RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO La commercializzazione delle copie di armi da fuoco /* COM/2010/0404 def. */
[pic] | COMMISSIONE EUROPEA | Bruxelles, 27.7.2010 COM(2010)404 definitivo RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO La commercializzazione delle copie di armi da fuoco RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO La commercializzazione delle copie di armi da fuoco L a presente relazione costituisce un seguito all'articolo 17 della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, così come modificata dalla direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008. LA DIRETTIVA 2008/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE E LA QUESTIONE DELLE COPIE DI ARMI DA FUOCO 1. L 'emergere della problematica delle copie di armi da fuoco nel contesto dei lavori legislativi che hanno portato all'adozione della direttiva 2008/51/CE deve molto all'integrazione di preoccupazioni di sicurezza in una direttiva il cui scopo era in origine solo di semplificare, con le necessarie garanzie di sicurezza, la circolazione delle armi da fuoco civili nel mercato interno. 2. Nel corso della discussione nell'ambito della modifica della direttiva al Parlamento europeo, tuttavia, alcuni esperti della polizia, invitati dai parlamentari, hanno evocato gli effetti criminogeni che potrebbe avere l'utilizzazione, ad esempio, di pistole da segnalazione (o concepite per sparare a salve), convertite in vere e proprie armi da fuoco da delinquenti. Tale preoccupazione ha avuto come conseguenza diretta il fatto che la definizione nella direttiva modificata di un arma da fuoco, ripresa quasi parola per parola dal "Protocollo Armi da fuoco"[1], comprende gli oggetti "che possono essere trasformati al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente, se hanno l'aspetto di un'arma da fuoco e, come risultato delle loro caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, possono essere così trasformati ". 3. La direttiva non si applica pertanto agli altri prodotti che hanno l'aspetto di un'arma da fuoco, come le armi da fuoco copiate, di cui la direttiva non contiene una definizione. LE ARMI DA FUOCO COPIATE: DIFFERENTI ACCEZIONI DA UNO STATO MEMBRO ALL'ALTRO 2.1. Il "Protocollo Armi da fuoco" non offre un criterio realmente operativo per la presente relazione nella sua definizione di un' "arma da fuoco": l'articolo 3, dedicato alla definizione di un'arma da fuoco, comprende nell'assimilazione ad un'arma da fuoco solo gli oggetti che possono essere " facilmente trasformati a tale scopo ". 2.2. Il termine di "copie" comprende oggetti molto diversi da uno Stato membro all'altro ed aventi una natura, una complessità e una pericolosità estremamente variabili; molti oggetti possono essere in tal modo considerati più o meno come copie di armi da fuoco. Il termine di arma da fuoco copiata sembra pertanto suscettibile di applicarsi ad oggetti aventi un rapporto che va dalla semplice somiglianza all'identità vera e propria con un'arma da fuoco reale. 2.3. Altre definizioni possono sovrapporsi a quelle di copie: riproduzioni, imitazioni, ecc. Sembra pertanto necessario recensire alcuni oggetti che il senso comune potrebbe assimilare, più o meno, a copie. 2.4. Alcune legislazioni utilizzano pertanto il termine di copia per armi concepite in modo fondamentalmente identico, con la stessa apparenza e le stesse proprietà di un'arma originale. È noto che artigiani esperti, in varie parti del mondo, possono copiare e in qualche modo "clonare" un'arma a partire dal modello originale. È chiaro che se queste armi non sono fabbricate con un brevetto commerciale e nel rispetto di tutte le regolamentazioni, nazionali o europee, la loro fabbricazione, detenzione e a fortiori utilizzazione, ricadono nell'ambito della pura illegalità. 2.5. Altre "copie" sono una sorta di "cloni" di armi reali. Ma, a differenza delle precedenti, sono definite "inerti", o a volte "armi da decorazione", o ancora armi "fittizie". La carcassa può essere di metallo o di plastica, il peso può essere comparabile o molto più leggero, ma in ogni caso questi oggetti sono perfettamente inadatti al tiro o ad essere caricati con munizioni. Tali oggetti sono considerati pregiati soprattutto da veri collezionisti. 