3.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 132/82


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento (UE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo»

COM(2010) 767 definitivo — 2010/0370 (COD)

2011/C 132/15

Relatore unico: Christos POLYZOGOPOULOS

Il Consiglio dell'Unione europea, in data 18 gennaio 2011, e il Parlamento europeo, in data 20 gennaio 2011, hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 43 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di regolamento (UE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo

COM(2010) 767 definitivo — 2010/0370 (COD).

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 28 febbraio 2011.

Alla sua 470a sessione plenaria, dei giorni 15 e 16 marzo 2011 (seduta del 15 marzo), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 174 voti favorevoli, 6 voti contrari e 17 astensioni.

Conclusioni e raccomandazioni

1.   Conclusioni

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore il regolamento in esame come progetto di proposta di rifusione del regolamento (CE) n. 1405/2006 per i seguenti motivi:

1.1

il regolamento precedente è stato oggetto di numerose modifiche dovute, da un lato, all'evoluzione della legislazione dell'UE e, dall'altro, all'armonizzazione con il Trattato di Lisbona: per questo motivo occorre adeguare la struttura del testo legislativo, dando maggiore risalto, nel nuovo documento, al ruolo centrale del programma di sostegno e ponendo l'accento sui seguenti aspetti:

a)

il regime specifico di approvvigionamento;

b)

le misure specifiche a favore della produzione locale.

1.2

Il nuovo testo del regolamento indica espressamente gli elementi essenziali di un regime specifico per taluni prodotti agricoli, di importanza locale, delle isole minori del Mar Egeo, rimediando efficacemente alle difficoltà provocate dall'isolamento, dalla lontananza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dai rilievi, dal clima e dalla dipendenza economica di tali isole da un esiguo numero di prodotti.

1.3

L'articolo 2 del nuovo regolamento pone l'accento sulle misure che contribuiscono alla realizzazione dell'obiettivo, da un lato, di garantire l'approvvigionamento delle isole minori per i prodotti essenziali al consumo umano, alla trasformazione o in quanto mezzi di produzione agricoli, ovviando ai costi aggiuntivi dovuti alla distanza, all'insularità e alla superficie ridotta, e, dall'altro, di preservare e sviluppare l'attività agricola delle isole minori, inclusa la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti locali.

1.4

Il regolamento si prefigge l'applicazione uniforme del regime per le isole minori del Mar Egeo da parte della Grecia rispetto ad altri regimi analoghi, onde evitare distorsioni della concorrenza o discriminazioni fra i vari operatori.

1.5

Il regolamento assicura inoltre una buona gestione finanziaria, dato che la Grecia deve segnalare nel suo programma l'elenco degli aiuti che costituiscono pagamenti diretti per prodotti locali precisando in che modo sia definito l'importo in questione.

1.6

Il regolamento aumenta del 20 % il massimale per il finanziamento del regime specifico di approvvigionamento.

1.7

Alla Commissione vengono altresì conferite delle competenze di esecuzione per quanto riguarda le condizioni uniformi per l'applicazione del regime dei titoli e gli impegni degli operatori in merito al regime specifico di approvvigionamento, nonché un inquadramento generale dei controlli che la Grecia deve mettere in atto.

1.8

La Commissione (articolo 11, paragrafo 2) può ora determinare, mediante atto delegato, le condizioni per l'iscrizione degli operatori nel registro delle imprese, imporre la costituzione di una garanzia per il rilascio dei titoli e adottare le misure relative alla fissazione della procedura di adozione delle modifiche del programma.

Motivazione

2.   Introduzione

2.1   Ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003 e in linea con gli obiettivi delle misure e con i principi di programmazione, compatibilità e coerenza con le altre politiche dell'Unione, sono state definite alcune norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune.

2.2   In virtù dell'articolo 291, paragrafo 2, del Trattato, per garantire l'applicazione uniforme del regime per le isole minori del Mar Egeo da parte della Grecia rispetto ad altri regimi analoghi onde evitare distorsioni della concorrenza o discriminazioni fra i vari operatori, la Commissione, mediante le competenze di esecuzione conferitele, adotta le disposizioni regolamentari necessarie.

