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su iniziativa
del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 16 Procedura
di comitato 1. La Commissione è assistita da
un comitato ai sensi delle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento
al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n.
182/2011. Articolo 17 Disposizioni
transitorie 1. L'articolo 6 della decisione
n. 1926/2006/CE continua ad applicarsi alle iniziative oggetto di tale decisione
che non sono state portate a termine entro il 31 dicembre 2013. Pertanto
la dotazione finanziaria del programma può essere utilizzata anche per coprire le
spese per l'assistenza tecnica e amministrativa necessarie a garantire la transizione
tra le misure adottate a norma della decisione n. 1926/2006/CE e il
programma. 2. Se necessario, nel bilancio
successivo al 2020 possono essere previsti stanziamenti a copertura delle spese
previste all'articolo 9 onde garantire la gestione delle iniziative non portate
a termine entro il 31 dicembre 2020. Articolo 18 Abrogazione La decisione n. 1926/2006/CE è abrogata a
decorrere dal 1° gennaio 2014. Articolo 19 Entrata
in vigore e data di applicazione Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio
2014. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente ALLEGATO I – Tipo di azioni Obiettivo I - Sicurezza: rafforzamento e miglioramento della sicurezza dei
prodotti mediante un'efficace sorveglianza del mercato in tutta l'UE 1. Consulenza
scientifica e analisi dei rischi in relazione alla salute e alla sicurezza dei
consumatori in merito ai prodotti non alimentari e ai
servizi sostegno per i compiti attribuiti ai comitati
scientifici indipendenti istituiti con la decisione 2004/210/CE della
Commissione che istituisce comitati scientifici nel settore della sicurezza dei
consumatori, della sanità pubblica e dell'ambiente[18]. 2. Coordinamento della sorveglianza
del mercato e delle attività di tutela in materia di sicurezza dei prodotti con
riferimento alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
alla sicurezza generale dei prodotti e iniziative volte a migliorare la sicurezza
dei servizi ai consumatori: (a)
sviluppo e gestione di strumenti di tecnologia
dell'informazione (ad esempio, basi di dati, sistemi di informazione e di comunicazione); (b)
organizzazione di seminari, conferenze, workshop e
riunioni di interessati e di esperti sui rischi e sulla tutela nel settore
della sicurezza dei prodotti; (c)
scambi di funzionari operanti nel settore della
tutela dei consumatori e loro formazione; (d)
specifiche iniziative di cooperazione congiunta nel
settore della sicurezza dei prodotti di consumo non alimentari e dei servizi a
norma della direttiva 2001/95/CE; (e)
monitoraggio e valutazione della sicurezza dei prodotti
non alimentari e dei servizi, compresa la base di conoscenze per ulteriori norme
o la determinazione di altri parametri di riferimento per la sicurezza; (f)
cooperazione amministrativa con paesi terzi diversi
da quelli considerati all'articolo 7; (g)
sostegno a organismi riconosciuti dalla legislazione
dell'Unione per il coordinamento delle iniziative di tutela dei consumatori tra
gli Stati membri. 3. Gestione e ulteriore sviluppo
di basi di dati sui prodotti cosmetici (a)
gestione del portale di notifica dei prodotti
cosmetici istituito in virtù del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici[19]; (b)
gestione della base di dati sugli ingredienti cosmetici
a sostegno dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009. Obiettivo II – Educazione e informazione:
miglioramento dell'educazione e dell'informazione dei consumatori e loro
sensibilizzazione sui propri diritti, sviluppo di evidenze per la politica dei
consumatori e interventi a sostegno delle organizzazioni dei consumatori 4. Creazione di evidenze per la
politica in settori di interesse per i consumatori creazione di evidenze
ai fini dello sviluppo della politica dei consumatori e dell'integrazione degli
interessi dei consumatori nelle altre politiche dell'Unione, compresi: (a)
studi e analisi su scala UE sui consumatori e sui
mercati al consumo; (b)
sviluppo e gestione di basi di dati; (c)
sviluppo e analisi di dati statistici nazionali e di
altri dati pertinenti. La rilevazione di dati nazionali e lo sviluppo di indicatori
sui prezzi, sui reclami, sulla tutela dei diritti, sui ricorsi, ecc. saranno realizzati
in collaborazione con le parti nazionali. 5. Sostegno alle organizzazioni
dei consumatori (a)
contributi finanziari al funzionamento di organizzazioni
dei consumatori a livello dell'Unione rappresentanti gli interessi dei
consumatori ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1; (b)
rafforzamento delle organizzazioni dei consumatori
regionali, nazionali ed europee, in particolare tramite azioni di formazione e
lo scambio di migliori prassi e di competenze per il personale, in particolare
a beneficio delle organizzazioni dei consumatori negli Stati membri in cui si
riscontra un livello relativamente basso di fiducia e di sensibilizzazione dei
consumatori, come dimostrato dal monitoraggio dei mercati al consumo e dal
contesto della tutela dei consumatori negli Stati membri; (c)
sostegno a organismi internazionali che promuovono principi
e politiche coerenti con gli obiettivi del programma. 6. Aumento della trasparenza dei
mercati al consumo e delle informazioni ai consumatori (a)
campagne di sensibilizzazione su questioni di
interesse per i consumatori, anche mediante azioni congiunte con gli Stati
membri; (b)
iniziative volte ad accrescere la trasparenza dei mercati
al consumo in relazione, ad esempio, alla vendita al dettaglio di prodotti
finanziari, ai settori dell'energia, dei trasporti, del digitale e delle telecomunicazioni; (c)
iniziative volte ad accrescere l'accesso dei consumatori
a informazioni pertinenti sui prodotti e sui mercati; (d)
iniziative finalizzate a migliorare l'accesso dei
consumatori a informazioni sui consumi sostenibili di beni e servizi; (e)
sostegno a manifestazioni riguardanti la politica
dei consumatori dell'Unione, organizzate dalla presidenza dell'Unione su
tematiche in linea con le priorità politiche dell'UE; (f)
contributi finanziari agli organismi nazionali
preposti al trattamento dei reclami per assisterli nell'utilizzo di una metodologia
armonizzata di classificazione dei reclami e delle richieste di informazioni dei
consumatori in sede di raccolta dei reclami dei consumatori; (g)
sostegno a organismi su scala UE nello sviluppo di codici
deontologici/migliori prassi/linee guida per comparazioni dei prezzi/della qualità/della
sostenibilità; (h)
promozione della comunicazione su tematiche di
interesse per i consumatori, anche attraverso il sostegno ai mezzi di
comunicazione per promuovere il coinvolgimento e la tutela dei consumatori. 7. Miglioramento dell'educazione
dei consumatori (a)
sviluppo di una piattaforma interattiva finalizzata
allo scambio delle migliori prassi e di sussidi per l'educazione dei
consumatori destinati a gruppi specifici della popolazione, in particolare i
giovani consumatori, in sinergia con il programma di finanziamento europeo nel
settore dell'istruzione e della formazione; (b)
sviluppo di sussidi e di misure di educazione, ad
esempio, sui diritti dei consumatori, anche in campo transnazionale, sulla salute
e sulla sicurezza, sulla legislazione dell'Unione in tema di protezione dei
consumatori, sui consumi sostenibili, sull'alfabetizzazione finanziaria. Obiettivo III – Diritti e ricorsi: rafforzamento
dei diritti dei consumatori, in particolare tramite iniziative di regolamentazione
e il miglioramento dell'accesso a mezzi di ricorso, compresa la risoluzione
alternativa delle controversie 8. Preparazione, valutazione
del recepimento, monitoraggio, valutazione, applicazione e attuazione da parte
degli Stati membri della legislazione in tema di tutela dei consumatori e di
altre iniziative di regolamentazione e promozione di iniziative di coregolamentazione
e di autoregolamentazione, inclusi: (c)
studi, valutazioni ex ante ed ex post, valutazioni
dell'impatto, consultazioni pubbliche, valutazione delle normative esistenti; (d)
seminari, conferenze, workshop e riunioni con gli
interessati e con esperti; (e)
sviluppo e gestione di basi di dati facilmente e pubblicamente
accessibili relative all'applicazione della legislazione dell'Unione in tema di
tutela dei consumatori; (f)
valutazione delle iniziative adottate nel quadro
del programma. 9. Semplificazione dell'accesso
dei consumatori a meccanismi di risoluzione delle controversie, in particolare a sistemi di risoluzione alternativa delle controversie,
anche online, e monitoraggio del loro funzionamento e della loro efficacia,
anche attraverso lo sviluppo e la gestione dei pertinenti strumenti di
tecnologia dell'informazione: (a)
sviluppo e gestione di strumenti di tecnologia
dell'informazione; (b)
sostegno dello sviluppo di un sistema di
risoluzione online delle controversie su scala UE e sua gestione, compresi i servizi
associati quali la traduzione. Obiettivo IV – Tutela
dei diritti: promozione della tutela dei diritti dei consumatori mediante il
rafforzamento della collaborazione tra gli organismi nazionali competenti e
tramite servizi di consulenza ai consumatori 10. Coordinamento delle
iniziative di sorveglianza e di tutela in relazione con il regolamento (CE) n.
