52011PC0117

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra /* COM/2011/0117 def. - NLE 2011/0052 */


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 14.3.2011

COM(2011) 117 definitivo

2011/0052 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del […]

relativa alla firma dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra

RELAZIONE

Il 27 luglio 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo quadro di partenariato e cooperazione (APC) con la Mongolia. I negoziati con la Mongolia sono stati avviati nel gennaio 2010 a Ulan Bator e si sono conclusi nell'ottobre 2010. L'APC è stato siglato dalle Parti il 20 dicembre 2010 a Ulan Bator, previa approvazione dell'esito dei negoziati da parte del COASI.

L'APC con la Mongolia sostituirà il quadro giuridico attualmente vigente, ossia l'accordo del 1993 di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la Mongolia.

L'accordo con la Mongolia, che costituisce un'altra pietra miliare verso un maggiore coinvolgimento politico ed economico dell'Unione europea nel sud-est asiatico, contempla le clausole politiche standard dell'UE in materia di diritti umani, armi di distruzione di massa, Corte penale internazionale, armi leggere e di piccolo calibro nonché lotta al terrorismo e promuove la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale. L'APC, che costituisce la base di un impegno più efficace dell'Unione e degli Stati membri nei confronti della Mongolia nell'ambito dello sviluppo, degli scambi e degli investimenti, della giustizia, della libertà e della sicurezza, copre settori quali la cooperazione in materia di principi, norme e standard, materie prime, migrazione, criminalità organizzata e corruzione, la cooperazione nell'ambito della politica industriale e delle piccole e medie imprese, il turismo e l'energia, l'istruzione e la cultura, l'ambiente, il cambiamento climatico e le risorse naturali, l'agricoltura, la sanità, la società civile nonché la modernizzazione dello Stato e della pubblica amministrazione.

2011/0052 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del […]

relativa alla firma dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione[1],

considerando quanto segue:

1. Il 27 luglio 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo quadro di partenariato e cooperazione, di seguito "l'accordo", con la Mongolia.

2. È opportuno che l'accordo sia firmato, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.

3. Le disposizioni dell'accordo che rientrano nel campo di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto Parti contraenti distinte e non in quanto parte dell’Unione europea, a meno che l'Unione europea insieme al Regno Unito e/o all'Irlanda non abbiano congiuntamente notificato alla Mongolia che il Regno Unito e/o l'Irlanda sono vincolati in quanto parte dell'Unione europea, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Se il Regno Unito e/o l'Irlanda non sono più vincolati in quanto parte dell'Unione europea conformemente all'articolo 4 bis del protocollo n. 21, l'Unione europea insieme al Regno Unito e/o all'Irlanda comunicano immediatamente alla Mongolia qualsiasi cambiamento intervenuto nella loro posizione, nel qual caso restano vincolati dalle disposizioni dell'accordo a titolo individuale. Le stesse disposizioni si applicano alla Danimarca, ai sensi del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, è approvata a nome dell'Unione, fatta salva la decisione del Consiglio relativa alla conclusione di detto accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo a nome dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

Il presidente […]

ALLEGATO

ACCORDO QUADRO DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE TRA L’UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA MONGOLIA, DALL'ALTRA

L'UNIONE EUROPEA, in appresso denominata “l’Unione”,

e

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L’IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in appresso denominati “gli Stati membri”,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA MONGOLIA,

in appresso denominata "la Mongolia",

dall’altra,

in appresso denominati congiuntamente “le Parti”,

CONSIDERANDO i vincoli tradizionali di amicizia tra le Parti e gli stretti legami storici, politici ed economici che le uniscono;

CONSIDERANDO che le Parti attribuiscono particolare importanza alla natura globale delle loro relazioni reciproche;

CONSIDERANDO che per le Parti il presente accordo è un elemento di relazioni più ampie e coerenti tra di esse, costituite da accordi di cui entrambe sono firmatarie;

RIBADENDO l’impegno e il desiderio delle Parti tesi a un più profondo rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, sanciti, fra l'altro, dalla Carta delle Nazioni Unite, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite e dagli altri pertinenti strumenti internazionali sui diritti umani;

RIBADENDO l'importanza attribuita ai principi dello Stato di diritto, del rispetto del diritto internazionale, del buon governo e della lotta alla corruzione e il comune desiderio di promuovere il progresso economico e sociale a beneficio delle rispettive popolazioni, ispirandosi al principio dello sviluppo sostenibile e tenendo conto delle esigenze di tutela ambientale;

RIBADENDO il comune desiderio di intensificare la cooperazione tra di esse partendo da questi valori comuni;

RIBADENDO la comune volontà di promuovere il progresso economico e sociale delle rispettive popolazioni ispirandosi al principio dello sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni;

RIBADENDO il proprio impegno a promuovere la pace e la sicurezza internazionali, un multilateralismo efficace e la composizione pacifica delle controversie, in particolare mediante una collaborazione a tal fine nell’ambito delle Nazioni Unite;

RIBADENDO il comune desiderio di intensificare la cooperazione sulle questioni politiche ed economiche e in materia di stabilità, giustizia e sicurezza a livello internazionale come requisito indispensabile per promuovere uno sviluppo socioeconomico sostenibile, l’eliminazione della povertà e il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio;

CONSIDERANDO che le Parti individuano nel terrorismo una minaccia per la sicurezza mondiale e intendono intensificare il dialogo e la cooperazione per la lotta al terrorismo, conformemente ai pertinenti strumenti del Consiglio di sicurezza dell’ONU, in particolare la risoluzione 1373. La strategia europea in materia di sicurezza, adottata dal Consiglio europeo nel dicembre 2003, individua nel terrorismo una delle minacce più gravi per la sicurezza. A tale riguardo, l’Unione europea ha attuato misure di fondamentale importanza, tra cui un piano d’azione per la lotta al terrorismo, adottato nel 2001 e aggiornato nel 2004, e un’importantissima dichiarazione sulla lotta al terrorismo rilasciata il 25 marzo 2004 all’indomani degli attentati di Madrid. Nel dicembre 2005 l'Unione europea ha inoltre adottato la strategia antiterrorismo dell’UE;

ESPRIMENDO un impegno deciso volto a prevenire e combattere tutte le forme di terrorismo, a intensificare la cooperazione nella lotta al terrorismo e a contrastare la criminalità organizzata;

CONSIDERANDO che le Parti ribadiscono che le misure efficaci di lotta al terrorismo e la tutela dei diritti umani sono complementari e si rafforzano a vicenda;

RIBADENDO che i crimini più gravi, motivo di allarme per la comunità internazionale, non devono rimanere impuniti e vanno efficacemente perseguiti adottando provvedimenti a livello nazionale e intensificando la cooperazione internazionale;

CONSIDERANDO che l'istituzione e il corretto funzionamento della Corte penale internazionale rivestono grande importanza ai fini della pace e della giustizia nel mondo e che il 16 giugno 2003 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato una posizione comune sulla Corte a cui ha fatto seguito un piano d’azione adottato il 4 febbraio 2004;

CONSIDERANDO che le Parti concordano che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori costituisce una grave minaccia per la sicurezza internazionale e intendono intensificare il dialogo e la cooperazione in questo campo. L’adozione per consenso della risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sottolinea l’impegno dell’intera comunità internazionale nella lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa. Il 17 novembre 2003 il Consiglio dell’Unione europea ha varato una politica UE volta a integrare le politiche di non proliferazione nelle relazioni dell'Unione con i paesi terzi. Il 12 dicembre 2003, il Consiglio europeo ha inoltre adottato una strategia contro la proliferazione;

CONSIDERANDO che il Consiglio dell’Unione europea ha definito le armi leggere e di piccolo calibro una minaccia crescente per la pace, la sicurezza e lo sviluppo e il 13 gennaio 2006 ha adottato una strategia volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni, in cui il Consiglio sottolinea la necessità di garantire un'impostazione globale e coerente per le politiche di sicurezza e di sviluppo;

IMPEGNANDOSI pienamente a promuovere tutti gli aspetti dello sviluppo sostenibile, compresa la tutela ambientale e una cooperazione effettiva intesa a contrastare i cambiamenti climatici e a garantire la sicurezza alimentare, nonché a sostenere e applicare in modo efficace le norme sociali e del lavoro riconosciute internazionalmente;

SOTTOLINEANDO l’importanza di approfondire le relazioni e la cooperazione in settori quali la riammissione, l’asilo e la politica dei visti e di affrontare congiuntamente i problemi della migrazione e della tratta di esseri umani;

RIBADENDO l’importanza del commercio, in particolare di materie prime, per le loro relazioni bilaterali e l'impegno a definire norme specifiche sulle materie prime nel sottocomitato per il commercio e gli investimenti;

OSSERVANDO che le disposizioni del presente accordo, che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto Parti contraenti distinte e non in quanto parte dell'Unione europea, a meno che l'Unione europea e il Regno Unito e/o l'Irlanda non abbiano notificato congiuntamente alla Mongolia che il Regno Unito o l'Irlanda sono vincolati in quanto parte dell'Unione europea, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Se il Regno Unito e/o l'Irlanda non sono più vincolati in quanto parte dell'Unione europea conformemente all'articolo 4 bis del protocollo n. 21, l'Unione europea e il Regno Unito e/o l'Irlanda informano immediatamente la Mongolia di qualsiasi cambiamento intervenuto nella loro posizione, nel qual caso restano vincolati dalle disposizioni dell'accordo a titolo individuale. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati;

CONFERMANDO il proprio impegno a rafforzare le relazioni tra le Parti al fine di intensificare la cooperazione tra di esse e la comune volontà di consolidare, approfondire e diversificare dette relazioni nei settori di reciproco interesse su basi di parità, non discriminazione e nel vantaggio reciproco,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I NATURA E CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 Principi generali

1. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali sui diritti umani, e del principio dello Stato di diritto è alla base delle politiche interne ed estere di entrambe le Parti e costituisce un elemento essenziale del presente accordo.

