12.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 236/69


Giovedì 17 giugno 2010
Politiche dell'UE a favore dei difensori dei diritti dell'uomo

P7_TA(2010)0226

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 sulle politiche dell'Unione europea a favore dei difensori dei diritti umani (2009/2199(INI))

2011/C 236 E/10

Il Parlamento europeo,

visti la Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, le convenzioni internazionali sui diritti umani, il Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR),

viste la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani e le attività del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei difensori dei diritti umani,

visti il trattato di Lisbona, in particolare gli articoli 3 e 21, e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visti gli orientamenti dell'Unione europea sui diritti dell'uomo, e in particolare gli orientamenti dell'Unione europea sui difensori dei diritti umani, adottati nel giugno 2004 e rivisti nel 2008; visti gli orientamenti dell'Unione europea per i dialoghi sui diritti dell'uomo, adottati nel dicembre 2001 e rivisti nel 2009,

vista la propria risoluzione del 6 settembre 2007 sul funzionamento dei dialoghi e delle consultazioni con i paesi terzi in materia di diritti dell'uomo (1),

viste le clausole sui diritti umani negli accordi esterni dell'UE,

visto il regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (2),

vista la propria risoluzione del 25 aprile 2002 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul ruolo dell'Unione europea nella promozione dei diritti umani e della democratizzazione nei paesi terzi (3),

visti i propri orientamenti specifici per l'azione dei membri del PE a favore dei diritti dell'uomo e della democrazia nell'ambito delle visite nei paesi terzi,

visto lo statuto del premio Sacharov per la libertà di pensiero, approvato dalla Conferenza dei presidenti del Parlamento europeo il 15 maggio 2003 e modificato il 14 giugno 2006,

viste le proprie precedenti risoluzioni sulla situazione dei diritti dell'uomo nel mondo e in particolare i loro allegati su casi individuali,

viste le discussioni che si tengono regolarmente su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto e le relative risoluzioni d'urgenza,

vista la Dichiarazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sull’azione del Consiglio d’Europa relativa al miglioramento della protezione dei difensori dei diritti umani e alla promozione delle loro attività, adottata il 6 febbraio 2008,

vista la risoluzione sulla situazione dei difensori dei diritti umani negli Stati membri del Consiglio d'Europa (4), approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 24 febbraio 2009,

vista la Raccomandazione sullo status giuridico delle organizzazioni non governative in Europa (5), adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 10 ottobre 2007,

visti gli strumenti regionali in materia di diritti umani, in particolare la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli e le risoluzioni sui difensori dei diritti umani adottate dalla Commissione africana sui diritti dell'uomo e dei popoli (ACHPR), la Convenzione americana sui diritti umani e la Carta araba dei diritti umani,

visto il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (6),

visti i programmi di protezione e accoglienza dei difensori dei diritti umani in pericolo che sono in corso di attuazione in alcuni Stati membri dell'UE,

visto l'articolo 48 del proprio regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A7–0157/2010),

A.

considerando che, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, ogni Stato membro ha la responsabilità di promuovere il rispetto universale e l'osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali,

B.

considerando che, secondo la Dichiarazione delle Nazioni Unite adottata nel 1998, per «difensore dei diritti umani» s'intende una persona che, da sola o con altri, agisce per promuovere o proteggere i diritti umani con mezzi pacifici,

C.

considerando che i difensori dei diritti umani in tutto il mondo sono attori cruciali nella protezione e promozione dei diritti umani fondamentali, spesso a rischio della loro stessa vita, e che essi inoltre svolgono un ruolo chiave nel consolidamento dei principi democratici nei loro paesi, mantengono imparzialità e trasparenza nel proprio operato e rafforzano la credibilità con una comunicazione precisa delle informazioni, costituendo così l'anello di congiunzione umano tra la democrazia e il rispetto dei diritti umani,

D.

considerando che il sostegno ai difensori dei diritti umani è da tempo un elemento consolidato della politica dell'Unione europea in materia di diritti umani nelle relazioni esterne; che tuttavia il sostegno dell'UE varia a seconda dei paesi interessati,

E.

