13.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 36/7


Relazione finale del consigliere-auditore relativa ai casi COMP/39.388 — Mercato tedesco dell'elettricità all'ingrosso e COMP/39.389 — Mercato tedesco di bilanciamento dell'elettricità (1)

(2009/C 36/07)

Il progetto di decisione presentato alla Commissione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 riguarda talune pratiche messe in atto da E.ON. Le accuse riguardano: la limitazione di capacità allo scopo di far aumentare i prezzi dell'elettricità e di dissuadere gli investimenti nella generazione di energia elettrica da parte di terzi nel mercato tedesco dell'elettricità all'ingrosso; il favorire di imprese affiliate e il trasferimento dell'incremento dei costi sul consumatore finale nel mercato tedesco di bilanciamento, nonché la creazione di ostacoli alla vendita di energia di bilanciamento da parte dei produttori di energia di altri Stati membri sui mercati di bilanciamento di E.ON.

La Commissione ha avviato un procedimento per prendere una decisione ai sensi del capitolo III del regolamento (CE) n. 1/2003 e il 7 maggio 2008 ha adottato una valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento. Le successive discussioni con i servizi della Commissione hanno indotto E.ON a presentare impegni in data 27 maggio 2008.

Il 12 giugno 2008 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea una comunicazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, contenente un'esposizione sommaria delle preoccupazioni espresse e degli impegni proposti, che invitava i terzi interessati a presentare le proprie osservazioni in merito entro un mese dalla pubblicazione. Le osservazioni ricevute hanno sostanzialmente confermato che gli impegni erano adeguati a rispondere alle preoccupazioni espresse dalla Commissione nella valutazione preliminare.

La Commissione è giunta alla conclusione che, alla luce degli impegni proposti da E.ON, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, il procedimento possa essere chiuso.

In una decisione adottata a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003, non viene accertata una violazione delle regole di concorrenza comunitarie, ma l'impresa interessata accetta di rispondere alle riserve espresse dalla Commissione nell'ambito di una valutazione preliminare. In questo processo vi è la volontà di entrambe le parti di semplificare le norme amministrative e giuridiche da seguire in caso di indagine completa su una presunta infrazione. Per questo motivo in diverse decisioni già adottate dal Collegio (2) è stato accettato che i diritti della difesa sono rispettati quando l'impresa interessata comunica alla Commissione di aver ottenuto un sufficiente accesso alle informazioni da essa ritenute necessarie per proporre impegni che dissipino i dubbi espressi dalla Commissione.

Anche il caso di specie è stato trattato nello stesso modo, in quanto E.ON ha presentato una dichiarazione in questo senso alla Commissione il 29 ottobre 2008.

In considerazione di quanto sopra esposto, ritengo che nel caso in oggetto il diritto al contraddittorio sia stato rispettato.

Bruxelles, 10 novembre 2008.

Michael ALBERS


(1)  Ai sensi degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21).

(2)  Si veda la decisione del 22 giugno 2005 relativa al caso COMP/39.116 — Coca Cola; la decisione del 19 gennaio 2005 relativa al caso COMP/37.214 — DFB; e la decisione del 14 settembre 2007 relativa al caso COMP/39.142 — Toyota.