2. Le Parti confermano i loro valori comuni sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite.

3. Le Parti ribadiscono l'impegno a promuovere tutti gli aspetti dello sviluppo sostenibile, a collaborare per affrontare le sfide connesse al cambiamento climatico e alla globalizzazione e a contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, compresi gli obiettivi di sviluppo del millennio. Le Parti ribadiscono l'importanza attribuita a un elevato livello di tutela ambientale e a strutture sociali inclusive.

4. Le Parti ribadiscono l'impegno a rispettare la dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti e concordano di intensificare la cooperazione allo scopo di migliorare ulteriormente i risultati in termini di sviluppo.

5. Le Parti ribadiscono l'importanza attribuita ai principi del buon governo, anche per quanto riguarda l'indipendenza del settore giudiziario e la lotta contro la corruzione.

Articolo 2 Obiettivi della cooperazione

Nell'intento di rafforzare le relazioni bilaterali, le Parti si impegnano a intrattenere un dialogo globale e a estendere la cooperazione a tutti i settori di reciproco interesse, puntando in particolare a:

a) dar vita a una cooperazione politica ed economica in tutti i consessi e in tutte le organizzazioni regionali e internazionali pertinenti;

b) dar vita a una cooperazione sulla lotta contro i crimini gravi di rilevanza internazionale;

c) dar vita a una cooperazione contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e delle armi leggere e di piccolo calibro;

d) sviluppare gli scambi e gli investimenti tra di esse con reciproci vantaggi; dar vita a una cooperazione in tutti i settori del commercio e degli investimenti di comune interesse onde agevolare scambi e flussi di investimento e prevenire e rimuovere gli ostacoli al commercio e agli investimenti;

e) dar vita a una cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, anche per quanto riguarda lo Stato di diritto, la cooperazione giudiziaria, la protezione dei dati, la migrazione, il traffico e la tratta di esseri umani, la lotta alla criminalità organizzata, il terrorismo, la criminalità transnazionale, il riciclaggio di denaro e gli stupefacenti;

f) dar vita a una cooperazione in tutti gli altri settori di reciproco interesse, soprattutto in materia di politica macroeconomica e servizi finanziari, fiscalità e dogane, compresa la governance fiscale, politica industriale e piccole e medie imprese (PMI), società dell’informazione, audiovisivi e media, scienza e tecnologia, energia, trasporti, istruzione e cultura, ambiente e risorse naturali, agricoltura e sviluppo rurale, sanità, occupazione, affari sociali e statistiche;

g) incentivare la partecipazione di entrambe ai programmi di cooperazione subregionali e regionali aperti alla partecipazione dell'altra Parte;

h) accrescere il ruolo e la visibilità di ciascuna Parte nella regione dell'altra;

i) promuovere la comprensione fra le rispettive popolazioni tramite la cooperazione tra vari soggetti non governativi, quali think-tank, università, società civile e media, attraverso seminari, conferenze, interazione fra i giovani e altre attività;

j) promuovere l’eliminazione della povertà nell’ambito dello sviluppo sostenibile e la graduale integrazione della Mongolia nell’economia mondiale.

Articolo 3 Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori

1. Le Parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, a favore di soggetti statali e non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali.

2. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito di trattati e accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione e di altri obblighi internazionali in materia, ad esempio quelli di cui alla risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza dell’ONU. Le Parti convengono che la presente disposizione è un elemento essenziale dell’accordo.

3. Le Parti convengono inoltre di cooperare e contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori:

- prendendo disposizioni in vista della firma, della ratifica o dell’adesione, a seconda dei casi, e della piena attuazione di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti;

- approntando un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione esteso tanto all'esportazione quanto al transito dei beni legati alle armi di distruzione di massa, che verifichi anche l'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso in relazione alle armi di distruzione di massa e sia corredato di sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.

4. Le Parti convengono di avviare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi gli elementi suddetti. Questo dialogo può svolgersi a livello regionale.

Articolo 4 Armi leggere e di piccolo calibro

1. Le Parti riconoscono che la produzione, il trasferimento e la circolazione illegali di armi leggere e di piccolo calibro, incluse le munizioni, il loro eccessivo accumulo, una gestione inadeguata, misure di sicurezza insufficienti nei depositi e una diffusione incontrollata continuano a mettere seriamente a rischio la pace e la sicurezza internazionali.

2. Le Parti convengono di osservare e assolvere pienamente gli obblighi in materia di lotta contro il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro, incluse le munizioni, che incombono loro in forza degli accordi internazionali vigenti e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e gli impegni assunti nel quadro di altri strumenti internazionali applicabili in materia, come il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti.

3. Le Parti si impegnano a collaborare e a garantire il coordinamento, la complementarità e la sinergia degli sforzi intesi a lottare contro il traffico illegale di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni a livello mondiale, regionale, subregionale e nazionale, e concordano di avviare un dialogo politico regolare che consenta di sostenere e consolidare questo impegno.

Articolo 5 Crimini gravi di rilevanza internazionale (Corte penale internazionale)

1. Le Parti ribadiscono che i crimini più gravi, motivo di allarme per la comunità internazionale nel suo complesso, non devono rimanere impuniti e vanno efficacemente perseguiti adottando provvedimenti a livello nazionale e internazionale, a seconda dei casi, anche presso la Corte penale internazionale. Le Parti ritengono che garantire piena operatività alla Corte penale internazionale sia un importante passo avanti ai fini della pace e della giustizia internazionali.

2. Le Parti convengono di collaborare e di adottare le misure necessarie, a seconda dei casi, per sostenere pienamente l'universalità e l'integrità dello statuto di Roma e dei relativi strumenti e di intensificare la collaborazione con la Corte penale internazionale. Le Parti si impegnano ad applicare lo statuto di Roma e ad adottare le misure necessarie per la ratifica dei relativi strumenti (come l’accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale).

3. Le Parti concordano sull’utilità di un dialogo tra di esse al riguardo.

Articolo 6 Cooperazione in materia di lotta al terrorismo

1. Ribadendo l'importanza della lotta contro il terrorismo e conformemente alle convenzioni internazionali applicabili, compresi il diritto internazionale umanitario e quello in materia di diritti umani, e alle rispettive legislazioni e normative, e tenuto conto della strategia globale ONU contro il terrorismo di cui alla risoluzione 60/288 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2006, le Parti convengono di cooperare al fine di prevenire e reprimere gli atti di terrorismo.

2. In particolare, le Parti si impegnano ad agire in tal senso:

a) nel quadro della piena attuazione delle risoluzioni 1373 e 1267 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, delle risoluzioni successive, come la 1822, delle altre risoluzioni pertinenti dell’ONU e degli obblighi che derivano loro da altri strumenti e convenzioni internazionali pertinenti;

b) scambiandosi informazioni su terroristi, gruppi terroristici e loro reti di sostegno, conformemente al diritto internazionale e nazionale;

c) scambiandosi pareri sui mezzi e sui metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche dal punto di vista tecnico e della formazione, e condividendo le proprie esperienze in materia di prevenzione;

d) collaborando per rafforzare il consenso internazionale sulla lotta contro il terrorismo, anche per quanto riguarda la definizione giuridica degli atti terroristici, e adoperandosi in particolare per giungere a un accordo sulla convenzione globale contro il terrorismo internazionale;

e) condividendo le migliori pratiche per quanto riguarda la tutela dei diritti umani nella lotta al terrorismo;

f) attuando e intensificando efficacemente la cooperazione in materia di lotta al terrorismo nell'ambito dell'ASEM.

TITOLO II COOPERAZIONE BILATERALE, REGIONALE E INTERNAZIONALE

Articolo 7 Cooperazione tra la Mongolia e l’UE su principi, norme e standard

1. Le Parti convengono di introdurre in Mongolia i principi, le norme e gli standard comuni europei e di collaborare per promuovere gli scambi di informazioni e di esperienze finalizzati all'introduzione e all'attuazione.

