22.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 16/1


Comunicazione della Commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica

(2009/C 16/01)

1.   LA CRISI FINANZIARIA, I SUOI EFFETTI SULL'ECONOMIA REALE E LA NECESSITÀ DI MISURE TEMPORANEE

1.1.   La crisi finanziaria ed i suoi effetti sull'economia reale

Il 26 novembre 2008, la Commissione ha adottato la comunicazione «Un piano europeo di ripresa economica» (1) (in appresso, «il piano di ripresa»), un piano volto a favorire la ripresa dell'Europa dall'attuale crisi finanziaria. Il piano di ripresa è imperniato su due elementi principali, che si rafforzano a vicenda. In primo luogo, misure a breve termine per rilanciare la domanda, salvare posti di lavoro e contribuire a far rinascere la fiducia. In secondo luogo, «investimenti intelligenti» per garantire una maggiore crescita e una prosperità sostenibile a lungo termine. Il piano di ripresa intensificherà e accelererà le riforme già avviate nell'ambito della strategia di Lisbona.

In un tale contesto, la Comunità deve fare in modo di evitare interventi pubblici che potrebbero mettere a repentaglio gli obiettivi di aiuti di Stato di minore entità e più mirati. Tuttavia, in determinate condizioni, sono necessari nuovi aiuti di Stato temporanei.

Il piano di ripresa comprende inoltre ulteriori iniziative volte ad applicare le norme sugli aiuti di Stato in modo tale da disporre della massima flessibilità per affrontare la crisi, pur mantenendo condizioni di parità ed evitando indebite restrizioni della concorrenza. La presente comunicazione fornisce dettagli sulle nuove possibilità temporanee di cui gli Stati membri dispongono per concedere aiuti di Stato.

In primo luogo, la crisi finanziaria ha avuto gravi ripercussioni sul settore bancario comunitario. Il Consiglio ha sottolineato che, anche se l'intervento pubblico va deciso a livello nazionale, esso deve rientrare in un quadro coordinato ed ispirarsi ad una serie di principi comuni della Comunità (2). La Commissione ha reagito immediatamente con diverse misure, segnatamente l'adozione della comunicazione sull'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale (3) e di diverse decisioni che autorizzavano aiuti per il salvataggio a favore di istituzioni finanziarie.

Accedere ai finanziamenti in misura sufficiente e a costi accettabili è una condizione indispensabile per l'investimento, la crescita e la creazione di posti di lavoro nel settore privato. Gli Stati membri devono far uso del potere che hanno acquisito fornendo un consistente sostegno finanziario al settore bancario in modo tale che questo sostegno non si limiti a produrre un miglioramento della situazione finanziaria delle banche, ma porti benefici all'economia in generale. Per questo motivo, il sostegno al settore finanziario deve essere ben mirato, così da garantire che le banche riprendano le loro normali attività di prestito. Di questo la Commissione terrà conto al momento del riesame degli aiuti di Stato alle banche.

Se da un lato sembra che sui mercati finanziari la situazione stia migliorando, dall'altro l'economia reale sta ora risentendo in pieno delle conseguenze della crisi finanziaria. L'intera economia sta registrando un forte calo, con ripercussioni per le famiglie, le imprese e l'occupazione. In particolare, come conseguenza della crisi sui mercati finanziari, le banche hanno cominciato a ridurre il proprio livello di leva (deleveraging) e a cautelarsi molto di più nei confronti dei rischi rispetto agli anni precedenti, determinando così una stretta creditizia. La crisi finanziaria potrebbe portare ad un razionamento del credito, ad un crollo della domanda e alla recessione.

Difficoltà di questo tipo potrebbero colpire non solo le imprese deboli che non dispongono di ampi margini di solvibilità, ma anche imprese sane che si troveranno di fronte all'improvvisa carenza o persino all'indisponibilità di credito. Ciò riguarderà in particolar modo le piccole e medie imprese (in appresso «PMI»), che in ogni caso incontrano maggiori difficoltà di accesso ai finanziamenti rispetto alle imprese più grandi. Tale situazione rischia non solo di avere serie ripercussioni nel breve e medio termine sulla situazione economica di molte imprese sane e sui loro dipendenti, ma potrebbe anche avere effetti negativi più duraturi, in quanto tutti gli investimenti della Comunità nel futuro — in particolare quelli per una crescita sostenibile e per gli altri obiettivi della strategia di Lisbona — potrebbero essere rimandati o addirittura abbandonati.

1.2.   Necessità di uno stretto coordinamento a livello europeo delle misure di aiuto nazionali

Nell'attuale situazione finanziaria, gli Stati membri potrebbero essere tentati di agire individualmente e in particolare di lanciarsi in una gara di aiuti finanziari per sostenere le rispettive imprese. Il passato insegna che azioni individuali di questo tipo non possono essere efficaci e rischiano di danneggiare gravemente il mercato interno. È di importanza fondamentale che nel concedere tali aiuti, basati su un'attenta analisi dell'attuale situazione economica particolare, siano garantite condizioni di parità tra le imprese europee e si eviti che gli Stati membri si lancino in una gara di aiuti economici che si rivelerebbe insostenibile e dannosa per la Comunità nel suo insieme. Il ruolo della politica di concorrenza è proprio quello di garantire che queste condizioni siano rispettate.

1.3.   Necessità di misure di aiuto temporanee

Benché gli aiuti di Stato non siano una cura miracolosa contro le attuali difficoltà, un sostegno pubblico ben mirato alle imprese potrebbe rappresentare un utile elemento di uno sforzo globale volto tanto a sbloccare i prestiti alle imprese quanto ad incoraggiare il mantenimento degli investimenti in un futuro basato su basse emissioni di carbonio.

Le misure supplementari temporanee previste nella presente comunicazione perseguono due obiettivi: alla luce dei problemi finanziari, eccezionali e transitori, connessi alla crisi delle banche, il primo obiettivo è quello di sbloccare i prestiti bancari alle imprese e garantire così la continuità del loro accesso ai finanziamenti. Come confermato dalla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — «Una corsia preferenziale per la piccola impresa» (uno «Small Business Act» per l'Europa) del 25 giugno 2008 (4), di recente adozione, le PMI rivestono una particolare importanza per l'intera economia dell'Europa e il miglioramento della loro situazione finanziaria avrà effetti positivi anche sulle imprese di grandi dimensioni e quindi andrà globalmente a sostegno della crescita e dell'ammodernamento dell'economia nel lungo termine.

Il secondo obiettivo è quello di incoraggiare le imprese a continuare ad investire nel futuro, in particolare in un'economia basata su una crescita sostenibile. In effetti, sarebbe drammatico se l'attuale crisi avesse la conseguenza di fermare o persino di annullare i notevoli progressi che sono stati compiuti in campo ambientale. Per tale motivo, è necessario che alle imprese venga concesso un sostegno temporaneo per investimenti in progetti ambientali (il che potrebbe tra l'altro conferire all'industria della Comunità un vantaggio tecnologico), combinando così l'aiuto finanziario urgente e necessario con benefici a lungo termine per l'Europa.

La presente comunicazione ricorda innanzitutto le molteplici possibilità di sostegno pubblico già a disposizione degli Stati membri nel quadro delle esistenti norme sugli aiuti di Stato e presenta poi le ulteriori misure di aiuto che gli Stati membri possono concedere in via temporanea, al fine di porre rimedio alle difficoltà che alcune imprese incontrano attualmente per l'accesso ai finanziamenti e per promuovere investimenti che perseguano obiettivi ambientali.

La Commissione ritiene che gli strumenti di aiuto proposti siano i più appropriati per raggiungere tali obiettivi.

2.   MISURE DI POLITICA ECONOMICA GENERALE

Il piano di ripresa è stato adottato in risposta alla congiuntura economica attuale. La gravità della crisi impone alla Comunità di adottare una strategia coordinata, sufficientemente vasta e audace da far rinascere la fiducia dei consumatori e delle imprese.

Gli obiettivi strategici del piano di ripresa sono:

stimolare rapidamente la domanda e far rinascere la fiducia tra i consumatori,

ridurre il costo umano del rallentamento economico e attenuarne le ripercussioni sulle categorie più vulnerabili. La crisi ha già colpito o colpirà un gran numero di lavoratori e le loro famiglie. Si può far qualcosa per contribuire ad arginare la perdita di posti di lavoro e per aiutare poi le persone interessate a reintegrare rapidamente il mercato del lavoro anziché affrontare un lungo periodo di disoccupazione,

aiutare l'Europa a prepararsi a sfruttare la ripresa della crescita non appena questa si presenterà, affinché l'economia europea sia in sintonia con le esigenze di competitività e sostenibilità e con le necessità del futuro, in conformità della strategia di Lisbona. Ciò significa sostenere l'innovazione, costruire un'economia della conoscenza e accelerare la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e basata su un uso efficiente delle risorse.

Per raggiungere tali obiettivi, gli Stati membri hanno già a disposizione diversi strumenti che non costituiscono aiuto di Stato. Ad esempio, in questo momento alcune imprese potrebbero avere difficoltà di accesso ai finanziamenti anche maggiori rispetto ad altre ed essere quindi costrette a rinviare o addirittura ad annullare i finanziamenti necessari alla loro crescita o alla realizzazione di investimenti già previsti. Per questo motivo, gli Stati membri potrebbero adottare una serie di misure di politica generale applicabili a tutte le imprese dei loro territori, e quindi non soggette alle norme sugli aiuti di Stato, volte ad alleviare temporaneamente i problemi finanziari nel breve e nel medio termine. Ad esempio, potrebbero essere previste proroghe per i pagamenti dei contributi previdenziali e di oneri simili o persino delle imposte, oppure potrebbero essere introdotte misure per i dipendenti. In linea di massima, se aperte a tutte le imprese, tali misure non costituiscono aiuto di Stato.

Gli Stati membri possono anche concedere sostegno finanziario direttamente ai consumatori, ad esempio per la rottamazione di vecchi prodotti e/o per l'acquisto di prodotti verdi. Se tali aiuti vengono erogati senza discriminazioni connesse all'origine del prodotto, essi non costituiscono aiuti di Stato.

Inoltre, i programmi generali della Comunità, come il programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) istituito dalla decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006 (5), e il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) istituito dalla decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 (6), possono essere utilizzati nel modo migliore per fornire aiuto alle PMI, ma anche alle grandi imprese. Ciò è pienamente in linea con le altre iniziative europee, come ad esempio la decisione della Banca europea per gli investimenti di mobilitare 30 Mrd EUR per sostenere le PMI europee ed il suo impegno a rafforzare la propria capacità di intervento in relazione a progetti di infrastruttura.

3.   AIUTI DI STATO POSSIBILI NEL QUADRO DEGLI STRUMENTI ESISTENTI

Negli ultimi anni, la Commissione ha compiuto una considerevole opera di ammodernamento delle norme sugli aiuti di Stato, così da incoraggiare gli Stati membri a concedere in modo più mirato il sostegno pubblico agli investimenti sostenibili e a contribuire in questo modo alla strategia di Lisbona. In questo contesto, si è rivolta una particolare attenzione alle PMI e sono state incrementate le possibilità di concessione di aiuti di Stato a loro favore. Le norme sugli aiuti di Stato sono state, inoltre, considerevolmente semplificate e snellite nel regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (7), che offre ora agli Stati membri tutta una serie di misure di aiuto con oneri amministrativi minimi. Nell'attuale situazione economica, rivestono una particolare importanza gli esistenti strumenti di aiuto di Stato qui in appresso citati.

Il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) (8) (il regolamento «de minimis») precisa che le misure di aiuto fino a 200 000 EUR per impresa nell'arco di tre anni non costituiscono aiuto di Stato ai sensi del trattato. Ai sensi del medesimo regolamento, inoltre, le garanzie fino a 1,5 Mio EUR non superano la soglia de minimis e pertanto non costituiscono aiuto. Gli Stati membri possono pertanto concedere tali garanzie senza calcolare il relativo equivalente sovvenzione e senza oneri amministrativi.

