19.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 54/51


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio»

COM(2010) 375 definitivo — 2010/0208 (COD)

(2011/C 54/16)

Relatore: Gerfried GRUBER

Il Parlamento europeo, in data 7 settembre 2010, e il Consiglio, in data 10 settembre 2010, hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 114 del TFUE, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio

COM(2010) 375 definitivo - 2010/0208 (COD).

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 17 novembre 2010.

Alla sua 467a sessione plenaria, dei giorni 8 e 9 dicembre 2010 (seduta del 9 dicembre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 169 voti favorevoli, 12 voti contrari e 12 astensioni.

1.   Conclusioni

1.1   Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) riconosce che la questione dell'uso di organismi geneticamente modificati (OGM) nell'agricoltura europea solleva notevoli dubbi in un ampio settore della popolazione europea. Per tale motivo, valuta positivamente l'intenzione della Commissione di affrontare questioni delicate come la libertà che hanno gli Stati membri di decidere sugli OGM, al fine di arrivare ad una soluzione praticabile, e di promuovere un quadro europeo compatibile con il corretto funzionamento del mercato interno. Per il CESE, tuttavia, la proposta presentata dalla Commissione, basata principalmente su criteri etici e morali, crea più perplessità che certezze e suppone, a livello pratico, una miriade di misure diverse (incerte sul piano giuridico) tra gli Stati membri e le regioni capaci di compromettere il funzionamento del mercato interno dell'UE, la sicurezza giuridica degli operatori e la credibilità del sistema.

1.2   A giudizio del Comitato, peraltro, occorre intervenire energicamente sulla proposta della Commissione, per migliorarla e renderla più concreta, soprattutto per quanto riguarda la certezza del diritto per le parti interessate. Secondo il CESE, il modo migliore per garantire la certezza del diritto è di introdurre una base giuridica concreta e applicabile nell'ambito del diritto secondario dell'UE con motivazioni, condizioni e procedure specifiche applicabili alle misure nazionali. Più in generale, il Comitato sollecita a chiarire ulteriormente la base giuridica della proposta e la compatibilità degli eventuali divieti degli Stati membri sulla base dell'articolo 26 ter con le regole del mercato interno dell'UE, con le norme commerciali dell'OMC e con altri obblighi giuridici internazionali.

1.3   La questione delle restrizioni nazionali alla coltivazione degli OGM è strettamente collegata a quella della coesistenza e della responsabilità per danni da OGM e in caso di combinazione indesiderata. Il Comitato ritiene che tali questioni debbano essere esaminate congiuntamente o in proposte legislative parallele, come parte di una revisione più completa del quadro regolamentare dell'UE in materia di biotecnologia agricola, in linea con le conclusioni del Consiglio Ambiente del dicembre 2008.

1.4   Considerando il momento in cui la proposta della Commissione è stata presentata, vale a dire prima della verifica globale del quadro giuridico attuale, è impossibile esprimere un parere definitivo sulla proposta, che può essere valutata in modo adeguato solo in relazione alla valutazione in corso del sistema di autorizzazione e del quadro giuridico globale. Ciò, tuttavia, non dovrebbe ritardare più del dovuto il miglioramento della proposta in esame.

2.   Contesto e contenuto della proposta di regolamento

2.1   L'Unione europea (UE) dispone di un ampio quadro normativo per l'autorizzazione di organismi geneticamente modificati (OGM). Le norme relative alla coltivazione di OGM sono indicate nella direttiva 2001/18/CE (1) e nel regolamento (CE) n. 1829/2003 (2). È consentito agli Stati membri introdurre restrizioni alla coltivazione di OGM già autorizzati, a titolo di misure di salvaguardia basate su ulteriori dati scientifici che permettano di stabilire che un determinato OGM rappresenta un pericolo per la salute umana o per l'ambiente, e questo in conformità dell'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE e in ossequio alle condizioni ivi stabilite. Inoltre, gli Stati membri sono autorizzati dall'articolo 26 bis ad adottare tutte le misure opportune per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti (coesistenza).

