52010PC0297

Proposta di regolamento del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dell'Eritrea (presentata congiuntamente dalla Commissione e dall'Alto Rappresentante dell'UE per gli Affari esteri e la politica di sicurezza) /* COM/2010/0297 def. - NLE 2010/0155 */


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 2.6.2010

COM(2010)297 definitivo

2010/0155 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo a talune misure restrittive nei confronti dell'Eritrea

(presentata congiuntamente dalla Commissione e dall'Alto Rappresentante dell'UE per gli Affari esteri e la politica di sicurezza)

2010/0155 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo a talune misure restrittive nei confronti dell'Eritrea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafi 1 e 2,

vista la decisione 2010/127/PESC del Consiglio, del 1° marzo 2010, relativa a misure restrittive nei confronti dell'Eritrea[1],

vista la proposta congiunta dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

1. Il 1° marzo 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/127/PESC del Consiglio, relativa a misure restrittive nei confronti dell’Eritrea, che attua la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1907(2009).

2. Le misure restrittive nei confronti dell’Eritrea comprendono un divieto di fornire all'Eritrea assistenza tecnica, formazione, assistenza finanziaria o di altro genere pertinente ad attività militari e un divieto di acquistare o ottenere dall’Eritrea tale assistenza tecnica, formazione, assistenza finanziaria e di altro genere.

3. La decisione 2010/127/PESC del Consiglio dispone inoltre l'ispezione di determinati carichi diretti in Eritrea e provenienti da tale paese e, nel caso degli aeromobili e delle navi, impone di fornire, prima dell’arrivo o della partenza, informazioni aggiuntive su tutti i beni importati nell'Unione o esportati dall'Unione. Tali informazioni devono essere fornite in conformità delle disposizioni relative alle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario[2].

4. La decisione 2010/127/PESC del Consiglio prevede altresì misure finanziarie restrittive nei confronti di persone ed entità designate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Comitato delle sanzioni competente, nonché il divieto di fornire, vendere o trasferire armi e attrezzature militari a tali persone ed entità e di fornire assistenza e servizi connessi. Queste misure restrittive devono essere imposte nei confronti di persone ed entità, tra cui ma non solo la leadership politica e militare eritrea, nonché entità governative e parastatali, designate dalle Nazioni Unite per aver violato l'embargo sulle armi imposto dall’UNSCR 1907 (2009), fornito sostegno dall’Eritrea a gruppi armati di opposizione volti a destabilizzare la regione, ostacolato l’attuazione dell’UNSCR 1862 (2009) concernente Gibuti, dato rifugio, finanziato, agevolato, sostenuto, organizzato, formato e istigato persone o gruppi a commettere atti di violenza o atti terroristici contro Stati diversi dall'Eritrea, o i loro cittadini nella regione, o intralciato le indagini o i lavori del gruppo di monitoraggio ripristinato dall’UNSCR 1853 (2008).

5. Queste misure rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede una normativa a livello dell'Unione, nella misura in cui esse riguardano l'Unione.

6. Per motivi di tempo, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a modificare gli allegati del presente regolamento in base alle pertinenti notifiche o informazioni fornite, a seconda dei casi, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal Comitato delle sanzioni competente dell'ONU e dagli Stati membri.

7. L'elenco delle persone e delle entità da assoggettare alle misure restrittive, che figura all'allegato I del presente regolamento, deve comprendere la motivazione dell'inserimento nell'elenco. La procedura di modifica dell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi a cui si applicano le misure restrittive deve comprendere anche la pubblicazione di un avviso onde consentire alle persone, alle entità e agli organismi che figurano nell’elenco di esercitare il proprio diritto di essere ascoltati. Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, la Commissione, assistita da un comitato, riesamina la decisione alla luce di tali osservazioni e ne informa opportunamente la persona, l'entità o l'organismo interessati.

8. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all’interno dell’Unione, occorre pubblicare i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, organismi e entità i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento deve essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[3], e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[4].

9. Gli Stati membri devono stabilire le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni devono essere proporzionate, effettive e dissuasive.

10. Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea[5], in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di proprietà e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento deve essere applicato conformemente a tali diritti e principi.