2.3   Il regolamento garantisce condizioni uniformi per l'applicazione del regime dei titoli e gli impegni degli operatori in merito al regime specifico di approvvigionamento (articolo 11, paragrafo 3).

2.4   Esso stabilisce altresì delle condizioni uniformi di applicazione del programma (articoli 6, paragrafo 2, 15, paragrafo 3, e 18, paragrafo 3) nonché un inquadramento generale dei controlli che la Grecia deve mettere in atto (articoli 7, 12, paragrafo 2, e 14, paragrafo 1).

2.5   Il CESE ritiene che, sia per arricchire il contenuto del regolamento in corso di adozione, sia per elaborare una politica integrata per il territorio frammentato delle isole minori del Mar Egeo, sarà opportuno utilizzare le riflessioni, le posizioni e le proposte formulate nelle sezioni 4, 5, 6 e 7 del presente parere.

3.   Sintesi della proposta di regolamento

3.1   Il nuovo regolamento abroga e sostituisce, con un nuovo testo, il precedente regolamento (CE) n. 1405/2006, in ragione delle numerose modifiche e della necessità di armonizzarlo con il Trattato di Lisbona.

3.2   In applicazione e in conformità del principio di sussidiarietà viene precisato il contenuto del programma di sostegno per le isole minori del Mar Egeo (articolo 5, capo II), che deve essere elaborato dalla Grecia e trasmesso alla Commissione per approvazione. Nello stesso spirito, la Grecia, tramite le autorità da essa stessa designate, può modificare agilmente il programma (articoli 3 e 6, capo II) in funzione degli adeguamenti necessari.

3.3   È istituito un regime specifico di approvvigionamento per i prodotti agricoli dell'Unione che sono essenziali, nelle isole minori, al consumo umano, alla fabbricazione di altri prodotti o in quanto fattori di produzione agricoli (articolo 3). È previsto che la Grecia elabori un bilancio di approvvigionamento per coprire le esigenze delle isole.

3.4   È concesso un aiuto per ogni prodotto agricolo delle isole minori, tenendo conto dei costi supplementari di commercializzazione dei prodotti nelle isole minori, calcolati a partire dai porti della Grecia continentale dai quali vengono effettuati gli approvvigionamenti, così come dei costi aggiuntivi dovuti all'insularità e alle dimensioni ridotte di tali isole.

3.5   La particolare situazione geografica, i costi aggiuntivi di trasporto dei prodotti e i vincoli supplementari dovuti alla lontananza creano degli svantaggi che, per essere superati, impongono di ridurre i prezzi dei prodotti in questione e quindi di introdurre un regime specifico di approvvigionamento. Per evitare ogni speculazione, i prodotti che beneficeranno del regime specifico di approvvigionamento devono essere prodotti di qualità elevata e mercantile.

3.6   Per salvaguardare la competitività dei prodotti dell'Unione, sarà necessario concedere alle isole minori del Mar Egeo degli aiuti per l'approvvigionamento di prodotti UE, tenendo conto anche dei costi aggiuntivi di trasporto.

3.7   È vietato l'invio o l'esportazione di tali prodotti qualora vi sia un vantaggio economico derivante dal regime specifico di approvvigionamento. Tuttavia, a condizione che tale vantaggio economico venga rimborsato, i prodotti possono essere commercializzati anche sui mercati esterni. Inoltre, tali prodotti vengono anche sottoposti a controlli amministrativi (articolo 14).

3.8   Come condizione per concedere l'aiuto, il regolamento impone la presentazione di un titolo da parte degli operatori iscritti nel relativo registro.

3.9   Il regolamento incoraggia la commercializzazione dei prodotti trasformati tra le isole minori del Mar Egeo, e anche la loro esportazione nel resto dell'Unione europea e nei paesi terzi.

3.10   Viene quindi incoraggiato l'aiuto alle produzioni locali attraverso il programma di sostegno istituito per la prima volta dal regolamento (CE) n. 1405/2006. Tale regolamento ha favorito la produzione, il commercio e la trasformazione di un gran numero di prodotti: è stata infatti dimostrata l'efficacia delle misure previste per l'attività agricola.

3.11   Il regolamento in esame stabilisce delle misure per il finanziamento di studi, di progetti dimostrativi, di azioni di formazione e di assistenza tecnica (articolo 15).

