Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti rimborsabili e l'ingegneria finanziaria /* COM/2011/0483 definitivo - 2011/0210 (COD) */
RELAZIONE 1. contesto della proposta · Motivazioni e obiettivi della proposta L'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CE)
1260/1999 del Consiglio indica varie forme di aiuto che possono essere fornite
tramite i contributi dei fondi strutturali e precisamente "la forma di
aiuto non rimborsabile (in prosieguo "aiuto diretto"), ma anche altre
forme, segnatamente aiuto rimborsabile, abbuono d'interessi, garanzia,
assunzione di partecipazioni, partecipazione al capitale di rischio o altro tipo
di finanziamento". Il regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione
ha stabilito come norma generale di ammissibilità che le spese devono essere
effettivamente sostenute dai beneficiari finali e comprovate da fatture
quietanzate o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente (norma
n. 1). Esso ha anche stabilito altre norme specifiche di ammissibilità
riguardanti i contributi dei fondi strutturali ai fondi di capitale di rischio
e ai fondi per mutui (norma n. 8) nonché ai fondi di garanzia (norma n. 9). Inoltre,
ha stabilito che i versamenti erogati a tali fondi sono considerati spese
ammissibili effettivamente sostenute (norma n. 1, punto 1.3). Nel corso del
periodo di programmazione dei fondi strutturali 2000-2006, gli Stati membri
hanno istituito queste forme di aiuto tramite fondi specifici, in conformità
alle norme n. 8 e n. 9, e tramite un aiuto rimborsabile fornito
attraverso altri strumenti. Una valutazione indipendente ha raccomandato questi
strumenti come una buona prassi, almeno in uno Stato membro. Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio, invece, non definisce l'aiuto come rimborsabile o non rimborsabile.
Il suo articolo 44 contiene disposizioni relative agli "strumenti di
ingegneria finanziaria". Nell'attuale periodo di programmazione queste
disposizioni sono piuttosto restrittive, dato che permettono il finanziamento
delle spese connesse a un'operazione comprendente contributi al fine di
sostenere a) gli strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese, b) i fondi
per lo sviluppo urbano e c) i fondi o altri programmi d'incentivazione per
l'efficienza energetica e l'utilizzo di energie rinnovabili negli edifici. Di
conseguenza, in senso stretto e fatte salve le disposizioni dell'articolo 11
del regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che prevede già che l'aiuto
possa assumere la forma di una sovvenzione rimborsabile, l'aiuto rimborsabile
non risulta compreso nel regolamento applicabile. Gli Stati membri hanno continuato ad utilizzare
forme di aiuto rimborsabili basandosi sull'esperienza positiva del precedente
periodo di programmazione 2000-2006 ed alcuni hanno anche accluso descrizioni
di questi sistemi ai loro documenti di programmazione del periodo 2007-2013,
che sono stati approvati dalla Commissione. Inoltre, in alcuni Stati membri
questi regimi sono stati anche avviati nuovamente nell'attuale periodo di
programmazione. Occorre pertanto introdurre nel regolamento (CE)
n. 1083/2006 una definizione generale dell'aiuto rimborsabile e disporre
anche che l'aiuto rimborsato sia conservato su un conto separato e riutilizzato
per lo stesso scopo o in linea con gli obiettivi del programma. La definizione
di "aiuto rimborsabile" comprende le sovvenzioni rimborsabili
(totalmente o parzialmente rimborsabili senza interessi) e le linee di credito
gestite dall'autorità di gestione tramite organismi intermedi (istituzioni
finanziarie pubbliche). Inoltre, per quanto riguarda l'ingegneria
finanziaria, ossia gli strumenti descritti nell'articolo 44 del regolamento
(CE) n. 1083/2006, secondo una prassi corrente d'interpretazione della
Commissione non si applicano le norme relative ai grandi progetti, ai progetti
generatori di entrate e alla stabilità delle operazioni. Tenuto conto di questa
prassi corrente, occorre precisare per motivi di certezza del diritto in un
testo giuridico appropriato che le disposizioni relative ai grandi progetti, ai
progetti generatori di entrate e alla stabilità delle operazioni [articoli 39,
55 e 57 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio] non si applicano alle
operazioni di cui all'articolo 44. Nel caso dell'ingegneria finanziaria di cui
all'articolo 44, l'operazione è infatti costituita dal contributo finanziario
allo strumento di ingegneria finanziaria e dal successivo aiuto fornito dagli
strumenti di ingegneria finanziaria ai beneficiari finali. Tale aiuto è
concesso sotto forma di un sostegno rimborsabile e le relative risorse
restituite alle operazioni devono essere riutilizzate secondo le norme
specifiche stabilite dall'articolo 78, paragrafo 7, del regolamento (CE)
n. 1083/2006. In base a quanto precede, l'applicazione degli articoli 39,
55 e 57 non è né necessaria né giustificata per le operazioni di cui
all'articolo 44. Tenuto conto della necessità di garantire un
utilizzo tempestivo (per le spese ammissibili) delle risorse messe a
disposizione degli strumenti di ingegneria finanziaria dai programmi operativi
