52010PC0234

Proposta di decisione del Consiglio del […] relativa alla conclusione di un accordo tra l’Unione europea, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il 2009-2014, di un accordo tra l'Unione europea e la Norvegia su un meccanismo finanziario norvegese per il 2009-2014, di un protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il 2009-2014 e di un protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Norvegia riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il 2009-2014 /* COM/2010/0234 def. - NLE 2010/0129 */


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 17.5.2010

COM(2010)234 definitivo

2010/0129 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del […]

relativa alla conclusione di un accordo tra l’Unione europea, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il 2009-2014, di un accordo tra l'Unione europea e la Norvegia su un meccanismo finanziario norvegese per il 2009-2014, di un protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il 2009-2014 e di un protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Norvegia riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il 2009-2014

RELAZIONE

Sin dall'entrata in vigore dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), nel 1994, gli Stati SEE AELS (EFTA) (attualmente Islanda, Liechtenstein e Norvegia) hanno contribuito ad alleviare le disparità economiche e sociali nel SEE. Tali contributi sono sempre stati concordati per periodi di cinque anni.

L'ultimo quinquennio di contributi finanziari, relativo al periodo 2004-2009, è scaduto il 30 aprile 2009. Durante tale periodo, il contributo finanziario complessivo proveniente dagli Stati SEE AELS (EFTA) è stato di 1 467 miliardi di euro, stanziati in parte attraverso un meccanismo finanziario multilaterale del SEE, finanziato da tutti e tre gli Stati SEE AELS (EFTA), e in parte attraverso un meccanismo finanziario bilaterale norvegese, finanziato esclusivamente dalla Norvegia.

I contributi finanziari per il 2004-2009 sono stati negoziati nel contesto degli accordi di allargamento del SEE del 2004 e del 2007. In tale contesto, per lo stesso periodo 2004-2009 sono stati anche negoziati due accordi/protocolli bilaterali con l'Islanda e la Norvegia che accordavano alcune concessioni in materia di accesso al mercato per il pesce e i prodotti della pesca. Tali accordi/protocolli contenevano una clausola di revisione, in cui era fissata una scadenza coincidente con la scadenza dei meccanismi finanziari per il 2004-2009.

Il 26 settembre 2008, sono stati aperti negoziati formali con l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia sui loro contributi finanziari per il periodo 2009-2014.

Parallelamente a questi negoziati, ma indipendentemente da essi, sono state avviate consultazioni e, successivamente, negoziati in base alla clausola di revisione dei due protocolli bilaterali sul pesce e i prodotti della pesca con l'Islanda e la Norvegia.

A livello dei negoziatori, i negoziati si sono conclusi il 18 dicembre 2009 con la sigla di una serie di verbali concordati.

I risultati dei vari negoziati sono stati:

- un accordo tra l'UE, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009-2014;

- un accordo tra l'UE e la Norvegia su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014;

- un protocollo aggiuntivo relativo ad alcune concessioni in materia di pesca per l'Islanda per il periodo 2009-2014;

- un protocollo aggiuntivo relativo ad alcune concessioni in materia di pesca per la Norvegia per il periodo 2009-2014.

Per quanto riguarda i meccanismi finanziari del SEE e norvegese, ne è risultato un pacchetto complessivo di 1,8 miliardi di euro per il periodo 2009-2014, composto da un incremento del 31% nel meccanismo finanziario del SEE e da un incremento del 22% nel meccanismo finanziario norvegese rispetto al periodo 2004-2009. Tale risultato rispecchia le direttive di negoziato concordate dal Consiglio, che avevano richiesto un consistente incremento dei fondi. A seguito della crisi finanziaria, era stato concordato che, in termini assoluti, il contributo dell'Islanda al meccanismo finanziario del SEE non avrebbe subito aumenti.

Nel quadro del pacchetto definitivo, la Commissione ha acconsentito a rilasciare, in occasione della firma dell'accordo sul nuovo meccanismo finanziario del SEE, la seguente dichiarazione: " Il nuovo protocollo 38 ter costituisce un contributo degli Stati SEE AELS (EFTA) alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello spazio economico europeo e non pregiudica altri negoziati, compresi i futuri negoziati di coesione dell'UE ". Alla base di questa dichiarazione vi è il fatto che, se il punto di partenza per la distribuzione dei fondi nel meccanismo finanziario del SEE era la cosiddetta "chiave di coesione", al fine di raggiungere un compromesso valido è stato necessario procedere ad alcuni adeguamenti transitori che hanno portato alla distribuzione definitiva dei fondi SEE.

Sono state inoltre concordate disposizioni di attuazione, il cui elemento principale è che i fondi verranno spesi utilizzando lo stesso metodo basato su programmi utilizzato per i fondi strutturali dell'UE. Tra le priorità dei finanziamenti vi sono la lotta al cambiamento climatico e la protezione dell'ambiente, la promozione delle tecnologie verdi e il sostegno allo sviluppo sociale e alla società civile.

I negoziati dei due protocolli bilaterali sul pesce e i prodotti della pesca tra UE e, rispettivamente, Islanda e Norvegia per il 2009-2014 hanno portato essenzialmente al rinnovo dei precedenti protocolli 2004-2009 con le medesime concessioni per l'Islanda e a un incremento relativamente modesto delle concessioni alla Norvegia, in base alle quali la Norvegia rinnoverà l'intesa sul transito del pesce, scaduta anch'essa il 30 aprile 2009.

Poiché purtroppo i negoziati hanno subito ritardi e si sono conclusi solo il 18 dicembre 2009, per il corretto funzionamento del SEE è stato necessario assicurare che, in attesa della loro conclusione definitiva, gli accordi di cui sopra potessero entrare in vigore in via provvisoria.

Come è prassi comune quando si modificano elementi specifici di accordi internazionali esistenti, quale base giuridica per i progetti di decisione si utilizzano i pertinenti articoli del TFUE, in particolare l'articolo 175, terzo comma, per gli accordi sui contributi finanziari alla coesione economica e sociale e l'articolo 207 per le modifiche ai protocolli sulla pesca.

Si propone che il Consiglio adotti l'allegata proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra l’Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il 2009-2014, di un accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia su un meccanismo finanziario norvegese per il 2009-2014, di un protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il 2009-2014 e di un protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Norvegia riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il 2009-2014.

2010/0129 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del […]

relativa alla conclusione di un accordo tra l’Unione europea, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il 2009-2014, di un accordo tra l'Unione europea e la Norvegia su un meccanismo finanziario norvegese per il 2009-2014, di un protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il 2009-2014 e di un protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Norvegia riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca per il 2009-2014

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 175, terzo comma, e 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere conforme del Parlamento europeo[2],

considerando quanto segue:

1. I seguenti accordi sono stati firmati, a nome dell'Unione europea, in data [….. 2010], fatta salva la loro eventuale conclusione in una data successiva, in conformità della decisione …/…./UE del Consiglio del [….… 2010] [3]:

2. Accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009-2014;

3. Accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014;

4. Protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda;

5. Protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.

6. È opportuno approvare detti accordi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Sono approvati, a nome dell'Unione europea, i seguenti accordi:

- Accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009-2014;

- Accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014;

- Protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda;

- Protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.

2. I testi degli accordi sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare, a nome dell'Unione europea, l'atto di approvazione previsto in ciascun accordo per esprimere il consenso dell'Unione ad esserne vincolata.

