9.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 85/1


Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali

2009/C 85/01

1.   INTRODUZIONE

1.

Nel 2005 la Commissione ha adottato una mappa di riforma degli aiuti di Stato, denominata Piano di azione nel settore degli aiuti di Stato (1) («il piano di azione») al fine di migliorare l'efficacia, la trasparenza, la credibilità e la prevedibilità del sistema comunitario degli aiuti di Stato. Sulla base del principio «aiuti di Stato meno numerosi e più mirati», l'obiettivo centrale del Piano consiste nell'incoraggiare gli Stati membri a ridurre gli aiuti di Stato, riorientando le risorse ad essi destinate verso obiettivi orizzontali di interesse comune. In tale contesto la Commissione ha ribadito il suo impegno ad adottare un approccio rigoroso nei confronti degli aiuti di Stato illegali e incompatibili. Il Piano ha evidenziato la necessità di un'applicazione e di un controllo più mirati in relazione agli aiuti di Stato concessi dagli Stati membri e ha sottolineato che i ricorsi dei privati dinanzi ai giudici nazionali potrebbero rafforzare la disciplina nel settore degli aiuti di Stato (2).

2.

Prima di adottare il Piano succitato, la Commissione aveva già esaminato il ruolo dei giudici nazionali nella comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra giudici nazionali e Commissione in materia di aiuti di Stato, pubblicata nel 1995 (3) («la comunicazione sulla cooperazione del 1995»). Detta comunicazione ha introdotto meccanismi di cooperazione e di scambio di informazioni tra la Commissione e le autorità giudiziarie nazionali.

3.

Nel 2006 la Commissione ha ordinato uno studio sull'applicazione a livello nazionale della legislazione in materia di aiuti di Stato (4) («lo studio sull'applicazione della legislazione»), così da disporre di un'analisi dettagliata dei ricorsi proposti dai singoli nei vari Stati membri per fare applicare la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Lo studio in questione ha concluso che tra il 1999 e il 2006 il numero di ricorsi promossi in materia di aiuti di Stato a livello di Stati membri è aumentato considerevolmente (5).

4.

Tuttavia, esso ha anche rivelato che un gran numero dei procedimenti a livello di Stato membro non era volto a ridurre l'effetto anticoncorrenziale degli aiuti di Stato illegali coinvolti. Ciò era dovuto al fatto che quasi due terzi delle sentenze analizzate riguardavano azioni intentate da contribuenti che richiedevano uno sgravio da un onere fiscale che reputavano discriminatorio (6), nonché azioni promosse da beneficiari per contestare il recupero di aiuti di Stato illegali e incompatibili (7). Il numero di ricorsi proposti per assicurare il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato era relativamente ridotto: le azioni intentate da concorrenti contro un'autorità nazionale per danni, recupero e/o misure ingiuntive ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE rappresentavano soltanto il 19 % delle sentenze analizzate, mentre le azioni intentate direttamente da concorrenti contro i beneficiari degli aiuti rappresentavano soltanto il 6 % delle sentenze.

5.

Benché, come evidenziato nello Studio sull'applicazione della legislazione, il ricorso effettivamente proposto da soggetti privati dinanzi ai giudici nazionali abbia finora avuto soltanto un ruolo piuttosto limitato nel settore degli aiuti di Stato, la Commissione ritiene che tali azioni possano essere di notevole beneficio per la politica degli aiuti di Stato. I procedimenti intentati dinanzi alle giurisdizioni nazionali consentono ai terzi di trattare e di risolvere molti problemi connessi con gli aiuti di Stato direttamente a livello nazionale. Inoltre, sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia, i giudici nazionali possono offrire ai ricorrenti rimedi molto efficaci in caso di violazione delle norme sugli aiuti di Stato, il che a sua volta può contribuire a una maggiore disciplina complessiva nel campo degli aiuti di Stato.

6.

Lo scopo principale della presente comunicazione è quindi informare i giudici nazionali e i terzi dei rimedi disponibili in caso di violazione delle norme sugli aiuti di Stato e di fornire loro orientamenti sull'applicazione pratica di dette norme. Inoltre, la Commissione si prefigge di rafforzare la cooperazione con i giudici nazionali promuovendo strumenti più pratici per sostenerli e facilitare il loro lavoro quotidiano.

7.

La presente comunicazione sostituisce la comunicazione sulla cooperazione del 1995 e lascia impregiudicata l'interpretazione delle disposizioni applicabili del trattato da parte del giudice comunitario. Informazioni addizionali destinate ai giudici nazionali saranno messe a disposizione sul sito web della Commissione.

2.   RUOLO DEI GIUDICI NAZIONALI NELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

2.1.   Aspetti generali

2.1.1.   Identificazione degli aiuti di Stato

8.

La prima questione che i giudici nazionali e i potenziali ricorrenti si trovano ad affrontare allorché applicano gli articoli 87 e 88 del trattato CE consiste nello stabilire se la misura in questione effettivamente costituisca aiuto di Stato ai sensi del trattato.

9.

L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE concerne «nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

10.

La Corte di giustizia ha esplicitamente affermato che, al pari della Commissione, i giudici nazionali possono interpretare la nozione di aiuto di Stato (8).

11.

La nozione di aiuto di Stato non si limita alle sovvenzioni (9). Essa comprende, tra l'altro, le concessioni fiscali e gli investimenti di fondi pubblici effettuati in circostanze in cui un investitore privato non avrebbe apportato il suo sostegno (10). A questo riguardo è irrilevante se l'aiuto sia stato concesso direttamente dallo Stato o da enti pubblici o privati che lo Stato istituisca o designi per amministrare l'aiuto stesso (11). Inoltre, affinché un sostegno pubblico sia classificato aiuto di Stato è necessario che l'aiuto favorisca talune imprese oppure la produzione di determinati beni («selettività»), contrariamente alle misure generali, cui non si applica l'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE (12). Inoltre l'aiuto deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri (13).

12.

La giurisprudenza delle corti della Comunità (14) e le decisioni adottate dalla Commissione hanno spesso trattato la questione della qualificazione di aiuto di Stato di determinate misure. Inoltre, la Commissione ha pubblicato orientamenti dettagliati su una serie di temi complessi, tra cui l'applicazione del principio dell'investitore privato (15) e del test del creditore privato (16), le circostanze in base alle quali le garanzie statali devono essere considerate aiuto di Stato (17), il trattamento delle vendite di terreni pubblici (18), la privatizzazione e azioni statali assimilate (19), aiuti inferiori alla soglia de minimis  (20), l'assicurazione del credito all'esportazione (21), la tassazione diretta delle imprese (22), gli investimenti in capitale di rischio (23) e gli aiuti di Stato alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione (24). La giurisprudenza e gli orientamenti e le decisioni della Commissione possono fornire un valido aiuto ai giudici nazionali e ai potenziali ricorrenti riguardo alla nozione di aiuto di Stato.

13.

Qualora nutrano dubbi in merito a un aiuto di Stato, i giudici nazionali possono chiedere il parere della Commissione in base alla sezione 3 della presente comunicazione. Ciò non pregiudica la possibilità o l'obbligo del giudice nazionale di chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla questione ai sensi dell'articolo 234 del trattato CE.

2.1.2.   La clausola di sospensione

14.

Ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure di aiuto di Stato previste prima che intervenga la decisione finale della Commissione (clausola sospensiva):

«Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo 2. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale  (25)

15.

Tuttavia esiste una serie di circostanze in cui all'aiuto di Stato può essere legittimamente data esecuzione senza l'autorizzazione preliminare della Commissione, più precisamente:

a)

quando la misura in questione rientra in un regolamento di esenzione per categoria adottato nel quadro del regolamento CE n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (26) (il regolamento di autorizzazione). Se una misura soddisfa tutti i requisiti stabiliti in un regolamento di esenzione per categoria, lo Stato membro non è tenuto a notificare la misura di aiuto prospettata e la clausola di sospensione non si applica. Basandosi sul regolamento di autorizzazione, la Commissione ha inizialmente adottato vari regolamenti di esenzione per categoria (27), alcuni dei quali, nel frattempo, sono stati sostituiti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato («il regolamento generale di esenzione per categoria») (28);

b)

analogamente, gli aiuti esistenti (29) non sono soggetti alla clausola di sospensione. In questa fattispecie rientrano, tra l'altro, gli aiuti concessi in base a un regime che esisteva prima dell'adesione dello Stato membro all'Unione europea oppure in base a un regime precedentemente approvato dalla Commissione (30).

16.

I procedimenti dinanzi a un giudice nazionale in materia di aiuti di Stato a volte riguardano l'applicabilità di un regolamento di esenzione per categoria o un regime di aiuti esistente oppure approvato, o entrambi. Qualora si tratti dell'applicabilità di un siffatto regolamento o regime di aiuti, il giudice nazionale può unicamente valutare se siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite dal regolamento o dal regime. Se tale non è il caso, non può valutare la compatibilità della misura di aiuto laddove ne sia richiesto, dato che tale valutazione è di esclusiva responsabilità della Commissione (31).

17.

Quando debba determinare se la misura rientra in un regime di aiuti autorizzato, il giudice nazionale può soltanto verificare se siano soddisfatte tutte le condizioni della decisione di autorizzazione. Se le questioni sollevate a livello nazionale riguardano la validità di una decisione della Commissione, il giudice nazionale non è competente a dichiarare l'invalidità degli atti delle istituzioni comunitarie (32). Se si trova di fronte a una questione relativa alla validità, il giudice nazionale può, o eventualmente deve, sottoporre al riguardo una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia (33). Conformemente al principio della certezza del diritto quale interpretato dalla Corte di giustizia europea, anche la possibilità di contestare la validità della decisione della Commissione mediante domanda di pronunzia pregiudiziale viene meno qualora il ricorrente, pur potendo impugnare la decisione della Commissione dinanzi alle corti della Comunità ai sensi dell'articolo 230 del trattato CE, abbia omesso di farlo (34).

18.

Il giudice nazionale può chiedere alla Commissione un parere ai sensi della sezione 3 della presente comunicazione se nutre dubbi sull'applicabilità di un regolamento di esenzione per categoria o di un regime di aiuti esistente approvato.

2.1.3.   Il ruolo della Commissione e dei giudici nazionali

19.

La Corte di giustizia europea ha ripetutamente confermato che sia i giudici nazionali che la Commissione svolgono ruoli essenziali, ma distinti, nel contesto dell'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato (35).

20.

Il ruolo principale della Commissione consiste nell'esaminare se le misure di aiuto proposte siano compatibili con il mercato comune sulla base dei criteri enunciati all'articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato CE. La valutazione della compatibilità è competenza esclusiva della Commissione, salvo il riesame da parte delle corti della Comunità. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, i giudici nazionali non hanno il potere di dichiarare che una misura di aiuto di Stato è compatibile con l'articolo 87, paragrafo 2 oppure 3, del trattato CE (36).