2.6. Alcune pistole (si tratta essenzialmente di armi corte), vere e proprie armi da fuoco, diventano, dietro licenza commerciale particolare e specifica, prodotti denaturati. In tal modo, il produttore di una pistola reale, potrà vendere la sua licenza di fabbricazione a un altro produttore che copierà realmente e legalmente il modello in questione ma per farne unicamente una pistola con proiettili sferici e/o destinata semplicemente al tiro a salve o al tiro da segnalazione. 2.7. Le armi da segnalazione in generale possono di fatto spesso imitare in modo estremamente realistico le vere armi da fuoco (senza tuttavia copiarne un modello preciso). Secondo la Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili[2] (CIP), sono considerate armi da segnalazione tutti gli strumenti portatili non concepiti per sparare proiettili solidi. Un'arma da segnalazione è pertanto capace di sparare cartucce a salve, a gas, lacrimogene. ALTRI PRODOTTI PRESENTANO SOMIGLIANZE CON ARMI DA FUOCO SENZA ESSERE COMUNEMENTE ASSIMILATI A COPIE 3.1. Imitazioni più o meno realistiche di armi da fuoco sono utilizzate nel contesto di passatempi o hobby relativamente nuovi, come l' "airsoft "; si tratta, nella fattispecie, di un'attività ricreativa che assume la forma di un gioco che oppone in generale due squadre i cui giocatori dispongono di un'imitazione di arma (generalmente di plastica) che emette mediante gas o aria compressa biglie di 6mm o 8mm di plastica. La potenza di propulsione è in generale compresa tra i 2 e i 7 joule. 3.2. Le pistole con proiettili sferici possono a volte presentare somiglianze con una vera pistola (ma non sono necessariamente imitazioni di un modello specifico). Sparano cartucce contenenti piccole biglie di acciaio/piombo o caucciù. Il principio della propulsione a gas rimane lo stesso delle pistole di airsoft; la differenza essenziale è nella natura della cartuccia utilizzata. 3.3. Altri oggetti presentano una certa somiglianza con le armi da fuoco, senza necessariamente imitarle in modo molto realistico: possiamo ricordare i dispositivi di lancio utilizzati nella pratica del "paintball". Si tratta di un'attività ricreativa praticata in terreni privati di tipo naturale o urbano, che può essere qualificata come un gioco che oppone, in generale, due giocatori muniti di un dispositivo che espelle mediante gas o aria compressa biglie contenenti vernice. Tali biglie sono proiettate con un'energia compresa tra i 10 e i 13 joule. 3.4. Anche altri oggetti possono presentare una certa somiglianza con vere armi da fuoco, nella fattispecie le pistole per mattatoi o le pistole da segnalazione. 3.5. Il termine di "copia" può essere applicato, in alcune terminologie, a riproduzioni di armi antiche: questi oggetti riproducono in modo più o meno fedele (ma a volte perfettamente) modelli di armi storiche, i cui originali si trovano in musei, che sono copiati per essere venduti a collezionisti. 3.6. È opportuno infine ricordare che una direttiva specifica chiarisce la distinzione che deve essere fatta tra una "copia" di arma da fuoco e un giocattolo. Ai sensi del punto 20 dell'allegato I della direttiva 88/378/CEE, infatti, le "imitazioni fedeli di armi da fuoco reali" non possono essere considerate come giocattoli[3]. Tale esclusione è inoltre precisata ed ampliata dalla nuova direttiva 2009/48/CE che abroga la direttiva 88/378/CEE e deve essere recepita negli ordinamenti giuridici nazionali entro il 20 gennaio 2011. COPIE DI ARMI DA FUOCO: ALCUNI ASPETTI ECONOMICI D'INSIEME 4.1. Nelle indicazioni di Eurostat, le pistole a molla, ad aria o a gas, come i manganelli, sono comprese nella stessa categoria statistica[4]. 