Fatto a Bruxelles, […2010]

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATI

ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA, L'ISLANDA, IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN E IL REGNO DI NORVEGIA RELATIVO AD UN MECCANISMO FINANZIARIO DEL SEE PER IL PERIODO 2009-2014

L'UNIONE EUROPEA,

l'Islanda,

IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,

il Regno di Norvegia,

considerando che le Parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo (in appresso "accordo SEE") hanno convenuto della necessità di ridurre le disparità economiche e sociali esistenti tra le varie regioni al fine di promuovere il rafforzamento costante ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche fra loro;

considerando che, al fine di contribuire a tale obiettivo, gli Stati AELS (EFTA) hanno istituito un meccanismo finanziario nell'ambito dello spazio economico europeo;

considerando che le disposizioni che disciplinano il meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2004-2009 sono state riunite nel protocollo 38 bis e nell'addendum al protocollo 38 bis dell'accordo SEE;

considerando che, persistendo l'esigenza di alleviare le disparità economiche e sociali nello spazio economico e europeo, è necessario istituire un nuovo meccanismo per i contributi finanziari degli Stati SEE AELS (EFTA) per il periodo 2009-2014,

hanno deciso di concludere il seguente accordo:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 117 dell'accordo SEE è sostituito dal seguente testo:

"Le disposizioni che disciplinano i meccanismi finanziari figurano nel protocollo 38, nel protocollo 38 bis, nell'addendum al protocollo 38 bis e nel protocollo 38 ter."

Articolo 2

Dopo il protocollo 38 bis dell'accordo SEE è inserito un nuovo protocollo 38 ter. Il testo del protocollo 38 ter è contenuto nell'allegato del presente accordo.

Articolo 3

Il presente accordo è ratificato o approvato dalle Parti conformemente alle rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

Articolo 4

Il presente accordo, redatto in un unico esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, islandese e norvegese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede, è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuna delle Parti dell’accordo.

Fatto a Bruxelles, […]

Per l’Unione europea

Per l'Islanda

Per il Principato del Liechtenstein

Per il Regno di Norvegia

ALLEGATO

PROTOCOLLO 38 ter

sul meccanismo finanziario del SEE (2009-2014)

Articolo 1

L'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia (in appresso "gli Stati AELS (EFTA)") contribuiscono alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello spazio economico europeo e al rafforzamento delle proprie relazioni con gli Stati beneficiari attraverso contributi finanziari ai settori prioritari elencati all'articolo 3.

Articolo 2

L'importo totale del contributo finanziario previsto all'articolo 1 è di 988,5 milioni di euro e deve essere reso disponibile per impegni in quote annue di 197,7 milioni di euro nel periodo compreso tra il 1° maggio 2009 e il 30 aprile 2014.

Articolo 3

1. I contributi finanziari sono erogati nei seguenti settori prioritari:

a) tutela e gestione dell'ambiente;

b) cambiamento climatico ed energia rinnovabile;

c) società civile;

d) sviluppo umano e sociale;

e) tutela del patrimonio culturale.

2. La ricerca universitaria può essere ammissibile ai finanziamenti purché diretta a uno o più dei settori prioritari.

3. L'obiettivo indicativo di stanziamento per ciascuno Stato beneficiario è almeno del 30% per i settori prioritari a) e b) combinati e del 10% per il settore prioritario c). Conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2, i settori prioritari sono scelti, concentrati ed adattati in modo flessibile, conformemente alle diverse esigenze di ciascuno Stato beneficiario, tenendo conto delle sue dimensioni e dell'importo del contributo.

Articolo 4

1. Il contributo AELS (EFTA) non supera l'85% del costo del programma. In casi speciali può arrivare al 100% del costo del programma.

2. Si applicano le opportune norme sugli aiuti di Stato.

3. La Commissione europea esamina tutti i programmi e le loro eventuali modifiche sostanziali per verificarne la compatibilità con gli obiettivi dell'Unione europea.

4. La responsabilità degli Stati AELS (EFTA) per i progetti è limitata all'erogazione dei fondi conformemente al piano concordato. Non sono assunte responsabilità nei confronti di terzi.

Articolo 5

I fondi sono messi a disposizione dei seguenti Stati beneficiari: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Spagna, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia e Slovacchia.