21.

Il ruolo del giudice nazionale dipende dalla misura di aiuto in questione e dal fatto che sia stata o meno debitamente notificata e approvata dalla Commissione:

a)

giudici nazionali sono spesso chiamati a intervenire in casi in cui un'autorità nazionale (37) ha concesso l'aiuto senza rispettare la clausola di sospensione. Tale situazione può sorgere o perché l'aiuto non era stato affatto notificato oppure perché l'autorità vi ha dato esecuzione prima dell'approvazione della misura da parte della Commissione. Il ruolo delle autorità giudiziarie nazionali in tali casi consiste nel tutelare i diritti dei singoli lesi dall'esecuzione illegale dell'aiuto (38);

b)

I giudici nazionali svolgono anche un ruolo importante nell'esecuzione delle decisioni di recupero adottate in forza dell'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (39) («il regolamento di procedura») qualora, al termine della sua valutazione, la Commissione concluda che l'aiuto concesso illegittimamente è incompatibile con il mercato comune e quindi ingiunga allo Stato membro interessato di recuperare l'aiuto incompatibile presso il beneficiario. L'intervento dei giudici nazionali in siffatti casi di solito consegue ad azioni esperite dai beneficiari per ottenere il riesame della legittimità della richiesta di rimborso emanata dall'autorità nazionale. Tuttavia, a seconda del diritto processuale nazionale, sono talvolta possibili altri tipi di azioni legali (ad esempio, azioni intentate dalle autorità di uno Stato membro contro il beneficiario per ottenere l'esecuzione integrale di una decisione di recupero della Commissione).

22.

Nel tutelare gli interessi dei singoli, i giudici nazionali devono tenere pienamente conto dell'efficacia e dell'applicabilità diretta (40) dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, nonché degli interessi della Comunità (41).

23.

Il ruolo dei giudici nazionali in tali situazioni è illustrato più dettagliatamente nelle sezioni 2.2 e 2.3.

2.2.   Ruolo dei giudici nazionali ai fini dell'applicazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE — Aiuti di Stato illegali

24.

Analogamente agli articoli 81 e 82 del trattato CE, la clausola di sospensione enunciata all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, fa sorgere direttamente diritti individuali azionabili in capo alle parti interessate, come i concorrenti del beneficiario. Dette parti possono esercitare i loro diritti promuovendo un'azione dinanzi ai giudici nazionali contro lo Stato membro che concede gli aiuti. L'esame di tali domande e la tutela dei diritti dei concorrenti che ne discende ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE è uno dei compiti più importanti dei giudici nazionali nel campo degli aiuti di Stato.

25.

Il ruolo essenziale svolto dai giudici nazionali a questo proposito deriva anche dal fatto che i poteri della Commissione nella protezione dei concorrenti e dei terzi interessati da aiuti illegali sono limitati. Fatto più importante, come statuito dalla Corte di giustizia nelle sentenze Boussac (42) e Tubemeuse (43), la Commissione non può adottare una decisione finale che ordini il recupero dell'aiuto, per il semplice motivo che l'aiuto non le sia stato notificato conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. La Commissione deve quindi svolgere una valutazione completa della compatibilità, a prescindere dal fatto che sia stata o meno rispettata la clausola di sospensione (44). Tale valutazione può richiedere tempo e il potere della Commissione di emanare ingiunzioni preliminari di recupero è soggetto a requisiti giuridici molto rigorosi (45).

26.

Di conseguenza, le azioni intentate dinanzi ai giudici nazionali offrono un mezzo importante per tutelare concorrenti e terzi interessati lesi dall'aiuto di Stato illegale. I rimedi disponibili dinanzi alle giurisdizioni nazionali includono:

a)

la sospensione del pagamento dell'aiuto illegale;

b)

il recupero dell'aiuto illegale (indipendentemente dalla sua compatibilità);

c)

il recupero degli interessi dovuti per la durata dell'aiuto illegale;

d)

il risarcimento dei danni a concorrenti e a terzi interessati; e

e)

l'adozione di misure provvisorie contro gli aiuti illegali.

27.

Ciascuno di questi rimedi è illustrato più dettagliatamente alle sezioni 2.2.1-2.2.6.

2.2.1.   Sospensione del pagamento dell'aiuto illegale

28.

I giudici nazionali sono tenuti a tutelare i diritti dei singoli lesi da violazioni della clausola sospensiva. I giudici nazionali devono quindi trarre tutte le opportune conseguenze giuridiche, in conformità del diritto nazionale, in caso di violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE (46). Tuttavia, gli obblighi di tutela delle giurisdizioni nazionali non si limitano agli aiuti illegali già versati, ma si estendono anche ai casi in cui il pagamento di un aiuto illegale sia imminente. Nell'ambito degli obblighi ad essi incombenti, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, i giudici nazionali devono salvaguardare i diritti degli individui contro l'eventuale violazione di siffatti diritti (47). Laddove sia imminente l'erogazione di un aiuto illegale, il giudice nazionale è quindi tenuto a impedire che tale pagamento abbia luogo.

29.

L'obbligo dei giudici nazionali di impedire il pagamento di aiuti illegali può sorgere in diverse situazioni procedurali, a seconda dei vari tipi di azioni esperibili in base all'ordinamento giuridico nazionale. Molto spesso, il ricorrente cercherà di impugnare l'atto nazionale che concede l'aiuto di Stato illegale. In tali casi, il fatto di impedire il pagamento indebito di solito sarà la logica conseguenza della constatazione dell'invalidità dell'atto di concessione, avendo lo Stato membro violato l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE (48).

2.2.2.   Recupero di aiuti illegali

30.

In caso di aiuti concessi illegittimamente, il giudice nazionale deve trarre tutte le conseguenze giuridiche derivanti da tale illegittimità in base al diritto nazionale. Di conseguenza, il giudice nazionale, in linea di principio, deve esigere dal beneficiario il rimborso integrale dell'aiuto di Stato illegale (49). Il giudice nazionale è tenuto a ordinare il recupero integrale dell'aiuto illegale per tutelare i diritti individuali del ricorrente (come il concorrente) a norma dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE. L'obbligo del recupero del giudice nazionale pertanto non dipende dalla compatibilità della misura di aiuto con l'articolo 87, paragrafi 2 o 3 del trattato CE.

31.

Dato che i giudici nazionali devono ordinare il recupero integrale dell'aiuto illegale indipendentemente dalla sua compatibilità, il recupero può essere più celere con il ricorso a una giurisdizione nazionale che mediante una denuncia presentata alla Commissione. Infatti, a differenza della Commissione (50), che è tenuta ad effettuare una valutazione di compatibilità prima di ordinare il recupero, il giudice nazionale può e deve limitarsi a determinare se la misura costituisca aiuto di Stato e se ad essa si applichi o meno la clausola sospensiva.

32.

Tuttavia l'obbligo di recupero dei giudici nazionali non è assoluto. Secondo la giurisprudenza SFEI (51), possono sussistere circostanze eccezionali in cui sarebbe inappropriato ordinare il rimborso di un aiuto di Stato illegale. Il criterio giuridico da applicare in tale contesto dovrebbe essere analogo a quello applicabile ai sensi dell'articolo 14 del regolamento di procedura (52). In altri termini, circostanze che non osterebbero a un ordine di recupero da parte della Commissione, non possono giustificare il fatto che un giudice nazionale si astenga dall'ordinare il recupero integrale di un aiuto ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Il giudice comunitario è in questo senso molto rigoroso (53). In particolare, la Corte di giustizia europea ha costantemente sostenuto che, in linea di principio, il beneficiario di un aiuto concesso illegittimamente non può invocare il legittimo affidamento contro un ordine di recupero della Commissione (54) e ciò per il fatto che un operatore economico diligente sarebbe stato in grado di accertarsi se l'aiuto riscosso era stato o meno notificato (55).

33.

Per giustificare la mancata emanazione da parte di un giudice nazionale di un ordine di recupero ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, occorre quindi che un fatto specifico e concreto abbia suscitato legittime aspettative da parte del beneficiario (56). È il caso che ricorre quando la stessa Commissione abbia fornito precise assicurazioni che la misura in questione non costituisce aiuto di Stato oppure che non è soggetta alla clausola sospensiva (57).

34.

Nella sentenza CELF (58), la Corte di giustizia ha chiarito che l'obbligo del giudice nazionale di ordinare il recupero integrale dell'aiuto di Stato illegale cessa se al momento in cui il giudice nazionale pronuncia la sentenza, la Commissione ha già deciso che l'aiuto è compatibile con il mercato comune. Dato che la finalità della clausola sospensiva consiste nell'assicurare che sia data esecuzione unicamente ad aiuti compatibili, tale finalità non può più essere contraddetta qualora la Commissione abbia già confermato la compatibilità (59). Pertanto resta fermo l'obbligo del giudice nazionale di tutelare i diritti individuali ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE qualora la Commissione non abbia ancora adottato una decisione a prescindere dal fatto che abbia avviato un procedimento (60).

35.

Benché dopo una decisione positiva, il giudice nazionale non sia più tenuto in base al diritto comunitario ad ordinare il recupero integrale, la Corte di giustizia europea riconosce anche esplicitamente che potrebbe esistere un obbligo di recupero in base al diritto nazionale  (61). Tuttavia, siffatto obbligo di recupero, qualora esista, non pregiudica il diritto dello Stato membro di dare in seguito nuovamente esecuzione all'aiuto.

36.

Una volta che abbia deciso che l'aiuto illegale è stato erogato in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, il giudice nazionale deve quantificare l'aiuto per poter determinare l'importo da recuperare. La giurisprudenza comunitaria relativa all'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, unitamente agli orientamenti e all'approccio seguito dalla Commissione in precedenti decisioni, dovrebbe essere d'aiuto ai giudici nazionali a questo proposito. In caso di difficoltà a calcolare l'importo dell'aiuto, essi possono chiedere assistenza alla Commissione, come spiegato ulteriormente nella sezione 3 della presente comunicazione.

2.2.3.   Recupero degli interessi

37.

Il vantaggio economico dell'aiuto illegale non si limita al suo importo nominale. Il beneficiario trae un vantaggio finanziario anche dall'esecuzione prematura dell'aiuto. Ciò è dovuto al fatto che se l'aiuto fosse stato notificato alla Commissione, il pagamento sarebbe stato comunque effettuato più tardi, ragione per cui, per reperire i fondi in questione, il beneficiario sarebbe stato costretto a contrarre un prestito sul mercato dei capitali pagando interessi al tasso di mercato.

38.

Questo indebito vantaggio temporale spiega il motivo per cui, se il recupero è ordinato dalla Commissione, l'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento di procedura esige non solo il recupero dell'importo nominale dell'aiuto, ma anche il recupero degli interessi a partire dal giorno in cui l'aiuto illegale è stato posto a disposizione del beneficiario fino al giorno in cui è effettivamente recuperato. Il tasso d'interesse da applicare è definito all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo [93] del trattato CE («il regolamento di esecuzione») (62).

39.

Nella sentenza pronunciata nella causa «CELF», la Corte di giustizia europea ha chiarito che la necessità di recuperare il vantaggio finanziario derivante dall'esecuzione prematura dell'aiuto (in prosieguo gli «interessi dovuti per la durata della violazione») rientra tra gli obblighi del giudice nazionale ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Ciò è dovuto al fatto che l'esecuzione prematura di un aiuto illegale, come minimo, costringerà i concorrenti a subire, a seconda delle circostanze, prima di quando avrebbero dovuto, in termini di concorrenza, gli effetti dell'aiuto. Il beneficiario ha quindi ottenuto un vantaggio indebito (63).

40.

L'obbligo del giudice nazionale di ordinare il recupero degli interessi dovuti per la durata della violazione può sorgere in due situazioni diverse:

a)

il giudice nazionale di norma deve ordinare il recupero integrale dell'aiuto illegale ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. In tal caso, ai fini della determinazione dell'importo totale da recuperare, all'importo originario dell'aiuto vanno aggiunti gli interessi dovuti per la durata della violazione;

b)

tuttavia, il giudice nazionale deve anche recuperare gli interessi dovuti per la durata della violazione in circostanze in cui, eccezionalmente, non vi è alcun obbligo di ordinare il recupero integrale. Come confermato nella causa CELF, l'obbligo del giudice nazionale di ordinare il recupero degli interessi per la durata della violazione sussiste quindi anche dopo una decisione positiva della Commissione (64). Ciò può essere d'importanza fondamentale per potenziali ricorrenti, in quanto offre un ottimo rimedio anche nei casi in cui la Commissione abbia già dichiarato l'aiuto compatibile con il mercato comune.

41.

Per adempiere all'obbligo di recuperare gli interessi dovuti per la durata della violazione, i giudici nazionali devono determinare l'importo degli interessi da recuperare. A questo riguardo si applicano i seguenti principi:

a)

il punto di partenza è l'importo nominale dell'aiuto (65);

b)

nel determinare il tasso d'interesse e il metodo di calcolo da applicare, il giudice nazionale dovrebbe tener conto del fatto che il recupero da parte di una giurisdizione nazionale degli interessi dovuti per la durata della violazione persegue lo stesso obiettivo del recupero degli interessi da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 14 del regolamento di procedura. Inoltre, le domande di recupero degli interessi dovuti per la durata della violazione sono domande che si basano sul diritto comunitario, in forza diretta dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE (66). Pertanto a tali domande si applicano i principi di equivalenza e di effettività descritti alla sezione 2.4.1 della presente comunicazione;

c)

per garantire la coerenza con l'articolo 14 del regolamento di procedura e il rispetto del principio di effettività, la Commissione ritiene che il metodo di calcolo degli interessi utilizzato dal giudice nazionale non possa essere meno rigoroso di quello fissato nel regolamento di esecuzione (67). Di conseguenza, gli interessi dovuti per la durata dell'illegittimità devono essere calcolati su base composta e il tasso di interesse applicabile non può essere inferiore al tasso di riferimento (68);

d)

inoltre secondo la Commissione, dal principio di equivalenza si evince che quando il metodo di calcolo del tasso di riferimento secondo il diritto nazionale è più rigoroso di quello stabilito dal regolamento di esecuzione, il giudice nazionale dovrà applicare le norme nazionali più severe anche alle domande di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE;

e)

al fine del calcolo degli interessi la data di inizio sarà sempre la data in cui l'aiuto illegale è stato messo a disposizione del beneficiario. La data finale dipende dalla situazione esistente al momento della sentenza pronunciata dal giudice nazionale. Se, come nella causa «CELF», la Commissione ha già approvato l'aiuto, la data finale è la data della decisione della Commissione. Diversamente gli interessi dovuti per l'intera durata dell'illegittimità si accumulano fino alla data del rimborso effettivo dell'aiuto da parte del beneficiario. Come confermato nella causa CELF, gli interessi per la durata della violazione devono essere applicati anche per il periodo intercorso tra l'adozione di una decisione positiva della Commissione e il successivo annullamento di detta decisione da parte del giudice comunitario (69).

42.

In caso di dubbi, il giudice nazionale può chiedere assistenza alla Commissione in base alla sezione 3 della presente comunicazione.

2.2.4.   Domande di risarcimento danni

43.

Nel quadro del ruolo che svolgono ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, i giudici nazionali possono anche essere chiamati a pronunciarsi su domande di risarcimento di danni causati dall'aiuto di Stato illegale a concorrenti del beneficiario e terzi (70). Siffatte azioni di risarcimento danni di solito sono intentate contro l'autorità che eroga l'aiuto di Stato. Esse possono essere particolarmente importanti per il ricorrente in quanto, contrariamente alle azioni volte al mero recupero, se accolte gli permettono di ottenere una compensazione finanziaria diretta per la perdita subita.

44.

La Corte di giustizia europea ha ripetutamente statuito che i terzi lesi possono intentare siffatte azioni di risarcimento danni in base al diritto nazionale  (71). Ovviamente tali azioni dipendono dall'ordinamento giuridico nazionale. Pertanto, le norme di tutela invocate in passato dai ricorrenti variano considerevolmente nell'ambito della Comunità.

45.

A prescindere dalla possibilità di proporre azioni di risarcimento danni in base al diritto nazionale, la violazione della clausola sospensiva ha conseguenze dirette e vincolanti in forza del diritto comunitario. Ciò è dovuto al fatto che la clausola sospensiva di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE è una norma di diritto comunitario direttamente applicabile, vincolante per tutte le autorità degli Stati membri (72). Pertanto, le violazioni della clausola sospensiva possono, in linea di principio, far sorgere domande di risarcimento danni, conformemente alla giurisprudenza «Francovich» (73) e «Brasserie du Pêcheur» (74) della Corte di giustizia (75). Tale giurisprudenza conferma che gli Stati membri sono tenuti a compensare le perdite e i danni causati agli individui da violazioni del diritto comunitario delle quali sia responsabile lo Stato membro (76). Tale responsabilità esiste laddove i) la legge violata sia destinata a conferire diritti agli individui; ii) la violazione sia sufficientemente grave; e iii) esista un nesso di causalità diretta tra la violazione dell'obbligo che incombe allo Stato membro e i danni subiti dalle parti lese (77).

46.

Il primo requisito (obbligo di tutela dei diritti degli individui in virtù del diritto comunitario) è soddisfatto in relazione alla violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. La Corte di giustizia europea non solo ha ripetutamente confermato l'esistenza di diritti individuali in virtù dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, ma ha anche chiarito che la tutela di siffatti diritti individuali spetta ai giudici nazionali (78).

47.

Anche il requisito di una violazione sufficientemente grave del diritto comunitario in generale è soddisfatto in relazione all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Nel determinare se una violazione del diritto comunitario sia sufficientemente grave, la Corte di giustizia europea ha sottolineato il potere discrezionale di cui godono le autorità in questione (79). Se l'autorità di cui trattasi non ha alcun potere discrezionale, la semplice infrazione del diritto comunitario può essere sufficiente per stabilire l'esistenza di una violazione sufficientemente grave (80). Tuttavia, per quanto concerne l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, le autorità dello Stato membro non godono di alcun potere discrezionale di non notificare misure di aiuto di Stato. In principio esse sono tenute all'obbligo assoluto di notificare qualsiasi misura del genere prima di darvi esecuzione. Benché la Corte di giustizia europea a volte tenga conto della scusabilità della violazione del diritto comunitario in questione (81), quando si tratta di un aiuto di Stato le autorità nazionali non possono, in linea di principio, sostenere che non erano al corrente della clausola di sospensione. Ciò è dovuto all'esistenza sia di un'ampia giurisprudenza che degli orientamenti della Commissione sull'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, e dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. In caso di dubbi, gli Stati membri possono sempre notificare la misura alla Commissione per ragioni di certezza del diritto (82).

48.

Il terzo requisito, in base al quale la violazione del diritto comunitario deve avere causato un danno finanziario reale e certo al ricorrente, può essere soddisfatto in vari modi.

49.

Il ricorrente spesso sosterrà che il lucro cessante dipende dall'aiuto. Di fronte a siffatta asserzione, il giudice nazionale dovrebbe tener conto delle seguenti considerazioni:

a)

in virtù dei principi di equivalenza e di effettività del diritto comunitario (83), le norme nazionali non possono escludere la responsabilità di uno Stato membro per il lucro cessante (84). Il danno in base al diritto comunitario può sussistere sia nell'ipotesi che la violazione abbia causato al ricorrente una perdita patrimoniale sia nel caso in cui gli abbia impedito di migliorare la sua situazione. Qualora la legislazione nazionale escluda il lucro cessante dai danni risarcibili, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare la disposizione relativamente al risarcimento dei danni a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE;

b)

la determinazione dell'importo effettivo del lucro cessante sarà più facile se l'aiuto illegale ha permesso al beneficiario di aggiudicarsi un contratto o una specifica opportunità commerciale rispetto al ricorrente. Il giudice nazionale può in tal caso calcolare il guadagno che il ricorrente verosimilmente avrebbe tratto da tale contratto. Nel caso in cui il contratto sia già stato adempiuto da parte del beneficiario, il giudice nazionale dovrebbe anche tener conto dell'utile effettivo realizzato;

c)

sono necessarie valutazioni del danno più complesse quando l'aiuto causa puramente una perdita globale della quota di mercato. Un modo possibile per risolvere tali casi potrebbe consistere nel confrontare il reddito effettivo del ricorrente (sulla base del conto profitti e perdite) con il reddito ipotetico ottenibile se l'aiuto illegale non fosse stato concesso;

d)

possono sussistere circostanze in cui il danno subito dal ricorrente eccede il lucro cessante. È il caso, ad esempio, in cui, in seguito all'aiuto illegale, il ricorrente è stato costretto ad abbandonare la sua attività (ad esempio per insolvenza).

50.

La possibilità di chiedere un risarcimento danni è, in linea di principio, indipendente da qualsiasi indagine parallela della Commissione concernente la stessa misura di aiuto. Un'indagine in corso non esime il giudice nazionale dall'obbligo di tutelare i diritti individuali in virtù dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE (85). Poiché è possibile che il ricorrente sia in grado di dimostrare di aver subito un danno a causa dell'esecuzione prematura dell'aiuto illegale e più specificamente, in conseguenza del vantaggio temporale goduto dal beneficiario, non è neppure esclusa la ricevibilità di domande di risarcimento danni qualora la Commissione abbia già approvato l'aiuto al momento in cui il giudice nazionale adotta la sua decisione (86).

51.

Le norme procedurali nazionali a volte permettono al giudice nazionale di basarsi su stime ragionevoli ai fini della quantificazione dell'importo effettivo dei danni da risarcire al ricorrente. In tal caso, e purché sia rispettato il principio di effettività (87), l'uso di siffatte stime è possibile anche in relazione a domande di risarcimento danni a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Ciò può essere uno strumento utile per i giudici nazionali che incontrano difficoltà nel calcolo dei danni.

52.

I presupposti giuridici previsti per le domande di risarcimento danni in base al diritto comunitario ed eventuali questioni connesse al calcolo dei danni possono inoltre formare oggetto di richieste di assistenza alla Commissione ai sensi della sezione 3 della presente comunicazione.

2.2.5.   Domande di risarcimento danni indirizzate al beneficiario

53.

I potenziali ricorrenti possono intentare azioni di risarcimento danni contro l'autorità che ha erogato l'aiuto di Stato. Tuttavia, possono esistere circostanze in cui il ricorrente preferisce reclamare i danni direttamente al beneficiario dell'aiuto.

54.

Nella sentenza SFEI, la Corte di giustizia ha espressamente esaminato la questione dell'esperibilità di azioni di risarcimento danni contro il beneficiario in forza del diritto comunitario e ha concluso che l'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE, non impone alcun obbligo diretto al beneficiario e quindi il diritto comunitario non offre una base giuridica sufficiente per siffatti ricorsi (88).

55.

Tuttavia, ciò non preclude affatto la possibilità di intentare con successo azioni di risarcimento danni contro il beneficiario in base all'ordinamento interno. A tal proposito la Corte di giustizia ha specificamente indicato la possibilità per i potenziali ricorrenti di invocare le disposizioni nazionali in materia di responsabilità extracontrattuale (89).

2.2.6.   Misure provvisorie

56.

Il dovere dei giudici nazionali di trarre le debite conseguenze giuridiche in caso di violazione della clausola di sospensione non si limita alle loro sentenze finali. Nel ruolo che svolgono a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, i giudici nazionali sono inoltre tenuti ad adottare misure provvisorie, laddove sia opportuno, per salvaguardare i diritti dei singoli (90) e preservare l'efficacia dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

57.

Il potere dei giudici nazionali di adottare misure provvisorie può essere di primaria importanza per le parti interessate quando occorre un rimedio rapido. Tenuto conto della loro capacità di agire con celerità contro l'aiuto illegale, della loro prossimità e della varietà di misure ad essi disponibili, i giudici nazionali sono particolarmente ben posizionati per adottare misure provvisorie qualora l'aiuto illegale sia già stato versato o ne sia imminente l'erogazione.

58.

I casi più semplici sono quelli in cui l'aiuto illegale non è ancora stato versato, ma vi è il rischio che l'erogazione venga effettuata durante il procedimento in corso dinanzi al giudice nazionale. In tal caso l'obbligo incombente al giudice nazionale di impedire violazioni dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE (91) può esigere che emani un ordine provvisorio per impedire il versamento illegale dell'aiuto fintantoché sia deciso il merito della controversia.

59.

Quando il pagamento illegale è già stato effettuato, il ruolo dei giudici nazionali in base all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE in generale esige che ne ordinino il recupero (inclusivo degli interessi dovuti per la durata della violazione). Conformemente al principio di effettività (92), il giudice nazionale non può in principio rinviare l'emanazione dell'ordine ritardando indebitamente il procedimento. Infatti, tali ritardi non solo inciderebbero sui diritti individuali che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE tutela, ma aumenterebbero inoltre il pregiudizio concorrenziale derivante dall'illegittimità dell'aiuto.

60.

Tuttavia, malgrado quest'obbligo generale, possono ciononostante sussistere circostanze in cui la sentenza finale del giudice nazionale è ritardata. In simili casi, l'obbligo di tutelare i diritti individuali a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE impone al giudice nazionale di ricorrere a tutte le misure provvisorie a sua disposizione in base alle norme procedurali nazionali applicabili per fare almeno cessare provvisoriamente gli effetti anticoncorrenziali dell'aiuto (recupero provvisorio) (93). L'applicazione delle norme procedurali in tale contesto è soggetta a requisiti di equivalenza e di effettività (94).

61.

Qualora, sulla base della giurisprudenza del giudice comunitario e della prassi della Commissione, il giudice nazionale abbia, prima facie, la ragionevole convinzione che la misura in questione comporti un aiuto di Stato illegale, il rimedio più rapido, secondo la Commissione, e fatto salvo il diritto procedurale nazionale, consisterà nell'ordinare che l'aiuto illegale e gli interessi dovuti per la durata della violazione siano depositati su un conto bloccato fino a quando non sia deciso il merito della controversia. Nella sua sentenza finale, il giudice nazionale dovrebbe allora ordinare che i fondi depositati sul conto bloccato siano restituiti all'autorità che eroga l'aiuto di Stato, se è confermata l'illegittimità, oppure che i fondi siano rilasciati al beneficiario.

62.

Il recupero provvisorio può essere anche uno strumento particolarmente efficace nei casi in cui il procedimento dinanzi al giudice nazionale si svolga parallelamente a un'indagine della Commissione (95). Un'indagine della Commissione in corso non esenta i giudici nazionali dall'obbligo di tutelare i diritti individuali in virtù dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE (96). Il giudice nazionale non potrà quindi sospendere il procedimento fintantoché la Commissione non abbia adottato una decisione, lasciando nel frattempo privi di tutela i diritti conferiti al ricorrente previsti dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Qualora preferisca attendere l'esito della valutazione di compatibilità della Commissione prima di emanare un ordine finale e irreversibile di recupero, il giudice nazionale dovrebbe quindi adottare opportune misure provvisorie. Anche in tal caso il rimedio adeguato sembra consistere nell'ordinare il versamento dei fondi su un conto bloccato. Nei casi in cui:

a)

la Commissione dichiara l'aiuto incompatibile, il giudice nazionale ordina che i fondi depositati sul fondo bloccato siano restituiti all'autorità che eroga l'aiuto di Stato (aiuto maggiorato degli interessi dovuti per la durata dell'illegittimità);

b)

la Commissione dichiara l'aiuto compatibile, il giudice nazionale è esonerato dall'obbligo, che gli incombe in forza del diritto comunitario, di ordinare il recupero (97). Il giudice può quindi, in base al diritto nazionale (98) ordinare che l'importo effettivo dell'aiuto sia rilasciato al beneficiario. Tuttavia, come descritto alla sezione 2.2.3 il giudice nazionale resta soggetto, secondo il diritto comunitario, all'obbligo di ordinare il recupero degli interessi dovuti per la durata della violazione (99). Tali interessi dovranno quindi essere pagati all'autorità che eroga l'aiuto di Stato.

2.3.   Ruolo dei giudici nazionali ai fini dell'esecuzione di una decisione negativa della Commissione che ordina il recupero

63.

I giudici nazionali possono essere chiamati ad esaminare questioni inerenti gli aiuti di Stato anche in casi in cui la Commissione abbia già ordinato il recupero. Benché per la maggior parte dei casi si tratti di ricorsi per annullamento di un ordine nazionale di recupero, i terzi possono anche adire le giurisdizioni nazionali per ottenere il risarcimento dei danni causati dalla mancata esecuzione di una decisione di recupero della Commissione.

2.3.1.   Impugnazione la validità di un ordine nazionale di recupero

64.

In base all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di procedura, gli Stati membri devono dare esecuzione alle decisioni di recupero senza indugio. Il recupero è effettuato secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione di recupero. Quando una norma di procedura nazionale impedisce il recupero immediato e/o effettivo, il giudice nazionale deve astenersi dall'applicare tale disposizione (100).

65.

La validità degli ordini di recupero emessi dalle autorità nazionali per dare esecuzione a una decisione di recupero della Commissione viene spesso impugnata dinanzi a un giudice nazionale. Le norme che disciplinano siffatti ricorsi sono indicate dettagliatamente nella comunicazione della Commissione del 2007 in materia di recupero (101), i cui principi fondamentali sono riassunti nella presente sezione.

66.

In particolare, i ricorsi promossi dinanzi ai giudici nazionali non possono contestare la validità della decisione della Commissione qualora il ricorrente abbia avuto la possibilità di impugnare direttamente tale decisione dinanzi al giudice comunitario (102). Ciò significa inoltre che ove fosse stato possibile un ricorso a norma dell'articolo 230 del trattato CE, il giudice nazionale non può sospendere l'esecuzione della decisione di recupero per motivi inerenti alla validità della decisione della Commissione (103).

67.

Laddove non sia manifesto che il ricorrente può proporre ricorso di annullamento a norma dell'articolo 230 del trattato CE (ad esempio perché la misura era un regime di aiuti di ampia portata per la quale il ricorrente può non essere in grado di dimostrare un interesse individuale), il giudice nazionale deve, in linea di principio, offrire tutela giuridica adeguata. Tuttavia, in siffatte circostanze, il giudice nazionale deve richiedere una pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia conformemente all'articolo 234 del trattato CE, qualora l'azione intentata riguardi la validità e la legittimità della decisione della Commissione (104).

68.

La concessione di un provvedimento provvisorio in siffatte circostanze è strettamente subordinata al rispetto dei requisiti giuridici definiti nella giurisprudenza «Zuckerfabrik» (105) e «Atlanta» (106): il giudice nazionale può soltanto sospendere gli ordini di recupero a condizione che: i) egli nutra grandi riserve sulla validità dell'atto comunitario; nell'ipotesi che la questione della validità dell'atto contestato non sia già stata deferita alla Corte di giustizia europea, deve egli stesso provvedere al rinvio pregiudiziale; ii) ricorrano gli estremi dell'urgenza, nel senso che i provvedimenti provvisori sono necessari per evitare che la parte che li richiede subisca un danno grave e irreparabile; e iii) egli tenga pienamente conto dell'interesse della Comunità. Nella valutazione di tutti questi presupposti il giudice nazionale deve rispettare le pronunce del giudice comunitario in ordine alla legittimità della decisione della Commissione o a un'ordinanza diretta alla Commissione, sul piano comunitario, di provvedimenti provvisori (107).

2.3.2.   Danni causati dalla mancata esecuzione di una decisione di recupero

69.

Analogamente alle violazioni della clausola di sospensione, la mancata esecuzione da parte delle autorità nazionali di una decisione di recupero della Commissione, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento di procedura, può far sorgere una richiesta di risarcimento danni in base alla giurisprudenza «Francovich» e «Brasserie du Pêcheur» (108). Secondo la Commissione, il trattamento riservato a siffatte richieste rispecchia i principi relativi alle violazioni della clausola di sospensione (109). Ciò è dovuto al fatto che i) l'obbligo di recupero dello Stato membro è volto a tutelare gli stessi diritti individuali della clausola di sospensione e ii) le decisioni di recupero della Commissione non lasciano alcun margine discrezionale all'autorità nazionale; pertanto le violazioni dell'obbligo di recupero sono in linea di principio da considerarsi sufficientemente gravi. Di conseguenza, l'esito positivo di una domanda di risarcimento danni causati dalla mancata esecuzione di una decisione di recupero della Commissione dipenderà dalla capacità del ricorrente di dimostrare che la perdita subita è una conseguenza diretta del recupero tardivo (110).

2.4.   Norme procedurali e legittimazione ad agire dinanzi ai giudici nazionali

2.4.1.   Principi generali

70.

I giudici nazionali sono tenuti ad applicare la clausola di sospensione e a tutelare i diritti dei singoli rispetto agli aiuti di Stato illegali. In linea di principio, a siffatti procedimenti si applicano le modalità procedurali nazionali (111). Tuttavia, in base ai principi generali del diritto comunitario, l'applicazione del diritto nazionale in tali circostanze è soggetta a due condizioni essenziali:

a)

le modalità procedurali nazionali che si applicano alle domande di risarcimento danni ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) (112), e

b)

le modalità procedurali interne non devono essere strutturate in modo tale da rendere impossibile o eccessivamente difficile in pratica l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività) (113).

71.

Dato il primato del diritto comunitario, i giudici nazionali devono disapplicare le norme procedurali nazionali qualora la loro eventuale applicazione violi i principi di cui al paragrafo 70 (114).

2.4.2.   Legittimazione ad agire

72.

Il principio di effettività ha un impatto diretto sulla legittimazione di eventuali ricorrenti ad agire dinanzi ai giudici nazionali ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. A questo riguardo, il diritto comunitario richiede che la normativa nazionale non leda il diritto ad una effettiva tutela giurisdizionale (115). Le norme nazionali non possono quindi limitare la legittimazione ad agire soltanto ai concorrenti del beneficiario (116). I terzi che non sono lesi dalla distorsione di concorrenza derivante dalla misura di aiuto possono del pari avere un sufficiente interesse giuridico di differente carattere (come è stato riconosciuto in casi fiscali) ad adire un giudice nazionale (117).

2.4.3.   Questioni pendenti in casi fiscali

73.

La giurisprudenza citata al paragrafo 72 è particolarmente pertinente per gli aiuti di Stato concessi sotto forma di esenzione da tasse e da altri oneri finanziari. In tal caso non è insolito che soggetti che non fruiscono della stessa esenzione contestino, in base all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, l'onere fiscale cui sono soggetti (118).

74.

Tuttavia, in base alla giurisprudenza del giudice comunitario, altri contribuenti interessati possono invocare la clausola di sospensione unicamente laddove il loro pagamento dell'imposta formi parte integrante della misura di aiuto di Stato illegale (119). Tale situazione si verifica allorché in base alle norme nazionali in materia, il gettito della tassa viene necessariamente destinato al finanziamento dell'aiuto di Stato illegale e influenza direttamente l'entità dell'aiuto di Stato accordato in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE (120).

75.

Quando siano state concesse esenzioni da tasse generali, tali criteri di solito non sono soddisfatti. Un'impresa soggetta al pagamento di siffatte tasse in generale non può quindi sostenere che l'esenzione fiscale accordata ad altri è illegale ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE (121). Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata, l'estensione di un'esenzione fiscale legale al ricorrente non è un rimedio appropriato per violazioni dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Siffatta misura non consentirebbe di eliminare gli effetti anticoncorrenziali dell'aiuto illegale, ma, al contrario, li aumenterebbe (122).

2.4.4.   La raccolta di prove

76.

Il principio di effettività può anche influire sulla raccolta di prove. Ad esempio, se l'onere della prova per quanto riguarda un particolare ricorso rende impossibile o eccessivamente difficile al ricorrente la produzione di prove (ad esempio, perché non sono in suo possesso i necessari elementi di prova), il giudice nazionale è tenuto a ricorrere a tutti i mezzi procedurali messi a sua disposizione dal diritto procedurale nazionale per garantire all'interessato l'accesso a dette prove, fra cui quello di ordinare le necessarie misure istruttorie, inclusa, ove sia stabilito dal diritto interno, la produzione di un atto o di un documento ad opera di una delle parti o di un terzo (123).

3.   SOSTEGNO DELLA COMMISSIONE AI GIUDICI NAZIONALI

77.

Ai sensi dell'articolo 10 del trattato CE, le istituzioni della Comunità e gli Stati membri hanno un dovere reciproco di leale collaborazione al fine di conseguire gli obiettivi del trattato CE. Pertanto, ai sensi dell'articolo 10 del trattato CE la Commissione è tenuta ad assistere le giurisdizioni nazionali allorché applicano il diritto comunitario (124). Inversamente, le giurisdizioni nazionali possono essere tenute ad assistere la Commissione nell'adempimento dei suoi compiti (125).

78.

Dato il ruolo fondamentale che essi svolgono nell'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, la Commissione si è impegnata ad aiutare i giudici nazionali quando ritengano che siffatta assistenza sia necessaria in vista della loro decisione su una causa pendente. Benché la comunicazione della Commissione del 1995 sulla cooperazione abbia già offerto alle giurisdizioni nazionali la possibilità di chiedere aiuto alla Commissione, questa possibilità non è stata regolarmente utilizzata dai giudici nazionali. La Commissione intende pertanto fare un nuovo tentativo per istituire una più stretta collaborazione con i giudici nazionali, fornendo meccanismi di sostegno più pratici e più semplici. A tal fine essa si ispira alla comunicazione sulla cooperazione antitrust (126).

79.

Il sostegno della Commissione ai giudici nazionali può assumere due diverse forme:

a)

il giudice nazionale può chiedere che la Commissione gli trasmetta le informazioni pertinenti in suo possesso (cfr. sez. 3.1);

b)

il giudice nazionale può chiedere che la Commissione esprima un parere sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato (cfr. sez. 3.2).

80.

Nel prestare assistenza alle giurisdizioni nazionali, la Commissione deve rispettare l'obbligo del segreto di ufficio e salvaguardare il proprio funzionamento e la propria indipendenza (127). Nell'adempimento del dovere impostole dall'articolo 10 del trattato CE di assistere i giudici nazionali, la Commissione si impegna a mantenersi neutrale e obbiettiva. Dato che l'assistenza della Commissione ai giudici nazionali rientra nel suo dovere di difendere l'interesse pubblico, la Commissione non ha alcuna intenzione di servire l'interesse delle parti della causa pendente dinanzi al giudice nazionale. Di conseguenza, la Commissione non intende sentire nessuna delle parti dei procedimenti nazionali in merito all'assistenza da essa fornita al giudice nazionale.

81.

Il sostegno offerto ai giudici nazionali in base alla presente comunicazione è volontario e non pregiudica la possibilità o l'obbligo (128) per gli stessi di chiedere alla Corte di giustizia europea una pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione o sulla validità del diritto comunitario conformemente all'articolo 234 del trattato CE.

3.1.   Trasmissione di informazioni ai giudici nazionali

82.

Il dovere della Commissione di assistere le giurisdizioni nazionali nell'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato comprende l'obbligo di trasmettere loro informazioni rilevanti in suo possesso (129).

83.

Un giudice nazionale può, tra l'altro, chiedere alla Commissione i seguenti tipi di informazioni:

a)

informazioni concernenti un procedimento pendente dinanzi alla Commissione; tali informazioni possono, tra l'altro, includere informazioni volte a conoscere se un procedimento concernente una particolare misura di aiuto sia pendente dinanzi alla Commissione, se una determinata misura di aiuto sia stata debitamente notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, se la Commissione abbia avviato un'indagine formale e se la Commissione abbia già adottato una decisione (130). In assenza di una decisione, il giudice nazionale può chiedere alla Commissione di chiarire quando presumibilmente sarà adottata tale decisione;

b)

inoltre, i giudici nazionali possono chiedere alla Commissione di trasmettere documenti in suo possesso, tra cui copie di decisioni esistenti della Commissione, qualora non siano già state pubblicate sul sito web della Commissione, dati fattuali, statistiche, studi di mercato e analisi economiche.

84.

Per garantire l'efficienza della sua cooperazione con i giudici nazionali, le richieste di informazioni saranno esaminate senza indugio dalla Commissione, che si adopererà per comunicare loro le informazioni necessarie entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora la Commissione debba ottenere ulteriori chiarimenti dai giudici nazionali, tale termine inizierà a decorrere dal momento in cui essa riceverà la risposta. Qualora la Commissione debba consultare terzi che siano direttamente interessati alla trasmissione delle informazioni, il termine di un mese decorre dalla conclusione di siffatta consultazione. Tale caso potrebbe, ad esempio, ricorrere per determinati tipi di informazioni fornite da un privato (131), oppure quando un'informazione fornita da uno Stato membro sia richiesta da un giudice nazionale di un altro Stato membro.

85.

Nel trasmettere le informazioni ai giudici nazionali la Commissione deve garantire alle persone fisiche e giuridiche la tutela prevista dall'articolo 287 del trattato CE (132). L'articolo 287 del trattato CE vieta ai membri, ai funzionari e altri agenti della Commissione, di divulgare informazioni protette da segreto d'ufficio. Tali informazioni possono comprendere sia informazioni private che segreti commerciali.

86.

Il combinato disposto degli articoli 10 e 287 del trattato CE non comporta un divieto assoluto per la Commissione di trasmettere ai giudici nazionali informazioni protette dal segreto d'ufficio. Come confermato dalla giurisprudenza comunitaria, il dovere di leale collaborazione impone alla Commissione di comunicare alle giurisdizioni nazionali qualsiasi informazione da esse richiesta (133), incluse informazioni protette dall'obbligo di segreto d'ufficio.

87.

Di conseguenza, prima di trasmettere informazioni protette dal segreto d'ufficio a un giudice nazionale, la Commissione gli farà presente gli obblighi che, del pari, gli incombono, a norma dell'articolo 287 del trattato CE. La Commissione chiederà al giudice nazionale se sia in grado e se intenda impegnarsi ad assicurare la protezione sia delle informazioni riservate che di quelle che costituiscono segreti commerciali. Se il giudice nazionale non è in grado di assumere tale impegno, la Commissione non gli trasmetterà le informazioni del caso (134). Se invece il giudice nazionale ha fornito siffatta garanzia, la Commissione trasmetterà le informazioni richieste.

88.

Esistono altre situazioni in cui la Commissione può non trasmettere le informazioni al giudice nazionale. In particolare, la Commissione può rifiutare di trasmettere informazioni ai giudici nazionali per preminenti motivi attinenti alla necessità di salvaguardare i suoi interessi o per evitare che siano compromessi il funzionamento e l'indipendenza della Comunità. Tale caso ricorre quando la trasmissione di informazioni pregiudica l'assolvimento dei compiti affidati alla Commissione (135) (es. informazioni concernenti il processo decisionale interno della Commissione).

3.2.   Pareri su questioni attinenti l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato

89.

Quando è chiamato ad applicare le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato ad un caso in merito al quale sia adito, il giudice nazionale deve rispettare le norme comunitarie esistenti in materia di aiuti di Stato, nonché la giurisprudenza comunitaria. Inoltre, una giurisdizione nazionale può cercare lumi nella prassi decisionale della Commissione e nelle comunicazioni e negli orientamenti sull'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato emessi dalla Commissione. Tuttavia, possono esistere circostanze in cui tali strumenti non offrono ai giudici nazionali sufficienti indicazioni sulle questioni in causa. Considerati gli obblighi incombenti alla Commissione, ai sensi dell'articolo 10 del trattato CE e dato il ruolo importante e complesso che i giudici nazionali svolgono nell'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato, la Commissione fornisce quindi loro la possibilità di chiedere il suo parere su questioni relative all'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato (136).

90.

Siffatti pareri della Commissione, in linea di principio, possono comprendere tutte le questioni economiche, di fatto e di diritto, che possono sorgere nel contesto di procedimenti nazionali (137). Questioni concernenti l'interpretazione del diritto comunitario possono ovviamente indurre i giudici nazionali a chiedere una pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 234 del trattato CE. Qualora si tratti di giudici di ultima istanza in base al diritto nazionale, il ricorso alla procedura della pronuncia pregiudiziale è in linea di principio obbligatorio (138).

91.

Le questioni che possono formare oggetto di pareri della Commissione includono, tra l'altro:

a)

se una determinata misura configuri un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE, e in tal caso come debba essere calcolato l'importo esatto dell'aiuto. Siffatti pareri possono riguardare i singoli criteri di cui all'articolo 87 del trattato CE (cioè l'esistenza di un vantaggio, dovuto a un aiuto concesso da uno Stato membro o mediante risorse statali, eventuali distorsioni di concorrenza ed effetti sugli scambi tra Stati membri);

b)

se una determinata misura di aiuto soddisfi un determinato requisito del regolamento sulle esenzioni per categoria, così che non sia necessaria una notifica individuale e non si applichi la clausola sospensiva di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE;

c)

se una determinata misura di aiuto rientri in uno specifico regime di aiuto che sia stato notificato e autorizzato dalla Commissione oppure configuri un aiuto di Stato esistente. Anche in tali casi non si applica la clausola sospensiva di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE;

d)

se esistano circostanze eccezionali (quali quelle indicate nella sentenza SFEI (139)) tali da impedire al giudice nazionale di ordinare il recupero in base al diritto comunitario;

e)

qualora sia tenuto ad ordinare il recupero degli interessi, il giudice nazionale può chiedere aiuto alla Commissione per quanto concerne il calcolo degli interessi e il tasso di interesse da applicare;

f)

i requisiti giuridici fissati per le domande di risarcimento danni in base al diritto comunitario e questioni concernenti il calcolo dei danni subiti.

92.

Come indicato al punto 20, la valutazione di compatibilità di una misura d'aiuto con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE rientra nella competenza esclusiva della Commissione. I giudici nazionali non sono competenti a valutare la compatibilità di una misura di aiuto. Di conseguenza, mentre la Commissione può non fornire pareri sulla compatibilità, ciò non impedisce al giudice nazionale di chiedere informazioni procedurali per sapere se la Commissione stia già valutando la compatibilità di una determinata misura d'aiuto (o intenda farlo) e, in tal caso, quando presumibilmente sarà adottata una decisione (140).

93.

Nell’esprimere il suo parere, la Commissione si limiterà a fornire al giudice nazionale gli elementi di fatto o i chiarimenti economici o giuridici richiesti, senza entrare nel merito della controversia per cui sia stato adito. Inoltre, diversamente dall'interpretazione del diritto comunitario da parte del giudice comunitario, il parere della Commissione non è giuridicamente vincolante per i giudici nazionali.

94.

Per rendere il più efficiente possibile la sua cooperazione con le giurisdizioni nazionali, la Commissione esaminerà senza indugio le richieste di parere pervenutele e si adopererà per comunicare al giudice nazionale il parere sollecitato entro quattro mesi dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora la Commissione abbia bisogno di chiedere ulteriori chiarimenti al giudice nazionale in merito alla sua richiesta, tale periodo di quattro mesi inizierà a decorrere dal momento in cui essa riceve le informazioni complementari.

95.

In tale contesto va tuttavia osservato che l'obbligo generale del giudice nazionale di tutelare i diritti individuali a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE si applica anche nel periodo durante il quale la Commissione elabora il parere richiesto. Infatti, come indicato al punto 62, l'obbligo del giudice nazionale di tutelare i diritti individuali a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE si applica a prescindere dal fatto che sia attesa o meno una dichiarazione della Commissione (141).

96.

Come indicato al punto 80, la Commissione non sentirà le parti prima di trasmettere il suo parere al giudice nazionale. L'inclusione del parere della Commissione nel procedimento nazionale è soggetta alle modalità procedurali pertinenti dell'ordinamento nazionale, che devono essere conformi ai principi generali del diritto comunitario.

3.3.   Questioni pratiche

97.

Per contribuire ulteriormente ad un'efficiente cooperazione e comunicazione tra la Commissione e i giudici nazionali, la Commissione ha deciso di istituire un unico punto di contatto al quale i giudici nazionali possono inviare tutte le loro richieste di aiuto della Commissione in base alle sezioni 3.1 e 3.2, nonché qualsiasi interrogazione scritta oppure orale sulla politica in materia di aiuti di Stato che dovesse eventualmente sorgere nell'ambito del loro lavoro quotidiano.

Commissione europea

Segretariato Generale

B-1049 Bruxelles

Belgio

Telefono: 0032 2 29 76271

Fax: 0032 2 29 98330

Email: ec-amicus-state-aid@ec.europa.eu

98.

La Commissione pubblicherà una sintesi sulla sua cooperazione con i giudici nazionali ai sensi della presente comunicazione nella Relazione annuale sulla politica di concorrenza. Essa può inoltre rendere disponibili sul suo sito web i pareri e le osservazioni formulate.

4.   DISPOSIZIONI FINALI

99.

La presente comunicazione è emanata al fine di assistere i giudici nazionali nell'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato. Essa non è vincolante per i giudici nazionali e non ne pregiudica l'indipendenza. La comunicazione non incide nemmeno sui diritti e gli obblighi degli Stati membri e delle persone fisiche e giuridiche derivanti dal diritto comunitario.

100.

La presente comunicazione sostituisce la comunicazione del 1995.

101.

La Commissione intende effettuare un riesame della presente comunicazione cinque anni dopo la sua adozione.


(1)  Piano d’azione nel settore degli aiuti di Stato: Aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: itinerario di riforma degli aiuti di Stato 2005-2009, COM(2005) 107 def.

(2)  Piano di azione per gli aiuti di Stato, punti 55 e 56.

(3)  GU C 312 del 23.11.1995, pag. 8.

(4)  Disponibile sul sito: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html Lo studio copriva unicamente l'UE-15.

(5)  Un aumento totale da 116 a 357 casi.

(6)  51 % di tutte le sentenze.

(7)  12 % di tutte le sentenze.

(8)  Causa 78/76, Steinike & Weinlig, Racc. 1997, pag. 595, punto 14; causa C-39/94, SFEI e altri, Racc. 1996, parte I, pag. 3547, punto 49; causa C-354/90 Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires e altri contro Francia, Racc. 1991, parte I, pag. 5505, punto 10; causa C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, Racc. 2006, parte I, pag. 9957, punto 39.

(9)  Causa C-308/01, GIL Insurance e altri, Racc. 2004, parte I, pag. 4777, punto 69; causa C-387/92, Banco Exterior de España contro Ayuntamiento de Valencia, Racc. 1994 parte I, pag. 877, punto 13; causa C-295/97 Piaggio, Racc. 1999, parte I, pag. 3735, punto 34; causa C-39/94, SFEI e altri, già citata alla nota 8, punto 58; causa C-237/04, Enirisorse, Racc. 2006, parte I, pag. 2843, punto 42; causa C-66/02, Italia contro Commissione, Racc. 2005, parte I, pag. 10901, punto 77.

(10)  Cfr. Conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs nelle cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Spagna contro Commissione, Racc. 1994, parte I, pag. 4103, punto 28: «È erogato un aiuto statale ogni volta che uno Stato membro mette a disposizione di un'impresa fondi che nel naturale corso degli eventi un investitore privato, che applichi criteri commerciali ordinari senza tener conto di fattori sociali, politici o filantropici, non avrebbe fornito».

(11)  Causa 290/83, Commissione contro Francia, Racc. 1985, parte I, pag. 439, punto 14; causa C-482/99, Francia contro Commissione, Racc. 1985, pag 4397, punti 36-42.

(12)  Un'analisi chiara di tale distinzione figura nelle Conclusioni dell'Avvocato generale Darmon nelle cause riunite C-72/91 e C-73/91, Sloman Neptun contro Bodo Ziesemer, Racc. 1993, parte I, pag. 887.

(13)  Cfr., tra l'altro le cause riunite C-393/04 e C-41/05, Air Liquide, Racc. 2006, parte I, pag. 5293, punti 33-36; causa C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze e altri., Racc. 2006, parte I, pag. 289, punti 139-141; causa C-310/99, Italia contro Commissione, Racc. 2002, parte I, pag. 2289, punti 84-86.

(14)  Un buon esempio è costituito dalla causa Altmark presso la Corte di Giustizia delle Comunità europee, causa 280/00, Altmark Trans GmbH and Regierungspräsidium Magdeburg contro Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Racc. 2003, parte I, pag. 7747.

(15)  Per quanto concerne il test dell'investitore privato in generale, cfr. causa C-142/87, Belgio contro Commissione (Tubemeuse), Racc. 1990, parte I, pag. 959; causa C-305/89, Italia contro Commissione (Alfa Romeo), Racc. 1991, parte I, pag. 1603, punti 19 e 20. Quanto al ragionamento dettagliato, cfr. cause riunite T-228/99 e T-233/99, Westdeutsche, Landesbank Girozentrale contro Commissione, Racc. 2003, parte II, pag. 435, punti 245 e segg. Cfr. inoltre Bollettino CE 9-1984, riprodotto in «Diritto della concorrenza nelle Comunità europee» vol. IIA e comunicazione della Commissione agli Stati membri — Applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE e dell'articolo 5 della direttiva della Commissione 80/723/CEE alle imprese pubbliche dell'industria manifatturiera (GU C 307 del 13.11.1993, pag. 3). Per quanto concerne l'applicazione di detto principio in relazione al finanziamento di aeroporti, cfr. la comunicazione della Commissione — Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali (GU C 312 del 9.12.2005, punti 42-52, pag. 1).

(16)  Causa C-342/96, Spagna contro Commissione, Racc. 1999, parte I, pag. 2459, punto 34; causa C-256/97, DM Transport, Racc. 1999, parte I, pag. 3913, punto 25.

(17)  Comunicazione della Commissione sull'applicazione dell'articolo 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10).

(18)  Comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (GU C 209 del 10.7.1997, pag. 3).

(19)  XXIII relazione sulla politica di concorrenza punti 401 e 402 e causa C-278/92, Spagna contro Commissione, Racc. 1994, parte I, pag. 4103.

(20)  Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis) (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5); regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004 (GU L 193 del 25.7.2007, pag. 6) e regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 35).

(21)  Comunicazione della Commissione agli Stati membri a norma dell'articolo [93], paragrafo 1, del trattato CE, sull'applicazione degli articoli [92] e [93] del trattato all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (GU C 281 del 17.9.1997, pag. 4), quale modificata da ultimo dalla comunicazione della Commissione agli Stati membri recante modifica alla comunicazione a norma dell'articolo [93], paragrafo 1, del trattato CE, sull'applicazione degli articoli [92] e [93] del trattato all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (GU C 325 del 22.12.2005, pag. 22).

(22)  Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3).

(23)  Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2).

(24)  Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1).

(25)  La clausola di sospensione è ribadita all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1) (il regolamento di procedura). Per quanto concerne la data esatta della concessione di un aiuto, cfr. il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis) (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5), considerando 10.

(26)  GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

(27)  Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20); regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33); regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione (GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3); regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione del 24 ottobre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale (GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 29). I regolamenti di esenzione per categoria a favore delle PMI, della formazione e dell'occupazione sono stati prorogati fino al 30 giugno 2008 con regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, che modifica i regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda la proroga dei periodi di applicazione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 85). Regolamenti di esenzione per categoria specifici si applicano nei settori della pesca e dell'agricoltura: cfr. regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 16); regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3).

(28)  GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3. Il regolamento generale di esenzione per categoria è entrato in vigore il 29 agosto 2008. Le norme che si applicano alla transizione verso i nuovi regimi sono enunciate all'articolo 44.

(29)  Cfr. l'articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, del 27.3.1999, pag. 1).

(30)  Ciò non si applica qualora il regime stesso preveda il requisito della notifica individuale per la durata di determinati tipi di aiuto. Sulla nozione di aiuto di Stato, cfr. inoltre la causa C-44/93 Namur-Les assurances du crédit contro Office national du ducroire e Belgio, Racc. 1994, parte I, pag. 3829, paragrafi 28-34.

(31)  Cfr. punto 20.

(32)  Cfr. causa C-119/05, Lucchini, Racc. 2007, parte I, pag. 6199, punto 53.

(33)  Causa T-330/94, Salt Union contro Commissione, Racc. 1996, parte II, pag. 1475, punto 39.

(34)  Causa C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf contro Germania, Racc. 1994, parte I, pag. 833, punti 17, 25 e 26. Cfr. inoltre cause riunite da C-346/03 e C-529/03, Atzeni e altri, Racc. 2006, parte I, pag. 1875, punto 31; causa C-232/05, Commissione contro Francia, ('Scott'), Racc. 2006, parte. I, pag. 10071, punto 59.

(35)  Causa C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, citata alla nota 8, punto 37; cause riunite C-261/01 e C-262/01, Van Calster e Cleeren, Racc. 2003, parte I, pag. 12249, punto 74; causa C-39/94, SFEI e altri, citata alla nota 8, punto 41.

(36)  Causa C-199/06, CELF e Ministre de la Culture et de la Communication, Racc. 2008, parte I, pag. 469, punto 38; causa C-17/91, Lornoy e altri contro Belgio, Racc. 1992, parte I, pag. 6523, punto 30; e causa C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires e altri contro Francia, cfr. nota 8, punto 14.

(37)  Incluse le autorità a livello nazionale, regionale e locale.

(38)  Causa C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, citata alla nota 8, punti 38 e 44; cause riunite da C-261/01 e C-262/01, Van Calster e Cleeren, citate alla nota 35, punto 75; causa C-295/97, Piaggio, citata alla nota 9, punto 31.

(39)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(40)  Causa C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires e altri contro Francia, citata sopra alla nota 8, punti 11 e 12; e causa C-39/94, SFEI e altri, citata alla nota 8, punti 39 e 40.

(41)  Causa C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, citata alla nota 8, punto 48.

(42)  Causa C-301/87, Francia contro Commissione, (Boussac), Racc. 1990, parte I, pag. 307.

(43)  Causa C-142/87, Belgio contro Commissione, (Tubemeuse), Racc. 1990, parte I, pag. 959.

(44)  Causa C-301/87, Francia contro Commissione, (Boussac), citata alla nota 42, punti 17-23; causa C-142/87, Belgio contro Commissione, (Tubemeuse), citata alla nota 43, punti 15-19; causa C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires e altri contro Francia, citata alla nota 8, punto 14; causa C-199/06, CELF et Ministre de la Culture et de la Communication, citata alla nota 36, punto 38.

(45)  Cfr. articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il quale richiede: che non sussistano dubbi circa il carattere di aiuto della misura in questione; che occorra affrontare una situazione di emergenza; che esista un grave rischio di danno irreparabile ad un concorrente.

(46)  Causa C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires e altri contro Francia, citata alla nota 8, punto 12; causa C-39/94, SFEI e altri, citata alla nota 8, punto 40; causa C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, citata alla nota 8, punto 47; causa C-199/06, CELF e Ministre de la Culture et de la Communication, citata alla nota 36, punto 41.

(47)  Cfr. riferimenti alla nota 38.

(48)  Sull'invalidità dell'atto di concessione di un aiuto in casi in cui gli Stati membri hanno violato l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, cfr. causa C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires e altri contro Francia, citata alla nota 8, punto 12; cfr. inoltre, a titolo illustrativo, la sentenza del 4 aprile 2003 della Corte di giustizia federale della Germania ('Bundersgerichtshof'), V ZR 314/02, VIZ 2003, 340, e sentenza del 20 gennaio 2004, XI ZR 53/03, NVwZ 2004, 636.

(49)  Causa C-71/04, Xunta de Galicia, Racc. 2005, parte I, pag. 7419, punto 49; causa C-39/94, SFEI e altri, citata alla nota 8, punti 40 e 68; causa C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires e altri contro Francia, citata alla nota 8, punto 12.

(50)  Che è tenuta ad effettuare un'analisi di compatibilità prima di ordinare il recupero, cfr. riferimenti citati alla nota 44.

(51)  Causa C-39/94, SFEI e altri, citata alla nota 8, punti 70 e 71, in riferimento alle conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs nella medesima causa, punti 73-75; cfr. inoltre causa 223/85, RSV contro Commissione, Racc. 1987 pag. 4617, punto 17; causa C-5/89, Commissione contro Germania, Racc. 1990, parte I, pag. 3437, punto 16.

(52)  Sul criterio da applicare in tale contesto cfr. le conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs nella causa C-39/94, SFEI e altri, citata alla nota 8, punto 75.

(53)  L'articolo 14 prevede unicamente un'esenzione dall'obbligo di recupero della Commissione quando il recupero sia in contrasto con un principio generale di diritto comunitario. L'unico caso in cui uno Stato membro può astenersi dal dare esecuzione a una decisione di recupero della Commissione ricorre quando siffatto recupero risulti obiettivamente impossibile, cfr. causa C-177/06, Commissione contro Spagna, Racc. 2007, parte I, pag. 7689, punto 46. Cfr. inoltre punto 17 della comunicazione della Commissione: Verso l'esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili (GU C 272 del 15.11.2007, pag. 4).

(54)  Causa C-5/89, Germania contro Commissione, citata alla nota 51, punto 14; causa C-169/95, Spagna contro Commissione, Racc. 1997, parte I, pag. 135, punto 51; causa C-148/04, Unicredito Italiano, Racc. 2005, parte I, pag. 11137, punto 104.

(55)  Causa C-5/89, Commissione contro Germania, citata alla nota 51, punto 14; causa C-24/95, Alcan Deutschland, Racc. 1997, parte I, pag. 1591, punto 25; e cause riunite C-346/03 e C-529/03, Atzeni e altri, citate alla nota 34, punto 64.

(56)  Cfr. conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs nella causa C-39/94, SFEI e altri, citata alla nota 8, punto 73; causa 223/85, RSV contro Commissione, citata alla nota 51, punto 17.

(57)  Cause C-182/03 e C-217/03, Belgio e Forum 187 contro Commissione, Racc. 2006, parte I, pag. 5479, punto 147.

(58)  Causa C-199/06, CELF e Ministre de la Culture et de la Communication, citata alla nota 36, punti 45-46 e 55; causa C-384/07, Wienstrom, sentenza dell'11 dicembre 2008, non ancora pubblicata, punto 28.

(59)  Causa C-199/06, CELF e Ministre de la Culture et de la Communication, citata alla nota 36, punto 49.

(60)  La sentenza esplicitamente conferma l'obbligo di recupero imposto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, cfr. causa C-199/06, CELF e Ministre de la Culture et de la Communication, citata alla nota 36, punto 41.

(61)  Causa C-199/06, CELF e Ministre de la Culture et de la Communication, citata alla nota 36, punti 53 e 55.

(62)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1. Sul metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, cfr. comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attuazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6) (Comunicazione sul tasso di riferimento).

(63)  Causa C-199/06, CELF e Ministre de la Culture et de la Communication, citata alla nota 36, punti da 50 a 52 e 55.

(64)  Causa C-199/06, CELF e Ministre de la Culture et de la Communication, citata alla nota 36, punti 52 e 55.

(65)  Cfr. punto 36. Le tasse pagate sull'importo nominale dell'aiuto possono essere dedotte ai fini del recupero, cfr. causa T-459/93 Siemens contro Commissione, Racc. 1995, parte II, pag. 1675, punto 83.

(66)  Causa C-199/06, CELF e Ministre de la Culture et de la Communication, citata alla nota 36, punti 52 e 55.

(67)  Cfr. il capo V del regolamento di esecuzione.

(68)  Cfr. nota 62.

(69)  Causa C-199/06, CELF e Ministre de la Culture et de la Communication, citata alla nota 36, punto 69.

(70)  Causa C-199/06, CELF e Ministre de la Culture et de la Communication, citata alla nota 36, punti 53 e 55; causa C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, già citata alla nota 8, punto 56; causa C-334/07 P, Commissione contro Freistad Sachsen, sentenza dell'11 dicembre 2008, non ancora pubblicata, punto 54.

(71)  Causa C-199/06, CELF e Ministre de la Culture et de la Communication, citata alla nota 36, punti 53 e 55; causa C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, già citata alla nota 8, punto 56; causa C-39/94, SFEI e altri, citata alla nota 8, punto 75.

(72)  Causa 6/64, Costa contro E.N.E.L., Racc. 1964, pag. 1141; causa 120/73, Lorenz GmbH contro Bundesrepublik Deutschland e altri, Racc. 1973, pag. 1471, punto 8; causa C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires e altri contro Francia, già citata alla nota 8, punto 11.

(73)  Cause riunite C-6/90 e C-9/90, Francovich e Bonifaci contro Italia, Racc. 1991, parte I, pag. 5357.

(74)  Cause C-46/93 e C-48/93, Brasserie du Pêcheur e Factortame, Racc. 1996, parte I, pag. 1029.

(75)  Il fatto che violazioni di norme in materia di aiuti di Stato facciano sorgere la responsabilità diretta degli Stati membri sulla base del diritto comunitario è stato confermato nella causa C-173/03, Traghetti del Mediterraneo contro Italia, Racc. 2006, parte I, pag. 5177, punto 41.

(76)  Cause riunite C-6/90 e C-9/90, Francovich e Bonifaci contro Italia, citata alla nota 73, punti 31-37; cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du Pêcheur and Factortame, citate alla nota 75, punto 31.

(77)  Cfr. causa C-173/03, Traghetti del Mediterraneo contro Italia, citata alla nota 75, punto 45.

(78)  Causa C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires e altri contro Francia, citata alla nota 8, punti da 12 a 14; cause riunite C-261/01 e C-262/01, Van Calster e Cleeren, citate alla nota 35, punto 53; e causa C-199/06, CELF e Ministre de la Culture et de la Communication, citata alla nota 36, punto 38.

(79)  Cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du Pêcheur and Factortame, citate alla nota 74, punto 55.

(80)  Causa C-278/05 Robins e altri, Racc. 2007, parte. I, pag. 1053, punto 71; causa C-424/97 Haim, Racc. 2000, parte I, pag. 5123, punto 38; causa C-5/94, Hedley Lomas, Racc. 1996, parte I, pag. 2553, punto 28.

(81)  Cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du Pêcheur and Factortame, citata alla nota 74, punto 56.

(82)  Benché in generale le violazioni dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE siano considerate come sufficientemente gravi, possono esistere circostanze eccezionali che impediscono una domanda di risarcimento danni. In tali circostanze può non essere soddisfatto il requisito della violazione sufficientemente grave. Cfr. punti 32 e 33.

(83)  Cfr. sezione 2.4.1.

(84)  Cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du Pêcheur and Factortame, citate alla nota 74, punti 87 e 90.

(85)  Causa C-39/94, SFEI e altri, citata alla nota 8, punto 44.

(86)  Causa C-199/06, CELF e Ministre de la Culture et de la Communication, citata alla nota 36, punti 53 e 55.

(87)  Cfr. sezione 2.4.1.

(88)  Causa C-39/94, SFEI e altri, citata alla nota 8, punti 72-74.

(89)  Causa C-39/94, SFEI e altri, citata alla nota 8, punto 75. In circostanze che comportano un conflitto di leggi, la legge applicabile è stabilita dal regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40).

(90)  Causa C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires e altri contro Francia, citata sopra alla nota 8, punto 12; causa C-39/94, SFEI e altri, citata sopra alla nota 8, punto 52; e causa C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, citata sopra alla nota 8, punto 46.

(91)  Cfr. sezione 2.2.1.

(92)  Cfr. sezione 2.4.1.

(93)  Cfr. anche causa C-39/94, SFEI e altri, citata alla nota 8, punto 52 e causa C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, citata alla nota 8, punto 46.

(94)  Cfr. sezione 2.4.1.

(95)  Cfr. sezione 2.3.1 in prosieguo per orientamenti sui provvedimenti provvisori in casi di recupero.

(96)  Causa C-39/94, SFEI e altri, citata alla nota 8, punto 44.

(97)  Causa C-199/06, CELF e Ministre de la Culture et de la Communication, citata alla nota 36, punti 46 e 55.

(98)  Cfr. punto 35.

(99)  Causa C-199/06, CELF e Ministre de la Culture et de la Communication, citata alla nota 36, punti 52 e 55.

(100)  Causa C-232/05, Commissione contro Francia («Scott»), citata alla nota 34, punti 49-53.

(101)  Comunicazione della Commissione verso «l'esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili», citata alla nota 53 punti 55-59.

(102)  Cfr. riferimenti indicati alla nota 34.

(103)  Causa C-232/05 Commissione contro Francia («Scott»), citata alla nota 34, punti 59-60.

(104)  Cfr. causa C-119/05, Lucchini, citata alla nota 32, punto 53.

(105)  Cause riunite C-143/88 e C-92/89 Zuckerfabrik Süderdithmarschen e Zuckerfabrik Soest contro Hauptzollamt Itzehoe e Hauptzollamt Paderborn Racc. 1991, parte I, pag. 415, punto 33.

(106)  Causa C-465/93 Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e altri contro Bundesamt für Ernährung e Forstwirtschaft, Racc. 1995, parte I, pag. 3761, punto 51.

(107)  Per ulteriori chiarimenti cfr. la comunicazione del 2007 sul recupero, punto 59.

(108)  Cfr. riferimenti citati alla nota 77.

(109)  Cfr. sezione 2.2.4.

(110)  Cfr. punti 48-51.

(111)  Causa C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, citata alla nota 8, punto 45; causa C-526/04 Laboratoires Boiron, Racc. 2006, parte I, pag. 7529, punto 51.

(112)  Causa C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, citata alla nota 8, punto 45; cause riunite C-392/04 e C-422/04, i-2l Germania, Racc. 2006, parte I, pag. 8559, punto 57; causa 33/76, Rewe, Racc. 1976, pag. 1989, punto 5.

(113)  Causa C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, citata alla nota 8, punto 45; causa C-174/02 Streekgewest, Racc. 2005, parte I, pag. 85, punto 18; causa 33/76 Rewe, citata alla nota 112, punto 5.

(114)  Causa 106/77 Amministrazione delle finanze dello Stato contro Simmenthal, Racc. 1978, pag. 629, punti 21 e 24.

(115)  Causa C-174/02, Streekgewest, citata alla nota 113, punto 18.

(116)  Causa C-174/02, Streekgewest, citata alla nota 113, punti 14-21.

(117)  Causa C-174/02, Streekgewest, citata alla nota 113, punto 19.

(118)  Cfr. statistiche al punto 3. L'imposizione di un onere fiscale straordinario a determinati settori o produttori può anche configurare un aiuto di Stato a favore di altre società, cfr. causa C-487/06, P British Aggregates Association contro Commissione, sentenza del 22 dicembre 2008, non ancora pubblicata, punti 81-86.

(119)  Causa C-174/02, Streekgewest, citata alla nota 113, punto 19.

(120)  Cause riunite C-393/04 e C-41/05, Air Liquide, citate alla nota 13, punto 46; cause riunite da C-266/04 a C-270/04, C-276/04 e da C-321/04 a C-325/04, Casino France e altri, Racc. 2005, parte I, pag. 9481, punto 40; causa C-174/02, Streekgewest, citata alla nota 113, punto 26.

(121)  Cause riunite C-393/04 e C-41/05, Air Liquide, citate alla nota 13, punto 48; cause riunite da C-266/04 a C-270/04, C-276/04 e da C-321/04 a C-325/04, Casino France e altri, citate alla nota 120, punti 43 e 44.

(122)  Cause riunite C-393/04 e C-41/05, Air Liquide, citate alla nota 13, punto 45.

(123)  Causa C-526/04, Laboratoires Boiron, citata alla nota 111, punti 55 e 57.

(124)  Causa C-39/94, SFEI e altri, citata alla nota 8, punto 50; ordinanza del 13 luglio 1990 nella causa C-2/88, Imm. Zwartveld e altri, Racc. 1990, parte I, pag. 3365, punti da 16 a 22; causa C-234/89, Delimitis contro Henninger Bräu, Racc. 1991, parte I, pag. 935, punto 53.

(125)  Causa C-94/00, Roquette Frères, Racc. 2002, parte I, pag. 9011, punto 31.

(126)  Comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell'UE ai fini dell'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU C 101 del 27.4.2004, pag. 54), punti 15-30.

(127)  Ordinanza del 6 dicembre 1990 nella causa C-2/88, Imm. Zwartveld e altri, Racc. 1990, parte I, pag. 4405, punti 10 e 11; e causa T-353/94, Postbank contro Commissione, Racc. 1996, parte II, pag. 921, punto 93.

(128)  Ai sensi dell'articolo 234 del trattato CE, in determinate circostanze una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia affinché si pronunci in via pregiudiziale.

(129)  Causa C 39-94 SFEI e altri, citata alla nota 8, punto 50; ordinanza del 13 luglio 1990 nella causa C-2/88 Imm. Zwartveld e altri, citata alla nota 124, punti da 17 a 22; causa C-234/89, Delimitis contro Henninger Bräu, citata alla nota 124, punto 53; causa T-353/94, Postbank contro Commissione, citata alla nota 127, punti 64 e 65.

(130)  Ricevuta tale informazione, la giurisdizione nazionale può chiedere di essere regolarmente aggiornata sulla situazione.

(131)  Causa T-353/94, Postbank contro Commissione, citata alla nota 127, punto 91.

(132)  Causa C-234/89, Delimitis contro Henninger Bräu, citata alla nota 124, punto 53; causa T-353/94, Postbank contro Commissione, citata alla nota 127, punto 90.

(133)  Causa T-353/94, Postbank contro Commissione, citata alla nota 127, punto 64; ordinanza del 13 luglio 1990 nella causa C-2/88, Imm. Zwartveld e altri, citata alla nota 124, punti 16-22.

(134)  Causa T-353/94, Postbank contro Commissione, citata alla nota 127, punto 93; ordinanza del 6 dicembre 1990 nella causa C-2/88, Imm. Zwartveld e altri, citata alla nota 127, punti 10 e 11.

(135)  Ordinanza del 6 dicembre 1990 nella causa C-2/88, Imm. Zwartveld e altri, citata alla nota 127, punto 11; causa C-275/00, First e Franex, Racc. 2002, parte I, pag. 10943, punto 49; causa T-353/94, Postbank contro Commissione, citata alla nota 127, punto 93.

(136)  Cfr. causa C-39/94, SFEI e altri, citata alla nota 8, punto 50.

(137)  Tuttavia, si prega di prendere nota del punto 92.

(138)  Quando l'interpretazione del diritto comunitario possa essere chiaramente dedotta dalla giurisprudenza esistente o quando non lasci adito ad alcun ragionevole dubbio, il giudice nazionale di ultima istanza secondo il diritto nazionale non è tenuto a deferire il caso alla Corte di giustizia affinché si pronunci in via pregiudiziale, benché conservi integralmente la propria libertà di adire la Corte. Cfr. causa 283/81, Cilfit e altri, Racc. 1982, pag 3415, punti 14-20; cause riunite C-428/06 e C-434/06 Union General de trabajadores de la Rojia, Racc. 2008, Parte I, pag. 0000, sentenza dell'11 settembre 2008, non ancora pubblicata, punti 42 e 43.

(139)  Cfr. riferimenti citati alla nota 51.

(140)  Cfr. punto 83.

(141)  Ciò può includere misure provvisorie come indicato nella sezione 2.2.6.