2006/2004, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali
responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, tra le quali (a)
sviluppo e gestione di strumenti di tecnologia
dell'informazione (ad esempio, basi di dati, sistemi di informazione e di comunicazione); (b)
iniziative finalizzate a migliorare la collaborazione
tra le autorità, nonché il coordinamento del monitoraggio e della tutela quali
scambi di funzionari, attività comuni, formazione di funzionari e di membri del
sistema giudiziario; (c)
organizzazione di seminari, conferenze, workshop e riunioni
di interessati e di esperti in materia; (d)
cooperazione in campo amministrativo e di tutela
dei diritti con i paesi terzi che non partecipano al programma. 11. Contributi finanziari a iniziative
congiunte con organismi pubblici o non aventi scopo di lucro che partecipano a
reti dell'Unione finalizzate a fornire informazioni e assistenza ai
consumatori, allo scopo di permettere loro di esercitare i propri diritti e di
ottenere accesso ad appropriati meccanismi di composizione delle controversie,
anche extragiudiziale online (rete dei centri europei dei consumatori), compresi lo sviluppo e la gestione di strumenti di
tecnologia dell'informazione (ad esempio, basi di dati, sistemi di informazione
e di comunicazione) necessari per il corretto funzionamento della rete dei centri
europei dei consumatori. Tale elenco può essere completato con ulteriori
iniziative di natura e impatto simili che perseguono gli obiettivi specifici precisati
all'articolo 3. ALLEGATO II Indicatori
ai sensi dell'articolo 3 del programma per la tutela dei consumatori Obiettivo 1: Sicurezza
– Rafforzamento e miglioramento della sicurezza dei prodotti mediante
un'efficace sorveglianza del mercato in tutta l'UE Indicatore || Fonte || Situazione attuale || Obiettivo % di notifiche RAPEX che hanno comportato almeno una reazione (da parte di altri Stati membri) || RAPEX || 43% (843 notifiche) nel 2010 || Aumento del 10% in 7 anni Rapporto tra numero di reazioni / numero di notifiche (gravi rischi)* || RAPEX || 1,07 nel 2010 || Aumento del 15% in 7 anni * una
notifica può comportare numerose reazioni da parte delle autorità degli altri Stati
membri Obiettivo 2: Educazione
e informazione – Miglioramento dell'educazione e dell'informazione dei
consumatori e loro sensibilizzazione sui propri diritti, sviluppo di evidenze
per la politica dei consumatori e interventi a sostegno delle organizzazioni
dei consumatori Indicatore || Fonte || Situazione attuale || Obiettivo Numero di organismi che trasmettono reclami all'ECCRS || ECCRS (sistema europeo di registrazione dei reclami dei consumatori) || n.d. || 60% degli organismi competenti in 7 anni Fiducia nelle operazioni transnazionali - % di consumatori che nutrono uguale fiducia o più fiducia nell'effettuare acquisti via internet da venditori di un altro Stato membro || Eurobarometro consumatori || 37% nel 2010 || 50% in 7 anni Obiettivo 3: Diritti
e ricorsi – Rafforzamento dei diritti dei consumatori, in particolare tramite
iniziative di regolamentazione e il miglioramento dell'accesso a mezzi di
ricorso, compresa la risoluzione alternativa delle controversie Indicatore || Fonte || Situazione attuale || Obiettivo % dei casi di controversie transnazionali per i quali gli ECC hanno fatto ricorso a una risoluzione alternativa delle controversie || Relazione annuale degli ECC || 9% nel 2010 || 50% in 7 anni Numero di casi di controversie trattati ricorrendo a un sistema di risoluzione online delle controversie su scala UE || || 17.500 (reclami pervenuti agli ECC in relazione a operazioni di e-commerce) nel 2010 || 38.500 (+120%) in 7 anni Obiettivo 4: Tutela
dei diritti – Promozione della tutela dei diritti dei
consumatori mediante il rafforzamento della collaborazione tra gli organismi
nazionali competenti e tramite servizi di consulenza ai consumatori Indicatore || Fonte || Situazione attuale || Obiettivo Livello dei flussi di informazione e collaborazione in seno alla rete CPC: - numero di richieste di scambi di informazioni tra autorità CPC - numero di richieste di misure di tutela tra autorità CPC - numero di casi di allerta nell'ambito della rete CPC || Base di dati della rete CPC (CPCS) || Medie annue nel periodo 2007-2010 129 142 63 || - aumento del 40% in 7 anni - aumento del 40% in 7 anni - aumento del 30% in 7 anni Numero di contatti con i consumatori da parte dei centri europei dei consumatori (ECC) || Relazione ECC || 71.000 nel 2010 || Aumento del 50% in 7 anni Tali indicatori possono essere
integrati da indicatori generali. SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa 1.2. Settore/settori
interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura
della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi
1.5. Motivazione
della proposta/iniziativa 1.6. Durata
e incidenza finanziaria 1.7. Modalità
di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni
in materia di monitoraggio e di relazioni 2.2. Sistema
di gestione e di controllo 2.3. Misure
di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA
PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa
interessate 3.2. Incidenza
prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza
prevista sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza
prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità
con il quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione
di terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1. Titolo della proposta/iniziativa
Proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma
per la tutela dei consumatori (2014-2020) 1.2. Settore/settori interessati
nella struttura ABM/ABB[20] Politica
dei consumatori 1.3. Natura della proposta/iniziativa
¨ La proposta/iniziativa
riguarda una nuova azione ¨ La proposta/iniziativa
riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[21] þ La proposta/iniziativa
riguarda la proroga di un'azione esistente ¨ La proposta/iniziativa
riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione 1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici
pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa Il
programma per la tutela dei consumatori persegue l'obiettivo di porre il
consumatore informato al centro del mercato unico. Il programma vi provvederà
contribuendo a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei
consumatori e promuovendo il loro diritto all'informazione, all'educazione e
alla loro organizzazione, in modo tale da tutelare i propri interessi. Il
programma è destinato a integrare, sostenere e monitorare le politiche degli
Stati membri. 1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici e
attività ABM/ABB interessate Obiettivo specifico n. 1 Sicurezza:
rafforzamento e miglioramento della sicurezza dei prodotti mediante un'efficace
sorveglianza del mercato in tutta l'UE Attività ABM/ABB interessate Politica
dei consumatori Obiettivo specifico n. 2 Educazione
e informazione: miglioramento dell'educazione e dell'informazione dei
consumatori e loro sensibilizzazione sui propri diritti, sviluppo di evidenze
per la politica dei consumatori e interventi a sostegno delle organizzazioni
dei consumatori Attività ABM/ABB interessate Politica
dei consumatori Obiettivo specifico n. 3 Diritti
e ricorsi: rafforzamento dei diritti dei consumatori, in particolare tramite
iniziative di regolamentazione e il miglioramento dell'accesso a mezzi di
ricorso, compresa la risoluzione alternativa delle controversie Attività ABM/ABB interessate Politica
dei consumatori Obiettivo specifico n. 4 Tutela
dei diritti: promozione della tutela dei diritti dei
consumatori mediante il rafforzamento della collaborazione tra gli organismi
nazionali competenti e tramite servizi di consulenza ai consumatori Attività ABM/ABB interessate Politica
dei consumatori 1.4.3. Risultati e incidenza previsti Precisare gli effetti che
la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. I
beneficiari del programma saranno i consumatori, le autorità nazionali
preposte alla tutela dei consumatori e le organizzazioni dei consumatori,
nell'ottica del miglioramento della situazione dei consumatori in tutta l'UE. Il
programma garantirà un sostegno alle organizzazioni dei consumatori a livello
nazionale e dell'UE, nonché alle autorità nazionali degli Stati membri preposte
alla sicurezza dei prodotti e alla tutela dei diritti. Dal
programma trarranno beneficio di fatto anche le imprese che godono di buona
reputazione, in quanto una politica dei consumatori efficace sostiene il