11. Il presente regolamento rispetta inoltre pienamente gli obblighi contratti dagli Stati membri a norma della Carta delle Nazioni Unite e la natura vincolante delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

12. Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) “assistenza tecnica”: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o della capacità o servizi di consulenza; l'assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza;

b) "fondi": le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra l'altro:

i) i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;

ii) i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;

iii) i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivativi;

iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;

v) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni e gli altri impegni finanziari;

vi) le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione;

vii) i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

c) “congelamento di fondi”: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi o avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

d) “risorse economiche”: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

e) “congelamento delle risorse economiche”: il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche;

f) “Comitato delle sanzioni”: il comitato del Consiglio di sicurezza dell’ONU istituito a norma della risoluzione 751 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e ampliato dall'UNSCR 1844 (2008) e dall'UNSCR 1907 (2009);

g) “territorio dell'Unione”: i territori a cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

Articolo 2

È vietato:

a) fornire assistenza tecnica pertinente ad attività militari e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione o all’uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Eritrea o per un uso in Eritrea;

b) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso o fornire l'assistenza tecnica connessa e servizi di intermediazione, direttamente o indirettamente, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Eritrea o per un uso in Eritrea;

c) ottenere assistenza tecnica pertinente ad attività militari e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione o all’uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente, da qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Eritrea;

d) ottenere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso o fornire l'assistenza tecnica connessa e servizi di intermediazione, direttamente o indirettamente, da qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Eritrea;

e) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a), b), c) e d).

Articolo 3

13. Per garantire un'applicazione rigorosa dell'articolo 1 della decisione 2010/127/PESC del Consiglio, tutti i beni importati nel territorio doganale dell'Unione o esportati dal territorio doganale dell'Unione mediante aeromobili da carico o navi mercantili diretti in Eritrea e provenienti da tale paese devono essere assoggettati all’obbligo di fornire, prima dell’arrivo o della partenza, informazioni aggiuntive alle autorità competenti degli Stati membri interessati.

14. Le norme che disciplinano l'obbligo di fornire informazioni prima dell'arrivo o della partenza, in particolare i termini da rispettare e i dati da chiedere, sono stabilite nelle disposizioni pertinenti in materia di dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e di dichiarazioni in dogana di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario[6] e al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio[7].

15. Inoltre, la persona che introduce i beni o che assume la responsabilità del loro trasporto mediante aeromobili da carico o navi mercantili diretti in Eritrea e provenienti da tale paese, o i suoi rappresentanti, dichiara se i beni rientrano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea[8] e, nel caso in cui la loro esportazione sia soggetta ad autorizzazione, fornisce precisazioni sulla licenza di esportazione rilasciata.

16. Fino al 31 dicembre 2010, le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e gli elementi aggiuntivi richiesti indicati nel presente articolo possono essere presentati per iscritto tramite documenti commerciali, portuali o di trasporto, purché contengano le precisazioni necessarie.

17. A decorrere dal 1° gennaio 2011, gli elementi aggiuntivi richiesti di cui sopra sono presentati per iscritto o utilizzando le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita, a seconda dei casi.

Articolo 4

18. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi di cui all'allegato I.

19. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati all'allegato I, o destinarli a loro vantaggio.

20. È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

21. All'allegato I figurano le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza dell’ONU o dal Comitato delle sanzioni in conformità dei paragrafi 15 e 18, lettera b), dell'UNSCR 1907 (2009).

22. L'allegato I indica altresì i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone, entità e organismi e la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU o del Comitato delle sanzioni.

23. L’allegato I riporta, laddove disponibili, informazioni sulle persone fisiche incluse nell'elenco sufficienti ad identificarle. Tali informazioni si limitano a:

a) cognome e nomi, compresi gli eventuali alias e titoli;

b) data e luogo di nascita;

c) nazionalità;

d) numero del passaporto e della carta d’identità;

e) codice fiscale e numero di previdenza sociale;

f) sesso;

g) indirizzo o altre informazioni sul luogo in cui si trovano;

h) funzione o professione.

24. L’allegato I può contenere anche le informazioni di cui sopra relative a familiari delle persone che figurano nell'elenco, purché tali informazioni siano necessarie, in un caso specifico, al solo scopo di verificare l'identità delle persone fisiche in questione.

Articolo 5

25. In deroga all’articolo 4, le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web elencati all'allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui all'allegato I e dei loro familiari dipendenti, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali o

c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati,

purché l'autorità competente abbia notificato al Comitato delle sanzioni questa decisione e la sua intenzione di concedere un'autorizzazione e il Comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro tre giorni lavorativi da tale notifica.

26. In deroga all'articolo 4, le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web elencati all'allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche congelati siano messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire le spese straordinarie, purché lo Stato membro abbia notificato tale decisione al Comitato delle sanzioni e quest'ultimo l'abbia approvata.

27. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione dell’eventuale autorizzazione concessa ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 6

In deroga all'articolo 4, le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web elencati all'allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:

a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data di adozione dell'UNSCR 1907 (2009) o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data;

b) i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c) il vincolo o la sentenza non vada a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I;

d) il riconoscimento del vincolo o della sentenza non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato e

e) lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la sentenza al Comitato delle sanzioni.

Articolo 7

28. L’articolo 4, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o

b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 4 è stata/o designata/o dal Comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza,

purché tali interessi, altri profitti dovuti e pagamenti continuino ad essere soggetti all'articolo 4, paragrafo 1.