considerando in particolare che l'Unione europea è espressamente interessata a rafforzare la protezione dei diritti umani, come previsto dal trattato di Lisbona, tramite la propria adesione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU),

F.

considerando che il Parlamento europeo svolge un ruolo importante nella promozione dei diritti umani e della democrazia, ivi inclusa la protezione dei loro difensori, attraverso delegazioni nei paesi terzi, audizioni, risoluzioni, lettere e, non meno importante, con il premio Sacharov, nonché con le sue relazioni sui diritti umani nel mondo,

G.

considerando che l'Unione europea coordina sempre di più le sue azioni con altri meccanismi regionali e internazionali aventi sede in Africa, in Europa e nelle Americhe, per monitorare da vicino la situazione dei difensori dei diritti umani, sollecitando gli Stati ad assicurare un ambiente favorevole al loro lavoro, in ottemperanza agli obblighi internazionali e regionali in materia di diritti umani,

H.

considerando che la credibilità dell'Unione europea quale protettrice dei difensori dei diritti umani nel mondo è strettamente legata al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali al suo interno,

I.

considerando che i difensori dei diritti umani subiscono essi stessi violazioni di tali diritti nel corso del loro lavoro e che tali violazioni includono omicidi, minacce di morte, sequestri di persona e rapimenti, arresti e detenzioni arbitrari e altri atti vessatori e intimidatori, per esempio tramite campagne diffamatorie, e considerando che tutte queste violazioni possono essere commesse anche a danno degli stretti familiari dei difensori dei diritti umani (tra cui i loro figli) e degli altri loro parenti, con l'obiettivo di impedire loro di proseguire le loro attività; considerando che in molte regioni le campagne a favore dei diritti umani sono penalizzate da restrizioni delle attività e dalla persecuzione dei difensori dei diritti umani,

J.

considerando che la protezione dei singoli difensori dei diritti umani richiede che si facciano rispettare in generale le politiche dell'Unione europea in materia di diritti umani,

K.

considerando che le donne difensori dei diritti umani sono una categoria particolarmente a rischio, e che altri gruppi e categorie di difensori particolarmente esposti ad aggressioni e a violazioni dei diritti umani in virtù del lavoro che svolgono sono quelli che si adoperano per promuovere i diritti civili e politici – in particolare la libertà di espressione e la libertà di pensiero, coscienza e religione, ivi compresi i diritti delle minoranze religiose – nonché i diritti economici, sociali e culturali, in particolare diritti collettivi come il diritto all'alimentazione e all'accesso alle risorse naturali, e tra questi i sindacalisti, e ancora quelli che operano per i diritti delle minoranze e delle comunità, dei bambini, dei popoli indigeni e degli LGBT (lesbiche, gay, bisessuali e transessuali), e le persone che lottano contro la corruzione,

L.

considerando che sono sempre più sofisticati i mezzi utilizzati per perseguitare i difensori dei diritti umani, servendosi non solo delle nuove tecnologie ma anche di normative sulle ONG restrittive e di ostacoli amministrativi che limitano gravemente lo spazio e le possibilità d'azione di una società civile indipendente; sottolineando, a tale proposito, che alcuni governi ostacolano o impediscono la registrazione ufficiale delle organizzazioni da parte dei difensori dei diritti umani, per poi procedere legalmente contro di loro accusandoli di aver esercitato illecitamente il loro diritto alla libertà di associazione,

M.

considerando che queste azioni costituiscono una chiara violazione del diritto internazionale in materia di diritti umani e di una serie di libertà fondamentali universalmente riconosciute,

N.

considerando che i difensori dei diritti umani subiscono restrizioni, e sono talvolta direttamente presi di mira, anche attraverso politiche, normative e procedure definite come misure di «sicurezza», spesso combinate alla stigmatizzazione e all'accusa di terrorismo,

O.

considerando che le difficoltà specifiche affrontate da associazioni e assemblee di difensori dei diritti umani rimangono la confisca degli arredi, la chiusura dei locali, l'imposizione di ingenti multe e il controllo minuzioso e soggettivo dei conti bancari,

P.

considerando che gli accordi commerciali che includono una clausola relativa ai diritti umani possono conferire all'UE il potere necessario per esigere il rispetto dei diritti umani quale condizione per gli scambi commerciali,

1.

rende omaggio all'inestimabile contributo che i difensori dei diritti umani danno alla protezione e alla promozione dei diritti umani, dello Stato di diritto e della democrazia e alla prevenzione dei conflitti, a rischio della loro sicurezza personale e di quella delle loro famiglie e dei loro parenti; valuta positivamente il fatto che la dichiarazione delle Nazioni Unite del 1998 non fornisca una definizione rigida di «difensori dei diritti umani» e invita in questo senso il Consiglio e la Commissione a sostenere con forza tale approccio;

2.

esorta l'UE ad dare priorità a un'applicazione più efficace degli strumenti e meccanismi esistenti per una protezione coerente e sistematica dei difensori dei diritti umani all'interno dell'Unione europea; raccomanda all'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza di elaborare idonee misure e una metodologia più efficace e orientata ai risultati, che comprenda valutazioni delle politiche e dei dialoghi in corso nel campo dei diritti umani;

3.

esorta l'Unione europea e i suoi Stati membri a esprimere la loro volontà politica di sostenere l'azione dei difensori dei diritti umani, e di conseguenza a fare miglior uso di tutti gli strumenti esistenti e a sviluppare nuovi meccanismi complementari per sostenere e promuovere il loro lavoro attraverso una strategia autenticamente partecipativa, contribuendo così a creare un ambiente in cui i difensori dei diritti umani possano svolgere i loro compiti e godere di protezione; sottolinea che tali azioni devono andare di pari passo con una politica di prevenzione e protezione dei difensori dei diritti umani da aggressioni e minacce, sia attraverso misure urgenti sia mediante azioni a lungo termine;

Rafforzamento istituzionale e innovazioni in base al trattato di Lisbona

4.

ricorda che il trattato di Lisbona, come enunciato nei suoi articoli 3 e 21, pone la promozione e la tutela dei diritti umani al centro dell'azione esterna dell'Unione; sottolinea che è necessario dare priorità alle azioni volte a garantire che la promozione dei diritti umani, in quanto valore fondamentale e obiettivo della politica esterna dell'Unione, sia debitamente riflessa nella creazione e nella struttura del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), anche attraverso l'assegnazione ad esso di sufficienti risorse umane; chiede pertanto che in seno al SEAE sia istituito un servizio centralizzato («punto focale» centrale) con una competenza specifica in materia di difensori dei diritti umani;

5.

ricorda che l'attuazione da parte delle missioni dell'UE degli orientamenti sui difensori dei diritti umani è stata finora insoddisfacente, ed esorta la Commissione a intraprendere un'analisi approfondita per garantire che tale questione verrà affrontata; rileva al riguardo che, in seguito all'adozione del trattato di Lisbona, le delegazioni della Commissione nei paesi terzi sono ora tenute ad avvalersi pienamente delle nuove opportunità ma, diventando delegazioni dell'Unione, sono anche investite di maggiori responsabilità ai fini di una maggiore efficacia dell'azione in questo campo, con un ruolo sempre più importante sotto il profilo della rappresentanza dell'UE e dell'attuazione della politica dei diritti umani; ribadisce pertanto la sua richiesta di nominare sistematicamente per ciascun paese un funzionario politico altamente qualificato con una responsabilità specifica in materia di diritti umani e democrazia, e di integrare gli orientamenti e definire le migliori pratiche per i diritti umani e per la loro attuazione nei programmi di formazione, nelle descrizioni delle mansioni e nelle procedure di valutazione del personale delle missioni dell'UE;

6.

pone in risalto l'importanza delle clausole sui diritti umani nelle politiche commerciali, nei partenariati e negli accordi commerciali tra l'UE e i paesi terzi; propone una «valutazione dei diritti umani» per i paesi terzi che intrattengono relazioni commerciali con l'UE;

7.

