25.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 284/6


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 16 novembre 2009

su una proposta di regolamento del Consiglio relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione

(CON/2009/95)

2009/C 284/02

Introduzione e base giuridica

Il 30 settembre 2009 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea la richiesta di un parere in merito a una proposta di regolamento del Consiglio relativo all’autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione (1) (di seguito «regolamento proposto»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell’articolo 123, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea e del primo trattino dell’articolo 105, paragrafo 4, del trattato, in combinato disposto con l’articolo 106, paragrafo 2, del trattato, visto che il regolamento proposto riguarda le specificazioni tecniche delle monete in euro. Conformemente al primo periodo dell’articolo 17,5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

Il regolamento proposto attua l’obbligo imposto agli enti creditizi ed altri soggetti, contenuto nell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (2) di assicurare che le monete in euro che ricevono e che intendono reimmettere in circolazione siano sottoposte ad un controllo di autenticità e vengano identificate quelle false. La BCE ha adottato misure molto simili per quanto concerne l’obbligo incombente sui medesimi soggetti di sottoporre a controlli di autenticità le banconote in euro ai sensi del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio. L’esistenza di legislazione di simile contenuto applicabile ai soggetti coinvolti nella distribuzione al pubblico di banconote e monete in euro ridurrà la minaccia che la contraffazione di banconote e monete in euro rappresenta per la moneta unica.

Ai fini del regolamento proposto, la decisione della Commissione di basarsi sulle procedure ed apparecchiature esistenti per la selezione delle monete, sviluppate sulla base della raccomandazione 2005/504/CE della Commissione del 27 maggio 2005 (3) relativa all’autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione è certamente la maniera migliore per assicurare la continuità delle attuali buone pratiche e garantire così l’efficienza delle misure pianificate.

Commissioni di trattamento

Nonostante l’articolo 8, paragrafi 2 e 4, del regolamento proposto, che autorizza, entro un certo limite, gli Stati membri a concedere un’esenzione dall’applicazione delle commissioni di trattamento, la BCE pone in dubbio se il trattenere una commissione del 5 % del valore nominale delle monete in euro non adatte alla circolazione serva all’obiettivo del regolamento proposto di obbligare gli Stati membri a ritirare dalla circolazione le monete in euro non adatte. Come affermato nel considerando n. 4 del regolamento proposto, la circolazione delle monete in euro non adatte «rende più difficile il loro utilizzo» e «può creare confusione negli utenti circa la loro autenticità». È necessario ritirare dalla circolazione le monete in euro inadatte, per assicurare che possano essere controllate in maniera affidabile dal punto di vista della loro genuinità e che si riduca la loro esposizione alla falsificazione. A tale riguardo, la BCE ritiene che il rimborso del valore o la sostituzione delle monete in euro non adatte alla circolazione non debbano essere, in linea generale, gravati da commissioni di trattamento. Come messo in luce in precedenti pareri della BCE, l’applicazione di una commissione contraddice anche la nozione di corso legale, costituendo lo scambio di moneta avente corso legale a pieno valore un compito di natura pubblica (4).

Tuttavia, la BCE ritiene che l’applicazione di una commissione del 15 % sia giustificata nei casi in cui il volume di monete non adatte alla circolazione da verificare sia comparativamente elevato, a causa di anomalie o scostamenti dalle specificazioni, indicati nell’articolo 9 del regolamento proposto.

Laddove la BCE raccomandi che il regolamento proposto sia modificato, una proposta redazionale specifica a tal fine è contenuta nell’allegato ed accompagnata da una nota esplicativa.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 novembre 2009.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2009) 459 definitivo.

(2)  GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6.

(3)  GU L 184 del 15.7.2005, pag. 60.

(4)  Si veda il parere CON/2009/52. Tutti i pareri della BCE sono pubblicati sul sito Internet della BCE all’indirizzo http://www.ecb.europa.eu


ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione

Modifica proposta dalla BCE (1)

Modifica 1

Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento proposto

Articolo 3

«1.   Gli enti garantiscono che le monete in euro che hanno ricevuto e che intendono rimettere in circolazione vengano sottoposte all'autenticazione. Essi adempiono a quest'obbligo

a)

principalmente mediante apparecchiature per il trattamento delle monete figuranti nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 3; oppure

b)

con personale qualificato.»