3.12   Vengono incoraggiate la produzione agricola e la commercializzazione di prodotti di qualità.

3.13   Vengono anche stabilite le competenze della Commissione per quanto concerne l'adozione degli atti delegati che essa deve notificare al Parlamento europeo e al Consiglio.

4.   Raccomandazioni

Il CESE ritiene necessario sottolineare in special modo e adottare le seguenti misure:

4.1

Occorre inserire i prodotti agricoli nella creazione di un quadro adeguato per lo sviluppo del turismo insulare e, in particolare, far sì che diventino un polo di attrazione europeo e nazionale per i consumatori che apprezzano il particolare valore nutrizionale della dieta mediterranea e dei prodotti biologici locali.

4.2

Vanno anche adottate le misure necessarie per sfruttare i prodotti agricoli tradizionali in modo più efficace, tenendo conto dell'aumento della domanda di tali prodotti anche in altri settori dell'economia in ragione delle loro proprietà terapeutiche (mastice di Chio, olio d'oliva, miele, erbe diverse, ecc.), in particolare nel settore farmaceutico, nella cosmetologia e nella medicina omeopatica.

4.3

Occorre informare la popolazione delle isole sul valore nutrizionale ed economico dei prodotti locali. Il CESE propone di creare, scegliendo come sede un'isola situata in una posizione strategica, una scuola interregionale concepita come una specie di «Erasmus degli studenti e degli addetti al settore dell'agriturismo o della coltivazione dei prodotti agricoli».

4.4

Occorre adottare misure intese a lanciare dei programmi di formazione cui partecipino università nazionali e internazionali. Nell'ambito di tali programmi dovranno essere organizzati dei progetti volti ad elaborare studi e ricerche scientifiche per la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei prodotti insulari.

4.5

Va adottato un approccio caratterizzato da una particolare sensibilità nei confronti della popolazione insulare vulnerabile - in particolare delle regioni difficilmente accessibili - finalizzato al mantenimento degli abitanti nelle isole e all'erogazione di incentivi, principalmente economici e destinati soprattutto ai giovani, tramite la creazione di programmi di sovvenzioni senza restituzione delle eccedenze per lo sviluppo di attività commerciali nelle regioni periferiche. In questo contesto si dovranno mettere in luce le potenzialità di valorizzazione economica delle isole sulla base della loro unicità e specificità e in accordo con le loro caratteristiche geografiche e geologiche.

4.6

Bisogna dare risalto al miglioramento della qualità e, nel contempo, alla riduzione del costo di produzione dei prodotti agricoli.

4.7

Vanno introdotti dei criteri specifici per tenere conto delle specificità morfologiche del terreno e della sua composizione geologica.

5.   Osservazioni di carattere generale

Il CESE, riconoscendo i fattori specifici che condizionano lo sviluppo agricolo delle isole del Mar Egeo, ritiene che nel regolamento in esame sarebbe utile tenere conto di quanto segue:

5.1

poiché le risorse essenziali come l'acqua, l'energia e le materie prime sono limitate, occorre garantirne una gestione corretta nelle isole del Mar Egeo. In particolare nei mesi estivi, dato anche il maggiore afflusso di turisti-villeggianti, le zone insulari devono affrontare dei problemi di disponibilità delle riserve idriche, di energia, ecc. Occorre quindi prendere in esame i problemi descritti più avanti, al fine di affrontarli garantendo una gestione migliore delle risorse e l'equilibrio dell'ambiente naturale. A tal fine il regolamento potrebbe prevedere delle politiche di sostegno destinate ad affrontare questi gravi problemi specifici.

5.2

Cambiamento della destinazione dei suoli nelle isole: le superfici agricole sono in costante diminuzione nelle isole poiché vengono riconvertite ad altri utilizzi, per essere edificate oppure messe a riposo, diventando sterili e deserte (si parla allora di «maggese» permanente). Per tale motivo bisognerà valorizzare maggiormente questi terreni grazie ai programmi di sostegno della produzione agricola, e il regolamento in esame può istituire un quadro di questo tipo.

