18.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 194/9


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di polietilentereftalato originario della Repubblica popolare cinese

2009/C 194/04

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di polietilentereftalato originario, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese («paese interessato»), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («regolamento di base») (1).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 13 maggio 2009 dal comitato polietilentereftalato (PET) di PlasticsEurope («richiedente») per conto di produttori che rappresentano una quota considerevole, in questo caso oltre il 50 %, della produzione comunitaria complessiva di polietilentereftalato.

2.   Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è il polietilentereftalato avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, secondo la norma ISO 1628-5, originario della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame»), attualmente classificabile al codice NC 3907 60 20. Tale codice è indicato a titolo puramente informativo.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polietilentereftalato originario, fra l'altro, della Repubblica popolare cinese, istituito dal regolamento (CE) n. 1467/2004 del Consiglio (2).

4.   Motivazione del riesame

La richiesta è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria.

In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il richiedente ha determinato il valore normale per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese cui, durante l'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, non era stato accordato il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato in base al valore normale costruito in un paese a economia di mercato appropriato, indicato al punto 5.1, lettera d). Per le società cui, durante l'inchiesta, era stato accordato il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato, il valore normale è stato stabilito in base al valore normale costruito nella Repubblica popolare cinese. L'asserzione relativa alla reiterazione del dumping da parte della Repubblica popolare cinese si basa sul confronto tra il valore normale, stabilito come indicato sopra, e i prezzi all'esportazione del prodotto simile dalla Repubblica popolare cinese in Croazia, Russia e Ucraina, dato che attualmente i volumi delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese nella Comunità non sono significativi.

Il margine di dumping così calcolato risulta significativo.

Inoltre, secondo il richiedente, esiste la probabilità di reiterazione del dumping pregiudizievole. A tale proposito il richiedente ha presentato prove del fatto che, se le misure fossero lasciate scadere, probabilmente l'attuale livello di importazioni del prodotto in esame aumenterebbe data l'esistenza di capacità inutilizzate nel paese interessato.

Il richiedente afferma inoltre che, lasciando scadere le misure, la possibile ripresa di importazioni in quantità significativa a prezzi di dumping dal paese interessato comporterebbe probabilmente la reiterazione del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria.

5.   Procedura

Avendo stabilito, dopo aver consultato il comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

5.1.    Procedura per determinare la probabilità di dumping e di pregiudizio

L'inchiesta determinerà se sia probabile o meno che lo scadere delle misure provochi la reiterazione del dumping e del pregiudizio.

a)   Campionamento

In considerazione del numero delle parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

i)   Campionamento dei produttori/esportatori nella Repubblica popolare cinese

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione, tutti i produttori/esportatori o i loro rappresentanti sono invitati a contattare la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine indicato al punto 6, lettera b), parte i), e nella forma specificata al punto 7:

nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in esame nel periodo compreso tra il 1o luglio 2008 e il 30 giugno 2009 per ciascuno dei 27 Stati membri considerati separatamente e in totale,

il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nel periodo compreso tra il 1o luglio 2008 e il 30 giugno 2009,

il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite del prodotto simile ad altri paesi terzi effettuate nel periodo compreso tra il 1o luglio 2008 e il 30 giugno 2009,

la descrizione dettagliata delle attività della società relative alla produzione del prodotto in esame/prodotto simile nel periodo compreso fra il 1o luglio 2008 e il 30 giugno 2009,

le ragioni sociali e una descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame/prodotto simile,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, essa dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società indica che non è disposta a essere eventualmente inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8.

Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie ai fini della selezione del campione dei produttori/esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni note di produttori/esportatori.

ii)   Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione, tutti gli importatori o i loro rappresentanti sono invitati a contattare la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine indicato al punto 6, lettera b), parte i) e nella forma specificata al punto 7:

nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

il fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1o luglio 2008 e il 30 giugno 2009,

il numero totale dei dipendenti,

la descrizione dettagliata delle attività della società relative alla produzione del prodotto in esame/prodotto simile,

il volume in tonnellate e il valore in euro delle importazioni nella Comunità e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1o luglio 2008 e il 30 giugno 2009 del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese,

le ragioni sociali e una descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame/prodotto simile,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, essa dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società indica che non è disposta a essere eventualmente inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8.

Al fine di raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà anche tutte le associazioni note di importatori.

iii)   Campionamento dei produttori comunitari

Considerando il gran numero di produttori comunitari che hanno aderito alla domanda, la Commissione intende accertare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria ricorrendo ad un campionamento.

Per consentire alla Commissione di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori comunitari a fornire le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine indicato al punto 6, lettera b), parte i):

nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

il fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1o luglio 2008 e il 30 giugno 2009,

la descrizione dettagliata delle attività della società relative alla produzione del prodotto simile nel periodo compreso fra il 1o luglio 2008 e il 30 giugno 2009,

il valore in euro delle vendite del prodotto simile realizzate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1o luglio 2008 e il 30 giugno 2009,

il volume in tonnellate delle vendite del prodotto simile realizzate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1o luglio 2008 e il 30 giugno 2009,

il volume in tonnellate della produzione del prodotto simile nel periodo compreso tra il 1o luglio 2008 e il 30 giugno 2009,

le ragioni sociali e una descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto simile,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, essa dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società indica che non è disposta a essere eventualmente inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8.

iv)   Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al punto 6, lettera b), parte ii).

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili all'inclusione nel campione.

Le società inserite nel campione devono rispondere ad un questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera b), parte iii), e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili. Come indicato al punto 8, le conclusioni basate sui dati disponibili possono risultare meno vantaggiose per la parte interessata.

b)   Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la sua inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria inclusa nel campione e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese inclusi nel campione, a tutte le associazioni di produttori esportatori, agli importatori inclusi nel campione, a tutte le associazioni di importatori citati nella domanda o che hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

c)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova. Le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine indicato al punto 6, lettera a), parte ii).

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine indicato al punto 6, lettera a), parte iii).

d)   Selezione del paese a economia di mercato

Nella precedente inchiesta, come paese ad economia di mercato appropriato per stabilire il valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese per le società cui non era stato concesso il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato sono stati scelti gli Stati Uniti d'America. La Commissione intende utilizzare nuovamente gli USA a tale scopo. Le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni sull'adeguatezza di questa scelta entro il termine specifico indicato al punto 6, lettera c).

5.2.    Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Qualora fosse confermata la probabilità della reiterazione del dumping e del pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se il mantenimento o l'abrogazione delle misure antidumping sia o no nell'interesse della Comunità. Per questo motivo la Commissione può inviare questionari agli esponenti noti dell'industria comunitaria, agli importatori, alle loro associazioni di rappresentanza e alle organizzazioni di rappresentanza dei consumatori e degli utilizzatori. Queste parti e quelle non note alla Commissione che comprovino tuttavia l'esistenza di legami obiettivi tra la loro attività e il prodotto in esame, possono contattare la Commissione e fornirle informazioni entro il termine di cui al punto 6, lettera a), parte ii). Entro il termine fissato al punto 6, lettera a), parte iii), le parti che abbiano agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite. Si noti che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 del regolamento di base sono prese in considerazione unicamente se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

6.   Termini

a)   Termini generali

i)   Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario

Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta che ha portato a istituire le misure oggetto del presente riesame devono chiedere un questionario o altri moduli al più presto e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione, comunicarle le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera b), parte iii).

iii)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

b)   Termine specifico per il campionamento

i)

Le informazioni di cui al punto 5.1, lettera a), parti i), ii) e iii) devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti che si sono dichiarate disposte a far parte di un campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)

Qualsiasi altra informazione pertinente alla selezione del campione di cui al punto 5.1, lettera a), parte iv), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

iii)

Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di notifica del loro inserimento nel campione.

c)   Termine specifico per la selezione del paese a economia di mercato

Le parti interessate all'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità di scegliere gli Stati Uniti d'America come paese a economia di mercato [cfr. punto 5.1, lettera d)] ai fini della determinazione del valore normale rispetto alla Repubblica popolare cinese. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte al questionario e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata vanno contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» e, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N-105 04/92

1049 Brussel

BELGIUM

Fax +32 22956505

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti di comunicare informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti od ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere tratte conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni, ricorrendo eventualmente, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, ai dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e si ricorre ai dati disponibili, l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

10.   Possibilità di chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Poiché il presente riesame in previsione della scadenza è aperto conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, i relativi risultati non comportano una modifica del livello delle misure in vigore, ma l'abrogazione o il mantenimento di tali misure in conformità all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Qualsiasi parte interessata dal procedimento che ritenga opportuno rivedere il livello delle misure al fine di modificarlo (cioè aumentarlo o diminuirlo), può chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono mettersi in contatto con la Commissione all'indirizzo sopraindicato.

11.   Trattamento dei dati personali

Si noti che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

12.   Consigliere-auditore

Se le parti interessate ritengono di avere difficoltà a esercitare i propri diritti di difesa, possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio. Il consigliere-auditore rappresenta l'interfaccia tra le parti interessate e i servizi della Commissione e, se necessario, offre una mediazione su questioni procedurali relative alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento, in particolare per quanto riguarda l'accesso al fascicolo, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale. Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine Internet dedicate al consigliere-auditore sul sito della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 271 del 19.8.2004, pag. 1.