52010PC0635

/* COM/2010/0635 def. - COD 2010/0309 */ Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 8.11.2010

COM(2010) 635 definitivo

2010/0309 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina

(codificazione)

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa dell'Unione, affinché diventi più comprensibile e accessibile ai cittadini, offrendo loro nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni.

3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità[2], sottolineando l’importanza della codificazione , poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto della normale procedura di adozione degli atti dell'Unione.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE[3]. Il nuovo regolamento sostituisce i vari regolamenti che esso incorpora[4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione.

5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare , in tutte le lingue ufficiali, del regolamento (CE) n. 21/2004 e degli strumenti di modifica dello stesso, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, attraverso un sistema di elaborazione dati . Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato III del regolamento codificato.

ê 21/2004 (adattato)

2010/0309 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina

(codificazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo Ö 43, paragrafo 2 Õ ,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[5],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

ê

1. Il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE[6], è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese[7]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

ê 21/2004 cons. 1 (adattato)

2. A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno[8], gli animali destinati agli scambi Ö commerciali nell'Unione Õ debbono essere identificati conformemente ai requisiti della normativa Ö dell'Unione Õ ed essere registrati in modo da poter risalire all'azienda, al centro o all'organismo di origine o di passaggio. Detti sistemi di identificazione e di registrazione dovevano essere estesi agli spostamenti di animali all'interno del territorio di ciascuno Stato membro entro il 1o gennaio 1993.

ê 21/2004 cons. 2

3. A norma dell'[articolo 14] della direttiva [91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità[9]], l'identificazione e la registrazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 90/425/CEE devono, eccetto per quanto riguarda gli animali da macello e gli equidi registrati, essere effettuate dopo il controllo veterinario.

ê 21/2004 cons. 4 (adattato)

4. Dalla gestione della legislazione Ö dell'Unione Õ e, in particolare, dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio[10] emerge che le nozioni di detentore e di azienda generalmente utilizzate non si riferiscono alle cliniche o gabinetti veterinari. Ai fini della trasparenza della legislazione, è opportuno illustrare in modo più esplicito la portata di queste nozioni.

ê 21/2004 cons. 8 (adattato)

5. La tecnologia dell'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina è stata perfezionata al punto da poterla applicare. Le modalità di applicazione Ö previste Õ per Ö il corretto funzionamento Õ del sistema di identificazione elettronica su scala Ö UE Õ, dovrebbero consentire l'identificazione individuale degli animali e dell'allevamento di nascita degli stessi.

ê 933/2008 cons. 7 (adattato)

6. Il presente regolamento stabilisce l’obbligatorietà, dal 31 dicembre 2009, dell’identificazione elettronica di tutti gli animali nati dopo tale data. Tuttavia, per il primo anno dopo il 31 dicembre 2009, la maggior parte degli animali Ö va Õ identificata solo con identificatori convenzionali non elettronici, poiché tali animali saranno nati prima di quella data. Durante tale anno gli animali identificati sia con mezzi elettronici che convenzionali, Ö vanno Õ trasportati e trattati insieme.

ê 1560/2007 cons. 5 (adattato)

7. Una serie di Stati membri ha già sviluppato la tecnologia necessaria per l’introduzione dell’identificazione elettronica e ha acquisito esperienze significative quanto alla sua applicazione Ö anteriormente al 31 dicembre 2009 Õ. Ö Tale Õ esperienza Ö ha fornito Õ alla Commissione e agli altri Stati membri informazioni preziose sulle implicazioni tecniche dell’identificazione elettronica e sul suo impatto.

ê 21/2004 cons. 10

8. È importante inoltre che la Commissione, in particolare sulla scorta dei lavori svolti dal suo centro comune di ricerca, preveda orientamenti tecnici, definizioni e procedure specifici per quanto riguarda le caratteristiche tecniche degli identificatori e dei dispositivi di lettura, le procedure di prova, i criteri di collaudo e il modello di certificazione per i laboratori di prova riconosciuti, l'acquisto degli identificatori e dei dispositivi di lettura adeguati, l'applicazione degli identificatori, il recupero e la lettura degli stessi, la codificazione degli identificatori, un glossario comune, un dizionario dei dati e le norme di comunicazione.

ê 21/2004 cons. 11

9. Negli Stati membri in cui il patrimonio delle specie ovine o caprine è relativamente ridotto, l'introduzione di un sistema di identificazione elettronico potrebbe essere ingiustificato ed è pertanto opportuno consentire a tali Stati membri di renderlo facoltativo. È opportuno inoltre prevedere la possibilità di adattare mediante una procedura rapida i livelli demografici al di sotto dei quali potrà essere resa facoltativa l'identificazione elettronica.

