52011DC0878

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO Relazione sull'applicazione e sugli effetti della direttiva relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale (2001/84/CE) /* COM/2011/0878 definitivo/2 */


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INDICE

1. Introduzione (...)3

1.1. Gli obiettivi della direttiva (...)3

1.2. L’obiettivo della presente relazione (...)3

1.3. Problematiche di carattere procedurale e consultazione delle parti interessate (...)4

2. Effetti della direttiva (...)4

2.1. Scenario – il mercato globale dell’arte (...)4

2.2. Competitività del mercato dell’arte moderna e contemporanea nell’Unione europea in relazione ai mercati rilevanti che non applicano il diritto sulle successive vendite di opere d’arte (...)5

2.2.1. Vendite all’asta di opere di artisti viventi (...)5

2.2.2. Vendite all’asta di opere di artisti deceduti entro 70 anni dalla data della vendita (...)6

2.3. Effetti sul mercato interno (...)6

2.3.1. Vendite all’asta di opere di artisti viventi e deceduti (...)7

2.4. Fattori che incidono sullo sviluppo dei mercati dell’arte (...)8

2.4.1. Mobilità nelle fasce di prezzo superiori (...)8

2.4.2. Onere di gestione nelle fasce di prezzo inferiori (...)8

3. Problemi attuativi a livello nazionale (...)9

3.1. Le percentuali dei compensi (...)9

3.2. Procedure di gestione (...)9

3.2.1. Spese di gestione (...)9

3.2.2. I costi per le società di gestione collettiva (...)10

3.2.3. L'"effetto a cascata″ (...)10

4. Effetti sugli artisti (...)10

4.1. Benefici e costi per gli artisti (...)10

5. Conclusioni (...)11

5.1. Competitività dei mercati europei (...)11

Allegato 1 (...)13

1. Introduzione

1.1. Gli obiettivi della direttiva

La direttiva relativa al diritto dell’autore di un'opera d’arte sulle successive vendite dell’originale (2001/84/CE del 27 settembre 2001) ("la direttiva") è stata concepita tenendo presenti due importanti obiettivi: "assicurare agli autori d’opere d’arte figurativa la partecipazione economica al successo delle loro opere" [1] e, d'altro canto, armonizzare l’applicazione del diritto in tutta l’Unione europea. È stato considerato che "L’applicazione o la non applicazione di tale diritto incide in misura significativa sulle condizioni di concorrenza nel mercato interno, in quanto l’esistenza o l’inesistenza dell’obbligo di versamento sulla base del diritto sulle successive vendite di opere d’arte deve essere presa in considerazione da chiunque desideri procedere alla vendita di un’opera d’arte. Questo diritto è pertanto uno dei fattori che contribuiscono a falsare la concorrenza e a creare fenomeni di delocalizzazione delle vendite all’interno della Comunità" [2].

In linea con questi obiettivi, la direttiva ha favorito l’armonizzazione delle condizioni sostanziali per l’applicazione del diritto sulle successive vendite di opere d’arte: i) l’idoneità a beneficiare del diritto e la durata di protezione; ii) le categorie di opere d’arte a cui si applica il diritto sulle successive vendite; iii) l’ambito delle operazioni soggette a tale diritto, ossia tutte le operazioni che coinvolgono commercianti di opere d'arte; iv) le percentuali dei compensi applicabili per fasce di prezzo definite; v) la soglia massima per un prezzo minimo di successiva vendita soggetto al diritto (3 000 euro), e vi) le disposizioni sugli autori cittadini di paesi terzi aventi diritto a percepire i compensi. La direttiva è entrata in vigore il 1° gennaio 2006.

All’epoca in cui fu fissata la direttiva, 4 degli allora 15 Stati membri non applicavano il diritto sulle successive vendite nelle rispettive legislazioni nazionali: Austria, Irlanda, Paesi Bassi e Regno Unito. Questi Stati membri hanno goduto di un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2010 durante il quale avevano facoltà di non applicare il diritto sulle successive vendite alle opere di artisti deceduti idonei a beneficiare di detto diritto. Questi Stati membri, insieme a Malta, si sono avvalsi di questa norma e dell’opzione di estendere il periodo di deroga di ulteriori 2 anni. La deroga scade il 1° gennaio 2012, data in cui la direttiva dovrà essere pienamente applicata in tutti gli Stati membri.

1.2. L’obiettivo della presente relazione

L’articolo 11 della direttiva prevede che la Commissione sottoponga al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull’applicazione e sugli effetti della stessa. La presente relazione soddisfa tale requisito. In linea con le disposizioni dell’articolo 11, essa passa in rassegna, in particolare, le conseguenze della direttiva sul mercato interno e gli effetti dell'introduzione del diritto sulle successive vendite di opere d’arte negli Stati membri la cui legislazione nazionale non lo prevedeva fino all’entrata in vigore della presente direttiva. Essa presta particolare attenzione alla posizione della Comunità in relazione ai mercati rilevanti che non applicano il diritto sulle successive vendite di opere d'arte, valuta il ruolo della direttiva nella promozione della creatività artistica e analizza la situazione inerente alle modalità di gestione vigenti negli Stati membri.