Articolo 3

«1.   Gli enti garantiscono che le monete in euro con valore nominale di 2 euro, 1 euro e 50 cent, che hanno ricevuto e che intendono rimettere in circolazione vengano sottoposte all'autenticazione. Essi adempiono a quest'obbligo

a)

principalmente mediante apparecchiature per il trattamento delle monete figuranti nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 3; oppure

b)

con personale qualificato.»

Nota esplicativa

La BCE suggerisce di limitare la procedura di autenticazione a monete il cui valore nominale sia almeno di 50 cent (cioè monete da 2 euro, 1 euro e 50 cent). Infatti, monete dal valore nominale di 20 cent e inferiore presentano un rischio di contraffazione molto basso, a causa del loro basso valore se comparato a i) il valore del metallo, e ii) il costo della contraffazione. Presentare tutte le monete per l’autenticazione rappresenterebbe un onere pesante per istituzioni, che potrebbe non essere giustificato con il valore delle monete in questione.

Modifica 2

Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento proposto

Articolo 4

«1.   Gli enti devono far testare le proprie apparecchiature per il trattamento delle monete dalle autorità nazionali incaricate o dal centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) effettuando un test di individuazione. Il test assicura la capacità di un’apparecchiatura per il trattamento delle monete di respingere i tipi noti di monete contraffatte e tutti gli altri oggetti simili alle monete non conformi alle specifiche delle monete in euro autentiche.»

Articolo 4

«1.   Gli enti devono utilizzare solamente far testare le proprie tipi di apparecchiature per il trattamento delle monete che hanno superato un test di individuazione effettuato dalle autorità nazionali incaricate o dal centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) effettuando un test di individuazione. Il test assicura la capacità di un tipo di apparecchiatura per il trattamento delle monete di respingere i tipi noti di monete contraffatte, e tutti gli altri oggetti simili alle monete non conformi alle specifiche delle monete in euro autentiche nonchè le monete in euro non adatte alla circolazione

Nota esplicativa

La BCE ritiene che sia più logico rendere obbligatorio per gli enti l’utilizzo di apparecchiature per il trattamento delle monete che abbiano superato un test di individuazione. Ciò consentirebbe alle apparecchiature per il trattamento delle monete che hanno superato il test con esito positivo una volta, di venire utilizzate da diversi soggetti, cioè non sarebbe necessario eseguire un nuovo testo per ciascun soggetto. Inoltre, sarebbe più in linea con l’articolo 5 del regolamento proposto, che stabilisce che i test di individuazione possono essere eseguiti presso i locali del produttore e che una lista consolidata di tutte le apparecchiature per il trattamento delle monete testate positivamente sarà pubblicata sul sito Internet della Commissione. Inoltre, la BCE suggerisce di restringere il test di individuazione a tipi di apparecchiature per il trattamento delle monete (vale a dire apparecchiature con il medesimo hardware, software e funzionalità fondamentali), poichè ciò dovrebbe essere sufficiente ad assicurare che tutte le apparecchiature per il trattamento delle monete dello stesso tipo soddisfino i requisiti di cui al regolamento proposto.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 2, lettera b) del regolamento proposto, le monete in euro non adatte alla circolazione sono definite come quelle respinte durante il processo di autenticazione. Di conseguenza, la formulazione dell’articolo 4, paragrafo 1, dovrebbe chiarire che le apparecchiature per il trattamento delle monete sottoposte al test di individuazione devono individuare altresì le monete in euro non adatte alla circolazione.

Modifica 3

Articolo 6, paragrafo 3, del regolamento proposto

Articolo 6

«3.   Ciascuno Stato membro verifica annualmente un numero di apparecchiature il cui volume di monete in euro trattate durante l'anno equivale almeno a un terzo del volume netto totale cumulato di monete emesse dallo Stato stesso dal momento d'introduzione dell'euro fino alla fine dell'anno precedente. Il numero di apparecchiature da controllare è calcolato in base al volume dei tre più elevati tagli di monete in euro destinate alla circolazione.»

Articolo 6

«3.   Ciascuno Stato membro verifica annualmente un numero di apparecchiature che rappresenti il 10 % del totale di apparecchiature situate in quello Stato membro o il cui volume di monete in euro trattate durante l'anno equivalga almeno a un terzo del volume netto totale cumulato di monete emesse dallo Stato stesso dal momento d'introduzione dell'euro fino alla fine dell'anno precedente. In quest’ultimo caso, il numero di apparecchiature da controllare è calcolato in base al volume dei tre più elevati tagli di monete in euro destinate alla circolazione.»

