52011PC0483

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti rimborsabili e l'ingegneria finanziaria /* COM/2011/0483 definitivo - 2011/0210 (COD) */


RELAZIONE

1.           contesto della proposta

· Motivazioni e obiettivi della proposta

L'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio indica varie forme di aiuto che possono essere fornite tramite i contributi dei fondi strutturali e precisamente "la forma di aiuto non rimborsabile (in prosieguo "aiuto diretto"), ma anche altre forme, segnatamente aiuto rimborsabile, abbuono d'interessi, garanzia, assunzione di partecipazioni, partecipazione al capitale di rischio o altro tipo di finanziamento". Il regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione ha stabilito come norma generale di ammissibilità che le spese devono essere effettivamente sostenute dai beneficiari finali e comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente (norma n. 1). Esso ha anche stabilito altre norme specifiche di ammissibilità riguardanti i contributi dei fondi strutturali ai fondi di capitale di rischio e ai fondi per mutui (norma n. 8) nonché ai fondi di garanzia (norma n. 9). Inoltre, ha stabilito che i versamenti erogati a tali fondi sono considerati spese ammissibili effettivamente sostenute (norma n. 1, punto 1.3). Nel corso del periodo di programmazione dei fondi strutturali 2000-2006, gli Stati membri hanno istituito queste forme di aiuto tramite fondi specifici, in conformità alle norme n. 8 e n. 9, e tramite un aiuto rimborsabile fornito attraverso altri strumenti. Una valutazione indipendente ha raccomandato questi strumenti come una buona prassi, almeno in uno Stato membro.

Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, invece, non definisce l'aiuto come rimborsabile o non rimborsabile. Il suo articolo 44 contiene disposizioni relative agli "strumenti di ingegneria finanziaria". Nell'attuale periodo di programmazione queste disposizioni sono piuttosto restrittive, dato che permettono il finanziamento delle spese connesse a un'operazione comprendente contributi al fine di sostenere a) gli strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese, b) i fondi per lo sviluppo urbano e c) i fondi o altri programmi d'incentivazione per l'efficienza energetica e l'utilizzo di energie rinnovabili negli edifici. Di conseguenza, in senso stretto e fatte salve le disposizioni dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che prevede già che l'aiuto possa assumere la forma di una sovvenzione rimborsabile, l'aiuto rimborsabile non risulta compreso nel regolamento applicabile.

Gli Stati membri hanno continuato ad utilizzare forme di aiuto rimborsabili basandosi sull'esperienza positiva del precedente periodo di programmazione 2000-2006 ed alcuni hanno anche accluso descrizioni di questi sistemi ai loro documenti di programmazione del periodo 2007-2013, che sono stati approvati dalla Commissione. Inoltre, in alcuni Stati membri questi regimi sono stati anche avviati nuovamente nell'attuale periodo di programmazione.

Occorre pertanto introdurre nel regolamento (CE) n. 1083/2006 una definizione generale dell'aiuto rimborsabile e disporre anche che l'aiuto rimborsato sia conservato su un conto separato e riutilizzato per lo stesso scopo o in linea con gli obiettivi del programma. La definizione di "aiuto rimborsabile" comprende le sovvenzioni rimborsabili (totalmente o parzialmente rimborsabili senza interessi) e le linee di credito gestite dall'autorità di gestione tramite organismi intermedi (istituzioni finanziarie pubbliche).

Inoltre, per quanto riguarda l'ingegneria finanziaria, ossia gli strumenti descritti nell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006, secondo una prassi corrente d'interpretazione della Commissione non si applicano le norme relative ai grandi progetti, ai progetti generatori di entrate e alla stabilità delle operazioni. Tenuto conto di questa prassi corrente, occorre precisare per motivi di certezza del diritto in un testo giuridico appropriato che le disposizioni relative ai grandi progetti, ai progetti generatori di entrate e alla stabilità delle operazioni [articoli 39, 55 e 57 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio] non si applicano alle operazioni di cui all'articolo 44. Nel caso dell'ingegneria finanziaria di cui all'articolo 44, l'operazione è infatti costituita dal contributo finanziario allo strumento di ingegneria finanziaria e dal successivo aiuto fornito dagli strumenti di ingegneria finanziaria ai beneficiari finali. Tale aiuto è concesso sotto forma di un sostegno rimborsabile e le relative risorse restituite alle operazioni devono essere riutilizzate secondo le norme specifiche stabilite dall'articolo 78, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1083/2006. In base a quanto precede, l'applicazione degli articoli 39, 55 e 57 non è né necessaria né giustificata per le operazioni di cui all'articolo 44.