2. Le Parti si sforzano di intensificare il dialogo e la cooperazione tra le rispettive autorità sulle questioni attinenti alla standardizzazione che, come convenuto tra le Parti, possono includere la creazione di un quadro di cooperazione atto a facilitare gli scambi di esperti, informazioni e competenze.

Articolo 8 Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali

1. Le Parti si impegnano a scambiare opinioni e a collaborare nell'ambito di consessi e organizzazioni regionali e internazionali come le Nazioni Unite e le relative agenzie, programmi e organismi, l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il trattato di amicizia e di cooperazione e il vertice Asia-Europa (ASEM).

2. Le Parti convengono inoltre di promuovere la cooperazione tra think-tank, università, organizzazioni non governative e media nei settori contemplati dal presente accordo. Detta cooperazione può comprendere, in particolare, l'organizzazione di programmi di formazione, workshop e seminari, scambi di esperti, studi e altre azioni concordate tra le Parti.

Articolo 9 Cooperazione regionale e bilaterale

1. Per ciascun settore oggetto di dialogo e di cooperazione a norma del presente accordo, e riservando la debita attenzione alle questioni che rientrano nella cooperazione bilaterale, le Parti concordano di svolgere le attività pertinenti a livello bilaterale o regionale o combinando i due livelli. Nella scelta del livello adeguato, le Parti si sforzano di ottimizzare l’impatto su tutti gli interessati e di favorirne la massima partecipazione, sfruttando al meglio le risorse disponibili, tenendo conto della realizzabilità politica e istituzionale e garantendo coerenza con altre iniziative che vedono coinvolte l'Unione europea e gli altri partner dell’ASEM.

2. Le Parti possono eventualmente decidere di estendere il sostegno finanziario alle attività di cooperazione nei settori contemplati dal presente accordo o a esso connessi, compatibilmente con le rispettive procedure e risorse finanziarie.

TITOLO III

COOPERAZIONE IN MATERIA DI SVILUPPO SOSTENIBILE

Articolo 10 Principi generali

1. La cooperazione allo sviluppo mira principalmente a ridurre la povertà, perseguendo gli obiettivi di sviluppo del millennio nel contesto dello sviluppo sostenibile e dell'integrazione nell'economia mondiale. Le Parti decidono di comune accordo di avviare un dialogo regolare sulla cooperazione allo sviluppo in linea con le rispettive priorità e con i settori di reciproco interesse.

2. Le strategie di cooperazione allo sviluppo delle Parti mirano tra l'altro a:

a) promuovere lo sviluppo umano e sociale;

b) conseguire una crescita economica sostenuta;

c) promuovere la sostenibilità e la riqualifica dell'ambiente, diffondere le migliori pratiche ambientali e tutelare le risorse naturali;

d) prevenire e affrontare le conseguenze del cambiamento climatico;

e) sostenere politiche e strumenti che favoriscano l’ulteriore integrazione nell'economia mondiale e nel sistema commerciale internazionale;

f) avviare processi conformi alla dichiarazione di Parigi sull’efficacia degli aiuti, al programma d’azione di Accra e ad altri impegni internazionali onde migliorare l’erogazione e l'efficacia degli aiuti.

Articolo 11 Sviluppo economico

1. Le Parti mirano a promuovere una crescita economica equilibrata, così come la riduzione della povertà e delle disuguaglianze socioeconomiche.

2. Le Parti confermano l'impegno volto a realizzare gli obiettivi di sviluppo del millennio e intendono ribadire l'impegno finalizzato ad applicare la dichiarazione di Parigi del 2005 sull’efficacia degli aiuti.

3. L’accordo deve inoltre mirare a inserire impegni sugli aspetti socioambientali del commercio, ribadendo che il commercio deve favorire lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni, e a promuovere la valutazione del suo impatto economico, sociale e ambientale.

Articolo 12 Sviluppo sociale

1. Le Parti intendono sottolineare l’esigenza di politiche economiche e sociali che si rafforzino a vicenda, mettere in risalto l’importanza capitale della creazione di posti di lavoro dignitosi e impegnarsi a favorire il dialogo sociale.

2. Le Parti intendono contribuire all’effettiva applicazione delle norme fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sul lavoro e intensificare la cooperazione sull’occupazione e sulle questioni sociali.

3. Le Parti mirano inoltre a promuovere politiche che garantiscano alla popolazione la disponibilità e la fornitura di cibo e che assicurino mangimi per l'allevamento, secondo modalità ecologiche e sostenibili.

Articolo 13 Ambiente

1. Le Parti ribadiscono la necessità, ai fini dello sviluppo sostenibile, di un elevato livello di tutela ambientale così come della salvaguardia e della gestione delle risorse naturali e della diversità biologica, comprese le foreste.

2. Le Parti mirano a promuovere la ratifica, l'applicazione e l'osservanza degli accordi multilaterali in materia ambientale.

3. Le Parti mirano a intensificare la cooperazione sulle questioni ambientali mondiali, in particolare sul cambiamento climatico.

TITOLO IV

COOPERAZIONE IN MATERIA DI SCAMBI E INVESTIMENTI

Articolo 14 Principi generali

1. Le Parti istituiscono un dialogo avente a oggetto gli scambi bilaterali e multilaterali e le questioni commerciali finalizzato a intensificare le relazioni commerciali bilaterali e a migliorare il sistema degli scambi multilaterali.

2. Le Parti si impegnano a promuovere per quanto possibile lo sviluppo e la diversificazione degli scambi commerciali reciproci, con vantaggi per entrambe. Esse si impegnano a migliorare le condizioni di accesso al mercato adoperandosi per eliminare gli ostacoli agli scambi, in particolare mediante l’abolizione tempestiva delle barriere non tariffarie e l'adozione di misure volte ad aumentare la trasparenza, tenendo conto dei lavori delle organizzazioni internazionali competenti.

3. Riconoscendo che il commercio dà un contributo fondamentale allo sviluppo e che l'assistenza sotto forma di regimi di preferenze commerciali si è rivelata benefica per i paesi in via di sviluppo, le Parti si sforzano di intensificare le consultazioni su tale assistenza, in totale conformità con l’OMC.

4. Le Parti si tengono informate sugli sviluppi della politica commerciale e delle politiche connesse, quali quelle agricola, di sicurezza alimentare, di tutela dei consumatori e ambientale.

5. Le Parti promuovono il dialogo e la cooperazione per sviluppare gli scambi e gli investimenti tra di esse, adoperandosi inoltre per risolvere i problemi commerciali, anche nei settori di cui agli articoli da 10 a 27.

Articolo 15 Questioni sanitarie e fitosanitarie (SPS)

1. Le Parti collaborano in merito alle questioni sanitarie e fitosanitarie e di sicurezza alimentare per tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante nei propri territori.

2. Le Parti avviano discussioni e scambi di informazioni sulle rispettive misure definite dall’accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulle questioni sanitarie e fitosanitarie (SPS), dalla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV), dall’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) e dalla Commissione del CODEX Alimentarius (Codex).

3. Le Parti convengono di migliorare la comprensione reciproca e la collaborazione per quanto riguarda le questioni sanitarie e fitosanitarie e il benessere degli animali. Questo potenziamento della capacità viene attuato in funzione delle necessità di ciascuna Parte per aiutarla a conformarsi al quadro normativo dell’altra.

4. Su richiesta di una di esse, le Parti avviano tempestivamente un dialogo sulle questioni SPS onde discutere di queste e di altre questioni urgenti ivi attinenti nell’ambito del presente articolo.

Articolo 16 Barriere tecniche agli scambi (TBT)

Le Parti promuovono l'uso degli standard internazionali, collaborano e si scambiano informazioni sugli standard, sulle procedure di valutazione della conformità e sui regolamenti tecnici, segnatamente nel quadro dell’accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT).

Articolo 17 Cooperazione doganale

1. Le Parti si adoperano con particolare impegno per potenziare la dimensione “sicurezza” del commercio internazionale, anche in merito ai servizi di trasporto, per garantire un’applicazione effettiva ed efficiente dei diritti di proprietà intellettuale a livello doganale e per conciliare l’agevolazione degli scambi con la lotta contro le frodi e le irregolarità.

2. Fatte salve le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo, le Parti si dichiarano interessate a valutare la possibilità di concludere in futuro protocolli di cooperazione doganale e di mutua assistenza, nel quadro istituzionale definito dal presente accordo.

Articolo 18 Agevolazione degli scambi

Le Parti condividono le esperienze e vagliano la possibilità di semplificare le procedure di importazione, esportazione e transito e le altre procedure doganali, di garantire maggiore trasparenza dei regolamenti doganali e commerciali, di sviluppare la cooperazione doganale e meccanismi efficaci di assistenza amministrativa reciproca, nonché di promuovere la convergenza di opinioni e le azioni comuni nell’ambito delle pertinenti iniziative internazionali, anche per quanto riguarda l’agevolazione degli scambi.

Articolo 19 Investimenti

Le Parti incentivano i flussi di investimenti creando un clima più stabile e attraente per gli investimenti reciproci grazie ad un dialogo regolare inteso a una maggiore comprensione e cooperazione in materia, esaminando dispositivi amministrativi atti ad agevolare i flussi di investimenti e promuovendo norme stabili, trasparenti, aperte e non discriminatorie per gli investitori.