ê 21/2004 cons. 12

10. Per poter rintracciare gli spostamenti degli animali delle specie ovina e caprina, essi dovrebbero essere opportunamente identificati e tutti i loro spostamenti dovrebbero poter essere individuati.

ê 21/2004 cons. 13 (adattato)

11. È necessario che i detentori di animali tengano aggiornate le informazioni relative agli animali presenti nella loro azienda. Le informazioni minime richieste dovrebbero essere fissate a livello Ö dell'Unione Õ.

ê 21/2004 cons. 14 (adattato)

12. In ciascuno degli Stati membri è costituito un registro centrale che comprende un elenco aggiornato di tutti i detentori di animali oggetto del presente regolamento e che esercitano la loro attività nel suo territorio, nonché informazioni minime fissate a livello Ö dell'Unione Õ .

ê 21/2004 cons. 15

13. Ai fini di una rapida e precisa rintracciabilità degli animali, ciascuno Stato membro dovrebbe creare una banca dati informatizzata che registri tutte le aziende presenti nel suo territorio e gli spostamenti degli animali.

ê 21/2004 cons. 16 (adattato)

14. È opportuno che la natura dei mezzi di identificazione sia fissata a livello Ö dell'Unione Õ .

ê 21/2004 cons. 17

15. Le persone che operano nel settore degli scambi di animali dovrebbero tenere un registro delle loro transazioni e l'autorità competente dovrebbe avere accesso a tale registro su richiesta.

ê 21/2004 cons. 18 (adattato)

16. Per garantire una corretta applicazione del presente regolamento occorre prevedere un rapido ed efficiente scambio tra gli Stati membri delle informazioni sui mezzi di identificazione e dei relativi documenti. Le pertinenti disposizioni Ö UE Õ sono state fissate dal regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola[11], e dalla direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica[12].

ê 21/2004 cons. 19

17. Per garantire l'attendibilità delle disposizioni previste dal presente regolamento gli Stati membri devono applicare misure di controllo adeguate e sufficienti, fatto salvo il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee[13].

ê 21/2004 cons. 21

18. Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[14],

ê 21/2004

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni Stato membro istituisce, ai sensi delle disposizioni del presente regolamento, un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina.

ê 21/2004 (adattato)

2. Il presente regolamento si applica fatte salve eventuali norme Ö dell'Unione Õ stabilite ai fini dell'eradicazione o del controllo delle malattie e fatti salvi la direttiva [91/496/CEE] del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio Ö [15] Õ.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «animale»: qualsiasi animale delle specie ovina e caprina;

b) «azienda»: qualsiasi stabilimento, fabbricato o, nel caso di allevamenti all'aperto, qualsiasi ambiente in cui vengono detenuti, allevati o manipolati animali, a titolo permanente o provvisorio, ad eccezione degli ambulatori o delle cliniche veterinari;

c) «detentore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, anche a titolo temporaneo, ad eccezione degli ambulatori o delle cliniche veterinari;

d) «autorità competente»: l'autorità o le autorità centrali di uno Stato membro responsabili o incaricate dell'esecuzione dei controlli veterinari e dell'attuazione del presente regolamento o, per il controllo dei premi, l'autorità incaricata dell'attuazione del regolamento (CE) n. 73/2009.

ê 21/2004

Articolo 3

1. Il sistema di identificazione e di registrazione degli animali comprende i seguenti elementi:

a) mezzi di identificazione di ciascun animale;

b) registri aggiornati tenuti presso ciascuna azienda;

c) documenti di trasporto;

d) registro centrale o banca dati informatizzata.

2. La Commissione e l'autorità competente dello Stato membro interessato hanno accesso a tutte le informazioni previste dal presente regolamento. Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per garantire l'accesso a questi dati a tutte le parti interessate, comprese le organizzazioni di consumatori riconosciute dallo Stato membro, a condizione che siano rispettati i requisiti in materia di riservatezza e protezione dei dati prescritti dal diritto nazionale.

Articolo 4

ê 21/2004

è1 1791/2006 art. 1, par. 1 e allegato, pt. 5, lett. B), parte I, pt. 7, lett. a)

1. Tutti gli animali di un'azienda nati dopo il 9 luglio 2005 è1 o dopo il 1 gennaio 2007 per la Bulgaria e la Romania, çdevono essere identificati a norma del paragrafo 2, entro un termine che dev'essere fissato dallo Stato membro, a decorrere dalla nascita dell'animale e in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda in cui è nato. Detto termine non deve superare sei mesi.

ê 21/2004 (adattato)

Ö Fatto salvo il primo paragrafo, Õ gli Stati membri possono estendere tale termine fino a nove mesi per gli animali allevati secondo modalità di allevamento estensivo o all'aperto. Gli Stati membri interessati informano la Commissione della deroga concessa. Se necessario, possono essere adottate disposizioni d'applicazione secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

2. Gli animali sono identificati mediante:

a) un primo mezzo di identificazione che soddisfa i requisiti di cui all'allegato I, sezioni A.1, A.2 e A.3; e

b) un secondo mezzo di identificazione approvato dall'autorità competente e conforme alle caratteristiche tecniche elencate nell'allegato I, Ö sezioni A.1, A.2 e A.4 Õ.