4.2. Per quanto riguarda la produzione dell'UE in valore di questa categoria, si osserva una tendenza relativamente stabile negli ultimi cinque anni, sino ad un importo di circa 190 milioni di euro nel 2008. La produzione in volume evidenzia un certo aumento sino a un milione di unità nel 2008. Secondo le statistiche disponibili, i 4 principali paesi produttori dell'Unione sono la Germania (nella quale vi è una popolazione molto importante di tiratori sportivi – circa 1,7 milioni di detentori di licenze), l'Italia, il Regno Unito e la Spagna. [pic] [pic] 4.3. Le importazioni nell'UE dai paesi terzi si avvicinano ai 50 milioni di euro nel 2008. Sempre secondo Eurostat, i principali fornitori del mercato europeo sono la Cina, gli Stati Uniti, Taiwan e il Giappone. Occorre inoltre precisare che una produzione molto importante di pistole con proiettili sferici e da segnalazione si trova in Turchia e in Russia. [pic] Le esportazioni dall'UE verso i paesi terzi avvicinano ai 55 milioni di euro. Le principali destinazioni sono gli Stati Uniti, la Russia, gli Emirati Arabi Uniti, l'Arabia Saudita e l´Ucraina. [pic] 4.4. Il valore del commercio intra-UE è rimasto relativamente stabile nel 2008, ed è pari a circa 53 milioni di euro. I principali fornitori sono la Germania e la Spagna. I principali acquirenti sono la Francia, la Repubblica ceca e l'Italia. [pic] IL QUESTIONARIO SULLE COPIE DI ARMI DA FUOCO ELABORATO DAI SERVIZI DELLA COMMISSIONE 5.1. Per tentare di determinare nel modo più completo la problematica delle "copie" di armi da fuoco, i servizi della Commissione hanno messo a punto un questionario che è stato inviato a tutti gli Stati membri nel luglio 2009. 5.2. L'ambito delle domande era il più ampio possibile e si articolava intorno ai seguenti aspetti: 4. di sicurezza o di polizia amministrativa (statistiche di polizia sui reati e delitti compiuti mediante copie, restrizione al porto o all'esibizione in pubblico…); 5. legislativi e regolamentari, al fine in particolare di sapere quali Stati membri distinguevano già le copie di armi da fuoco nella loro legislazione e, in caso affermativo, quali disposizioni si applicassero (commercializzazione, applicazione di queste disposizioni alle copie importate e trasferite da altri Stati membri…); 6. economiche, per tentare di stimare il peso economico delle copie; 7. collegati all'eventuale conversione delle copie, come l'esistenza di norme o di procedimenti "anti-conversione" che disciplinassero la fabbricazione e/o la messa in circolazione. 5.3. Tutti gli Stati membri hanno risposto al questionario, che è stato integrato mediante incontri sia con le autorità amministrative competenti (essenzialmente ministeri dell'interno o della giustizia) sia con rappresentanti dell'industria, dei commercianti al dettaglio o delle categorie socioprofessionali più interessate agli sviluppi della direttiva 91/477/CEE. 5.4. Infine, i risultati della consultazione degli Stati membri mediante il questionario sono stati esposti in modo sintetico ai loro rappresentanti in occasione della seconda riunione del Gruppo di Contatto istituito dalla direttiva 2008/51/CE, tenutosi a Bruxelles, l'8 marzo 2010. Le r ISPOSTE DEGLI STATI MEMBRI AL QUESTIONARIO: ARTICOLAZIONE IN TRE CATEGORIE 6.1. La prima categoria comprende gli Stati membri che non integrano, o lo fanno in modo incompleto, la nozione di copia nella loro legislazione: a questa categoria appartengono Lussemburgo, Grecia, Lettonia, Estonia, Danimarca, Cipro, Slovenia, Bulgaria e Finlandia. Questi Stati membri presentano le seguenti particolarità: - non hanno gravi problemi d'ordine pubblico collegati all'utilizzazione delle copie; - non effettuano distinzioni tra la capacità in joule dei prodotti in questione; - tutto ciò non impedisce loro di adottare, in alcune circostanze, misure specifiche di ordine pubblico o di polizia amministrativa, come il divieto di possedere o di esibire oggetti che imitano le armi da fuoco nei luoghi pubblici. 