1.3. Problematiche di carattere procedurale e consultazione delle parti interessate

Nel preparare la presente relazione, la Commissione ha condotto un’ampia consultazione pubblica su tutte le questioni fondamentali di cui all'articolo 11, incluso la richiesta di informazioni agli Stati membri.

Sono state ricevute per la pubblicazione 503 risposte. La grande maggioranza di esse (422) proveniva da cittadini – aventi causa degli artisti (248, prevalentemente in Francia e Italia) e artisti (174, prevalentemente in Francia e Regno Unito). Sono anche pervenute risposte da parte di professionisti del mercato dell'arte (48), società di gestione collettiva, associazioni di categoria e alcune autorità pubbliche.

2. Effetti della direttiva

2.1. Scenario – il mercato globale dell’arte

Il mercato globale dell’arte e delle antichità, comprendente belle arti e arti decorative, ammontava a 43 miliardi di euro nel 2010, anno in cui esso è tornato ai livelli del 2008 dopo un 2009 di "crisi" (quando le vendite sono calate a 28 miliardi di euro) [3].

Nel 2010, l’Unione europea deteneva una quota di mercato globale del 37% in termini di valore, seguita da Stati Uniti (34%) e Cina (23%) [4]. La tendenza di maggiore rilievo riscontrata nel mercato globale dell'arte e delle antichità negli ultimi sei anni è l'impressionante aumento della quota di mercato cinese dal 5% del 2006 e il concomitante calo delle quote di mercato di Stati Uniti e Unione europea (vedere Figura 1 dell’Allegato 1).

Nel 2010 le vendite nel mercato dell'arte e delle antichità sono aumentate del 13%, giungendo a 35 milioni di operazioni. Le vendite globali sono suddivise tra case d'aste (49% nel 2010) e commercianti (51%). Nel 2010, le vendite all'asta hanno nel complesso registrato un valore di circa 21 miliardi di euro e le vendite all'asta di opere d'arte [5] hanno raggiunto un valore di circa 7 miliardi di euro. Vedere Tabella 1 dell'Allegato.

Il mercato dell’arte e delle antichità nel suo complesso presta un importante contributo all’economia globale, non solo in termini di fatturato ma anche in termini delle aziende che sostiene nonché dei posti di lavoro e delle competenze che genera, direttamente e indirettamente. Arts Economics ha stimato che, nel 2010, nel mondo si contavano circa 400 000 imprese (case d'aste, commercianti) e che nell'Unione europea vi erano oltre 59 000 imprese, tra cui 4 000 case d'aste e 55 000 ditte commerciali; esse occupavano quasi 270 000 dipendenti e sostenevano una cifra stimata secondo criteri conservativi di 110 000 posti di lavoro nel settore dei servizi ausiliari e di supporto utilizzati direttamente dal commercio d'arte.

2.2. Competitività del mercato dell’arte moderna e contemporanea nell’Unione europea in relazione ai mercati rilevanti che non applicano il diritto sulle successive vendite di opere d’arte

Il diritto sulle successive vendite di opere d’arte interessa direttamente solo il commercio di opere d'arte contemporanea e moderna, ossia di opere di artisti UE viventi o di artisti UE deceduti entro 70 anni dalla vendita. Nelle vendite all'asta tenute a livello globale nel 2010, le opere d'arte soggette al diritto sulle successive vendite hanno raggiunto un valore di circa 2,1 miliardi di euro. Nel 2010, nell'Unione europea queste opere hanno costituito il 50% del valore delle vendite all'asta di opere d'arte [6], rispetto al 35% delle vendite negli Stati Uniti, al 25% in Svizzera e al 3% nel resto del mondo. Vedere Tabella 1 dell’Allegato.

2.2.1. Vendite all’asta di opere di artisti viventi

Nel 2010, le vendite all’asta globali delle opere di tutti gli artisti viventi hanno raggiunto all’incirca 1 miliardo di euro, di cui quasi un terzo era rappresentato dall’Unione europea. Nel 2010, le vendite all’asta globali di opere di artisti UE viventi hanno rappresentato un terzo del valore delle vendite di opere di artisti viventi (340 milioni di euro) [7].

Le vendite all'asta delle opere di tutti gli artisti viventi hanno aumentato il proprio valore del 136% nel periodo compreso tra il 2005 e il 2010. La crescita in Stati Uniti e Unione europea è stata inferiore alla media (60% e 92%, rispettivamente) mentre Svizzera e Cina hanno entrambe fatto registrare tassi di crescita record del 334% e del 646%, rispettivamente [8].