Articolo 20 Politica della concorrenza

Le Parti promuovono l’elaborazione e l’applicazione effettiva di norme sulla concorrenza e la divulgazione delle informazioni onde migliorare la trasparenza e la certezza giuridica per le imprese che operano sui mercati dell'altra Parte. Le Parti si scambiano opinioni sulle questioni connesse a pratiche anticoncorrenziali che potrebbero avere ripercussioni negative sui flussi bilaterali di scambi e di investimenti.

Articolo 21 Servizi

Le Parti avviano un dialogo regolare finalizzato soprattutto allo scambio di informazioni sui rispettivi contesti normativi, alla promozione dell’accesso reciproco ai loro mercati, alle fonti di capitale e alla tecnologia, nonché all’espansione degli scambi di servizi tra le due regioni e sui mercati dei paesi terzi.

Articolo 22 Movimenti di capitale

Le Parti si sforzano di facilitare la circolazione dei capitali onde promuovere gli obiettivi dell’accordo.

Articolo 23 Appalti pubblici

Le Parti mirano a definire norme procedurali, comprese opportune disposizioni sulla trasparenza e sui ricorsi, a sostegno della creazione di un sistema efficace in materia di appalti pubblici che promuova il miglior rapporto qualità-prezzo nelle commesse pubbliche e agevoli il commercio internazionale.

Le Parti si adoperano per garantire l’apertura reciproca dei propri mercati degli appalti pubblici, con vantaggi per entrambe.

Articolo 24 Trasparenza

Le Parti riconoscono l’importanza della trasparenza e del rispetto delle procedure nell’applicazione delle rispettive leggi e normative in ambito commerciale e ribadiscono a tal fine i propri impegni a norma dell'articolo X del GATT 1994 e dell’articolo III del GATS.

Articolo 25 Materie prime

1. Le Parti convengono di intensificare la cooperazione e di promuovere ulteriormente la comprensione reciproca nel settore delle materie prime.

2. La cooperazione in questo ambito e la promozione della comprensione reciproca riguardano aspetti come il quadro normativo per le materie prime (comprese la gestione dei proventi del settore minerario ai fini dello sviluppo socioeconomico e la normativa sulla tutela ambientale e sulla sicurezza applicabile ai settori minerario e delle materie prime) e gli scambi di materie prime. Ciascuna Parte può chiedere che siano indette riunioni ad hoc sulle materie prime onde migliorare la cooperazione e la comprensione reciproca in questo campo.

3. Le Parti riconoscono che un contesto trasparente, non discriminatorio, non distorsivo e rispettoso delle regole è il modo migliore per favorire gli investimenti esteri diretti nella produzione e nel commercio delle materie prime.

4. Le Parti convengono di promuovere la cooperazione volta a eliminare gli ostacoli agli scambi di materie prime tenendo conto delle politiche e degli obiettivi economici di entrambe e nell'intento di incentivare il commercio.

5. Su richiesta di una Parte, eventuali questioni inerenti agli scambi di materie prime possono essere sollevate e discusse durante le riunioni del comitato misto e dei sottocomitati, che hanno il potere di prendere decisioni in merito a norma dell'articolo 56 secondo i principi enunciati nei paragrafi precedenti.

Articolo 26 Politica regionale

Le Parti promuovono la politica di sviluppo regionale.

Articolo 27 Tutela della proprietà intellettuale

1. Le Parti ribadiscono la grande importanza attribuita alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale e si impegnano ad adottare misure atte a garantire un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione di tali diritti, specie per quanto riguarda le violazioni.

Inoltre, le Parti convengono di concludere quanto prima un accordo bilaterale sulle indicazioni geografiche.

2. Le Parti si scambiano informazioni ed esperienze sui seguenti aspetti: applicazione pratica, promozione, diffusione, semplificazione, gestione, armonizzazione, tutela e applicazione effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, prevenzione delle violazioni di tali diritti, lotta alla pirateria e alla contraffazione, in particolare attraverso la cooperazione doganale e altre forme adeguate di cooperazione, creazione e potenziamento delle organizzazioni preposte al controllo e alla tutela di questi diritti. Le Parti si aiutano reciprocamente a migliorare la tutela, l’uso e la commercializzazione della proprietà intellettuale, avvalendosi dell’esperienza europea, e a migliorare le conoscenze in questo campo.

Articolo 28 Sottocomitato per il commercio e gli investimenti

1. È istituito un sottocomitato per il commercio e gli investimenti.

2. Il sottocomitato assiste il comitato misto nello svolgimento dei suoi compiti occupandosi di tutti i settori che rientrano nel presente capitolo.

3. Il sottocomitato stabilisce il proprio regolamento interno.

TITOLO V COOPERAZIONE IN MATERIA DI GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA

Articolo 29 Stato di diritto e cooperazione giudiziaria

1. Nella loro cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, le Parti annettono particolare importanza al consolidamento dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli per quanto riguarda, in particolare, l'applicazione della legge e l'amministrazione della giustizia.

2. La cooperazione fra le Parti comprende anche scambi di informazioni sui sistemi giuridici e sulla legislazione. Le Parti si adoperano per sviluppare forme di reciproca assistenza giudiziaria nel quadro legislativo esistente.

Articolo 30 Protezione dei dati personali

1. Le Parti convengono di cooperare per migliorare il livello di protezione dei dati personali in conformità dei più rigorosi standard internazionali, come quelli contenuti, tra l’altro, negli orientamenti ONU per la gestione degli schedari computerizzati di dati personali (risoluzione 45/95 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 14 dicembre 1990).

2. La cooperazione sulla protezione dei dati personali può comprendere, tra l'altro, un'assistenza tecnica sotto forma di scambio d'informazioni e conoscenze.

Articolo 31 Cooperazione in materia di migrazione

1. Le Parti danno vita a una cooperazione volta a prevenire l'immigrazione illegale e la presenza illegale dei rispettivi cittadini nel territorio dell'altra Parte.

2. Nell'ambito della cooperazione volta a prevenire l'immigrazione illegale, le Parti convengono di riammettere, senza ritardi indebiti, i propri cittadini che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni in vigore per l'ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio dell'altra Parte. A tal fine le Parti forniscono ai propri cittadini documenti d'identità adeguati. Se la persona da riammettere non è in possesso di alcun documento d'identità o non dispone di altre prove a tal fine, su richiesta della Mongolia o dello Stato membro interessato le rappresentanze diplomatiche e consolari competenti dello Stato membro interessato o della Mongolia dispongono quanto necessario per interrogare la persona da riammettere al fine di accertarne la cittadinanza.

3. L'UE contribuisce finanziariamente all'applicazione di questa intesa mediante gli strumenti di cooperazione bilaterale pertinenti.

4. Le Parti convengono di negoziare, su richiesta di una di esse, un accordo tra l'UE e la Mongolia che disciplini gli obblighi specifici in materia di riammissione dei loro cittadini, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi.

Articolo 32 Cooperazione in materia di lotta agli stupefacenti

1. Le Parti collaborano per garantire un'impostazione equilibrata mediante un coordinamento efficace tra le autorità competenti in materia di sanità, giustizia, dogane e affari interni e le autorità di altri settori pertinenti, onde ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di stupefacenti e tenendo debitamente conto dei diritti umani. La cooperazione in questo settore mira anche a ridurre i danni causati dalla droga, a contrastare la produzione, il traffico e l'uso di droghe sintetiche e a prevenire in modo più efficace la diversione dei precursori di droghe utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope.

2. Le Parti definiscono i metodi di cooperazione per conseguire i suddetti obiettivi. Le loro azioni si baseranno su principi concordati conformi alle convenzioni internazionali pertinenti, alla dichiarazione politica e alla dichiarazione speciale sulle linee direttrici per ridurre la domanda di droga, approvate dalla ventesima sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGASS) sulla droga nel giugno 1998, e alla dichiarazione politica e al piano d’azione adottati in occasione della 52a sessione della commissione Stupefacenti dell’ONU nel marzo 2009.

3. La cooperazione tra le Parti comprende l'assistenza tecnica e amministrativa, in particolare nei seguenti settori: elaborazione della legislazione e delle politiche nazionali; creazione di enti e centri di informazione nazionali; sostegno alle azioni della società civile in materia di droga e agli sforzi per ridurre la domanda di stupefacenti e gli effetti nocivi del loro consumo; formazione del personale; ricerca nel campo della droga; prevenzione della diversione dei precursori di droghe utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope. Le Parti possono decidere di comune accordo di estendere la cooperazione ad altri settori.

Articolo 33 Cooperazione per la lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione,

Le Parti convengono di cooperare per combattere la criminalità organizzata, la criminalità economica e finanziaria e la corruzione. La cooperazione in questo settore intende in particolare attuare e promuovere gli standard e gli strumenti internazionali pertinenti, quali la Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale, integrata dai relativi protocolli, e la Convenzione ONU contro la corruzione.