A favore della Spagna vengono stanziati 45,85 milioni di euro per il sostegno transitorio per il periodo 1° maggio 2009 - 31 dicembre 2013. Tenendo conto degli adeguamenti transitori, i fondi rimanenti sono messi a disposizione secondo la seguente ripartizione:

Fondi (in Mio EUR) |

Bulgaria | 78,60 |

Repubblica ceca | 61,40 |

Estonia | 23,00 |

Grecia | 63,40 |

Cipro | 3,85 |

Lettonia | 34,55 |

Lituana | 38,40 |

Ungheria | 70,10 |

Malta | 2,90 |

Polonia | 266,90 |

Portogallo | 57,95 |

Romania | 190,75 |

Slovenia | 12,50 |

Slovacchia | 38,35 |

Articolo 6

Al fine di riassegnare eventuali fondi non impegnati a progetti ad alta priorità di qualunque Stato beneficiario, è effettuato un riesame nel novembre 2011 e un altro nel novembre 2013.

Articolo 7

1. Il contributo finanziario previsto dal presente protocollo è strettamente coordinato con il contributo bilaterale della Norvegia previsto dal meccanismo finanziario norvegese.

2. In particolare, gli Stati AELS (EFTA) assicurano che le procedure di applicazione e le modalità di attuazione siano essenzialmente le stesse per entrambi i meccanismi finanziari di cui al paragrafo precedente.

3. Qualunque pertinente cambiamento nelle politiche di coesione dell'Unione europea è tenuto in debito conto.

Articolo 8

All'attuazione del meccanismo finanziario del SEE si applicano le disposizioni seguenti:

1. In tutte le fasi dell'attuazione si applicano i più elevati livelli di trasparenza e di responsabilità, il miglior rapporto costo/efficacia e i principi del buon governo, dello sviluppo sostenibile e della parità tra uomini e donne. Gli obiettivi del meccanismo finanziario del SEE sono perseguiti nel quadro di una stretta collaborazione tra Stati beneficiari e Stati AELS (EFTA).

2. Al fine di garantire un'attuazione efficace e mirata e in considerazione delle priorità nazionali, gli Stati AELS (EFTA) concludono con ciascuno Stato beneficiario un memorandum d'intesa contenente il quadro di programmazione pluriennale e le strutture per la gestione e il controllo.

3. Dopo la conclusione del memorandum d'intesa, gli Stati beneficiari presentano le proposte di programma. Per ciascun programma, gli Stati AELS (EFTA) valutano e approvano le proposte e concludono accordi di sovvenzione con gli Stati beneficiari. Il livello di dettagli richiesto per il programma tiene conto dell'entità del contributo. In casi eccezionali, nel quadro dei programmi possono anche essere specificati progetti, nonché le condizioni per la loro selezione, approvazione e controllo, conformemente alle disposizioni di attuazione di cui al paragrafo 8.

La responsabilità dell'attuazione dei programmi concordati spetta agli Stati beneficiari. Gli Stati beneficiari prevedono un adeguato sistema di gestione e di controllo al fine di garantire un sano sistema di attuazione e gestione.

4. Per garantire un'ampia partecipazione, ove opportuno si fa ricorso a partenariati per la preparazione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione del contributo finanziario. Tra i partner possono figurare autorità a livello locale, regionale e nazionale, nonché il settore privato, la società civile e le parti sociali degli Stati beneficiari e degli Stati AELS (EFTA).

5. Il sistema di controllo previsto per la gestione del meccanismo finanziario del SEE deve garantire il rispetto del principio della sana gestione finanziaria. Gli Stati AELS (EFTA) possono effettuare controlli conformemente ai loro requisiti nazionali. Gli Stati beneficiari forniscono a tal fine tutta l'assistenza, le informazioni e la documentazione necessarie. In caso di irregolarità, gli Stati AELS (EFTA) possono sospendere i finanziamenti e chiedere il recupero dei fondi erogati.

6. Tutti i progetti previsti nell'ambito del quadro di programmazione pluriennale nello Stato beneficiario possono essere attuati in collaborazione con soggetti aventi sede negli Stati beneficiari e negli Stati AELS (EFTA), conformemente alle norme in vigore in materia di appalti pubblici.

7. I costi di gestione degli Stati AELS (EFTA) sono coperti dall'importo totale di cui all'articolo 2 e sono specificati nelle disposizioni per l'attuazione di cui al paragrafo 8.

8. Gli Stati AELS (EFTA) creano un comitato incaricato della gestione generale del meccanismo finanziario del SEE. Ulteriori disposizioni per l'attuazione del meccanismo finanziario del SEE saranno emanate dagli Stati AELS (EFTA) previa consultazione con gli Stati beneficiari. Gli Stati AELS (EFTA) si adoperano per emanare tali disposizioni prima della firma del memorandum d'intesa.

Articolo 9

Al termine del periodo di cinque anni, e fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo, le Parti contraenti riesaminano, alla luce dell'articolo 115 dell'accordo, la necessità di ridurre le disparità economiche e sociali esistenti all'interno dello spazio economico europeo.

ACCORDO

Accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009 - 2014

Articolo 1

Il Regno di Norvegia si impegna a contribuire per un periodo di cinque anni alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello spazio economico europeo e al rafforzamento delle proprie relazioni con gli Stati beneficiari mediante un meccanismo finanziario norvegese separato nei settori prioritari elencati all'articolo 3.

Articolo 2

L'importo totale del contributo finanziario previsto all'articolo 1 è di 800 milioni di euro e deve essere reso disponibile per impegni in quote annue di 160 milioni di euro nel periodo compreso tra il 1° maggio 2009 e il 30 aprile 2014.

Articolo 3

I contributi finanziari sono erogati nei seguenti settori prioritari:

a) cattura e stoccaggio del carbonio;

b) innovazione nell'industria verde;

c) ricerca e borse di studio;

d) sviluppo umano e sociale;

e) giustizia e affari interni;

f) promozione del lavoro dignitoso e dialogo tripartito.

L'obiettivo di stanziamento a favore del settore a) è almeno del 20%. Si terranno in debito conto le diverse esigenze e le dimensioni di ciascuno Stato beneficiario.

L'1% degli stanziamenti destinati a ciascuno Stato beneficiario verrà accantonato per un fondo di promozione del lavoro dignitoso e del dialogo tripartito, che verrà gestito da un soggetto designato dal Regno di Norvegia, conformemente ai criteri di ripartizione di cui all'articolo 5.

Articolo 4

Il contributo del Regno di Norvegia non supera l'85% del costo del programma. In casi speciali può arrivare al 100% del costo del programma.

Si applicano le opportune norme sugli aiuti di Stato.

La Commissione europea esamina tutti i programmi e le loro eventuali modifiche sostanziali per verificarne la compatibilità con gli obiettivi dell'Unione europea.

La responsabilità del Regno di Norvegia per i progetti è limitata all'erogazione dei fondi conformemente al piano concordato. Non sono assunte responsabilità nei confronti di terzi.

Articolo 5

I fondi sono messi a disposizione degli Stati beneficiari (Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia) secondo la seguente ripartizione:

Stato beneficiario | Fondi (in Mio EUR) |

Bulgaria | 48,00 |

Cipro | 4,00 |

Repubblica ceca | 70,40 |

Estonia | 25,60 |

Lettonia | 38,40 |

Lituania | 45,60 |

Ungheria | 83,20 |

Malta | 1,60 |

Polonia | 311,20 |

Romania | 115,20 |

Slovenia | 14,40 |

Slovacchia | 42,40 |

Articolo 6

Al fine di riassegnare eventuali fondi non impegnati a progetti ad alta priorità di qualunque Stato beneficiario, è effettuato un riesame nel novembre 2011 e un altro nel novembre 2013.

Articolo 7

Il contributo finanziario previsto dal presente protocollo è strettamente coordinato con il contributo degli Stati AELS (EFTA) previsto dal meccanismo finanziario del SEE.

In particolare, il Regno di Norvegia assicura che le procedure di applicazione e le modalità di attuazione siano essenzialmente le stesse per entrambi i meccanismi finanziari di cui al paragrafo precedente.

Qualunque pertinente cambiamento nelle politiche di coesione dell'Unione europea è tenuto in debito conto.

Articolo 8

All'attuazione del meccanismo finanziario norvegese si applicano le disposizioni seguenti:

1. In tutte le fasi dell'attuazione si applicano i più elevati livelli di trasparenza e di responsabilità, il miglior rapporto costo/efficacia nonché gli obiettivi e i principi del buon governo, dello sviluppo sostenibile e della parità tra uomini e donne. Gli obiettivi del meccanismo finanziario norvegese sono perseguiti nel quadro di una stretta collaborazione tra gli Stati beneficiari e il Regno di Norvegia.

2. Al fine di garantire un'attuazione efficace e mirata e in considerazione delle priorità nazionali, il Regno di Norvegia conclude con ciascuno Stato beneficiario un memorandum d'intesa contenente il quadro di programmazione pluriennale e le strutture per la gestione e il controllo.

3. Dopo la conclusione del memorandum d'intesa, gli Stati beneficiari presentano le proposte di programma. Per ciascun programma, il Regno di Norvegia valuta e approva le proposte e conclude accordi di sovvenzione con gli Stati beneficiari. Il livello di dettagli richiesto per il programma tiene conto dell'entità del contributo. In casi eccezionali, nel quadro dei programmi possono anche essere specificati progetti, nonché le condizioni per la loro selezione, approvazione e controllo, conformemente alle disposizioni di attuazione di cui al paragrafo 8.

La responsabilità dell'attuazione dei programmi concordati spetta agli Stati beneficiari. Gli Stati beneficiari prevedono un adeguato sistema di gestione e di controllo al fine di garantire un sano sistema di attuazione e gestione. In circostanze specifiche, gli Stati beneficiari e il Regno di Norvegia possono concordare che i programmi siano gestiti da soggetti da loro designati.

4. Per garantire un'ampia partecipazione, ove opportuno si fa ricorso a partenariati per la preparazione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione dei contributi finanziari. Tra i partner possono figurare autorità a livello locale, regionale e nazionale, nonché il settore privato, la società civile e le parti sociali degli Stati beneficiari e del Regno di Norvegia.

5. Il sistema di controllo previsto per la gestione del meccanismo finanziario norvegese deve garantire il rispetto del principio della sana gestione finanziaria. Il Regno di Norvegia può effettuare controlli conformemente ai suoi requisiti nazionali. Gli Stati beneficiari forniscono a tal fine tutta l'assistenza, le informazioni e la documentazione necessarie. In caso di irregolarità, il Regno di Norvegia può sospendere i finanziamenti e chiedere il recupero dei fondi erogati.

6. Tutti i progetti previsti nell'ambito del quadro di programmazione pluriennale nella Stato beneficiario possono essere attuati in collaborazione con soggetti aventi sede negli Stati beneficiari e nel Regno di Norvegia e in conformità delle norme in vigore in materia di appalti pubblici.

7. I costi di gestione del Regno di Norvegia sono coperti dall'importo totale di cui all'articolo 2 e sono specificati nelle disposizioni per l'attuazione di cui al paragrafo 8.

8. Il Regno di Norvegia, o un soggetto da questo designato, è responsabile della gestione complessiva del meccanismo finanziario norvegese. Ulteriori disposizioni per l'attuazione del meccanismo finanziario norvegese saranno emanate dal Regno di Norvegia previa consultazione con gli Stati beneficiari. Il Regno di Norvegia si adopera per emanare tali disposizioni prima della firma del memorandum d'intesa.

Articolo 9

Il presente accordo è ratificato o approvato dalle Parti conformemente alle rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

Articolo 10

Il presente accordo, redatto in un unico esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e norvegese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede, è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuna delle Parti dell’accordo.

Fatto a Bruxelles, […]

Per l’Unione europea

Per il Regno di Norvegia

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA D'ISLANDA

L'UNIONE EUROPEA

e

L'ISLANDA

VISTO l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, firmato il 22 luglio 1972, e le disposizioni esistenti sul commercio di pesce e di prodotti della pesca tra l'Islanda e la Comunità,

VISTO il protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda a seguito dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, in particolare l'articolo 2,

VISTO il protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, in particolare l'articolo 2,

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO

Articolo 1

Le disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione europea di alcuni pesci e prodotti della pesca originari dell'Islanda figurano nel presente protocollo e nel relativo allegato.

Nell'allegato del presente protocollo figurano i contingenti tariffari annui in esenzione di dazio. Tali contingenti sono fissati per il periodo compreso tra il 1º maggio 2009 e il 30 aprile 2014. I livelli contingentali sono riveduti entro la fine di tale periodo tenendo conto di tutti gli interessi in gioco.

Articolo 2

I volumi dei contingenti tariffari in esenzione di dazio per i primi 12 mesi compresi tra il 1° maggio 2009 e il 30 aprile 2010 sono assegnati al periodo 1° maggio 2010 – 30 aprile 2011.

Nel caso in cui i volumi dei contingenti tariffari in esenzione di dazio per il periodo compreso tra il 1° maggio 2010 e il 30 aprile 2011 non venissero esauriti totalmente, i volumi rimanenti verrebbero riportati al periodo contingentale 1° maggio 2011 – 30 aprile 2012. A tal fine i prelievi dai contingenti tariffari applicabili tra il 1° maggio 2010 e il 30 aprile 2011 cessano il secondo giorno lavorativo della Commissione successivo al 1° settembre 2011. Il giorno lavorativo seguente, il saldo inutilizzato di questi contingenti tariffari è reso disponibile a titolo del contingente tariffario corrispondente applicabile dal 1° maggio 2011 al 30 aprile 2012. A decorrere da questa data, non possono più essere effettuati prelievi retroattivi o restituzioni sui contingenti tariffari specifici applicabili dal 1° maggio 2010 al 30 aprile 2011.

Articolo 3

Il presente protocollo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti conformemente alle rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

In attesa della sua entrata in vigore, il presente protocollo è applicato in via provvisoria, dopo un apposito scambio di lettere tra le Parti contraenti, a partire dal primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui lo scambio di lettere è completato.

Articolo 4

Il presente protocollo, redatto in un unico esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e islandese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede, è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuna delle Parti dell’accordo.

Fatto a Bruxelles, […]

Per l’Unione europea

Per l'Islanda

ALLEGATO

DISPOSIZIONI SPECIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO

L'Unione apre i seguenti contingenti tariffari annui in esenzione di dazio per prodotti originari dell'Islanda, oltre ai contingenti esistenti:

Codice NC | Designazione delle merci | Volume contingentale annuale (1.5-30.4) in peso netto, tranne se altrimenti specificato |

ex 0303 51 00 | Aringhe delle specie Clupea harengus e Clupea pallasii, congelate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi[4] | 950 tonnellate |

0306 19 30 | Scampi (Nephrops norvegicus), congelati | 520 tonnellate |

0304 19 35 | Filetti di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.), freschi o refrigerati | 750 tonnellate |

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E IL REGNO DI NORVEGIA

L'UNIONE EUROPEA

e

IL REGNO DI NORVEGIA

VISTO l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, firmato il 14 maggio 1973, e le disposizioni esistenti sul commercio di pesce e di prodotti della pesca tra la Norvegia e l'Unione europea,

VISTO il protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, in particolare l'articolo 2,

VISTO il protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, in particolare l'articolo 2,

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO

Articolo 1

Le disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione europea di alcuni pesci e prodotti della pesca originari della Norvegia figurano nel presente protocollo e nel relativo allegato.

Nell'allegato del presente protocollo figurano i contingenti tariffari annui in esenzione di dazio. Tali contingenti sono fissati per il periodo compreso tra il 1º maggio 2009 e il 30 aprile 2014. I livelli contingentali sono riveduti entro la fine di tale periodo tenendo conto di tutti gli interessi in gioco.

Articolo 2

I livelli dei contingenti tariffari che avrebbero dovuto essere aperti per la Norvegia a partire dal 1° maggio 2009 fino all'attuazione del presente protocollo sono divisi in parti uguali e assegnati su base annua alla rimanente parte del periodo di applicazione del presente protocollo.

Articolo 3

La Norvegia fa quanto necessario per garantire il mantenimento delle norme previste con Regio Decreto del 21 aprile 2006 che consentono il libero transito del pesce e dei prodotti della pesca sbarcati in Norvegia da imbarcazioni battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea. Tali norme si applicano per il periodo di cui all'articolo 1 a partire dal momento in cui sono applicati i contingenti tariffari annui.

Articolo 4

Le norme di origine applicabili per i contingenti tariffari elencati nell'allegato del presente protocollo sono le stesse contenute nel protocollo 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia firmato il 14 maggio 1973.

Articolo 5

Il presente protocollo è ratificato o approvato dalle Parti conformemente alle rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

In attesa della sua entrata in vigore, il presente protocollo è applicato in via provvisoria, dopo un apposito scambio di lettere tra le Parti contraenti, a partire dal primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui lo scambio di lettere è completato.

Articolo 6

Il presente protocollo, redatto in un unico esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e norvegese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede, è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuna delle Parti.

Fatto a Bruxelles, […]

Per l’Unione europea

Per il Regno di Norvegia

Allegato

DISPOSIZIONI SPECIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO

Oltre ai contingenti tariffari esistenti, l'Unione europea aprirà i seguenti contingenti tariffari annui esenti da dazio per i prodotti originari della Norvegia:

Codice NC | Designazione delle merci | Volume contingentale annuale (1.5-30.4) in peso netto, tranne se altrimenti specificato |

0303 29 00 | Salmonidi congelati | 2 000 tonnellate |

0303 51 00 | Aringhe delle specie Clupea harengus e Clupea pallasii, congelate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi[5] | 45 800 tonnellate |

0303 74 30 | Sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus, congelati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi[6] | 39 800 tonnellate |

0303 79 98 | Altri pesci, congelati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi | 2 200 tonnellate |

ex | 0304 29 75 0304 99 23 | Filetti congelati di aringhe delle specie Clupea harengus e Clupea pallasii Lati di aringhe delle specie Clupea harengus e Clupea pallasii congelati[7] | 67 600 tonnellate |

ex ex ex | 1605 20 10 1605 20 91 1605 20 99 | Gamberetti, sgusciati e congelati, preparati o conservati | 7 000 tonnellate |

ex ex | 1604 12 91 1604 12 99 | Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia[8] | 3 000 tonnellate di peso netto sgocciolato |

[1] GU C […] del […], pag. […].

[2] GU C […] del […], pag. […].

[3] GU C […] del […], pag. […].

[4] Il beneficio del contingente tariffario non viene concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel periodo 15 febbraio-15 giugno.

[5] Il beneficio del contingente tariffario non viene concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel periodo 15 febbraio-15 giugno.

[6] Il beneficio del contingente tariffario non viene concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel periodo 15 febbraio-15 giugno.

[7] Il beneficio del contingente tariffario non viene concesso alle merci di cui al codice NC 0304 99 23 dichiarate per l'immissione in libera pratica nel periodo 15 febbraio-15 giugno.

[8] Il contingente tariffario è portato a 4 000 tonnellate di peso netto sgocciolato nel periodo 1° maggio 2010 - 30 aprile 2011, a 5 000 tonnellate di peso netto sgocciolato nel periodo 1° maggio 2011 - 30 aprile 2012 e a 6 000 tonnellate di peso netto sgocciolato nel periodo 1° maggio - 30 aprile per tutti i successivi periodi di 12 mesi.