6.2. La seconda categoria raggruppa 15 Stati membri: Francia, Romania, Austria, Belgio, Repubblica ceca, Spagna, Ungheria, Irlanda, Italia, Malta, Lituania, Polonia, Slovacchia, Svezia e Germania. Si tratta di legislazioni nelle quali la nozione di copia (o di riproduzione) di armi da fuoco può apparire in modo più operativo, senza che, per questo si faccia riferimento a problemi particolari o significativi. Si nota inoltre che: - la linea di divisione tra ciò che resta assimilato a una copia e ciò che rientra maggiormente nell'ambito della regolamentazione sulle vere armi da fuoco (per quanto riguarda, ad esempio, i regimi di dichiarazione, di autorizzazione, di trasporto) è spesso tracciata in rapporto ad una soglia espressa in joule; - è spesso scelto il limite di 7,5 joule, ma le legislazioni sulle armi da fuoco possono già essere applicabili a partire da 1 joule, così come possono essere operative solo a partire da 17 joule; - la scelta di una soglia (1, 7,5, 17J) non implica necessariamente che le copie che superano tale soglia siano in ogni punto soggette alle stesse restrizioni delle vere armi da fuoco; l'applicazione della legislazione sulle armi da fuoco può semplicemente significare che la vendita della copia è soggetta al regime della dichiarazione, o dell'autorizzazione, o ancora che la copia non può semplicemente essere venduta a minori; - possono essere applicate misure complementari al fine di garantire il non superamento di tale soglia. Nel caso della Germania, ad esempio, un controllo aggiuntivo si concretizza in un punzone[5] di un particolare organismo ( Physikalish-Technische Bundesantalt), obbligatorio al momento della produzione di alcuni tipi di pistole da segnalazione. Il punzone garantisce che la potenza della pistola da segnalazione non supera la soglia nazionale di 7,5 Joule. 6.3. Il terzo gruppo è costituito da tre Stati membri (Portogallo, Paesi Bassi, Regno Unito), le cui legislazioni tentano di inquadrare ulteriormente a livello regolamentare o legislativo la definizione di copia/riproduzioni/ "imitazioni realistiche". Questi Stati membri esprimono inoltre una preoccupazione d'intensità variabile per quanto riguarda la convertibilità di alcune copie e la loro commercializzazione: - la legislazione olandese vieta in particolare la vendita e la commercializzazione di alcune copie di armi da fuoco, abbiano esse o no la capacità di sparare proiettili, possano o no essere convertite in armi da fuoco vere e proprie; non sorprende, in tale contesto, che le autorità doganali e di polizia possano preoccuparsi per l'acquisto, da parte dei residenti, di prodotti di questo tipo nei paesi vicini; - il Regno Unito e il Portogallo richiedono particolari colorazioni su alcune copie: imitazioni realistiche di armi da fuoco – realistic imitation firearms – per il Regno Unito, e copie ad uso ricreativo per il Portogallo (essenzialmente quelle utilizzate nel contesto del "paintball" o dell' "airsoft") al fine di tentare di prevenire qualunque confusione con vere e proprie armi da fuoco; il criterio di pericolosità stabilito non è dunque in questo caso la capacità di espulsione di un proiettile, e nemmeno il grado di "convertibilità", ma il grado d'imitazione o di realismo in rapporto ad un'arma reale; - il Regno Unito esprime inoltre una particolare preoccupazione derivante dal fatto che i paesi vicini hanno, in generale, una regolamentazione meno severa in materia di commercializzazione di alcune pistole da segnalazione la cui illecita conversione viene ritenuta possibile. La commercializzazione (e pertanto l'importazione) di queste pistole da segnalazione è vietata nel Regno Unito e il controllo di tale divieto implica un carico maggiore di operazioni da parte delle autorità responsabili. I PRINCIPALI INSEGNAMENTI DEL QUESTIONARIO 7.1. La prima considerazione riguarda il fatto che la realtà statistica non è sempre facile da valutare per gli stessi amministratori, in particolare per quanto riguarda il numero di oggetti in circolazione o ancora le minacce alla sicurezza dei beni e delle persone -e a fortiori la loro gravità – generate o facilitate dall'utilizzazione delle copie[6]. 