Articolo 34 Cooperazione finalizzata alla lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo

1. Le Parti concordano sulla necessità di adoperarsi e collaborare onde evitare che i loro sistemi finanziari e determinate imprese e professioni non finanziarie siano utilizzati per riciclare i proventi di attività illecite, come il traffico di droga e la corruzione.

2. Le Parti convengono di promuovere l’assistenza tecnica e amministrativa ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione delle normative e dell’efficiente funzionamento dei meccanismi di lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo. La cooperazione deve consentire in particolare lo scambio di informazioni pertinenti nell'ambito delle rispettive legislazioni e l’adozione di misure appropriate per lottare contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle prese dall’Unione e dagli organi internazionali che operano nel settore, come la task force Azione finanziaria (FATF).

TITOLO VI COOPERAZIONE IN ALTRI SETTORI

Articolo 35 Cooperazione in materia di diritti umani

1. Le Parti convengono di cooperare al fine di promuovere e tutelare efficacemente i diritti umani, anche tramite la ratifica e l'attuazione degli strumenti internazionali pertinenti.

2. La cooperazione comprende, tra l'altro:

a) il sostegno alla definizione e all’attuazione di un piano d’azione nazionale sui diritti umani;

b) la promozione dei diritti umani e la sensibilizzazione sul tema;

c) il potenziamento delle istituzioni nazionali e regionali competenti in materia di diritti umani;

d) l'instaurazione di un dialogo ampio e costruttivo sui diritti umani;

e) il potenziamento della collaborazione in seno alle istituzioni delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani.

Articolo 36 Cooperazione nel settore dei servizi finanziari

1. Le Parti convengono di armonizzare maggiormente le norme e gli standard comuni e di intensificare la cooperazione per migliorare i sistemi contabili, di vigilanza e di regolamentazione nei settori bancario e assicurativo e in altri comparti del settore finanziario.

2. Le Parti collaborano per sviluppare il quadro normativo, le infrastrutture e le risorse umane e per introdurre il governo societario e i principi contabili internazionali nel mercato dei capitali della Mongolia nell'ambito della cooperazione bilaterale, conformemente all'Intesa sugli impegni relativi ai servizi finanziari del GATS e dell'OMC.

Articolo 37 Dialogo in materia di politica economica

1. Le Parti convengono di collaborare per promuovere lo scambio di informazioni sulle rispettive politiche e tendenze economiche e per condividere esperienze sul coordinamento delle politiche economiche nell'ambito della cooperazione e dell'integrazione economica regionali.

2. Le Parti si impegnano ad approfondire il dialogo tra le rispettive autorità su questioni economiche stabilite di comune accordo, come la politica monetaria, la politica tributaria, compresa la tassazione delle imprese, le finanze pubbliche, la stabilizzazione macroeconomica e il debito estero.

3. Le Parti collaborano e promuovono la comprensione reciproca in materia di diversificazione economica e sviluppo industriale.

Articolo 38 Buon governo nel settore fiscale

Al fine di rafforzare e incentivare le attività economiche, tenendo conto anche dell'esigenza di sviluppare un quadro normativo adeguato, le Parti riconoscono e s'impegnano ad attuare i principi del buon governo nel settore della fiscalità sottoscritti dagli Stati membri a livello dell'Unione europea. A tal fine, fatte salve le competenze dell’Unione e degli Stati membri, le Parti si impegnano a migliorare la cooperazione internazionale in materia fiscale, ad agevolare la riscossione del gettito fiscale legittimo e a sviluppare misure volte a un'effettiva applicazione dei suddetti principi.

Articolo 39 Cooperazione in materia di politica industriale e di PMI

Tenendo conto delle rispettive strategie e finalità economiche, le Parti convengono di promuovere la cooperazione in materia di politica industriale, in tutti i settori ritenuti adeguati, al fine di migliorare la competitività delle piccole e medie imprese anche:

a) scambiandosi informazioni ed esperienze su come creare condizioni generali atte a migliorare la competitività delle piccole e medie imprese;

b) promuovendo i contatti tra gli operatori economici, incentivando gli investimenti comuni, creando joint venture e reti di informazione, segnatamente nell'ambito degli attuali programmi orizzontali dell'Unione europea, e incoraggiando in particolare il trasferimento di tecnologie soft e hard tra i partner;

c) fornendo informazioni, stimolando l’innovazione e scambiandosi buone pratiche sull'accesso ai finanziamenti, anche per le piccole e micro imprese;

d) agevolando e sostenendo le pertinenti attività dei settori privati di entrambe;

e) promuovendo posti di lavoro dignitosi, la responsabilità sociale delle imprese e le pratiche commerciali responsabili, anche in termini di consumo e produzione sostenibili. La cooperazione in questo ambito tiene conto anche della dimensione “consumatore”, ad esempio per quanto riguarda le informazioni sui prodotti o il ruolo dei consumatori nel mercato;

f) sviluppando progetti di ricerca comuni in settori industriali selezionati e incentivando la cooperazione in materia di standard, procedure di valutazione della conformità e regolamenti tecnici, secondo modalità stabilite di comune accordo;

g) fornendo assistenza mediante informazioni sulla modernizzazione delle tecniche e delle tecnologie utilizzate negli impianti di depurazione delle acque reflue dell'industria conciaria;

h) scambiando informazioni e segnalando partner e possibilità di cooperazione nei settori del commercio e degli investimenti attraverso reti già esistenti e accessibili a entrambe;

i) favorendo la cooperazione tra imprese private di entrambe, in particolare le PMI;

j) valutando l'opportunità di negoziare un accordo aggiuntivo su scambi di informazioni, workshop volti a intensificare la cooperazione e altri eventi promozionali tra le PMI di entrambe le Parti;

k) fornendo informazioni sull'assistenza tecnica all'esportazione di generi alimentari e prodotti agricoli verso il mercato europeo nell'ambito del sistema preferenziale dell'Unione europea.

Articolo 40 Turismo

1. Ispirandosi al Codice etico mondiale per il turismo dell'Organizzazione mondiale del turismo e ai principi di sostenibilità alla base del processo "Agenda 21 locale", le Parti intendono intensificare lo scambio di informazioni e stabilire le migliori prassi onde garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo.

2. Le Parti convengono di intensificare la cooperazione per tutelare e ottimizzare il potenziale del patrimonio naturale e culturale, attenuando l'impatto negativo del turismo e aumentando il contributo positivo dell'attività turistica allo sviluppo sostenibile delle comunità locali, in particolare promuovendo l'ecoturismo, nel rispetto dell'integrità e degli interessi delle comunità locali e indigene, e migliorando la formazione nel settore turistico.

Articolo 41 Società dell’informazione

1. Riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono elementi essenziali della società moderna di vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale, le Parti si impegnano a scambiarsi opinioni sulle rispettive politiche in materia onde promuovere lo sviluppo economico.

2. La cooperazione in questo settore si incentra fra l'altro sui seguenti aspetti:

a) partecipazione al dialogo regionale globale sui diversi aspetti della società dell’informazione, in particolare le politiche e le normative sulle comunicazioni elettroniche, compreso il servizio universale, le licenze e le autorizzazioni generali, la tutela della privacy, la protezione dei dati personali e l’indipendenza e l’efficienza dell’organismo di regolamentazione;

b) interconnessione e interoperabilità delle reti e dei servizi delle Parti e dell’Asia;

c) standardizzazione e diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

d) promozione della cooperazione tra le Parti in materia di ricerca sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;

e) cooperazione nel settore della televisione digitale, compreso lo scambio di esperienze in materia di diffusione, aspetti normativi e, in particolare, gestione dello spettro e ricerca;

f) collaborazione nell'ambito di progetti di ricerca comuni sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

g) aspetti delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione connessi alla sicurezza e alla lotta contro la cibercriminalità;

h) valutazione della conformità delle telecomunicazioni, comprese le attrezzature radio;

i) cooperazione per lo sviluppo della rete a banda larga;

j) scambi di informazioni sulla politica di concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Articolo 42 Audiovisivi e media

Le Parti incoraggiano, sostengono e agevolano gli scambi, la cooperazione e il dialogo tra le istituzioni e gli operatori pertinenti di entrambe in materia di audiovisivi e media. Esse convengono di istituire un dialogo politico regolare in questi settori.

Articolo 43 Cooperazione scientifica e tecnologica

1. Le Parti convengono di collaborare in materia di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico (RST) nei settori di reciproco interesse e vantaggiosi per entrambe.

2. La cooperazione in questo settore mira a:

a) favorire lo scambio di informazioni e la condivisione del know-how in ambito scientifico e tecnologico, anche sull’attuazione di politiche e programmi;

b) promuovere partenariati di ricerca tra le comunità scientifiche, i centri di ricerca, le università e i settori industriali di entrambe;

c) favorire la formazione e la mobilità dei ricercatori;

d) incentivare la partecipazione di istituti di istruzione superiore, centri di ricerca e settori industriali, comprese le piccole e medie imprese, ai rispettivi programmi di RST.

