1.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 236/29


Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

2009/C 236/12

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. La dichiarazione di opposizione deve pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«AGLIO DI VOGHIERA»

N. CE: IT-PDO-0005-0638-30.07.2007

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Denominazione:

«Aglio di Voghiera»

2.   Stato membro o paese terzo:

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto (Allegato II):

Classe 1.6:

Ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati.

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di (1):

La Denominazione di Origine Protetta «Aglio di Voghiera» è ottenuta con l’ecotipo Aglio di Voghiera. È una pianta con bulbi di colore bianco luminoso e uniforme, raramente striato di rosa. Le tuniche che avvolgono i bulbilli hanno colorazione bianca a volte striata di colore rosa più o meno intenso. La forma del bulbo è rotondeggiante, regolare e compatta, leggermente appiattita nel punto di inserimento dell’apparato radicale. Il bulbo è costituito da un numero variabile di bulbilli che risultano tra loro uniti in maniera compatta e con una caratteristica curvatura della parte esterna perfettamente adiacenti l’uno all’altro. All’atto dell’immissione al consumo l’Aglio di Voghiera deve presentare: bulbi sani senza marciumi; esenti da parassiti; puliti; compatti; esenti da danni provocati dal gelo o dal sole; esenti da germogli esternamente visibili; privi di umidità esterna anormale; privi di odore e/o sapore estranei. Può ottenere il riconoscimento «Aglio di Voghiera» DOP solo l’aglio appartenente alle categorie «Extra» dal calibro minimo di 45 mm e «Prima» dal calibro minimo di 40 mm. L’Aglio di Voghiera è immesso al mercato con le seguenti tipologie: AGLIO FRESCO/VERDE con stelo verde rigido al colletto, tunica esterna allo stato fresco; bulbo di colore bianco e bianco avorio con possibili striature rosate; radici biancastre. AGLIO SEMISECCO: stelo non completamente secco dal colore verde che vira al colore biancastro con minore consistenza al colletto; tunica esterna non completamente secca, bulbo bianco e bianco avorio con possibili striature rosate, radici biancastre. AGLIO SECCO: stelo secco di colore biancastro, di consistenza fragile, tunica esterna e tunica che avvolge ciascun bulbilllo completamente secche, bulbo di colore bianco nel quale sono evidenti i bulbilli, radici di colore avorio.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

3.4.   Alimenti per animali (solo per prodotti di origine animale):

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata:

Tutte le operazioni di produzione devono avvenire necessariamente nell’ambito della zona di produzione in quanto le particolarità dell’Aglio di Voghiera sono da attribuire sia ai saperi dei produttori sia alle caratteristiche climatiche della zona e alla tipologia di suoli presenti.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc.:

Il prodotto verde/fresco deve essere immesso al consumo dal giorno dell’estirpazione al 5o giorno dell’estirpazione stessa; quello semisecco tra il 6o e il 10o quello secco dall’11o in poi. Tutto il prodotto viene immesso al consumo nelle tipologie di TRECCIA: composta da un numero di bulbi compreso tra 5 e 18 e dal peso tra 400 g e 900 g TRECCIA EXTRA: bulbi tra 8 e 80 e il peso tra 1 e 5 kg; RETINO: bulbi in numero variabile e il peso tra 100 g e 500 g; SACCHI: bulbi in numero variabile ed il peso tra 1 e 5 kg; TRECCINA: bulbi tra 3 e 5 ed il peso tra 150 g e 500 g; BULBO SINGOLO peso: tra 50 g e 100 g. Confezionati in rete, legno, plastica, cartone, carta e materiali vegetali naturali. I contenitori usati come imballaggio devono essere chiusi in modo tale che il contenuto non possa essere estratto senza la rottura della confezione. I bulbi singoli devono avere lo stelo e le radici recisi completamente. Il condizionamento deve avvenire con attenzione per impedire che il trasporto e le eccessive manipolazioni possano provocare la rottura delle teste e soprattutto la frammentazione delle cuticole generando il rischio di muffe e deterioramento del prodotto.

3.7.   Norme specifiche relative all’etichettatura:

Ciascun imballaggio deve recare, in scritte raggruppate sullo stesso lato, leggibili e indelebili, le indicazioni che consentano di identificare l’imballatore o lo speditore. Sui contenitori dovrà inoltre essere indicata la denominazione «Aglio di Voghiera» e denominazione di origine protetta o il suo acronimo DOP in caratteri superiori a qualunque altra indicazione presente sulla confezione, il logo comunitario. Sui singoli pezzi deve essere apposta un’etichetta riportante la denominazione «Aglio di Voghiera» con la dicitura DOP, il logo comunitario ed il nome del produttore. Il logo di forma circolare di color azzurro chiaro è formato da una figura che rappresenta metà spicchio di aglio tagliato nella parte centrale dalla lettera V. Lo spicchio è di base gialla con striature di retino più scuro. Nel cerchio, in posizione obliqua vi è la scritta, color nero, Aglio di Voghiera. In alto, sempre inclusa nel cerchio appare la dicitura, color nero D.O.P. Solo per le forme pubblicitarie può essere usata una versione in bianco e nero, in quel caso il logo circolare è circoscritto da una linea nera. Il logo, quando stampato su etichetta, deve essere riprodotto in misura di 1/3 rispetto alla dimensione totale dell’etichetta.

4.   Definizione concisa della zona geografica:

La zona di produzione dell’Aglio di Voghiera comprende i seguenti comuni situati nella provincia di Ferrara: Voghiera, Masi Torello, Portomaggiore, Argenta e Ferrara.

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

La zona di coltivazione dell’Aglio di Voghiera è zona di pianura, in ambiente deltizio e di bacino interfluviale che offre un clima ideale per la crescita di questo prodotto. I suoli sono prevalentemente argillosi, argilloso-limosi, franco limosi. L’abbondante presenza di sabbie di origine fluviale li dota di una grande capacità di drenaggio sotterraneo delle acque; questa capacità fa sì che sia favorita la crescita e lo sviluppo dell’aglio preservandolo dai pericoli di marciume. Il clima è caratterizzato da una piovosità inferiore rispetto ad altre zone di pianura, con piogge più frequenti nei mesi primaverili piuttosto che nei mesi estivi. La presenza di estati calde e soleggiate favorisce le operazioni di raccolta e, in combinazione con condizioni di umidità, tipiche della zona del ferrarese, consente un’essiccazione graduale e lenta dell’Aglio di Voghiera.

5.2.   Specificità del prodotto:

Le caratteristiche peculiari dell’«Aglio di Voghiera» sono il colore bianco luminoso, il bulbo di grandi dimensioni, rotondeggiante, regolare, composto da bulbilli perfettamente uniti tra loro e , soprattutto, la grande serbevolezza. La composizione chimica è un perfetto equilibrio di olii volatili con composti solforati, enzimi, vitamine B, sali minerali e flavonoidi. Altra caratteristica, non meno importante, è la specifica identità genetica, dimostrata attraverso tecniche di amplificazione del DNA, e frutto di una selezione naturale avvenuta grazie all’attuazione di metodiche di selezione tramandate di generazione in generazione.

5.3.   Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

Le caratteristiche dell’Aglio di Voghiera derivano dal forte legame con l’ambiente oltre che da fattori umani. Le caratteristiche tipiche del prodotto individuate al punto 5.2 sono da attribuire ai terreni dove è coltivato. Dai terreni argillosi, argilloso-limosi, franco limosi nei quali la presenza di sabbie di origine fluviale favorisce il drenaggio sotterraneo delle acque, deriva la serbevolezza dei bulbi, il loro alto accrescimento, il colore bianco luminoso e soprattutto quella forma regolare e compatta che li caratterizza. Dalla riproduzione dei bulbilli da semina, per via vegetativa, utilizzando quelli provenienti da un bulbo fra i migliori, deriva il perfetto equilibrio tra enzimi, vitamine sali minerali che conferiscono una specifica identità genetica a questo aglio. Quanto appena specificato ci riporta all’altro legame forte che rende così speciale l’Aglio di Voghiera e cioè quello umano. È l’uomo infatti che cura da sempre con particolare attenzione le tecniche di irrigazione durante il periodo di semina e di raccolta, che con capacità affinata con gli anni e trasmessa da padre in figlio seleziona a mano dalla coltura precedente i bulbi migliori da cui ricavare il materiale da seme avendo cura che esso sia grosso e sano, che, con eccellente maestria prepara e lavora i bulbi preparando a mano mazzi, trecce, treccine e bulbi singoli e che infine tramanda ricette tanto gustose. Le testimonianze archeologiche recenti e passate dell’antica Voghenza confermano il ruolo predominante che questo centro ebbe per il delta padano sino almeno al VII secolo dopo Cristo. Al termine dell’esperienza altomedievale furono gli Estensi, signori di Ferrara, a rilanciare il territorio di Voghiera Il demanio estense incentivò tutte le coltivazioni possibili nelle terre della zona riservando particolare attenzione alle piante da orto come insalate, erbe e piante aromatiche e soprattutto aglio. Dalla partenza degli estensi, nel 1598 le esperienze espletate nel campo agricolo non andarono affatto perdute poichè altri illustri proprietari individuarono le valenze di queste fertili terre lungo il corso dell’antico Po e che consentono ancora oggi la coltivazione di produzione a forte specializzazione come l’aglio.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di riconoscimento della DOP «Aglio di Voghiera» sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2007.

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile

 

sul seguente link: http://www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search_Documenti_Elenco.htm?txtTipoDocumento=Disciplinare%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento=Prodotti%20di%20Qualit%E0>Prodotti%20Dop,%20Igp%20e%20Stg

oppure

 

accedendo direttamente all’home page del sito del Ministero (http://www.politicheagricole.it) e cliccando poi su «Prodotti di Qualità» (a sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE [regolamento (CE) n. 510/2006]».