Il regolamento generale di esenzione per categoria costituisce un elemento fondamentale nel quadro delle norme sugli aiuti di Stato, poiché semplifica le procedure relative agli aiuti di Stato per determinate importanti misure di aiuto e favorisce il riorientamento degli aiuti di Stato verso obiettivi comunitari prioritari. Tutte le esenzioni per categoria esistenti in precedenza, nonché quelle relative a nuovi settori (innovazione, ambiente, ricerca e sviluppo per le imprese di grandi dimensioni, misure a favore del capitale di rischio per le PMI), sono state riunite in un unico strumento. In tutti i casi a cui si applica il regolamento generale di esenzione per categoria, gli Stati membri possono concedere aiuti senza notificarli preventivamente alla Commissione. La rapidità dell'iter, pertanto, dipende completamente dagli Stati membri. Il regolamento generale di esenzione per categoria è particolarmente importante per le PMI, in quanto prevede norme speciali per gli aiuti a favore degli investimenti e dell'occupazione destinate esclusivamente alle PMI. Tutte le 26 misure previste, inoltre, sono a disposizione delle PMI e consentono agli Stati membri di seguire tali imprese in tutte le diverse fasi del loro sviluppo, assistendole in settori che vanno dall'accesso al finanziamento alla ricerca e sviluppo, all'innovazione, alla formazione, all'occupazione, a misure ambientali ecc.

La nuova disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (9) è stata adottata all'inizio del 2008 come parte del pacchetto sull'energia e sul cambiamento climatico. Ai sensi di tale disciplina, gli Stati membri possono concedere, tra l'altro, i seguenti tipi di aiuti di Stato:

aiuti alle imprese che migliorano i loro livelli di efficienza ambientale in assenza di standard comunitari o al di là degli standard comunitari esistenti: per le piccole imprese tali aiuti possono raggiungere il 70 % dei costi d'investimento supplementari (fino all'80 % nel settore dell'ecoinnovazione), mentre essi possono raggiungere il 100 % dei costi d'investimento supplementari, anche per imprese di grandi dimensioni, se vengono concessi tramite una procedura di gara autenticamente competitiva. Sono altresì consentiti aiuti per l'adeguamento anticipato a futuri standard comunitari e per studi ambientali,

nel settore delle energie rinnovabili e della cogenerazione, gli Stati membri possono concedere aiuti operativi a copertura di tutti i costi di produzione supplementari,

al fine di raggiungere gli obiettivi ambientali relativi al risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, gli Stati membri possono concedere aiuti che consentano alle imprese di conseguire risparmi energetici e aiuti per le fonti energetiche rinnovabili e per la cogenerazione fino all'80 % dei costi d'investimento supplementari per le piccole imprese e fino al 100 % dei costi d'investimento supplementari se l'aiuto è concesso tramite una procedura di gara autenticamente competitiva.

Nel dicembre 2006, la Commissione ha adottato una nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (10). La disciplina contiene nuove disposizioni relative all'innovazione che, oltre ad essere mirate in modo specifico alle PMI, orientano con maggiore precisione gli aiuti verso la creazione di occupazione e di crescita conformemente alle linee indicate dalla strategia di Lisbona. In particolare sono consentiti:

aiuti per progetti di R&S, in particolare aiuti per la ricerca fondamentale, che possono coprire fino al 100 % dei costi ammissibili, e aiuti per la ricerca industriale, che possono coprire fino all'80 % dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese,

aiuti alle nuove imprese innovatrici, di importo massimo pari a 1 Mio EUR e superiori a tale importo nelle zone assistite, aiuti ai poli di innovazione, aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione,

aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato, aiuti per gli studi di fattibilità tecnica, aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi, aiuti destinati a coprire le spese relative ai diritti di proprietà industriale delle PMI.

Un altro elemento chiave per la competitività è rappresentato dalla formazione. È di fondamentale importanza che, anche in un momento di crescita della disoccupazione, gli investimenti a favore della formazione siano mantenuti, così da sviluppare nuove competenze. Nel quadro del regolamento sull'esenzione generale per categoria, gli Stati membri possono concedere alle imprese aiuti a favore della formazione generale e specifica che possono coprire fino all'80 % dei costi ammissibili.

Nel 2008 la Commissione ha adottato una nuova comunicazione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (11), che specifica a quali condizioni le garanzie pubbliche su prestiti non costituiscono aiuto di Stato. A norma di detta comunicazione, le garanzie non vengono considerate aiuto di Stato, in particolare, se per esse viene pagato un prezzo di mercato. Oltre a chiarire le condizioni in base alle quali viene determinata la presenza o meno di aiuti sotto forma di garanzie, la nuova comunicazione introduce per la prima volta specifici premi «esenti» (di sicurezza) per le PMI, consentendo un uso più semplice ma sicuro delle garanzie per incoraggiare il finanziamento delle PMI.

Nel luglio 2006, la Commissione ha adottato i nuovi orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio per le PMI (12). Gli orientamenti sono destinati alle PMI innovative e a forte crescita, a cui la strategia di Lisbona rivolge particolare attenzione. La Commissione ha stabilito una nuova soglia di sicurezza di 1,5 Mio EUR per PMI destinataria, con un aumento pari al 50 %. Al di sotto di tale massimale, la Commissione accetta, di regola, il fatto che manchino strumenti di finanziamento alternativi da parte dei mercati finanziari (cioè che esista un disfunzionamento del mercato). Le misure di aiuto a favore del capitale di rischio sono state inoltre inserite nel regolamento generale di esenzione per categoria.

Nelle regioni svantaggiate, gli Stati membri possono concedere aiuti a favore degli investimenti per creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente o diversificare la produzione a norma degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (13), d'applicazione dal gennaio 2007.

