15.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 48/120


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito al «Libro verde — L'interconnessione dei registri delle imprese»

COM(2009) 614 definitivo

2011/C 48/21

Relatrice: Ana BONTEA

La Commissione europea, in data 4 novembre 2009, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito al:

Libro verde - L'interconnessione dei registri delle imprese

COM(2009) 614 definitivo.

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 8 luglio 2010.

Alla sua 465a sessione plenaria, dei giorni 15 e 16 settembre 2010 (seduta del 16 settembre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 65 voti favorevoli, 13 voti contrari e 18 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1   Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) dà il proprio sostegno allo sviluppo e al rafforzamento della cooperazione tra i registri delle imprese di tutti gli Stati membri dell'UE, sulla base dei principi di trasparenza, rapidità, riduzione dei costi, semplificazione amministrativa, protezione adeguata dei dati personali e interoperatività. La cooperazione transfrontaliera tra i registri delle imprese deve garantire una migliore qualità e attendibilità delle informazioni ufficiali destinate a creditori, partner commerciali, azionisti e consumatori. Ciò darà maggiore certezza giuridica al mercato interno e ne sveltirà il funzionamento.

1.2   Gli obiettivi dell'interconnessione dei registri delle imprese devono essere in linea con i documenti strategici Europa 2020 (1) e Small Business Act (SBA) (2). L'interconnessione dei registri delle imprese deve garantire l'aumento della trasparenza e una più agevole cooperazione tra le imprese, nonché la diminuzione delle barriere allo sviluppo delle attività transfrontaliere e la riduzione degli oneri amministrativi, specialmente per le PMI. Questi aspetti sono essenziali per rafforzare il mercato unico e per promuovere un progresso economico e sociale equilibrato e duraturo, come è stato evidenziato anche nella comunicazione della Commissione dal titolo Pensare anzitutto in piccolo - Uno «Small Business Act» per l'Europa (COM(2008) 394 definitivo).

1.3   Il CESE raccomanda di integrare gli obiettivi del Libro verde con nuovi obiettivi:

la creazione di uno strumento obbligatorio di cooperazione che faciliti e rafforzi l'interconnessione elettronica dei registri centrali degli Stati membri e in particolare l'interconnessione con il portale e-Justice, che verrebbe trasformato nel principale punto di accesso all'informazione giuridica dell'UE, per conseguire una più efficace applicazione delle direttive in materia di diritto societario, e

la garanzia di un incremento della cooperazione transfrontaliera, specialmente per quel che concerne le fusioni transfrontaliere e le succursali in altri Stati membri, sfruttando i vantaggi dell'IMI.

1.4   Il CESE giudica favorevolmente le linee generali tracciate dal Libro verde, a condizione che si realizzi una valutazione d'impatto approfondita in questo campo e che non vengano imposti adempimenti supplementari alle imprese.

1.5   Il CESE ritiene che l'interconnessione dei registri delle imprese avrà un valore aggiunto reale soltanto se comprenderà non solo i registri centrali, ma anche tutti i registri locali e regionali dei 27 Stati membri e se le informazioni trasmesse per mezzo della rete, indipendentemente dallo Stato di origine, saranno aggiornate, certe, standardizzate e rapidamente disponibili attraverso una procedura semplice, preferibilmente in tutte le lingue ufficiali dell'UE e gratis (almeno per le richieste riguardanti le informazioni di base).

1.6   In caso di applicazione di misure legislative a livello europeo, il CESE ritiene necessario cogliere quest'occasione per modificare le norme in materia di pubblicità, allo scopo di ridurre gli adempimenti amministrativi delle imprese - specialmente quelli delle PMI - senza ridurre la trasparenza, visto che la pubblicazione nelle Gazzette ufficiali nazionali comporta costi supplementari significativi per le imprese senza apportare un valore aggiunto reale, in quanto esiste la possibilità di accedere online alle informazioni contenute nei registri delle imprese.

1.7   Un accordo in materia di governance può rappresentare una soluzione per la definizione dei dettagli tecnici della cooperazione tra registri delle imprese.

1.8   Per realizzare gli obiettivi indicati nel Libro verde, il CESE propone di attuare una soluzione che consenta di integrare e valorizzare tutti i meccanismi e tutte le iniziative di cooperazione attualmente esistenti - specialmente EBR (3), BRITE (4), IMI ed e-Justice -, attraverso l'estensione di EBR e il suo sviluppo quale sistema interoperativo avanzato e innovativo (sotto forma di piattaforma informatica di servizi) e quale strumento efficace e previsionale di gestione, capace di assicurare l'interconnessione e l'interoperatività dei registri delle imprese di tutta l'UE, nonché l'incremento della cooperazione tra le imprese e la valutazione della loro evoluzione; questo strumento dovrebbe inoltre essere accessibile sul portale europeo Giustizia elettronica (e-Justice).

1.9   Per quel che concerne la connessione tra la rete dei registri delle imprese e la rete elettronica istituita con la direttiva 2004/109/CE, il CESE ritiene necessario realizzare una valutazione di impatto, un obiettivo che va tuttavia subordinato all'interconnessione di tutti i registri delle imprese.

1.10   Per le succursali estere il CESE è favorevole all'uso dell'IMI, in quanto si tratta di un sistema di informazione che offre un quadro di cooperazione amministrativa utilizzabile a sostegno dell'applicazione di qualsiasi atto legislativo riguardante il mercato interno.

1.11   L'istituzione di un organismo incaricato della gestione, dell'estensione e dello sviluppo della rete EBR - che dovrà avere carattere obbligatorio e non volontario - e la garanzia dell'adeguato finanziamento di questo progetto attraverso fondi europei contribuiranno sia ad accelerare la costruzione di una rete di cooperazione transfrontaliera che comprenda i registri delle imprese di tutti gli Stati membri, sia a realizzare nel breve-medio termine questi obiettivi.

1.12   L'interconnessione dei registri delle imprese deve assolvere molteplici compiti e garantire maggiori strumenti per facilitare la comunicazione.

1.13   La cooperazione in questo campo tra, da un lato, le istituzioni nazionali ed europee e, dall'altro, le parti sociali e la società civile è particolarmente importante.

2.   Contesto

2.1   Nell'UE esistono 27 registri delle imprese che hanno portata nazionale o regionale e assicurano la registrazione, l'esame e l'archiviazione delle informazioni relative alle imprese costituite nel rispettivo territorio nazionale o regionale, nel rispetto dei requisiti minimi dei servizi di base stabiliti dalla legislazione europea.

2.2   Le informazioni ufficiali sulle imprese sono facilmente accessibili nel paese di registrazione (dal 1o gennaio 2007 i registri delle imprese sono in formato elettronico in quasi tutti gli Stati membri e disponibili online), ma l'accesso alle stesse informazioni da un altro Stato membro può essere ostacolato da barriere di tipo tecnico (diversità delle condizioni di ricerca delle informazioni e delle strutture) o linguistico.

2.3   Si osserva una richiesta crescente di accesso alle informazioni sulle imprese in un contesto transfrontaliero sia a fini commerciali che per facilitare l'accesso alla giustizia, visto che le opportunità offerte dal mercato unico hanno agevolato l'espansione delle attività commerciali oltre i confini nazionali, che numerose fusioni o scissioni vedono coinvolte imprese di Stati membri diversi - specialmente a partire dall'entrata in vigore della direttiva 2005/56/CE, che impone la cooperazione tra i registri delle imprese - e che esiste la possibilità di esercitare, in tutto o in parte, l'attività commerciale in uno Stato membro diverso da quello di registrazione.

2.4   L'attività delle imprese in un contesto transfrontaliero ha reso necessaria la cooperazione quotidiana delle autorità e/o dei registri delle imprese nazionali, regionali o locali con l'attuazione di un numero maggiore di strumenti e d'iniziative di cooperazione su base volontaria in questo campo.

3.   Sintesi del Libro verde

3.1   Il Libro verde - L'interconnessione dei registri delle imprese illustra il quadro esistente ed esamina le possibili modalità per migliorare l'accesso alle informazioni sulle imprese di tutta l'UE e per garantire una più efficace applicazione delle direttive sul diritto societario.

3.2   Il Libro verde mette in evidenza due obiettivi distinti, ma tra loro collegati, dell'interconnessione dei registri delle imprese:

facilitare l'accesso a informazioni ufficiali e affidabili sulle imprese a livello transfrontaliero, per accrescere sia la trasparenza nel mercato unico che la protezione degli azionisti e dei terzi, e

rafforzare la cooperazione tra i registri delle imprese nelle procedure transfrontaliere - quali fusioni, trasferimenti di sedi o procedure d'insolvenza -, in quanto tale cooperazione è prevista esplicitamente dalla direttiva sulle fusioni transfrontaliere, dallo statuto della società europea e dallo statuto della società cooperativa europea.

3.3   Il Libro verde illustra i meccanismi e le iniziative di cooperazione attualmente esistenti, ossia:

EBR, che è stato realizzato su base volontaria dai registri delle imprese di 18 Stati membri e di 6 paesi terzi, con il sostegno della Commissione europea. L'EBR è una rete dei registri delle imprese creata allo scopo di garantire informazioni affidabili sulle imprese, ma presenta alcuni limiti per quanto concerne l'estensione della rete stessa e la cooperazione nelle procedure transfrontaliere,

BRITE, che è un progetto di ricerca completato nel marzo 2009, finanziato in larga parte dalla Commissione europea e realizzato da alcuni membri della rete EBR. Questo progetto aveva come obiettivo lo sviluppo e l'attuazione di un modello di interoperabilità avanzato e innovativo, di una piattaforma informatica di servizi e di uno strumento di gestione per consentire l'interazione dei registri delle imprese in tutta l'UE, con particolare attenzione ai trasferimenti di sede e alle fusioni transfrontaliere e a un migliore controllo delle succursali di imprese registrate in altri Stati membri,

il sistema d'informazione del mercato interno (IMI), creato nel marzo 2006 come applicazione web sicura gestita dalla Commissione, è una rete chiusa che fornisce alle autorità competenti degli Stati membri uno strumento semplice per individuare gli interlocutori pertinenti in altri Stati membri e per comunicare con essi in modo rapido ed efficace. L'IMI è utilizzato ai fini dell'applicazione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva sui servizi,

la giustizia elettronica (e-Justice), un'iniziativa avviata nel giugno 2007 allo scopo di fornire assistenza alle autorità giudiziarie e agli operatori del settore e di facilitare l'accesso dei cittadini alle informazioni di tipo legale e giudiziario. Questa iniziativa prevede come risultato tangibile la realizzazione del portale europeo Giustizia elettronica, che costituirà il punto di accesso principale alle informazioni di tipo legale, alle istituzioni giuridico-amministrative, ai registri, alle banche dati e ad altri servizi. Il piano europeo d'azione in materia di giustizia elettronica per il periodo 2009-2013 prende in esame la questione dell'integrazione dell'EBR nel suddetto portale e presenta un approccio in più fasi (come la creazione di un link nella prima fase, per poi passare a valutare la possibilità di una parziale integrazione dell'EBR).

3.4   Le vie da seguire proposte dal Libro verde per il futuro sviluppo degli attuali meccanismi di cooperazione tra i registri delle imprese sono principalmente:

l'opzione di utilizzare i risultati del progetto BRITE e di designare o istituire un organismo incaricato di gestire i necessari servizi estesi a tutti gli Stati membri,

l'opzione di utilizzare l'IMI, che è già operativo e che potrà essere esteso negli anni a venire ad altri ambiti della legislazione dell'UE,

una combinazione di queste due opzioni.

4.   Osservazioni generali

4.1   Il CESE dà il proprio sostegno allo sviluppo e al rafforzamento della cooperazione tra i registri delle imprese di tutti gli Stati membri dell'UE per aumentare l'accesso a informazioni ufficiali e affidabili sulle imprese e per garantire la trasparenza nel mercato unico attraverso una maggiore protezione degli azionisti e dei terzi (creditori, partner commerciali, consumatori, ecc.), specialmente nel caso di procedure transfrontaliere (quali fusioni, trasferimenti di sedi o procedure d'insolvenza).

4.2   L'iniziativa della Commissione europea di esaminare le modalità per migliorare l'accesso alle informazioni sulle imprese di tutta l'UE e per garantire una più efficace applicazione delle direttive sul diritto societario è certamente lodevole. Al riguardo il CESE giudica favorevolmente le linee generali tracciate dal Libro verde - in questo campo è necessaria la realizzazione di una valutazione d'impatto approfondita -, a condizione che non vengano imposti adempimenti supplementari alle imprese.

4.3   Gli obiettivi d'interconnessione dei registri delle imprese devono essere in linea con i documenti strategici Europa 2020 (che prevede il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera) e Small Business Act (che stabilisce di ridurre «al minimo spese e oneri per le imprese» per «contribuire fortemente al successo e alla crescita delle PMI facendo risparmiare a quest'ultime tempo e denaro e liberando risorse a favore dell'innovazione e la creazione di posti di lavoro» attraverso una valutazione rigorosa dell'impatto delle prossime iniziative legislative e amministrative).

4.4   L'interconnessione dei registri delle imprese deve garantire l'aumento della trasparenza e il miglioramento sia dell'accesso alle informazioni ufficiali relative alle imprese che della cooperazione tra di esse. Questi aspetti sono essenziali per rafforzare il mercato unico e per promuovere un progresso economico e sociale equilibrato e duraturo.

5.   Risposte alle domande del Libro verde

5.1   È necessario migliorare la rete dei registri delle imprese negli Stati membri

5.1.1   In rapporto alla situazione di fatto, il CESE sottolinea la necessità di sviluppare e rafforzare la cooperazione tra i registri delle imprese di tutti gli Stati membri dell'UE sulla base dei principi di trasparenza, rapidità, riduzione dei costi, semplificazione amministrativa, protezione adeguata dei dati personali e interoperatività (comunicazione automatica con i registri locali e regionali).

5.1.2   Il CESE ritiene che l'interconnessione dei registri delle imprese avrà un valore aggiunto reale soltanto se comprenderà tutti i registri locali e regionali dei 27 Stati membri e se le informazioni trasmesse per mezzo della rete, indipendentemente dallo Stato di origine, saranno aggiornate, certe, standardizzate e rapidamente disponibili attraverso una procedura semplice, preferibilmente in tutte le lingue ufficiali dell'UE e gratis (almeno per le richieste riguardanti le informazioni di base).

5.2   I dettagli della cooperazione potranno essere definiti mediante la conclusione di un «accordo in materia di governance» tra i rappresentanti degli Stati membri e i registri delle imprese

5.2.1   Nell'attesa che si realizzi un'analisi costi-benefici nel quadro di una valutazione d'impatto globale, il CESE sottolinea la necessità di estendere e di rafforzare l'attuale cooperazione tra i registri delle imprese. A questo fine, tutti gli Stati membri devono assumersi l'obbligo di sviluppare il loro partenariato in questo campo, garantendo la loro attiva partecipazione sia all'effettiva realizzazione di tale partenariato che al processo decisionale volto a definirne i termini e le condizioni.

5.2.2   Qualora la valutazione d'impatto sottolinei la necessità di applicare misure legislative a livello europeo per garantire l'obbligatorietà della cooperazione tra i registri delle imprese, il CESE ritiene necessario cogliere quest'occasione per modificare le norme in materia di pubblicità dei registri, allo scopo di ridurre gli adempimenti amministrativi delle imprese - specialmente quelli delle PMI - senza ridurre la trasparenza, visto che la pubblicazione nei bollettini nazionali dei registri comporta costi supplementari significativi per le imprese senza apportare un valore aggiunto reale, in quanto esiste la possibilità di accedere online alle informazioni contenute nei registri delle imprese.

5.2.3   Potrebbe essere utile creare una base giuridica più solida per alcuni elementi della rete, ma i dettagli della cooperazione dovrebbero essere determinati in virtù di un accordo sulla governance della rete elettronica dei registri delle imprese. Sarebbe quanto meno necessario includere aspetti quali le condizioni di adesione alla rete, la designazione di un organo di gestione di tale rete, le questioni legate alla responsabilità e al finanziamento, la risoluzione delle controversie, la manutenzione del server centrale e la garanzia dell'accesso in tutte le lingue ufficiali dell'UE, oltre agli standard minimi di sicurezza e protezione dei dati.

5.3   A lungo termine la connessione della rete dei registri delle imprese con la rete elettronica istituita in virtù della direttiva 2004/109/CE sulla trasparenza potrà comportare un valore aggiunto

5.3.1   Per quel che concerne la connessione tra la rete dei registri delle imprese e la rete elettronica (istituita dalla direttiva 2004/109/CE sulla trasparenza) nella quale sono contenute informazioni regolamentate sulle società quotate, il CESE ritiene che questo obiettivo sia subordinato al completamento dell'interconnessione di tutti registri delle imprese e che sia necessario realizzare una valutazione d'impatto che esamini le difficoltà tecniche di interconnessione, l'efficienza delle misure, il reale valore aggiunto e le spese connesse. Forse sarebbe più opportuno ricorrere alle disposizioni della direttiva 2003/58/CE, che ha introdotto i registri elettronici delle imprese.

5.3.2   Una maggiore cooperazione tra i registri delle imprese apporterà dei benefici per quanto riguarda la comunicazione di informazioni sulle società da parte di altri enti (per migliorare la trasparenza dei mercati finanziari e la disponibilità delle informazioni finanziarie sulle società quotate in Europa, nonché per assicurare il funzionamento efficace delle procedure transfrontaliere di insolvenza).

5.4   La soluzione più adeguata per facilitare la comunicazione tra i registri delle imprese nel caso di fusioni o trasferimenti di sedi a livello transfrontaliero

5.4.1   Per realizzare gli obiettivi indicati nel Libro verde, il CESE propone di attuare una soluzione che consenta di integrare e valorizzare tutti i meccanismi e tutte le iniziative di cooperazione attualmente esistenti - specialmente EBR, BRITE, IMI ed e-Justice -, attraverso l'estensione di EBR a livello di tutti gli Stati membri e il suo sviluppo quale sistema interoperativo avanzato e innovativo (sotto forma di piattaforma informatica di servizi) e quale strumento previsionale di gestione, capace di assicurare l'interconnessione e l'interoperatività dei registri delle imprese di tutta l'UE, nonché l'incremento della cooperazione tra le imprese e la valutazione della loro evoluzione; questo strumento dovrebbe inoltre essere accessibile sul portale europeo Giustizia elettronica (e-Justice).

5.4.2   La soluzione proposta dal CESE (ossia di estendere la rete EBR a tutti gli Stati membri e, allo stesso tempo, di migliorare il funzionamento della rete - attraverso la valorizzazione dei risultati del progetto BRITE e il possibile ricorso al sistema IMI - e d'integrarla nel portale Giustizia elettronica) consentirà di continuare ad accumulare esperienza nella gestione e amministrazione di piattaforme informatiche analoghe, di mantenere il livello di visibilità, di evitare la confusione che potrebbe sorgere dalla creazione di uno strumento nuovo che offra informazioni simili o persino identiche a quelle della rete EBR, nonché di moltiplicare i risultati degli investimenti già realizzati - compresi quelli con il contributo dei fondi europei - con costi di attuazione minori, in particolare nel caso di ricorso all'IMI o dell'integrazione della rete nel portale Giustizia elettronica.

5.5   Soluzione proposta per la comunicazione di informazioni sulle succursali

5.5.1   I requisiti in materia di pubblicità per le succursali estere, stabiliti dalla direttiva 89/666/CEE, rendono di fatto indispensabile la cooperazione tra i registri delle imprese per garantire la pubblicità delle informazioni e dei documenti all'apertura della succursale. A questo riguardo, il CESE è favorevole alla valorizzazione e allo sviluppo dei risultati del progetto BRITE e alla soluzione che prevede la notifica automatica tra i registri delle imprese allo scopo di verificare che i dati pertinenti siano corretti e aggiornati, tutelando così gli interessi dei creditori e dei consumatori che sono in contatto con la succursale.

6.   Osservazioni specifiche

6.1   Per realizzare appieno l'interoperatività dei registri delle imprese, bisogna individuare le soluzioni migliori per rimuovere le attuali barriere di tipo tecnico (diversità delle condizioni di ricerca e delle strutture dei registri delle imprese) o linguistico (nella rete EBR si è individuata la soluzione che garantisce di poter effettuare ricerche in tutte le lingue dell'UE e di fornire le informazioni richieste nella lingua in cui è stata realizzata la ricerca).

6.2   L'istituzione di un organismo incaricato della gestione, dell'estensione e dello sviluppo della rete EBR e la garanzia dell'adeguato finanziamento di questo progetto attraverso fondi europei contribuiranno sia ad accelerare la costruzione di una rete che comprenda i registri delle imprese di tutti gli Stati membri, sia a realizzare nel breve-medio termine questi obiettivi. In futuro bisognerà superare i limiti rappresentati dalle alte tariffe chieste per accedere al software EBR e utilizzarlo, oppure per abbonarsi a questo servizio, e bisognerà eliminare le barriere a livello nazionale che ostacolano la partecipazione.

6.3   L'interconnessione dei registri delle imprese non deve limitarsi alla manutenzione, allo sviluppo, alla gestione e all'aggiornamento della rete e del software, ma deve anche garantire una gestione efficace delle relazioni tra partecipanti, l'adeguata promozione a livello dei cittadini e delle imprese, la partecipazione ai programmi finanziati dall'UE, l'estensione dei servizi a nuovi paesi, nonché la realizzazione di servizi commerciali in grado di generare entrate da investire unicamente nel potenziamento della rete.

6.4   L'interconnessione dei registri delle imprese deve garantire maggiori strumenti per facilitare la comunicazione: criteri di ricerca, un complesso di procedure trasparenti concordate tra tutti gli Stati membri per la ricezione delle domande e la trasmissione delle risposte, la possibilità di ricevere documenti certificati e in formato elettronico, strumenti per gestire le domande/risposte e per monitorare i progressi, procedure per la presentazione e la composizione dei reclami, sistemi di ricerca multilingue, domande e risposte predefinite ma anche aperte, un responsabile (con informazioni su come contattarlo), ecc.

6.5   L'interconnessione dei registri delle imprese dovrebbe includere tutte le informazioni che devono essere rese pubbliche, garantire che si possa accedere a queste informazioni nel file elettronico dei registri nazionali, e assicurare la riduzione degli oneri amministrativi delle imprese senza imporre tasse supplementari, specialmente per le PMI. L'IMI sembra offrire uno strumento atto a facilitare la comunicazione tra registri delle imprese dei diversi Stati membri.

6.6   Nel realizzare la valutazione d'impatto si raccomanda di esaminare anche gli aspetti legati all'introduzione di:

un punto unico di accesso alla rete dei registri delle imprese,

un codice unico d'identificazione per le società a livello europeo,

un sistema di fatturazione uniforme,

un attestato europeo estratto dal registro delle imprese standardizzato a livello europeo,

un insieme minimo di parametri che andrebbero armonizzati e applicati a livello europeo, anche per i servizi di informazione di uguale qualità in ogni Stato membro.

6.7   La cooperazione in questo campo tra, da un lato, le istituzioni nazionali ed europee e, dall'altro, le parti sociali e la società civile è particolarmente importante.

Bruxelles, 16 settembre 2010

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Mario SEPI


(1)  Comunicazione della Commissione Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, COM(2010) 2020 definitivo.

(2)  Comunicazione della Commissione Pensare anzitutto in piccolo («Think Small First») - Uno«Small Business Act»per l'Europa, COM(2008) 394 definitivo.

(3)  EBR = European Business Register - Registro delle imprese europee.

(4)  BRITE = Business Register Interoperability Throughout Europe - Interoperabilità dei registri delle imprese in Europa.


ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale europeo

Il seguente emendamento, che ha ottenuto almeno un quarto dei voti espressi, è stato respinto nel corso delle deliberazioni (articolo 54, paragrafo 3, del Regolamento interno):

Punto 2.1

Modificare come segue:

Nell'UE esistono 27 registri delle imprese che hanno portata nazionale o regionale e assicurano la registrazione, alla legislazione europea.

Motivazione

Esposta oralmente.

Esito della votazione

Voti favorevoli

:

22

Voti contrari

:

24

Astensioni

:

2

Le seguenti parti del testo del parere della sezione respinte in seguito all'adozione di emendamenti da parte dell'Assemblea hanno ottenuto un numero di voti favorevoli al loro mantenimento pari ad almeno un quarto dei voti espressi.

Punto 2.2

Le informazioni ufficiali sulle imprese sono facilmente accessibili nel paese di registrazione (dal 1o gennaio 2007 i registri delle imprese sono in formato elettronico in tutti gli Stati membri e disponibili online), ma l'accesso alle stesse informazioni da un altro Stato membro può essere ostacolato da barriere di tipo tecnico (diversità delle condizioni di ricerca delle informazioni e delle strutture) o linguistico.

Esito della votazione dell'emendamento

Voti favorevoli

:

44

Voti contrari

:

29

Astensioni

:

2

Punto 4.1

Il CESE dà il proprio sostegno allo sviluppo e al rafforzamento della cooperazione tra i registri delle imprese di tutti gli Stati membri dell'UE per aumentare l'accesso a informazioni ufficiali e affidabili sulle imprese e per garantire la trasparenza nel mercato unico attraverso una maggiore protezione degli azionisti e dei terzi (creditori, partner commerciali, consumatori, ecc.), specialmente nel caso di procedure transfrontaliere (quali fusioni, trasferimenti di sedi o procedure d'insolvenza).

Esito della votazione dell'emendamento

Voti favorevoli

:

49

Voti contrari

:

29

Astensioni

:

5

Punto 4.4

L'interconnessione dei registri delle imprese deve garantire l'aumento della trasparenza e della cooperazione tra le imprese, l'eliminazione delle barriere allo sviluppo delle attività transfrontaliere e la riduzione degli oneri amministrativi. Questi aspetti sono essenziali per rafforzare il mercato unico e per promuovere un progresso economico e sociale equilibrato e duraturo.

Esito della votazione dell'emendamento

Voti favorevoli

:

50

Voti contrari

:

40

Astensioni

:

6

Punto 4.5

Il CESE ritiene che i due obiettivi stabiliti nel Libro verde siano limitati e raccomanda di integrarli con due nuovi obiettivi. Lo scopo principale dell'interconnessione dei registri delle imprese dovrebbe essere la creazione di uno strumento previsionale (quale modalità gestionale di valutazione dell'evoluzione e dei risultati delle imprese dell'UE) sul quale basare le strategie e le politiche in questo settore a tutti i livelli (europeo, regionale, locale). Un altro obiettivo importante dell'interconnessione dei registri delle imprese dovrebbe inoltre essere quello di assicurare l'incremento della cooperazione tra le imprese dell'UE.

Esito della votazione dell'emendamento

Voti favorevoli

:

54

Voti contrari

:

44

Astensioni

:

7

Punto 5.3.1

Per quel che concerne la connessione tra la rete dei registri delle imprese e la rete elettronica (istituita dalla direttiva 2004/109/CE sulla trasparenza) nella quale sono contenute informazioni regolamentate sulle società quotate, il CESE ritiene che questo obiettivo sia subordinato al completamento dell'interconnessione di tutti registri delle imprese e che sia necessario realizzare una valutazione d'impatto che esamini le difficoltà tecniche di interconnessione, l'efficienza delle misure, il reale valore aggiunto e le spese connesse.

Esito della votazione dell'emendamento

Voti favorevoli

:

61

Voti contrari

:

31

Astensioni

:

8

Punto 5.4.1

Per realizzare gli obiettivi indicati nel Libro verde, il CESE propone di attuare una soluzione che consenta di integrare e valorizzare tutti i meccanismi e tutte le iniziative di cooperazione attualmente esistenti - specialmente EBR, BRITE ed e-Justice -, attraverso l'estensione di EBR a livello di tutti gli Stati membri e il suo sviluppo quale sistema interoperativo avanzato e innovativo (sotto forma di piattaforma informatica di servizi) e quale strumento previsionale di gestione, capace di assicurare l'interconnessione e l'interoperatività dei registri delle imprese di tutta l'UE, nonché l'incremento della cooperazione tra le imprese e la valutazione della loro evoluzione; questo strumento dovrebbe inoltre essere accessibile sul portale europeo Giustizia elettronica (e-Justice).

Esito della votazione dell'emendamento

Voti favorevoli

:

51

Voti contrari

:

37

Astensioni

:

7

Punto 5.4.2

La soluzione proposta dal CESE (ossia di estendere la rete EBR a tutti gli Stati membri e, allo stesso tempo, di migliorare il funzionamento della rete - attraverso la valorizzazione dei risultati del progetto BRITE - e d'integrarla nel portale Giustizia elettronica) consentirà di continuare ad accumulare esperienza nella gestione e amministrazione di piattaforme informatiche analoghe, di mantenere il livello di visibilità, di evitare la confusione che potrebbe sorgere dalla creazione di uno strumento nuovo che offra informazioni simili o persino identiche a quelle della rete EBR, nonché di moltiplicare i risultati degli investimenti già realizzati - compresi quelli con il contributo dei fondi europei - con costi di attuazione minori.

Esito della votazione dell'emendamento

Voti favorevoli

:

55

Voti contrari

:

33

Astensioni

:

7

Punto 6.5

Nella scelta della soluzione definitiva, bisogna tener presente gli aspetti legali concernenti la protezione dei diritti d'autore, la trasmissione delle informazioni e la protezione dei dati personali, conformemente alle norme in vigore a livello nazionale ed europeo.

Esito della votazione dell'emendamento

Voti favorevoli

:

53

Voti contrari

:

42

Astensioni

:

3

Punto 6.6

L'interconnessione dei registri delle imprese dovrebbe puntare a includere tutte le informazioni che si chiede di rendere pubbliche, a garantire che si possa accedere a queste informazioni nel file elettronico dell'impresa conservato nei registri nazionali, e ad assicurare la riduzione degli oneri amministrativi delle imprese senza imporre tasse supplementari, specialmente per le PMI.

Esito della votazione dell'emendamento

Voti favorevoli

:

56

Voti contrari

:

33

Astensioni

:

3

Punto 6.7

È auspicabile promuovere la cooperazione e il partenariato tra le imprese che offrono servizi simili a quelli assicurati dalla nuova rete dei registri delle imprese.

Esito della votazione dell'emendamento

Voti favorevoli

:

53

Voti contrari

:

40

Astensioni

:

1

Punto 1.3

Il CESE raccomanda di integrare gli obiettivi del Libro verde con due nuovi obiettivi:

la creazione di uno strumento previsionale (quale modalità gestionale di valutazione dell'evoluzione e dei risultati delle imprese dell'UE) sul quale basare le strategie e le politiche in questo settore a tutti i livelli, e

la garanzia di un incremento della cooperazione transfrontaliera.

Esito della votazione dell'emendamento

Voti favorevoli

:

54

Voti contrari

:

38

Astensioni

:

1

Punto 1.8

Per realizzare gli obiettivi indicati nel Libro verde, il CESE propone di attuare una soluzione che consenta di integrare e valorizzare tutti i meccanismi e tutte le iniziative di cooperazione attualmente esistenti - specialmente EBR  (1) , BRITE  (2) ed e-Justice -, attraverso l'estensione di EBR e il suo sviluppo quale sistema interoperativo avanzato e innovativo (sotto forma di piattaforma informatica di servizi) e quale strumento efficace e previsionale di gestione, capace di assicurare l'interconnessione e l'interoperatività dei registri delle imprese di tutta l'UE, nonché l'incremento della cooperazione tra le imprese e la valutazione della loro evoluzione; questo strumento dovrebbe inoltre essere accessibile sul portale europeo Giustizia elettronica (e-Justice).

Esito della votazione dell'emendamento

Voti favorevoli

:

51

Voti contrari

:

37

Astensioni

:

7

Punto 1.10

Per le succursali estere il CESE è favorevole alla valorizzazione e allo sviluppo dei risultati del progetto BRITE e alla soluzione che prevede la notifica automatica tra i registri delle imprese.

Esito della votazione dell'emendamento

Voti favorevoli

:

56

Voti contrari

:

33

Astensioni

:

3

Punto 1.11

L'istituzione di un organismo incaricato della gestione, dell'estensione e dello sviluppo della rete EBR e la garanzia dell'adeguato finanziamento di questo progetto attraverso fondi europei contribuiranno sia ad accelerare la costruzione di una rete che comprenda i registri delle imprese di tutti gli Stati membri, sia a realizzare nel breve-medio termine questi obiettivi.

Esito della votazione dell'emendamento

Voti favorevoli

:

54

Voti contrari

:

38

Astensioni

:

1


(1)  EBR = European Business Register - Registro delle imprese europee.

(2)  BRITE = Business Register Interoperability Throughout Europe - Interoperabilità dei registri delle imprese in Europa.