23.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 317/43


Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema Protezione dei minori dai delinquenti sessuali itineranti

(2009/C 317/07)

Relatrice: Madi SHARMA

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 10 luglio 2008, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 29, paragrafo 2, del proprio Regolamento interno, di elaborare un parere sul tema:

Protezione dei minori dai delinquenti sessuali itineranti.

La sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 25 giugno 2009, sulla base del progetto predisposto dalla relatrice Madi SHARMA.

Alla sua 455a sessione plenaria, dei giorni 15 e 16 luglio 2009 (seduta del 15 luglio 2009), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 157 voti favorevoli, 2 voti contrari e 4 astensioni.

1.   Raccomandazioni – «Don't Let Child Abuse Travel» (1) («Impediamo che i viaggi siano occasione di abusi sui minori»)

1.1.   È necessario adottare, attuare e riconoscere come prioritaria una strategia europea per la protezione dei minori che rischiano di essere vittime dei delinquenti sessuali itineranti.

I reati a sfondo sessuale NON DEVONO ASSOLUTAMENTE restare di competenza dei giudici stranieri: infatti, le condanne pronunciate al di fuori dell'UE nei confronti dei loro responsabili non sempre si traducono in pene detentive. Di norma, i recidivi rimangono nello stesso paese oppure si spostano in altri per non essere identificati. Di conseguenza, le autorità europee e i governi nazionali non possono sapere quando essi facciano rientro in Europa. E ciò aumenta i rischi per i minori in Europa.

Occorre adottare un approccio olistico, che sia orientato verso i minori e preveda le seguenti azioni:

prevenzione degli abusi: è necessario studiare i profili dei delinquenti sessuali itineranti (2),

protezione dei soggetti «a rischio» e delle vittime, compresa l'identificazione dei minori vulnerabili (3) e l'attivazione di telefoni azzurri e linee telefoniche dedicate,

perseguimento dei reati assicurando l'effettiva applicazione delle normative,

partenariato con le ONG e con i soggetti non ancora attivi in questo settore,

partecipazione dei giovani e della società civile ad azioni di sensibilizzazione.

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) approva le raccomandazioni contenute nella comunicazione della Commissione Verso una strategia dell'UE sui diritti dei minori, nella raccomandazione del Parlamento europeo (4) e nella Convenzione del Consiglio d'Europa (5), tutte incentrate sulla protezione dei minori dal fenomeno dello sfruttamento sessuale. Tuttavia il CESE chiede agli Stati membri (6) che non l'abbiano ancora fatto di sottoscrivere e ratificare urgentemente il Protocollo della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (CRC) (7) e la Convenzione del Consiglio d'Europa, affinché l'Europa possa rivedere in maniera efficace il trattamento da riservare ai cittadini europei colpevoli di abusi sui minori durante viaggi di lavoro o turismo all'estero.

1.2.   Fra le misure necessarie per la realizzazione di una strategia efficace e proattiva devono figurare:

partenariati internazionali efficaci con una migliore condivisione delle informazioni, che includano la cooperazione tra le forze di polizia e il potenziamento dei mezzi informatici a loro disposizione per individuare e localizzare i delinquenti sessuali itineranti,

accordi bilaterali di cooperazione più efficaci con i paesi interessati,

squadre investigative comuni con gli altri organismi di contrasto,

accordi con governi stranieri per espellere e scortare i pregiudicati nel paese di origine,

vaglio dell'uso dei cosiddetti Foreign Travel Orders (FTO) - misure che limitano i viaggi all'estero da parte di delinquenti sessuali ad alto rischio,

controlli sulle attività professionali esercitate dagli autori di abusi sessuali, e se del caso interdizione dal lavoro all'estero (8),

attuazione di una campagna di sensibilizzazione a livello europeo e, se possibile, globale sulla segnalazione dei delinquenti sessuali; questa iniziativa dovrebbe essere accompagnata dall'attivazione di una linea telefonica gratuita internazionale dotata di un meccanismo di segnalazione on line in tempo reale (9),

coinvolgimento dei soggetti della società civile e delle parti sociali nelle attività di sensibilizzazione,

introduzione di meccanismi per l'educazione, il counselling e l'erogazione di servizi medici/terapeutici in favore delle vittime e la realizzazione di attività di formazione di esperti in materia.

1.3.   La sfida maggiore consiste nel sensibilizzare l'opinione pubblica alla portata del problema, ad esempio attuando il progetto europeo L'Europa combatte lo sfruttamento sessuale dei minori  (10). Le istituzioni europee potrebbero dare l'esempio pubblicizzando su tutti i moduli per il rimborso delle spese di viaggio il loro impegno etico contro gli abusi sessuali sui minori perpetrati durante i viaggi.

1.4.   Il presente parere non concerne la tratta e i rapimenti di minori, un tema che richiede normative e misure distinte e che deve pertanto essere affrontato in un documento specifico.

2.   Contesto

2.1.   Il presente parere riguarda gli abusi sessuali sui minori compiuti durante i viaggi in Europa e altrove.

2.2.   La maggior parte delle persone che abusano sessualmente dei minori o sfruttano i minori a scopi sessuali è del luogo. È così in tutto il mondo. Oggi, tuttavia, il fenomeno degli abusi sessuali compiuti sui minori durante i viaggi fa parte di un'industria globale, quella del sesso, ben consolidata e assai redditizia.

2.3.   Viaggi a basso costo, circolazione senza obbligo di visto e nuove tecnologie consentono ai delinquenti sessuali di raggiungere in tutto il mondo, Europa inclusa, i minori più vulnerabili, specialmente laddove povertà, privazioni, carenze emotive e condizioni sociali precarie si fanno più sentire. Gli abusi così perpetrati vengono spesso registrati su supporto digitale e trasmessi su scala globale. Molte ONG, fra le quali ECPAT (11) è la più nota, collaborano con le forze di polizia e con il settore dei viaggi e del turismo per tutelare i minori a rischio.

2.4.   Il primo Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale commerciale dei minori si è svolto a Stoccolma nel 1996. In quell'occasione, i 122 paesi partecipanti si sono impegnati per un partenariato globale contro lo sfruttamento sessuale commerciale dei minori. Oggi nei convegni locali (12) e internazionali (13) si cita e si ribadisce l'esistenza dei medesimi ostacoli a un'efficace politica di prevenzione.

2.5.   Nell'ambito dell'Unione europea sono state elaborate molte relazioni e sono stati assunti numerosi impegni (14). Tuttavia, come rilevato in una recente relazione del Parlamento europeo (15), molti Stati membri devono tuttora firmare o ratificare le convenzioni in materia.

2.6.   Ciò significa che purtroppo, pur non mancando esempi di ottimo lavoro (16), con numerose iniziative pratiche a livello UE (17), l'Europa si è rivelata incapace di tutelare i minori più vulnerabili, di prevenire abusi da parte di cittadini comunitari e di onorare gli impegni assunti a Stoccolma. Un'effettiva tutela dei minori, nel paese di origine come all'estero, sarà possibile solo garantendo la concreta attuazione delle misure.

2.7.   È impossibile stimare il numero di minori vittime di delinquenti sessuali itineranti. La rilevazione dei dati è resa particolarmente difficile dalla natura occulta e criminale dei reati sessuali compiuti su minori, unita alla vulnerabilità di questi ultimi, specie se in stato di indigenza. Gli abusi sessuali sui minori rientrano nel fenomeno globale del loro sfruttamento sessuale a scopi commerciali. Ciò include:

l'acquisto e la vendita di minori da destinare alla prostituzione,

abusi sessuali su minori connessi alla pedofilia,

produzione di immagini di abusi su minori e altre forme di pornografia che coinvolgono minori.

2.8.   Tipicamente, i responsabili degli abusi scelgono luoghi in cui pensano di non correre il rischio di essere arrestati, spesso ambienti caratterizzati da un basso livello di istruzione, povertà, ignoranza, corruzione, indifferenza, assenza di una strategia di contrasto o di interventi statali. Gli abusi ai danni dei minori sono perpetrati da parte di persone che, deliberatamente, hanno istituito orfanotrofi (18), scuole e progetti destinati ai minori presso le comunità più vulnerabili per il solo scopo di attuare i comportamenti delittuosi propri e dei loro soci. I trasgressori recidivi si spostano da un paese all'altro per evitare di essere individuati e perseguiti grazie ai sistemi previsti per i delinquenti sessuali. È necessario un approfondimento dello studio dei processi mentali che spingono a commettere abusi sessuali sui minori. Finkelhors individua quattro condizioni preliminari che variano in funzione dei reati sessuali che possono (o possono non) essere commessi (19):

motivazione a commettere gli abusi,

inibitori interni connessi con l'etica personale,

inibitori esterni,

resistenza delle vittime.

2.9.   Gli operatori addetti alla protezione dell'infanzia e l'opinione pubblica in generale dispongono d'informazioni limitate sugli abusi commessi all'estero. I mezzi di comunicazione segnalano unicamente i casi più eclatanti. Poco viene detto sul rischio a cui sono esposti i minori in Europa al momento del rimpatrio dei colpevoli.

2.10.   Per indicare coloro che si recano all'estero per compiere abusi sui minori, il centro CEOP (20) utilizza un'espressione particolarmente appropriata: travelling sex offenders («delinquenti sessuali itineranti»). Nell'opinione pubblica è diffusa la convinzione che una persona che commette un reato all'estero venga automaticamente inserita in un registro degli autori di reati a sfondo sessuale, ma ciò avviene raramente, per una serie di ragioni complesse: i registri possono non esistere, le informazioni non vengono trasferite oppure la normativa sulla protezione dei dati impedisce l'esecuzione dei controlli.

2.11.   Il turismo sessuale deve essere considerato come un fenomeno che va ben al di là del turismo inteso come«vacanza». Oggigiorno molte aziende delocalizzano, dispongono di uffici o hanno relazioni di affari all'estero. I datori di lavoro, i sindacati e le organizzazioni dei lavoratori devono dunque dichiarare chiaramente che in nessuna circostanza saranno tollerati abusi sessuali su minori.

3.   Responsabilità globale

3.1.   Tutti i governi sono responsabili nei confronti dei propri cittadini per la tutela dei minori vulnerabili, ovunque essi si trovino. Negli ultimi cinquant'anni il turismo ha conosciuto una forte espansione che di recente è stata caratterizzata da un aumento dei delinquenti sessuali itineranti. Si tratta principalmente di soggetti che approfittano del fatto di essere in un altro paese per ignorare i tabù sociali che normalmente frenerebbero la loro condotta.

3.2.   Il Codice mondiale di etica del turismo (21) definisce un quadro di riferimento per lo sviluppo responsabile e sostenibile del turismo mondiale. Il fatto che cittadini europei siano tra i responsabili dello sfruttamento sessuale dei minori in Europa e altrove nel mondo dovrebbe essere motivo di vergogna per l'intera UE. Questa è responsabile dei cittadini europei e il fatto che i colpevoli di simili reati possano essere processati nei rispettivi paesi e poi autorizzati a viaggiare liberamente in altri paesi, senza alcun controllo, è assolutamente inaccettabile. L'Europa deve affrontare il problema della dicotomia legale che da un lato permette la libera circolazione dei suoi cittadini e dall'altro consente agli autori di abusi di viaggiare senza restrizioni.

3.3.   A livello internazionale esiste il principio giuridico secondo cui una persona non può essere condannata due volte per il medesimo reato. Al rientro nel paese di accoglienza, la persona deve continuare a scontare la condanna. Qualora emergano nuove prove può essere emessa una nuova sentenza: perciò la cooperazione internazionale è di estrema importanza. Il CESE plaude alla nuova decisione quadro adottata dalla Commissione per affrontare il problema (22).

3.4.   È necessario provvedere a un coordinamento delle attività, al monitoraggio e alla valutazione delle statistiche e formulare raccomandazioni pratiche e tempestive. Tuttavia, sul territorio dell'UE solo gli Stati membri sono competenti ad adottare, nel rispetto delle leggi che disciplinano l'operato delle forze di polizia e degli organi giudiziari, decisioni che possono giungere sino alla privazione della libertà, e dunque toccare le libertà fondamentali della persona. Le ONG europee e internazionali svolgono un ottimo lavoro nel settore della protezione dell'infanzia, ma non possono sostituirsi alle forze di polizia o ai sistemi giudiziari.

Gli aiuti e la cooperazione allo sviluppo, a livello di superamento della povertà (23), istruzione, sanità e sviluppo sociale, devono sostenere maggiormente la protezione dei minori dagli abusi sessuali. Occorre prestare attenzione e offrire sostegno alle ONG e alle parti sociali mediante misure di formazione e assistenza psico-emotiva. È essenziale migliorare l'istruzione e la formazione di quanti operano in questo ambito e nel settore della prestazione di servizi in generale (ad es.: media, industria ricettiva, insegnanti, prestatori di cure e forze di polizia) in modo da comprendere e rimuovere quei fattori che ostacolano la segnalazione di informazioni. Come sottolineato nel rapporto di Save the Children Danimarca (24), i minori, soprattutto quelli più a rischio, devono essere adeguatamente informati e guidati affinché divengano consapevoli del problema e sappiano come affrontarlo. Nei paesi sviluppati come in quelli in via di sviluppo, è necessario insegnare ai minori come usare correttamente Internet, affinché siano al corrente delle pratiche degli autori di abusi, che ben conoscono questo strumento e se ne avvalgono per la ricerca delle possibili vittime.

3.5.   Per gli autori di abusi devono essere resi disponibili servizi terapeutici e di counselling che ne favoriscano il recupero (25).

4.   Responsabilità della società civile

4.1.   La società civile europea deve condannare i reati e intervenire in caso di potenziali minacce nei confronti dei singoli, in patria come all'estero, specie quando si tratta di abusi sui minori. Si stima che oggi in Europa una percentuale compresa fra il 10 % e il 20 % dei minori sarebbe vittima di aggressioni sessuali nel corso dell'infanzia, un fenomeno che sta crescendo e si sta estendendo a livello geografico. Alcuni cittadini europei sono delinquenti sessuali che viaggiano all'interno e all'esterno dell'Europa.

4.2.   L'UE e gli Stati membri devono pertanto sviluppare strategie comuni e ulteriori azioni per prevenire e combattere questa piaga. I datori di lavoro europei dovrebbero ora considerare la lotta contro la prostituzione dei minori e contro la pedopornografia come una questione di responsabilità delle imprese nei confronti della società.

4.3.   Su 842 milioni di viaggiatori, il 4,5% (dati del 2006) sono delinquenti sessuali e il 10% di questi sono pedofili (26). Dal 2003 le agenzie di viaggio possono aderire al Codice di condotta per la protezione dei bambini dallo sfruttamento sessuale commerciale nei viaggi e nel turismo (27), che sinora è stato sottoscritto da più di 600 le agenzie in oltre 30 paesi. Tuttavia, la responsabilità in materia di prevenzione degli abusi sessuali sui minori durante i viaggi non spetta unicamente all'industria del turismo e dei viaggi, bensì a tutti i comparti economici.

4.4.   La Confederazione internazionale dei sindacati (International Trade Union Confederation - ITUC-CIS) incoraggia i propri membri a dotarsi di strutture costituite da apposito personale, comitati e gruppi di lavoro attraverso i quali sostenere le strategie. Per raggiungere la base, la CIS ha adottato un approccio settoriale, dando vita a importanti partenariati per l'attuazione degli accordi quadro internazionali. Poiché lo sfruttamento sessuale dei minori costituisce una grave violazione dei diritti fondamentali dell'uomo e del lavoro, questo aspetto è parte integrante della lotta sindacale contro le forme peggiori di lavoro minorile (28). I sindacati continuano pertanto a svolgere il loro ruolo promuovendo la ratifica delle norme internazionali in materia, monitorando l'effettiva applicazione di regole e politiche da parte dei governi e dei datori di lavoro (29), sensibilizzando i propri membri e l'opinione pubblica (30), e affrontando il problema mediante la contrattazione collettiva (31).

4.5.   Nella convenzione adottata dal Comitato dei ministri il 12 luglio 2007, il Consiglio d'Europa afferma che «ogni Stato parte dovrà incoraggiare il settore privato così come la società civile a partecipare all'elaborazione e all'implementazione di politiche di prevenzione dello sfruttamento e dell'abuso sessuale dei minori e a implementare norme interne di autoregolamentazione o coregolamentazione». Pertanto, un progetto comune europeo è possibile.

5.   Misure specifiche

5.1.   L'unico obiettivo di ciascuna azione deve consistere nel PORRE FINE agli abusi sui minori e nel proteggere i soggetti vulnerabili: estirpando radicalmente il fenomeno non vi sarebbero più vittime. Questo pertanto dev'essere un obiettivo primario e prioritario di tutte le politiche dedicate ai minori.

5.2.   Le istituzioni europee possono dare l'esempio condannando gli abusi sessuali sui minori nell'ambito della loro politica dei viaggi incentrata su valori etici e precisandolo con una menzione esplicita in tutti i moduli per il rimborso delle spese di viaggio.

Le misure e gli esempi riportati in forma sintetica qui di seguito sono frutto della collaborazione con ECPAT (32), una delle maggiori organizzazioni mondiali per la tutela dei diritti dell'infanzia, impegnata nella difesa dei minori dallo sfruttamento sessuale commerciale. ECPAT è attiva in oltre 70 paesi ai più alti livelli di governo ed è anche in contatto con gli operatori e con quanti lavorano direttamente con i minori attraverso la ricerca, la formazione e il rafforzamento delle capacità.

5.3.1.   Controllo e interdizione: attualmente, le scuole non dispongono di alcun meccanismo di verifica del profilo o dell'idoneità dei candidati a lavorare con minori. Ciò rappresenta una grave carenza in materia di protezione dei minori vulnerabili. È necessario creare sistemi attraverso cui le organizzazioni internazionali autorizzate o le forze di polizia possano avere accesso a questo tipo d'informazioni.

5.3.2.   Accordi bilaterali di cooperazione: le ONG di tutto il mondo condividono sempre più spesso informazioni essenziali sugli autori di abusi a sfondo sessuale. Ciò consente l'attuazione di interventi rapidi e tempestivi. Paradossalmente, i governi, imbrigliati da norme sulla protezione dei dati e da oneri burocratici, non possono agire prontamente e si affidano dunque alle ONG perché subentrino al loro posto quando le politiche internazionali non risultano efficaci. La protezione dei minori dovrebbe avere sempre la precedenza rispetto alle norme sulla protezione dei dati. Il fatto di costruire la fiducia e la conoscenza reciproca fra paesi sulla base di un quadro di cooperazione consente l'innesco di una reazione preventiva di lotta agli abusi sessuali. Perché questa strategia si riveli efficace, occorre tuttavia spingersi oltre la formazione o il rafforzamento delle capacità.

5.3.3.   Devono essere attivati telefoni azzurri e linee telefoniche internazionali dedicate alle segnalazioni, per evitare che prevalga la cultura del silenzio e dell'indifferenza. Tali linee devono però offrire la possibilità di interagire in tempo reale. Inoltre occorre un sistema integrato di protezione dei minori nel cui contesto organismi professionali e fornitori di servizi collaborino con le ONG per contribuire alla protezione e all'identificazione delle vittime o dei minori a rischio.

5.3.4.   Squadre investigative comuni e altri organismi di contrasto nazionali: l'Europa deve dotarsi di organismi specifici deputati alla protezione dei minori che siano provvisti delle risorse necessarie per operare anche all'estero, conducendo indagini sui soggetti noti per aver commesso reati a sfondo sessuale che si recano all'estero o raccogliendo prove su quanti commettano tali reati in altri paesi.

5.3.5.   Accordi con governi stranieri per espellere e scortare i responsabili: i sistemi di informazione fra paesi in materia di processi o condanne non sono obbligatori e quindi gli autori di reati a sfondo sessuale possono essere condannati all'estero senza che questo venga reso noto in patria. Qualora siano informate di una condanna in materia, spetta alle ambasciate o alle missioni informare il paese di origine. Dopo la condanna, e dopo aver scontato la pena all'estero, i colpevoli rimangono generalmente nello stesso paese o si spostano altrove, ma non tornano in patria, evitando così di essere inseriti nel registro degli autori di reati a sfondo sessuale. In caso di rimpatrio, il condannato può approfittare di un trasferimento a lungo raggio con scalo per fuggire. Da ciò deriva l'esigenza di stipulare accordi di cooperazione bilaterali e di prevedere apposito personale di scorta per i rimpatri.

5.3.6.   Il modello dei cosiddetti Multi-Agency Public Protection Arrangements (MAPPA) (accordi multi-agenzia di protezione pubblica): si tratta di un modello adottato nel Regno Unito per valutare e «gestire» gli autori di abusi a sfondo sessuale nella collettività. Prevede la cooperazione di diversi organismi (giustizia penale, assistenza sociale, edilizia abitativa, sanità) per limitare per quanto possibile gravi danni al pubblico e collaborare all'individuazione dei recidivi. Questo sistema comporta quattro funzioni principali, anche se per il momento non si applica ai cittadini britannici in viaggio all'estero:

identificazione dei responsabili,

condivisione delle informazioni essenziali per la valutazione del rischio,

valutazione di rischi e danni gravi,

gestione del rischio.

5.3.7.   Uso ed efficacia dei cosiddetti Foreign Travel Orders (FTO): vi possono fare ricorso i tribunali per vietare ai soggetti interessati di recarsi all'estero o in un determinato paese oppure in una qualsiasi parte del mondo. Simili provvedimenti possono essere adottati per la tutela di un minore in particolare o per difendere la fascia minorile della popolazione in generale. La durata di validità di queste misure è limitata a un periodo di tempo determinato. Nel 2005 il governo australiano ha modificato l'Australian Passport Act (la legge australiana in materia di passaporti) per consentire alla polizia di richiedere l'annullamento del passaporto dei delinquenti sessuali ad alto rischio.

5.4.   Una misura molto specifica: il progetto europeo L'Europa combatte lo sfruttamento sessuale dei minori

È possibile sviluppare un progetto europeo che riunisca tutto il lavoro svolto e le carte prodotte sinora e che, tramite una campagna di sensibilizzazione, induca le diverse organizzazioni ad impegnarsi nella lotta contro lo sfruttamento sessuale ai danni dei minori, mettendo semplicemente in rilievo i dati essenziali. Un «codice» o una «carta» già adottati a livello globale potrebbero corredare la «dichiarazione dei valori» riportata nell'allegato I. A tal fine una normativa, nuova o già approvata che sia, potrebbe risultare anch'essa utile purché attuata in maniera efficace.

Bruxelles, 15 luglio 2009.

Il Presidente del Comitato economico e sociale europeo

Mario SEPI


(1)  Slogan della campagna promossa dall'Organizzazione mondiale del Turismo (http://www.unwto.org/protect_children).

(2)  Sex Offenders without Borders. Rapporto di Save the Children-Danimarca, maggio 2009.

(3)  Rio de Janeiro Declaration and Call for Action to Prevent and Stop the Sexual Exploitation of Children and Adolescence (Dichiarazione e invito ad agire per prevenire e arrestare lo sfruttamento sessuale di bambini e adolescenti), Rio de Janeiro, novembre 2008.

(4)  Raccomandazione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2009 al Consiglio sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia (2008/2144(INI)).

(5)  Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento sessuale e gli abusi sessuali, 25 ottobre 2007, disponibile in inglese e francese all'indirizzo http://conventions.coe.int/Treaty/EN/treaties/Html/201.htm.

(6)  Cfr. http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=201&CM=&DF=&CL=ENG. Non hanno ancora firmato la Convenzione i seguenti Stati membri: Repubblica ceca, Ungheria, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Slovacchia. La Convenzione è stata ratificata soltanto dalla Grecia.

(7)  Protocollo opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, adottato nel maggio 2000 ed entrato in vigore nel gennaio 2002. Cfr. http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/crc/treaties/opsc.htm. [Il testo in italiano è disponibile al seguente indirizzo: http://www.unicef.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3170]. Non hanno ancora ratificato il Protocollo i seguenti Stati membri: Germania, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Regno Unito.

(8)  The End of the Line for Child Exploitation (La fine dello sfruttamento minorile), relazione dell'ECPAT, 2006.

(9)  Si vedano le strategie adottate da Child Wise, membro di ECPAT-Australia.

(10)  Cfr. allegato I.

(11)  ECPAT - End Child Prostitution, Child Pornography and the Trafficking of Children for Sexual Purposes (Porre fine alla prostituzione minorile, alla pedopornografia e alla tratta di minori a scopi sessuali) - gode di uno speciale status consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (Ecosoc).

(12)  Cfr. When Travelling, Put a Stop to Indifference (In viaggio … basta con l'indifferenza) slogan dell'iniziativa Stopchildprostitution.be di ECPAT-Belgio e convegno Travelling abusers in Europe (Abusatori sessuali e viaggi in Europa) organizzato il 7 e 8 maggio 2007 nell'ambito di detta iniziativa.

(13)  World Congress III Against Sexual Exploitation of Children and Adolescents (Terzo congresso mondiale sulla lotta allo sfruttamento sessuale dei bambini e degli adolescenti), novembre 2008.

(14)  Cfr. note 4 e 5, nonché:

http://www.nspcc.org.uk/Inform/policyandpublicaffairs/Europe/Briefings/councilofeurope_wdf51232.pdf e http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/crc/treaties/opsc.htm [Il testo in italiano è disponibile al seguente indirizzo: http://www.unicef.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3170].

(15)  Cfr. nota 4.

(16)  PE 410.671, gennaio 2009.

(17)  COM(1996) 547 def; COM(1999) 262 def; decisione quadro del Consiglio 2000/375/JHA (GU L 138 del 9.6.2000); decisione quadro del Consiglio 2004/68/JHA (GU L 13 del 20.1.2004) e COM(2009) 135 def.

(18)  I responsabili di tali abusi usano il termine «orfanotrofio» per mascherare le proprie attività. Si tratta in realtà di istituti per l'infanzia creati appositamente per compiere abusi sui minori.

(19)  Cfr. Sex Offenders without Borders. Rapporto di Save the Children-Danimarca, maggio 2009.

(20)  CEOP (Child Exploitation and Online Protection Centre, l'organo di polizia britannico per la tutela contro lo sfruttamento sessuale dei minori).

(21)  Adottato mediante risoluzione A/RES/406(XIII) nel corso della tredicesima Assemblea generale dell'Organizzazione mondiale del turismo (OMT) delle Nazioni Unite (27 settembre-1o ottobre 1999).

(22)  COM(2009) 135 def.

(23)  Cfr. Commissione europea, Thematic Study on Policy Measures concerning Child Poverty (Studio tematico sulle misure di politica in materia di povertà infantile), direzione generale Occupazione, affari sociali e pari opportunità, 2008.

(24)  Save the Children-Danimarca. Sex Offenders without Borders, maggio 2009.

(25)  Cfr. Macgregor, Sarah. Sex offenders treatment programs: effectiveness of prison and community based programs in Australia and New Zealand (Programmi per il trattamento dei delinquenti sessuali: efficacia degli interventi realizzati nei carceri e nelle comunità in Australia e Nuova Zelanda) in: http://www.indigenousjustice.gov.au/briefs/brief003.pdf; Dosio, Dario; Pfaefflin, Friedemann; Eher, Reinhard (cur.). Preventing Sexual Violence Through Effective Sexual Offender Treatment and Public Policy (Prevenire la violenza sessuale attraverso un efficace trattamento dei delinquenti sessuali e una politica pubblica), 10a Conferenza dell'Associazione internazionale per il trattamento dei delinquenti sessuali (IATSO) in: www.iatso.org.

(26)  Fonte: ACPE (Associazione contro la prostituzione minorile).

(27)  Tale codice è un'iniziativa promossa da ECPAT Svezia nel 1998. È riconosciuto dall'Unicef e dall'OMC. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.thecode.org.

(28)  Cfr. Convenzione C182 dell'OIL (Organizzazione internazionale del lavoro) relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile.

(29)  Cfr. http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/FINAL_EU_CLS_2009_report__2_.pdf.

(30)  Cfr. http://www.itfglobal.org/campaigns/traffickingstate.cfm.

(31)  Cfr. http://www.iiicongressomundial.net/congresso/arquivos/thematic_paper_csr_eng.pdf.

(32)  ECPAT - End Child Prostitution, Child Pornography and the Trafficking of Children for Sexual Purposes (Porre fine alla prostituzione minorile, alla pedopornografia e alla tratta di minori a scopi sessuali).


Allegato I

L'Europa combatte lo sfruttamento sessuale dei minori

L'abuso sessuale ai danni di un minore di 18 anni costituisce REATO in ogni parte del mondo

Le istituzioni europee e le parti sociali non intendono tollerarlo!

In ogni parte del mondo i minori hanno il diritto di crescere nella pace e di essere tutelati da qualsiasi tipo di sfruttamento sessuale, in forma fisica o su Internet.

Dichiarazione dei valori di … (denominazione dell'organizzazione/impresa):

Noi contribuiamo allo sviluppo di una crescita economica etica e responsabile.

Noi rispettiamo e tuteliamo i diritti del minore.

Noi condanniamo qualsiasi tipo di sfruttamento sessuale dei minori, in forma fisica o su Internet.

Ci riserviamo il diritto di segnalare qualsiasi persona sospettata di svolgere attività che comportino la perdita della dignità o l'abuso sessuale ai danni di un minore di 18 anni.

Il personale di … (denominazione dell'organizzazione/impresa) si impegna:

ad aderire ai valori aziendali sopra elencati e a rispettare i diritti fondamentali di tutela del minore,

a contribuire alla crescita etica e responsabile dell'organizzazione/impresa,

a rispettare e a tutelare i diritti del minore,

a non fornire informazioni o materiale che possano condurre all'eventuale sfruttamento sessuale di minori,

a informare le autorità, incluse le forze di polizia, circa qualsiasi attività sospetta suscettibile di mettere a rischio o di portare allo sfruttamento sessuale di un minore.

Impegno dei clienti e dei fornitori di … (denominazione dell'organizzazione/impresa):

Noi apprezziamo e rispettiamo le norme in vigore su scala mondiale per la tutela del minore contro lo sfruttamento sessuale; ci impegniamo a non renderci partecipi di tali pratiche né in forma fisica né su Internet, né in patria né all'estero, in viaggio di lavoro o turismo.