Tra il 2005 e il 2010, l'Unione europea ha perso quote di mercato globale per le vendite all’asta di opere di artisti viventi, scendendo dal 37% al 30%, soprattutto a seguito della perdita di quote di mercato del Regno Unito, passato dal 27% al 20%. Contemporaneamente, gli Stati Uniti hanno perso quote di mercato scendendo dal 54% al 37% mentre la Cina ha guadagnato quote passando dall’8% al 24%. La quota di mercato della Svizzera è lievemente aumentata, dallo 0,3% allo 0,5%.

Nel periodo dal 2008 al 2010, l’Unione europea ha perso ulteriori quote di mercato nella vendita di opere di artisti UE viventi [9]. Questo ha fatto seguito a un'elevata quota di mercato del Regno Unito del 62% nel 2008, 3 anni dopo l'entrata in vigore della direttiva relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale. Al contempo, la quota di mercato degli Stati Uniti è aumentata di 5 punti percentuali salendo al 28%; nello stesso periodo, hanno visto aumentare le proprie quote di mercato anche alcuni Stati membri che nel 2006 avevano attuato il diritto sulle successive vendite per gli artisti UE viventi (Austria, Paesi Bassi, Italia [10]). Vedere Tabella 1. Considerando i dati disponibili su un orizzonte temporale maggiore, la quota di mercato dell’Unione europea per le opere di artisti UE viventi è salita dal 60% nel 2002 al 66% nel 2010 e la quota di mercato del Regno Unito è passata dal 40% al 42%.

Alla luce dei più ampi movimenti nei mercati dell’arte contemporanea (e in generale), al momento non si dispone di prove sufficienti per attestare che la perdita di quote di mercato dell’Unione europea per le opere di artisti viventi rilevata nel periodo in questione sia da attribuirsi direttamente all’armonizzazione del diritto sulle successive vendite del 2006 (vedere ulteriori dettagli al punto 2.4 seguente).

2.2.2. Vendite all’asta di opere di artisti deceduti entro 70 anni dalla data della vendita

Nel 2010, le vendite all’asta globali di opere di arte "moderna" (artisti nati tra il 1875 e il 1945) ammontavano a circa 3,5 miliardi di euro, di cui 1 miliardo era rappresentato dal mercato degli "eredi" dell’Unione europea (opere di artisti deceduti entro 70 anni dalla data della vendita).

Complessivamente, il mercato è cresciuto del 126% nel periodo 2005-2010. Le vendite di Svizzera, Stati Uniti e Unione europea sono cresciute del 25%, 69% e 85%, rispettivamente, a fronte del tasso di crescita esponenziale della Cina superiore al 1 300%. L'Unione europea ha perso quote del mercato globale, di nuovo ampiamente a seguito della perdita di quote di mercato del Regno Unito (dal 27% al 20%), e così anche Stati Uniti e Svizzera. La quota di mercato della Cina è aumentata in modo sensazionale, passando dal 4% al 23%.

Per quanto riguarda il mercato degli "eredi" dell’Unione europea, si rileva che il Regno Unito ha perso quote di mercato per 5 punti percentuali, scendendo al 37%, nel periodo 2008-2010, senza l’applicazione del diritto sulle successive vendite al mercato degli "eredi" (e in effetti, nello stesso periodo il Regno Unito ha perso una quota significativa sul più grande mercato degli artisti deceduti, passando dal 34% al 20%). Nello stesso periodo, la quota di mercato degli Stati Uniti è aumentata di 5 punti percentuali mentre sono rimaste stabili le quote di mercato di altri Stati membri dell’Unione europea (sia che applichino o meno il diritto per gli eredi). Al momento non si ravvisano motivi tali da suggerire che, nel periodo in esame, gli Stati membri che non applicano i compensi dovuti in forza del diritto sulle successive vendite di opere di artisti deceduti abbiamo conseguito risultati migliori di quelli che invece li applicano. Vedere Tabella 1 dell’Allegato.

2.3. Effetti sul mercato interno

Tenendo presente la previsione che l’applicazione non armonizzata del diritto sulle successive vendite di opere d’arte contribuisse a “spostare le vendite” all’interno dell'Unione europea, la Commissione ha cercato di stabilire se si fossero verificate deviazioni degli scambi dagli Stati membri che nel 2006 avevano introdotto per la prima volta il diritto sulle successive vendite per le opere di artisti viventi verso altri Stati membri; essa ha inoltre cercato di definire se gli Stati membri che usufruivano della deroga fino al 1° gennaio 2012 sembrassero avere un vantaggio comparativo nelle vendite di opere di artisti deceduti. La Commissione ha considerato la serie di dati disponibili per il periodo 2005-2010.

