5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 212/140


Mercoledì 6 maggio 2009
Revisione del regolamento per quanto attiene alla procedura di petizione

P6_TA(2009)0353

Decisione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla revisione del regolamento per quanto attiene alla procedura di petizione (2006/2209(REG))

2010/C 212 E/25

Il Parlamento europeo,

vista la lettera del suo Presidente in data 20 luglio 2006,

visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione per le petizioni (A6-0027/2009),

1.

decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;

2.

ricorda che tali modifiche entrano in vigore il primo giorno della prossima tornata, ad eccezione delle modifiche riguardanti l'articolo 193 bis (nuovo), che entreranno in vigore il primo giorno dopo l'entrata in vigore della relativa disposizione del trattato;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

TESTO IN VIGORE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 191 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.

Nel caso in cui una petizione abbia come firmatari più persone fisiche o giuridiche, i firmatari designano un rappresentante e rappresentanti sostituti che sono considerati i firmatari ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente titolo.

Nel caso in cui tale designazione non abbia avuto luogo, è considerato autore della petizione il primo firmatario o altra persona idonea.

Emendamento 2

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 191 – paragrafo 2 ter (nuovo)

 

2 ter.

Ciascun firmatario può in qualunque momento ritirare il proprio sostegno alla petizione.

Qualora tutti i firmatari ritirino tale sostegno, la petizione diviene caduca.

Emendamento 3

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 191 – paragrafo 3

3.

Le petizioni devono essere redatte in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.

3.

Le petizioni devono essere redatte in una lingua ufficiale dell'Unione europea.

Le petizioni redatte in un'altra lingua sono prese in esame solo se il firmatario ha allegato una traduzione o una sintesi in una lingua ufficiale dell'Unione europea, le quali costituiscono la base di lavoro del Parlamento . Nella corrispondenza con il firmatario il Parlamento utilizza la lingua ufficiale in cui sono redatte la traduzione o la sintesi .

Le petizioni redatte in un'altra lingua sono prese in esame solo se il firmatario ha allegato una traduzione in una lingua ufficiale. Nella corrispondenza con il firmatario il Parlamento utilizza la lingua ufficiale in cui è redatta la traduzione.

 

L'Ufficio di presidenza può decidere che le petizioni e la corrispondenza con i firmatari possano essere redatte in altre lingue utilizzate in un dato Stato membro.

Emendamento 4

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 191 – paragrafo 5

5.

Le petizioni iscritte nel ruolo generale sono deferite dal Presidente alla commissione competente, che deve esaminare se esse rientrano nell'ambito delle attività dell'Unione europea .

5.

Le petizioni iscritte nel ruolo generale sono deferite dal Presidente alla commissione competente, che deve stabilirne la ricevibilità o meno in base all'articolo 194 del trattato CE .

Nel caso in cui la commissione competente non raggiunga un consenso sulla ricevibilità di una petizione, quest'ultima è dichiarata ricevibile su richiesta di almeno un quarto dei membri della commissione.

Emendamento 5

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 191 – paragrafo 6

6.

Le petizioni dichiarate irricevibili dalla commissione sono archiviate. I firmatari sono informati in merito alla decisione presa e ai motivi della stessa.

6.

Le petizioni dichiarate irricevibili dalla commissione sono archiviate. I firmatari sono informati in merito alla decisione presa e ai motivi della stessa. Ove possibile, possono essere raccomandati mezzi di ricorso alternativi.

Emendamento 6

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 191 – paragrafo 7

7.

In tal caso la commissione competente può suggerire al firmatario di rivolgersi alla competente autorità dello Stato membro interessato o dell'Unione europea.

soppresso

Emendamento 7

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 191 – paragrafo 8

8.

A meno che i firmatari non ne abbiano sollecitato un esame riservato, la petizione è iscritta in un ruolo generale pubblico.

8.

Una volta iscritte nel ruolo generale, le petizioni diventano di norma documenti pubblici e il Parlamento, per ragioni di trasparenza, può pubblicare il nome del firmatario e il contenuto della petizione.

Emendamento 8

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 191 – paragrafo 8 bis (nuovo)

 

8 bis.

In deroga alle disposizioni del paragrafo 8, il firmatario può chiedere che il suo nome non sia rivelato, al fine di tutelare la sua vita privata. In tal caso il Parlamento è tenuto a soddisfare tale richiesta.

Quando la denuncia del firmatario non può dar luogo ad indagini per ragioni di anonimato, il firmatario è consultato sul seguito da dare.

Emendamento 9

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 191 – paragrafo 8 ter (nuovo)

 

8 ter.

Il firmatario può chiedere che la sua petizione sia trattata in via riservata. In tal caso il Parlamento adotta precauzioni idonee a evitare che il contenuto della petizione sia reso pubblico. Il firmatario è informato delle specifiche condizioni di applicazione della presente disposizione.

Emendamento 10

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 192 – paragrafo -1 (nuovo)

 

-1.

Le petizioni ricevibili sono esaminate dalla commissione competente nel corso della sua normale attività, attraverso una discussione durante una riunione ordinaria, oppure con procedura scritta. I firmatari possono essere invitati a partecipare alle riunioni della commissione qualora la loro petizione sia oggetto di discussione, oppure possono chiedere di essere presenti. Il diritto di parola è concesso ai firmatari a discrezione del presidente.

Emendamento 11

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 192 – paragrafo 1

1.

Sulle petizioni che essa ha dichiarato ricevibili la commissione competente può decidere di elaborare relazioni o di pronunciarsi in altro modo .

1.

Su una petizione ricevibile, la commissione può decidere di elaborare una relazione di iniziativa a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, o di presentare una breve proposta di risoluzione al Parlamento, salvo obiezioni da parte della Conferenza dei presidenti . Tali proposte di risoluzione sono iscritte nel progetto di ordine del giorno della tornata che si svolge entro otto settimane dall'approvazione in commissione. Esse sono oggetto di una votazione unica e sono altresì senza discussione, salvo che la Conferenza dei presidenti decida a titolo eccezionale di applicare l'articolo 131 bis.

La commissione può , in particolare, nel caso di petizioni aventi per oggetto una modifica delle disposizioni legislative in vigore, chiedere il parere di un'altra commissione, conformemente all'articolo 46.

La commissione può chiedere il parere di un'altra commissione nelle cui specifiche attribuzioni rientra la questione in esame conformemente all'articolo 46 e all'allegato VI .

Emendamento 12

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 192 – paragrafo 2

2.

È istituito un registro elettronico sul quale i cittadini possono associarsi al primo firmatario apponendo la propria firma sulla petizione dichiarata ricevibile e iscritta nel ruolo generale.

2.

È istituito un registro elettronico sul quale i cittadini possono associarsi oppure ritirare il proprio sostegno al primo firmatario apponendo la propria firma sulla petizione dichiarata ricevibile e iscritta nel ruolo generale.

Emendamento 13

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 192 – paragrafo 3

3.

Ai fini dell'esame delle petizioni o dell'accertamento dei fatti, la commissione può sentire i firmatari, tenere audizioni generali oppure inviare propri membri in loco .

3.

Ai fini dell'esame delle petizioni , dell'accertamento dei fatti o della ricerca di soluzioni , la commissione può organizzare missioni d'informazione nello Stato membro o nella regione cui la petizione si riferisce .

Le relazioni sulle missioni sono redatte dai partecipanti. Esse sono trasmesse al Presidente del Parlamento dopo l'approvazione in commissione.

Emendamento 14

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 192 – paragrafo 4

4.

Per la preparazione del suo parere, la commissione può chiedere alla Commissione parlamentare di presentarle taluni documenti , di fornirle informazioni e di consentirle l'accesso ai suoi servizi .

4.

La commissione può chiedere alla Commissione parlamentare di assisterla , specialmente mediante precisazioni sull'applicazione o il rispetto del diritto comunitario, nonché mediante la comunicazione di informazioni e documenti relativi alla petizione . Rappresentanti della Commissione sono invitati a partecipare alle riunioni della commissione.

Emendamento 15

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 192 – paragrafo 5

5.

La commissione sottopone eventualmente al Parlamento proposte di risoluzione relative alle petizioni da essa esaminate .

5.

La commissione può chiedere al Presidente del Parlamento di trasmettere il suo parere o la sua raccomandazione alla Commissione, al Consiglio o all'autorità dello Stato membro in questione al fine di ottenere un intervento o una risposta .

Essa può inoltre chiedere che il suo parere sia trasmesso dal Presidente del Parlamento europeo alla Commissione o al Consiglio.

 

Emendamento 16

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 192 – paragrafo 7

7.

Il Presidente del Parlamento comunica ai firmatari delle petizioni le decisioni adottate al riguardo e i motivi che le hanno ispirate.

7.

Il firmatario della petizione è informato della decisione adottata dalla commissione e dei motivi che sono alla base di tale decisione.

Una volta terminato l'esame di una petizione ricevibile, quest'ultima viene archiviata e il firmatario ne è informato.

Emendamento 17

Regolamento del Parlamento europeo

Articolo 193 bis (nuovo)

 

Articolo 193 bis

Iniziativa dei cittadini

Quando il Parlamento è informato che la Commissione è stata invitata a presentare una proposta di atto giuridico in base all'articolo 11, paragrafo 4 del trattato UE, la commissione per le petizioni verifica se ciò possa influire sui suoi lavori e, se del caso, informa al proposito i firmatari che hanno presentato una petizione su argomenti connessi.