Tenuto conto della necessità di garantire un utilizzo tempestivo (per le spese ammissibili) delle risorse messe a disposizione degli strumenti di ingegneria finanziaria dai programmi operativi e della necessità di assicurare un adeguato monitoraggio, da parte degli Stati membri e della Commissione, dell'applicazione degli strumenti di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 44, occorre anche introdurre: i) un obbligo giuridico per gli strumenti di ingegneria finanziaria di spendere, in conformità all'articolo 78, paragrafo 6, lettere da a) a e), del regolamento (CE) n. 1083/2006, il contributo finanziario versato dalle autorità di gestione per costituire questi fondi o contribuire ad essi entro un termine di due anni (in caso contrario, la dichiarazione di spesa successiva dovrà essere corretta di conseguenza, detraendo gli importi non spesi); ii) una disposizione giuridica relativa al monitoraggio dell'applicazione, anche per consentire agli Stati membri di presentare alla Commissione relazioni appropriate sul tipo di strumenti applicati e sulle rispettive azioni intraprese sul campo grazie a questi strumenti.

· Contesto generale

Nel periodo di programmazione 2007-2013 sono state adottate nuove forme di finanziamento rotativo degli aiuti, che si discostano dal tradizionale finanziamento basato su sovvenzioni. Questi nuovi strumenti finanziari sono considerati catalizzatori di risorse pubbliche e private, allo scopo di raggiungere i livelli di investimento necessari per attuare la strategia UE 2020.

Per quanto riguarda il campo d'applicazione, le forme di finanziamento rotativo vengono utilizzate attualmente per una gamma di attività più vasta che l'ingegneria finanziaria. Occorre modificare il regolamento per includere un sostegno alle operazioni che prevedono il rimborso del sostegno finanziario, non hanno le caratteristiche dei meccanismi degli strumenti di ingegneria finanziaria e non rientrano in tale categoria, definita nell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio. Queste operazioni comprendono le sovvenzioni rimborsabili e le linee di credito gestite direttamente dall'autorità di gestione o dagli organismi intermedi.

Allo stesso tempo, vista la crescente applicazione sul campo degli strumenti di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 44 e visto che finora la Commissione dispone solo di informazioni limitate su tali strumenti, è opportuno modificare il regolamento per garantire che gli Stati membri e la Commissione possano monitorare correttamente queste forme di aiuto rimborsabili e informare la Commissione al riguardo. In tal modo la Commissione disporrà anche di uno strumento utile per la valutazione globale dei risultati di questi tipi di aiuto.

· Disposizioni vigenti nel settore della proposta

L'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio definisce le forme che gli strumenti di ingegneria finanziaria possono assumere nell'attuale periodo di programmazione e il loro campo di applicazione: il sostegno all'accesso delle PMI ai finanziamenti, il rinnovamento urbano e l'efficienza energetica. L'articolo 78, paragrafo 6, di detto regolamento contiene disposizioni speciali relative al rimborso delle spese sostenute dagli Stati membri o dalle autorità di gestione e basate su contributi a tali strumenti.

L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1081/2006 indica le forme di aiuto fornite dal FSE: sovvenzioni individuali o globali non rimborsabili, sovvenzioni rimborsabili, abbuoni di interessi sui prestiti, microcrediti, fondi di garanzia e acquisizione di beni e servizi conformemente alle norme in materia di appalti pubblici.

· Coerenza con altre politiche e obiettivi dell'Unione

Non pertinente.

2.           Consultazione delle parti interessate e valutazione d'impatto

· Consultazione

La Corte dei conti europea ha messo in evidenza, nei sui audit delle operazioni del FESR, la questione degli aiuti rimborsabili che non rientrano nell'articolo 44, e ciò da luogo alla presente proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio. La modifica proposta è stata avviata dopo un esame approfondito della situazione sul campo negli Stati membri e quindi è stata trattata con gli Stati membri nell'ambito delle riunioni del comitato di coordinamento dei fondi. In base alla raccomandazione della Corte dei conti europea relativa al monitoraggio degli strumenti di ingegneria finanziaria, la presente proposta comprende inoltre disposizioni separate relative a un utilizzo efficace e tempestivo degli strumenti di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 44 e alla presentazione delle relazioni su tali strumenti.

· Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

· Valutazione dell'impatto

La presente proposta chiarisce l'utilizzo delle forme di aiuto rimborsabili a livello dei progetti, una prassi consolidata nel periodo di programmazione 2000-2006, e da un ulteriore incentivo all'utilizzo dei fondi strutturali, incrementandone l'effetto leva.