7.2. Rimane il fatto che i problemi di sicurezza, nella maggior parte dei casi riferiti dagli Stati membri, sembrano essere correlati soprattutto all'illecito snaturamento di pistole da segnalazione in modo tale da renderle in grado di sparare veri proiettili. Le armi antiche o riproduzioni di simili oggetti non sono identificate come minacce alla sicurezza dei beni e delle persone. 7.3. Si ricorda nelle risposte che un oggetto il quale costituisce un'imitazione realistica di un'arma da fuoco (arma fittizia che imita una pistola o un revolver) può avere un effetto intimidatorio ed essere utilizzato nel contesto di un'azione criminosa. Tale utilizzazione può evidentemente risultare ancora più rischiosa per il delinquente coinvolto a causa di una possibile risposta armata, in particolare della polizia che si ritiene in stato di legittima difesa. 7.4. I casi riferiti di conversione illecita di pistole da segnalazione e, più in generale, di utilizzazione malevola di copie in intimidazioni o rapine devono tuttavia essere relativizzati rispetto al numero, alquanto elevato nell'ambito dell'Unione europea, di pistole da segnalazione (o in grado di sparare a salve). Se si aggiungono a tali categorie gli airsoft, si arriva, ad esempio nella Germania, a una stima compresa tra i 15 e i 18 milioni di prodotti detenuti. 7.5. Occorre inoltre osservare che alcune copie (pistole da segnalazione) rivestono spesso un'utilità nel contesto dell'autodifesa; possono allontanare il loro possessore, che nutre inquietudini più o meno legittime sulla sua sicurezza personale, dalla tentazione di chiedere una licenza di porto d'armi reali o, cosa ancora più temibile, di procurarsi illegalmente un'arma vera. 7.6. Un buon numero di paesi dell'Unione non ha alcuna produzione di oggetti di questo tipo, non segnala alcun problema grave e non dispone di statistiche significative sui detentori di copie di armi da fuoco. 7.7. Un piccolo numero di Stati membri riferisce a volte preoccupazioni collegate a movimenti transfrontalieri di copie di armi da fuoco, soprattutto quando la loro legislazione è già molto restrittiva. Alcune pistole d'allarme prodotte al di fuori delle frontiere dell'UE sono inoltre oggetto di particolari inquietudini collegate al loro modo di fabbricazione che le renderebbe troppo facilmente convertibili, vale a dire in grado di sparare proiettili reali. 7.8. È inoltre opportuno rilevare che i paesi membri della commissione internazionale permanente per le prove delle armi da fuoco portatili (CIP), che raggruppa la maggior parte dei produttori dell'Unione europea, sottopongono già le pistole da segnalazione a prove di omologazione, di designazione del tipo, di conformità delle dimensioni essenziali, di resistenza e di sicurezza di funzionamento. I DETENTORI DI COPIE 8.1. I possessori di oggetti del tipo "copie" s'identificano solo molto parzialmente con gli "utilizzatori" classici delle armi da fuoco, che sono essenzialmente i cacciatori, i tiratori sportivi ed altre categorie di possessori di armi da fuoco, nonché ovviamente i produttori e dettaglianti di armi da fuoco. 8.2. Il secondo gruppo di detentori di copie è costituito dai collezionisti di armi, siano esse o no definite antiche, o di loro riproduzioni. Da notare che molti di loro collezionano pistole da segnalazione che imitano le vere armi da fuoco. In questa misura, tale categoria può essere influenzata da eventuali disposizioni nazionali sulle copie. 8.3. I venditori al dettaglio rappresentano verosimilmente la categoria socioprofessionale più interessata dalle regolamentazioni nazionali sulla vendita di copie. In alcuni paesi, tale vendita può essere effettuata solo nelle armerie professionali o deve, quantomeno, non essere più possibile attraverso negozi di giocattoli. CONCLUSIONI 9.1. È opportuno considerare che 9 Stati membri non integrano, o non completamente, la nozione di copia nella loro legislazione e non conoscono problemi gravi di ordine pubblico collegati all'utilizzazione di copie, mentre altri 15 non riferiscono problemi particolari o significativi nei trasferimenti o nelle importazioni provenienti da altri paesi. È solo un piccolo numero di Stati membri, le cui legislazioni nazionali sulle copie sono più restrittive, che esprime a volte preoccupazioni legate ai movimenti transfrontalieri di copie di armi da fuoco. In tali condizioni, esistono pochi elementi in grado di dimostrare che un'armonizzazione europea delle legislazioni nazionali sulle copie migliora il funzionamento del mercato interno, eliminando ostacoli alla libera circolazione delle merci o sopprimendo distorsioni di concorrenza. 