2.2   Nel marzo 2009 la richiesta della Commissione europea di abrogare le misure nazionali di salvaguardia esistenti (nella specie in Austria e in Ungheria) perché fondate su motivazioni scientifiche insufficienti è stata respinta dal Consiglio. Un esito, questo, che riproduce quello di analoghe votazioni precedenti in seno al Consiglio, cosicché si può ben parlare di una situazione politicamente bloccata, simile a quella concernente il sistema di autorizzazione. Nel giugno 2009, tredici Stati membri (3) hanno adottato una dichiarazione comune in cui invitano la Commissione europea a elaborare proposte intese a cedere agli Stati membri la competenza decisionale sulla coltivazione di OGM.

2.3   In linea con gli orientamenti politici del Presidente della Commissione BARROSO, con decisione del 13 luglio 2010 la Commissione europea ha presentato una proposta legislativa per consentire appunto agli Stati membri di decidere autonomamente sulla coltivazione di OGM. Le proposte della Commissione sono costituite da una comunicazione sulla libertà per gli Stati membri di decidere in merito alla coltivazione di colture geneticamente modificate (4) e una proposta di regolamento con cui il quadro giuridico viene adeguato di conseguenza (5).

2.4   Sul piano della tecnica legislativa, si tratta di inserire per regolamento un nuovo articolo 26 ter nella direttiva 2001/18/CE. Questo nuovo articolo prevede che gli Stati membri possano adottare misure che limitino o vietino in tutto il loro territorio o in parte di esso la coltivazione di OGM già autorizzati sul mercato interno, purché tali misure siano basate su motivazioni diverse da quelle legate ai rischi ambientali o per la salute dell'uomo che sono già previste dal sistema di autorizzazione in vigore e purché siano conformi ai Trattati.

2.5   Scopo della proposta di regolamento è lasciare agli Stati membri maggiore libertà decisionale in materia di coltivazione di OGM, nell'ottica del principio di sussidiarietà, e garantire la necessaria certezza del diritto. La Commissione reputa che la proposta di regolamento sia conforme alle regole del mercato interno e agli obblighi internazionali dell'UE. Secondo la Commissione, il nuovo regolamento è anche compatibile con l'attuale sistema di autorizzazione, e si limita ad integrarlo.

2.6   Il 5 novembre, il servizio giuridico del Consiglio ha formulato un parere in merito alla scelta della base giuridica, alle possibili misure nazionali e alla compatibilità delle misure proposte con gli accordi GATT. Il servizio giuridico sostiene che la base giuridica adottata non è valida, esprime le sue profonde riserve circa la compatibilità delle misure che gli Stati membri potrebbero adottare con i Trattati o con gli accordi GATT e sottolinea che una misura adottata da uno Stato o da una regione in virtù di criteri etici o morali è difficilmente difendibile dinanzi alla Corte di giustizia e in ambito OMC. Queste preoccupazioni, inoltre, sono state in parte confermate anche dal servizio giuridico del Parlamento europeo, il quale, in un parere adottato il 17 novembre 2010, ha espresso perplessità analoghe sulla conformità di eventuali giustificazioni all'imposizione di restrizioni nazionali, fondate ad esempio su considerazioni di moralità pubblica, con le norme UE sul mercato interno e con le disposizioni dell'OMC in materia di scambi commerciali.

3.   Il sistema attuale di autorizzazione degli OGM

3.1   L'obiettivo di questa procedura di autorizzazione stabilita a livello europeo è garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori, assicurando al contempo l'efficace funzionamento del mercato interno.

3.2   Le disposizioni vigenti in materia di autorizzazione e utilizzo di OGM riposano su una serie di principi (giuridici) fondamentali che, ad avviso del Comitato, dovrebbero essere rispettati. In proposito vanno ricordati soprattutto i seguenti principi:

l'indipendenza e la fondatezza scientifica delle valutazioni alla base dell'autorizzazione,

il principio di precauzione, che impone un alto livello di tutela della salute e dell'ambiente,

il rispetto del mercato interno e degli obblighi internazionali,

la libertà di scelta e la trasparenza lungo tutta la catena alimentare,

la certezza del diritto, e

sussidiarietà e proporzionalità.