Tali in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 introducono anche una nuova forma di aiuto per fornire incentivi a sostegno della costituzione di nuove imprese e della prima fase di sviluppo delle piccole imprese nelle aree assistite.

A norma degli esistenti orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (14), gli Stati membri possono inoltre concedere aiuti alle imprese che necessitano di sostegno pubblico. A tale scopo, gli Stati membri possono notificare regimi di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione delle PMI.

Sulla base delle possibilità esistenti in materia di aiuti di Stato, la Commissione ha già autorizzato un ampio numero di regimi che gli Stati membri possono utilizzare in risposta all'attuale situazione finanziaria.

4.   APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERA B)

4.1.   Principi generali

Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato, la Commissione può dichiarare compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati «a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro». In questo contesto, il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha affermato che il turbamento deve colpire l'intera economia dello Stato membro interessato e non solo quella di una delle sue regioni o una parte del territorio. Ciò è anche in linea con la necessità di interpretare in modo rigoroso qualunque possibilità di deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato (15).

Nella sua prassi decisionale, la Commissione ha interpretato costantemente in modo rigoroso tali norme (16).

In questo contesto, la Commissione ritiene che, al di là del sostegno di emergenza al sistema finanziario, l'attuale crisi mondiale richieda una risposta politica eccezionale.

La crisi colpirà tutti gli Stati membri, anche se in modo diverso e in varia misura, e comporterà probabilmente un aumento della disoccupazione, un calo della domanda e un deterioramento delle finanze pubbliche.

Vista la gravità dell'attuale crisi finanziaria e i suoi effetti per l'economia degli Stati membri nel suo complesso, la Commissione reputa che determinate categorie di aiuti di Stato siano giustificate, per un periodo di tempo limitato, per porre rimedio a tali difficoltà e ritiene che possano essere dichiarate compatibili con il mercato comune sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato.

4.2.   Importo di aiuto limitato e compatibile

4.2.1.   Quadro normativo in vigore

Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento de minimis:

«Gli aiuti che soddisfano le condizioni stabilite nei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo devono considerarsi come aiuti che non corrispondono a tutti i criteri dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3.

L'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto “de minimis” o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato».

4.2.2.   Nuova misura

In questo momento, la crisi finanziaria non colpisce solo le imprese strutturalmente deboli, ma anche imprese che si troveranno di fronte all'improvvisa carenza o persino all'indisponibilità di credito. Un miglioramento della situazione finanziaria di tali imprese avrà effetti positivi per l'intera economia europea.

Pertanto, in considerazione dell'attuale situazione economica, si ritiene necessario consentire temporaneamente la concessione di un importo di aiuto limitato, ma tuttavia compreso nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, poiché di entità superiore alla soglia indicata nel regolamento «de minimis».

La Commissione considererà questi aiuti di Stato compatibili con il mercato comune sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a)

l'aiuto non è superiore ad una sovvenzione diretta in denaro dell'importo di 500 000 EUR per impresa. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo;

b)

l'aiuto è concesso sotto forma di regime;

c)

l'aiuto è concesso alle imprese che al 1o luglio 2008 non erano in difficoltà (17); esso può essere concesso alle imprese che non erano in difficoltà a quella data, ma che hanno cominciato ad essere in difficoltà successivamente, a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale;

d)

non possono beneficiare del regime di aiuto le imprese che operano nel settore della pesca;

e)

l'aiuto non costuituisce aiuti alle esportazioni né aiuti che favoriscono i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati;

f)

l'aiuto può essere concesso solo fino al 31 dicembre 2010;

g)

prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro deve ottenere dall'impresa interessata una dichiarazione, in forma scritta o elettronica, su qualunque altro aiuto «de minimis» e su qualunque altro aiuto di cui al presente paragrafo da essa ricevuto nell'esercizio finanziario in corso. Lo Stato membro concede l'aiuto previsto nel presente paragrafo solo dopo aver controllato che questo non porti il totale degli aiuti ricevuti dall'impresa nel periodo 1o gennaio 2008-31 dicembre 2010 ad un livello superiore al massimale di 500 000 EUR;

h)

il regime di aiuto non si applica alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli (18). Esso è applicabile alle imprese che operano nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (19), tranne quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate o quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

4.3.   Aiuti concessi sotto forma di garanzie

4.3.1.   Quadro normativo in vigore

La comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie ha lo scopo di fornire agli Stati membri maggiori indicazioni in merito ai principi sui quali la Commissione intende basarsi per l'interpretazione degli articoli 87 e 88, nonché per l'applicazione di tali articoli alle garanzie statali. In particolare, la comunicazione specifica quali sono le condizioni per considerare che non vi sia aiuto di Stato. La comunicazione non indica criteri di compatibilità per la valutazione delle garanzie.

4.3.2.   Nuova misura

Onde promuovere ulteriormente l'accesso ai finanziamenti e ridurre l'attuale forte avversione al rischio da parte delle banche, le garanzie su prestiti agevolate per un periodo di tempo limitato possono costituire una soluzione appropriata e mirata per facilitare l'accesso delle imprese ai finanziamenti.