e della necessità di assicurare un adeguato monitoraggio, da parte degli Stati
membri e della Commissione, dell'applicazione degli strumenti di ingegneria
finanziaria di cui all'articolo 44, occorre anche introdurre: i) un obbligo
giuridico per gli strumenti di ingegneria finanziaria di spendere, in
conformità all'articolo 78, paragrafo 6, lettere da a) a e), del regolamento
(CE) n. 1083/2006, il contributo finanziario versato dalle autorità di
gestione per costituire questi fondi o contribuire ad essi entro un termine di
due anni (in caso contrario, la dichiarazione di spesa successiva dovrà essere
corretta di conseguenza, detraendo gli importi non spesi); ii) una disposizione
giuridica relativa al monitoraggio dell'applicazione, anche per consentire agli
Stati membri di presentare alla Commissione relazioni appropriate sul tipo di
strumenti applicati e sulle rispettive azioni intraprese sul campo grazie a
questi strumenti. ·
Contesto generale Nel periodo di programmazione 2007-2013 sono state
adottate nuove forme di finanziamento rotativo degli aiuti, che si discostano
dal tradizionale finanziamento basato su sovvenzioni. Questi nuovi strumenti
finanziari sono considerati catalizzatori di risorse pubbliche e private, allo
scopo di raggiungere i livelli di investimento necessari per attuare la
strategia UE 2020. Per quanto riguarda il campo d'applicazione, le
forme di finanziamento rotativo vengono utilizzate attualmente per una gamma di
attività più vasta che l'ingegneria finanziaria. Occorre modificare il
regolamento per includere un sostegno alle operazioni che prevedono il rimborso
del sostegno finanziario, non hanno le caratteristiche dei meccanismi degli
strumenti di ingegneria finanziaria e non rientrano in tale categoria, definita
nell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio. Queste
operazioni comprendono le sovvenzioni rimborsabili e le linee di credito
gestite direttamente dall'autorità di gestione o dagli organismi intermedi. Allo stesso tempo, vista la crescente applicazione
sul campo degli strumenti di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 44 e
visto che finora la Commissione dispone solo di informazioni limitate su tali
strumenti, è opportuno modificare il regolamento per garantire che gli Stati
membri e la Commissione possano monitorare correttamente queste forme di aiuto
rimborsabili e informare la Commissione al riguardo. In tal modo la Commissione
disporrà anche di uno strumento utile per la valutazione globale dei risultati
di questi tipi di aiuto. ·
Disposizioni vigenti nel settore della proposta L'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio definisce le forme che gli strumenti di ingegneria finanziaria possono
assumere nell'attuale periodo di programmazione e il loro campo di
applicazione: il sostegno all'accesso delle PMI ai finanziamenti, il
rinnovamento urbano e l'efficienza energetica. L'articolo 78, paragrafo 6, di
detto regolamento contiene disposizioni speciali relative al rimborso delle
spese sostenute dagli Stati membri o dalle autorità di gestione e basate su
contributi a tali strumenti. L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1081/2006
indica le forme di aiuto fornite dal FSE: sovvenzioni individuali o globali non
rimborsabili, sovvenzioni rimborsabili, abbuoni di interessi sui prestiti,
microcrediti, fondi di garanzia e acquisizione di beni e servizi conformemente
alle norme in materia di appalti pubblici. ·
Coerenza con altre politiche e obiettivi
dell'Unione Non pertinente. 2. Consultazione delle parti interessate e
valutazione d'impatto ·
Consultazione La Corte dei conti europea ha messo in evidenza,
nei sui audit delle operazioni del FESR, la questione degli aiuti rimborsabili
che non rientrano nell'articolo 44, e ciò da luogo alla presente proposta di
modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio. La modifica
proposta è stata avviata dopo un esame approfondito della situazione sul campo
negli Stati membri e quindi è stata trattata con gli Stati membri nell'ambito
delle riunioni del comitato di coordinamento dei fondi. In base alla
raccomandazione della Corte dei conti europea relativa al monitoraggio degli
strumenti di ingegneria finanziaria, la presente proposta comprende inoltre
disposizioni separate relative a un utilizzo efficace e tempestivo degli
strumenti di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 44 e alla presentazione
delle relazioni su tali strumenti. ·
Ricorso al parere di esperti Non è stato necessario consultare esperti esterni. ·
Valutazione dell'impatto La presente proposta chiarisce l'utilizzo delle
forme di aiuto rimborsabili a livello dei progetti, una prassi consolidata nel
periodo di programmazione 2000-2006, e da un ulteriore incentivo all'utilizzo
dei fondi strutturali, incrementandone l'effetto leva. Il chiarimento delle norme che disciplinano la
politica di coesione fornisce agli Stati membri la garanzia che i regimi basati
su forme di aiuto rimborsabili utilizzati con successo nel periodo di
programmazione precedente possono essere mantenuti e servire da base per altri.
Esso avrà anche un effetto positivo sul ritmo di attuazione dei programmi,
dando in particolare alle autorità nazionali, regionali e locali la possibilità
di riutilizzare i fondi per lo stesso obiettivo. Il nuovo obbligo di utilizzo tempestivo (entro due
anni dal versamento al fondo) e di presentazione di relazioni sugli strumenti
di ingegneria finanziaria offrirà alla Commissione uno strumento utile per il
monitoraggio e la valutazione globale dei risultati di questo tipo di aiuti. La proposta intende chiarire la legittimità di una
prassi giuridica esistente. Il principale effetto previsto è quindi la
riduzione del rischio giuridico. La proposta avrà solo un impatto pratico
limitato, legato a un obbligo più rigoroso di presentare relazioni sugli
strumenti di ingegneria finanziaria già adottati. Non è richiesto alcun nuovo
bilancio. 3. Elementi giuridici della proposta ·
Sintesi delle misure proposte La modifica proposta si basa sul più ampio campo
di applicazione delle varie forme di aiuto di cui all'articolo 28, paragrafo 3,
del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, e fornisce le
integrazioni e le modifiche necessarie all'attuale quadro normativo, come
descritto dettagliatamente di seguito. Il nuovo articolo 2, punto 8, proposto contiene
una definizione di sovvenzione rimborsabile come contributo finanziario diretto
accordato a titolo di liberalità che può essere totalmente o parzialmente
rimborsabile senza interessi. Nel titolo III, capo II, la nuova sezione 3 bis
proposta, introduce disposizioni in materia di "aiuto rimborsabile".
Il nuovo articolo 43 bis intende precisare che i fondi strutturali possono
finanziare le spese legate a un'operazione comprendente contributi destinati a
sostenere l'aiuto rimborsabile. Questa disposizione copre le sovvenzioni
rimborsabili e le linee di credito gestite dall'autorità di gestione tramite
organismi intermedi che sono istituzioni finanziarie pubbliche
"interne". Per motivi di chiarezza, il meccanismo della dichiarazione
di spesa e del rimborso degli aiuti rimborsabili resta uguale a quello per gli
aiuti non rimborsabili (vale a dire per le sovvenzioni a fondo perduto) dato
che si basa su fatture quietanzate o su documenti di valore probatorio
equivalente [a norma dell'articolo 78, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (CE)
n. 1083/2006]. Il nuovo articolo 43 ter precisa inoltre che
l'aiuto rimborsato all'organismo che concede l'aiuto o a un'altra autorità
pubblica competente dello Stato membro deve essere conservato su un conto
separato e riutilizzato per lo stesso scopo o in linea con gli obiettivi del
programma operativo. Il nuovo articolo 44 bis proposto intende spiegare
che le disposizioni relative ai grandi progetti (articolo 39), ai progetti
generatori di entrate (articolo 55) e alla stabilità delle operazioni (articolo
57) non si applicano, in linea di principio, agli strumenti di ingegneria
finanziaria di cui all'articolo 44, poiché queste norme sono state concepite
piuttosto per altri tipi di aiuto. Nello stesso contesto, si introduce un nuovo
articolo 67 bis relativo alla presentazione di relazioni sugli strumenti di
ingegneria finanziaria, di cui all'articolo 44, a causa della necessità di
garantire un adeguato monitoraggio, da parte degli Stati membri e della
Commissione, dell'applicazione degli strumenti di ingegneria finanziaria, in
particolare per consentire agli Stati membri di fornire alla Commissione
informazioni appropriate sul tipo di strumenti applicati e sulle rispettive
azioni intraprese sul campo grazie a tali strumenti. Nello stesso contesto, la proposta di aggiungere
un nuovo comma all'articolo 78, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1083/2006
mira ad introdurre un obbligo giuridico per garantire che il contributo
finanziario versato dalle autorità di gestione per costituire gli strumenti di
ingegneria finanziaria o per contribuire ad essi sia utilizzato per le spese
ammissibili entro un termine di due anni dal versamento al fondo. Se ciò non
avviene, la dichiarazione di spesa successiva dovrà essere corretta di
conseguenza, detraendo gli importi non utilizzati. In tal modo si intende
evitare che il denaro resti bloccato in questi fondi e che non venga utilizzato
per lunghi periodi. Il nuovo articolo 78 bis proposto introduce una
disposizione generale sui requisiti della dichiarazione di spesa. Con
riferimento all'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio (CE)
n. 1605/2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al
bilancio generale delle Comunità europee, il nuovo articolo permette alla
Commissione di elaborare conti che forniscono un quadro fedele del patrimonio
dell'Unione e dell'esecuzione del bilancio. ·
Base giuridica Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio,
dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che
abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 definisce le regole comuni applicabili
ai tre fondi. Basato sul principio della gestione concorrente tra la Commissione
e gli Stati membri, questo regolamento contiene disposizioni sul processo di
programmazione, nonché norme per la gestione dei programmi (compresa la
gestione finanziaria), il monitoraggio, il controllo finanziario e la
valutazione dei progetti. ·
Principio di sussidiarietà La proposta è conforme al principio di
sussidiarietà in quanto intende garantire la certezza del diritto a livello
dell'Unione europea, in modo che gli aiuti forniti dagli Stati membri tramite i
fondi strutturali a regimi basati su forme di aiuto rimborsabili utilizzati
legittimamente nel precedente periodo di programmazione e/o iniziati nel
periodo attuale, ma privi delle caratteristiche degli strumenti di ingegneria
finanziaria, siano autorizzati e legittimi in base agli attuali regolamenti
relativi ai fondi strutturali. In questo contesto è anche necessario definire a
livello dell'Unione europea il trattamento dell'aiuto rimborsato per questi
tipi di regimi privi delle caratteristiche degli strumenti di ingegneria
finanziaria. Occorre inoltre prevedere un utilizzo tempestivo
(entro due anni dal versamento al fondo) e obblighi di presentazione di
relazioni sugli strumenti di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 44 per
consentire agli Stati membri di applicare rapidamente gli strumenti e fornire
alla Commissione informazioni appropriate sul tipo di strumenti applicati e
sulle rispettive azioni intraprese sul campo grazie a questi strumenti. In tal
modo la Commissione disporrà anche di uno strumento utile per la valutazione globale
dei risultati complessivi di questi tipi di aiuto. ·
Principio di proporzionalità La proposta rispetta il principio di
proporzionalità: La presente proposta è effettivamente
proporzionata, poiché non va oltre le regole minime necessarie per dare agli
Stati membri la certezza del diritto che i regimi basati sugli aiuti
rimborsabili sostenuti dai fondi strutturali, ma privi delle caratteristiche
degli strumenti di ingegneria finanziaria, sono autorizzati nel corso
dell'attuale periodo di programmazione. Al fine di consentire agli Stati membri
di beneficiare dei chiarimenti nel corso di tutto il periodo di programmazione,
è necessario applicarli in modo retroattivo. Un obbligo di spendere il contributo finanziario
delle autorità di gestione per la costituzione degli strumenti di ingegneria
finanziaria entro due anni dal versamento di tale contributo al fondo (in caso
contrario, la dichiarazione di spesa successiva dovrà essere corretta di
conseguenza, detraendo gli importi non spesi) e alcuni obblighi di presentazione
di relazioni sono stabiliti unicamente per gli strumenti di ingegneria
finanziaria (attuati per mezzo di "fondi", a differenza dell'aiuto
rimborsabile privo delle caratteristiche dell'articolo 44), al fine di fornire
solo il flusso minimo necessario di informazioni dagli Stati membri alla
Commissione riguardante l'applicazione sul campo tempestiva e corretta degli
strumenti di ingegneria finanziaria. Inoltre, l'obbligo di utilizzo tempestivo
e gli altri obblighi di presentazione di relazioni non sono applicati
retroattivamente. ·
Scelta degli strumenti Strumento proposto: regolamento. Altri strumenti non sarebbero idonei per i
seguenti motivi. La Commissione ha esaminato il margine di manovra
offerto dal quadro giuridico per dichiarare la compatibilità della prassi
consolidata delle operazioni gestite direttamente dagli organismi intermedi o
dalle autorità di gestione e prive delle caratteristiche degli strumenti di
ingegneria finanziaria con il regolamento esistente sui fondi strutturali.
Tuttavia, dopo approfondite consultazioni interne, è risultato che è necessaria
una modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 a tale riguardo per evitare
qualsiasi ambiguità. L'obiettivo di queste revisioni è quello di facilitare
ulteriormente la mobilitazione delle risorse dell'Unione per vari progetti che
non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 44, aumentando così il
numero dei progetti che beneficiano del sostegno dei fondi strutturali. Gli
strumenti istituiti dall'articolo 44 di tale regolamento non hanno potuto
essere applicati per queste operazioni atipiche, perché l'articolo 44 si limita
ai fondi che investono a favore delle PMI, del rinnovamento urbano e
dell'efficienza energetica. Attualmente non esiste un obbligo giuridico di
spendere entro un determinato termine nel corso del programma il contributo
finanziario versato dalle autorità di gestione agli strumenti di ingegneria
finanziaria, dato che la "compensazione" di tale contributo (sul
piano della verifica delle "spese ammissibili") avviene solo alla
chiusura del programma operativo. Inoltre, il monitoraggio e la presentazione
di relazioni sugli strumenti di ingegneria finanziaria da parte degli Stati
membri sono stati introdotti solo recentemente su base volontaria. Ciò non è
sufficiente per consentire alla Commissione di avere un quadro generale
dell'attuazione sul campo di queste forme di aiuto rimborsabili. La Corte dei
conti europea ha inoltre raccomandato alla Commissione di effettuare un
controllo appropriato dell'utilizzo efficace delle risorse accordate agli
strumenti di ingegneria finanziaria e un monitoraggio adeguato delle azioni
attuate. In considerazione di ciò, la presente proposta comprende disposizioni
separate su i) l'utilizzo tempestivo del contributo finanziario versato agli strumenti
di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 44 (in caso contrario, la
dichiarazione di spesa successiva dovrà essere corretta di conseguenza,
detraendo gli importi non spesi) e ii) la presentazione di relazioni sugli
strumenti di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 44. 4. Incidenza sul bilancio La proposta non ha alcuna incidenza sugli
stanziamenti di impegno dato che non viene proposta alcuna modifica degli
importi massimi del finanziamento dei fondi strutturali stabiliti nei programmi
operativi per il periodo di programmazione 2007-2013. La Commissione ritiene che la misura proposta
possa migliorare l'applicazione pratica grazie alla maggiore certezza del
diritto offerta gli Stati membri. 2011/0210 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti rimborsabili e l'ingegneria
finanziaria IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 177, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[1], visto il parere del Comitato delle regioni[2], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
Gli Stati membri hanno avuto esperienze positive
con i regimi di aiuto rimborsabile a livello delle operazioni durante il
periodo di programmazione 2000-2006 ed hanno quindi continuato ad applicare
questi regimi o iniziato ad applicare regimi di aiuto rimborsabile nell'attuale
periodo di programmazione 2007-2013. Alcuni Stati membri hanno anche accluso le
descrizioni di questi regimi ai loro documenti di programmazione, che sono
stati approvati dalla Commissione. (2)
Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio,
dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che
abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999[3]
istituisce strumenti di ingegneria finanziaria con una portata e un campo
d'intervento precisi. Tuttavia, i regimi applicati dagli Stati membri sotto
forma di aiuti rimborsabili e di linee di credito gestite dalle autorità di
gestione tramite organismi intermedi non sono coperti in modo appropriato dalle
disposizioni sugli strumenti di ingegneria finanziaria o da altre disposizioni
del regolamento (CE) n. 1083/2006. In conformità all'articolo 11, paragrafo 1,
del regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante
abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999[4],
che stabilisce già che gli aiuti possono assumere la forma di sovvenzioni rimborsabili,
occorre quindi precisare in una nuova sezione del regolamento (CE)
n. 1083/2006 che i fondi strutturali possono cofinanziare gli aiuti
rimborsabili. Tale sezione deve coprire le sovvenzioni rimborsabili e le linee
di credito gestite dall'autorità di gestione tramite organismi intermedi che
sono istituzioni finanziarie pubbliche. (3)
Considerando che le risorse finanziarie utilizzate
grazie a un aiuto rimborsabile vengono parzialmente o totalmente rimborsate dai
beneficiari, è necessario introdurre adeguate disposizioni affinché l'aiuto
rimborsato sia riutilizzato per lo stesso scopo o in linea con gli obiettivi
del relativo programma. (4)
È necessario precisare che le disposizioni sui
grandi progetti, sui progetti generatori di entrate e sulla stabilità delle
operazioni non devono, per principio, essere applicabili agli strumenti di
ingegneria finanziaria, dato che queste norme sono destinate piuttosto ad altri
tipi di operazioni. (5)
Tenuto conto della necessità di garantire un
adeguato monitoraggio, da parte degli Stati membri e della Commissione,
dell'applicazione degli strumenti di ingegneria finanziaria, in particolare per
consentire agli Stati membri di fornire alla Commissione informazioni
appropriate sul tipo di strumenti applicati e sulle rispettive azioni
intraprese sul campo grazie a tali strumenti, occorre introdurre una
disposizione relativa alla presentazione delle relazioni. Ciò consentirebbe
anche alla Commissione di valutare meglio i risultati globali degli strumenti
di ingegneria finanziaria. (6)
Per garantire che il contributo finanziario versato
dalle autorità di gestione agli strumenti di ingegneria finanziaria e incluso
in una dichiarazione di spesa venga effettivamente utilizzato entro il termine
stabilito, occorre introdurre l'obbligo per gli strumenti di ingegneria
finanziaria di utilizzare il contributo per le spese ammissibili entro due anni
dalla data della relativa dichiarazione certificata di spesa. La dichiarazione di spesa successiva deve essere
corretta di conseguenza, detraendo gli importi non spesi, se il contributo in
questione non è stato speso entro il termine indicato. (7)
Per garantire il rispetto dell'articolo 61,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il
regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[5], è necessario esigere che la dichiarazione
di spesa da presentare alla Commissione fornisca a quest'ultima tutte le
informazioni necessarie per l'elaborazione di conti che presentino un quadro
fedele del patrimonio dell'Unione e dell'esecuzione del bilancio. (8)
La modifica volta a chiarire la legittimità
dell'applicazione di una prassi esistente a partire dall'inizio del periodo di
ammissibilità, in conformità al regolamento (CE) n. 1083/2006, deve avere
un effetto retroattivo a partire dall'inizio dell'attuale periodo di
programmazione 2007-2013. (9)
Occorre pertanto modificare di conseguenza il
regolamento (CE) n. 1083/2006, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1083/2006 è così modificato: 1) All'articolo 2 è aggiunto il
seguente punto 8: "8. "sovvenzione
rimborsabile": un contributo finanziario diretto accordato a titolo di