3. La cooperazione può consistere in progetti di ricerca comuni, scambi, riunioni e formazione dei ricercatori nel quadro di programmi di formazione, di mobilità e di scambio internazionali, assicurando la massima diffusione dei risultati della ricerca, dell’apprendimento e delle migliori pratiche.

4. Queste attività di cooperazione si svolgono in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari di entrambe le Parti. Tali attività sono incentrate sui principi di reciprocità, parità di trattamento e vantaggio reciproco e garantiscono una tutela adeguata della proprietà intellettuale.

5. Le Parti convengono di profondere il massimo impegno per sensibilizzare maggiormente il pubblico circa le possibilità offerte dai rispettivi programmi di cooperazione scientifica e tecnologica.

Articolo 44 Energia

1. Le Parti si sforzano di intensificare la cooperazione nel settore dell'energia al fine di:

a) aumentare la sicurezza energetica, anche diversificando l’approvvigionamento energetico e sviluppando nuove forme di energia sostenibili, innovative e rinnovabili, tra cui i biocarburanti e la biomassa, l'energia eolica e solare e la produzione di energia idroelettrica; sostenere l'elaborazione di quadri strategici atti a favorire gli investimenti e a garantire pari condizioni concorrenziali in materia di energie rinnovabili e la loro integrazione nei pertinenti settori strategici;

b) razionalizzare l'impiego di energia dal punto di vista tanto della domanda che dell'offerta, promuovendo l'efficienza energetica a livello di produzione, trasporto, distribuzione e consumo finale;

c) promuovere l'applicazione di standard riconosciuti a livello internazionale in materia di sicurezza nucleare, non proliferazione e controlli di sicurezza;

d) incentivare il trasferimento di tecnologia finalizzato alla produzione e all'uso sostenibili di energia;

e) potenziare la capacità e incentivare gli investimenti in questo settore in base a regole trasparenti, non discriminatorie e compatibili con il mercato.

2. A tal fine, le Parti convengono di incentivare i contatti e la ricerca congiunta a vantaggio di entrambe, in particolare mediante i pertinenti ambiti regionali e internazionali. Con riferimento all’articolo 43 e alle conclusioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (WSSD) svoltosi a Johannesburg nel 2002, le Parti prendono atto della necessità di esaminare i collegamenti fra l’accesso ai servizi energetici a prezzi abbordabili e lo sviluppo sostenibile. Queste attività possono essere sostenute in collaborazione con l’iniziativa per l’energia dell’Unione europea varata in occasione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile.

3. Gli scambi di materiali nucleari si svolgono in conformità delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. Questi scambi possono essere eventualmente regolamentati da un accordo specifico da concludere tra la Comunità europea dell’energia atomica e la Mongolia.

Articolo 45 Trasporti

1. Le Parti convengono di collaborare nei rilevanti settori della politica dei trasporti nell'intento di migliorare le possibilità d’investimento e la circolazione delle merci e dei passeggeri, promuovere la sicurezza aerea, contrastare la pirateria, tutelare l’ambiente e rendere più efficienti i rispettivi sistemi di trasporto.

2. La cooperazione fra le Parti in questo settore è volta a promuovere:

a) gli scambi di informazioni sulle rispettive politiche e pratiche in materia di trasporti, in particolare per quanto concerne il trasporto urbano e rurale, l'aviazione, l'aspetto logistico dei trasporti e l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti di trasporto multimodali, nonché la gestione delle strade, delle ferrovie e degli aeroporti;

b) gli aspetti attinenti alla navigazione satellitare, con particolare attenzione alle questioni di comune interesse riguardanti la normativa, il settore industriale e lo sviluppo del mercato. In tale contesto, si terrà conto dei sistemi globali di navigazione satellitare europei EGNOS e Galileo;

c) un dialogo sui servizi di trasporto aereo per esaminare lo sviluppo delle relazioni in settori come la sicurezza aerea, l'ambiente, la gestione del traffico aereo, l'applicazione del diritto della concorrenza e la regolamentazione economica del settore aereo, in modo da favorire la convergenza normativa e l'eliminazione degli ostacoli all'attività delle imprese. È opportuno incentivare ulteriormente i progetti di cooperazione di comune interesse nel settore dell'aviazione civile. Su queste basi, le Parti valutano la possibilità di intensificare la cooperazione nel settore dell'aviazione civile;

d) la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotti dai trasporti;

e) l'applicazione degli standard ambientali e di sicurezza, specie per quanto riguarda il trasporto aereo, in linea con le convenzioni internazionali pertinenti;

f) la cooperazione nei consessi internazionali appropriati intesa a una migliore applicazione delle normative internazionali e al conseguimento degli obiettivi indicati nel presente articolo.

Articolo 46 Istruzione e cultura

1. Le Parti convengono di promuovere la cooperazione nei settori dell'istruzione e della cultura, nel debito rispetto della diversità, onde approfondire la comprensione e la conoscenza delle rispettive culture. A tal fine, le Parti sostengono e promuovono le attività dei rispettivi istituti culturali e della società civile.

2. Le Parti si sforzano di adottare misure atte a promuovere gli scambi culturali e di realizzare iniziative comuni in diversi campi della cultura, compresa la cooperazione mirata a preservare il patrimonio culturale nel segno della diversità.

3. Le Parti convengono di consultarsi e di collaborare nei pertinenti consessi internazionali, quali l’UNESCO, al fine di perseguire obiettivi comuni, promuovere la diversità culturale e tutelare il patrimonio culturale. Per quanto riguarda la diversità culturale, le Parti convengono altresì di promuovere la ratifica e l'applicazione della convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata il 20 ottobre 2005.

4. Le Parti pongono inoltre l’accento sulle misure volte a instaurare contatti tra le rispettive agenzie specializzate e a favorire lo scambio di informazioni, know-how, studenti, esperti, giovani, giovani lavoratori e risorse tecniche, avvalendosi delle strutture nell'ambito dei programmi dell'Unione europea attuati in Asia in materia di istruzione e cultura e dell’esperienza acquisita da entrambe in questo campo. Le Parti convengono inoltre di promuovere la realizzazione dei pertinenti programmi rivolti all'istruzione superiore, quali Erasmus Mundus, onde favorire la cooperazione e la modernizzazione nel settore dell'istruzione superiore e incentivare la mobilità accademica.

Articolo 47 Ambiente, cambiamento climatico e risorse naturali

1. Le Parti convengono circa la necessità di salvaguardare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversità biologica quale presupposto dello sviluppo delle generazioni attuali e future.

2. Le Parti convengono che la cooperazione in questo settore è intesa a promuovere la salvaguardia e il miglioramento dell'ambiente ai fini dello sviluppo sostenibile. Tutte le attività intraprese dalle Parti nel quadro del presente accordo tengono conto delle conclusioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile e dell'applicazione degli accordi ambientali multilaterali pertinenti.

3. Le Parti convengono di collaborare in materia di cambiamento climatico per adattarsi ai suoi effetti negativi, ridurre le emissioni di gas a effetto serra e indirizzare le proprie economie verso una crescita sostenibile a basse emissioni di carbonio. In tale contesto, le Parti valutano la possibilità di utilizzare i meccanismi del mercato del carbonio.

4. Le Parti convengono di collaborare per far sì che le politiche commerciali e quelle ambientali risultino efficaci per entrambe e per promuovere l'integrazione delle considerazioni ambientali in tutti i settori di cooperazione.

5. Le Parti si sforzano di proseguire e intensificare la cooperazione nell’ambito dei programmi regionali per la tutela dell’ambiente con l’obiettivo specifico di:

a) promuovere la sensibilizzazione ai temi ambientali e incentivare la partecipazione a livello locale, anche con il coinvolgimento delle comunità indigene e locali nella tutela dell'ambiente e negli sforzi miranti allo sviluppo sostenibile;

b) affrontare le conseguenze del cambiamento climatico, specialmente per quanto riguarda il suo impatto sull'ambiente e sulle risorse naturali;

c) sviluppare capacità ai fini della partecipazione e dell'attuazione degli accordi ambientali multilaterali, anche per quanto riguarda la biodiversità, la biosicurezza e i rischi chimici;

d) promuovere e utilizzare tecnologie, prodotti e servizi rispettosi dell’ambiente, anche mediante l’uso di strumenti normativi ecologicamente validi;

e) migliorare la governance nel settore forestale, compresa la lotta contro il disboscamento illegale e il relativo commercio di legname, e promuovere la gestione sostenibile delle foreste;

f) prevenire i movimenti transfrontalieri illeciti di rifiuti solidi e pericolosi e di prodotti di organismi viventi modificati;

g) migliorare la qualità dell'aria, la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti e la gestione sostenibile delle risorse idriche e dei prodotti chimici e promuovere una produzione e un consumo sostenibili;

h) garantire la tutela e la conservazione del suolo nonché la gestione sostenibile delle terre;

i) garantire una gestione efficace dei parchi nazionali così come la designazione e la protezione delle zone di biodiversità e degli ecosistemi fragili, con la debita considerazione per le comunità locali e indigene che vivono all’interno o nei pressi di queste zone.

6. Le Parti favoriscono l’accesso reciproco ai rispettivi programmi in questo settore secondo le modalità specifiche dei programmi stessi.

- Creazione della rete di monitoraggio delle riserve idriche e relativa modernizzazione,

- introduzione della tecnologia di dissalazione e riutilizzazione dell'acqua,

- sviluppo dell'ecoturismo

Articolo 48 Agricoltura, allevamento, pesca e sviluppo rurale

Le Parti convengono di incoraggiare il dialogo in materia di agricoltura, allevamento, pesca e sviluppo rurale. Le Parti si scambiano informazioni e sviluppano contatti sui seguenti aspetti:

a) politica agricola e situazione generale dell’alimentazione e dell'agricoltura in ambito internazionale;

b) possibilità di agevolare il commercio di piante, animali e prodotti dell'allevamento, ai fini di un ulteriore sviluppo delle industrie leggere nel settore rurale;

c) benessere degli animali;

d) politica di sviluppo rurale;

e) scambi di esperienze e reti di cooperazione tra agenti o operatori economici locali in settori specifici come la ricerca e il trasferimento di tecnologia;

f) politica sanitaria e norme di qualità applicate alle piante, agli animali e all'allevamento, in particolare le indicazioni geografiche protette;

g) proposte e iniziative di cooperazione presentate alle organizzazioni agricole internazionali;

h) sviluppo di un'agricoltura sostenibile e rispettosa dell’ambiente, ivi compresi la produzione vegetale, i biocombustibili e il trasferimento di biotecnologia;

i) protezione delle varietà vegetali, tecnologia delle sementi e biotecnologia agricola;

j) sviluppo di banche dati e reti di informazione sull’agricoltura e l’allevamento;

k) formazione nel settore agricolo e veterinario.

Articolo 49 Sanità

1. Le Parti convengono di collaborare in ambito sanitario su aspetti come la riforma del sistema sanitario, le principali malattie trasmissibili e gli altri rischi per la salute, le malattie non trasmissibili e gli accordi sanitari internazionali onde migliorare le condizioni sanitarie e innalzare il livello di salute pubblica.

2. La cooperazione si svolge principalmente mediante:

a) programmi globali finalizzati a una riforma sistemica del settore sanitario e miranti a migliorare, tra le altre cose, i sistemi e i servizi sanitari, le condizioni di salute e l’informazione sulla salute;

b) attività epidemiologiche congiunte, che comprendano anche la collaborazione intesa a prevenire minacce per la salute quali l’influenza aviaria e pandemica e le altre principali malattie trasmissibili;

c) la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili, tramite lo scambio di informazioni e buone pratiche, promuovendo uno stile di vita sano e agendo sui principali fattori che incidono sulla salute come l’alimentazione, la tossicodipendenza, l’alcool e il tabagismo;

d) la promozione dell'attuazione di accordi sanitari internazionali quali la convenzione quadro per la lotta contro il tabagismo e il regolamento sanitario internazionale.

Articolo 50 Occupazione e affari sociali

1. Le Parti convengono di intensificare la cooperazione nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, compresa la cooperazione riguardante la coesione regionale e sociale, la salute e la sicurezza sul lavoro, la parità uomo-donna e il lavoro dignitoso, al fine di potenziare la dimensione sociale della globalizzazione.

2. Le Parti ribadiscono la necessità di sostenere il processo di globalizzazione, che comporta vantaggi per tutti, e di promuovere l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso quali fattori essenziali ai fini dello sviluppo sostenibile e della riduzione della povertà, conformemente alla risoluzione 60/1 dell’Assemblea generale dell’ONU del 24 ottobre 2005 (risultati del vertice mondiale) e alla dichiarazione ministeriale del segmento ad alto livello del Consiglio economico e sociale dell'ONU del luglio 2006 (E/2006/L.8 del Consiglio economico e sociale dell'ONU del 5 luglio 2006). Le Parti tengono conto delle rispettive caratteristiche e della diversa natura delle loro situazioni socioeconomiche.

3. Le Parti ribadiscono l'impegno a rispettare pienamente e ad applicare correttamente le norme sociali e del lavoro fondamentali riconosciute a livello internazionale, contenute in particolare nella dichiarazione dell'OIL del 1998 relativa ai principi e ai diritti fondamentali del lavoro e nella dichiarazione dell'OIL del 2008 sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa. Tutte le attività intraprese dalle Parti nel quadro del presente accordo tengono conto dell'attuazione dei pertinenti accordi multilaterali in materia sociale e occupazionale. Le Parti convengono di cooperare e di prestarsi assistenza tecnica, ove opportuno, al fine di ratificare e attuare efficacemente tutte le convenzioni OIL contemplate dalla dichiarazione OIL del 1998 e altre convenzioni pertinenti.

4. Le forme di cooperazione possono comprendere, tra l'altro, programmi e progetti specifici stabiliti di comune accordo, il dialogo, la cooperazione e iniziative su temi d'interesse comune in ambiti bilaterali o multilaterali quali l’OIL.

Articolo 51 Statistiche

1. Le Parti convengono di promuovere l’armonizzazione dei metodi e delle prassi statistiche, comprese la raccolta e la diffusione, per poter utilizzare in modo reciprocamente accettabile i dati statistici riguardanti gli scambi di beni e servizi e, in generale, tutti i settori contemplati dal presente accordo che possono prestarsi alla raccolta, al trattamento, all'analisi e alla diffusione di dati statistici.

2. Le Parti convengono di favorire contatti diretti tra le autorità competenti nell'intento di: intensificare la cooperazione amichevole in campo statistico, sviluppare maggiormente la capacità degli istituti statistici modernizzando il sistema statistico e migliorandone la qualità, potenziare le risorse umane, impartire formazione in tutti gli ambiti pertinenti e sostenere i sistemi statistici nazionali organizzati secondo le prassi istituite a livello internazionale, comprese le infrastrutture necessarie.

3. La cooperazione, estesa ai settori di comune interesse, presta particolare attenzione ai seguenti aspetti:

I. statistiche economiche:

a. conti nazionali;

b. statistiche aziendali e registrazione delle imprese;

c. statistiche su agricoltura, allevamento e sviluppo rurale;

d. ambiente e riserve minerarie;

e. industria;

f. commercio estero di beni e di servizi;

g. statistiche sul commercio all'ingrosso e al dettaglio;

h. politica di revisione;

i. sicurezza alimentare;

j. bilancia dei pagamenti;

II. statistiche sociali:

a. statistiche di genere;

b. statistiche sulla migrazione;

c. sondaggi sulle famiglie;

III. tecnologia dell’informazione:

a. scambi di esperienze sulle tecnologie elettroniche e sui metodi volti a garantire la sicurezza, la protezione, la memorizzazione e la riservatezza delle informazioni e applicazione di tali esperienze;

b. scambi di esperienze sulla creazione di basi dati online rivolte ai consumatori attraverso un sito web di agevole consultazione e formazione in questo campo;

c. sostegno agli esperti informatici dell'Istituto statistico nazionale della Mongolia per la creazione della base dati informativa;

d. collaborazione finalizzata all'impegno di sensibilizzare gli utenti sulla base dati informativa.

Articolo 52 Società civile

1. Le Parti riconoscono il ruolo e il contributo potenziale della società civile organizzata, in particolare le università, nel processo di dialogo e di cooperazione previsto dal presente accordo e convengono di promuovere un dialogo reale con la società civile organizzata onde garantirne l'effettiva partecipazione.

2. Fatte salve le disposizioni di legge e le regole amministrative di ciascuna Parte, la società civile organizzata può:

a) partecipare al processo di definizione delle politiche a livello nazionale, nel rispetto dei principi democratici;

b) essere informata e partecipare alle consultazioni sulle strategie di sviluppo e di cooperazione e sulle politiche settoriali, segnatamente nelle aree di pertinenza, in tutte le fasi del processo di elaborazione;

c) ricevere risorse finanziarie, compatibilmente con le norme interne di ciascuna Parte, e un sostegno per potenziare la propria capacità nei settori chiave;

d) partecipare all'attuazione dei programmi di cooperazione nei settori di pertinenza.

Articolo 53 Cooperazione finalizzata alla modernizzazione dello Stato e della pubblica amministrazione

Le Parti convengono di collaborare per modernizzare la pubblica amministrazione. La cooperazione in questo settore mira principalmente a:

a) migliorare l’efficienza organizzativa;

b) rendere più efficienti le istituzioni sotto il profilo della prestazione dei servizi;

c) garantire una gestione trasparente delle risorse pubbliche e la responsabilità pubblica;

d) migliorare il quadro legislativo e istituzionale;

e) sviluppare la capacità di elaborare e attuare politiche e strategie (prestazione di servizi pubblici, composizione ed esecuzione del bilancio, misure anticorruzione);

f) potenziare i sistemi giudiziari e

g) riformare il sistema di sicurezza.

Articolo 54 Cooperazione sulla gestione del rischio di catastrofi

1. Le Parti convengono di intensificare la cooperazione in materia di gestione del rischio di catastrofi per continuare a definire e attuare misure volte a ridurre i rischi per le comunità e a gestire le conseguenze delle catastrofi naturali a tutti i livelli della società. Va riservata particolare attenzione alle azioni preventive e a un approccio proattivo alla gestione dei pericoli e dei rischi onde ridurre le minacce e la vulnerabilità connesse alle catastrofi naturali.

2. La cooperazione in questo campo è incentrata sui seguenti elementi:

a. riduzione o prevenzione del rischio di catastrofi e attenuazione delle relative conseguenze;

b. ricorso alla gestione delle conoscenze, all’innovazione, alla ricerca e all’istruzione per creare una cultura della sicurezza e una capacità di resistenza a tutti i livelli;

c. preparazione alle catastrofi;

d. elaborazione di politiche, sviluppo della capacità istituzionale e creazione di un consenso per la gestione delle catastrofi;

e. risposta alle catastrofi;

f. valutazione e monitoraggio dei rischi di catastrofi.

TITOLO VII

STRUMENTI DI COOPERAZIONE

Articolo 55 Risorse disponibili per la cooperazione e tutela degli interessi finanziari

1. Compatibilmente con le rispettive risorse e normative, le Parti convengono di mettere a disposizione i mezzi necessari, tra cui le risorse finanziarie, per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione specificati nel presente accordo.

2. Le Parti convengono di promuovere lo sviluppo e l'attuazione dell'assistenza tecnica e amministrativa reciproca ai fini di un'efficace tutela dei loro interessi finanziari per quanto riguarda gli aiuti allo sviluppo e le altre attività di cooperazione finanziate. Le Parti rispondono tempestivamente alle richieste di assistenza amministrativa reciproca presentate dalle autorità giudiziarie e/o investigative di una di esse onde intensificare la lotta contro frodi e irregolarità.

3. Le Parti incoraggiano la Banca europea per gli investimenti a proseguire gli interventi in Mongolia, conformemente alle procedure e ai criteri di finanziamento che le sono propri.

4. Le Parti gestiscono l’assistenza finanziaria secondo i principi di una sana gestione finanziaria e collaborano per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione europea e della Mongolia. Le Parti adottano misure concrete per prevenire e combattere le frodi, la corruzione e altre attività illecite, anche mediante la reciproca assistenza amministrativa e giudiziaria nei settori contemplati dal presente accordo. Qualsiasi altro accordo o strumento finanziario concluso fra le Parti comprende clausole specifiche sulla cooperazione finanziaria che prevedano verifiche sul posto, ispezioni, controlli e misure antifrode, compresi quelli condotti dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

TITOLO VIII QUADRO ISTITUZIONALE

Articolo 56 Comitato misto

1. Le Parti convengono di istituire, nell'ambito del presente accordo, un comitato misto composto da rappresentanti di entrambe con un grado sufficientemente alto e incaricato di:

a) garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione del presente accordo;

b) stabilire priorità in relazione agli obiettivi del presente accordo;

c) formulare raccomandazioni per promuovere gli obiettivi del presente accordo.

2. Il comitato misto e il sottocomitato istituito ai sensi dell'articolo 28 hanno il potere di prendere decisioni, per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo, nei casi ivi previsti. Le decisioni vengono adottate di comune accordo tra le Parti, una volta espletate le rispettive procedure interne necessarie per definire una posizione in merito. Le decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per applicarle.

3. Il comitato misto si riunisce di norma una volta l'anno, alternativamente a Ulan Bator e a Bruxelles, in data definita di comune accordo. Le Parti possono indire di concerto riunioni straordinarie. Il comitato misto è presieduto a turno da una delle Parti. Le Parti stabiliscono di concerto l'ordine del giorno delle riunioni del comitato misto.

4. Il comitato misto può istituire gruppi di lavoro specializzati che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti. A ogni riunione del comitato misto, i gruppi di lavoro presentano relazioni dettagliate sulle loro attività.

5. Le Parti convengono che il comitato misto ha anche il compito di garantire il corretto funzionamento di tutti gli accordi o protocolli settoriali già conclusi o che saranno conclusi tra le Parti.

6. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 57 Clausola evolutiva

1. Le Parti possono estendere, di concerto, il presente accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi o protocolli su settori o attività specifici.

2. Ai fini dell’applicazione del presente accordo, ciascuna Parte può proporre di estendere il campo della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita nella sua attuazione.

Articolo 58 Altri accordi

Fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il presente accordo o qualsiasi azione intrapresa ai sensi dello stesso non pregiudica in alcun modo la facoltà degli Stati membri di avviare attività di cooperazione bilaterali o di concludere eventualmente nuovi accordi di partenariato e cooperazione con la Mongolia.

Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione o l’esecuzione degli impegni assunti rispettivamente dalle Parti nei confronti di terzi.

Articolo 59 Adempimento degli obblighi

1. Ciascuna Parte può deferire al comitato misto qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

2. Se una Parte ritiene che l'altra sia venuta meno agli obblighi derivanti dal presente accordo può prendere le misure del caso.

3. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al comitato misto tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione al fine di trovare una soluzione accettabile per le Parti.

4. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure vengono comunicate senza indugio all’altra Parte e, se quest’ultima lo richiede, sono oggetto di consultazioni in sede di comitato misto.

5. Le Parti convengono che, ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, per "casi particolarmente urgenti" ai sensi del paragrafo 3 si intendono i casi di violazione sostanziale dell'accordo a opera di una delle Parti. Una violazione sostanziale dell'accordo consiste:

i) in un disconoscimento dell'accordo non sancito dalle norme generali del diritto internazionale o

ii) nella violazione di elementi sostanziali dell’accordo, cioè l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 3.

Articolo 60 Strutture

Per facilitare la cooperazione nell'ambito del presente accordo, le Parti convengono di accordare a esperti e funzionari le agevolazioni necessarie per svolgere le rispettive mansioni nell'ambito della cooperazione, in conformità con i regolamenti e le norme interne delle Parti.

Articolo 61 Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica al territorio in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alle condizioni ivi stabilite, e al territorio della Mongolia.

Articolo 62 Definizione di "Parti"

Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono l’Unione o i suoi Stati membri oppure l’Unione e i suoi Stati membri, in base alle rispettive competenze, da una parte, e la Mongolia, dall'altra.

Articolo 63 Entrata in vigore e durata

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui l'ultima Parte notifica all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche necessarie.

2. Il presente accordo, valido per un periodo di cinque anni, è automaticamente prorogato per ulteriori periodi di un anno, a meno che, sei mesi prima della scadenza di uno dei suddetti termini, una Parte non comunichi all’altra, per iscritto, l'intenzione di non prorogarlo.

3. Le eventuali modifiche al presente accordo vengono apportate di concerto fra le Parti. Tali modifiche diventano effettive solo dopo che l'ultima Parte ha notificato all'altra l'avvenuto espletamento di tutte le formalità necessarie.

4. Qualora una Parte applichi alle esportazioni di materie prime un regime commerciale più restrittivo di quello in vigore alla data in cui viene siglato l'accordo, che comporti l'introduzione di nuovi divieti, restrizioni, dazi o oneri di qualsiasi natura non conformi ai requisiti definiti nelle disposizioni pertinenti degli articoli VIII, XI, XX o XXI del GATT 1994, non autorizzati in virtù di una deroga dell'OMC o non approvati dal comitato misto o dal sottocomitato per il commercio e gli investimenti a norma dell'articolo 56, l'altra Parte può adottare misure appropriate in conformità dell'articolo 59, paragrafi 3 e 4.

5. Il presente accordo può essere denunciato da una Parte con notifica di denuncia per iscritto all'altra Parte. La denuncia ha effetto sei mesi dopo che l'altra Parte ne ha ricevuto notifica.

Articolo 64 Notifiche

Le notifiche a norma dell'articolo 63 vengono inviate rispettivamente al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al dipartimento degli Affari esteri della Mongolia.

Articolo 65 Testo facente fede

Il presente accordo è redatto nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e mongola, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Fatto in duplice copia a … [luogo] il ….. [mese] duemila …

L'Unione europea | Il governo della Mongolia |

Il Regno del Belgio

La Repubblica di Bulgaria

La Repubblica ceca

Il Regno di Danimarca

La Repubblica federale di Germania

La Repubblica di Estonia

L’Irlanda

La Repubblica ellenica

Il Regno di Spagna

La Repubblica francese

La Repubblica italiana

La Repubblica di Cipro

La Repubblica di Lettonia

La Repubblica di Lituania

Il Granducato di Lussemburgo

La Repubblica di Ungheria

Malta

Il Regno dei Paesi Bassi

La Repubblica d'Austria

La Repubblica di Polonia

La Repubblica portoghese

La Romania

La Repubblica di Slovenia

La Repubblica slovacca

La Repubblica di Finlandia

Il Regno di Svezia

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

[1] GU C […] del […], pag. […].