29. L’articolo 4, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi nell'Unione accreditino sui conti congelati fondi trasferiti verso i conti della persona, entità o organismo elencati, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio le autorità competenti in merito a tali transazioni.

Articolo 8

30. È vietato:

a) fornire assistenza tecnica pertinente ad attività militari e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione o all’uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo elencata/o all'allegato I;

b) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso o per la prestazione di assistenza tecnica connessa e servizi di intermediazione, direttamente o indirettamente, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo elencata/o all'allegato I.

31. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere il divieto di cui al paragrafo 1.

Articolo 9

32. Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o l'entità che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati in seguito a negligenza.

33. I divieti di cui all'articolo 2, lettere b) e d), all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tali divieti.

Articolo 10

34. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, in particolare i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 4, alle autorità competenti degli Stati membri elencate all'allegato II per il paese in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso dette autorità competenti;

b) collaborare con le autorità competenti indicate nei siti web elencati all'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.

35. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente agli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 11

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 12

36. La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato I in base a quanto stabilito dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Comitato delle sanzioni.

37. Qualora il Comitato delle sanzioni o il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite decida di inserire per la prima volta nell'elenco una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo, la Commissione adotta senza indugio una decisione sulle modifiche dell'allegato I.

38. Inoltre, la Commissione pubblica senza indugio un avviso relativo alle modalità per la presentazione di informazioni concernenti l’allegato I, offrendo alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi elencati all'allegato I la possibilità di formulare osservazioni al riguardo.

39. Qualora siano formulate osservazioni, la Commissione riesamina la decisione di cui al paragrafo 2 alla luce di tali osservazioni e dopo aver seguito la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2. Le osservazioni vengono inoltrate al Comitato delle sanzioni. La Commissione comunica l'esito del riesame alla persona, all'entità o all'organismo interessati come pure al Comitato delle sanzioni.

40. Qualora le Nazioni Unite decidano di depennare dall’elenco una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo dell'elenco, la Commissione modifica opportunamente l'allegato I.

41. Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il Comitato delle sanzioni e con il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai fini dell'effettiva attuazione del presente regolamento. In particolare, la Commissione trasmette tutte le modifiche dell'allegato I al Comitato delle sanzioni.

Articolo 13

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 999/468/CE.

3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 14

La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 15

42. La Commissione tratta i dati personali per svolgere i suoi compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:

a) la preparazione delle modifiche dell’allegato I del presente regolamento;

b) il consolidamento del contenuto dell’allegato I nell’elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di sanzioni finanziarie dell’UE, disponibile sul sito web della Commissione[9];

c) il trattamento delle informazioni sui motivi dell’inserimento nell’elenco e

d) il trattamento delle informazioni sull’impatto delle misure contemplate dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

43. La Commissione può trattare i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche dell'elenco e a condanne penali o misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione della motivazione dell'inserimento nell'elenco e all'esame delle osservazioni formulate dalla persona fisica interessata, fatte salve appropriate garanzie specifiche. Questi dati non vengono resi pubblici né scambiati.

44. Ai fini del presente regolamento, l’unità della Commissione indicata all'allegato II è designata come "responsabile del trattamento" ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 16

45. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni vengano applicate. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

46. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, così come ogni successiva modifica.

Articolo 17

47. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano nei siti web elencati all'allegato II o mediante gli stessi.

48. Gli Stati membri notificano le proprie autorità competenti alla Commissione subito dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e le notificano ogni successiva modifica.

49. Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per queste comunicazioni sono quelli indicati all'allegato II.

Articolo 18

Il presente regolamento si applica:

a) nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;

b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell'Unione;

d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno dell'Unione.

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

Il presidente […]

ALLEGATO I

Persone fisiche e giuridiche, entità e organismi di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 12 e 15

ALLEGATO II

Siti web informativi sulle autorità competenti di cui agli articoli 5, paragrafo 2, 6, 7 e 10 e indirizzi per le notifiche alla Commissione europea

(riservato agli Stati membri)

BELGIO

BULGARIA

REPUBBLICA CECA

DANIMARCA

GERMANIA

ESTONIA

IRLANDA

GRECIA

SPAGNA

FRANCIA

ITALIA

CIPRO

LETTONIA

LITUANIA

LUSSEMBURGO

UNGHERIA

MALTA

PAESI BASSI

AUSTRIA

POLONIA

PORTOGALLO

ROMANIA

SLOVENIA

SLOVACCHIA

FINLANDIA

SVEZIA

REGNO UNITO

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

DG Relazioni esterne

Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la PESC

Unità A.2. Gestione delle crisi e prevenzione dei conflitti

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32 2) 295 55 85

Fax: (32 2) 299 08 73

[1] GU L 51 del 2.3.2010, pag. 19.

[2] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

[3] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

[4] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

[5] GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

[6] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

[7] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

[8] GU C 65 del 19.3.2009, pag. 1

[9] http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm