25.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 284/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 5 novembre 2009

relativo alle raccomandazioni di decisioni del Consiglio sulla posizione della Comunità europea per quanto concerne la rinegoziazione della convenzione monetaria con lo Stato della Città del Vaticano e sulla posizione della Comunità europea per quanto concerne la rinegoziazione della convenzione monetaria con la Repubblica di San Marino

(CON/2009/91)

2009/C 284/01

Introduzione e base giuridica

Il 27 ottobre 2009 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere in merito a una raccomandazione di decisione del Consiglio sulla posizione della Comunità europea per quanto concerne la rinegoziazione della convenzione monetaria con lo Stato della Città del Vaticano (1) (di seguito «progetto di decisione sul Vaticano») e una richiesta di parere in merito a una raccomandazione di decisione del Consiglio sulla posizione della Comunità europea per quanto concerne la rinegoziazione della convenzione monetaria con la Repubblica di San Marino (2) (di seguito «progetto di decisione su San Marino»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell’articolo 111, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

La BCE accoglie favorevolmente i progetti di decisioni, che, dopo 10 anni dall’introduzione dell’euro, mirano a modificare gli accordi monetari con lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino, in particolare al fine di garantire condizioni più uniformi per quanto riguarda gli obblighi dei paesi che hanno firmato gli accordi monetari con la Comunità, creare un meccanismo di follow-up, introdurre un metodo comune per calcolare i massimali di emissione delle monete in euro e consentire il ricorso ad altre zecche oltre a quella italiana per la produzione delle monete dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

La BCE rileva che i progetti di decisioni (3) prevedono che le convenzioni comunitarie siano concluse dal Consiglio. Nel caso in cui questa disposizione dovesse essere modificata in modo che non sia più il Consiglio a concludere tali convenzioni, la BCE ritiene che si dovrebbe consentire al Comitato economico e finanziario e alla BCE di richiedere che le convenzioni vengano sottoposte al Consiglio, come era stato deciso dal Consiglio in occasione del primo avvio dei negoziati per la conclusione degli accordi comunitari con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino (4).

Quanto alle modifiche che la BCE raccomanda di apportare ai progetti di decisioni, l’allegato contiene specifiche proposte redazionali accompagnate da note esplicative.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 novembre 2009.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2009) 570 definitivo.

(2)  COM(2009) 572 definitivo.

(3)  Articolo 4.

(4)  Articolo 8 della decisione 1999/97/CE del Consiglio, del 31 dicembre 1998, sulla posizione della Comunità in vista di un accordo sulle relazioni monetarie con la Repubblica di San Marino (GU L 30, 4.2.1999, pag. 33); Articolo 8 della decisione 1999/98/CE del Consiglio, del 31 dicembre 1998, sulla posizione della Comunità in vista di un accordo sulle relazioni monetarie con la Città del Vaticano (GU L 30, 4.2.1999, pag. 35).


ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (1)

Modifica n. 1

Articolo 2, lettera b), del progetto di decisione sul Vaticano

«b)

lo Stato della Città del Vaticano s'impegna ad adottare le opportune misure, mediante la trasposizione diretta o eventuali azioni equivalenti, per applicare tutta la normativa comunitaria pertinente in materia di prevenzione del riciclaggio di capitali illeciti, prevenzione della frode e contraffazione di mezzi di pagamento in contanti e diversi dai contanti;»

«b)

lo Stato della Città del Vaticano s'impegna ad adottare le opportune misure, mediante la trasposizione diretta o eventuali azioni equivalenti, per applicare tutta la normativa comunitaria pertinente in materia di prevenzione del riciclaggio di capitali illeciti, prevenzione della frode e contraffazione di mezzi di pagamento in contanti e diversi dai contanti. Si impegna altresì ad adottare tutta la normativa comunitaria pertinente in materia bancaria e finanziaria se e quando verrà creato un settore bancario nello Stato della Città del Vaticano

Nota esplicativa

Al fine di garantire parità di condizioni, sarebbe consigliabile modificare la convenzione con il Vaticano al fine di disporre in merito alla situazione giuridica applicabile nel caso in cui in futuro dovesse svilupparsi un settore bancario nello Stato della Città del Vaticano.