auspica che la nomina dell'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che è al contempo Vicepresidente della Commissione, nonché la creazione di un servizio comune per l'azione esterna, possano migliorare notevolmente la coerenza e l'efficacia dell'UE in tale settore, e raccomanda vivamente che l'elaborazione di strategie locali, in stretta cooperazione con la società civile locale indipendente, e la loro regolare valutazione siano istituzionalizzate dall'Alto rappresentante/Vicepresidente, così da garantire una reale attuazione delle misure di protezione previste negli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani;

8.

considera necessario migliorare i contatti con la società civile indipendente e dare ad essi un seguito sistematico, nonché migliorare l'accesso dei difensori dei diritti umani alle delegazioni e alle missioni in loco dell'UE; si compiace al riguardo della richiesta della Presidenza spagnola di designare un funzionario di collegamento locale per i difensori dei diritti umani comune tra le missioni dell'UE, incaricato di coordinare le attività dell'Unione europea promuovendo un maggiore accesso alle informazioni sulle violazioni dei diritti umani e rafforzando la cooperazione con la società civile, il che al tempo stesso garantirà la trasparenza dell'esercizio delle loro competenze e la possibilità di una reazione rapida e flessibile in caso di emergenza; chiede che il Parlamento europeo sia informato in merito a tali nomine;

Verso un approccio più coerente e sistematico della politica dell'UE in materia di diritti umani

9.

esprime preoccupazione per la mancata attuazione degli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani; insiste affinché essi siano debitamente e pienamente attuati da tutte le delegazioni dell'Unione europea e affinché siano profusi maggiori sforzi per assicurare che tutte le delegazioni abbiano messo a punto strategie di attuazione locale entro la fine del 2010 o, nel caso in cui tali strategie esistano già, per assicurare che siano riviste entro lo stesso termine; chiede che l'elenco di tali strategie locali sia messo a disposizione del Parlamento europeo e pubblicato nella relazione annuale dell'UE sui diritti dell'uomo;

10.

esorta il Consiglio, la Commissione e le delegazioni dell'UE a coinvolgere attivamente i difensori dei diritti umani e le loro organizzazioni nei processi di elaborazione, monitoraggio e revisione delle strategie locali, poiché ciò inciderà sull'effettivo valore di tali strategie;

11.

ritiene che riunioni almeno annuali tra difensori dei diritti umani e diplomatici, come previsto negli orientamenti dell'UE, possano indubbiamente contribuire all'instaurazione di tali processi e incoraggia lo svolgimento di riunioni più regolari e sistematiche in futuro; chiede di adoperarsi per assicurare la partecipazione a tali riunioni dei diversi profili di difensori dei diritti umani attivi nel paese e la partecipazione dei difensori provenienti dalle regioni;

12.

invita pertanto l'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza a prendere in considerazione la possibilità di organizzare una riunione internazionale dei difensori dei diritti umani, con la partecipazione degli organi interessati delle Nazioni Unite, dei segretariati delle convenzioni regionali dei diritti umani e delle ONG internazionali e regionali, onde migliorare la protezione dei difensori dei diritti umani e promuovere i diritti umani nel mondo;

13.

sottolinea la necessità di una prospettiva di genere nell'attuazione degli orientamenti, con azioni mirate a favore delle donne difensori dei diritti umani e di altri gruppi particolarmente vulnerabili, come i giornalisti e i difensori attivi nella promozione dei diritti economici, sociali e culturali e dei diritti dei bambini, ed anche di coloro che si occupano dei diritti delle minoranze – in particolare dei diritti delle minoranze religiose e linguistiche –, dei diritti dei popoli indigeni e di quelli degli LGBT;

14.

sottolinea l'importanza della libertà di parola e il ruolo dei media, sia on-line che off-line, come strumento utile per rendere possibile l'attività dei difensori dei diritti umani;

15.

ritiene che occorra valutare lo sviluppo delle nuove tecnologie e il loro impatto sui difensori dei diritti umani, integrando i risultati ottenuti negli attuali programmi dell'UE relativi ai diritti umani e ai loro difensori;

16.

ritiene che i documenti strategici per paese e i programmi indicativi nazionali, i piani d'azione PEV, i programmi d'azione annuali dell'EIDHR e lo strumento per la stabilità debbano riflettere gli aspetti principali delle strategie locali per l'attuazione degli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani;

17.

ribadisce che in virtù del trattato di Lisbona la promozione, la protezione e la sicurezza dei difensori dei diritti umani vanno poste come questione prioritaria nelle relazioni dell'UE con i paesi terzi e devono essere integrate a tutti i livelli e in tutti gli aspetti e gli strumenti della politica estera dell'UE, così da migliorare la coerenza, l'efficacia e la credibilità del sostegno dell'UE ai difensori dei diritti umani; ritiene che la definizione, l'attuazione efficace e la regolare verifica di specifiche strategie nazionali sui diritti umani e la democrazia possano contribuire in maniera sostanziale a tale approccio mirato;

18.

ritiene che sarà possibile migliorare la protezione dei difensori dei diritti umani nei paesi terzi rendendo più efficaci i dialoghi dell'UE sui diritti umani; sottolinea la necessità di sollevare sistematicamente, in tutti i dialoghi politici e sui diritti umani e nei negoziati commerciali con i paesi terzi, la questione della situazione dei difensori dei diritti umani e più in generale della situazione e del rafforzamento del diritto alla libertà di associazione, nelle legislazioni, nei regolamenti e nelle prassi nazionali, ricordando ai partner la responsabilità degli Stati di garantire che gli ordinamenti nazionali riconoscano tutti gli obblighi e i diritti sanciti dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani, ivi inclusi il diritto alla libertà di associazione, la libertà di riunione e il diritto di ricevere finanziamenti nazionali ed esteri in piena trasparenza e nel rispetto della loro autonomia decisionale, nonché la libertà di espressione, diritto essenziale per il lavoro dei difensori dei diritti umani; sottolinea che agli Stati partner vanno altresì ricordati l'obbligo e la responsabilità di tutelare e promuovere il rispetto dei difensori dei diritti umani e del loro lavoro, creando condizioni che consentano pienamente l'esercizio delle attività di sostegno, monitoraggio e informazione sui diritti umani;

19.

ritiene che, per quanto riguarda il ricevimento di finanziamenti nazionali ed esteri, occorra adottare criteri specifici, bilanciati da un'adeguata trasparenza e dalla necessaria riservatezza; chiede misure per assicurare che si tenga conto di ogni altro criterio che possa essere invocato dai difensori dei diritti umani se ritenuto essenziale per lo svolgimento della loro attività;

20.

ribadisce che le delegazioni del Parlamento europeo, come organi responsabili delle relazioni del PE con i paesi terzi, potrebbero svolgere un ruolo ancora più sostanziale nello sforzo di sostegno ai difensori dei diritti umani, conformemente agli orientamenti specifici per l'azione dei membri del PE a favore dei diritti dell'uomo e della democrazia nell'ambito delle visite nei paesi terzi;

21.

esorta a porre in maggior rilievo il ruolo del Parlamento europeo nei dialoghi sui diritti umani dell'UE con i paesi terzi;

22.

incoraggia il coinvolgimento della comunità imprenditoriale nei dialoghi sui diritti umani;

23.

ritiene che riguardo alla protezione dei difensori dei diritti umani occorra un approccio coerente e coordinato dell'Unione europea e debba esservi anche un margine per ruoli complementari degli Stati membri;

24.

condanna il clima d'impunità per le violazioni commesse contro i difensori dei diritti umani che domina in molti paesi del mondo; esorta il Consiglio e la Commissione a sollevare tale questione nei loro contatti bilaterali, sollecitando tutti gli Stati ad assicurare alla giustizia i responsabili di tali violazioni, a prescindere dalla posizione o dal ruolo che ricoprono, attraverso procedure disciplinari e penali efficaci e indipendenti, tenendo sempre presente la possibilità di rivolgersi da ultimo, una volta esaurite le istanze giudiziarie nazionali di uno Stato, alla Corte europea dei diritti dell'uomo;

25.

sottolinea la necessità di garantire che non s'invochi arbitrariamente contro i difensori dei diritti umani l'argomento della sicurezza nazionale e pubblica, compreso l'antiterrorismo;

26.

rileva che anche i parlamentari svolgono un ruolo cruciale nel garantire che la legislazione nazionale suscettibile di incidere sui difensori dei diritti umani e sulle loro attività sia resa conforme alle norme sui diritti umani internazionalmente riconosciute; sottolinea pertanto che è importante che i deputati al Parlamento europeo sollevino sistematicamente tali questioni in occasione degli incontri bilaterali e multilaterali con altri parlamentari nonché con esperti sul terreno, in linea con gli orientamenti specifici per l'azione dei membri del PE a favore dei diritti dell'uomo e della democrazia nell'ambito delle visite nei paesi terzi;

27.

sottolinea l'importanza di coinvolgere pienamente la società civile indipendente nella preparazione di tutti i dialoghi sui diritti umani, sia attraverso seminari della società civile sia con altri mezzi; ritiene che il collegamento tra seminari della società civile e dialogo formale debba essere rafforzato con la pubblicazione delle raccomandazioni formulate e con un migliore seguito e un miglior feed-back alla società civile dopo lo svolgimento di un dialogo; sottolinea l'importanza di continuare a sollevare i singoli casi nell'ambito dei dialoghi e ritiene che rendere pubblico l'elenco dei nomi potenzierebbe l'impatto delle azioni dell'UE e farebbe aumentare l'attenzione dell'opinione pubblica per tali casi, a condizione che la divulgazione non metta in pericolo i difensori dei diritti umani; sottolinea l'importanza di cooperare, nella valutazione di tale rischio, con altri difensori dei diritti umani e con la società civile;

28.

ritiene che lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR), che si è già dimostrato capace di sostenere e promuovere il rispetto dei diritti umani e il rafforzamento dello stato di diritto, dovrebbe continuare a incrementare il sostegno diretto ai difensori dei diritti umani, così da far fronte alle loro necessità a breve e lungo termine, assicurandosi che tale sostegno raggiunga anche gruppi particolarmente vulnerabili e i difensori che vivono in zone remote e in zone oggetto di minore attenzione;

29.

esorta il Consiglio e l'Alto rappresentante a denunciare sistematicamente, esprimendo la propria riprovazione, le imprese internazionali che forniscono a regimi oppressivi tecnologie di sorveglianza, facilitando così le persecuzioni e gli arresti di difensori dei diritti umani;

Maggiore trasparenza e visibilità come misura di protezione

30.

invita il Consiglio e la Commissione a far conoscere meglio, tra i difensori dei diritti umani, in seno al SEAE e nelle ambasciate e nei ministeri degli Esteri dell'UE, mediante azioni mirate, l'esistenza degli orientamenti, al fine di garantire la loro piena approvazione e applicazione; ritiene che le riunioni annuali previste negli orientamenti offrirebbero un sostegno considerevole ai difensori dei diritti umani e accrescerebbero la credibilità e la visibilità dell'azione dell'UE, mostrando chiaramente in tal modo quanta importanza rivesta per l'UE la protezione dei diritti umani;

31.

sottolinea che dando pubblico riconoscimento e visibilità ai difensori dei diritti umani e al loro lavoro si può contribuire anche alla loro protezione in circostanze difficili, dal momento che coloro che compiono abusi potrebbero astenersene se sanno che gli abusi non passeranno inosservati; esorta gli Stati membri e le delegazioni dell'UE a rendere pubblici, ove possibile, i passi diplomatici e le altre attività riguardanti un caso specifico, sempre in consultazione con il difensore dei diritti umani e la sua famiglia; chiede alle missioni dell'UE di fornire ai difensori dei diritti umani e/o alle loro famiglie, nonché alle ONG che abbiano allertato l'UE in merito a un determinato caso, un feed-back sistematico su qualunque tipo di azione intrapresa a loro favore, come specificato negli orientamenti;

32.

esorta l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza e tutti i Commissari con responsabilità nel campo delle relazioni esterne a incontrarsi sistematicamente con i difensori dei diritti umani in occasione dei loro viaggi ufficiali in paesi terzi, e sottolinea che il sostegno ai difensori dei diritti umani dovrebbe anche essere tassativamente incluso nel mandato dei rappresentanti speciali dell'UE; sottolinea che sia l'Alto rappresentante sia i rappresentanti speciali dovranno rispondere al Parlamento europeo delle azioni intraprese al riguardo;

33.

sottolinea la necessità di sostenere e sviluppare attivamente proposte su come utilizzare la rete del premio Sacharov, lanciata nel dicembre 2008 in occasione del 20o anniversario del premio, nel quadro di un sostegno continuo ai difensori dei diritti umani, nonché di trarre maggior profitto dal possibile contributo dei vincitori a varie iniziative del Parlamento europeo finalizzate all'adempimento del suo mandato; ribadisce la propria preoccupazione per le violazioni dei diritti umani di alcuni vincitori del premio Sacharov;

Verso un'azione a favore dei difensori dei diritti umani più coordinata e maggiormente orientata ai risultati

34.

ritiene che l’UE debba mettere a punto un approccio globale nei confronti dei difensori dei diritti umani, così da aumentare la credibilità e l’efficacia della sua politica sia fra gli Stati membri che in relazione ai paesi terzi, prevedendo al contempo misure di sostegno a garanzia delle loro attività e misure preventive e di tutela, tenendo conto delle necessità a breve e lungo termine dei difensori dei diritti umani; sottolinea che la strategia rivista per l’EIDHR e gli orientamenti dell’Unione europea sui difensori dei diritti umani dovrebbero riflettere tale approccio;

35.

ritiene che l'UE dovrebbe indicare con chiarezza le sanzioni appropriate che si potrebbero applicare ai paesi terzi che commettono gravi violazioni dei diritti umani, e dovrebbe applicarle; rinnova ancora una volta la sua richiesta alla Commissione e al Consiglio, e in particolare al Vicepresidente/Alto rappresentante, di rendere efficace la clausola sui diritti umani inserita in accordi internazionali e di istituire un vero meccanismo per la sua effettiva applicazione, nello spirito degli articoli 8, 9 e 96 dell'accordo di Cotonou;

36.

ritiene, nell'ottica di sviluppare un'azione maggiormente orientata ai risultati, che l'Alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza dovrebbe valutare regolarmente l'attuazione degli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani da parte di ciascuna delegazione dell'UE nei paesi terzi, dando priorità a tale lavoro e seguendolo da vicino, e rivolgere raccomandazioni per un rafforzamento dell'azione alle missioni in cui tale attuazione dovesse risultare palesemente insufficiente;

37.

esorta il Consiglio a rendere l'Europa più accessibile ai difensori dei diritti umani che non possono restare nei loro paesi d'origine; sollecita il Consiglio e la Commissione a elaborare ed attuare misure specifiche volte a facilitare il loro accesso all'Europa;

38.

rammenta la necessità di ovviare alla mancanza di una strategia coerente di protezione e di asilo attuando in modo sistematico misure d'emergenza e iniziative a breve e lungo termine; invita l'Alto rappresentante a riferire al Parlamento europeo entro la fine del 2010 in merito alle misure adottate a tal fine;

39.

rinnova la richiesta rivolta agli Stati membri di definire in via prioritaria una politica coordinata sul rilascio di visti d'emergenza ai difensori dei diritti umani e ai loro familiari, ispirandosi ai regimi speciali applicati in Spagna e in Irlanda; è fermamente convinto che conferire alle nuove delegazioni dell'Unione europea il potere di formulare raccomandazioni agli Stati membri in merito al rilascio dei visti d'emergenza rappresenterebbe un grande passo in avanti per la politica dell'Unione europea in materia di diritti umani; ritiene che un chiaro riferimento a tale possibilità nel progetto di manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati (Draft handbook for the processing of visa applications and the modification of issued visas) sarebbe di grande aiuto per raggiungere tale impostazione comune, conformemente alla posizione già espressa dal Parlamento europeo durante il processo di controllo giuridico della succitata misura;

40.

esorta i 27 Stati membri ad attenersi alla stessa linea in merito al rilascio di visti ai difensori dei diritti umani;

41.

