52009PC0154

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo {SEC(2009) 410} {SEC(2009) 411} /* COM/2009/0154 def. - COD 2009/0157 */


IT

Bruxelles, 14.10.2009

COM(2009) 154 definitivo

2009/0157 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo

{SEC(2009) 410}

{SEC(2009) 411}

RELAZIONE

1. Contesto della proposta

1.1. Contesto generale

L'articolo 61 del trattato che istituisce la Comunità europea (in prosieguo: il "trattato") prevede la progressiva istituzione di uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, in particolare tramite l'adozione di misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile. L'articolo 65 del trattato specifica che tali misure includono "il miglioramento e la semplificazione del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, comprese le decisioni extragiudiziali" nonché "la promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale". I numerosi provvedimenti già adottati su questa base, in particolare il regolamento (CE) n. 44/2001 [1], escludono le successioni dal loro ambito di applicazione.

L’adozione di uno strumento europeo in materia di successioni è già prevista nelle priorità del Piano d’azione di Vienna [2] del 1998. Il Programma dell'Aia [3] invita la Commissione a presentare uno strumento che affronti la questione nel suo complesso: legge applicabile, competenza giurisdizionale e riconoscimento, provvedimenti amministrativi (certificato di eredità, registrazione dei testamenti). Conformemente alle conclusioni della valutazione d'impatto, il problema della registrazione dei testamenti sarà oggetto di una prossima iniziativa comunitaria.

1.2. Motivazione e obiettivi della proposta

L'importanza delle successioni transfrontaliere all'interno dell'Unione europea è evidenziata nella valutazione d'impatto in allegato alla proposta. La diversità delle norme di diritto sostanziale e delle norme che regolano la competenza internazionale o la legge applicabile, la molteplicità delle autorità che possono essere adite nell'ambito di una successione internazionale e la frammentazione delle successioni che il divergere di tali norme può comportare ostacolano la libera circolazione delle persone nell'Unione, che hanno quindi grandi difficoltà a esercitare i loro diritti nell'ambito di una successione internazionale. Le diversità normative impediscono altresì il pieno esercizio del diritto di proprietà privata che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, costituisce parte integrante dei diritti fondamentali di cui la Corte garantisce il rispetto [4]. La presente proposta è diretta a consentire a chi risiede nell'Unione europea di organizzare in anticipo la propria successione e di assicurare in maniera efficace i diritti degli eredi e/o dei legatari e degli altri congiunti del defunto, nonché dei creditori della successione.

2. Risultati delle consultazioni – valutazione d'impatto

La preparazione della presente proposta è stata preceduta da ampie consultazioni con gli Stati membri, le altre istituzioni e i cittadini. La Commissione ha ricevuto uno studio sulle successioni internazionali nell'Unione europea, realizzato dal Deutsches Notarinstitut nel novembre del 2002 [5]. Il libro verde della Commissione su successioni e testamenti [6], pubblicato il 1° marzo 2005, ha dato adito a circa 60 risposte e a un'audizione pubblica il 30 novembre 2006 [7]. Un gruppo di esperti denominato "PRM III/IV", istituito dalla Commissione il 1° marzo 2006 [8], si è riunito sette volte tra il 2006 e il 2008, e la Commissione ha organizzato una riunione di esperti nazionali il 30 giugno 2008. I contribuiti ricevuti confermano la necessità di approntare uno strumento comunitario in questo settore e sostengono l'adozione di una proposta che comprenda, inter alia, le questioni relative al diritto applicabile, alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla creazione di un certificato successorio europeo [9]. L'adozione di uno strumento di questo tipo ha riscosso l'approvazione del Parlamento europeo [10] e del Comitato economico e sociale europeo [11]. La Commissione ha effettuato una valutazione d'impatto allegata alla proposta.

3. Elementi giuridici della proposta

3.1. Base giuridica

L'articolo 67, paragrafo 5, del trattato dispone che il Consiglio adotta le misure previste all'articolo 65 secondo la procedura di codecisione di cui all'articolo 251 del trattato, ad esclusione degli "aspetti connessi con il diritto di famiglia".

Occorre anzitutto sottolineare che la maggior parte degli Stati membri, ad eccezione dei paesi nordici, considera il diritto successorio una materia distinta dal diritto di famiglia, a causa degli elementi patrimoniali preponderanti. Anche a livello di diritto sostanziale le due materie presentano differenze notevoli. La finalità principale del diritto successorio consiste nel definire le norme relative alla delazione dell'eredità e nel disciplinarne la trasmissione. A differenza del diritto successorio, il diritto di famiglia regola soprattutto i rapporti giuridici relativi al matrimonio e alla vita di coppia, alla filiazione e allo stato civile delle persone. La sua funzione sociale precipua si sostanzia nella protezione dei legami familiari. Inoltre, contrariamente al diritto di famiglia, in cui la volontà degli individui assume una rilevanza marginale e la grande maggioranza dei rapporti è disciplinata da disposizioni di ordine pubblico, il diritto successorio resta una materia in cui la volontà del titolare dei diritti riveste un ruolo considerevole.

Tra queste due branche del diritto civile esiste pertanto un'autonomia sufficiente da permettere una trattazione separata. Essendo l'articolo 67, paragrafo 5, secondo trattino, del trattato una disposizione eccezionale, le istituzioni devono interpretarlo e applicarlo restrittivamente. Tale disposizione eccezionale non si applica pertanto al presente regolamento in materia di successioni.

Le istituzioni comunitarie dispongono di una certa discrezionalità per stabilire se una misura sia necessaria al corretto funzionamento del mercato interno. La presente proposta intende eliminare qualsiasi ostacolo alla libera circolazione delle persone che risulti dalle divergenze tra le disposizioni degli Stati membri relative alle successioni internazionali.

3.2. Principio di sussidiarietà

Gli obiettivi della proposta possono essere conseguiti esclusivamente stabilendo, in materia di successioni internazionali, norme comuni identiche, che garantiscano la certezza del diritto e la prevedibilità per i cittadini. Un'azione unilaterale degli Stati membri sarebbe quindi contraria a tale obiettivo. Esiste una convenzione dell'Aia sulla legge applicabile alle successioni (in prosieguo: "la Convenzione"), che non è mai entrata in vigore [12]. 16 Stati membri hanno invece ratificato la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 sul conflitto di leggi in materia di forma delle disposizioni testamentarie. Nell'interesse della Comunità, sarebbe auspicabile che la ratificassero anche gli Stati membri restanti.

Tutte le consultazioni e gli studi hanno confermato la vastità dei problemi affrontati dalla presente proposta.

3.3. Principio di proporzionalità e scelta dello strumento

La proposta è strettamente limitata a quanto necessario per conseguire i suoi obiettivi e non mira ad armonizzare il diritto successorio né il diritto reale degli Stati membri; essa non influisce nemmeno sul trattamento fiscale dell'eredità applicato dagli Stati membri. Di conseguenza, le successioni internazionali potranno sempre provocare, tra i regimi fiscali nazionali, discrepanze che rischiano di generare situazioni di doppia imposizione o discriminazioni. Nel corso del 2010 la Commissione intende presentare una comunicazione che affronti tali questioni.

Le esigenze di certezza del diritto e di prevedibilità rendono necessarie norme chiare e uniformi e impongono la scelta del regolamento. Gli obiettivi risulterebbero compromessi se gli Stati membri disponessero di un margine di discrezionalità in sede di attuazione delle norme.

4. Commento degli articoli

4.1. Capo I – Ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Il concetto di "successione" deve essere interpretato autonomamente come comprensivo di tutti gli aspetti di una successione, in particolare la delazione, l'amministrazione e la liquidazione.

L'esclusione di diritti e beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione a causa di morte concerne non soltanto le forme di "comproprietà" (joint tenancy) note ai sistemi di common law, bensì anche tutte le forme di liberalità previste dal diritto civile.

L'eccezione prevista per il trust non osta all'applicazione della legge che, in forza del presente regolamento, disciplina la successione.

Alla lettera j) è precisato che il regolamento si applica all'acquisizione per via successoria di un diritto reale su un bene, ma non al contenuto di tale diritto. Il regolamento non pregiudica il numerus clausus dei diritti reali degli Stati membri, la qualificazione dei beni e dei diritti e la determinazione delle prerogative del titolare di tali diritti. Di conseguenza, è nulla, in linea di principio, la costituzione di un diritto reale sconosciuto all'ordinamento giuridico del luogo in cui si trova il bene. Il diritto successorio non può comportare che, nello Stato membro in cui si trova il bene, venga introdotta una suddivisione o una modalità del diritto di proprietà che quello Stato non conosce. A mo' di esempio, non è possibile introdurre un usufrutto in uno Stato che non conosce tale diritto. Per contro, l'eccezione non si applica al trasferimento per via successoria di un diritto reale conosciuto nello Stato membro in cui è situato il bene.

È altresì esclusa la pubblicità dei diritti reali, in particolare il funzionamento dei registri immobiliari e gli effetti dell'iscrizione ovvero della mancata iscrizione in tali registri.

Articolo 2

Organo giurisdizionale: generalmente le successioni sono oggetto di contenzioso stragiudiziale. Il concetto di organo giurisdizionale utilizzato nel presente regolamento è inteso in senso lato e include altre autorità che possono svolgere funzioni di tipo giurisdizionale, in particolare per delega, compresi quindi i notai e i cancellieri.

4.2. Capo II – Competenza

Articolo 4

Le norme relative alla competenza giurisdizionale in materia di successioni differiscono notevolmente tra gli Stati membri. Ne risultano conflitti di competenza positivi allorquando gli organi giurisdizionali di più Stati si dichiarano competenti, ovvero conflitti di competenza negativi quando nessuno di tali organi si ritiene competente. Per evitare ai cittadini tali difficoltà serve una regola unitaria. La competenza dello Stato membro dell'ultima residenza abituale del defunto è il criterio più diffuso tra gli Stati membri e coincide solitamente con il luogo in cui si trovano i beni del defunto. Tali organi giurisdizionali saranno competenti a statuire su tutti gli aspetti della successione, indipendentemente dal fatto che si tratti di giurisdizione volontaria o contenziosa.

Articolo 5

Il rinvio a un organo giurisdizionale più adatto non dovrebbe essere automatico laddove il defunto abbia scelto la legge di un altro Stato membro. L'organo giurisdizionale competente dovrebbe tenere conto, in particolare, degli interessi del defunto, degli eredi, legatari e creditori, e della loro residenza abituale. Tale norma consentirebbe soprattutto di pervenire ad una soluzione equilibrata nel caso in cui il defunto risiedesse da poco tempo in uno Stato membro diverso da quello della cittadinanza, e la sua famiglia fosse rimasta nello Stato membro d'origine.

Articolo 6

Per le ipotesi in cui il defunto avesse la residenza in uno Stato terzo, tale norma garantisce l'accesso alla giustizia agli eredi e ai creditori comunitari, quando la situazione presenta stretti legami con uno Stato membro a causa della presenza di un bene.

Articolo 9

Gli stretti legami tra la situazione successoria e la situazione sostanziale richiedono una competenza eccezionale degli organi giurisdizionali dello Stato membro del luogo in cui è ubicato il bene quando la legge di quest'ultimo Stato prescrive l'intervento dei propri organi giurisdizionali. Tuttavia, tale competenza è strettamente limitata agli aspetti di diritto reale relativi alla trasmissione del bene.

4.3. Capo III – Legge applicabile

Articolo 16

Un regime unitario

Le consultazioni hanno evidenziato gli inconvenienti del regime cosiddetto "scissionista", in cui la successione mobiliare è disciplinata dalla legge del domicilio del defunto e la successione immobiliare dalla legge dello Stato in cui si trova il bene. Tale regime crea più masse ereditarie, ognuna soggetta ad una legge diversa che determina con modalità diverse gli eredi e la rispettiva parte di eredità, nonché la suddivisione e la liquidazione della successione. Scegliendo un regime unitario il regolamento subordina la successione a un'unica legge ed evita così tali inconvenienti. Un regime unitario permette altresì al testatore di pianificare equamente la ripartizione dei suoi beni tra gli eredi, indipendentemente dal luogo in cui sono ubicati i beni stessi.

Il criterio di collegamento: la legge dell'ultima residenza abituale del defunto

Il regolamento accoglie questo criterio anziché quello della cittadinanza, in quanto coincidente con il centro degli interessi del defunto e spesso con il luogo in cui è situata la maggior parte dei suoi beni. Il collegamento in questo modo è più favorevole all'integrazione nello Stato membro di residenza abituale ed evita qualsiasi discriminazione nei confronti di coloro che vi risiedono senza averne la cittadinanza. Le norme di conflitto di numerosi Stati membri e tutti gli strumenti moderni, in particolare la Convenzione, scelgono d'altronde la residenza abituale quale criterio di collegamento.

Articolo 17

Tutti gli ordinamenti giuridici degli Stati membri prevedono meccanismi destinati a garantire il sostentamento dei congiunti stretti del defunto, principalmente tramite la legittima. Tuttavia, i testatori cittadini di uno Stato membro nel quale le donazioni inter vivos sono irrevocabili possono confermarne la validità scegliendo la propria legge nazionale come legge che disciplina la successione. Uno degli obiettivi fondamentali del regolamento è assicurare che tali meccanismi siano rispettati. Nel consentire al testatore di scegliere la legge applicabile, occorreva trovare un compromesso tra i vantaggi che tale scelta comporta, ad esempio la certezza del diritto e una più agevole pianificazione della successione, e la tutela degli interessi legittimi dei congiunti stretti del defunto, in particolare del coniuge e dei figli superstiti. Per questo motivo, il regolamento consente al testatore di scegliere soltanto la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza, possibilità da contemperarsi con la norma generale che vuole l'applicazione della legge dello Stato di residenza. Tale scelta permette al testatore che abbia esercitato il diritto di libera circolazione nell'Unione europea, ma che voglia conservare legami stretti con il proprio paese di origine, di preservare il vincolo culturale tramite la successione, soluzione peraltro raccomandata dallo stesso Parlamento europeo.

Esclusione di altre opzioni. Il regolamento esclude la possibilità di invocare come legge applicabile alla successione la legge applicabile al regime matrimoniale del testatore. Tale disposizione avrebbe ammesso scelte multiple nelle ipotesi in cui, per i regimi matrimoniali, i coniugi godono di una maggiore flessibilità nella scelta della legge applicabile. Il risultato sarebbe stato contrario agli obiettivi esposti in precedenza.

Articolo 18

Occorre stabilire regole sulla legge applicabile ai patti successori e ai testamenti congiuntivi, utilizzati in alcuni Stati al fine di organizzare, ad esempio, il trasferimento di un'impresa o di permettere al coniuge superstite di beneficiare del patrimonio comune.

Articolo 21

Tale articolo è destinato, in particolare, a tenere conto di alcune peculiarità degli ordinamenti giuridici di common law, come quello inglese, in cui gli eredi non succedono direttamente nei diritti del defunto al momento della morte, ma la successione è curata da un amministratore nominato e controllato dal giudice.

Articolo 22

A causa della loro destinazione economica, familiare o sociale, taluni immobili, imprese o altre categorie di beni soggiacciono a un regime successorio particolare nello Stato membro in cui sono situati, e ciò va rispettato. Un regime particolare di questo genere è previsto, ad esempio, per le aziende agricole familiari. Tale eccezione necessita di un'interpretazione restrittiva ai fini della sua compatibilità con l'obiettivo generale del presente regolamento e non si applica, in particolare, né al regime scissionista, né alla legittima.

Articolo 27

Il ricorso all'ordine pubblico deve avere carattere eccezionale. Una divergenza tra le leggi relative alla tutela degli interessi legittimi dei congiunti stretti del defunto non può giustificarne l'intervento in quanto sarebbe incompatibile con l'obiettivo di garantire l'applicazione di un'unica legge a tutti i beni della successione.

4.4. Capo IV – Riconoscimento ed esecuzione

Le disposizioni di questo capo sono mutuate dalle corrispondenti norme del regolamento (CE) n. 44/2001. Il riconoscimento di tutte le decisioni e transazioni giudiziarie è previsto al fine di concretizzare, in materia di successioni, il principio del riconoscimento reciproco che a sua volta si fonda sul principio della fiducia reciproca. I motivi del mancato riconoscimento sono stati quindi ridotti al minimo indispensabile.

4.5. Capo V – Atti pubblici

Alla luce dell'importanza pratica degli atti pubblici in materia di successioni, il presente regolamento dovrebbe garantirne il riconoscimento ai fini della loro libera circolazione. Il riconoscimento comporta che tali atti godono, quanto al contenuto dell'atto registrato e ai fatti che vi sono riportati, dello stesso valore probatorio pieno degli atti pubblici nazionali o, come avviene nel loro paese d'origine, di una presunzione di autenticità nonché dell'efficacia esecutiva nei limiti fissati dal presente regolamento.

4.6. Capo VI – Certificato successorio europeo

Ai fini della rapida risoluzione delle questioni legate ad una successione internazionale, il presente regolamento introduce un certificato successorio europeo. Per facilitarne la circolazione all'interno dell'Unione occorre adottare un modello uniforme di certificato e designare l'autorità competente a livello internazionale per il suo rilascio. La coerenza con le norme di competenza nel merito impone che tale autorità coincida con l'organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione.

Tale certificato non sostituisce i certificati esistenti in alcuni Stati membri. Nello Stato membro dell'autorità competente, la prova della qualità di erede e dei poteri dell'amministratore o esecutore testamentario si effettua quindi secondo le procedure di diritto interno.

2009/0157 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), e l'articolo 67, paragrafo 5, secondo trattino,

vista la proposta della Commissione [13],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [14],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) La Comunità si prefigge l'obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Per realizzare gradualmente tale spazio la Comunità deve adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transfrontaliere, nella misura necessaria al corretto funzionamento del mercato interno.

(2) A norma dell’articolo 65, lettera b), del trattato, tali misure devono includere tra l'altro la promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale.

(3) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha avallato il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e altre decisioni delle autorità giudiziarie quale pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia civile, invitando il Consiglio e la Commissione ad adottare un programma di misure per l’attuazione di tale principio.

(4) Il 30 novembre 2000 il Consiglio ha adottato il progetto di programma di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale [15]. Il programma ravvisa nelle misure relative all’armonizzazione delle norme sul conflitto di leggi gli strumenti che facilitano il reciproco riconoscimento delle decisioni e prevede l'elaborazione di uno strumento in materia di successioni e testamenti, materia esclusa, in particolare, dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [16].

(5) Il Consiglio europeo di Bruxelles del 4 e 5 novembre 2004 ha adottato un nuovo programma dal titolo "Programma dell'Aia: rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell’Unione europea [17]", il quale sottolinea la necessità di adottare, entro il 2011, uno strumento sul diritto delle successioni che includa la questione del conflitto di leggi, della competenza giurisdizionale, del reciproco riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in questo settore, un certificato d'eredità europeo ed un meccanismo che consenta una conoscenza precisa dell'esistenza di ultime volontà e di testamenti dei cittadini dell'Unione europea.

(6) Occorre contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell'esercizio dei loro diritti nell'ambito di una successione internazionale. Nello spazio europeo di giustizia, i cittadini devono poter organizzare in anticipo la propria successione. I diritti degli eredi e legatari, degli altri congiunti del defunto nonché dei creditori della successione devono essere garantiti in maniera efficace.

(7) Per conseguire tali obiettivi è opportuno che il presente regolamento raggruppi le disposizioni concernenti la competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in questo settore, e il certificato successorio europeo.

(8) Il campo di applicazione del presente regolamento dovrebbe estendersi a tutte le questioni di diritto civile relative ad una successione a causa di morte, ossia a qualunque modalità di trasmissione della proprietà mortis causa, che si tratti di un atto volontario per disposizione testamentaria o patto successorio, ovvero di una trasmissione della proprietà mortis causa nel contesto di una successione legale.

(9) La validità e gli effetti delle liberalità sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) [18]. Le liberalità dovranno pertanto essere escluse dal campo di applicazione del presente regolamento, al pari di altri diritti e beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione. È tuttavia opportuno che spetti alla legge successoria determinata in applicazione del presente regolamento specificare se tale liberalità o altro atto di disposizione inter vivos che comporti l'acquisizione immediata di un diritto reale possa far sorgere un obbligo di restituzione, riduzione o presa in considerazione nel calcolo delle quote ereditarie secondo la legge successoria.

(10) Sebbene spetti al presente regolamento definire il modo di acquisto di un diritto reale su beni materiali o immateriali ai sensi della legge applicabile alla successione, è invece opportuno che soggiaccia alle norme nazionali sul conflitto di leggi l'elenco tassativo ("numerus clausus") dei diritti reali riconosciuti dal diritto nazionale degli Stati membri, disciplinato in linea di principio dalla lex rei sitae. E' altresì opportuno che sia esclusa dal campo d'applicazione del presente regolamento la pubblicità di tali diritti, in particolare il funzionamento dei registri immobiliari e gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione in tali registri, aspetti parimenti disciplinati dalla legge locale.

(11) Onde tenere conto delle diverse modalità di disciplinare la successione negli Stati membri, il presente regolamento dovrà definire la competenza degli organi giurisdizionali lato sensu, compresa la competenza delle autorità non giudiziarie che esercitino la funzione giurisdizionale, in particolare per delega.

(12) In considerazione della crescente mobilità dei cittadini europei e al fine di favorire una buona amministrazione della giustizia nell'Unione europea e garantire un criterio di collegamento oggettivo tra la successione e lo Stato membro che esercita la competenza, è opportuno che il presente regolamento attribuisca la competenza agli organi giurisdizionali dello Stato membro dell'ultima residenza abituale del defunto per l'intera successione. Per le stesse ragioni, il presente regolamento dovrebbe permettere all'organo giurisdizionale competente, a titolo eccezionale e a determinate condizioni, di rinviare la causa all'organo giurisdizionale dello Stato di cui il defunto aveva la cittadinanza, se più adatto a conoscere della causa.

(13) Onde agevolare il riconoscimento reciproco, d'ora innanzi non è più auspicabile prevedere il rinvio alle norme di competenza del diritto nazionale. Occorre pertanto che il presente regolamento determini i casi in cui un organo giurisdizionale di uno Stato membro può esercitare una competenza sussidiaria.

(14) Per semplificare l'esistenza a eredi e legatari residenti in uno Stato membro diverso da quello degli organi giurisdizionali competenti in ordine alla successione, il regolamento deve autorizzarli a rendere le dichiarazioni relative all'accettazione dell'eredità o alla sua rinuncia nella forma prevista dalla legge dello Stato della loro residenza abituale, se necessario dinanzi gli organi giurisdizionali di quello Stato.

(15) Dalla stretta interconnessione tra la situazione successoria e la situazione sostanziale consegue che il regolamento dovrebbe prevedere la competenza eccezionale degli organi giurisdizionali dello Stato membro del luogo in cui è ubicato il bene qualora la legge di tale Stato disponga l'intervento dei suoi organi giurisdizionali per decidere misure di diritto reale relative alla trasmissione di quel bene e alla sua trascrizione nei pubblici registri immobiliari.

(16) Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. A tal fine è opportuno che il presente regolamento contempli norme generali di procedura mutuate dal regolamento (CE) n. 44/2001.

(17) Affinché i cittadini possano beneficiare, nel rispetto della certezza del diritto, dei vantaggi offerti dal mercato interno, è necessario che il presente regolamento consenta loro di conoscere in anticipo la legge applicabile alla loro successione. Occorre introdurre norme armonizzate sul conflitto di leggi per evitare che negli Stati membri siano emesse decisioni tra loro incompatibili. La regola principale dovrebbe garantire che la successione sia disciplinata da una legge prevedibile, con la quale presenta collegamenti stretti. In ossequio al principio di certezza del diritto, tale legge dovrebbe applicarsi a tutti i beni della successione, indipendentemente dalla loro natura o dal luogo in cui si trovano, evitando così le difficoltà derivanti dal frazionamento della successione.

(18) Il presente regolamento dovrebbe accrescere la possibilità dei cittadini di organizzare in anticipo la successione consentendo loro di scegliere la legge applicabile. Tale scelta dovrà essere rigidamente disciplinata onde rispettare le aspettative legittime di eredi e legatari.

(19) Non è oggetto del presente regolamento la validità formale delle disposizioni mortis causa. Il suo campo d'applicazione, per gli Stati membri che l'hanno ratificata, è disciplinato dalle disposizioni della Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 sui conflitti di legge in materia di forma delle disposizioni testamentarie

(20) Al fine di agevolare il riconoscimento dei diritti successori acquisiti in uno Stato membro, la norma di conflitto dovrebbe favorire la validità dei patti successori accogliendo criteri di collegamento alternativi. Andrebbero preservate le aspettative legittime dei terzi.

(21) Per quanto compatibile con l'obiettivo generale del presente regolamento e al fine di agevolare il trasferimento di un diritto reale acquisito in base alla legge successoria, il presente regolamento non dovrebbe ostare all'applicazione di determinate norme imperative, tassativamente elencate, della legge in cui è ubicato il bene.

(22) A causa della loro destinazione economica, familiare o sociale, taluni immobili, imprese o altre categorie di beni soggiacciono a un regime successorio particolare nello Stato membro in cui sono situati. Il presente regolamento dovrebbe rispettare tale regime particolare. È tuttavia, necessario che questa eccezione all'applicazione della legge successoria sia interpretata restrittivamente per essere compatibile con l'obiettivo generale del regolamento. L'eccezione non si applica, in particolare, alla norma di conflitto che sottopone i beni immobili ad una normativa diversa da quella che disciplina i beni mobili, né alla legittima.

(23) Le differenze, da un lato, tra le soluzioni nazionali quanto al diritto dello Stato sull'eredità vacante, dall'altro a livello di disciplina della fattispecie in cui non è noto l'ordine di decesso di una o più persone, possono produrre soluzioni contraddittorie o addirittura non portare a soluzione alcuna. Il presente regolamento dovrebbe prevedere un risultato coerente nel rispetto del diritto sostanziale degli Stati membri.

(24) In presenza di circostanze eccezionali, per ragioni di interesse pubblico gli organi giurisdizionali degli Stati membri dovrebbero poter disapplicare la legge straniera qualora la sua applicazione in una precisa fattispecie risultasse contraria all'ordine pubblico del foro. Tuttavia, agli organi giurisdizionali non dovrà essere consentito di avvalersi dell'eccezione di ordine pubblico per disapplicare la legge di un altro Stato membro ovvero per rifiutare di riconoscere o eseguire la decisione, l'atto pubblico, la transazione giudiziale o il certificato successorio europeo emessi in un altro Stato membro, in violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare del suo articolo 21 che vieta qualsiasi forma di discriminazione.

(25) Alla luce del suo obiettivo generale, ossia il riconoscimento reciproco delle decisioni emesse negli Stati membri in materia di successioni a causa di morte, il presente regolamento dovrà prevedere norme relative al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni mutuandole dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 44/2001 e adattandole, ove necessario, alle specifiche esigenze della materia oggetto del presente regolamento.

(26) Per tenere conto delle diverse modalità di disciplinare le questioni relative alle successioni negli Stati membri, è opportuno che il presente regolamento assicuri il riconoscimento e l'esecuzione degli atti pubblici. Tuttavia, gli atti pubblici non possono essere assimilati alle decisioni giudiziarie per quanto concerne il loro riconoscimento. In conseguenza del riconoscimento, gli atti pubblici godono dello stesso valore probatorio quanto al contenuto dell'atto e degli stessi effetti che nel paese d'origine, nonché di una presunzione di validità che può venir meno in caso di contestazione. Tale validità potrà quindi essere messa in discussione in qualsiasi momento dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato membro di origine dell'atto pubblico, nel rispetto delle condizioni procedurali definite da tale Stato.

(27) Una disciplina rapida, accessibile ed efficace delle successioni internazionali all'interno dell'Unione europea comporta la possibilità per l'erede, il legatario, l'esecutore testamentario o l'amministratore di dimostrare con facilità e in via stragiudiziale la rispettiva qualità negli Stati membri in cui si trovano i beni della successione. Per agevolare la libera circolazione di tale prova nell'Unione europea, il presente regolamento deve introdurre un modello uniforme di certificato successorio europeo e designare l'autorità competente per il rilascio. In ossequio al principio di sussidiarietà, tale certificato non deve sostituirsi alle procedure interne agli Stati membri. È opportuno che il presente regolamento precisi l'interazione con queste ultime.

(28) In conseguenza degli impegni internazionali sottoscritti dagli Stati membri, il presente regolamento lascia impregiudicate, al momento della sua adozione, le convenzioni internazionali di cui uno o più di essi sono parti. La coerenza con gli obiettivi generali del presente regolamento esige tuttavia che, tra gli Stati membri, esso prevalga sulle convenzioni.

(29) Al fine di facilitare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno prevedere l'obbligo in capo agli Stati membri di comunicare talune informazioni concernenti le rispettive normative successorie nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio del 28 maggio 2001 [19].

(30) Le misure necessarie ai fini dell’attuazione del presente regolamento vanno adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [20].

(31) È opportuno, in particolare, autorizzare la Commissione ad adottare eventuali modifiche dei moduli previsti dal presente regolamento secondo la procedura di cui all’articolo 3 della decisione 1999/468/CE.

(32) Laddove il concetto di "cittadinanza" serve a determinare la legge applicabile, occorre considerare che alcuni Stati, il cui ordinamento giuridico è basato sulla common law, utilizzano il concetto di "domicile" e non già quello di "cittadinanza" come criterio di collegamento equivalente in materia di successioni.

(33) Dato che gli obiettivi del presente regolamento, ossia le libera circolazione delle persone, l'organizzazione anticipata da parte dei cittadini europei della loro successione in un contesto internazionale, i diritti degli eredi e dei legatari, degli altri congiunti del defunto nonché dei creditori della successione non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti del regolamento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(34) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente l'articolo 21 che vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. Gli organi giurisdizionali degli Stati membri devono applicare il presente regolamento nel rispetto di tali diritti e principi.

(35) Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, [il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento]/[fatto salvo l'articolo 4 del richiamato protocollo, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione del presente regolamento che non è quindi vincolante né applicabile in quei due paesi].

(36) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento che non è quindi vincolante né applicabile in Danimarca,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Ambito d'applicazione e definizioni

Articolo 1

Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle successioni a causa di morte. Esso non si applica alle materie fiscali, doganali e amministrative.

2. Nel presente regolamento, per "Stato membro" si intendono tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca [, del Regno Unito e dell'Irlanda].

3. Sono esclusi dall'ambito d'applicazione del presente regolamento:

(a) lo stato delle persone fisiche, i rapporti di famiglia e i rapporti che hanno effetti comparabili;

(b) la capacità giuridica delle persone fisiche, fatto salvo l'articolo 19, paragrafo 2, lettere c) e d);

(c) la scomparsa, l'assenza e la morte presunta di una persona fisica;

(d) le questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi e al regime patrimoniale applicabile a rapporti che hanno effetti comparabili al matrimonio;

(e) le obbligazioni alimentari;

(f) i diritti e beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione a causa di morte, quali le liberalità, la comproprietà con reversibilità a favore del superstite, i piani pensione, i contratti di assicurazione e accordi analoghi, fatto salvo l'articolo 19, paragrafo 2, lettera j);

(g) le questioni inerenti al diritto delle società, quali le clausole contenute negli atti costitutivi e negli statuti di società, associazioni e persone giuridiche che stabiliscono la destinazione delle quote di partecipazione alla morte dei loro membri;

(h) lo scioglimento, l'estinzione e la fusione di società, associazioni e persone giuridiche;

(i) la costituzione, il funzionamento e lo scioglimento di trust;

(j) la natura dei diritti reali sui beni e la pubblicità di tali diritti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(a) "successione a causa di morte": qualsiasi modalità di trasmissione della proprietà mortis causa, che si tratti di un atto volontario per disposizione testamentaria o patto successorio, ovvero di una trasmissione di proprietà mortis causa nel contesto di una successione legale;

(b) "organo giurisdizionale": l'autorità giudiziaria o l'autorità competente degli Stati membri che eserciti una funzione giurisdizionale in materia di successioni. Agli organi giurisdizionali sono equiparati i pubblici ufficiali che, per delega dei pubblici poteri, esercitano funzioni di competenza degli organi giurisdizionali ai sensi del presente regolamento;

(c) "patto successorio": l'accordo che conferisce, modifica o revoca, con o senza controprestazione, diritti nella successione futura di una o più persone parti dell'accordo;

(d) "testamenti congiuntivi": i testamenti redatti da due o più persone con lo stesso atto, a favore di un terzo e/o a titolo di disposizione reciproca;

(e) "Stato membro di origine": lo Stato membro in cui, a seconda dei casi, è stata emessa la decisione, è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria, è stato formato l’atto pubblico;

(f) "Stato membro richiesto": lo Stato membro in cui vengono richiesti il riconoscimento e/o l’esecuzione della decisione, della transazione giudiziaria o dell’atto pubblico;

(g) "decisione": a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione in materia di successioni emessa da un giudice di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, ordinanza, sentenza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere;

(h) "atto pubblico": qualsiasi documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico e la cui autenticità:

– riguardi la firma e il contenuto e

– sia stata attestata da un’autorità pubblica o da altra autorità a ciò autorizzata dallo Stato membro di origine;

(i) "certificato successorio europeo": il certificato rilasciato dall'organo giurisdizionale competente in applicazione del capo VI del presente regolamento.

Capo II

Competenza

Articolo 3

Organi giurisdizionali

Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti gli organi giurisdizionali degli Stati membri e, solo in quanto necessario, anche alle autorità non giudiziarie.

Articolo 4

Competenza generale

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, sono competenti a decidere in materia di successioni gli organi giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte.

Articolo 5

Rinvio all'organo giurisdizionale più adatto a conoscere della causa

1. Nelle ipotesi in cui il defunto avesse scelto la legge di uno Stato membro per disciplinare la sua successione conformemente all'articolo 17, l'organo giurisdizionale adito in conformità dell'articolo 4 può, su istanza di parte e se ritiene che gli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta siano più adatti a conoscere della causa, sospendere il giudizio e invitare le parti ad adire gli organi giurisdizionali di quello Stato.

2. L'organo giurisdizionale competente ai sensi dell'articolo 4 fissa un termine entro il quale devono essere aditi, in conformità del paragrafo 1, gli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta. Decorso inutilmente tale termine, la competenza continua ad essere esercitata dall'organo giurisdizionale precedentemente adito.

3. Gli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta accettano la competenza entro un termine massimo di otto settimane dal momento in cui sono aditi in conformità del paragrafo 2. In questo caso, l'organo giurisdizionale precedentemente adito declina la propria competenza. In caso contrario, la competenza continua ad essere esercitata dall'organo giurisdizionale precedentemente adito.

Articolo 6

Competenza residua

Se, al momento della morte, il defunto non risiedeva abitualmente in nessuno Stato membro, sono comunque competenti gli organi giurisdizionali di uno Stato membro in quanto alcuni beni della successione si trovano nel suo territorio e:

(a) la precedente residenza abituale del defunto era stabilita in quello Stato membro, purché questi non abbia cessato di risiedervi più di cinque anni prima che fosse adito l'organo giurisdizionale; o, in mancanza,

(b) il defunto possedeva la cittadinanza di quello Stato membro al momento della morte; o, in mancanza,

(c) un erede o legatario risiede abitualmente in quello Stato membro; o, in mancanza,

(d) la domanda riguarda esclusivamente tali beni.

Articolo 7

Domanda riconvenzionale

L'organo giurisdizionale dinanzi al quale pende un procedimento in base agli articoli 4, 5 o 6 è altresì competente a esaminare la domanda riconvenzionale in quanto essa rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Articolo 8

Competenza in materia di accettazione dell'eredità o di rinuncia all'eredità

Gli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale dell'erede o del legatario sono altresì competenti a ricevere le dichiarazioni di accettazione dell'eredità o di un legato ovvero di rinuncia all'eredità o a un legato, oppure dirette a limitare la responsabilità dell'erede o del legatario, quando tali dichiarazioni vanno rese dinanzi ad un organo giurisdizionale.

Articolo 9

Competenza degli organi giurisdizionali del luogo in cui è situato il bene

Ove la legge dello Stato membro luogo di situazione del bene preveda l'intervento dei suoi organi giurisdizionali per adottare misure di diritto sostanziale relative alla trasmissione di quel bene, alla sua iscrizione o trascrizione nei pubblici registri immobiliari, sono competenti ad adottare tali misure gli organi giurisdizionali di quello Stato membro.

Articolo 10

Adizione dell’organo giurisdizionale

Ai fini del presente capo, un organo giurisdizionale è considerato adito:

(a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l'organo giurisdizionale, a condizione che il ricorrente non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l’atto fosse notificato o comunicato al convenuto; o,

(b) qualora l’atto debba essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l’organo giurisdizionale, alla data della sua ricezione da parte dell’autorità incaricata della notificazione o comunicazione, a condizione che il ricorrente non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l’atto fosse depositato presso l'organo giurisdizionale.

Articolo 11

Verifica della competenza

L’organo giurisdizionale di uno Stato membro investito di una controversia per la quale non è competente in base al presente regolamento dichiara d’ufficio la propria incompetenza.

Articolo 12

Verifica della ricevibilità

1. Se il convenuto che ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato diverso dallo Stato membro in cui l’azione è stata proposta non compare, l’organo giurisdizionale competente sospende il procedimento finché non sia accertato che il convenuto è stato messo nelle condizioni di ricevere la domanda giudiziale o atto equivalente in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese o che sono stati effettuati tutti gli adempimenti in tal senso.

2. In luogo delle disposizioni del paragrafo 1 si applica l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione negli Stati membri di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale [21], qualora sia stato necessario trasmettere da uno Stato membro a un altro la domanda giudiziale o un atto equivalente a norma di tale regolamento.

3. Ove non siano applicabili le disposizioni del regolamento (CE) n. 1393/2007, si applica l’articolo 15 della convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere all’estero la domanda giudiziale o un atto equivalente a norma di tale convenzione.

Articolo 13

Litispendenza

1. Qualora davanti ad organi giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’organo giurisdizionale successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell’organo giurisdizionale adito in precedenza.

2. Ove sia accertata la competenza dell'organo giurisdizionale adito per primo, l'organo giurisdizionale successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo.

Articolo 14

Connessione

1. Ove più cause connesse siano pendenti dinanzi a organi giurisdizionali di diversi Stati membri, l'organo giurisdizionale successivamente adito può sospendere il procedimento.

2. Se tali cause sono pendenti in primo grado, l'organo giurisdizionale successivamente adito può parimenti dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che l'organo giurisdizionale adito per primo sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.

3. Agli effetti del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e una decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente.

Articolo 15

Provvedimenti provvisori e cautelari

I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti alle autorità giudiziarie di tale Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta agli organi giurisdizionali di un altro Stato membro.

Capo III

Legge applicabile

Articolo 16

Norma generale

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, la legge applicabile all'intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte.

Articolo 17

Libertà di scelta

1. Una persona può scegliere come legge disciplinante la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza.

2. La designazione della legge applicabile è espressa e fatta a mezzo di dichiarazione resa nella forma di disposizione mortis causa.

3. L'esistenza e la validità sostanziale del consenso relativo alla designazione della legge applicabile sono disciplinate dalla legge designata.

4. La modifica o la revoca di tale designazione da parte di chi designa la legge applicabile devono soddisfare le condizioni di forma previste per la modifica o la revoca di una disposizione mortis causa.

Articolo 18

Patti successori

1. Il patto avente ad oggetto la successione di una persona è disciplinato dalla legge che sarebbe stata applicabile, in forza del presente regolamento, alla successione di tale persona se fosse deceduta il giorno della conclusione dell'accordo. Se, in base a questa legge, il patto è invalido, ne sarà tuttavia ammessa la validità se ad ammetterla è la legge che, al momento della morte, è applicabile alla successione in forza del presente regolamento. Sarà quindi questa la legge che disciplina il patto.

2. Il patto avente ad oggetto la successione di più persone è valido quanto al contenuto solo se ad ammetterne la validità è la legge che, in base all'articolo 16, sarebbe stata applicabile alla successione di una delle persone della cui successione si tratta, se fossero decedute il giorno della conclusione dell'accordo. Qualora il patto sia valido in base alla legge applicabile alla successione di una sola di tali persone, si applica questa legge. Qualora il patto sia valido in base alla legge applicabile alla successione di più di una di tali persone, il patto è disciplinato dalla legge con la quale presenta i legami più stretti.

3. Le parti possono designare come legge disciplinante il loro accordo la legge che la persona o una delle persone della cui successione si tratta avrebbe potuto scegliere in forza dell'articolo 17.

4. L'applicazione della legge prevista dal presente articolo non pregiudica i diritti di chi non è parte del patto e, in forza della legge designata agli articoli 16 o 17, ha diritto alla quota di legittima ovvero ha altri diritti di cui non può essere privato dalla persona della cui successione si tratta.

Articolo 19

Ambito della legge applicabile

1. La legge designata dal capo III disciplina l'intera successione, dal momento della sua apertura fino alla trasmissione definitiva dell'eredità agli aventi diritto.

2. Tale legge disciplina in particolare:

(a) le cause, il momento e il luogo dell'apertura della successione;

(b) la vocazione degli eredi e legatari, compresi i diritti successori del coniuge superstite, la determinazione delle quote rispettive, gli oneri imposti dal defunto e gli altri diritti sulla successione derivanti dal decesso;

(c) la capacità di succedere;

(d) le cause specifiche dell'incapacità di disporre o di ricevere;

(e) la diseredazione e l'indegnità;

(f) la trasmissione agli eredi e legatari dei beni e dei diritti costituenti la successione, comprese le condizioni e gli effetti dell'accettazione dell'eredità o del legato ovvero della rinuncia all'eredità o al legato;

(g) i poteri degli eredi, degli esecutori testamentari e altri amministratori della successione, in particolare la vendita dei beni e il pagamento dei creditori;

(h) la responsabilità per i debiti ereditati;

(i) la quota disponibile, le quote di legittima e altre restrizioni alla libertà di disporre mortis causa, comprese le attribuzioni prelevate sulla successione da un'autorità giudiziaria o da altra autorità a favore dei congiunti stretti del defunto;

(j) la restituzione e la riduzione delle liberalità nonché la loro presa in considerazione nel calcolo delle quote ereditarie;

(k) la validità, l'interpretazione, la modifica e la revoca di una disposizione mortis causa, ad eccezione della sua validità formale;

(l) la divisione dell'eredità.

Articolo 20

Validità formale dell'accettazione o della rinuncia

Fatto salvo l'articolo 19, l'accettazione dell'eredità o di un legato o la rinuncia ad essi, ovvero la dichiarazione volta a limitare la responsabilità dell'erede o del legatario è parimenti valida se soddisfa le condizioni della legge dello Stato in cui risiede abitualmente l'erede o il legatario.

Articolo 21

Applicazione della legge del luogo di situazione del bene

1. La legge applicabile alla successione non osta all'applicazione della legge dello Stato luogo di situazione del bene qualora questa prescriva, per l'accettazione dell'eredità o di un legato o la rinuncia ad essi, ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dalla legge applicabile alla successione.

2. La legge applicabile alla successione non osta all'applicazione della legge dello Stato membro luogo di situazione del bene:

(a) qualora subordini l'amministrazione e la liquidazione dell'eredità alla nomina di un amministratore o di un esecutore testamentario da parte di un'autorità di quello Stato membro. La legge applicabile alla successione disciplina la determinazione di quanti, eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori, possono essere incaricati dell'amministrazione e della liquidazione dell'eredità;

(b) qualora subordini la trasmissione definitiva dell'eredità agli aventi diritto al pagamento anticipato delle imposte di successione.

Articolo 22

Regimi successori speciali

La legge applicabile in forza del presente regolamento lascia impregiudicati i regimi successori particolari ai quali sono sottoposti alcuni immobili, imprese o altre categorie speciali di beni in base alla legge dello Stato membro in cui sono situati, a causa della loro destinazione economica, familiare o sociale qualora, secondo detta legge, il regime si applichi indipendentemente dalla legge che disciplina la successione.

Articolo 23

Commorienti

Quando due o più persone le cui successioni sono regolate da leggi diverse decedono in circostanze che non consentono di determinare l'ordine del decesso, e quelle leggi disciplinano la fattispecie con disposizioni tra loro incompatibili ovvero non la disciplinano affatto, nessuna di tali persone ha diritto di succedere all'altra o alle altre.

Articolo 24

Eredità vacante

Quando, secondo la legge applicabile in forza del presente regolamento, non vi sono eredi né legatari istituiti per mezzo di una disposizione mortis causa, né persone fisiche che abbiano diritto di succedere, l'applicazione della legge così determinata non osta al diritto di uno Stato membro, o di un'istituzione designata dalla legge di quello Stato membro di acquisire i beni ereditari situati sul suo territorio.

Articolo 25

Carattere universale

La legge designata dal presente regolamento si applica erga omnes, anche nel caso in cui non sia la legge di uno Stato membro.

Articolo 26

Rinvio

Quando prescrive l'applicazione della legge di uno Stato, il presente regolamento intende le norme giuridiche in vigore in quello Stato, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.

Articolo 27

Ordine pubblico

1. L’applicazione di una norma della legge designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti incompatibile con l’ordine pubblico del foro.

2. In particolare, non può essere considerata contraria all'ordine pubblico del foro l'applicazione di una norma della legge designata dal presente regolamento per il solo fatto che le modalità da quella previste in relazione alla legittima differiscono dalle modalità vigenti nel foro.

Articolo 28

Sistemi non unificati

1. Ove uno Stato si componga di più unità territoriali, ciascuna con una normativa propria in materia di successioni a causa di morte, ogni unità territoriale è considerata come uno Stato ai fini della determinazione della legge applicabile ai sensi del presente regolamento.

2. Uno Stato membro in cui diverse unità territoriali abbiano le proprie norme giuridiche in materia di successioni non è tenuto ad applicare il presente regolamento ai conflitti di legge che riguardano unicamente tali unità territoriali.

Capo IV

Riconoscimento e esecuzione

Articolo 29

Riconoscimento di una decisione

Le decisioni emesse in applicazione del presente regolamento sono riconosciute negli altri Stati membri senza che siano necessari ulteriori procedimenti.

In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale di una decisione può far accertare, secondo il procedimento di cui agli articoli da 38 a 56 del regolamento (CE) n. 44/2001, che la decisione deve essere riconosciuta. Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale davanti a un organo giurisdizionale di uno Stato membro, tale organo giurisdizionale è competente al riguardo.

Articolo 30

Motivi di diniego del riconoscimento

Le decisioni non sono riconosciute:

(a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto, fermo restando che le norme sulla competenza non riguardano l'ordine pubblico;

(b) se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione;

(c) se sono in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;

(d) se sono in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale decisione presenta le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto.

Articolo 31

Divieto di riesame del merito

In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.

Articolo 32

Sospensione del procedimento

L'organo giurisdizionale di uno Stato membro dinanzi al quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento se la decisione in questione è stata impugnata con un mezzo ordinario.

Articolo 33

Esecutività delle decisioni

Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive e le transazioni giudiziarie sono eseguite negli altri Stati membri in conformità degli articoli da 38 a 56 e dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 44/2001.

Capo V

Atti pubblici

Articolo 34

Riconoscimento degli atti pubblici

Gli atti pubblici formati in uno Stato membro sono riconosciuti negli altri Stati membri, salvo contestazione della validità secondo le formalità previste nello Stato membro d'origine e a condizione che il riconoscimento non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto.

Articolo 35

Esecutività degli atti pubblici

Gli atti pubblici formati ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro sono, su istanza di parte, dichiarati esecutivi in un altro Stato membro conformemente alla procedura contemplata agli articoli da 38 a 57 del regolamento (CE) n.44/2001. Il giudice al quale l'istanza è proposta ai sensi degli articoli 43 e 44 di tale regolamento rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione dell'atto pubblico è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto o se dinanzi ad un giudice dello Stato membro di origine dell'atto pubblico è pendente un giudizio avente ad oggetto la contestazione della validità dell'atto.

Capo VI

Certificato successorio europeo

Articolo 36

Creazione di un certificato successorio europeo

1. Il presente regolamento introduce un certificato successorio europeo che costituisce la prova della qualità di erede, di legatario e dei poteri degli esecutori testamentari o dei terzi amministratori. Il certificato è rilasciato dall'autorità competente in forza del presente capo, conformemente alla legge applicabile alla successione in base al capo III del presente regolamento.

2. L'uso al certificato successorio europeo non è obbligatorio. Il certificato non si sostituisce alle procedure nazionali, tuttavia i suoi effetti sono riconosciuti anche nello Stato membro le cui autorità lo hanno rilasciato in forza del presente capo.

Articolo 37

Competenza a rilasciare il certificato

1. Il certificato è rilasciato su istanza di chi ha l'obbligo di provare la qualità di erede, di legatario e i poteri degli esecutori testamentari o terzi amministratori.

2. Il certificato è redatto dall'organo giurisdizionale competente dello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti in forza degli articoli 4, 5 e 6.

Articolo 38

Contenuto della domanda

1. Chiunque richieda il rilascio di un certificato successorio indica, usando il modulo di cui all'allegato I e sempreché sia a conoscenza di quanto segue:

(a) i dati del defunto: cognome, nome/nomi, sesso, stato civile, cittadinanza, codice di identificazione (se disponibile), indirizzo dell'ultima residenza abituale, data e luogo del decesso;

(b) i dati del richiedente: cognome, nome/nomi, sesso, cittadinanza, codice d'identificazione (se disponibile), indirizzo, legame di parentela o di affinità con il defunto;

(c) gli elementi di fatto o di diritto comprovanti il suo diritto di succedere ovvero di amministrare ovvero di dare esecuzione alla successione. Se è a conoscenza di una disposizione mortis causa, il richiedente ne allega copia alla domanda;

(d) se si sostituisce ad altri eredi o legatari e, in tal caso, la prova della morte degli stessi o di altro evento che impedisca loro di concorrere alla successione;

(e) se il defunto abbia stipulato un contratto di matrimonio; in tal caso, alla domanda dovrà essere allegata copia del contratto di matrimonio;

(f) se sia a conoscenza di un'azione di contestazione riguardo ai diritti successori.

2. Il richiedente deve dimostrare l'esattezza delle informazioni con documenti originali. Se produrre questi documenti è impossibile ovvero comporta difficoltà sproporzionate, sono ammessi altri mezzi di prova.

3. L'organo giurisdizionale competente adotta opportune misure per accertare la veridicità delle dichiarazioni. Ove il diritto interno lo consenta, l'organo giurisdizionale dispone che le dichiarazioni siano rese sotto giuramento.

Articolo 39

Certificato parziale

Può essere richiesto e rilasciato un certificato parziale che attesti:

(a) i diritti di ciascun erede o legatario, e le rispettive quote ereditarie;

(b) la devoluzione di un bene determinato, se lo consente la legge applicabile alla successione;

(c) l'amministrazione della successione.

Articolo 40

Rilascio del certificato

1. Il certificato è rilasciato solo se l'organo giurisdizionale competente considera provati i fatti addotti a sostegno della domanda. L'organo giurisdizionale competente rilascia il certificato senza indugi.

2. Sulla base delle dichiarazioni del richiedente, degli atti e altri mezzi di prova, l'organo giurisdizionale competente provvede d'ufficio a svolgere le indagini necessarie all'accertamento dei fatti e dispone l'acquisizione di ulteriori prove, ove lo ritenga opportuno.

3. Ai fini del presente capo, gli Stati membri autorizzano l'accesso degli organi giurisdizionali competenti degli altri Stati membri, in particolare ai registri dello stato civile, ai registri in cui è data pubblicità degli atti o dei fatti relativi alla successione o al regime matrimoniale della famiglia del defunto, e ai registri immobiliari.

4. L'organo giurisdizionale emittente può disporre la comparizione degli interessati e degli eventuali amministratori o esecutori, e procedere a pubblicazioni per invitare altri eventuali successibili a far valere i propri diritti.

Articolo 41

Contenuto del certificato

1. Il certificato successorio europeo è redatto utilizzando il modulo di cui all'allegato II.

2. Il certificato successorio europeo deve contenere le seguenti indicazioni:

(a) l'organo giurisdizionale emittente, gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali tale organo si ritiene competente a rilasciare il certificato, la data di emissione;

(b) i dati del defunto: cognome, nome/nomi, sesso, stato civile, cittadinanza, codice d'identificazione (se disponibile), indirizzo dell'ultima residenza abituale, data e luogo del decesso;

(c) le eventuali convenzioni matrimoniali stipulate dal defunto;

(d) la legge applicabile alla successione in forza del presente regolamento e le circostanze di fatto e di diritto che hanno portato alla sua determinazione;

(e) gli elementi di fatto e di diritto da cui derivano i diritti ovvero i poteri degli eredi, legatari, esecutori testamentari o terzi amministratori: successione legale ovvero testamentaria ovvero derivante da patti successori;

(f) i dati del richiedente: cognome, nome/nomi, sesso, cittadinanza, codice d'identificazione (se disponibile), indirizzo, legame di parentela o di affinità con il defunto;

(g) se del caso, per ogni erede la natura dell'accettazione della successione;

(h) in presenza di più eredi, la quota ereditaria di ciascuno e, se del caso, l'elenco dei beni o diritti spettanti a ogni dato erede;

(i) l'elenco dei beni o diritti spettanti ai legatari in forza della legge applicabile alla successione;

(j) le restrizioni al diritto dell'erede in forza della legge applicabile alla successione conformemente al capo III ovvero alle disposizioni contenute nel testamento o nel patto successorio;

(k) l'elenco degli atti che l'erede, il legatario, l'esecutore testamentario ovvero l'amministratore possono compiere sui beni ereditari in forza della legge applicabile alla successione.

Articolo 42

Effetti del certificato successorio europeo

1. Il certificato successorio europeo è riconosciuto di pieno diritto in tutti gli Stati membri quale prova della qualità di erede, di legatario e dei poteri degli esecutori testamentari o terzi amministratori.

2. Il contenuto del certificato si presume corrispondere al vero in tutti gli Stati membri durante il periodo di validità dello stesso. Si presume essere titolare del diritto a succedere o dei poteri di amministrazione indicati nel certificato colui che il certificato designa come erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore e che non sussistano ulteriori condizioni o limitazioni diverse da quelle ivi indicate.

3. Chiunque paghi o consegni beni al titolare di un certificato abilitato a compiere tali atti in forza del certificato stesso è liberato dall'obbligo, purché non sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero.

4. Chiunque abbia acquistato beni successori dal titolare di un certificato abilitato a disporne in forza dell'elenco annesso al certificato stesso si ritiene li abbia acquistati da una persona che poteva disporne, purché non sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero.

5. Il certificato costituisce titolo valido per la trascrizione o l'iscrizione dell'acquisto a causa di morte nei pubblici registri dello Stato membro in cui si trovano i beni. La trascrizione avviene secondo le modalità stabilite dalla legge dello Stato membro sotto la cui autorità il registro è tenuto e produce gli effetti da quella previsti.

Articolo 43

Rettifica, sospensione o annullamento del certificato successorio europeo

1. L'originale del certificato è conservato dall'organo giurisdizionale emittente che ne rilascia una o più copie autentiche al richiedente o a chiunque abbia un interesse legittimo.

2. Le copie autentiche producono gli effetti previsti dall'articolo 42 per un periodo di tre mesi. Allo scadere del termine, i titolari del certificato o altri interessati devono richiedere, per esercitare i diritti successori, una nuova copia autentica all'organo giurisdizionale emittente.

3. Su istanza di un interessato rivolta all'organo giurisdizionale emittente o su iniziativa dello stesso organo, il certificato:

(a) è rettificato, in caso di errore materiale;

(b) è annotato in margine per indicare la sospensione dei suoi effetti ove se ne contesti l'autenticità;

(c) è annullato ove sia dimostrato che non corrisponde al vero.

4. L'organo giurisdizionale emittente annota in margine all'originale del certificato la rettifica, la sospensione degli effetti o l'annullamento dello stesso e li comunica al richiedente.

Articolo 44

Mezzi di ricorso

Gli Stati membri predispongono i mezzi di ricorso avverso la decisione di rilascio, diniego di rilascio, rettifica, sospensione o annullamento del certificato.

Capo VII

Disposizioni generali e finali

Articolo 45

Relazioni con le convenzioni internazionali in vigore

1. Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione delle convenzioni bilaterali o multilaterali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell’adozione del presente regolamento e che riguardano materie ivi disciplinate, fatti salvi gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù dell’articolo 307 del trattato.

2. Nonostante il paragrafo 1, il presente regolamento prevale, tra gli Stati membri, sulle convenzioni che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento e di cui sono parte gli Stati membri.

Articolo 46

Informazioni messe a disposizione dei cittadini

Gli Stati membri forniscono, nel quadro della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, una descrizione dell’ordinamento giuridico e delle procedure nazionali in materia di diritto delle successioni, nonché i testi pertinenti, affinché siano messe a disposizione dei cittadini. Gli Stati membri comunicano qualsiasi successiva modifica di tali disposizioni.

Articolo 47

Modifica dei moduli

Qualsiasi modifica dei moduli di cui agli articoli 38 e 41 è adottata secondo la procedura consultiva prevista all'articolo 48, paragrafo 2.

Articolo 48

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 75 del regolamento (CE) n. 44/2001.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto del suo articolo 8.

Articolo 49

Clausola di riesame

Entro il […] la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Se del caso, la relazione è corredata di proposte di modifica.

Articolo 50

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento si applica alle successioni delle persone decedute dopo la data della sua applicazione.

2. Se il defunto aveva designato la legge applicabile alla sua successione prima della data di applicazione del presente regolamento, tale designazione è da considerarsi valida sempreché soddisfi le condizioni di cui all'articolo 17.

3. Se le parti di un patto successorio avevano designato la legge ad esso applicabile prima della data di applicazione del presente regolamento, tale designazione è da considerarsi valida sempreché soddisfi le condizioni di cui all'articolo 18.

Articolo 51

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica dal [un anno dopo l'entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

(...PICT...)

|

ALLEGATO I: DOMANDA DI CUI ALL'ARTICOLO 38 DEL REGOLAMENTO

domanda di certificato SUCCESSORIO europeo

(Articoli 36 e seguenti del regolamento […] del Parlamento europeo e del Consiglio sulle successioni [22])

|

1. Stato membroBE □ BG □ CZ □ DE □ EE □ [IE □] EL □ ES □ FR □ IT □ CY □ LV □ LT □ LU □ HU □ MT □ NL □ AT □ PL □ PT □ RO □ SI □ SK □ FI □ SE □ [UK □] |

|

2. Dati del defunto

2.1. Cognome:

2.2. Nome/i:

2.3. Sesso:

2.4. Stato civile:

2.5. Cittadinanza:

2.6. Codice d'identificazione*:

2.7. Data del decesso:

2.8. Luogo del decesso:

Indirizzo dell'ultima residenza abituale:

2.9. Via e numero/casella postale:

2.10. Località e CAP:

2.11. Paese:

|

3. Dati del richiedente

3.1. Cognome:

3.2. Nome/i:

3.3. Sesso:

3.4. Cittadinanza:

3.5. Codice d'identificazione*:

3.6. Via e numero/casella postale:

3.7. Località e CAP:

3.8. Telefono:

3.9. Indirizzo e-mail:

3.10. Legame di parentela o di affinità con il defunto*:

*se applicabile

|

4. Informazioni supplementari:

4.1. Elementi di fatto o di diritto comprovanti il diritto a succedere:

4.2. Elementi di fatto o di diritto comprovanti il diritto di dare esecuzione ovvero amministrare la successione:

4.3. Il defunto ha effettuato disposizioni mortis causa? si no

In caso affermativo, allegare le disposizioni.*

4.4. Il defunto ha stipulato un contratto di matrimonio? si no

In caso affermativo, allegare il contratto.*

4.5. Il richiedente si è sostituito ad altro erede o legatario? si no

In caso affermativo, allegare la prova della morte o dell'evento che impedisce all'erede o legatario di concorrere alla successione.*

4.6. Il richiedente è a conoscenza di un'azione di contestazione

riguardo ai diritti successori? si no

In caso affermativo, fornire informazioni sulla contestazione.*

4.7. Allegare un elenco di tutte le relazioni del defunto, precisando il cognome, nome/nomi, natura della relazione con il defunto, data di nascita, cittadinanza e indirizzo.

* Fornire documenti originali o copie autenticate, ove possibile. |

Dichiaro sull'onore che le informazioni fornite sono quelle di cui dispongo.* |

Data:

Firma:

*Articolo 38, paragrafo 3, nel caso di dichiarazioni rese sotto giuramento.

ALLEGATO II: CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO DI CUI ALL'ARTICOLO 41

CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO

(Articolo 41 del regolamento […] del Parlamento europeo e del Consiglio sulle successioni [23])

|

1. Stato membro dell'organo giurisdizionale emittenteBE □ BG □ CZ □ DE □ EE □ [IE □] EL □ ES □ FR □ IT □ CY □ LV □ LT □ LU □ HU □ MT □ NL □ AT □ PL □ PT □ RO □ SI □ SK □ FI □ SE □ [UK □] |

|

2. Informazioni sull'organo giurisdizionale 2.1. Organo giurisdizionale competente in forza del seguente articolo del regolamento: Articolo 4 Articolo 5 Articolo 6 2.2. Persona da contattare: 2.3. Indirizzo: |

3. Dati del defunto

3.1. Cognome:

3.2. Nome/i:

3.3. Sesso:

3.4. Stato civile:

3.5. Cittadinanza:

3.6. Codice d'identificazione*:

3.7. Data del decesso:

3.8. Luogo del decesso:

Indirizzo dell'ultima residenza abituale:

3.9. Via e numero/casella postale:

3.10. Località e CAP:

3.11. Paese:

3.12. Convenzioni matrimoniali:

3.13. Legge applicabile alla successione:

|

4. Dati del richiedente

4.1. Cognome:

4.2. Nome/i:

4.3. Sesso:

4.4. Cittadinanza:

4.5. Codice d'identificazione*:

4.6. Via e numero/casella postale:

4.7. Località e CAP:

4.8. Telefono:

4.9. Indirizzo e-mail:

4.10. Legame di parentela o di affinità con il defunto*:

*se applicabile |

5. Prova della qualità di erede

5.1. Il presente documento costituisce prova della qualità di erede si no

5.2. Elenco degli eredi*

Cognome | Nome/i | Data di nascita | Quota ereditaria | Restrizioni |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

*se necessario, continuare su foglio separato.

5.3. L'accettazione dell'eredità, se del caso, è sottoposta a condizione (ad es. beneficio d'inventario)? si no

In caso affermativo, precisare su foglio a parte la natura della condizione e i suoi effetti.

5.4. Elenco dei beni o diritti spettanti a un dato erede:*

Cognome | Nome/i | Beni o diritti (specificare) |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

*se necessario, continuare su foglio separato. |

6. Prova della qualità di legatario

6.1. Il presente documento costituisce prova della qualità di legatario si no

6.2. Elenco dei legatari*

Cognome | Nome/i | Data di nascita | Diritto/i o bene/i spettanti al legatario in forza della disposizione mortis causa |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

*se necessario, continuare su foglio separato.

|

7. Prova della qualità di amministratore e/o esecutore

7.1. Il presente documento costituisce prova della qualità di amministratore si no

7.2. Il presente documento costituisce prova della qualità di esecutore si no

7.3. Precisare la natura dei diritti di amministratore e/o esecutore, la base giuridica di tali diritti e un elenco indicativo degli atti che può compiere in forza di tali diritti:

[1] GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

[2] GU C 19 del 23.1.1999.

[3] Si vedano le conclusioni della presidenza, Consiglio europeo di Bruxelles del 4 e 5 novembre 2004.

[4] Sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee 28 aprile 1998, causa C-200/96, Metronome Musik, Racc. pag. I-01953; 12 luglio 2005, cause riunite C-154/04 e C-155/04, Alliance for Natural Health and others, Racc. pag. I-06451.

[5] http://www.successions.org.

[6] COM(2005) 65, http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l16017.htm.

[7] http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/successions/news_contributions__en.htm.

[8] GU C 51 del 1.3.2006, pag. 3.

[9] http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/successions/contributions/summary_contributions_successions_fr.pdf

[10] Risoluzione del 16.11.2006, P6_TA(2006)0496.

[11] Parere del 26.10.2005, GU C 28 del 3.2.2006, pag. 1–5.

[12] Convenzione dell'Aia dell'1 agosto 1989 sulla legge applicabile alle successioni a causa di morte.

[13] GU C […] del […], pag.[..].

[14] GU C […] del […], pag.[..].

[15] GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1.

[16] GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

[17] GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

[18] GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.

[19] GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

[20] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[21] GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79.

[22] GU L […].

[23] GU L […].

--------------------------------------------------