11.9.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 218/30 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE
COM(2008) 627 def. — 2008/0190 (COD)
2009/C 218/06
Il Consiglio, in data 30 ottobre 2008, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 47, paragrafo 2, prima e terza frase, e 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:
«Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE»
La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 3 febbraio 2009, sulla base del progetto predisposto dal relatore MORGAN.
Il Comitato economico e sociale europeo, in data 26 febbraio 2009, nel corso della 451a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 156 voti favorevoli, 1 voto contrario e 10 astensioni.
1. Conclusioni e raccomandazioni
1.1 |
A giudicare dalla progressiva applicazione del trattamento elettronico dei dati ai servizi finanziari si potrebbe pensare di essere già nell'era della moneta elettronica. Gli assegni vengono letti e smistati elettronicamente e le carte di credito e di debito vengono lette elettronicamente dai distributori automatici di banconote (ATM), dai terminali dei punti di vendita (Point of sales - POS) e da altri strumenti di pagamento. Queste applicazioni si basano tutte su un credito disponibile su un conto corrente bancario, credito che può essere limitato in funzione dei depositi oppure prestabilito dalla banca (ad es. per le carte di credito). In tutti i casi la banca verifica la solvibilità e le credenziali del cliente prima di rilasciare carnet di assegni e carte di debito o di credito. L'accesso a questo sistema di credito elettronico dipende quindi dalla solvibilità. Ne restano pertanto escluse molte categorie sociali, che comprendono tutti i soggetti che non hanno accesso (o non hanno un accesso sufficientemente ampio) ai servizi bancari. |
1.2 |
Diverso è invece il sistema su cui si basa la moneta elettronica (e-M), che non dipende dal credito ma richiede un prepagamento, successivamente convertito in un sostituto elettronico del contante, memorizzato su un dispositivo elettronico gestito da un emittente di moneta elettronica. Tale dispositivo può essere portatile, assumendo generalmente la forma di una carta prepagata, oppure può essere memorizzato on line ed accessibile tramite Internet. La moneta elettronica consente di effettuare pagamenti scritturali di valore (generalmente) ridotto in diversi contesti quali i punti di vendita (POS) oppure on line tramite le comunicazioni mobili o Internet. Il possesso della moneta elettronica non è direttamente legato alla solvibilità. La sola condizione necessaria è infatti la capacità di effettuare il prepagamento. |
1.3 |
Anche se la moneta elettronica non sarà mai in grado di soddisfare tutte le necessità che può soddisfare il contante ed è improbabile che possa sostituirsi alle banconote da 500 euro nascoste sotto il materasso, essa dovrebbe comunque consentire il pagamento degli acquisti per far fronte ai quali si hanno generalmente nel portafoglio banconote e monete. Ciononostante, il suo ritmo di diffusione finora è stato molto lento. Le iniziative riuscite sono tutte legate agli sviluppi della società dell'informazione. La moneta elettronica dovrebbe progredire parallelamente alla società dell'informazione e, in effetti, dovrebbe diventare la moneta in uso in una società del genere. La sua futura adozione pertanto dipenderà dalle iniziative imprenditoriali e dal grado di innovazione tecnica nella società dell'informazione. Lo scopo della presente direttiva, sostenuto anche dal CESE, è rimuovere ogni ostacolo all'invenzione e all'innovazione. |
1.4 |
Alla fine degli anni '90, la Commissione europea dopo aver rilevato che l'emissione di moneta elettronica era un'attività limitata solo agli enti creditizi, ha cercato di ampliare il numero di imprese in grado di offrire questi servizi. Per favorire lo sviluppo del mercato, ha adottato la direttiva sulla moneta elettronica (2000/46/CE) (di seguito: «la direttiva»), intesa a facilitare l'accesso al mercato della moneta elettronica da parte degli enti non creditizi (istituti di moneta elettronica). |
1.5 |
L'obiettivo della direttiva era introdurre una regolamentazione adeguata al livello di rischio rappresentato dai nuovi istituti di moneta elettronica e in grado di promuovere lo sviluppo della tecnologia e delle innovazioni. Tuttavia i risultati non sono stati confortanti: la moneta elettronica è ben lungi dall'esprimere tutti i potenziali benefici che se ne attendevano e non è ancora considerata un sostituto credibile del denaro liquido. |
1.6 |
La Commissione ha quindi avviato un riesame globale degli sviluppi della moneta elettronica, dal quale è emerso che alcune disposizioni della direttiva hanno impedito lo sviluppo del mercato della moneta elettronica, ostacolando l'innovazione tecnologica. Il processo di consultazione e di valutazione ha individuato due problemi principali, che riguardano da un lato la mancanza di chiarezza della definizione di moneta elettronica e il campo di applicazione della direttiva, e dall'altro il quadro giuridico caratterizzato dal regime prudenziale e dall'applicazione della normativa antiriciclaggio ai servizi di moneta elettronica. Poiché in conclusione è emersa la necessità di modificare la maggior parte delle disposizioni della direttiva esistente, è stato deciso di sostituire quest'ultima con una nuova direttiva; la relativa proposta di direttiva (COM(2008) 627 def.) è oggetto del presente parere. |
1.7 |
La nuova direttiva mira a permettere lo sviluppo di nuovi servizi di moneta elettronica innovativi e sicuri, ad aprire il mercato a nuovi operatori e a promuovere una concorrenza reale ed efficace tra tutti i partecipanti al mercato. Secondo il parere del CESE, questa iniziativa giunge al momento opportuno in quanto la partecipazione dei consumatori alla società dell'informazione è cresciuta in maniera esponenziale dalla fine dell'ultimo decennio e vi è attualmente una domanda non manifesta e insoddisfatta di dispositivi di moneta elettronica rispondenti alle esigenze dei consumatori. La direttiva quindi si prefigge di rimuovere gli ostacoli alle iniziative imprenditoriali in grado di soddisfare tale domanda. |
1.8 |
Un potenziale problema riguarda l'introduzione di una nuova regolamentazione nel settore finanziario, tenuto conto della crisi del sistema bancario e dei timori generali per l'inefficacia della normativa bancaria. Nonostante questi timori il CESE è soddisfatto in quanto il regime proposto risulta idoneo e proporzionato. La nuova regolamentazione non si applica alle banche che sono state gli istituti responsabili della crisi del credito; la riduzione del capitale iniziale richiesto serve esclusivamente a ridurre gli ostacoli all'entrata sul mercato; le riserve di capitale degli istituti di moneta elettronica saranno proporzionali a quelle delle banche; i fondi corrispondenti ai crediti degli utenti saranno specificamente protetti impiegandoli in un ventaglio ristretto di investimenti; gli importi monetari previsti sono di modesta entità. Nel caso in cui gli istituti di moneta elettronica divengano una forza reale nel mercato dei pagamenti, le disposizioni della proposta di direttiva prevedono la possibilità di apportare modifiche alla luce delle esperienze maturate. |
1.9 |
Il CESE nutre alcune preoccupazioni riguardo alla tutela dei consumatori e invita la Commissione a modificare la direttiva in relazione ai seguenti aspetti: limitazioni agli investimenti dei fondi ricevuti, conversione immediata in moneta elettronica degli importi ricevuti, protezione dei fondi ricevuti nel caso degli istituti ibridi ed eliminazione delle spese in caso di risoluzione anticipata dei contratti di moneta elettronica. |
1.10 |
Il contante è anonimo: le operazioni in contanti non rivelano l'identità di chi effettua il pagamento; i sistemi di moneta elettronica invece possono essere anonimi o nominativi. L'innalzamento a 500 euro del limite massimo memorizzabile dovrebbe rendere la moneta elettronica più attraente per i potenziali utenti, soprattutto per coloro che non hanno accesso (o non hanno un accesso sufficientemente ampio) ai servizi bancari. Sebbene razionalmente tali limiti non dovrebbero comportare rischi di attività di riciclaggio sproporzionati rispetto a quelli che si possono correre con ingenti importi di contante, restano comunque alcune riserve riguardo ai limiti proposti. |
1.11 |
Sia le banconote che le monete comportano costi di produzione e di gestione per le banche e per gli esercenti. È evidente che i cittadini europei restano affezionati al contante come mezzo di pagamento e come riserva di valore. Inoltre, questo periodo di incertezza è caratterizzato da un massiccio aumento del numero di banconote in circolazione. |
1.12 |
La direttiva da sola non sarà sufficiente a invertire la tendenza in atto. Essa comunque rimuoverà gli ostacoli agli scambi economici e all'innovazione tecnologica. Nessuna autorità può costringere i cittadini a utilizzare la moneta elettronica. Le banche hanno la possibilità di svolgere un ruolo guida, ma ad eccezione del Belgio dove hanno introdotto la carta Proton, esse non hanno compiuto grandi progressi. La diffusione delle carte viaggio, delle schede telefoniche e del commercio elettronico mostra la chiara tendenza delle applicazioni della società dell'informazione ad ampliare l'utilizzo della moneta elettronica. Quest'ultima, inoltre, è non di rado il prodotto di un'altra attività imprenditoriale, cosicché può succedere che l'emittente sia spesso un'impresa ibrida, che non si occupa cioè in maniera esclusiva di moneta elettronica. Questo legame tra moneta elettronica e altri modelli di impresa è considerato essenziale per la diffusione della moneta elettronica. La direttiva è stata redatta proprio per favorire gli sviluppi sopradescritti e in questo senso può contare sul sostegno del CESE. |
1.13 |
Una preoccupazione fondamentale riguarda lo sviluppo di una normativa antiriciclaggio. Il CESE non può accettare che due direttive stabiliscano limiti contradditori, perché ciò crea un'inammissibile incertezza giuridica. Pertanto, se verranno mantenuti i limiti stabiliti dalla direttiva in esame allora dovrà essere riveduto il regime previsto dalla direttiva sulla lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose. |
1.14 |
Il CESE raccomanda a tutti gli Stati membri di adottare politiche positive durante l'attuazione della nuova direttiva. È importante che la normativa sia concordata con le imprese del settore e sia concepita in modo da non gravare eccessivamente sugli emittenti di moneta unica o sui loro clienti, quando gli importi monetari coinvolti sono in realtà minimi. A seconda della strategia che adotteranno, le autorità nazionali potranno scegliere di sostenere oppure di impedire lo sviluppo di questo settore emergente. Il Comitato da parte sua ritiene che esso debba essere sostenuto nell'insieme degli Stati membri. |
1.15 |
La direttiva sulla moneta elettronica è un atto importante che potenzialmente ha profonde implicazioni. Pertanto il CESE esorta i soggetti che già operano nel settore della moneta elettronica o i potenziali operatori a riesaminare i propri punti di forza e di debolezza, così come i rischi e le opportunità, alla luce della proposta di direttiva. Al mercato viene concessa una seconda opportunità. |
2. Introduzione
2.1 |
Nei paragrafi 2.2, 2.3 e 2.4 vengono descritte le caratteristiche principali della moneta elettronica (e-M) e il relativo legame con la società dell'informazione. Si possono citare diversi esempi per illustrare come la partecipazione dei consumatori alla società dell'informazione stia contribuendo alla diffusione della moneta elettronica. |
2.2 |
Un caso tipico è quello della carta viaggio RFID (1) sul cui chip possono essere registrati valori monetari rendendola comunemente utilizzabile per il pagamento dei mezzi di trasporto. A Hong Kong, dal 1997 viene utilizzata la carta Octopus, una carta intelligente ricaricabile con validazione di prossimità (contactless), che consente la memorizzazione di valori. Essa è utilizzata come sistema di pagamento per la quasi totalità dei trasporti pubblici di Hong Kong, ma anche per effettuare acquisti in negozi di prossimità, supermercati e fast food, nonché per i parchimetri, i distributori automatici, ecc. A Hong Kong, le carte RFID sono utilizzate dal 95 % della popolazione di età compresa tra i 16 e i 65 anni. Questo esempio dimostra come la scelta da parte dei consumatori di utilizzare un'applicazione della società dell'informazione possa tradursi in un più ampio sviluppo della moneta elettronica. A Londra si è diffusa la carta Oyster, una carta RFID con validazione di prossimità, generalmente usata per il pagamento dei trasporti pubblici, anche se gli utenti ne anticipano già l'utilizzo in edicole, negozi di prossimità e fast food, ubicati attorno ai nodi della rete di trasporto e alle stazioni. Si tratta di sviluppi che avverranno sicuramente, sia nel Regno Unito che in altri Stati membri, e che coincideranno con la diffusione su ampia scala delle carte RFID. |
2.3 |
Un altro esempio, più diffuso, è il conto prepagato per la telefonia mobile, già abilitato al pagamento di svariati servizi, quali assistenza informatica telefonica, giochi a premi, donazioni, giochi interattivi, programmi di intrattenimento per adulti, notizie e servizi d'informazione. Come nel caso delle carte viaggio prepagate, i conti telefonici prepagati vengono considerati come moneta elettronica a partire dal momento in cui il valore memorizzato inizia ad essere accettato dalle imprese che operano in settori diversi da quello dei trasporti o della telefonia. |
2.4 |
Anche Internet promuove la moneta elettronica perché questa è in grado di soddisfare due importanti esigenze. La maggior parte delle applicazioni che mettono in relazione imprese e consumatori su Internet comportano un'operazione di credito. I soggetti che non hanno accesso ai servizi bancari sono tuttavia automaticamente esclusi da tali opportunità, non possedendo carte di debito o di credito. Invece, utilizzando una carta di moneta elettronica possono approfittare dei vantaggi offerti da Internet. In Internet si è altresì assistito a una forte crescita delle operazioni da consumatore a consumatore (C to C), alimentate dalle vendite all'asta, ad es. tramite E-Bay. Tali operazioni non possono tuttavia essere effettuate mediante carte di credito o di debito. I pagamenti infatti devono essere eseguiti mediante sistemi sicuri di moneta elettronica. E questo spiega la diffusione di metodi di pagamento come PayPal (2), che mantiene una relazione di simbiosi con E-Bay. |
2.5 |
La diffusione delle carte viaggio, delle schede telefoniche e del commercio elettronico mostra che le applicazioni della società dell'informazione contribuiscono ad ampliare l'utilizzo della moneta elettronica e che quest'ultima può essere il sottoprodotto di un'altra attività imprenditoriale, cosicché spesso l'emittente di moneta elettronica può essere un'impresa ibrida. Questo legame tra moneta elettronica e altri modelli di impresa è considerato essenziale per la diffusione della moneta elettronica. La direttiva è stata redatta tenendo conto di tali aspetti. |
2.6 |
Gli istituti di credito, come le banche, possiedono tutti i requisiti necessari per divenire emittenti di moneta elettronica, oltre ad operare già in un regime normativo adeguato. Alcuni enti creditizi hanno adottato iniziative in tal senso: ad esempio, la carta Proton in Belgio è il prodotto di un consorzio di banche. Essa combina le funzioni di una carta di debito con quelle di una carta prepagata (money card) ed è ampiamente utilizzata dai clienti delle banche in Belgio. È probabile che in futuro vengano messe in circolazione altre carte combinate di questo tipo con validazione di prossimità basate sulla tecnologia RFID. Nonostante ciò, vi è un evidente conflitto di interessi tra la moneta elettronica e le altre linee di prodotti degli enti creditizi, come le carte di credito e le carte di debito. |
2.7 |
I dati sul numero limitato di istituti di moneta elettronica autorizzati (20 istituti di moneta elettronica e 127 istituti con deroga) o sul basso volume di moneta elettronica emessa (attualmente la moneta elettronica in circolazione nell'UE rappresenta solo 1 miliardo di euro, contro gli oltre 600 miliardi di contante in circolazione) dimostrano che essa non ha ancora preso piede nella maggior parte degli Stati membri. La quantità di contante in circolazione, inoltre, ha subito un aumento costante dall'introduzione dell'euro nel 2002. |
2.8 |
La Commissione ha quindi avviato un riesame globale degli sviluppi della moneta elettronica. Il processo di consultazione e valutazione ha individuato due problemi principali, che riguardano da un lato la mancanza di chiarezza della definizione di moneta elettronica e il campo di applicazione della direttiva, e dall'altro il quadro giuridico caratterizzato dal regime prudenziale e dall'applicazione della normativa antiriciclaggio ai servizi di moneta elettronica. |
2.9 |
Inoltre, nel novembre 2009 entrerà in vigore la direttiva sui servizi di pagamento (2007/46/CE), la cui importanza è dovuta al fatto che essa introduce per gli istituti di pagamento una regolamentazione speciale, analoga a quella prevista per gli istituti di moneta elettronica. Ma la direttiva sui servizi di pagamento non è compatibile con la direttiva sulla moneta elettronica e, a meno che non venga riveduto il regime attualmente previsto dalla direttiva sulla moneta elettronica, questo creerà, nel tempo, un'ulteriore incertezza giuridica. |
2.10 |
Da tutto quello che precede è emersa la necessità di modificare la maggior parte delle disposizioni della direttiva esistente ed è stato quindi deciso di sostituire quest'ultima con una nuova direttiva; la relativa proposta di direttiva è oggetto del presente parere. |
3. Contenuto della direttiva
3.1 La direttiva mira a permettere lo sviluppo di nuovi servizi di moneta elettronica innovativi e sicuri, ad aprire il mercato a nuovi operatori e a promuovere una concorrenza reale ed efficace tra tutti i partecipanti al mercato. L'innovazione sul mercato dei pagamenti dovrebbe portare benefici concreti per i consumatori, le imprese e per tutta l'economia europea, mentre soluzioni creative dovrebbero rendere i pagamenti più rapidi, migliorare la facilità d'uso e creare nuove funzionalità per la società elettronica del 21o secolo.
3.2 La moneta elettronica viene definita in maniera più chiara, ossia come «un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato elettronicamente ed emesso dietro ricevimento di fondi» (articolo 2, paragrafo 2). La presente direttiva non si applica ai servizi basati su strumenti prepagati (sistema a circuito chiuso - closed loop) che hanno possibilità d'uso limitate (articolo 1, parr. 3 e 4).
3.3 Il campo di applicazione della nuova direttiva facilita l'entrata sul mercato poiché comprende gli emittenti di buoni elettronici multiuso (circuito aperto - open loop), quali le carte RFID e le schede di telefonia mobile, e la moneta elettronica basata su server.
3.4 Le attività degli istituti di moneta elettronica sono definite in maniera più ampia agli articoli 8 e 9. Vengono individuate due dimensioni. Nel quadro della prima gli istituti sono autorizzati a prestare una più ampia gamma di servizi di pagamento, indicati nell'allegato della direttiva 2007/64/CE, quali la concessione di crediti, la prestazione di servizi accessori e la gestione dei sistemi di pagamento. Nell'ambito della seconda, viene riconosciuto che gli emittenti di moneta elettronica, nell'ambito della normale attività, possono esercitare attività diverse, ad esempio nel settore della vendita di dettaglio o delle telecomunicazioni. In questi ultimi casi non sarà più necessario creare un istituto di moneta elettronica separato. Occorrerà invece tutelare i fondi di moneta elettronica in conformità delle disposizioni della direttiva sui servizi di pagamento. L'autorizzazione di questi istituti ibridi di moneta elettronica dovrebbe incentivare l'aumento delle emissioni.
3.5 Il diritto al rimborso è uno strumento di tutela del consumatore. L'applicazione di tale diritto viene chiarita dall'articolo 5 della direttiva, in base al quale gli Stati membri assicurano che gli emittenti di moneta elettronica rimborsino su richiesta del detentore, in qualsiasi momento e al valore nominale, il valore monetario della moneta elettronica che detengono. Questa disposizione ha creato problemi agli operatori di telefonia mobile, nel caso di prepagamenti per servizi telefonici, che prevedevano anche la possibilità di effettuare acquisti al dettaglio, ma questi vengono ora disciplinati dalle disposizioni dell'articolo 5.
3.6 Il regime prudenziale si basa in linea di massima sulle norme contenute negli articoli pertinenti della direttiva sui servizi di pagamento. Sono comunque previste alcune disposizioni specifiche intese a rendere il regime proporzionato ai rischi connessi. Vengono presi in considerazione diversi aspetti.
3.6.1 |
La direttiva sulla moneta elettronica prevedeva per gli istituti di moneta elettronica un capitale iniziale di 1 milione di euro. Tale importo è ora giudicato eccessivo in rapporto ai rischi del servizio ed è considerato un ostacolo che impedisce la costituzione di PMI innovative nel settore della moneta elettronica. Pertanto, il nuovo progetto di direttiva prevede un abbassamento del capitale iniziale a 125 000 euro. |
3.6.2 |
Oltre al capitale iniziale, gli istituti di moneta elettronica devono disporre di fondi propri, in misura proporzionale alle loro passività in essere. Il requisito, inizialmente fissato al 2 %, viene aumentato al 5 %, a scalare man mano che aumenta il volume di moneta elettronica, e si applica sul valore più alto tra quello della moneta elettronica in circolazione e quello del volume mensile dei pagamenti. |
3.6.3 |
Sono previste limitazioni agli investimenti dei fondi ricevuti corrispondenti al valore della moneta elettronica in circolazione, ma solo nel caso in cui l'emittente svolga attività diverse dai servizi di pagamento (articolo 9). |
3.6.4 |
Le proposte di modifica delle norme antiriciclaggio contenute nella terza direttiva sul riciclaggio di denaro sono coerenti con le necessità delle imprese e con le pratiche industriali. I limiti relativi all'importo massimo di moneta elettronica acquistabile, in qualsiasi momento, in cambio di contante vengono innalzati da 150 a 500 euro (articolo 16). |
3.6.5 |
La direttiva in vigore ha permesso agli Stati membri di derogare a molti dei requisiti in materia di autorizzazione, per facilitare l'innovazione e l'entrata sul mercato di nuovi operatori. Tuttavia le deroghe non sono state applicate in modo coerente dagli Stati membri, creando in tal modo condizioni di disparità tra gli operatori del mercato. Con il nuovo regime proposto le deroghe vengono mantenute (articolo 10) ma, come precisato negli articoli pertinenti della direttiva sui servizi di pagamento, gli istituti di moneta elettronica che possono beneficiare di tali deroghe non sono autorizzati a operare al di fuori del proprio Stato membro. In altre parole, il regime del passaporto non è previsto laddove si applicano le deroghe. |
4. La prospettiva economica e sociale
4.1 Per il CESE i progressi verso la realizzazione degli obiettivi della strategia di Lisbona rivestono un notevole interesse. E la proposta di direttiva in oggetto merita il nostro sostegno poiché essa sostiene gli obiettivi di Lisbona in materia di crescita e occupazione, obiettivi da conseguire, tra l'altro, attraverso l'innovazione tecnologica, le iniziative imprenditoriali, la creatività in Internet, la costituzione di PMI e lo sviluppo della società elettronica del 21o secolo.
4.2 Un potenziale problema riguarda l'introduzione di una nuova regolamentazione del settore finanziario, tenuto conto della crisi del sistema bancario e dei timori generali per l'inefficacia della normativa bancaria. Nonostante questi timori il CESE è soddisfatto in quanto il regime proposto risulta idoneo e proporzionato, per i seguenti motivi:
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le norme sono concepite per le PMI innovative del settore dei pagamenti. La recente crisi nel settore bancario ha avuto origine dall'esposizione creditizia delle banche. Gli istituti di moneta elettronica non saranno autorizzati a concedere crediti basandosi sui fondi degli utenti; in tal modo non si correranno rischi. |
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L'obbligo di disporre di fondi propri (cfr. paragrafi 3.6.1 e 3.6.2) fa crescere il capitale iniziale di 125 000 euro al crescere della quota di moneta elettronica. La riduzione del capitale iniziale richiesto serve esclusivamente a ridurre gli ostacoli all'entrata nel mercato. La direttiva prevede requisiti patrimoniali significativi se la quota di moneta elettronica risulta più consistente. |
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Le riserve di capitale degli istituti di moneta elettronica saranno proporzionali a quelle delle banche e i fondi corrispondenti ai crediti degli utenti saranno specificamente protetti mediante il loro impiego in un ventaglio ristretto di investimenti. |
— |
Gli importi monetari previsti sono de minimis; nel caso in cui gli istituti di moneta elettronica divengano una forza reale del mercato dei pagamenti, le disposizioni della proposta di direttiva prevedono la possibilità di apportare modifiche alla luce delle esperienze maturate. |
4.3 Il CESE nutre alcune preoccupazioni riguardo alla tutela dei consumatori e invita la Commissione a modificare la direttiva in relazione ai seguenti aspetti:
4.3.1 |
Attualmente le limitazioni agli investimenti dei fondi ricevuti si applicano solo agli istituti di moneta elettronica ibridi. Per una maggiore sicurezza dei clienti, tali disposizioni dovrebbero essere invece applicabili all'insieme degli istituti di moneta elettronica. |
4.3.2 |
Gli istituti di moneta elettronica non possono utilizzare il denaro dei clienti per raccogliere depositi. Gli importi ricevuti, infatti, devono essere immediatamente convertiti in moneta elettronica. Questa garanzia però non è chiaramente specificata nella direttiva. |
4.3.3 |
L'articolo 9 dovrebbe essere modificato per rendere esplicito un obbligo di tutela da parte degli istituti ibridi dei fondi ricevuti corrispondenti al valore della moneta elettronica in circolazione. |
4.3.4 |
L'articolo 5, paragrafo 4, non prevede alcuna spesa in caso di rimborso alla data di scadenza del contratto, mentre il paragrafo 5 dello stesso articolo contempla la possibilità di addebitare spese in caso di rimborso prima della scadenza del contratto. Quest'ultima disposizione andrebbe eliminata poiché non vi è alcuna distinzione tra rimborso prima e dopo la scadenza del contratto ed è probabile che ciò si traduca in una serie di risoluzioni di contratti che attenueranno i requisiti prudenziali di conoscenza dei clienti. |
4.4 L'atteggiamento nei confronti del contante, così come della tecnologia, varia da cultura a cultura all'interno dell'UE. Il tasso di utilizzo della posta elettronica e di Internet possono fornire un'idea del probabile grado di accettazione della moneta elettronica. Un altro fattore determinante sarà la demografia della grande distribuzione e delle imprese di servizi. Le aziende più grandi hanno maggiori probabilità di essere tra i primi utilizzatori della moneta elettronica. Per questi e per altri motivi connessi con le caratteristiche mentali o psicologiche di uno Stato membro, non sarebbe sensato attendersi per la moneta elettronica un tasso di diffusione uniforme nell'insieme dell'UE.
4.5 Dei circa 20 istituti di moneta elettronica attualmente accreditati, circa 15 si trovano nel Regno Unito. A questo risultato ha contribuito la politica positiva verso la moneta elettronica adottata dall'Autorità per i servizi finanziari (Financial Services Authority) del Regno Unito. In particolare, detta autorità ha consultato le imprese del settore per assicurare che la normativa britannica fosse concretamente applicabile. I risultati in questo senso sono stati positivi. Il CESE quindi invita tutti gli Stati membri ad adottare politiche parimenti positive durante l'attuazione della nuova direttiva, che contribuiscano a migliorare l'accettazione della moneta elettronica nell'insieme dell'UE.
4.6 Un timore fondamentale riguarda lo sviluppo di una normativa antiriciclaggio. La terza direttiva sulla lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose contiene un articolo che concede agli Stati membri la libertà di non applicare o di posporre l'applicazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti per la moneta elettronica (regime di obblighi semplificati), nel caso in cui l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda 150 euro se il dispositivo non è ricaricabile, oppure nel caso in cui, sia imposto un limite di 2 500 euro in un anno civile se il dispositivo è ricaricabile. I limiti previsti dalla direttiva sui servizi di pagamento e dal progetto di direttiva sono invece rispettivamente pari a 500 e a 3 000 euro. Il CESE non può accettare che due direttive stabiliscano limiti contradditori. Ciò infatti crea un'inammissibile incertezza giuridica. Pertanto, se verranno mantenuti i limiti stabiliti dalla direttiva in esame allora dovrà essere riveduto il regime previsto dalla direttiva sulla lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose.
4.7 Il contante è anonimo: le operazioni in contanti non rivelano l'identità di chi effettua il pagamento; i sistemi di moneta elettronica invece possono essere anonimi o nominativi. Uno dei problemi incontrati dagli Stati membri nell'applicazione della direttiva sulla moneta elettronica è che l'obbligo di «conoscere i propri clienti» (KYC) è stato spesso portato all'estremo. Per le operazioni di ridotto valore molti utenti preferiranno mantenere l'anonimato. Una delle condizioni relative all'attuazione della direttiva sulla moneta elettronica nel Regno Unito prevedeva, ad esempio, che l'obbligo di conoscere i propri clienti sarebbe scattato soltanto dopo che questi avessero effettuato una quantità consistente di operazioni. Quindi l'innalzamento a 500 euro del limite massimo memorizzabile dovrebbe rendere la moneta elettronica più attraente per i potenziali utenti, soprattutto per coloro che non hanno accesso (o non hanno un accesso sufficientemente ampio) ai servizi bancari. Sebbene razionalmente tali limiti non dovrebbero comportare rischi di attività di riciclaggio sproporzionati rispetto a quelli che si possono correre con ingenti importi di contante, restano comunque alcune riserve riguardo ai limiti proposti.
4.8 La moneta elettronica facilita l'inclusione finanziaria. In una società che sempre più spesso si aspetta che i pagamenti vengano effettuati con carte di credito o di debito, la possibilità di disporre di una carta utilizzabile in entrambe le modalità è potenzialmente molto interessante. Da questo strumento potrebbero trarre particolare vantaggio alcune categorie sociali, quali gli immigrati, i soggetti che non hanno accesso (o non hanno un accesso sufficientemente ampio) ai servizi bancari e, in talune circostanze, i giovani e i disabili. Il CESE nota con preoccupazione che tali gruppi sono anche i più vulnerabili, dal punto di vista della tutela dei consumatori. Pertanto, invita gli Stati membri a tenere conto di queste vulnerabilità al momento dell'attuazione della direttiva.
Bruxelles, 26 febbraio 2009
Il presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Mario SEPI
(1) Il sistema RFID (identificazione a radiofrequenza) utilizza un chip elettronico che può essere incorporato in diversi supporti come le etichette dei prodotti o le carte di identità personali. Affinché il chip venga riconosciuto basta avvicinare la carta ad un apposito lettore senza fili: l'applicazione è infatti definita contactless («senza contatto»). I badge per accedere agli edifici, come quelli utilizzati dal CESE, sono esempi di carte RFID.
(2) PayPal è nato come istituto di moneta elettronica regolamentato dall'Autorità per i servizi finanziari (FSA, Financial Services Authority) del Regno Unito. Successivamente, è stato convertito in ente creditizio con sede in Lussemburgo.