9.2. Inoltre, gli Stati membri dispongono già di un reale margine di valutazione nell'elaborazione delle norme relative alla commercializzazione e all'utilizzazione delle copie[7]. Queste regole nazionali di commercializzazione e di utilizzazione di copie devono rispettare il principio della libera circolazione delle merci (articoli 34-36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, TFUE) e non pregiudicano naturalmente eventuali misure specifiche di cooperazione di polizia. L'articolo 34 TFUE proibisce le misure nazionali suscettibili di ostacolare direttamente o indirettamente, attualmente o potenzialmente, il commercio intracomunitario. A tale proposito, la regolamentazione di uno Stato membro che vieta l'importazione, la fabbricazione, la commercializzazione o l'utilizzazione di copie di armi da fuoco potrebbe costituire un ostacolo agli scambi ai sensi dell'articolo 34 TFUE. 9.3. È altrettanto chiaro, tuttavia, che una simile regolamentazione può essere giustificata, conformemente, questa volta, all'articolo 36 TFUE, da ragioni di sicurezza pubblica e di tutela della salute e della vita delle persone, nella misura tuttavia in cui la regolamentazione in questione non sia contraria al principio di proporzionalità. Occorre in particolare che l'obiettivo perseguito non possa essere raggiunto mediante misure meno restrittive degli scambi intra UE. 9.4. In materia di copie di armi da fuoco, è quindi opportuno prendere in considerazione diversi aspetti per giudicare della proporzionalità della misura: occorrerà, in particolare, considerare il carattere assoluto o con eccezioni del divieto, la limitazione dei divieti di vendita agli acquirenti minorenni o la vendita via internet o semplicemente a distanza, o ancora la limitazione del divieto di utilizzazione o di esibizione nello spazio pubblico. 9.5. La libera circolazione delle copie di armi da fuoco nell'ambito dell'UE è inoltre assicurata dal regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE[8]. Questo regolamento è applicabile a decorrere dal 13 maggio 2009. Esso stabilisce regole e procedure da seguire da parte delle autorità competenti di uno Stato membro quando adottano o hanno l'intenzione di adottare una decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, che ostacolerebbe la libera circolazione di un prodotto commercializzato legalmente in un altro Stato membro o che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 34 TFUE. 9.6. Di conseguenza, gli articoli 34 e 36 TFUE, nonché il regolamento (CE) n. 764/2008, consentono già di garantire la libera circolazione di questi prodotti nell'ambito dell'UE, tenendo conto al tempo stesso delle preoccupazioni di sicurezza degli Stati membri. A tale proposito, è opportuno ricordare che la direttiva 91/477/CEE ha come oggetto lo stabilimento e il funzionamento del mercato interno. 9.7. Occorre inoltre ricordare che, in mancanza di disposizioni più specifiche nel quadro delle regolamentazioni a livello dell'UE, tutti i prodotti destinati ai consumatori sono soggetti alle disposizioni della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti che permette in alcuni casi agli Stati membri di ritirare dal mercato alcuni prodotti pericolosi. 9.8. Inoltre, l'inclusione di tutte le copie nell'ambito di applicazione della direttiva 91/477/CEE le sottoporrebbe naturalmente all'insieme delle disposizioni della direttiva. È opportuno tuttavia ricordare che, dal momento della sua modifica da parte della direttiva 2008/51/CE, la direttiva disciplina già le copie trasformabili in armi da fuoco. Si tratta di alcune pistole da segnalazione (o di talune copie destinate semplicemente a sparare a salve), che presentano, per il loro aspetto ed i procedimenti di fabbricazione, un grado di somiglianza con un'arma da fuoco tale che tutte le prescrizioni della direttiva (marcatura, tracciabilità, registro delle armi da fuoco in particolare) si applicano senza difficoltà.[9] 9.9. Estendere l'applicazione della direttiva ad altri tipi di copie sarebbe molto più complicato, poiché ciò supporrebbe che i produttori, i rivenditori e i proprietari di queste repliche siano sottoposti alla totalità degli obblighi della direttiva. Orbene, attualmente, gli Stati membri sono già in grado di sottoporre ad autorizzazione qualunque detenzione, acquisizione o trasferimento di questo o quel tipo di copia nel rispetto dell'articolo 36 TFUE. 9.10. D'altro canto, e sempre in quest'ultima ipotesi, non mancherebbero di insorgere problemi delicati per quanto riguarda in particolare la suddivisione delle copie considerate nella nomenclatura stabilita dall'allegato 1 della direttiva 91/477/CE che ripartisce le armi da fuoco in varie categorie. 9.11. Questi sono i motivi per i quali l'inclusione nell'ambito d'applicazione della direttiva 91/477/CE delle copie con caratteristiche e finalità diverse non sembra auspicabile, tanto più che quelle che sono trasformabili e quindi assimilabili a un'arma da fuoco sono ormai coperte dalla direttiva 2008/51/CE. [1] Protocollo contro la fabbricazione e il traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, aggiunto alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata - http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/255e.pdf. [2] La CIP è un'organizzazione internazionale che raggruppa 13 paesi, 11 dei quali appartengono all'Unione europea. [3] Articolo primo della direttiva 88/378/CEE: "La presente direttiva si applica ai giocattoli. Per giocattolo si intende qualsiasi prodotto concepito o manifestamente destinato ad essere utilizzato a fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni". [4] Le statistiche di Eurostat distinguono tra le categorie "Armi da fuoco" e "Altre armi". Armi da fuoco: revolver e pistole, fucili da caccia, fucili, carabine e muzzle-loaders (ad esclusione dell´uso militare). Altre armi: fucili e pistole a molla, ad aria o a gas e manganelli (ad esclusione dell´uso militare) [5] La sigla PTB inserita all'interno di un cerchio. [6] Ad eccezione dei Paesi Bassi, che comunicano statistiche precise riguardanti tuttavia oggetti categorizzati con minore precisione "look-a-likes", e del Regno Unito, che riferisce circa 1500 reati o delitti ("offences") per l'anno 2007/2008 perpetrati con imitazioni "realistiche" o meno realistiche. [7] È opportuno a questo proposito rilevare che la direttiva 91/477/CEE pone all'articolo 2, paragrafo 1, la seguente esclusione: "la presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle disposizioni nazionali relative al porto d'armi." [8] GU L 218 del 13/08/2008, pag. 21. Il considerando 14) di questo regolamento specifica che "le armi sono prodotti che possono rappresentare un grave rischio per la salute e la sicurezza delle persone e la pubblica sicurezza degli Stati membri. Vari tipi specifici di armi legalmente commercializzate in uno Stato membro potrebbero, a motivo della protezione della salute e della sicurezza delle persone nonché della prevenzione della criminalità, essere soggetti alle misure restrittive in un altro Stato membro. Tali misure potrebbero consistere in controlli ed autorizzazioni specifici prima che le armi legalmente commercializzate in uno Stato membro siano immesse sul mercato di un altro Stato membro. Pertanto, agli Stati membri dovrebbe essere consentito impedire l'immissione di armi sul loro mercato sino al completo soddisfacimento dei requisiti procedurali nazionali." [9] Cfr. il considerando 4) della direttiva 2008/51/CE : "Da prove dei servizi informativi della polizia risulta un aumento dell'uso di armi trasformate all'interno della Comunità. È pertanto essenziale che tali armi trasformabili siano integrate nella definizione di armi da fuoco di cui alla direttiva 91/477/CEE".