23.12.2009   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 318/69


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo — Verso una strategia europea in materia di giustizia elettronica

COM(2008) 329 def.

2009/C 318/13

Relatore: Jorge PEGADO LIZ

La Commissione europea, in data 30 maggio 2008, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

«Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo - Verso una strategia europea in materia di giustizia elettronica»

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 9 settembre 2009, sulla base del progetto predisposto dal relatore PEGADO LIZ.

Alla sua 456a sessione plenaria, dei giorni 30 settembre e 1o ottobre 2009 (seduta del 30 settembre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere all'unanimità.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie favorevolmente la comunicazione della Commissione Verso una strategia europea in materia di giustizia elettronica perché arriva al momento opportuno ed è stata elaborata e presentata in modo strutturato e argomentato. Ciò giustifica l'iniziativa del Comitato che ha deciso di pronunciarsi in materia, pur non essendo stato inizialmente interpellato in proposito.

1.2

L'accordo concluso nel frattempo tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione - menzionato nella risoluzione del Consiglio dei ministri della Giustizia e degli affari interni del 28 novembre 2008 -, relativo al piano d'azione da portare avanti in questo ambito fino al 2013, e le raccomandazioni sul campo d'applicazione dell'iniziativa e sul suo sviluppo futuro sono elementi fondamentali di cui tener conto nell'esame della questione.

1.3

In tale contesto il CESE prende atto degli orientamenti definiti per le azioni da attuare, ma lo fa sulla base di alcune premesse, in funzione di certi parametri e con alcune riserve, che il Comitato mette agli atti, per quanto riguarda le condizioni di attuazione e le modalità di applicazione dei suddetti orientamenti.

1.4

Il CESE richiama innanzitutto l'attenzione sulla necessità di delimitare più correttamente l'ambito proprio e specifico della giustizia elettronica, nel quadro di altre applicazioni delle nuove tecnologie informatiche a diversi aspetti del rapporto tra cittadino e amministrazione pubblica in generale.

1.5

Ricorda inoltre gli obiettivi ultimi della realizzazione della giustizia - la cosiddetta «giustizia giusta» -, in modo tale che iniziative lodevoli volte a semplificare e uniformare atti e procedimenti servano effettivamente gli interessi dei cittadini in generale e degli operatori economici e sociali in particolare, per quel che riguarda l'accesso alla giustizia, e siano accolte e auspicate dagli operatori giudiziari.

1.6

Esprime la sua preoccupazione in relazione alla possibilità che qualsiasi iniziativa in questo campo possa intaccare i diritti fondamentali dei cittadini europei, in particolare in materia di protezione dei dati, e raccomanda vivamente che le azioni da intraprendere siano sviluppate nel rispetto dei principi fondatori del diritto convenzionale internazionale e del diritto processuale civile nazionale comuni agli Stati europei.

1.7

Invita la Commissione a tenere sempre nella dovuta considerazione, in applicazione del principio di sussidiarietà, le specificità e le caratteristiche peculiari dei diversi diritti nazionali - le quali rispecchiano modelli culturali e valori nazionali che vanno preservati - e anche, in linea con il principio di proporzionalità, il rapporto costi/benefici per ogni nuova iniziativa.

1.8

Per questo motivo raccomanda che durante l'attuazione delle varie iniziative programmate la Commissione tenga sempre presente la prospettiva del cittadino per quanto riguarda l'applicazione della giustizia, in modo che siano le tecnologie informatiche e delle comunicazioni (TIC) ad essere al servizio della giustizia e non viceversa.

1.9

Suggerisce in particolare cautele speciali e una maggiore prudenza per quel che riguarda l'introduzione di meccanismi di dematerializzazione dei procedimenti giudiziari, in modo da garantire sempre i requisiti di forma e quelli di durata nel tempo dei supporti utilizzati, requisiti che sono garanti della certezza e sicurezza giuridiche.

1.10

Da ultimo, incita il Parlamento europeo e il Consiglio a seguire da vicino l'attuazione delle varie azioni programmate, controllando la loro applicazione alla luce dei valori e dei modelli che informano le loro rispettive risoluzioni, valori e modelli che il CESE condivide in pieno.

2.   Introduzione e nota esplicativa

2.1   Il tema della giustizia elettronica è stato affrontato per la prima volta in modo sistematico durante la presidenza italiana del secondo semestre del 2003, nel quadro di un convegno organizzato congiuntamente dal ministero della Giustizia italiano e dal Consiglio d'Europa. Nelle conclusioni di questo convegno si affermava che «in particolare, le discussioni sui vantaggi, le opportunità e i pericoli di Internet ci riportano in definitiva alla nostra preoccupazione di avere diritti e valori sanciti, soprattutto, dalle convenzioni del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e la protezione dei dati» (1).

2.2   Negli anni successivi vari Stati membri hanno sviluppato, ma in modo non coordinato, i loro propri sistemi di giustizia elettronica, alcuni dei quali basati su un'approfondita elaborazione teorica e una notevole cura per gli aspetti pratici (2).

2.3   A livello comunitario si è iniziato ad esaminare questo tema nell'ambito dell'e-government e, in particolare, sulla scia dei documenti eEuropa 2002 ed eEuropa 2005, approvati rispettivamente dal Consiglio europeo di Feira del 2000 e da quello di Siviglia del 2002, e nel quadro del documento sulla strategia i2010 (3).

2.3.1

D'altronde il progetto giustizia elettronica è stato lanciato nell'ambito del 6o programma quadro come uno dei primi «progetti integrati», ma con obiettivi ancora molto limitati e sperimentali. Tuttavia è stato soltanto durante la riunione informale dei ministri della Giustizia, tenutasi a Dresda nel gennaio 2007, che questo tema è stato delineato in modo specifico, per essere poi sviluppato nel convegno Work on e-Justice tenutosi nel maggio di quello stesso anno (4) a Brema.

2.4   Tuttavia, questo tema ha ricevuto effettivamente un impulso maggiore (5) durante la presidenza portoghese, sia nella riunione informale dei ministri della Giustizia e degli affari interni del 1o e 2 ottobre 2007 - che ha definito le questioni centrali delle future opzioni -, sia nel Consiglio Giustizia e affari interni del 6 e 7 dicembre 2007 - in cui si è fatto il punto sui lavori fino ad allora realizzati e si è stabilito che essi dovessero essere completati entro il primo semestre del 2008 -, sia infine nelle conclusioni del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 2007 - dove i progressi realizzati nel campo della giustizia elettronica sono stati accolti con soddisfazione ed è stato rivolto l'invito a continuare i lavori.

2.5   È in seguito a questo impulso che la Commissione ha elaborato la comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo adesso all'esame, senza tuttavia procedere alla consultazione del CESE, il quale, rendendosi conto di ciò, ha deciso di prendere l'iniziativa di pronunciarsi in merito alla comunicazione.

2.6   È vero che nel frattempo sia il Parlamento europeo (6) che il Consiglio (7) hanno già avuto l'opportunità di prendere posizione in merito a tale comunicazione, in particolare per quel che concerne il piano d'azione ad essa allegato. Tuttavia, considerando che si tratta di un programma di misure da attuare nell'arco di un quinquennio, si reputa che le osservazioni e raccomandazioni formulate in appresso non siano inutili, dato che esse costituiscono un contributo dei rappresentanti della società civile, particolarmente interessati e toccati dalle iniziative da realizzare, e che esse potrebbero essere eventualmente prese in considerazione in fase di attuazione delle varie misure previste (8).

3.   Breve sintesi della comunicazione della Commissione  (9)

4.   Osservazioni generali

4.1   Il CESE sostiene le linee generali dell'iniziativa della Commissione, adesso completata dalle proposte del Parlamento europeo e dagli orientamenti del Consiglio.

4.1.1

Il sostegno è dato tuttavia sulla base di alcune premesse, in funzione di certi parametri e con alcune riserve.

4.2   Innanzitutto, è indispensabile delimitare correttamente l'ambito della «giustizia elettronica». Per quanto riconducibile a concetti più ampi come «democrazia elettronica» e «governance elettronica» - di cui forma parte e parte integrante -, per quanto strettamente legata al «diritto elettronico» - il cui obiettivo è quello di agevolare l'accesso digitale ai testi legali (siano essi di diritto sostanziale o processuale, di hard law o di soft law) e alla loro elaborazione in tempo reale, nonché di facilitare l'accesso alla giurisprudenza forense e alle decisioni amministrative -, la «giustizia elettronica» deve essere circoscritta agli aspetti giudiziari dell'applicazione della giustizia nell'ambito del diritto civile, commerciale e forse amministrativo, vale a dire, alle prassi e ai procedimenti giurisdizionali, comprese le procedure arbitrali (10).

4.3   D'altro canto, occorre tenere ben presente che in qualsiasi programma concernente l'applicazione della giustizia il valore supremo non è rappresentato dalla celerità della giustizia, dalla sua efficacia, dal suo costo o dalla sua semplificazione, bensì dalla GIUSTIZIA GIUSTA (11), nel totale rispetto dei diritti fondamentali, specialmente la protezione dei dati personali dei cittadini.

4.3.1

Con questa osservazione si intende mettere in guardia contro tutti gli eccessi che, nell'interesse della semplificazione, dell'efficacia, della riduzione dei costi o della rapidità, pregiudichino quel valore fondamentale della giustizia e che, invece di facilitare l'accesso alla giustizia, lo rendano più difficile o complesso.

4.4   È altrettanto importante che una determinata e auspicabile dematerializzazione o semplificazione degli atti processuali e l'uniformazione dei metodi e delle procedure di lavoro non snaturino ciò che è necessariamente diverso e non eliminino, assieme agli elementi superflui ed accidentali, ciò che è essenziale e non è tenuto ad essere, né deve eventualmente essere, uguale.

4.4.1

È fondamentale garantire che qualsiasi programma di applicazione delle tecnologie informatiche vada realmente incontro alle necessità sia dei cittadini europei in generale, sia degli operatori economici e sociali in particolare, sia infine degli operatori giudiziari, e non possa essere concepito contro i loro interessi.

4.4.2

È inoltre indispensabile garantire che qualsiasi sistema che verrà introdotto o sviluppato non consenta eventuali interferenze di terzi, per dolo o semplice negligenza, tali da compromettere la sicurezza e l'affidabilità d'uso, oppure la modificabilità totale o parziale dei dossier e del loro contenuto.

4.5   Occorre poi tenere sempre presente un'altra preoccupazione, legata alle diverse formalità che possono sembrare eccessive e superflue agli occhi dei profani, ma che contribuiscono in modo essenziale alla considerazione generale in cui sono tenuti i giudici e l'atto del giudicare, oppure costituiscono una garanzia del rispetto dei diritti fondamentali nell'applicazione della giustizia (12).

4.6   È opportuno far osservare che il diritto processuale, in quanto diritto accessorio, è sussidiario del diritto sostanziale e quest'ultimo è il prodotto delle differenze culturali dei vari Stati membri; da ciò consegue che - non essendo possibile, né auspicabile, né opportuna un'uniformazione del diritto sostanziale dei diversi paesi - non si potrà né si dovrà procedere all'uniformazione di aspetti basilari, evidentemente diversi, dei procedimenti giudiziari da esso derivati, pena la violazione dei diritti sostanziali che tali procedimenti devono tutelare e garantire.

4.7   Poiché il diritto - e in special modo il diritto processuale - è un insieme di strumenti di tecnica giuridica, finalizzati all'applicazione della giustizia, il cui utilizzo è riservato ai tecnici del diritto con una formazione ad hoc e un'esperienza professionale adeguata, è naturale che per la sua definizione e il suo utilizzo si usi il linguaggio tecnico specifico di questi professionisti.

4.7.1

Una tendenza esagerata a rendere tale linguaggio «semplice» e «accessibile a tutti in generale» può condurre a una perdita di rigore e di significato tecnico, il quale a sua volta non è e non deve essere necessariamente lo stesso in tutti i diritti nazionali.

4.7.2

Anche in questo caso, occorre innanzitutto ricercare, più che un'uniformità, una «tabella di equivalenze» o un «quadro comune di riferimento» tra i vari strumenti giudiziari.

4.8   Infine, si ritiene che la messa in opera efficace di qualsiasi sistema di applicazione delle nuove tecnologie alla giustizia richieda preliminarmente che sia garantita la sua conformità alle necessità e agli obiettivi dell'organizzazione, la sua compatibilità con i sistemi informatici esistenti, la previa verifica dei procedimenti vigenti e la possibilità di adattare questi sistemi, in tempi rapidi e a basso costo, a nuove circostanze e nuovi obiettivi.

4.8.1

Occorrerà valutare in modo più approfondito il rapporto costo/benefici generale dell'intera iniziativa, sia nell'insieme che in ogni fase della sua attuazione, visto che nella corrispondente analisi d'impatto preparata dai servizi della Commissione (peraltro disponibile, a quanto risulta, soltanto in una delle lingue ufficiali dell'UE) tale rapporto non viene quantificato. Anzi, si riconosce esplicitamente che «i relativi costi sono certi, ma non possono essere stimati» e possono essere determinati soltanto «caso per caso», mentre per quanto riguarda i benefici «in generale l'impatto economico è difficile da quantificare, anche se incontestabile». Queste considerazioni sono caratterizzate da una notevole soggettività, che è difficilmente accettabile in un progetto di questa portata (13).

5.   Osservazioni particolari

5.1   Poiché il processo è un insieme di atti (processuali) che devono tradursi in una documentazione, per motivi di sicurezza e certezza giuridiche e di garanzia dei diritti delle parti, la questione di un supporto durevole che copra tutto il processo pone dei limiti all'oralità e alla dematerializzazione di tali atti in uno Stato di diritto.

5.1.1

È questa la prospettiva in cui vanno analizzati e valutati certi aspetti delle azioni programmate nella «strategia globale» della comunicazione.

5.2   Per quanto riguarda il portale giustizia elettronica, il CESE ritiene che la sua creazione dovrà essere preceduta da una formazione rigorosa di tutti gli operatori giudiziari (giudici, pubblici ministeri, funzionari giudiziari, autorità amministrative, funzionari governativi e tutte le professioni del settore), in modo che detto portale rappresenti uno strumento utile e pratico per tutte le parti coinvolte.

5.2.1

Secondo il CESE, il portale potrà costituire un centro d'informazione e di servizi giudiziari, oltre che uno spazio di utile collegamento tra cittadini, imprese e operatori giudiziari per aiutare a risolvere i problemi giuridici.

5.2.2

Il CESE reputa che il portale potrà essere uno strumento utile e pratico di uso quotidiano per tutti gli operatori giudiziari; a tale scopo, tuttavia, è fondamentale garantire la fedeltà e l'autenticità delle informazioni in esso contenute ed è auspicabile che siano previsti diversi livelli di accesso e diritti di accesso conformi al tipo d'informazione in questione, come forma di tutela delle parti coinvolte.

5.2.3

Il portale deve inoltre funzionare come un punto di accesso alla legislazione comunitaria e nazionale, a somiglianza della rete giudiziaria europea civile e commerciale (14); l'accesso deve essere libero per il pubblico e permettere una migliore consulenza e assistenza giuridica generale per i problemi giuridici.

5.3   Per quanto riguarda lo strumento della videoconferenza, il CESE è dell'avviso che occorra realizzare un rigoroso controllo di tutti i tribunali degli Stati membri (15), in modo da verificare se vi siano presenti o meno apparecchiature audiovisive che consentano di generalizzare l'utilizzo di questo strumento, dato che attualmente non si ha la certezza che tutti gli Stati membri abbiano dotato i propri tribunali del materiale necessario per le videoconferenze, né che esso sia compatibile o semplicemente funzionante (16).

5.3.1

Inoltre, quando l'obiettivo è l'acquisizione di prove testimoniali o la comunicazione di atti o decisioni giudiziarie, il CESE ritiene necessaria una vera armonizzazione legislativa in materia di deposizioni e di videoconferenze tra i vari Stati membri, in modo da evitare interpretazioni e applicazioni divergenti della legislazione in materia. Senza la necessaria articolazione legislativa, lo strumento della videoconferenza si scontrerà con ostacoli legali e persino culturali nei vari Stati membri.

5.3.2

Se lo strumento della videoconferenza sarà adottato secondo le modalità proposte, il CESE ritiene che i tribunali interessati dovranno sempre richiederlo; in questo caso, il CESE riconosce che il portale può essere di aiuto nell'uso della videoconferenza tra i tribunali interessati, in quanto racchiude tutti gli elementi necessari a questo scopo (17).

5.4   In merito alla cooperazione tra autorità competenti per quanto riguarda in particolare l'interconnessione dei casellari giudiziari, il CESE ritiene che, trattandosi di un argomento delicato, questa cooperazione dovrà obbedire ai requisiti più rigorosi in materia di sicurezza e protezione dei dati, in modo da garantire il rispetto della vita privata dei cittadini (18).

5.4.1

Tuttavia, il CESE è dell'avviso che occorra anche esaminare in via preliminare le legislazioni nazionali e le condizioni materiali di ogni Stato membro, affinché, in una materia così delicata, non esistano applicazioni difformi e trattamenti divergenti in relazione allo scambio di informazioni in materia penale.

5.5   Per quanto riguarda gli strumenti di ausilio alla traduzione, il CESE richiama l'attenzione sul fatto che il portale giustizia elettronica dovrà essere plurilingue e dovrà mettere a disposizione informazioni in tutte le lingue dell'UE. Per essere utile, un sistema di traduzione automatica dovrà essere in grado di tradurre in tempo reale il contenuto delle pagine web, in modo da essere accessibile ai cittadini dell'UE.

5.5.1

Quale forma di aiuto per gli operatori giudiziari, il portale giustizia elettronica potrà contenere una base di dati di traduttori e interpreti giudiziari, nonché tutti i formulari necessari, correttamente tradotti nel linguaggio proprio del sistema giuridico di ogni Stato membro.

5.5.2

I costi presumibilmente enormi che comporterebbe un sistema efficace di traduzione automatica e in tempo reale in tutte le lingue comunitarie devono essere attentamente valutati in termini di fattibilità e proporzionalità in rapporto ai risultati che esso può raggiungere e alla sua utilizzazione pratica.

5.6   Le iniziative da trattare con riserve e cautele speciali sono quelle riguardanti in particolare la totale dematerializzazione del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (19) o del procedimento europeo per le controversie di modesta entità (20) e, soprattutto, la creazione di altri «procedure europee interamente elettroniche», le citazioni o notificazioni di atti giudiziari per via esclusivamente elettronica, il pagamento on line delle spese giudiziarie o l'autenticazione elettronica dei documenti.

5.6.1

In tutti questi casi, il CESE consiglia la massima prudenza nell'introduzione delle misure e un'attenta valutazione del rapporto costi/benefici, oltre all'imposizione di lunghi periodi di sperimentazione e collaudo prima della loro adozione generalizzata, chiedendo che vi siano sempre garanzie assolute della loro conformità alle norme di diritto processuale comuni agli Stati di diritto.

Bruxelles, 30 settembre 2009.

Il Presidente del Comitato economico e sociale europeo

Mario SEPI


(1)  Convegno Strategie di rete e giustizia in Europa, Roma, 13 e 14 novembre 2003.

(2)  A questo riguardo vanno citati il caso del Belgio e quello del Portogallo. Della commissione belga incaricata di attuare il progetto «e-justice» hanno fatto parte le personalità accademiche e i giuristi più importanti, tra cui spiccano il prof. George de Leval (per quel che riguarda i modi per avviare i procedimenti e i mezzi di comunicazione tra gli operatori del settore giudiziario) e il prof. Yves Poullet (per quel che concerne il regime probatorio). Il secondo esempio è quello del Portogallo dove, in particolare sulla spinta dei risultati di una profonda riflessione sul tema Para um novo judiciário: qualidade e eficiência na gestão dos processos cíveis («Per un nuovo sistema giudiziario: qualità ed efficienza nella gestione dei procedimenti civili») - realizzata nel quadro dell'Osservatorio permanente della giustizia portoghese, sotto la direzione del prof. Boaventura de Sousa Santos e con il coordinamento della prof. Conceição Gomes - si è realizzato uno studio approfondito sull'introduzione delle nuove tecnologie nei vari momenti e nelle varie fasi dei procedimenti giudiziari.

(3)  COM(2005) 229 def. del 1o giugno 2005. Cfr. il parere del CESE pubblicato sulla GU C 110 dell'8.5.2006 (relatore: Göran Lagerholm).

(4)  È significativo che ne Il programma dell'Aia: dieci priorità per i prossimi cinque anni (COM(2005) 184 def. del 10 maggio 2005) non si faccia ancora alcuna menzione dell'utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla giustizia. La mancanza di obiettivi ambiziosi in questo programma è stata inoltre evidenziata nel relativo parere del CESE (relatore: Luis Miguel Pariza Castaños), pubblicato sulla GU C 65 del 17.3.2006. Cfr. la recente Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Relazione sull'attuazione del programma dell'Aia per il 2007 (COM(2008) 373 def.), del 2 luglio 2008, secondo cui «il bilancio globale è piuttosto insoddisfacente».

(5)  A questo riguardo occorre fare riferimento alla decisione n. 1149/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 settembre 2007, che istituisce il programma specifico Giustizia civile per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale Diritti fondamentali e giustizia (GU L 257 del 3.10.2007).

(6)  Cfr. la risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sulla giustizia elettronica (relatrice: Diana WALLIS - 2008/2125(INI) - T6-0637/2008) e il parere della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (relatore: Luca ROMAGNOLI) del 5 novembre 2008.

(7)  Cfr. il comunicato stampa relativo alla 2908a sessione del Consiglio Giustizia e affari interni del 27 e 28 novembre 2008 (16325/08) e, per riferimento, il doc. 15315/08 del 7 novembre 2008 della presidenza per il Coreper/Consiglio (Jurinfo 71, JAI 612, Justciv 239, COPEN 216).

(8)  Peraltro, ciò traspare chiaramente dagli interventi e dalle discussioni svoltesi nel quadro del Forum per la cooperazione giudiziaria in materia civile, tenutosi il 2 dicembre 2008 a Bruxelles nella sede del Parlamento europeo nell'ambito della presidenza francese (cfr. in particolare la Sessione II - Giustizia elettronica: uno strumento per i cittadini, i giuristi e le imprese).

(9)  Per motivi concernenti i limiti imposti alla lunghezza dei pareri, la sintesi che doveva presentare il riassunto della comunicazione della Commissione viene omessa e si rimanda il lettore alla comunicazione stessa, così come alle risoluzioni del PE e del Consiglio ad essa relative.

(10)  Ad esclusione tuttavia dei meccanismi di composizione stragiudiziale delle controversie che, sebbene tesi alla risoluzione delle vertenze, non rientrano nell'ambito dell'applicazione della giustizia, bensì in quello della semplice composizione stragiudiziale e volontaria di interessi contrapposti.

(11)  Definita in modo esemplare nel brocardo latino Justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi («La giustizia è la costante e perpetua volontà di dare a ciascheduno il suo diritto»).

(12)  Ci si riferisce in particolare ai cosiddetti «principi basilari» del diritto processuale, tra cui spiccano le «garanzie del giusto processo», che implicano l'imparzialità della corte, l'uguaglianza delle parti, il principio dispositivo e quello della disponibilità delle parti, la garanzia del contraddittorio, la pubblicità del processo, il diritto alla prova, la continuità del procedimento e la garanzia dell'effettiva citazione o notificazione di tutti gli atti processuali (cfr. Miguel Teixeira de Sousa, Estudos sobre o Novo Processo Civil [«Studi sul nuovo processo civile»], Ed. LEX Lisbona, 1997).

(13)  Cfr. Document de travail des services de la Commission - Annexe au projet de Communication de la Commission présentant une stratégie européenne en matière d'e-Justice - Analyse d'impact (Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Allegato al progetto di comunicazione della Commissione per una strategia europea in materia di giustizia elettronica - Valutazione d'impatto) SEC(2008)1947 def. (non disponibile in italiano) del 30 maggio 2008, punti 5.3.2 e 5.3.3, pagg. 30 e 31.

(14)  Soprattutto in considerazione del fatto che, con la recente proposta di decisione della Commissione che modifica la decisione 2001/470/CE, il suo utilizzo è ora consentito solo agli operatori giudiziari (cfr. GU C 175 del 28.7.2009, pag. 84; relatrice: María Candelas Sánchez Miguel).

(15)  Nel frattempo la presidenza ceca del Consiglio ha già chiesto agli Stati membri tutte le informazioni sulle apparecchiature audiovisive disponibili nei loro tribunali e ha pubblicato tutte le risposte ricevute in un documento riassuntivo intitolato Summary of the replies of the EU Member States to the request of the Czech Minister of Justice for information on National videoconferencing equipment in the judiciary («Sintesi delle risposte inviate dagli Stati membri dell'UE alla richiesta di informazioni avanzata dal ministro ceco della Giustizia sulle apparecchiature nazionali di videoconferenza nel sistema giudiziario»).

(16)  La questione dell'interoperabilità dei sistemi ha inoltre richiamato l'attenzione della Commissione (COM(2008) 583 def.) ed è stata trattata nel parere del CESE (GU C 218 dell'11.9.2009, pag. 36, relatore: Antonello Pezzini), a cui si rinvia per le osservazioni in esso formulate e per l'elenco circostanziato di vari altri pareri del CESE dedicati a questa tematica.

(17)  Si segnalano i lavori già realizzati dal gruppo Informatica giuridica (Giustizia elettronica) del Consiglio, costituiti in particolare dalla relazione d'attività del 15 maggio 2009 sull'elaborazione dei dati giuridici (DOC 9362/09), dal documento strategico sull'uso della videoconferenza (DOC 9365/09), dal manuale destinato agli addetti ai lavori (DOC 9863/09) e dall'opuscolo informativo per il pubblico (DOC 9862/09) - anch'essi recanti la data del 15 maggio 2009 -, in cui a giusto titolo vengono espresse preoccupazioni identiche a quelle del presente parere.

(18)  Cfr. il parere del garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo dal titolo Verso una strategia europea in materia di giustizia elettronica (2009/C 128/02), GU C 128 del 6.6.2009, pag. 13.

(19)  Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1).

(20)  Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1).