3.3   Le proposte della Commissione europea vanno considerate nel contesto temporale e tematico dell'attuazione delle conclusioni del Consiglio del dicembre 2008, che ha chiesto tra l'altro una revisione del sistema di autorizzazione in vigore, prevedibilmente destinata a concludersi alla fine del 2010. Si tratta in particolare di una nuova regolamentazione degli orientamenti dell'EFSA in materia di valutazione dei rischi potenziali per la salute e l'ambiente (6), di una relazione della Commissione europea sul miglioramento del monitoraggio ambientale una volta concessa l'autorizzazione, nonché di uno studio sulle conseguenze socioeconomiche e ambientali della coltivazione di OGM. Deve anche svolgersi una valutazione del quadro normativo per gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati e per la coltivazione di OGM. Entro il 2012 dovrebbe aver luogo una revisione completa dell'intero sistema di autorizzazione degli OGM.

3.4   Occorre inoltre fare chiarezza sul rapporto tra i divieti e le restrizioni nazionali alla coltivazione e le norme sulla coesistenza, dal momento che le due questioni sono strettamente interconnesse e che la Commissione europea anche in questo caso vorrebbe lasciare agli Stati membri una maggiore flessibilità. In questo contesto, risultano importanti le considerazioni formulate dalla Commissione nella sua relazione del 3 aprile 2009 sulla coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche (7).

4.   Osservazioni generali

4.1   Anche se il Comitato non si è ancora espresso sull'elaborazione concreta dei divieti nazionali di coltivazione, vi sono però dichiarazioni che vanno messe in relazione con la proposta di regolamento e risultano valide come contributi alla discussione e come proposte.

4.2   Ad esempio, nel parere d'iniziativa del 16 dicembre 2004 (8), il Comitato si è espresso diffusamente sulla coesistenza tra colture geneticamente modificate, convenzionali e biologiche e ha formulato proposte in merito al livello di intervento normativo. Esso ha raccomandato fra l'altro di disciplinare a livello nazionale una serie di misure specifiche volte a evitare le ibridazioni in funzione delle condizioni regionali, nonché disposizioni regionali in materia di coltivazione o divieto di coltivazione. Inoltre ha anche evidenziato la necessità di norme minime a livello UE per la coesistenza e la responsabilità.

4.3   Occorre rivolgere un'attenzione particolare alle misure a tutela delle riserve naturali e delle zone sensibili dal punto di vista ecologico, e vanno considerate misure per la difesa degli interessi economici e culturali regionali e per tener conto di altre conseguenze socioeconomiche.

4.4   Nel parere citato, il Comitato ha inoltre osservato che i presupposti per una coesistenza delle colture OGM e di quelle non OGM, sia convenzionali che biologiche, variano secondo le condizioni locali e in particolare che nelle zone con un'agricoltura parcellizzata questa coltivazione parallela non sembra praticabile.

4.5   In questo contesto, il parere analizza le possibilità di commercializzazione dei prodotti dotati di marchi di qualità e garanzie di provenienza regionali per i quali, in risposta alle aspettative dei consumatori, si è rinunciato all'impiego di OGM. Per questo motivo, molte regioni si sono dichiarate zone libere da OGM: il Comitato ha ricordato gli elementi di incertezza giuridica che questo comporta, e cui occorre rispondere con interventi chiarificatori.

5.   Osservazioni specifiche e questioni aperte

5.1   Criteri per un possibile divieto o restrizione della coltivazione

5.1.1   Con la direttiva 2001/18/CE sono state armonizzate le disposizioni in materia di autorizzazione di OGM, comprese quelle riguardanti l'adozione di misure di salvaguardia (ai sensi dell'articolo 23) e la coesistenza (ai sensi dell'articolo 26 bis). La base giuridica della direttiva è l'articolo 114 TFUE (già articolo 95 TCE), riguardante il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno. Adesso, grazie al nuovo articolo 26 ter, gli Stati membri possono vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio nonostante l'emissione di un'autorizzazione unica per tutta l'UE.

5.1.2   Tutto ciò conduce innanzitutto a chiedersi in che misura un divieto nazionale di coltivazione possa esulare dall'ambito della normativa armonizzata e non violi i principi generali del diritto in materia di mercato interno. Tanto più che, secondo un recente parere del servizio giuridico del Consiglio (9), la base giuridica dell'articolo 114 del TFUE non appare valida, dati gli obiettivi, il contenuto e la portata della proposta per quanto riguarda l'articolo 26 ter. Il servizio giuridico del Parlamento europeo, invece, non adduce l'articolo 114 del TFUE come base giuridica della proposta, rivelando così una divergenza di interpretazioni giuridiche in merito tra le istituzioni europee che deve essere chiarita e risolta.

5.1.3   La proposta in esame non contiene alcun elenco, tassativo o esemplificativo, di motivi che possano servire agli Stati membri come riferimento per un divieto di coltivazione. L'articolo 26 ter, infatti, dispone soltanto che le motivazioni alla base del divieto devono essere diverse da quelle che vengono verificate ai fini dell'autorizzazione degli OGM. Non è quindi possibile fondare tali divieti o restrizioni su motivi già considerati dalla valutazione dei rischi per la salute e l'ambiente prevista dal sistema di autorizzazione vigente a livello UE o che si ricollegano agli stessi. Il CESE ritiene che la certezza giuridica garantita dalla proposta potrebbe essere rafforzata introducendo nello stesso articolo 26 ter un elenco indicativo (ma non esaustivo) di motivazioni concrete che gli Stati membri possono invocare per limitare o vietare la coltivazione di OGM. Tali motivazioni potrebbero comprendere, accanto ad argomenti etici, morali e religiosi, determinati interessi socioeconomici. Tale chiarificazione nel diritto secondario servirebbe da «lex specialis», rispetto ai motivi elencati all'articolo 36 del TFUE e sviluppati nella giurisprudenza della Corte di giustizia, garantendo così una maggiore compatibilità con le regole del mercato interno e con i Trattati.

5.2   Certezza del diritto

5.2.1   Per quanto concerne la certezza del diritto, il Comitato è dell'avviso che essa non possa essere conseguita attraverso un mero riferimento al diritto primario. A questo proposito la sentenza della Corte di giustizia C-165/08 del 16 luglio 2009 (10) evidenzia in maniera esemplare come un divieto nazionale di autorizzazione di sementi OGM non sia considerato compatibile con le disposizioni dell'UE. La sentenza illustra le difficoltà incontrate dagli Stati membri nel presentare motivazioni diverse da quelle legate alla tutela della salute e dell'ambiente.

5.2.2   Il CESE riconosce tuttavia che, considerata la situazione giuridica e politica attuale, la creazione di una base giuridica chiara e solida potrebbe garantire agli Stati membri una maggiore certezza giuridica rispetto allo status quo. Quest'obiettivo però può essere raggiunto più facilmente con una base giuridica concreta e particolareggiata nell'ambito del diritto secondario (ossia la direttiva 2001/18/CE) che con un richiamo a margini di manovra poco chiari e alquanto ristretti ricavati dalle regole generali del mercato interno.

5.3   Campo d'intervento dell'EFSA - Collaborazione con gli Stati membri

5.3.1   Per assicurarsi che il sistema di autorizzazione sia fondato su basi scientifiche, occorre riferirsi all'aggiornamento degli orientamenti dell'EFSA in materia di valutazione dei rischi potenziali per la salute e l'ambiente che, in seguito all'approvazione degli Stati membri, dovrebbero avere anche carattere normativo. Al riguardo il CESE auspica un ulteriore sviluppo del sistema delle verifiche scientifiche e indipendenti previste nel quadro delle procedure di autorizzazione, all'insegna del principio di precauzione.

5.3.2   Il CESE invita a riflettere se, per alcune tematiche specifiche, non si dovrebbero coinvolgere maggiormente gli Stati membri nel processo di valutazione scientifica del rischio degli OGM da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) Tale agenzia è stata istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002 (11) col compito di formulare pareri scientifici sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi tenendo conto anche dei rischi per l'ambiente. Naturalmente anche negli Stati membri vengono valutati gli effetti degli OGM sull'ambiente. Le diverse specificità ambientali possono tuttavia essere analizzate con maggior precisione dagli Stati membri interessati, ciascuno per il proprio territorio, e i risultati essere riconosciuti dall'EFSA.

5.3.3   In generale, occorre stabilire i criteri metodologici cui devono conformarsi tutti i lavori scientifici per l'EFSA e dell'EFSA, fino alle valutazioni tra pari (peer review); ciò potrebbe contribuire ad un migliore coordinamento tra l'EFSA e gli Stati membri. (12) Il CESE è consapevole del fatto che l'EFSA applica ufficialmente criteri di valutazione dei rischi di livello quanto più possibile elevato e assolutamente indipendenti sotto il profilo scientifico, ed è per tale ragione un organo dell'UE di grande reputazione internazionale. Occorrerebbe pertanto che l'EFSA, gli istituti di ricerca, le università e i ricercatori privati che si occupano di valutazione dei rischi negli Stati membri collaborassero più strettamente per sviluppare i metodi di ricerca.

5.3.4   Ciò detto, tuttavia, per apportare una maggiore trasparenza e qualità ai processi di valutazione scientifica degli OGM, il CESE propone una riforma dell'EFSA affinché nel panel sugli OGM siano rappresentati tutti i gruppi di interesse (consumatori, imprese, commercianti, agricoltori e allevatori che praticano metodi biologici, cooperative di consumo, nutrizionisti, medici, ecc.) e non soltanto un gruppo di ricercatori.

5.4   Mercato interno

5.4.1   La Commissione europea reputa che il mercato interno degli OGM sotto forma di sementi, alimenti o mangimi non venga ad essere perturbato per il fatto di accordare agli Stati membri la facoltà di imporre divieti nazionali di coltivazione. Anche questo assunto è discutibile, dato che, almeno nelle regioni o negli Stati membri in cui è stato introdotto un divieto di coltivazione, il commercio di sementi OGM autorizzate potrebbe risultare ostacolato. Questa valutazione scaturisce dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea in casi comparabili (13).

5.4.2   Se un divieto di coltivazione possa provocare distorsioni della concorrenza è una questione che, allo stato attuale, risulta difficile da valutare. Tuttavia, in assenza di norme (minime) UE in materia di coesistenza e di responsabilità, la parità di condizioni nei settori agricoli che non fanno uso di OGM rischia di essere messa a repentaglio. In ogni caso, quali che siano le soluzioni da adottare per il futuro, occorre tener conto degli oneri amministrativi e finanziari connessi con le misure necessarie per garantire la coesistenza. D'altra parte, l'assenza di OGM potrebbe comunque recare dei vantaggi in termini di commercializzazione, e la formazione del prezzo dipenderebbe sempre dal comportamento dei consumatori.

5.4.3   I vegetali geneticamente modificati richiedono procedimenti tecnici e di coltivazione in parte diversi da quelli necessari per i vegetali convenzionali, ad esempio diversi fitofarmaci, per cui l'assenza o le disfunzioni di un mercato interno dei fitofarmaci potrebbero determinare problemi di disponibilità di tali prodotti. Quest'esempio serve per illustrare la varietà delle situazioni in cui gli agricoltori si trovano a dover decidere.

5.5   Impatto socioeconomico

5.5.1   Per quanto riguarda le conseguenze socioeconomiche delle autorizzazioni di OGM, è opportuno rinviare alla pertinente relazione della Commissione europea attesa per la fine del 2010. Le informazioni ivi contenute dovrebbero in ogni caso esser prese in considerazione nel valutare la proposta in esame, dato che probabilmente saranno soprattutto le ripercussioni sull'economia, sulla società e sull'ambiente ad essere addotte per motivare i divieti di coltivazione ai sensi dell'articolo 26 ter. Fino a quando tale relazione non sarà portata a termine, sarà impossibile formulare un parere circostanziato sull'attuale proposta.

5.5.2   Va comunque rilevato che il regolamento (CE) n. 1829/2003 autorizza già adesso, a determinate condizioni, a tener conto nel corso dei singoli esami di altri fattori meritevoli di considerazione ai fini di una decisione in materia di gestione del rischio; si tratta di fattori diversi da quelli che rappresentano un rischio per la salute e l'ambiente.

5.5.3   A causa di informazioni insufficienti in merito agli effetti economici e sulla concorrenza, la proposta di regolamento dovrebbe contenere una clausola di valutazione e la Commissione europea dovrebbe procedere a una valutazione preventiva dell'impatto.

5.6   Obblighi internazionali

5.6.1   Un aspetto importante è, ad avviso del Comitato, rappresentato dalla necessità di fare chiarezza sul rispetto degli obblighi internazionali, in particolare di quelli derivanti dall'OMC/GATT e dal Protocollo di Cartagena. Dato che è prevedibile che gli Stati membri che vogliono introdurre divieti di coltivazione si basino adesso anche sul nuovo articolo 26 ter, è particolarmente importante che le decisioni in materia si fondino su una base giuridica solida di diritto internazionale.

5.6.2   Considerata l'importanza di tale questione, il CESE deplora che la Commissione europea non abbia fornito ulteriori precisazioni in merito alla conformità agli obblighi internazionali dell'UE. Al riguardo bisognerebbe tener conto anche del parere dei servizi giuridici delle istituzioni europee in merito alla compatibilità con l'OMC, in particolare il recente parere del servizio giuridico del Consiglio (9), il quale ha espresso seri dubbi circa la compatibilità con i Trattati o con il GATT di qualsiasi misura che gli Stati membri potrebbero adottare sulla base del nuovo articolo 26 ter nelle forme proposte dalla Commissione. Anche il servizio giuridico del Parlamento europeo ha espresso perplessità analoghe sulla conformità di eventuali giustificazioni, fondate ad esempio su considerazioni di moralità pubblica, con le norme UE sul mercato interno e con le disposizioni dell'OMC in materia di scambi commerciali.

5.7   Libertà di scelta lungo tutta la catena alimentare

5.7.1   Altrettanto importante è tenere in debito conto la libertà di scelta sia dei produttori e dei dettaglianti che dei consumatori. In linea di principio ai produttori dovrebbe esser accordato il diritto di decidere liberamente, in quanto imprenditori, sui metodi di coltivazione da adottare. Analogamente, gli importatori e i commercianti dovrebbero poter svolgere la loro legittima attività professionale malgrado l'articolo 26 ter proposto.

5.7.2   Le limitazioni e i divieti nazionali di coltivazione dovrebbero quindi essere improntati ai principi generali dei Trattati, e in particolare ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

5.7.3   Affinché anche i consumatori abbiano libertà di scelta tra alimenti con e senza OGM, vi è bisogno non solo di una tracciabilità e di un'etichettatura che funzionino senza intoppi, ma anche di un'offerta adeguata e che i consumatori siano disposti ad assorbire. Al riguardo occorre tener conto in particolare della disponibilità regionale dei prodotti. Il CESE sottolinea che il consumatore europeo deve essere totalmente consapevole del fatto che un potenziale divieto di coltivare gli OGM nella sua regione o nel suo paese non impedisce che gli OGM vengano commercializzati liberamente sullo stesso territorio e che continuino ad essere importati massicciamente da paesi terzi con dubbia tracciabilità, per l'alimentazione animale o il consumo umano.

5.8   Interazioni con le questioni relative alla coesistenza

5.8.1   Obiettivo della coesistenza è, in generale, evitare la contaminazione accidentale dei prodotti convenzionali o biologici con prodotti geneticamente modificati, onde preservare la libertà di scelta di produttori e consumatori e nel contempo evitare pregiudizi economici per gli operatori.

5.8.2   Il CESE considera l'effettiva applicazione e garanzia della coesistenza come un fattore essenziale nella questione complessiva dell'impiego degli OGM, riguardo al quale sussistono ancora molti punti oscuri e occorre raccogliere dati supplementari a tutti i livelli, in particolare per quanto riguarda gli effetti a lungo termine.

5.8.3   Se è vero che un eventuale divieto di coltivazione ai sensi della proposta della Commissione può ridurre il problema delle contaminazioni e delle ibridazioni accidentali nelle regioni interessate, è anche vero, però, che ciò non dovrebbe in alcun modo andare a detrimento degli sforzi volti a elaborare norme che assicurino la coesistenza a lungo termine dei diversi metodi di coltura. Come ha raccomandato il Comitato nel 2004 (14), un'armonizzazione minima a livello UE delle norme in materia di coesistenza e di responsabilità (o in alternativa l'inserimento all'articolo 26 bis dell'obbligo giuridico per gli Stati membri di adottare tali norme a livello nazionale o regionale) è indispensabile per assicurare la libertà di scelta, garantire parità di condizioni nel settore agricolo e controllare l'impatto socioeconomico delle coltivazioni di OGM. La cosa risulta particolarmente importante per le regioni frontaliere.

5.8.4   Se l'elaborazione delle norme in materia di coesistenza si svolgerà maggiormente a livello nazionale e regionale, allora assumerà un'importanza ancor maggiore lo scambio di conoscenze e di buone pratiche. Il lavoro dell'Ufficio europeo per la coesistenza (ECoB) dovrebbe orientarsi in tal senso, coinvolgendo adeguatamente le parti interessate a tutti i livelli.

5.8.5   Restano inoltre aperte questioni come quella di un valore limite per gli OGM nelle sementi e quella di un valore limite per gli OGM non autorizzati nell'UE nel caso di importazioni verso l'Unione europea (il che concerne principalmente i mangimi). La Commissione europea dovrebbe dare risposta a tali problemi e lavorare alacremente all'attuazione delle proposte già presentate.

5.9   Situazioni transfrontaliere e questioni di responsabilità

5.9.1   Restano tuttora da chiarire le regole sulla responsabilità per la contaminazione accidentale con OGM, soprattutto nei casi transfrontalieri. Attualmente, infatti, non esiste alcun obbligo reciproco di scambio di informazioni tra Stati membri vicini sui luoghi di coltivazione degli OGM. Tali informazioni vengono quindi scambiate in molti casi solo sulla base di contatti personali.

5.9.2   Una proposta potrebbe essere quella di obbligare gli Stati membri presso le cui frontiere vengono coltivati OGM a pubblicare su Internet le informazioni relative a tali coltivazioni anche nelle lingue degli Stati vicini. Grazie a una tale misura si potrebbe esercitare più facilmente un diritto di ricorso giurisdizionale anche in caso di contaminazione accidentale con OGM e di conseguenti danni economici derivanti da OGM coltivati oltre le frontiere nazionali.

5.9.3   Un miglioramento di questa situazione è atteso dal protocollo addizionale (a quello di Cartagena) adottato il 12 ottobre 2010, che stabilisce alcune regole comuni in materia di responsabilità e risarcimento in caso di danni causati alla biodiversità dal trasporto transfrontaliero. L'attuazione degli obblighi ivi previsti dovrebbe avvenire senza inutili indugi.

5.9.4   Il CESE invita inoltre a valutare in che misura norme minime europee vincolanti in materia di coesistenza e di responsabilità (o in alternativa l'inserimento all'articolo 26 bis dell'obbligo giuridico per gli Stati membri di adottare tali norme a livello nazionale o regionale), potrebbero essere obbligatoriamente introdotte almeno per le regioni frontaliere degli Stati membri, ridurre i rischi di responsabilità nell'ambito del diritto privato e risolvere le situazioni controverse fra un paese e l'altro. Il Comitato sottolinea l'urgenza di definire tali norme di responsabilità considerando che attualmente il settore assicurativo continua a rifiutare la copertura per i danni causati dagli OGM e che l'attuale regime di responsabilità ambientale dell'UE, previsto dalla direttiva 2004/35/CE, non copre in modo adeguato questo tipo di danni.

Bruxelles, 9 dicembre 2010.

Il Presidente del Comitato economico e sociale europeo

Staffan NILSSON


(1)  Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).

(3)  AT, BG, IE, EL, CY, LV, LT, HU, LU, MT, NL, PL e SI.

(4)  COM(2010) 380 definitivo.

(5)  COM(2010) 375 definitivo.

(6)  Per il progetto di orientamenti EFSA del 12 novembre, sul quale è già stata avviata una consultazione che terminerà il 24 gennaio 2011,

cfr http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/gmo101112.htm..

(7)  COM(2009) 153 definitivo.

(8)  GU C 157 del 28.6.2005, pag. 155.

(9)  Parere del servizio giuridico del Consiglio del 5.11.2010, 2010/0208(COD), n. 15696/10.

(10)  Sentenza della Corte di giustizia europea C-165/08 (Commissione europea contro Repubblica di Polonia) del 16 luglio 2009.

(11)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

(12)  Si veda il ricorso dell'Ungheria contro la Commissione europea nella causa T-240/10 Amflora.

(13)  Cfr. le cause C-110/05, Commissione contro Italia; C-142/05 Mickelsson and Roos; C-188/04 Alfa Vita; C-416/00 Morellato.

(14)  GU C 157 del 28.6.2005, pag. 155.


ALLEGATO

In seguito all'adozione di un emendamento da parte della sessione plenaria, la seguente frase è stata cancellata dal testo del parere, nonostante almeno un quarto dei consiglieri votanti si sia espresso a favore del suo mantenimento:

Punto 5.8.5

La soluzione per mantenere bassi i livelli di OGM non autorizzati dovrebbe essere tecnica: stabilire una soglia minima che si applichi sia all'alimentazione animale sia al resto dell'industria alimentare.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 83

Voti contrari: 79

Astensioni: 29