ê 21/2004 (adattato)

è1 1791/2006 art. 1, par. 1 e allegato, pt. 5, lett. B), parte I, pt. 7, lett. a)

Tuttavia, fino alla data menzionata nell'articolo 9, paragrafo 3, il secondo mezzo di identificazione Ö di cui alla lettera b) del primo comma del presente paragrafo Õ può essere sostituito dal sistema descritto nell'allegato I, sezione A, punto 5, tranne che per gli animali oggetto di scambi Ö commerciali nell'Unione Õ .

Gli Stati membri che applicano il sistema di cui al secondo comma chiedono alla Commissione di approvarlo secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2. A tal fine, la Commissione esamina la documentazione presentata dagli Stati membri ed effettua le verifiche necessarie per la valutazione del sistema. Al termine di tali verifiche, la Commissione, entro un termine di 90 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di approvazione, presenta al comitato Ö di cui all’articolo 13, paragrafo 1 Õ una relazione corredata di un progetto di misure appropriate.

3. Ö In deroga al disposto del paragrafo 2 Õ, per gli animali destinati ad essere macellati prima dell'età di dodici mesi e che non sono destinati né a scambi Ö commerciali nell'Unione Õ né all'esportazione verso i paesi terzi, l'autorità competente può autorizzare il metodo di identificazione descritto nell'allegato I, sezione A, punto 7, in alternativa ai mezzi di identificazione di cui al paragrafo 2.

4. Ogni animale importato da un paese terzo che abbia subito dopo il 9 luglio 2005 è1 o dopo il 1° gennaio 2007 per la Bulgaria e la Romania, çi controlli stabiliti dalla direttiva [91/496/CEE] e che rimanga nel territorio Ö dell'Unione Õ è identificato, a norma del paragrafo 2, nell'azienda di destinazione nella quale si pratica un allevamento, entro un termine non superiore ai 14 giorni, che dev'essere definito dallo Stato membro, successivi ai controlli suddetti e comunque prima che lasci l'azienda.

ê 21/2004

L'identificazione iniziale effettuata dal paese terzo è iscritta nel registro d'azienda di cui all'articolo 5 assieme al codice di identificazione assegnato dallo Stato membro di destinazione.

Tuttavia, l'identificazione di cui al paragrafo 1 non è necessaria per un animale destinato ad essere macellato se viene trasportato direttamente da un posto frontaliero di ispezione veterinaria a un macello situato nello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli di cui al primo comma e se l'animale viene macellato nei 5 giorni lavorativi successivi a detti controlli.

5. Gli animali originari di un altro Stato membro conservano l'identificazione iniziale.

6. Nessun mezzo di identificazione può essere tolto o sostituito senza l'autorizzazione dell'autorità competente. Qualora il mezzo di identificazione sia diventato illeggibile o sia andato perso, viene apposto al più presto un mezzo di identificazione sostitutivo recante lo stesso codice, a norma del presente articolo. In aggiunta al codice e separatamente da esso, il mezzo di identificazione sostitutivo può recare un marchio con il suo numero di versione.

Tuttavia, l'autorità competente può autorizzare, sotto il suo controllo, che il mezzo d'identificazione sostitutivo rechi un codice diverso, purché non sia compromesso l'obiettivo della rintracciabilità, in particolare per gli animali identificati secondo le disposizioni del paragrafo 3.

7. I mezzi di identificazione sono assegnati all'azienda, distribuiti ed apposti sugli animali secondo modalità che devono essere definite dall'autorità competente.

8. Ciascuno Stato membro trasmette agli altri Stati membri e alla Commissione il modello dei mezzi di identificazione e il metodo di identificazione utilizzato nel suo territorio.

ê 21/2004 (adattato)

9. Fino alla data di cui all'articolo 9, paragrafo 3, gli Stati membri che hanno applicato l'identificazione elettronica su base volontaria, ai sensi delle disposizioni dell'allegato I, sezione A, punti 4 e 6, provvedono affinché il numero di identificazione elettronica individuale e le caratteristiche del mezzo utilizzato siano apposti sul pertinente certificato di trasporto degli animali che sono oggetto di scambi Ö commerciali nell'Unione Õ previsto dalla direttiva 91/68/CEE del Consiglio Ö [16] Õ.

ê 21/2004

Articolo 5

1. I detentori di animali, ad eccezione dei trasportatori, tengono un registro aggiornato contenente almeno le informazioni riportate nella sezione B dell'allegato I.