Nota esplicativa

La BCE è del parere che gli Stati membri devono avere la scelta di verificare le apparecchiature per il trattamento delle monete situate nel proprio territorio applicando il metodo del calcolo stabilito nel regolamento proposto, o in alternativa, effettuando controlli su una certa percentuale di queste apparecchiature per il trattamento delle monete. In effetti, poichè le monete circolano attraverso l’area dell’euro, la migrazione di monete da uno Stato membro all’altro potrebbe incidere significativamente sul volume delle monete che circolano in uno Stato membro. Alcuni Stati membri possono quindi ritenere più appropriato verificare le apparecchiature per il trattamento delle monete indipendentemente dal volume netto cumulato delle monete che essi emettono. In entrambi i casi, il numero delle apparecchiature per il trattamento delle monete verificate dagli Stati membri sarebbe abbastanza elevato da garantire una verifica adeguata della capacità delle istituzioni di effettuare l’autenticazione delle monete in euro.

Modifica 4

Articolo 8 del regolamento proposto

Articolo 8

«1.   Al momento del rimborso o della sostituzione di monete in euro non adatte alla circolazione, viene trattenuta una commissione di trattamento del 5 % del valore nominale delle monete consegnate. Nel caso di controllo dell'intero sacchetto o contenitore come previsto all'articolo 10, la commissione di trattamento è incrementata di un ulteriore 15 % del valore nominale delle monete in euro presentate.

2.   Gli Stati membri possono accordare esenzioni generali dalle commissioni di trattamento nei casi in cui le persone fisiche o giuridiche che provvedono alla consegna collaborino strettamente e regolarmente con le autorità nazionali incaricate nell’ambito del ritiro delle monete in euro contraffatte e delle monete non adatte alla circolazione.

3.   I costi di trasporto e altri costi collegati sono a carico della persona fisica o giuridica che provvede alla consegna.

4.   Fatta salva l'esenzione di cui al paragrafo 2, ogni persona fisica o giuridica che provvede alla consegna di monete in euro non adatte alla circolazione è esente dalla commissione di trattamento su un massimo di un chilogrammo di monete per taglio e per anno.»

Articolo 8

«1.   Al momento del rimborso o della sostituzione di monete in euro non adatte alla circolazione, viene trattenuta una commissione di trattamento del 5 % del valore nominale delle monete consegnate. Nel caso di controllo dell'intero sacchetto o contenitore come previsto all'articolo 10, paragrafo 2, una la commissione di trattamento è incrementata di un ulteriore del 15 % del valore nominale delle monete in euro presentate non idonee alla circolazione è trattenuta dal rimborso o dalla sostituzione di tali monete in euro.

2.   Gli Stati membri possono accordare esenzioni generali dalle commissioni di trattamento nei casi in cui le persone fisiche o giuridiche che provvedono alla consegna collaborino strettamente e regolarmente con le autorità nazionali incaricate nell’ambito del ritiro delle monete in euro contraffatte e delle monete non adatte alla circolazione.

3.   I costi di trasporto e altri costi collegati sono a carico della persona fisica o giuridica che provvede alla consegna.

4.   Fatta salva l'esenzione di cui al paragrafo 2, ogni persona fisica o giuridica che provvede alla consegna di monete in euro non adatte alla circolazione è esente dalla commissione di trattamento su un massimo di un chilogrammo di monete per taglio e per anno

Nota esplicativa

Si veda il paragrafo sulle commissioni di trattamento di cui sopra.

Modifica 5

Articolo 14 del regolamento proposto

Articolo 14

«Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.»

Articolo 14

«Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Gli Stati membri che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno messo a punto disposizioni attuative della raccomandazione 2005/504/CE della Commissione possono tuttavia continuare ad applicarle durante il periodo transitorio di tre anni a partire dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.»

Nota esplicativa

Il regolamento proposto dovrebbe consentire il mantenimento temporaneo di prassi nazionali ben consolidate basate sulla raccomandazione 2005/504/CE della Commissione, tenendo conto in particolare gli investimenti fatti in connessione alla installazione delle apparecchiature per il trattamento delle monete negli Stati membri che hanno attuato la raccomandazione della Commissione.


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.