corretto funzionamento del mercato unico, premia le imprese più competitive e
bandisce gli operatori non corretti. I consumatori informati costituiscono un
volano per l'innovazione e la politica dei consumatori sosterrà pertanto le imprese
innovatrici. Infine gli operatori economici trarranno beneficio da un
mercato basato su norme chiare e caratterizzato da un miglior coordinamento. In
tale contesto, il programma contribuirà a stimolare la crescita economica. 1.4.4. Indicatori
di risultato e di incidenza Precisare gli indicatori che permettono di
seguire la realizzazione della proposta/iniziativa. Obiettivo 1: Sicurezza – Rafforzamento e
miglioramento della sicurezza dei prodotti mediante un'efficace sorveglianza
del mercato in tutta l'UE -
% di notifiche RAPEX che hanno comportato almeno una reazione (da parte di
altri Stati membri)
- Rapporto tra numero di reazioni / numero di notifiche (gravi rischi) Obiettivo 2: Educazione e informazione –
Miglioramento dell'educazione e dell'informazione dei consumatori e loro
sensibilizzazione sui propri diritti, sviluppo di evidenze per la politica dei
consumatori e interventi a sostegno delle organizzazioni dei consumatori - Numero
di organismi che trasmettono reclami al sistema europeo di registrazione dei reclami
dei consumatori (ECCRS) - Fiducia
nelle operazioni transnazionali - % di consumatori che nutrono uguale fiducia o
più fiducia nell'effettuare acquisti via Internet da venditori di un altro
paese dell'UE Tale indicatore è stato inserito in via sperimentale in mancanza di un'alternativa
migliore. È probabile che l'indicatore in futuro sarà modificato / integrato. Obiettivo 3: Diritti e ricorsi –
Rafforzamento dei diritti dei consumatori, in particolare tramite iniziative di
regolamentazione e il miglioramento dell'accesso a mezzi di ricorso, compresa
la risoluzione alternativa delle controversie - %
dei casi di controversie transnazionali per i quali i centri europei dei
consumatori (ECC) hanno fatto ricorso a una risoluzione alternativa delle
controversie - Numero
di casi di controversie trattati ricorrendo a un sistema di risoluzione online delle
controversie su scala UE Obiettivo 4: Tutela dei diritti –
Promozione della tutela dei diritti dei consumatori mediante il rafforzamento
della collaborazione tra gli organismi nazionali competenti e tramite servizi
di consulenza ai consumatori - Livello
dei flussi di informazione e collaborazione in seno alla rete di cooperazione
per la tutela dei consumatori (CPC): - numero
di richieste di scambi di informazioni tra autorità CPC - numero
di richieste di misure di tutela tra autorità CPC - numero
di casi di allerta nell'ambito della rete CPC - Numero
di contatti con i consumatori da parte dei centri europei dei consumatori (ECC) 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1. Necessità da coprire nel breve
e lungo termine Il
programma per la tutela dei consumatori successivamente al 2013 (di seguito il
"programma") promuoverà l'attuazione di iniziative della Commissione nel
settore della politica dei consumatori dal 2014 in poi. Esso si baserà sui risultati
ottenuti grazie all'attuale programma (2007-2013). Il nuovo programma sosterrà la futura politica dei
consumatori, ponendo i cittadini dell'UE, in veste di consumatori informati, al
centro del mercato unico e integrerà le iniziative focalizzate sul lato
dell'offerta. È necessaria una certa continuità tra l'attuale e il
futuro programma, in linea con i risultati della valutazione intermedia del
programma e della strategia 2007-2013, dalla quale è emerso che la politica è
relativamente recente a livello UE e che la continuità è indispensabile perché
l'impatto sia duraturo. Nel
contempo sono emerse nuove sfide sociali, quali la crescente complessità del
processo decisionale (eccesso di informazioni, trasferimento di maggiori
responsabilità ai consumatori a seguito della liberalizzazione, pubblicità,
servizi e prodotti sofisticati), la necessità di adottare modelli di consumo
più sostenibili, le opportunità offerte dallo sviluppo della digitalizzazione e
i pericoli che essa comporta, l'aumento dell'esclusione sociale e del numero di
consumatori vulnerabili e l'invecchiamento della popolazione. I
principali problemi da affrontare attraverso il finanziamento di iniziative sono
inerenti alla sicurezza, all'educazione e all'informazione, ai diritti e ai ricorsi
e alla tutela dei diritti, come descritto nella relazione. 1.5.2. Valore aggiunto
dell'intervento dell'Unione europea Il
valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea è descritto nella relazione. 1.5.3. Insegnamenti tratti da
esperienze analoghe Il
valore aggiunto è messo in luce sia dalla valutazione ex post del programma
2004-2007 sia dalla valutazione intermedia del programma 2007-2013 (e della
strategia della politica dei consumatori), nonostante il fatto che la politica europea
dei consumatori sia relativamente recente e nonostante il livello relativamente
contenuto dei finanziamenti dell'UE nell'ambito del programma. Le iniziative adottate
nel quadro della strategia e dei programmi contribuiscono al perseguimento
degli obiettivi della strategia Europa 2020 di una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva. I risultati
sono globalmente positivi per quanto concerne la pertinenza degli obiettivi
della strategia e del programma, il loro impatto e il loro valore aggiunto. Secondo
la valutazione inoltre il programma avrà effetti a lungo termine sulla tutela
dei consumatori. Dalla
valutazione emerge una certa divergenza di opinioni sulla strategia e sul
programma tra le autorità nazionali e le organizzazioni dei consumatori, con un
atteggiamento delle prime più positivo sui risultati della strategia e dei programmi
(in generale l'88% delle autorità nazionali e l'82% delle organizzazioni dei
consumatori ritengono che l'attuale strategia ha dato un contributo ampio o
moderato (mediamente positivo) alle iniziative della politica europea dei
consumatori). Le
autorità nazionali confermano in generale che la strategia e il programma sono
complementari alle politiche nazionali dei consumatori. La
valutazione conclude tuttavia che le problematiche sociali ed ambientali emergenti
sono affrontate soltanto in parte dall'attuale strategia e dall'attuale programma. Più
in dettaglio riguardo alle azioni specifiche intraprese nel quadro del programma: i) Sicurezza - Riguardo
alla sicurezza dei prodotti, è aumentato il coordinamento tra le
autorità responsabili della sorveglianza del mercato. La relazione raccomanda
un ulteriore rafforzamento della sorveglianza tramite il sistema RAPEX, perseverando
nell'impegno volto ad affrontare la dimensione internazionale della sicurezza dei
prodotti e facendo tesoro dell'utilizzo delle nuove tecnologie. ii) Educazione
e informazione dei consumatori - Monitoraggio
dei mercati al consumo: il quadro di valutazione del mercato al consumo e
studi approfonditi di mercato hanno assunto grande importanza a sostegno della politica
dei consumatori. Il loro ruolo è fondamentale ai fini della corretta integrazione
delle problematiche dei consumatori nelle pertinenti politiche dell'UE e la
concezione di una legislazione efficace. La relazione suggerisce inoltre un
ulteriore sviluppo della comprensione degli effettivi comportamenti dei consumatori. - I
progressi in materia di educazione dei consumatori sono stati variabili,
in particolare per Dolceta per il quale esiste un problema di definizione del
pubblico target. La relazione propone un rafforzamento degli strumenti di
educazione, una migliore definizione del pubblico target per Dolceta, del suo
contenuto e della sua diffusione e la ricerca di sinergie con i curricula
nazionali. - Il
sostegno prestato grazie ai programmi alle organizzazioni dei consumatori
a livello nazionale e dell'UE è stato valutato positivamente. Il ruolo delle
organizzazioni a livello UE è considerato fondamentale per garantire la
rappresentanza degli interessi dei consumatori nel processo di elaborazione
delle politiche dell'UE. La relazione propone di continuare a offrire formazione
(creazione di competenze) alle organizzazioni nazionali dei consumatori e di
valutare la possibilità di organizzare corsi a livello nazionale. iii) Diritti
dei consumatori e ricorsi - La
relazione evidenzia il valore aggiunto connesso al maggior livello di armonizzazione
prodotto dagli sviluppi legislativi, completati o in corso. - I
programmi e la strategia hanno colto numerosi successi nell'integrazione
