8.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 184/79 |
Venerdi 24 aprile 2009
Meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri
P6_TA(2009)0327
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sull'istituzione di un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri
2010/C 184 E/17
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione dell'8 aprile 2009 per un regolamento del Consiglio modificativo del regolamento (CE) n. 332/2002 che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (COM(2009)0169),
visto il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (1) e la posizione del Parlamento del 6 settembre 2001 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (2),
vista la sua posizione del 20 novembre 2008 (3) sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 e vista la sua risoluzione in pari data sull'istituzione di un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (4),
visti gli articoli 100 e 119 del trattato CE,
visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. |
considerando che, adottando il regolamento (CE) n. 1360/2008 del 2 dicembre 2008 (5) modificativo del regolamento (CE) n. 332/2002, il Consiglio ha già raddoppiato il massimale per l'assistenza finanziaria a medio termine sulla base degli articoli 119 e 308 del trattato, portandolo da 12 000 000 000 EUR a 25 000 000 000 EUR, |
B. |
considerando che, contestualmente all'intervento di altre istituzioni finanziarie internazionali, la Comunità ha concesso all'Ungheria un prestito di 6 500 000 000 EUR e di 3 100 000 000 EUR alla Lettonia, e che singoli Stati membri hanno impegnato per quest'ultimo Stato un'ulteriore cifra di 2 200 000 000 EUR, |
C. |
considerando che la Comunità ha deciso di fornire assistenza finanziaria a medio termine alla Romania per una cifra che potrà raggiungere 5 000 000 000 EUR in considerazione degli effetti avversi della crisi finanziaria globale sulla situazione economica e finanziaria di questo paese, |
D. |
considerando che è preferibile un approccio caso per caso al sostegno finanziario a medio termine per tutti gli Stati membri, onde tener conto della specificità della situazione dei singoli Stati, |
E. |
considerando l'opportunità di valutare l'impatto dell'attuale crisi finanziaria ed economica mondiale, |
F. |
considerando che occorre esercitare tutta la solidarietà necessaria a favore degli Stati membri che hanno più recentemente aderito all'Unione europea, |
G. |
considerando che, stante la crisi finanziaria globale e l'incalzare della recessione nell'Unione europea, è opportuno che gli interventi si concentrino sui problemi specifici delle economie di tali Stati membri, |
1. |
ritiene che l'attuale situazione sia una prova ulteriore dell'utilità dell'euro per la protezione degli Stati membri appartenenti all'area dell'euro e invita gli altri Stati membri ad aderirvi una volta in regola con i criteri di Maastricht; |
2. |
esige che la Commissione risponda ai suoi precedenti inviti a procedere a un'analisi degli effetti del comportamento delle banche che hanno trasferito gli attivi dagli Stati membri di più recente adesione; |
3. |
invita la Commissione a comunicare al più presto possibile i risultati di tale studio alla sua commissione per i problemi economici e monetari; |
4. |
riconosce la necessità di aumentare in modo consistente il massimale di credito nei confronti degli Stati membri, di cui al regolamento (CE) n. 332/2002, per via dell'attuale crisi finanziaria ed economica globale, tenendo debitamente conto del calendario di attività del Parlamento; sottolinea che un tale aumento rafforzerebbe altresì la capacità della Comunità di rispondere in maniera felssibile ad ulteriori richieste di sostegno finanziario a medio termine; |
5. |
saluta con favore gli accordi volontari fra le banche e gli Stati membri che più recentemente hanno aderito all'Unione europea, in virtù dei quali le banche si asterranno dal tagliare linee di credito (per es. per quanto riguarda la Romania e l'accordo di Vienna) ed incoraggia ulteriori iniziative in tal senso; |
6. |
nota che questo consistente aumento del massimale di credito permette di massimizzare la capacità di raccolta sul mercato dei capitali da parte della Commissione e la sua capacità di ottenere prestiti dalle istituzioni finanziarie; nota inoltre che non esiste una base giuridica specifica per l'emissione di obbligazioni sul mercato mondiale da parte della Comunità, ma che la Commissione ha avviato lavori preparatori finalizzati a consentire a due o più Stati membri di emettere bond denominati in euro; |
7. |
invita la Commissione ad esaminare insieme alla Banca europea per gli investimenti con quali modalità sia possibile superare la crisi del credito nell'economia reale avvalendosi di nuovi strumenti finanziari innovativi; ritiene che siano vari gli strumenti finanziari impiegabili per garantire flessibilità nell'assistenza finanziaria a medio termine a sostegno delle bilance dei pagamenti degli Stati membri; |
8. |
osserva che l'aumento del massimale di credito non avrebbe alcun impatto finanziario dal momento che la Commissione acquisirebbe i capitali sui mercati finanziari e che sarebbe lo Stato membro beneficiario a doverli rimborsare; sottolinea che l'aumento del massimale produrrebbe un impatto finanziario solo in caso di default dello Stato membro rispetto al proprio debito; |
9. |
saluta con favore il ruolo che la Commissione assegna all'occorrenza alla Corte dei conti nella proposta in esame; |
10. |
ritiene che le condizioni per la concessione dell'assistenza finanziaria debbano rispondere e contribuire a promuovere gli obiettivi della Comunità in termini di qualità della spesa pubblica, crescita sostenibile e tutela previdenziale, piena occupazione, lotta contro i mutamenti climatici ed efficienza energetica; |
11. |
ricorda che l'articolo 100 del trattato è applicabile a tutti gli Stati membri e invita la Commissione a presentare una proposta di regolamento che definisca le condizioni di esecuzione di questa norma; rammenta che secondo l'articolo 103 del trattato «gli Stati membri non sono responsabili né subentrano agli impegni dell'amministrazione statale, degli enti regionali, locali o degli altri enti pubblici, di altri organismi di diritto pubblico o di imprese pubbliche di un altro Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico» e che «se necessario, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 252, può precisare definizioni per l'applicazione dei divieti di cui all'articolo 101 e al presente articolo»; |
12. |
chiede che il Parlamento sia informato in merito ai memorandum d'intesa che fissano le condizioni di concessione dei crediti, conclusi fra la Commissione e gli Stati membri interessati; |
13. |
invita la Commissione a garantire il coordinamento della politica economica a livello della Comunità in occasione di congiunture negative, a costituire un comitato di esperti insieme al Parlamento e a preparare orientamenti e disposizioni-quadro per i memorandum di intesa contenenti le condizioni di concessione del credito, conclusi fra la Commissione e gli Stati membri interessati; |
14. |
ricorda che, nelle summenzionate posizioni del 6 settembre 2001 e 20 novembre 2008, il Parlamento ha richiesto che il Consiglio esamini ogni due anni, in base ad una relazione della Commissione, previa consultazione del Parlamento e previo parere del Comitato economico e finanziario, se lo strumento creditizio istituito continui a rispondere alle necessità che hanno portato alla sua creazione; chiede al Consiglio e alla Commissione se siano state elaborate relazioni del tipo richiesto dopo l'adozione del regolamento (CE) n. 332/2002; |
15. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Banca centrale europea, all'Eurogruppo e ai governi degli Stati membri. |
(1) GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.
(2) GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 312.
(3) Testi approvati, P6_TA(2008)0560.
(4) Testi approvati, P6_TA(2008)0562.
(5) GU L 352 del 31.12.2008, pag. 11.