5.3

Il declino e l'abbandono delle aziende agricole così come l'accumulo di biomassa morta (rami e piante) in boschi e uliveti abbandonati, favoriscono, a loro volta, lo scoppio di incendi boschivi che impediscono per lungo tempo l'utilizzo dei terreni.

5.4

Occorre poi ristabilire un equilibrio tra i terreni destinati allo sviluppo turistico e quelli adibiti invece all'agricoltura: questi due settori devono essere complementari.

5.5

Bisogna prestare particolare attenzione al settore primario, in cui si registra la perdita di numerosi posti di lavoro, mentre, nello stesso tempo, l'occupazione aumenta nel settore terziario.

6.   Osservazioni specifiche

6.1   Il regolamento va esteso anche alle isole di Creta ed Evia.

6.2   Bisogna lanciare delle iniziative, articolate sulla durata di un anno, per migliorare la produzione, la commercializzazione e la promozione dei prodotti agricoli. Tali azioni dovrebbero mirare in particolare all'aumento della produzione ma anche, al tempo stesso, al miglioramento della qualità.

6.3   Occorre prevedere un aiuto all'ettaro per il ripristino e la ripartizione delle superfici agricole, al fine di salvaguardare gli oliveti e gli agrumeti tradizionali delle isole minori del Mar Egeo.

6.4   Va concesso un sostegno economico supplementare ai prodotti come le patate da consumo e da semina, il carciofo di Tino, la prugna di Scopelo, i pomodori ciliegia di Santorini, gli agrumi, la cicerchia della specie Lathyrus sp., i fagioli, l'orzo di Lemno, la gamma di formaggi tradizionali (ad esempio la graviera di Nasso, il formaggio kalathaki di Lemno (DOP), il liquore di limoni, il rakomelo di Amorgo, i dolci di mandorle di Sifno e di Lesbo e le sardine di Kalloni.

Il miele e l'olio sono prodotti di punta per quanto riguarda l'identità e la qualità della produzione agricola delle isole minori.

6.5   Bisogna porre l'accento sulla coltivazione tradizionale del lentisco di Chio, nonché sulla viticoltura destinata alla produzione di vini con indicazione geografica protetta nelle zone di coltivazione tradizionale delle isole minori del Mar Egeo.

6.5.1   Va previsto un sostegno economico per le superfici date in affitto.

6.5.2   Occorre dare un ulteriore sostegno alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

6.5.3   Va previsto un sostegno economico per i mezzi atti a migliorare le condizioni della vinificazione, dello stoccaggio, della standardizzazione e della distribuzione dei vini e dell'olio d'oliva prodotti nelle isole.

Condizioni

6.5.4   La coltivazione, lo sfruttamento e la produzione per ettaro non devono superare il massimale di rendimento che è stato stabilito.

6.5.5   Vanno impiegate le tecniche di coltivazione previste dalla legislazione nazionale.

6.5.6   La produzione dovrà portare una denominazione d'origine controllata o di qualità superiore.

6.5.7   Si dovranno soddisfare le condizioni previste nella normativa nazionale e dell'UE.

7.   Proposte

7.1   Il CESE ritiene che il regolamento debba favorire il collegamento con altri settori dell'economia locale (turismo/artigianato/commercio), ponendo l'accento anche sulla modifica dell'orientamento del prodotto turistico.

7.2   Il CESE ritiene che si debba dare risalto all'apprendimento dei metodi di coltivazione e dei procedimenti per la raccolta dei frutti, alla scoperta di siti di interesse geologico, alla conoscenza della fauna presente negli ecosistemi agricoli, alla dieta mediterranea, all'alimentazione sana e ai prodotti biologici.

7.3   A giudizio del CESE, l'esperienza che si può godere all'ombra e nella tranquillità degli oliveti o degli aranceti, il contatto con la terra, la calma e il silenzio, il viaggio nel cuore del paesaggio rurale locale e la possibilità di sfruttare contemporaneamente tutti questi aspetti rispondono ad una serie di forme particolari e alternative di turismo (turismo culturale ed ecologico, agriturismo, turismo legato alla salute, turismo itinerante, gastronomico, ecc.).

In questo modo si crea un prodotto turistico diverso, in relazione diretta con i prodotti agricoli i quali, a loro volta, sono direttamente collegati e associati al turismo di qualità, alla gastronomia (dieta mediterranea), ai prodotti biologici e all'agriturismo. Si può così sfuggire al tradizionale turismo di massa, basato unicamente sul binomio sole e mare. Il regolamento contribuirà a sostenere questo tipo di scelte.

7.4   Secondo il CESE si potrebbe creare, in una delle isole del Mar Egeo, un servizio o un'amministrazione responsabile di programmi di formazione permanente su come promuovere la dieta sana e la gastronomia del Mediterraneo nel quadro delle politiche dell'UE relative, ad esempio, ai prodotti biologici, parafarmaceutici e cosmetici, al fine di promuovere i prodotti agricoli mediterranei.

7.5   Il CESE propone di lanciare una politica pilota che prenda come modello di competenze la società cooperativa «Unione dei produttori di mastice di Chio», con l'obiettivo principale di creare, in Grecia e in tutta Europa, una rete di negozi (mastihashop) intesi a far conoscere, pubblicizzare e promuovere tale sostanza, i suoi diversi utilizzi e proprietà tramite i prodotti che la contengono fabbricati a Chio, in Grecia e nell'Unione europea.

7.6   Il CESE, come già indicato nei pareri ECO/213 (10 luglio 2008) ed ECO/262 (15 luglio 2010) adottati dall'Assemblea plenaria, raccomanda di dare la priorità alla promozione dell'agriturismo in relazione con il sostegno all'occupazione.

7.6.1   Per questo motivo ritiene che il regolamento debba incoraggiare l'occupazione parziale degli abitanti delle isole nel settore agricolo, dando un sostegno concreto tramite il riconoscimento del loro diritto ad investire e trarre profitto dall'agriturismo. È essenziale sancire la duplice destinazione d'uso di questi territori, agricoli (o silvicoli) e agrituristici, affinché le due attività possano sostenersi reciprocamente. Tuttavia, tale diritto non dovrà essere legato ad una parcella specifica bensì all'azienda agricola in generale.

7.6.2   Bisogna adottare delle disposizioni favorevoli alle attività di agriturismo, ossia il diritto di costruire e gestire unità agrituristiche di piccole dimensioni all'interno di un'azienda agricola, diritto che sarà concesso e rinnovato a condizione che sia mantenuta e continuata la produzione (olive, vigne, arance, mandarini, mastice, miele, fichi, ecc.).

7.6.3   Nelle zone insulari svantaggiate che hanno subito fenomeni di spopolamento e di abbandono delle terre agricole, lo sviluppo dell'agricoltura a tempo parziale costituisce la soluzione più adatta e più stabile per mantenere la popolazione in loco e proteggere l'ambiente insulare.

A questo proposito il regolamento può contribuire, come catalizzatore, al mantenimento della vita e delle ricchezze naturali e ambientali di queste zone insulari, a vantaggio di tutti i cittadini che le visiteranno come pure, naturalmente, dei loro abitanti.

7.7   Infine, il CESE ritiene che i settori principali di sviluppo delle isole siano essenzialmente l'agricoltura e il turismo. Nelle isole esistono però anche altri fattori di produzione, come l'allevamento, la pesca, la navigazione e la cultura, che possono essere sfruttati, nello stesso tempo, per la promozione e la valorizzazione sul mercato dei prodotti agricoli locali. Per realizzare questi obiettivi si raccomanda di sostenere gli sforzi nel campo della ricerca e di fondare istituti di agraria, avviando uno sviluppo strategico basato sulla conoscenza, la ricerca, l'innovazione e la creazione di nuovi vantaggi concorrenziali dinamici tramite la valorizzazione del potenziale di formazione e ricerca delle isole del Mar Egeo. Viene così tracciato un quadro strategico integrato per tutti i settori dell'economia in grado di creare un nuovo modello contemporaneo di sviluppo insulare destinato alle isole minori del Mar Egeo, in campo agricolo ma anche più in generale. Tale modello andrà ad aggiungersi a quello già noto di isola-Stato, rappresentato da Malta e Cipro, o a quello delle isole che costituiscono regioni forti già di per sé, come la Sardegna e la Corsica.

Bruxelles, 15 marzo 2011

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Staffan NILSSON