La Commissione considererà questi aiuti di Stato compatibili con il mercato comune sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a)

per le PMI, gli Stati membri concedono una riduzione fino al 25 % del premio annuale da pagare per nuove garanzie concesse sulla base della soglia di sicurezza di cui alla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (20);

b)

per le imprese di grandi dimensioni, gli Stati membri concedono inoltre, per le nuove garanzie, una riduzione fino al 15 % del premio annuale calcolato sulla base della stessa soglia di sicurezza;

c)

quando l'elemento di aiuto nei regimi di garanzia è calcolato attraverso metodologie già accettate dalla Commissione previa la loro notifica a norma di un regolamento adottato dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato (21), gli Stati membri possono anche concedere un'analoga riduzione pari ad un massimo del 25 %, per le PMI, o del 15 %, per le imprese di grandi dimensioni, del premio annuale da pagare per nuove garanzie;

d)

l'importo massimo del prestito non supera la spesa salariale annuale complessiva del beneficiario (compresi gli oneri sociali nonché i costi del personale impiegato nelle strutture dell'impresa, ma che formalmente figura nei libri paga di imprese subappaltanti) per il 2008. Nel caso di imprese create dopo il 1o gennaio 2008, l'importo massimo del prestito non può superare la spesa salariale annua prevista per i primi due anni di attività;

e)

le garanzie sono concesse entro il 31 dicembre 2010;

f)

la garanzia non supera il 90 % del prestito;

g)

la garanzia può riguardare tanto i prestiti per gli investimenti che quelli per il capitale di esercizio;

h)

la riduzione del premio di garanzia è applicata per un periodo massimo di 2 anni a partire dalla concessione della garanzia;

i)

l'aiuto è concesso alle imprese che al 1o luglio 2008 non erano in difficoltà (22); tuttavia può essere concesso alle imprese che non erano in difficoltà a quella data, ma che hanno cominciato ad essere in difficoltà successivamente, a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale.

4.4.   Aiuti sotto forma di tasso d'interesse agevolato

4.4.1.   Quadro normativo in vigore

La comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (23) stabilisce un metodo per il calcolo del tasso di riferimento basato sul tasso interbancario offerto sul mercato monetario (IBOR) a 1 anno, maggiorato di margini compresi tra 60 e 1 000 punti base in funzione della qualità creditizia dell'impresa e del livello di garanzia finanziaria offerto. Se gli Stati membri applicano tale metodo, il tasso d'interesse non contiene elementi di aiuto di Stato.

4.4.2.   Nuova misura

Nell'attuale situazione di mercato, le imprese potrebbero avere difficoltà a reperire finanziamenti. Pertanto, la Commissione accetta che siano concessi prestiti pubblici o privati ad un tasso d'interesse per lo meno uguale al tasso overnight della banca centrale, maggiorato di un premio uguale alla differenza tra il tasso interbancario a 1 anno medio e la media del tasso overnight della banca centrale sul periodo 1o gennaio 2007-30 giugno 2008, più il premio per il rischio di credito corrispondente al profilo di rischio del destinatario, come indicato dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

L'elemento di aiuto contenuto nella differenza tra questo tasso d'interesse e il tasso di riferimento definito nella comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione verrà, in via temporanea, considerato compatibile con il trattato sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

il metodo si applica a tutti i contratti conclusi entro il 31 dicembre 2010. Esso può coprire prestiti di qualunque durata. I tassi di interesse ridotti possono essere applicati per pagamenti di interessi anteriori al 31 dicembre 2012 (24). Dopo tale data, ai prestiti viene applicato un tasso d'interesse almeno uguale al tasso definito nella comunicazione sui tassi di riferimento e di attualizzazione;

b)

l'aiuto è concesso alle imprese che al 1o luglio 2008 non erano in difficoltà (22) tuttavia, può essere concesso alle imprese che non erano in difficoltà a quella data, ma che hanno cominciato ad essere in difficoltà successivamente, a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale.

4.5.   Aiuti per la produzione di «prodotti verdi»

4.5.1.   Quadro normativo in vigore

La comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione stabilisce un metodo per il calcolo del tasso di riferimento basato sul tasso interbancario offerto sul mercato monetario (IBOR) a 1 anno, maggiorato di margini compresi tra 60 e 1 000 punti base in funzione della qualità creditizia dell'impresa e del livello di garanzia finanziaria offerto. Se gli Stati membri applicano tale metodo, il tasso d'interesse non contiene elementi di aiuto di Stato.

4.5.2.   Nuova misura

A causa della crisi finanziaria attuale, inoltre, le imprese incontrano maggiori difficoltà ad accedere ai finanziamenti necessari per produrre prodotti più rispettosi dell'ambiente. Gli aiuti sotto forma di garanzia possono non essere sufficienti a finanziare progetti costosi volti a migliorare la tutela ambientale mediante un adeguamento anticipato a norme future non ancora in vigore o mediante il superamento di tali norme.

La Commissione ritiene che gli obiettivi ambientali debbano continuare ad essere una priorità nonostante la crisi finanziaria. È nell'interesse della Comunità che si producano articoli più rispettosi dell'ambiente, compresi i prodotti efficienti dal punto di vista energetico, ed è importante che la crisi finanziaria non ostacoli il conseguimento di tale obiettivo.

Le misure supplementari sotto forma di prestiti agevolati possono quindi incoraggiare la produzione di «prodotti verdi». I prestiti agevolati possono tuttavia determinare gravi distorsioni della concorrenza e devono essere strettamente limitati a situazioni specifiche e ad investimenti mirati.

La Commissione ritiene che, per un periodo di tempo limitato, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di concedere aiuti sotto forma di riduzioni del tasso d'interesse.

Sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato, la Commissione considererà compatibile con il mercato comune qualunque misura di aiuto sui tassi d'interesse per prestiti per investimenti che rispetti tutte le seguenti condizioni:

a)

l'aiuto riguarda prestiti per investimenti destinati al finanziamento di progetti consistenti nella produzione di nuovi prodotti tali da migliorare considerevolmente la tutela ambientale;

b)

l'aiuto è necessario per l'avvio di un nuovo progetto. Nel caso di progetti esistenti, l'aiuto può essere concesso qualora diventi necessario per il proseguimento del progetto a causa della mutata situazione economica;

c)

l'aiuto è concesso solo per progetti consistenti nella produzione di prodotti che comportino un adeguamento anticipato a futuri standard comunitari di prodotto (25), non ancora in vigore, che innalzano il livello di tutela ambientale, o di prodotti che comportino il superamento di tali standard;

d)

per i prodotti che comportano un adeguamento anticipato a futuri standard comunitari o il superamento di tali standard, gli investimenti partono entro il 31 dicembre 2010 affinché la produzione sia immessa sul mercato almeno due anni prima dell'entrata in vigore dello standard;

e)

i prestiti possono coprire i costi degli investimenti in attivi materiali e immateriali (26), ad eccezione dei prestiti per investimenti corrispondenti a capacità di produzione di più del 3 % su mercati di prodotto (27) in cui, nell'arco dei cinque anni precedenti all'inizio dell'investimento, il tasso di crescita annuo medio del consumo apparente sul mercato SEE, misurato in dati di valore, si è tenuto al di sotto del tasso di crescita annuo medio del PIL dello Spazio economico europeo nell'arco dello stesso periodo di riferimento di cinque anni;

f)

i prestiti sono concessi entro il 31 dicembre 2010;

g)

per calcolare l'aiuto, occorre partire dal tasso individuale del beneficiario, calcolato in base al metodo esposto al punto 4.4.2 della presente comunicazione. In base a tale metodo, l'impresa può beneficiare di una riduzione del tasso d'interesse pari al:

25 %, per le imprese di grandi dimensioni,

50 %, per le PMI;

h)

il tasso d'interesse agevolato si applica per un periodo massimo di due anni a partire dalla concessione del prestito;

i)

la riduzione del tasso d'interesse può essere applicata a prestiti concessi sia dallo Stato o da istituzioni finanziarie pubbliche che da istituzioni finanziarie private. Va garantita l'assenza di discriminazioni fra soggetti pubblici e privati;

j)

l'aiuto è concesso alle imprese che al 1o luglio 2008 non erano in difficoltà (22); tuttavia, può essere concesso alle imprese che non erano in difficoltà a quella data, ma che hanno cominciato ad essere in difficoltà successivamente, a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale;

k)

gli Stati membri garantiscono che gli aiuti non vengano trasferiti, direttamente o indirettamente, a soggetti finanziari.

4.6.   Misure relative al capitale di rischio

4.6.1.   Quadro normativo in vigore

Gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese precisano le condizioni alle quali gli aiuti di Stato a sostegno dell'investimento in capitale di rischio possono essere considerati compatibili con il mercato comune a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato.

Sulla base dell'esperienza maturata nell'applicazione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese, la Commissione ritiene che non vi sia nella Comunità un disfunzionamento generale del mercato del capitale di rischio. Essa ammette tuttavia che esistono carenze di mercato per alcuni tipi di investimenti, in determinate fasi dello sviluppo delle imprese. Queste carenze derivano da una corrispondenza imperfetta tra la domanda e l'offerta di capitale di rischio, che può essere definita in generale come una carenza di capitale proprio.

A norma del punto 4.3 degli orientamenti, per le tranche di finanziamento che non superino 1,5 Mio EUR per PMI destinataria su un periodo di dodici mesi, a determinate condizioni il disfunzionamento del mercato è presunto e non deve essere dimostrato dagli Stati membri.

Il punto 5.1, lettera a), dei summenzionati orientamenti recita: «La Commissione è consapevole delle fluttuazioni costanti del mercato del capitale di rischio e dell'insufficiente disponibilità di capitale proprio, nonché del fatto che il diverso grado in cui le imprese risentono del disfunzionamento di mercato dipende dalle loro dimensioni, dalla loro fase di sviluppo e dal loro settore economico. La Commissione è pertanto disposta a considerare compatibili col mercato comune misure a favore del capitale di rischio che prevedono tranche di investimento superiori alla soglia di 1,5 Mio EUR all'anno per impresa, a condizione che siano presentate le necessarie prove del disfunzionamento del mercato».

4.6.2.   Adeguamento temporaneo delle norme vigenti

Le turbolenze sui mercati finanziari hanno avuto ripercussioni negative sul mercato del capitale di rischio riducendo la disponibilità di questo capitale per le PMI nelle fasi iniziali del loro sviluppo. Poiché in questo momento la percezione del rischio è notevolmente aumentata e poiché il capitale di rischio è legato ad incertezze derivanti da aspettative di rendimento potenzialmente più basse, gli investitori tendono attualmente ad investire in attivi più sicuri, i cui rischi sono più facili da valutare rispetto a quelli connessi agli investimenti in capitale di rischio. Inoltre, il carattere illiquido degli investimenti in capitale di rischio si è dimostrato un ulteriore disincentivo per gli investitori. È provato che la conseguente limitata disponibilità di liquidità che si verifica nell'attuale situazione di mercato ha accentuato la carenza di capitale proprio delle PMI. Si ritiene dunque opportuno elevare la soglia di sicurezza per gli investimenti in capitale di rischio per rispondere all'accentuazione della carenza di capitale proprio e ridurre temporaneamente la percentuale minima di partecipazione di investitori privati al 30 % anche in caso di misure destinate a PMI situate in zone non assistite.

Di conseguenza, in base all'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato, determinate soglie stabilite dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese sono temporaneamente adeguate fino al 31 dicembre 2010, come segue:

a)

ai fini del punto 4.3.1, le tranche massime di investimento consentite sono portate da 1,5 Mio EUR a 2,5 Mio EUR per PMI destinataria su un periodo di dodici mesi;

b)

ai fini del punto 4.3.4, l'importo minimo di finanziamento che deve provenire da investitori privati è pari al 30 % sia in zone assistite che in zone non assistite;

c)

restano applicabili le altre condizioni contenute negli orientamenti;

d)

l'adeguamento temporaneo degli orientamenti non si applica alle misure a favore del capitale di rischio contemplate dal regolamento generale di esenzione per categoria;

e)

gli Stati membri possono adeguare i regimi approvati per riflettere l'adeguamento temporaneo degli orientamenti.

4.7.   Cumulo

I massimali d'aiuto fissati dalla presente comunicazione si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno al progetto sia finanziato interamente con fondi nazionali o sia cofinanziato dalla Comunità.

Le misure d'aiuto temporanee previste dalla presente comunicazione non possono essere cumulate con gli aiuti di cui al regolamento «de minimis» per i medesimi costi ammissibili. Se un'impresa ha già ricevuto aiuti «de minimis» prima dell'entrata in vigore del presente quadro di riferimento temporaneo, la somma dell'importo degli aiuti ricevuti nel quadro delle misure di cui al punto 4.2 della presente comunicazione e degli aiuti «de minimis» ricevuti non deve superare 500 000 EUR tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010. L'importo degli aiuti «de minimis» ricevuti dopo il 1o gennaio 2008 è dedotto dall'importo dell'aiuto compatibile concesso per lo stesso fine nel quadro dei punti 4.3, 4.4, 4.5 o 4.6.

Le misure di aiuto temporanee possono essere cumulate con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamenti comunitari, a condizione che siano rispettate le intensità massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.

5.   MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

5.1.   Assicurazione del credito all'esportazione a breve termine

Conformemente alla comunicazione della Commissione agli Stati membri, a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (28), i rischi assicurabili sul mercato non possono essere coperti dall'assicurazione del credito all'esportazione con il sostegno degli Stati membri. I rischi assicurabili sul mercato sono rischi commerciali e politici inerenti a debitori pubblici e non pubblici stabiliti nei paesi elencati in allegato a detta comunicazione, con una durata di credito inferiore a due anni. I rischi inerenti a debitori stabiliti negli Stati membri e in altri otto membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico sono considerati assicurabili sul mercato.

La Commissione ritiene che non esista necessariamente, a causa della crisi finanziaria attuale, una mancanza di capacità di assicurazione o di riassicurazione in tutti gli Stati membri, ma che non si possa escludere che in certi paesi la copertura per i rischi assicurabili sul mercato possa risultare temporaneamente indisponibile.

Il punto 4.4 della comunicazione recita: «In tali casi questi rischi temporaneamente non assicurabili sul mercato possono essere assunti da un assicuratore pubblico o a sostegno pubblico e assicurati per conto o con la garanzia dello Stato. Nella misura del possibile, per tali rischi l'assicuratore allineerà i premi applicati sui tassi praticati altrove dagli assicuratori privati per lo stesso tipo di rischi.

Gli Stati membri che intendono ricorrere a tale clausola di salvaguardia dovranno notificare immediatamente alla Commissione la loro decisione in fase di progetto. La notificazione dovrà contenere una rassegna del mercato che dimostri l'indisponibilità della copertura dei rischi sul mercato dell'assicurazione privata, sulla base di una documentazione ottenuta da due grandi imprese private internazionali di assicurazione del credito all'esportazione, di buona rinomanza, e da un assicuratore nazionale, giustificando così l'uso della clausola di salvaguardia. La notificazione dovrà altresì contenere una descrizione delle condizioni che l'assicuratore del credito all'esportazione pubblico o con sostegno pubblico intende applicare per tali rischi.

Entro due mesi dal ricevimento della notificazione la Commissione valuterà se il ricorso alla clausola di salvaguardia sia conforme alle condizioni sopra specificate e compatibile con il trattato.

Se la Commissione ne accerta la conformità, la sua decisione sulla compatibilità è valida due anni a decorrere dalla data della decisione stessa, purché durante questo periodo non mutino le condizioni di mercato che hanno giustificato l'applicazione della clausola di salvaguardia.

Inoltre la Commissione, consultati gli altri Stati membri, può modificare le condizioni del ricorso alla clausola di salvaguardia e può ugualmente decidere di sospenderne l'applicazione o di sostituirla con un altro sistema appropriato».

Tali disposizioni, applicabili alle imprese di grandi dimensioni e alle PMI, costituiscono uno strumento appropriato nella situazione economica attuale qualora gli Stati membri ritengano che vi sia un'indisponibilità di copertura sul mercato assicurativo privato per determinati rischi di credito assicurabili sul mercato e/o per determinati acquirenti di protezione dai rischi.

In tale contesto, al fine di accelerare la procedura per gli Stati membri la Commissione considera che, fino al 31 dicembre 2010, gli Stati membri possono dimostrare la carenza di mercato fornendo prove sufficienti dell'indisponibilità di copertura per il rischio sul mercato assicurativo privato. Il ricorso alla clausola di salvaguardia è comunque ritenuto giustificato se:

una grande e nota impresa privata internazionale di assicurazione del credito all'esportazione e un assicuratore dei crediti nazionale forniscono prove dell'indisponibilità di tale copertura, o

almeno quattro affermati esportatori dello Stato membro forniscono la prova del rifiuto di copertura da parte degli assicuratori per specifiche operazioni.

In stretta collaborazione con lo Stato membro interessato, la Commissione garantirà una rapida adozione delle decisioni relative all'applicazione della clausola di salvaguardia.

5.2.   Semplificazione delle procedure

Le misure di aiuto di Stato di cui alla presente comunicazione devono essere notificate alla Commissione. Oltre alle misure sostanziali esposte nella presente comunicazione, la Commissione si impegna a garantire una rapida autorizzazione delle misure di aiuto destinate a rispondere all'attuale crisi conformemente alla presente comunicazione, purché gli Stati membri interessati collaborino pienamente e forniscano informazioni complete.

Tale impegno andrà ad integrare l'attuale processo mediante cui la Commissione sta elaborando un certo numero di miglioramenti delle sue procedure generali in materia di aiuti di Stato, segnatamente per accelerare e rendere più efficace il processo decisionale in stretta collaborazione con gli Stati membri. Questo pacchetto generale di semplificazione dovrebbe contenere, in particolare, impegni congiunti della Commissione e degli Stati membri volti a rendere le procedure più razionali e prevedibili in ogni fase delle indagini sugli aiuti di Stato e a rendere più rapida l'approvazione dei casi più chiari.

6.   MONITORAGGIO E RELAZIONI

Il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (29) e il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (30) prevedono che gli Stati membri presentino relazioni annuali alla Commissione.

È necessario che entro il 31 luglio 2009 gli Stati membri forniscano alla Commissione un elenco dei regimi posti in essere sulla base della presente comunicazione.

Gli Stati membri devono garantire che vengano conservate le registrazioni particolareggiate relative alla concessione di aiuti previsti dalla presente comunicazione. Tali registrazioni devono contenere tutte le informazioni necessarie a stabilire che le condizioni necessarie siano state rispettate, devono essere conservate per 10 anni e devono essere fornite alla Commissione dietro richiesta della stessa. In particolare, gli Stati membri devono avere ottenuto informazioni che dimostrino che i beneficiari delle misure di aiuto di cui ai punti 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 non erano imprese in difficoltà al 1o luglio 2008.

Inoltre, gli Stati membri devono presentare alla Commissione entro il 31 ottobre 2009 una relazione sulle misure adottate in base alla presente comunicazione. In particolare, è necessario che la relazione fornisca elementi da cui si evinca la necessità che la Commissione mantenga le misure previste dalla presente comunicazione al di là del 31 dicembre 2009 e informazioni particolareggiate sui benefici ambientali dei prestiti agevolati. Gli Stati membri forniscono queste informazioni per ogni anno successivo in cui si applica la presente comunicazione, prima del 31 ottobre di ciascun anno.

La Commissione può richiedere informazioni supplementari in merito agli aiuti concessi, per verificare se sono state rispettate le condizioni della decisione della Commissione che approva la misura di aiuto.

7.   DISPOSIZIONI FINALI

La Commissione applica la presente comunicazione a partire dal 17 dicembre 2008, data in cui ne è stato adottato il contenuto in linea di principio, visto il contesto finanziario ed economico, che richiede un'azione immediata. La presente comunicazione è giustificata dagli attuali problemi di finanziamento, eccezionali e transitori, collegati alla crisi bancaria e cesserà di essere applicabile il 31 dicembre 2010. La Commissione potrebbe modificarla prima di questa data, dopo aver consultato gli Stati membri, sulla base di importanti considerazioni economiche o di politica della concorrenza. Se necessario o opportuno, la Commissione potrà anche fornire ulteriori chiarimenti su particolari aspetti.

La Commissione applica le disposizioni della presente comunicazione a tutte le misure di aiuto a favore del capitale di rischio notificate, rispetto alle quali deve prendere una decisione dopo il 17 dicembre 2008, anche qualora le misure siano state notificate prima di tale data.

In linea con la comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegali (31), la Commissione applica in caso di aiuti non notificati:

a)

la presente comunicazione, se gli aiuti sono stati concessi dopo il 17 dicembre 2008;

b)

gli orientamenti in vigore al momento della concessione degli aiuti, in tutti gli altri casi.

La Commissione garantisce, in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati, la rapida adozione delle decisioni una volta avvenuta la notifica completa delle misure contemplate dalla presente comunicazione. Gli Stati membri devono informare la Commissione delle loro intenzioni e notificare i progetti di adozione di misure di questo tipo quanto prima e nel modo più completo possibile.

La Commissione ricorda che qualsiasi miglioramento procedurale dipende interamente dalla presentazione di notifiche chiare e complete.


(1)  Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo, COM(2008) 800.

(2)  Conclusioni del Consiglio ECOFIN del 7 ottobre 2008.

(3)  GU C 270 del 25.10.2008, pag. 8.

(4)  COM(2008) 394 definitivo.

(5)  GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15.

(6)  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

(7)  GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3.

(8)  GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5.

(9)  GU C 82 dell'1.4.2008, pag. 1.

(10)  GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1.

(11)  GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.

(12)  GU L 194 del 18.8.2006, pag. 2.

(13)  GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

(14)  GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

(15)  Cause riunite T-132/96 e T-143/96, Freistaat Sachsen, Volkswagen AG e Volkswagen Sachsen GmbH/Commissione, Racc. 1999, pag. II-3663, punto 167.

(16)  Decisione 98/490/CE della Commissione nel caso C 47/96, Crédit Lyonnais (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 28), punto 10.1; decisione 2005/345/CE della Commissione nel caso C 28/02, Bankgesellschaft Berlin (GU L 116 del 4.5.2005, pag. 1), punti 153 e segg., e decisione 2008/263/CE della Commissione nel caso C 50/06, BAWAG (GU L 83 del 26.3.2008, pag. 7), punto 166. Cfr. decisione della Commissione nel caso NN 70/07, Northern Rock (GU C 43 del 16.2.2008, pag. 1), decisione della Commissione nel caso NN 25/08, Aiuti per il salvataggio a favore di WestLB (GU C 189 del 26.7.2008, pag. 3) e decisione della Commissione nel caso C 9/08, SachsenLB, non ancora pubblicata.

(17)  Ai fini della presente comunicazione, per «impresa in difficoltà» si intende:

per le imprese di grandi dimensioni, un'impresa in difficoltà ai sensi del punto 2.1 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà,

per le PMI, un'impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento generale di esenzione per categoria.

(18)  Secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3).

(19)  Secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1857/2006.

(20)  In questo rientra la possibilità per gli Stati membri di concedere alle PMI che non hanno antecedenti in materia di prestiti o un rating basato su un approccio di bilancio, quali determinate società a destinazione specifica o imprese nuove, una riduzione fino al 25 % sullo specifico premio «esente» fissato al 3,8 % nella comunicazione.

(21)  Quali il regolamento generale di esenzione per categoria o il regolamento (CE) n. 1628/2006 o il regolamento (CE) n. 1857/2006, se la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione.

(22)  Cfr. nota 17.

(23)  GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

(24)  Gli Stati membri che vogliono usufruire di questa facilitazione devono pubblicare on-line i tassi overnight del giorno e metterli a disposizione della Commissione.

(25)  Per futuro standard comunitario di prodotto s'intende uno standard comunitario obbligatorio, adottato ma non ancora in vigore, che fissa i livelli da raggiungere in termini ambientali per i prodotti venduti nell'Unione europea.

(26)  Definiti al punto 70 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale.

(27)  Definiti al punto 69 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, 2007-2013.

(28)  GU C 281 del 17.9.1997, pag. 4.

(29)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(30)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

(31)  GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.