2.3.1. Vendite all’asta di opere di artisti viventi e deceduti

I mercati dell’arte all’interno dell’Unione europea differiscono per natura e carattere. Per esempio, mentre il Regno Unito presenta la più alta quota in termini di valore del mercato dell’Unione europea delle vendite all’asta di opere idonee a beneficiare del diritto sulle successive vendite (64% nel 2010), seguito da Francia (12%) e Germania (5%), è in Francia che ha avuto luogo il più ampio volume di operazioni (26%) [11].

In totale, nel 2010 erano idonee a beneficiare del diritto sulle successive vendite circa 65 000 operazioni di vendita all’asta, di cui circa due terzi riguardavano opere di artisti deceduti e un terzo opere di artisti viventi. Vedere Tabella 1 dell'Allegato.

Considerando sia il valore sia il volume delle vendite all’asta di opere di artisti viventi nel periodo 2005-2010, non è possibile definire modelli evidenti che indichino il sistematico verificarsi all’interno dell’Unione europea di deviazioni degli scambi dagli Stati membri che nel 2006 avevano introdotto il diritto per gli artisti viventi.

Con riferimento al 2005, il Regno Unito ha perso quote di mercato per le vendite di artisti sia viventi sia deceduti. Tra il 2008 e il 2010, il Regno Unito ha anche perso quote di mercato dell'Unione europea per le opere di artisti viventi beneficiari del diritto sulle successive vendite, nonostante la sua quota di mercato abbia raggiunto il picco del 61% nel 2008, ossia tre anni dopo l'entrata in vigore della direttiva. Tuttavia, altri Stati membri che avevano applicato per la prima volta il diritto sulle successive vendite (Austria, Paesi Bassi e Italia), nel periodo in esame hanno guadagnato quote di mercato a spese del Regno Unito. Si rileva, inoltre, che il Regno Unito ha perso quote di mercato dell'Unione europea per le opere di artisti deceduti sia nel periodo 2005-2010 sia 2008-2010. Tra gli altri Stati membri che già applicavano il diritto sulle successive vendite, Francia e Germania hanno entrambe leggermente guadagnato quote di mercato nel periodo 2008-2010 per le vendite di artisti UE viventi (dal 5% al 7% e dal 3% al 4%, rispettivamente), mentre la quota del "resto dell'Unione europea" è rimasta stabile al 2%. Per quanto riguarda le opere di artisti deceduti, le quote di mercato sono rimaste stabili. Vedere Tabella 1 dell'Allegato.

2.3.2. Modifiche della quota di mercato complessiva

Analogamente, per quanto riguarda la quota di mercato complessiva (oltre alle aste) nel periodo 2005-2010, non è possibile definire modelli univoci. Austria, Paesi Bassi e Italia hanno registrato un lieve aumento della quota di mercato dell’Unione europea per le opere di artisti viventi, mentre la quota del Regno Unito è diminuita in modo significativo, in linea con la più ampia contrazione del mercato britannico.

Le variazioni nelle quote di mercato per le opere di artisti deceduti mostrano uno scenario altrettanto variegato. La quota di mercato del Regno Unito si è ridotta al pari della più ampia contrazione del mercato; le quote di mercato di Germania e Paesi Bassi si sono leggermente ridotte mentre sono aumentate quelle di Francia, Austria e Italia.

2.4. Fattori che incidono sullo sviluppo dei mercati dell’arte

Molti dei soggetti interessati hanno indicato che le caratteristiche dei diversi mercati dell'arte, del loro sviluppo e della relativa competitività dei mercati dipendono da una vasta gamma di fattori. Il sistema tributario più ampio, incluso l'applicazione dell'IVA, può avere un ruolo importante. È stato notato che all'interno dell'Unione europea le aliquote IVA variano ampiamente dal 15% al 25%. Sono state citate le percentuali di commissione e le spese di gestione, incluse le spese relative alla gestione del diritto sulle successive vendite.

Altre tematiche sono rilevanti. I mercati dell’arte sono soggetti a cambiamenti del gusto e della percezione del valore d'investimento dell'arte. In tale contesto, restano importanti la disponibilità di competenza, la specializzazione di ogni dato mercato, la fiducia e i contatti. Possono essere rilevanti gli sviluppi nella distribuzione globale della ricchezza, come dimostrato soprattutto dall’ascesa dei mercati dell’arte cinesi. Al contempo, è stata anche citata la mobilità del mercato dell’arte, incluso la crescente attrazione esercitata da fiere specializzate nazionali e internazionali nel settore dei commercianti.

2.4.1. Mobilità nelle fasce di prezzo superiori

Inoltre, il mercato dell’arte globale è caratterizzato da "hub di mercato globali" dove viene acquistata e venduta l’arte di più alto valore – oltre i 50 000 euro. Questi hub, che detengono la quota più alta delle vendite nelle fasce di prezzo superiori, comprendono Stati Uniti, Cina e Regno Unito, quale conseguenza dei prezzi di vendita superiori alla media applicati in questi paesi (vedere Figura 2 dell’Allegato) e del fatto che un piccolo numero di vendite rappresenta un’elevata percentuale del valore delle operazioni.

Molti rispondenti hanno rilevato che le vendite di opere d’arte di prezzo elevato sono più esposte alle pressioni della concorrenza internazionale e che gli oneri a esse correlati possono con maggiore probabilità indurre i venditori a dirottare le vendite verso mercati in cui i costi delle operazioni sono complessivamente più bassi, anche considerando le spese di trasporto [12]. In tale contesto, le case d’aste hanno notato casi di clienti che hanno scelto di trasferire le vendite a New York, indicando il diritto sulle successive vendite come un fattore di costo determinante ai fini di tale decisione. Il settore dei commercianti ha notato una tendenza a spostare le operazioni di vendita in una delle fiorenti fiere d'arte internazionali, citando ad esempio Art Basel. Riassumendo, per fare affari i venditori si sposteranno razionalmente nei mercati in cui l'operazione di vendita risulterà più vantaggiosa, e il diritto sulle successive vendite è uno dei fattori che incidono sulla scelta della sede di vendita.

2.4.2. Onere di gestione nelle fasce di prezzo inferiori

Il massimo volume di scambi ha luogo nella fascia bassa del mercato, ossia essenzialmente in mercati "domestici" che tendono a registrare un volume elevato di vendite di basso valore. Tali mercati possono essere nazionali o possono coesistere accanto ai mercati internazionali (Londra ne è un esempio) e generalmente si fondano su un volume elevato di vendite di basso valore, in massima parte di opere di origine locale vendute soprattutto ad acquirenti locali (vedere Figura 3 dell’Allegato). È stato rilevato che questi mercati tendono a essere dominati da imprese di dimensioni ridotte, vulnerabili agli oneri normativi che ne aumentano i costi. Questa tematica è analizzata nella Sezione 3 seguente.

3. Problemi attuativi a livello nazionale

3.1. Le percentuali dei compensi

Il punto focale della direttiva era l’armonizzazione delle percentuali dei compensi applicabili in cinque fasce distinte, nell’intento di armonizzare l’applicazione del diritto sulle successive vendite nella misura in cui le disparità hanno falsato le condizioni di concorrenza nel mercato interno. Nessuno dei soggetti interessati ha indicato che bisognerebbe modificare le fasce e le percentuali dei compensi né che bisognerebbe abolire la percentuale discrezionale del 5% sulle vendite di valore inferiore ai 5 000 euro.

Per quanto riguarda la soglia minima per l’applicazione del diritto sulle successive vendite, i prezzi di vendita variano da 15 a 3 000 euro. Non è stata resa alcuna evidenza che suggerisca che le variazioni a livello nazionale abbiano avuto un effetto negativo sugli scambi intra-UE.

3.2. Procedure di gestione

La direttiva autorizza gli Stati membri a prevedere una gestione collettiva obbligatoria o facoltativa dei compensi dovuti in forza del diritto sulle successive vendite di opere d’arte. Nonostante la maggioranza degli Stati membri preveda una gestione collettiva obbligatoria del diritto sulle successive vendite, un numero significativo di essi ha optato per una gestione collettiva facoltativa. I soggetti interessati non hanno sollevato dubbi sulla possibilità di adottare approcci diversi alla gestione collettiva dei diritti.

Oltre a questo, la direttiva non contiene alcuna precisazione sull'attuazione e sulla gestione del diritto. Le divergenze significative presenti nei sistemi nazionali determinano differenze in termini di facilità e costo della gestione, sia per i professionisti del mercato dell'arte sia per le società di gestione collettiva che gestiscono il diritto sulle successive vendite.

3.2.1. Spese di gestione

La maggior parte dei professionisti del mercato dell’arte ha sollevato la questione delle spese di gestione. È stato evidenziato che soprattutto le PMI, che generalmente hanno una quota di mercato più alta per volume piuttosto che per valore, soffrirebbero delle elevate spese di gestione derivanti da ogni operazione di vendita. È stato rilevato che, al riguardo, soltanto nel 2010 vi sono state oltre 65 000 vendite all'asta idonee a beneficiare del diritto sulle successive vendite. Le spese di gestione del diritto sono state stimate nell'ordine dei 50 euro per ogni singola operazione di vendita. Si tratta innanzitutto di spese di personale, collegate alla i) determinazione degli artisti beneficiari; ii) determinazione e individuazione di eredi e altri aventi causa, iii) elaborazione di omissioni e rimborsi, nonché delle spese del sistema IT.

Il principale fattore singolo sembra essere la determinazione degli artisti beneficiari. Mentre in alcuni Stati membri le società di gestione collettiva tengono archivi eccellenti, altre non dispongono di tali dati o non li rendono disponibili in maniera efficiente. Alcune società di gestione collettiva pubblicano gli elenchi dei beneficiari con cui hanno stipulato un contratto e che sono autorizzati a percepire i compensi dovuti in forza del diritto sulle successive vendite di opere d’arte. Negli Stati membri in cui la registrazione dell’artista presso una società di gestione collettiva costituisce un presupposto per il pagamento dei compensi dovuti in forza del diritto sulle successive vendite, le società di gestione collettiva sono in grado di fornire un elenco completo dei potenziali beneficiari.

Laddove le società di gestione collettiva non rendano le informazioni disponibili in modo sistematico e comprensibile, il compito sembra ricadere sui professionisti del mercato dell’arte che intraprendono personalmente la ricerca. La situazione inerente alla disponibilità e all’accessibilità transfrontaliera delle cifre sull’idoneità a beneficiare del diritto è disomogenea.

La tenuta di archivi completi e consultabili degli artisti idonei è stata indicata come un requisito importante ai fini della riduzione delle spese di gestione correlate al diritto sulle successive vendite. Un altro approccio sembra essere l’uso di un sistema di pagamenti forfettario facoltativo e semplificato. In uno Stato membro, l’accordo interprofessionale (titolari di diritti, industria) sull’attuazione del diritto e la collaborazione nello sviluppo di sistemi IT compatibili sono stati citati come elementi importanti per assicurare una gestione efficiente del diritto.

3.2.2. I costi per le società di gestione collettiva

Le società di gestione collettiva indicano spese di gestione nella misura del 10-20% dei compensi riscossi. Generalmente, le spese di gestione delle società di gestione collettiva vengono detratte prima della distribuzione dei compensi e pertanto sono sostenute dai beneficiari.

Negli Stati membri in cui le società di gestione collettiva possono riscuotere i compensi dovuti in forza del diritto sulle successive vendite unicamente sulla base di singoli mandati, è generalmente possibile distribuire tutti i compensi riscossi. Negli Stati membri che adottano sistemi diversi talvolta non è possibile individuare i beneficiari. In tali casi, fino al 5% dei compensi riscossi non viene distribuito.

3.2.3. L’"effetto a cascata″

I commercianti d’arte hanno inoltre criticato il cosiddetto "effetto a cascata" del diritto sulle successive vendite, intendendo che i compensi devono essere pagati per ogni operazione di vendita e non possono – contrariamente a quanto accade per l’IVA – essere rimborsati per operazioni tra commercianti. Il diritto sulle successive vendite ha un effetto cumulativo sulle opere d’arte vendute diverse volte. Negli Stati membri in cui non solo il venditore ma anche l’acquirente può essere tenuto a pagare il compenso, può accadere che un commerciante d’arte coinvolto in due operazioni di vendita consecutive paghi il compenso due volte di seguito per la stessa opera d’arte (prima in qualità di acquirente e poi di venditore).

4. Effetti sugli artisti

4.1. Benefici e costi per gli artisti

La Commissione ha chiesto alle società di gestione collettiva responsabili della riscossione e della distribuzione dei compensi dovuti in forza del diritto sulle successive vendite di fornire informazioni a) sul numero annuo degli artisti beneficiari del diritto tra il 2005 e il 2010 e b) sull’importo distribuito. Dieci società di gestione collettiva sono state in grado di fornire queste informazioni, coprendo così 10 dei 27 Stati membri [13]. Vedere il riepilogo nella Tabella 3 dell’Allegato. In questi 10 Stati membri, nel 2010 sono stati distribuiti compensi per circa 14 milioni di euro tra 6 631 artisti e loro eredi – una cifra piuttosto stabile rispetto ai 14,4 milioni di euro di compensi distribuiti a 7 107 artisti e loro eredi nel 2007. Circa la metà dei compensi è stata riscossa in Francia soltanto. Le società di gestione collettiva in quattro Stati membri (Belgio, Danimarca, Francia e Slovacchia) sono state in grado di fornire un rendiconto analitico delle distribuzioni tra artisti viventi e deceduti per il periodo 2006-2010. In questi quattro Stati membri, nel periodo in esame sono stati distribuiti ad artisti viventi il 22% dei compensi in termini di valore e il 41% dei compensi in termini di volume.

Queste cifre sono ampiamente supportate dalla ricerca svolta da Arts Economics. Nel 2010, le vendite all'asta idonee a beneficiare del diritto comprendevano opere di oltre 5 000 artisti viventi e hanno raggiunto le 19 000 operazioni di vendita e un valore di 225 milioni di euro. Gli eredi rappresentano una parte molto più ampia delle vendite idonee a beneficiare del diritto sulle successive vendite e costituiscono l’82% delle vendite idonee in termini di valore, il 71% in termini di volume e il 63% dei beneficiari (vedere Tabella 4 dell’Allegato).

Il 45% degli artisti viventi che nel 2010 hanno effettuato vendite idonee a beneficiare del diritto (2 271) rientra nella fascia di prezzo inferiore a 3 000 euro, con compensi fino a 150 euro. Un ulteriore 39% rientra nella fascia di prezzo fino a 50 000 euro, con compensi fino a 2 030 euro. La schiacciante maggioranza degli artisti e aventi causa che hanno contribuito alla consultazione ha accolto con favore il sistema del diritto sulle successive vendite, in quanto in grado di fare la differenza, sia dal punto di vista finanziario sia in termini di riconoscimento. Alcune società di gestione collettiva applicano anche dei regimi in base ai quali una detrazione per fini culturali (10% del compenso dovuto in forza del diritto sulle successive vendite) viene utilizzata precipuamente per sostenere i giovani artisti. In alcuni Stati membri, le società di gestione collettiva hanno espresso rammarico che l’armonizzazione delle percentuali applicabili in base alla direttiva relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell’originale abbia determinato compensi in percentuale minore di quella sancita dalla legislazione nazionale prima dell’introduzione del limite massimo di 12 500 euro e l’assottigliamento del valore dei compensi – come in Germania, per esempio, dove in precedenza veniva applicato un compenso fisso del 5% su tutte le vendite.

5. Conclusioni

5.1. Competitività dei mercati europei

Non è possibile definire dei modelli univoci per collegare la perdita della quota dell’Unione Europea nel mercato globale dell’arte moderna e contemporanea all’armonizzazione delle disposizioni relative all’applicazione del diritto sulle successive vendite entrata in vigore il 1° gennaio 2006. Né è attualmente possibile definire dei modelli univoci tali da indicare deviazioni sistematiche degli scambi all’interno dell’Unione europea dagli Stati membri che nel 2006 hanno introdotto il diritto per gli artisti viventi. Tuttavia, è evidente che vi siano pressioni sui mercati dell’arte europei, in tutte le fasce di prezzo e per entrambi i settori delle aste e dei commercianti, e si ricorda che l’ambito di applicazione del diritto sulle successive vendite si amplierà notevolmente dopo lo scadere, il 1° gennaio 2012, della deroga per le opere di artisti deceduti.

Allo stesso tempo, la qualità della gestione del diritto sulle successive vendite sembra variare considerevolmente all'interno dell’Unione europea, arrecando costi sia ai professionisti del mercato dell'arte sia agli artisti. L’onere può essere particolarmente pesante per coloro che si trovano nella fascia bassa del mercato, che in proporzione risultano maggiormente colpiti dalle spese di gestione del diritto. La Commissione riconosce, inoltre, che in alcuni Stati membri la gestione inefficiente del diritto sulle successive vendite costituisce un onere non irrilevante per i professionisti del mercato dell’arte e può anche determinare detrazioni inutilmente elevate dai compensi dovuti ad artisti e loro eredi.

· Alla luce dell’importanza economica del settore, la Commissione ritiene che gli sviluppi del mercato debbano essere tenuti sotto osservazione. La Commissione elaborerà un'ulteriore relazione i cui risultati saranno resi noti nel 2014.

· La Commissione, inoltre, perseguirà il proprio impegno di persuadere i paesi terzi ad applicare il diritto sulle successive vendite.

· Alla luce del volume di operazioni di vendita soggette al diritto sulle successive vendite, la Commissione europea considera inoltre proficuo lo scambio di buone pratiche a livello europeo, volto a gestire e ridurre al minimo le spese di gestione in tutti gli Stati membri. A tal fine, essa intende istituire un gruppo di dialogo dei soggetti interessati, incaricato di formulare delle raccomandazioni per il miglioramento del sistema di riscossione e distribuzione del diritto sulle successive vendite nell’Unione europea.

· Più ampiamente, è interesse della Commissione europea che le società di gestione collettiva operino a un elevato livello di governance e trasparenza nei confronti dei propri iscritti e degli utilizzatori commerciali e, nel corso del 2012, formulerà al riguardo una proposta che si applicherà in eguale misura alle società di gestione collettiva che gestiscono il diritto sulle successive vendite.

Allegato 1

Figura 1 – Variazioni nelle quote del mercato globale dell'arte 2006-2010

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Tabella 1 – Vendite all’asta 2008 e 2010

Tabella 2 – Vendite all’asta di opere di artisti viventi ed artisti europei con eredi idonei, UE, 2010

| Valore mio € | N. di artisti/eredi beneficiari | Volume delle operazioni |

Artisti viventi | 225 | 5 072 | 18 670 |

Artisti europei con eredi idonei | 1 032 | 8 814 | 46 380 |

Totale | 1 257 | 13 886 | 65 050 |

Artisti viventi quale % del totale | 18% | 37% | 29% |

Figura 2

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Figura 3

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Tabella 3 – Numero degli artisti beneficiari e valore dei compensi distribuiti nel periodo 2005-2010, Stati membri selezionati

| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |

| N. | Valore mrd € | N. | Valore mrd € | N. | Valore mrd € | N. | Valore mrd € | N. | Valore mrd € | N. | Valore mrd € |

AT | | | 19 | 0,038 | 27 | 0,07 | 43 | 0,111 | 39 | 0,093 | 38 | 0,11 |

BE | 291 | 0,256 | 413 | 0,505 | 448 | 0,51 | 545 | 0,623 | 508 | 0,46 | 513 | 0,554 |

DK | | | 1604 | 0,225 | 2071 | 1,346 | 1989 | 1,403 | 1511 | 0,742 | 1894 | 0,857 |

EE | | 0,007 | 10 | 0,018 | 14 | 0,021 | 13 | 0,011 | 9 | 0,01 | 11 | 0,004 |

FR | 1991 | 2,934 | 2191 | 5,2 | 2233 | 6,51 | 1985 | 6,68 | 1959 | 6,06 | 2054 | 6,848 |

DE | 878 | 2,351 | 1020 | 2,751 | 1191 | 3,47 | 1157 | 3,374 | 1112 | 4,319 | 1021 | 3,427 |

NL | | | 46 | 0,06 | 39 | 0,053 | 54 | 0,067 | 44 | 0,056 | 58 | 0,105 |

PT | | | | | 4 | 0,001 | 6 | 0,005 | 19 | 0,027 | 26 | 0,026 |

SK | 76 | 0,021 | 110 | 0,025 | 135 | 0,037 | 152 | 0,049 | 132 | 0,038 | 50 | 0,022 |

UK | | | 414 | 0,987 | 945 | 2,99 | 1123 | 3,45 | 913 | 2,594 | 966 | 2,696 |

Totale | | 5,569 | 5827 | 9,809 | 7107 | 15,008 | 7067 | 15,773 | 6246 | 14,399 | 6631 | 14,649 |

[1] Considerando 3 della direttiva

[2] Considerando 9 della direttiva

[3] Tutte le cifre si fondano sui dati forniti da Arts Economics con dati di Artnet.

[4] I dati forniti da Arts Economics sulla quota cinese del mercato delle arti e delle antichità includono Cina continentale, Hong Kong, Macao e Taiwan.

[5] Escluso arte decorativa.

[6] In questa sede, i dati sulle vendite all'asta di opere d'arte costituiscono il fondamento primario per la discussione sui movimenti nei mercati globali dell'arte, in quanto le vendite sono argomento di pubblico dominio; è stato preso in considerazione il periodo 2005-2010, tenendo presente che la direttiva è entrata in vigore il 1° gennaio 2006. Dati dettagliati sulle opere soggette al diritto sulle successive vendite sono disponibili solo per il periodo 2008-2010.

[7] A differenza di altri mercati in cui le vendite all'asta possono essere suddivise uniformemente, molti artisti viventi vendono le proprie opere prevalentemente attraverso i commercianti piuttosto che attraverso le aste. In questo settore le vendite attraverso i commercianti possono essere relativamente superiori e sono stimate al doppio del valore delle vendite all'asta.

[8] I confronti devono essere trattati con cautela, visto il grande interesse in Cina, per esempio, per l'arte cinese tradizionale.

[9] Questi dati devono essere trattati con cautela: essi non contemplano il periodo prima e dopo l'armonizzazione del diritto sulle successive vendite. Il periodo 2008-2010 è stato inoltre un periodo senza precedenti di alta e bassa congiuntura.

[10] Nella pratica, l'Italia ha attuato il diritto sulle successive vendite nel 2006.

[11] L'elevato valore delle vendite del Regno Unito è riconducibile a un piccolo numero di vendite a prezzi molto alti. Nel 2010, per esempio, il 54% del valore del mercato dell'arte risiedeva nella fascia di prezzo di 2 miliardi di euro (rappresentando solo lo 0,5% delle operazioni).

[12] Vedere, per esempio, "The impact of artist resale rights on the art market in the UK", Toby Froschauer, gennaio 2008.

[13] Alcune società di gestione collettiva sono state in grado di fornire l'importo dei compensi distribuiti ma non il numero degli artisti beneficiari; altre hanno indicato un importo totale ma non i dati annualizzati; una ha indicato il numero degli artisti beneficiari ma non il valore. Le società di otto Stati membri non sono state in grado di fornire informazioni di alcun genere.

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