della politica dei consumatori nelle pertinenti politiche dell'UE. La relazione
propone di proseguire le attività in questo campo e di far fronte a nuove sfide
quali: problemi connessi alla digitalizzazione, adozione di modelli di consumo
più sostenibili, vulnerabilità dei consumatori a seguito della crisi. Sollecita
inoltre un chiarimento nei confronti degli interessati del ruolo dei diversi
servizi della Commissione in relazione alle problematiche riguardanti i consumatori. - L'accesso
dei consumatori ai mezzi di ricorso resta un problema. La relazione sottolinea
la necessità di progressi in materia e di una maggiore sensibilizzazione dei
consumatori sui mezzi di ricorso. iv) Tutela
dei diritti - Nel
quadro della strategia e dei programmi, la cooperazione transnazionale è stata
rafforzata attraverso la rete delle autorità di tutela (rete CPC) e tramite azioni
coordinate come le iniziative "Sweep". La relazione propone un ulteriore
aumento del coordinamento nell'ambito della rete CPC e tra le autorità
competenti. - La
strategia e i programmi hanno fornito sempre più assistenza ai consumatori che
chiedono consulenza sulle controversie transnazionali attraverso la rete dei centri
europei dei consumatori (rete ECC). La relazione propone tuttavia di
accrescerne la visibilità e di sensibilizzare pertanto i consumatori in materia. 1.5.4. Coerenza ed eventuale sinergia
con altri strumenti pertinenti Relazioni con la strategia Europa 2020 e con le iniziative faro La
strategia Europa 2020 ravvisa la necessità del coinvolgimento dei cittadini
"ai fini della loro piena partecipazione al mercato unico", ciò che
richiede "offrire loro maggiori possibilità e dare loro maggiori garanzie
per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi oltrefrontiera, soprattutto online".
Solo
i consumatori informati sono in grado di operare le migliori scelte per il loro
benessere e per la salute dell'economia, grazie a un'intensificazione della concorrenza,
dell'innovazione e dell'integrazione del mercato unico, promuovendo in tal modo
l'obiettivo generale della strategia Europa 2020. Lo sfruttamento della
straordinaria forza economica della spesa dei consumatori (che rappresenta il 56%
del PIL dell'UE) darà un importante contributo al conseguimento dell'obiettivo
dell'UE di fare ripartire la crescita. Ciò è confermato dall'indagine annua
sulla crescita del 2011 che ha individuato come uno dei motori della crescita
l'esistenza di migliori condizioni dei consumatori. La politica dei consumatori
li assiste nel fare le giuste scelte considerata la vasta offerta che hanno a
disposizione, promuovendo in tal modo le imprese più efficienti e innovatrici. La
politica dei consumatori darà un importante contributo all'iniziativa faro
"Un'agenda europea del digitale" (servizi sicuri e senza frontiere e
mercati dei contenuti digitali, accesso, alfabetizzazione digitale), all'inclusione
sociale (considerazione della situazione dei consumatori più vulnerabili), alla
crescita sostenibile (consumi sostenibili) e alla regolamentazione intelligente
(monitoraggio dei mercati al consumo per contribuire all'elaborazione di
politiche efficaci e mirate). Relazioni con l'Atto per il mercato unico e altre iniziative Nella
relazione Monti sulla nuova strategia per il mercato unico si legge che
i "consumatori e il loro benessere devono essere al centro della prossima
fase del mercato unico". Essa mette in luce l'importanza del
coinvolgimento dei consumatori, fondando le politiche sulle evidenze e focalizzandole
sull'individuazione dei mercati che disattendono le aspettative dei consumatori,
sull'istituzione di un mercato unico del digitale, sui mezzi di ricorso (attraverso
la risoluzione alternativa delle controversie e ricorsi collettivi), sulla
standardizzazione e sulla sicurezza dei prodotti. L'Atto
per il mercato unico mette in evidenza diverse di queste tematiche
d'interesse per i consumatori, in particolare i ricorsi (quale iniziativa strategica),
la sicurezza dei prodotti e lo sviluppo di strumenti di problem solving. La
relazione sulla cittadinanza del 2010, presentata come iniziativa integrativa
dell'Atto per il mercato unico, individua tra gli ostacoli che impediscono la
piena realizzazione della cittadinanza europea la mancanza di una serie unica
di norme in materia di tutela dei consumatori, la scarsa sensibilizzazione circa
i mezzi di ricorso esistenti e l'insufficienza di tali mezzi. Nel
2010 il Parlamento europeo ha redatto diverse relazioni e ha formulato raccomandazioni
sulla futura politica dei consumatori. La
relazione Grech sollecita un approccio olistico, ponendo gli interessi
dei consumatori al centro del mercato unico. La relazione mette in evidenza,
tra l'altro, l'importanza di evidenze e di un monitoraggio del mercato, il
problema della sicurezza dei prodotti e dei servizi, l'importante ruolo svolto
dalle organizzazioni dei consumatori, il miglioramento dei meccanismi di problem
solving, l'integrazione degli interessi dei consumatori nelle pertinente politiche
e nelle normative dell'UE, la tutela dei consumatori per quanto concerne i
servizi finanziari, i ricorsi e l'informazione dei consumatori. La
relazione Hedh sottolinea l'importanza di disporre di evidenze (quadro
di valutazione, studi, reclami) e dell'applicazione delle normative in materia
di tutela dei consumatori e di sicurezza dei prodotti (risoluzione alternativa
delle controversie, Sweep, necessità di risorse per le reti CPC e ECC). La
relazione mette in luce inoltre la necessità di inserire gli interessi dei consumatori
in tutte le politiche dell'UE e chiede alla Commissione di pubblicare una
relazione annuale in materia, evidenzia il ruolo delle organizzazioni dei
consumatori, la necessità di sviluppare l'educazione dei consumatori (anche
degli adulti) e l'informazione dei consumatori (anche attraverso portali web,
raggiungendo i consumatori vulnerabili), la necessità di promuovere consumi
sostenibili. Nel
settore della sicurezza dei prodotti, la relazione Schaldemose (2011) invita
gli Stati membri e la Commissione a destinare risorse adeguate alle attività in
grado di assicurare un'efficace sorveglianza del mercato, sottolineando che una
carente sorveglianza del mercato potrebbe determinare distorsioni della
concorrenza, compromettere la sicurezza dei consumatori e minare la fiducia dei
cittadini nel mercato unico. La relazione invita inoltre la Commissione a
finanziare ulteriori azioni congiunte di sorveglianza del mercato e di stanziare
sufficienti risorse per sostenere finanziariamente la creazione di una piattaforma
e/o di un'organizzazione di promozione di un più ampio coordinamento tra gli Stati
membri. La relazione sollecita la Commissione a istituire una base di dati pubblica
di informazioni sulla sicurezza dei prodotti di consumo, compresa una
piattaforma per i reclami. La
relazione Arias (2010) sull'e-commerce mette in evidenza l'importanza di
un rafforzamento della fiducia dei consumatori in tale settore. Nel
contesto del dibattito sull'Atto per il mercato unico, la relazione Kalniete
su "governance e partenariato nel mercato unico" ribadisce l'importanza
della futura proposta sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR). Infine
il Parlamento sta predisponendo per ottobre una relazione d'iniziativa
sulla futura politica dei consumatori (relatori: Eva-Britt Svensson/Kyriakos
Triantaphyllides). 1.6. Durata e incidenza finanziaria þ Proposta/iniziativa di durata limitata
–
þ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [01/01]2014 fino al [31/12]2020 –
þ Incidenza finanziaria dal 2014 al 2020 in stanziamenti di pagamento ¨ Proposta/iniziativa di durata illimitata –
attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al
AAAA, –
seguito da un funzionamento a pieno ritmo. 1.7. Modalità di gestione previste[22] þ Gestione centralizzata
diretta da parte della Commissione þ Gestione centralizzata
indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: –
þ agenzie esecutive –
¨ organismi creati dalle Comunità[23]
–
¨ organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di
servizio pubblico –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del
trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di
base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario ¨ Gestione concorrente con gli Stati membri ¨ Gestione decentrata con
paesi terzi þ Gestione congiunta con
organizzazioni internazionali (specificare) Se è indicata più di
una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni". Osservazioni Agenzia
esecutiva EAHC: conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 58/2003
del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie
esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione
dei programmi comunitari[24],
la Commissione ha delegato[25]
all'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori i compiti di esecuzione per
la gestione del programma d'azione comunitaria in materia di politica dei
consumatori (2007-2013). La Commissione può pertanto decidere di delegare
all'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori anche i compiti di esecuzione
per la gestione del programma per la tutela dei consumatori (2014‑2020). Gestione
congiunta: prevista a supporto del gruppo di lavoro
dell'OCSE sulla sicurezza dei prodotti. 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio
e di relazioni Precisare frequenza e condizioni. Il
programma prevede che la Commissione informi un comitato degli Stati membri delle
iniziative adottate in vista dell'attuazione del programma. Il
programma stabilisce che entro la metà del 2018 la Commissione deve redigere
una relazione di valutazione sul conseguimento degli obiettivi di tutte le misure,
sull'efficienza dell'uso delle risorse e sul loro valore aggiunto europeo, in
vista dell'adozione di una decisione di rinnovo, modifica o sospensione delle
misure. Inoltre
l'impatto su un periodo più lungo e la sostenibilità degli effetti del
programma per la tutela dei consumatori devono essere valutati in vista dell'adozione
di una decisione di eventuale rinnovo, modifica o sospensione di un successivo
programma. Anche
la valutazione ex post dell'attuale programma (2007-2013), prevista prima della
fine del 2015, fornirà utili elementi per l'attuazione del programma 2014 –
2020. 2.2. Sistema di gestione e di
controllo 2.2.1. Rischi individuati L'esecuzione
di bilancio riguarda l'aggiudicazione di appalti di servizio e l'erogazione di sovvenzioni. Sovvenzioni
sono accordate per attività di supporto principalmente alle autorità degli Stati
membri e a organismi pubblici o senza scopo di lucro designati e cofinanziati
dagli Stati membri. Il periodo di esecuzione dei progetti sovvenzionati varia
normalmente da uno a due anni. Il numero annuo di convenzioni di sovvenzioni è
limitato, con una dotazione finanziaria di circa 13 milioni di euro l'anno. Contratti
di appalto di servizio saranno stipulati in particolare per studi, rilevazioni
di dati, valutazioni, formazione, campagne d'informazione, servizi di
comunicazione e di tecnologia dell'informazione, gestione di strutture, ecc. Le
controparti saranno per lo più istituti, laboratori, imprese di consulenza e
altre imprese private, tra cui molte PMI. La dotazione finanziaria annua media per
i contratti è stimata in circa 12 milioni di euro; il numero di singoli contratti
è attualmente stimato in circa 25 l'anno. I
principali rischi sono i seguenti: ·
rischio di scarsa qualità dei progetti selezionati
e di insufficiente attuazione tecnica del progetto, con conseguente riduzione
dell'impatto dei programmi, a causa di procedure di selezione inadeguate, di mancanza
di competenze o di un insufficiente monitoraggio; ·
rischio di un utilizzo non efficiente o non
economico dei fondi erogati, sia per le sovvenzioni (complessità delle
procedure di rimborso dei costi effettivi ammissibili, unitamente alle scarse
possibilità di verifica dei costi su base documentaria), sia per gli appalti
(numero limitato di fornitori con le conoscenze specializzate necessarie, con
conseguente insufficiente possibilità di comparare le offerte di prezzo); ·
rischi per l'immagine della Commissione nel caso in
cui siano rilevate frodi o attività criminose. Dai sistemi di controllo interni
di terzi è possibile ricavare soltanto un'assicurazione parziale, a causa del numero
assai ampio di contraenti e beneficiari eterogenei, ciascuno dei quali gestisce
un proprio sistema di controllo, spesso di piccole dimensioni. 2.2.2. Modalità di controllo previste
È prevista
una gestione centralizzata diretta, sebbene parti dei compiti di esecuzione del
programma possano essere delegati all'agenzia esecutiva esistente EAHC. Tale
agenzia è dotata di un proprio sistema di controllo interno, è assoggettata
alla supervisione della DG SANCO e sottoposta a audit da parte degli auditor
interni della Commissione nonché della Corte dei conti. La
DG SANCO e l'agenzia EAHC si avvalgono di procedure interne a fronte dei rischi
sopra individuati. Tali procedure sono pienamente conformi al regolamento
finanziario e comprendono valutazioni del rapporto costi-benefici. In tale
ambito, la DG SANCO continua a esplorare nuove possibilità di miglioramento
della gestione e di ulteriore semplificazione. Le principali caratteristiche
del sistema di controllo sono delineate in appresso. ·
Caratteristiche del processo di selezione dei progetti
- Ogni invito a presentare proposte/offerte è basato
sul programma di lavoro annuale adottato dalla Commissione. In ciascun invito
sono pubblicati i criteri di esclusione, selezione e attribuzione ai fini della
selezione delle proposte/offerte. Sulla base di tali criteri un apposito comitato
valuta ciascuna proposta/offerta nel rispetto dei principi di indipendenza, trasparenza,
proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione. ·
Strategia di comunicazione esterna - La DG SANCO ha sviluppato una strategia di comunicazione volta ad
assicurare che i contraenti/beneficiari siano pienamente a conoscenza delle
prescrizioni e delle disposizioni contrattuali, utilizzando i seguenti
strumenti: sito web del programma su EUROPA, riunioni di informazione con i beneficiari/contraenti,
note informative dettagliate, FAQ (risposte alle domande più frequenti) e un
help desk. ·
Controlli effettuati prima e nel corso dell'attuazione
dei progetti: –
Sia la DG SANCO sia l'agenzia EAHC si servono delle
convenzioni tipo di sovvenzione e dei contratti tipo di servizi raccomandati dalla
Commissione. Essi contengono numerose disposizioni in materia di controllo
riguardo, ad esempio, a certificati di audit, garanzie finanziarie, verifiche
sul posto e ispezioni di OLAF. Le norme che disciplinano la rimborsabilità dei
costi saranno semplificate ricorrendo, ad esempio, a somme forfettarie per
un numero limitato di categorie di costi. Ciò permetterà inoltre di indirizzare
meglio i controlli e le verifiche. Si prevede che l'introduzione di accordi
di partenariato possa migliorare le relazioni con i beneficiari e la
comprensione delle norme sulla rimborsabilità delle spese. –
Tutti i dipendenti sottoscrivono il codice di buona
condotta amministrativa. I membri del personale che partecipano alla procedura
di selezione o alla gestione dei contratti/convenzioni di sovvenzioni
sottoscrivono inoltre una dichiarazione per attestare l'inesistenza di conflitti
d'interessi. Il personale partecipa regolarmente a corsi di formazione e si
serve di reti per scambiare le migliori prassi. –
L'attuazione tecnica di un progetto è verificata a
intervalli regolari a tavolino sulla base di relazioni del contraente sui
progressi tecnici realizzati. Sono inoltre previste, caso per caso, riunioni con
i contraenti e verifiche sul posto. –
Le procedure finanziarie sia della DG SANCO sia
dell'agenzia EAHC si avvalgono di strumenti di tecnologia dell'informazione della
Commissione e prevedono un elevato grado di separazione delle funzioni: tutte
le operazioni finanziarie connesse a convenzioni di sovvenzioni/contratti sono
verificate da due persone indipendenti prima di essere sottoscritte dagli
ordinatori responsabili dell'attività. All'avvio operativo e alle verifiche
provvedono membri del personale differenti. I pagamenti sono effettuati sulla base
di una serie di documenti giustificativi predefiniti, quali relazioni tecniche approvate,
fatture e dichiarazioni di costi verificate. Per un campione di operazioni, il
nucleo finanziario centrale procede a una verifica documentaria ex ante di
secondo livello. È possibile inoltre procedere anche, caso per caso, a un
controllo finanziario ex ante sul posto prima di effettuare il pagamento finale. ·
Controlli al termine del progetto - Sia la DG SANCO sia l'agenzia EAHC dispongono di un gruppo centralizzato
di audit incaricato di verificare sul posto la rimborsabilità delle spese
dichiarate. Scopo di tali controlli è prevenire, rilevare e correggere errori
materiali in relazione alla liceità e alla regolarità delle operazioni finanziarie.
Al fine di aumentare l'impatto dei controlli, la selezione dei contraenti da
sottoporre a audit prevede a) di combinare una selezione basata sui rischi
con un campionamento casuale e b) di prestare attenzione agli aspetti
operativi ogni qualvolta possibile nel corso dei controlli sul posto. Costi e benefici dei controlli - Le misure di gestione
e di controllo del programma sono formulate facendo tesoro dell'esperienza acquisita
in passato: negli ultimi tre anni il sistema di controllo interno esistente ha
garantito un tasso di errore residuo medio inferiore al 2% e l'ottemperanza alle
procedure in tema di sovvenzioni e di appalti contenute nel regolamento
finanziario. Questi costituiscono i due principali "obiettivi dei
controlli" sia del precedente sia del nuovo programma per la tutela dei
consumatori. Poiché
le principali caratteristiche del nuovo programma non si discostano in maniera
significativa da quelle del programma precedente, si ritiene che i rischi
connessi all'attuazione del programma rimarranno pressoché invariati. Si
prevede pertanto di continuare ad applicare le misure di gestione e di controllo
in essere, adottando tuttavia al più presto e nella misura del possibile ulteriori
eventuali semplificazioni nel quadro del nuovo regolamento finanziario. I costi
di gestione indicati nella scheda finanziaria (parte 3.2.1) ammontano a 12,5
milioni di euro a fronte di 197,2 milioni di euro di fondi gestiti tra il 2014 e
il 2020; ciò corrisponde a un rapporto "costi di gestione/fondi
gestiti" pari a circa il 6,4%, da considerare nel contesto di una politica
che non è orientata alla spesa quanto le altre politiche dell'UE. Grazie
alla combinazione di sovvenzioni e di appalti, ai controlli ex ante ed ex post basati
sui rischi, nonché ai controlli documentari e alle verifiche sul posto, gli "obiettivi
dei controlli" sono conseguiti a un costo ragionevole. I benefici di pervenire
a un tasso di errore residuo medio inferiore al 2% e di assicurare il rispetto
delle disposizioni del regolamento finanziario sono considerati sufficientemente
importanti da giustificare le misure di gestione e di controllo prescelte. 2.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità Precisare le misure di
prevenzione e di tutela in vigore o previste. Oltre
ad applicare tutti i meccanismi di controllo, la DG SANCO elaborerà una
strategia per combattere le frodi conformemente alla nuova strategia antifrode
(CAFS) adottata dalla Commissione il 24 giugno 2011, al fine di garantire tra
l'altro la piena conformità con la CAFS dei propri controlli interni antifrode e
di assicurare che il proprio approccio alla gestione dei rischi di frode sia in
grado di individuare i settori di rischio e fornire risposte adeguate. Se
necessario, saranno istituiti gruppi riuniti in rete e saranno creati
appropriati strumenti di tecnologia dell'informazione finalizzati ad analizzare
i casi di frode in relazione con il programma per la tutela dei consumatori. Saranno
adottate varie misure come ad esempio le seguenti: ·
le decisioni, le convenzioni e i contratti inerenti
all'attuazione del programma per la tutela dei consumatori autorizzeranno
esplicitamente la Commissione, compreso l'OLAF, e la Corte dei conti a
procedere a audit, controlli e verifiche sul posto; ·
nel corso della fase di valutazione di un invito a
presentare proposte/offerte, i candidati sono sottoposti a controlli, tenendo
conto dei criteri di esclusione pubblicati, sulla base delle dichiarazioni
fornite e del sistema di allarme rapido (Early Warning System - EWS); ·
le norme che disciplinano la rimborsabilità dei
costi saranno semplificate conformemente alle disposizioni del regolamento
finanziario; ·
corsi regolari di formazione su materie connesse a
frodi e irregolarità sono organizzati a beneficio di tutto il personale addetto
alla gestione dei contratti, nonché degli auditor e dei responsabili delle
verifiche sul posto delle dichiarazioni dei beneficiari. 3. INCIDENZA FINANZIARIA
PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate · Linee di bilancio di spesa esistenti Secondo l'ordine delle
rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione…………………...……….] || Diss./non-diss. ([26]) || di paesi EFTA[27] || di paesi candidati[28] || di paesi terzi || Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario 3 || 17 01 04 03 Spese amministrative a sostegno del programma per la tutela dei consumatori (2014 – 2020) || Diss./non-diss. || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO 3 || 17 01 04 30 Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori (EAHC) || Diss./non-diss. || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO · Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario
pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Rubrica……………………………………..] || Diss./non-diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario 3 || 17 02 06 Programma per la tutela dei consumatori (2014 – 2020) || Diss./non-diss. || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO 3.2. Incidenza prevista sulle
spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista
sulle spese Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 3 || Sicurezza e cittadinanza DG: SANCO || || || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || TOTALE 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020[1] Ÿ Stanziamenti operativi || || || || || || || || 17 02 06 Programma per la tutela dei consumatori (2014 – 2020) || Impegni || -1 || 23,347 || 24,111 || 24,652 || 25,204 || 25,767 || 26,341 || 26,928 || 176,350 Pagamenti || -2 || 6,819 || 14,336 || 24,126 || 24,668 || 25,220 || 25,783 || 55,400 || 176,350 Stanziamenti di natura amministrativa finanziati || || || || || || || || dalla dotazione di programmi specifici || || || 17 01 04 [1] || || -3 || 2,950 || 2,950 || 2,950 || 2,950 || 2,950 || 2,950 || 2,950 || 20,650 TOTALE degli stanziamenti || Impegni || =1+3 || 26,297 || 27,061 || 27,602 || 28,154 || 28,717 || 29,291 || 29,878 || 197,000 per la DG SANCO || Pagamenti || =2+3 || 9,769 || 17,286 || 27,076 || 27,618 || 28,170 || 28,733 || 58,350 || 197,000 TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || -4 || 23,347 || 24,111 || 24,652 || 25,204 || 25,767 || 26,341 || 26,928 || 176,350 Pagamenti || -5 || 6,819 || 14,336 || 24,126 || 24,668 || 25,220 || 25,783 || 55,400 || 176,350 TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || -6 || 2,950 || 2,950 || 2,950 || 2,950 || 2,950 || 2,950 || 2,950 || 20,650 TOTALE degli stanziamenti || Impegni || = 4+ 6 || 26,297 || 27,061 || 27,602 || 28,154 || 28,717 || 29,291 || 29,878 || 197,000 per la RUBRICA 3 del quadro finanziario pluriennale || Pagamenti || = 5+ 6 || 9,769 || 17,286 || 27,076 || 27,618 || 28,170 || 28,733 || 58,350 || 197,000 [1] La Commissione può incaricare un'agenzia esecutiva
di svolgere i compiti di esecuzione per la gestione del programma per la tutela
dei consumatori (2014 – 2020). Se necessario, gli importi e le imputazioni saranno
adeguati conformemente ai risultati del processo di esternalizzazione. Se la proposta / iniziativa incide su più rubriche: NON
PERTINENTE TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || || Pagamenti || (5) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || || || || || || || || Pagamenti || =5+ 6 || || || || || || || || Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || "Spese amministrative" Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE DG: SANCO – Politica dei consumatori || Risorse umane [2] || 1,146 || 1,169 || 1,192 || 1,216 || 1,240 || 1,265 || 1,291 || 8,520 Altre spese amministrative [2] || 0,228 || 0,233 || 0,237 || 0,242 || 0,247 || 0,252 || 0,257 || 1,695 TOTALE || Stanziamenti || 1,374 || 1,401 || 1,430 || 1,458 || 1,487 || 1,517 || 1,547 || 10,215 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 1,374 || 1,401 || 1,430 || 1,458 || 1,487 || 1,517 || 1,547 || 10,215 Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || Anno || TOTALE 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 TOTALE degli stanziamenti || Impegni || 27,671 || 28,463 || 29,031 || 29,612 || 30,205 || 30,808 || 31,425 || 207,215 per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Pagamenti || 11,143 || 18,687 || 28,505 || 29,076 || 29,657 || 30,250 || 59,897 || 207,215 [2] La Commissione
può incaricare un'agenzia esecutiva di svolgere i compiti di esecuzione per la
gestione del programma per la tutela dei consumatori (2014 – 2020). Se
necessario, gli importi e le imputazioni saranno adeguati conformemente ai
risultati del processo di esternalizzazione. 3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti
operativi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti
operativi –
þ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti
operativi, come spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Obiettivi e risultati || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE RISULTATI Tipo di risultato || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale OBIETTIVO SPECIFICO N. 1 - Rafforzamento e miglioramento della sicurezza dei prodotti mediante un'efficace sorveglianza del mercato || || || || - Risultato || Consulenza scientifica || 0,417 || 1 || 0,393 || 1 || 0,400 || 1 || 0,409 || 1 || 0,417 || 1 || 0,425 || 1 || 0,434 || 1 || 0,442 || 7 || 2,919 - Risultato || Sorveglianza del mercato e attività di tutela || 0,564 || 7 || 3,343 || 7 || 3,707 || 7 || 3,840 || 7 || 3,976 || 7 || 4,115 || 7 || 4,256 || 7 || 4,400 || 49 || 27,637 - Risultato || Base di dati e portale sui prodotti cosmetici || 0,620 || 2 || 1,167 || 2 || 1,191 || 2 || 1,214 || 2 || 1,239 || 2 || 1,264 || 2 || 1,289 || 2 || 1,315 || 14 || 8,678 Totale parziale per l'obiettivo specifico n. 1 || 10 || 4,903 || 10 || 5,298 || 10 || 5,463 || 10 || 5,631 || 10 || 5,803 || 10 || 5,978 || 10 || 6,157 || 70 || 39,234 OBIETTIVO SPECIFICO n. 2 – Miglioramento dell'educazione dei consumatori e dell'accesso dei consumatori a informazioni utili, sviluppo di evidenze e interventi a sostegno di intermediari fidati come le organizzazioni dei consumatori || || || || - Risultato || Evidenze || 1,089 || 3 || 3,078 || 3 || 3,139 || 3 || 3,202 || 3 || 3,266 || 3 || 3,331 || 3 || 3,398 || 3 || 3,466 || 21 || 22,879 - Risultato || Sostegno alle organizzazioni dei consumatori || 0,808 || 3 || 2,282 || 3 || 2,327 || 3 || 2,374 || 3 || 2,421 || 3 || 2,470 || 3 || 2,519 || 3 || 2,569 || 21 || 16,962 - Risultato || Informazione dei consumatori || 0,290 || 7 || 1,910 || 7 || 1,948 || 7 || 1,987 || 7 || 2,027 || 7 || 2,068 || 7 || 2,109 || 7 || 2,151 || 49 || 14,201 - Risultato || Educazione dei consumatori || 0,789 || 2 || 1,486 || 2 || 1,515 || 2 || 1,546 || 2 || 1,577 || 2 || 1,608 || 2 || 1,640 || 2 || 1,673 || 14 || 11,045 Totale parziale per l'obiettivo specifico n. 2 || 15 || 8,755 || 15 || 8,930 || 15 || 9,109 || 15 || 9,291 || 15 || 9,477 || 15 || 9,666 || 15 || 9,860 || 105 || 65,087 OBIETTIVO SPECIFICO n. 3 - Ulteriore rafforzamento dei diritti dei consumatori e mezzi di ricorso efficaci || || || || - Risultato || Elaborazione della legislazione || 0,394 || 5 || 1,857 || 5 || 1,894 || 5 || 1,932 || 5 || 1,971 || 5 || 2,010 || 5 || 2,050 || 5 || 2,091 || 35 || 13,806 - Risultato || Coordinamento e monitoraggio della risoluzione alternativa delle controversie || 0,310 || 2 || 0,584 || 2 || 0,595 || 2 || 0,607 || 2 || 0,619 || 2 || 0,632 || 2 || 0,644 || 2 || 0,657 || 14 || 4,339 Totale parziale per l'obiettivo specifico n. 3 || 7 || 2,441 || 7 || 2,490 || 7 || 2,539 || 7 || 2,590 || 7 || 2,642 || 7 || 2,695 || 7 || 2,749 || 49 || 18,145 OBIETTIVO SPECIFICO n. 4 - Promozione della tutela dei diritti dei consumatori || || || || - Risultato || Coordinamento delle iniziative || 0,239 || 4 || 0,902 || 4 || 0,920 || 4 || 0,938 || 4 || 0,957 || 4 || 0,976 || 4 || 0,996 || 4 || 1,016 || 28 || 6,706 - Risultato || Sostegno ai centri europei dei consumatori || 3,370 || 2 || 6,346 || 2 || 6,473 || 2 || 6,602 || 2 || 6,734 || 2 || 6,869 || 2 || 7,007 || 2 || 7,147 || 14 || 47,178 Totale parziale per l'obiettivo specifico n. 4 || 6 || 7,248 || 6 || 7,393 || 6 || 7,541 || 6 || 7,692 || 6 || 7,846 || 6 || 8,002 || 6 || 8,162 || 42 || 53,884 TOTALE DEI COSTI || 38 || 23,347 || 38 || 24,111 || 38 || 24,652 || 38 || 25,204 || 38 || 25,767 || 38 || 26,341 || 38 || 26,928 || 266 || 176,350 3.2.3. Incidenza prevista sugli
stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi
–
þ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi,
come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo
decimale) || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || 1,146 || 1,169 || 1,192 || 1,216 || 1,240 || 1,265 || 1,291 || 8,520 Altre spese amministrative || 0,228 || 0,233 || 0,237 || 0,242 || 0,247 || 0,252 || 0,257 || 1,695 Totale parziale per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 1,374 || 1,401 || 1,430 || 1,458 || 1,487 || 1,517 || 1,547 || 10,215 Esclusa la RUBRICA 5[29] del quadro finanziario pluriennale || NON PERTINENTE Risorse umane || || || || || || || || Altre spese amministrative || || || || || || || || Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || TOTALE || 1,374 || 1,401 || 1,430 || 1,458 || 1,487 || 1,517 || 1,547 || 10,215 I dati e le linee di bilancio di cui sopra
saranno modificati, se necessario, conformemente al processo di
esternalizzazione in programma. 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse
umane –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane –
þ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come
spiegato di seguito: Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo,
con un decimale) || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) || || 17 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[30] || || 17 01 02 01 (CA, INT, SNE della dotazione globale) || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || XX 01 02 02 (CA, INT, JED, LA e SNE nelle delegazioni) || || || || || || || || XX 01 04 aa [31] || - in sede[32] || || || || || || || || - nelle delegazioni || || || || || || || || XX 01 05 02 (CA, INT, SNE – Ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 02 (CA, INT, SNE - Ricerca diretta) || || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || || TOTALE || 12 || 12 || 12 || 12 || 12 || 12 || 12 Il fabbisogno di risorse
umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o
riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale
di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Ovviamente gli importi
e le imputazioni saranno modificati in funzione dei risultati del processo di
esternalizzazione in programma. Descrizione dei
compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Coordinamento, redazione e organizzazione della procedura di adozione dei programmi di lavoro annuali (decisioni di finanziamento), compresa la consultazione di un comitato degli Stati membri Verifica / monitoraggio della programmazione e dell'attuazione delle attività finanziarie conformemente alle norme finanziarie e di bilancio in vigore; partecipazione alla stesura di relazioni Preparazione e gestione di strumenti d'informazione; trasmissione di informazioni per i controlli interni ed esterni Preparazione e verifica dei pagamenti, degli impegni e della documentazione per le sovvenzioni / gli appalti; verifica che essi siano conformi ai termini contrattuali e alle norme/disposizioni finanziarie Verifica della correttezza delle operazioni finanziarie Verifica delle scadenze dei pagamenti conformemente alle disposizioni e alle norme finanziarie, nonché del trattamento dei singoli dossier finanziari Attività finalizzate a preparare e a impartire formazione a organizzazioni esterne in merito alle candidature per gli inviti alla presentazione di proposte Comunicazione di pertinenti informazioni ai contraenti e ai beneficiari durante tutta la durata del progetto Avvio, gestione e monitoraggio degli inviti alla presentazione di proposte / offerte, valutazione e selezione dei progetti Verifica dell'attuazione dei progetti e delle prestazioni dei responsabili dei progetti e dei loro partner, monitoraggio degli obblighi contrattuali Monitoraggio dei termini di pagamento conformemente al regolamento finanziario e alle norme finanziarie, nonché trattamento dei singoli dossier finanziari Verifica del rispetto del regolamento finanziario, delle norme di attuazione, delle norme interne in merito all'esecuzione del bilancio, all'atto di base, alle decisioni di finanziamento e ad altre norme e disposizioni di bilancio connesse alle operazioni finanziarie Verifica della convenzione di sovvenzione / del contratto con il beneficiario / contraente selezionati e della loro pertinenza Verifica della corretta applicazione nel corso del processo di selezione della metodologia, compresa la rimborsabilità dei costi, nonché dei criteri di selezione e di aggiudicazione e verifica del corretto svolgimento del processo di selezione conformemente alle norme previste Verifica della correttezza dei processi d'impegno Personale esterno || Preparazione e gestione di strumenti d'informazione; trasmissione di informazioni per i controlli interni ed esterni Preparazione e verifica dei pagamenti, degli impegni e della documentazione per le sovvenzioni / gli appalti; verifica che essi siano conformi ai termini contrattuali e alle norme/disposizioni finanziarie Verifica della correttezza delle operazioni finanziarie Verifica delle scadenze dei pagamenti conformemente alle disposizioni e alle norme finanziarie, nonché del trattamento dei singoli dossier finanziari Attività finalizzate a preparare e a impartire formazione a organizzazioni esterne in merito alle candidature per gli inviti alla presentazione di proposte Comunicazione di pertinenti informazioni ai contraenti e ai beneficiari durante tutta la durata del progetto Avvio, gestione e monitoraggio degli inviti alla presentazione di proposte / offerte, valutazione e selezione dei progetti Verifica dell'attuazione dei progetti e delle prestazioni dei responsabili dei progetti e dei loro partner, monitoraggio degli obblighi contrattuali Monitoraggio dei termini di pagamento conformemente al regolamento finanziario e alle norme finanziarie, nonché trattamento dei singoli dossier finanziari Verifica del rispetto del regolamento finanziario, delle norme di attuazione, delle norme interne in merito all'esecuzione del bilancio, all'atto di base, alle decisioni di finanziamento e ad altre norme e disposizioni di bilancio connesse alle operazioni finanziarie Verifica della convenzione di sovvenzione / del contratto con il beneficiario / contraente selezionati e della loro pertinenza Verifica della corretta applicazione nel corso del processo di selezione della metodologia, compresa la rimborsabilità dei costi, nonché dei criteri di selezione e di aggiudicazione e verifica del corretto svolgimento del processo di selezione conformemente alle norme previste Verifica della correttezza dei processi d'impegno 3.2.4. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale –
þ La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario
pluriennale 2014 ‑ 2020, proposto dalla Commissione nella sua comunicazione
COM(2011)500 del 29.6.2011. –
¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica
del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee
di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. NON
PERTINENTE –
¨ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[33]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee
di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. NON
PERTINENTE 3.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento –
þ La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di
terzi –
¨ La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito: Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Totale Specificare l'organismo di cofinanziamento || || || || || || || || TOTALE stanziamenti cofinanziati || || || || || || || || 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate –
þ La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle
entrate. –
¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: –
¨ sulle risorse proprie –
¨ sulle entrate varie Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[34] Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 Articolo …………. || || || || || || || || Per quanto riguarda le
entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa
interessate. NON
PERTINENTE Precisare il metodo di
calcolo dell'incidenza sulle entrate. NON
PERTINENTE [1] COM(2011)500. [2] RAPEX:
sistema rapido di informazione dell'UE per tutti i prodotti di consumo
pericolosi (fatta eccezione per i prodotti alimentari, i mangimi, i prodotti
farmaceutici e i dispositivi medici). [3] Congiuntamente
con la valutazione ex post del programma precedente e la valutazione intermedia
della strategia per la politica dei consumatori (2007-2013). [4] Relazioni
Grech, Hedh e Arias nel 2010, relazioni Schaldemose e Kalniete nel 2011,
relazione Svensson/Triantaphyllides in via di ultimazione. [5] Riflessione
che potrebbe assumere la forma di un'Agenda dei consumatori da pubblicare nel
2012. [6] Tale
organismo a livello UE sarebbe istituito nel contesto della revisione della
direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti, con l'incarico di
garantire la razionalizzazione delle procedure di finanziamento, una migliore
pianificazione, il coordinamento e la condivisione delle informazioni tra le
autorità degli Stati membri. Esso non assumerà la forma di un'agenzia. [7] GU
C … del …, pag. … [8] GU
C … del …, pag. … [9] COM(2010)
2020 definitivo del 3 marzo 2010. [10] GU
L 248 del 16.9.2002, pag. 1. [11] GU
L 404 del 30.12.2006, pag. 39. [12] … [13] GU
L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [14] GU
L 241 del 10.9.2008, pag. 21. [15] GU
L 11 del 15.1.2002, pag. 4. [16] GU
L 364 del 9.12.2004, pag. 1. [17] GU
L 292 del 15.11.1996, pag. 2. [18] GU
L 66 del 4.3.2004, pag. 45. [19] GU
342 del 22.12.2009, pag. 59. [20] ABM:
Activity-Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity-Based
Budgeting (bilancio per attività). [21] A
norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento
finanziario. [22] Le
spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento
finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [23] A
norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario. [24] GU
L 11 del 16.1.2003, pag. 1. [25] Decisione
C(2008)4943 della Commissione del 9 settembre 2008. [26] Diss.
= stanziamenti dissociati / Non-Diss. = stanziamenti non dissociati. [27] EFTA:
Associazione europea di libero scambio. [28] Paesi
candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali. [29] Assistenza
tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o
azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta. [30] CA=
Agente contrattuale; INT= personale interinale; JED= "Giovane esperto in
delegazione"; LA= Agente locale; SNE= Esperto nazionale distaccato. [31] Entro
il massimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee
"BA"). [32] Principalmente
per i Fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP). [33] Cfr.
punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale. [34] Per
quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi
zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi
da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.