2. Gli Stati membri possono chiedere al detentore di aggiungere nel registro di cui al paragrafo 1 informazioni complementari a quelle indicate nella sezione B dell'allegato I.

3. Il registro, il cui formato dev'essere approvato dall'autorità competente, è tenuto manualmente o in modo informatizzato ed è disponibile in qualsiasi momento presso l'azienda e accessibile, su richiesta, all'autorità competente per un periodo minimo che dev'essere determinato dall'autorità medesima, ma che non può essere inferiore a tre anni.

4. In deroga al paragrafo 1, la menzione in un registro delle informazioni richieste nella sezione B dell'allegato I è facoltativa negli Stati membri in cui è operante una banca dati centrale informatizzata che già contiene tali informazioni.

5. Ciascun detentore di animali fornisce all'autorità competente, su richiesta, tutte le informazioni relative all'origine, all'identificazione e, se del caso, alla destinazione degli animali di cui è stato proprietario o che ha tenuto, trasportato, commercializzato o macellato negli ultimi tre anni.

6. Ciascuno Stato membro trasmette agli altri Stati membri e alla Commissione il modello del registro aziendale utilizzato nel suo territorio e l'eventuale deroga alle disposizioni del paragrafo 1 concessa.

ê 21/2004 (adattato)

è1 1791/2006 art. 1, par. 1 e allegato, pt. 5, lett. B), parte I, pt. 7, lett. a)

Articolo 6

1. A decorrere dal 9 luglio 2005 è1 o Ö dal Õ 1 gennaio 2007 per la Bulgaria e la Romania, ç ad ogni loro spostamento sul territorio nazionale tra due aziende diverse gli animali sono scortati dal documento di trasporto basato su un modello stabilito dall'autorità competente, contenente almeno le informazioni di cui alla sezione C dell'allegato I, e compilato dal detentore, qualora non lo abbia fatto l'autorità competente.

ê 21/2004

2. Gli Stati membri possono aggiungere o far aggiungere nel documento di trasporto di cui al paragrafo 1 informazioni supplementari a quelle contenute nella sezione C dell'allegato I.

3. Il detentore stabilito nell'azienda di destinazione conserva il documento di trasporto per un periodo minimo che dev'essere fissato dall'autorità competente, ma che non può essere inferiore a tre anni. Dietro richiesta, esso ne fornisce una copia all'autorità competente.

4. In deroga al paragrafo 1, il documento di trasporto è facoltativo negli Stati membri in cui è operante una banca dati centrale informatizzata contenente almeno le informazioni richieste dalla sezione C dell'allegato I, ad eccezione della firma del detentore.

5. Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione il modello del documento di trasporto utilizzato nel suo territorio e l'eventuale deroga di cui al paragrafo 4.

Articolo 7

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente disponga di un registro centrale di tutte le aziende relative ai detentori che esercitano la loro attività nel suo territorio, ad accezione dei trasportatori.

2. Il registro contiene il codice di identificazione dell'azienda o, se l'autorità competente lo consente, quello del detentore diverso dal trasportatore, l'attività del detentore, il tipo di produzione (carne o latte) e le specie detenute. Il detentore che detenga animali a titolo permanente effettua il censimento degli animali detenuti regolarmente secondo le scadenze fissate dall'autorità competente dello Stato membro e, in ogni caso, almeno una volta all'anno.

ê 21/2004 (adattato)

è1 1791/2006 art. 1, par. 1 e allegato 5, lett. B), parte I, punto 7, lett. A)

3. Le aziende restano iscritte nel registro centrale finché non siano trascorsi tre anni consecutivi durante i quali non siano presenti animali nell'azienda. A decorrere dal 9 luglio 2005 è1 o Ö dal Õ 1° gennaio 2007 per la Bulgaria e la Romania, ç il registro è integrato nella banca dati informatizzata di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

Articolo 8

1. A decorrere dal 9 luglio 2005 è1 o Ö dal Õ 1° gennaio 2007 per la Bulgaria e la Romania, ç l'autorità competente di ciascuno Stato membro istituisce una banca dati informatizzata a norma della sezione D.1 dell'allegato I.

ê 21/2004

2. Ciascun detentore di animali, eccetto il trasportatore, fornisce all'autorità competente, entro un termine di trenta giorni per le informazioni relative al detentore o all'azienda, ed entro un termine di sette giorni per le informazioni relative agli spostamenti degli animali:

a) le informazioni destinate ad essere inserite nel registro centrale e il risultato del censimento, di cui all'articolo 7, paragrafo 2, nonché le informazioni necessarie all'istituzione della banca dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

b) ad ogni spostamento degli animali, le informazioni riguardanti tale spostamento, quali figurano nel documento di trasporto di cui all'articolo 6, negli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui all'articolo 6, paragrafo 4.