Modifica n. 2

Articolo 2, lettera d), del progetto di decisione sul Vaticano

«d)

per controllare i progressi compiuti nell'attuazione della convenzione è istituito un comitato misto. Composto da rappresentanti dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica italiana, della Commissione e della BCE, ha la possibilità di rivedere ogni anno la parte fissa del massimale per tenere conto dell'inflazione e dell'evoluzione del mercato delle monete da collezione. Adotta le proprie decisioni all'unanimità e si dota di un regolamento interno;»

«d)

per controllare i progressi compiuti nell'attuazione della convenzione è istituito un comitato misto. Composto da rappresentanti dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica italiana, della Commissione e della BCE, ha la possibilità di rivedere ogni anno la parte fissa del massimale per tenere conto dell'inflazione e dell'evoluzione del mercato delle monete da collezione. Verifica ogni cinque anni l’adeguatezza della proporzione minima delle monete da introdurre al valore facciale e può decidere di aumentarla. Adotta le proprie decisioni all'unanimità e si dota di un regolamento interno;»

Nota esplicativa

La BCE rileva che l’articolo 2, lettera c), del progetto di decisione sul Vaticano fa riferimento a una proporzione minima delle monete da introdurre al valore facciale, pari al 51 %. La BCE ritiene che l’adeguatezza di questa proporzione minima dovrebbe essere rivista a intervalli regolari e suggerisce una procedura semplificata per modificarla.

Modifica n. 3

Articolo 2, lettera e), del progetto di decisione sul Vaticano

«e)

le monete in euro dello Stato della Città del Vaticano sono coniate dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. Lo Stato della Città del Vaticano ha tuttavia la possibilità di concludere un contratto, con l'accordo del comitato misto, con un'altra zecca dell'UE che conia monete in euro. Ai fini dell'approvazione del volume di emissione da parte della BCE, il volume delle monete emesse dallo Stato della Città del Vaticano si aggiunge al volume delle monete emesse dal paese della zecca che le produce;»

«e)

le monete in euro dello Stato della Città del Vaticano sono coniate dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. Lo Stato della Città del Vaticano ha tuttavia la possibilità di concludere un contratto, con l'accordo del comitato misto, con un'altra zecca dell'UE che conia monete in euro. Ai fini dell'approvazione del volume di emissione da parte della BCE, il volume delle monete emesse dallo Stato della Città del Vaticano si aggiunge al volume delle monete emesse dal paese della zecca che le produce l’Italia

Nota esplicativa

Aggiungere il volume a quello del paese della zecca che produce le monete creerebbe numerosi problemi pratici per quanto riguarda la stabilità degli obblighi di segnalazione nei confronti della BCE relativi alle monete emesse, considerato che il paese della zecca che produce le monete potrebbe cambiare di tanto in tanto. Dato che attualmente questa segnalazione non è effettuata dalle zecche, si potrebbe garantire una maggiore prevedibilità aggiungendo il volume delle monete emesse dallo Stato della Città del Vaticano al volume delle monete emesse dall’Italia, con l’effetto che le autorità italiane e vaticane coopererebbero ai fini della segnalazione dei volumi di emissione delle monete alla BCE.

Modifica n. 4

Articolo 3 del progetto di decisione sul Vaticano

«I negoziati con lo Stato della Città del Vaticano sono condotti dalla Repubblica italiana e dalla Commissione per conto della Comunità. La Banca centrale europea è associata a pieno titolo ai negoziati nelle materie di sua competenza. La Repubblica italiana e la Commissione presentano il progetto di convenzione al comitato economico e finanziario affinché esprima il proprio parere al riguardo.»

«I negoziati con lo Stato della Città del Vaticano sono condotti dalla Repubblica italiana e dalla Commissione per conto della Comunità. La Banca centrale europea è associata a pieno titolo ai negoziati ed è richiesto il suo accordo sulle questioni rientranti nelle materie di sua competenza. La Repubblica italiana e la Commissione presentano il progetto di convenzione al comitato economico e finanziario affinché esprima il proprio parere al riguardo.»

Nota esplicativa

Considerata la natura monetaria della convenzione con lo Stato della Città del Vaticano, la BCE ritiene che, oltre ad essere consultata ai sensi dell’articolo 111, paragrafo 3, del trattato, sia appropriato e consigliabile che la BCE sia coinvolta nei negoziati stessi e nel processo volto alla conclusione delle convenzioni. L’accordo della BCE dovrebbe essere richiesto per le questioni della convenzione rientranti nelle materie di sua competenza.

Modifica n. 5

Disposizione finale del progetto di decisione sul Vaticano

«La Repubblica italiana e la Commissione sono destinatarie della presente decisione.»

«La Repubblica italiana, e la Commissione e la BCE sono destinatarie della presente decisione.»

Nota esplicativa

Poiché il progetto di decisione prevede che la BCE abbia un ruolo nei negoziati e nel processo volto alla conclusione della convenzione, la BCE dovrebbe comparire tra i destinatari della decisione.

Modifica n. 6

Articolo 2, lettera e), del progetto di decisione su San Marino

«e)

le monete in euro della Repubblica di San Marino sono coniate dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La Repubblica di San Marino ha tuttavia la possibilità di concludere un contratto, con l'accordo del comitato misto, con un'altra zecca dell'UE che conia monete in euro. Ai fini dell'approvazione del volume di emissione da parte della BCE, il volume delle monete emesse dalla Repubblica di San Marino si aggiunge al volume delle monete emesse dal paese della zecca che le produce.»

«e)

le monete in euro della Repubblica di San Marino sono coniate dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La Repubblica di San Marino ha tuttavia la possibilità di concludere un contratto, con l'accordo del comitato misto, con un'altra zecca dell'UE che conia monete in euro. Ai fini dell'approvazione del volume di emissione da parte della BCE, il volume delle monete emesse dalla Repubblica di San Marino si aggiunge al volume delle monete emesse dalpaese della zecca che le produce l’Italia

Nota esplicativa

Aggiungere il volume a quello del paese della zecca che produce le monete creerebbe numerosi problemi pratici per quanto riguarda la stabilità degli obblighi di segnalazione nei confronti della BCE relativi alle monete emesse considerato che il paese della zecca che produce le monete potrebbe cambiare di tanto in tanto. Dato che attualmente questa segnalazione non è effettuata dalle zecche, si potrebbe garantire una maggiore prevedibilità aggiungendo il volume delle monete emesse dallo Stato della Città del Vaticano al volume delle monete emesse dall’Italia, con l’effetto che le autorità italiane e vaticane coopererebbero ai fini della segnalazione dei volumi di emissione delle monete alla BCE.

Modifica n. 7

Articolo 3 del progetto di decisione su San Marino

«I negoziati con la Repubblica di San Marino sono condotti dalla Repubblica italiana e dalla Commissione per conto della Comunità. La Banca centrale europea è associata a pieno titolo ai negoziati nelle materie di sua competenza. La Repubblica italiana e la Commissione presentano il progetto di convenzione al comitato economico e finanziario affinché esprima il proprio parere al riguardo.»

«I negoziati con la Repubblica di San Marino sono condotti dalla Repubblica italiana e dalla Commissione per conto della Comunità. La Banca centrale europea è associata a pieno titolo ai negoziati ed è richiesto il suo accordo sulle questioni rientranti nelle materie di sua competenza. La Repubblica italiana e la Commissione presentano il progetto di convenzione al comitato economico e finanziario affinché esprima il proprio parere al riguardo.»

Nota esplicativa

Considerata la natura monetaria della convenzione con la Repubblica di San Marino, la BCE ritiene che, oltre ad essere consultata ai sensi dell’articolo 111, paragrafo 3, del trattato, sia appropriato e consigliabile che la BCE sia coinvolta nei negoziati stessi e nel processo volto alla conclusione delle convenzioni. L’accordo della BCE dovrebbe essere richiesto per le questioni della convenzione rientranti nelle materie di sua competenza.

Modifica n. 8

Disposizione finale del progetto di decisione su San Marino

«La Repubblica italiana e la Commissione sono destinatarie della presente decisione.»

«La Repubblica italiana, e la Commissione e la BCE sono destinatarie della presente decisione.»

Nota esplicativa

Poiché il progetto di decisione prevede che la BCE abbia un ruolo nei negoziati e nel processo volto alla conclusione della convenzione, la BCE dovrebbe comparire tra i destinatari della decisione.


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.