Il chiarimento delle norme che disciplinano la politica di coesione fornisce agli Stati membri la garanzia che i regimi basati su forme di aiuto rimborsabili utilizzati con successo nel periodo di programmazione precedente possono essere mantenuti e servire da base per altri. Esso avrà anche un effetto positivo sul ritmo di attuazione dei programmi, dando in particolare alle autorità nazionali, regionali e locali la possibilità di riutilizzare i fondi per lo stesso obiettivo.

Il nuovo obbligo di utilizzo tempestivo (entro due anni dal versamento al fondo) e di presentazione di relazioni sugli strumenti di ingegneria finanziaria offrirà alla Commissione uno strumento utile per il monitoraggio e la valutazione globale dei risultati di questo tipo di aiuti.

La proposta intende chiarire la legittimità di una prassi giuridica esistente. Il principale effetto previsto è quindi la riduzione del rischio giuridico. La proposta avrà solo un impatto pratico limitato, legato a un obbligo più rigoroso di presentare relazioni sugli strumenti di ingegneria finanziaria già adottati. Non è richiesto alcun nuovo bilancio.

3.           Elementi giuridici della proposta

· Sintesi delle misure proposte

La modifica proposta si basa sul più ampio campo di applicazione delle varie forme di aiuto di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, e fornisce le integrazioni e le modifiche necessarie all'attuale quadro normativo, come descritto dettagliatamente di seguito.

Il nuovo articolo 2, punto 8, proposto contiene una definizione di sovvenzione rimborsabile come contributo finanziario diretto accordato a titolo di liberalità che può essere totalmente o parzialmente rimborsabile senza interessi.

Nel titolo III, capo II, la nuova sezione 3 bis proposta, introduce disposizioni in materia di "aiuto rimborsabile". Il nuovo articolo 43 bis intende precisare che i fondi strutturali possono finanziare le spese legate a un'operazione comprendente contributi destinati a sostenere l'aiuto rimborsabile. Questa disposizione copre le sovvenzioni rimborsabili e le linee di credito gestite dall'autorità di gestione tramite organismi intermedi che sono istituzioni finanziarie pubbliche "interne". Per motivi di chiarezza, il meccanismo della dichiarazione di spesa e del rimborso degli aiuti rimborsabili resta uguale a quello per gli aiuti non rimborsabili (vale a dire per le sovvenzioni a fondo perduto) dato che si basa su fatture quietanzate o su documenti di valore probatorio equivalente [a norma dell'articolo 78, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (CE) n. 1083/2006].

Il nuovo articolo 43 ter precisa inoltre che l'aiuto rimborsato all'organismo che concede l'aiuto o a un'altra autorità pubblica competente dello Stato membro deve essere conservato su un conto separato e riutilizzato per lo stesso scopo o in linea con gli obiettivi del programma operativo.

Il nuovo articolo 44 bis proposto intende spiegare che le disposizioni relative ai grandi progetti (articolo 39), ai progetti generatori di entrate (articolo 55) e alla stabilità delle operazioni (articolo 57) non si applicano, in linea di principio, agli strumenti di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 44, poiché queste norme sono state concepite piuttosto per altri tipi di aiuto.

Nello stesso contesto, si introduce un nuovo articolo 67 bis relativo alla presentazione di relazioni sugli strumenti di ingegneria finanziaria, di cui all'articolo 44, a causa della necessità di garantire un adeguato monitoraggio, da parte degli Stati membri e della Commissione, dell'applicazione degli strumenti di ingegneria finanziaria, in particolare per consentire agli Stati membri di fornire alla Commissione informazioni appropriate sul tipo di strumenti applicati e sulle rispettive azioni intraprese sul campo grazie a tali strumenti.

Nello stesso contesto, la proposta di aggiungere un nuovo comma all'articolo 78, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1083/2006 mira ad introdurre un obbligo giuridico per garantire che il contributo finanziario versato dalle autorità di gestione per costituire gli strumenti di ingegneria finanziaria o per contribuire ad essi sia utilizzato per le spese ammissibili entro un termine di due anni dal versamento al fondo. Se ciò non avviene, la dichiarazione di spesa successiva dovrà essere corretta di conseguenza, detraendo gli importi non utilizzati. In tal modo si intende evitare che il denaro resti bloccato in questi fondi e che non venga utilizzato per lunghi periodi.

Il nuovo articolo 78 bis proposto introduce una disposizione generale sui requisiti della dichiarazione di spesa. Con riferimento all'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio (CE) n. 1605/2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, il nuovo articolo permette alla Commissione di elaborare conti che forniscono un quadro fedele del patrimonio dell'Unione e dell'esecuzione del bilancio.

· Base giuridica

Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 definisce le regole comuni applicabili ai tre fondi. Basato sul principio della gestione concorrente tra la Commissione e gli Stati membri, questo regolamento contiene disposizioni sul processo di programmazione, nonché norme per la gestione dei programmi (compresa la gestione finanziaria), il monitoraggio, il controllo finanziario e la valutazione dei progetti.

· Principio di sussidiarietà

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà in quanto intende garantire la certezza del diritto a livello dell'Unione europea, in modo che gli aiuti forniti dagli Stati membri tramite i fondi strutturali a regimi basati su forme di aiuto rimborsabili utilizzati legittimamente nel precedente periodo di programmazione e/o iniziati nel periodo attuale, ma privi delle caratteristiche degli strumenti di ingegneria finanziaria, siano autorizzati e legittimi in base agli attuali regolamenti relativi ai fondi strutturali. In questo contesto è anche necessario definire a livello dell'Unione europea il trattamento dell'aiuto rimborsato per questi tipi di regimi privi delle caratteristiche degli strumenti di ingegneria finanziaria.

Occorre inoltre prevedere un utilizzo tempestivo (entro due anni dal versamento al fondo) e obblighi di presentazione di relazioni sugli strumenti di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 44 per consentire agli Stati membri di applicare rapidamente gli strumenti e fornire alla Commissione informazioni appropriate sul tipo di strumenti applicati e sulle rispettive azioni intraprese sul campo grazie a questi strumenti. In tal modo la Commissione disporrà anche di uno strumento utile per la valutazione globale dei risultati complessivi di questi tipi di aiuto.

· Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità:

La presente proposta è effettivamente proporzionata, poiché non va oltre le regole minime necessarie per dare agli Stati membri la certezza del diritto che i regimi basati sugli aiuti rimborsabili sostenuti dai fondi strutturali, ma privi delle caratteristiche degli strumenti di ingegneria finanziaria, sono autorizzati nel corso dell'attuale periodo di programmazione. Al fine di consentire agli Stati membri di beneficiare dei chiarimenti nel corso di tutto il periodo di programmazione, è necessario applicarli in modo retroattivo.

Un obbligo di spendere il contributo finanziario delle autorità di gestione per la costituzione degli strumenti di ingegneria finanziaria entro due anni dal versamento di tale contributo al fondo (in caso contrario, la dichiarazione di spesa successiva dovrà essere corretta di conseguenza, detraendo gli importi non spesi) e alcuni obblighi di presentazione di relazioni sono stabiliti unicamente per gli strumenti di ingegneria finanziaria (attuati per mezzo di "fondi", a differenza dell'aiuto rimborsabile privo delle caratteristiche dell'articolo 44), al fine di fornire solo il flusso minimo necessario di informazioni dagli Stati membri alla Commissione riguardante l'applicazione sul campo tempestiva e corretta degli strumenti di ingegneria finanziaria. Inoltre, l'obbligo di utilizzo tempestivo e gli altri obblighi di presentazione di relazioni non sono applicati retroattivamente.

· Scelta degli strumenti

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero idonei per i seguenti motivi.

La Commissione ha esaminato il margine di manovra offerto dal quadro giuridico per dichiarare la compatibilità della prassi consolidata delle operazioni gestite direttamente dagli organismi intermedi o dalle autorità di gestione e prive delle caratteristiche degli strumenti di ingegneria finanziaria con il regolamento esistente sui fondi strutturali. Tuttavia, dopo approfondite consultazioni interne, è risultato che è necessaria una modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 a tale riguardo per evitare qualsiasi ambiguità. L'obiettivo di queste revisioni è quello di facilitare ulteriormente la mobilitazione delle risorse dell'Unione per vari progetti che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 44, aumentando così il numero dei progetti che beneficiano del sostegno dei fondi strutturali. Gli strumenti istituiti dall'articolo 44 di tale regolamento non hanno potuto essere applicati per queste operazioni atipiche, perché l'articolo 44 si limita ai fondi che investono a favore delle PMI, del rinnovamento urbano e dell'efficienza energetica.

Attualmente non esiste un obbligo giuridico di spendere entro un determinato termine nel corso del programma il contributo finanziario versato dalle autorità di gestione agli strumenti di ingegneria finanziaria, dato che la "compensazione" di tale contributo (sul piano della verifica delle "spese ammissibili") avviene solo alla chiusura del programma operativo. Inoltre, il monitoraggio e la presentazione di relazioni sugli strumenti di ingegneria finanziaria da parte degli Stati membri sono stati introdotti solo recentemente su base volontaria. Ciò non è sufficiente per consentire alla Commissione di avere un quadro generale dell'attuazione sul campo di queste forme di aiuto rimborsabili. La Corte dei conti europea ha inoltre raccomandato alla Commissione di effettuare un controllo appropriato dell'utilizzo efficace delle risorse accordate agli strumenti di ingegneria finanziaria e un monitoraggio adeguato delle azioni attuate. In considerazione di ciò, la presente proposta comprende disposizioni separate su i) l'utilizzo tempestivo del contributo finanziario versato agli strumenti di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 44 (in caso contrario, la dichiarazione di spesa successiva dovrà essere corretta di conseguenza, detraendo gli importi non spesi) e ii) la presentazione di relazioni sugli strumenti di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 44.

4.           Incidenza sul bilancio

La proposta non ha alcuna incidenza sugli stanziamenti di impegno dato che non viene proposta alcuna modifica degli importi massimi del finanziamento dei fondi strutturali stabiliti nei programmi operativi per il periodo di programmazione 2007-2013.

La Commissione ritiene che la misura proposta possa migliorare l'applicazione pratica grazie alla maggiore certezza del diritto offerta gli Stati membri.

2011/0210 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti rimborsabili e l'ingegneria finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],

visto il parere del Comitato delle regioni[2],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Gli Stati membri hanno avuto esperienze positive con i regimi di aiuto rimborsabile a livello delle operazioni durante il periodo di programmazione 2000-2006 ed hanno quindi continuato ad applicare questi regimi o iniziato ad applicare regimi di aiuto rimborsabile nell'attuale periodo di programmazione 2007-2013. Alcuni Stati membri hanno anche accluso le descrizioni di questi regimi ai loro documenti di programmazione, che sono stati approvati dalla Commissione.

(2) Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999[3] istituisce strumenti di ingegneria finanziaria con una portata e un campo d'intervento precisi. Tuttavia, i regimi applicati dagli Stati membri sotto forma di aiuti rimborsabili e di linee di credito gestite dalle autorità di gestione tramite organismi intermedi non sono coperti in modo appropriato dalle disposizioni sugli strumenti di ingegneria finanziaria o da altre disposizioni del regolamento (CE) n. 1083/2006. In conformità all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999[4], che stabilisce già che gli aiuti possono assumere la forma di sovvenzioni rimborsabili, occorre quindi precisare in una nuova sezione del regolamento (CE) n. 1083/2006 che i fondi strutturali possono cofinanziare gli aiuti rimborsabili. Tale sezione deve coprire le sovvenzioni rimborsabili e le linee di credito gestite dall'autorità di gestione tramite organismi intermedi che sono istituzioni finanziarie pubbliche.

(3) Considerando che le risorse finanziarie utilizzate grazie a un aiuto rimborsabile vengono parzialmente o totalmente rimborsate dai beneficiari, è necessario introdurre adeguate disposizioni affinché l'aiuto rimborsato sia riutilizzato per lo stesso scopo o in linea con gli obiettivi del relativo programma.

(4) È necessario precisare che le disposizioni sui grandi progetti, sui progetti generatori di entrate e sulla stabilità delle operazioni non devono, per principio, essere applicabili agli strumenti di ingegneria finanziaria, dato che queste norme sono destinate piuttosto ad altri tipi di operazioni.

(5) Tenuto conto della necessità di garantire un adeguato monitoraggio, da parte degli Stati membri e della Commissione, dell'applicazione degli strumenti di ingegneria finanziaria, in particolare per consentire agli Stati membri di fornire alla Commissione informazioni appropriate sul tipo di strumenti applicati e sulle rispettive azioni intraprese sul campo grazie a tali strumenti, occorre introdurre una disposizione relativa alla presentazione delle relazioni. Ciò consentirebbe anche alla Commissione di valutare meglio i risultati globali degli strumenti di ingegneria finanziaria.

(6) Per garantire che il contributo finanziario versato dalle autorità di gestione agli strumenti di ingegneria finanziaria e incluso in una dichiarazione di spesa venga effettivamente utilizzato entro il termine stabilito, occorre introdurre l'obbligo per gli strumenti di ingegneria finanziaria di utilizzare il contributo per le spese ammissibili entro due anni dalla data della relativa dichiarazione certificata di spesa. La dichiarazione di spesa successiva deve essere corretta di conseguenza, detraendo gli importi non spesi, se il contributo in questione non è stato speso entro il termine indicato.

(7) Per garantire il rispetto dell'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[5], è necessario esigere che la dichiarazione di spesa da presentare alla Commissione fornisca a quest'ultima tutte le informazioni necessarie per l'elaborazione di conti che presentino un quadro fedele del patrimonio dell'Unione e dell'esecuzione del bilancio.

(8) La modifica volta a chiarire la legittimità dell'applicazione di una prassi esistente a partire dall'inizio del periodo di ammissibilità, in conformità al regolamento (CE) n. 1083/2006, deve avere un effetto retroattivo a partire dall'inizio dell'attuale periodo di programmazione 2007-2013.

(9) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1083/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1083/2006 è così modificato:

1)           All'articolo 2 è aggiunto il seguente punto 8:

"8.      "sovvenzione rimborsabile": un contributo finanziario diretto accordato a titolo di liberalità che è totalmente o parzialmente rimborsabile senza interessi."

2)           Nel titolo III, capo II, è inserita la seguente sezione 3 bis:

"Sezione 3 bis

Aiuto rimborsabile

Articolo 43 bis Forme di aiuto rimborsabile

1.       Nel quadro di un programma operativo, i fondi strutturali possono cofinanziare un aiuto rimborsabile sotto di forma contributi rimborsabili o linee di credito gestite dall'autorità di gestione tramite organismi intermedi che siano istituzioni finanziarie pubbliche.

2.       La dichiarazione di spesa relativa all'aiuto rimborsabile è presentata in conformità all'articolo 78, paragrafi da 1 a 5.

Articolo 43 ter Riutilizzo dell'aiuto rimborsabile

L'aiuto rimborsato all'organismo che ha fornito l'aiuto o a un'altra autorità competente dello Stato membro è conservato su un conto separato e riutilizzato per lo stesso scopo o in linea con gli obiettivi del programma operativo."

3)           È inserito il seguente articolo 44 bis:

"Articolo 44 bis Non applicazione di determinate disposizioni

Gli articoli 39, 55 e 57 non si applicano alle operazioni che rientrano nell'articolo 44."

4)           È aggiunto il seguente articolo 67 bis:

"Articolo 67 bis Relazioni sull'applicazione degli strumenti di ingegneria finanziaria

1.       Entro il 31 gennaio e il 15 settembre di ogni anno, l'autorità di gestione invia alla Commissione una relazione specifica sulle operazioni consistenti in strumenti di ingegneria finanziaria per il periodo che va rispettivamente fino al 31 dicembre e al 30 giugno.

2.       Le relazioni di cui al paragrafo 1 contengono, per ciascuno strumento di ingegneria finanziaria, le seguenti informazioni:

a)      una descrizione dello strumento di ingegneria finanziaria e le modalità di applicazione;

b)      l'identificazione delle entità che applicano lo strumento di ingegneria finanziaria, comprese quelle che intervengono tramite fondi di partecipazione, e una descrizione della loro procedura di selezione;

c)      le date di pagamento e gli importi dell'aiuto dei fondi strutturali e il cofinanziamento nazionale versato allo strumento di ingegneria finanziaria;

d)      le date e gli importi corrispondenti inclusi nelle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e le date e gli importi rimborsati dalla Commissione;

e)      gli importi dell'aiuto dei fondi strutturali e il cofinanziamento nazionale versato dallo strumento di ingegneria finanziaria."

5)           All'articolo 78, paragrafo 6, è aggiunto il seguente comma:

"Il contributo finanziario agli strumenti di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 44, che è stato incluso in una dichiarazione di spesa e non è stato pagato come spesa ammissibile, a norma del secondo comma del presente paragrafo, entro due anni dalla data della dichiarazione certificata di spesa in questione, è detratto dalla successiva dichiarazione certificata di spesa."

6)           È inserito il seguente articolo 78 bis:

"Articolo 78 bis Obbligo di fornire informazioni nella dichiarazione di spesa

La dichiarazione di spesa da presentare alla Commissione fornisce a quest'ultima tutte le informazioni necessarie per l'elaborazione di conti, in conformità all'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1605/2002.

Al fine di definire le condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione, in conformità all'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1°gennaio 2007.

Tuttavia, l'articolo 1, paragrafi 4, 5 e 6, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 5, se un contributo finanziario è già stato incluso in una dichiarazione di spesa prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, il termine di due anni decorre dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Proposta di REGOLAMENTO (UE) N. …/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto rimborsabile e l'ingegneria finanziaria.

2.           CONTESTO ABM/ABB (gestione per attività/bilancio per attività)

Indicare i settori politici interessati e le relative attività:

Politica regionale; attività ABB 13.03.

Occupazione e affari sociali; attività ABB 04.02.

3.           LINEE DI BILANCIO

3.1.        Linee di bilancio [linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa (ex linee B.A)]

La nuova azione proposta sarà attuata sulla base delle seguenti linee di bilancio:

· 13.031600 Convergenza (FESR)

· 13.031700 Pace (FESR)

· 13.031800 Competitività regionale e occupazione (FESR)

· 13.031900 Cooperazione territoriale (FESR)

· 04.0217 Convergenza (FSE)

· 04.0219 Competitività regionale e occupazione (FSE)

3.2.        Durata dell'azione e incidenza finanziaria

La misura proposta può migliorare l'applicazione pratica perché garantisce agli Stati membri la certezza del diritto per l'utilizzo di tutte le forme di aiuto rimborsabile.

Sono inoltre introdotti obblighi giuridici che impongono agli strumenti di ingegneria finanziaria di spendere il contributo finanziario versato dalle autorità di gestione per costituire questi fondi o per contribuire ad essi entro un termine di due anni. Inoltre, sono stabiliti obblighi di presentare relazioni per gli strumenti di ingegneria finanziaria, allo scopo di disporre del flusso minimo necessario di informazioni dagli Stati membri alla Commissione per quanto riguarda l'applicazione sul campo degli strumenti di ingegneria finanziaria. Tali obblighi non si applicano retroattivamente. Non vi è alcuna incidenza finanziaria per il bilancio dell'Unione dato che non sono necessarie risorse supplementari.

3.3.        Caratteristiche di bilancio

Linea di bilancio || Natura della spesa || Nuova || Partecipazione di paesi EFTA || Partecipazione di paesi candidati || Rubrica delle prospettive finanziarie

13.031600 || SNO || Dissoc. || NO || NO || NO || N. 1b

13.031700 || SNO || Dissoc. || NO || NO || NO || N. 1b

13.031800 || SNO || Dissoc. || NO || NO || NO || N. 1b

13.031900 || SNO || Dissoc. || NO || NO || NO || N. 1b

04.0217 || SNO || Dissoc. || NO || NO || NO || N. 1b

04.0219 || SNO || Dissoc. || NO || NO || NO || N. 1b

4.           SINTESI DELLE RISORSE

4.1.        Risorse finanziarie

4.1.1.     Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Le seguenti tabelle indicano l'impatto stimato delle misure proposte dal 2011 al 2013.

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di spesa || Sezione n. || || Anno n || n + 1 || n + 2 || n + 3 || n + 4 || n + 5 e segg. || Totale

Spese operative[6] || || || || || || || ||

Stanziamenti d'impegno (SI) || 8.1 || a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a

Stanziamenti di pagamento (SP) || || b || n/a || n/a || n/a ||  n/a || n/a || n/a || n/a

Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento[7] || || || ||

Assistenza tecnica e amministrativa (SND) || 8.2.4 || c || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO || || || || || || ||

Stanziamenti d'impegno || || a+c || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a

Stanziamenti di pagamento || || b+c || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || 0,000

Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento[8] || ||

Risorse umane e spese connesse (SND) || 8.2.5 || d || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a

Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND) || 8.2.6 || e || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a

Costo finanziario totale indicativo dell'intervento

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane || || a+c+d+e || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a

TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane || || b+c+d+e || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a

Cofinanziamento

Mio EUR (al terzo decimale)

Organismo di cofinanziamento || || Anno n || n + 1 || n + 2 || n + 3 || n + 4 || n + 5 e segg. || Totale

…………………… || f || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a

TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento || a+c+d+e+f || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a

4.1.2.     Compatibilità con la programmazione finanziaria

x     La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.

¨      La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie.

¨      La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale[9] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie).

4.1.3.     Incidenza finanziaria sulle entrate

x      Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate.

¨      La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Mio EUR (al primo decimale)

|| || Prima dell'azione [Anno n-1] || || Situazione a seguito dell'azione

Linea di bilancio || Entrate || || [Anno n] || [n+1] || [n+2] || [n+3] || [n+4] || [n+5][10]

|| a) Entrate in valore assoluto || || || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a

b) Variazione delle entrate ||  D || || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a

(Precisare le pertinenti linee di bilancio delle entrate, aggiungendo alla tabella il numero di righe necessarie se l'incidenza riguarda più di una linea di bilancio.)

4.2.        Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP) (compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno) – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.

Fabbisogno annuo || Anno n || n + 1 || n + 2 || n + 3 || n + 4 || n + 5 e segg.

Totale risorse umane || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a

5.           CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

5.1.        Necessità dell'azione a breve o lungo termine

Dato che è legato alle spese reali sostenute dai beneficiari, il rimborso delle richieste di pagamento, comprese le forme di aiuto rimborsabili a livello delle operazioni, prolungherà l'impatto degli interventi dei fondi strutturali nelle aree e nei settori assistiti.

5.2.        Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuali sinergie con altri strumenti finanziari

La continuazione delle buone prassi delle forme di aiuto rimborsabili a livello dei progetti darà luogo a strumenti duraturi e permetterà il riutilizzo dei fondi.