sottolinea la necessità di prevedere, accanto a tali visti d'emergenza, misure di protezione e rifugio temporaneo in Europa per i difensori dei diritti umani, fornendo eventualmente risorse finanziarie e alloggi per dare rifugio a difensori dei diritti umani, nonché programmi di accompagnamento (attività nel settore dei diritti umani, conferenze in università europee, corsi di lingua ecc.); accoglie con favore l'iniziativa delle città-rifugio promossa dalla Presidenza ceca e il programma di protezione e accoglienza attuato dal governo spagnolo dal 2008, e invita l'Alto rappresentante/Vicepresidente a ultimare entro il 2010, nella cornice del SEAE, un programma europeo di protezione e rifugio da attuare nel 2011, senza tuttavia sottrarre responsabilità alle altre città; invita pertanto l'Alto rappresentante a presentare al Parlamento europeo un manuale sulla creazione di una città-rifugio nonché una proposta quadro che sostenga la creazione di una rete tra tali città; chiede ulteriore sostegno ad altre iniziative in corso a tale riguardo;

42.

sottolinea altresì che, nelle situazioni in cui potrebbe essere in pericolo la vita o la salute fisica e mentale di un difensore dei diritti umani, gli Stati membri e le delegazioni dell’UE dovrebbero sostenere e sviluppare anche altri strumenti di protezione e meccanismi per una risposta d'urgenza; ritiene che ciò andrebbe fatto in stretta collaborazione con i locali difensori dei diritti umani e con la società civile locale;

43.

si compiace della cooperazione in corso tra i diversi meccanismi di protezione esistenti a livello europeo e internazionale, che potrebbe essere ulteriormente rafforzata attraverso un sistematico scambio di informazioni e strategie, così da assicurare una migliore complementarità tra tutti questi meccanismi sia in termini di condivisione delle informazioni per i casi d'emergenza che di coordinamento per le azioni di sostegno a lungo termine, per esempio attraverso l'uso di una piattaforma on-line sicura accessibile a tutte le parti interessate ufficiali; al riguardo valuta positivamente le riunioni annuali organizzate dal Consiglio d'Europa nonché le riunioni annuali «inter-meccanismi» organizzate dall'Osservatorio per la protezione dei difensori dei diritti umani, un programma congiunto della Federazione internazionale dei diritti umani (FIDH) e dell'Organizzazione mondiale contro la tortura (OMCT), iniziative finalizzate a rafforzare l'interazione tra i meccanismi e le istituzioni internazionali e regionali per la protezione dei difensori dei diritti umani; invita le task-force sui difensori dei diritti umani esistenti in Europa, nel quadro del gruppo di lavoro del Consiglio «Diritti umani» e del Consiglio d'Europa – un'iniziativa, quest'ultima, del Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa –, a studiare le modalità di una più stretta collaborazione;

44.

chiede che, nel contesto dell'attuazione del trattato di Lisbona, le istituzioni dell'UE creino un meccanismo di cooperazione interistituzionale sui difensori dei diritti umani; è del parere che la creazione di tale meccanismo potrebbe essere agevolata mediante l'istituzione di «punti focali» per i difensori dei diritti umani in tutte le istituzioni e gli organi dell'Unione europea, che operino in stretta collaborazione con i responsabili dei diritti umani e della democrazia in seno alle missioni e delegazioni dell'UE;

45.

invita il Consiglio e la Commissione a esplorare la possibilità di istituire un meccanismo per un sistema di allerta precoce, da utilizzare in comune fra le istituzioni dell’UE e tutti gli altri meccanismi di protezione;

46.

ritiene che la condivisione delle informazioni potrebbe anche essere agevolata dalla creazione di apposite banche dati, o «giornali di bordo», così da registrare le attività intraprese, soprattutto riguardo a singole persone, garantendo nel contempo il pieno rispetto della riservatezza;

47.

esorta la Commissione a seguire e controllare con regolarità l'attuazione a breve e a lungo termine degli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani, e a riferire alla sottocommissione per i diritti dell'uomo del Parlamento europeo;

*

* *

48.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri dell'Unione europea.


(1)  GU C 187 E del 24.7.2008, pag. 214.

(2)  GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1.

(3)  GU C 131 E del 5.6.2003, pag. 147.

(4)  RES/1660(2009).

(5)  CM/Rec (2007)14.

(6)  GU L 243 del 15.09.2009, pag. 1.