liberalità che è totalmente o parzialmente rimborsabile senza interessi." 2) Nel titolo III, capo II, è inserita
la seguente sezione 3 bis: "Sezione 3 bis Aiuto
rimborsabile Articolo 43 bis
Forme di
aiuto rimborsabile 1. Nel quadro di un programma operativo, i
fondi strutturali possono cofinanziare un aiuto rimborsabile sotto di forma
contributi rimborsabili o linee di credito gestite dall'autorità di gestione
tramite organismi intermedi che siano istituzioni finanziarie pubbliche. 2. La dichiarazione di spesa relativa
all'aiuto rimborsabile è presentata in conformità all'articolo 78, paragrafi da
1 a 5. Articolo 43 ter
Riutilizzo dell'aiuto
rimborsabile L'aiuto rimborsato all'organismo che ha fornito
l'aiuto o a un'altra autorità competente dello Stato membro è conservato su un
conto separato e riutilizzato per lo stesso scopo o in linea con gli obiettivi
del programma operativo." 3) È inserito il seguente articolo 44
bis: "Articolo 44 bis
Non applicazione di
determinate disposizioni Gli articoli 39, 55 e 57 non si applicano alle
operazioni che rientrano nell'articolo 44." 4) È aggiunto il seguente articolo 67 bis: "Articolo 67 bis
Relazioni sull'applicazione
degli strumenti di ingegneria finanziaria 1. Entro il 31 gennaio e il 15 settembre di
ogni anno, l'autorità di gestione invia alla Commissione una relazione
specifica sulle operazioni consistenti in strumenti di ingegneria finanziaria
per il periodo che va rispettivamente fino al 31 dicembre e al
30 giugno. 2. Le relazioni di cui al paragrafo 1
contengono, per ciascuno strumento di ingegneria finanziaria, le seguenti
informazioni: a) una descrizione dello strumento di
ingegneria finanziaria e le modalità di applicazione; b) l'identificazione delle entità che
applicano lo strumento di ingegneria finanziaria, comprese quelle che
intervengono tramite fondi di partecipazione, e una descrizione della loro
procedura di selezione; c) le date di pagamento e gli importi
dell'aiuto dei fondi strutturali e il cofinanziamento nazionale versato allo
strumento di ingegneria finanziaria; d) le date e gli importi corrispondenti
inclusi nelle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e le date e
gli importi rimborsati dalla Commissione; e) gli importi dell'aiuto dei fondi
strutturali e il cofinanziamento nazionale versato dallo strumento di
ingegneria finanziaria." 5) All'articolo 78, paragrafo 6, è
aggiunto il seguente comma: "Il contributo finanziario agli strumenti di
ingegneria finanziaria di cui all'articolo 44, che è
stato incluso in una dichiarazione di spesa e non è stato pagato come spesa
ammissibile, a norma del secondo comma del presente paragrafo, entro due anni
dalla data della dichiarazione certificata di spesa in questione, è detratto
dalla successiva dichiarazione certificata di spesa." 6) È inserito il seguente articolo 78
bis: "Articolo 78 bis
Obbligo di fornire
informazioni nella dichiarazione di spesa La dichiarazione di spesa da presentare alla
Commissione fornisce a quest'ultima tutte le informazioni necessarie per
l'elaborazione di conti, in conformità all'articolo 61, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 1605/2002. Al fine di definire le condizioni uniformi di
applicazione del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti di esecuzione, in conformità all'articolo 291 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal
1°gennaio 2007. Tuttavia, l'articolo 1, paragrafi 4, 5 e 6, si
applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 5, se un
contributo finanziario è già stato incluso in una dichiarazione di spesa prima
dell'entrata in vigore del presente regolamento, il termine di due anni decorre
dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento è obbligatorio in
tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA Proposta di REGOLAMENTO (UE) N. …/2011 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto rimborsabile e
l'ingegneria finanziaria. 2. CONTESTO ABM/ABB (gestione per
attività/bilancio per attività) Indicare i settori politici interessati e le
relative attività: Politica regionale; attività ABB 13.03. Occupazione e affari sociali; attività ABB 04.02. 3. LINEE DI BILANCIO 3.1. Linee di bilancio [linee
operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa (ex
linee B.A)] La nuova azione proposta sarà attuata sulla
base delle seguenti linee di bilancio: · 13.031600 Convergenza (FESR) · 13.031700 Pace (FESR) · 13.031800 Competitività regionale e occupazione (FESR) · 13.031900 Cooperazione territoriale (FESR) · 04.0217 Convergenza (FSE) · 04.0219 Competitività regionale e occupazione (FSE) 3.2. Durata dell'azione e
incidenza finanziaria La misura proposta può migliorare
l'applicazione pratica perché garantisce agli Stati membri la certezza del
diritto per l'utilizzo di tutte le forme di aiuto rimborsabile. Sono inoltre
introdotti obblighi giuridici che impongono agli strumenti di ingegneria
finanziaria di spendere il contributo finanziario versato dalle autorità di
gestione per costituire questi fondi o per contribuire ad essi entro un termine
di due anni. Inoltre, sono stabiliti obblighi di presentare relazioni per gli
strumenti di ingegneria finanziaria, allo scopo di disporre del flusso minimo
necessario di informazioni dagli Stati membri alla Commissione per quanto
riguarda l'applicazione sul campo degli strumenti di ingegneria finanziaria.
Tali obblighi non si applicano retroattivamente. Non vi è alcuna incidenza
finanziaria per il bilancio dell'Unione dato che non sono necessarie risorse
supplementari. 3.3. Caratteristiche di bilancio Linea di bilancio || Natura della spesa || Nuova || Partecipazione di paesi EFTA || Partecipazione di paesi candidati || Rubrica delle prospettive finanziarie 13.031600 || SNO || Dissoc. || NO || NO || NO || N. 1b 13.031700 || SNO || Dissoc. || NO || NO || NO || N. 1b 13.031800 || SNO || Dissoc. || NO || NO || NO || N. 1b 13.031900 || SNO || Dissoc. || NO || NO || NO || N. 1b 04.0217 || SNO || Dissoc. || NO || NO || NO || N. 1b 04.0219 || SNO || Dissoc. || NO || NO || NO || N. 1b 4. SINTESI DELLE RISORSE 4.1. Risorse finanziarie 4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di
impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP) Le seguenti tabelle indicano l'impatto stimato
delle misure proposte dal 2011 al 2013. Mio EUR (al terzo decimale) Tipo di spesa || Sezione n. || || Anno n || n + 1 || n + 2 || n + 3 || n + 4 || n + 5 e segg. || Totale Spese operative[6] || || || || || || || || Stanziamenti d'impegno (SI) || 8.1 || a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a Stanziamenti di pagamento (SP) || || b || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento[7] || || || || Assistenza tecnica e amministrativa (SND) || 8.2.4 || c || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO || || || || || || || Stanziamenti d'impegno || || a+c || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a Stanziamenti di pagamento || || b+c || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || 0,000 Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento[8] || || Risorse umane e spese connesse (SND) || 8.2.5 || d || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND) || 8.2.6 || e || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a Costo finanziario totale indicativo
dell'intervento TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane || || a+c+d+e || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane || || b+c+d+e || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a Cofinanziamento Mio EUR (al terzo decimale) Organismo di cofinanziamento || || Anno n || n + 1 || n + 2 || n + 3 || n + 4 || n + 5 e segg. || Totale …………………… || f || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento || a+c+d+e+f || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a 4.1.2. Compatibilità
con la programmazione finanziaria x La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in
vigore. ¨ La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente
rubrica delle prospettive finanziarie. ¨ La proposta può comportare
l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale[9] (relative allo strumento di flessibilità o
alla revisione delle prospettive finanziarie). 4.1.3. Incidenza finanziaria sulle
entrate x Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate. ¨ La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate: Mio EUR (al
primo decimale) || || Prima dell'azione [Anno n-1] || || Situazione a seguito dell'azione Linea di bilancio || Entrate || || [Anno n] || [n+1] || [n+2] || [n+3] || [n+4] || [n+5][10] || a) Entrate in valore assoluto || || || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a b) Variazione delle entrate || D || || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a (Precisare le pertinenti linee di bilancio
delle entrate, aggiungendo alla tabella il numero di righe necessarie se
l'incidenza riguarda più di una linea di bilancio.) 4.2. Risorse
umane in equivalente tempo pieno (ETP) (compresi funzionari, personale
temporaneo ed esterno) – cfr. ripartizione al punto 8.2.1. Fabbisogno annuo || Anno n || n + 1 || n + 2 || n + 3 || n + 4 || n + 5 e segg. Totale risorse umane || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a 5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI 5.1. Necessità dell'azione a breve
o lungo termine Dato che è legato
alle spese reali sostenute dai beneficiari, il rimborso delle richieste di
pagamento, comprese le forme di aiuto rimborsabili a livello delle operazioni,
prolungherà l'impatto degli interventi dei fondi strutturali nelle aree e nei
settori assistiti. 5.2. Valore aggiunto
dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuali sinergie con altri strumenti
finanziari La continuazione
delle buone prassi delle forme di aiuto rimborsabili a livello dei progetti
darà luogo a strumenti duraturi e permetterà il riutilizzo dei fondi. 5.3. Obiettivi e risultati attesi
della proposta nel contesto della gestione per attività (ABM) e relativi
indicatori Un ulteriore chiarimento delle norme che
disciplinano la politica di coesione avrà effetti positivi sull'attuazione dei
programmi sul campo. L'utilizzo di forme di aiuto rimborsabili è ulteriormente
incoraggiato e determina una maggiore influenza e stabilità degli interventi. 5.4. Modalità di attuazione (dati
indicativi) Indicare di seguito le modalità di attuazione
scelte. ·
Gestione concorrente con gli Stati membri 6. CONTROLLO E VALUTAZIONE 6.1. Sistema di controllo Non necessario,
perché rientra nel quadro del previsto monitoraggio dei fondi strutturali. 6.2. Valutazione 6.2.1. Valutazione ex ante Dato che la proposta intende autorizzare una
prassi consolidata e giustificabile e costituisce una correzione di
un'omissione dell'attuale regolamento, non è stata effettuata alcuna
valutazione ex ante. 6.2.2. Provvedimenti adottati in
seguito alla valutazione intermedia/ex post (sulla base dell'esperienza
acquisita in precedenti casi analoghi) N/A 6.2.3. Modalità e periodicità delle
valutazioni successive N/A 7. MISURE ANTIFRODE n/a 8. DETTAGLI SULLE RISORSE 8.1. Obiettivi della proposta in
termini di costi finanziari Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) (Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati) || Tipo di risultato || Costo medio || Anno n || Anno n + 1 || Anno n + 2 || Anno n + 3 || Anno n + 4 || Anno n + 5 e segg. || TOTALE Numero di risultati || Costo totale || Numero di risultati || Costo totale || Numero di risultati || Costo totale || Numero di risultati || Costo totale || Numero di risultati || Costo totale || Numero di risultati || Costo totale || Numero di risultati || Costo totale OBIETTIVO OPERATIVO n.1 Sostenere l'attuazione dei programmi operativi || || || || || || || || || || || || || || || || Azione 1 – Tasso di cofinanziamento al 100% || || || || 0,000 || || 0,000 || || || || || || || || || || 0,000 COSTO TOTALE || || || || 0,000 || || 0,000 || || || || || || || || || || 0,000 8.2. Spese amministrative 8.2.1. Risorse umane: numero e tipo Tipo di posto || || Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari (numero di posti/ETP) || || Anno n || Anno n + 1 || Anno n + 2 || Anno n + 3 || Anno n + 4 || Anno n + 5 Funzionari o agenti temporanei (XX 01 01) || A*/AD || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a B*, C*/AST || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a Personale finanziato con l'art. XX 01 02 || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a Altro personale finanziato con l'art. XX 01 04/05 || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a TOTALE || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a 8.2.2. Descrizione
dei compiti derivanti dall'azione N/A 8.2.3. Origine delle risorse umane
(statutarie) (Se sono indicate più origini, specificare
il numero di posti per ciascuna origine) ¨ Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da
sostituire o prolungare ¨ Posti preassegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia
politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n ¨ Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB ¨ Posti da riassegnare utilizzando le risorse esistenti nel
servizio interessato (riassegnazione interna) ¨ Posti necessari per l'anno n, ma non previsti nell'esercizio
SPA/PPB dell'anno considerato 8.2.4. Altre spese amministrative
incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione
amministrativa) Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio (numero e denominazione) || Anno n || Anno n + 1 || Anno n + 2 || Anno n + 3 || Anno n + 4 || Anno n + 5 e segg. || TOTA-LE 1 Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi i relativi costi del personale) || || || || || || || Agenzie esecutive || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a Altra assistenza tecnica e amministrativa || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a - intra muros || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a - extra muros || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a Totale assistenza tecnica e amministrativa || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a 8.2.5. Costi
finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di
riferimento Mio EUR (al terzo decimale) Tipo di risorse umane || Anno n || Anno n + 1 || Anno n + 2 || Anno n + 3 || Anno n + 4 || Anno n + 5 e segg. Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01) || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (indicare la linea di bilancio) || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a Costo totale delle risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento) || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a Calcolo – Funzionari
e agenti temporanei Richiamarsi
all'occorrenza al punto 8.2.1 n/a Calcolo – Personale
finanziato con l'art. XX 01 02 Richiamarsi
all'occorrenza al punto 8.2.1 n/a 8.2.6. Altre spese amministrative non
incluse nell'importo di riferimento Mio EUR (al terzo decimale) || Anno n || Anno n + 1 || Anno n + 2 || Anno n + 3 || Anno n + 4 || Anno n + 5 e segg. || TOTALE XX 01 02 11 01 – Missioni || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a XX 01 02 11 03 – Comitati || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a XX 01 02 11 04 – Studi e consultazioni || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a 2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a 3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento) || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a || n/a Calcolo – Altre
spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento n/a [1] GU L .. del …, pag. .. [2] GU L .. del …, pag. .. [3] GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25. [4] GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12. [5] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. [6] Spese che non rientrano nel capitolo xx 01 del titolo xx
interessato. [7] Spesa che rientra nell'articolo xx 01 04 del titolo xx. [8] Spesa che rientra nel capo xx 01, ma non negli articoli
xx 01 04 o xx 01 05. [9] Vedasi punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale. [10] Se la durata dell'azione supera i 6 anni, aggiungere alla
tabella il numero necessario di colonne