28.1.2012   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 24/122


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta per una direttiva del Consiglio che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano

COM(2011) 385 definitivo — 2011/0170 (NLE)

2012/C 24/27

Relatore: Josef ZBOŘIL

La Commissione, in data 27 giugno 2011, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 31 e 32 del Trattato Euratom, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta per una direttiva del Consiglio che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano

COM(2011) 385 definitivo — 2011/0170 (NLE).

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 6 ottobre 2011.

Alla sua 475a sessione plenaria, dei giorni 26 e 27 ottobre 2011 (seduta del 27 ottobre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 105 voti favorevoli, 2 voti contrari e 2 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1   Conclusioni

1.1.1   Il Comitato accoglie con favore la proposta di direttiva in esame, che definisce norme fondamentali di sicurezza per la tutela della salute della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti relativamente alle sostanze radioattive presenti nell'acqua potabile.

1.1.2   Il CESE è favorevole a utilizzare come base giuridica per la formulazione della proposta in esame il capo 3 del Trattato Euratom, onde garantire che l'approccio adottato sia coerente con i requisiti di monitoraggio ambientale stabiliti dal Trattato e dalle norme fondamentali di sicurezza in materia di radioprotezione.

1.1.3   La proposta stabilisce norme di qualità e requisiti di monitoraggio in condizioni normali. Le situazioni di emergenza radioattiva e la conseguente contaminazione dell'acqua potabile da fonti radioattive di origine antropica sono disciplinate da un regolamento specifico (1).

1.1.4   Il Comitato prende atto che la qualità radiologica delle forniture di acqua potabile per quanto riguarda il radon e i prodotti di decadimento del radon di lunga vita viene presa in esame nella raccomandazione 2001/928/Euratom (2) della Commissione del 20 dicembre 2001 sulla tutela della popolazione contro l’esposizione al radon nell’acqua potabile.

1.2   Raccomandazioni

1.2.1   Il Comitato concorda con la Commissione nel ritenere che, malgrado l'esistenza della raccomandazione 2001/928/Euratom, il radon e i prodotti di decadimento del radon vanno inclusi nella direttiva proposta.

1.2.2   Raccomanda tuttavia di includere nella definizione di dose totale indicativa (TID) i radionuclidi di lunga vita polonio (Po-210) e piombo (Pb-210).

1.2.3   Il CESE rileva che la direttiva proposta tiene conto della tossicità chimica dell'uranio, menzionata nell'allegato III (pag. 13), «Caratteristiche di rendimento e metodi di analisi». Il Comitato raccomanda di includere nella direttiva 98/83/CE del Consiglio sulla qualità dell'acqua destinata al consumo umano una disposizione sui test tossicologici delle acque sotterranee destinate alle forniture di acqua potabile nelle zone esposte con elevato livello di sostanze derivanti da uranio.

1.2.4   Il CESE fa osservare che gli indicatori parametrici per il trizio di cui all'allegato I della proposta di direttiva sono cento volte inferiori a quelli contenuti nelle Linee guida per la qualità dell'acqua potabile pubblicate dall'Organizzazione mondiale della sanità (Ginevra, terza edizione, 2008). Se oggi un valore parametrico troppo basso non porta a restrizioni ingiustificate e può essere utile come indicatore di altri problemi, esso va riconsiderato alla luce delle tecnologie future.

1.2.5   Il Comitato apprezza il lavoro approfondito svolto sulla proposta da tutti gli organismi coinvolti e raccomanda di procedere alla sua adozione quanto prima.

2.   Antecedenti

2.1   L'acqua è uno dei settori più regolamentati nell'ambito della normativa ambientale dell'UE. Solo una percentuale molto ridotta dei sistemi di acqua potabile si trova in prossimità di fonti potenziali di contaminazione radioattiva di origine antropica proveniente da impianti che utilizzano, producono o smaltiscono sostanze radioattive.

2.2   I sistemi di acqua potabile esposti a questo tipo di contaminazione devono eseguire controlli capillari per garantire la sicurezza dell'acqua potabile. Tuttavia, molte regioni d'Europa presentano rischi legati alla presenza di sostanze radioattive di origine naturale.

2.3   I requisiti tecnici della normativa UE per la tutela della salute della popolazione dagli effetti nocivi delle sostanze radioattive presenti nell'acqua potabile sono stati elaborati in via definitiva più di cinque anni fa, in seguito a un processo consultivo al quale hanno partecipato il gruppo di esperti istituito dall'articolo 31 del Trattato Euratom, il comitato istituito dalla direttiva sull'acqua potabile e il comitato di rappresentanti degli Stati membri istituito dagli articoli 35 e 36 del Trattato Euratom. A oggi, le prescrizioni relative al monitoraggio del trizio e alla dose totale indicativa di cui alla direttiva 98/83/CE del Consiglio sulla qualità dell'acqua destinata al consumo umano non sono state ancora applicate, in attesa dell'adozione di emendamenti agli allegati II (Controllo) e III (Specifiche per l'analisi dei parametri).

2.4   Risulta giustificato incorporare le prescrizioni relative ai controlli dei livelli di radioattività in uno specifico atto legislativo a norma del Trattato Euratom per mantenere l’uniformità, la coerenza e la completezza della normativa sulla radioprotezione a livello dell'UE.

2.5   La Commissione ha dunque presentato una proposta che stabilisce i requisiti per la tutela della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nell'acqua destinata al consumo umano a norma dell'articolo 31 del Trattato Euratom.

2.6   Una volta adottate, le disposizioni della direttiva proposta a norma del Trattato Euratom sostituiranno quelle della direttiva 98/83/CE in materia di sostanze radioattive presenti nell'acqua potabile.

2.7   I principi fondamentali della direttiva proposta sono i seguenti:

2.7.1

Base giuridica: le disposizioni della direttiva in esame si riferiscono alle norme fondamentali in materia di tutela della salute della popolazione. Ne consegue che la base giuridica da applicare è il Trattato Euratom e, in particolare, gli articoli 31 e 32.

2.7.2

Principio di sussidiarietà: la proposta non è soggetta al principio di sussidiarietà, poiché in questo campo la Comunità ha competenze legislative esclusive, secondo quanto stabilito dal titolo II, capo 3, del Trattato Euratom.

2.7.3

Principio di proporzionalità: la proposta rispetta il principio di proporzionalità, stabilendo norme minime armonizzate per il monitoraggio del trizio e per la dose totale indicativa, e adeguando i requisiti di cui alla direttiva 98/83/CE sulla radioattività ai più recenti progressi in campo scientifico e tecnico.

2.7.4

Scelta dello strumento:

mentre la Comunità è competente per l'istituzione di regole uniformi in materia di radioprotezione, spetta agli Stati membri recepire tali regole negli ordinamenti nazionali e applicarle.

Una direttiva è quindi lo strumento più adatto alla creazione di un approccio comune per stabilire requisiti armonizzati relativi ai parametri di radioattività e al monitoraggio della qualità dell'acqua destinata al consumo umano.

3.   Osservazioni

3.1   Il Comitato accoglie con favore questa proposta puntuale e coerente, che definisce in modo chiaro ed esplicito le norme di sicurezza fondamentali per la tutela della popolazione contro i rischi sanitari causati dalle radiazioni ionizzanti con riferimento alle sostanze radioattive presenti nell'acqua potabile. Fornisce inoltre garanzie sulla qualità radiologica dell'acqua erogata dai sistemi di distribuzione.

3.2   Il CESE è favorevole a utilizzare come base giuridica per la formulazione della proposta il capo 3 del Trattato Euratom, onde garantire che l'approccio adottato sia coerente con i requisiti di monitoraggio ambientale previsti dal Trattato e dalle norme fondamentali di sicurezza per la radioprotezione.

3.3   La proposta è il risultato di un approfondito lavoro consultivo che ha coinvolto esperti nel campo della radioprotezione. Essa stabilisce norme di qualità e requisiti di monitoraggio in condizioni normali. Le situazioni di emergenza radioattiva che portano alla contaminazione dell'acqua potabile («alimenti liquidi») da fonti radioattive di origine antropica sono disciplinate da un regolamento specifico (3).

3.4   Il Comitato prende atto che la qualità radiologica delle forniture di acqua potabile per quanto riguarda il radon e i prodotti di decadimento del radon di lunga vita viene presa in esame nella raccomandazione della Commissione 2001/928/Euratom del 20 dicembre 2001 sulla tutela della popolazione dall'esposizione al radon nell'acqua potabile erogata.

3.5   Il Comitato rileva che l'esposizione al gas radon in forma pura presente nelle forniture di acqua per usi domestici è da attribuire prevalentemente all'inalazione di gas rilasciato in spazi chiusi, e in misura molto minore all'assunzione di acqua.

3.6   Il CESE è tuttavia del parere che nella definizione della dose totale indicativa (TID) dovrebbero essere inclusi i radionuclidi di lunga vita polonio (Po-210) e piombo (Pb-210).

3.7   Il CESE osserva che nell'allegato III (pag. 13), «Caratteristiche di rendimento e metodi di analisi», la direttiva proposta tiene conto della tossicità chimica dell'uranio. Nelle zone esposte che presentano una quantità più elevata di sostanze derivate dall'uranio negli strati geologici si dovrebbe procedere all'effettuazione di test tossicologici delle acque sotterranee destinate alle forniture di acqua potabile. Il Comitato raccomanda di inserire una disposizione in questo senso nella direttiva 98/83/CE del Consiglio sulla qualità dell'acqua destinata al consumo umano, tenendo conto del valore indicativo provvisorio dell'uranio (30 μg/l) raccomandato dall'OMS negli orientamenti sulla qualità dell'acqua potabile (4).

3.8   Il CESE fa osservare che gli indicatori parametrici per il trizio di cui all'allegato I della proposta di direttiva sono cento volte inferiori a quelli contenuti nelle Linee guida per la qualità dell'acqua potabile pubblicate dall'Organizzazione mondiale della sanità (Ginevra, terza edizione, 2008). Se oggi un valore parametrico troppo basso non porta a restrizioni ingiustificate e può essere utile come indicatore di altri problemi, esso va riconsiderato alla luce delle tecnologie future.

3.9   Il CESE osserva che, alla nota 2 dell'allegato II (Controlli delle sostanze radioattive) della proposta di direttiva, la Commissione, autorizzando gli Stati membri, per determinare la periodicità degli audit per il controllo dell'acqua destinata al consumo umano fornita da una rete di distribuzione, a «basarsi sul numero di abitanti in una zona di approvvigionamento invece che sul volume d'acqua», non tiene conto del caso in cui l'acqua all'uscita dalla rete di distribuzione venga imbottigliata per la vendita.

Bruxelles, 27 ottobre 2011

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Staffan NILSSON


(1)  Regolamento del Consiglio (Euratom) 3954/87.

(2)  Raccomandazione della Commissione del 20 dicembre 2001 sulla tutela della popolazione contro l'esposizione al radon nell'acqua potabile (2001/928/Euratom).

(3)  Regolamento del Consiglio (Euratom) 3954/87.

(4)  Orientamenti sulla qualità dell'acqua potabile dell'OMS, quarta edizione 2011, capitolo 12, Schede chimiche.