3. L'autorità competente di ciascuno Stato membro ha una banca dati informatizzata contenente almeno le informazioni di cui alla sezione D.2 dell'allegato I.

ê 21/2004 (adattato)

4. Gli Stati membri possono aggiungere nella banca dati informatizzata di cui ai paragrafi 1 e 3 informazioni supplementari a quelle contenute nelle sezioni D.1 e D.2 dell'allegato I.

ê 21/2004

Articolo 9

1. Orientamenti e procedure per l'applicazione del sistema d'identificazione elettronica sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

2. Le decisioni di cui al paragrafo 1 sono adottate per migliorare l'applicazione del sistema generale di identificazione elettronica.

ê 1560/2007 art. 1, punto 1 (adattato)

3. A partire dal 31 dicembre 2009, l’identificazione elettronica, secondo gli orientamenti di cui al paragrafo 1 e ai sensi delle pertinenti disposizioni della sezione A dell’allegato I, è obbligatoria per tutti gli animali Ö nati dopo tale data Õ .

ê 21/2004 (adattato)

Tuttavia, gli Stati membri in cui il numero complessivo di animali delle specie ovina e caprina è inferiore o pari a 600 000 capi, possono rendere facoltativa l'identificazione elettronica per gli animali che non sono oggetto di scambi Ö commerciali nell'Unione. Õ

Gli Stati membri in cui il numero complessivo di animali della specie caprina è inferiore o pari a 160 000 capi, possono anch'essi rendere facoltativa l'identificazione elettronica per gli animali della specie caprina che non sono oggetto di scambi Ö commerciali nell'Unione Õ .

ê 1560/2007 art. 1, punto 2

4. Prima del 31 dicembre 2009, gli Stati membri possono introdurre l’uso obbligatorio dell’identificazione elettronica per gli animali nati sul loro territorio.

ê 21/2004

Articolo 10

1. Le modifiche degli allegati e le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Tali misure riguardano in particolare:

a) i controlli minimi da effettuare;

b) l'applicazione di sanzioni amministrative;

c) le disposizioni transitorie necessarie per il periodo di avviamento del sistema.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, possono essere aggiornati i dati seguenti:

a) i termini di notifica delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2;

b) i livelli demografici delle specie di allevamenti di cui all'articolo 9, paragrafo 3, secondo e terzo comma.

Articolo 11

1. Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione l'identità dell'autorità competente incaricata di garantire l'osservanza del presente regolamento.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i responsabili dell'identificazione e della registrazione degli animali ricevano istruzioni e orientamenti sulle pertinenti disposizioni dell'allegato I e siano organizzati idonei corsi di formazione.

Articolo 12

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. I controlli previsti non pregiudicano controlli che la Commissione può effettuare a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.

2. Gli Stati membri fissano le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano le misure necessarie per assicurare la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

3. Gli esperti della Commissione, in collaborazione con le autorità competenti:

a) verificano che gli Stati membri si conformino al presente regolamento;

b) se necessario, svolgono ispezioni in loco per accertarsi che i controlli di cui al paragrafo 1 siano realizzati ai sensi del presente regolamento.

4. Lo Stato membro nel cui territorio sia svolta un'ispezione in loco fornisce agli esperti della Commissione tutta l'assistenza di cui possono aver bisogno nell'esercizio delle loro funzioni.

L'esito dei controlli effettuati deve essere discusso con l'autorità competente dello Stato membro interessato prima dell'elaborazione e della diffusione di una relazione definitiva.

5. Qualora lo ritenga giustificato in considerazione dell'esito dei controlli, la Commissione esamina la situazione in sede di comitato di cui all'articolo 13, paragrafo 1. Essa può adottare le decisioni necessarie secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

6. La Commissione segue l'evoluzione della situazione. Alla luce di tale evoluzione e secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, essa può modificare o abrogare le decisioni di cui al paragrafo 5.

7. Se necessario, sono adottate modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 13

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio[17].

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

ê

Articolo 14

Il regolamento (CE) n. 21/2004 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.

ê 21/2004 (adattato)

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

ê 21/2004

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a […].

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

ê 933/2008 art. 1 e allegato

ALLEGATO I

A. Mezzi di identificazione

1. L’autorità competente approverà i mezzi di identificazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1. Essi devono essere concepiti per i seguenti scopi:

a) garantire almeno un marchio visibile e un marchio leggibile elettronicamente;

b) restare applicati all’animale senza nuocergli; nonché

c) essere facilmente sottratti alla catena alimentare.

2. I mezzi di identificazione devono indicare, nell’ordine, un codice che fornisca le seguenti informazioni:

a) il codice alfabetico a 2 lettere o il codice numerico a 3 cifre[18], ai sensi della norma ISO 3166, per lo Stato membro in cui si trova l’azienda che ha identificato l’animale per la prima volta («codice del paese»);

b) un singolo codice animale composto da non più di 12 cifre.

Oltre ai codici di cui ai punti a) e b), e purché la loro leggibilità non venga ridotta, l’autorità competente può autorizzare un codice a barre e chiedere ulteriori informazioni da parte del detentore.

3. Il primo mezzo di identificazione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), deve soddisfare i criteri di cui ai punti a) o b):

a) un identificatore elettronico sotto forma di bolo ruminale o di marchio auricolare, conformemente alle caratteristiche tecniche esposte al punto 6; oppure

b) un marchio auricolare di materiale non degradabile, inalterabile e facile da leggere per tutta la vita dell’animale che non sia riutilizzabile. I codici di cui al punto 2 non devono poter essere rimossi.

4. Il secondo mezzo di identificazione, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), deve soddisfare i seguenti criteri:

a) per animali identificati conformemente al punto 3, lettera a):

i) un marchio auricolare, che soddisfi i criteri di cui al punto 3, lettera b); o

ii) un marchio sul pastorale che soddisfi i criteri validi per i marchi auricolari, di cui al punto 3, lettera b); oppure

ê 933/2008 art. 1 e allegato (adattato)

iii) un tatuaggio (inapplicabile per gli animali oggetto di scambi Ö commerciali nell'Unione Õ);

b) per animali identificati conformemente al punto 3, lettera b):

i) un identificatore elettronico, che soddisfi i criteri di cui al punto 3, lettera a); o

ii) per animali coinvolti in scambi Ö commerciali nell'Unione Õ , un identificatore elettronico sotto forma di marchio elettronico sul pastorale o un transponder iniettabile, conforme alle caratteristiche tecniche di cui al punto 6; oppure

ê 933/2008 art. 1 e allegato

iii) se l’identificazione elettronica non è obbligatoria, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3:

19. un marchio auricolare, che soddisfi i criteri di cui al punto 3, lettera b),

20. un marchio sul pastorale che soddisfi i criteri validi per i marchi auricolari, di cui al punto 3, lettera b), oppure

21. un tatuaggio.

ê 933/2008 art. 1 e allegato 1 (adattato)

5. Il sistema di cui al Ö secondo comma dell' Õarticolo 4, paragrafo 2, richiede l’identificazione degli animali sia per azienda che per singolo capo, prevede una procedura di sostituzione, quando il mezzo sia divenuto illeggibile o sia stato smarrito, sotto il controllo dell’autorità competente e senza compromettere la tracciabilità tra aziende, al fine di tenere sotto controllo le epizoozie; allo stesso fine, esso consente la tracciabilità dei trasporti di animali in seno al territorio nazionale.

ê 933/2008 art. 1 e allegato

6. Gli identificatori elettronici devono essere conformi alle seguenti caratteristiche tecniche:

a) essere transponder passivi, atti solo a essere letti, che usano la tecnologia HDX o FDX-B, conformi alle norme ISO 11784 e ISO 11785;

b) essere leggibili da parte di dispositivi di lettura, conformi alla norma ISO 11785, in grado di leggere transponder HDX e FDX-B;

c) la distanza di lettura deve essere:

i) non meno di 12 cm per marchi auricolari e marchi sul pastorale, letti da lettori portatili;

ii) non meno di 20 cm per boli ruminali e transponder iniettabili, letti con un lettore portatile;

iii) non meno di 50 cm per tutti i tipi di identificatori, letti con un lettore fisso.

7. Il metodo di identificazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, è il seguente:

a) gli animali devono essere identificati con un marchio auricolare apposto su un orecchio e approvato dall’autorità competente;

b) il marchio auricolare sarà di materiale non degradabile, inalterabile e facile da leggere; non dev’essere riutilizzabile e recherà solo codici incancellabili;

c) il marchio auricolare deve contenere almeno le informazioni che seguono:

i) il codice del paese a 2 lettere[19]; e

ii) il codice di identificazione dell’azienda di nascita o un singolo codice animale a partire dai quali si possa risalire all’azienda di nascita.

Stati membri che usino questo metodo devono informarne la Commissione e gli altri Stati membri, nel quadro del Comitato di cui all’articolo 13, paragrafo 1.

ê 759/2009 art. 1 e allegato, punto 1 (adattato)

Gli animali identificati ai sensi di questo punto, destinati a essere detenuti oltre l’età di 12 mesi o destinati al commercio Ö nell'Unione Õ o all’esportazione verso paesi terzi, devono essere identificati ai sensi dei punti da 1 a 4 per garantire la completa tracciabilità di ogni animale presso l’azienda di nascita.

ê 506/2010 art. 1 e allegato, punto 1

8. In deroga all’obbligo di identificazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, l’autorità competente può decidere che le disposizioni contenute nella sezione A non si applichino agli animali della specie ovina e caprina custoditi presso e spostati tra giardini zoologici approvati conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio[20], a condizione che gli animali in questione siano identificabili e rintracciabili individualmente.

ê 933/2008 art. 1 e allegato

B. REGISTRO D’AZIENDA

1. Dal 9 luglio 2005, il registro d’azienda riporterà almeno le seguenti informazioni:

a) il codice di identificazione dell’azienda;

b) l’indirizzo dell’azienda e le coordinate geografiche o un’indicazione equivalente dell’ubicazione geografica dell’azienda;

c) il tipo di produzione;

d) l’esito dell’ultimo censimento di cui all’articolo 7 e la data in cui è stato effettuato;

e) il nome e l’indirizzo del detentore;

f) per animali in uscita dall’azienda:

i) il nome del trasportatore;

ii) il numero d’immatricolazione della parte del mezzo di trasporto che contiene gli animali;

iii) il codice di identificazione o il nome e l’indirizzo dell’azienda di destinazione o, per gli animali in partenza per un macello, il codice di identificazione o l’indicazione del macello, nonché la data di partenza;

oppure una copia o una copia conforme del documento di trasporto di cui all’articolo 6;

g) per animali che arrivano nell’azienda, il codice di identificazione dell’azienda di provenienza e la data di arrivo;

h) informazioni sull’eventuale sostituzione dell’identificatore elettronico.

2. Dal 31 dicembre 2009, il registro d’azienda deve contenere, per ciascun animale nato dopo tale data, almeno le seguenti informazioni aggiornate:

a) il codice di identificazione dell’animale;

b) nell’azienda di nascita, l’anno di nascita e la data di identificazione;

c) il mese e l’anno del decesso dell’animale nell’azienda;

d) se noti, la razza e il genotipo.

Tuttavia, per gli animali identificati ai sensi della sezione A, punto 7, le informazioni di cui alle lettere da a) a d) di tale punto vanno fornite per ciascuna partita di animali con la stessa identificazione e devono comprendere il numero di animali.

3. Il registro d’azienda deve contenere il nome e la firma dell’ufficiale designato o approvato della competente autorità che ha controllato il registro e la data in cui il controllo è avvenuto.

C. Documento di trasporto

1. Il documento di trasporto va compilato dal detentore in base a un modello elaborato dall’autorità competente e conterrà almeno le informazioni che seguono:

a) il codice di identificazione dell’azienda;

b) il nome e l’indirizzo del detentore;

c) il numero totale di animali trasportati;

d) il codice di identificazione, o il nome e l’indirizzo dell’azienda di destinazione, o del successivo detentore degli animali o, se questi sono trasportati a un macello, il codice di identificazione o il nome e l’ubicazione del macello, o, in caso di transumanza, il luogo di destinazione;

e) gli estremi del mezzo di trasporto usato e del trasportatore, compreso il numero di autorizzazione di quest’ultimo;

f) la data di partenza;

g) la firma del detentore.

ê 759/2009 art. 1 e allegato, punto 2

2. A decorrere dal 1° gennaio 2011, il detentore dell’azienda di partenza registrerà sul documento di trasporto il codice individuale d’identificazione di ogni animale identificato ai sensi dei punti da 1 a 6 della sezione A prima che il trasporto abbia luogo.

ê 759/2009 art. 1 e allegato, punto 2 (adattato)

In deroga al primo comma, l’autorità competente può permettere, alle condizioni che seguono e per movimenti estranei al commercio Ö nell'Unione Õ, di registrare a destinazione e a nome del detentore dell’azienda di partenza, il codice di identificazione individuale di ogni animale:

ê 759/2009 art. 1 e allegato, punto 2

a) a condizione che gli animali non siano trasportati sugli stessi mezzi di trasporto con animali provenienti da altre aziende, a meno che le partite di animali non siano fisicamente separate tra di loro;

b) a condizione che l’azienda di destinazione sia abilitata dalla competente autorità a registrare i codici dei singoli animali a nome del detentore dell’azienda di partenza;

c) a condizione che esistano procedure che entro 48 ore dal momento della partenza garantiscano:

i) la registrazione del codice individuale di identificazione di ogni animale ai sensi della sezione B, punto 2, lettera a), nel registro dell’azienda di partenza;

ii) la fornitura all’autorità competente di informazioni sul trasporto per aggiornare la banca-dati computerizzata ai sensi della sezione D, punto 2.

ê 933/2008 art. 1 e allegato

3. Tuttavia, per gli animali nati entro il 31 dicembre 2009, le informazioni di cui al punto 2 non sono obbligatorie:

a) per il trasporto a un macello, direttamente o attraverso procedure di incanalamento che escludano trasporti successivi verso altre aziende;

b) fino al 31 dicembre 2011, per tutti gli altri trasporti.

D. Banca informatizzata

1. La banca dati informatizzata riporta almeno le seguenti informazioni per ciascuna azienda:

a) il codice di identificazione dell’azienda;

b) l’indirizzo dell’azienda e le coordinate geografiche o un’indicazione equivalente dell’ubicazione geografica dell’azienda;

c) il nome, l’indirizzo e l’attività del detentore;

d) le specie di animali;

e) il tipo di produzione;

ê 759/2009 art. 1 e allegato, punto 3

f) il risultato del censimento degli animali di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e la data in cui tale censimento è stato effettuato, tranne che negli Stati membri in cui la banca-dati computerizzata contiene il codice individuale di identificazione di ogni animale detenuto in un’azienda;

ê 933/2008 art. 1 e allegato (adattato)

g) un campo di dati riservato all’autorità competente che vi possa inserire informazioni di tipo sanitario, come restrizioni sui trasporti, status o altre informazioni pertinenti nell’ambito dei programmi Ö dell'Unione Õ o nazionali.

2. A norma dell’articolo 8, ciascun trasporto di animali dev’essere menzionato nella banca dati.

La menzione conterrà almeno le seguenti informazioni:

a) il numero di animali trasportati;

b) il codice di identificazione dell’azienda di partenza;

c) la data di partenza;

d) il codice di identificazione dell’azienda di arrivo;

e) la data di arrivo.

_____________

é

ALLEGATO II

Regolamento abrogato con la lista delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8) |

Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1) | limitatamente al riferimento al regolamento (CE) n. 21/2004, quinto trattino dell’articolo 1, paragrafo 1 e al punto 5, lettera B), parte I), punto 7 dell’allegato |

Regolamento (CE) n. 1560/2007 del Consiglio (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 25) |

Regolamento (CE) n. 933/2008 della Commissione (GU L 256 del 24.9.2008, pag. 5) |

Regolamento (CE) n. 759/2009 della Commissione (GU L 215 del 20.8.2009, pag. 3) |

Regolamento (UE) n. 506/2010 della Commissione (GU L 149 del 15.6.2010, pag. 3) |

_____________

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 21/2004 | Presente regolamento |

Articolo 1 | Articolo 1 |

Articolo 2, alinea, lettere da a) a d) | Articolo 2, alinea, lettere da a) a d) |

Articolo 2, lettera e) | __ |

Articolo 3 | Articolo 3 |

Articolo 4, paragrafo 1 | Articolo 4, paragrafo1 |

Articolo 4, paragrafo 2, lettera a) | Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, alinea e lettera a) |

Articolo 4, paragrafo 2, lettera b) | Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera b) |

Articolo 4, paragrafo 2, lettera c) | Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma |

Articolo 4, paragrafo 2, lettera d) | Articolo 4, paragrafo 2, terzo comma |

Articolo 4, paragrafi da 3 a 9 | Articolo 4, paragrafi da 3 a 9 |

Articoli 5, 6 e 7 | Articoli 5, 6 e 7 |

Articolo 8, paragrafi da 1 a 4 | Articolo 8, paragrafi da 1 a 4 |

Articolo 8, paragrafo 5 | __ |

Articolo da 9 a 12 | Articolo da 9 a 12 |

Articolo 13, paragrafi 1 e 2 | Articolo 13, paragrafi 1 e 2 |

Articolo 13, paragrafo 3 | __ |

Articolo 14 | __ |

Articolo 15 | __ |

Articolo 16 | __ |

__ | Articolo 14 |

Articolo 17, primo comma | Articolo 15 |

Articolo 17, secondo comma | __ |

Allegato | Allegato I |

__ | Allegato II |

__ | Allegato III |

_____________

[1] COM(87) 868 PV.

[2] V. allegato 3, Parte A, delle conclusioni.

[3] Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio -Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

[4] Allegato II della presente proposta.

[5] GU C […] del […], pag. […].

[6] GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.

[7] V. allegato II.

[8] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

[9] [GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.]

[10] GU L 204 dell' 11.8.2000, pag. 1.

[11] GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.

[12] GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34.

[13] GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

[14] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[15] GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

[16] GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

[17] GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

[18] Belgio BE 056Bulgaria BG 100Repubblica Ceca CZ 203Danimarca DK 208Germania DE 276Estonia EE 233Irlanda IE 372Grecia EL 300Spagna ES 724Francia FR 250Italia IT 380Cipro CY 196Lettonia LV 428Lituania LT 440Lussemburgo LU 442Ungheria HU 348Malta MT 470Paesi Bassi NL 528Austria AT 040Polonia PL 616Portogallo PT 620Romania RO 642Slovenia SI 705Slovacchia SK 703Finlandia FI 246Svezia SE 752Regno Unito UK 826

[19] V. nota n. 18.

[20] GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.