5.3.        Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione per attività (ABM) e relativi indicatori

Un ulteriore chiarimento delle norme che disciplinano la politica di coesione avrà effetti positivi sull'attuazione dei programmi sul campo. L'utilizzo di forme di aiuto rimborsabili è ulteriormente incoraggiato e determina una maggiore influenza e stabilità degli interventi.

5.4.        Modalità di attuazione (dati indicativi)

Indicare di seguito le modalità di attuazione scelte.

· Gestione concorrente con gli Stati membri

6.           CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1.        Sistema di controllo

Non necessario, perché rientra nel quadro del previsto monitoraggio dei fondi strutturali.

6.2.        Valutazione

6.2.1.     Valutazione ex ante

Dato che la proposta intende autorizzare una prassi consolidata e giustificabile e costituisce una correzione di un'omissione dell'attuale regolamento, non è stata effettuata alcuna valutazione ex ante.

6.2.2.     Provvedimenti adottati in seguito alla valutazione intermedia/ex post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

N/A

6.2.3.     Modalità e periodicità delle valutazioni successive

N/A

7.           MISURE ANTIFRODE

n/a

8.           DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1.        Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati) || Tipo di risultato || Costo medio || Anno n || Anno n + 1 || Anno n + 2 || Anno n + 3 || Anno n + 4 || Anno n + 5 e segg. || TOTALE

Numero di risultati || Costo totale || Numero di risultati || Costo totale || Numero di risultati || Costo totale || Numero di risultati || Costo totale || Numero di risultati || Costo totale || Numero di risultati || Costo totale || Numero di risultati || Costo totale

OBIETTIVO OPERATIVO n.1 Sostenere l'attuazione dei programmi operativi || || || || || || || || || || || || || || || ||

Azione 1 – Tasso di cofinanziamento al 100% || || || || 0,000 || || 0,000 || || || || || || || || || || 0,000

COSTO TOTALE || || || || 0,000 || || 0,000 || || || || || || || || || || 0,000

8.2.        Spese amministrative

8.2.1.     Risorse umane: numero e tipo

Tipo di posto || || Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari (numero di posti/ETP)

|| || Anno n || Anno n + 1 || Anno n + 2 || Anno n + 3 || Anno n + 4 || Anno n + 5

Funzionari o agenti temporanei (XX 01 01) || A*/AD || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a

B*, C*/AST || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a

Personale finanziato con l'art. XX 01 02 || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a

Altro personale finanziato con l'art. XX 01 04/05 || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a

TOTALE || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a

8.2.2.     Descrizione dei compiti derivanti dall'azione

N/A

8.2.3.     Origine delle risorse umane (statutarie)

(Se sono indicate più origini, specificare il numero di posti per ciascuna origine)

¨      Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare

¨      Posti preassegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n

¨      Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB

¨      Posti da riassegnare utilizzando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

¨      Posti necessari per l'anno n, ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

8.2.4.     Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio (numero e denominazione) || Anno n || Anno n + 1 || Anno n + 2 || Anno n + 3 || Anno n + 4 || Anno n + 5 e segg. || TOTA-LE

1      Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi i relativi costi del personale) || || || || || || ||

Agenzie esecutive || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a

Altra assistenza tecnica e amministrativa || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a

- intra muros || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a

- extra muros || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a

Totale assistenza tecnica e amministrativa || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a

8.2.5.     Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane || Anno n || Anno n + 1 || Anno n + 2 || Anno n + 3 || Anno n + 4 || Anno n + 5 e segg.

Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01) || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a

Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (indicare la linea di bilancio) || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a

Costo totale delle risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento) || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a

Calcolo – Funzionari e agenti temporanei

Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1

n/a

Calcolo – Personale finanziato con l'art. XX 01 02

Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1

n/a

8.2.6.     Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno n || Anno n + 1 || Anno n + 2 || Anno n + 3 || Anno n + 4 || Anno n + 5 e segg. || TOTALE

XX 01 02 11 01 – Missioni || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a

XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a

XX 01 02 11 03 – Comitati || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a

XX 01 02 11 04 – Studi e consultazioni || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a

XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a

 2     Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a

3      Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a

Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento) || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a

Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

n/a

[1]               GU L .. del …, pag. ..

[2]               GU L .. del …, pag. ..

[3]               GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

[4]               GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12.

[5]               GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

[6]               Spese che non rientrano nel capitolo xx 01 del titolo xx interessato.

[7]               Spesa che rientra nell'articolo xx 01 04 del titolo xx.

[8]               Spesa che rientra nel capo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

[9]               Vedasi punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

[10]             Se la durata dell'azione supera i 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne