52009DC0013

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio - Relazione annuale al Consiglio e al Parlamento Europeo sull'attività dell'unità centrale EURODAC nel 2007 /* COM/2009/0013 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 26.1.2009

COM(2009) 13 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Relazione annuale al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attività dell'unità centrale EURODAC nel 2007

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIORelazione annuale al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attività dell'unità centrale EURODAC nel 2007

1. INTRODUZIONE

1.1. Campo d'applicazione

Il regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (di seguito, "regolamento Eurodac"[1]), stabilisce che la Commissione trasmette annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attività dell'unità centrale[2]. La presente quinta relazione annuale contiene dati relativi al 2007 sulla gestione e sulle prestazioni del sistema e valuta la produzione, l'economicità di EURODAC e la qualità del servizio della sua unità centrale.

1.2. Sviluppi giuridici e politici

Nel giugno 2007, sulla base delle precedenti relazioni annuali[3] e delle consultazioni con gli Stati membri, la Commissione ha pubblicato una relazione sulla valutazione del sistema Dublino[4] (di seguito, "relazione di valutazione") per i primi tre anni di attività di EURODAC (2003-2005), individuando alcune questioni legate all'efficacia dei provvedimenti legislativi vigenti e annunciando le misure da adottare per migliorare il sostegno di EURODAC e agevolare l'applicazione del regolamento Dublino.

Per porre rimedio a queste problematiche, il 3 dicembre 2008 la Commissione ha avanzato una proposta di modifica del regolamento EURODAC[5].

Nel 2007 il campo di applicazione territoriale del regolamento EURODAC ha subito importanti cambiamenti: la Bulgaria e la Romania sono entrate a far parte dell'Unione europea e, previa notifica alla Commissione della loro idoneità a partecipare al sistema ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera a) del regolamento EURODAC, hanno aderito a EURODAC l'1 gennaio 2007[6].

2. L'UNITÀ CENTRALE EURODAC[7]

2.1. Gestione del sistema

Alla luce del crescente aumento dei dati da gestire (alcune categorie di operazioni vengono conservate in memoria per dieci anni), della normale obsolescenza della piattaforma tecnica (consegnata nel 2001) e dell'imponderabile evoluzione del volume delle operazioni EURODAC a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri[8], si rende necessario un potenziamento del sistema che dovrebbe concludersi entro la seconda metà del 2009, sebbene i principali interventi siano già stati attuati. Nello specifico, è stato potenziato il sistema di continuità operativa di EURODAC per garantire pieno sostegno agli Stati membri in caso di indisponibilità prolungata dell'unità centrale. Nel 2006 la Commissione ha sottoscritto il contratto per la rete di servizi transeuropei sicuri per la comunicazione telematica tra amministrazioni (s-TESTA). Nel corso del 2007 la migrazione dei dati degli Stati membri dalla rete TESTA II, precedentemente in uso, alla rete s-TESTA è iniziata con 18 Stati membri i cui dati sono transitati nel nuovo sistema che garantisce maggiore sicurezza e affidabilità.

2.2. Qualità del servizio e economicità

La Commissione si è impegnata al massimo per fornire un servizio di alta qualità agli Stati membri che costituiscono gli utenti finali dell'unità centrale EURODAC[9]. Alla fine di aprile 2007, il sistema è rimasto isolato a causa di un'interruzione del servizio della rete TESTA II, durata 50 ore, mentre fino a quel momento non si era verificato alcun imprevisto blocco del sistema. La nuova rete sTESTA, che ha sostituito TESTA II, offre un maggiore livello di sicurezza e di disponibilità. Nel 2007, il tempo di operatività dell'unità centrale EURODAC è stato del 99,43%.

Nel 2007, per la prima volta da quando il sistema è operativo, è stata registrata una "falsa risposta pertinente", ossia una identificazione sbagliata da parte dell'AFIS, a una ricerca deca dattiloscopica in EURODAC. Gli Stati membri, che hanno il compito di verificare immediatamente tutte le risposte ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento EURODAC, non hanno però l'obbligo di notificare alla Commissione le risposte false[10]. Tuttavia, con una sola risposta falsa su un totale di oltre 1,1 milione di ricerche e di oltre 200 000 risposte pertinenti, il sistema può ritenersi ancora altamente accurato.

In cinque anni di operatività, tutte le attività esternalizzate specifiche a EURODAC sono costate alla Comunità 8,1 milioni di Euro. La spesa per mantenere e gestire l'unità centrale nel 2007 è stata di 820 791,05 Euro. Tale aumento rispetto agli anni precedenti è dovuto principalmente ai maggiori costi di manutenzione del sistema e al necessario potenziamento della capacità del sistema di continuità operativa.

È stato possibile far fronte alla spesa di EURODAC grazie alla gestione razionale da parte della Commissione delle risorse e delle infrastrutture esistenti, quali l'utilizzo della rete TESTA.

La Comunità ha anche fornito (con il programma IDA) i servizi di comunicazione e di sicurezza per lo scambio dei dati tra l'unità centrale e le unità nazionali. A tali spese, inizialmente a carico dei singoli Stati membri a norma dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3 del regolamento, ha successivamente provveduto la Comunità grazie all'utilizzo delle infrastrutture comuni già esistenti, generando così risparmi per i bilanci nazionali.

2.3. Protezione e sicurezza dei dati

Sebbene le statistiche indichino un netto calo da parte degli Stati membri dell'uso della funzione "ricerche speciali", la Commissione è pur sempre preoccupata da questa prassi che giudica ancora troppo frequente (195 nel 2007, con una variazione da 0 a 88 per Stato membro). Come si è già detto nelle relazioni annuali precedenti e nella relazione di valutazione, questa categoria di operazioni è prevista dall'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento EURODAC. Tale disposizione, che rispecchia le norme sulla protezione dei dati tutelando i diritti dell'interessato ad accedere ai dati che lo riguardano, prevede la possibilità di effettuare "ricerche speciali" su richiesta del soggetto i cui dati sono conservati nella banca dati centrale. Per monitorare meglio il fenomeno, la Commissione ha previsto, nella proposta di modifica del regolamento EURODAC, l'obbligo per gli Stati membri di inviare una copia della richiesta di accesso dell'interessato all'autorità nazionale di controllo competente.

Di concerto con il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), la Commissione si impegna a adottare misure contro gli Stati membri che persistano nell'abuso di una norma così importante sulla protezione dei dati.

In conformità dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento, nel novembre 2007 il GEPD ha effettuato un controllo approfondito dell'unità centrale EURODAC[11] ai fini della sicurezza informatica. La politica e il concetto di sicurezza verranno conformati alle raccomandazioni e alla metodologia adottate in questo intervento.

3. CIFRE E CONCLUSIONI

L'ALLEGATO ALLA PRESENTE RELAZIONE ANNUALE CONTIENE LE TABELLE CON I DATI REALI PRODOTTE DALL'UNITÀ CENTRALE NEL PERIODO 01/01/2007 – 31/12/2007. LE STATISTICHE EURODAC SI BASANO SUI RILIEVI DATTILOSCOPICI DI TUTTI I SOGGETTI DI ETÀ NON INFERIORE A 14 ANNI CHE ABBIANO PRESENTATO DOMANDA DI ASILO NEGLI STATI MEMBRI, CHE SIANO STATI FERMATI IN RELAZIONE ALL'ATTRAVERSAMENTO IRREGOLARE DI UNA FRONTIERA ESTERNA DI UNO STATO MEMBRO, O CHE SIANO ILLEGALMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO (QUALORA LE AUTORITÀ COMPETENTI RITENGANO NECESSARIO VERIFICARE SE GIÀ ESISTA UN'EVENTUALE DOMANDA DI ASILO).

Occorre sottolineare che i dati EURODAC relativi alle domande di asilo non sono confrontabili con quelli di Eurostat, essendo questi ultimi basati sulle statistiche fornite mensilmente dai ministeri della Giustizia e dell'Interno. Queste differenze sono dovute a diverse ragioni metodologiche. Le definizioni Eurostat comprendono tutti i richiedenti asilo, di qualunque età, operando una distinzione tra prime domande e domande ripetute. Da un punto di vista pratico, vi sono differenze tra i vari Stati membri a seconda che nelle statistiche vengano inserite o meno anche le persone a carico dei richiedenti asilo. Gli Stati membri differiscono anche nella valutazione ai fini statistici delle domande ripetute.

3.1. Operazioni riuscite

Un'"operazione riuscita" è un'operazione elaborata correttamente dall'unità centrale che non sia stata respinta per un problema di validazione dei dati, per errore nei rilievi dattiloscopici o per scarsa qualità[12].

Nel 2007 l'unità centrale ha ricevuto complessivamente 300 018 operazioni riuscite, il che rappresenta un incremento globale rispetto al 2006 (270 611). Dopo un calo verificatosi tra il 2005 e il 2006, le statistiche EURODAC 2007 indicano un aumento del 19% (197 284 rispetto a 165 958 del 2006) delle operazioni riguardanti i richiedenti asilo (" categoria 1 "[13]). Tale incremento rispecchia l'aumento generale delle richieste di asilo presentate nel 2007 nell'UE.

Nel 2007 è cambiato anche il dato relativo al numero delle persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna (" categoria 2 "[14]). Dopo un incremento significativo tra il 2004 (16 183), il 2005 (25 162) e il 2006 (41 312), nel 2007 si è registrato un calo dell'8% (38 173). Si noti che Italia (15 053), Grecia (11 376) e Spagna (9 044) immettono nel sistema la stragrande maggioranza dei dati dattiloscopici di categoria 2, seguite da Ungheria (894), Regno Unito (480) e Malta (384). Resta, tuttavia, il problema della scarsa disponibilità da parte degli Stati membri a inviare con sistematicità le operazioni di "categoria 2", come peraltro evidenziato nella relazione di valutazione. In violazione dell'obbligo sancito dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento EURODAC, nel 2007 otto Stati membri (Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Islanda, Lettonia, Lussemburgo e Portogallo) non hanno inserito nel sistema nessuna operazione di "categoria 2".

Per quanto concerne l'inserimento facoltativo[15] delle operazioni di " categoria 3 "[16] (dati relativi a soggetti fermati perché illegalmente soggiornanti sul territorio di uno Stato membro), nel 2007 non si sono avuti cambiamenti degni di nota, a parte un incremento del 2% (64 561 rispetto a 63 341 nel 2006). Irlanda e Malta non hanno trasmesso operazioni di "categoria 3".

3.2. "Risposte pertinenti"

3.2.1. Risposte pertinenti "categoria 1 contro categoria 1"

La tabella 3 dell'allegato riporta, per ogni Stato membro, il dato relativo alle domande di asilo corrispondenti a quelle già registrate in un altro ("risposte pertinenti straniere") o nel medesimo ("risposte pertinenti locali"[17]) Stato membro, fornendo anche un'indicazione dei movimenti secondari dei richiedenti asilo nell'UE. A parte i percorsi "logici" tra Stati membri vicini, si può notare come in Francia un elevato numero di richiedenti asilo (1 116[18]) abbia precedentemente presentato domanda in Polonia, o come le risposte pertinenti straniere in Grecia (177) e in Italia (287) siano in massima parte correlabili a domande presentate nel Regno Unito. In quest'ultimo caso i flussi dei dati sono simmetrici e la maggior parte delle risposte pertinenti relative a operazioni di "categoria 1" effettuate dal Regno Unito trovano rispondenza nei dati trasmessi dall'Italia (370). È interessante notare come il 44,37% delle domande successive siano state presentate nello stesso Stato membro in cui è stata introdotta la prima. Per quanto riguarda Cipro (87%), Polonia (82%), Ungheria (75%) e Repubblica ceca (61%), ben oltre la metà delle domande successive è stata presentata nello stesso Stato membro.

3.2.2. Domande di asilo multiple

Su un totale di 197 284 domande di asilo registrate in EURODAC nel 2007, 31 910 sono "multiple", il che significa che le impronte digitali di 31 910 soggetti risultano già registrate come operazioni di "categoria 1" (nel medesimo Stato membro o in uno Stato membro diverso). Ad una prima lettura delle statistiche del sistema sembrerebbe pertanto che, nel 2007, il 16% delle domande di asilo fosse costituito da domande successive (ossia presentate due o più volte), con un calo dell'1% rispetto all'anno precedente. La trasmissione di un'operazione di "categoria 1" non significa tuttavia che la persona in questione debba necessariamente aver presentato un'altra istanza di asilo. Infatti la prassi in atto in alcuni Stati membri di rilevare le impronte digitali al momento della ripresa in carico a norma del regolamento Dublino falsa le statistiche relative alle domande multiple: rilevare e trasmettere nuovamente le impronte digitali del richiedente al momento dell'arrivo dopo un trasferimento a norma del regolamento Dublino induce erroneamente a credere che il richiedente abbia fatto una nuova domanda. La Commissione intende risolvere questo problema introducendo nella proposta di modifica del regolamento EURODAC il divieto di registrare i trasferimenti come nuove domande di asilo.

3.2.3. Risposte pertinenti "categoria 1 contro categoria 2"

Queste risposte pertinenti danno un'indicazione dell'itinerario percorso dai soggetti entrati irregolarmente nel territorio UE prima di presentare domanda di asilo. Come nell'anno precedente, le risposte pertinenti riguardano per lo più i dati trasmessi dalla Grecia e dall'Italia e in misura molto minore dalla Spagna e dalla Slovacchia. La maggior parte di queste risposte pertinenti sono "locali" (il che significa che i soggetti entrati irregolarmente in un paese presentano poi istanza di asilo direttamente in quel paese[19]). Considerando la totalità degli Stati membri, più della metà (63%) dei soggetti fermati in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna che intendono chiedere asilo, presenta istanza nello stesso Stato in cui è entrata irregolarmente.

La maggioranza di coloro che sono entrati illegalmente nell'Unione dalla Grecia con l'intento di recarsi altrove si dirige in genere in Italia, Svezia e Regno Unito. Quanti entrano attraverso l'Italia nella maggior parte dei casi proseguono alla volta del Regno Unito e della Svezia e chi entra dalla Spagna molto spesso è diretto in Italia e in Austria. Dalla Slovacchia i flussi procedono solitamente verso l'Austria e la Francia.

3.2.4. Risposte pertinenti "categoria 3 contro categoria 1"

Queste risposte pertinenti danno un'indicazione del paese in cui i clandestini hanno presentato la prima domanda di asilo prima di trasferirsi in un altro Stato membro. Occorre, però, tener presente che l'operazione di categoria 3 non è obbligatoria e che non tutti gli Stati membri effettuano questo controllo in maniera sistematica. Tuttavia, sulla scorta dei dati disponibili, si può notare per esempio che i soggetti fermati perché illegalmente soggiornanti in Germania spesso risultavano aver già presentato domanda di asilo in Austria o in Svezia, e quelli fermati perché illegalmente soggiornanti in Francia di solito avevano già chiesto asilo nel Regno Unito o in Italia. Va sottolineato che in media circa il 18% dei soggetti in posizione irregolare sul territorio di uno Stato aveva precedentemente presentato istanza in un altro Stato membro.

3.3. Ritardo nelle operazioni

Allo stato attuale, il regolamento EURODAC prevede solo un termine molto vago per la trasmissione delle impronte digitali, il che nella pratica può dare adito a notevoli ritardi. Questo aspetto è di cruciale importanza perché un ritardo nella trasmissione dei dati può determinare situazioni in cui si vengano a violare i criteri per la determinazione dello Stato competente sanciti dal regolamento Dublino. Nelle precedenti relazioni annuali era già stata evidenziata la questione della trasmissione delle impronte digitali all'unità centrale EURODAC eccessivamente posticipata rispetto al loro rilevamento, e, nella relazione di valutazione, era stata considerata come la conseguenza di un problema di attuazione.

Sebbene questo fenomeno oggi non sia più così diffuso, alcuni Stati membri come la Spagna, la Bulgaria, la Grecia e la Danimarca, continuano a trasmettere le impronte digitali con notevoli ritardi, fino a quasi 12 giorni[20] dopo il prelievo. I servizi della Commissione devono ribadire che una trasmissione effettuata in ritardo può causare una sbagliata attribuzione della competenza a uno Stato membro nelle due ipotesi differenti illustrate nella precedente relazione annuale del 2006: le "risposte sbagliate"[21] e le "risposte mancate"[22].

Nel 2007 l'unità centrale ha riscontrato 60 "risposte mancate", 57 delle quali "a favore" di uno stesso Stato membro, e 233 "risposte sbagliate" di cui 183 a causa di ritardi attribuibili a un medesimo Stato membro. Ciò significa un incremento del 28% di "risposte mancate" e un numero triplicato di "risposte sbagliate" rispetto all'anno precedente. Pertanto i servizi della Commissione sollecitano nuovamente gli Stati membri a fare il massimo per inviare i dati nel rispetto di quanto stabilito agli articoli 4 e 8 del regolamento EURODAC.

Nella proposta di modifica del regolamento EURODAC, la Commissione ha indicato un termine di 48 ore per la trasmissione dei dati all'unità centrale EURODAC.

3.4. Qualità delle operazioni

Sulla totalità degli Stati membri la media delle operazioni respinte è del 6,13%, simile a quella registrata per il 2006 (6,03%). Alcuni hanno registrato una percentuale di operazioni respinte molto più elevata di altri (18% in Finlandia contro 3,59% in Norvegia). La percentuale si è attestata al di sopra della media in quattordici Stati membri, tre dei quali con valori doppi rispetto alla media (Finlandia, Lettonia, Paesi Bassi). Occorre sottolineare che la percentuale delle operazioni respinte non dipende dalla tecnologia o dalla debolezza del sistema. Le cause vanno ricercate principalmente nella scarsa qualità delle immagini delle impronte digitali inviate dagli Stati membri, nell'errore umano o nella sbagliata configurazione dei dispositivi dello Stato che le trasmette. D'altra parte va ricordato che in alcuni casi tali cifre comprendono più tentativi di invio delle stesse impronte digitali respinte dal sistema per scarsa qualità. Tuttavia i servizi della Commissione ribadiscono il problema, già evidenziato nelle precedenti relazioni annuali, della percentuale generalmente elevata delle operazioni respinte e sollecitano gli Stati membri a garantire un addestramento mirato degli operatori EURODAC nazionali e a configurare correttamente i loro dispositivi al fine di ridurre tale incidenza.

4. CONCLUSIONI

Anche nel 2007 l'unità centrale EURODAC ha fornito risultati molto soddisfacenti in termini di tempistica, risultati, sicurezza e economicità.

Il totale delle operazioni di "categoria 1" immesse in EURODAC è aumentato come naturale conseguenza dell'incremento globale delle domande di asilo nell'UE nel 2007, seguito a un calo durato 5 anni. Al contrario, le "operazioni di categoria 2" sono leggermente diminuite mentre non si osservano cambiamenti significativi nel numero delle "operazioni di categoria 3". È altresì interessante rilevare che il totale delle domande multiple è diminuito dell'1% rispetto all'anno precedente.

Continuano a destare preoccupazione l'eccessivo ritardo nella trasmissione dei dati all'unità centrale EURODAC, la loro scarsa qualità e l'elevato quantitativo di "ricerche speciali" da parte di alcuni Stati membri.

Allegato: Statistiche

Tabella 1: Unità centrale EURODAC - contenuto della banca dati al 31/12/2007

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Tabella 2: Operazioni riuscite inviate all'unità centrale EURODAC nel 2007[23]

category 1 | category 2 | category 3 | TOTAL |

AT | 8.467 | 143 | 1.938 | 10.548 |

BE | 10.243 | 8 | 686 | 10.937 |

BG | 847 | 343 | 426 | 1.616 |

CY | 4.090 | 0 | 151 | 4.241 |

CZ | 1.807 | 0 | 2.466 | 4.273 |

DE | 19.130 | 17 | 15.948 | 35.095 |

DK | 1.449 | 0 | 532 | 1,981 |

EE | 13 | 0 | 10 | 23 |

ES | 4.622 | 9.044 | 2.418 | 16.084 |

FI | 1.127 | 1 | 194 | 1.322 |

FR | 24.100 | 9 | 9.067 | 33.176 |

GR | 23.343 | 11.376 | 16 | 34.735 |

HU | 3.087 | 894 | 60 | 4.041 |

IC | 36 | 0 | 1 | 37 |

IE | 3.284 | 1 | 0 | 3.285 |

IT | 15.003 | 15.053 | 1.088 | 31.144 |

LT | 67 | 7 | 49 | 123 |

LU | 331 | 0 | 313 | 644 |

LV | 33 | 0 | 13 | 46 |

MT | 904 | 384 | 0 | 1.288 |

NL | 7.159 | 4 | 12.156 | 19.319 |

NO | 5.218 | 1 | 6.066 | 11.285 |

PL | 5.608 | 8 | 320 | 5.936 |

PT | 184 | 0 | 36 | 220 |

RO | 588 | 207 | 328 | 1.123 |

SE | 29.636 | 2 | 239 | 29.877 |

SI | 347 | 6 | 622 | 975 |

SK | 2.311 | 185 | 1.186 | 3682 |

UK | 24.250 | 480 | 8.232 | 32.962 |

TOTAL | 197.284[24] | 38.173[25] | 64.561[26] | 300.018[27] |

Tabella 3: Risposte pertinenti – confronto tra categoria 1 e categoria 1, anno 2007

[pic]

Tabella 4: Risposte pertinenti – confronto tra categoria 1 e categoria 2, anno 2007

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Tabella 5: Risposte pertinenti – confronto tra categoria 3 e categoria 1, anno 2007

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Tabella 6: Percentuale operazioni respinte, anno 2007

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Tabella 7: Tempo medio tra rilevamento delle impronte digitali e trasmissione all'unità centrale EURODAC, anno 2007

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Tabella 8: Risposte sbagliate – confronto tra categoria 1 e categoria 1, anno 2007

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Tabella 9: Risposte pertinenti mancate CAT1/CAT2 per ritardo di trasmissione di dati CAT2, anno 2007

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Tabella 10: Risposte pertinenti – confronto con i dati congelati (articolo 12 del regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio), anno 2007

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Tabella 11: Operazioni di categoria 9[28] per Stato membro, anno 2007

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[1] GU L 316 del 15.12.2000, pagina 1.

[2] Articolo 24, paragrafo 1, del regolamento EURODAC.

[3] Le precedenti relazioni annuali sono state pubblicate come documenti di lavoro dei servizi della Commissione con i seguenti riferimenti: SEC(2004) 557, SEC(2005) 839, SEC(2006) 1170, SEC (2007) 1184.

[4] Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione del sistema di Dublino, COM (2007) 299 definitivo, SEC (2007) 742.

[5] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento Dublino, COM (2008) 825.

[6] I servizi della Commissione hanno fornito loro assistenza per collegarsi al sistema EURODAC, anche per i test di funzionamento iniziali comprendenti 69 prove tecniche.

[7] Nella prima relazione annuale sulle attività dell'unità centrale EURODAC figurano una descrizione generale dell'unità centrale EURODAC e la definizione di tutti i diversi tipi di operazione elaborati dall'unità centrale e di risposte pertinenti che ne possono derivare. Vedi documento di lavoro dei servizi della Commissione – prima relazione annuale al Consiglio e al Parlamento europeo sulle attività dell'unità centrale EURODAC, SEC (2004) 557, pagina 6.

[8] Tutti gli Stati membri dell'Unione europea, più la Norvegia e l'Islanda applicano i regolamenti Dublino e EURODAC, pertanto in questo contesto per "Stati membri" sono da intendersi i 29 Stati che hanno accesso alla banca dati EURODAC.

[9] Questi servizi comprendono non soltanto quelli forniti dall'unità centrale, come per esempio la capacità di correlare i dati, di conservarli etc., ma anche i servizi di comunicazione e di sicurezza per la trasmissione dei dati tra l'unità centrale e i punti nazionali di accesso.

[10] Nella revisione del regolamento EURODAC, la Commissione propone di imporre agli Stati membri l'obbligo di comunicare tutte le risposte false.

[11] "Report on the EURODAC audit" , documento classificato RESTREINT UE, breve sommario consultabile su: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Eurodac/07-11-09_Eurodac_audit_summary_EN.pdf

[12] La tabella 2 dell'allegato mostra in dettaglio le operazioni riuscite per Stato membro e per categoria, nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007.

[13] Dati relativi alle domande di asilo . Trasmissione di impronte digitali (immagini deca dattiloscopiche) di richiedenti asilo per il confronto con quelle di altri richiedenti che hanno presentato istanza in un altro Stato membro. Gli stessi dati vengono poi confrontati con quelli di "categoria 2" (v. sotto). Questi dati vengono conservati per 10 anni ad eccezione di casi particolari previsti dal regolamento (ad esempio qualora venga acquisita la cittadinanza di uno Stato membro), in cui i dati dell'interessato vengono cancellati.

[14] Dati relativi agli stranieri fermati in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna e non respinti . Questi dati (immagini deca dattiloscopiche) sono destinati solo a essere memorizzati per poi essere confrontati con quelli trasmessi successivamente all'unità centrale. Vengono conservati per due anni ad eccezione dei casi in cui vengono tempestivamente cancellati a seguito del rilascio del permesso di soggiorno, dell'abbandono del territorio dello Stato membro o dell'acquisizione della cittadinanza da parte dell'interessato.

[15] Per poi confrontare i dati relativi ai cittadini di paesi terzi fermati perché illegalmente presenti sul territorio di uno Stato membro con le impronte digitali dei richiedenti asilo precedentemente registrate nel sistema.

[16] Dati relativi agli stranieri illegalmente presenti in uno Stato membro . Tali dati non vengono conservati ma solo confrontati con i dati dei richiedenti asilo già presenti nella banca dati centrale. La trasmissione di questa categoria di dati da parte degli Stati membri è facoltativa.

[17] I dati statistici relativi alle risposte pertinenti locali riportati nelle tabelle possono non corrispondere necessariamente alle risposte trasmesse dall'unità centrale e registrate dagli Stati membri. Ciò è dovuto al fatto che gli Stati membri non sempre si avvalgono di questa facoltà, sancita dall'articolo 4, paragrafo 4, che impone all'unità centrale di effettuare il confronto con i dati già presenti nella banca dati centrale. Tuttavia, persino ove gli Stati membri non si avvalgano di questa facoltà, per ragioni tecniche l'unità centrale deve sempre effettuare un confronto con tutti i dati (nazionali e stranieri) presenti nella memoria dell'unità centrale. In questi casi concreti, anche in presenza di una rispondenza con i dati nazionali, l'unità centrale si limiterà a rispondere "nessuna risposta pertinente" perché da parte dello Stato membro non è stato richiesto alcun confronto fra i dati trasmessi e i dati già presenti nella banca dati.

[18] Pari a un aumento del 230% rispetto ai dati del 2006 (486). Un'altra meta di gran parte dei richiedenti asilo che hanno presentato la prima istanza in Polonia risulta essere il Belgio.

[19] Poiché la richiesta di asilo annulla la posizione irregolare dovuta all'ingresso illegale, qualora il soggetto fermato alla frontiera chieda contemporaneamente asilo, non è necessario inviare un'operazione di "categoria 2".

[20] Media annuale dei ritardi di trasmissione di una categoria di dati dello Stato membro con i risultati peggiori.

[21] Nell'ipotesi della cosiddetta " risposta sbagliata ", un cittadino di un paese terzo presenta domanda d'asilo in uno Stato membro (A) dove gli vengono rilevate le impronte digitali. In attesa che queste ultime siano trasmesse all'unità centrale (operazione di categoria 1), l'interessato potrebbe recarsi in un altro Stato membro (B) e presentare una nuova domanda di asilo . Qualora lo Stato membro B invii le impronte digitali per primo, quelle trasmesse dallo Stato membro A verrebbero memorizzate nella banca dati centrale successivamente rispetto a quelle dello Stato B generando così una risposta pertinente fra i dati dello stato B e quelli dello Stato A. Pertanto la competenza a espletare la procedura dell'asilo verrebbe attribuita allo Stato B anziché a quello A, nel quale invece era stata formulata la prima domanda di asilo.

[22] Nell'ipotesi della cosiddetta " risposta mancata ", qualora un cittadino di un paese terzo venga fermato in relazione all' attraversamento irregolare di una frontiera esterna , le sue impronte digitali sono rilevate dalle autorità dello Stato membro (A) in cui è entrato. In attesa che le impronte digitali vengano trasmesse all'unità centrale (operazione di categoria 2), l'interessato potrebbe recarsi in un altro Stato membro (B) e presentare una nuova domanda . Le impronte digitali saranno rilevate quindi anche dalle autorità dello Stato membro (B). Qualora lo Stato B invii per primo le impronte digitali (operazione di categoria 1), presso l'unità centrale verrebbe memorizzata per prima un'operazione di categoria 1 e di conseguenza lo Stato membro competente ad esaminare la domanda sarebbe lo Stato B anziché lo Stato A. Quando poi sarà effettuata l'operazione di categoria 2, la risposta pertinente andrà persa in quanto i dati di categoria 2 non sono interrogabili.

[23] Un'"operazione riuscita" è un'operazione elaborata correttamente dall'unità centrale che non sia stata respinta per un problema di validazione dei dati, per errore nei rilievi dattiloscopici o per scarsa qualità.

[24] 16.5958 in 2006.

[25] 41.312 in 2006.

[26] 63.341 in 2006.

[27] 270611 in 2006.

[28] Alla categoria 9 corrispondono le ricerche speciali a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio.